Azienda ittica (allevamento) con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

INTRODUZIONE

L’allevamento ittico è un settore strategico per l’Italia: dalle acque interne alle coste, le aziende ittiche forniscono pesce fresco e contribuiscono alla sicurezza alimentare del Paese. Pur essendo assimilate agli imprenditori agricoli, molte imprese ittiche si trovano in difficoltà finanziaria a causa della concorrenza internazionale, della volatilità dei prezzi e della crescente pressione fiscale e contributiva. Cartelle esattoriali, contributi INPS non versati, rate di mutui con tassi elevati e pagamenti alle banche in ritardo possono trasformarsi rapidamente in pignoramenti, ipoteche o fermo amministrativo.

In questo contesto è fondamentale conoscere i propri diritti e le soluzioni legali per difendersi. Una gestione errata del debito può infatti mettere in pericolo l’azienda, i beni dei soci e persino la propria casa. D’altra parte, la legge offre strumenti efficaci per sospendere o annullare gli atti illegittimi, rateizzare i debiti con il fisco, accedere alla definizione agevolata (rottamazione), ottenere una ristrutturazione dei debiti o, nei casi più gravi, la esdebitazione totale.

Chi può aiutarti

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista con pluriennale esperienza in diritto tributario e bancario, coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera in tutta Italia. È Gestore della Crisi da Sovraindebitamento iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia, professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e Esperto Negoziatore della Crisi d’Impresa (D.L. 118/2021). L’Avv. Monardo e il suo team affiancano aziende e privati in ogni fase:

  • Analisi degli atti: esaminano cartelle esattoriali, avvisi esecutivi, ingiunzioni, ipoteche e atti bancari per individuare vizi di notifica, prescrizione o difetti di forma.
  • Ricorsi e opposizioni: presentano ricorsi al giudice tributario e opposizioni al giudice dell’esecuzione per bloccare pignoramenti e fermo amministrativo.
  • Sospensioni e trattative: avviano istanze di sospensione e negoziano con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione, l’INPS e le banche per ottenere rateizzazioni e accordi stragiudiziali.
  • Piani di rientro e soluzioni concorsuali: assistono nella predisposizione di piani del consumatore, concordato minore, accordi di ristrutturazione, liquidazione controllata e esdebitazione.

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1. CONTESTO NORMATIVO E GIURISPRUDENZIALE

1.1 Peculiarità delle aziende ittiche e regime di insolvenza

Le imprese ittiche sono state per lungo tempo escluse dalle procedure concorsuali previste per gli imprenditori commerciali. Con il d.lgs. 9 gennaio 2012 n. 4, il legislatore ha riformato lo statuto dell’imprenditore ittico, assimilando l’attività di acquacoltura a quella agricola. L’art. 4, comma 4, stabilisce che gli imprenditori ittici sono assoggettati alle norme sull’imprenditore agricolo, incluse quelle che escludono l’assoggettamento a fallimento e concordato preventivo . La Corte costituzionale ha confermato (sentenza 20 aprile 2012 n. 104) che tale equiparazione non viola il principio di ragionevolezza; pertanto le aziende di acquacoltura, pur svolgendo un’attività particolare, beneficiano delle agevolazioni e dei limiti previsti per gli imprenditori agricoli .

Con l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (d.lgs. 14/2019), gli imprenditori agricoli (e quindi anche gli imprenditori ittici) non sono soggetti al fallimento ma possono accedere alle procedure di sovraindebitamento:

  • Concordato minore e accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 73 e 74 CCII);
  • Piano del consumatore (per debiti personali non professionali);
  • Liquidazione controllata del sovraindebitato (artt. 268 ss. CCII);
  • Esdebitazione (artt. 278 ss. CCII) anche per l’imprenditore incapiente.

Queste procedure sono accessibili se l’imprenditore ittico dimostra di trovarsi in stato di sovraindebitamento ma non soggetto a fallimento, e sono gestite da un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) con l’assistenza di professionisti qualificati.

1.2 Obblighi contributivi: contributi INPS per pescatori autonomi

Le aziende ittiche spesso impiegano pescatori autonomi iscritti alla gestione speciale dell’INPS. La circolare INPS n. 11/2026 ha confermato che per l’anno 2026 l’aliquota contributiva per i pescatori autonomi resta 14,90 %. Su una retribuzione convenzionale mensile pari a 808,97 euro, l’importo contributivo è 120,39 euro; grazie allo sgravio del 44,32 %, riconosciuto alle imprese di pesca che operano in acque interne o marittime, il contributo netto scende a 67,04 euro . Il contributo deve essere versato mensilmente entro il 16 del mese successivo e include anche un’addizionale per maternità . La circolare ricorda che gli F24 non sono inviati ai pescatori con partita IVA; il datore deve provvedere al pagamento telematico .

Mantenersi in regola con i contributi INPS è fondamentale: l’omesso versamento genera avvisi di addebito immediatamente esecutivi, equiparati alle cartelle esattoriali, e può portare a pignoramenti o fermi amministrativi. Nel prosieguo vedremo come difendersi.

1.3 Riscossione coattiva: cartelle, intimazioni e pignoramenti

La riscossione dei tributi e dei contributi è disciplinata dal D.P.R. 602/1973 e dalla legislazione successiva. Le norme principali da conoscere sono:

NormaContenuto essenzialeNote / Fonti
Art. 50 D.P.R. 602/1973Se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla notifica della cartella o dell’avviso esecutivo, l’Agente della riscossione deve notificare una intimazione di pagamento con l’ordine di pagare entro 5 giorni . L’intimazione è un atto autonomamente impugnabile; il suo mancato ricorso entro 60 giorni cristallizza il debito .Cassazione 6436/2025 e 20476/2025 confermano la cristallizzazione del debito.
Art. 72-bis D.P.R. 602/1973 (ora art. 170 D.Lgs. 33/2025)Consente all’Agente di emettere un atto di pignoramento presso terzi senza passare dal giudice: l’ordine è rivolto al terzo (banca, datore di lavoro, cliente), che deve versare all’Agente entro 60 giorni le somme maturate e quelle future . Dal 2013 l’atto può essere sottoscritto anche da funzionari non iscritti all’albo.Procedura “speciale”, parallela al pignoramento ordinario.
Art. 72-ter D.P.R. 602/1973Limita la quota pignorabile di salari e pensioni: 1/10 per importi fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.500 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € . La mensilità appena accreditata e la quota minima vitale sono impignorabili.Norme a tutela del debitore.
Art. 77 D.P.R. 602/1973Regola l’ipoteca esattoriale: dopo l’iscrizione a ruolo e scaduti i termini di pagamento, l’agente può iscrivere ipoteca sui beni immobili per il doppio del debito. È necessaria la previa comunicazione di iscrizione ipotecaria con 30 giorni per pagare; la registrazione è possibile solo se il debito supera 20.000 euro. L’espropriazione può iniziare dopo 6 mesi dall’iscrizione .La Cassazione ha ribadito che l’estratto di ruolo è titolo sufficiente per l’iscrizione.
Art. 76 D.P.R. 602/1973Disciplina l’espropriazione immobiliare da parte dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione. Non è ammesso il pignoramento dell’unico immobile abitativo non di lusso nel quale il debitore risiede (prima casa) . Negli altri casi, l’espropriazione può avvenire solo se il debito supera 120.000 euro e solo dopo l’iscrizione dell’ipoteca e trascorsi 6 mesi .Protegge la prima casa e introduce una soglia minima.
Art. 86 D.P.R. 602/1973Consente il fermo amministrativo sui veicoli: dopo 30 giorni dalla comunicazione preventiva, se il debito non è pagato, l’Agente può disporre il fermo di beni mobili registrati; circolare con un veicolo sottoposto a fermo è sanzionato . Il debitore può evitare il fermo dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività .Strumento spesso usato per costringere al pagamento.

Giurisprudenza recente sulla riscossione

  • Obbligo di notifica al debitore: con ordinanza n. 6/2026 la Corte di Cassazione ha stabilito che nel pignoramento presso terzi ex art. 72-bis l’atto deve essere notificato anche al debitore; la notifica al solo terzo determina l’inesistenza giuridica del pignoramento .
  • Vincolo su crediti futuri: la Cassazione, con sentenza n. 28520/2025, ha affermato che nel pignoramento del conto corrente la banca deve bloccare anche i crediti futuri maturati nei 60 giorni successivi alla notifica .
  • Cristallizzazione del debito e intimazione: le sentenze nn. 6436/2025 e 20476/2025 hanno precisato che l’intimazione ex art. 50 è atto impugnabile; se il contribuente non la impugna entro 60 giorni, non potrà più eccepire la prescrizione o altri vizi .
  • Separazione delle giurisdizioni: le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 13913/2017) hanno chiarito che i vizi del titolo esecutivo (mancata notifica della cartella o dell’accertamento) vanno dedotti davanti al giudice tributario, mentre i vizi formali dell’atto di pignoramento vanno dedotti al giudice dell’esecuzione .

1.4 Rateizzazione e definizione agevolata

Per i contribuenti che non riescono a pagare in un’unica soluzione, la legge offre la possibilità di dilazionare il debito. A seguito del d.l. 145/2023 (convertito dalla legge 191/2023) e della legge di bilancio 2026, i piani di rateizzazione sono stati ampliati:

  • Rateizzazione ordinaria: fino a 72 rate; con prova di grave e comprovata difficoltà, si può arrivare a 120 rate. Dal 1° gennaio 2025 è stato introdotto un meccanismo progressivo: per debiti fino a 120.000 €, il numero di rate aumenta (84 nel biennio 2025‑26, 96 nel 2027‑28, 108 dal 2029); per debiti superiori a 120.000 €, rimane il limite di 120 rate .
  • Rottamazione quater (definizione agevolata 2023‑24): riguarda i debiti affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022; consente di pagare solo capitale e spese di riscossione in un massimo di 18 rate (5 anni). Il pagamento della rata di febbraio 2026 (con 5 giorni di tolleranza) mantiene gli effetti dell’adesione.
  • Rottamazione quinquies: introdotta dalla legge di bilancio 2026 (legge n. 199/2025), permette di definire i debiti affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023 pagando soltanto capitale, interessi di aggio e spese di notificazione. Il termine di adesione è il 30 aprile 2026, con il versamento in 54 rate bimestrali e interesse del 3 % . Sono escluse alcune tipologie di debiti (ad esempio da risorse proprie UE, multe penali). La definizione sospende pignoramenti, fermi amministrativi e ipoteche, ma il mancato pagamento di due rate (anche non consecutive) comporta la decadenza .

1.5 Usura e contestazioni bancarie

Molte aziende ittiche finanziano il proprio impianto con mutui bancari. L’anatocismo (calcolo degli interessi sugli interessi) e le clausole usurarie sono temi ricorrenti. La legge 7 marzo 1996 n. 108 stabilisce che gli interessi sono usurari quando superano il tasso soglia, determinato trimestralmente dalla Banca d’Italia; nella determinazione del tasso usurario si considerano tutti gli oneri (commissioni, spese) . La legge modifica anche l’art. 644 c.p., punendo con la reclusione chiunque percepisca interessi usurari .

I decreti ministeriali pubblicati trimestralmente fissano i Tassi Effettivi Globali Medi (TEGM) e i relativi tassi soglia; se il TEG di un finanziamento supera la soglia, il contratto è nullo nella parte in cui prevede interessi usurari e il cliente deve restituire solo il capitale. La giurisprudenza recente (ordinanza Cass. n. 24197/2025) ha confermato che il piano di ammortamento “alla francese” non integra un’ipotesi di anatocismo, a condizione che il tasso non superi la soglia usura.

Le aziende con mutui o affidamenti dovrebbero verificare con un consulente se il Tasso Effettivo Globale (TEG) applicato dalla banca supera il tasso soglia; in caso affermativo è possibile chiedere il ricalcolo degli interessi e la restituzione di quanto indebitamente pagato, nonché opporsi all’esecuzione.

1.6 Altre novità normative

  • Accertamento esecutivo: l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate e l’avviso di addebito dell’INPS sono titoli esecutivi; decorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, diventano automaticamente esecutivi. Per gli accertamenti esecutivi si può procedere al pignoramento dopo ulteriori 30 giorni .
  • Pignoramento sprint delle fatture: dal 2026 l’AdER può accedere ai dati delle fatture elettroniche emesse nei 6 mesi precedenti e avviare pignoramenti mirati sui crediti verso i clienti . Questo rende urgente monitorare la propria posizione fiscale.
  • Compensazioni: dal 2026 la soglia per compensare crediti tributari con debiti fiscali è scesa a 50.000 euro; oltre tale importo la compensazione è vietata salvo esistenza di una dilazione .

2. PROCEDURA PASSO PER PASSO

Conoscere le fasi della riscossione permette di intervenire per tempo. Di seguito viene descritta la procedura tipica dopo la notifica di un debito tributario o contributivo:

2.1 Notifica dell’atto e primo controllo

  1. Emissione del ruolo o dell’avviso esecutivo: il debito viene iscritto a ruolo (cartella) oppure comunicato con avviso di accertamento esecutivo (per IRPEF, IVA, IRAP) o avviso di addebito INPS. Gli avvisi esecutivi contengono già l’intimazione a pagare.
  2. Notifica: la cartella è notificata tramite messo comunale, ufficiale giudiziario o servizio postale; l’avviso esecutivo può essere inviato via PEC o raccomandata. Controlla sempre l’indirizzo, la data, la relata di notifica e la firma. Vizi di notifica vanno contestati entro 60 giorni davanti al giudice tributario .
  3. Termine di 60 giorni: dalla notifica si hanno 60 giorni per pagare, chiedere rateizzazione o presentare ricorso. Durante questo periodo l’Agente non può procedere a esecuzione. Il ricorso deve essere accompagnato da un’istanza di sospensione per bloccare l’esecuzione .
  4. Decorsi 30 giorni per gli avvisi esecutivi: trascorsi 30 giorni dal termine per pagare, l’ente può procedere al pignoramento senza ulteriore avviso .

2.2 Intimazione di pagamento (Art. 50)

Se entro un anno dalla notifica della cartella l’espropriazione non è iniziata, l’Agente deve notificare una intimazione di pagamento (art. 50). L’intimazione riporta l’importo aggiornato e ordina di pagare entro 5 giorni . È un atto autonomamente impugnabile davanti alla Corte di Giustizia Tributaria; se non impugnata entro 60 giorni, non sarà più possibile eccepire vizi o prescrizione .

2.3 Avvio dell’espropriazione: pignoramento presso terzi

  1. Pignoramento presso terzi (art. 72-bis): decorso il termine per pagare, l’Agente può emettere un atto di pignoramento rivolto al terzo (banca, datore di lavoro, cliente). L’atto indica la somma dovuta e ordina al terzo di versare all’AdER le somme dovute entro 60 giorni . Dal momento della notifica, il terzo deve bloccare anche i crediti futuri fino a concorrenza del debito .
  2. Notifica al debitore e al terzo: l’atto deve essere notificato sia al terzo sia al debitore. La mancata notifica al debitore rende il pignoramento giuridicamente inesistente, come stabilito dalla Cassazione con ordinanza n. 6/2026 .
  3. Obblighi del terzo: il terzo deve comunicare entro 15 giorni se esistono crediti del debitore. In caso di inadempimento può essere dichiarato responsabile del pagamento.
  4. Vincoli e tempi: per i conti correnti, la banca deve bloccare il saldo presente al momento della notifica e anche i versamenti che matureranno nei 60 giorni successivi; la Cassazione ha precisato che il vincolo si estende ai crediti futuri . Per gli stipendi, il datore applica le percentuali di cui all’art. 72‑ter: 1/10, 1/7 o 1/5 a seconda dell’importo .
  5. Pignoramento di crediti verso la PA: gli enti pubblici devono verificare se il beneficiario ha debiti superiori a 5.000 € e, in tal caso, trattengono automaticamente 1/7 o 1/10 delle somme .

2.4 Pignoramento mobiliare e fermo amministrativo

  1. Fermo amministrativo (art. 86): l’Agente può iscrivere il fermo sui veicoli, con preavviso di 30 giorni; il provvedimento viene annotato al PRA. Circolare con un veicolo fermato è vietato e comporta una sanzione . Il fermo può essere evitato se il bene è strumentale all’attività e ciò viene documentato .
  2. Pignoramento mobiliare ordinario: l’Agenzia può pignorare beni mobili; tuttavia molti beni essenziali (vestiti, letti, frigorifero) sono impignorabili ai sensi dell’art. 514 c.p.c.
  3. Pignoramento dell’azienda: gli strumenti di lavoro di un imprenditore ittico (attrezzature, vasche, pompe) possono essere pignorati ma sono tutelati se indispensabili per l’attività; in tal caso è possibile ottenere una riduzione o la sostituzione del bene pignorato.

2.5 Ipoteca esattoriale (art. 77) e espropriazione immobiliare (art. 76)

L’iscrizione di ipoteca da parte dell’AdER avviene quando:

  • il debito complessivo supera 20.000 €;
  • è stata inviata una comunicazione di preavviso che assegna al debitore 30 giorni per pagare;
  • trascorsi 6 mesi dall’iscrizione senza pagamento, l’Agente può avviare l’espropriazione .

L’espropriazione immobiliare è possibile solo se l’importo del debito supera 120.000 € e non riguarda l’unica abitazione non di lusso in cui il debitore risiede. La norma vieta l’esecuzione sulla prima casa . Tale protezione però non vale per creditori privati (banche, fornitori) che possono comunque pignorare l’immobile; l’AdER può intervenire in un’esecuzione promossa da terzi come creditore concorrente .

2.6 Termini di prescrizione e sospensione

  • Prescrizione dei tributi: IRPEF, IVA e IRAP si prescrivono in 10 anni; contributi INPS in 5 anni; sanzioni amministrative in 5 anni. Una cartella notificata interrompe la prescrizione, ma se l’Agente non notifica atti interruttivi per più di 10 anni il debito si estingue.
  • Sospensione per rateizzazione: la presentazione della domanda di rateizzazione o di definizione agevolata sospende le procedure esecutive. Il pagamento della prima rata estingue i pignoramenti pendenti a condizione che non sia già stata emessa l’ordinanza di assegnazione .
  • Decadenza: il mancato pagamento di una o più rate della rateizzazione o della rottamazione (due rate non consecutive per la definizione agevolata) comporta la decadenza e la riscossione immediata del debito residuo .

2.7 Strumenti per sospendere l’esecuzione

Per bloccare un pignoramento o un’ipoteca è necessario agire tempestivamente:

  • Opposizione ex art. 615 c.p.c. (contestazione del diritto di procedere all’esecuzione) davanti al giudice dell’esecuzione;
  • Opposizione ex art. 617 c.p.c. (contestazione degli atti esecutivi) in caso di vizi formali dell’atto;
  • Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria per i vizi del titolo esecutivo (cartella, avviso, intimazione);
  • Istanza di sospensione: si richiede al giudice la sospensione dell’atto dimostrando il periculum (danno grave e irreparabile) e il fumus boni iuris (probabile fondatezza del ricorso).

Il semplice ricorso non sospende automaticamente la procedura .

3. DIFESE E STRATEGIE LEGALI

Affrontare i debiti in modo consapevole implica adottare una strategia su misura. Di seguito analizziamo le principali difese disponibili per un’azienda ittica sovraindebitata.

3.1 Contestare la validità dell’atto

  1. Verificare la notifica: molti atti sono nulli se non sono stati notificati correttamente (indirizzo errato, raccomandata non consegnata, posta certificata inviata a un indirizzo non autorizzato). La mancata notifica rende l’atto inesistente e può portare all’annullamento della procedura .
  2. Controllare la sottoscrizione: il pignoramento può essere sottoscritto da funzionari non iscritti all’albo, ma devono essere designati per legge; in mancanza la firma è nulla.
  3. Eccepire la prescrizione: se sono trascorsi più di 10 anni (o 5 anni per contributi) dall’ultima notifica, il debito può essere prescritto; tale eccezione deve essere sollevata nel ricorso.
  4. Contestare il calcolo degli importi: eventuali errori nel calcolo di capitale, interessi e aggio possono essere contestati.
  5. Verificare il titolo esecutivo: l’estratto di ruolo è sufficiente solo per l’ipoteca; per il pignoramento serve la cartella o l’avviso. Se manca il titolo, l’esecuzione è nulla.

3.2 Richiedere la rateizzazione

La rateizzazione è la prima e più semplice difesa. Consente di pagare il debito in modo sostenibile e sospende le procedure esecutive. Importante:

  • Domanda in tempo: va presentata prima dell’atto esecutivo o immediatamente dopo l’intimazione.
  • Temporaneità della difficoltà: l’AdER richiede la prova di una situazione temporanea di obiettiva difficoltà; chi è in crisi irreversibile (cessazione attività, procedure concorsuali) non può accedere .
  • Rispetto dei piani: il mancato pagamento di alcune rate comporta la decadenza e la ripresa delle azioni esecutive.
  • Unica richiesta: la rateizzazione deve includere tutti i debiti per sospendere i fermi amministrativi .

I nuovi piani 2025‑2026 offrono fino a 108 rate per debiti inferiori a 120.000 € e fino a 120 rate per debiti più elevati .

3.3 Aderire alla definizione agevolata (rottamazione)

La rottamazione quater e la rottamazione quinquies consentono di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica (senza sanzioni e interessi). Vantaggi:

  • Sospensione immediata delle procedure esecutive: i pignoramenti in corso vengono sospesi non appena si presenta la domanda; bisogna inviare la ricevuta alla banca o al datore di lavoro .
  • Forte riduzione del debito: si pagano solo le somme iscritte a ruolo, senza interessi, sanzioni e aggio.
  • Lungo piano di pagamento: fino a 18 rate bimestrali (quater) e 54 rate bimestrali (quinquies).
  • Decadenza: il mancato pagamento di due rate comporta la perdita del beneficio e la ripresa della riscossione .

Le aziende ittiche che scelgono la rottamazione devono considerare che non tutte le cartelle sono ammesse: sono esclusi i debiti per aiuti di Stato, multe penali, dazi e risorse proprie UE . Per i contributi INPS non dichiarati e le cartelle relative a contributi dovuti per retribuzioni, la rottamazione è ammessa.

La domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 (rottamazione quinquies) tramite il sito dell’AdER; è possibile modificare la domanda fino alla scadenza. Dopo l’adesione l’Agenzia comunica l’ammontare dovuto e le scadenze.

3.4 Accedere alle procedure di sovraindebitamento

Per le aziende ittiche che non riescono a far fronte ai debiti con la rateizzazione o la definizione agevolata, il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza offre varie procedure. L’accesso avviene tramite un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) e sotto la vigilanza del tribunale.

3.4.1 Concordato minore

È destinato a imprenditori agricoli, imprenditori sotto soglia e professionisti. Consente di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione che può prevedere il pagamento parziale dei debiti, la continuazione dell’attività e la cessione di parte del patrimonio.

  • Principio di parità: il piano deve rispettare la parità di trattamento fra creditori privilegiati e chirografari; la Cassazione ha stabilito (sentenza n. 28574/2025) che la violazione dell’ordine delle cause di prelazione rende la proposta inammissibile .
  • Fondo spese: il giudice può richiedere il deposito di un fondo per le spese della procedura. Tuttavia, la Cassazione (ord. n. 17721/2025) ha precisato che l’omesso versamento non comporta la revoca automatica dell’apertura della procedura; serve solo per valutare la fattibilità del piano .
  • Omologazione: se il tribunale approva il piano, l’esecuzione degli atti esecutivi si sospende e il pagamento avviene secondo le modalità concordate.

3.4.2 Accordo di ristrutturazione dei debiti

È un contratto con i creditori che prevede il pagamento anche parziale delle somme dovute. L’accordo richiede l’adesione di almeno il 60 % dei crediti e l’omologazione del tribunale. Spesso include il trattamento privilegiato dell’erario e dell’INPS; una volta omologato, l’accordo vincola anche i creditori dissenzienti.

3.4.3 Piano del consumatore

Riguarda persone fisiche o piccoli imprenditori che hanno debiti personali non legati all’attività professionale (mutui, prestiti al consumo). Può essere utilizzato quando l’imprenditore ittico ha accumulato debiti personali, come finanziamenti per l’acquisto di attrezzature o prima casa.

Il piano deve dimostrare che il sovraindebitamento non è stato causato da colpa grave, malafede o frode; un principio confermato dalla Cassazione nella materia del piano del consumatore . La corte ha evidenziato che la negligenza delle banche nella concessione del credito non esonera il debitore dalla colpa grave .

3.4.4 Liquidazione controllata

Consente la liquidazione del patrimonio del sovraindebitato. Può essere richiesta dal debitore o dai creditori quando i debiti superano 50.000 €, includendo anche i finanziamenti soci legalmente postergati .

  • Il giudice nomina un liquidatore che gestisce il realizzo dei beni; i creditori vengono soddisfatti secondo le cause di prelazione.
  • Alcuni beni sono esclusi dalla liquidazione: beni impignorabili, crediti alimentari, mezzi necessari all’attività professionale e a garantire il sostentamento, come stabilito dall’art. 268 CCII .
  • Al termine, il debitore può ottenere l’esdebitazione (art. 283 CCII) se è incapiente e meritevole. Tuttavia, la Cassazione ha precisato che chi non ha fruito dell’esdebitazione nella precedente procedura fallimentare non può richiedere quella del sovraindebitato per i medesimi debiti ; inoltre l’esdebitazione è disciplinata dalla legge fallimentare se la domanda è stata presentata prima del 15 luglio 2022 .

3.5 Contestare gli interessi usurari e l’anatocismo bancario

Le imprese ittiche che hanno acceso mutui o finanziamenti bancari possono ritrovarsi a pagare interessi elevati. È possibile:

  1. Analizzare il TEG del contratto e confrontarlo con il tasso soglia pubblicato dalla Banca d’Italia. Se il tasso effettivo, comprensivo di tutti i costi, supera la soglia, gli interessi sono usurari e il contratto è nullo nella parte relativa agli interessi .
  2. Verificare l’anatocismo: se la banca calcola gli interessi sugli interessi maturati (anatocismo), potrebbe violare l’art. 1283 c.c. La giurisprudenza attuale, tuttavia, ha escluso che il piano di ammortamento “alla francese” integri anatocismo quando il tasso è legittimo.
  3. Agire giudizialmente per il ricalcolo del capitale dovuto e per ottenere la restituzione degli interessi pagati in eccesso; ciò può ridurre il debito e incidere positivamente sulle trattative con la banca.

3.6 Negoziare con banche e fornitori

Spesso i debiti bancari e commerciali rappresentano una parte importante dell’esposizione dell’azienda. È consigliabile:

  • Richiedere la rinegoziazione delle condizioni dei mutui: allungare la durata, ridurre il tasso, ottenere un periodo di preammortamento.
  • Verificare la correttezza delle fideiussioni: se il socio ha garantito un debito societario con una fideiussione omnibus, può opporsi se la clausola di reviviscenza o di sopravvivenza è stata dichiarata nulla dall’Antitrust (Banca d’Italia ha ritenuto anticoncorrenziali le clausole ABI).
  • Proporre un accordo stragiudiziale ai fornitori, ad esempio con saldo e stralcio, al fine di ridurre i debiti e preservare i rapporti commerciali.
  • Valutare la transazione fiscale: per debiti erariali e contributivi è possibile proporre, nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento, il pagamento parziale delle imposte previo accordo con l’Agenzia.

3.7 Proteggere i beni personali e la prima casa

Gli imprenditori ittici spesso operano come ditte individuali o società di persone; i soci rispondono con il proprio patrimonio. Per proteggersi è opportuno:

  • Costituire una società di capitali (S.r.l. o S.r.l. agricola) separando il patrimonio aziendale da quello personale; per ottenere agevolazioni occorre mantenere il requisito della prevalenza agricola.
  • Ricorrere al fondo patrimoniale o al trust: strumenti che vincolano determinati beni (es. abitazione) alla famiglia; tuttavia non proteggono dai debiti contratti per esigenze familiari e, in caso di frode ai creditori, possono essere revocati.
  • Utilizzare la polizza RC professionale per coprire eventuali responsabilità civili verso terzi.

La protezione della prima casa è garantita solo nei confronti dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione; altri creditori, come banche e fornitori, possono pignorare l’immobile. È quindi necessario agire in anticipo e negoziare con loro.

3.8 Errori da evitare

  1. Ignorare le notifiche: non aprire la posta o la PEC è tra gli errori più gravi; decorso il termine di ricorso, l’atto diventa definitivo.
  2. Pagare senza verificare: a volte le cartelle contengono debiti già prescritti o pagati; pagare senza controllare significa rinunciare a contestazioni.
  3. Non includere tutti i debiti nella rateizzazione: lasciarne fuori alcuni comporta il mantenimento di fermi e ipoteche .
  4. Affidarsi a soluzioni “fai da te”: le procedure sono complesse; un errore formale può compromettere la difesa.
  5. Aspettare l’ultimo minuto: molte opportunità (rottamazione, rateizzazione, concordato) hanno termini perentori; perdere la scadenza può costare caro.

4. STRUMENTI ALTERNATIVI

Oltre alle rateizzazioni e alle procedure di sovraindebitamento, esistono altri strumenti utili per le aziende ittiche in difficoltà.

4.1 Rottamazione dei ruoli speciali (rottamazione agricola)

Le imprese agricole e ittiche, in quanto assimilate, possono beneficiare di misure agevolative specifiche per contributi agricoli unificati (CAU) e altri tributi agricoli. Ad esempio, la legge di bilancio 2025 ha previsto uno stralcio parziale delle sanzioni e degli interessi per i contributi CAU non versati. È opportuno verificare annualmente se vengono emanati provvedimenti di definizione agevolata settoriale.

4.2 Piani di rientro con l’INPS

L’INPS consente di rateizzare gli avvisi di addebito in un massimo di 24 rate; per importi elevati è possibile ottenere fino a 60 rate previa garanzia. Il piano può essere chiesto anche in presenza di cartelle esattoriali, ma l’omesso pagamento di un avviso INPS può determinare l’immediato pignoramento. Le aziende ittiche devono quindi monitorare i contributi e regolarizzare eventuali omessi versamenti.

4.3 Transazione fiscale e contributiva

All’interno delle procedure di composizione della crisi, è possibile proporre all’erario e agli enti previdenziali un pagamento parziale dei crediti privilegiati. La transazione fiscale può prevedere, ad esempio, il pagamento del 80 % dei tributi privilegiati e del 30 % dei tributi chirografari, con rateizzazione in cinque anni. L’Agenzia delle Entrate valuta la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria. Un piano ben documentato aumenta le possibilità di accettazione.

4.4 Saldo e stralcio e transazioni stragiudiziali

In alcuni casi, soprattutto con le banche, è possibile concludere un saldo e stralcio: si versa subito una somma ridotta a fronte della rinuncia della banca ad azioni esecutive. Questa soluzione richiede la liquidità iniziale ma consente di eliminare il debito residuo e liberare garanzie. Può essere negoziata anche con fornitori e consulenti, particolarmente se l’azienda è in procinto di chiudere o di avviare la liquidazione controllata.

4.5 Conversione del pignoramento

Il debitore può chiedere al giudice dell’esecuzione la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) offrendo una somma pari al debito più interessi e spese; il giudice può autorizzare la sostituzione del bene pignorato con una garanzia reale o con versamento rateale. Questa procedura permette di liberare beni indispensabili (es. un macchinario per l’allevamento) in cambio di un pagamento dilazionato.

4.6 Procedure di allerta e composizione assistita (nuovo CCII)

Il nuovo Codice della Crisi prevede sistemi di allerta e composizione assistita della crisi per rilevare in anticipo i segnali di difficoltà (indicatori come il DSCR, l’indebitamento vs patrimonio) e attivare un tavolo con i creditori. Le aziende ittiche devono implementare un adeguato assetto organizzativo in grado di monitorare i flussi finanziari e predisporre un piano di risanamento tempestivo. In tal modo si possono evitare l’insolvenza e le procedure esecutive.

5. TABELLE RIEPILOGATIVE

5.1 Scadenze e termini principali

Fase/attoTermineRiferimentoNote sintetiche
Ricorso contro cartella/avviso60 giorniArt. 21 d.lgs. 546/1992Se non si ricorre entro 60 giorni, il debito diventa definitivo.
Intimazione di pagamentoValidità 1 anno; pagamento entro 5 giorniArt. 50 D.P.R. 602/1973È atto autonomamente impugnabile; mancata impugnazione cristallizza il debito.
Pignoramento presso terziNotifica al terzo e al debitore; pagamento entro 60 giorniArt. 72-bis D.P.R. 602/1973Mancata notifica al debitore rende l’atto inesistente .
Limiti pignoramento stipendi/pensioni1/10, 1/7, 1/5Art. 72-ter D.P.R. 602/1973Ultima mensilità e minimo vitale impignorabili.
Iscrizione ipotecariaPreavviso 30 gg; debito > 20.000 €; espropriazione dopo 6 mesiArt. 77 D.P.R. 602/1973Ipoteca per il doppio del debito.
Espropriazione immobiliareDebito > 120.000 €; esclusa prima casaArt. 76 D.P.R. 602/1973Agente può intervenire anche nell’esecuzione promossa da privati.
Rateizzazione (debiti ≤ 120.000 €)Fino a 84 rate nel 2025‑26; 96 nel 2027‑28; 108 dal 2029Fisco e TasseNecessaria la prova di temporanea difficoltà.
Rottamazione quinquiesDomanda entro 30 aprile 2026; 54 rate bimestraliLegge 199/2025Sospende pignoramenti; decadenza dopo 2 rate non pagate .
Contributi INPS pescatoriVersamento mensile entro il 16; contributo 120,39 € (netto 67,04 € con sgravio 44,32 %)Circolare INPS 11/2026Calcolati sulla retribuzione convenzionale.
Liquidazione controllataDebiti ≥ 50.000 € inclusi prestiti soci postergatiArt. 268 CCIIAll’esito possibile l’esdebitazione.

5.2 Strumenti di difesa e requisiti

StrumentoRequisiti principaliVantaggiLimiti
RateizzazioneStato di difficoltà temporanea ; richiesta completa di tutti i debitiSospende pignoramenti e fermi; pagamento dilazionatoDecadenza se si saltano alcune rate; interessi di dilazione.
Rottamazione quater/quinquiesDebiti affidati tra 2000 e 2023; domanda entro scadenzePagamento solo capitale e spese ; sospensione esecuzioniEsclusi debiti da risorse UE e altri ; decadenza dopo 2 rate saltate.
Concordato minoreImpresa agricola/ittica sotto soglia; stato di sovraindebitamentoPossibile taglio dei debiti; continuazione attività; obbliga creditoriDeve rispettare l’ordine delle cause di prelazione ; serve relazione OCC.
Accordo di ristrutturazione60 % di adesione creditori; stato di crisi non fallibileEvita liquidazione; vincola i creditori dissenzientiNecessita omologazione; possibile opposizione dell’AdER.
Piano del consumatoreDebiti personali; assenza di colpa grave o frodeRiduce debiti personali; sospende esecuzioniNon accessibile per attività professionale prevalente; occorre meritevolezza.
Liquidazione controllataDebiti ≥ 50.000 €; patrimonio insufficienteLiquidazione beni con esclusione dei beni essenziali ; possibile esdebitazioneComporta perdita del patrimonio; procedura lunga.

6. DOMANDE FREQUENTI (FAQ)

  1. Ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi INPS: entro quanto devo agire?
    Entro 60 giorni dalla notifica puoi pagare o presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria. Se non fai nulla, il debito diventa definitivo e l’INPS può procedere a pignoramento.
  2. La cartella non è stata notificata correttamente; posso contestarla?
    Sì. La notifica irregolare rende nulla la cartella. Devi però proporre ricorso entro 60 giorni davanti al giudice tributario e chiedere la sospensione.
  3. L’intimazione di pagamento è necessaria sempre?
    È necessaria solo se l’espropriazione non inizia entro un anno dalla cartella . Per gli avvisi esecutivi l’AdER può procedere al pignoramento dopo 60 + 30 giorni senza ulteriore intimazione .
  4. Sono obbligato a pagare l’avviso di addebito INPS entro 60 giorni?
    Sì. Trascorso il termine, l’avviso diventa titolo esecutivo e l’INPS può procedere senza cartella. Puoi tuttavia chiedere la rateizzazione o presentare ricorso.
  5. Cosa succede se aderisco alla rottamazione mentre ho un pignoramento?
    L’adesione sospende le azioni esecutive; devi comunicare alla banca o al datore di lavoro la ricevuta della domanda . Se paghi le rate, il pignoramento viene revocato al termine.
  6. Quali beni non sono pignorabili?
    Sono impignorabili: l’ultima mensilità di stipendio o pensione, la quota minima vitale (triplo dell’assegno sociale), i beni mobili indispensabili per la vita familiare (letto, frigorifero), gli utensili da lavoro essenziali, i crediti alimentari. La prima casa è impignorabile dall’AdER se è l’unico immobile non di lusso .
  7. Il pignoramento può colpire un conto cointestato?
    In linea generale l’AdER non può pignorare un conto cointestato senza accertare la quota del debitore. Tuttavia, la banca potrebbe congelare il conto; occorre presentare opposizione dimostrando che le somme appartengono anche all’altro intestatario .
  8. Quanta parte dello stipendio può essere pignorata?
    Dipende dall’importo: 10 % fino a 2.500 €, 1/7 tra 2.501 e 5.000 €, 1/5 oltre 5.000 € . L’ultima mensilità e il minimo vitale restano intatti.
  9. Cosa succede se non impugno l’intimazione di pagamento?
    Decorsi i 60 giorni, il debito si cristallizza e non potrai più eccepire la prescrizione .
  10. Posso chiedere la rateizzazione anche se ho già una procedura di sovraindebitamento?
    Generalmente no: chi accede alle procedure concorsuali non può contemporaneamente rateizzare i debiti con l’AdER . Tuttavia, la rateizzazione può precedere la procedura se lo stato di crisi non è definitivo.
  11. È possibile compensare crediti fiscali con debiti tributari?
    Dal 2026 la compensazione è consentita solo fino a 50.000 € e richiede l’assenza di debiti iscritti a ruolo superiori a tale limite .
  12. L’ipoteca è sempre legittima?
    L’ipoteca è legittima solo se il debito supera 20.000 €, è stato inviato il preavviso, ed è trascorso il termine per pagare . Puoi contestarla per vizi di notifica o se il debito è prescritto.
  13. Può esserci pignoramento senza cartella?
    Sì, nel caso di avviso esecutivo o avviso di addebito INPS; questi atti contengono già l’intimazione a pagare e diventano esecutivi dopo 60 giorni .
  14. Le banche possono applicare tassi usurari?
    No. La legge 108/1996 stabilisce un tasso soglia; se il tasso effettivo (TEG) supera tale soglia, gli interessi sono nulli e il cliente restituisce solo il capitale .
  15. Cos’è la liquidazione controllata e quando conviene?
    È una procedura di sovraindebitamento che consente di liquidare il patrimonio (esclusi i beni essenziali) e ottenere l’esdebitazione. Conviene quando il patrimonio è insufficiente a coprire i debiti e non si riesce a raggiungere accordi con i creditori .
  16. Un erede può presentare un concordato minore per i debiti del defunto?
    No. La Cassazione ha stabilito che l’erede che accetta con beneficio d’inventario non è personalmente sovraindebitato e non può proporre il piano .
  17. Un garante personale può accedere al piano del consumatore?
    Solo se la fideiussione è stata prestata al di fuori dell’attività imprenditoriale; altrimenti non è considerato consumatore .
  18. Cosa succede se la banca ha concesso il credito in modo negligente?
    La negligenza della banca non elimina la colpa grave del debitore; la Cassazione ha escluso che la banca possa essere considerata corresponsabile al punto da giustificare l’ammissione al piano del consumatore .
  19. Come viene calcolato il limite dei 50.000 € per la liquidazione controllata?
    Occorre considerare anche i prestiti dei soci legalmente postergati; secondo la Cassazione (sent. 17508/2025), tali prestiti sono debiti che concorrono al superamento della soglia .
  20. È possibile salvare il veicolo indispensabile per l’azienda?
    Sì. Nel fermo amministrativo, dimostrando che il veicolo è strumentale all’attività (ad esempio per il trasporto del pesce vivo), si può ottenere la revoca del fermo .

7. SIMULAZIONI PRATICHE E NUMERICHE

7.1 Simulazione: rottamazione quinquies per contributi INPS

Supponiamo che Azienda Ittica MareBlu S.r.l., attiva nell’allevamento di orate, abbia ricevuto tre cartelle per contributi INPS non versati e sanzioni, per un totale di 25.000 € (capitale 15.000 €, interessi e sanzioni 10.000 €). L’azienda decide di aderire alla rottamazione quinquies.

  • Capitale da pagare: 15.000 € + spese di notifica (es. 200 €).
  • Interessi e sanzioni: 10.000 € condonati.
  • Rateizzazione: 54 rate bimestrali. L’importo bimestrale è 15.200 € / 54 ≈ 281,48 € (più interessi del 3 %).
  • Effetto: tutti i fermi amministrativi vengono sospesi; eventuali pignoramenti di conto corrente cessano dopo la comunicazione dell’adesione.

Se l’azienda non paga due rate, decade dalla definizione e l’intero importo (capitale + interessi) torna esigibile .

7.2 Simulazione: rateizzazione per debito fiscale di 100.000 €

L’azienda Acquacoltura Calabria S.n.c. riceve una cartella da 100.000 € per IVA e IRPEF non versate. Chiede la rateizzazione nel marzo 2026.

  • Numero di rate: essendo un debito ≤ 120.000 €, la società può ottenere fino a 84 rate (7 anni) se chiede entro il 2026 .
  • Importo rata: 100.000 € / 84 = 1.190,48 € al mese (più interessi di dilazione).
  • Condizioni: la società deve dimostrare la temporanea difficoltà e allegare tutta la documentazione.
  • Effetto: sospensione immediata dei pignoramenti e dei fermi; se la società salta tre rate (anche non consecutive) decade dal beneficio e l’Agenzia riprende le azioni esecutive .

7.3 Simulazione: concordato minore

L’imprenditore Luca, titolare di una ditta individuale che alleva trote, ha debiti per 80.000 € (30.000 € con la banca, 20.000 € con fornitori, 30.000 € di cartelle). Il valore dei beni personali (casa, autocarro e attrezzature) è di 50.000 €.

  • Proposta: tramite l’OCC, Luca propone ai creditori un concordato minore con pagamento del 50 % dei debiti in 5 anni (40.000 €) utilizzando i ricavi futuri dell’azienda e la vendita dell’autocarro.
  • Rispetto delle prelazioni: le cartelle erariali e contributive vengono pagate integralmente al 100 %, mentre i fornitori e la banca al 40 % (ordine di prelazione).
  • Omologazione: il tribunale verifica che la proposta rispetti l’ordine delle cause di prelazione; in caso contrario, è inammissibile .
  • Esdebitazione: dopo l’esecuzione del piano, Luca ottiene l’esdebitazione dei debiti residui.

7.4 Simulazione: liquidazione controllata

La società Pesca Viva S.r.l.s. ha cessato l’attività e ha debiti per 60.000 € con l’Agenzia delle Entrate e l’INPS. Non possiede immobili ma solo un magazzino con attrezzature del valore di 10.000 €.

  • Istanza: il socio amministratore presenta domanda di liquidazione controllata perché i debiti superano 50.000 € e non è possibile proporre un concordato.
  • Beni esclusi: vengono esclusi dalla liquidazione i beni essenziali per il sostentamento (abitazione in affitto, piccolo stipendio del socio).
  • Liquidazione: il liquidatore vende le attrezzature per 10.000 €; i creditori ricevono una percentuale proporzionale.
  • Esdebitazione: al termine, il socio ottiene l’esdebitazione se non vi è stata colpa grave. Se in precedenza era fallito e non aveva beneficiato dell’esdebitazione, non potrà invocarla per gli stessi debiti .

7.5 Simulazione: contestazione di interessi usurari

Azienda Mareverde S.a.s. ha un mutuo di 200.000 € per l’acquisto di vasche e attrezzature; paga un tasso fisso del 9 % con TEG del 11,5 %. Nel trimestre in cui è stato stipulato, il tasso soglia era 9,8 %.

  • Analisi: il TEG (11,5 %) supera la soglia del 9,8 %, quindi il mutuo è usurario ai sensi della legge 108/1996 .
  • Azioni: l’azienda avvia un giudizio contro la banca per chiedere la nullità della clausola usuraria, la restituzione degli interessi pagati in eccesso e il ricalcolo del debito.
  • Effetto: il debito residuo può ridursi considerevolmente; ciò consente di negoziare un accordo stragiudiziale o inserire la banca in un piano di ristrutturazione.

8. CONCLUSIONE

L’azienda ittica, pur godendo del regime privilegiato degli imprenditori agricoli, può trovarsi sommersa da debiti fiscali, contributivi e bancari. Cartelle esattoriali, avvisi di addebito, pignoramenti del conto corrente e ipoteche rappresentano strumenti invasivi che mettono a rischio la sopravvivenza dell’impresa. Conoscere le norme e i propri diritti è il primo passo per difendersi.

In questo articolo abbiamo illustrato:

  • Il quadro normativo: le tutele riservate alle aziende ittiche, l’equiparazione agli imprenditori agricoli e l’accesso alle procedure di sovraindebitamento; le norme cardine della riscossione (artt. 50, 72‑bis, 72‑ter, 76, 77, 86 D.P.R. 602/1973) e i contributi INPS; le disposizioni in materia di usura.
  • Le fasi della procedura esecutiva: dalla notifica della cartella all’intimazione, fino al pignoramento presso terzi, al fermo e all’ipoteca; i termini per agire e i rimedi per sospendere o annullare gli atti.
  • Le difese e gli strumenti: rateizzazione, rottamazione, concordato minore, accordo di ristrutturazione, piano del consumatore, liquidazione controllata ed esdebitazione; contestazione degli interessi usurari e negoziazione con le banche; protezione dei beni personali.
  • Errori da evitare e consigli pratici per non perdere i termini e sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla legge.

Il denominatore comune è l’urgenza di agire: ogni atto ha termini precisi e chi lascia scadere i 60 giorni perde gran parte delle difese. Inoltre, la gestione corretta del debito richiede competenze trasversali in diritto tributario, bancario e concorsuale.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team di avvocati e commercialisti offrono un supporto completo e personalizzato per le aziende ittiche e per tutte le imprese che desiderano:

  • Impugnare cartelle, avvisi di addebito e pignoramenti;
  • Ottenere la sospensione di fermi e ipoteche;
  • Rateizzare o rottamare i debiti;
  • Accedere alle procedure di sovraindebitamento o ristrutturazione dei debiti;
  • Contestare i tassi usurari e rinegoziare i finanziamenti.

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