Allevamento suini con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

L’allevamento dei suini rappresenta un settore strategico dell’agricoltura italiana: oltre alla dimensione zootecnica, coinvolge filiere produttive e industriali e incide sull’occupazione in molte aree del Paese. Nel contesto socio‑economico attuale numerosi allevatori si trovano però ad affrontare situazioni di sovraindebitamento con conseguenti pressioni da parte del Fisco, dell’INPS e degli istituti di credito. I ritardi nei pagamenti, gli interessi moratori e i costi di gestione spesso generano cartelle di pagamento, avvisi di addebito e procedure esecutive (fermi amministrativi, ipoteche o pignoramenti) che mettono a rischio la continuità dell’impresa.

Perché l’argomento è urgente

  • Rischi immediati. Cartelle esattoriali, avvisi di addebito INPS e solleciti bancari possono sfociare in azioni esecutive rapide: pignoramenti di beni aziendali o personali, ipoteche su terreni e stalle, blocco dei conti correnti o fermi amministrativi dei veicoli. Una difesa tempestiva è quindi essenziale.
  • Errori da evitare. Molti allevatori pensano di non potersi opporre a cartelle o avvisi, oppure attendono la decadenza dei termini senza muoversi. Ignorare l’atto equivale spesso ad ammettere il debito e rischiare azioni esecutive irreversibili.
  • Opportunità normative. Negli ultimi anni il legislatore ha introdotto misure di definizione agevolata (rottamazione‑quater e, per il 2026, rottamazione‑quinquies) e procedure di sovraindebitamento che consentono la ristrutturazione o l’esdebitazione anche alle imprese agricole. È fondamentale conoscerle per utilizzarle a proprio vantaggio.

Presentazione dello studio legale

L’avvocato Giuseppe Angelo Monardo, patrocinante in Cassazione e coordinatore di un team multidisciplinare composto da avvocati e commercialisti operanti a livello nazionale, è specializzato in diritto bancario e tributario. Cassazionista con pluriennale esperienza, ricopre incarichi qualificati come:

  • Gestore della crisi da sovraindebitamento ai sensi della Legge 3/2012, iscritto agli elenchi del Ministero della Giustizia;
  • Professionista fiduciario di un Organismo di composizione della crisi (OCC), con competenze riconosciute in tutto il territorio nazionale;
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, figura centrale nella composizione negoziata prevista dal Codice della crisi;
  • Coordinatore di professionisti che offrono assistenza legale in materia di diritto bancario, contenzioso tributario e procedure concorsuali .

Lo Studio Monardo offre un servizio completo che comprende:

  • Analisi degli atti (cartelle di pagamento, avvisi di addebito, decreti ingiuntivi) e verifica dei vizi formali o sostanziali;
  • Ricorsi e impugnazioni davanti alla Commissione Tributaria o al Tribunale ordinario;
  • Istanza di sospensione dell’esecuzione per bloccare pignoramenti, fermi o ipoteche;
  • Trattative stragiudiziali con Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADER), INPS e istituti di credito per ottenere rateazioni o piani di rientro sostenibili;
  • Soluzioni giudiziali e alternative: accesso alla rottamazione, alla definizione agevolata, a piani del consumatore, accordi di ristrutturazione, concordato minore e liquidazione controllata (disciplinate dal D.Lgs. 14/2019 e dalla Legge 3/2012).

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Contesto normativo e giurisprudenziale

Per difendersi in modo efficace occorre conoscere le leggi vigenti e la giurisprudenza più recente. In questa sezione vengono analizzati i riferimenti normativi e le pronunce della Corte di Cassazione, della Corte Costituzionale e le circolari ministeriali che riguardano gli allevatori suini con debiti.

Riscossione e definizione agevolata (Rottamazione)

Legge 197/2022 e rottamazione‑quater

La legge di bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto la rottamazione‑quater (c.d. definizione agevolata dei carichi affidati all’agente della riscossione) agli articoli 1, commi 231‑252. La procedura consente di estinguere i debiti versando solo imposta o contributo e le spese di notifica o esecuzione, con l’esclusione di sanzioni, interessi e aggio. Il contribuente deve presentare un’istanza entro il termine stabilito, indicando i carichi da definire. L’agente della riscossione comunica quindi l’importo e il numero delle rate. Una volta accolta la domanda e pagata la prima rata, il giudizio tributario pendente è sospeso; il pagamento integrale estingue il debito .

La Corte di Cassazione, con ordinanza 24428/2024, ha stabilito che la procedura si perfeziona con la dichiarazione del contribuente e l’accettazione da parte dell’Agenzia della riscossione; per la chiusura del processo non è necessario attendere il saldo di tutte le rate . Tale interpretazione ha consentito a molti contribuenti di ottenere l’estinzione del giudizio depositando la dichiarazione, la comunicazione di accoglimento e le prime ricevute di pagamento.

Ripensamento giurisprudenziale: ordinanza 24479/2024

Nel settembre 2024 la stessa Cassazione, con ordinanza 24479/2024, ha parzialmente modificato questo orientamento. L’estinzione del processo viene subordinata al pagamento integrale di tutte le rate dovute nell’ambito della rottamazione. Secondo la nuova pronuncia, fino al versamento dell’ultima rata il giudice può soltanto sospendere il giudizio . Tale decisione ha creato incertezza interpretativa.

Norma interpretativa: art. 12‑bis D.L. 84/2025 e L. 108/2025

Per risolvere il contrasto, il legislatore è intervenuto con il D.L. 84/2025 (decreto fiscale 2025), convertito dalla L. 108/2025, che ha introdotto l’art. 12‑bis intitolato “Norma di interpretazione autentica in materia di estinzione dei giudizi a seguito di definizione agevolata”. La norma chiarisce che, ai fini processuali, il giudice deve dichiarare l’estinzione del giudizio non appena:

  1. il contribuente (o l’ente impositore) deposita la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata (art. 1, comma 235 L. 197/2022);
  2. viene prodotta la comunicazione di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (art. 1, comma 241 L. 197/2022);
  3. viene documentato il pagamento della prima o unica rata .

La Cassazione, con l’ordinanza 29574/2025, ha applicato per la prima volta la norma interpretativa dichiarando estinto un giudizio dopo il pagamento della prima rata; per i giudici è sufficiente che il contribuente manifesti la volontà di rinunciare alla causa nell’istanza di definizione agevolata e versi la prima rata . Tale pronuncia ha riaperto la via alla chiusura rapida delle liti tributarie.

Rottamazione‑quinquies (Legge 199/2025 – Bilancio 2026)

La Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha introdotto la rottamazione‑quinquies, destinata ai carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1º gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. La misura consente di estinguere i debiti di natura tributaria o contributiva pagando solo la quota capitale (imposte o contributi) e le spese di notifica o esecuzione, con esonero da sanzioni, interessi di mora e aggio . Possono aderire anche i contribuenti decaduti da precedenti rottamazioni, purché i debiti rientrino nell’ambito della nuova misura; sono invece esclusi i carichi già inseriti in piani della rottamazione‑quater per i quali, al 30 settembre 2025, risultino versate tutte le rate . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2026 e può prevedere un pagamento in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o una rateizzazione fino a 54 rate bimestrali (durata massima nove anni) con interesse del 3% annuo ; il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio, ma le somme versate restano acquisite .

Riammissione alla rottamazione‑quater (DL 202/2024, conv. L. 15/2025)

Per i contribuenti decaduti dalla rottamazione‑quater, il DL 202/2024 (c.d. Milleproroghe), convertito dalla L. 15/2025, ha previsto una riammissione. Possono essere riammessi coloro che non hanno versato una o più rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, oppure hanno pagato in ritardo o in misura insufficiente . La domanda deve essere presentata entro il 30 aprile 2025 in via telematica; il pagamento può avvenire in unica soluzione entro il 31 luglio 2025 o in massimo 10 rate, con prime due rate il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025 e le successive a febbraio, maggio, luglio e novembre degli anni 2026‑2027 . Anche qui è previsto un interesse del 2% annuo a decorrere dal 1º novembre 2023 .

Nuovo sistema di riscossione (D.Lgs. 110/2024)

Il D.Lgs. 110/2024, attuativo della riforma fiscale, ha riorganizzato la riscossione nazionale. Tra le novità principali vi sono:

  • Pianificazione annuale delle attività di riscossione e maggiore cooperazione tra Agenzia delle Entrate e ADER ;
  • Discarico automatico dei ruoli non riscossi dopo cinque anni, salvo nuovi elementi patrimoniali (c.d. riaffidamento) ;
  • Rafforzamento dei controlli sulle procedure e responsabilità dell’agente della riscossione .

Queste innovazioni riducono il rischio che vecchie cartelle continuino a gravare sul contribuente anche a distanza di molti anni.

INPS e contratto di soccida

Molti allevatori suini operano attraverso contratti di soccida, un accordo associativo disciplinato dagli articoli 2170 e seguenti del codice civile. La soccida prevede che il soccidante (colui che conferisce gli animali e i mezzi) e il soccidario (che fornisce lavoro e strutture) si associno per l’allevamento e si ripartiscano l’accrescimento e i prodotti . Le tipologie previste dal codice sono tre: soccida semplice, in cui gli animali sono conferiti solo dal soccidante; soccida parziaria, in cui entrambi conferiscono il bestiame; soccida con conferimento di pascolo, in cui il soccidante concede il terreno e il soccidario fornisce gli animali .

L’INPS, con la Circolare n. 94 del 21 maggio 2025, ha chiarito i riflessi previdenziali della soccida:

  • La soccida è uno strumento negoziale in uso nel settore agricolo che combina capitale e lavoro per valorizzare la produzione .
  • Il conferimento e il prelievo degli animali non costituiscono atti traslativi di proprietà; la divisione dell’accrescimento è un atto dichiarativo dell’acquisto originario .
  • Nella soccida monetizzata il soccidante acquisisce l’intero accrescimento e liquida in denaro la quota spettante al soccidario; non avviene quindi alcun passaggio di proprietà .
  • Gli ispettori INPS hanno talvolta ritenuto che l’acquisizione degli animali equivalga a un acquisto di mercato, facendo perdere alle imprese l’inquadramento agricolo e le agevolazioni contributive; la circolare precisa che, se le parti eseguono correttamente la soccida secondo il codice civile, non vi è acquisto dal mercato, e dunque non si perde la qualifica di impresa agricola .

Queste precisazioni sono importanti per difendere l’allevatore da contestazioni INPS e per confermare il diritto a contributi ridotti.

Codice della crisi d’impresa e della ristrutturazione dei debiti

Il D.Lgs. 14/2019 (Codice della crisi e dell’insolvenza, entrato progressivamente in vigore dal 2020 al 2022) ha riordinato gli strumenti di gestione della crisi. Per gli imprenditori agricoli e gli allevatori suini risultano particolarmente rilevanti:

Ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67)

La procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore permette alla persona fisica sovraindebitata, non imprenditore, di presentare al tribunale un piano con l’assistenza dell’Organismo di composizione della crisi (OCC). Il piano può prevedere la fal­cidia (riduzione) o la moratoria dei crediti, anche di quelli privilegiati, e può consentire di mantenere il finanziamento ipotecario sulla prima casa con il pagamento delle rate scadute . L’approvazione non richiede il voto dei creditori ma solo il controllo del giudice . È una procedura utile per gli allevatori che operano come ditta individuale e hanno debiti personali (mutui, contributi INPS, imposte).

Concordato minore (art. 74)

Il concordato minore può essere proposto dagli imprenditori agricoli, dai professionisti e dalle imprese minori (ricavi inferiori a 200.000 euro, attivo inferiore a 300.000 euro e debiti inferiori a 500.000 euro). Prevede la presentazione di un piano finalizzato a proseguire l’attività; se l’impresa è cessata, il piano deve essere sostenuto da apporti esterni. La proposta può prevedere il pagamento parziale dei creditori e la suddivisione in classi. È necessaria l’approvazione della maggioranza dei crediti e l’omologazione del giudice .

Liquidazione controllata (art. 268)

Quando non è possibile la continuazione dell’attività, l’imprenditore può chiedere la liquidazione controllata (ex art. 268). È una procedura concorsuale semplificata; possono richiederla sia il debitore in stato di sovraindebitamento sia un creditore (quando l’esposizione supera 50.000 euro). Se il debitore è una persona fisica e non possiede beni da distribuire, l’OCC può dichiarare l’assenza di attivo e chiudere la procedura .

Esdebitazione del sovraindebitato (art. 283 ss.)

Al termine della liquidazione controllata, il consumatore o l’imprenditore che abbia rimborsato almeno il 10% dei crediti chirografari può ottenere l’esdebitazione (cancellazione dei debiti residui). Questa possibilità consente di ripartire da zero dopo aver sostenuto un piano di rimborso ragionevole.

Composizione negoziata (D.L. 118/2021)

Il D.L. 118/2021, convertito dalla L. 147/2021, ha introdotto la composizione negoziata per la soluzione della crisi d’impresa, affidata a un esperto indipendente. L’imprenditore che si trova in probabile crisi o insolvenza reversibile può presentare istanza alla Camera di Commercio per nominare un esperto; durante le trattative conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell’impresa ma deve informare preventivamente l’esperto circa atti straordinari o pagamenti incoerenti . Se l’esperto ritiene che un atto possa danneggiare i creditori o le prospettive di risanamento, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese . La procedura è riservata e consente all’allevatore di negoziare accordi con creditori fiscali, previdenziali e bancari, eventualmente accedendo a moratorie o ristrutturazioni.

Altri riferimenti normativi utili

  • Codice Civile, art. 2135: definisce l’imprenditore agricolo, includendo chi esercita l’allevamento di animali e le attività connesse. La qualifica agricola dà accesso alla contribuzione ridotta e ad agevolazioni fiscali.
  • D.Lgs. 99/2004 e D.Lgs. 228/2001: regolano l’imprenditoria agricola e introducono il principio della prevalenza (almeno metà dei prodotti utilizzati nell’attività connessa deve provenire dall’azienda agricola) per mantenere l’inquadramento agricolo .
  • Codice di procedura civile, art. 521‑bis e art. 543 ss.: disciplinano rispettivamente il pignoramento presso terzi e il pignoramento mobiliare/immobiliare. Gli animali da allevamento possono essere pignorati ma occorre rispettare limiti di impignorabilità e tutele previste dalla legge (ad esempio strumenti indispensabili per l’attività imprenditoriale).
  • Legge 3/2012: prevede tre procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (accordo con i creditori, piano del consumatore e liquidazione del patrimonio) e obbliga il debitore a rivolgersi a un OCC . Lo strumento è stato in parte assorbito dal Codice della crisi ma resta applicabile ai procedimenti pendenti.

Approfondimenti normativi: ipoteca, fermo e beni impignorabili

Oltre alle procedure concorsuali, gli allevatori devono affrontare ogni giorno strumenti di tutela del credito come l’ipoteca legale, il fermo amministrativo dei veicoli e il pignoramento dei beni aziendali. Conoscere la disciplina di questi istituti e i loro limiti consente di difendersi efficacemente.

Ipoteca e espropriazione immobiliare

L’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore è disciplinata dall’art. 77 del d.P.R. 602/1973. Decorso il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella o dell’ingiunzione esecutiva, l’Agente della Riscossione può iscrivere ipoteca solo se il debito complessivo è pari o superiore a 20.000 euro . L’iscrizione ha valore fino al doppio del credito e deve essere preceduta da un preavviso: la comunicazione preventiva concede al debitore 30 giorni per pagare o per presentare osservazioni . Il preavviso deve riportare l’importo dovuto, le modalità di pagamento, le istruzioni per il ricorso e il dettaglio degli addebiti .

La funzione dell’ipoteca è cautelare: può essere iscritta anche prima dell’espropriazione per tutelare il credito, ma non può essere utilizzata per importi inferiori alla soglia, né se è in corso una rateazione o una sospensione . L’art. 76 del d.P.R. 602/1973 limita l’espropriazione immobiliare: l’Agente non può procedere se l’immobile è l’unica abitazione non di lusso del debitore . Negli altri casi, la vendita forzata è consentita solo per debiti superiori a 120.000 euro e dopo almeno sei mesi dall’iscrizione ipotecaria . Se il valore dell’immobile è inferiore al debito, l’espropriazione non viene avviata .

Questi limiti sono importanti perché offrono al contribuente il tempo per presentare ricorso, aderire a una definizione agevolata o rateizzare. L’ordinanza 29574/2025 della Cassazione, richiamata nella sezione precedente, ha ribadito che il giudice deve dichiarare estinto il processo relativo a un’ipoteca quando il contribuente dimostra di aver aderito alla rottamazione e di aver pagato la prima rata .

Fermo amministrativo

Il fermo amministrativo è regolato dall’art. 86 del d.P.R. 602/1973 e consiste nell’iscrizione di un vincolo sui veicoli del debitore presso il Pubblico Registro Automobilistico. La prassi, codificata nelle direttive interne dell’Agenzia, prevede l’invio di un preavviso di fermo: per debiti tra 50 e 500 euro l’ente deve inviare un sollecito e un preavviso; per debiti fino a 2.000 euro è sufficiente il preavviso; per debiti superiori a 10.000 euro il fermo può interessare più veicoli . Il preavviso deve specificare la natura del debito, la cartella di riferimento e l’importo e concede al debitore 30 giorni per pagare o dimostrare che il veicolo è indispensabile per l’attività . Se il bene è essenziale (ad esempio camion per il trasporto dei maiali o trattori per alimentare gli animali) si può chiedere che il fermo non venga iscritto.

Il fermo costituisce un ostacolo alla circolazione e alla vendita del veicolo; in caso di inadempimento può precedere l’iscrizione di ipoteca e il pignoramento . La norma tutela però il debitore che dimostri l’uso professionale del mezzo; inoltre, la rottamazione o la rateazione sospendono l’esecuzione e permettono di rimuovere il fermo.

Beni impignorabili e limiti al pignoramento dei mezzi agricoli

Per proteggere l’attività produttiva, il legislatore ha introdotto limiti alla pignorabilità delle cose mobili. L’art. 515 del codice di procedura civile dispone che i beni destinati al servizio e alla coltivazione del fondo possono essere pignorati separatamente dall’immobile solo se non esistono altri beni mobili . Il giudice dell’esecuzione, su istanza del debitore e sentito il creditore, può escludere dal pignoramento i beni di uso necessario per la coltura, oppure permetterne l’uso anche se pignorati .

La norma protegge anche gli strumenti e gli oggetti indispensabili per l’esercizio di una professione o di un mestiere: questi possono essere pignorati nei limiti di un quinto, solo quando gli altri beni non bastano a soddisfare il credito . Questa tutela non si applica ai debitori costituiti in forma societaria o alle imprese in cui prevale il capitale . L’obiettivo è evitare che l’esecuzione paralizzi l’attività produttiva e danneggi l’economia locale . Per l’allevatore, ciò significa che gli animali, le attrezzature, le mangiatoie e gli impianti di ventilazione possono essere esclusi dal pignoramento se dimostrano di essere indispensabili e se vi sono altri beni aggredibili.

Imprenditore agricolo e prevalenza delle attività connesse

L’allevatore suinicolo rientra nella categoria dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile: la norma definisce agricola l’attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse . Sono considerate connesse la manipolazione, la trasformazione, la conservazione e la commercializzazione dei prodotti ottenuti dall’allevamento, purché tali operazioni riguardino prevalentemente i prodotti aziendali . La riforma del 2001 ha ampliato la nozione includendo tutte le attività che valorizzano il ciclo biologico, anche se non è svolta sul fondo .

Per mantenere lo status agricolo, l’imprenditore deve rispettare tre requisiti: connessione soggettiva (lo stesso soggetto svolge attività principale e connessa), connessione oggettiva (i beni trasformati provengono dall’azienda), e prevalenza (la maggior parte dei prodotti deriva dall’attività agricola) . La cassazione ha chiarito che l’impresa agricola è esonerata dal fallimento e dalla liquidazione giudiziale, ma può accedere alle procedure speciali come il concordato minore e la liquidazione controllata . La massima n. 3647/2023 ha precisato che, per beneficiare dell’esenzione, l’imprenditore deve provare che la trasformazione riguarda prodotti propri e non beni acquistati da terzi .

Questi principi assumono rilievo anche nelle contestazioni INPS: se l’azienda rispetta il requisito di prevalenza, la trasformazione o commercializzazione dei prodotti suinicoli rimane agricola e continua a godere di contributi agevolati. La Circolare INPS 94/2025 ha ribadito che nella soccida monetizzata l’acquisizione degli animali e la ripartizione dell’accrescimento non sono atti di vendita, pertanto l’azienda mantiene la qualifica agricola .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto

Ogni azione di riscossione ha tempistiche e modalità precise. Conoscere la procedura consente di evitare decadenze e di esercitare i propri diritti.

1. Ricezione di cartella di pagamento o avviso di addebito

L’atto può essere notificato dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (ADR) o dall’INPS mediante PEC, raccomandata A/R o messo notificatore. Occorre verificare:

  • Soggetto emittente e anno di riferimento;
  • Motivi del debito (imposte, IVA, contributi, sanzioni, interessi);
  • Termini per il pagamento (solitamente 60 giorni dalla notifica);
  • Eventuali errori: mancata o irregolare notifica, importi prescritti (ad esempio tributi prescritti in cinque anni), sanzioni illegittime.

2. Valutazione dei vizi formali o sostanziali

Con l’assistenza di un professionista è possibile rilevare diverse irregolarità, tra cui:

  • Cartelle notificate oltre il termine di decadenza (ad es. oltre cinque anni dall’affidamento);
  • Errore nel destinatario (ad esempio cartella intestata a persona deceduta o società cessata);
  • Difetto di motivazione o mancanza di prova del credito;
  • Sospensione non considerata (in caso di domanda di rottamazione o definizione agevolata).

Se emergono vizi, si può presentare ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado entro 60 giorni; per gli avvisi INPS, il termine è di 40 giorni e l’autorità può essere il giudice del lavoro. Il ricorso sospende l’esecutività dell’atto, ma occorre chiedere al giudice la sospensione cautelare.

3. Richiesta di rateazione ordinaria o straordinaria

Se il debito è certo e non contestabile, il contribuente può richiedere una rateazione all’ADER. Le rate ordinarie sono fino a 72 mesi (6 anni); in casi di grave difficoltà economica possono arrivare a 120 mesi. È necessario dimostrare l’indice di liquidità e la sostenibilità del piano. Per i debiti INPS esiste la rateazione amministrativa direttamente presso l’Istituto.

4. Accesso alla definizione agevolata

Con l’entrata in vigore della rottamazione‑quinquies (scadenza 30 aprile 2026) e della riammissione alla rottamazione‑quater (scadenza 30 aprile 2025), gli allevatori hanno due opportunità per definire i debiti. In entrambi i casi occorre:

  1. Presentare l’istanza online sul sito dell’ADER, indicando i carichi da definire;
  2. Attendere la comunicazione con l’importo dovuto e il numero di rate;
  3. Pagare la prima rata entro la scadenza indicata (31 luglio 2026 per la quinquies; 31 luglio 2025 per la riammissione);
  4. Deposito in giudizio della dichiarazione e dei documenti (se è pendente un contenzioso) per ottenere la sospensione o l’estinzione.

5. Difesa contro fermi amministrativi, ipoteche e pignoramenti

Se l’Agente della Riscossione iscrive fermo amministrativo su mezzi (camion, trattori, autoveicoli) o ipoteca legale su immobili (terreni, stalle), occorre valutare l’atto e proporre opposizione. La legge prevede limiti:

  • Fermo amministrativo: può essere iscritto solo per crediti di importo superiore a 1.000 euro; la comunicazione deve avvenire con preavviso di 30 giorni. È impugnabile se le cartelle sono prescritte o già pagate.
  • Ipoteca: l’ADR può iscriverla per debiti superiori a 20.000 euro; deve inviare un preavviso con possibilità di pagare o rateizzare; se l’immobile è l’unica abitazione o è destinato ad attività agricola indispensabile, può essere invocata l’esenzione di impignorabilità (art. 76 DPR 602/1973).
  • Pignoramento: avviene tramite ufficiale giudiziario; per i beni mobili strumentali all’attività agricola (animali, attrezzi, macchinari) l’art. 515 c.p.c. prevede la relativa impignorabilità se sono indispensabili alla coltivazione o allevamento. Occorre però dimostrare la stretta necessità e l’esistenza di altri beni aggredibili.

6. Rapporti con le banche

Molti allevatori hanno debiti con istituti di credito (mutui per l’acquisto di terreni, chirografari per l’acquisto di mangimi, leasing per impianti o macchinari). In caso di difficoltà, è importante:

  • Rinegoziare il debito chiedendo la riduzione del tasso, l’allungamento del piano o la sospensione delle rate;
  • Verificare la legittimità delle clausole (usura, anatocismo, costi occultati). In caso di tassi usurari, il contratto può essere rinegoziato o illecite somme possono essere recuperate;
  • Valutare la possibilità di accesso alla composizione negoziata o a un accordo di ristrutturazione che coinvolga anche i creditori bancari.

Difese e strategie legali

Di seguito sono esposte le principali difese e strategie che l’allevatore suinicolo può adottare per far valere i propri diritti nei confronti del Fisco, dell’INPS e delle banche.

1. Opposizione a cartella o avviso

  • Vizi della notifica. La cartella deve essere notificata entro termini di decadenza e nelle forme previste. Una notifica eseguita via PEC ad indirizzo errato o tramite raccomandata non ritirata correttamente può rendere l’atto nullo. L’opposizione va presentata entro 60 giorni (ricorso tributario) o 40 giorni (avvisi INPS).
  • Mancata sottoscrizione del ruolo. La cartella deve essere fondata su un ruolo sottoscritto dal responsabile del procedimento; la mancanza della sottoscrizione può essere eccepita.
  • Prescrizione. Alcuni tributi (ad esempio contributi previdenziali) si prescrivono in cinque anni; oltre tale termine il debito non è più esigibile.
  • Sanzioni illegittime. In caso di errori nel dichiarativo o nei versamenti, l’Agenzia può applicare sanzioni ridotte se il contribuente dimostra la buona fede o l’errore scusabile.

2. Impugnazione di fermi amministrativi e ipoteche

L’impugnazione può essere proposta entro 60 giorni dalla notifica del preavviso. Nel ricorso si può eccepire:

  • Mancanza di preavviso o preavviso con importo errato;
  • Prescrizione delle cartelle che costituiscono la base del fermo o dell’ipoteca;
  • Esiguità del debito (per l’ipoteca, l’importo deve superare 20.000 euro);
  • Natura del bene (immobile indispensabile all’attività agricola o unica abitazione).

3. Difesa in giudizio e sospensione dell’esecuzione

Davanti alla Corte di Giustizia Tributaria si può chiedere la sospensione dell’esecuzione. Il giudice tiene conto del periculum in mora (danno grave e irreparabile) e del fumus boni iuris (probabilità di vittoria). Nel contenzioso con l’INPS, la sospensione è concessa dal giudice del lavoro.

4. Rottamazione e definizione agevolata

È la prima opzione da valutare per ridurre il debito. Può essere conveniente se:

  • la maggior parte dell’importo è costituita da sanzioni e interessi;
  • si dispone delle risorse per pagare in un’unica soluzione o in poche rate;
  • non si prevede di ottenere un annullamento integrale con il contenzioso.

Occorre valutare la convenienza economica e i requisiti di ammissione (ad esempio aver pagato le rate scadute nel 2024 per la riammissione alla rottamazione‑quater, oppure essere decaduti da precedenti rottamazioni ma non avere tutti i pagamenti regolari al 30 settembre 2025 per la rottamazione‑quinquies).

5. Rateazione straordinaria e sospensione amministrativa

Se non si aderisce alla rottamazione, è possibile chiedere una rateazione straordinaria (fino a 120 rate) dimostrando di essere in stato di temporanea difficoltà economica. Durante la rateazione l’ADER sospende l’esecuzione; in caso di decadenza per mancato pagamento di cinque rate, le somme già versate sono trattenute e riprende la riscossione.

6. Ricorso all’OCC e procedure di sovraindebitamento

Se il debito complessivo (fiscale, previdenziale e bancario) è insostenibile, l’allevatore può accedere alle procedure di sovraindebitamento. Le principali sono:

  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (riservato a professionisti, imprenditori agricoli e piccole imprese): prevede il voto dei creditori e l’omologazione del giudice. È adatto quando esiste un’attività che può proseguire e generare reddito.
  • Piano del consumatore: per persone fisiche non imprenditori. Non richiede il voto dei creditori e consente di proporre la falcidia dei debiti tributari e contributivi . Può includere la moratoria dei crediti privilegiati e mantenere la casa di abitazione .
  • Concordato minore: riservato a imprenditori agricoli e imprese minori; consente di continuare l’attività con un piano di pagamento dei creditori e il contributo eventuale di un terzo .
  • Liquidazione controllata: permette di liquidare i beni per soddisfare i creditori; se non vi sono beni, l’OCC può attestare la mancanza di attivo e il procedimento si chiude . Al termine si può ottenere l’esdebitazione.

In tutte queste procedure è obbligatoria l’assistenza di un Gestore della crisi o di un OCC ; l’avvocato Monardo è abilitato e può assistere il debitore in ogni fase.

7. Composizione negoziata della crisi d’impresa

Nel caso in cui l’allevatore abbia un’impresa agricola strutturata e prospettive di continuità, la composizione negoziata può essere uno strumento efficace. Essa consente di negoziare con i creditori (in particolare banche e fornitori) sotto la guida di un esperto indipendente. L’imprenditore conserva la gestione ma deve informare l’esperto sugli atti straordinari; in caso di operazioni pregiudizievoli l’esperto può registrare il dissenso . Durante la composizione si possono richiedere misure protettive (sospensione delle azioni esecutive) e ottenere finanziamenti prededucibili.

Strumenti alternativi di definizione del debito

Oltre alle procedure ordinarie, esistono strumenti alternativi che possono rivelarsi decisivi per un allevatore suinicolo.

Rottamazione e definizione agevolata

La rottamazione consente di azzerare sanzioni e interessi e pagare solo il capitale. Va valutata la propria capacità di far fronte alle rate e l’eventualità di rateizzare a lungo termine (fino a 54 rate per la quinquies). È consigliabile verificare l’importo di sanzioni e interessi con l’estratto conto dell’ADER e confrontarlo con i costi di un contenzioso.

Stralcio parziale dei debiti

In alcune situazioni, specie nei piani del consumatore o nel concordato minore, il giudice può approvare stralci parziali sui debiti tributari e contributivi: per esempio, ridurre l’IVA o i contributi non versati e dilazionare la restante parte. Nel piano del consumatore è possibile prevedere il pagamento dei debiti fiscali con una moratoria fino a due anni e la falcidia della parte residua .

Esdebitazione

Al termine di una liquidazione controllata, l’allevatore può ottenere l’esdebitazione: i debiti residui vengono cancellati e la persona fisica può ripartire senza pendenze. È condizionata al rimborso di almeno il 10% dei crediti chirografari o, in mancanza, se il debitore ha collaborato attivamente.

Mediazione bancaria e rinegoziazione dei mutui

Con il supporto di un esperto negoziatore è possibile aprire tavoli di mediazione con gli istituti di credito per ridurre il carico debitorio. La banca può essere interessata a evitare la procedura concorsuale, accettando la riduzione degli interessi o la ristrutturazione del mutuo. Alcuni contratti contengono clausole anatocistiche o interessi usurari: un’analisi tecnico‑giuridica consente di impugnare tali clausole e ridurre l’esposizione.

Finanziamenti garantiti e fondi pubblici

Gli allevatori possono accedere a finanziamenti agevolati (Ismea, PNRR, fondi regionali) per ristrutturare i debiti e investire in innovazione. Occorre verificare i requisiti di reddito, di sostenibilità ambientale e di innovazione tecnologica. In alcuni casi tali finanziamenti sono incompatibili con la situazione di morosità: è quindi opportuno regolarizzare almeno una parte del debito tramite rottamazione o piano del consumatore prima di richiederli.

Errori comuni e consigli pratici

  1. Ignorare le comunicazioni. Molti allevatori sottovalutano gli avvisi, pensando di risolvere in seguito. L’inerzia porta all’iscrizione di fermi, ipoteche o pignoramenti.
  2. Pagare senza verificare. A volte le cartelle presentano importi prescritti o sanzioni errate; pagare senza controllare significa rinunciare ai propri diritti.
  3. Richiedere la rottamazione senza considerare la sostenibilità. La rottamazione prevede rate ravvicinate; aderire senza un piano finanziario può far decadere e peggiorare la situazione.
  4. Rivolgersi a figure non qualificate. La gestione del debito richiede competenze legali, tributarie e contabili; affidarsi a persone improvvisate può comportare errori irreparabili. È importante scegliere professionisti iscritti all’albo (avvocati, commercialisti) e, per le procedure di sovraindebitamento, gestori nominati dal Ministero della Giustizia .
  5. Non proteggere i beni strumentali. Gli animali e le attrezzature sono strumenti indispensabili; il professionista può dimostrare la loro impignorabilità e chiedere al giudice di escluderli dall’esecuzione.

Tabelle riepilogative

Principali procedure e loro requisiti

ProceduraSoggetti ammessiRequisitiVantaggiNormativa
Rottamazione‑quinquies (L. 199/2025)Chi ha debiti affidati all’ADER dal 2000 al 2023, anche se decaduto da precedenti rottamazioniDomanda entro 30/04/2026; pagamento in unica soluzione entro 31/07/2026 o rate fino a 54 mesiAbbuono di sanzioni, interessi e aggioL. 199/2025, art. 1 commi 90‑96
Riammissione rottamazione‑quater (DL 202/2024 conv. L. 15/2025)Debitori decaduti dalla rottamazione‑quater per rate non pagate o pagate in ritardoDomanda telematica entro 30/04/2025; pagamento entro 31/07/2025 o in 10 rateRecupero dei benefici della definizione agevolataL. 15/2025, art. 3‑bis
Piano del consumatore (art. 67 Codice crisi)Persone fisiche non imprenditriciRedazione del piano con OCC; documentazione completa; non serve voto dei creditoriPossibile falcidia dei debiti e moratoria per crediti privilegiatiD.Lgs. 14/2019, art. 67
Concordato minore (art. 74 Codice crisi)Imprenditori agricoli, professionisti, imprese minori (ricavi <200 k€, attivo <300 k€, debiti <500 k€)Piano con contributo eventualmente esterno; approvazione maggioranza creditoriContinuità aziendale o chiusura assistitaD.Lgs. 14/2019, art. 74
Liquidazione controllata (art. 268 Codice crisi)Debitori in sovraindebitamento; creditori (debiti >50 k€)Richiesta di liquidazione; possibile attestazione di mancanza di attivo per persone fisicheChiude la posizione debitoria e consente l’esdebitazioneD.Lgs. 14/2019, art. 268
Composizione negoziata (D.L. 118/2021)Imprese in crisi reversibileIstanza alla CCIAA; nomina dell’esperto; trattativeMisure protettive e accordo con creditori; gestione ordinaria mantenutaD.L. 118/2021, art. 9

Termini principali

AttoTermine per l’azione del contribuenteNormativa
Ricorso contro cartella di pagamento60 giorni dalla notificaD.Lgs. 546/1992
Ricorso contro avviso di addebito INPS40 giorni dalla notificaL. 689/1981 e norme sul contenzioso previdenziale
Istanza di rottamazione‑quinquies30 aprile 2026L. 199/2025
Istanza di riammissione rottamazione‑quater30 aprile 2025L. 15/2025
Pagamento prima rata rottamazione‑quinquies31 luglio 2026L. 199/2025
Pagamento prima rata riammissione31 luglio 2025L. 15/2025
Durata massima rate rottamazione‑quinquies9 anni (54 rate bimestrali)L. 199/2025
Durata massima rate riammissione3 anni (10 rate)L. 15/2025

Domande frequenti (FAQ)

  1. Se ho ricevuto una cartella di pagamento per contributi INPS non versati, posso aderire alla rottamazione‑quinquies?
    Sì. La rottamazione‑quinquies riguarda anche i contributi previdenziali dovuti all’INPS, a patto che non derivino da accertamento . Se i contributi erano già inseriti in un piano di pagamento della rottamazione‑quater e le rate sono state pagate regolarmente fino al 30 settembre 2025, non è possibile inserirli di nuovo .
  2. Cosa succede se non pago la prima rata della rottamazione?
    Se non si paga la prima rata o la si paga in ritardo, la domanda è inefficace e il debito ritorna esigibile con l’aggiunta di sanzioni e interessi. La giurisprudenza (Cass. 29574/2025) ha chiarito che l’estinzione del processo avviene solo dopo il pagamento della prima rata .
  3. Sono decaduto dalla rottamazione‑quater. Posso rientrare?
    Sì. La L. 15/2025 consente la riammissione per chi non ha pagato le rate entro il 31 dicembre 2024 . Bisogna fare domanda entro il 30 aprile 2025 e pagare entro il 31 luglio 2025 (o rateizzare fino a 10 rate) .
  4. La rottamazione‑quinquies cancella anche l’aggio e gli interessi di mora?
    Sì. L’agevolazione consente di estinguere i debiti pagando solo il capitale e le spese di notifica/execuzione, mentre sono azzerati sanzioni, interessi di mora e aggio .
  5. È possibile mantenere l’abitazione o i terreni pur aderendo a una procedura di sovraindebitamento?
    Con il piano del consumatore si può chiedere al giudice di mantenere l’abitazione principale pagando le rate scadute e quelle future, mentre i debiti residui vengono falcidiati . Nel concordato minore si può continuare l’attività agricola mantenendo i beni strumentali .
  6. Cosa prevede la circolare INPS sulla soccida monetizzata?
    La circolare n. 94/2025 chiarisce che nella soccida monetizzata il soccidante acquisisce tutto l’accrescimento e paga al soccidario una somma in denaro; non avviene trasferimento di proprietà e la transazione non è considerata acquisto di mercato . Ciò significa che l’azienda mantiene la qualifica di impresa agricola e le agevolazioni contributive .
  7. Quali tutele ho contro il pignoramento dei miei animali?
    Gli animali destinati all’allevamento sono beni strumentali indispensabili; l’art. 515 c.p.c. ne prevede l’impignorabilità se dimostrata la necessità per la coltivazione o l’allevamento. È importante opporsi tempestivamente e chiedere al giudice l’esclusione di tali beni.
  8. Posso chiedere la sospensione di un fermo amministrativo se sto presentando la domanda di rottamazione?
    Sì. La presentazione dell’istanza di rottamazione sospende automaticamente le procedure esecutive fino all’esito della domanda (art. 1, comma 241, L. 197/2022). Se la domanda viene accolta e si paga la prima rata, il fermo viene cancellato; in caso contrario riprende l’esecuzione.
  9. Quali sono i vantaggi della composizione negoziata per un allevatore?
    La composizione negoziata consente di negoziare con tutti i creditori sotto la supervisione di un esperto indipendente; durante le trattative si possono ottenere misure protettive per sospendere azioni esecutive, e si conservano le prerogative gestionali . È ideale quando l’impresa ha potenzialità di continuità e cerca un accordo globale.
  10. Cosa succede se, dopo la liquidazione controllata, rimangono debiti?
    Se il debitore ha collaborato e ha rimborsato almeno il 10% dei crediti chirografari, il tribunale può concedere l’esdebitazione che cancella i debiti residui; ciò consente di ripartire con un nuovo progetto imprenditoriale.
  11. Posso contestare la revoca della qualifica di impresa agricola da parte dell’INPS?
    Sì. La circolare INPS chiarisce che la soccida, se eseguita secondo il codice civile, non comporta acquisto di animali sul mercato . Se l’INPS revoca l’inquadramento agricolo, è possibile ricorrere al giudice del lavoro per far valere i propri diritti.
  12. Come vengono ripartiti i crediti in un concordato minore?
    Il piano può prevedere classi di creditori (fiscali, previdenziali, bancari) con trattamenti diversi e pagamenti parziali . È possibile proporre falcidie per i crediti chirografari e moratorie per i privilegiati. L’approvazione richiede la maggioranza dei crediti.
  13. Quali documenti devo presentare per il piano del consumatore?
    Occorre allegare: elenco di tutti i creditori, indicazione delle somme dovute, elenco dei beni, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni, le dichiarazioni fiscali, le buste paga e le certificazioni reddituali . Il piano deve essere redatto con l’assistenza dell’OCC.
  14. Chi può richiedere la liquidazione controllata come creditore?
    Anche un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata se il debito supera 50.000 euro . Ciò consente di mettere in vendita i beni del debitore e soddisfare i crediti. L’allevatore deve valutare tempestivamente soluzioni alternative (accordo o piano) per evitare la liquidazione.
  15. Qual è la differenza tra piano del consumatore e accordo di ristrutturazione?
    Il piano del consumatore è destinato a persone fisiche non imprenditori e non richiede il voto dei creditori , mentre l’accordo di ristrutturazione riguarda imprenditori e professionisti e richiede l’approvazione dei creditori. Entrambi prevedono l’intervento dell’OCC e l’omologazione del tribunale.
  16. Una volta ottenuta la rottamazione, posso chiedere un finanziamento?
    Sì, ma è consigliabile attendere l’esito della procedura. Le banche spesso valutano positivamente la regolarizzazione del debito tramite rottamazione; tuttavia, la presenza di piani di pagamento in corso potrebbe limitare l’accesso al credito. Con un accordo di ristrutturazione o un piano del consumatore è possibile includere la rinegoziazione dei mutui.
  17. Il Fisco può iscrivere ipoteca sui terreni agricoli necessari all’allevamento?
    L’ipoteca è possibile solo per debiti superiori a 20.000 euro e non può riguardare l’unico bene destinato all’attività se ne comprometterebbe la sopravvivenza economica. È sempre necessario un preavviso di 30 giorni.
  18. Come posso dimostrare che i miei macchinari e i miei animali sono impignorabili?
    Occorre documentare la stretta indispensabilità di tali beni per l’allevamento (contratti di soccida, bilanci, fatture d’acquisto) e presentare un’istanza di esclusione al giudice dell’esecuzione. L’avvocato può allegare perizie e normative (art. 515 c.p.c.) per sostenere l’impignorabilità.
  19. Se l’Agenzia revoca la rateazione, posso fare ricorso?
    Sì, la revoca deve essere motivata (ad esempio mancato pagamento di cinque rate) e comunicata. Si può presentare ricorso entro 60 giorni e chiedere la sospensione dell’esecuzione.
  20. Quanto costa avviare una procedura di sovraindebitamento?
    I costi variano in base alla complessità; comprendono il compenso dell’OCC (regolato dal DM 202/2014) e i diritti di segreteria. L’investimento è spesso inferiore al vantaggio ottenuto con l’esdebitazione. Lo Studio Monardo fornisce un preventivo trasparente e può concordare un pagamento rateale.

Simulazioni pratiche

Esempio 1 – Rottamazione‑quinquies di cartelle esattoriali

Scenario: Un allevatore ha cartelle per un totale di 50.000 euro, di cui 30.000 euro di imposte IRPEF e IVA e 20.000 euro tra sanzioni, interessi e aggio. Nel 2018 aveva aderito alla rottamazione‑ter ma è decaduto per mancato pagamento.

Soluzione: Con la rottamazione‑quinquies può presentare domanda entro il 30 aprile 2026. L’agente della riscossione comunicherà l’importo dovuto pari ai 30.000 euro di capitale più le spese di notifica (circa 500 euro). L’allevatore può scegliere il pagamento in unica soluzione (30.500 euro entro il 31 luglio 2026) oppure in 54 rate bimestrali di circa 576 euro l’una con interesse del 3% annuo. Le sanzioni e gli interessi pregressi vengono cancellati . Se paga la prima rata e deposita la dichiarazione nel giudizio pendente, il processo viene dichiarato estinto .

Esempio 2 – Riammissione alla rottamazione‑quater

Scenario: Un allevatore è decaduto dalla rottamazione‑quater perché non ha pagato la rata di ottobre 2024 (5.000 euro). Ha altre due rate da 4.500 euro ciascuna.

Soluzione: Può presentare domanda di riammissione entro il 30 aprile 2025 . Riceverà la comunicazione con l’importo dovuto (13.500 euro) e potrà scegliere il saldo entro il 31 luglio 2025 o la rateizzazione in 10 rate fino al 2027. Il tasso di interesse applicato sarà del 2% annuo . Le somme già versate saranno imputate al capitale; le sanzioni restano escluse.

Esempio 3 – Piano del consumatore per debiti fiscali e bancari

Scenario: Una allevatrice individuale ha debiti per 100.000 euro: 40.000 euro di contributi INPS non versati, 30.000 euro di IVA e 30.000 euro di finanziamenti bancari. Il reddito netto annuo è 20.000 euro; l’attività è un piccolo allevamento familiare che garantisce la sussistenza.

Soluzione: Con l’assistenza dell’OCC e del gestore nominato (ad esempio l’avv. Monardo), può presentare un piano del consumatore (art. 67). Nel piano propone:
– pagamento integrale dei debiti privilegiati (contributi INPS) in cinque anni mediante rate da 8.000 euro l’anno;
– pagamento del 40% del debito IVA (12.000 euro) e del 50% del debito bancario (15.000 euro) in dieci anni;
– mantenimento della casa di abitazione pagando le rate del mutuo in corso.
Il giudice valuterà la fattibilità e, in assenza di contestazioni significative, omologherà il piano senza necessità del voto dei creditori . La debitrice potrà così gestire i pagamenti in modo sostenibile e sarà protetta da nuove azioni esecutive.

Esempio 4 – Ricorso contro ipoteca illegittima

Scenario: L’ADER iscrive ipoteca su un terreno utilizzato per l’allevamento, per un debito di 18.000 euro.

Soluzione: Poiché l’ipoteca può essere iscritta solo per debiti superiori a 20.000 euro e deve essere preceduta da preavviso, l’allevatore, assistito dall’avvocato, presenta ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria chiedendo l’annullamento. In attesa della decisione, chiede la sospensione dell’esecuzione. Il giudice può sospendere l’ipoteca e, se accoglie il ricorso, ordina la cancellazione.

Conclusione

L’allevatore suinicolo che si trova in difficoltà economica ha a disposizione un ventaglio di strumenti per difendersi e risolvere i propri debiti. La normativa in continua evoluzione – dalla rottamazione‑quater alla rottamazione‑quinquies, dalla riammissione alla definizione agevolata alle procedure di sovraindebitamento – offre opportunità concrete di ridurre i debiti, sospendere le azioni esecutive e ripartire. Allo stesso tempo, la giurisprudenza recente (Cass. 24428/2024, 24479/2024 e 29574/2025) e le circolari di Agenzia delle Entrate e INPS forniscono interpretazioni favorevoli al contribuente, specie per quanto riguarda l’estinzione del processo con il pagamento della prima rata e la natura non commerciale della soccida .

Agire tempestivamente è fondamentale: ogni atto contiene termini per l’impugnazione o per l’adesione a misure agevolative. Rimandare può significare perdere l’opportunità di ottenere riduzioni o di evitare pignoramenti. L’assistenza di un professionista qualificato consente di scegliere la strategia migliore, valutare la sostenibilità dei pagamenti e proteggere i beni indispensabili alla propria attività.

Lo Studio dell’avv. Giuseppe Angelo Monardo offre competenze multidisciplinari in diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. Grazie al ruolo di gestore della crisi da sovraindebitamento, professionista fiduciario di un OCC e esperto negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, l’avvocato Monardo può accompagnare l’allevatore in ogni fase, dalla verifica delle cartelle alla definizione di piani complessi di ristrutturazione o liquidazione.

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