Società di recupero crediti con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione

Negli ultimi anni sempre più contribuenti, imprenditori e professionisti hanno dovuto confrontarsi con cartelle di pagamento e avvisi di addebito emessi dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione e dagli enti previdenziali. L’affidamento dei crediti a società di recupero o a servicers specializzati, spesso accompagnato da cessioni in blocco, ha reso ancora più complesso districarsi tra intimazioni, notifiche e pignoramenti. Per il debitore l’errore più grave è non reagire: ignorare un atto esattoriale fa maturare la decadenza e consente al creditore di procedere con l’esecuzione forzata. Tuttavia la normativa italiana, rafforzata da una fitta giurisprudenza della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale, offre numerosi strumenti per difendersi e per definire i debiti in maniera sostenibile. Conoscere le regole è fondamentale per evitare errori, impugnare gli atti viziati e sfruttare correttamente le procedure agevolate.

In questo articolo, aggiornato a febbraio 2026, forniremo un quadro completo e pratico su come tutelarsi dalle richieste di pagamento provenienti da società di recupero crediti, agenti della riscossione, INPS e istituti bancari. Dopo un’analisi del contesto normativo e delle pronunce più recenti, illustreremo passo per passo le azioni da intraprendere dopo la ricezione di un avviso o di una cartella, le strategie difensive e le alternative per ristrutturare o definire il debito. L’obiettivo è offrire al debitore un vademecum autorevole e aggiornato, che metta in evidenza non solo i diritti ma anche le scadenze e le modalità operative.

L’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

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Lo studio si occupa quotidianamente di analisi di cartelle e avvisi di addebito, ricorsi al giudice tributario o previdenziale, opposizioni agli atti esecutivi, sospensioni giudiziali, trattative extragiudiziali, piani di rientro, domande di rottamazione e procedure di esdebitazione. Grazie alla rete di consulenti sparsi sul territorio nazionale, l’Avv. Monardo garantisce assistenza immediata e personalizzata.

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Contesto normativo e giurisprudenziale

1. Origine dei crediti e ruolo delle società di recupero

I crediti fiscali e previdenziali nascono generalmente da tributi dichiarati e non versati (imposte sui redditi, IVA, IRAP) o da contributi INPS omessi. Quando il contribuente non paga spontaneamente entro i termini, l’ente impositore iscrive le somme a ruolo e le affida all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione che emette la cartella di pagamento. Per i contributi INPS la Legge n. 122/2010 (art. 30 del D.L. 78/2010) ha introdotto l’avviso di addebito che, dal 1° gennaio 2011, sostituisce la cartella ed è immediatamente esecutivo. I crediti bancari, invece, sorgono da contratti di mutuo, affidamento o scoperto; in caso di insolvenza la banca può affidare il recupero a società specializzate o cedere il pacchetto di crediti.

Le società di recupero crediti operano in due principali modalità:

  1. Mandato di recupero: la società agisce per conto dell’originario creditore, incassando le somme e applicando solleciti. Il debitore mantiene il diritto di opporsi nei confronti del creditore originario.
  2. Cessione del credito: il credito viene ceduto a un terzo (spesso fondi o servicers). L’articolo 58 del Testo Unico Bancario (D.Lgs. 385/1993) prevede che la cessione in blocco di crediti bancari richiede la pubblicazione di un avviso in Gazzetta Ufficiale; tale pubblicità rende la cessione opponibile ai debitori ma non sostituisce la prova dell’esistenza del credito . La Corte di Cassazione ha chiarito che il cessionario deve dimostrare la titolarità del singolo credito producendo il contratto di cessione o documenti idonei, mentre la semplice pubblicazione in G.U. ha funzione dichiarativa .

2. Cartella di pagamento: presupposti, prescrizione e impugnazione

La cartella di pagamento è l’atto mediante il quale l’agente della riscossione richiede il pagamento di tributi o contributi iscritti a ruolo. Essa indica l’imposta, le sanzioni, gli interessi e l’aggio di riscossione e deve essere notificata entro precise scadenze. Secondo gli articoli 25 e 26 del D.P.R. 602/1973, la notifica deve avvenire mediante raccomandata o ufficiale giudiziario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è diventato definitivo. Il contribuente può:

  • Pagare entro 60 giorni dalla notifica.
  • Chiedere la rateizzazione all’agente della riscossione.
  • Impugnare la cartella davanti al giudice tributario entro 60 giorni, contestando il merito (inesistenza del debito, prescritto) o la regolarità formale (omessa notifica dell’atto prodromico, vizi di motivazione). In mancanza di ricorso, il debito diventa definitivo ma ciò non trasforma la prescrizione breve in prescrizione decennale: la Cassazione a Sezioni Unite n. 23397/2016 e successive ordinanze ha ribadito che la cartella è un atto amministrativo che non ha l’efficacia di sentenza; il termine prescrizionale resta quello previsto per il tributo (5 anni per contributi previdenziali, 10 anni per IRPEF) .

L’ordinanza Cass. 7409/2020 ha confermato che la mancata opposizione alla cartella comporta solo l’irretrattabilità del credito e non ne muta la prescrizione breve; solo un titolo giudiziale può determinare il passaggio alla prescrizione ordinaria . La stessa pronuncia ha ricordato che l’assegnazione del credito all’Agenzia delle Entrate non influisce sulla natura del credito né sui termini prescrizionali . Per i contributi INPS la prescrizione è quinquennale; l’avviso di addebito interrompe la prescrizione ma non la trasforma .

3. Avviso di addebito INPS: caratteristiche e termini

Dal 2011 l’INPS non emette più cartelle ma avvisi di addebito. L’articolo 30 del D.L. 78/2010 prevede che l’avviso riporti tutti gli elementi essenziali (codice fiscale del debitore, ammontare del credito, causale, anni di riferimento, agente della riscossione e firma del dirigente). L’avviso costituisce titolo esecutivo trascorsi 60 giorni dalla notifica se non vi è stato pagamento e 40 giorni se non è stato proposto ricorso . Il contribuente può ricorrere entro 40 giorni innanzi al giudice competente; in caso contrario l’atto diviene definitivo ma la prescrizione resta quinquennale. La giurisprudenza ha ribadito che la decadenza per l’iscrizione a ruolo dei contributi matura entro l’anno successivo all’anno di riferimento; l’avviso interrompe la prescrizione, ma se gli elementi essenziali mancano (es. mancano intimazione a pagare entro 60 giorni o indicazione dell’agente) l’avviso è nullo .

L’avviso di addebito deve contenere un’intimazione a adempiere, l’indicazione del termine per ricorrere e la chiara esposizione delle somme. Secondo Fiscomania, l’omissione di uno di questi elementi comporta nullità; il debitore ha 60 giorni per pagare o chiedere la dilazione e 40 giorni per l’opposizione . Per contestare vizi di merito (inesistenza del credito) occorre ricorrere al giudice entro 40 giorni, mentre per vizi formali (difetti di notifica o prescrizione) è possibile l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal primo atto di esecuzione .

4. Cessioni in blocco e onere della prova

Le banche e i veicoli di cartolarizzazione vendono spesso pacchetti di crediti deteriorati a società di recupero mediante cessioni in blocco. L’articolo 58 del T.U. Bancario prevede che la cessione di un portafoglio di crediti debba essere pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale per rendere la cessione opponibile ai debitori. Tuttavia la Cassazione ha chiarito che tale pubblicazione ha valore pubblicitario e non certifica la titolarità del singolo credito. La pronuncia Cass. 5617/2020 ha affermato che la pubblicazione in G.U. indica l’esistenza della cessione ma non prova che il credito contestato faccia parte del portafoglio; il cessionario deve produrre documenti idonei, come il contratto di cessione, l’elenco dei crediti o un’attestazione del cedente . Le successive pronunce (Cass. 21821/2023 e Cass. 25547/2025) hanno confermato che il cedente deve dimostrare l’inclusione del credito; la G.U. può bastare solo quando descrive categorie di crediti tali da consentire l’immediata individuazione del singolo debito .

L’ordinanza Cass. 25547/2025 ha rafforzato la tutela del debitore: il cessionario che non produce il contratto o un elenco dettagliato dei crediti non può essere ritenuto legittimato ad agire. Solo un’indicazione specifica nelle categorie pubblicate (es. codice posizione, Ndg) può considerarsi sufficiente . La dottrina ha sottolineato che questa giurisprudenza impone maggiore rigore alle società di recupero, costrette a dimostrare puntualmente la titolarità del credito, e consente al debitore di eccepire la carenza di legittimazione in sede di opposizione .

5. Procedura di riscossione e pignoramento (DPR 602/1973)

Una volta divenuto definitivo, il debito può essere riscosso mediante procedure esecutive (pignoramento mobiliare o immobiliare, pignoramento presso terzi). L’articolo 50 del D.P.R. 602/1973 impone all’agente della riscossione di notificare l’atto esecutivo dopo un preavviso: deve trascorrere un termine di 60 giorni dalla notifica della cartella (o 40 giorni per l’avviso di addebito INPS) prima di poter procedere al pignoramento . Inoltre, se l’esecuzione inizia oltre un anno dalla notifica, l’agente deve inviare una intimazione ad adempiere; la mancanza di tale intimazione rende nullo il pignoramento .

Gli articoli 62, 72 e 76 del D.P.R. 602/1973 prevedono limiti alla pignorabilità: beni essenziali e strumenti di lavoro possono essere sequestrati solo entro il quinto del loro valore, e la prima casa adibita a residenza principale non può essere pignorata dall’agente se è l’unico immobile di proprietà del debitore e non di lusso . Questo limite, introdotto dal D.L. 69/2013, è applicabile soltanto se il debito riguarda tributi erariali; per debiti bancari la banca può pignorare anche l’unico immobile, salvo l’esistenza di un fondo patrimoniale o di altre tutele.

6. Procedure di composizione della crisi e definizioni agevolate

La normativa per la crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012 e D.Lgs. 14/2019, Codice della crisi) consente a consumatori e piccoli imprenditori di liberarsi dai debiti e rinegoziarli. L’articolo 67 del D.Lgs. 14/2019 disciplina il piano del consumatore: con l’ausilio di un OCC il debitore può proporre ai creditori un piano che preveda la soddisfazione parziale dei debiti con pagamento dilazionato e differenziato; il piano deve essere presentato al tribunale con dettagli su beni, redditi e atti compiuti negli ultimi cinque anni . Se il piano viene omologato dal giudice, vincola anche i creditori dissenzienti; può includere debiti derivanti da mutui o prestiti con cessione del quinto, e prevede la falcidia dei crediti ipotecari entro il valore di realizzo del bene .

L’articolo 283 dello stesso decreto regola l’esdebitazione dell’incapiente: il consumatore meritevole che non possiede beni o redditi sufficienti può essere liberato dai debiti residui; il giudice valuta l’assenza di frode e verifica la condizione economica con l’assistenza dell’OCC . L’esdebitazione può essere concessa una sola volta e comporta l’obbligo di comunicare al tribunale ogni nuova disponibilità entro quattro anni .

Oltre alle procedure concorsuali, il legislatore ha introdotto varie definizioni agevolate. La rottamazione‑Quinquies prevista dalla Legge di Bilancio 2026 consente ai contribuenti di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 2000 e il 2023 pagando solo il capitale e le spese di notifica, senza sanzioni e interessi; la domanda va presentata entro il 30 aprile 2026 e permette di rateizzare l’importo in 54 rate bimestrali con interesse del 3% . Il versamento della prima rata o dell’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 sospende le procedure esecutive; il mancato pagamento di due rate fa decadere dal beneficio e riattiva la riscossione .

Anche i contributi INPS possono essere oggetto di definizione agevolata; l’ultimo decreto ha confermato la possibilità di aderire alla rottamazione dei contributi iscritti a ruolo, mentre i contributi derivanti da avvisi di addebito sono inclusi solo se le somme sono state affidate all’agente della riscossione .

7. Giurisprudenza di riferimento

La difesa del debitore trova fondamento in numerose sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale. Tra le più rilevanti:

PronunciaOggettoPrincipio
Cass. Sezioni Unite n. 23397/2016Prescrizione cartelle e avvisi contributiviLa cartella di pagamento è un atto amministrativo e non si trasforma in titolo giudiziale; la mancata opposizione non converte la prescrizione breve in prescrizione decennale .
Cass. 7409/2020Prescrizione contributi INPSL’estinzione del termine per impugnare la cartella rende il credito irretrattabile ma non incide sul termine di prescrizione quinquennale; solo la sentenza passata in giudicato consente la conversione .
Cass. 5617/2020Cessione in bloccoLa pubblicazione in G.U. ha effetto pubblicitario; il cessionario deve provare la titolarità del credito mediante contratto o documenti idonei .
Cass. 21821/2023Cessione in bloccoLa G.U. può bastare se identifica in modo preciso i crediti; in caso di contestazione della cessione occorrono documenti integrativi .
Cass. 25547/2025Cessione in bloccoLa Cassazione impone la produzione del contratto e dell’elenco dei crediti per dimostrare la legittimazione del cessionario; la G.U. è sufficiente solo se descrive categorie che consentono l’individuazione del credito .
Cass. 34641/2025Avviso di addebito e pignoramentoRibadisce la nullità dell’avviso sprovvisto di elementi essenziali e l’obbligo di notifica dell’intimazione ad adempiere prima del pignoramento; conferma i termini di 40 e 60 giorni .

Procedura passo‑passo dopo la notifica di un atto di riscossione

Ricevere un avviso di addebito, una cartella di pagamento o una lettera di una società di recupero crediti provoca apprensione. Tuttavia, reagire tempestivamente e con metodo permette di tutelare i propri diritti e di evitare l’escalation verso il pignoramento. Di seguito una procedura pratica articolata per fasi.

1. Verifica preliminare dell’atto

  1. Identificare l’atto: controllare se si tratta di avviso di addebito (INPS), cartella di pagamento, avviso di accertamento esecutivo, ingiunzione fiscale o semplice sollecito. Ogni atto ha regole e termini diversi.
  2. Controllo dei dati: verificare che il nome, il codice fiscale, l’indirizzo e l’importo siano corretti; controllare la presenza dell’intimazione a pagare entro 60 giorni (o 40 per l’avviso INPS) e l’indicazione dell’agente della riscossione .
  3. Prescrizione e decadenza: verificare l’anno di riferimento del debito e valutare se sono trascorsi i termini di decadenza per l’iscrizione a ruolo (generalmente un anno per i contributi e tre anni per le imposte) o i termini di prescrizione (5 anni per contributi INPS , 10 anni per imposte erariali). Se il termine è prescritto, l’atto è inefficace e può essere impugnato.
  4. Documentazione a supporto: se il debito è stato ceduto o affidato a società di recupero, richiedere copia del contratto di cessione e degli estratti conto. In caso di contestazione, la sola pubblicazione in G.U. non basta a dimostrare la titolarità del credito .

2. Scelta della strategia di difesa

  1. Ricorso per vizi di merito: se il debito è inesistente, prescritto o errato, occorre presentare ricorso entro 60 giorni per la cartella e 40 giorni per l’avviso INPS; il giudice competente è il giudice tributario per le imposte e il giudice del lavoro per i contributi. L’assistenza di un avvocato è consigliata per formulare eccezioni giuridiche (prescrizione, illegittimità dell’atto prodromico, inesistenza del titolo).
  2. Opposizione agli atti esecutivi: se si è oltre i termini per il ricorso ma l’atto presenta vizi formali (notifica inesistente, mancanza di intimazione, eccesso di esecuzione), si può proporre opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dal pignoramento . Ad esempio, se l’agente non ha inviato la intimazione ad adempiere prima del pignoramento (obbligatoria se sono trascorsi più di 1 anno dalla cartella), il pignoramento è nullo .
  3. Istanza di autotutela: per errori evidenti (pagamenti già eseguiti, evidente scambio di persona) si può presentare un’istanza di sgravio all’Agenzia delle Entrate o all’INPS chiedendo l’annullamento d’ufficio; non sospende i termini per il ricorso, quindi è opportuno presentarla contestualmente.
  4. Pagamento o rateizzazione: se il debito è dovuto e non contestabile, è possibile pagare entro i termini o chiedere la dilazione. Per debiti fino a 120.000 euro l’Agenzia delle Entrate concede rate fino a 72 mesi; per importi superiori è necessaria la dimostrazione di difficoltà economica.

3. Gestione dei rapporti con le società di recupero crediti

  1. Richiesta di documenti: se si riceve una lettera o una telefonata da una società di recupero, chiedere l’invio per iscritto dell’estratto conto, del contratto originale e dell’eventuale documento di cessione. Evitare di fornire dati sensibili per telefono e non firmare piani di rientro senza avere visionato tutta la documentazione.
  2. Verifica della legittimazione: accertarsi che la società sia iscritta all’albo degli intermediari finanziari (art. 106 TUB) o agisca come mandataria del creditore. In caso di cessione in blocco, verificare che il proprio credito sia incluso nelle categorie pubblicate in G.U. e chiedere la prova dell’inclusione .
  3. Trattative stragiudiziali: è possibile negoziare sconti, piani di rientro o rinunce alle spese; tuttavia, è consigliabile farsi assistere da un avvocato che valuti la convenienza dell’accordo e la prescrizione del credito. Spesso le società acquistano i crediti a valore ridotto e sono disponibili a chiudere con importi inferiori.

4. Prevenzione del pignoramento

  1. Osservare i termini: rispettare i 60 giorni (o 40 giorni) per pagare o ricorrere; la semplice presentazione di un’istanza di rateizzazione sospende la procedura.
  2. Monitorare le notifiche: se si riceve un atto di pignoramento, verificare se vi è stata la previa intimazione ad adempiere e se il termine di 60/40 giorni è trascorso. In mancanza, eccepire la nullità del pignoramento .
  3. Tutela della prima casa: se la cartella riguarda tributi e l’immobile è l’unica casa di abitazione del debitore (non di lusso), l’agente non può procedere al pignoramento . Per la banca, il divieto non vale; pertanto, è opportuno considerare misure di protezione patrimoniale (es. costituzione di fondo patrimoniale o trust) prima della procedura.
  4. Opposizione al pignoramento presso terzi: nel caso di pignoramento del conto corrente o dello stipendio, è possibile opporsi se le somme sono impignorabili (es. trattamenti di fine rapporto, assegni sociali) o se è stato superato il limite di un quinto per crediti fiscali; il giudice dell’esecuzione può ridurre o annullare il prelievo.

Difese e strategie legali

1. Eccezione di prescrizione e decadenza

La prescrizione è l’arma difensiva più frequente. Il debitore può eccepire che il diritto dell’ente impositore si sia prescritto se, tra la scadenza del tributo e la notifica della cartella, o tra la notifica e l’atto esecutivo, siano decorsi più anni del termine specifico. Esempi:

  • Contributi INPS: prescrizione quinquennale; la mancata opposizione all’avviso non converte la prescrizione in decennale . Se l’INPS notifica una cartella o procede al pignoramento dopo cinque anni dall’ultima interruzione, il credito è prescritto.
  • Tributi erariali: prescrizione decennale (imposte dirette, IVA), ridotta a cinque anni per sanzioni amministrative e a tre anni per tributi locali. Se l’Agenzia delle Entrate notifica il pignoramento oltre il termine, l’atto può essere annullato.
  • Debiti bancari: per la restituzione del capitale si applica la prescrizione ordinaria decennale; per gli interessi la prescrizione è quinquennale. Occorre considerare se la banca abbia inviato atti interruttivi (diffide, solleciti raccomandati).

L’eccezione di decadenza riguarda i termini per l’iscrizione a ruolo o per l’azione esecutiva. Ad esempio, l’INPS deve iscrivere i contributi a ruolo entro il 31 dicembre dell’anno successivo rispetto all’annualità di riferimento ; l’Agenzia delle Entrate deve notificare la cartella entro tre anni dalla notifica dell’accertamento. Se tali termini sono superati, il credito è decaduto e non più esigibile.

2. Eccezione di illegittimità della notifica o del titolo

Spesso gli atti presentano vizi formali che ne determinano la nullità. Tra i più comuni:

  • Omessa notifica dell’atto prodromico: l’Agenzia deve notificare l’atto presupposto (avviso di accertamento o liquidazione) prima della cartella; se manca, la cartella è nulla. Analogamente, per l’INPS, se l’avviso non contiene la causale o non è firmato dal dirigente competente, è nullo .
  • Indeterminatezza degli importi: la cartella o l’avviso devono indicare chiaramente le voci (imposta, sanzioni, interessi, aggio); l’assenza di tale specificazione viola il diritto di difesa.
  • Mancata indicazione dell’agente della riscossione: la legge richiede che l’avviso di addebito indichi l’agente competente; l’omissione comporta nullità .
  • Vizi di notifica: la notifica via posta deve rispettare le regole di consegna; la mancata raccomandata informativa al destinatario assente, la consegna a soggetto non autorizzato o l’indirizzo errato rendono l’atto inesistente.
  • Illegittimità della cessione del credito: la società di recupero che agisce come cessionaria deve dimostrare la titolarità; in mancanza il giudice può dichiarare improcedibile la domanda .

3. Contestazione del pignoramento

Quando si riceve un pignoramento mobiliare, immobiliare o presso terzi, occorre valutare:

  • Regolarità della procedura: è stato rispettato il termine di 60 giorni (o 40 per l’INPS) dalla cartella? È stata inviata la intimazione ad adempiere se è trascorso un anno ? In mancanza, eccepire la nullità.
  • Limiti di pignorabilità: controllare se vengono pignorati beni impignorabili (prima casa, beni indispensabili alla professione, crediti alimentari). La legge protegge il minimo vitale e parte dello stipendio; l’eccedenza può essere liberata dal giudice .
  • Tutela dell’immobile abitativo: se l’immobile è l’unica casa del debitore e non è di lusso, l’agente della riscossione non può procedere al pignoramento . In caso di crediti bancari, valutare strumenti come la rinegoziazione del mutuo o la procedura di esdebitazione.

4. Eccezione di illegittimità della cessione in blocco

Se una società di recupero agisce come cessionaria, il debitore può contestare che:

  • Non è stata provata la cessione: la società deve produrre il contratto di cessione o un elenco da cui risulti l’inclusione del credito; la sola pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non basta .
  • Il contratto non rispetta la normativa: la cessione ex art. 58 TUB deve riguardare un portafoglio omogeneo e deve essere pubblicata in G.U.; se manca la pubblicazione, la cessione non è opponibile.
  • Violazione delle norme sulla privacy: la società potrebbe trattare dati senza consenso; in tal caso si può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali.

5. Transazioni e accordi con le banche

Quando il debito riguarda un mutuo o un finanziamento bancario, la banca o il servicer può proporre:

  • Saldo e stralcio: pagamento a saldo inferiore rispetto al dovuto; conviene se il debito è ormai deteriorato e la banca preferisce incassare subito. Occorre stipulare un accordo scritto che preveda la rinuncia alla restante pretesa.
  • Rinegoziazione: modifica delle condizioni del finanziamento (tassi, durata) per consentire la sostenibilità. Se la banca non concede, si può attivare il “Comitato di controllo” ex art. 119‑quater TUB o ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario.
  • Procedure di composizione delle crisi: se il debitore è sovraindebitato, può accedere al piano del consumatore o all’accordo di ristrutturazione previsto dal Codice della crisi .

6. Impugnazione delle sanzioni e degli interessi

Spesso nelle cartelle sono applicate sanzioni e interessi di mora in misura superiore al dovuto. Il debitore può richiedere la riduzione delle sanzioni se dimostra l’assenza di colpa (es. errori imputabili al sostituto d’imposta) o se rientra in definizioni agevolate che annullano sanzioni e interessi (rottamazione, saldo e stralcio). È possibile anche contestare la legittimità del tasso di interesse applicato dalla banca, specie nei contratti di mutuo: usura e anatocismo sono cause di nullità parziale del contratto e consentono la rideterminazione del debito.

7. Tutela dei diritti fondamentali

I procedimenti esecutivi possono incidere su diritti fondamentali (casa, mezzi di sostentamento). La Corte Costituzionale, con varie pronunce, ha riconosciuto la necessità di bilanciare l’interesse della riscossione con il diritto all’abitazione e al minimo vitale, perciò ha ritenuto legittimo il divieto di pignorare l’unica casa di abitazione per debiti fiscali e ha definito limiti più stringenti al pignoramento dello stipendio. Questi principi sono citati anche nelle pronunce della Corte di Cassazione sulla proporzionalità dell’esecuzione.

Strumenti alternativi: rottamazioni, piani del consumatore, esdebitazione e accordi di ristrutturazione

1. Rottamazione‑Quinquies e definizioni agevolate

La Legge di Bilancio 2026 ha riaperto i termini per la rottamazione dei debiti fiscali e contributivi con la cosiddetta Rottamazione‑Quinquies. Possono aderire i contribuenti con carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, relativi a tributi dichiarati ma non versati, contributi INPS e multe stradali. L’agevolazione consente di pagare solo le somme capitali e le spese di notifica, azzerando sanzioni e interessi; il pagamento può avvenire in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o in un massimo di 54 rate bimestrali con interesse agevolato del 3% . La domanda va presentata online all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione entro il 30 aprile 2026; l’adesione sospende le procedure di riscossione fino al pagamento della prima rata .

L’agevolazione include anche debiti derivanti da rate non pagate di precedenti rottamazioni e saldo e stralcio; sono invece esclusi i carichi relativi a aiuti di stato, sanzioni penali e contributi assistenziali non affidati all’agente. I contribuenti in difficoltà possono inoltre chiedere il saldo e stralcio per i debiti di importo modesto e con ISEE inferiore a 20.000 euro.

2. Dilazione e piani di rientro

Se il debito non può essere definito con rottamazione, è possibile chiedere la rateizzazione ordinaria. L’Agenzia delle Entrate‑Riscossione concede piani fino a 72 rate (6 anni) per importi fino a 120.000 euro; per importi più alti occorre dimostrare la temporanea difficoltà con la documentazione reddituale. In caso di mancato pagamento di cinque rate, consecutive o meno, si perde il beneficio e il debito torna esigibile per intero.

Le società di recupero e le banche possono negoziare piani personalizzati; spesso richiedono un acconto iniziale e rate mensili a interesse zero o ridotto. È consigliabile farsi assistere per verificare la convenienza dell’accordo, tenendo conto dei termini prescrizionali.

3. Piano del consumatore e accordo di ristrutturazione

Per i soggetti non fallibili (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori), il piano del consumatore consente di proporre ai creditori il pagamento di una quota dei debiti in un periodo determinato. L’OCC redige la relazione finale e accerta la fattibilità; il tribunale omologa il piano se verifica l’assenza di frode e la convenienza rispetto alla liquidazione coattiva . Il piano può prevedere la vendita di alcuni beni, la rinegoziazione dei mutui e la moratoria; i crediti fiscali e contributivi possono essere falcidiati previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate.

L’accordo di ristrutturazione è una procedura simile ma richiede l’adesione della maggioranza dei creditori (60%); è quindi più adatto ad imprenditori con un numero limitato di creditori. Entrambe le procedure sospendono le azioni esecutive e consentono al debitore di ripartire.

4. Esdebitazione del debitore incapiente

L’articolo 283 del D.Lgs. 14/2019 prevede l’esdebitazione dell’incapiente, cioè la cancellazione dei debiti per le persone fisiche meritevoli che non possiedono beni o redditi sufficienti per soddisfare i creditori. Per ottenere l’esdebitazione occorre:

  • Presentare la domanda attraverso un OCC allegando la documentazione sui redditi, sui beni e sulle cause dell’indebitamento.
  • Dimostrare la meritevolezza e l’assenza di dolo; il giudice verifica che il debitore abbia assunto le obbligazioni con prudenza .
  • Impegnarsi a pagare una parte degli eventuali redditi futuri eccedenti il minimo vitale per quattro anni; se sopraggiungono nuove disponibilità, una quota va ai creditori .

L’esdebitazione è concessa una sola volta nella vita e permette al debitore di ripartire liberandosi dalle esposizioni pregresse, incluse cartelle e avvisi.

5. Strumenti per le imprese in crisi

Gli imprenditori che si trovano in stato di insolvenza possono ricorrere alla composizione negoziata della crisi (D.L. 118/2021) assistiti da un esperto negoziatore come l’Avv. Monardo. La procedura prevede un percorso volontario di negoziazione con i creditori, la sospensione degli obblighi societari e la possibilità di accedere a misure protettive (sospensione delle azioni esecutive, concessione di finanziamenti prededucibili). Se l’accordo riesce, l’impresa può proseguire l’attività; in caso contrario, si può ricorrere al concordato semplificato o alla liquidazione giudiziale.

Errori comuni e consigli pratici

1. Ignorare le notifiche

Molti debitori sottovalutano i termini previsti dalla legge, ritenendo che ignorare gli atti possa far cadere il debito. In realtà, la mancata impugnazione rende l’atto definitivo e apre la strada all’esecuzione. È fondamentale conservare le buste e i timbri di spedizione, annotare la data di ricezione e consultare subito un professionista.

2. Pagare senza verificare

La paura del pignoramento induce a volte a pagare somme richieste da società di recupero senza controllare la prescrizione o la legittimazione del creditore. È sempre opportuno chiedere la documentazione; se la società non è in grado di dimostrarla, il pagamento potrebbe essere indebito.

3. Accettare piani di rientro sbilanciati

I servicers possono proporre piani di rientro con rate troppo elevate o con interessi non giustificati. Prima di firmare, occorre valutare se il piano rispetta la capacità di pagamento e se conviene un saldo e stralcio o una definizione agevolata.

4. Non richiedere la sospensione delle esecuzioni

La presentazione della domanda di rottamazione o di un piano del consumatore sospende le esecuzioni. Non richiedere queste sospensioni significa lasciar proseguire i pignoramenti. È importante allegare la documentazione e monitorare gli effetti sospensivi.

5. Non valutare la composizione della crisi

La legge offre soluzioni come l’esdebitazione e i piani di ristrutturazione che consentono di liberarsi dei debiti residui. Ignorarle comporta il rischio di restare schiacciati dai debiti per anni. Anche i debitori con pochi beni possono accedere all’esdebitazione .

Tabelle riepilogative

Tabella 1 – Termini di impugnazione e pagamento

AttoTermine per pagareTermine per ricorrerePrescrizioneNormativa
Cartella di pagamento60 giorni dalla notifica60 giorni al giudice tributario10 anni per imposte erariali; 5 anni per sanzioniArt. 25 e 26 DPR 602/1973; Cass. 23397/2016
Avviso di addebito INPS60 giorni40 giorni al giudice del lavoro5 anniArt. 30 D.L. 78/2010; Cass. 7409/2020
Avviso di accertamento esecutivo60 giorni60 giorni10 anniDPR 600/1973, art. 29
PignoramentoOpposizione entro 20 giorni per vizi formaliPrescrizione variabileDPR 602/1973, art. 50

Tabella 2 – Norme chiave per la difesa

NormaContenutoUtilizzo difensivo
Art. 58 TUB (D.Lgs. 385/1993)Regola le cessioni in blocco di crediti bancari; prevede la pubblicazione in G.U.Contestare la legittimazione della società se non produce il contratto di cessione .
Art. 30 D.L. 78/2010Introduce l’avviso di addebito INPS; titolo esecutivo dopo 40/60 giorniEccepire la nullità se mancano elementi essenziali o intimazione .
Artt. 25–26–50 DPR 602/1973Regolano la notifica della cartella, i termini di pagamento e l’esecuzioneEccepire la nullità del pignoramento se manca l’intimazione .
Art. 67 D.Lgs. 14/2019Piano del consumatore; falcidia e rateizzazione dei debitiPresentare un piano di rientro per evitare l’esecuzione .
Art. 283 D.Lgs. 14/2019Esdebitazione dell’incapienteRichiedere la cancellazione dei debiti per il consumatore incapiente .

Tabella 3 – Limiti di pignorabilità

Beni o redditiLimiteNormativa
Prima casa di abitazioneNon pignorabile dall’agente se unico immobile e non di lussoArt. 76 DPR 602/1973
Strumenti di lavoroPignorabili fino a un quinto del valoreArtt. 62 e 72 DPR 602/1973
Stipendio e pensioneFino a un quinto per debiti fiscali; fino a un quinto per debiti bancari; minimo vitale impignorabileCodice di procedura civile; art. 545 c.p.c.
Assegni di sostentamento, assegno sociale, TFRImpignorabili o pignorabili solo oltre determinati limitiArt. 545 c.p.c.

Domande frequenti (FAQ)

1. Cosa fare se ricevo una telefonata o una lettera da una società di recupero crediti?

Rimanere tranquilli e chiedere di ricevere una comunicazione scritta con l’indicazione dell’importo, della natura del debito e della documentazione che prova la cessione o il mandato. Non è obbligatorio parlare al telefono né comunicare dati personali. Prima di procedere al pagamento, verificare la prescrizione e la legittimazione del creditore.

2. Quanto tempo ho per impugnare un avviso di addebito INPS?

Hai 40 giorni dalla notifica per proporre ricorso davanti al tribunale del lavoro; hai 60 giorni per pagare o chiedere la dilazione . Trascorso tale termine senza pagare né ricorrere, l’avviso diventa esecutivo ma la prescrizione del credito resta quinquennale .

3. Qual è la differenza tra cartella di pagamento e avviso di addebito?

La cartella è emessa dall’Agenzia delle Entrate‑Riscossione per tributi e alcune sanzioni; indica l’imposta dovuta, le sanzioni e l’aggio. L’avviso di addebito è emesso dall’INPS e, trascorsi 60 giorni, diventa direttamente esecutivo; sostituisce la cartella per i contributi. Entrambi possono essere impugnati, ma l’avviso ha termini più brevi e non è necessaria la successiva cartella.

4. La società di recupero può pignorare i miei beni?

No, solo un ufficiale giudiziario su incarico dell’agente della riscossione o del giudice può eseguire il pignoramento. Le società di recupero inviano solleciti e possono avviare azioni giudiziarie ma non possono procedere direttamente a sequestrare beni. Se minacciano pignoramenti immediati senza titolo esecutivo, si può segnalare la condotta all’Autorità Garante per la concorrenza e per il mercato.

5. Cosa succede se non pago una cartella?

Trascorsi 60 giorni dalla notifica senza pagamento, l’Agenzia delle Entrate può avviare procedure esecutive (fermo amministrativo, ipoteca, pignoramento). Se non presenti ricorso entro 60 giorni, il debito diventa definitivo. Puoi comunque chiedere la rateizzazione o aderire a definizioni agevolate se previste.

6. Come posso verificare se il debito è prescritto?

Bisogna controllare la data di scadenza originaria e gli eventuali atti interruttivi (solleciti raccomandati, ricorsi). Per contributi INPS la prescrizione è di cinque anni; per imposte è di dieci anni. Se sono trascorsi più anni senza comunicazioni, puoi eccepire la prescrizione in sede di ricorso.

7. Posso aderire alla rottamazione se ho già una rateizzazione?

Sì, la rottamazione‑Quinquies consente di includere anche i debiti oggetto di rateizzazioni precedenti. Le somme già versate restano acquisite e vengono detratte dal nuovo importo da pagare. È necessario presentare la domanda entro il 30 aprile 2026 e scegliere se pagare in unica soluzione o in rate .

8. La cessione in blocco del mio mutuo rende inutile la mia opposizione?

No. Anche se la banca cede il mutuo a un fondo, il cessionario deve provare la titolarità del credito. La pubblicazione in G.U. non è sufficiente se non identifica in modo univoco il tuo contratto . Puoi chiedere la produzione del contratto di cessione e degli allegati; se non vengono esibiti, il giudice può dichiarare l’infondatezza della richiesta.

9. Quanto tempo ho per oppormi a un pignoramento del conto corrente?

L’opposizione agli atti esecutivi per vizi formali deve essere proposta entro 20 giorni dalla notifica del pignoramento . Se eccepisci l’impignorabilità del credito (es. pensione minima) puoi chiedere la riduzione o la revoca del pignoramento.

10. È possibile bloccare il pignoramento immobiliare per debiti bancari?

Per i debiti bancari non esiste un divieto assoluto di pignorare la prima casa. Puoi però tentare di rinegoziare il mutuo, stipulare accordi di saldo e stralcio o accedere a un piano del consumatore. In casi di grave difficoltà, puoi presentare ricorso per la sospensione della procedura d’esecuzione dimostrando la sproporzione tra il debito residuo e il valore dell’immobile.

11. Le multe stradali possono essere rottamate?

Sì, la rottamazione‑Quinquies include anche le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada iscritte a ruolo tra il 2000 e il 2023. Pagherai solo il capitale senza gli interessi e le maggiorazioni. È necessario presentare la domanda entro il termine previsto e attenersi al piano di pagamento.

12. Posso aderire al piano del consumatore se ho anche debiti con l’erario?

Sì, il piano del consumatore può includere debiti fiscali e contributivi. L’OCC, coordinato da professionisti come l’Avv. Monardo, predispone il piano indicando come soddisfare parzialmente l’erario e dimostra la convenienza per il fisco; il giudice può omologarlo anche in assenza di adesione dell’Agenzia delle Entrate .

13. La società di recupero può segnarmi alla centrale rischi?

Solo se la società è autorizzata e il contratto lo prevede. In generale, la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia spetta all’intermediario che ha erogato il credito; una segnalazione illegittima può essere impugnata e comportare risarcimento del danno.

14. Se ricevo un avviso di addebito per un contributo già pagato, cosa posso fare?

Devi presentare istanza di sgravio all’INPS allegando la prova del pagamento (versamenti, F24). Se l’ente non risponde, puoi ricorrere al giudice per ottenere l’annullamento dell’avviso. È opportuno agire entro i 40 giorni per non perdere il termine per l’impugnazione.

15. Quali documenti devo conservare per difendermi?

È fondamentale conservare le dichiarazioni dei redditi, le ricevute di pagamento (F24, MAV), le comunicazioni dell’Agenzia, le raccomandate delle società di recupero, i contratti originari (mutuo, finanziamento) e tutti gli atti notificati. Questi documenti permettono di ricostruire la storia del debito e di dimostrare la prescrizione o l’avvenuto pagamento.

16. Posso essere arrestato se non pago le tasse?

No. Il mancato pagamento di tributi e contributi comporta sanzioni amministrative e esecutive, ma non porta alla detenzione salvo che vi siano reati di natura penale (es. dichiarazione fraudolenta). Le società di recupero non possono minacciare l’arresto; tale minaccia costituisce illecito.

17. Le società di recupero possono applicare interessi o aggio?

Per i debiti fiscali l’aggio è previsto dalla legge e spetta all’agente della riscossione; le società di recupero private non possono addebitare aggio ma solo interessi convenzionali se previsti dal contratto. È necessario controllare che gli interessi non siano superiori ai tassi soglia dell’usura.

18. Se il creditore è fallito, devo pagare il debito?

I crediti ceduti in blocco da una banca in liquidazione a un veicolo vengono gestiti dal servicer. Devi pagare se il servicer prova di essere titolare del credito. Se la banca è sottoposta a procedura concorsuale, il curatore può cedere i crediti; i pagamenti devono essere effettuati al cessionario. In caso di dubbi, è opportuno chiedere al curatore o al tribunale.

19. In quali casi conviene proporre ricorso e in quali trattativa?

Conviene ricorrere quando il debito è prescritto, infondato o ci sono gravi vizi di notifica. Conviene trattare quando il debito è certo e gli interessi e le sanzioni rendono l’importo eccessivo; in questo caso, piani di rientro o saldo e stralcio possono ridurre notevolmente il carico. La combinazione di ricorso e trattativa consente talvolta di ottenere maggiori benefici.

20. Quando è opportuno ricorrere all’esdebitazione?

L’esdebitazione è consigliabile se il debitore non possiede beni né redditi sufficienti per soddisfare i creditori e si trova in condizione di incipienza; è una procedura straordinaria per ricominciare da capo . Occorre dimostrare la meritevolezza e farsi assistere da un professionista accreditato.

Simulazioni pratiche e numeriche

Per comprendere concretamente come difendersi e quali vantaggi si possono ottenere, presentiamo due simulazioni basate su casi reali (nomi e cifre sono modificati per privacy).

Simulazione 1 – Contestazione di avviso di addebito INPS prescritto

Situazione: la signora Maria, lavoratrice autonoma, riceve nel febbraio 2026 un avviso di addebito INPS di 5.000 € relativo a contributi del 2018. L’avviso contiene l’intimazione a pagare entro 60 giorni e avverte che l’opposizione va proposta entro 40 giorni. La signora ricorda di aver ricevuto solo un sollecito nel 2020; successivamente non ha più ricevuto comunicazioni.

Analisi: i contributi del 2018 sono prescritti se non sono stati notificati atti interruttivi entro cinque anni . L’unico sollecito risale al 2020 e non è stato seguito da ulteriori atti entro il 2025. L’avviso di addebito emesso nel 2026 è dunque oltre il termine quinquennale. In ricorso la signora eccepirà la prescrizione e la decadenza per mancata iscrizione a ruolo entro l’anno successivo .

Esito: il giudice del lavoro accoglie l’eccezione e dichiara prescritto il credito. L’INPS viene condannata alle spese di lite. La signora ottiene l’annullamento dell’avviso e non deve pagare nulla.

Simulazione 2 – Rottamazione di cartelle fiscali e saldo e stralcio con società di recupero

Situazione: il signor Luigi, artigiano, ha cartelle di pagamento per IRPEF e IVA relative agli anni 2012‑2018 per un importo di 40.000 € e un debito con una società di recupero derivante da un vecchio prestito bancario ceduto, pari a 20.000 €. Nel 2026 intende sanare la posizione.

Fase 1 – Rottamazione Quinquies: Luigi presenta domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026. L’Agenzia delle Entrate calcola che il capitale e le spese ammontano a 25.000 €; sanzioni e interessi vengono azzerati. Luigi decide di pagare in 54 rate bimestrali, pari a circa 463 € a rata. Grazie all’adesione, le procedure esecutive su un fermo amministrativo della sua auto vengono sospese .

Fase 2 – Contestazione della cessione: per il debito ceduto, Luigi richiede al servicer copia del contratto di cessione e dell’elenco dei crediti. Il servicer gli invia solo l’avviso in G.U., che non contiene il numero del suo finanziamento. Luigi, assistito dall’Avv. Monardo, propone opposizione eccependo la mancata prova della titolarità del credito. Il giudice chiede al servicer di esibire il contratto; non avendo documenti, il servicer abbandona l’azione . Luigi evita di pagare i 20.000 €.

Fase 3 – Piano del consumatore: se Luigi non avesse potuto aderire alla rottamazione perché il debito era troppo elevato, avrebbe potuto presentare un piano del consumatore con l’aiuto dell’OCC, proponendo ai creditori (Agenzia, INPS, banca) il pagamento di una quota (es. 30%) in cinque anni . L’omologazione del piano avrebbe evitato i pignoramenti e gli avrebbe consentito di proseguire l’attività.

Simulazione 3 – Pignoramento immobiliare e accordo di ristrutturazione

Situazione: la società Alfa S.r.l., con sede a Cosenza, ha debiti bancari per 300.000 € garantiti da ipoteca su un capannone. A causa della crisi, la società non riesce a pagare le rate; la banca cede il credito a un fondo che avvia il pignoramento. La società teme la perdita dell’unico immobile.

Intervento: l’Avv. Monardo propone al fondo una ristrutturazione del debito: allungamento del piano a dieci anni e riduzione del tasso. Contestualmente, eccepisce che la cessione non è provata (manca il contratto) e richiede al giudice la sospensione dell’esecuzione per trattativa. Nel frattempo avvia la composizione negoziata della crisi ai sensi del D.L. 118/2021.

Esito: la banca accetta l’accordo, temendo la nullità dell’azione per la mancata dimostrazione della cessione. La società riesce a mantenere l’immobile; il debito viene ristrutturato con un piano sostenibile. In alternativa, avrebbe potuto accedere a un accordo di ristrutturazione e, se incapiente, alla liquidazione giudiziale.

Conclusione

Le società di recupero crediti e gli agenti della riscossione svolgono un ruolo essenziale nell’economia, ma non sono onnipotenti. La normativa italiana, arricchita dalle pronunce della Cassazione e della Corte Costituzionale, pone confini precisi all’attività di recupero: prescrizione breve, obbligo di motivazione degli atti, prove rigorose per le cessioni, limiti al pignoramento della casa e degli strumenti di lavoro. Il debitore informato può far valere queste tutele e scegliere tra più strumenti: ricorso giurisdizionale, opposizione agli atti, rateizzazione, rottamazione, piano del consumatore, accordo di ristrutturazione o esdebitazione. Ignorare gli atti e sperare che il problema si risolva da solo è la scelta peggiore.

Agire tempestivamente è fondamentale: presentare ricorso entro i termini, richiedere la documentazione delle cessioni, aderire alle definizioni agevolate, valutare le procedure di composizione della crisi. Solo così si possono bloccare pignoramenti, fermi amministrativi, ipoteche e proteggere la prima casa .

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e il suo team multidisciplinare sono al fianco di chi affronta queste difficoltà. La loro esperienza come cassazionisti, gestori della crisi da sovraindebitamento e negoziatori della crisi d’impresa permette di individuare la strategia più efficace per ogni situazione:

  • Analisi dell’atto e verifica dei vizi di notifica o prescrizione.
  • Ricorsi al giudice tributario o del lavoro per far annullare cartelle e avvisi.
  • Opposizioni agli atti esecutivi per sospendere pignoramenti e fermare ipoteche.
  • Trattative con società di recupero e banche per saldo e stralcio o rinegoziazione dei debiti.
  • Predisposizione di piani del consumatore, accordi di ristrutturazione ed esdebitazioni, con l’ausilio dell’OCC.

Grazie alla loro presenza capillare in tutta Italia, possono seguire il cliente in ogni fase, anche nelle udienze a distanza.

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