Società finanziaria con debiti: cosa fare per difendersi da fisco, INPS e banche

Introduzione: perché è essenziale conoscere le difese legali

Le società finanziarie, le holding e le realtà che operano nel settore creditizio sono soggette a controlli serrati e, quando i conti non tornano, le pretese di Fisco, INPS e banche possono diventare soffocanti. Una cartella di pagamento, un avviso di addebito o un atto di pignoramento notificato a un’impresa spesso arrivano quando le difficoltà economiche sono già concrete e, se non gestiti correttamente, possono trasformarsi in blocchi di conto corrente, pignoramenti di stipendi, fermi amministrativi sui mezzi aziendali e ipoteche sugli immobili. In un contesto in cui le normative cambiano continuamente – si pensi alle modifiche introdotte dal D.L. 19/2024 sulla procedura di pignoramento presso terzi e alle numerose riforme fiscali degli ultimi anni – l’imprenditore o l’amministratore di una società finanziaria deve muoversi con competenza e rapidità per evitare errori che potrebbero costare molto cari.

Dal punto di vista del debitore, i rischi principali sono: prescrizione non eccepita, perdita dei termini per ricorrere, errata scelta degli strumenti (rateizzazione, definizione agevolata, rottamazione) e ingiustificata rinuncia alle procedure concorsuali (piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata). L’obiettivo di questo articolo è offrire una panoramica completa e aggiornata (febbraio 2026) delle difese giuridiche a disposizione di una società finanziaria indebitata, illustrando sia le norme applicabili sia gli orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Presentazione dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo e del suo team

A guidare questo percorso è l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista con una pluriennale competenza in materia di diritto bancario, tributario e crisi d’impresa. L’avvocato coordina un team multidisciplinare formato da avvocati e commercialisti che operano su tutto il territorio nazionale, offrendo assistenza a società finanziarie e imprenditori sotto pressione. Tra le sue qualifiche spiccano:

  • Cassazionista: può patrocinare dinanzi alla Corte di Cassazione e alle giurisdizioni superiori.
  • Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia.
  • Professionista fiduciario di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC): assiste debitori nell’accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.
  • Esperto negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, abilitato ad assistere le imprese nei percorsi di soluzione negoziata.

Lo studio offre consulenza completa per analizzare la legittimità dell’atto notificato, presentare ricorsi (opposizione all’esecuzione, opposizione agli atti esecutivi, ricorso tributario), ottenere sospensioni giudiziali, condurre trattative con l’Agenzia delle Entrate‑Riscossione (AdER) e con gli istituti bancari per definire piani di rientro o transazioni, e predisporre piani del consumatore o accordi di ristrutturazione. La finalità è proteggere l’azienda da misure esecutive e guidarla verso una ripresa economica solida.

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1. Contesto normativo e giurisprudenziale

Per strutturare una difesa efficace è essenziale comprendere le normative e le sentenze che disciplinano la riscossione dei tributi e la tutela del debitore. Di seguito esponiamo le principali norme in vigore al febbraio 2026, con citazioni dalle fonti ufficiali.

1.1 La riscossione tributaria: DPR 602/1973

Il Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 regola la riscossione coattiva delle imposte mediante ruoli. Le società finanziarie con debiti fiscali si confrontano soprattutto con le norme sui pignoramenti e sulle rateizzazioni.

1.1.1 Pignoramento dei crediti verso terzi (art. 72‑bis)

L’art. 72‑bis consente all’agente della riscossione di procedere al pignoramento presso terzi in modo rapido. La norma prevede che, salvo i limiti per pensioni e stipendi stabiliti dall’art. 72‑ter, il pignoramento ordinato dall’agente imponga al terzo (banca, datore di lavoro, cliente) di versare direttamente la somma dovuta entro 60 giorni o alle scadenze successive indicate nell’atto. In particolare, il dispositivo stabilisce che:

  • l’atto di pignoramento può essere redatto anche da dipendenti non qualificati come ufficiali della riscossione;
  • deve contenere la sommaria descrizione del credito, l’intimazione al terzo di non pagare il debitore e l’ordine di versare entro 60 giorni le somme dovute;
  • se il terzo non rispetta l’ordine, si applicano le sanzioni previste dall’art. 72, comma 2 (responsabilità solidale);
  • l’atto può riguardare anche i crediti futuri del debitore .

Questa procedura semplificata permette ad AdER di bloccare rapidamente i flussi di denaro destinati alla società debitrice. È fondamentale verificare che l’atto contenga tutti gli elementi essenziali, poiché omissioni o errori possono renderlo nullo e consentire la sospensione del pignoramento.

1.1.2 Limiti al pignoramento di stipendi e compensi (art. 72‑ter e art. 545 c.p.c.)

L’art. 72‑ter disciplina i limiti specifici per il pignoramento esattoriale di stipendi, salari e altre indennità relative a rapporti di lavoro. In base al testo vigente:

  • per retribuzioni nette fino a 2 500 euro, l’Agenzia può prelevare al massimo un decimo della somma ;
  • per importi tra 2 500 e 5 000 euro, l’aliquota sale a un settimo ;
  • per importi superiori ai 5 000 euro, si applica il limite generale di un quinto previsto dall’art. 545 c.p.c. ;
  • l’ultima mensilità accreditata prima del pignoramento non può essere toccata, garantendo al lavoratore un minimo vitale ;
  • l’Agente della riscossione può acquisire informazioni direttamente dalle banche dati INPS per verificare l’esistenza di rapporti di lavoro e calcolare l’importo pignorabile .

L’art. 545 c.p.c., settimo comma, come modificato dal D.L. 115/2022 e confermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 216/2025, stabilisce che le somme dovute a titolo di pensione o indennità che tengono luogo di pensione sono impignorabili fino all’importo corrispondente al doppio dell’assegno sociale, con un minimo di 1 000 euro. La parte eccedente è pignorabile nei limiti previsti dai commi terzo, quarto e quinto . Questa soglia tutela il minimo vitale del pensionato e si applica, con alcune differenze, anche al recupero di indebiti INPS, come chiarito dalla Corte .

1.1.3 Rateizzazione delle cartelle (art. 19 DPR 602/1973)

L’art. 19 consente di dilazionare il pagamento dei debiti iscritti a ruolo. Dal 2025 sono entrate in vigore nuove soglie temporali. In sintesi:

  • su semplice richiesta del contribuente in difficoltà, AdER concede per debiti fino a 120 000 euro fino a 84 rate mensili per le richieste presentate negli anni 2025 e 2026, 96 rate per il biennio 2027‑2028 e 108 rate a partire dal 2029 ;
  • se il debito supera 120 000 euro, la dilazione può arrivare a 120 rate mensili ;
  • per debiti inferiori a 120 000 euro ma con richiesta documentata, si può ottenere da 85 a 120 rate per il biennio 2025‑2026, 97‑120 rate per il biennio 2027‑2028 e 109‑120 rate dal 2029 ;
  • durante l’esame della domanda di rateizzazione (commi 1 e 1.1) si sospendono i termini di prescrizione e decadenza, non possono essere iscritti nuovi fermi o ipoteche e non possono essere avviate nuove procedure esecutive ;
  • il versamento della prima rata estingue le procedure esecutive avviate, se non è stato ancora tenuto l’incanto o non è stato emesso provvedimento di assegnazione ;
  • la decadenza dal beneficio si verifica in caso di mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive .

L’articolo definisce anche i criteri per valutare la temporanea difficoltà economica: per le persone fisiche si guarda all’ISEE e al rapporto tra debito residuo e reddito, mentre per le imprese si utilizzano indicatori di liquidità e rapporto debito/fatturato . Una eventuale richiesta di rateizzazione riconosce il debito e sospende la prescrizione; questo effetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione nel 2024 (si veda par. 3.2).

1.1.4 Definizione agevolata e rottamazione quater (Legge 197/2022, commi 231‑252)

La Legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) ha introdotto una definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo affidate all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Secondo la circolare n. 6/E del 20 marzo 2023 dell’Agenzia delle Entrate, i debiti possono essere estinti senza corrispondere sanzioni, interessi di mora né aggio, versando solo il capitale e le spese di notifica . Restano esclusi dalla definizione agevolata:

  • i carichi relativi a multe penali o sanzioni pecuniarie penali ;
  • i carichi relativi a sanzioni per violazioni del codice della strada, che però possono essere inclusi nella definizione agevolata pagando solo l’importo della sanzione senza interessi ;
  • i carichi relativi a contributi previdenziali di enti privati che non hanno aderito alla rottamazione, a meno che l’ente non abbia deliberato l’adesione .

Il comma 249 consente di includere nella rottamazione quater i debiti già inseriti nelle precedenti rottamazioni (2016, 2017, 2018 e 2019), purché ricadano nell’ambito di applicazione della nuova definizione . Per accedere alla rottamazione-quater occorre presentare la dichiarazione di adesione e pagare le rate previste. Il mancato pagamento determina la perdita dei benefici e il ripristino del debito residuo.

1.2 Prescrizione dei contributi INPS e obblighi probatori

Le società finanziarie versano contributi per i dipendenti e, in caso di omissioni, ricevono avvisi di addebito INPS. La prescrizione di questi crediti è disciplinata dall’art. 3, comma 9, lettera b), della legge 335/1995, che riduce a cinque anni la prescrizione dei contributi previdenziali e assistenziali a decorrere dal 1° gennaio 1996; per le contribuzioni anteriori si applicava il termine decennale solo se erano stati compiuti atti interruttivi . La Cassazione ha ribadito che la prescrizione quinquennale si applica anche al contributo per il Servizio Sanitario Nazionale e che il termine decennale vale soltanto per le contribuzioni maturate prima del 1° gennaio 1996 o in presenza di atti interruttivi validi .

In una recente ordinanza (n. 398/2026) la Corte di Cassazione ha sottolineato che l’ente che vuole interrompere la prescrizione deve provare il contenuto dell’atto notificato. Non basta la ricevuta di ritorno di una raccomandata; l’onere della prova a carico del contribuente opera solo se l’ente depositi una copia dell’atto dalla quale sia possibile individuare con certezza il documento notificato . In assenza di tale prova, la notifica non produce effetti interruttivi e il credito può considerarsi prescritto. Questa pronuncia rafforza la posizione del debitore e impone all’INPS di documentare correttamente gli atti.

1.3 Effetti della richiesta di rateizzazione sulla prescrizione (Cassazione 2024‑2025)

Diversa è la situazione in cui il debitore, per evitare l’esecuzione, presenta una istanza di rateizzazione: secondo la Cassazione, questa richiesta integra un riconoscimento del debito e dunque interrompe la prescrizione. La Corte ha richiamato l’art. 2944 c.c., secondo cui la prescrizione è interrotta dal riconoscimento del diritto da parte del debitore. L’istanza di rateizzazione, anche se non rappresenta una piena acquiescenza alla pretesa, è incompatibile con l’affermazione successiva di non essere tenuti al pagamento . La Suprema Corte ha anche evidenziato che eventuali contestazioni sul merito della pretesa contributiva devono essere sollevate entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 46/1999; trascorso questo termine, il titolo diventa definitivo .

1.4 Modifiche al pignoramento presso terzi introdotte dal D.L. 19/2024

Nel quadro della riforma del processo esecutivo, il D.L. 19/2024 ha riformato l’art. 546 c.p.c. e introdotto l’art. 551‑bis. Le novità sono rilevanti per chi subisce un pignoramento su conti correnti o somme dovute da clienti. In particolare:

  • Il nuovo art. 546, primo comma, prevede che dal giorno in cui viene notificato l’atto di pignoramento il terzo (ad esempio la banca) è soggetto agli obblighi del custode nei limiti dell’importo del credito precettato, aumentato di 1 000 euro per crediti fino a 1 100 euro, di 1 600 euro per crediti compresi tra 1 100,01 e 3 200 euro e della metà dell’importo per crediti superiori a 3 200 euro . Prima della riforma l’importo veniva aumentato della metà a prescindere dalle soglie; ora la legge calibra l’importo da custodire in relazione alla dimensione del credito.
  • L’art. 551‑bis stabilisce che il pignoramento perde efficacia dieci anni dopo la notifica se non è stata emessa l’ordinanza di assegnazione; il creditore può mantenere l’efficacia notificando una dichiarazione di interesse nei due anni antecedenti alla scadenza decennale . In mancanza di tale dichiarazione, il terzo è liberato dagli obblighi dopo sei mesi dal termine di efficacia .

Queste modifiche impongono all’Agenzia delle Entrate‑Riscossione di custodire somme ben identificate e offrono nuovi spazi di difesa: se il pignoramento è inefficace per scadenza o per mancanza di dichiarazione di interesse, il debitore può chiedere la liberazione delle somme.

1.5 Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento (Legge 3/2012 e Codice della Crisi)

La Legge 3/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità per soggetti non fallibili (persone fisiche, professionisti, piccoli imprenditori) di accedere a procedure di sovraindebitamento. L’art. 6 definisce il sovraindebitamento come lo squilibrio persistente tra obbligazioni assunte e patrimonio prontamente liquidabile che determina l’incapacità del debitore di far fronte ai propri impegni . La legge mira a permettere al soggetto meritevole di ripartire riducendo o azzerando i debiti e prevede tre strumenti fondamentali (oggi trasfusi nel Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, D.Lgs. 14/2019):

  1. Accordo di ristrutturazione dei debiti con i creditori: il debitore, con l’ausilio di un organismo di composizione della crisi (OCC), propone ai creditori un piano che assicuri il soddisfacimento integrale dei creditori privilegiati e di quelli esterni; il piano può prevedere la cessione di beni a un fiduciario per la liquidazione e la dilazione dei pagamenti . Possono accedere all’accordo anche imprenditori commerciali sotto le soglie di fallibilità; è necessario il consenso della maggioranza dei crediti.
  2. Piano del consumatore (piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore): riservato alle persone fisiche che hanno contratto debiti per scopi non professionali. A differenza dell’accordo, il piano non richiede l’approvazione dei creditori; è omologato dal giudice se soddisfa i requisiti di meritevolezza e fattibilità. L’art. 7 prevede che il debitore non abbia utilizzato la procedura nei cinque anni precedenti e non abbia commesso atti in frode .
  3. Liquidazione controllata: consiste nella liquidazione dell’intero patrimonio del debitore per soddisfare i creditori. Può essere richiesta dal debitore o dai creditori. Al termine della procedura, se il debitore ha cooperato e non ha commesso reati, può ottenere l’esdebitazione.

Il Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019) ha riformato le procedure, introducendo il concordato minore e l’esdebitazione del debitore incapiente. Il concordato minore è destinato agli imprenditori sotto le soglie di fallibilità e si basa sul consenso della maggioranza dei creditori; la ristrutturazione dei debiti del consumatore resta riservata alle persone fisiche. Il liquidazione controllata resta l’ultimo rimedio. L’esdebitazione del debitore incapiente, infine, consente di cancellare i debiti residui a chi non dispone di beni né di redditi, previo rispetto di requisiti stringenti (assenza di frodi e meritevolezza). La Guida della Camera Arbitrale ricorda che queste procedure sono accessibili a consumatori, imprenditori agricoli, start-up innovative e piccoli imprenditori che non raggiungono le soglie di fallibilità e ne elenca i soggetti ammissibili .

2. Procedura passo-passo dopo la notifica dell’atto

Ricevere una cartella di pagamento, un avviso di addebito INPS o un decreto ingiuntivo emesso da una banca è un momento critico per qualsiasi società finanziaria. In questa sezione spieghiamo cosa accade dopo la notifica e quali sono i termini e le scadenze da rispettare.

2.1 Cartella di pagamento dell’Agenzia delle Entrate‑Riscossione

La cartella è l’atto con cui l’agente della riscossione richiede il pagamento di tributi, interessi e sanzioni iscritti a ruolo. La notifica può avvenire via posta ordinaria, raccomandata A/R o posta elettronica certificata (PEC). Dopo la notifica:

  1. Pagamento o definizione entro 60 giorni: il debitore può pagare in unica soluzione o richiedere una rateizzazione ai sensi dell’art. 19 (v. §1.1.3). Nel caso di debiti inferiori a 120 000 euro, la domanda può essere presentata anche senza allegare documenti; l’accettazione sospende la prescrizione e impedisce nuovi atti esecutivi .
  2. Ricorso tributario entro 60 giorni: se la cartella è viziata (mancata notifica dell’atto presupposto, prescrizione, importo errato), occorre proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere preceduto dalla richiesta di autotutela. Il termine è perentorio.
  3. Decadenza del potere di riscossione: se non si paga né si impugna entro 60 giorni, la cartella diventa definitiva. Tuttavia, la prescrizione del credito resta quella prevista dalla legge (in genere 5 o 10 anni) e può essere eccepita successivamente solo con l’opposizione all’esecuzione.

Nel caso di cartelle relative a contributi INPS, l’opposizione sul merito deve essere proposta al Tribunale del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica dell’avviso di addebito; diversamente, il credito diventa definitivo . Se si vuole eccepire la prescrizione quinquennale, occorre farlo in questo termine.

2.2 Avviso di addebito INPS

L’avviso di addebito ha natura di titolo esecutivo e viene notificato dall’INPS per recuperare contributi omessi. Il debitore ha tre opzioni:

  1. Pagare entro 60 giorni: per evitare sanzioni, o chiedere la rateizzazione all’INPS; in alcuni casi è possibile la definizione agevolata introdotta dalle leggi di bilancio.
  2. Opporsi entro 40 giorni davanti al Tribunale del Lavoro: l’opposizione può riguardare vizi dell’atto (mancanza di motivazione, notifica nulla), la prescrizione quinquennale o l’inesistenza del credito. La Corte di Cassazione ha chiarito che la richiesta di rateizzazione è un riconoscimento del debito e quindi interrompe la prescrizione .
  3. Attendere l’azione esecutiva: se non si paga né si ricorre, l’INPS può iscrivere a ruolo l’importo che sarà poi riscosso da AdER tramite cartella di pagamento e successivi atti esecutivi.

2.3 Decreto ingiuntivo e azioni delle banche

Le banche e le finanziarie, quando vantano un credito (ad esempio per mutui, finanziamenti, scoperti di conto), possono agire con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo. Una volta notificato, il debitore ha 40 giorni per opporsi; trascorso tale termine, la banca può procedere al pignoramento di beni mobili, immobili o crediti. Le difese possibili sono l’opposizione a decreto ingiuntivo (per contestare l’esistenza del credito, la determinazione degli interessi, anatocismo, usura) e l’opposizione all’esecuzione se il decreto è divenuto definitivo ma il titolo presenta vizi.

2.4 Sequenza procedurale del pignoramento esattoriale

Se non si paga né si impugna, la cartella diventa esecutiva e AdER può attivare le procedure di recupero:

  1. Intimazione di pagamento: Avvisa che, trascorsi 5 giorni, si darà corso all’esecuzione.
  2. Iscrizione di fermo amministrativo: blocco del veicolo della società; se non si paga, il veicolo non può circolare e si rischiano ulteriori sanzioni.
  3. Iscrizione di ipoteca: per debiti superiori a 20 000 euro l’agente può iscrivere ipoteca sugli immobili; l’iscrizione viene preceduta da comunicazione preventiva.
  4. Pignoramento presso terzi (art. 72‑bis): la forma più rapida. La banca, il datore di lavoro o un cliente riceve l’ordine di versare quanto dovuto al debitore direttamente all’agente della riscossione entro 60 giorni . Se il terzo non ottempera, risponde in solido per l’importo dovuto. Il pignoramento può riguardare conti correnti, crediti commerciali, stipendi e pensioni, nei limiti di legge.
  5. Vendita del bene pignorato: se non vengono individuati crediti da pignorare o se il pignoramento non copre il debito, AdER può pignorare beni mobili o immobili e procedere alla vendita.

2.5 Termini per proporre opposizione

Conoscere i termini processuali è cruciale. La tabella seguente riepiloga i principali termini per impugnare gli atti esattoriali:

Atto notificatoTermini per opporsiNorma di riferimento
Cartella di pagamento (tributi)60 giorni per ricorso alla Commissione TributariaDPR 602/1973 art. 25; D.Lgs. 546/1992
Avviso di addebito INPS40 giorni per opposizione al Tribunale del LavoroD.Lgs. 46/1999 art. 24; Cass. 2024-2025
Decreto ingiuntivo bancario40 giorni per opposizione al Giudice competenteart. 641 c.p.c.
Pignoramento presso terzi20 giorni per opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.); senza termine per opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditorec.p.c., artt. 615 e 617

Mancare questi termini comporta la definitività del titolo e limita fortemente le difese successive.

3. Difese e strategie legali per società finanziarie indebitate

La scelta delle difese deve essere calibrata sulla base della natura del debito, del tipo di atto notificato e delle risorse della società. Di seguito analizziamo le principali strategie.

3.1 Verificare la legittimità dell’atto: vizi formali e sostanziali

Prima di pagare o richiedere una dilazione è indispensabile verificare che l’atto sia legittimo. Un atto viziato può essere annullato con ricorso e la società può evitare il pagamento. Gli elementi da controllare sono:

  • Prescrizione del credito: come visto, i contributi previdenziali e assistenziali si prescrivono in cinque anni , salvo atti interruttivi validi. Il tributo per il Servizio Sanitario Nazionale segue lo stesso termine . Per tributi erariali il termine ordinario di prescrizione è decennale, salvo diverse disposizioni di legge. È quindi essenziale verificare la data dell’ultimo atto interruttivo e contestare eventuali notifiche generiche: la Cassazione ha stabilito che la semplice prova della ricezione di una raccomandata non è sufficiente se l’ente non deposita una copia dell’atto e non lo rende individuabile .
  • Notifica irregolare: l’atto deve essere notificato nel rispetto delle formalità (indirizzo corretto, PEC valida). Notifiche inviate a un indirizzo non più attivo o prive di allegato sono nulle. La nullità va eccepita con ricorso tempestivo.
  • Mancanza di motivazione: l’avviso di addebito INPS deve indicare l’importo del credito, gli anni di riferimento e la norma applicata. Una motivazione generica è causa di annullamento.
  • Difetto di giurisdizione: le controversie sui contributi INPS vengono decise dal giudice del lavoro; eventuali ricorsi al giudice tributario possono essere dichiarati inammissibili e far perdere tempo prezioso.

3.2 Opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi

Nel caso sia già iniziata la procedura esecutiva (pignoramento), il debitore può utilizzare:

  • Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): consente di contestare l’esistenza del diritto del creditore, ad esempio eccependo la prescrizione o l’estinzione del debito. Questa opposizione può essere proposta in qualsiasi momento prima che il giudice disponga l’assegnazione delle somme o l’espropriazione del bene.
  • Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.): consente di contestare i vizi formali dell’atto (mancanza di notificazione, errori nella descrizione del credito). Deve essere proposta entro 20 giorni dalla data in cui l’atto viene compiuto o comunicato. Per esempio, se la banca riceve un pignoramento che supera i limiti di cui all’art. 72‑ter, è possibile opporsi entro 20 giorni.
  • Opposizione alla cartella di pagamento o all’avviso di addebito: da proporre entro 60 o 40 giorni (v. tabella). Ricorsi tardivi sono dichiarati inammissibili .

3.3 Rateizzazione: pro e contro

La rateizzazione è spesso la soluzione più immediata per una società finanziaria che non può pagare subito l’intero debito. Tuttavia, come visto, comporta conseguenze rilevanti:

  • Sospensione delle azioni esecutive: la richiesta sospende i termini di prescrizione e decadenza e impedisce nuovi pignoramenti . Ciò offre respiro immediato.
  • Decadenza dopo 8 rate non pagate: il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, determina la decadenza e l’immediata ripresa dell’esecuzione .
  • Interruzione della prescrizione: l’istanza costituisce riconoscimento del debito e interrompe la prescrizione . Non sarà più possibile eccepire la prescrizione quinquennale per il periodo precedente alla richiesta.
  • Costi: la rateizzazione non riduce l’ammontare del debito. Anzi, gli interessi di rateizzazione possono incrementare il costo complessivo.

Per questi motivi, la rateizzazione andrebbe richiesta dopo aver valutato la legittimità del debito. In alcuni casi, può essere più conveniente attivare procedure alternative (rottamazione, definizione agevolata, sovraindebitamento).

3.4 Definizione agevolata (rottamazione quater e quinties)

La definizione agevolata consente di pagare solo il capitale eliminando sanzioni, interessi e aggio . Per accedervi occorre:

  1. Presentare la dichiarazione di adesione entro i termini stabiliti dalla legge di riferimento. Per la rottamazione‑quater (legge 197/2022) il termine originario era il 30 aprile 2023, più volte differito dal legislatore; nel 2025 è stata introdotta la riammissione per chi è decaduto dal piano originario.
  2. Pagare le rate alle scadenze. Il mancato pagamento determina la decadenza e il ripristino degli interessi e sanzioni.
  3. Verificare i carichi esclusi: multe penali e alcune sanzioni non rientrano nella definizione ; le sanzioni per violazioni del codice della strada possono essere inserite ma vanno pagate senza interessi . I debiti verso enti previdenziali privati sono inclusi solo se l’ente ha deliberato l’adesione .

Per le società finanziarie che hanno aderito a precedenti rottamazioni e sono decadute per mancato pagamento, la legge consente di riammettere i carichi nella rottamazione‑quater . Nel 2025 la Legge 15/2025 ha prorogato ulteriormente i termini e introdotto la rottamazione‑quinquies, destinata ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2023. L’adesione alla definizione agevolata evita l’iscrizione di ipoteche e fermi e sospende le procedure esecutive.

3.5 Transazione fiscale e transazione ex art. 182‑ter L.F.

Le società finanziarie che stanno predisponendo un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione dei debiti possono proporre una transazione fiscale alla Agenzia delle Entrate. La transazione, prevista dall’art. 182‑ter della Legge Fallimentare (oggi art. 63 del Codice della Crisi), consente di ridurre o dilazionare imposte e contributi, purché la proposta sia vantaggiosa rispetto all’alternativa liquidatoria. In presenza di un piano attestato, l’Erario può votare la proposta e la sua adesione è fondamentale per l’approvazione del concordato.

3.6 Impugnazione degli atti bancari: anatocismo, usura e nullità delle clausole

Le banche spesso concedono finanziamenti a società finanziarie per la loro operatività. In caso di inadempimento, gli istituti possono agire giudizialmente. Tuttavia è possibile difendersi contestando:

  • Anatocismo bancario: calcolo degli interessi sugli interessi in violazione dell’art. 1283 c.c. e della delibera CICR del 2000. La Cassazione, con sentenza n. 21563/2024, ha ribadito che l’anatocismo è legittimo solo se espressamente pattuito e con periodicità trimestrale; in assenza, la clausola è nulla.
  • Usura: se il tasso effettivo globale (TEG) supera il tasso soglia stabilito trimestralmente dal MEF, il contratto è usurario e comporta la gratuità del prestito (art. 1815 c.c.). È necessario far periziare i contratti per verificare i tassi applicati.
  • Clausole abusive: in alcuni contratti di leasing o factoring possono essere previste penali eccessive o clausole che violano il Testo Unico Bancario. Queste clausole vanno impugnate.

3.7 Procedure concorsuali e sovraindebitamento

Quando il debito è insostenibile e non esistono più margini di accordo, una società finanziaria può ricorrere alle procedure concorsuali. Le opzioni principali sono:

  • Concordato preventivo: riservato alle imprese soggette a fallimento o liquidazione giudiziale. Consente di presentare un piano di ristrutturazione dei debiti con pagamento parziale ai creditori e continuità aziendale. Prevede il voto dei creditori e l’omologazione del tribunale.
  • Accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182‑bis L.F.): simile al concordato, ma richiede l’adesione di almeno il 60 % dei creditori e l’omologazione giudiziale.
  • Composizione della crisi da sovraindebitamento: per le società finanziarie non fallibili (start‑up innovative, imprese agricole, società di persone con volumi ridotti) è possibile accedere a concordato minore o liquidazione controllata. Il piano del consumatore non è disponibile per le società ma per le persone fisiche. L’Avv. Monardo, quale Gestore della crisi, assiste nella preparazione della proposta e nel deposito dell’istanza; il deposito sospende le azioni esecutive per 120 giorni .
  • Esdebitazione: al termine della procedura, se il debitore ha rispettato gli obblighi e non ha commesso frodi, può ottenere la cancellazione dei debiti residui. È una chance di ripartenza.

4. Strumenti alternativi: rottamazioni, definizioni agevolate e piani del consumatore

Oltre ai rimedi già analizzati, esistono strumenti legislativi che possono alleggerire il carico debitorio di una società finanziaria. In questa sezione li spieghiamo nel dettaglio.

4.1 Rottamazione delle cartelle e stralcio dei debiti

Le recenti leggi di bilancio hanno introdotto diverse forme di rottamazione e stralcio. La rottamazione consente di estinguere i debiti pagando solo le imposte e i contributi senza sanzioni e interessi . Lo stralcio è una cancellazione automatica di piccoli debiti (di solito sotto 1 000 euro) affidati alla riscossione entro determinate date. Per esempio, la Legge 207/2024 ha previsto lo stralcio dei debiti fino a 1 000 euro affidati fino al 31 dicembre 2015; l’importo viene eliminato automaticamente senza necessità di domanda.

Le società finanziarie possono beneficiare dello stralcio per le sanzioni amministrative di modico importo, liberando risorse per pagare i debiti più rilevanti.

4.2 Definizione agevolata del contenzioso tributario

Oltre alla rottamazione quater, la legge di bilancio 2023 ha introdotto la definizione agevolata delle liti pendenti (commi 186‑205), che consente di chiudere i contenziosi con l’Agenzia delle Entrate pagando una percentuale del valore della causa a seconda dell’esito in primo e secondo grado. Per le società finanziarie coinvolte in liti fiscali, questa è un’opzione per eliminare il rischio di condanna e ottenere certezza.

4.3 Ravvedimento speciale

Per gli errori e le omissioni nelle dichiarazioni fiscali 2022 e 2023, la legge di bilancio 2023 ha previsto un ravvedimento speciale con sanzioni ridotte al 3 % . È utile per le società che hanno presentato dichiarazioni incomplete; pagando l’imposta e il 3 % di sanzioni, evitano accertamenti e contenziosi.

4.4 Procedure extragiudiziali con le banche

In presenza di esposizioni bancarie, la società può negoziare piani di rientro o accordi di ristrutturazione del debito con le banche. La crisi del 2023‑2024 ha spinto molti istituti a concordare riduzioni del debito o allungamenti dei piani di ammortamento pur di evitare il default del cliente. La consulenza di un avvocato specializzato consente di individuare eventuali illegittimità contrattuali (anatocismo, interessi usurari) e sfruttarle come leva negoziale.

4.5 Piani del consumatore e concordato minore per soci e amministratori

I soci delle società finanziarie rispondono spesso con il proprio patrimonio per i debiti fiscali o bancari (si pensi alle fideiussioni bancarie). Nel caso in cui un socio o l’amministratore non professionista sia sovraindebitato, può accedere al piano del consumatore se i debiti sono personali e non professionali. Il piano, basato sull’art. 7 L. 3/2012 , consente di proporre ai creditori un pagamento parziale e di ottenere l’esdebitazione al termine. Se invece il socio è un piccolo imprenditore sotto le soglie di fallibilità (fatturato inferiore a 700 000 euro e debiti inferiori a 500 000 euro), potrà ricorrere al concordato minore.

5. Errori comuni e consigli pratici

Molti debitori commettono errori che compromettono la loro posizione. Ecco i più comuni:

  1. Ignorare la notifica: non aprire una PEC o non ritirare una raccomandata non ferma i termini. La notifica si considera perfezionata anche se la busta non viene ritirata. Occorre sempre aprire e verificare la corrispondenza, possibilmente con un professionista.
  2. Pagare senza controllare la legittimità: versare somme su una cartella prescritta o viziata è un errore. Prima di pagare, bisogna verificare la prescrizione quinquennale dei contributi e la corretta notifica dell’atto .
  3. Richiedere la rateizzazione senza valutare le conseguenze: la rateizzazione interrompe la prescrizione e riconosce il debito . Se il debito non è dovuto o se è possibile una definizione agevolata, è opportuno evitare la rateizzazione e proporre ricorso.
  4. Perdere i termini per l’opposizione: decorso il termine di 60 o 40 giorni l’atto diventa definitivo. È necessario attivarsi tempestivamente.
  5. Non documentare i pagamenti: in caso di contestazioni occorre dimostrare i pagamenti effettuati. Conservare le ricevute è fondamentale.
  6. Sottovalutare la possibilità di pignoramento: l’Agente della riscossione può procedere senza preavviso mediante art. 72‑bis . Le somme su conto corrente possono essere bloccate immediatamente. Occorre predisporre conti separati e limitare la giacenza sui conti societari.
  7. Non considerare le procedure di sovraindebitamento: molte società di piccola dimensione non sanno di poter accedere a un concordato minore o alla liquidazione controllata. Tali procedure offrono protezione dai creditori e, in alcuni casi, l’esdebitazione.

6. Tabelle di sintesi

Per agevolare la comprensione, riportiamo alcune tabelle riepilogative che sintetizzano norme, termini e strumenti di difesa.

6.1 Limiti di pignorabilità di stipendi e pensioni

Ammontare netto mensileAliquota massima esattorialeNorme di riferimento
Fino a 2 500 €10 % dello stipendioArt. 72‑ter DPR 602/1973
Da 2 500 a 5 000 €1/7 (≈14,28 %)Art. 72‑ter DPR 602/1973
Oltre 5 000 €1/5 (20 %)Art. 545 c.p.c.
PensioniImpignorabilità fino a 2×assegno sociale (min. 1 000 €)Art. 545 c.p.c., 7° comma

6.2 Durata della rateizzazione ex art. 19 DPR 602/1973

Importo del debitoAnni 2025‑2026Anni 2027‑2028Dal 2029Norma
≤ 120 000 €fino a 84 ratefino a 96 ratefino a 108 rateArt. 19, commi 1 e 1-bis
> 120 000 €fino a 120 ratefino a 120 ratefino a 120 rateArt. 19, commi 1.1
≤ 120 000 € con documentazione85–120 rate97–120 rate109–120 rateArt. 19, comma 1.1

6.3 Procedura di definizione agevolata (Legge 197/2022)

Carichi inclusiBeneficiCarichi esclusiRiferimenti
Ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022Pagamento solo del capitale e delle spese di notifica; stralcio di sanzioni, interessi di mora e aggioMulte e sanzioni penali ; sanzioni del Codice della Strada solo con pagamento del capitale ; contributi di enti previdenziali privati senza deliberaArt. 1, commi 231‑252 L. 197/2022; Circ. 6/E/2023

7. FAQ – Domande frequenti

  1. Cosa succede se non pago la cartella di pagamento della mia società?
    Se non paghi entro 60 giorni o non presenti ricorso, la cartella diventa definitiva e AdER può avviare il pignoramento dei conti, dei crediti e dei beni. Può iscrivere fermo sui veicoli e ipoteca sugli immobili.
  2. Posso chiedere la rateizzazione senza produrre documenti?
    Per debiti fino a 120 000 euro puoi presentare una richiesta semplificata e ottenere un piano fino a 84 rate (2025‑2026) . Tuttavia, se il debito è rilevante o se vuoi un numero maggiore di rate, dovrai dimostrare la temporanea difficoltà economica allegando i documenti richiesti .
  3. La rateizzazione blocca la prescrizione?
    Sì. La richiesta di rateizzazione costituisce riconoscimento del debito e interrompe il decorso della prescrizione . Di conseguenza non potrai più eccepire la prescrizione per il periodo precedente.
  4. Qual è il limite di pignorabilità dello stipendio di un dipendente della società?
    Per i debiti tributari, fino a 2 500 euro mensili l’Agenzia può pignorare al massimo il 10 %; tra 2 500 e 5 000 euro un settimo; oltre 5 000 euro un quinto . L’ultima mensilità non può essere pignorata .
  5. Le pensioni degli amministratori sono pignorabili?
    Sì, ma nei limiti previsti dal settimo comma dell’art. 545 c.p.c.: l’importo non pignorabile è pari al doppio dell’assegno sociale con minimo 1 000 euro . La parte eccedente è pignorabile nei limiti di legge.
  6. Posso usufruire della rottamazione se ho già aderito a una rottamazione precedente?
    Sì. Il comma 249 dell’art. 1 L. 197/2022 consente di includere nella rottamazione‑quater anche i debiti già ricompresi nelle precedenti rottamazioni purché rientrino nell’ambito applicativo .
  7. Le multe stradali della mia società possono essere rottamate?
    Sì, ma l’agevolazione riguarda solo gli interessi: occorre pagare l’importo della sanzione senza interessi di mora .
  8. Come posso contestare un avviso di addebito INPS?
    Occorre presentare opposizione al Tribunale del Lavoro entro 40 giorni dalla notifica , eccependo eventuali vizi della notifica, prescrizione quinquennale o inesistenza del credito.
  9. La notifica di una raccomandata è sufficiente a interrompere la prescrizione?
    No. La Cassazione ha chiarito che l’ente deve depositare una copia dell’atto notificato; la sola ricevuta di ritorno non basta .
  10. Cosa prevede la nuova riforma del pignoramento presso terzi (D.L. 19/2024)?
    Il nuovo art. 546 stabilisce che il terzo deve custodire le somme dovute nei limiti del credito precettato aumentato di 1 000 euro (per crediti fino a 1 100 euro) o 1 600 euro (per crediti fino a 3 200 euro) o metà dell’importo per crediti superiori . Inoltre, il pignoramento perde efficacia dopo dieci anni se il creditore non notifica la dichiarazione di interesse .
  11. È possibile ricorrere al sovraindebitamento per una società finanziaria?
    Dipende dalla dimensione. Le procedure di sovraindebitamento sono riservate a soggetti non fallibili: imprenditori sotto soglia, start‑up innovative, imprenditori agricoli. La società deve verificare le soglie previste dal Codice della Crisi. In alternativa, i soci e gli amministratori possono accedere alle procedure per persone fisiche (piano del consumatore) .
  12. Posso ottenere la sospensione del pignoramento?
    Sì. Il giudice dell’esecuzione può sospendere il pignoramento se vi sono seri motivi (ad esempio se viene eccepita la prescrizione o la nullità dell’atto). È necessario depositare istanza motivata e, se del caso, costituire un contraddittorio.
  13. Cosa accade se non pago le rate della rateizzazione?
    Il mancato pagamento di otto rate, anche non consecutive, comporta la decadenza dal beneficio e l’immediata esigibilità del debito residuo . Non è possibile chiedere una nuova rateizzazione dello stesso carico.
  14. Le banche possono pignorare direttamente il conto senza preavviso?
    Le banche possono agire tramite decreto ingiuntivo; se il decreto diventa esecutivo, possono procedere al pignoramento del conto corrente. Tuttavia, i limiti dell’art. 546 c.p.c. si applicano anche ai crediti privati: il terzo deve custodire nei limiti dell’importo dovuto aumentato della quota prevista dalla nuova norma .
  15. Cos’è l’esdebitazione del debitore incapiente?
    È una procedura prevista dal Codice della Crisi che consente al debitore senza beni né reddito di ottenere la cancellazione dei debiti residui dopo la liquidazione controllata, a condizione di essere meritevole e di aver cooperato con l’OCC. Al termine della procedura, il debitore può ripartire senza il peso dei debiti.
  16. È vero che l’ultima mensilità accreditata non può essere pignorata?
    Sì. L’art. 72‑ter comma 2‑bis prevede che il pignoramento non può estendersi all’ultima mensilità accreditata prima dell’atto , per garantire un minimo vitale al lavoratore.
  17. Posso utilizzare lo stralcio dei debiti inferiori a 1 000 euro per ridurre i carichi?
    Sì. Le leggi di bilancio degli ultimi anni hanno disposto la cancellazione automatica dei carichi inferiori a 1 000 euro affidati alla riscossione entro determinate date. È opportuno verificare con AdER quali carichi sono stati stralciati.
  18. Se il debito deriva da una fideiussione bancaria, quali difese ho?
    Le fideiussioni omnibus con clausole conformi allo schema ABI del 2002 sono state giudicate anticoncorrenziali dall’Antitrust; clausole di reviviscenza e di pagamento a semplice richiesta possono essere nulle. È possibile impugnare la fideiussione e limitare la responsabilità del garante.
  19. Come si calcola il limite di pignorabilità dei conti correnti?
    Per i crediti derivanti da stipendi o pensioni accreditati in conto, la parte impignorabile corrisponde al triplo dell’assegno sociale se l’accredito avviene periodicamente; l’ulteriore parte è pignorabile nei limiti del quinto . Per altri crediti si applica la disciplina generale dell’art. 546 c.p.c. riformato .
  20. L’accordo di ristrutturazione dei debiti è accessibile a tutte le società?
    No. L’accordo di ristrutturazione (art. 182‑bis L.F. o art. 63 C.C.I.I.) richiede il consenso del 60 % dei creditori e l’omologazione del tribunale. Le società soggette a fallimento possono accedervi; quelle non fallibili devono utilizzare le procedure di sovraindebitamento.

8. Simulazioni pratiche

8.1 Società Alfa s.r.l. con debito fiscale di 80 000 euro

La società Alfa riceve una cartella per imposte non pagate (IRAP e IRES) per complessivi 80 000 euro. L’amministratore vuole capire se conviene pagare in unica soluzione, rateizzare o aderire alla rottamazione.

  • Pagamento immediato: Alfa potrebbe estinguere il debito con risorse proprie, ma questo comporterebbe il sacrificio di capitale circolante. Se versa entro 60 giorni, evita interessi di mora.
  • Rateizzazione: essendo il debito inferiore a 120 000 euro, Alfa può richiedere una dilazione fino a 84 rate (7 anni) . Supponendo un debito residuo di 80 000 euro e un piano a 84 rate costanti con interesse del 2 % annuo, la rata sarebbe di circa 1 100 euro al mese. Dovrà rispettare i pagamenti per non decadere.
  • Definizione agevolata: se il debito rientra nel periodo 2000‑2022, la società può aderire alla rottamazione e pagare solo il capitale, risparmiando sanzioni e interessi . Se il capitale ammonta a 60 000 euro e le sanzioni/interessi sono 20 000 euro, la rottamazione permette di risparmiare 20 000 euro. Il pagamento può avvenire in 18 rate in cinque anni; se la società dovesse saltare le rate, perderà il beneficio.

Conclusione: se Alfa dispone di liquidità sufficiente, la definizione agevolata è vantaggiosa; la rateizzazione è opportuna se la rottamazione non è accessibile o se la società prevede flussi di cassa costanti. Prima di scegliere, l’amministratore dovrebbe verificare la prescrizione e la correttezza della cartella.

8.2 Società Beta s.p.a. con pignoramento del conto corrente

La società Beta opera nel micro‑credito e ha debiti contributivi con l’INPS. Ha ricevuto un avviso di addebito per 30 000 euro nel 2018, che non ha contestato. Nel gennaio 2026 la banca riceve un ordine di pagamento presso terzi ai sensi dell’art. 72‑bis e blocca 15 000 euro sul conto.

  1. Verifica dei termini: Beta avrebbe dovuto impugnare l’avviso entro 40 giorni nel 2018. Non avendo agito, il debito è divenuto definitivo. Tuttavia, è necessario verificare la prescrizione quinquennale: se non vi sono stati atti interruttivi validi, il debito può essere prescritto . Bisogna richiedere all’INPS prova delle notifiche; la Cassazione ha stabilito che la raccomandata senza contenuto non basta .
  2. Limiti di pignoramento: Beta deve controllare che la banca abbia bloccato solo l’importo consentito. Con il nuovo art. 546 riformato, la banca deve custode somme entro il limite del credito precettato aumentato di 1 000 o 1 600 euro a seconda dell’importo . Se il blocco eccede, Beta può opporsi agli atti esecutivi entro 20 giorni.
  3. Opposizione e sospensione: se ritiene il debito prescritto, Beta può proporre opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) chiedendo al giudice di sospendere il pignoramento. Dovrà dimostrare che l’INPS non ha prodotto atti interruttivi validi.
  4. Possibile rottamazione: se il debito rientra nei carichi 2000‑2022, Beta può aderire alla definizione agevolata e pagare solo il capitale .

8.3 Amministratore Tizio garante per un prestito bancario

Tizio, amministratore della società Gamma s.r.l., ha garantito con fideiussione omnibus un finanziamento bancario di 200 000 euro. Gamma è insolvente e la banca notifica a Tizio un decreto ingiuntivo. Tizio teme il pignoramento dei propri beni personali.

  1. Verifica della fideiussione: bisogna controllare se la fideiussione riproduce le clausole del modello ABI del 2002 dichiarato illecito dall’Antitrust. Se contiene clausole di reviviscenza, pagamento a semplice richiesta e garanzia omnibus, tali clausole possono essere nulle. È possibile contestare la validità del titolo e chiedere la liberazione del garante.
  2. Opposizione a decreto ingiuntivo: Tizio può proporre opposizione entro 40 giorni per contestare la somma, l’usura o l’illegittimità delle clausole contrattuali.
  3. Eventuale piano del consumatore: se Tizio non dispone di beni sufficienti e i debiti sono personali (fideiussione), può accedere al piano del consumatore per ristrutturare i debiti e ottenere l’esdebitazione. Dovrà dimostrare meritevolezza e proporre un piano di rimborso parziale.

Conclusione

Difendere una società finanziaria con debiti richiede conoscenza specialistica e tempestività. Le normative in materia di riscossione sono complesse e in continua evoluzione: dagli articoli 72‑bis e 72‑ter del DPR 602/1973 che permettono all’Agente della riscossione di pignorare rapidamente stipendi e conti correnti ma fissano limiti di prelievo, all’art. 19 che disciplina la rateizzazione con nuovi scaglioni di rate , fino alla rottamazione che consente di pagare solo il capitale . La Corte di Cassazione ha chiarito che i contributi INPS si prescrivono in cinque anni e che l’ente deve dimostrare il contenuto degli atti notificati ; ha inoltre precisato che la rateizzazione interrompe la prescrizione . La Corte Costituzionale ha tutelato il minimo vitale dei pensionati fissando l’impignorabilità fino a 2 × assegno sociale . Il D.L. 19/2024 ha riformato il pignoramento presso terzi, introducendo soglie di custodia più favorevoli al debitore e limiti temporali all’efficacia del pignoramento .

Agire subito è fondamentale. Un imprenditore informato può impugnare gli atti viziati, eccepire la prescrizione, accedere a rottamazioni vantaggiose o attivare le procedure di sovraindebitamento per ripartire senza il peso dei debiti. In questo percorso è cruciale il supporto di professionisti esperti.

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