Conviene Un Saldo E Stralcio Con La Banca O L’esdebitazione?

Chi ha un debito con la banca di solito pone la domanda così: “pago una parte e chiudo, oppure passo da un tribunale e mi libero di tutto?”. Detta in questo modo sembra una scelta tra due prodotti su uno scaffale. Non lo è. Dall’altra parte del tavolo c’è un soggetto che ha già fatto i suoi conti, che conosce i tempi del recupero meglio di te e che decide se accettare un saldo e stralcio guardando un solo numero: quanto incassa oggi rispetto a quanto incasserebbe insistendo. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. È questa la chiave per rispondere alla domanda del titolo: la convenienza del saldo e stralcio o dell’esdebitazione non si misura in astratto, ma sulla convenienza della banca in quel preciso momento della partita.

In questo articolo ricostruiamo, nell’ordine in cui di solito arrivano, le mosse di una banca (o della società a cui ha ceduto il credito) contro un debitore persona fisica: la decadenza dal termine e la segnalazione, la cessione al servicer, il decreto ingiuntivo e i garanti, il pignoramento, il comportamento dentro una procedura di sovraindebitamento e l’ultimo tentativo di bloccare l’esdebitazione. Per ogni mossa vediamo che cosa la banca può fare, che cosa la legge le impedisce e in quale momento ti conviene proporre uno stralcio oppure depositare la domanda.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crinale. Il confronto tra uno stralcio negoziato e una liberazione giudiziale dai debiti richiede due competenze che raramente stanno nello stesso studio: quella bancaria, per leggere il contratto, la segnalazione e la cessione del credito, e quella del sovraindebitamento, per valutare l’alternativa della liquidazione controllata o dell’esdebitazione dell’incapiente. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: per questo può mettere sul tavolo della banca un’alternativa concreta, calcolata con gli stessi criteri che userebbe il tribunale.

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Chi siede dall’altra parte del tavolo: la banca e il suo servicer

Prima di parlare di mosse, serve capire come ragiona la controparte. Una banca non è un creditore emotivo. Non “si offende” se non paghi e non “si intenerisce” se le racconti le tue difficoltà. Gestisce un portafoglio di crediti, e ogni credito deteriorato le costa: deve accantonare rettifiche di valore, impegnare personale nel recupero, anticipare spese legali e aspettare anni per un incasso incerto. Dal suo punto di vista, conviene chiudere una posizione quando l’incasso netto di oggi supera, al netto dei costi e del tempo, quello che si aspetta dalle azioni giudiziarie.

Per questo il credito della banca non resta quasi mai a lungo nelle sue mani. Dopo la fase delle telefonate e dei solleciti, molti crediti vengono ceduti in blocco a società specializzate, spesso all’interno di operazioni di cartolarizzazione, e gestiti da un servicer. Il servicer ha comprato il credito a un prezzo che è una frazione del valore nominale. Il suo margine sta nella differenza tra quanto ha pagato e quanto riesce a incassare: un incasso parziale ma rapido gli è spesso più utile di un incasso totale ma lontano e improbabile. È qui che il saldo e stralcio diventa davvero negoziabile.

Due precisazioni chiariscono il quadro. La prima: la banca e il servicer non hanno alcun obbligo di accettare uno stralcio. È un accordo, giuridicamente una transazione (art. 1965 c.c.) o una remissione parziale del debito (art. 1236 c.c.), e nessuno può imporlo. La seconda: l’esdebitazione, invece, è un effetto di legge che la banca non può rifiutare, purché ricorrano i requisiti. La banca può contrastarla, osservare, reclamare, ma non ha un diritto di veto.

Ecco, in un solo paragrafo, le due strade. Il saldo e stralcio è un accordo privato con un singolo creditore: paghi una parte, di solito in un’unica soluzione o in poche rate, e ottieni la rinuncia al resto. L’esdebitazione è la liberazione dai debiti rimasti insoddisfatti al termine di una liquidazione controllata (artt. 278 e 282 CCII) oppure, per chi non ha nulla da offrire, l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 CCII). Nel primo caso tratti con una banca alla volta; nel secondo tutti i creditori finiscono nello stesso procedimento, la tua situazione diventa pubblica nei limiti previsti dalla legge e il risultato dipende dai requisiti di meritevolezza e da quello che hai da mettere a disposizione. Tra le due esistono anche strumenti intermedi, come il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67 ss. CCII) o, per chi ha un’attività, il concordato minore (artt. 74 ss.), che funzionano come uno “stralcio imposto” a maggioranza o dal giudice: li richiameremo dove servono al confronto.

La convenienza della banca cambia nel tempo. All’inizio, quando il debito è appena scaduto, preferisce recuperare tutto con un piano di rientro. Dopo la decadenza dal termine e la segnalazione, comincia a valutare uno stralcio. Dopo la cessione, il servicer tratta con margini più ampi. Davanti a un pignoramento che rende, torna rigida. Davanti a una domanda di liquidazione controllata ben costruita, che le mostra quanto poco le spetterebbe nel riparto, torna disponibile. La domanda giusta non è “conviene lo stralcio o l’esdebitazione?”, ma “in questo momento, quale delle due strade fa più paura alla banca?”. Il resto dell’articolo serve a rispondere.

Prima mossa: la decadenza dal termine e la segnalazione

La mossa. Dopo alcune rate non pagate, la banca invia una lettera con cui dichiara la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto. Il riferimento è l’art. 1186 c.c. e, più spesso, la clausola risolutiva espressa del contratto di finanziamento. Da quel momento chiede tutto: capitale residuo, rate scadute, interessi di mora e spese. Insieme, o subito dopo, arriva la segnalazione: nei sistemi di informazioni creditizie privati (come CRIF, CTC, Experian) e, se ne ricorrono i presupposti, in Centrale dei rischi della Banca d’Italia, dove la posizione può essere classificata “a sofferenza”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La decadenza serve alla banca per rendere esigibile l’intero credito e per prepararsi alla fase giudiziale. La segnalazione ha una funzione diversa: informa il sistema creditizio e, di fatto, chiude al debitore l’accesso a nuovi finanziamenti. Per la banca è una mossa a costo quasi zero e con un forte effetto di pressione: il debitore segnalato è più incline a pagare. La banca può preferire non dichiarare subito la decadenza quando il debitore paga ancora qualcosa e c’è margine per una rinegoziazione: un rapporto “in bonis con ritardi” costa meno di una sofferenza.

I suoi limiti. Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza le impongono regole precise.

  • La segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi non può fondarsi sul semplice inadempimento. Secondo la Cassazione serve una valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente, da cui risulti una difficoltà grave e non transitoria, assimilabile all’insolvenza (Cass. n. 28635 del 15/12/2020 e Cass. ord. n. 3130 del 9/2/2021, note da una rassegna di dirittobancario.it).
  • La segnalazione non può essere la “punizione” per una contestazione seria e in buona fede del credito. La stessa Cass. 3130/2021 richiede che la banca valuti la serietà delle ragioni del debitore, non solo la loro infondatezza.
  • Nei sistemi di informazioni creditizie privati serve il preavviso della prima segnalazione. L’Arbitro Bancario Finanziario (Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29/5/2025) ha ordinato la cancellazione delle segnalazioni nei SIC perché l’intermediario aveva prodotto solo i preavvisi relativi alla Centrale dei rischi.
  • Le segnalazioni hanno una durata. Secondo l’informativa del SIC gestito da CRIF, i ritardi superiori a due rate poi regolarizzati, “anche su transazione”, restano visibili 24 mesi dalla regolarizzazione; gli eventi negativi non regolarizzati restano 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento, con un limite massimo di 5 anni dalla scadenza del rapporto.

Attenzione all’onere della prova: chi lamenta una segnalazione illegittima deve dimostrare la colpa della banca, il danno e il nesso causale, perché il danno non si presume (Cass. n. 207 dell’8/1/2019, richiamata nella stessa rassegna). Non basta dire “mi hanno segnalato”.

La tua contromossa. In questa fase la domanda del titolo ha una prima risposta pratica. Se il tuo problema è una sola banca, con un debito ancora gestibile, la segnalazione è proprio la leva per ottenere uno stralcio con condizioni scritte anche sul dopo: nell’accordo di saldo e stralcio va regolato espressamente che cosa la banca comunicherà ai sistemi di informazioni creditizie e alla Centrale dei rischi una volta incassata la somma. Il dato verificato è che un ritardo regolarizzato su transazione resta visibile 24 mesi dalla regolarizzazione nel SIC di CRIF: un periodo più breve di quello degli inadempimenti non regolarizzati. Lo stralcio, quindi, non cancella il passato, ma accorcia la sua coda.

Se invece la segnalazione è già illegittima (manca il preavviso, la sofferenza è stata disposta senza alcuna valutazione complessiva, la banca ha segnalato mentre era in corso una contestazione seria), la contromossa è doppia: reclamo alla banca e, se serve, ricorso all’ABF, da tenere sul tavolo della trattativa. Una banca che rischia di dover cancellare la segnalazione e di essere esposta a una richiesta di risarcimento tratta in modo diverso.

E l’esdebitazione? In questa prima fase è prematura come mossa, ma non come minaccia credibile. Se i debiti sono più di uno e superano la tua capacità di rimborso, l’analisi della procedura va fatta subito, perché è quella che determina quanto puoi offrire alla banca senza danneggiare gli altri creditori e senza compromettere un futuro giudizio di meritevolezza. Va ricordato anche che l’esdebitazione libera dai debiti, ma non riscrive da sola la storia nei sistemi di informazioni creditizie: come verranno rappresentati i rapporti dopo il decreto va verificato con il gestore del sistema e con la banca, perché nessuna norma del Codice della crisi lo regola espressamente.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. 28635/2020 e Cass. 3130/2021 sulla necessità di una valutazione complessiva prima della sofferenza; ABF Milano n. 5208/2025 sul preavviso nei SIC; Cass. 207/2019 sull’onere di provare il danno. Sono le regole che rendono la segnalazione una mossa con dei limiti, non un’arma senza controllo.

Seconda mossa: la cessione del credito e la telefonata del servicer

La mossa. Qualche mese dopo la decadenza arriva una lettera: il credito è stato ceduto, spesso in blocco, a una società veicolo o a un acquirente specializzato; da ora in poi l’interlocutore è un servicer. Cambia l’intestazione delle lettere, cambia il tono delle telefonate e, a volte, compare per la prima volta una proposta: “chiudi con il 40%”, “ultima offerta valida fino a fine mese”.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Per la banca cedente la cessione è un modo per togliere dal bilancio un credito deteriorato e liberare risorse. Per l’acquirente è un investimento: ha pagato il credito molto meno del valore nominale e ragiona su tempi e percentuali di recupero. Dal suo punto di vista, conviene chiudere in fretta le posizioni dove un incasso parziale è probabile e lasciare “maturare” quelle in cui il debitore ha un bene aggredibile, come una casa libera da ipoteche o uno stipendio pieno. La banca preferisce non cedere quando la posizione è garantita da ipoteca di primo grado su un immobile di buon valore: lì il recupero diretto le rende di più.

I suoi limiti. Il cessionario acquista il credito così com’è, con i suoi vizi e con le sue eccezioni. Il servicer non ha più diritti della banca cedente: se il contratto aveva clausole contestabili, interessi non dovuti o un saldo non documentato, le stesse eccezioni valgono contro di lui. Deve poter dimostrare di essere titolare del credito ceduto, ed è un punto che nelle opposizioni viene spesso contestato. Inoltre il servicer, come la banca, non può imporre uno stralcio: una proposta “valida fino a fine mese” è una tecnica commerciale, non una scadenza giuridica.

Nel sovraindebitamento c’è poi un limite specifico che pochi conoscono. Nel concordato minore non votano e non sono computati nelle maggioranze i cessionari o aggiudicatari di crediti da meno di un anno prima della domanda (art. 79 c.2 CCII). È una regola pensata proprio per impedire che qualcuno compri crediti all’ultimo momento per pesare sul voto.

La tua contromossa. La cessione è uno dei momenti migliori per lo stralcio, a patto di non farsi guidare dalla fretta. La contromossa chiave è chiedere, prima di qualunque pagamento, la prova della titolarità del credito e l’estratto analitico del dovuto, e trattare sul numero che risulta dopo la verifica, non su quello scritto nella lettera. Se il debito nominale comprende interessi di mora e spese gonfiate, la percentuale offerta va calcolata sul credito corretto.

Poi c’è la scelta di fondo. Se il servicer è il tuo unico creditore rilevante, lo stralcio negoziato può chiudere la partita in poche settimane, senza procedure, senza pubblicità e senza i tre anni che di regola richiede l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata. Se invece hai più creditori, pagare uno solo con le poche risorse disponibili può essere una pessima idea: rischi di restare con gli altri debiti intatti e senza più nulla da offrire. In quel caso l’analisi corretta è opposta: si ricostruisce quanto otterrebbero tutti i creditori in una liquidazione controllata e si decide se offrire al servicer uno stralcio pari o di poco superiore a quella cifra, oppure se andare direttamente in procedura.

C’è un ultimo aspetto, che riguarda chi ha un’attività. Per l’impresa la riduzione di un debito ottenuta fuori da una procedura è, di regola, una sopravvenienza attiva tassabile (art. 88 TUIR). Il D.Lgs. 186/2025 (G.U. n. 288 del 12/12/2025), secondo la sintesi di diritto.it, ha riscritto con norma di interpretazione autentica l’art. 88 c.4-ter: la riduzione dei debiti non è sopravvenienza in alcune procedure, tra cui il concordato minore, liquidatorio o in continuità. La liquidazione controllata non compare nell’elenco riportato dalla fonte, e gli accordi stragiudiziali non sono menzionati. Per un imprenditore, quindi, lo stralcio “costa” anche in imposte, mentre la stessa riduzione ottenuta in un concordato minore può non costare: è una verifica da fare con il commercialista prima di firmare. Per il consumatore che non svolge attività d’impresa il problema, di regola, non si pone.

Le pronunce che ti proteggono. Sulla cessione la tutela del debitore viene soprattutto dalle regole generali: il cessionario subentra nella stessa posizione del cedente e deve provare la propria titolarità. Il limite di voto dei cessionari dell’ultimo anno è invece scritto nella legge (art. 79 c.2 CCII).

Terza mossa: il decreto ingiuntivo e la chiamata dei garanti

La mossa. Se la trattativa non parte o si arena, la banca (o il cessionario) deposita un ricorso per decreto ingiuntivo. Per le banche la prova del credito è facilitata: il decreto può essere emesso sulla base dell’estratto conto certificato (art. 50 TUB) e spesso viene dichiarato provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.). Con il decreto esecutivo la banca può iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili e notificare il precetto. Nello stesso momento, quasi sempre, scrive ai fideiussori: genitori, coniuge, soci che hanno firmato la garanzia anni prima.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il decreto ingiuntivo è lo strumento più economico per trasformare un credito in un titolo esecutivo. L’ipoteca giudiziale le dà una prelazione sugli immobili e un’arma per il futuro: anche in un eventuale riparto, un credito ipotecario pesa di più. La chiamata dei garanti, invece, serve ad allargare il patrimonio aggredibile. La banca preferisce non agire in via monitoria quando sa che il debitore non ha beni né redditi pignorabili e che un’opposizione ben fondata la costringerebbe a un giudizio lungo: in quel caso tiene il decreto come minaccia e torna alla trattativa.

I suoi limiti. Il decreto ingiuntivo si contesta con l’opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). È un giudizio di cognizione ordinaria, e qui la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969), a differenza di quanto vale per i procedimenti del Codice della crisi e per le esecuzioni, come vedremo. Contro i garanti, poi, la banca incontra limiti propri della fideiussione. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 24825/2026, pubblicata il 28/8/2026, testo letto sul sito della Cassazione) hanno escluso che la sola riproduzione delle clausole dello schema ABI renda automaticamente nulla la fideiussione, ma hanno precisato che, quando il pagamento è “a prima richiesta”, basta un’istanza stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c. Per conservare i diritti verso il fideiussore la banca deve rispettare i termini dell’art. 1957 c.c. secondo le regole del contratto: se li lascia scadere, il garante può far valere la decadenza.

La tua contromossa. Qui la scelta tra stralcio ed esdebitazione si complica, perché entrano in gioco persone diverse dal debitore. Il punto decisivo è che né l’omologa di un piano né l’esdebitazione liberano i garanti. Per l’esdebitazione lo dice in modo espresso l’art. 278 c.6 CCII: restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Per il concordato minore vale l’art. 79 c.5. Per il piano del consumatore non c’è una norma espressa, ma la lettura sistematica (rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme del concordato preventivo) porta allo stesso risultato. Tradotto: se tuo padre ha firmato una fideiussione sul tuo prestito, la tua esdebitazione non lo protegge. La banca potrà chiedere a lui l’intero importo.

Con il saldo e stralcio la situazione può essere diversa, ma solo se l’accordo è scritto bene. In materia di obbligazioni solidali la Cassazione ha chiarito che la transazione conclusa con uno dei condebitori può giovare agli altri se dichiarano di volerne profittare (art. 1304 c.c.; Cass. Sez. III, ord. n. 21017 del 26/7/2024, massima Brocardi), e che il punto decisivo è l’oggetto della transazione: se riguarda l’intero debito, gli altri possono approfittarne; se riguarda solo la quota del debitore che transige, non si estende agli altri, che restano obbligati per il residuo ridotto di quanto pagato (Cass. Sez. I, ord. n. 25170 del 19/9/2024, massima Brocardi). Per la fideiussione, poi, il codice prevede che la remissione accordata al debitore principale liberi i fideiussori (art. 1239 c.c.), ed è per questo che le banche tendono a redigere gli accordi in modo da riservarsi i diritti verso i garanti.

La contromossa chiave, quando ci sono garanti, è negoziare uno stralcio “tombale” che chiuda l’intero debito e liberi espressamente anche i fideiussori, con la loro adesione scritta all’accordo. Se la banca non lo concede, l’esdebitazione del debitore principale da sola non basta: serve valutare una procedura anche per il garante, eventualmente in forma familiare (art. 66 CCII), oppure verificare se la banca ha perso i diritti verso di lui per decadenza.

Sul decreto ingiuntivo, la contromossa dipende dal quadro. Se ci sono vizi seri del credito, l’opposizione è anche una leva di trattativa: la banca che deve affrontare un giudizio di cognizione con una consulenza contabile davanti calcola il costo e il tempo, e spesso preferisce uno stralcio. Se invece il credito è solido e i debiti sono molti, il deposito di una domanda di sovraindebitamento cambia il campo da gioco: con l’apertura della liquidazione controllata le azioni esecutive individuali si arrestano (art. 270 c.5 CCII, che rinvia all’art. 150) e gli interessi smettono di correre ai fini del concorso, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 268 c.5).

Le pronunce che ti proteggono. Cass. SU 24825/2026 sui limiti della fideiussione e sull’art. 1957 c.c.; Cass. 21017/2024 e Cass. 25170/2024 sugli effetti della transazione verso i condebitori. Sono le pronunce da avere davanti quando si scrive la clausola sui garanti.

Quarta mossa: il pignoramento come leva di trattativa

La mossa. Con il titolo esecutivo in mano, la banca o il cessionario notifica il precetto e poi il pignoramento. Le forme più frequenti, per una persona fisica, sono il pignoramento presso terzi dello stipendio o della pensione, il pignoramento del conto corrente e, se c’è un immobile, il pignoramento immobiliare.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Il pignoramento dello stipendio è, per la banca, la mossa più redditizia rispetto al costo: una volta assegnate le somme, il datore di lavoro versa ogni mese una quota direttamente al creditore. È una rendita lenta ma sicura. Il pignoramento immobiliare è più costoso e lungo, e ha senso soprattutto quando l’immobile ha un valore che supera le ipoteche anteriori. La banca preferisce non pignorare quando il debitore ha uno stipendio già gravato da cessioni del quinto o da altri pignoramenti, quando l’immobile è “pieno” di ipoteche o quando prevede che il debitore reagirà con una procedura di sovraindebitamento che renderebbe inutili le spese.

I suoi limiti. Il pignoramento dello stipendio incontra i limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c., che vanno verificati sul testo vigente in base al tipo di credito e all’importo. Le opposizioni esecutive e il processo esecutivo non godono della sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): i termini per opporsi al precetto o agli atti esecutivi corrono anche ad agosto. E soprattutto, il pignoramento individuale cede davanti a una procedura concorsuale: nella liquidazione controllata vale il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali (art. 270 c.5, con rinvio all’art. 150 CCII), e stipendi e pensioni entrano nella liquidazione solo per la parte che supera quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b).

C’è un’eccezione che la banca conosce bene e che il debitore spesso ignora: il creditore fondiario conserva il suo privilegio processuale anche nella liquidazione controllata. La Cassazione, su rinvio pregiudiziale, ha affermato che il privilegio dell’art. 41 TUB opera anche in questa procedura (Cass. n. 22914 del 19/8/2024). Significa che la banca che ha erogato un mutuo fondiario con ipoteca sulla casa può proseguire l’esecuzione immobiliare anche dopo l’apertura della liquidazione, con le regole stabilite da quella giurisprudenza.

La tua contromossa. Il pignoramento è il momento in cui molti debitori accettano qualunque stralcio pur di fermare le trattenute. È anche il momento in cui la banca è meno disposta a concedere, perché incassa già. Per riequilibrare la partita bisogna cambiare il calcolo della controparte. La contromossa chiave è mettere la banca di fronte al confronto reale: quanto incasserà dal pignoramento nei prossimi anni contro quanto otterrebbe nel riparto di una liquidazione controllata, dove il suo pignoramento si arresta e concorre con tutti gli altri creditori. Se il debitore ha altri debiti, l’apertura della liquidazione toglie alla banca il vantaggio di essere arrivata prima.

Qui entra in gioco una valutazione che va fatta con precisione, non a sensazione. È la lettura che l’Avv. Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, porta in ogni pratica: costruire l’alternativa della procedura con gli stessi criteri che userebbe l’OCC, così che la cifra offerta alla banca non sia un azzardo ma un numero difendibile davanti al giudice. Se la cifra dello stralcio è vicina a quanto la banca otterrebbe nel riparto, l’offerta diventa razionale anche per lei.

Lo stesso vale per la cessione del quinto, che non è un pignoramento ma una trattenuta contrattuale. Secondo il Tribunale di Milano (sent. n. 31/2025, unico precedente noto sul punto), la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. È un precedente di merito, non un principio consolidato, ma indica come la finanziaria cessionaria possa perdere il suo canale privilegiato. Anche nel piano del consumatore i debiti da cessione del quinto possono essere falcidiati e ristrutturati (art. 67 c.3 CCII).

Quando invece c’è una casa con ipoteca fondiaria, la scelta tra stralcio ed esdebitazione assume un altro peso. La liquidazione controllata comprende tutti i beni del debitore, casa inclusa (salvo le esclusioni dell’art. 268 c.4): andare verso l’esdebitazione significa, di regola, rinunciare all’immobile. Se l’obiettivo è salvare la casa, la strada non è l’esdebitazione dopo la liquidazione, ma uno stralcio con i creditori chirografari oppure un piano del consumatore che preveda il pagamento regolare del mutuo (art. 67 c.5).

Le pronunce che ti proteggono. Cass. 22914/2024 è una pronuncia che va letta anche “al contrario”: tutela la banca fondiaria e ti dice quando la liquidazione non ferma la vendita della casa. Trib. Milano 31/2025 riguarda la cessione del quinto. Sono due indicazioni opposte che servono a scegliere la strada giusta in base a chi è il tuo creditore.

Quinta mossa: la banca dentro la procedura, tra voto, opposizione e istanza di liquidazione

La mossa. Se il debitore sceglie una procedura di sovraindebitamento, la banca non resta a guardare. Le mosse disponibili dipendono dallo strumento. Nel piano del consumatore può presentare osservazioni all’OCC entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3) e contestare la convenienza in sede di omologa (art. 70 c.7). Nel concordato minore vota, entro il termine non superiore a 30 giorni assegnato dal giudice (art. 78 c.2 lett. c), e può opporsi. Nella liquidazione controllata presenta domanda di ammissione al passivo nel termine non superiore a 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d). E la banca può anche fare la mossa opposta: chiedere lei l’apertura della liquidazione controllata del debitore insolvente (art. 268 c.2 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla). La banca vota contro o si oppone quando ritiene che la liquidazione le darebbe di più del piano. Vota a favore, o tace, quando la proposta le offre più del riparto atteso. Chiede la liquidazione controllata quando il debitore ha beni da liquidare e lei ha interesse a far partire una procedura che coinvolga tutti, magari per bloccare atti di disposizione. Preferisce non farlo quando l’attivo è scarso: la liquidazione costa e non le rende.

I suoi limiti. Questo è il punto in cui la partita si sposta decisamente a favore di chi la conosce.

  • La banca che ha colpevolmente causato o aggravato il sovraindebitamento, o che ha violato l’art. 124-bis TUB sul merito creditizio, non può contestare la convenienza del piano del consumatore (art. 69 c.2 CCII). La Cassazione ha precisato che può comunque contestare i requisiti di legittimità del piano: il divieto riguarda solo la convenienza (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025, massima Brocardi).
  • Nel concordato minore il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento non può contestare la convenienza (art. 80 c.4).
  • La contestazione di convenienza ha un metro preciso: il giudice omologa se il credito dell’opponente è soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7 e art. 80 c.3).
  • Nel concordato minore il silenzio vale assenso (art. 79 c.3): la banca che non risponde nel termine si considera favorevole.
  • La banca non può chiedere la liquidazione controllata se i debiti scaduti e non pagati sono inferiori a 50.000 euro (art. 268 c.2), e contro una persona fisica la liquidazione non si apre se l’OCC attesta che non c’è attivo acquisibile, nemmeno con azioni giudiziarie (art. 268 c.3).
  • Il mutuo sulla casa può restare in piedi. Nel piano del consumatore le rate a scadere del mutuo ipotecario sull’abitazione principale possono essere pagate alle scadenze convenute se il debitore è in regola o è autorizzato a pagare lo scaduto (art. 67 c.5); per i crediti ipotecari è possibile anche una moratoria fino a due anni, che però non riduce il credito e durante la quale gli interessi continuano a maturare (art. 67 c.4; Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026, nota da una sintesi di ItaliaOggi).

Sul merito creditizio c’è un elemento in più. L’OCC, nella sua relazione, deve indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore tenendo conto del reddito disponibile, dedotto quanto serve a un dignitoso tenore di vita (art. 68 c.3). L’art. 124-bis TUB è stato riscritto dal D.Lgs. 212/2025, con adeguamento entro il 20/11/2026; ai contratti già stipulati si applica il testo previgente.

La tua contromossa. Se l’analisi dice che il saldo e stralcio con la sola banca non basta, perché i creditori sono più d’uno, la procedura è la tua mossa. Ma la scelta dello strumento è decisiva. La contromossa chiave è far emergere nella relazione dell’OCC il modo in cui la banca ha concesso il credito: un prestito erogato a chi non poteva sostenerlo toglie alla banca l’arma della contestazione di convenienza. In un piano del consumatore questo significa che la banca non può bloccare l’omologa sostenendo che la liquidazione le darebbe di più.

Per chi vuole arrivare all’esdebitazione, la strada è la liquidazione controllata chiesta dal debitore, che si apre solo se l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3), oppure l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283) per chi non ha nulla. Se è la banca a chiedere la liquidazione contro di te, l’eccezione di incapienza va sollevata entro la prima udienza con i documenti dell’art. 283 c.3, e il giudice può concedere fino a 60 giorni se l’attestazione non è pronta (art. 268 c.3). Per l’apertura non serve dimostrare la meritevolezza: la Cassazione ha chiarito che la liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che conta invece in sede di esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, massima Brocardi; conforme Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, sintesi diritto.it, che però considera la relazione dell’OCC su cause e diligenza un requisito di ammissibilità controllato dal giudice).

Attenzione ai tempi: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. I 20 giorni per le osservazioni, i 30 per il voto, i 90 per le domande di ammissione e i 30 per i reclami non si fermano d’estate. Vale per la banca e vale per te.

E un’ultima cautela: se prima della domanda hai pagato uno stralcio a una banca, quell’atto compare nella documentazione. La domanda di piano del consumatore e quella di esdebitazione dell’incapiente devono elencare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (art. 67 c.2 lett. c e art. 283 c.3 lett. b). Nella liquidazione controllata il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, può agire per far dichiarare inefficaci gli atti pregiudizievoli per i creditori secondo le norme del codice civile (art. 274 c.2). Il semplice pagamento di un debito scaduto non è soggetto a revocatoria ordinaria (art. 2901 c.3 c.c.), ma lo stralcio pagato con beni del debitore, a vantaggio di un solo creditore e alla vigilia della procedura, sarà comunque guardato dall’OCC e dal giudice nella valutazione della diligenza.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 sui limiti della banca che ha violato il merito creditizio; Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026 sull’apertura della liquidazione senza giudizio di meritevolezza; Cass. 11676/2026 sulla moratoria dei crediti ipotecari. Sul piano procedurale, dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51, anche contro il diniego (Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, massima Brocardi).

Sesta mossa: l’ultima difesa della banca contro l’esdebitazione

La mossa. Siamo alla fine della partita. La liquidazione controllata è stata aperta, i beni sono stati liquidati o sono stati acquisiti i redditi eccedenti il mantenimento, e il debitore chiede l’esdebitazione. Oppure il debitore incapiente ha chiesto l’esdebitazione senza liquidazione. La banca ha ancora alcune carte: presentare osservazioni contro l’istanza, sostenere che il debitore ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, proporre reclamo contro il decreto e, se l’esdebitazione è concessa, provare a recuperare il credito dai garanti o, per l’incapiente, sulle utilità sopravvenute.

Perché la fa (e quando preferisce non farla). Per la banca l’esdebitazione è la perdita definitiva del credito residuo. Opporsi ha un costo basso rispetto a quello che si rischia di perdere, soprattutto quando il credito è elevato e il debitore ha un reddito che negli anni potrebbe tornare a essere aggredito. Preferisce non opporsi quando il credito residuo è modesto, quando ha già ceduto la posizione o quando la condotta del debitore è stata lineare e un’opposizione avrebbe poche possibilità.

I suoi limiti. La legge le lascia poco spazio, e quel poco è delimitato.

  • Nella liquidazione controllata l’esdebitazione della persona fisica opera alla chiusura della procedura o, se prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1 e art. 279 c.1 CCII). È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore.
  • La banca ha 15 giorni per presentare osservazioni dal momento in cui il liquidatore le comunica l’istanza (art. 282 c.1), e 30 giorni per il reclamo contro il decreto, nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3).
  • Le condizioni sono tassative: quelle dell’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o reati connessi all’impresa, nessuna distrazione dell’attivo o esposizione di passività inesistenti, nessun ricorso abusivo al credito, collaborazione con la procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti, non più di due esdebitazioni), più quelle dell’art. 282 c.2 (nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento causato con colpa grave, malafede o frode).
  • La scarsa consistenza del patrimonio non è un motivo per negare l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive: l’art. 280 ha eliminato il requisito della soddisfazione minima dei creditori (Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, massima Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare).
  • I debiti verso la banca sono di natura contrattuale e rientrano pienamente nell’esdebitazione. Restano esclusi solo gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7).

Per l’incapiente le regole sono diverse. L’esdebitazione si ottiene una sola volta (art. 283 c.1), la meritevolezza è un requisito espresso e il giudice la esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.7); creditori e debitore hanno 30 giorni per il reclamo (art. 283 c.8). Per tre anni dal decreto l’OCC vigila sulla dichiarazione annuale e sulle utilità sopravvenute: se ne emergono, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono agire in via esecutiva e cautelare su quelle utilità (art. 283 c.1 e c.9). I finanziamenti non sono considerati utilità. Il testo vigente dopo il D.Lgs. 136/2024 non prevede più la soglia del dieci per cento che si legge in molte guide: parla di utilità che consentano “l’utile soddisfacimento dei creditori”.

Infine c’è il tema dei creditori che non partecipano al concorso. Nei loro confronti l’esdebitazione opera solo per la parte che eccede la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2). Sulla legittimità di questa regola è stata sollevata una questione davanti alla Corte costituzionale: con l’ord. n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, e le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026. La questione è quindi di nuovo pendente e, per ora, la regola dell’art. 278 c.2 va considerata vigente. Per la banca che “dimentica” di insinuarsi è un’arma spuntata solo in parte.

La tua contromossa. Qui si gioca la differenza vera tra stralcio ed esdebitazione. Lo stralcio chiude il rapporto con la sola firma della banca; l’esdebitazione la chiude anche contro la sua volontà, ma solo se il tuo percorso regge l’esame della meritevolezza. La contromossa chiave è preparare l’istanza fin dal giorno dell’apertura: documentare le cause dell’indebitamento, la diligenza con cui sono stati assunti i debiti, la collaborazione con il liquidatore, l’assenza di atti dispositivi sospetti. Le osservazioni della banca si vincono prima che vengano scritte.

E i garanti? Lo abbiamo visto: l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori. Se la banca, perso il credito verso di te, si rivolge a tuo padre fideiussore, l’esdebitazione non lo protegge. In questa fase il saldo e stralcio torna in gioco in una forma diversa: un accordo con la banca che liberi il garante pagando una somma, spesso più bassa del dovuto proprio perché la banca sa che il debitore principale è ormai esdebitato e che il garante potrebbe a sua volta accedere a una procedura.

Le pronunce che ti proteggono. Cass. 28505/2024 sul venir meno del requisito di soddisfazione minima; Cass. 22074/2025 e Cass. 11603/2026, che spostano la verifica della condotta del debitore proprio al momento dell’esdebitazione; la Corte costituzionale (ord. 104/2026) sulla questione ancora aperta dell’art. 278 c.2. Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione esiste un contrasto tra Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026, che va tenuto presente se la partita arriva all’ultimo grado.

La partita giocata: tre simulazioni numeriche

Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Gli importi del mantenimento e delle spese di procedura sono ipotetici: nella realtà li fissa il giudice e li liquida secondo il D.M. 202/2014.

Ipotesi 1. Un solo creditore: lo stralcio vince. Debitore dipendente, single, stipendio netto di 1.780 € al mese, nessun immobile. Unico debito: prestito personale ceduto a un servicer, che chiede 24.870 €. Dopo la verifica dell’estratto analitico, il credito corretto (al netto di interessi di mora e spese non documentate) risulta di 22.410 €. Il servicer ha un decreto ingiuntivo notificato lunedì 2 novembre 2026: i 40 giorni per l’opposizione scadono sabato 12 dicembre 2026 e slittano a lunedì 14 dicembre 2026. Senza accordo, il servicer pignorerebbe lo stipendio: ipotizzando una trattenuta di 330 € al mese (cifra dimostrativa, da verificare con i limiti dell’art. 545 c.p.c.), servirebbero circa 68 mesi per recuperare il capitale, oltre a interessi e spese. Alternativa del debitore: liquidazione controllata. Se il giudice fissasse il mantenimento in 1.430 € al mese, la quota acquisita alla procedura sarebbe di 350 € al mese, cioè 12.600 € in tre anni, da cui andrebbero sottratti i compensi di OCC e liquidatore. Il debitore offre 7.170 € in un’unica soluzione (circa il 32% del credito corretto), con i risparmi e l’aiuto di un familiare. Per il servicer, 7.170 € subito contro un pignoramento di cinque anni e mezzo esposto al rischio di una liquidazione che lo ridurrebbe al riparto: la convenienza a firmare è evidente. Per il debitore, 7.170 € contro 12.600 € in tre anni più la pubblicità della procedura: lo stralcio è la scelta migliore. Condizioni da scrivere: quietanza a saldo di ogni pretesa, rinuncia al decreto ingiuntivo e alle azioni esecutive, comunicazione di regolarizzazione ai sistemi di informazioni creditizie.

Ipotesi 2. Molti creditori, nessuna risorsa: l’esdebitazione vince. Nucleo di tre persone (debitore, coniuge senza reddito, un figlio), reddito annuo netto di 20.940 €. Debiti: Banca A 38.415 €, Banca B 12.690 €, finanziaria C 21.330 €, agente della riscossione 9.870 €, per un totale di 82.305 €. Uno stralcio al 25% con tutti richiederebbe 20.576 €, che il debitore non ha; e l’agente della riscossione non tratta stralci privati. Pagare la sola Banca A con 6.000 € prestati dai genitori lascerebbe intatti 43.890 € di altri debiti. Verifica dell’incapienza (art. 283 c.2): la soglia è l’assegno sociale annuo aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 € annui, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) e il parametro 2,04 per tre componenti, la soglia è di 21.729,43 €. Il reddito di 20.940 € è sotto soglia. Sul calcolo ci sono due letture (se la soglia si confronti con il reddito al netto delle spese reali di mantenimento o se misuri essa stessa il mantenimento), ma qui l’esito non cambia. Domanda tramite l’OCC depositata lunedì 16 novembre 2026; ipotizziamo il decreto di esdebitazione venerdì 15 gennaio 2027. La Banca A ha 30 giorni per il reclamo: il termine cadrebbe domenica 14 febbraio 2027 e slitta a lunedì 15 febbraio 2027, senza alcuna sospensione (art. 9 c.1 CCII). La vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute dura tre anni dal decreto. Il debitore paga zero, ma usa l’unica esdebitazione da incapiente della sua vita e deve dichiarare ogni anno le utilità. Per le banche, l’unico margine è la contestazione della meritevolezza: se i prestiti sono stati concessi senza un’adeguata valutazione del merito creditizio, la loro posizione è debole.

Ipotesi 3. C’è una casa: né liquidazione né stralcio “a sconto”. Casa di proprietà del valore di mercato di 152.000 €, mutuo fondiario residuo di 97.350 € pagato regolarmente. Debiti chirografari: Banca B 29.180 €, Banca C (carta revolving) 11.460 €, finanziaria 6.740 €, totale 47.380 €. In liquidazione controllata la casa verrebbe venduta: ipotizzando un realizzo in asta di 128.000 €, tolti i 97.350 € della banca fondiaria (che può proseguire l’esecuzione, Cass. 22914/2024) restano 30.650 €; dedotte spese di procedura ipotetiche per 4.100 €, ai chirografari andrebbero circa 26.550 €, cioè il 56% dei loro crediti. Il debitore propone uno stralcio al 30% (14.214 €): le banche rifiutano, e hanno ragione dal loro punto di vista, perché la liquidazione darebbe loro quasi il doppio. La mossa corretta è un piano del consumatore: pagamento regolare del mutuo (art. 67 c.5) e offerta ai chirografari di 26.600 € in 72 rate da circa 369 € al mese, una somma almeno pari all’alternativa liquidatoria. A quel punto la contestazione di convenienza non ha margini (art. 70 c.7) e la casa resta. Qui l’esdebitazione dopo la liquidazione sarebbe stata la scelta sbagliata: libera dai debiti, ma al prezzo della casa.

Quando alla banca conviene davvero trattare

La lettura strategica che quasi nessuno offre è questa: la disponibilità della banca allo stralcio non cresce con il tempo in modo lineare, ma a scatti, in momenti precisi. Riconoscerli è metà del lavoro.

Subito dopo la decadenza dal termine. La banca deve ancora decidere se cedere il credito o gestirlo internamente. Un’offerta seria, con una cifra pronta, le evita i costi della fase giudiziale. È un buon momento soprattutto se il debito è uno solo e il debitore ha risorse proprie o familiari.

Dopo la cessione al servicer. Il cessionario ha comprato a un prezzo inferiore al nominale e ha obiettivi di incasso. È spesso il momento delle percentuali più basse. Il rischio è la fretta: firmare senza aver verificato il credito e senza clausole su segnalazioni e garanti.

Prima del deposito del ricorso monitorio. La banca sa che il decreto le costa e che un’opposizione fondata può impegnarla per anni. Se hai argomenti seri sul credito, è il momento di farli pesare.

Quando il pignoramento è inutile. Se lo stipendio è già gravato, se l’immobile è pieno di ipoteche, se il conto è vuoto, la banca sa che le azioni individuali rendono poco. A quel punto lo stralcio diventa razionale anche per lei.

Quando le mostri l’alternativa della procedura. È il momento più forte. Una bozza di domanda di liquidazione controllata o di esdebitazione dell’incapiente, costruita con l’OCC, mostra alla banca quanto incasserebbe nel riparto e da quando le sue azioni si fermerebbero. Se lo stralcio offerto è superiore a quella cifra, rifiutarlo è economicamente irrazionale. Dal suo punto di vista, il miglior accordo è quello che la mette al riparo dal rischio di prendere ancora meno. E per te è il modo di ottenere lo stralcio senza dover affrontare la procedura.

Quando ci sono garanti solvibili. Qui il discorso si rovescia: la banca tratta meno volentieri con il debitore principale, perché ha un’alternativa. Diventa invece disponibile a chiudere con un accordo che liberi tutti quando il garante dimostra che i termini dell’art. 1957 c.c. sono scaduti o che anche lui potrebbe accedere a una procedura.

Ci sono anche momenti in cui alla banca non conviene trattare, ed è bene saperlo per non sprecare risorse: quando incassa regolarmente da un pignoramento capiente, quando ha un’ipoteca di primo grado su un immobile di valore, quando il debitore ha già annunciato una procedura senza avere i requisiti. In questi casi la mossa giusta non è insistere con lo stralcio, ma scegliere lo strumento che toglie alla banca il suo vantaggio, oppure accettare che il piano di rientro sia la sola via.

Come si presenta un’offerta che la banca prende sul serio. Un’offerta di stralcio fatta al telefono, senza documenti, viene trattata come un tentativo di guadagnare tempo. Un’offerta scritta e motivata viene invece istruita da chi, in banca o presso il servicer, ha il potere di approvarla. Gli elementi che fanno la differenza sono pochi e concreti: l’indicazione della somma e del termine di pagamento; la prova che la somma è disponibile, per esempio con la dichiarazione del familiare che la mette a disposizione; le ultime dichiarazioni dei redditi e le buste paga, che mostrano perché il debitore non può fare di più; l’elenco degli altri debiti, che fa capire alla banca che non è l’unica in fila; e, quando serve, una sintesi dell’alternativa della procedura, con il riparto stimato. Sono, in buona parte, gli stessi documenti che servirebbero per una domanda di sovraindebitamento (art. 67 c.2 e art. 283 c.3 CCII): prepararli una volta sola serve a entrambe le strade.

I tempi della risposta. Una banca o un servicer impiegano di solito alcune settimane per deliberare uno stralcio, perché l’offerta passa per livelli di approvazione interni. Nel frattempo le azioni esecutive non si fermano da sole: se c’è un pignoramento in corso o un termine di opposizione che scade, va chiesto per iscritto che la procedura sia sospesa o rinviata in attesa della delibera, oppure va comunque depositato l’atto che protegge il termine. Una trattativa aperta non sospende nessuna scadenza di legge. È un errore frequente: il debitore aspetta la risposta della banca, e intanto scadono i 40 giorni per l’opposizione al decreto ingiuntivo o si arriva all’udienza di assegnazione delle somme pignorate.

Il rischio del pagamento a rate dello stralcio. Molte banche accettano lo stralcio solo in un’unica soluzione; altre ammettono poche rate, ma con una clausola che fa rivivere l’intero debito originario, al netto dei versamenti, se una rata salta. Dal suo punto di vista, conviene: si assicura l’incasso o, in alternativa, il ritorno alla posizione di partenza. Per il debitore significa che uno stralcio a rate va firmato solo se le rate sono davvero sostenibili; altrimenti è preferibile una cifra più bassa in un’unica soluzione, oppure una procedura che renda il pagamento rateale obbligatorio per tutti, come il piano del consumatore.

La partita in tabella

La tabella riassume le mosse tipiche della banca, il vincolo che le pone la legge, la contromossa del debitore e il momento utile per giocarla. Va letta come una mappa: in ogni riga, la colonna “contromossa” indica anche se in quella fase conviene di più lo stralcio o la procedura che porta all’esdebitazione.

Mossa della banca Termine o condizione che la vincola Contromossa del debitore Finestra utile
Decadenza dal termine e richiesta dell’intero Art. 1186 c.c. e clausola contrattuale Verifica del conteggio; offerta di stralcio se il creditore è uno solo Prima della cessione
Segnalazione a sofferenza o nei SIC Valutazione complessiva (Cass. 3130/2021); preavviso nei SIC (ABF Milano 5208/2025) Reclamo e ricorso ABF come leva; clausola sulle segnalazioni nell’accordo Appena ricevuta la comunicazione
Cessione al servicer Il cessionario subisce le eccezioni del cedente; nel concordato minore non vota se ha acquistato da meno di un anno (art. 79 c.2) Prova della titolarità; stralcio sul credito verificato Prime settimane dopo la notifica della cessione
Decreto ingiuntivo e garanti Opposizione entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.), con sospensione feriale; art. 1957 c.c. per il fideiussore (SU 24825/2026) Opposizione se ci sono vizi; stralcio “tombale” con liberazione dei garanti Entro 40 giorni dalla notifica
Pignoramento Limiti dell’art. 545 c.p.c.; nessuna sospensione feriale; arresto con la liquidazione (artt. 270 c.5 e 150) Confronto tra resa del pignoramento e riparto; domanda di procedura Prima dell’assegnazione delle somme
Voto contrario o opposizione all’omologa Metro dell’alternativa liquidatoria (artt. 70 c.7, 80 c.3); divieto per la banca colpevole (artt. 69 c.2, 80 c.4) Relazione OCC sul merito creditizio; offerta almeno pari al riparto 20 giorni (osservazioni) o 30 (voto), anche ad agosto (art. 9 c.1)
Istanza di liquidazione controllata Almeno 50.000 € scaduti (art. 268 c.2); incapienza attestata dall’OCC (art. 268 c.3) Eccezione di incapienza entro la prima udienza Prima udienza
Osservazioni e reclamo contro l’esdebitazione 15 giorni per osservazioni, 30 per reclamo (art. 282); 30 per l’incapiente (art. 283 c.8) Istanza documentata su cause, diligenza e collaborazione Dall’apertura della procedura
Azione contro i garanti dopo l’esdebitazione Diritti salvi verso fideiussori (art. 278 c.6) Accordo di stralcio per il garante o sua procedura (anche art. 66) Subito dopo il decreto

Le domande di chi tratta con la banca

“Se pago a saldo e stralcio, la banca può chiedermi il resto in futuro?” No, se l’accordo è scritto bene e lo rispetti. Deve indicare che il pagamento è a saldo di ogni pretesa, comprendere rinuncia a decreti e azioni esecutive e prevedere cosa succede in caso di ritardo. Molti accordi stabiliscono che, se non paghi nei tempi, il debito originario torna esigibile: leggi quella clausola prima di firmare.

“Con l’esdebitazione la banca perde davvero tutto il credito?” Sì, per la parte rimasta insoddisfatta, e non può impedirlo con un veto. Può presentare osservazioni entro 15 giorni e reclamare entro 30, ma solo sostenendo che mancano le condizioni di legge. Conserva però i suoi diritti verso fideiussori e coobbligati (art. 278 c.6).

“Mio padre è fideiussore: quale strada lo protegge?” Solo uno stralcio che lo liberi espressamente, oppure una sua procedura. L’esdebitazione e l’omologa non liberano i garanti. In un accordo di stralcio, invece, si può prevedere la liberazione del fideiussore con la sua adesione scritta.

“Posso fare un saldo e stralcio con una banca e poi chiedere l’esdebitazione per gli altri debiti?” Sì, ma con cautela. Lo stralcio pagato nei cinque anni precedenti va indicato nella documentazione, e l’OCC e il giudice lo valuteranno nel giudizio sulla tua diligenza. Se lo hai pagato con risorse che avrebbero potuto andare a tutti i creditori, rischi di indebolire la tua posizione.

“Ad agosto i termini della procedura si fermano?” No. Per i procedimenti del Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9 c.1 CCII: osservazioni, voti, domande di ammissione e reclami corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione vale invece per l’opposizione a decreto ingiuntivo, che è un giudizio di cognizione, e non vale per le esecuzioni e le relative opposizioni.

“Dopo lo stralcio la segnalazione sparisce subito?” No. Secondo l’informativa del SIC gestito da CRIF, un ritardo regolarizzato anche su transazione resta visibile per 24 mesi dalla regolarizzazione. Per la Centrale dei rischi valgono le istruzioni della Banca d’Italia: chiedi alla banca, nell’accordo, di aggiornare la posizione appena incassato il pagamento.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, ordinate secondo la mossa della banca che ciascuna limita, regola o, in qualche caso, rafforza. Per ognuna indichiamo la fonte letta.

Sulla segnalazione (prima mossa)

  1. Cass. n. 28635 del 15/12/2020 (Sez. I, nota da rassegna dirittobancario.it). Prima di segnalare a sofferenza, la banca deve esaminare la situazione finanziaria complessiva del cliente. Rilevanza: lo stralcio può essere negoziato anche sulla debolezza della segnalazione.
  2. Cass. ord. n. 3130 del 9/2/2021 (sezione non indicata nella fonte, rassegna dirittobancario.it). La sofferenza richiede una difficoltà grave e non transitoria, assimilabile all’insolvenza; non può derivare dall’aver sollevato in buona fede contestazioni sul credito. Rilevanza: limita l’uso della segnalazione come pressione.
  3. Cass. n. 207 dell’8/1/2019 (Sez. I, citata nella stessa rassegna). Il danno da segnalazione illegittima non si presume e va provato dal segnalato. Rilevanza: chi vuole usare la segnalazione come leva deve avere la prova pronta.
  4. ABF, Collegio di Milano, decisione n. 5208 del 29/5/2025 (testo letto). Senza preavviso della prima segnalazione nei SIC, le segnalazioni vanno cancellate; il preavviso relativo alla sola Centrale dei rischi non basta. Rilevanza: un vizio formale frequente, che rafforza la posizione del debitore nella trattativa.

Sulla transazione e sui garanti (terza mossa)

  1. Cass. Sez. III, ord. n. 21017 del 26/7/2024 (massima Brocardi). La transazione con uno dei debitori solidali può estinguere il debito anche verso gli altri, se dichiarano di volerne profittare (art. 1304 c.c.). Rilevanza: guida la stesura dello stralcio quando ci sono più obbligati.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 25170 del 19/9/2024 (massima Brocardi). Se la transazione riguarda l’intero debito, gli altri condebitori possono approfittarne; se riguarda solo la quota di chi transige, non si estende, ma il residuo si riduce di quanto pagato. Rilevanza: l’oggetto dello stralcio va scritto con precisione.
  3. Cass. SU n. 24825/2026, pubblicata il 28/8/2026 (testo pubblicato sul sito della Cassazione). La riproduzione delle clausole dello schema ABI non rende automaticamente nulla la fideiussione; con il pagamento “a prima richiesta” basta un’istanza stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: delimita la mossa della banca contro il garante.

Sul pignoramento e sulla liquidazione (quarta mossa)

  1. Cass. n. 22914 del 19/8/2024 (su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia). Il privilegio processuale del creditore fondiario (art. 41 TUB) opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: chi ha una casa con mutuo fondiario deve sapere che la liquidazione non ferma la banca fondiaria.
  2. Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (unico precedente di merito noto sul punto). La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. Rilevanza: toglie alla finanziaria il suo canale privilegiato.

Sul comportamento della banca nella procedura (quinta mossa)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha causato colpevolmente l’indebitamento o violato l’art. 124-bis TUB può contestare la legittimità del piano del consumatore, ma non la sua convenienza. Rilevanza: è il limite più importante per la banca che ha erogato senza valutare il merito creditizio.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; la condotta del debitore conta in sede di esdebitazione. Rilevanza: la banca non può bloccare l’ingresso nella procedura con argomenti sulla condotta.
  3. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Conferma che la meritevolezza non serve per l’apertura, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità controllato dal giudice. Rilevanza: la qualità della relazione è decisiva fin dall’inizio.
  4. Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi). La moratoria fino a due anni per i crediti ipotecari nel piano del consumatore sospende i pagamenti senza ridurre il credito; gli interessi continuano a maturare e i rimborsi devono iniziare alla scadenza. Rilevanza: quantifica il costo della moratoria rispetto a uno stralcio.
  5. Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51, anche in caso di diniego. Rilevanza: individua il giudice del reclamo della banca.

Sull’esdebitazione (sesta mossa)

  1. Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito della soddisfazione minima. Rilevanza: la banca non può opporsi solo perché ha incassato poco.
  2. Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. Sono in contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti in materia di esdebitazione (la prima, letta per intero, riguarda un incapiente già dichiarato fallito). Rilevanza: va considerato se la banca, o il debitore, vuole portare la partita all’ultimo grado.
  3. Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso); le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: per ora la regola resta vigente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dalla banca, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa quando la sua convenienza si sposta. In concreto:

  1. Ricostruiamo il credito reale: chiediamo l’estratto analitico, confrontiamo contratto, piano di ammortamento e conteggi, separiamo capitale, interessi e spese, e verifichiamo la titolarità del credito in caso di cessione.
  2. Analizziamo le segnalazioni: controlliamo preavvisi, presupposti della sofferenza in Centrale dei rischi e durata delle informazioni nei SIC, e predisponiamo reclami e ricorsi all’ABF quando ci sono vizi.
  3. Calcoliamo l’alternativa della procedura: simuliamo con i criteri dell’OCC quanto otterrebbe ogni creditore in una liquidazione controllata e se ricorrono i requisiti dell’esdebitazione dell’incapiente, così che l’offerta di stralcio abbia una base difendibile.
  4. Scriviamo l’accordo di saldo e stralcio: quietanza a saldo, rinuncia a decreti e azioni esecutive, cancellazione dell’ipoteca giudiziale, aggiornamento delle segnalazioni, posizione dei garanti e conseguenze di un eventuale ritardo.
  5. Proteggiamo i garanti: verifichiamo i termini dell’art. 1957 c.c. e le clausole della fideiussione, e negoziamo la liberazione del fideiussore o valutiamo per lui una procedura, anche familiare.
  6. Gestiamo l’opposizione al decreto ingiuntivo quando il credito presenta vizi, usando il giudizio anche come leva per la trattativa.
  7. Prepariamo la domanda di sovraindebitamento con l’OCC: elenco dei creditori, atti degli ultimi cinque anni, redditi e spese del nucleo, documentazione sulle cause dell’indebitamento e sul merito creditizio.
  8. Presidiamo le scadenze della procedura, che corrono anche ad agosto: osservazioni, voti, domande di ammissione, eccezione di incapienza, istanza di esdebitazione.
  9. Rispondiamo alle osservazioni e ai reclami della banca contro l’omologa o l’esdebitazione, con la stessa linea difensiva fino alla Cassazione.
  10. Valutiamo gli aspetti fiscali con i commercialisti dello staff, quando il debitore è un imprenditore o un professionista e lo stralcio può generare imposte.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una partita come questa pesano soprattutto due abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di leggere la tua situazione con gli stessi strumenti che userà l’Organismo: non una stima generica, ma il calcolo dell’alternativa liquidatoria e dei requisiti di meritevolezza che il giudice verificherà. La qualifica di cassazionista garantisce continuità: la stessa strategia, dallo stralcio alla procedura fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché la convenienza della banca è materia da commercialista quanto da avvocato. Per l’imprenditore che deve scegliere tra uno stralcio e un concordato minore entra in gioco anche la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

Chiusura

Saldo e stralcio o esdebitazione? La risposta onesta è che dipende dalla partita che stai giocando. Con un solo creditore e una somma disponibile, lo stralcio è quasi sempre più rapido, più riservato e meno costoso. Con molti creditori e poche risorse, l’esdebitazione è spesso l’unica strada che chiude davvero i conti. Con una casa da proteggere, nessuna delle due va scelta a occhi chiusi, e il piano del consumatore può essere la soluzione. In ogni caso, nelle partite con la banca non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo confronto: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC consentono di costruire l’alternativa della procedura con i criteri del tribunale; il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di leggere il credito della banca e di trattare sui numeri giusti.

📩 Hai una proposta di stralcio sul tavolo o stai valutando l’esdebitazione? Scrivici oggi: i riferimenti per contattare lo Studio sono riportati al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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