Questa pagina raccoglie, sotto forma di domande e risposte, i dubbi che ci vengono posti più spesso da chi ha appena ricevuto un decreto che nega l’esdebitazione. Le domande sono scritte come ce le fanno le persone, con le loro parole. Le risposte sono quelle che daremmo a voce, con i riferimenti di legge e di giurisprudenza aggiornati a ottobre 2026.
Il quadro, in breve. Nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal correttivo D.Lgs. 136/2024) l’esdebitazione della persona fisica sovraindebitata arriva per due strade: dopo una liquidazione controllata (artt. 278-282) oppure, per chi non ha nulla da offrire ai creditori, con l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283). In entrambi i casi decide il tribunale con decreto, e in entrambi i casi il decreto può essere negativo. Il punto è capire che cosa resta in mano al debitore dopo quel “no”: un reclamo entro trenta giorni, una nuova domanda, una procedura diversa, oppure nulla.
Perché ce ne occupiamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo che redige la relazione su cui il giudice fonda il rigetto o la concessione. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la stessa pratica dal reclamo fino all’eventuale ricorso in Cassazione, che in questa materia è oggetto di un contrasto ancora aperto tra le sezioni della Corte.
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Blocco A – Le basi
“Mi hanno respinto l’esdebitazione. Posso ripresentare la domanda?”
Sì, in linea generale la nuova domanda non è vietata: il rigetto non è una condanna definitiva. Ma la risposta vera è “sì, se cambia qualcosa”.
Partiamo dalla pronuncia più chiara sul punto. La Cassazione, Prima Sezione civile, con l’ordinanza n. 30108 del 14 novembre 2025, ha esaminato il caso di un debitore a cui il Tribunale di Mantova aveva negato l’esdebitazione dell’incapiente per difetto di meritevolezza, diniego confermato in sede di reclamo. Il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile, e la ragione è proprio quella che interessa a chi legge: secondo la Corte, trattandosi di negazione del beneficio, la riproposizione dell’istanza non è preclusa. Il decreto di diniego, quindi, non “chiude per sempre” la partita.
Detto questo, c’è una differenza enorme tra “non è preclusa” e “sarà accolta”. Se la domanda viene ripresentata identica, con gli stessi documenti, la stessa relazione dell’OCC e gli stessi fatti, il giudice arriverà quasi certamente alla stessa conclusione. Non perché sia vincolato dal primo decreto, ma perché i fatti su cui deve decidere sono gli stessi.
In pratica la nuova domanda ha senso in tre situazioni:
- è cambiata la situazione di fatto (reddito, nucleo familiare, pignoramenti in corso, patrimonio);
- erano mancati documenti o informazioni che oggi si possono dare, e che il primo giudice ha considerato decisivi;
- la strada scelta era sbagliata e ne esiste un’altra (tipicamente: dall’art. 283 alla liquidazione controllata, o viceversa).
Se invece il rigetto si fonda su un giudizio sulla condotta passata del debitore (colpa grave, malafede, frode), ripresentare la stessa domanda serve a poco: quella condotta non cambia con il tempo. Ne parliamo più avanti, nel blocco sui casi particolari.
Un’ultima precisazione che risparmia molte delusioni: la nuova domanda non cancella il primo decreto. Il giudice che riceve la seconda istanza potrà conoscere la prima, e la relazione dell’OCC dovrà darne conto. Presentarsi “come se nulla fosse” non è una strategia: è un rischio.
“Il rigetto vale come una delle due esdebitazioni che la legge consente?”
No. Quello che la legge conta è il beneficio ottenuto, non la domanda respinta.
L’art. 280 CCII, che fissa le condizioni dell’esdebitazione e che si applica anche alla liquidazione controllata per il richiamo dell’art. 282 c.2, prevede due limiti di tipo “anagrafico”: il debitore non deve aver beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione (lett. d) e non deve aver già beneficiato dell’esdebitazione per due volte (lett. e). Il verbo è “beneficiato”: chi ha ricevuto un rigetto non ha beneficiato di nulla.
Lo stesso vale per l’art. 283 c.1, secondo cui il debitore incapiente può accedere all’esdebitazione “solo per una volta”. Anche qui la regola riguarda chi l’esdebitazione l’ha ottenuta. Un decreto di diniego non consuma quell’unica possibilità.
Il principio non è nuovo. Già sotto la vecchia legge sul sovraindebitamento (L. 3/2012) la Cassazione, Prima Sezione, con l’ordinanza n. 30534 del 26 novembre 2018, aveva chiarito che il divieto di ripresentare la domanda prima di cinque anni scattava solo in caso di precedente accoglimento, non quando la proposta era stata dichiarata inammissibile. La norma di allora era diversa, ma la logica è la stessa che si ricava dal testo vigente.
Attenzione però a un caso che spesso viene confuso con il rigetto: la revoca. Se l’esdebitazione dell’incapiente è stata concessa e poi revocata (ad esempio perché il debitore non ha depositato la dichiarazione annuale prevista dall’art. 283 c.7), il beneficio è stato “concesso”. Se la revoca equivalga a un mancato beneficio ai fini del “solo per una volta” è una questione che il testo non risolve espressamente e su cui non abbiamo trovato pronunce con estremi certi: va valutata caso per caso, prima di presentare una nuova istanza.
“Devo aspettare cinque anni prima di riprovarci?”
No, dopo un rigetto non c’è un’attesa minima fissata dalla legge.
I cinque anni compaiono in due norme, e in entrambe riguardano chi ha già ottenuto un beneficio:
- l’art. 280 lett. d) CCII (esdebitazione già ottenuta nei cinque anni precedenti la scadenza del termine);
- l’art. 69 c.1 CCII, per il piano di ristrutturazione del consumatore: non può accedervi chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte.
Chi ha subìto un rigetto, quindi, non è bloccato né per una nuova domanda di esdebitazione né per un piano del consumatore. Il rigetto lascia aperte tutte le strade del CCII, comprese quelle che prevedono un pagamento parziale ai creditori.
Il vero limite di tempo, dopo un rigetto, è un altro: i trenta giorni per il reclamo (art. 282 c.3 per la liquidazione controllata, art. 283 c.8 per l’incapiente). Quel termine corre dalla comunicazione del decreto, e non si sospende ad agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi riceve il decreto il 20 luglio non ha “tempo fino a settembre”: il termine scade il 19 agosto (o il primo giorno non festivo successivo).
Un’altra variabile da tenere d’occhio è il tempo che lavora a favore dei creditori. Mentre il debitore riflette, i creditori non sono fermi: con un rigetto dell’art. 283 non c’è alcuna protezione dalle esecuzioni, e i pignoramenti possono partire o proseguire. Aspettare “per far passare un po’ di tempo” ha senso solo se l’attesa serve a far maturare un fatto nuovo (ad esempio la fine di un pignoramento dello stipendio, o un cambiamento del nucleo familiare). Altrimenti è tempo perso.
“Che differenza c’è tra domanda inammissibile e domanda respinta?”
È la prima cosa da guardare nel decreto, perché cambia tutto: l’inammissibilità di solito si ripara, il rigetto nel merito molto meno.
Un decreto di inammissibilità dice, in sostanza: “la domanda non può nemmeno essere esaminata così com’è”. Le cause tipiche sono la mancanza di documenti richiesti dall’art. 283 c.3 (elenco dei creditori con importi e PEC, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, documentazione su stipendi, pensioni ed entrate del nucleo), una relazione dell’OCC incompleta rispetto al c.4, o la domanda presentata senza passare dall’Organismo. Sono difetti che, in genere, si possono colmare.
Un decreto di rigetto nel merito dice invece: “ho esaminato la domanda e il beneficio non spetta”. Le ragioni più frequenti sono:
- il debitore non è incapiente, perché ha un reddito o beni che possono dare qualcosa ai creditori (art. 283 c.1 e c.2);
- il debitore non è meritevole, per frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.7);
- nella liquidazione controllata, manca una delle condizioni dell’art. 280 o il debitore ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2).
La distinzione conta anche per l’impugnazione. Nel dibattito sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione, la Cassazione con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026 (come riportata da EC News del 4/9/2026) ha distinto tra decreti che decidono nel contraddittorio su presupposti di merito, ritenuti ricorribili, e decreti che si limitano a rilevare la mancanza di un requisito di ammissibilità o procedibilità, non ricorribili. Torneremo su questo punto nel blocco sulla procedura.
Blocco B – La procedura
“Meglio fare reclamo o presentare subito una domanda nuova?”
Dipende dal motivo del rigetto, ma la regola pratica è questa: se il giudice ha sbagliato a leggere i fatti, si fa reclamo; se i fatti erano davvero sfavorevoli, si lavora sulla nuova domanda (o su un’altra procedura).
Il reclamo è il rimedio contro il decreto. L’art. 283 c.8 CCII prevede che il decreto sull’esdebitazione dell’incapiente sia comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124. L’art. 282 c.3 dice la stessa cosa per l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata: il decreto che dichiara l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni del c.2, è reclamabile dai creditori ammessi e dal debitore entro trenta giorni, ai sensi dell’art. 124. Attenzione al numero: l’art. 124 in sé prevede dieci giorni per i reclami ordinari contro i decreti, ma qui la norma speciale fissa trenta giorni.
Chi decide il reclamo? Per l’incapiente, Unijuris segnala una pronuncia della Cassazione (n. 13220/2026, nota solo in sintesi) secondo cui il reclamo dell’art. 283 c.8 va al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello. Va detto che nel caso deciso da Cass. 30108/2025, nato sotto il testo previgente dell’art. 283, il reclamo era stato deciso dalla Corte d’appello di Brescia: il correttivo ha cambiato il meccanismo, e l’atto va indirizzato al giudice giusto secondo il testo oggi vigente.
E dopo il reclamo? Qui c’è il contrasto di cui parlavamo:
- Cass. 30108/2025: il ricorso straordinario contro il diniego dell’esdebitazione dell’incapiente è inammissibile, perché il decreto non è definitivo (la domanda si può ripresentare) e non è stato reso nel contraddittorio su diritti contrapposti;
- Cass. 13228/2026: secondo la lettura di EC News, sono ricorribili i decreti che decidono nel contraddittorio sui presupposti di merito. Secondo lo stesso commento il contrasto è solo in parte reale, perché la pronuncia del 2025 sembra riferirsi al decreto di primo grado.
Che cosa significa in pratica? Che il reclamo è il rimedio sicuro, il ricorso in Cassazione è un terreno incerto, e la nuova domanda è un’alternativa da valutare in parallelo, non un ripiego. Spesso conviene fare entrambe le valutazioni nei primi dieci giorni dalla comunicazione del decreto, per arrivare alla scadenza del trentesimo giorno con una scelta ragionata.
“Cosa devo cambiare nella nuova domanda perché non finisca allo stesso modo?”
Bisogna rispondere, punto per punto, alle ragioni del primo decreto. Una nuova domanda che ignora il rigetto precedente è destinata a ripeterlo.
Il metodo che seguiamo è questo:
- si legge il decreto di rigetto riga per riga e si isolano le ragioni decisive (a volte sono una sola, a volte tre o quattro);
- per ciascuna ragione si chiede: è un fatto che è cambiato, un fatto che non era stato provato, o un fatto che non cambierà mai?;
- si raccolgono i documenti che dimostrano il cambiamento o colmano la lacuna;
- si chiede all’OCC una relazione nuova, che dia conto della prima domanda, del decreto e di ciò che è cambiato.
Alcuni esempi concreti di “fatti nuovi” che possono incidere:
- il reddito annuo è sceso (perdita del lavoro, passaggio al part-time, pensionamento) o il nucleo familiare è cresciuto, e quindi la soglia dell’art. 283 c.2 è cambiata;
- un pignoramento dello stipendio che dava soddisfazione stabile a un creditore si è concluso (estinzione, chiusura del rapporto di lavoro, esaurimento del credito);
- un bene che il giudice aveva considerato aggredibile è stato venduto all’asta in una procedura esecutiva, e il ricavato è andato ai creditori;
- è stata ottenuta la riabilitazione per una condanna che impediva l’esdebitazione (art. 280 lett. a);
- documenti che mancavano (dichiarazioni dei redditi, estratti conto, prove sull’origine dei debiti) sono ora disponibili.
Non sono “fatti nuovi”, invece, una diversa ricostruzione dei fatti vecchi o una diversa opinione sulla loro gravità. Se il primo giudice ha ritenuto colpa grave l’aver accumulato debiti tributari per anni senza versare nulla, una nuova domanda che dice “non era colpa grave” senza portare elementi nuovi chiede semplicemente al secondo giudice di contraddire il primo. È lo spazio del reclamo, non della nuova domanda.
Infine, la forma: la domanda dell’incapiente va presentata tramite l’OCC (art. 283 c.3), con la relazione dell’Organismo sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, sugli atti impugnati dai creditori e sulla completezza e attendibilità della documentazione (art. 283 c.4). L’OCC deve anche indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio del debitore (art. 283 c.5). Quest’ultimo punto, spesso trascurato nella prima domanda, può pesare molto sulla valutazione della meritevolezza.
“Devo tornare dallo stesso OCC? E quanto costa ripartire?”
Non c’è una norma che obblighi a tornare dallo stesso Organismo, ma chiunque rediga la nuova relazione deve conoscere e citare la prima domanda.
L’OCC competente è quello costituito nel circondario del tribunale competente (art. 68 c.1, richiamato in via generale, e art. 27 c.2 CCII). Se ce n’è più di uno, il debitore può rivolgersi a un altro. Cambiare Organismo, però, non serve a “nascondere” il precedente: la nuova relazione dovrà dare conto della completezza e attendibilità della documentazione, e un precedente decreto di rigetto è un’informazione rilevante. Ometterlo esporrebbe il debitore a una valutazione negativa sulla trasparenza, che è esattamente uno dei profili su cui si gioca la meritevolezza.
Ci sono anche ragioni pratiche per restare con lo stesso OCC: conosce già il fascicolo, ha già raccolto la documentazione, ha già avuto le risposte dell’agente della riscossione e degli uffici fiscali. Ci sono ragioni per cambiare: se la prima relazione era lacunosa, o se il rapporto si è incrinato. È una scelta da fare a ragion veduta.
Sui costi della procedura (non quelli dello Studio, di cui qui non parliamo), alcuni dati fermi:
- per l’esdebitazione dell’incapiente i compensi dell’OCC sono ridotti della metà (art. 283 c.6);
- nella liquidazione controllata il compenso dell’OCC e del liquidatore si liquida secondo il D.M. 202/2014 (art. 275 c.3, come modificato dal correttivo);
- per il contributo unificato e le altre spese di giustizia conviene chiedere conferma in cancelleria, perché l’importo dipende dal tipo di procedura;
- chi ha un reddito non superiore a 13.659,64 € annui (soglia aggiornata con il decreto pubblicato in G.U. l’11/7/2025) può valutare il patrocinio a spese dello Stato per la difesa in un eventuale reclamo.
Ricordiamo che per presentare la domanda tramite l’OCC non è obbligatoria l’assistenza di un avvocato (lo dice, per il piano del consumatore, l’art. 68 c.1). Per un reclamo contro un decreto di rigetto, invece, la difesa tecnica è nei fatti indispensabile: si discute di diritto, di prove, di termini.
“Quali sono i passaggi e i tempi, in concreto?”
Dopo un rigetto il calendario è stretto all’inizio (trenta giorni) e poi si allarga. La tabella riassume le strade possibili.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Comunicazione del rigetto (incapiente) | Decreto ex art. 283 c.7 | – | Giudice del tribunale competente |
| Reclamo contro il rigetto (incapiente) | Ricorso nelle forme dell’art. 124 | 30 giorni dalla comunicazione (art. 283 c.8) | Tribunale in composizione collegiale (Cass. n. 13220/2026, nota in sintesi) |
| Comunicazione del decreto (liquidazione controllata) | Decreto che accerta le preclusioni ex art. 282 c.2 | – | Tribunale |
| Reclamo (liquidazione controllata) | Ricorso nelle forme dell’art. 124 | 30 giorni dalla comunicazione (art. 282 c.3) | Secondo le forme dell’art. 124 |
| Ricorso per cassazione contro il decreto sul reclamo | Ricorso ex art. 111 c.7 Cost. | Da verificare caso per caso | Corte di cassazione (ammissibilità controversa: Cass. 30108/2025 e 13228/2026) |
| Nuova domanda di esdebitazione dell’incapiente | Ricorso tramite OCC con documenti ex art. 283 c.3-4 | Nessun termine minimo dopo un rigetto | Giudice del tribunale competente |
| Comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali | Avviso dell’OCC | 7 giorni dal conferimento dell’incarico (regola dell’art. 68 c.4) | OCC |
| Risposta degli uffici | Comunicazione del debito accertato | 15 giorni (art. 68 c.4) | AdER, uffici fiscali ed enti locali |
| In alternativa: liquidazione controllata | Ricorso ex art. 268 con attestazione dell’OCC che c’è attivo | Nessun termine minimo | Tribunale |
| Esdebitazione dopo la liquidazione | Istanza del debitore o segnalazione del liquidatore | Alla chiusura o dopo 3 anni dall’apertura (art. 282 c.1) | Tribunale; osservazioni dei creditori entro 15 giorni |
Due avvertenze sulla tabella. La prima: tutti questi termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice. La seconda: la tabella indica la regola dell’art. 68 c.4 per le comunicazioni agli uffici fiscali, che è scritta per il piano del consumatore; nella prassi gli Organismi la applicano anche alle altre procedure, ma i tempi effettivi dipendono dalle risposte degli uffici.
Quanto alla durata complessiva, una nuova domanda di esdebitazione dell’incapiente richiede di regola alcuni mesi tra raccolta dei documenti, relazione dell’OCC e decreto. Una liquidazione controllata ha tempi più lunghi: l’esdebitazione arriva alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1).
“E intanto i creditori possono pignorarmi?”
Sì. Dopo un rigetto dell’art. 283, e anche durante una nuova domanda di quel tipo, la legge non prevede uno “scudo” automatico contro le esecuzioni.
L’art. 283 non contiene una norma sulle misure protettive paragonabile a quelle del piano del consumatore (art. 70 c.4) o del concordato minore (art. 78 c.2 lett. d). Chi presenta una domanda di esdebitazione da incapiente, quindi, resta esposto: il creditore può notificare un precetto, iniziare un pignoramento, proseguire un pignoramento presso terzi già in corso. E i termini per opporsi agli atti esecutivi seguono le loro regole: nel processo esecutivo e nelle opposizioni esecutive la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).
Le cose cambiano con la liquidazione controllata. L’art. 270 c.5 CCII rinvia, tra l’altro, all’art. 150, che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali sui beni compresi nella procedura dal giorno dell’apertura. È uno dei motivi per cui, dopo un rigetto dell’art. 283 fondato sul fatto che il debitore ha “qualcosa da dare”, la strada della liquidazione controllata può essere quella giusta: protegge il debitore dalle esecuzioni individuali e porta all’esdebitazione dopo tre anni (art. 282 c.1), a condizione che ci sia attivo da distribuire attestato dall’OCC (art. 268 c.3).
C’è poi un punto paradossale, che vediamo spesso. Il debitore che ha lo stipendio pignorato si sente in pericolo e chiede l’esdebitazione da incapiente. Ma proprio quel pignoramento, se dà al creditore un’utilità stabile, può essere la ragione del rigetto (lo vedremo con Cass. 13228/2026 nel blocco successivo). In questi casi il problema non si risolve ripresentando la stessa domanda: si risolve scegliendo una procedura in cui quell’utilità viene messa a disposizione di tutti i creditori, in modo ordinato.
Blocco C – I casi particolari
“Me l’hanno negata per colpa grave. Ripresentarla serve a qualcosa?”
Ripresentarla con gli stessi fatti, quasi mai. Contestarla, sì, se il giudizio sulla colpa grave è sbagliato.
La meritevolezza è un giudizio sulla condotta passata del debitore: come ha assunto i debiti, come li ha gestiti, se ha ingannato i finanziatori, se ha sottratto beni. L’art. 283 c.7 dice che il giudice esclude l’esdebitazione in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento; l’art. 282 c.2, per la liquidazione controllata, esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Quella condotta è un fatto storico: il tempo non la cancella.
Vediamo come ragionano i giudici, in base alle pronunce lette (in sintesi):
- Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (segnalato da Unijuris): l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, è stato considerato colpa grave, con rigetto per mancanza di meritevolezza;
- Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (Unijuris): ciò che conta è l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura in cui i creditori vengono soddisfatti;
- Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi, in un caso regolato dalla legge fallimentare): la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.
Ne derivano tre indicazioni operative. Primo: se il primo giudice ha considerato colpa grave una condotta che in realtà aveva una spiegazione documentabile (una malattia, un licenziamento, un’impresa fallita per cause esterne, debiti contratti dal coniuge e cointestati), il terreno giusto è il reclamo, con quei documenti. Secondo: se la spiegazione esisteva ma non era stata documentata, una nuova domanda con una relazione dell’OCC che la ricostruisca in modo completo può avere senso, purché i documenti siano davvero nuovi rispetto al fascicolo precedente. Terzo: se la colpa grave è conclamata, conviene smettere di insistere sull’esdebitazione dell’incapiente e valutare uno strumento che non ha la meritevolezza come requisito d’ingresso.
Su quest’ultimo punto la Cassazione è chiara: con l’ordinanza n. 22074 del 31 luglio 2025 e con l’ordinanza n. 11603 del 28 aprile 2026, la Prima Sezione ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non richiede la meritevolezza, che conta invece nella successiva fase di esdebitazione. È una via che non elimina il problema, ma lo sposta in avanti, dopo che i beni sono stati messi a disposizione dei creditori.
Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce il modo in cui la relazione dell’Organismo ricostruisce le cause dell’indebitamento: ed è lì, prima ancora che davanti al giudice, che si decide se una condotta verrà letta come sfortuna o come colpa grave.
“Mi è stata respinta perché ho lo stipendio pignorato (o guadagno troppo). Se cambia la situazione posso riprovare?”
Sì, ed è il caso in cui la nuova domanda ha più senso: il presupposto dell’incapienza è una fotografia del presente, e il presente cambia.
Il caso tipico è quello deciso dalla Cassazione, Prima Sezione, con l’ordinanza n. 13228 del 7 maggio 2026, come raccontato da Iusletter (27/5/2026): il giudice aveva concesso l’esdebitazione dell’incapiente, ma in sede di reclamo, su iniziativa della banca, il tribunale l’aveva revocata, perché lo stipendio del debitore era pignorato e il datore di lavoro versava regolarmente le somme al creditore in forza dell’ordinanza di assegnazione. Il debitore, quindi, aveva un reddito concretamente aggredibile. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, perché non si confrontava con la vera ragione della decisione: non l’esistenza di un pignoramento in sé, ma il fatto che quel pignoramento producesse già utilità concrete per il creditore. Il commento sottolinea che la Corte non ha deciso in modo definitivo la compatibilità astratta tra pignoramento ed esdebitazione.
Che cosa si ricava per chi vuole ripresentare la domanda? Che il venir meno dell’utilità è proprio il “fatto nuovo” da dimostrare: il pignoramento si è estinto, il rapporto di lavoro è cessato, il reddito si è ridotto sotto la soglia. Va detto con onestà che la fonte letta non affronta espressamente questo scenario: la nuova domanda dovrà spiegare perché la ragione del primo rigetto non esiste più.
Per il reddito, la regola è nell’art. 283 c.2: il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) le soglie annue sono:
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia annua 2026 (art. 283 c.2) |
|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € |
Due cautele. La prima: sul modo di leggere il c.2 ci sono due interpretazioni (confrontare con la soglia il reddito già depurato delle spese reali di mantenimento, come fa ad esempio il Tribunale di Alessandria nel decreto dell’11/2/2026 citando il testo vigente, oppure usare la soglia come misura del mantenimento, come nella lettura del testo previgente). La seconda: le maggiorazioni della scala ISEE (figli, disabilità) possono cambiare il parametro, ma nessun decreto letto chiarisce se entrino nel calcolo dell’art. 283. Chi è stato respinto per poche centinaia di euro sopra la soglia deve quindi far rifare il calcolo con attenzione, non limitarsi a “riprovare”.
“Ero stato dichiarato fallito anni fa e non avevo avuto l’esdebitazione. Posso chiederla adesso?”
Per i debiti di quel fallimento, la Cassazione dice di no. Per i debiti nati dopo, la questione è aperta.
Questo è il caso di Cass. 30108/2025, che abbiamo già incontrato: un ex imprenditore individuale fallito nel 2010, che non aveva ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 della legge fallimentare, aveva chiesto anni dopo l’esdebitazione dell’incapiente. La Corte, enunciando un principio di diritto nell’interesse della legge (art. 363 c.p.c.), ha stabilito che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia fruito per qualsiasi ragione dell’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare il diverso beneficio dell’art. 283 CCII quando l’esposizione debitoria è quella della procedura fallimentare.
Nella stessa direzione va Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima Brocardi): l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria del CCII non menziona l’esdebitazione; lo stesso vale per chi era in liquidazione del patrimonio ai sensi della L. 3/2012. E Cass. Sez. I n. 1469 del 22 gennaio 2026 (nota in sintesi da Unijuris) conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare, precisando che il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto europeo solo a certe condizioni.
Che cosa resta da fare, allora? Tre verifiche:
- quali debiti sono nati dopo il fallimento: per questi la Cassazione ha lasciato espressamente aperta la questione, con “conclusioni potenzialmente diverse”;
- se il termine per chiedere l’esdebitazione secondo la legge fallimentare sia davvero scaduto, alla luce di quanto detto da Cass. 1469/2026 sul termine annuale;
- se il debitore abbia beni o redditi che rendano percorribile una liquidazione controllata per i debiti nuovi.
È un caso in cui la nuova domanda, se presentata alla cieca, è destinata al rigetto; se costruita sui soli debiti successivi, può aprire una discussione che la Cassazione stessa considera non chiusa.
“Nella liquidazione controllata il tribunale ha detto no all’esdebitazione. Posso aprirne un’altra?”
Per gli stessi debiti, una seconda liquidazione controllata non serve a “rifare” l’esdebitazione: il problema è la condotta già accertata. Per i debiti sorti dopo, il discorso è diverso.
Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore; i creditori ammessi hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 282 c.1). Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e quelle aggiuntive dell’art. 282 c.2 (niente condanne definitive per i reati dell’art. 344, niente sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode). Se dichiara le preclusioni, il decreto è reclamabile entro trenta giorni (art. 282 c.3).
Un esempio recente di diniego: il Tribunale di Genova, con decreto del 24 settembre 2026 (liquidazione controllata R.G. 11/2025), ha chiuso la procedura di una società “senza esdebitazione” per la lettera b) dell’art. 280, a causa di distrazioni e contabilità assente. In un caso del genere, una nuova procedura sugli stessi debiti incontrerebbe lo stesso ostacolo: le distrazioni sono un fatto passato.
Le condizioni dell’art. 280, però, non sono tutte “eterne”:
- lett. a): la condanna per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l’economia pubblica impedisce l’esdebitazione salvo che sia intervenuta la riabilitazione. Se il procedimento penale è in corso, il tribunale non rigetta ma rinvia la decisione. Ottenuta la riabilitazione, l’ostacolo cade;
- lett. c): l’aver ostacolato o rallentato la procedura e la mancata collaborazione con il liquidatore sono condotte legate a quella specifica procedura;
- lett. d) ed e): i limiti dei cinque anni e delle due esdebitazioni riguardano i benefici ottenuti.
C’è poi un dettaglio che spesso sfugge: la decisione sull’esdebitazione non chiude da sola la liquidazione. L’art. 282 c.2-bis dice che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie. E l’art. 272 c.3 prevede che la procedura resti aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. Prima di pensare a “un’altra” liquidazione, bisogna capire a che punto è quella in corso.
Blocco D – Le paure finali
“Se la ripresento e me la respingono di nuovo, peggioro la mia situazione?”
Non esiste una sanzione per chi ripresenta in buona fede una domanda respinta. Ma un secondo rigetto ha un peso pratico che va messo in conto.
Sul piano formale, la legge non conta i rigetti: conta i benefici ottenuti (art. 280 lett. d ed e; art. 283 c.1). Un secondo decreto negativo non impedisce, in sé, una terza domanda o un’altra procedura.
Sul piano pratico, invece, i rischi ci sono:
- tempo: ogni domanda richiede mesi, durante i quali, nel caso dell’incapiente, i creditori possono agire;
- spese della procedura: la relazione dell’OCC va rifatta e pagata, anche se dimezzata (art. 283 c.6);
- credibilità: un giudice che vede la terza domanda identica alle prime due tenderà a leggerla con diffidenza, e la valutazione della meritevolezza è anche una valutazione di trasparenza;
- spese di lite: se un creditore si costituisce e contrasta una domanda manifestamente infondata, non si può escludere una condanna alle spese.
Il rischio reale non è il secondo “no” in sé, ma il secondo “no” che si poteva prevedere. Per questo una nuova domanda va preparata solo dopo aver risposto per iscritto alla domanda: “che cosa è cambiato rispetto al primo decreto?”. Se la risposta è “niente”, la nuova domanda non va depositata.
“I creditori verranno a sapere che ci riprovo?”
Sì, e conviene darlo per scontato fin dall’inizio.
La domanda dell’incapiente deve contenere l’elenco dei creditori con importi e indirizzi PEC (art. 283 c.3 lett. a); il decreto è comunicato al debitore e ai creditori (art. 283 c.8). Il Tribunale di Verona, con il decreto del 12 gennaio 2026 (noto in sintesi da Unijuris), ha affermato che l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma che va garantito il contraddittorio con i creditori. Nella liquidazione controllata, l’istanza di esdebitazione è comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 282 c.1).
Non è un male. Un creditore che ha già contrastato la prima domanda probabilmente contrasterà anche la seconda: sapere in anticipo quali argomenti userà (perché li ha già usati) permette di costruire una risposta mirata. E una banca che non ha valutato correttamente il merito creditizio troverà nella nuova relazione dell’OCC (art. 283 c.5) un punto su cui dovrà confrontarsi.
“Rischio di perdere la casa o lo stipendio se cambio strada?”
Dipende dalla strada. Con l’esdebitazione dell’incapiente non si perde nulla, perché per definizione non c’è nulla da dare; con la liquidazione controllata i beni vanno al liquidatore, con limiti precisi.
L’esdebitazione dell’incapiente presuppone che il debitore non possa offrire alcuna utilità, nemmeno in prospettiva (art. 283 c.1). Se ha una casa di proprietà con un valore apprezzabile, quella strada di regola non è percorribile, e il rigetto, se fondato su questo, non si supera ripresentando la domanda.
Nella liquidazione controllata, invece, il patrimonio del debitore è messo a disposizione dei creditori, ma con esclusioni importanti (art. 268 c.4): restano fuori i crediti impignorabili, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.), le cose non pignorabili per legge e, soprattutto, stipendi, pensioni e salari nei limiti che il giudice indica come necessari al mantenimento del debitore e della famiglia. Lo stipendio, quindi, non si “perde”: una parte va alla procedura, il resto rimane.
Sulla casa la valutazione è più delicata, e va fatta prima e non dopo: in una liquidazione controllata l’immobile di proprietà viene di regola venduto. Chi vuole conservarla deve guardare al piano del consumatore, che il rigetto dell’esdebitazione non preclude (art. 69 c.1) e che può prevedere, a certe condizioni, il pagamento regolare delle rate del mutuo sull’abitazione principale (art. 67 c.5).
“Quanto tempo ho davvero per decidere?”
Trenta giorni dalla comunicazione del decreto per il reclamo. Per la nuova domanda o per una procedura diversa non c’è una scadenza, ma ogni mese ha un costo.
Il reclamo (art. 282 c.3 e art. 283 c.8) è l’unica scadenza perentoria. Corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Se lo si lascia scadere, il decreto diventa stabile e l’unica via resta la nuova domanda, che però dovrà poggiare su fatti nuovi.
Per tutto il resto il tempo è “libero” ma non gratuito: crescono gli interessi (nella liquidazione controllata il loro corso si ferma, ai soli effetti del concorso, dal deposito della domanda, salvo i crediti garantiti: art. 268 c.5), avanzano i pignoramenti, si aggiungono spese di esecuzione. Il momento giusto per decidere è nei primi dieci giorni dopo il decreto, quando si può ancora scegliere tra tutte le opzioni.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Ecco due ipotesi dimostrative, costruite con dati realistici. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi per mostrare come si ragiona.
Ipotesi 1 – Rigetto per reddito sopra soglia, poi cambia il nucleo.
- Debitore lavoratore dipendente, solo, reddito netto annuo 11.380 €; debiti per 63.870 € (finanziamenti al consumo e un saldo di carta revolving).
- Domanda ex art. 283. L’OCC calcola la soglia per un componente con l’assegno sociale 2026: 7.101,12 × 1,5 × 1,00 = 10.651,68 €. Il reddito supera la soglia di 728,32 €, e il giudice, adottando la lettura che confronta il reddito con la soglia senza dedurre le spese reali, rigetta con decreto comunicato lunedì 9 novembre 2026.
- Primo bivio: reclamo. Termine di trenta giorni: scade mercoledì 9 dicembre 2026. Ha senso se si sostiene la lettura opposta del c.2 (deduzione delle spese di produzione e di mantenimento prima del confronto) e se quelle spese sono documentate: ad esempio 1.940 € annui di spese di trasporto per raggiungere il lavoro. Con la deduzione, il reddito rilevante scende a 9.440 €, sotto la soglia.
- Secondo bivio: nuova domanda. Supponiamo che a febbraio 2027 il debitore vada a convivere con una compagna senza reddito, che entra nel nucleo anagrafico. Con due componenti la soglia, a valori 2026, diventa 7.101,12 × 1,5 × 1,57 = 16.723,14 € (il valore 2027 andrà ricalcolato con il nuovo assegno sociale). Il reddito di 11.380 € è ora ampiamente sotto. La nuova relazione dell’OCC dà conto del primo decreto, documenta la nuova composizione del nucleo e ricalcola la soglia.
- Esito possibile: il fatto nuovo è oggettivo e documentato; la nuova domanda risponde esattamente alla ragione del primo rigetto. Il giudice dovrà comunque valutare la meritevolezza, che nella prima domanda non era stata contestata.
Ipotesi 2 – Rigetto per stipendio pignorato con utilità stabile: dall’art. 283 alla liquidazione controllata.
- Debitrice dipendente, stipendio netto 1.412 € al mese; debiti complessivi 47.215 €, di cui 18.940 € verso una finanziaria che ha pignorato lo stipendio e ottenuto l’assegnazione di un quinto, circa 282,40 € al mese.
- Domanda ex art. 283 respinta: secondo il giudice, il pignoramento dà al creditore un’utilità concreta e stabile (è lo stesso ragionamento del caso deciso da Cass. 13228/2026). Decreto comunicato martedì 10 novembre 2026; termine per il reclamo giovedì 10 dicembre 2026.
- Perché ripresentare la stessa domanda non funziona: al ritmo di 282,40 € al mese, il credito pignorante si esaurirebbe solo in circa 67 mesi (18.940 / 282,40 = 67,07). Per più di cinque anni la ragione del rigetto resterebbe valida.
- La strada alternativa: ricorso per liquidazione controllata. L’OCC attesta che c’è attivo da distribuire (la parte di stipendio eccedente il mantenimento, art. 268 c.3 e c.4 lett. b). Supponiamo che il giudice fissi il limite per il mantenimento in 1.150 € al mese: alla procedura vanno 262 € al mese, distribuiti a tutti i creditori secondo le regole del concorso e non a uno solo. Dall’apertura, il divieto di azioni esecutive individuali (art. 150, richiamato dall’art. 270 c.5) impedisce al creditore pignorante di proseguire per conto proprio.
- Il conto: in tre anni la procedura raccoglie circa 262 × 36 = 9.432 € (al lordo delle spese di procedura). Decorsi tre anni dall’apertura, la debitrice può chiedere l’esdebitazione ex art. 282, se ne ricorrono le condizioni. I debiti residui (circa 37.800 € al netto di quanto ripartito) diventano inesigibili, salvi i diritti dei creditori verso eventuali fideiussori o coobbligati (art. 278 c.6) e salve le esclusioni dell’art. 278 c.7.
In entrambe le ipotesi la chiave è la stessa: non ci si chiede “posso riprovare?”, ci si chiede “che cosa ha fatto dire no al giudice, e quella cosa c’è ancora?”.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Il primo rigetto dirà qualcosa su di me al giudice della seconda domanda?”
Sì, e molto più di quanto si pensi. Il decreto di rigetto non è solo un “no”: è un documento che contiene una ricostruzione dei fatti, un giudizio sulla documentazione e, spesso, una valutazione sulla condotta del debitore. Quando si presenta una seconda domanda, quel decreto entra nel fascicolo, direttamente o attraverso la relazione dell’OCC, che deve pronunciarsi sulla completezza e attendibilità della documentazione (art. 283 c.4 lett. d).
Questo ha tre conseguenze pratiche che chi chiede “posso ripresentarla?” di solito non considera.
Primo: la nuova domanda deve essere coerente con la prima. Se nella prima domanda il debitore aveva dichiarato un certo patrimonio o un certo reddito, e nella seconda dichiara qualcosa di diverso senza spiegarlo, il giudice vedrà una contraddizione. E la contraddizione, in una procedura fondata sulla fiducia nella trasparenza del debitore, pesa sulla meritevolezza.
Secondo: le affermazioni del primo decreto vanno affrontate, non aggirate. Se il primo giudice ha scritto che il debitore “non ha documentato le ragioni dell’indebitamento”, la seconda domanda deve contenere esattamente quella documentazione, e dirlo. Se ha scritto che il debitore ha compiuto un atto di disposizione sospetto (una donazione, una vendita a un familiare), la seconda domanda deve spiegare quell’atto, magari con il suo esito (ad esempio un’azione revocatoria dei creditori, che rientra tra gli “atti impugnati” di cui l’OCC deve riferire: art. 283 c.4 lett. c).
Terzo: nascondere il precedente è la scelta peggiore. Cambiare OCC per “ripartire puliti”, omettere il decreto di rigetto, presentare la domanda in un momento diverso sperando che nessuno se ne accorga: sono tutte condotte che, se emergono (e di regola emergono, perché i creditori che hanno partecipato al primo procedimento ricevono anche la comunicazione del secondo), trasformano un debitore sfortunato in un debitore poco trasparente. E un debitore poco trasparente, per la giurisprudenza che abbiamo visto (Trib. Treviso 31/3/2026, Trib. Urbino 9/12/2025), è quello a cui la meritevolezza viene negata.
La domanda giusta, quindi, non è “posso ripresentarla?”, ma “sono in grado di spiegare al secondo giudice perché il primo ha detto no, e perché oggi la risposta deve essere diversa?”.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco i riferimenti giurisprudenziali che abbiamo letto e verificato per questo tema. Per ciascuno indichiamo che cosa abbiamo potuto leggere (testo integrale, massima o sintesi), il principio in parole nostre e il motivo per cui conta per chi ha subìto un rigetto.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14 novembre 2025 (testo integrale letto sul sito della Corte di cassazione).
Principio: il diniego dell’esdebitazione dell’incapiente non è definitivo, perché la riproposizione dell’istanza non è preclusa, e non è decisorio, perché non è reso nel contraddittorio su diritti contrapposti; quindi non è impugnabile con ricorso straordinario per cassazione. Inoltre, il debitore già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può chiedere quella dell’art. 283 per gli stessi debiti.
Rilevanza: è la pronuncia che fonda la risposta “sì, si può ripresentare”. Lascia aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 (sintesi EC News del 4/9/2026 e Iusletter del 27/5/2026).
Principio: secondo EC News, sono ricorribili in Cassazione i decreti che decidono nel contraddittorio sui presupposti di merito, non quelli che rilevano solo un difetto di ammissibilità o procedibilità. Secondo Iusletter, nel caso concreto l’esdebitazione era stata revocata in reclamo perché lo stipendio pignorato dava già un’utilità concreta al creditore, e il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con questa ragione.
Rilevanza: segna il contrasto sulla ricorribilità con la n. 30108/2025 e indica che un pignoramento stabilmente satisfattivo può essere incompatibile con l’incapienza: un fatto che, se viene meno, può giustificare una nuova domanda.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30534 del 26 novembre 2018 (sintesi Edotto del 27/11/2018).
Principio: sotto la L. 3/2012, il divieto di ripresentare la domanda di accordo prima di cinque anni scattava solo dopo un precedente accoglimento, non dopo una dichiarazione di inammissibilità, e il decreto che rigettava il reclamo contro l’inammissibilità non era idoneo al giudicato.
Rilevanza: precedente storico, utile per argomentare che i limiti temporali del CCII (art. 280 lett. d, art. 69 c.1) riguardano i benefici ottenuti, non le domande respinte.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima Brocardi e passaggi riportati nella n. 30108/2025).
Principio: l’esdebitazione chiesta dopo il 15/7/2022 da chi era stato dichiarato fallito prima resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata.
Rilevanza: chi è stato respinto perché “ex fallito” deve sapere che il problema non si risolve ripresentando la domanda nel CCII.
5. Cass. civ., Sez. I, n. 1469 del 22 gennaio 2026 (sintesi Unijuris).
Principio: i falliti restano regolati dalla legge fallimentare; il termine annuale dell’art. 143 l.fall. è compatibile con il diritto europeo solo a certe condizioni.
Rilevanza: apre una verifica utile per chi pensa che il termine per chiedere l’esdebitazione del vecchio fallimento sia definitivamente scaduto.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31 luglio 2025 (massima Brocardi).
Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione.
Rilevanza: dopo un rigetto dell’art. 283 per difetto di meritevolezza, la liquidazione controllata resta accessibile, anche se il giudizio sulla condotta tornerà al momento dell’esdebitazione.
7. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi Diritto.it del 20/5/2026).
Principio: per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice.
Rilevanza: conferma la n. 22074/2025 e ricorda che anche nella strada alternativa la relazione dell’OCC va costruita con cura.
8. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 (massima Brocardi; caso regolato dalla legge fallimentare).
Principio: la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede un livello minimo di soddisfazione dei creditori.
Rilevanza: chi è stato respinto con una motivazione legata alla “poca soddisfazione” dei creditori ha un argomento per il reclamo.
9. Cass. civ., n. 13220/2026 (nota solo da una sintesi Unijuris; da citare con cautela).
Principio: il reclamo contro il decreto dell’art. 283 c.8 va proposto al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello.
Rilevanza: indica il giudice a cui rivolgersi entro i trenta giorni dal rigetto.
10. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, numero non riportato).
Principio: l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto per difetto di meritevolezza.
Rilevanza: mostra il tipo di motivazione che una nuova domanda, da sola, difficilmente può superare.
11. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris, numero non riportato).
Principio: ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura in cui i creditori vengono soddisfatti.
Rilevanza: aiuta a distinguere un rigetto fondato sulla condotta (difficile da superare) da uno fondato su ragioni economiche (che possono cambiare).
12. Trib. Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris, numero non riportato).
Principio: il debitore incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori.
Rilevanza: chi ripresenta la domanda deve mettere in conto che i creditori ne saranno informati e potranno interloquire.
13. Trib. Ferrara, 10 marzo 2025 (citato da EC News del 31/3/2026, numero non riportato).
Principio: l’esdebitazione dell’incapiente spetta una sola volta e solo a chi non può offrire utilità ai creditori, neppure in futuro.
Rilevanza: ricorda che la regola del “solo per una volta” riguarda il beneficio, e che la prospettiva di utilità future è un motivo di rigetto da valutare prima di ripresentare.
14. Trib. Genova, decreto del 24 settembre 2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025 (decreto pubblicato dal Tribunale di Genova).
Principio: la procedura di una società è stata chiusa senza esdebitazione per le condotte della lettera b) dell’art. 280 (distrazioni, contabilità assente).
Rilevanza: esempio di diniego fondato su fatti storici, che una nuova procedura sugli stessi debiti non può cancellare.
Una nota finale: su diversi punti di questo tema (effetti della revoca sul “solo per una volta”, ricorribilità in Cassazione, lettura del c.2 dell’art. 283) la giurisprudenza non è ancora consolidata. Lo diciamo apertamente perché è un’informazione che serve a decidere.
“E voi, concretamente, cosa fate?”
Quando un cliente arriva con un decreto di rigetto, lo Studio lavora su strumenti precisi:
- Leggiamo il decreto e ne estraiamo le ragioni decisive, distinguendo quelle di inammissibilità da quelle di merito e quelle sulla condotta da quelle economiche.
- Calcoliamo il termine del reclamo dalla data di comunicazione, ricordando che corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII), e lo annotiamo come scadenza perentoria.
- Valutiamo la fondatezza del reclamo e, se ci sono i presupposti, redigiamo e depositiamo il ricorso nelle forme dell’art. 124, davanti al giudice competente secondo il testo vigente.
- Ricalcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2 con l’assegno sociale dell’anno, il parametro ISEE del nucleo e le spese documentate, mettendo a confronto le due letture della norma.
- Ricostruiamo la storia dell’indebitamento con documenti (contratti di finanziamento, estratti conto, certificati medici, lettere di licenziamento) per rispondere alle obiezioni sulla meritevolezza.
- Verifichiamo se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 283 c.5), raccogliendo i dati che l’OCC dovrà esaminare.
- Confrontiamo le strade alternative: nuova domanda ex art. 283, liquidazione controllata, piano del consumatore, concordato minore per chi ha un’attività, con una simulazione dei numeri per ciascuna.
- Coordiniamo il lavoro con l’OCC, perché la nuova relazione dia conto del primo decreto e di ciò che è cambiato, senza omissioni.
- Valutiamo le esecuzioni in corso (pignoramenti dello stipendio, esecuzioni immobiliari) e le eventuali opposizioni, tenendo conto che lì la sospensione feriale non si applica.
- Valutiamo il ricorso in Cassazione contro il decreto sul reclamo, alla luce del contrasto tra Cass. 30108/2025 e Cass. 13228/2026.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC: la seconda domanda di esdebitazione si vince o si perde soprattutto sulla relazione dell’Organismo, e conoscere dall’interno il modo in cui quella relazione viene costruita permette di capire subito quali lacune della prima domanda vanno colmate e con quali documenti. Quando il rigetto nasce da debiti fiscali o bancari, entra in gioco lo staff di avvocati e commercialisti che lavora sullo stesso fascicolo, dalla verifica delle cartelle all’analisi dei contratti di finanziamento.
E se la partita arriva fino all’ultimo grado, la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale alla Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, senza ripartire da zero a ogni passaggio. Non promettiamo l’esito, che dipende dal giudice e dai fatti: ci impegniamo a verificare ogni elemento e a scegliere la strada con le maggiori probabilità di successo.
In chiusura
Tre messaggi emergono dalle risposte.
Il primo: un rigetto non consuma la possibilità di ottenere l’esdebitazione. La legge conta i benefici ottenuti, non le domande respinte, e la Cassazione (ord. 30108/2025) ha detto chiaramente che la riproposizione dell’istanza non è preclusa.
Il secondo: una nuova domanda ha senso solo se risponde alla ragione del primo “no”. Un fatto nuovo (reddito, nucleo, pignoramento estinto, riabilitazione, documenti) può cambiare l’esito; una condotta passata giudicata colpa grave, di regola, no.
Il terzo: il tempo conta, ma in due modi diversi. Il reclamo ha trenta giorni perentori, che corrono anche in agosto; la nuova domanda non ha scadenze, ma ogni mese senza tutela lascia spazio ai creditori.
Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e quindi conosce il funzionamento della relazione su cui si gioca la seconda domanda; ed è avvocato cassazionista, così da poter seguire la stessa pratica dal reclamo fino all’ultimo grado, in una materia in cui la Cassazione non ha ancora una posizione unica.
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