La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: pochi giorni dopo che il tribunale ha depositato il decreto di esdebitazione. Il debito è caduto, i creditori non possono più pretendere ciò che è rimasto insoddisfatto, e la persona che ha attraversato anni di solleciti, pignoramenti e udienze vuole sapere una cosa sola. Posso tornare a chiedere un finanziamento? E se lo chiedo, la banca può dirmi di no?
La risposta breve è sì: una banca può rifiutare un prestito anche dopo l’esdebitazione, perché nessuna norma del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) obbliga un intermediario a concedere credito a chi è stato liberato dai debiti. Ma la risposta breve è anche la meno utile. Quello che conta davvero è il calendario. Il rifiuto di oggi non è il rifiuto di fra dodici mesi; una segnalazione negativa rimasta ferma per inerzia non è una segnalazione legittima; un “no” fondato su dati non aggiornati non è un “no” che si deve accettare in silenzio. Chi sa cosa succede dopo il decreto, e quando, agisce al momento giusto invece di subire.
Questa inchiesta ricostruisce la sequenza dei fatti dal giorno in cui il decreto viene comunicato fino al quinto anno successivo. In sintesi, la timeline è questa:
- prima del decreto: le banche dati private (SIC) e la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia hanno già registrato ritardi, sofferenze, decadenze dal beneficio del termine;
- giorno 0: il tribunale dichiara l’esdebitazione e il decreto viene pubblicato;
- dal giorno 1 al giorno 30: corre il termine per il reclamo dei creditori e del debitore;
- dal secondo al terzo mese: è la finestra per far aggiornare le segnalazioni;
- dal quarto al dodicesimo mese: arrivano le prime richieste di credito e i primi rifiuti;
- dal primo al terzo anno: si ricostruisce una storia creditizia positiva, mentre per l’incapiente corre il triennio di vigilanza;
- dopo il quinto anno: si chiudono le ultime code temporali delle banche dati e del Codice.
Perché questo tema è il nostro tema. Lo Studio Monardo lavora sul sovraindebitamento dall’interno delle procedure: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce la procedura che porta al decreto di esdebitazione dal lato di chi la gestisce. E coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: è proprio il diritto bancario, con le regole sul merito creditizio e sulle segnalazioni, a decidere che cosa succede al debitore esdebitato quando torna allo sportello.
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La mappa temporale: dal decreto al quinto anno
Il calendario del debitore esdebitato non coincide con quello della procedura. La procedura finisce con il decreto; la vita creditizia, invece, ricomincia proprio da lì e segue orologi diversi. Il primo orologio è quello del CCII: i termini per il reclamo, il triennio dell’incapiente, i cinque anni che separano un’esdebitazione dall’altra. Il secondo è quello delle banche dati: i mesi di conservazione delle informazioni nei sistemi di informazioni creditizie (SIC) fissati dal Codice di condotta approvato dal Garante privacy. Il terzo è quello della banca a cui si chiede il finanziamento: la valutazione del merito creditizio, che guarda al reddito di oggi ma anche alla storia di ieri.
Un breve inquadramento basta. L’esdebitazione è la liberazione dai debiti che chiude una liquidazione controllata o giudiziale (artt. 278-282 CCII), oppure il beneficio concesso al debitore incapiente che non può offrire nulla ai creditori (art. 283 CCII): rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti, ma non cancella la memoria dei fatti che l’hanno preceduta. Tutto il resto di questo articolo riguarda quella memoria e il modo in cui le banche la usano.
La tabella che segue riassume le tappe. Ognuna è sviluppata nella sezione che porta lo stesso titolo.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Norma o fonte | Cosa conviene fare |
|---|---|---|---|---|
| 1. La fotografia di partenza | Prima del decreto | Segnalazioni in SIC e in Centrale dei Rischi già registrate | Codice di condotta SIC (Garante, 12/9/2019); circolare Banca d’Italia n. 139 | Chiedere copia dei propri dati prima ancora del decreto |
| 2. Giorno 0 | Deposito e comunicazione del decreto | Esdebitazione dichiarata, decreto pubblicato | Art. 282 c.1 CCII; art. 283 c.7 CCII | Ottenere copia del decreto e prova della comunicazione |
| 3. Giorni 1-30 | Termine di reclamo | Il decreto può essere ancora contestato | Art. 282 c.3 e art. 283 c.8 CCII; art. 9 c.1 CCII | Attendere la scadenza, poi chiedere l’attestazione di mancato reclamo |
| 4. Giorni 31-90 | Aggiornamento dei dati | Richieste a banche, SIC, Centrale dei Rischi | GDPR artt. 15-16; Codice di condotta SIC (risposta entro un mese) | Accesso, rettifica, reclamo alla banca |
| 5. Mesi 4-12 | Prime richieste di credito | Valutazione del merito creditizio, possibili rifiuti | Artt. 124-bis e 120-undecies TUB | Scegliere bene a chi chiedere e quanto |
| 6. Mesi 12-36 | Ricostruzione della storia | Scadono i tempi di conservazione dei dati regolarizzati; si accumulano dati positivi | Codice di condotta SIC (12, 24, 36 mesi) | Piccoli rapporti pagati con puntualità |
| 7. Anni 1-3 (incapiente) | Vigilanza dell’OCC | Dichiarazione annuale, verifica delle utilità sopravvenute | Art. 283 c.1, c.7, c.9 CCII | Depositare sempre la dichiarazione; sapere che i finanziamenti non sono utilità |
| 8. Dopo il quinto anno | Code finali | Limite massimo di 60 mesi per i dati negativi non regolarizzati; termine di cinque anni per una nuova esdebitazione | Codice di condotta SIC; art. 280 lett. d CCII; art. 69 c.1 CCII | Verifica finale delle banche dati |
A questo punto la procedura entra in una nuova fase: non più quella giudiziaria, ma quella in cui il debitore deve far coincidere la verità giuridica (il debito è inesigibile) con la verità informatica (quello che le banche vedono quando interrogano le banche dati). Le tappe che seguono raccontano come si arriva a farle coincidere, e che cosa si rischia quando non coincidono.
Prima del decreto: la fotografia che le banche hanno già scattato
Siamo ancora prima del giorno 0. La liquidazione controllata è aperta da tempo, oppure la domanda dell’incapiente è stata depositata tramite l’OCC. Il debitore pensa alla procedura; le banche, intanto, hanno già messo in archivio la sua storia.
Cosa succede
Nel momento in cui il debito ha cominciato a non essere pagato, si sono attivati due circuiti informativi distinti. Il primo è quello dei sistemi di informazioni creditizie privati (SIC), il più noto dei quali è gestito da CRIF: vi confluiscono le richieste di finanziamento, i rapporti in corso, i ritardi, le decadenze dal beneficio del termine. Il secondo è la Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, un archivio pubblico alimentato dagli intermediari, che registra le esposizioni sopra certe soglie e, soprattutto, le sofferenze. Secondo la ricostruzione di EC News (15/5/2025) della circolare Banca d’Italia n. 139 (20° aggiornamento, ottobre 2021), la soglia ordinaria di segnalazione è di 30.000 euro, mentre per le sofferenze basta un’esposizione di 250 euro.
Le due banche dati hanno logiche diverse. Nel SIC il dato negativo nasce quasi in automatico dal ritardo nei pagamenti, preceduto da un preavviso. Nella Centrale dei Rischi la sofferenza è qualcosa di più grave: non è il semplice ritardo, ma una valutazione della banca sulla condizione complessiva del cliente.
La norma
Il Codice di condotta per i sistemi di informazioni creditizie è stato approvato dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento del 12 settembre 2019 e si fonda sul legittimo interesse (art. 6, par. 1, lett. f del GDPR): il consenso del cliente non serve più, ma resta il diritto di opposizione (art. 21 GDPR). Il Codice prevede che, prima di registrare il primo ritardo, il partecipante avvisi l’interessato con strumenti tracciabili (PEC, vettore con certificazione della consegna) o con modalità concordate (area riservata con avviso via SMS o email, telefonata registrata), come riassume il vademecum CRIF del dicembre 2019.
Per la Centrale dei Rischi la regola è nella circolare n. 139. La giurisprudenza ha chiarito da tempo il criterio: secondo la sintesi di EC News, Cass. n. 15609/2014 ha richiesto per la sofferenza una ragionevole e oggettiva opinione che il credito non sarà soddisfatto in tempi congrui, e Cass. n. 1931/2017 ha posto l’accento sulla situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non sul semplice richiamo all’insolvenza. Nello stesso solco l’ABF di Milano, decisione n. 8875 del 2 ottobre 2025, ha ribadito che la sofferenza indica una situazione patrimoniale deficitaria e non coincide con il mero ritardo né con l’inadempimento volontario.
I termini che si attivano
I tempi di conservazione del SIC non partono dal decreto di esdebitazione, ma da eventi contrattuali: la regolarizzazione del ritardo, la scadenza del contratto, l’ultimo aggiornamento. È il primo punto da capire: il calendario delle banche dati è già partito prima del decreto, e in alcuni casi una parte del percorso è già stata percorsa quando il tribunale si pronuncia.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la prima finestra difensiva, e quasi tutti la lasciano passare: chiedere copia dei propri dati prima che arrivi il decreto. Una visura della Centrale dei Rischi e un accesso ai dati del SIC, chiesti mentre la procedura è ancora aperta, servono a due cose. Permettono di sapere esattamente quali segnalazioni esistono, con quali date e con quali intermediari (o cessionari del credito). E permettono di individuare subito le segnalazioni che erano illegittime fin dall’origine: per esempio quelle registrate senza preavviso. Su questo punto l’ABF di Milano, decisione n. 2297 del 28 febbraio 2025, ha ordinato la cancellazione di una segnalazione in CRIF perché l’intermediario aveva provato soltanto che il cliente poteva accedere all’area riservata, non che il preavviso fosse stato davvero pubblicato e accompagnato dall’avviso via SMS o email.
È anche il momento di raccogliere i documenti della procedura che serviranno dopo: il decreto di apertura della liquidazione controllata, l’elenco dei creditori ammessi al passivo, la relazione dell’OCC. Sono le carte che dimostrano quali crediti erano compresi nella procedura e quali no.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il decreto di esdebitazione “ripulisca” automaticamente le banche dati. Non è così. Il tribunale non ordina alla Centrale dei Rischi né al SIC di cancellare alcunché; la legge non prevede una comunicazione d’ufficio dell’esdebitazione agli archivi creditizi. Il vademecum del Codice di condotta SIC che abbiamo letto non contiene alcun riferimento a procedure concorsuali, sovraindebitamento o esdebitazione. Il collegamento tra il decreto e la banca dati, se non lo crea il debitore, resta affidato all’iniziativa (e alla diligenza) dei singoli intermediari.
Quanto dura realmente
Questa fase coincide con la durata della procedura. Nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1 CCII). Per l’incapiente dipende dai tempi dell’OCC e del giudice. In entrambi i casi si parla di mesi o di anni: tempo sufficiente perché alcune segnalazioni regolarizzate scadano da sole, e tempo sufficiente perché altre restino lì, ferme, in attesa di un aggiornamento che nessuno chiede.
Giorno 0: il decreto di esdebitazione e la sua pubblicità
È il giorno che il debitore aspetta da anni. Il tribunale deposita il decreto, la cancelleria lo comunica. Da questo momento il calendario cambia natura.
Cosa succede
Nella liquidazione controllata, secondo l’art. 282 c.1 CCII, l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o anche prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Prima della decisione il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno quindici giorni per presentare osservazioni. Il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia; per gli imprenditori è iscritto nel registro delle imprese.
Per l’incapiente, l’art. 283 c.7 CCII prevede che il giudice, valutata la meritevolezza, conceda l’esdebitazione con decreto, che indica anche il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca.
La norma
L’effetto sostanziale è quello dell’art. 278 c.1 CCII: l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti. Nella liquidazione giudiziale vengono meno anche le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura. Ci sono però limiti precisi, che contano moltissimo quando si torna in banca:
- i creditori conservano i loro diritti verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso (art. 278 c.6 CCII). Se il genitore o il coniuge aveva firmato una fideiussione, la banca può ancora rivolgersi a lui per l’intero;
- restano esclusi dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7 CCII). Il Trib. Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne), ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale;
- verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278 c.2 CCII). Su questa regola è sollevata una questione di legittimità costituzionale: con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026 e la questione è quindi di nuovo pendente.
I termini che si attivano
Dal giorno della comunicazione parte il termine di trenta giorni per il reclamo (art. 282 c.3 e art. 283 c.8 CCII), di cui si parla nella tappa successiva. Per l’incapiente si attiva anche il triennio dell’art. 283 c.1: entro tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile nei limiti del comma 9.
Cosa può fare il debitore ora
Il giorno 0 è il giorno in cui si costruisce il “fascicolo del ritorno in banca”. Servono: copia del decreto; prova della sua comunicazione; l’elenco dei creditori coinvolti nella procedura con i rispettivi crediti; per la liquidazione controllata, lo stato passivo esecutivo; per l’incapiente, il decreto con il termine annuale della dichiarazione. Tutte queste carte serviranno a dimostrare alle banche e alle banche dati che cosa è successo, quando e con quali effetti.
Conviene anche fare una ricognizione dei debiti che restano: un assegno di mantenimento arretrato, una multa non accessoria, un debito verso un creditore che non si era insinuato. Sono questi i debiti che, se non affrontati, generano nuove segnalazioni proprio mentre il debitore cerca di ripartire.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi in banca il giorno dopo il decreto, sventolandolo come una “riabilitazione”. Il decreto dimostra che i debiti indicati sono inesigibili; non dimostra che il debitore abbia un reddito sufficiente per un nuovo prestito, né cancella i dati già presenti negli archivi. E nei primi trenta giorni non è nemmeno definitivo.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un giorno, ma il tempo che separa il deposito dalla comunicazione effettiva e dalla pubblicazione sull’area web può variare da ufficio a ufficio. Il dato da tenere fermo è la data della comunicazione: è quella che fa partire il termine per il reclamo.
Dal giorno 1 al giorno 30: il decreto non è ancora stabile
Il calendario ora corre su un binario stretto. Per trenta giorni il decreto può essere rimesso in discussione.
Cosa succede
L’art. 282 c.3 CCII prevede che il decreto che dichiara l’esdebitazione, o quello che accerta le preclusioni, sia comunicato ai creditori ammessi al passivo e al debitore, che possono proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 CCII nel termine di trenta giorni. Per l’incapiente l’art. 283 c.8 CCII prevede lo stesso termine di trenta giorni, nelle forme dell’art. 124. Attenzione a non confondere: l’art. 124 in sé fissa dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato; per l’esdebitazione il termine speciale è di trenta.
Una banca creditrice ammessa al passivo può quindi impugnare il decreto, sostenendo per esempio che il debitore abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2 CCII) o che manchi una delle condizioni dell’art. 280.
La norma
Il termine di trenta giorni è perentorio e corre anche in agosto. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Se il decreto è comunicato il 3 agosto 2026, il termine scade il 2 settembre 2026: la pausa estiva del processo civile ordinario, che vale per i giudizi di cognizione e non per questo procedimento, qui non entra in gioco.
Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi in sede di reclamo esiste un contrasto: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025, in un caso di diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario perché la domanda può essere riproposta; Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 si è espressa in senso diverso. Per il debitore la conseguenza pratica è semplice: finché la partita non è chiusa, il decreto non può essere presentato come definitivo.
I termini che si attivano
Scaduti i trenta giorni senza reclamo, il decreto diventa stabile. È da quel momento che conviene muoversi verso le banche dati: una richiesta di aggiornamento basata su un decreto ancora reclamabile offre all’intermediario un argomento facile per rinviare.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è duplice: vigilare sul reclamo e preparare le richieste di aggiornamento senza ancora inviarle. Se un creditore propone reclamo, il debitore deve difendersi nel procedimento; se il reclamo non arriva, alla scadenza si chiede alla cancelleria un’attestazione (o comunque si verifica nel fascicolo telematico) che non sono state proposte impugnazioni.
Nel frattempo si possono già redigere le lettere per gli intermediari e le istanze per i SIC, si può chiedere la visura della Centrale dei Rischi, si possono individuare i cessionari dei crediti (spesso i crediti in sofferenza sono stati ceduti a società specializzate, e la segnalazione è in capo a loro).
L’errore tipico di questa fase
Chiedere un nuovo finanziamento durante il termine di reclamo. Ogni richiesta di finanziamento viene registrata nel SIC: secondo il Codice di condotta resta visibile fino a 180 giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede, oppure 90 giorni dalla comunicazione del rifiuto o della rinuncia. Una richiesta fatta troppo presto, e respinta, diventa a sua volta un’informazione che il prossimo intermediario vedrà.
Quanto dura realmente
Trenta giorni dalla comunicazione, più il tempo per verificare che nessuno abbia depositato reclamo. Se un reclamo c’è, i tempi si allungano di qualche mese, secondo il carico del tribunale. È tempo che non va sprecato: è il momento migliore per ordinare i documenti.
Dal giorno 31 al giorno 90: far coincidere il decreto con le banche dati
Sono passati trenta giorni dalla comunicazione. Il decreto è stabile. Da questo momento in poi la partita si gioca fuori dal tribunale.
Cosa succede
Il debitore, o chi lo assiste, deve far sapere a ciascun intermediario che aveva un credito compreso nella procedura che quel credito è ora inesigibile. Le segnalazioni non spariscono automaticamente, ma devono essere esatte e aggiornate: è un obbligo che deriva dai principi del GDPR (esattezza dei dati, diritto di rettifica dell’art. 16) e dalle regole delle singole banche dati.
Qui il debitore incontra la prima vera zona grigia. Il Codice di condotta SIC distingue tra ritardi poi regolarizzati (conservati 12 o 24 mesi dalla regolarizzazione, a seconda della gravità) e dati negativi non regolarizzati (conservati 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento per altre vicende rilevanti, con un massimo di 60 mesi dalla scadenza). L’esdebitazione non è un pagamento: il debito non è stato regolarizzato, è diventato inesigibile. Il Codice non dice come vada classificata; il vademecum che lo illustra non la menziona. È ragionevole sostenere che l’esdebitazione sia una “vicenda rilevante” che impone l’aggiornamento del dato, ma il modo in cui il singolo intermediario lo registra è oggi una questione di prassi, non di regola scritta.
La norma
Le fonti che entrano in gioco sono quattro:
- il GDPR: diritto di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di cancellazione nei casi previsti (art. 17), di opposizione (art. 21), diritto di proporre reclamo al Garante (art. 77);
- il Codice di condotta SIC: tempi di risposta agli interessati di un mese, prorogabile di altri due mesi per richieste complesse o numerose, con comunicazione motivata della proroga (art. 9 c.1, secondo il vademecum CRIF);
- la circolare Banca d’Italia n. 139 per la Centrale dei Rischi;
- il CCII, che fornisce il presupposto: l’inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti (art. 278 c.1).
La giurisprudenza e l’ABF hanno affrontato il tema del ritardo nell’aggiornamento soprattutto nei casi di accordo transattivo, che sul piano pratico è il parente più vicino dell’esdebitazione. Secondo la sintesi di EC News, Cass. ord. n. 3671/2024 ha ritenuto illegittimo l’ingiustificato ritardo della banca nel cancellare la segnalazione dopo il primo versamento previsto da un accordo transattivo, con responsabilità per le conseguenze subite dal debitore. All’opposto, l’ABF di Palermo, decisione n. 7386 del 29 luglio 2025, ha respinto il ricorso di un cliente rientrato in bonis dopo un saldo e stralcio con il cessionario, perché l’intermediario segnalante aveva saputo dell’estinzione solo mesi dopo, dalla cessionaria, e aveva aggiornato la posizione in tempi ritenuti ordinari; il risarcimento è stato negato anche per mancanza di prova del danno.
Il messaggio che si ricava da queste decisioni è operativo: il tempo che conta, per l’intermediario, parte da quando riceve la notizia documentata dell’evento. Se nessuno gliela invia, il ritardo difficilmente gli sarà imputato.
I termini che si attivano
- Un mese per la risposta del gestore del SIC o del partecipante alla richiesta dell’interessato, prorogabile di due mesi con motivazione.
- Per la Centrale dei Rischi, l’aggiornamento segue i cicli di segnalazione mensili degli intermediari previsti dalla circolare n. 139.
- Il reclamo all’intermediario è il passaggio obbligato prima di un eventuale ricorso all’ABF: l’ABF di Milano, decisione n. 2034 del 9 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile la parte di un ricorso relativa alla segnalazione in CRIF perché non era stata inserita nel reclamo, ricordando che il ricorso deve riguardare la stessa questione esposta nel reclamo.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra più importante di tutta la timeline: entro il terzo mese dal decreto ogni segnalazione collegata ai debiti esdebitati dovrebbe essere stata contestata o aggiornata. Le azioni, nell’ordine:
- accesso ai dati presso ciascun SIC e visura della Centrale dei Rischi (se non è già stata fatta prima del decreto);
- lettera a ogni intermediario segnalante (e al cessionario, se il credito è stato ceduto) con copia del decreto, indicazione del rapporto, richiesta di aggiornare la posizione in modo coerente con l’inesigibilità del credito;
- istanza di rettifica al gestore del SIC se il dato registrato non corrisponde alla situazione giuridica;
- reclamo formale all’intermediario che non risponde o risponde in modo insoddisfacente, avendo cura di inserirvi tutte le contestazioni che si intendono poi portare all’ABF;
- verifica delle segnalazioni che erano illegittime fin dall’inizio (preavviso mancante, sofferenza registrata senza una valutazione complessiva della situazione).
È anche il momento di verificare la posizione dei garanti. Se un familiare aveva prestato fideiussione, il creditore conserva i suoi diritti verso di lui (art. 278 c.6 CCII): la sua posizione nelle banche dati può peggiorare proprio mentre quella del debitore principale migliora. Su questo fronte la Cass. Sez. Unite n. 24825/2026 ha chiarito che la fideiussione che riproduce le clausole dello schema ABI non è nulla per la sola riproduzione delle clausole e che, con il pagamento “a prima richiesta”, basta un’istanza stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c.: è un’indicazione che pesa sulla valutazione delle difese del garante.
L’errore tipico di questa fase
Mandare una sola lettera generica “a tutte le banche” e poi aspettare. Ogni rapporto ha il suo segnalante, spesso diverso dal creditore originario, e ogni banca dati ha il suo canale. Una richiesta inviata al soggetto sbagliato, o senza documenti, consuma settimane senza produrre effetti, e come mostra la decisione ABF di Palermo n. 7386/2025, il ritardo che ne deriva non è imputabile all’intermediario.
Quanto dura realmente
Tra l’invio delle richieste e l’aggiornamento effettivo passano in genere da uno a tre mesi, tenuto conto dei tempi di risposta del Codice di condotta e dei cicli di segnalazione. Se si arriva al reclamo e poi all’ABF, i tempi si allungano: il procedimento davanti all’Arbitro richiede diversi mesi tra ricorso, controdeduzioni e decisione (nella decisione di Palermo il ricorso è stato depositato il 20/3/2025 e deciso nella seduta del 26/6/2025, con deposito il 29/7/2025).
Dal quarto al dodicesimo mese: la prima richiesta di credito e il primo “no”
Sono passati tre mesi dal decreto. Le segnalazioni sono state contestate o aggiornate. Il debitore torna allo sportello. È qui che la domanda del titolo trova la sua risposta concreta.
Cosa succede
La banca riceve la richiesta di finanziamento e la istruisce. Consulta il SIC (le finalità consentite dal Codice di condotta comprendono proprio la valutazione e l’assunzione di un rischio di credito e la valutazione dell’affidabilità e della puntualità nei pagamenti), interroga la Centrale dei Rischi, chiede buste paga, dichiarazioni dei redditi, estratti conto. Può trovare la storia di ritardi e sofferenze; può trovare, cercando il nome del richiedente nelle aree web dei tribunali, il decreto di esdebitazione pubblicato.
E può dire di no.
La norma
Non esiste un diritto al credito. Il contratto di finanziamento nasce dall’incontro di due volontà; la banca resta libera di non concludere un contratto, nei limiti del divieto di discriminazioni vietate e del rispetto delle regole di correttezza. Il CCII, per parte sua, regola gli effetti dell’esdebitazione nei rapporti con i creditori della procedura, non i rapporti futuri con intermediari diversi: nessuna norma del Codice obbliga una banca a finanziare chi è stato esdebitato.
C’è di più. La legge non si limita a permettere alla banca di dire no: in certi casi la spinge a farlo. L’art. 124-bis del Testo unico bancario (TUB) impone al finanziatore di valutare il merito creditizio del consumatore prima di concludere il contratto di credito, sulla base di informazioni adeguate, anche ottenute consultando le banche dati. L’art. 120-undecies TUB prevede un obbligo analogo, e più stringente, per il credito immobiliare ai consumatori (i mutui). L’art. 124-bis è stato riscritto dal D.Lgs. 212/2025 di recepimento della nuova direttiva sul credito ai consumatori, con un termine di adeguamento fissato al 20/11/2026; ai contratti già stipulati continua ad applicarsi il testo previgente.
Il CCII ha costruito attorno al merito creditizio un sistema di conseguenze per il finanziatore imprudente. L’art. 68 c.3 chiede all’OCC di indicare nella relazione se il finanziatore abbia tenuto conto del merito creditizio, valutato in relazione al reddito disponibile del debitore dedotto quanto serve per un dignitoso tenore di vita; l’art. 69 c.2 impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato l’art. 124-bis TUB, di contestare la convenienza del piano del consumatore. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima Brocardi) ha precisato che quel creditore può comunque contestare i requisiti di legittimità del piano: il divieto riguarda solo la convenienza. Per una banca, dunque, finanziare oggi un debitore che domani torna in crisi non è solo un rischio di perdita: è anche il rischio di essere qualificata come finanziatore colpevole. Questo spiega perché, nei primi mesi dopo l’esdebitazione, molte istruttorie si chiudono con un rifiuto.
I termini che si attivano
La richiesta di finanziamento resta registrata nel SIC fino a 180 giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede, o 90 giorni dalla comunicazione di rifiuto o rinuncia (Codice di condotta SIC). Ogni domanda presentata produce quindi una traccia che il prossimo intermediario vedrà per alcuni mesi. Presentare cinque domande in un mese, a cinque banche diverse, significa presentarsi alla sesta con cinque richieste in corso o respinte.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase non è “insistere”, ma scegliere. Chi è appena uscito da un’esdebitazione ha davanti tre leve concrete:
- il reddito documentato: la banca valuta la sostenibilità della rata rispetto al reddito disponibile. Un contratto di lavoro stabile, buste paga recenti, assenza di trattenute sono gli elementi che possono far pendere la valutazione;
- l’importo e la forma del finanziamento: un piccolo finanziamento finalizzato, con rata contenuta, ha una probabilità molto diversa rispetto a un prestito personale di importo elevato o a un mutuo con percentuale di finanziamento alta. Le forme garantite dalla retribuzione (come la cessione del quinto) seguono istruttorie proprie: se ne parla nelle sezioni successive;
- la chiarezza sulla storia: presentarsi con il decreto, con la prova che le segnalazioni sono state aggiornate e con l’elenco dei debiti residui pagati regolarmente (mantenimento, utenze, canone di locazione) cambia la lettura della propria posizione.
Un esercizio dimostrativo aiuta a capire come ragiona l’istruttoria. Ipotesi: reddito netto di 1.640 euro al mese, canone di locazione di 520 euro, nessun’altra rata in corso. Il debitore chiede un prestito personale di 12.400 euro in 60 mesi, con una rata di circa 245 euro: la rata assorbe circa il 15% del reddito, ma dopo il canone resterebbero meno di 900 euro al mese per tutte le altre spese. Se invece chiede un finanziamento finalizzato di 2.150 euro in 24 mesi, con una rata di circa 95 euro, l’incidenza scende sotto il 6% del reddito. Nessuna regola di legge fissa una percentuale massima: ma la seconda domanda, a parità di storia, ha una probabilità di accoglimento molto più alta, ed è proprio quella che costruisce il primo dato positivo dopo il decreto.
Se il rifiuto è motivato dalla consultazione di una banca dati, il consumatore ha diritto di conoscere quale banca dati è stata consultata e il risultato della consultazione: è un principio della disciplina del credito ai consumatori (art. 125 TUB; dopo la riscrittura operata dal D.Lgs. 212/2025 la collocazione esatta della regola va controllata sul testo aggiornato del TUB). È da lì che si capisce se il problema è un dato errato, da correggere, o un dato vero, con cui convivere per un certo periodo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, legge il rifiuto partendo da due documenti insieme: il decreto di esdebitazione e la visura delle banche dati, perché è nel confronto tra i due che si capisce se il “no” della banca poggia su un dato vero o su un dato non aggiornato.
L’errore tipico di questa fase
Rivolgersi a operatori che promettono di “cancellare la CRIF” a pagamento o di ottenere prestiti “anche a protestati e cattivi pagatori”. Le segnalazioni vere non si cancellano con una lettera prestampata; le segnalazioni errate si contestano con gli strumenti di legge, gratuitamente o quasi (il ricorso all’ABF richiede un contributo di 20 euro, rimborsato se il ricorso è accolto anche in parte, come risulta dalle decisioni ABF citate). E i finanziamenti offerti a condizioni anomale vanno controllati con attenzione: chi è appena uscito da una procedura di sovraindebitamento è il bersaglio ideale di offerte a costo elevato.
Quanto dura realmente
Il primo anno dopo il decreto è, nella maggior parte dei casi, l’anno più difficile. Le segnalazioni negative possono ancora essere visibili, la storia positiva non esiste ancora, la banca vede un cliente con un reddito magari stabile ma senza un passato recente di rimborsi regolari. Non è un divieto: è una valutazione. E le valutazioni cambiano con il passare dei mesi e con l’arrivo di dati nuovi.
Dal primo al terzo anno: la storia creditizia ricomincia a scriversi
È passato un anno dal decreto. Le segnalazioni collegate ai debiti esdebitati sono state aggiornate, almeno quelle che dipendevano da un’iniziativa del debitore. Il calendario ora corre per conto suo: alcuni dati scadono, altri si aggiungono.
Cosa succede
In questo periodo si sovrappongono due movimenti. Da un lato i dati negativi più vecchi escono progressivamente dalle banche dati, man mano che si compiono i tempi di conservazione. Dall’altro si formano dati nuovi: ogni rapporto acceso e pagato con puntualità diventa un’informazione positiva che il SIC conserva e mostra ai partecipanti.
Il punto che sorprende molti debitori è che il SIC non registra solo il “cattivo pagatore”: registra anche il buon pagatore. I rapporti positivi esauriti restano nel sistema per 60 mesi dalla cessazione o dalla scadenza del contratto, secondo il Codice di condotta. È la memoria positiva che, col tempo, controbilancia quella negativa.
La norma
I tempi di conservazione del Codice di condotta SIC, come riassunti nel vademecum CRIF del dicembre 2019, sono questi:
| Tipo di informazione | Durata della conservazione |
|---|---|
| Richiesta di finanziamento | 180 giorni dalla presentazione, se l’istruttoria lo richiede, oppure 90 giorni dalla comunicazione di rifiuto o rinuncia |
| Ritardi fino a due rate o due mesi, poi regolarizzati | 12 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, se non emergono nuovi ritardi |
| Ritardi superiori a due rate o due mesi, poi regolarizzati | 24 mesi dalla registrazione della regolarizzazione, se non emergono nuovi ritardi |
| Dati negativi non regolarizzati | 36 mesi dalla scadenza contrattuale o dall’ultimo aggiornamento per altre vicende rilevanti, con un massimo di 60 mesi dalla scadenza contrattuale |
| Rapporti positivi esauriti | 60 mesi dalla cessazione o scadenza del contratto |
Due avvertenze. La prima: i dati positivi di rapporti chiusi possono restare visibili più a lungo se coesistono rapporti con dati negativi non regolarizzati. La seconda: per finalità diverse (difesa in giudizio, obblighi di legge, esigenze regolatorie) il gestore può trasferire i dati su un supporto non accessibile ai partecipanti, fino a dieci anni dalla scadenza dei tempi di conservazione; quei dati però non sono più consultabili dalle banche per valutare un nuovo finanziamento.
Per la Centrale dei Rischi il discorso è diverso: la segnalazione a sofferenza cessa quando cessa il rapporto o la posizione viene definita, ma la storia delle segnalazioni resta consultabile per un periodo definito dalla circolare n. 139. Il caso deciso dall’ABF di Milano con la decisione n. 8875/2025 mostra un dettaglio che vale anche per l’esdebitato: dopo un accordo di saldo e stralcio, la segnalazione a sofferenza del cessionario era stata interrotta dal gennaio 2025 per il venir meno delle soglie, mentre restava la segnalazione di “perdita da cessione” riferita all’operazione del cedente.
I termini che si attivano
Il calcolo pratico dipende da come il dato è stato classificato dopo l’esdebitazione. Se l’intermediario ha registrato l’evento come vicenda rilevante e aggiornato la posizione, i 36 mesi possono decorrere da quell’aggiornamento; se non lo ha fatto, il riferimento resta la scadenza contrattuale, entro il tetto dei 60 mesi. È per questo che la richiesta di aggiornamento fatta nei primi tre mesi non è una formalità: sposta, o almeno chiarisce, il punto di partenza dell’orologio.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa fase è costruire, non contestare. Gli strumenti sono semplici e richiedono pazienza:
- un conto corrente gestito senza sconfinamenti, con accredito dello stipendio o della pensione;
- eventualmente un piccolo finanziamento finalizzato (un elettrodomestico, un’auto usata di basso valore) con rata ampiamente sostenibile, pagato con assoluta regolarità;
- nessuna richiesta di finanziamento “a pioggia”: una domanda alla volta, solo quando si ha ragionevole certezza della sostenibilità;
- una verifica annuale dei propri dati nel SIC e nella Centrale dei Rischi, per controllare che le scadenze siano state rispettate e che non compaiano segnalazioni nuove o errate.
Il conto corrente, in particolare, è il primo mattone. Per i consumatori il TUB prevede il “conto di base”, un conto con servizi essenziali che le banche sono tenute ad aprire salvo i casi previsti dalla normativa antiriciclaggio; per chi ha appena chiuso una procedura è spesso la porta d’ingresso più semplice.
L’errore tipico di questa fase
Chiedere subito un mutuo. Il credito immobiliare ai consumatori richiede, per legge, una valutazione del merito creditizio approfondita (art. 120-undecies TUB), e la banca guarda all’orizzonte lungo del rimborso, spesso vent’anni o più. Chi presenta una domanda di mutuo a dodici mesi dal decreto, con dati negativi ancora visibili e senza storia positiva, rischia di raccogliere un rifiuto che resterà nel SIC per alcuni mesi e che non aggiunge nulla alla propria posizione.
Quanto dura realmente
Nella pratica, un periodo di due o tre anni di comportamento regolare è quello in cui la fotografia del debitore cambia in modo apprezzabile. Non è un termine di legge: è l’effetto combinato della scadenza dei dati regolarizzati, della permanenza dei dati positivi e del fatto che le banche, valutando il merito creditizio, danno peso alla storia recente. La durata effettiva dipende dalla gravità delle segnalazioni originarie e dalla rapidità con cui sono state aggiornate.
Anni 1-3 per l’incapiente: il triennio sotto vigilanza
C’è un debitore per cui il calendario dei primi tre anni ha una regola in più. È il debitore incapiente, che ha ottenuto l’esdebitazione senza poter offrire nulla ai creditori.
Cosa succede
Per tre anni dal decreto l’OCC vigila. Il debitore deve presentare, entro il termine fissato nel decreto, la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute. Se l’OCC accerta utilità ulteriori, previa autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono iniziare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.
È un periodo in cui il debitore è esdebitato ma non del tutto “libero”: il debito può tornare esigibile, nei limiti del comma 9 dell’art. 283, se la sua situazione migliora in modo rilevante.
La norma
Il testo vigente dell’art. 283 c.1 CCII, dopo il D.Lgs. 136/2024, dice che il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all’esdebitazione solo per una volta; resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del comma 9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Il periodo è di tre anni, non più di quattro come nel testo previgente, che fissava anche una soglia del dieci per cento oggi eliminata.
E poi c’è la frase che risponde direttamente alla domanda del titolo, per l’incapiente: secondo l’art. 283 c.1 CCII, non sono considerate utilità i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati. Un prestito ottenuto durante il triennio non riapre il debito esdebitato: non è una ricchezza sopravvenuta che i vecchi creditori possano aggredire.
Il comma 2 aiuta a capire chi è incapiente: il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE. Con l’assegno sociale 2026 (7.101,12 euro annui, dato provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia è di 10.651,68 euro per una persona sola e di 21.729,43 euro per un nucleo di tre persone (parametro 2,04). Sulla lettura del comma 2 (se la soglia si confronti con il reddito già depurato delle spese di mantenimento o misuri essa stessa il mantenimento) le prassi dei tribunali non sono uniformi.
I termini che si attivano
- Ogni anno, entro il termine indicato nel decreto, il deposito della dichiarazione sulle utilità sopravvenute (art. 283 c.7 CCII). Il testo dice che la dichiarazione è dovuta quando è positiva, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno: depositarla sempre è la scelta prudente, perché l’omissione è sanzionata con la revoca.
- Tre anni dal decreto per la sopravvenienza di utilità rilevanti (c.1); tre anni dal deposito del decreto per la vigilanza dell’OCC (c.9).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva dell’incapiente è doppia: rispettare con precisione i termini della dichiarazione e usare correttamente la regola sui finanziamenti.
Sul primo punto, il calendario va fissato subito, il giorno del decreto: la data annuale della dichiarazione, la prova del deposito, la documentazione che dimostra le entrate dell’anno. Sul secondo punto, conviene spiegare alla banca a cui si chiede un prestito che l’esdebitazione dell’incapiente non viene messa in discussione da quel finanziamento: è la legge a stabilirlo. Resta vero il contrario: il reddito che consente di pagare la rata del nuovo prestito è un’entrata che va dichiarata, e un aumento significativo di reddito può diventare un’utilità sopravvenuta. È un equilibrio che va valutato prima di firmare, non dopo.
Bisogna inoltre tenere presente un precedente che restringe l’accesso alla misura: secondo Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025, il debitore incapiente già dichiarato fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 della legge fallimentare non può poi invocare l’esdebitazione dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Chi si trova in questa situazione deve sapere che il suo percorso verso il credito parte da una base diversa.
L’errore tipico di questa fase
Saltare una dichiarazione annuale perché “non è cambiato nulla”. È l’errore che può costare l’intero beneficio, e con esso la possibilità di presentarsi in banca come debitore esdebitato.
Quanto dura realmente
Tre anni dal decreto, con un’ultima verifica dell’OCC alla fine del periodo. Per le banche, il dato rilevante è che durante il triennio il debitore incapiente ha un’esdebitazione “sotto condizione”: alcune istruttorie ne tengono conto, chiedendo copia del decreto e delle dichiarazioni depositate.
Dopo il quinto anno: le ultime code del calendario
Sono passati cinque anni dal decreto. È l’orizzonte temporale più lungo che il debitore esdebitato deve tenere a mente.
Cosa succede
Alla scadenza del quinto anno si chiudono due orologi diversi. Il primo è quello delle banche dati: il limite massimo di 60 mesi dalla scadenza contrattuale per i dati negativi non regolarizzati del Codice di condotta SIC. Il secondo è quello del CCII: i cinque anni che separano un’esdebitazione dall’altra.
La norma
L’art. 280 lett. d CCII esclude l’esdebitazione per chi ne abbia beneficiato nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione; la lett. e la esclude per chi ne abbia già beneficiato due volte. Per il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, l’art. 69 c.1 CCII nega l’accesso a chi è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell’esdebitazione due volte. Per l’incapiente l’art. 283 c.1 è ancora più netto: solo per una volta.
Perché questo conta per la banca? Perché il finanziatore sa che, nei cinque anni successivi a un’esdebitazione, il debitore che dovesse tornare in difficoltà non avrebbe accesso immediato a una nuova liberazione dai debiti. È un elemento che, paradossalmente, può essere letto in due direzioni: come un fattore di rischio (se va male, la procedura non sarà disponibile) e come un fattore di responsabilizzazione del debitore.
I termini che si attivano
Il quinto anniversario del decreto (o, per l’art. 280 lett. d, della scadenza del termine per l’esdebitazione) è la data a partire dalla quale una nuova procedura torna in astratto disponibile, sempre nei limiti delle due volte. Il sessantesimo mese dalla scadenza contrattuale dei vecchi rapporti è il limite massimo di permanenza dei dati negativi non regolarizzati nei SIC.
Cosa può fare il debitore ora
L’ultima finestra difensiva è una verifica completa: nessun dato negativo collegato ai debiti esdebitati dovrebbe essere ancora visibile ai partecipanti dei SIC oltre i termini massimi. Se un dato è ancora lì, l’istanza di cancellazione al gestore e, in mancanza di risposta, il reclamo al Garante sono gli strumenti adeguati.
L’errore tipico di questa fase
Dare per scontato che “dopo cinque anni tutto sparisce”. I termini del SIC si calcolano dalla scadenza contrattuale o dagli aggiornamenti, non dal decreto; quelli della Centrale dei Rischi seguono altre regole; e se nel frattempo si sono accumulati nuovi ritardi, il calendario riparte.
Quanto dura realmente
Per la grande maggioranza dei casi, la coda informativa dell’esdebitazione si esaurisce entro questo orizzonte. Quello che resta, dopo cinque anni, è soprattutto la storia costruita nel frattempo.
La stessa esdebitazione, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative: nessuna riproduce un caso reale. Partono dalla stessa situazione e divergono solo per le scelte del debitore.
Situazione di partenza comune. Liquidazione controllata di un consumatore dipendente, aperta tre anni prima. Debiti residui verso tre intermediari: prestito personale di 18.730 euro (credito ceduto a una società specializzata), carta revolving con saldo di 4.215 euro, scoperto di conto di 2.960 euro. Sofferenza in Centrale dei Rischi per lo scoperto e per il prestito; dati negativi non regolarizzati nel SIC per il prestito e la revolving. Reddito netto attuale: 1.640 euro al mese. Decreto di esdebitazione comunicato lunedì 2 novembre 2026.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
- Prima del decreto (settembre 2026): visura della Centrale dei Rischi e accesso ai dati del SIC. Emerge che il prestito è segnalato dal cessionario e non dalla banca originaria.
- 2 novembre 2026 (giorno 0): copia del decreto, prova della comunicazione, stato passivo esecutivo raccolti in un unico fascicolo.
- 2 dicembre 2026 (mercoledì, giorno 30): scade il termine di reclamo dell’art. 282 c.3 CCII. Nessun reclamo.
- 9 dicembre 2026 (mercoledì): lettere ai tre segnalanti (banca dello scoperto, emittente della revolving, cessionario del prestito) con copia del decreto e richiesta di aggiornamento; istanza al gestore del SIC.
- Gennaio 2027: risposta del SIC entro il mese previsto dal Codice di condotta; due posizioni aggiornate, la terza no.
- 18 gennaio 2027 (lunedì): reclamo formale all’intermediario inadempiente, con tutte le contestazioni.
- Marzo 2027: aggiornamento ottenuto anche per la terza posizione.
- Lunedì 15 marzo 2027: apertura di un conto di base con accredito dello stipendio.
- Lunedì 13 settembre 2027: richiesta di un finanziamento finalizzato di 1.380 euro, rata di 64 euro: accolto.
- Novembre 2028: dopo due anni di rapporti regolari, richiesta di un prestito personale di importo contenuto con una documentazione completa.
Calendario B: il debitore che lascia correre
- Prima del decreto: nessuna verifica.
- 2 novembre 2026 (giorno 0): il debitore riceve il decreto e lo archivia.
- 9 novembre 2026 (lunedì): richiesta di prestito personale di 9.500 euro, durante il termine di reclamo. Rifiutata. La richiesta resta nel SIC.
- Novembre-dicembre 2026: altre due richieste a intermediari diversi. Due rifiuti. Il SIC mostra ora tre richieste respinte.
- Lunedì 22 marzo 2027: richiesta di mutuo per l’acquisto della casa. Rifiutata: la sofferenza dello scoperto risulta ancora riferita a un credito di cui la banca non conosce l’esdebitazione, perché nessuno gliel’ha comunicata.
- Lunedì 21 giugno 2027: il debitore si rivolge a un operatore che promette la “cancellazione dalla CRIF” a fronte di un pagamento anticipato. Nessun risultato.
- Dicembre 2027: prima istanza di aggiornamento, oltre un anno dopo il decreto. Gli intermediari aggiornano in tempi ordinari, ma per il periodo precedente non hanno colpa: la notizia non era mai arrivata.
Il confronto
| Data | Calendario A | Calendario B |
|---|---|---|
| Settembre 2026 | Visure fatte | Nessuna verifica |
| 2/12/2026 | Termine di reclamo scaduto, fascicolo pronto | Una richiesta di prestito già respinta |
| 9/12/2026 | Richieste di aggiornamento inviate | Tre richieste respinte nel SIC |
| Marzo 2027 | Posizioni aggiornate, conto di base aperto | Mutuo rifiutato |
| Settembre 2027 | Primo finanziamento regolare | Nessun rapporto attivo |
| Dicembre 2027 | Nove mesi di storia positiva | Prima richiesta di aggiornamento |
La differenza tra i due calendari non sta nel decreto, identico, ma nelle date. Nel calendario A il debitore arriva alla fine del 2027 con dati aggiornati e una storia positiva in formazione; nel calendario B arriva alla stessa data con le stesse segnalazioni di un anno prima e qualche rifiuto in più. E l’esempio dell’ABF di Palermo (decisione n. 7386/2025) spiega perché il debitore B non ha leve risarcitorie per il periodo in cui nessuno aveva informato l’intermediario.
Una variante estiva. Se il decreto fosse stato comunicato lunedì 3 agosto 2026, il termine di reclamo sarebbe scaduto mercoledì 2 settembre 2026: per l’art. 9 c.1 CCII i termini dei procedimenti del Codice corrono anche nel mese di agosto. Il debitore che pensasse di avere tempo “fino a ottobre” sbaglierebbe il calcolo.
I binari paralleli: quando il “no” della banca si contesta
La timeline descritta finora è quella ordinaria. Ma ci sono momenti in cui il debitore può aprire un binario parallelo, che cambia i tempi e, talvolta, l’esito.
Il reclamo all’intermediario e il ricorso all’ABF
Il primo binario è stragiudiziale. Se una segnalazione non viene aggiornata dopo l’esdebitazione, o se era illegittima fin dall’origine, il debitore presenta un reclamo scritto all’intermediario. Se la risposta non arriva o non soddisfa, può proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario. L’ABF decide su diritti, obblighi e facoltà: può accertare che la segnalazione è illegittima e disporre che l’intermediario faccia quanto necessario per cancellarla (come nella decisione di Milano n. 2297/2025), ma non può pronunciare provvedimenti costitutivi né condanne a un fare infungibile (decisione di Milano n. 2034/2026). Il ricorso deve riguardare la stessa questione del reclamo. Il risarcimento del danno va provato nella sua esistenza e nel suo ammontare (decisione di Palermo n. 7386/2025).
Il binario ABF non ha i tempi di un giudizio, ma non è immediato: tra reclamo, ricorso, controdeduzioni e decisione passano mesi. Per il debitore che non ha urgenza di un finanziamento è spesso lo strumento più proporzionato.
Il reclamo al Garante privacy
Il secondo binario riguarda i dati personali. Se il gestore del SIC o il partecipante non rispondono all’istanza di accesso o di rettifica nel termine di un mese (prorogabile di due mesi con motivazione), il debitore può presentare reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (art. 77 GDPR). È lo strumento adatto quando il problema è la qualità del dato (inesatto, non aggiornato, conservato oltre i termini), più che il rapporto contrattuale con la banca.
Il giudice ordinario: urgenza e risarcimento
Il terzo binario è giudiziale. Quando una segnalazione illegittima impedisce di ottenere un finanziamento necessario (per esempio per avviare un’attività dopo la procedura, o per acquistare un veicolo indispensabile al lavoro), può essere chiesta la tutela d’urgenza davanti al tribunale. Secondo la ricostruzione di EC News, il debitore deve dimostrare il fumus boni iuris e il periculum in mora, e tra i pregiudizi tipici rientra proprio l’impossibilità di accedere a nuova finanza. In un giudizio ordinario di risarcimento, poi, servono la prova della condotta illegittima, del danno e del nesso causale. Va ricordato che il giudizio civile ordinario di cognizione, a differenza dei procedimenti del CCII, è soggetto alla sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).
Il binario della persona vicina: garanti e cointestatari
Un quarto binario riguarda le persone che stanno accanto al debitore. Il fideiussore che aveva garantito i debiti esdebitati resta esposto per l’intero (art. 278 c.6 CCII), e la sua posizione nelle banche dati può peggiorare. Se anche il garante è in difficoltà, può valutare una propria procedura, eventualmente nella forma familiare dell’art. 66 CCII, che dopo il D.Lgs. 136/2024 consente la liquidazione controllata congiunta anche quando uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire. Sul piano del nuovo credito, la presenza di un coobbligato o garante solido può cambiare la valutazione della banca: ma è una scelta da fare con prudenza, perché sposta il rischio su un’altra persona.
Il binario del professionista e dell’imprenditore
Per chi lavora in proprio il calendario ha una variabile in più. Il professionista o l’imprenditore che esce da un’esdebitazione chiede spesso non un prestito personale, ma credito per l’attività: un fido, un anticipo fatture, un leasing per uno strumento di lavoro. In questi casi la banca guarda soprattutto alla Centrale dei Rischi, che registra le esposizioni verso il sistema e le sofferenze, e ai bilanci o alle dichiarazioni fiscali dell’attività.
Due dati normativi vanno tenuti presenti. Il primo: per i professionisti, come per i consumatori, il decreto di esdebitazione nella liquidazione controllata è pubblicato nell’area web del tribunale o del Ministero; per gli imprenditori è iscritto nel registro delle imprese (art. 282 c.1 CCII). È quindi un’informazione che la banca può trovare con facilità, e conviene presentarla per primi, con la propria lettura dei fatti, invece di lasciare che emerga da sola. Il secondo: nella liquidazione giudiziale, l’esdebitazione fa venir meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all’apertura della procedura (art. 278 c.1 CCII). È un effetto che riguarda incarichi e cariche, non il credito, ma chiarisce che la legge vuole un rientro pieno del debitore nella vita economica.
Sul piano pratico, per l’attività il primo anno è spesso quello in cui si lavora con mezzi propri e con forme di credito garantite dal bene (leasing, finanziamento finalizzato del fornitore). La storia positiva della nuova attività, documentata da dichiarazioni e incassi regolari, è ciò che nel secondo e nel terzo anno può aprire la strada a un fido.
Il binario delle trattenute residue
Un ultimo binario riguarda chi, prima della procedura, aveva una cessione del quinto. Il Trib. Milano, con la sentenza n. 31/2025, ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla liquidazione controllata, con cessazione delle trattenute e versamento delle somme sul conto della procedura. Dopo l’esdebitazione, il debitore deve verificare che il datore di lavoro non continui a operare trattenute riferite al vecchio contratto: è un controllo che si fa sulle buste paga, e che va fatto prima di chiedere una nuova cessione del quinto, perché due trattenute sullo stesso stipendio sono un dato che qualunque istruttoria rileva.
Le cinque finestre che cambiano l’esito
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Prima del decreto: la visura preventiva. Chiedere i propri dati alla Centrale dei Rischi e ai SIC mentre la procedura è ancora aperta permette di arrivare al decreto sapendo chi segnala cosa, e di scoprire subito le segnalazioni illegittime fin dall’origine.
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Giorno 30: la stabilità del decreto. Il termine di reclamo di trenta giorni (art. 282 c.3 e art. 283 c.8 CCII) corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Prima di quel giorno il decreto non è definitivo; dopo quel giorno è la base documentale di tutte le richieste.
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Entro il terzo mese: le richieste di aggiornamento. Inviate a ogni segnalante, compresi i cessionari, con copia del decreto. È la notizia documentata a far partire la responsabilità dell’intermediario per il ritardo.
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La prima richiesta di credito: una sola, ben preparata. Ogni domanda resta nel SIC fino a 180 giorni (o 90 dal rifiuto). Importo contenuto, reddito documentato, decreto e visure aggiornate in mano.
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Ogni anno, per l’incapiente: la dichiarazione. Depositarla sempre, nel termine del decreto, per tutto il triennio. E ricordare che i finanziamenti non sono utilità sopravvenute (art. 283 c.1 CCII).
Le domande sul tempo
Posso chiedere un prestito il giorno dopo il decreto di esdebitazione?
Sì, nessuna norma lo vieta. Ma per trenta giorni il decreto può essere reclamato, le segnalazioni non sono ancora state aggiornate e ogni richiesta respinta resta visibile nel SIC per mesi. Conviene attendere la scadenza del termine di reclamo e l’aggiornamento delle banche dati.
Sono passati sei mesi dal decreto e la mia segnalazione in CRIF è ancora lì: è troppo tardi per contestarla?
No. La richiesta di aggiornamento o di rettifica si può fare in qualunque momento, finché il dato è conservato. Ma la responsabilità dell’intermediario per il ritardo, di regola, decorre da quando ha ricevuto la notizia documentata dell’esdebitazione: se nessuno gliel’ha mai inviata, il tempo trascorso non gli è imputabile.
Quanto tempo deve passare prima di poter ottenere un mutuo?
La legge non fissa alcun termine. Dipende dal reddito, dall’importo, dalla storia positiva costruita dopo il decreto e dal momento in cui i dati negativi escono dai SIC (12, 24 o 36 mesi secondo i casi, con un massimo di 60 mesi dalla scadenza contrattuale per i dati non regolarizzati). Nella pratica, un mutuo chiesto a pochi mesi dal decreto incontra ostacoli molto maggiori di uno chiesto dopo due o tre anni di rapporti regolari.
Sono incapiente e sono passati due anni dal decreto: se ottengo un prestito, i vecchi creditori possono pretendere quelle somme?
No: secondo l’art. 283 c.1 CCII i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, non sono considerati utilità. Restano però dovute le dichiarazioni annuali fino al terzo anno, e un aumento significativo di reddito può invece essere valutato come utilità sopravvenuta.
Dopo quanti anni potrei, in caso di nuova crisi, chiedere un’altra esdebitazione?
Non prima di cinque anni (art. 280 lett. d CCII; per il piano del consumatore art. 69 c.1), e mai più di due volte in tutto. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una sola volta.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le decisioni che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per il debitore esdebitato che torna in banca. Dove la fonte consultata è una sintesi o una massima, è indicato.
Tappa 1 – Prima del decreto: come nascono le segnalazioni
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Cass. n. 15609/2014 (sintesi EC News, 15/5/2025). La segnalazione a sofferenza richiede una ragionevole e oggettiva valutazione che il credito non sarà soddisfatto in tempi congrui, considerando l’intera situazione patrimoniale e finanziaria del cliente verso il sistema bancario. Rilevanza: consente di verificare se le sofferenze registrate prima della procedura erano fondate.
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Cass. n. 1931/2017 (sintesi EC News, 15/5/2025). Conta la situazione oggettiva di incapacità finanziaria, non il semplice richiamo allo stato di insolvenza. Rilevanza: l’apertura di una procedura di sovraindebitamento non giustifica, da sola, una segnalazione a sofferenza; serve una valutazione concreta.
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ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2297 del 28/2/2025 (testo letto). Il preavviso di segnalazione inviato tramite area riservata è efficace solo se l’intermediario prova la pubblicazione effettiva del documento e l’invio dell’avviso via SMS o email; in mancanza, la segnalazione in CRIF va cancellata. Rilevanza: le segnalazioni anteriori alla procedura vanno controllate anche sotto il profilo del preavviso.
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ABF, Collegio di Milano, decisione n. 8875 del 2/10/2025 (testo letto). La sofferenza indica una situazione patrimoniale deficitaria e non coincide con il ritardo o l’inadempimento volontario; nel caso deciso, dopo un saldo e stralcio la segnalazione del cessionario era cessata, mentre restava la segnalazione di perdita da cessione relativa al cedente. Rilevanza: mostra come le segnalazioni possano sopravvivere in forme diverse alla definizione del debito.
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Trib. Milano, sent. n. 31/2025. La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme confluiscono nella procedura. Rilevanza: dopo l’esdebitazione occorre verificare che non sopravvivano trattenute sullo stipendio, che pesano su ogni nuova istruttoria.
Tappa 2 – Giorno 0: il decreto e i suoi limiti
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Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: spiega perché il decreto di esdebitazione, quando arriva, contiene una valutazione della condotta del debitore che la banca può leggere.
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Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it, 20/5/2026). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore si valuta in sede di esdebitazione. Rilevanza: conferma la centralità della relazione dell’OCC, che è anche il documento in cui si legge se il finanziatore ha valutato il merito creditizio.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Rilevanza: l’esdebitazione può essere concessa anche quando i creditori hanno ricevuto poco o nulla, ed è proprio questo il dato che le banche valutano dopo.
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Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e giustifica il rigetto dell’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: mostra che il decreto non è automatico e che la sua concessione dice qualcosa della condotta del debitore.
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Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (sintesi Eutekne, numero non indicato). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione nella liquidazione controllata, perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b CCII). Rilevanza: serve a delimitare quali debiti restano dopo il decreto e possono generare nuove segnalazioni.
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Corte cost., ord. n. 104/2026. Sulla questione di legittimità dell’art. 278 c.2 CCII (creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso), la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: per i creditori non insinuati l’esdebitazione oggi opera solo oltre la percentuale di riparto; l’esito del giudizio può cambiare la posizione del debitore verso quei creditori.
Tappa 3 – Giorni 1-30: il reclamo
- Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale letto da fonte ufficiale) e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026. La prima ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego dell’esdebitazione dell’incapiente emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta, e ha escluso l’accesso all’art. 283 per il fallito non esdebitato per la stessa esposizione; la seconda si è espressa in modo diverso sulla ricorribilità. Rilevanza: finché il decreto non è stabile, la posizione del debitore verso le banche resta incerta.
Tappa 4 – Giorni 31-90: l’aggiornamento delle banche dati
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Cass. ord. n. 3671/2024 (sintesi EC News, 15/5/2025). L’ingiustificato ritardo della banca nel cancellare la segnalazione dopo il primo versamento previsto da un accordo transattivo è illegittimo e la banca risponde delle conseguenze. Rilevanza: per analogia, l’intermediario informato dell’esdebitazione che non aggiorna la posizione si espone a responsabilità.
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ABF, Collegio di Palermo, decisione n. 7386 del 29/7/2025 (testo letto). Il ritardo nell’aggiornamento non è imputabile all’intermediario che ha avuto notizia dell’estinzione solo tramite il cessionario; il risarcimento richiede la prova dell’esistenza e della misura del danno. Rilevanza: il debitore esdebitato deve informare direttamente ciascun segnalante e documentare il danno.
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ABF, Collegio di Milano, decisione n. 2034 del 9/3/2026 (testo letto). Il ricorso all’ABF deve riguardare la stessa questione esposta nel reclamo; la contestazione della segnalazione in CRIF non inserita nel reclamo è inammissibile. Rilevanza: il reclamo all’intermediario va scritto completo, con tutte le segnalazioni da contestare.
Tappa 5 – La prima richiesta di credito
- Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, può contestare i requisiti di legittimità del piano del consumatore, ma non la sua convenienza (art. 69 c.2 CCII). Rilevanza: il sistema penalizza il finanziatore che non valuta il merito creditizio, e questo rende le banche più caute verso chi esce da una procedura.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo nel punto esatto della timeline in cui si trova il debitore: prima del decreto, nei trenta giorni del reclamo, nei mesi dell’aggiornamento o dopo il primo rifiuto. Ecco cosa facciamo concretamente.
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Visura preventiva delle banche dati. Se la procedura è ancora aperta, chiediamo con il cliente la visura della Centrale dei Rischi e l’accesso ai dati dei SIC, e costruiamo la mappa di chi segnala cosa, compresi i cessionari dei crediti.
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Verifica della legittimità originaria delle segnalazioni. Controlliamo la prova del preavviso e i presupposti della sofferenza (valutazione complessiva della situazione, non semplice ritardo), per individuare le segnalazioni che potevano essere contestate fin dall’inizio.
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Fascicolo del decreto. Al giorno 0 raccogliamo il decreto, la prova della comunicazione, lo stato passivo o l’elenco dei creditori e, per l’incapiente, il calendario delle dichiarazioni annuali.
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Controllo del termine di reclamo. Calcoliamo il termine di trenta giorni, che corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII), seguiamo l’eventuale reclamo di un creditore e difendiamo il decreto nel procedimento.
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Richieste di aggiornamento mirate. Dopo la scadenza del termine redigiamo una richiesta per ciascun segnalante e per ciascun gestore di banca dati, con i documenti necessari e l’indicazione del rapporto.
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Reclami e ricorsi all’ABF. Se l’aggiornamento non arriva, redigiamo il reclamo all’intermediario inserendo tutte le contestazioni e, se necessario, il ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario.
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Istanze al Garante privacy. Quando il problema è la qualità del dato (inesatto, non aggiornato, conservato oltre i termini), prepariamo l’istanza di rettifica o cancellazione e, in mancanza di risposta, il reclamo al Garante.
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Tutela giudiziale. Valutiamo con il cliente i presupposti per un ricorso d’urgenza o per una domanda di risarcimento, solo quando la documentazione consente di provare condotta, danno e nesso.
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Lettura del rifiuto e preparazione della richiesta di credito. Analizziamo le ragioni del rifiuto e, con i commercialisti dello staff, verifichiamo la sostenibilità della rata rispetto al reddito disponibile prima della nuova domanda.
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Vigilanza per l’incapiente e posizione dei garanti. Seguiamo le dichiarazioni annuali dell’art. 283 c.7 per tutto il triennio e valutiamo la posizione di fideiussori e coobbligati, anche ai fini di una procedura familiare (art. 66 CCII).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesano due competenze insieme. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di leggere il decreto di esdebitazione e la relazione dell’OCC dall’interno, sapendo quali crediti sono stati coinvolti, con quali effetti e con quali limiti. Il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario permette di portare quella lettura sul terreno in cui si gioca il ritorno al credito: merito creditizio, segnalazioni, rapporti con gli intermediari.
Lo Studio garantisce continuità di strategia dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione: la stessa linea, lo stesso difensore, dal reclamo contro il decreto alla contestazione delle segnalazioni. E lavora con uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che esamina insieme il profilo giuridico e quello reddituale del caso.
Chiusura: il calendario dopo il decreto
L’esdebitazione chiude il passato giudiziario, ma non apre automaticamente le porte delle banche. Le banche possono rifiutare un prestito: non perché la legge lo imponga a chi è stato esdebitato, ma perché nessuna norma le obbliga a concederlo e perché la disciplina del merito creditizio chiede loro prudenza. Quello che il debitore può fare è far sì che il rifiuto, quando arriva, si basi su dati veri, aggiornati e ancora conservabili. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata: i trenta giorni del reclamo, i tre mesi dell’aggiornamento, i dodici, ventiquattro, trentasei mesi delle banche dati sono finestre che si aprono e si chiudono secondo un calendario preciso.
Lo Studio Monardo segue proprio questo passaggio, dalla procedura al ritorno al credito, perché unisce due competenze certificate: quella del Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero e fiduciario di un OCC, che conosce dall’interno la procedura che porta al decreto, e quella del coordinatore di uno staff nazionale in diritto bancario, che si occupa delle regole con cui le banche valutano chi torna a chiedere credito.
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