Il debito si forma in silenzio. Il freelance chiude la dichiarazione a giugno, vede il saldo IRPEF e il primo acconto, guarda il conto corrente e decide di rimandare: «lo pago quando incasso le fatture di settembre». Le fatture arrivano in ritardo, un cliente non paga, l’anno dopo i due acconti si sommano al saldo. Tre o quattro anni così e sul tavolo arrivano gli avvisi bonari, poi le cartelle, poi un pignoramento presso i committenti. A quel punto il debito con l’Erario vale due o tre volte il reddito annuo e la domanda è sempre la stessa: si può cancellare?
La risposta breve è sì. L’IRPEF non è tra i debiti esclusi dall’esdebitazione, e con l’IRPEF cadono anche le sanzioni accessorie e gli interessi. La risposta completa però dipende dal tempo: da come il debito si è formato negli anni, da quando il freelance si muove, da quale strada sceglie e da cosa fa nei tre anni che seguono. Proprio sul debito fiscale dei professionisti i tribunali e l’Agenzia delle Entrate guardano oggi con particolare attenzione la condotta del debitore. Con la circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 l’Agenzia ha detto ai propri uffici di controllare ogni decreto di esdebitazione e di fare reclamo quando trova elementi documentati di colpa grave.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo articolo ricostruisce la sequenza completa. Prima viene la fase in cui il debito si forma, che decide la meritevolezza. Poi l’incarico all’Organismo di composizione della crisi (OCC) e i suoi primi 7 giorni. Poi la raccolta dei documenti e la scelta tra concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente. Poi il deposito e il confronto con l’Agenzia delle Entrate (voto, cram down, stato passivo). Poi i tre anni della procedura. Infine il decreto, i 30 giorni per il reclamo e la vita fiscale dopo.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché la materia sta in mezzo a due mondi, e servono competenze certificate su entrambi. Il primo è il sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la relazione che il giudice leggerà sulla condotta fiscale del debitore. Il secondo è il debito tributario: l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con commercialisti che ricostruiscono ruoli, sanzioni e periodi d’imposta.
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La mappa temporale: dal primo saldo non versato al decreto di esdebitazione
Prima di entrare nelle singole tappe serve la visione d’insieme. Un freelance (professionista con partita IVA, lavoratore autonomo, anche in regime forfettario) non può fallire e non è soggetto alla liquidazione giudiziale. Rientra quindi tra i debitori “sovraindebitati” dell’art. 2, comma 1, lett. c) del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019). Per i debiti nati dall’attività, e l’IRPEF sui compensi professionali è il caso tipico, non è un consumatore. Restano tre strade che portano alla liberazione dai debiti: il concordato minore, la liquidazione controllata seguita dall’esdebitazione, l’esdebitazione dell’incapiente. È l’unico paragrafo di inquadramento generale. Da qui in poi parliamo solo del freelance con il Fisco come creditore principale.
Il calendario è lungo, e ogni tappa ha un termine preciso. Nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9, comma 1): i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Norma | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anni prima della domanda | Il debito IRPEF si forma: qui si gioca la meritevolezza | artt. 280 e 282 c.2, 283 c.7 CCII | “Prima del giorno 0” |
| 2 | Giorno 0 | Incarico all’OCC | artt. 68, 76, 269 CCII | “Giorno 0” |
| 3 | Entro il giorno 7 (e +15) | L’OCC avvisa Agente della riscossione e uffici fiscali; nel concordato minore gli uffici rispondono entro 15 giorni | artt. 76 c.4, 269 c.3 CCII | “Dal giorno 1 al giorno 22” |
| 4 | Giorni 20-90 circa | Documenti, estratti di ruolo, relazione dell’OCC | artt. 75, 269 c.2, 283 c.3-4 CCII | “Dal giorno 23 al giorno 90” |
| 5 | Deposito (mese 3-4) | Scelta del binario: concordato minore, liquidazione controllata, incapiente | artt. 74, 268, 283 CCII | “Il giorno del deposito” |
| 6 | Entro 30 giorni dal decreto (concordato) / termine fino a 90 giorni (liquidazione) | Voto dell’Agenzia o domande di ammissione al passivo | artt. 78 c.2 lett. c, 80 c.3, 270 c.2 lett. d CCII | “Dal mese 4 al mese 8” |
| 7 | Mesi 6-36 | Esecuzione: compensi lasciati al freelance, quota alla procedura, nuove imposte da pagare | artt. 268 c.4, 272 CCII | “Dal mese 9 al mese 36” |
| 8 | Dal 3° anno dall’apertura | Istanza, 15 giorni ai creditori per le osservazioni, decreto | artt. 279, 282 CCII | “Al terzo anno” |
| 9 | 30 giorni dal decreto (poi 3 anni per l’incapiente) | Reclamo, sospensione dei ruoli, vigilanza OCC | artt. 282 c.3, 283 c.8-9, 124 CCII | “Dopo il decreto” |
Due avvertenze prima di partire. La prima: i tempi “reali” indicati nelle tappe sono stime prudenti, che variano molto da tribunale a tribunale. Non esistono statistiche ufficiali sulla durata media delle procedure di sovraindebitamento dei professionisti. La seconda: il triennio dell’esdebitazione si conta dall’apertura della liquidazione, non dal giorno in cui il freelance si rivolge all’OCC. Ogni mese perso prima del deposito è un mese che si aggiunge alla fine.
Prima del giorno 0: gli anni in cui il debito IRPEF si forma
Cosa succede
Nessun freelance si sveglia con 60.000 euro di debito IRPEF. Il debito cresce per strati. Prima il saldo non versato a giugno. Poi gli acconti calcolati su un reddito che l’anno dopo non si ripete. Poi il controllo automatizzato della dichiarazione (art. 36-bis D.P.R. 600/1973) con la sanzione per omesso versamento. Poi la cartella, gli interessi di mora, gli aggi. Spesso, accanto all’IRPEF, corrono i contributi alla Gestione separata INPS o alla cassa di categoria. Per chi è in regime forfettario il tributo non è tecnicamente l’IRPEF ma l’imposta sostitutiva: la sostanza non cambia, è sempre un debito erariale sul reddito di lavoro autonomo.
È questa la tappa più importante dell’intera timeline. Eppure avviene quando nessuno pensa ancora al sovraindebitamento. La ragione è semplice: per ottenere l’esdebitazione il giudice deve escludere che il freelance abbia determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282, comma 2, CCII per la liquidazione controllata; art. 283, comma 7, per l’incapiente). E il giudice guarderà proprio questi anni.
La norma
L’art. 278, comma 7, CCII esclude dall’esdebitazione solo due categorie: gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a); i debiti per risarcimento da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b). I tributi non compaiono nell’elenco. La circolare 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate lo riconosce espressamente: in linea generale l’esdebitazione si estende ai debiti di natura tributaria. Richiama la Cassazione (Cass. n. 18124 del 6/6/2022, resa in regime di legge fallimentare), secondo cui i debiti tributari e le sanzioni collegate rientrano nel perimetro del beneficio.
L’ostacolo quindi non è la natura del debito. È la condotta. L’art. 280 CCII aggiunge le condizioni generali: niente distrazioni dell’attivo, niente ricorso abusivo al credito, collaborazione con gli organi della procedura, nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti e non più di due in tutto.
I termini che si attivano
In questa fase non c’è un termine processuale. Ci sono però le scadenze fiscali, e ognuna lascia una traccia documentale che l’OCC e il giudice leggeranno: il 30 giugno per saldo e primo acconto, il 30 novembre per il secondo acconto, le scadenze delle rate di eventuali dilazioni. Ogni scadenza saltata è una riga nell’estratto di ruolo. Ogni rateizzazione chiesta e poi abbandonata è un’informazione che può pesare sia a favore sia contro. A favore, perché dimostra un tentativo di pagare. Contro, se la rata è stata lasciata cadere mentre si pagavano altre spese non necessarie.
Cosa può fare il debitore ora
Il freelance che è ancora in questa fase ha più margini di quanto pensi.
- Fermare l’accumulo. Il metodo previsionale per gli acconti consente di ridurli se il reddito dell’anno in corso sarà inferiore. È una scelta da fare con il commercialista, perché un acconto sottostimato genera a sua volta sanzioni.
- Chiedere la dilazione delle cartelle. Dal 1° gennaio 2025, per le richieste presentate nel 2025 e nel 2026, l’art. 19 D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024 e attuato dal decreto MEF del 27 dicembre 2024 consente fino a 84 rate mensili per debiti fino a 120.000 euro con la sola dichiarazione di temporanea difficoltà. Si arriva fino a 120 rate documentando la difficoltà. Per il biennio 2027-2028 il limite senza documentazione sale a 96 rate.
- Documentare le cause. Le fatture non pagate dai committenti, i solleciti, i decreti ingiuntivi tentati, il calo di fatturato: tutto ciò che spiega perché le imposte non sono state versate.
- Non pagare in modo selettivo. Questo è il punto più delicato, e lo vedremo nell’errore tipico.
L’errore tipico di questa fase
L’errore che più spesso preclude l’esdebitazione al freelance è il pagamento selettivo. Il professionista continua a pagare regolarmente tutti gli altri (il leasing dell’auto, la carta di credito, il fornitore del software, a volte le vacanze) e smette di pagare solo il Fisco, che “tanto aspetta”. È esattamente la condotta che una parte della giurisprudenza qualifica come colpa grave, e in alcuni casi come atto in frode.
La circolare 9/E riporta diverse decisioni recenti. Il Tribunale di Bologna, con provvedimento del 5/5/2026, ha negato l’esdebitazione ex art. 282 a una debitrice i cui debiti erariali derivavano dal sistematico inadempimento fiscale per mantenere un tenore di vita che lei stessa sapeva di non potersi permettere. La Corte d’appello di Venezia, con decreto del 25/6/2026, ha ritenuto colpa grave quindici anni di omissioni tributarie concentrate sulla sola componente fiscale, mentre gli altri creditori venivano preferiti. Il Tribunale di Pistoia, con decreto del 24/4/2026, ha respinto l’istanza ex art. 282 anche se il debitore aveva chiesto definizioni agevolate e rateizzazioni in parte rispettate. Per quel tribunale contava il modello di gestione che, per oltre un decennio, si era finanziato non pagando le imposte.
Quanto dura realmente
Questa fase dura anni, di solito tre-sei, prima che il freelance si rivolga a un OCC. Il dato utile è un altro. La condotta fiscale degli anni precedenti è quella che il giudice valuterà, e non si può riscrivere dopo. Si può solo documentare meglio.
Giorno 0: il conferimento dell’incarico all’OCC
Cosa succede
Il giorno 0 è il giorno in cui il freelance firma l’incarico con un Organismo di composizione della crisi. Non è ancora una domanda al tribunale. È l’atto da cui partono i primi termini di legge e, soprattutto, il momento in cui la situazione fiscale smette di essere un fatto privato tra il debitore e l’Agenzia. Da quel giorno lo sanno anche il gestore della crisi, l’Agente della riscossione e gli uffici fiscali.
L’OCC si sceglie tra quelli costituiti nel circondario del tribunale competente, cioè quello del luogo in cui il freelance ha il centro degli interessi principali. Per un professionista è di regola il luogo in cui esercita in modo abituale. Al momento dell’incarico il gestore chiede i primi documenti: dichiarazioni dei redditi, estratto di ruolo, elenco dei creditori, contratti in corso, situazione patrimoniale.
La norma
Per la liquidazione controllata l’art. 269 CCII prevede che il ricorso possa essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC. Al ricorso va allegata una relazione dell’OCC su completezza e attendibilità della documentazione, situazione economica e patrimoniale, cause dell’indebitamento e diligenza del debitore nell’assumere le obbligazioni. La relazione contiene anche l’attestazione che esiste attivo da distribuire (art. 268, comma 3). Per il concordato minore le norme di riferimento sono gli artt. 75 e 76 CCII; per l’incapiente l’art. 283, commi 3 e 4.
I termini che si attivano
Entro 7 giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC deve darne notizia all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti per l’ultimo domicilio fiscale del debitore. Lo prevedono l’art. 269, comma 3 (liquidazione controllata), l’art. 76, comma 4 (concordato minore) e, per il consumatore, l’art. 68, comma 4. Nel concordato minore, come nel piano del consumatore, la norma aggiunge che gli uffici devono comunicare entro 15 giorni il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.
La circolare 9/E spiega cosa fanno gli uffici quando ricevono la comunicazione. Lavorano anche in via anticipata le dichiarazioni, i processi verbali, gli inviti e i rimborsi, per quantificare il prima possibile il credito tributario, in coordinamento con l’Agente della riscossione che insinua i crediti già iscritti a ruolo. Per il freelance questo significa una cosa pratica. Dal giorno 0 conviene aspettarsi che emergano anche debiti non ancora a ruolo: un avviso di accertamento in preparazione, un controllo formale, un’irregolarità sull’IVA.
Cosa può fare il debitore ora
- Smettere di aggravare. Dal momento dell’incarico, ogni nuovo debito non pagato peggiora il quadro e può essere letto come aggravamento consapevole.
- Non disporre del patrimonio. Vendite, donazioni a familiari, trasferimenti di somme sul conto del coniuge: gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni vanno comunque dichiarati (artt. 75, 283 c.3), e quelli compiuti adesso sarebbero i più sospetti.
- Raccogliere i documenti delle cause. È il momento di mettere in fila le fatture non incassate, le contestazioni con i clienti, i certificati medici se una malattia ha ridotto l’attività.
- Separare i flussi. Un conto dedicato all’attività professionale rende leggibile in seguito quanto entra, quanto serve per vivere e quanto può andare ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere l’OCC e poi sparire per mesi. L’incarico non sospende nulla. Il conferimento dell’incarico all’OCC non blocca le azioni dell’Agente della riscossione: le misure protettive arrivano solo con il decreto del giudice (nel concordato minore) o con la sentenza di apertura (nella liquidazione controllata). Nel frattempo l’Agente della riscossione può pignorare i compensi presso i committenti.
Quanto dura realmente
Il conferimento in sé richiede pochi giorni. I tempi reali si allungano soprattutto per la raccolta dei documenti, che è la tappa successiva.
Dal giorno 1 al giorno 22: la notifica al Fisco e la risposta degli uffici
Cosa succede
Nei primi giorni dopo l’incarico il gestore della crisi invia le comunicazioni all’Agente della riscossione e agli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Riceve poi, o sollecita, il quadro del debito. Per il freelance con debiti IRPEF è il momento in cui la cifra “a memoria” diventa una cifra certificata, spesso diversa. Di solito è più alta, perché comprende sanzioni, interessi, aggi, oneri di riscossione e magari annualità che il debitore aveva dimenticato.
Nel concordato minore il calendario è scritto: notizia agli uffici entro il giorno 7, risposta entro i 15 giorni successivi. Nell’ipotesi più rapida il quadro completo arriva intorno al giorno 22. Nella liquidazione controllata l’art. 269 prevede la notizia entro 7 giorni ma non fissa un termine di risposta. Il credito si definirà comunque con le domande di ammissione al passivo.
La norma
Oltre agli artt. 76 c.4 e 269 c.3 CCII, conta la distinzione tra le componenti del debito. Ai fini dell’esdebitazione la circolare 9/E chiede agli uffici di separare, per ciascuna posizione, le sanzioni accessorie, che seguono la sorte del tributo esdebitato, dalle sanzioni autonome, che restano escluse ai sensi dell’art. 278, comma 7, lett. b). La circolare indica come accessorie, a titolo di esempio, le sanzioni tributarie conseguenti a una violazione che ha determinato l’insorgenza di un debito tributario. Per il freelance che ha dichiarato e non versato l’IRPEF, la sanzione per omesso versamento è il caso tipico di sanzione accessoria. Va nello stesso senso il decreto del Tribunale di Torino del 9/4/2026 (noto da sintesi di Eutekne): in una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria è rientrata nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale.
I termini che si attivano
Il termine di 15 giorni per gli uffici nel concordato minore non è perentorio per il debitore, ma scandisce la preparazione del piano. Senza la certificazione del debito tributario il piano del concordato minore non può indicare cifre attendibili, e la relazione dell’OCC non può valutarne la convenienza. Nella prassi, se la risposta tarda, il gestore sollecita e, quando serve, usa i dati del cassetto fiscale e dell’estratto di ruolo.
Cosa può fare il debitore ora
- Classificare ogni cartella. Per anno d’imposta, tributo, sanzione, interessi e tipo di sanzione. È il lavoro che permette poi di discutere in modo puntuale cosa è accessorio e cosa no.
- Verificare le annualità già prescritte o i vizi di notifica. Una cartella mal notificata o un credito prescritto non devono entrare nel passivo come se fossero certi. Qui serve l’esame tecnico delle relate e dei termini.
- Individuare le sanzioni autonome. Per esempio quelle per violazioni formali non collegate a un’imposta, o le sanzioni amministrative non tributarie come le multe stradali. Restano escluse dall’esdebitazione e vanno pianificate a parte.
- Mettere a confronto IRPEF, IVA e contributi. Nel concordato minore i tre crediti hanno privilegi diversi e votano in modo diverso.
L’errore tipico di questa fase
Contestare tutto in blocco o, al contrario, accettare tutto in blocco. Il primo atteggiamento rallenta la procedura e irrita l’OCC. Il secondo porta nel passivo crediti che non dovrebbero esserci e gonfia il rapporto tra debito e reddito, che il giudice userà per valutare la diligenza. La strada corretta è una verifica selettiva, documento per documento.
Quanto dura realmente
Nella prassi la ricostruzione completa del debito fiscale richiede da tre a otto settimane, soprattutto se ci sono avvisi di accertamento non ancora definitivi o debiti verso enti locali.
Dal giorno 23 al giorno 90: i documenti del freelance e la relazione dell’OCC
Cosa succede
È la fase più “artigianale” della timeline. Il freelance consegna, l’OCC verifica, chiede integrazioni, ricostruisce. Il prodotto finale è la relazione, il documento che il giudice leggerà per primo e che, sul debito fiscale, deciderà molto.
La norma
Per il concordato minore l’art. 75, comma 1, CCII elenca i documenti. Per il freelance i principali sono il piano, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA degli ultimi tre anni, una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, l’elenco dei creditori con cause di prelazione e domicilio digitale, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni e le entrate proprie e della famiglia. Per la liquidazione controllata la relazione dell’OCC deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata (art. 269, comma 2). Per l’incapiente l’art. 283, commi 3 e 4, richiede l’elenco dei creditori con gli indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le entrate del nucleo e una relazione dell’OCC su cause, diligenza, ragioni dell’incapacità e atti impugnati.
La Cassazione ha chiarito che questa relazione non è una formalità. Con l’ord. n. 11603 del 28/4/2026 (Sez. I, nota da sintesi) ha ritenuto che, per aprire la liquidazione controllata, la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento sia requisito di ammissibilità, con un controllo sostanziale del giudice. La meritevolezza in sé, invece, non serve per aprire la liquidazione: conta in sede di esdebitazione (in linea con Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025).
I documenti che servono al freelance con debiti IRPEF
| Documento | Perché serve | Dove si trova |
|---|---|---|
| Dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni (modello Redditi PF) | Requisito di legge; mostra il reddito e l’imposta dichiarata | Cassetto fiscale, commercialista |
| Dichiarazioni IVA e IRAP (se dovute) | Requisito dell’art. 75 per il concordato minore | Cassetto fiscale |
| Estratto di ruolo aggiornato | Elenca cartelle, tributi, sanzioni, interessi, aggi | Area riservata dell’Agente della riscossione |
| Avvisi bonari e avvisi di accertamento | Debiti non ancora a ruolo | PEC, cassetto fiscale |
| Registro delle fatture emesse e prova degli incassi | Mostra quanto si è incassato davvero e quando | Software di fatturazione, conto corrente |
| Fatture non pagate e solleciti ai committenti | Dimostrano le cause non imputabili | Archivio del professionista |
| Estratti conto degli ultimi anni | Chiariscono dove sono andate le risorse | Banca |
| Posizione contributiva (Gestione separata o cassa) | Debiti previdenziali paralleli | INPS o cassa |
| Contratti di finanziamento e leasing | Il merito creditizio è valutato dall’OCC | Archivio, Centrale Rischi |
| Atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni | Requisito di legge; esclude atti in frode | Notaio, archivio |
| Certificato dello stato di famiglia e redditi dei conviventi | Calcolo del fabbisogno e, per l’incapiente, della soglia | Comune, dichiarazioni dei familiari |
I termini che si attivano
Non ci sono termini di legge per la redazione della relazione. Ci sono però termini indiretti. Il primo: se nel frattempo l’Agente della riscossione avvia un pignoramento, il tempo della relazione è tempo in cui i compensi vengono trattenuti. Il secondo: se il freelance deve presentare la dichiarazione dell’anno in corso, l’OCC deve tenerne conto, perché le imposte che matureranno sono debiti nuovi.
Cosa può fare il debitore ora
Qui sta la finestra difensiva più sottovalutata. La relazione dell’OCC è il luogo in cui si spiega perché l’IRPEF non è stata pagata, e una spiegazione documentata vale più di qualsiasi argomento successivo. La circolare 9/E, nella nota 130, dice quali circostanze possono contare se documentate e collegate in modo causale all’inadempimento: il mancato incasso dell’IVA addebitata in fattura, l’insolvenza dei clienti, il mancato o ritardato pagamento di crediti certi da parte dei committenti, la sopravvenuta e significativa contrazione del reddito o dell’attività. Precisa anche che queste circostanze non escludono di per sé la colpa grave. Vanno valutate considerando imprevedibilità, non imputabilità, durata della crisi di liquidità, destinazione delle risorse disponibili e iniziative adottate per contenere l’indebitamento.
È, quasi alla lettera, l’elenco delle cause tipiche del freelance. Il debitore deve quindi consegnare all’OCC tutto ciò che prova:
- che i compensi non sono stati incassati (fatture insolute, decreti ingiuntivi, insinuazioni nel fallimento del cliente);
- che il reddito è calato (confronto tra le dichiarazioni, perdita di un cliente principale);
- dove sono finite le risorse disponibili (spese di vita documentate, nessun pagamento preferenziale importante);
- cosa ha fatto per contenere il debito (rateizzazioni chieste, definizioni agevolate, riduzione delle spese).
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, conosce dall’interno come si costruisce questa relazione: per questo lo Studio prepara con il debitore il fascicolo delle cause prima che il gestore lo chieda.
L’errore tipico di questa fase
Presentarsi all’OCC con la sola cartella e la frase «non avevo soldi». Il gestore della crisi deve attestare la diligenza. Se non ha documenti, scriverà che non è in grado di valutarla, oppure che l’indebitamento fiscale si è formato senza cause esterne visibili. È la premessa di un diniego.
Quanto dura realmente
Con un debitore collaborativo e documentato, la relazione può essere pronta in due-tre mesi dal conferimento dell’incarico. Con documentazione lacunosa si superano facilmente i sei mesi.
Il giorno del deposito: il freelance sceglie il binario
Cosa succede
Con la relazione pronta il freelance, con l’OCC e il proprio difensore, decide quale domanda depositare. La scelta va fatta qui. Cambiarla dopo è possibile solo in alcuni casi, e sempre con tempi persi. Per chi ha un debito IRPEF i binari realistici sono tre, più due strade che sembrano disponibili ma non lo sono.
La norma: le strade chiuse
Il piano del consumatore non è disponibile per i debiti IRPEF dell’attività. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 2, comma 1, lett. e), CCII definisce consumatore chi accede agli strumenti di regolazione per debiti contratti in tale qualità. La relazione illustrativa al correttivo, riportata nella circolare 9/E, è esplicita: solo i debiti contratti al di fuori di un’attività produttiva o professionale possono essere ristrutturati con il piano del consumatore. Il professionista che ha debiti sia dell’attività sia privati usa il concordato minore, dove i creditori votano. L’IRPEF sui compensi professionali è un debito che nasce dall’attività.
Neppure la composizione negoziata per le imprese sotto soglia (art. 25-quater CCII) è una strada per il freelance non imprenditore. Il testo vigente la riserva all’imprenditore commerciale e agricolo.
La norma: le strade aperte
1. Il concordato minore (artt. 74-83 CCII). È il binario del freelance che continua a lavorare. L’art. 74, comma 1, lo ammette quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale. La proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti, anche privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto si ricaverebbe dalla liquidazione (art. 75, comma 2). La parte di credito privilegiato che non trova capienza degrada a chirografo. Sul debito IRPEF il dato che conta è che l’Agenzia delle Entrate vota: non c’è silenzio-assenso per l’amministrazione finanziaria, come chiarisce la circolare 9/E. Il suo dissenso però può essere superato con il cram down dell’art. 80, comma 3, quando la sua adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione.
Sulla procedura per l’Erario la Cassazione (Cass. n. 14555/2026) ha chiarito che il cram down nel concordato minore non richiede la proposta di transazione fiscale dell’art. 88 CCII, con il parere della Direzione regionale. Vale una procedura autonoma e semplificata, con l’intervento dell’OCC. Le regole sostanziali dell’art. 88, comma 1, cioè il trattamento non deteriore dei crediti erariali, restano però un vincolo secondo la circolare 9/E. In questo senso la circolare richiama il Tribunale di Rimini (7/1/2025) attraverso un commento pubblicato su ilcaso.it.
Per il professionista la giurisprudenza ha aperto anche la continuità “professionale”. La Corte d’appello di Firenze, con la sentenza n. 1105 del 3/3/2026, ha ritenuto che la disciplina della continuità aziendale si applichi anche al concordato minore del professionista e che possa esistere un surplus da continuità, delimitato nel tempo anche con riferimento al triennio dell’esdebitazione. Sul piano dei requisiti il Tribunale di Locri (n. 14/2025) ha escluso che al professionista non imprenditore si applichino i limiti dimensionali dell’impresa minore. La circolare 9/E condivide questa lettura e ammette al concordato minore anche i professionisti sopra soglia.
2. La liquidazione controllata seguita dall’esdebitazione (artt. 268-277 e 282 CCII). È il binario di chi ha qualcosa da mettere a disposizione (un immobile, un’auto, una quota del reddito futuro), ma non abbastanza per un piano credibile, oppure ha un debito quasi tutto fiscale e prevede che l’Agenzia si opporrà a qualunque proposta. Il voto non c’è. Il liquidatore vende ciò che è liquidabile e acquisisce la parte dei compensi che eccede il mantenimento, per il tempo necessario e almeno fino al triennio. L’esdebitazione arriva alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (artt. 279 e 282, comma 1). Quando il ricorso è del debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che c’è attivo da distribuire, anche attraverso azioni giudiziarie (art. 268, comma 3).
3. L’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII). È il binario di chi non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva. Il comma 2 lo presume quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e il mantenimento, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro ISEE del nucleo. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025), la soglia annua è di circa 10.651,68 euro per una persona sola, 16.723,14 euro per due, 21.729,43 euro per tre, 26.203,13 euro per quattro. Si può ottenere una sola volta nella vita. Per tre anni dal decreto l’OCC vigila sulle utilità sopravvenute.
I termini che si attivano
Il deposito fa scattare un effetto immediato. Dal deposito della domanda di liquidazione controllata smettono di correre, ai soli effetti del concorso, gli interessi sui crediti chirografari (art. 268, comma 5). I crediti assistiti da privilegio, come di regola quelli erariali per imposte dirette, restano fuori da questa sospensione, salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855 c.c. Nel concordato minore il trattamento degli interessi va definito nella proposta e verificato con l’OCC.
Cosa può fare il debitore ora
La scelta dipende da tre numeri e da una domanda. I numeri sono il debito fiscale totale, il reddito netto disponibile oltre il mantenimento e il valore dei beni. La domanda è come si è formato il debito. Se l’esposizione è quasi tutta erariale e il debitore ha continuato a pagare altri creditori, il concordato minore è il binario più esposto a eccezioni di frode. La Corte d’appello di Genova, con le sentenze n. 35 del 10/6/2025 e n. 48 del 29/7/2025, riportate nella circolare 9/E, ha ritenuto abusivo il cram down quando il concordato minore del professionista serviva solo a eliminare il consistente debito accumulato con l’Agenzia. Ha ritenuto anche che il pagamento sistematico degli altri creditori a scapito dell’Erario possa configurare atti in frode. Nello stesso senso la circolare cita il Tribunale di Lucca (decreto 25/9/2026). La stessa circolare però precisa che la prevalenza del debito erariale non basta, da sola, a configurare un abuso. Servono elementi sintomatici, come la reiterata omissione degli obblighi tributari in presenza di risorse disponibili o i pagamenti preferenziali.
L’errore tipico di questa fase
Scegliere il concordato minore “perché si paga meno” senza aver verificato come reagirà l’Agenzia. Oppure scegliere l’incapiente avendo un reddito appena sotto la soglia ma un immobile cointestato o un TFR in arrivo. La circolare 9/E chiede agli uffici una verifica concreta e non formalistica dell’incapienza, anche sulle risorse solo apparentemente riferibili a terzi. Una domanda sbagliata non è solo una domanda respinta: lascia agli atti la ricostruzione di una condotta fiscale che verrà riletta nella procedura successiva.
Quanto dura realmente
Tra il conferimento dell’incarico e il deposito passano, nella prassi, da tre a sei mesi. La scelta del binario richiede poche settimane, se i numeri sono già stati ricostruiti.
Dal mese 4 al mese 8: il decreto, il voto dell’Agenzia, lo stato passivo
Cosa succede
A questo punto la procedura entra in una nuova fase. Il tribunale si pronuncia sulla domanda e l’Agenzia delle Entrate diventa una parte attiva. Cosa accade dipende dal binario scelto.
Nel concordato minore il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non reclamabile e può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 78, comma 1). Con il decreto dispone la pubblicazione e assegna ai creditori un termine per comunicare all’OCC, via PEC, l’adesione o il dissenso. Su istanza del debitore può vietare le azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d). Se la domanda è inammissibile, il decreto è reclamabile entro 30 giorni.
Nella liquidazione controllata il tribunale dichiara l’apertura con sentenza (art. 270). Nomina il giudice delegato e il liquidatore, che è l’OCC stesso se la domanda è del debitore. Ordina al debitore di depositare entro 7 giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori. Assegna ai creditori un termine per le domande di ammissione al passivo. Dispone la pubblicazione della sentenza sul sito del tribunale o del Ministero e la trascrizione se ci sono immobili o beni mobili registrati.
La norma e i termini che si attivano
- Concordato minore: il termine per le dichiarazioni dei creditori non può superare 30 giorni (art. 78, comma 2, lett. c). Per i creditori privati il silenzio vale come consenso (art. 79, comma 3). Per l’Agenzia delle Entrate e per gli enti previdenziali vale invece l’art. 80, comma 3: l’omologazione forzosa è possibile solo se la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente della liquidazione. La circolare 9/E ricorda che gli uffici devono esprimere un voto motivato nel termine e possono contestare non solo la convenienza ma anche ogni altro presupposto di ammissibilità.
- Liquidazione controllata: il termine per le domande di ammissione al passivo non può superare 90 giorni (art. 270, comma 2, lett. d). Le domande si trasmettono al liquidatore via PEC. L’Agente della riscossione insinua i crediti iscritti a ruolo, l’Agenzia quelli non ancora a ruolo. Poi il liquidatore predispone il progetto di stato passivo. Gli interessati hanno 15 giorni per le osservazioni e, contro lo stato passivo, il reclamo si propone nel termine di 8 giorni (art. 133, richiamato dall’art. 273).
- In entrambi i binari i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Con la sentenza di apertura della liquidazione controllata scatta anche il divieto di azioni esecutive individuali, per effetto del rinvio dell’art. 270, comma 5, agli artt. 150 e 151. Il pignoramento presso terzi che l’Agente della riscossione aveva avviato sui compensi dovuti dai committenti non prosegue a favore del solo creditore procedente. Le somme vanno alla procedura, nei limiti fissati dal giudice.
Cosa può fare il debitore ora
- Nel concordato minore: preparare il confronto con l’ufficio. È utile un dialogo documentato con la Direzione provinciale prima della scadenza del termine di voto: prospetto di convenienza, confronto con l’alternativa liquidatoria, spiegazione delle cause. La finestra per convincere l’Agenzia si chiude con il termine assegnato dal giudice: dopo resta solo il cram down, che il giudice valuterà anche alla luce delle eccezioni dell’ufficio.
- Nella liquidazione controllata: controllare il progetto di stato passivo. Ogni sanzione autonoma ammessa come accessoria, ogni annualità prescritta ammessa come certa, ogni duplicazione tra ruoli e avvisi pesa sul passivo. I 15 giorni per le osservazioni sono l’unico momento per correggere il passivo senza un reclamo.
- Chiedere al giudice di fissare la quota dei compensi destinata al mantenimento. Per il freelance non esiste uno stipendio fisso. Serve un criterio chiaro: per esempio una somma mensile fissa più una percentuale sugli incassi eccedenti, con rendiconto periodico al liquidatore.
L’errore tipico di questa fase
Nel concordato minore, considerare il voto dell’Agenzia una formalità e non preparare la difesa contro l’eccezione di frode. Nella liquidazione controllata, continuare a incassare i compensi sul vecchio conto e spenderli come prima: è la condotta che l’art. 280, lett. c), chiama ostacolo alla procedura.
Quanto dura realmente
Nel concordato minore, dal deposito all’omologazione passano nella prassi da quattro a dodici mesi, molto di più se ci sono contestazioni dell’Agenzia e udienze. Nella liquidazione controllata la sentenza di apertura arriva di solito in uno-tre mesi dal deposito. Lo stato passivo si forma nei sei-otto mesi successivi.
Dal mese 9 al mese 36: il freelance lavora dentro la procedura
Cosa succede
Il calendario ora corre in modo meno visibile ma decisivo. Nella liquidazione controllata il freelance continua a lavorare, emette fatture e incassa. Una parte di ciò che guadagna resta a lui per vivere, il resto va al liquidatore. Nel concordato minore omologato il freelance esegue il piano: paga le rate ai creditori, compresa l’Agenzia, secondo le percentuali concordate.
La norma
L’art. 268, comma 4, lett. b), CCII esclude dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. Il resto entra nella procedura. Sono esclusi anche i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c. (lett. c), e le cose impignorabili. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e comunque, per acquisire i beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3).
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 6 del 2024 richiamata nella circolare 9/E, ha spiegato che il termine triennale collegato all’esdebitazione ha una doppia funzione. È il limite massimo dell’acquisizione dei redditi futuri e, se ci sono crediti non soddisfatti, anche il termine minimo. Tocca al giudice delegato, quando approva il programma di liquidazione, determinare la durata dell’acquisizione in concreto.
I termini che si attivano
Qui c’è il punto più importante dell’intera timeline per chi ha debiti IRPEF. Le imposte sui redditi prodotti dopo l’apertura della procedura sono debiti nuovi: non entrano nel concorso e non saranno toccate dall’esdebitazione. Il freelance continua a dichiarare e deve pagare l’IRPEF, o l’imposta sostitutiva, sui compensi dell’anno, gli acconti e i contributi. La ripartizione dell’anno d’imposta in cui la procedura si apre (quanto è anteriore e quanto posteriore) è un punto tecnico da verificare caso per caso con il commercialista e con il liquidatore.
Il termine di fatto è quindi il calendario fiscale ordinario: il 30 giugno per saldo e primo acconto e il 30 novembre per il secondo acconto. Nel concordato minore si aggiungono le scadenze delle rate del piano.
Cosa può fare il debitore ora
- Accantonare le imposte correnti. Un conto separato su cui spostare una quota di ogni incasso è il modo più semplice per non creare un nuovo debito.
- Rendicontare al liquidatore. Fatture emesse, incassi, spese di produzione del reddito. La collaborazione con gli organi è una condizione dell’esdebitazione (art. 280, lett. c).
- Chiedere l’adeguamento della quota di mantenimento se il reddito cala o cambiano i bisogni della famiglia, invece di trattenere di propria iniziativa.
- Valutare le spese di produzione. Software, strumentazione, formazione obbligatoria, assicurazione professionale. Sono spese che consentono di continuare a guadagnare, e vanno indicate al giudice.
- Gestire i rischi penali con il difensore penale. Se tra i debiti ci sono IVA non versata o ritenute certificate non versate, il D.Lgs. 74/2000 prevede soglie oltre le quali l’omesso versamento è reato. Le procedure del CCII non risolvono da sole questi profili.
L’errore tipico di questa fase
Ripetere lo schema che ha generato il debito: incassare, spendere, rinviare le imposte. Un nuovo debito IRPEF maturato durante la procedura è il segnale peggiore che il giudice possa ricevere prima di decidere sull’esdebitazione, perché smentisce la tesi delle cause esterne e mostra che la gestione non è cambiata. Nel concordato minore il mancato pagamento delle rate porta invece alla revoca dell’omologazione (art. 82) e, su istanza, alla liquidazione controllata (art. 83).
Quanto dura realmente
Nella liquidazione controllata questa fase dura, di regola, fino al triennio dall’apertura. Qualche tribunale ha fissato durate più lunghe in presenza di attivo da realizzare. Il programma di liquidazione deve comunque assicurare la ragionevole durata della procedura. Nel concordato minore dura quanto il piano: spesso cinque-sette anni per un professionista con un debito fiscale rilevante, ma la legge non fissa un limite massimo.
Al terzo anno: l’istanza di esdebitazione e il giudizio sulla condotta fiscale
Cosa succede
Sono passati tre anni dall’apertura della liquidazione controllata. Il freelance, o il liquidatore con la sua segnalazione, chiede al tribunale di dichiarare l’esdebitazione. È il momento in cui tutti gli anni precedenti vengono riletti in un unico provvedimento.
La norma
L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che nella liquidazione controllata l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o prima, decorsi tre anni dall’apertura. È dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. Se opera prima della chiusura, la segnalazione dà atto dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego. Il decreto che riguarda il professionista è pubblicato nell’area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L’art. 279 conferma che conta la prima delle due date: tre anni dall’apertura oppure chiusura anteriore.
Le condizioni sono quelle dell’art. 280 (niente condanne definitive per bancarotta fraudolenta o delitti contro l’economia pubblica salvo riabilitazione, niente distrazioni, collaborazione, limiti dei cinque anni e delle due volte), più quelle dell’art. 282, comma 2: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 CCII e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode.
I termini che si attivano
Il liquidatore comunica l’istanza ai creditori ammessi al passivo, che hanno 15 giorni per presentare osservazioni (art. 282, comma 1). Per il freelance con debiti IRPEF il creditore che osserva è quasi sempre l’Agenzia delle Entrate, a volte insieme all’Agente della riscossione e all’INPS. Dopo le osservazioni il tribunale decide.
Cosa può fare il debitore ora
Qui si gioca la partita sulla colpa grave, e la giurisprudenza è divisa.
Da un lato, la linea rigorosa. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026, noto da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente. Nello stesso senso, tra le pronunce riportate nella circolare 9/E, il Tribunale di Pistoia (24/4/2026), il Tribunale di Bologna (5/5/2026) e la Corte d’appello di Venezia (25/6/2026).
Dall’altro, la linea che esclude ogni automatismo. Secondo le pronunce di merito che la circolare 9/E elenca a sostegno di questo orientamento (Tribunale di Milano, decreto 23/12/2024; Tribunale di Avellino, 9/1/2025; Tribunale di Forlì, 23/7/2025; Tribunale di Rovereto, decreto 16/2/2026), la natura prevalentemente erariale del debito non basta, da sola, a fondare un giudizio di non meritevolezza. Servono condotte specifiche di macroscopica imprudenza o grave trascuratezza.
La circolare 9/E, nella versione definitiva, ha scelto una posizione intermedia che conviene conoscere a memoria. La colpa grave non può essere desunta in modo automatico dalla prevalenza del debito tributario o dal protrarsi dell’inadempimento: la meritevolezza va valutata guardando cause, disponibilità e destinazione delle risorse, aggravamento consapevole. Il freelance deve quindi arrivare a questa tappa con un fascicolo che mostri:
- la coerenza temporale tra il calo dei compensi (o gli insoluti dei clienti) e i mancati versamenti;
- che le risorse disponibili sono andate alle spese di vita e di produzione, non a pagamenti preferenziali o a spese voluttuarie;
- le iniziative prese: rateizzazioni, definizioni agevolate, riduzione delle spese, ricorso tempestivo all’OCC;
- la collaborazione durante i tre anni: rendiconti, versamenti al liquidatore, imposte correnti pagate.
Due principi della Cassazione aiutano sul piano quantitativo. Con l’ord. n. 28505 del 6/11/2024 (Sez. I) la Corte ha affermato che la scarsa consistenza del patrimonio non esclude da sola il beneficio, se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Con l’ord. n. 27562 del 24/10/2024, in regime di legge fallimentare, riportata nella circolare 9/E, ha detto che il beneficio, una volta accertata la meritevolezza, va negato per ragioni quantitative solo se la soddisfazione dei creditori è meramente simbolica.
L’errore tipico di questa fase
Aspettare la scadenza del triennio senza preparare nulla, contando sull’automatismo dell'”esdebitazione di diritto”. Il testo dice che l’esdebitazione “opera”, ma è dichiarata con decreto motivato dopo le osservazioni dei creditori. Il silenzio del debitore davanti alle osservazioni dell’Agenzia è la via più breve verso il diniego.
Quanto dura realmente
Tra l’istanza e il decreto passano, nella prassi, da uno a quattro mesi, a seconda del carico del tribunale e delle osservazioni ricevute.
Dopo il decreto: 30 giorni per il reclamo, poi la ripartenza
Cosa succede
Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori ammessi. Se concede l’esdebitazione, i debiti IRPEF anteriori rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, con le sanzioni accessorie e gli interessi. Se la nega, il freelance resta esposto per l’intero residuo, e i creditori riacquistano le azioni individuali alla chiusura della procedura.
La norma
L’art. 278, comma 1, CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti e inesigibilità dei crediti rimasti insoddisfatti. Il debito non si estingue: non si può più pretendere dal debitore. Lo ribadisce la circolare 9/E, che ne trae una conseguenza operativa importante. Dall’emissione del provvedimento di esdebitazione gli uffici dell’Agenzia sospendono le partite iscritte a ruolo o i carichi affidati all’Agente della riscossione. Restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6). Restano fuori le categorie della lett. a) e b) del comma 7: sanzioni autonome, multe, risarcimenti da fatto illecito, alimenti.
Per i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2). Su questa regola c’è una questione di legittimità costituzionale. Con l’ord. n. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano per un vizio di notifica ai creditori. Le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026 e la questione è di nuovo pendente.
I termini che si attivano
- Reclamo contro il decreto di esdebitazione (o di diniego) nella liquidazione controllata: 30 giorni dalla comunicazione, nelle forme dell’art. 124 (art. 282, comma 3). Il termine speciale di 30 giorni prevale sui 10 giorni ordinari dell’art. 124.
- Esdebitazione dell’incapiente: reclamo entro 30 giorni (art. 283, comma 8). Secondo Cass. Sez. I, ord. n. 13220 del 7/5/2026, riportata nella circolare 9/E, il reclamo va al tribunale in composizione collegiale e non alla Corte d’appello.
- Incapiente: per tre anni dal decreto il debitore deposita la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute nel termine fissato, a pena di revoca (art. 283, commi 7 e 9). Se emergono utilità rilevanti, l’OCC, autorizzato dal giudice, avvisa i creditori, che possono agire su quelle utilità. I finanziamenti non sono utilità. Il testo vigente non fissa più la soglia del 10%, che era nella versione anteriore al correttivo.
Sulla possibilità di portare in Cassazione la decisione sul reclamo la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 e Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 sono lette dai commentatori come espressione di posizioni diverse.
Cosa può fare il debitore ora
- Se l’Agenzia reclama: costituirsi e difendere il fascicolo delle cause. La circolare 9/E dice che gli uffici reclamano quando hanno elementi oggettivi e documentati di un uso distorto dell’istituto. Il reclamo dell’ufficio va quindi contrastato sui fatti, uno per uno. Il Tribunale di Viterbo, con decreto del 10/9/2026 riportato nella circolare, ha accolto un reclamo dell’Agenzia contro l’esdebitazione di un’incapiente: ha ritenuto decisive l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento senza circostanze eccezionali e una successione di società con lo stesso oggetto usate per non pagare il debito erariale.
- Se il decreto è favorevole: chiedere la sospensione dei carichi e controllare l’estratto di ruolo nei mesi successivi, verificando che le partite anteriori non siano più azionate.
- Ripartire con una gestione fiscale diversa. La nuova esdebitazione non sarà possibile per cinque anni, e mai più di due volte in tutto (art. 280, lett. d ed e). Per l’incapiente è possibile una sola volta.
L’errore tipico di questa fase
Lasciar scadere i 30 giorni senza reagire a un diniego, oppure considerare chiusa ogni questione e non controllare che le cartelle siano state effettivamente sospese. Tra gli incapienti, l’errore tipico è dimenticare la dichiarazione annuale.
Quanto dura realmente
Il termine di reclamo è di 30 giorni. Un reclamo richiede di regola alcuni mesi. Per l’incapiente la vigilanza dura tre anni dal decreto.
Lo stesso debito IRPEF, due calendari
Due ipotesi dimostrative, con dati inventati ma realistici, sullo stesso punto di partenza. Non sono casi seguiti dallo Studio: sono esercizi per mostrare come il tempo cambia l’esito.
Situazione di partenza (comune). Freelance nel settore della comunicazione, partita IVA in regime ordinario, single, nessun immobile, un’auto del 2017. Al 30 ottobre 2026 il debito è questo: IRPEF e addizionali per 47.380 euro (anni d’imposta 2021-2024), sanzioni per omesso versamento 9.214 euro, interessi e oneri 3.112 euro, contributi Gestione separata 12.640 euro, saldo della carta revolving 8.930 euro. Totale 81.276 euro. I compensi netti medi sono di 2.150 euro al mese. Due clienti gli devono complessivamente 14.600 euro di fatture scadute da oltre un anno. Ipotizziamo che il giudice fissi il mantenimento in 1.400 euro al mese.
Calendario A: il freelance che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| Lunedì 2/11/2026 | Conferimento dell’incarico all’OCC; consegna di dichiarazioni, estratto di ruolo, fatture insolute e solleciti |
| Entro lunedì 9/11/2026 | L’OCC avvisa Agente della riscossione e uffici fiscali (7 giorni, art. 269 c.3) |
| Novembre-dicembre 2026 | Ricostruzione del debito; si verifica che una cartella del 2021 ha una notifica viziata; il freelance accantona l’IRPEF corrente |
| Lunedì 18/1/2027 | Deposito del ricorso per liquidazione controllata, con l’attestazione dell’OCC che c’è attivo (quota dei compensi, auto, crediti verso i clienti da recuperare) |
| Lunedì 1/3/2027 | Sentenza di apertura; il tribunale assegna ai creditori un termine (nell’ipotesi 60 giorni) per le domande |
| Venerdì 30/4/2027 | Scadenza delle domande di ammissione via PEC |
| Lunedì 7/6/2027 | Comunicazione del progetto di stato passivo |
| Martedì 22/6/2027 | Ultimo giorno per le osservazioni (15 giorni): il freelance chiede l’esclusione della cartella viziata |
| 2027-2030 | Versa al liquidatore circa 750 euro al mese (2.150 meno 1.400), paga regolarmente IRPEF e contributi correnti, rendiconta ogni semestre |
| Venerdì 1/3/2030 | Decorsi tre anni dall’apertura |
| Lunedì 4/3/2030 | Istanza di esdebitazione; il liquidatore la comunica ai creditori |
| Martedì 19/3/2030 | Scadono i 15 giorni per le osservazioni dell’Agenzia |
| Mercoledì 3/4/2030 | Ipotesi di decreto che dichiara l’esdebitazione |
| Venerdì 3/5/2030 | Ultimo giorno per il reclamo (30 giorni) |
Esito ipotetico. In tre anni il liquidatore ha raccolto circa 27.000 euro di compensi eccedenti, il ricavato dell’auto e parte dei crediti verso i clienti. I creditori sono stati pagati in percentuale. Il residuo IRPEF, con sanzioni accessorie e interessi, diventa inesigibile. Il fascicolo sulle cause (insoluti documentati, calo di fatturato, nessun pagamento preferenziale, imposte correnti pagate) rende difficile un’eccezione di colpa grave.
Calendario B: il freelance che lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| Novembre 2026 | Nessuna iniziativa; il secondo acconto IRPEF 2026 non viene versato |
| Lunedì 15/2/2027 | L’Agente della riscossione notifica un pignoramento presso il principale committente: parte dei compensi viene trattenuta |
| Mercoledì 30/6/2027 | Saldo 2026 e primo acconto 2027 non versati; il debito IRPEF supera i 58.000 euro |
| Estate 2027 | Il freelance continua a pagare la rata dell’auto nuova presa a gennaio e la carta revolving |
| Mercoledì 1/9/2027 | Conferimento dell’incarico all’OCC (sospensione feriale non applicabile: i termini dell’OCC corrono anche ad agosto) |
| Mercoledì 1/12/2027 | Deposito del ricorso |
| Lunedì 14/2/2028 | Sentenza di apertura |
| Venerdì 14/2/2031 | Decorsi tre anni |
| Lunedì 3/3/2031 | Istanza di esdebitazione |
| Martedì 18/3/2031 | Osservazioni dell’Agenzia: pagamenti preferenziali verso la finanziaria dell’auto e la carta, debito fiscale cresciuto dopo il primo pignoramento, nessuna rateizzazione richiesta |
Esito ipotetico. L’esdebitazione arriva, se arriva, quasi un anno dopo rispetto al calendario A. Il debito fiscale è più alto di oltre 10.000 euro. Soprattutto, il fascicolo contiene esattamente gli elementi che la giurisprudenza rigorosa considera colpa grave: pagamento sistematico di altri creditori a scapito dell’Erario e aggravamento dopo i primi atti esecutivi. La differenza tra i due calendari non è la durata. È che nel secondo il freelance ha prodotto da solo le prove contro di sé.
I binari paralleli: come cambia la timeline se il freelance cambia strada
Il concordato minore come binario principale
Se il freelance ha un reddito stabile e vuole continuare l’attività senza consegnare alla procedura tutto l’eccedente per tre anni, il concordato minore offre una timeline diversa. Deposito della proposta. Decreto di apertura con le misure protettive (art. 78). Massimo 30 giorni per le dichiarazioni dei creditori. Omologazione con sentenza (art. 80). Poi l’esecuzione del piano, spesso di cinque-sette anni. La liberazione dal residuo deriva dall’omologazione e dall’esecuzione del piano, non da un decreto di esdebitazione successivo.
Ipotesi numerica. Stesso debito di 81.276 euro. Il freelance offre 600 euro al mese per 72 mesi, cioè 43.200 euro, più 6.000 euro di risorse esterne da un familiare. L’OCC stima che la liquidazione controllata renderebbe ai creditori circa 32.000 euro netti in tre anni. La proposta è più conveniente della liquidazione. Se l’Agenzia vota contro e il suo voto è determinante, il giudice può omologare con il cram down (art. 80, comma 3). Resta il rischio, se la condotta passata lo consente, dell’eccezione di frode secondo la linea della Corte d’appello di Genova.
Cosa cambia nella timeline. Si guadagna tempo all’inizio: le misure protettive arrivano con il decreto di apertura, spesso prima della sentenza di apertura di una liquidazione. Si allunga invece la coda, perché il piano dura più di tre anni. E c’è un rischio in più. Se il freelance non paga le rate, l’omologazione può essere revocata (art. 82) e si apre la liquidazione controllata su istanza (art. 83). Il triennio dell’esdebitazione ricomincia da quell’apertura.
La conversione: dal concordato non omologato alla liquidazione
Se il giudice non omologa il concordato minore, l’art. 80, comma 5, gli consente, su istanza del debitore, di aprire la liquidazione controllata. Il decreto di diniego è reclamabile ai sensi dell’art. 50 (art. 80, comma 7). La conversione salva il lavoro fatto (documenti, relazione, passivo ricostruito) ma non i mesi persi: il triennio parte dall’apertura della liquidazione. Per questo, quando il debito è quasi tutto fiscale e la condotta passata è discutibile, a volte conviene partire direttamente dalla liquidazione.
L’incapiente: il binario corto ma senza ritorno
Se il freelance ha chiuso la partita IVA, o lavora con compensi sotto la soglia del comma 2 dell’art. 283, l’esdebitazione dell’incapiente accorcia molto la prima parte: niente liquidazione, niente triennio di versamenti, un decreto del giudice. La timeline però si allunga dopo il decreto, con tre anni di vigilanza e la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute. Ed è un binario che si percorre una sola volta. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025) ha escluso che il debitore già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione nel fallimento, possa usare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria.
Ipotesi numerica. Freelance che ha chiuso la partita IVA nel 2025 e oggi lavora come dipendente part-time a 920 euro netti al mese (11.960 euro l’anno, compresa la tredicesima), solo, in affitto, senza beni. Dedotte le spese di produzione e il mantenimento, il reddito disponibile è inferiore alla soglia annua di circa 10.651,68 euro calcolata con l’assegno sociale 2026. Il presupposto del comma 2 ricorre, ma non basta. Il giudice valuterà la meritevolezza, cioè come si è formato il debito IRPEF quando l’attività era aperta. Il caso del Tribunale di Viterbo (decreto 10/9/2026) mostra che l’Agenzia può reclamare e ottenere la revoca del beneficio.
Le azioni contro le singole cartelle
Il freelance può anche impugnare le singole cartelle o gli atti di riscossione davanti al giudice tributario, nei termini del processo tributario. Qui, a differenza del CCII, la sospensione feriale si applica (L. 742/1969). Non è un’alternativa all’esdebitazione: è un binario che corre accanto e riduce il passivo. Un’annualità annullata o prescritta è un debito che non entra nel concorso e non pesa sul giudizio di diligenza.
Le cinque finestre critiche per il freelance con debiti IRPEF
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La finestra delle cause, prima del giorno 0. Raccogliere ora le prove degli insoluti, del calo di fatturato, delle rateizzazioni chieste. Dopo, quelle prove si ricostruiscono a fatica o non si ricostruiscono più. La circolare 9/E le considera rilevanti solo se documentate e collegate in modo causale all’inadempimento.
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La finestra dello stop ai pagamenti selettivi, appena il freelance capisce di non farcela. Continuare a pagare alcuni creditori privati smettendo di pagare il Fisco è la condotta che la giurisprudenza rigorosa considera colpa grave o atto in frode. È la finestra in cui si decide se il debitore sarà letto come sfortunato o come chi ha scelto di finanziarsi con le imposte.
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La finestra del voto o dello stato passivo (30 giorni nel concordato minore, 15 giorni per le osservazioni nella liquidazione). È l’unico momento per discutere con l’Agenzia nel concordato e per correggere il passivo nella liquidazione. Passata la finestra, restano il cram down o il reclamo.
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La finestra delle imposte correnti, durante tutta la procedura. Ogni scadenza del 30 giugno e del 30 novembre è un esame. Pagarle dimostra che la gestione è cambiata. Saltarle crea un debito nuovo, non esdebitabile, e un argomento contro il beneficio.
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La finestra delle osservazioni e del reclamo (15 giorni, poi 30 giorni). Alla fine del triennio le osservazioni dell’Agenzia vanno contrastate con i documenti. Contro un diniego il reclamo va proposto entro 30 giorni, che corrono anche in agosto.
Le domande sul tempo
Ho debiti IRPEF da dieci anni: è troppo tardi per l’esdebitazione?
No, il tempo trascorso non preclude l’accesso. Conta come il debito si è formato. Una lunga serie di omissioni senza cause documentate è l’elemento che la Corte d’appello di Venezia (decreto 25/6/2026) ha ritenuto colpa grave. Una serie di omissioni coincidente con insoluti dei clienti o con una malattia è un quadro diverso. Più il debito è vecchio, più è importante verificare anche prescrizioni e notifiche.
Quanto dura in tutto, dal primo appuntamento con l’OCC al decreto?
Nella liquidazione controllata la parte fissa è il triennio dall’apertura. Aggiungendo da tre a sei mesi per la preparazione, uno-tre mesi per la sentenza e uno-quattro mesi per il decreto finale, un calendario realistico va da tre anni e mezzo a quattro anni e mezzo. Per l’incapiente il decreto può arrivare in alcuni mesi, ma la vigilanza dura tre anni dopo. Nel concordato minore conta la durata del piano.
Se apro la procedura a novembre, l’IRPEF dell’anno in corso è compresa?
Il debito per gli anni d’imposta già chiusi e dichiarati è anteriore e concorsuale. L’imposta sui redditi prodotti dopo l’apertura è un debito posteriore e va pagata. Per l’anno in cui la procedura si apre la ripartizione è un punto tecnico da verificare con il commercialista e con il liquidatore, anche ai fini degli acconti.
Posso continuare a lavorare con la mia partita IVA durante i tre anni?
Sì. La liquidazione controllata non impedisce l’attività professionale. Il giudice fissa la parte dei compensi che resta al freelance per il mantenimento (art. 268, comma 4, lett. b); il resto va al liquidatore. Nel concordato minore la prosecuzione dell’attività è anzi il presupposto della proposta (art. 74, comma 1).
Ad agosto i termini si fermano?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal codice. I 15 giorni per le osservazioni, i 30 giorni per il voto e i 30 giorni per il reclamo corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale invece per le eventuali impugnazioni delle cartelle davanti al giudice tributario.
Le pronunce che scandiscono la procedura del freelance con debiti fiscali
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati dalla fonte e il principio, riformulato. Molte decisioni di merito sono note attraverso la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 21/10/2026, che le riporta con data ma spesso senza numero.
Tappa 1 – La formazione del debito e la condotta fiscale
- Trib. Ivrea, decreto 1/8/2023 (riportato nella circolare 9/E). Ha negato l’esdebitazione dell’incapiente al debitore che per anni aveva omesso IRPEF, IVA e ritenute, indirizzando l’inadempimento solo verso l’Erario e favorendo gli altri creditori. Rilevanza: è il caso tipico del professionista che sceglie di non pagare il Fisco.
- Trib. Pistoia, decreto 24/4/2026 (circolare 9/E). Le definizioni agevolate e le rateizzazioni rispettate solo in parte non bastano a neutralizzare un modello di gestione che, per oltre un decennio, si è finanziato non pagando le imposte. Rilevanza: chiedere una rateizzazione e poi abbandonarla non mette al riparo.
- Trib. Bologna, provvedimento 5/5/2026 (circolare 9/E). Esdebitazione ex art. 282 negata a chi aveva accumulato debito erariale per mantenere un tenore di vita che sapeva di non potersi permettere. Rilevanza: la destinazione delle risorse è decisiva.
Tappa 4 – La relazione dell’OCC
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il freelance con un passato fiscale difficile può comunque entrare nella procedura.
- Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it; citata anche nella circolare 9/E). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione va costruita con i documenti delle cause.
Tappa 5 – La scelta del binario
- C. App. Firenze, sent. n. 1105 del 3/3/2026 (circolare 9/E). La continuità del concordato minore vale anche per l’attività professionale, e può esistere un surplus da continuità delimitato nel tempo. Rilevanza: il freelance può proporre un concordato in continuità professionale.
- Trib. Locri, sent. n. 14/2025 (circolare 9/E). Al ricorrente non imprenditore non si applicano i requisiti dimensionali dell’impresa minore. Rilevanza: il professionista con volumi elevati non è escluso dal concordato minore.
- Cass. n. 14555/2026 (circolare 9/E). Il cram down nel concordato minore non richiede la proposta di transazione fiscale secondo la procedura dell’art. 88 CCII. Si applica una procedura autonoma e semplificata con l’intervento dell’OCC. Rilevanza: la falcidia dell’IRPEF nel concordato minore segue regole proprie.
- Trib. Rimini, 7/1/2025 (richiamato nella circolare 9/E attraverso un commento pubblicato su ilcaso.it). Anche senza transazione fiscale obbligatoria, la proposta deve rispettare le regole sostanziali sul trattamento dei crediti erariali. Rilevanza: l’IRPEF non può essere trattata peggio di quanto la legge consenta.
Tappa 6 – Il voto dell’Agenzia
- C. App. Genova, sent. n. 35 del 10/6/2025 e n. 48 del 29/7/2025 (circolare 9/E). Il cram down non permette di superare sempre il dissenso dell’Erario, ma solo quando l’ente è rimasto inerte o il voto contrario è ingiustificato. È abusivo un concordato minore del professionista piegato alla sola eliminazione del debito con l’Agenzia, e il pagamento sistematico degli altri creditori può configurare atti in frode. Rilevanza: è il precedente che l’Agenzia userà contro il freelance con debito quasi solo fiscale.
- Trib. Lucca, decreto 25/9/2026 (circolare 9/E). Proseguire l’attività senza una ragionevole prospettiva di pagare le imposte e i contributi può costituire atto fraudolento ai fini dell’ammissibilità del concordato minore. Rilevanza: conferma la linea di Genova.
Tappa 7 – La procedura in corso
- Corte cost., sent. n. 6/2024 (riportata nella circolare 9/E). Il triennio collegato all’esdebitazione è insieme limite massimo e, con crediti insoddisfatti, termine minimo per acquisire i redditi futuri; il giudice delegato ne fissa la durata concreta. Rilevanza: spiega perché i compensi eccedenti vanno alla procedura per tre anni.
Tappa 8 – L’istanza e il giudizio sulla colpa grave
- Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, integra colpa grave e porta al rigetto. Rilevanza: linea rigorosa.
- C. App. Venezia, decreto 25/6/2026 (circolare 9/E). Quindici anni di omissioni tributarie, non giustificate da circostanze eccezionali e con preferenza per altri creditori, costituiscono colpa grave ostativa ex art. 282, comma 2. Rilevanza: il reclamo del debitore è stato respinto.
- Trib. Milano, decreto 23/12/2024; Trib. Avellino, 9/1/2025; Trib. Forlì, 23/7/2025; Trib. Rovereto, decreto 16/2/2026 (circolare 9/E). Il debito erariale prevalente non basta di per sé a negare il beneficio in assenza di condotte fraudolente o dolose; la meritevolezza va apprezzata in negativo. Rilevanza: linea favorevole al debitore.
- Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non esclude da sola l’esdebitazione, se non dipende da condotte ostruzionistiche, negligenti, fraudolente o distrattive. Rilevanza: il freelance senza beni non è escluso.
- Cass. ord. n. 27562 del 24/10/2024 (regime l.fall., circolare 9/E). Accertata la meritevolezza, il beneficio si nega per ragioni quantitative solo se la soddisfazione dei creditori è meramente simbolica.
- Cass. n. 18124 del 6/6/2022 (regime l.fall., circolare 9/E). L’esdebitazione comprende i debiti tributari e le sanzioni collegate. Rilevanza: l’IRPEF è esdebitabile.
- Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (sintesi Eutekne). Nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale.
Tappa 9 – Dopo il decreto
- Trib. Viterbo, decreto 10/9/2026 (circolare 9/E). Ha accolto il reclamo dell’Agenzia contro l’esdebitazione di un’incapiente, ritenendo che l’inosservanza degli obblighi di dichiarazione e pagamento senza circostanze eccezionali escluda la meritevolezza. Rilevanza: il reclamo dell’Agenzia è uno scenario concreto.
- Cass. Sez. I, ord. n. 13220 del 7/5/2026 (circolare 9/E; segnalata anche da Unijuris). Il reclamo contro il decreto ex art. 283 si propone al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello.
- Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale letto sul sito della Cassazione). Il debitore incapiente già fallito, senza esdebitazione nel fallimento, non può usare l’art. 283 per la stessa esposizione; ricorso straordinario inammissibile contro il diniego emesso senza contraddittorio. Sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione si segnala, con un approccio diverso, Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026.
- Corte cost., ord. n. 104/2026. Ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano sulla questione dell’art. 278, comma 2 (creditori non insinuati). Le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026: la questione è di nuovo pendente.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo alla tappa in cui il freelance si trova. Se è ancora prima del giorno 0, lavoriamo sulle cause e sul debito. Se l’incarico all’OCC è già conferito, lavoriamo sulla relazione e sulla scelta del binario. Se la procedura è aperta, presidiamo le scadenze fino al decreto e oltre.
- Ricostruiamo il debito fiscale anno per anno. Con i commercialisti dello staff leggiamo estratto di ruolo, cassetto fiscale e avvisi. Separiamo imposta, sanzioni accessorie, sanzioni autonome, interessi e aggi.
- Verifichiamo notifiche e prescrizioni delle cartelle più vecchie, confrontando le relate e i termini. Dove c’è un vizio, lo facciamo valere davanti al giudice competente, così che il credito non entri nel passivo come se fosse certo.
- Costruiamo il fascicolo delle cause: fatture insolute, solleciti, decreti ingiuntivi, calo dei compensi, rateizzazioni chieste, destinazione delle risorse. È il materiale che il gestore della crisi deve valutare e che il giudice leggerà al terzo anno.
- Confrontiamo i binari con i numeri: concordato minore, liquidazione controllata, incapiente. Stimiamo per ciascuno l’alternativa liquidatoria e il rischio di eccezioni dell’Agenzia.
- Prepariamo il dialogo con la Direzione provinciale nel concordato minore: prospetto di convenienza, risposta preventiva all’eccezione di frode, istanza di cram down quando ne ricorrono i presupposti.
- Chiediamo le misure protettive e seguiamo i pignoramenti presso terzi in corso sui compensi dei committenti.
- Controlliamo il progetto di stato passivo e depositiamo le osservazioni nei 15 giorni.
- Impostiamo la gestione fiscale corrente durante la procedura, con accantonamento delle imposte e rendiconti al liquidatore, per non creare debiti nuovi.
- Prepariamo l’istanza di esdebitazione e la replica alle osservazioni dell’Agenzia nei 15 giorni.
- Proponiamo o contrastiamo il reclamo entro 30 giorni e verifichiamo la sospensione dei carichi dopo il decreto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il freelance con debiti IRPEF pesa soprattutto l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC. Conoscere dall’interno il lavoro del gestore permette di sapere quali documenti servono alla relazione sulla diligenza e quali domande arriveranno dal giudice e dall’Agenzia. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario permette di affiancare a questo lavoro i commercialisti che ricostruiscono il debito erariale e i rapporti con le banche.
La continuità di strategia va dall’analisi iniziale al reclamo e, se serve, fino alla Cassazione: lo stesso difensore segue il caso in tutte le fasi, con la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, perché nel caso del freelance il profilo giuridico e quello fiscale non si possono separare.
Il tempo, il debito fiscale e la scelta di muoversi
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Per il freelance con debiti IRPEF lo è due volte. Ogni mese di attesa allunga il triennio che porta all’esdebitazione. E ogni scadenza fiscale saltata mentre si pagano altri creditori diventa un argomento in mano all’Agenzia, che con la circolare 9/E del 21 ottobre 2026 ha detto ai propri uffici di controllare ogni decreto e di reclamare quando trova elementi documentati.
L’esdebitazione del freelance con debiti IRPEF è possibile, e la legge non esclude i tributi. Si ottiene però con una procedura che si prepara prima, attraverso le cause documentate, e si conquista durante, pagando le imposte correnti e collaborando con il liquidatore.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché unisce le due competenze che il caso richiede. L’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Per questo segue sia la procedura sia la ricostruzione del debito erariale, dalla prima relazione fino all’ultimo grado di giudizio.
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