Questa pagina raccoglie le domande che riceviamo più spesso da imprenditori, amministratori e commercialisti nel momento più delicato della composizione negoziata: il giorno in cui il tribunale non conferma le misure protettive, oppure le dichiara inefficaci perché un termine è saltato. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il contesto normativo, in poche righe. La composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) è un percorso stragiudiziale: l’imprenditore chiede alla Camera di commercio la nomina di un esperto indipendente e tratta con i creditori. Se lo chiede, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese scattano le misure protettive dell’art. 18: i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. Ma quella protezione è provvisoria: l’art. 19 obbliga l’imprenditore a chiedere al tribunale, già il giorno dopo, la conferma. Se la conferma non arriva, la protezione cade. Che cosa cade esattamente, che cosa resta in piedi e che cosa si può fare: è l’oggetto di questa intervista.
Perché ne scriviamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce il procedimento di conferma dal lato dell’esperto, che il giudice deve sentire in udienza e il cui parere pesa sulla decisione. È inoltre avvocato cassazionista, e il diniego di conferma apre un contenzioso (reclamo, istanze di liquidazione, opposizioni nelle esecuzioni) che va seguito senza cambi di linea fino all’ultimo grado.
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Blocco A – Le basi
“Il giudice non ha confermato le misure: vuol dire che la composizione negoziata è finita?”
No. Il diniego di conferma fa cadere la protezione, non la composizione negoziata. Sono due cose diverse, e confonderle è l’errore più frequente che vediamo.
La composizione negoziata vive davanti all’esperto e alla Camera di commercio. Le misure protettive, invece, sono uno strumento accessorio che l’imprenditore può chiedere (art. 18 c.1 CCII) e che il tribunale controlla (art. 19). Quando il giudice rigetta il ricorso per la conferma, l’esperto resta in carica, l’incarico continua a decorrere (l’art. 17 c.7 prevede 180 giorni, con una possibile proroga), le trattative possono proseguire.
Cambia però il clima delle trattative. Prima del diniego i creditori erano fermi per legge; dopo, ognuno di loro torna libero di agire. Le trattative proseguono quindi “senza rete”: il fornitore che aveva un decreto ingiuntivo può pignorare, la banca che aveva già pignorato i crediti verso i clienti può chiedere l’assegnazione, chi aveva un’istanza di liquidazione giudiziale depositata può chiedere che venga decisa.
C’è poi un secondo effetto, meno evidente. Il diniego è motivato, e le motivazioni tipiche (piano solo liquidatorio, insolvenza irreversibile, piano giuridicamente non sostenibile: le vediamo più avanti) sono le stesse ragioni per cui l’esperto potrebbe ritenere che non ci siano concrete prospettive di risanamento. Se il giudice scrive che il risanamento non è ragionevolmente perseguibile, quell’ordinanza diventa un problema anche per la prosecuzione delle trattative: l’esperto la leggerà, e la leggeranno i creditori.
In sintesi: la procedura non si chiude automaticamente, ma da quel momento l’imprenditore deve decidere in fretta se reclamare, se ricalibrare il piano, se cambiare strumento. Ne parliamo nelle risposte successive.
“Che differenza c’è tra ‘non confermate’, ‘inefficaci’ e ‘revocate’?”
Sono tre strade diverse che portano allo stesso punto (niente più protezione), ma per ragioni diverse e con rimedi diversi. Conviene distinguerle subito, perché dal tipo di provvedimento dipende cosa si può fare.
- Inefficacia per vizi di procedura. L’art. 19 c.1 impone di depositare il ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, e di chiedere entro 20 giorni dalla pubblicazione l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese. Se il ricorso è omesso o tardivo, le misure sono inefficaci e l’iscrizione viene cancellata. Lo stesso accade se il giudice non fissa l’udienza entro 10 giorni dal deposito (art. 19 c.3): le misure cessano di produrre effetti. Qui il giudice non valuta nulla nel merito: è il calendario a decidere.
- Diniego di conferma nel merito. Il ricorso è tempestivo, l’udienza si tiene, il giudice sente l’esperto e poi, con ordinanza, rigetta la richiesta perché mancano i presupposti (art. 19 c.4). È il caso del titolo.
- Revoca o riduzione successiva. Le misure erano state confermate, ma in un secondo momento il giudice, su istanza di un creditore, dell’imprenditore o su segnalazione dell’esperto, le revoca o ne accorcia la durata perché non servono più al buon esito delle trattative o sono sproporzionate (art. 19 c.6).
C’è anche una quarta ipotesi, fisiologica: la scadenza. Il giudice fissa una durata tra 30 e 120 giorni; le proroghe non possono superare 240 giorni complessivi (art. 19 c.4 e c.5). Alla scadenza, la protezione finisce anche senza alcun provvedimento negativo.
Per tutti questi casi vale l’art. 19 c.8: dalla revoca o dalla cessazione delle misure cade anche il divieto per i creditori di acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore.
“Da quando i creditori possono tornare ad agire?”
Dal momento in cui la protezione cessa: in pratica dal giorno della comunicazione dell’ordinanza di diniego o dal giorno in cui si verifica la causa di inefficacia. Non c’è un periodo di “decompressione” previsto dalla legge.
L’art. 19 c.7 stabilisce che l’ordinanza del giudice è comunicata al registro delle imprese entro il giorno successivo. Da lì i creditori la conoscono, e i più attrezzati (banche, società di recupero, fornitori con un legale già incaricato) si muovono subito.
Cosa riprende, concretamente:
- le azioni esecutive individuali: pignoramenti presso terzi, pignoramenti mobiliari, immobiliari, che durante le misure non potevano essere iniziati né proseguiti (art. 18 c.3);
- le azioni cautelari: sequestri conservativi in primo luogo;
- la possibilità di iscrivere ipoteche o acquisire altre prelazioni non concordate (art. 19 c.8);
- il decorso della prescrizione, che durante le misure era sospesa, e delle decadenze, che non si verificavano (art. 18 c.3).
Attenzione a un punto che sorprende molti: le misure non hanno mai bloccato tutto. I crediti dei lavoratori erano esclusi dalla protezione già prima (art. 18 c.1) e i pagamenti non erano inibiti (art. 18 c.3). Chi aveva una vertenza con un dipendente non ha guadagnato tempo su quel fronte, né lo perde ora.
Sul piano dei termini, ricordi che nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1 CCII): i termini di questo procedimento, compreso quello per il reclamo, corrono anche dal 1° al 31 agosto. Due tribunali (Brescia 5/8/2022 e Torino 22/8/2022, come riportati nel massimario della Camera di commercio di Prato-Pistoia) hanno escluso la sospensione feriale anche per la durata delle misure. E non si sospendono in agosto nemmeno le esecuzioni che ripartono né le opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).
“Entro quanto tempo devo reagire?”
Quindici giorni per il reclamo, ma le decisioni operative vanno prese nei primi due o tre giorni.
Il termine giuridico è quello del reclamo cautelare: l’art. 19 c.7 rinvia agli artt. 669-bis e seguenti c.p.c. e ammette il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., che va proposto entro 15 giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore. La Cassazione (Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026, massima su Brocardi) ha esaminato proprio un caso in cui quel termine di 15 giorni era già scaduto quando il tribunale ha dichiarato il fallimento: il debitore non aveva reclamato in tempo e non poteva pretendere un rinvio.
Ma il calendario reale è più stretto. Nei primi giorni dopo il diniego bisogna:
- capire quali creditori hanno titoli esecutivi pronti e quali esecuzioni sospese possono ripartire;
- verificare se c’è un’istanza di liquidazione giudiziale pendente (per le imprese sopra soglia) o un ricorso per liquidazione controllata (per l’impresa minore);
- confrontarsi con l’esperto sul seguito delle trattative;
- decidere se il reclamo ha basi concrete o se conviene impiegare il tempo in un’altra direzione.
Il termine di 15 giorni è perentorio e non si allunga in agosto, come detto sopra. Se il diniego arriva il 2 dicembre, il reclamo va depositato entro il 17 dicembre; se arriva il 28 luglio, entro il 12 agosto.
Blocco B – La procedura
“Come funziona l’udienza in cui il giudice decide se confermare?”
Il procedimento è scandito dall’art. 19, e ogni passaggio è un punto in cui la conferma si può perdere. Lo riassumiamo nella tabella, che richiameremo anche nelle risposte successive.
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| 1. Pubblicazione | Istanza di nomina dell’esperto con richiesta di misure protettive + accettazione dell’esperto, pubblicate nel registro delle imprese | Dalla pubblicazione scattano gli effetti dell’art. 18 c.3 | Camera di commercio (piattaforma telematica) |
| 2. Ricorso | Ricorso per conferma o modifica delle misure ed eventuali misure cautelari, con i documenti dell’art. 19 c.2 | Entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 c.1) | Tribunale competente ex art. 27 CCII |
| 3. Numero di ruolo | Richiesta di iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese | Entro 20 giorni dalla pubblicazione (art. 19 c.1) | Registro delle imprese |
| 4. Fissazione udienza | Decreto del giudice che fissa l’udienza, notificato e trasmesso al registro | Entro 10 giorni dal deposito del ricorso (art. 19 c.3) | Giudice designato |
| 5. Udienza | Audizione delle parti e dell’esperto, eventuale nomina di un ausiliario e atti istruttori | Data fissata nel decreto (preferibilmente in videoconferenza) | Giudice monocratico |
| 6. Decisione | Ordinanza di conferma (durata 30-120 giorni) o di diniego | All’esito dell’udienza; comunicata al registro entro il giorno successivo (art. 19 c.4 e c.7) | Giudice monocratico |
| 7. Reclamo | Reclamo cautelare | 15 giorni (art. 669-terdecies c.p.c.), senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) | Tribunale in composizione collegiale |
| 8. Proroga / revoca | Istanza di proroga (fino a 240 giorni complessivi) o di revoca/riduzione | In qualsiasi momento (art. 19 c.5 e c.6) | Giudice che ha confermato |
All’udienza il giudice sente l’esperto: è una figura centrale, perché è l’unico soggetto terzo che ha visto i conti e i primi contatti con i creditori. Il giudice può anche nominare un ausiliario e compiere atti istruttori (art. 19 c.4). Poi decide con ordinanza e, se conferma, può anche limitare le misure a determinate iniziative o a determinate categorie di creditori: non è “tutto o niente”.
Una conferma parziale non è un diniego: se il giudice protegge l’impresa solo dalle banche e non dai fornitori, o solo da alcune esecuzioni, il quadro va letto con attenzione, perché alcuni creditori restano bloccati e altri no.
“Quali documenti servono per non vedersi negare la conferma?”
Quelli dell’art. 19 c.2, completi e coerenti tra loro. La maggior parte dei dinieghi nasce da carte che non reggono, non da norme interpretate male.
Secondo il testo vigente, con il ricorso vanno depositati:
- i bilanci degli ultimi tre esercizi o, per chi non è obbligato a depositarli, le dichiarazioni fiscali;
- se i bilanci non sono approvati, i progetti di bilancio o una situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni;
- una situazione economico-patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni;
- l’elenco dei creditori, con l’indicazione dei primi dieci per importo;
- il progetto di piano di risanamento, il piano finanziario per i sei mesi successivi e un prospetto delle iniziative che si intendono adottare;
- la dichiarazione (autocertificazione) sulla risanabilità dell’impresa;
- l’accettazione dell’esperto.
Il D.Lgs. 136/2024 ha ritoccato le lettere a) e b) del comma 2 e ha aggiunto la lettera a-bis). Per questo un modello di ricorso scaricato da internet e risalente al 2022 rischia di essere incompleto.
Cosa succede se manca qualcosa? Secondo il Tribunale di Milano (28/12/2021, come riportato nel massimario Prato-Pistoia), davanti a una documentazione carente il tribunale deve assegnare un termine per integrarla, invece di rigettare subito. Il Tribunale di Avellino (27/1/2022) ha ricordato che il giudice può chiedere all’esperto una relazione. Sono orientamenti utili, ma non una garanzia: contare sull’integrazione concessa dal giudice è una scommessa che non consigliamo.
Il documento su cui si concentra l’attenzione è il piano finanziario semestrale. Deve mostrare come l’impresa pagherà i costi correnti nei sei mesi successivi. Se il piano non tiene, il giudice ne deduce che le misure servirebbero solo a rinviare l’inevitabile. Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 19/6/2026 riportata da iusletter, ha valorizzato proprio gli inadempimenti successivi all’apertura come segnale dell’incapacità di far fronte alle obbligazioni correnti.
“Su cosa si basa il giudice per dire di no?”
Su due domande: il risanamento è ragionevolmente perseguibile? Le misure servono davvero alle trattative? È la versione “concorsuale” del fumus boni iuris e del periculum in mora del processo cautelare, come ha scritto il Tribunale di Avellino (16/5/2022, dal massimario Prato-Pistoia).
Nel concreto, i dinieghi che abbiamo letto nelle rassegne si raggruppano così:
- Piano solo liquidatorio. La composizione negoziata serve al risanamento. Se il piano prevede solo di vendere i beni e chiudere, la conferma viene negata: lo hanno affermato il Tribunale di Bergamo (15/3/2022), il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere (10/1/2025), il Tribunale di Verona (10/6/2025) e il Tribunale di Como (10/7/2025). Secondo Verona e Como, il piano liquidatorio non basta neppure se promette ai creditori più di quanto otterrebbero altrimenti.
- Insolvenza irreversibile. L’insolvenza in sé non impedisce l’accesso (Trib. Lecco 2/1/2023), ma serve una prospettiva concreta di risanamento. Il Tribunale di Salerno (13/2/2023) ha negato la conferma davanti a un’insolvenza irreversibile e a un piano “embrionale”; quello di Viterbo (14/2/2022) davanti a un marcato squilibrio economico-finanziario.
- Piano giuridicamente insostenibile. È il caso del Tribunale di Milano del 19/6/2026: il piano contava sullo stralcio dei debiti previdenziali, ma l’art. 23 c.2-bis consente la transazione nella composizione negoziata solo per i crediti tributari. Un piano costruito su un’ipotesi che la legge non permette non può giustificare la protezione.
- Piano non verosimile. Il Tribunale di Reggio Emilia (27/9/2023) ha richiesto la verosimiglianza di realizzazione del piano: numeri ottimistici senza riscontri non bastano.
- Misure sproporzionate. Anche quando il risanamento è plausibile, il giudice può ritenere eccessiva una protezione estesa a tutti i creditori e limitarla (art. 19 c.4) o, se chiesta in un secondo momento, ridurla (art. 19 c.6).
Il parere dell’esperto in udienza è spesso decisivo: se l’esperto dichiara di non vedere prospettive di risanamento, la conferma diventa molto difficile.
“Posso fare reclamo? Davanti a chi e con quali possibilità?”
Sì, il reclamo è previsto espressamente (art. 19 c.7, che richiama l’art. 669-terdecies c.p.c.), ma ha senso solo se c’è un errore da far valere, non per guadagnare tempo.
Il reclamo si propone entro 15 giorni (vedi la tabella, fase 7) al tribunale in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso l’ordinanza. Il collegio riesamina la decisione e può confermarla, modificarla o revocarla. Si possono produrre documenti nuovi, se sopravvenuti o se la loro produzione è giustificata.
Quando ha senso reclamare:
- quando il giudice ha frainteso il piano (ha letto come liquidatoria una manovra che prevede la cessione di un ramo per salvare il resto, per esempio);
- quando ha rigettato per una carenza documentale senza assegnare un termine di integrazione, nonostante l’orientamento di Milano richiamato sopra;
- quando ha dichiarato l’inefficacia per un vizio formale discutibile: il Tribunale di Trani (21/3/2022) ha considerato la mancata pubblicazione del numero di ruolo causa di inefficacia, ma nel massimario Prato-Pistoia compaiono anche letture che la trattano come irregolarità sanabile. Su questo punto gli orientamenti non sono uniformi, e un reclamo ben argomentato può avere margini.
Quando invece conviene pensarci bene:
- quando il diniego si fonda su un’insolvenza documentata e sul parere negativo dell’esperto;
- quando il problema è il piano: in quel caso è più utile rifare il piano che discutere quello vecchio.
Un punto pratico: il reclamo non sospende automaticamente gli effetti del diniego. Mentre il collegio decide, i creditori possono agire. Per questo la Cassazione (Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025, massima su Brocardi) ha negato che il debitore abbia un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria prefallimentare solo perché intende reclamare la revoca delle misure: se non indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa, il tribunale può decidere.
“Posso chiedere misure cautelari al posto di quelle protettive negate?”
In teoria l’art. 19 consente di chiedere anche misure cautelari; in pratica usarle come “toppa” dopo un diniego è difficile.
Le misure cautelari si chiedono con lo stesso ricorso (art. 19 c.1, “se necessario”) e servono a tutelare il buon esito delle trattative in modo mirato: per esempio, sospendere un singolo contratto o impedire l’escussione di una garanzia. Il Tribunale di Vicenza (23/7/2025) ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escutere la garanzia del Fondo di garanzia per le PMI.
Ma ci sono limiti precisi:
- il Tribunale di Milano (22/11/2023) ha escluso che le cautelari possano sovrapporsi alle misure protettive tipiche;
- secondo l’orientamento definito “nettamente maggioritario” da EC News (commento del 20/1/2026), le cautelari non possono essere una “riverniciatura” delle protettive scadute; il Tribunale di Milano (4/7/2025) le ha ammesse dopo la scadenza dei 240 giorni, ma solo per esigenze sopravvenute, per trattative con prospettive di successo e senza grave pregiudizio ai creditori, ed escludendo effetti retroattivi sulle esecuzioni o irreversibili (come la cancellazione di un’ipoteca);
- il Tribunale di Lanciano (17/10/2025) ha ritenuto che le cautelari possano arrivare fino a dodici mesi complessivi;
- il Tribunale di Milano (19/6/2026) ha respinto la richiesta di inibire la segnalazione in Centrale Rischi, l’escussione della garanzia pubblica e le compensazioni.
Se il giudice ha negato le protettive perché il risanamento non è perseguibile, la stessa ragione colpisce anche le cautelari: entrambe presuppongono trattative con prospettive concrete. Le cautelari possono aiutare quando il diniego è stato parziale o per ragioni specifiche, non quando è stato bocciato il piano.
Blocco C – I casi particolari
“Avevo un pignoramento presso terzi sui crediti verso i miei clienti: cosa succede alle somme bloccate?”
Le somme restano vincolate e, caduta la protezione, il creditore può chiedere l’assegnazione. È lo scenario più frequente e anche il più pesante per la cassa dell’impresa.
Durante le misure, il pignoramento già perfezionato non si annulla: entra in una sorta di quiescenza. Secondo le pronunce riportate da diritto.it (articolo del 9/9/2025), il Tribunale di Milano (26/1/2022) ha affermato che la sospensione mantiene il vincolo sulle somme e opera senza effetto retroattivo; il Tribunale di Padova (20/7/2022) che il terzo pignorato deve continuare a custodire le somme e che la misura protettiva non le libera; il Tribunale di Arezzo (9/8/2024) che l’esecuzione resta pendente in uno stato di mera quiescenza. Anche il Tribunale di Milano (4/7/2025) ha escluso il ripristino delle somme già pignorate.
Tradotto: la banca o il cliente pignorato hanno continuato ad accantonare, e quelle somme non sono mai tornate nella disponibilità dell’impresa. Con il diniego, il creditore procedente può chiedere al giudice dell’esecuzione di andare avanti fino all’ordinanza di assegnazione.
Cosa si può verificare in questa fase:
- se l’accantonamento è stato fatto correttamente e per l’importo giusto (il terzo deve vincolare il credito nei limiti di legge, non tutto il conto o tutti i crediti futuri senza limite);
- se il titolo esecutivo e il precetto sono validi e notificati regolarmente: i vizi dell’esecuzione si fanno valere con le opposizioni esecutive davanti al giudice dell’esecuzione (art. 615 e 617 c.p.c.), che sono il luogo giusto anche secondo il Tribunale di Milano (5/8/2022) per discutere se un’esecuzione poteva iniziare o proseguire;
- se il pignoramento è stato eseguito o proseguito durante le misure, cioè in violazione dell’art. 18 c.3: quegli atti sono contestabili anche dopo il diniego.
Il diniego non sana gli atti esecutivi compiuti mentre la protezione era in vigore.
“Ho un’istanza di fallimento, anzi di liquidazione giudiziale, pendente: il tribunale può decidere subito?”
È il rischio più serio, e la giurisprudenza mostra che dopo un diniego il tribunale può arrivare alla sentenza.
L’art. 18 c.4 prevede che, dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non possa essere pronunciata, “salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive”. La domanda è: il diniego di conferma equivale alla revoca?
Le letture non sono uniformi. Nel massimario Prato-Pistoia troviamo:
- il Tribunale di Roma (3/2/2022), secondo cui il divieto opera per effetto di legge, anche senza conferma del giudice;
- la Corte d’appello di Firenze (21/3/2023), che equipara la revoca alla mancata richiesta esplicita di misure;
- il Tribunale di Reggio Emilia (7/10/2025), per cui il divieto dura fino alla conclusione o all’archiviazione, senza un termine fisso;
- la Corte d’appello di Potenza (27/12/2022), per cui il divieto opera anche se l’istanza è di un lavoratore.
Sul versante della Cassazione, le due pronunce massimate su Brocardi raccontano casi in cui, dopo il diniego o la revoca delle misure, il tribunale ha deciso l’istanza: la sent. n. 241/2026 riguarda un fallimento dichiarato dopo che il giudice monocratico aveva negato la conferma; l’ord. n. 3634/2025 un’istruttoria prefallimentare chiusa nonostante la richiesta di rinvio per reclamare la revoca. Entrambe riguardano ancora il regime del fallimento, ma il messaggio pratico vale anche oggi: non si può contare su un rinvio automatico.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo segue questi due fronti insieme: il reclamo contro il diniego e la difesa nell’istruttoria di liquidazione, perché una mossa sbagliata su uno dei due pregiudica l’altro.
Per l’impresa minore il quadro è diverso: non è soggetta alla liquidazione giudiziale, e l’art. 25-quater c.5 richiama gli artt. 18 e 19 solo “in quanto compatibili”. Il rischio, per lei, è un ricorso per liquidazione controllata nei casi previsti dall’art. 268: va verificato caso per caso.
“E le banche? Possono revocarmi i fidi il giorno dopo?”
Possono tornare a valutare il rapporto secondo le regole ordinarie del contratto, perché le tutele speciali dell’art. 18 c.5 e c.5-bis dipendono dalla protezione.
Ricapitoliamo cosa dice il testo vigente. Durante le misure, i creditori nei cui confronti esse operano, banche e intermediari compresi, non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori (art. 18 c.5). Tra la pubblicazione e la conferma, però, possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti. Il comma 5-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, aggiunge che dopo la conferma la banca non può mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo ragioni di vigilanza prudenziale che deve dimostrare.
Senza conferma, quindi:
- la banca che aveva sospeso le linee nella fase tra pubblicazione e udienza non è obbligata a riattivarle per effetto del 5-bis;
- cade il divieto di revoca legato al solo inadempimento dei debiti anteriori;
- resta valida la regola generale dell’art. 16 c.5: l’accesso alla composizione negoziata e le trattative non sono, di per sé, causa di sospensione o revoca delle linee né ragione di una diversa classificazione del credito. La banca deve quindi motivare la revoca su elementi del rapporto, non sulla sola procedura.
Il Tribunale di Milano (19/6/2026) ha chiarito un ulteriore limite: anche con le misure in vigore, le banche non possono essere costrette a finanziare l’impresa, e gli inadempimenti successivi all’apertura restano valutabili.
Va considerata anche la segnalazione in Centrale Rischi: il diniego non la provoca di per sé, ma il deterioramento dei rapporti che spesso lo segue sì.
“Sono l’amministratore della società: rischio qualcosa io personalmente?”
Il diniego in sé non crea responsabilità personali, ma cambia il modo in cui devono essere valutate le scelte gestionali da quel momento.
L’art. 21 CCII prevede che l’imprenditore in stato di insolvenza, se ci sono concrete prospettive di risanamento, gestisca l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Deve informare preventivamente e per iscritto l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento. Se l’esperto dissente, il suo dissenso può essere iscritto nel registro delle imprese entro 10 giorni (ed è obbligatorio iscriverlo se l’atto pregiudica i creditori).
Dopo un diniego motivato con l’assenza di prospettive di risanamento, continuare a pagare alcuni creditori e non altri, o compiere operazioni straordinarie, espone l’organo amministrativo a contestazioni in un’eventuale procedura successiva. I profili penali vanno valutati con il difensore penale: in particolare la portata dell’art. 24 CCII sugli atti compiuti durante la composizione negoziata va verificata sul testo e con un penalista, e non va data per scontata.
Sul fronte delle garanzie personali, le misure protettive proteggono il patrimonio dell’impresa: la fideiussione personale dell’amministratore o del socio verso la banca non era coperta prima e non lo è dopo. Il diniego, semmai, rende più probabile che la banca si rivolga ai garanti.
Blocco D – Le paure finali
“Rischio di perdere l’azienda da un giorno all’altro?”
No, non da un giorno all’altro. Ma rischia di perdere il controllo dei tempi, e quello è il vero danno.
Partiamo dalle rassicurazioni fondate. Il diniego non apre nessuna procedura, non spossessa l’imprenditore, non nomina un liquidatore. L’impresa continua a operare, l’esperto continua a lavorare, i contratti restano in vigore finché le controparti non esercitano i rimedi ordinari. Un’esecuzione immobiliare sui capannoni richiede mesi prima di arrivare alla vendita; un pignoramento presso terzi richiede comunque un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione prima dell’assegnazione.
Ora i limiti reali. Il pericolo concreto nei primi trenta-sessanta giorni non è la vendita dei beni, ma:
- la perdita di liquidità per i pignoramenti presso terzi sui crediti verso clienti e sui conti;
- l’istanza di liquidazione giudiziale che può essere decisa (come visto sopra);
- l’effetto domino sui fornitori, che leggono il diniego nel registro delle imprese e chiedono pagamenti anticipati.
Il rischio di perdere l’azienda c’è quando il diniego viene ignorato per settimane, sperando che i creditori non se ne accorgano. Se nei primi giorni si costruisce una risposta (reclamo motivato, piano rivisto, accordo con il creditore più aggressivo, strumento alternativo), il quadro resta gestibile.
“I soldi che ho già pagato ai fornitori durante la protezione me li possono chiedere indietro?”
Dipende da come e perché sono stati pagati, ma il diniego in sé non rende quei pagamenti illegittimi.
L’art. 18 c.3 dice testualmente che durante le misure «non sono inibiti i pagamenti». Pagare i fornitori strategici per continuare a lavorare era quindi consentito. Il problema nasce in un altro scenario: se dopo il diniego si apre una procedura concorsuale, i pagamenti fatti nel periodo precedente possono essere esaminati con le regole ordinarie della revocatoria. Le protezioni dell’art. 24 CCII per gli atti compiuti nella composizione negoziata hanno presupposti precisi, e per l’impresa minore l’art. 25-quater c.5 richiama solo i commi 3 e 4 di quell’articolo.
Ecco perché, dopo un diniego, ogni pagamento non ordinario va comunicato prima all’esperto per iscritto, come prevede l’art. 21: è una tutela per l’impresa, non solo un adempimento.
“Posso ripresentare la domanda e ripartire da capo?”
In linea di principio sì, ma non è un tasto “reset” e ci sono paletti precisi.
Il Tribunale di Trani (5/9/2022, massimario Prato-Pistoia) ha chiarito che, dopo un rigetto per tardività, la riproposizione richiede di ripercorrere l’intero iter: nuova istanza, nuova pubblicazione, nuovo ricorso nei termini. Il Tribunale di Genova (13/3/2023) ha ritenuto perentorio il termine per il deposito del ricorso, ma ha ammesso la fissazione dell’udienza per misure concesse con effetto da quel momento in poi.
Attenzione ai limiti dell’art. 25-quinquies CCII (testo vigente letto su Brocardi): l’istanza di composizione negoziata non può essere presentata in pendenza di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi (anche con riserva ex art. 44 c.1 lett. a), di una proposta di concordato minore o di un ricorso per misure cautelari e protettive ex art. 54 c.3, né se nei quattro mesi precedenti l’imprenditore ha rinunciato a una di queste domande.
Ripresentare la stessa istanza con lo stesso piano, dopo un diniego nel merito, serve a poco: il giudice troverà gli stessi difetti. Ha senso solo con un piano diverso, numeri aggiornati e, idealmente, un’intesa già avviata con i creditori principali.
“Quanto tempo ho davvero?”
Il tempo che le concede il creditore più veloce, più quello che riesce a guadagnare con mosse fondate. Non è una battuta: è il modo corretto di misurarlo.
Dal punto di vista giuridico, i termini certi sono pochi: 15 giorni per il reclamo; la durata residua dell’incarico dell’esperto (180 giorni dall’accettazione, salvo proroga, art. 17 c.7); i tempi del creditore che deve riattivare un’esecuzione o chiedere la decisione di un’istanza già depositata.
Dal punto di vista pratico, nella nostra lettura delle esperienze descritte nelle rassegne, la finestra utile per una risposta strutturata si misura in poche settimane. Nessuno può garantire quanto durerà: dipende dal numero dei creditori con titolo, dalla presenza di istanze di liquidazione, dall’atteggiamento delle banche.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, costruite con numeri realistici: non sono casi seguiti dallo Studio.
Simulazione 1 – Diniego nel merito, con pignoramento presso terzi e reclamo.
Ipotesi: S.r.l. metalmeccanica, debiti complessivi 1.284.600 €, di cui 412.900 € verso l’Erario, 96.700 € verso l’INPS, 318.450 € verso banche, il resto verso fornitori. Una banca ha già notificato un pignoramento presso terzi sui crediti verso tre clienti: i terzi hanno accantonato 87.340 €.
- Venerdì 30/10/2026: l’esperto accetta l’incarico. Lunedì 2/11/2026: istanza e accettazione sono pubblicate nel registro delle imprese. Da quel giorno la banca non può proseguire l’esecuzione (art. 18 c.3).
- Martedì 3/11/2026: la società deposita il ricorso per la conferma (termine del giorno successivo rispettato, art. 19 c.1). Il giudice deve fissare l’udienza entro venerdì 13/11/2026 (10 giorni, art. 19 c.3) e la fissa per lunedì 23/11/2026.
- Il piano prevede il pagamento integrale delle banche in cinque anni e, per l’INPS, uno stralcio del 60%. All’udienza l’esperto segnala che lo stralcio dei contributi non è ottenibile con la transazione dell’art. 23 c.2-bis, che riguarda i soli crediti tributari.
- Mercoledì 2/12/2026: ordinanza di diniego comunicata. Da quel momento la banca può chiedere al giudice dell’esecuzione di proseguire verso l’assegnazione degli 87.340 €.
- Termine per il reclamo: giovedì 17/12/2026 (15 giorni). Il reclamo ha senso solo se il piano viene corretto: per esempio prevedendo per l’INPS una rateizzazione ordinaria e una finanza esterna del socio di 140.000 € che copra il fabbisogno dei primi sei mesi.
- L’incarico dell’esperto scade mercoledì 28/4/2027 (180 giorni dall’accettazione, salvo proroga): le trattative possono continuare anche se il reclamo fosse respinto.
Esito dimostrativo: il diniego non chiude la partita, ma impone di rifare il piano in 15 giorni. Se il piano corretto convince il collegio, la protezione torna con l’ordinanza di reclamo, senza effetto retroattivo sulle somme eventualmente già assegnate nel frattempo. Per questo, in parallelo, conviene trattare con la banca procedente un’intesa sulla destinazione degli 87.340 €.
Simulazione 2 – Ricorso depositato in ritardo.
Ipotesi: impresa edile individuale, impresa minore ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. d CCII, debiti per 263.780 €. Un fornitore di calcestruzzo ha un decreto ingiuntivo esecutivo per 38.915 € e un pignoramento mobiliare in corso.
- Martedì 13/10/2026: pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto con richiesta di misure protettive.
- Il ricorso al tribunale andava depositato entro mercoledì 14/10/2026. Il consulente lo deposita giovedì 15/10/2026.
- Conseguenza (art. 19 c.1): le misure sono inefficaci e l’iscrizione viene cancellata. Il giudice non entra nel merito. Secondo il Tribunale di Trani (21/3/2022), il deposito tardivo comporta rigetto, inefficacia della protezione e cancellazione della pubblicazione.
- Il fornitore può proseguire subito il pignoramento mobiliare sui mezzi d’opera. Le opposizioni esecutive non si sospendono in nessun periodo dell’anno, e i termini per proporle decorrono normalmente.
- Le strade possibili: proseguire le trattative senza protezione, cercando un accordo con il fornitore (per esempio 6 rate mensili da 6.485,83 €); ripresentare l’intero iter con una nuova istanza (Trib. Trani 5/9/2022), verificando che non operino i limiti dell’art. 25-quinquies; valutare uno strumento diverso, come il concordato minore (art. 74), che ha un proprio regime di protezione.
Esito dimostrativo: un giorno di ritardo costa tutta la protezione, e nessuna integrazione successiva lo rimedia. È il motivo per cui il ricorso va preparato prima che l’istanza venga pubblicata, non dopo.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Chi leggerà l’ordinanza di diniego tra sei mesi, e che cosa ci troverà scritto?”
Quasi tutti, dopo un diniego, si chiedono cosa succede domani. Pochi si chiedono cosa succederà quando quell’ordinanza verrà riletta da qualcun altro. Eppure l’ordinanza viene comunicata al registro delle imprese (art. 19 c.7) ed entra nella storia dell’impresa.
La rileggeranno, con ogni probabilità:
- l’esperto, quando dovrà decidere se le trattative hanno ancora concrete prospettive e quando scriverà la relazione finale;
- il tribunale, se un creditore chiede l’apertura della liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata;
- i creditori, che useranno le motivazioni come argomento nelle trattative (“lo ha detto il giudice che il piano non regge”);
- il giudice di un eventuale concordato semplificato: l’art. 25-sexies c.1 consente all’imprenditore di proporre, entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale, un concordato per cessione dei beni, ma solo se l’esperto ha dichiarato che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziali non sono praticabili.
Quest’ultimo punto è decisivo. Il diniego delle misure non preclude il concordato semplificato: anzi, quando il piano di risanamento non regge, la via liquidatoria assistita può diventare l’uscita più ordinata. Ma serve che il comportamento dell’imprenditore dopo il diniego sia stato corretto: niente pagamenti preferenziali, informazione puntuale all’esperto, trattative reali.
Ecco perché la reazione al diniego non va valutata solo per il suo effetto immediato. Un reclamo pretestuoso, o mesi di trattative di facciata, possono compromettere la relazione finale dell’esperto e con essa l’accesso al concordato semplificato. Una reazione trasparente, anche se meno aggressiva, tiene aperte più porte.
C’è anche un risvolto difensivo: nell’eventuale reclamo o in un procedimento successivo, le motivazioni del diniego vanno contestate punto per punto. Una motivazione non contestata tende a consolidarsi come dato acquisito.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo verificato per questa intervista. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte, il principio riformulato e il perché conta per chi si vede negare la conferma. Quasi tutte le pronunce di merito sulla composizione negoziata circolano senza numero: le citiamo con tribunale e data, come le riporta la fonte.
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Cass. civ., Sez. I, sent. n. 241 del 5/1/2026 (massima su Brocardi). Dopo il diniego di conferma da parte del giudice monocratico, la riserva del tribunale sull’istanza di fallimento non impedisce al debitore di difendersi, anche con il reclamo, ma non gli dà diritto a un rinvio; nel caso, il termine di 15 giorni per impugnare il diniego era già scaduto. Perché conta: dimostra che, dopo il diniego, la decisione sull’insolvenza può arrivare e che il termine del reclamo va rispettato.
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Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima su Brocardi). Non è viziata la chiusura dell’istruttoria prefallimentare che nega il rinvio chiesto per impugnare la revoca delle misure, se il debitore non indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa. Perché conta: chi vuole un rinvio deve spiegare concretamente perché ne ha bisogno.
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Trib. Milano, ord. 19/6/2026 (iusletter). Negate conferma e cautelari a una società il cui piano contava sullo stralcio dei crediti previdenziali, non consentito dall’art. 23 c.2-bis; le banche non possono essere obbligate a mantenere gli affidamenti; respinte le richieste di inibire la Centrale Rischi e l’escussione della garanzia pubblica. Perché conta: il piano deve essere giuridicamente percorribile, non solo numericamente.
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Trib. Milano, 4/7/2025 (EC News 20/1/2026 e massimario Prato-Pistoia). Dopo la scadenza delle protettive, ammesse in via cautelare inibitorie mirate su esecuzioni di creditori individuati, a condizioni rigorose; escluso il ripristino delle somme già pignorate e la cancellazione cautelare di un’ipoteca. Perché conta: delimita cosa le cautelari possono e non possono fare quando la protezione è finita.
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Trib. Salerno, 13/2/2023 (massimario Prato-Pistoia). Conferma negata per insolvenza irreversibile e piano di risanamento ancora embrionale. Perché conta: un piano abbozzato non basta a ottenere la protezione.
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Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10/1/2025; Trib. Verona, 10/6/2025; Trib. Como, 10/7/2025 (massimario Prato-Pistoia). Il piano meramente liquidatorio non giustifica le misure protettive, anche se offre ai creditori un risultato migliore. Perché conta: se l’obiettivo reale è liquidare, la composizione negoziata con misure non è lo strumento giusto.
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Trib. Bergamo, 15/3/2022 (massimario Prato-Pistoia). La sola liquidazione non consente la conferma, non essendo un esito positivo della composizione. Perché conta: orientamento consolidato fin dai primi anni.
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Trib. Lecco, 2/1/2023 (massimario Prato-Pistoia). L’insolvenza non preclude l’accesso; lo preclude la mancanza di una concreta prospettiva di risanamento. Perché conta: anche l’impresa insolvente può ottenere la conferma, se dimostra la risanabilità.
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Trib. Avellino, 16/5/2022 (massimario Prato-Pistoia). La conferma richiede reversibilità della crisi (fumus) e strumentalità delle misure alle trattative (periculum). Perché conta: sono i due punti su cui costruire il ricorso e l’eventuale reclamo.
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Trib. Milano, 28/12/2021 (massimario Prato-Pistoia). Davanti a una documentazione carente, il tribunale deve assegnare un termine per integrarla. Perché conta: argomento utile nel reclamo contro un diniego “per carte incomplete”.
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Trib. Trani, 21/3/2022 e 5/9/2022 (massimario Prato-Pistoia). Il deposito tardivo del ricorso comporta rigetto, inefficacia e cancellazione della pubblicazione; per riproporre la domanda occorre ripercorrere l’intero iter. Perché conta: il termine del giorno successivo non ammette tolleranze.
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Trib. Genova, 13/3/2023 (massimario Prato-Pistoia). Termine per il ricorso perentorio, ma possibile fissare udienza per misure concesse con effetto da quel momento. Perché conta: anche dopo un errore di calendario può esserci uno spazio, limitato, per una protezione futura.
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App. Firenze, 21/3/2023; Trib. Roma, 3/2/2022; Trib. Reggio Emilia, 7/10/2025 (massimario Prato-Pistoia). Letture diverse sul divieto di pronunciare la liquidazione giudiziale: equiparazione della revoca alla mancata richiesta di misure (Firenze); divieto operante per legge senza conferma (Roma); durata fino a conclusione o archiviazione (Reggio Emilia). Perché conta: dopo un diniego, la tenuta del divieto dell’art. 18 c.4 è discussa e va argomentata.
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Trib. Milano, 26/1/2022; Trib. Padova, 20/7/2022; Trib. Arezzo, 9/8/2024 (riportate da diritto.it, 9/9/2025). Il pignoramento presso terzi resta in quiescenza, il vincolo sulle somme permane e il terzo deve continuare a custodirle. Perché conta: dopo il diniego le somme accantonate non tornano all’impresa.
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Trib. Milano, 22/11/2023 (massimario Prato-Pistoia). Le misure cautelari non possono sovrapporsi alle misure protettive tipiche. Perché conta: le cautelari non sono un modo per riavere le protettive negate.
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Trib. Brescia, 5/8/2022; Trib. Torino, 22/8/2022 (massimario Prato-Pistoia). La sospensione feriale non si applica alla durata delle misure. Perché conta: in linea con l’art. 9 c.1 CCII, i tempi di questo procedimento corrono anche in agosto.
E voi, concretamente, cosa fate?
Quando un imprenditore ci contatta dopo un diniego, o prima dell’udienza per evitarlo, lavoriamo su questi fronti:
- Leggiamo l’ordinanza riga per riga e separiamo i motivi di fatto (numeri, documenti) da quelli di diritto (piano non ammesso dalla legge, vizi di termine), perché sono i secondi a dare spazio al reclamo.
- Verifichiamo il calendario dell’art. 19: date di pubblicazione, deposito del ricorso, iscrizione del numero di ruolo, fissazione dell’udienza. Un’inefficacia dichiarata a torto si contesta; una vera, invece, si gestisce cambiando strada.
- Prepariamo e depositiamo il reclamo entro i 15 giorni dell’art. 669-terdecies c.p.c., con i documenti nuovi ammissibili e un piano corretto nei punti censurati.
- Mappiamo i creditori che possono agire subito: titoli esecutivi, esecuzioni sospese, istanze di liquidazione pendenti, garanzie escutibili.
- Difendiamo l’impresa nelle esecuzioni che ripartono: controlliamo titolo, precetto e accantonamenti del terzo, e proponiamo le opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. quando ci sono vizi.
- Seguiamo l’istruttoria di liquidazione giudiziale o controllata, coordinandola con il reclamo per non compromettere nessuno dei due fronti.
- Ricostruiamo il piano con i commercialisti dello staff: piano finanziario semestrale, fabbisogno di cassa, verifica della transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis e dei suoi limiti.
- Valutiamo le misure cautelari mirate solo quando hanno una base concreta, sapendo che l’orientamento prevalente le esclude come sostituto delle protettive.
- Analizziamo le alternative: concordato semplificato (art. 25-sexies), concordato minore o liquidazione controllata per l’impresa minore (art. 25-quater c.4), accordi con i creditori principali.
- Curiamo i rapporti con l’esperto: informative scritte dell’art. 21 sui pagamenti e sugli atti straordinari, perché la relazione finale resti utilizzabile.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: significa conoscere i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e il parere che rende in udienza, e quindi costruire il ricorso e il reclamo sui punti che il giudice controllerà davvero. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC contano per l’impresa minore, quando la strada alternativa è il concordato minore o la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza passaggi di consegne tra professionisti diversi. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo: il piano e la sua difesa in giudizio nascono insieme, non in due studi diversi.
Non promettiamo l’esito di un reclamo o la conferma delle misure: ci impegniamo ad analizzare il caso, verificare ogni termine e costruire la strategia più solida sui dati disponibili.
In sintesi
Tre messaggi da portare via da questa intervista.
- Il diniego fa cadere la protezione, non la composizione negoziata. L’esperto resta in carica, le trattative possono continuare, ma i creditori tornano liberi di agire, comprese le esecuzioni sospese e le istanze di liquidazione.
- I tempi sono corti e non si fermano ad agosto. Quindici giorni per il reclamo (art. 669-terdecies c.p.c.), nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII), e un ritardo di un solo giorno nel ricorso costa l’intera protezione.
- La risposta giusta dipende dal motivo del diniego. Un vizio formale discutibile o un piano frainteso si reclamano; un piano che non regge si rifà; un risanamento davvero impossibile si gestisce con uno strumento diverso, a partire dal concordato semplificato.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce il procedimento di conferma anche dal lato dell’esperto; perché è avvocato cassazionista, e il diniego apre un contenzioso che può arrivare fino all’ultimo grado; e perché, come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, segue anche le strade alternative per l’impresa minore.
📩 Non lasci scorrere i quindici giorni del reclamo: contatti subito lo Studio Monardo usando i riferimenti che trova al termine dell’articolo.
