Chi Paga L’esperto Della Composizione Negoziata Se L’impresa Minore Non Ha Liquidità?

La domanda arriva quasi sempre nello stesso momento: quando il titolare di una piccola impresa ha già deciso che la composizione negoziata gli serve, ha capito che l’esperto è il cardine di tutto il percorso e si accorge che in cassa non c’è abbastanza per pagare i fornitori del mese, figuriamoci un professionista in più. A quel punto la lettera della legge dà una risposta secca: il compenso dell’esperto è a carico dell’imprenditore. Ma questa risposta, da sola, non dice nulla di ciò che interessa davvero a chi non ha liquidità: quando bisogna pagare, quanto, con quali soldi, cosa succede se non si paga, e se l’esperto, nel caso peggiore, si ritrova a concorrere con banche e fornitori o passa davanti a tutti.

Su questi punti contano più le decisioni dei giudici che il testo dell’art. 25-ter del Codice della crisi. Sono stati i tribunali a stabilire che prima viene l’accordo tra impresa ed esperto e solo dopo la liquidazione d’autorità, che il provvedimento di liquidazione permette all’esperto di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, che nella composizione negoziata non nascono crediti prededucibili all’infuori di quelli previsti dalla legge, che i consulenti dell’impresa non possono costare più dell’esperto, e che la liquidità necessaria al risanamento può essere protetta e perfino procurata con l’autorizzazione del tribunale.

In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per l’impresa minore che vuole avviare la composizione negoziata senza avere oggi i soldi per pagarla.

Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno, non da osservatore esterno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè appartiene alla stessa categoria di professionisti di cui parliamo, e conosce quindi dal lato di chi conduce le trattative come si forma e come si liquida il compenso. È inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: competenze decisive per l’impresa minore, che se le trattative non vanno a buon fine finisce nel concordato minore o nella liquidazione controllata, dove il compenso dell’esperto non pagato ricompare come credito prededucibile.

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La base di legge su cui si sono pronunciati i giudici

Un solo paragrafo di inquadramento, perché la procedura in generale è già trattata altrove sul sito: la composizione negoziata è un percorso stragiudiziale e riservato nel quale un esperto indipendente, nominato dalla Camera di commercio, facilita le trattative tra l’imprenditore in difficoltà e i suoi creditori, con la possibilità di chiedere al tribunale misure protettive e autorizzazioni. Per l’impresa minore, cioè quella che rientra congiuntamente nei limiti dell’art. 2, comma 1, lettera d) CCII (attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro, ricavi lordi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 euro), le regole speciali sono nell’art. 25-quater.

Ciò che conta per la nostra domanda si trova in quattro punti del testo vigente.

Primo: chi nomina e chi liquida. Secondo l’art. 25-quater, comma 2, l’istanza dell’impresa sotto soglia si presenta al segretario generale della Camera di commercio nel cui territorio si trova la sede legale, ed è lo stesso segretario generale a nominare l’esperto. Il comma 7 aggiunge che il compenso dell’esperto è liquidato, secondo l’art. 25-ter, dal segretario generale che lo ha nominato. Per l’impresa minore, dunque, non interviene la commissione regionale prevista per le imprese più grandi.

Secondo: a carico di chi. L’art. 25-ter, comma 11, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che, in mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dall’organo di nomina ed è posto a carico dell’imprenditore; il provvedimento costituisce prova scritta idonea per il procedimento monitorio e titolo per la concessione dell’esecuzione provvisoria. Lo stesso comma prevede che l’accordo sul compenso è nullo se interviene prima che siano decorsi 120 giorni dalla convocazione delle parti, salvo che le trattative si siano concluse prima.

Terzo: quanto. Il comma 1 fissa percentuali sull’attivo dell’impresa, per scaglioni (per l’impresa minore interessano i primi due: dal 4% al 6% fino a 100.000 euro, dall’1% all’1,5% tra 100.000,01 e 500.000 euro). Il comma 9 precisa che la base è la media dell’attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalla situazione patrimoniale depositata. Il comma 3 fissa un minimo di 4.000 euro e un massimo di 400.000. Il comma 4 prevede una riduzione del 40% se i creditori e le altre parti interessate non sono più di cinque, maggiorazioni del 25% (da 21 a 50) e del 35% (oltre 50) e un aumento del 10% se l’esperto trova un acquirente o si vende il complesso aziendale. Il comma 6 raddoppia il compenso (più 100%) se si concludono i contratti o gli accordi previsti dall’art. 23, commi 1 e 2 lettera b); il comma 7 aggiunge un ulteriore 10% quando l’esperto sottoscrive l’accordo dell’art. 23, comma 1, lettera c). Il comma 8 prevede un compenso tra 500 e 5.000 euro se l’imprenditore non compare davanti all’esperto o se l’esperto non procede. Il comma 10 riconosce il rimborso delle spese necessarie e documentate.

Quarto: le due regole che aiutano chi non ha liquidità. Il comma 13 consente, decorsi almeno 60 giorni dall’accettazione dell’incarico e su richiesta, un acconto non superiore a un terzo del compenso finale presumibile. Il comma 12, nel testo vigente, dichiara il compenso prededucibile.

A queste norme si aggiungono quelle che l’art. 25-quater, comma 5, richiama “in quanto compatibili” per l’impresa minore: tra le altre, gli artt. 18 e 19 sulle misure protettive, l’art. 20, l’art. 21 sulla gestione dell’impresa durante le trattative, l’art. 22 sulle autorizzazioni del tribunale (compresi i finanziamenti prededucibili), l’art. 25-bis sulle misure premiali e l’art. 25-sexies sul concordato semplificato. All’istanza vanno allegati i documenti dell’art. 17, comma 3, con esclusione della lettera b): l’impresa minore non deve depositare il progetto di piano di risanamento al momento dell’accesso.

Due dati pratici completano il quadro dei costi di ingresso: secondo le pagine informative delle Camere di commercio, all’istanza si versano 252 euro di diritti di segreteria (decreto interministeriale 10 marzo 2022, G.U. n. 127 dell’1/6/2022) più 16 euro di imposta di bollo telematica, in unica soluzione tramite PagoPA. Nessuna norma impone di versare un anticipo all’esperto al momento della domanda.

Infine, una precisazione sui termini: la composizione negoziata e i procedimenti che ne derivano sono disciplinati dal Codice della crisi, e l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti regolati dal Codice: i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Diverso il discorso per l’eventuale giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo che l’esperto ottenesse per il proprio compenso: è un ordinario giudizio civile di cognizione, al quale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) si applica.

Il principio stabile: paga l’impresa, ma l’accordo viene prima del provvedimento

Prima di affrontare i punti controversi, conviene fissare ciò che i giudici hanno affermato in modo coerente. Una premessa di metodo: la giurisprudenza sul compenso dell’esperto è ancora poca, quasi tutta di merito e quasi sempre nota attraverso le massime raccolte dai massimari delle Camere di commercio (in particolare quelli di Prato-Pistoia, edizione maggio 2026, e di Pordenone-Udine, edizione 2025). Non risulta, allo stato, alcuna pronuncia specifica sul compenso dell’esperto nominato per un’impresa sotto soglia ex art. 25-quater: i principi che seguono sono stati affermati per imprese di dimensioni maggiori e vanno applicati all’impresa minore attraverso il rinvio del comma 5.

Tribunale di Milano, sentenza n. 9567 del 5 novembre 2024

La vicenda nasce da una controversia sul compenso dell’esperto, approdata davanti al Tribunale di Milano. La sentenza ricostruisce il sistema dell’art. 25-ter in questi termini: il compenso si calcola in percentuale sull’attivo, secondo gli scaglioni di legge, tenendo conto dell’opera prestata, della complessità, del contributo dell’esperto alle trattative e della sollecitudine; ma nella quantificazione concreta ha un ruolo primario l’accordo tra le parti. Solo se l’accordo manca interviene la liquidazione da parte dell’organo che ha nominato l’esperto, e quel provvedimento vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo (art. 633, comma 1, c.p.c.) e come titolo per ottenerne l’esecuzione provvisoria (art. 642 c.p.c.).

Il principio, calato nella pratica, significa che per l’impresa senza liquidità la partita del compenso si gioca soprattutto al tavolo della trattativa con l’esperto, non davanti al segretario generale. Un accordo sui tempi e sulle modalità di pagamento (per esempio in più rate, oppure collegato alla conclusione dell’accordo con i creditori) è lo strumento più utile; un provvedimento d’autorità, invece, consente all’esperto di procurarsi rapidamente un titolo esecutivo. Attenzione al tempo: l’accordo sul compenso concluso prima di 120 giorni dalla convocazione è nullo (art. 25-ter, comma 11), salvo che le trattative si chiudano prima. In altre parole, non si può “blindare” un prezzo ridotto al primo incontro: l’intesa va costruita quando il lavoro è in buona parte svolto.

Tribunale di Milano, decreto del 9 ottobre 2025

La seconda tessera viene ancora da Milano. Il decreto, per quanto risulta dalla massima del massimario di Pordenone-Udine, afferma che la composizione negoziata non è una procedura concorsuale ma un percorso di natura essenzialmente privatistica; perciò durante le trattative non maturano crediti prededucibili, salvo quelli che la legge qualifica espressamente come tali, come il compenso dell’esperto, in forza di norme eccezionali che non si applicano per analogia.

Tradotto: il compenso dell’esperto è uno dei pochissimi crediti che, se l’impresa poi entra in un concordato minore, in una liquidazione controllata o in un concordato semplificato, verranno pagati prima dei creditori ordinari. Per l’esperto è una garanzia, per l’imprenditore un’informazione di cui tenere conto: non pagare l’esperto durante le trattative non fa sparire il debito, lo sposta in cima alla fila dei pagamenti della procedura successiva.

Tribunale di Milano, 28 marzo 2024

La pronuncia, massimata nel massimario di Prato-Pistoia, è il precedente da cui il decreto del 2025 prende le mosse: nel corso della composizione negoziata non possono maturare crediti prededucibili, perché il percorso non ha natura di procedura concorsuale ai fini dell’art. 6 CCII. La massima è collocata sotto la voce “Prededuzione nella successiva liquidazione giudiziale – Esclusione”.

L’orientamento si è consolidato nel senso che la prededuzione è l’eccezione e il compenso dell’esperto è una delle eccezioni previste dalla legge. Per chi non ha liquidità la conseguenza è concreta: i consulenti che l’impresa incarica per assisterla nella composizione negoziata, e i fornitori che continuano a lavorare durante le trattative, non godono automaticamente di alcuna precedenza in una procedura successiva. L’unico modo per dare loro una tutela analoga è passare per le autorizzazioni dell’art. 22, di cui diremo più avanti.

Tribunale di Parma, 26 settembre 2023

La quarta decisione riguarda il rapporto tra esperto e consulenti dell’impresa. Il Tribunale di Parma ha affermato che il compenso concordato dall’impresa con i propri difensori o advisor per la composizione negoziata non può superare quello previsto per l’esperto, perché sul debitore in crisi grava il dovere di tutelare gli interessi dei creditori; se il compenso pattuito eccede, va ridotto.

Il principio è utile soprattutto per chi è a corto di cassa: il costo dell’esperto diventa, di fatto, anche il tetto di riferimento per la spesa complessiva di assistenza. Un’impresa minore che spenda in consulenze più di quanto le costa l’esperto rischia non solo di bruciare la liquidità che serve al risanamento, ma anche di vedersi contestare quella spesa come non coerente con il dovere di salvaguardare i creditori. Va ricordato che l’art. 21 CCII, richiamato per l’impresa minore, impone di informare preventivamente l’esperto per iscritto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento.

La prima questione aperta: si può partire con la cassa vuota?

La questione

Il titolare la pone così: “Se oggi non ho i soldi per pagare l’esperto, posso comunque presentare l’istanza? E l’esperto accetterà l’incarico sapendo che non ho liquidità?”.

Cosa dicono le norme e i giudici

Sul piano normativo, la risposta è che l’accesso costa solo i diritti di segreteria e il bollo (268 euro in tutto, secondo le pagine camerali). L’art. 25-ter non prevede alcun deposito di garanzia per il compenso; anzi, il comma 13 fa capire che il pagamento, di regola, segue il lavoro: l’acconto può essere chiesto solo dopo almeno 60 giorni dall’accettazione e non può superare un terzo del compenso finale presumibile.

Sul piano giurisprudenziale, tre pronunce aiutano a leggere i tempi e i poteri in gioco.

La già vista Trib. Milano, sentenza n. 9567 del 5/11/2024 colloca l’accordo al centro del sistema: se le parti si accordano, il compenso segue l’accordo; il segretario generale interviene solo in mancanza. Per l’impresa minore ciò significa che il pagamento può essere modulato sui flussi di cassa reali, purché l’accordo intervenga dopo i 120 giorni dalla convocazione o alla chiusura anticipata delle trattative.

Il Tribunale di Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024, si è occupato della durata dell’incarico, che oggi l’art. 17, comma 7, CCII fissa in 180 giorni. Il tribunale ha distinto due ipotesi: la proroga “automatica”, fino a ulteriori 180 giorni, quando prima della scadenza viene depositata una domanda di misure protettive (art. 19) o di autorizzazione (art. 22), e la proroga “volontaria”, che richiede il consenso di tutte le parti; e ha chiarito che “tutte le parti” sono solo i creditori con i quali le trattative sono ancora effettivamente in corso, non quelli che hanno già firmato o che hanno definitivamente detto di no. La durata della prosecuzione, secondo il tribunale, è svincolata da quella delle misure protettive.

Il Tribunale di Roma, 8 agosto 2025, ha infine affermato che il provvedimento con cui il segretario generale della Camera di commercio dispone l’archiviazione dopo la relazione finale dell’esperto è espressione di una funzione amministrativa e non è sindacabile dal giudice ordinario, che interviene solo nei casi previsti (conferma delle misure protettive, autorizzazioni ex art. 22).

Se c’è contrasto

Non c’è un contrasto dichiarato, ma c’è un vuoto. La pronuncia di Roma riguarda l’archiviazione, non la liquidazione del compenso: non risulta una decisione su come l’impresa minore possa contestare la misura del compenso liquidato dal segretario generale. L’assunzione prudenziale è che la contestazione dell’importo si sposti, in concreto, nell’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo che l’esperto ottenga sulla base del provvedimento di liquidazione, perché è quello il giudizio in cui il credito viene accertato. È una lettura del sistema, non un principio affermato dai giudici, e va verificata caso per caso con il difensore.

Quanto alla durata, la proroga incide sui tempi ma non, di per sé, sull’importo: l’art. 25-ter calcola il compenso sull’attivo e sui risultati, non sui mesi di lavoro. Una trattativa più lunga, però, può tradursi in un riconoscimento più alto all’interno della forbice percentuale, perché il comma 1 tiene conto dell’opera prestata e della complessità.

Cosa significa per te

Se la tua impresa minore ha la cassa vuota, l’accesso non è precluso dal costo dell’esperto: la legge non chiede un anticipo, chiede trasparenza sui conti e la disponibilità a costruire con l’esperto, nei tempi giusti, un accordo sul compenso sostenibile. Il primo errore da evitare è nascondere la mancanza di liquidità: l’esperto deve conoscerla dal primo incontro, perché è proprio su quella che si misura la “ragionevole perseguibilità del risanamento” richiesta dall’art. 25-quater, comma 1. Il secondo errore è tardare: un’impresa che arriva alla composizione negoziata quando i pignoramenti sono già partiti consuma nei primi mesi la poca cassa che le resta.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, conosce il percorso dal lato di chi conduce le trattative: per questo, prima ancora di presentare l’istanza, lo Studio ricostruisce con l’imprenditore il compenso presumibile dell’esperto e il momento in cui potrà essere chiesto l’acconto, così che la previsione di cassa li comprenda fin dall’inizio.

La seconda questione aperta: dove si trovano i soldi durante le trattative?

La questione

“Anche se non devo pagare subito, prima o poi l’esperto andrà pagato, e nel frattempo devo continuare a lavorare. Da dove arriva la liquidità, se le banche hanno chiuso i rubinetti e i creditori premono?”.

Cosa hanno deciso i giudici

Qui la giurisprudenza è più ricca, perché il tema della liquidità durante le trattative riguarda tutte le imprese, non solo le minori. Le pronunce si muovono su due linee: proteggere la cassa che c’è e procurare quella che manca.

Proteggere la cassa che c’è. Il Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025, ha ammesso, nell’ottica di assicurare all’impresa la liquidità necessaria al risanamento, misure cautelari atipiche consistenti nella sospensione dei pagamenti a favore dei creditori e nel divieto temporaneo di escutere le garanzie, compresa la garanzia pubblica del Fondo di garanzia MCC. Il Tribunale di Lanciano, 17 ottobre 2025, ha ritenuto possibile concedere misure cautelari anche oltre il limite di 240 giorni previsto per le misure protettive, purché non oltre dodici mesi complessivi, per proteggere la liquidità ricavata da una vendita di ramo d’azienda autorizzata ai sensi dell’art. 22, a condizione che i creditori non subiscano un pregiudizio maggiore di quello dell’alternativa liquidatoria. A completare il quadro va ricordato che, secondo l’art. 18, comma 3, CCII, le misure protettive non inibiscono i pagamenti: l’impresa può continuare a pagare, con l’informativa all’esperto prevista dall’art. 21.

Procurare la cassa che manca. Il Tribunale di Bergamo, 5 luglio 2022, ha chiarito che l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile risponde alla necessità, o anche solo all’utilità, di ottenere risorse in funzione del risanamento; il tribunale deve verificare lo squilibrio da cui l’impresa è partita, la ragionevole perseguibilità del risanamento, il piano proposto e il fabbisogno finanziario complessivo, confrontando la situazione con e senza il finanziamento. La Corte d’appello di Venezia, Sez. I, 28 marzo 2024, ha affermato che la nomina dell’esperto non è condizione necessaria per ottenere l’autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili, perché la norma impone al tribunale soltanto di verificare la funzionalità dell’atto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori. Il Tribunale di Bologna, 9 gennaio 2023, ha accolto un’istanza di autorizzazione inizialmente respinta e poi riproposta dopo sviluppi che rendevano la prosecuzione dell’attività vantaggiosa per i creditori e prevedibili adesioni sufficienti a un accordo.

Se c’è contrasto

Una cautela è necessaria: le pronunce di Bergamo, Venezia e Bologna sono state rese nel regime del D.L. 118/2021, quando le autorizzazioni erano regolate dall’art. 10 di quel decreto; oggi la norma di riferimento è l’art. 22 CCII, richiamato per l’impresa minore dall’art. 25-quater, comma 5. I criteri (funzionalità alla continuità e al miglior soddisfacimento dei creditori) sono rimasti nella sostanza gli stessi, ma il testo va letto nella versione vigente. Altra cautela: le pronunce di Vicenza e Lanciano riguardano imprese di dimensioni maggiori e, per l’impresa minore, le misure valgono solo “in quanto compatibili”. L’assunzione prudenziale è che un’impresa minore possa chiedere misure protettive, misure cautelari e autorizzazioni a finanziamenti prededucibili, ma che il tribunale le valuterà con la stessa severità riservata alle imprese maggiori, pretendendo numeri credibili sul fabbisogno di cassa.

Cosa significa per te

Il compenso dell’esperto non deve essere pensato come una spesa a parte: va inserito nel fabbisogno finanziario delle trattative, accanto agli stipendi, ai fornitori strategici e alle imposte correnti, perché è su quel fabbisogno complessivo che il tribunale valuta un’eventuale richiesta di finanziamento prededucibile. Le fonti possibili, in concreto, sono quattro: la cassa generata dall’attività mentre i creditori sono “fermati” dalle misure protettive; un apporto dei soci o di un familiare (un terzo può sempre pagare il debito altrui, art. 1180 c.c.); un finanziamento autorizzato ex art. 22, che per il finanziatore ha il vantaggio della prededuzione; la vendita di un bene o di un ramo d’azienda non strategico, anch’essa autorizzabile. Tutte richiedono che la richiesta sia documentata e coerente con il piano.

In concreto, i documenti che servono per dimostrare il fabbisogno sono quelli che l’impresa minore deve comunque allegare all’istanza secondo l’art. 17, comma 3, richiamato dall’art. 25-quater, comma 2 (con esclusione del progetto di piano, lettera b), il cui elenco va controllato sul testo vigente al momento del deposito. Ai fini del fabbisogno contano soprattutto i dati contabili e fiscali degli ultimi esercizi, una situazione patrimoniale aggiornata e un elenco completo dei creditori con gli importi. A questi conviene affiancare un prospetto di cassa mese per mese per la durata dell’incarico, nel quale compaiano in righe separate l’acconto possibile al sessantesimo giorno, il saldo dopo l’accordo e i rimborsi spese dell’esperto. È questo prospetto, più di ogni dichiarazione di intenti, a dimostrare al tribunale che una richiesta di finanziamento o di misure cautelari è funzionale al risanamento e non a rinviare l’inevitabile.

La terza questione aperta: se le trattative falliscono, l’esperto non pagato che fine fa?

La questione

“Supponiamo che non riesca a pagare l’esperto e che le trattative non vadano a buon fine. Divento debitore anche di lui? E se poi chiedo il concordato minore o la liquidazione controllata, il suo credito come viene trattato?”.

Cosa hanno deciso i giudici

La risposta normativa è nell’art. 25-ter, comma 12: il compenso è prededucibile. La giurisprudenza ne ha precisato la portata e i confini.

Il già citato Trib. Milano, decreto del 9/10/2025 riconosce che il compenso dell’esperto è uno dei crediti prededucibili per espressa previsione di legge, a differenza di tutti gli altri crediti sorti durante le trattative (Trib. Milano, 28/3/2024). Sul piano dei limiti, la Cassazione, Sez. I, n. 6865 del 14 marzo 2025 (nota da sintesi di iusletter) ha affermato, con riguardo al compenso del gestore della crisi nelle procedure di sovraindebitamento, che il compenso prededucibile non grava sul ricavato dei beni ipotecati: la prededuzione dà precedenza sul patrimonio libero, non scavalca le garanzie reali. Il principio non riguarda direttamente l’esperto, ma offre un criterio di lettura utile per l’impresa minore, che nella procedura successiva è proprio una procedura di sovraindebitamento.

Sul versante dei professionisti che assistono l’impresa, la Cassazione, ordinanza n. 5670 del 12 marzo 2026, segnalata da Eutekne (di cui è stata letta solo la sintesi), ha escluso dal passivo il compenso del professionista che aveva redatto un business plan a supporto di un concordato fondato su dati inattendibili, ritenendo che il professionista debba verificare le informazioni ricevute dal cliente. Infine, il Tribunale di Napoli, sentenza n. 153 del 25 ottobre 2023, ha precisato che l’esperto deve riferirsi alle circostanze concrete della composizione negoziata come si è effettivamente svolta, perché ciò che è praticabile solo in astratto non integra il requisito richiesto per accedere al concordato semplificato.

Se c’è contrasto

Un vero contrasto non risulta. Restano però due incertezze. La prima: l’ordine di calcolo tra minimo di 4.000 euro, riduzione del 40% e maggiorazioni non è chiarito dalla legge né, per quanto risulta, dalla giurisprudenza; nelle simulazioni che seguono lo indichiamo come lettura. La seconda: per l’impresa minore l’art. 25-quater, comma 5, richiama dell’art. 24 solo i commi 3 e 4; la portata delle tutele sugli atti compiuti durante le trattative va quindi verificata sul testo, e per ogni profilo penale il riferimento resta il difensore penale. L’assunzione prudenziale è che il compenso dell’esperto non pagato sarà pagato prima dei creditori chirografari nella procedura successiva, con il limite dei beni gravati da ipoteca o pegno.

Cosa significa per te

Se le trattative falliscono e l’impresa minore chiede il concordato minore o la liquidazione controllata (art. 25-quater, comma 4), il compenso dell’esperto non pagato diventa un costo della procedura successiva, sottratto a ciò che va ai creditori ordinari. Conviene quindi prevederlo nella proposta: un concordato minore che non tiene conto della prededuzione dell’esperto rischia di essere giudicato non fattibile. Allo stesso modo, la scelta dei consulenti va fatta con attenzione: compensi sproporzionati (Trib. Parma, 26/9/2023) o lavori basati su dati non verificati (Cass. 5670/2026) espongono l’impresa a spese che non producono nulla.

La pronuncia più recente e rilevante: il decreto del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2025

Tra le decisioni che incidono sulla nostra domanda, la più recente e la più utile è il decreto del Tribunale di Milano del 9 ottobre 2025, raccolto dal massimario della Camera di commercio di Pordenone-Udine sotto la voce “Natura della composizione negoziata ed eccezionalità dei crediti prededucibili”. Ne conosciamo il principio dalla massima, non i dettagli della vicenda: lo diciamo subito, perché la lettura che segue riguarda il principio, non i fatti.

Il contesto. Prima di questo decreto il Tribunale di Milano (28 marzo 2024) aveva già affermato che nella composizione negoziata non maturano crediti prededucibili, perché non si tratta di una procedura concorsuale ai fini dell’art. 6 CCII. Restava aperto un dubbio pratico: se il percorso non è una procedura concorsuale, come si spiega la prededuzione del compenso dell’esperto prevista dall’art. 25-ter, comma 12? E, soprattutto, il ragionamento poteva essere esteso ad altri crediti sorti durante le trattative, per esempio quelli dei consulenti dell’impresa o dei fornitori che hanno continuato a lavorare?

La motivazione in linguaggio piano. Il tribunale scioglie il dubbio così: la composizione negoziata è un percorso di natura essenzialmente privatistica; la regola generale è che durante le trattative non nascono crediti prededucibili; esistono eccezioni, ma solo quelle che la legge prevede in modo espresso, e il compenso dell’esperto è l’esempio tipico; le norme che le prevedono sono eccezionali, quindi non si applicano per analogia ad altri crediti.

Cosa cambia rispetto a prima. Cambiano due cose, una a favore dell’esperto e una a sfavore di chi lavora intorno all’impresa. Per l’esperto il decreto consolida la posizione: il suo compenso è prededucibile per legge e non viene messo in discussione dalla natura stragiudiziale del percorso. Per i consulenti e i fornitori dell’impresa, invece, il decreto chiude la porta a richieste di prededuzione non previste dalla legge: chi presta la propria opera durante le trattative senza un’autorizzazione del tribunale (art. 22) resta, nella procedura successiva, un creditore come gli altri.

Perché interessa l’impresa minore senza liquidità. Per tre ragioni concrete. La prima: rimandare il pagamento dell’esperto non è gratuito, perché quel credito si ripresenterà con precedenza nell’eventuale concordato minore o liquidazione controllata, riducendo ciò che arriva agli altri creditori e quindi la probabilità che votino a favore. La seconda: se l’impresa ha bisogno di nuova finanza, l’unica via per offrire al finanziatore la precedenza è l’autorizzazione del tribunale ex art. 22; un prestito “informale” di un fornitore o di un conoscente non la avrà. La terza: i consulenti dell’impresa devono sapere fin dall’inizio che il loro credito non è garantito dalla prededuzione; questo, unito al tetto indicato da Trib. Parma 26/9/2023, spinge verso un’assistenza essenziale e calibrata.

Va infine ricordato che il decreto non dice nulla su un aspetto che pure interessa l’impresa minore: la misura del compenso liquidato dal segretario generale, che per l’impresa sotto soglia sostituisce la commissione regionale. Su questo, come visto, non risultano pronunce specifiche.

I principi applicati a tre situazioni-tipo

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. I calcoli applicano l’art. 25-ter come letto sopra; dove l’ordine dei calcoli è incerto lo segnaliamo. Agli importi vanno aggiunti gli oneri fiscali e previdenziali dovuti per legge, se applicabili, e le spese documentate (comma 10).

Simulazione 1 – Ditta individuale con dodici creditori e cassa a zero.
Ipotesi: media dell’attivo degli ultimi tre bilanci 187.450 euro; dodici tra creditori e parti interessate (nessuna maggiorazione o riduzione per numero); istanza presentata lunedì 2 novembre 2026; accettazione dell’esperto lunedì 9 novembre 2026; prima convocazione lunedì 16 novembre 2026.
Calcolo della forbice base: sui primi 100.000 euro dal 4% al 6%, cioè da 4.000 a 6.000 euro; sui restanti 87.450 euro dall’1% all’1,5%, cioè da 874,50 a 1.311,75 euro. Forbice complessiva: da 4.874,50 a 7.311,75 euro. Se si conclude uno dei contratti o accordi che fanno scattare il comma 6, la forbice raddoppia: da 9.749 a 14.623,50 euro.
Tempi: l’acconto può essere chiesto da venerdì 8 gennaio 2027 (60 giorni dall’accettazione); se il compenso presumibile è il valore medio di 6.093,13 euro, l’acconto massimo è di 2.031,04 euro. Un accordo sul compenso concluso prima di martedì 16 marzo 2027 (120 giorni dalla convocazione) sarebbe nullo, salvo chiusura anticipata delle trattative. Il termine di 180 giorni dall’accettazione cadrebbe sabato 8 maggio 2027 e, per prudenza, va considerato slittato a lunedì 10 maggio 2027; se prima di quella data l’impresa deposita una domanda di misure protettive o di autorizzazione, l’incarico si proroga fino a ulteriori 180 giorni (Trib. Bologna n. 26/2024).
Esito: alla luce di Trib. Milano n. 9567/2024, la strada prudente è chiedere all’esperto, dopo il 16 marzo 2027, un accordo che colleghi il saldo al primo flusso di cassa dell’accordo con i creditori (per esempio una prima rata alla firma e il resto in tre mesi), in modo che l’acconto di gennaio sia l’unica uscita prima della soluzione.

Simulazione 2 – Società sotto soglia con quattro creditori.
Ipotesi: media dell’attivo 264.380 euro; solo quattro creditori (una banca, l’Erario, due fornitori).
Forbice base: da 4.000 + 1.643,80 = 5.643,80 euro a 6.000 + 2.465,70 = 8.465,70 euro. Riduzione del 40% (comma 4, non più di cinque creditori): da 3.386,28 a 5.079,42 euro. Il minimo di legge è 4.000 euro (comma 3): se, come appare ragionevole ma non è chiarito, il minimo si applica dopo le riduzioni, la forbice effettiva diventa da 4.000 a 5.079,42 euro.
Variante: se l’imprenditore non si presenta alla convocazione o l’esperto non procede, si applica il comma 8: tra 500 e 5.000 euro. Anche una composizione negoziata abbandonata, quindi, lascia un debito verso l’esperto.
Esito: con pochi creditori il compenso si avvicina al minimo; è il caso in cui l’apporto di un socio di poche migliaia di euro può bastare a coprirlo. Il pagamento del socio va documentato e comunicato all’esperto, perché incide sulla situazione finanziaria esaminata nelle trattative.

Simulazione 3 – Impresa senza liquidità che ha bisogno di un finanziamento.
Ipotesi: media dell’attivo 143.920 euro; nove creditori; fabbisogno di cassa per i sei mesi di trattative stimato in 31.760 euro (stipendi di due dipendenti, materie prime, imposte correnti, compenso presumibile dell’esperto).
Forbice base del compenso: da 4.439,20 a 6.658,80 euro; con il raddoppio del comma 6 in caso di accordo, da 8.878,40 a 13.317,60 euro.
Sviluppo: l’impresa chiede al tribunale l’autorizzazione a contrarre un finanziamento prededucibile di 25.000 euro con la banca principale (art. 22, richiamato dall’art. 25-quater, comma 5). Alla luce di Trib. Bergamo 5/7/2022, il tribunale confronterà la situazione con e senza finanziamento; se il compenso dell’esperto è indicato nel fabbisogno, la sua copertura diventa parte della valutazione. Se il primo ricorso viene respinto per carenza di dati, può essere riproposto dopo sviluppi concreti, come un’adesione scritta di due fornitori (Trib. Bologna 9/1/2023).
Esito negativo: se le trattative falliscono e l’impresa propone un concordato minore, il compenso non pagato dell’esperto e il finanziamento autorizzato saranno pagati in prededuzione (art. 25-ter, comma 12; Trib. Milano 9/10/2025), nei limiti del patrimonio non gravato da garanzie reali (lettura in linea con Cass. n. 6865/2025): la proposta dovrà prevederli per primi.

Le decisioni in tabella

La tabella riepiloga tutte le pronunce richiamate. Due avvertenze. La prima: la maggior parte delle decisioni è di merito e nota da massime dei massimari camerali (Prato-Pistoia, maggio 2026; Pordenone-Udine, 2025); dove la massima non riporta il numero, lo omettiamo. La seconda: le pronunce di Bergamo, Venezia e Bologna 2023 sono state rese nel regime del D.L. 118/2021 e vanno rilette alla luce dell’art. 22 CCII vigente. Nessuna di queste decisioni riguarda specificamente un’impresa sotto soglia: i principi si applicano all’impresa minore per effetto del rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, nei limiti della compatibilità.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per l’impresa minore senza liquidità
Trib. Milano, sent. n. 9567 del 5/11/2024 Criteri del compenso dell’esperto Prevale l’accordo tra le parti; in mancanza, la liquidazione vale come prova scritta e titolo per l’esecuzione provvisoria Il pagamento si modula con un accordo; senza accordo l’esperto ottiene presto un titolo
Trib. Milano, decr. 9/10/2025 Prededuzione nella composizione negoziata Prededucibili solo i crediti previsti dalla legge, come il compenso dell’esperto Il compenso non pagato torna, con precedenza, nella procedura successiva
Trib. Milano, 28/3/2024 Crediti sorti durante le trattative Nella composizione negoziata non maturano crediti prededucibili Consulenti e fornitori non hanno precedenza senza autorizzazione
Trib. Parma, 26/9/2023 Compensi di difensori e advisor Non possono superare il compenso dell’esperto Il costo dell’esperto è anche il tetto della spesa di assistenza
Trib. Bologna, sent. n. 26 del 30/1/2024 Proroga dell’incarico Proroga automatica con domande ex artt. 19 o 22; quella volontaria richiede il consenso dei soli creditori ancora in trattativa Tempi più lunghi senza dover convincere tutti
Trib. Roma, 8/8/2025 Archiviazione del segretario generale Atto amministrativo non sindacabile dal giudice ordinario Il ruolo del segretario generale è centrale anche per l’impresa minore
Trib. Vicenza, 23/7/2025 Misure cautelari atipiche Ammesse sospensione dei pagamenti e divieto di escussione delle garanzie, anche MCC La cassa disponibile può essere protetta
Trib. Lanciano, 17/10/2025 Durata delle misure cautelari Possibili oltre i 240 giorni, fino a 12 mesi, per proteggere il ricavato di una vendita autorizzata La liquidità da cessione di ramo può essere messa al riparo
Trib. Bergamo, 5/7/2022 Finanziamento prededucibile Va valutato su piano e fabbisogno, confrontando lo scenario con e senza finanziamento Il compenso va inserito nel fabbisogno documentato
App. Venezia, Sez. I, 28/3/2024 Finanziamento senza esperto nominato La nomina dell’esperto non è condizione per l’autorizzazione La richiesta di finanza può partire subito
Trib. Bologna, 9/1/2023 Riproposizione dell’istanza Un’istanza respinta può essere accolta dopo sviluppi concreti Un primo no non chiude la strada
Trib. Napoli, sent. n. 153 del 25/10/2023 Doveri dell’esperto Conta la praticabilità concreta del risanamento, non quella astratta La relazione dell’esperto pesa sulle uscite successive
Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 Compenso del gestore della crisi Prededucibile ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati Criterio di lettura per la prededuzione nelle procedure minori
Cass., ord. n. 5670 del 12/3/2026 (sintesi) Compenso per business plan Escluso se il piano si fonda su dati inattendibili non verificati Spese di consulenza mal impostate non producono nulla

Sintesi operativa: i principi da portare con sé

  • Il compenso dell’esperto è a carico dell’impresa (art. 25-ter, comma 11): nessun ente pubblico lo copre per legge e le norme lette non prevedono un fondo dedicato.
  • All’accesso si pagano solo diritti di segreteria e bollo (268 euro secondo le pagine camerali); nessun anticipo all’esperto è imposto dalla legge.
  • L’acconto può essere chiesto solo dopo 60 giorni dall’accettazione e non supera un terzo del compenso presumibile (comma 13): è la prima uscita da mettere in calendario.
  • L’accordo sul compenso è lo strumento principale per chi non ha liquidità (Trib. Milano n. 9567/2024), ma è nullo se concluso prima di 120 giorni dalla convocazione, salvo chiusura anticipata delle trattative.
  • Per l’impresa minore il compenso è liquidato dal segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater, comma 7), e il provvedimento consente all’esperto di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.
  • Con pochi creditori (non più di cinque) il compenso si riduce del 40%, ma non scende sotto il minimo di 4.000 euro; se l’impresa non si presenta o l’esperto non procede, il compenso è comunque tra 500 e 5.000 euro.
  • Concludere un accordo con i creditori raddoppia il compenso (comma 6): è un costo del successo, da prevedere nel piano di pagamento dell’accordo stesso.
  • Il compenso non pagato è prededucibile (comma 12; Trib. Milano 9/10/2025): ricompare con precedenza nel concordato minore o nella liquidazione controllata, nei limiti dei beni liberi (lettura coerente con Cass. n. 6865/2025).
  • Gli altri crediti sorti durante le trattative non hanno prededuzione (Trib. Milano 28/3/2024), salvo i finanziamenti autorizzati dal tribunale ex art. 22.
  • La cassa che c’è si protegge con misure protettive e cautelari (Trib. Vicenza 23/7/2025; Trib. Lanciano 17/10/2025); quella che manca si procura con apporti dei soci, finanziamenti autorizzati o vendite autorizzate (Trib. Bergamo 5/7/2022; Trib. Bologna 9/1/2023).
  • I consulenti dell’impresa non dovrebbero costare più dell’esperto (Trib. Parma 26/9/2023).
  • I termini dei procedimenti regolati dal Codice della crisi corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII); la sospensione feriale vale solo per l’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo dell’esperto, che è un giudizio di cognizione.

Quindi, in pratica? Le domande che ci vengono poste

Posso chiedere che il compenso dell’esperto sia pagato dai creditori o dalla Camera di commercio?
No, per legge il compenso è a carico dell’imprenditore (art. 25-ter, comma 11). Nulla impedisce però che, nell’accordo raggiunto con i creditori, si preveda che una parte delle risorse liberate (per esempio una dilazione concessa dalla banca) serva a pagare l’esperto. Quanto alle Camere di commercio, le norme lette non prevedono contributi: eventuali iniziative locali vanno verificate presso la Camera competente al momento della domanda.

L’esperto può rifiutare l’incarico perché la mia impresa non ha liquidità?
L’esperto valuta la propria indipendenza e la disponibilità a svolgere l’incarico; la mancanza di cassa, di per sé, non è una causa prevista dalla legge per escludere l’accesso. Conta invece la ragionevole perseguibilità del risanamento (art. 25-quater, comma 1): un’impresa senza liquidità e senza alcuna prospettiva di flussi futuri rischia l’archiviazione, che il giudice non può riesaminare (Trib. Roma 8/8/2025).

Se non pago, l’esperto può pignorarmi?
Sì, in astratto. Il provvedimento di liquidazione costituisce prova scritta per il decreto ingiuntivo e titolo per la sua esecuzione provvisoria (art. 25-ter, comma 11; Trib. Milano n. 9567/2024). Contro il decreto si può proporre opposizione; trattandosi di un giudizio di cognizione, al termine si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.

Se poi entro nel concordato minore, il debito con l’esperto si può ridurre come gli altri?
È un credito prededucibile (comma 12; Trib. Milano 9/10/2025): va pagato prima dei creditori ordinari e la proposta deve prevederlo. Sul patrimonio ipotecato la prededuzione non prevale sul creditore garantito, secondo il criterio affermato per il gestore della crisi da Cass. n. 6865/2025.

Un amico mi presta 5.000 euro per pagare l’esperto: rischio qualcosa?
Il prestito non autorizzato non ha prededuzione (Trib. Milano 28/3/2024): se le cose vanno male, l’amico sarà un creditore come gli altri. Diverso il caso di un apporto a fondo perduto o di un pagamento diretto all’esperto da parte del terzo (art. 1180 c.c.). In ogni caso, l’operazione va comunicata all’esperto per iscritto, in linea con i doveri di informativa e di trasparenza verso l’esperto che l’art. 21 pone a carico dell’imprenditore durante le trattative.

L’esperto può chiedere un compenso più alto perché le trattative sono durate di più?
La legge non calcola il compenso a tempo: la base è la media dell’attivo degli ultimi tre bilanci (comma 9), con percentuali, riduzioni e maggiorazioni fisse. La durata, prorogata secondo le regole lette da Trib. Bologna n. 26/2024, può però incidere sulla posizione all’interno della forbice percentuale, perché il comma 1 tiene conto dell’opera prestata, della complessità e della sollecitudine. Per questo un accordo sul compenso concluso dopo i 120 giorni, quando il lavoro svolto è ormai misurabile, è di solito più facile da costruire di una liquidazione d’autorità.

Cosa può fare lo Studio Monardo sul tuo fascicolo

Applichiamo gli orientamenti visti alla situazione concreta della tua impresa minore, con strumenti precisi.

  1. Verifichiamo i requisiti dell’impresa minore sui bilanci e sulle dichiarazioni dei tre esercizi precedenti (attivo, ricavi, debiti anche non scaduti), perché da questa verifica dipende se l’istanza va al segretario generale della Camera di commercio.
  2. Calcoliamo in anticipo la forbice del compenso dell’esperto sulla media dell’attivo degli ultimi tre bilanci, con riduzioni e maggiorazioni dell’art. 25-ter, e la inseriamo nella previsione di cassa delle trattative.
  3. Mettiamo in calendario l’acconto e la finestra dei 120 giorni, in modo che l’impresa sappia quando potrà essere chiesto un terzo del compenso e da quando sarà valido un accordo sul saldo.
  4. Prepariamo la proposta di accordo sul compenso coerente con i flussi dell’impresa e con la soluzione negoziata, come suggerisce Trib. Milano n. 9567/2024.
  5. Redigiamo i ricorsi per misure protettive e cautelari a tutela della liquidità, con i numeri richiesti dalla giurisprudenza (Trib. Vicenza 23/7/2025; Trib. Lanciano 17/10/2025).
  6. Costruiamo l’istanza di autorizzazione ex art. 22 per finanziamenti prededucibili o vendite di beni non strategici, con il confronto tra lo scenario con e senza finanza richiesto da Trib. Bergamo 5/7/2022.
  7. Controlliamo i compensi dei consulenti dell’impresa rispetto al tetto indicato da Trib. Parma 26/9/2023, per evitare spese contestabili.
  8. Assistiamo l’impresa nell’eventuale opposizione al decreto ingiuntivo dell’esperto, verificando la base di calcolo, le maggiorazioni applicate e le spese.
  9. Impostiamo la via d’uscita se le trattative falliscono: concordato minore, liquidazione controllata o concordato semplificato, con la corretta collocazione in prededuzione del compenso dell’esperto e dei finanziamenti autorizzati.
  10. Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, con lo stesso difensore e la stessa linea dall’istanza alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista è la leva che questo tema richiede: gli orientamenti analoghi a quelli visti, quasi tutti di merito, si consolidano o cambiano nei gradi superiori, e difendere la stessa linea dall’istanza alla Cassazione, con lo stesso difensore, evita di ricominciare da capo a ogni passaggio. Accanto a questa, la qualifica di Esperto Negoziatore consente di leggere il percorso dal lato di chi conduce le trattative, mentre quella di Gestore della crisi e fiduciario OCC è decisiva quando l’impresa minore deve passare al concordato minore o alla liquidazione controllata. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono la previsione di cassa e il fabbisogno, gli avvocati i ricorsi e gli accordi. Ci impegniamo sui mezzi, non su risultati che nessuno può garantire: analizzeremo i numeri, verificheremo le alternative e costruiremo con te la strategia più sostenibile.

Prima che la cassa decida al posto tuo

La mancanza di liquidità non chiude la porta della composizione negoziata all’impresa minore, ma la rende un percorso da progettare con precisione: il compenso dell’esperto va previsto, calendarizzato, inserito nel fabbisogno e, se serve, coperto con strumenti che il tribunale può autorizzare. Rimandare il problema non lo elimina: lo trasforma in un credito prededucibile che peserà sulla procedura successiva.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché vi convergono le competenze certificate dell’Avvocato: Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, per la conduzione delle trattative; Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, per le procedure in cui l’impresa minore approda se le trattative non riescono; cassazionista, per difendere le scelte fatte fino all’ultimo grado. Più presto si mettono i numeri sul tavolo, più strumenti restano disponibili.

📩 Prima di presentare l’istanza o di rinunciarvi per mancanza di fondi, mettiti in contatto con lo Studio Monardo: telefono, email e sede sono riportati in calce a questo articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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