Un Autotrasportatore Con Debiti Di Leasing Può Accedere Alla Composizione Negoziata?

Il camion è fermo nel piazzale dal lunedì. Non per un guasto: il committente principale ha ridotto i viaggi, i pagamenti a 90 giorni arrivano a 120, e sul conto non c’è abbastanza per il canone del trattore stradale in scadenza il primo del mese. È il terzo canone che salta. Per l’autotrasportatore il leasing non è un debito come gli altri: è il debito che tiene in vita il mezzo con cui lavora. Se la società di leasing risolve il contratto e si riprende il veicolo, non c’è più impresa da risanare.

La risposta breve alla domanda del titolo è sì: l’autotrasportatore che lavora in conto terzi è un imprenditore commerciale e può chiedere la nomina di un esperto alla Camera di commercio. Se rientra nelle soglie dell’impresa minore, passa dal canale dell’art. 25-quater CCII. La risposta completa, però, è una questione di calendario. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Con il leasing questo vale più che altrove. La legge sul leasing fissa una soglia precisa di canoni non pagati oltre la quale il concedente può risolvere. Le misure protettive della composizione negoziata bloccano la risoluzione solo se arrivano prima e solo per i canoni scaduti prima della pubblicazione dell’istanza.

La timeline che ricostruiamo in questo articolo segue sei momenti. C’è la fase che precede l’istanza, quando si contano i canoni insoluti e si verificano le soglie. Poi il deposito sulla piattaforma telematica e la nomina dell’esperto. Poi la pubblicazione nel registro delle imprese, che fa scattare lo scudo sui contratti di leasing, e il ricorso al tribunale per la conferma delle misure. Seguono i mesi delle trattative con le società di leasing, con il Fisco e con l’INPS. Infine la chiusura, con le uscite possibili (accordo, concordato minore, liquidazione controllata, concordato semplificato) e l’esecuzione dell’accordo.

Lo Studio Monardo lavora esattamente su questo crocevia. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno il percorso dell’esperto, i suoi tempi e le sue verifiche. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario: è la competenza che serve per leggere i contratti di leasing, i piani di ammortamento e le posizioni con l’Agenzia delle Entrate. Se l’impresa non si salva, l’abilitazione di Gestore della crisi da sovraindebitamento permette di proseguire verso concordato minore o liquidazione controllata senza cambiare interlocutore.

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La mappa temporale: dal canone insoluto all’accordo con il concedente

Prima di entrare nelle singole tappe, conviene vedere il percorso tutto insieme. Il calendario dell’autotrasportatore in crisi segue due orologi. Il primo è quello del contratto di leasing: ogni mese matura un canone, e la legge sul leasing (art. 1, comma 137, L. 124/2017) considera grave inadempimento, per i beni diversi dagli immobili, il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Il secondo è quello della composizione negoziata: istanza, nomina, pubblicazione, conferma, trattative, chiusura.

Il punto è far partire il secondo orologio prima che il primo arrivi al quarto canone. Dopo, la difesa diventa molto più difficile, perché un contratto già risolto non rinasce con la pubblicazione dell’istanza.

La tabella riassume le tappe sviluppate nei paragrafi che seguono. I termini indicati sono quelli di legge letti per questo articolo; dove la durata dipende dal tribunale o dall’esperto lo diciamo.

Tappa Momento Cosa succede Norma di riferimento Termine chiave
1 Prima dell’istanza Conteggio dei canoni insoluti, verifica delle soglie dell’impresa minore, test pratico L. 124/2017, c. 137; art. 2 c.1 lett. d) CCII 4 canoni mensili, anche non consecutivi
2 Giorno 0 Istanza sulla piattaforma della Camera di commercio artt. 17 e 25-quater c.2 CCII Documenti dell’art. 17 c.3, senza progetto di piano
3 Giorni 1-5 Nomina e accettazione dell’esperto, pubblicazione nel registro delle imprese artt. 18 c.1, c.3, c.5 CCII Lo scudo sui contratti decorre dalla pubblicazione
4 Subito dopo la pubblicazione Ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive art. 19 CCII Deposito immediato; durata fissata dal giudice, fino a 240 giorni complessivi
5 Primo mese Primo incontro con l’esperto, fotografia dei leasing e dei flussi artt. 17 c.5 e 21 CCII Dissenso dell’esperto iscrivibile entro 10 giorni
6 Mesi 2-4 Trattative con le società di leasing, eventuali misure cautelari artt. 17 c.5, 19, 22 CCII Canoni correnti da pagare regolarmente
7 In parallelo Fisco, INPS, DURC, idoneità finanziaria dell’Albo artt. 23 c.2-bis e 25-bis CCII; art. 7 Reg. CE 1071/2009 9.000 € per il primo veicolo, 5.000 € per ciascuno in più
8 Giorno 180 (prorogabile) Chiusura delle trattative e scelta dell’uscita artt. 17 c.7, 25-quater c.3-4, 25-sexies CCII 60 giorni per il concordato semplificato
9 Dopo la chiusura Esecuzione dell’accordo e dei nuovi piani di pagamento art. 23 c.2-bis CCII; L. 124/2017 Pagamenti fiscali entro 60 giorni dalle scadenze

A questo punto la procedura va guardata da vicino, tappa per tappa, con l’occhio sempre fisso sul calendario dei canoni.

Prima dell’istanza: la corsa contro il quarto canone

Cosa succede

Siamo prima del giorno 0. Nessuna procedura è ancora aperta, ma l’orologio del leasing sta già correndo. Un’impresa di autotrasporto tipo, quella che useremo come filo conduttore dell’articolo, ha due trattori stradali e un semirimorchio in leasing con due società diverse. I canoni mensili sono di 2.874,60 €, 2.318,45 € e 963,20 €. Al 3 novembre 2026 risultano insoluti tre canoni del primo trattore, due del secondo e uno del semirimorchio: in totale 14.223,90 €. Il fatturato regge, ma gli incassi arrivano in ritardo e il gasolio va pagato subito.

In questa fase l’autotrasportatore riceve di solito i primi solleciti della società di leasing. Poi arriva una lettera più formale, che richiama la clausola risolutiva espressa del contratto o diffida ad adempiere entro un termine. È il segnale che il concedente si prepara a chiudere il rapporto.

La norma

La regola di riferimento è l’art. 1, comma 137, L. 124/2017. Per il leasing di beni diversi dagli immobili, il grave inadempimento ricorre con il mancato pagamento di quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente. Per il leasing immobiliare la soglia è più alta: sei canoni mensili o due trimestrali. Quando c’è grave inadempimento il concedente può risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene. Poi deve vendere o ricollocare il bene a valori di mercato e restituire all’utilizzatore quanto ricavato. Prima deduce i canoni scaduti e non pagati, i canoni a scadere in linea capitale, il prezzo dell’opzione di acquisto e le spese di recupero, stima e conservazione (art. 1, comma 138).

C’è un dettaglio temporale importante. Secondo le Sezioni Unite (Cass. SU n. 2061/2021, richiamata da Trib. Bologna, Sez. IV, n. 570 del 19/2/2024), la disciplina dei commi 136-140 non ha effetto retroattivo. Si applica alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge. Per un autotrasportatore con contratti stipulati negli ultimi anni conta quindi la L. 124/2017. Chi si trascina un contenzioso su un leasing risolto prima del 2017 resta invece nelle regole del codice civile (artt. 1458 e 1526 c.c.).

Il secondo riferimento di questa fase è l’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, che definisce l’impresa minore. Sono le imprese che, nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve), presentano congiuntamente un attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 € e ricavi annui non superiori a 200.000 €, e che hanno debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 € (per i debiti la norma non richiama il triennio).

I termini che si attivano

In questa fase non c’è un termine processuale, ma c’è un conto alla rovescia contrattuale. Il quarto canone mensile insoluto, anche non consecutivo, apre al concedente la strada della risoluzione per grave inadempimento. Nel nostro esempio il primo trattore è a tre canoni: il canone del 1° dicembre 2026 è quello decisivo. Il contratto può contenere clausole più severe (per esempio una clausola risolutiva espressa legata a un solo canone): va letto, perché la soglia di legge descrive il grave inadempimento ma non cancella automaticamente ciò che le parti hanno pattuito.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra più ampia e la meno sfruttata. Prima del quarto canone l’autotrasportatore può ancora scegliere il momento in cui depositare l’istanza, invece di subirlo. Le mosse concrete sono cinque.

La prima: raccogliere i contratti di leasing, i piani di ammortamento e gli estratti conto delle società di leasing, per sapere esattamente quanti canoni sono insoluti per ciascun mezzo. Spesso l’imprenditore ha un’idea approssimativa e scopre di essere già al quarto canone su un contratto.

La seconda: verificare le soglie dell’impresa minore. Per un padroncino con un solo mezzo i ricavi stanno quasi sempre sotto i 200.000 €. Con due o tre trattori e un’attività a pieno regime la soglia dei ricavi si supera facilmente, e allora il canale è quello ordinario della composizione negoziata (art. 12 CCII), non quello dell’art. 25-quater.

C’è poi un punto aperto, proprio per i debiti di leasing. La soglia dei 500.000 € comprende i debiti «anche non scaduti». Nel bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali, però, i canoni futuri del leasing di regola non compaiono come debito. Se nel calcolo vadano messi solo i canoni scaduti o anche il capitale residuo dei contratti è una questione che il testo non risolve espressamente. Noi la affrontiamo in modo prudente: calcoliamo la soglia in entrambi i modi e, se il risultato cambia il canale di accesso, lo diciamo all’esperto e lo motiviamo nell’istanza.

La terza: fare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento sulla piattaforma nazionale. Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23/4/2026 (Bollettino Ufficiale n. 10 del 31/5/2026), secondo le fonti di settore, prevede una versione semplificata del test per l’impresa minore.

La quarta: non pagare i canoni «a pioggia». Se la liquidità basta solo per un mezzo, è meglio portare in regola il contratto più vicino alla soglia del quarto canone e documentare la scelta.

La quinta: non firmare, sotto pressione, riconoscimenti di debito o piani di rientro con clausole di decadenza immediata, prima di aver capito se la composizione negoziata è la strada giusta.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è aspettare «ancora un mese» sperando che un incasso sistemi tutto. Nel trasporto i ritardi dei committenti tendono ad accumularsi, non a sparire. Così l’autotrasportatore arriva all’istanza quando la società di leasing ha già comunicato la risoluzione. A quel punto le misure protettive non fanno rivivere il contratto. Secondo errore: confondere la diffida della società di leasing con l’avvio di un’esecuzione e pensare che «finché non arriva l’ufficiale giudiziario» ci sia tempo. La risoluzione è un atto stragiudiziale e può arrivare con una semplice raccomandata o PEC.

Quanto dura realmente

Dal primo canone insoluto al quarto passano, per definizione, almeno tre mesi. Nella pratica le società di leasing mandano la comunicazione di risoluzione poco dopo il superamento della soglia, ma i tempi dipendono dalle politiche interne di recupero. La preparazione dell’istanza richiede da due a quattro settimane se la contabilità è in ordine. Se l’impresa è in contabilità semplificata e mancano le situazioni patrimoniali aggiornate, servono più tempo e il lavoro del commercialista.

Giorno 0: l’istanza sulla piattaforma telematica

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il giorno 0 è quello in cui l’autotrasportatore, di persona o tramite il professionista, deposita l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Nel nostro esempio il deposito avviene lunedì 16 novembre 2026: due settimane prima della scadenza del canone che porterebbe il primo trattore al quarto insoluto.

Con l’istanza l’impresa chiede, nello stesso atto, l’applicazione delle misure protettive (art. 18 c.1 CCII). È una scelta decisiva per chi ha debiti di leasing: senza la richiesta di misure protettive lo scudo sui contratti non scatta.

La norma

Il fondamento dell’accesso è doppio. Da un lato, l’autotrasportatore in conto terzi esercita un’attività di trasporto e per questo è imprenditore commerciale (art. 2195, n. 3, c.c.). Dall’altro, il Codice della crisi apre la composizione negoziata all’imprenditore commerciale e agricolo in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile.

Per l’impresa sotto soglia la norma specifica è l’art. 25-quater CCII. Secondo il comma 1, l’imprenditore commerciale e agricolo che ha congiuntamente i requisiti dell’art. 2, comma 1, lett. d) e si trova in condizioni di squilibrio che rendono probabile la crisi o l’insolvenza può chiedere la nomina dell’esperto quando il risanamento è ragionevolmente perseguibile. Secondo il comma 2, l’istanza si presenta al segretario generale della Camera di commercio della sede legale, nelle forme dell’art. 17, comma 1. Vanno allegati i documenti dell’art. 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h). Manca la lettera b): all’impresa minore non è chiesto il progetto di piano di risanamento. La dichiarazione della lettera d) riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l’attestazione di non aver depositato ricorso per concordato minore (art. 74). La nomina dell’esperto la fa lo stesso segretario generale.

C’è una differenza di formulazione da conoscere. L’art. 12 CCII, per le imprese ordinarie, parla anche di crisi e insolvenza. L’art. 25-quater, invece, si riferisce a uno squilibrio che rende «probabile» la crisi o l’insolvenza. Se un’impresa minore già insolvente possa accedere è quindi una questione aperta. La giurisprudenza formata sulle imprese ordinarie ammette l’accesso anche in caso di insolvenza, purché reversibile (Trib. Lecco, 2/1/2023). Per l’impresa minore non abbiamo trovato pronunce specifiche.

I termini che si attivano

Il deposito non fa ancora scattare le misure protettive: queste decorrono dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, che avviene insieme all’accettazione dell’esperto. Il giorno 0 serve però a fissare la data rispetto alla quale si distinguono i crediti «anteriori» e quelli «successivi». Lo vedremo nella tappa successiva: è la distinzione che decide la sorte dei contratti di leasing.

Per le spese della procedura c’è un dato da mettere in conto: i diritti di segreteria della Camera di commercio, indicati in 252 € a pratica dal D.M. MISE-MEF del 10/3/2022 (G.U. n. 127 dell’1/6/2022). La vigenza dell’importo va confermata al momento del deposito.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno 0 è l’ultima occasione per costruire bene la fotografia dell’impresa che l’esperto leggerà per prima. Per un autotrasportatore i documenti che fanno la differenza sono questi:

  • i bilanci o, per l’impresa individuale in contabilità semplificata, le dichiarazioni dei redditi e IVA degli ultimi tre anni;
  • una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, con i mezzi indicati uno per uno (proprietà, leasing, noleggio a lungo termine);
  • l’elenco dei creditori, con la separazione tra società di leasing, banche, fornitori di carburante, officine, Erario, INPS;
  • le certificazioni dei debiti fiscali, contributivi e verso l’agente della riscossione, e l’estratto della Centrale dei rischi;
  • la dichiarazione sulle procedure pendenti.

A questi documenti di legge conviene aggiungere, in un allegato ragionato, i contratti di leasing con il numero di canoni insoluti per ciascun mezzo e la data di scadenza del prossimo canone. L’esperto deve capire subito quali contratti sono a rischio.

L’errore tipico di questa fase

Il primo errore è non chiedere le misure protettive con l’istanza, per paura di «allarmare» le società di leasing con la pubblicazione nel registro delle imprese. È una paura comprensibile, ma per chi ha tre canoni insoluti su un trattore la pubblicazione è proprio ciò che serve: senza di essa il concedente resta libero di risolvere.

Il secondo errore riguarda il canale. Un’impresa sopra soglia che presenta l’istanza come impresa minore rischia di vedersi contestare il procedimento. In un caso relativo a un’impresa sopra soglia, Trib. Verona 25/11/2022 ha revocato le misure perché l’istanza era stata trattata dal segretario della Camera di commercio invece che dalla commissione competente per la nomina.

Terzo errore: tacere procedure già avviate. Cass. Sez. I n. 31856/2025, in regime di D.L. 118/2021, ha ritenuto inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata mentre era ancora pendente un concordato preventivo, anche se rinunciato. La dichiarazione sulle procedure pendenti va compilata con precisione.

Quanto dura realmente

Il deposito telematico in sé richiede poche ore, se i documenti sono pronti. La parte lunga è a monte: per un’impresa individuale di autotrasporto con contabilità semplificata servono di solito due o tre settimane per ricostruire una situazione patrimoniale credibile e un elenco dei creditori completo. Non abbiamo trovato dati ufficiali sui tempi medi di nomina presso le singole Camere di commercio.

Dai giorni 1 a 5: la nomina dell’esperto e lo scudo sui contratti di leasing

Cosa succede

Da questo momento in poi la procedura entra in una fase in cui ogni giorno conta. Il segretario generale nomina l’esperto. L’esperto accetta l’incarico e l’istanza, con la richiesta di misure protettive e l’accettazione, viene pubblicata nel registro delle imprese. Nel nostro esempio l’esperto accetta mercoledì 18 novembre 2026 e la pubblicazione avviene venerdì 20 novembre 2026.

È il momento in cui scatta lo scudo. Il canone del 1° dicembre 2026, quello che porterebbe il primo trattore al quarto insoluto, scade dopo la pubblicazione: è un credito successivo, e su questo torneremo.

La norma

Tre commi dell’art. 18 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, disegnano lo scudo.

Il comma 3 stabilisce che, dalla pubblicazione dell’istanza, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore. Non possono nemmeno iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con cui si esercita l’attività d’impresa. Le prescrizioni restano sospese e le decadenze non si verificano. Il comma precisa anche che non sono inibiti i pagamenti.

Il comma 5 è quello scritto, in sostanza, per i contratti di leasing. Banche e intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei crediti non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore, né revocare in tutto o in parte le linee di credito, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. Possono sospendere l’adempimento dei contratti pendenti fino alla conferma delle misure, e restano salve sospensioni e revoche imposte dalla disciplina di vigilanza prudenziale. Le società di leasing sono di regola banche o intermediari finanziari vigilati: rientrano quindi nel perimetro della norma.

Il comma 5-bis, introdotto dal correttivo, aggiunge che dopo la conferma delle misure questi soggetti non possono mantenere la sospensione delle linee di credito, salvo dimostrare che dipende dalla vigilanza prudenziale.

Il comma 1, infine, esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. Per un’impresa di autotrasporto con autisti dipendenti significa che stipendi e TFR restano esigibili anche durante lo scudo.

I termini che si attivano

Lo scudo sui contratti di leasing decorre dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese, non dal deposito dell’istanza. È da quella data che si distinguono i canoni anteriori, protetti, dai canoni successivi, non protetti. Secondo Trib. Ivrea 17/2/2023, il divieto di rifiutare l’adempimento o di risolvere i contratti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori opera automaticamente, senza bisogno di una conferma del tribunale. La conferma serve invece per mantenere le misure protettive dell’art. 18 c.3 sulle azioni esecutive e cautelari.

Le misure riguardano anche i beni «con cui si esercita l’attività d’impresa». Trib. Asti 3/3/2022 ha esteso la protezione allo sfratto promosso dal locatore dell’immobile in cui si svolgeva l’attività, proprio perché bene strumentale all’impresa. Per l’autotrasportatore il bene strumentale per eccellenza è il mezzo: il ragionamento si presta a essere applicato ai trattori e ai semirimorchi, anche se la proprietà è della società di leasing.

Cosa può fare il debitore ora

Qui sta il punto più delicato dell’intero percorso. Lo scudo protegge dai canoni arretrati, non da quelli che scadono dopo la pubblicazione. Il canone del 1° dicembre 2026 è un credito successivo: se resta insoluto, il concedente può far valere quel mancato pagamento come inadempimento diverso e successivo, non coperto dal comma 5. Per questo l’autotrasportatore deve organizzare la cassa in modo da pagare con regolarità i canoni correnti di tutti i contratti che intende conservare. Il comma 3 lo consente espressamente: i pagamenti non sono inibiti.

Le altre mosse di questa fase:

  • comunicare alle società di leasing, con PEC, l’avvenuta pubblicazione dell’istanza e il nome dell’esperto, chiedendo di sospendere solleciti e iniziative;
  • verificare se prima della pubblicazione è già arrivata una comunicazione di risoluzione: in quel caso la strategia cambia (lo vedremo nei binari paralleli);
  • informare gli autisti che i loro crediti restano esigibili e programmare il pagamento delle retribuzioni.

L’errore tipico di questa fase

L’errore classico è credere che, con l’istanza pubblicata, «per ora non si paga nessuno». È vero per l’arretrato, che resta congelato in attesa delle trattative. Non è vero per i canoni correnti, per gli stipendi e, in generale, per la gestione ordinaria. L’autotrasportatore che smette di pagare i canoni successivi offre alla società di leasing esattamente il motivo di risoluzione che il comma 5 non copre.

Secondo errore: dare per scontato che lo scudo si estenda ai garanti. Nelle imprese di autotrasporto in forma di società il leasing è spesso garantito dalla fideiussione del socio o di un familiare. L’art. 18 parla del patrimonio dell’imprenditore che chiede le misure. Nel testo letto non c’è un’estensione ai fideiussori, che quindi possono essere chiamati dal concedente.

Quanto dura realmente

La nomina e l’accettazione dell’esperto avvengono, nella prassi, nell’arco di pochi giorni lavorativi dal deposito. Se l’esperto non accetta, il segretario generale lo sostituisce, e i giorni si allungano. La pubblicazione segue l’accettazione. Nel nostro esempio passano quattro giorni tra deposito e pubblicazione: un margine sufficiente rispetto al canone del 1° dicembre, ma solo perché l’istanza è stata depositata due settimane prima.

Subito dopo la pubblicazione: il ricorso per la conferma delle misure

Cosa succede

Il calendario si stringe. Le misure protettive dell’art. 18 c.3 sono efficaci dalla pubblicazione, ma per restare in vita devono essere confermate dal tribunale. L’autotrasportatore, con l’assistenza di un difensore, deposita un ricorso al tribunale competente e chiede la conferma o la modifica delle misure. Il giudice fissa l’udienza, sente le parti e l’esperto e decide con ordinanza la durata.

La norma

È l’art. 19 CCII. Per l’impresa minore la norma si applica in forza del rinvio dell’art. 25-quater, comma 5, che richiama gli artt. 18 e 19 «in quanto compatibili». Su questa compatibilità le fonti di settore hanno sollevato un dubbio. Il ricorso per la conferma richiede documenti pensati per le imprese ordinarie, tra cui un piano finanziario di breve periodo. All’impresa minore, invece, non si chiede nemmeno il progetto di piano in sede di istanza. La cautela pratica è semplice: noi alleghiamo comunque al ricorso un prospetto finanziario dei sei mesi successivi, mezzo per mezzo e mese per mese, costruito con il commercialista. Non lasciamo al tribunale il dubbio sulla compatibilità.

La durata delle misure la decide il giudice. Secondo il sistema del codice va da 30 a 120 giorni, con proroghe fino a un massimo complessivo di 240 giorni. Il termine per depositare il ricorso è brevissimo e decorre dalla pubblicazione: il ricorso va preparato prima, insieme all’istanza, e depositato subito.

I termini che si attivano

Il deposito tardivo del ricorso per la conferma fa perdere le misure protettive. Trib. Trani 21/3/2022 ha dichiarato l’inefficacia della protezione, con cancellazione dal registro delle imprese, proprio per un deposito tardivo. Trib. Barcellona Pozzo di Gotto 7/11/2024 ha precisato che, per riproporre la domanda, occorre ripetere l’intero iter dell’art. 18.

La sospensione feriale non aiuta. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. La giurisprudenza lo ha detto anche per la durata delle misure: Trib. Brescia 5/8/2022 e Trib. Torino 22/8/2022 hanno escluso che il periodo dal 1° al 31 agosto allunghi il termine di efficacia delle misure protettive.

Cosa può fare il debitore ora

All’udienza di conferma l’autotrasportatore deve dimostrare due cose: che la crisi è reversibile e che senza misure l’impresa subirebbe un danno serio. I tribunali lo esprimono con le formule del fumus e del periculum. Trib. Avellino 16/5/2022 ha richiesto, per la conferma, la verosimile reversibilità della crisi e il pericolo nel ritardo. Trib. Reggio Emilia 27/9/2023 ha parlato di verosimiglianza della realizzabilità del piano e di pregiudizio irreparabile senza misure. Trib. Viterbo 14/2/2022 ha negato la conferma per un marcato squilibrio tra il debito da ristrutturare e i flussi disponibili per servirlo.

Per un’impresa di autotrasporto la prova si costruisce con numeri semplici e verificabili:

  • il fatturato per mezzo e per mese degli ultimi dodici mesi;
  • il margine per chilometro, al netto di gasolio, pedaggi, manutenzione e autista;
  • i contratti con i committenti in corso e le prospettive di rinnovo;
  • la quota di fatturato che si perderebbe se un trattore venisse restituito.

Se l’impresa dimostra che ogni trattore produce un margine superiore al suo canone, la conferma delle misure ha basi concrete. Se invece un mezzo è fermo da mesi e non ha lavoro, conviene dirlo subito e proporre di restituirlo: l’esperto e il giudice apprezzano la coerenza.

Il ricorso può anche chiedere misure selettive. Trib. Milano 17/1/2022 ha confermato misure che inibivano in modo mirato le azioni esecutive sui conti correnti, perché impedivano l’operatività aziendale. Trib. Bologna 23/9/2025 ha ammesso che il tribunale limiti nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori. Per l’autotrasportatore può avere senso concentrare la protezione sui mezzi e sui conti di incasso dei committenti.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è presentarsi all’udienza con un piano solo liquidatorio: «restituisco tutti i mezzi e chiudo». Non è questa la funzione della composizione negoziata. Trib. Santa Maria Capua Vetere 10/1/2025 ha escluso le misure protettive per un piano solo liquidatorio. Trib. Verona 10/6/2025 ha negato la conferma a un piano meramente liquidatorio anche se più favorevole ai creditori della liquidazione giudiziale. Trib. Bergamo 15/3/2022 ha affermato che la sola prospettiva liquidatoria non giustifica la conferma. Se l’autotrasportatore vuole davvero chiudere, la strada è un’altra: liquidazione controllata o, alla fine delle trattative, concordato semplificato.

Il secondo errore è non coordinare il ricorso con le difese davanti ad altri giudici. Trib. Milano 5/8/2022 ha ricordato che la legittimità di un’azione esecutiva la valuta il giudice dell’esecuzione, non quello della composizione negoziata.

Quanto dura realmente

Tra il deposito del ricorso e l’ordinanza di conferma passano, secondo l’organizzazione dei singoli tribunali, da due a cinque settimane. Nel nostro esempio il tribunale conferma le misure giovedì 10 dicembre 2026 per 120 giorni, fino a venerdì 9 aprile 2027, con possibilità di proroga entro il limite complessivo di 240 giorni. Contro il diniego, la Cassazione ha chiarito che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio delle altre procedure per impugnare la revoca delle misure se non indica un concreto pregiudizio al diritto di difesa (Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025, in tema di istruttoria prefallimentare).

Il primo mese: l’esperto incontra l’impresa e fotografa i leasing

Cosa succede

Sono passati pochi giorni dall’accettazione. L’esperto convoca l’autotrasportatore e il suo consulente, esamina i documenti, chiede chiarimenti e valuta se esiste una concreta prospettiva di risanamento. Per un’impresa di autotrasporto le domande sono sempre le stesse. Quanti mezzi servono davvero per i contratti in essere? Quanto rende ciascun mezzo? Quali leasing sono sostenibili e quali no? Quanto pesa il debito con il Fisco e con l’INPS?

In questa fase l’esperto scrive di regola alle società di leasing, alle banche e ai principali creditori per avviare il confronto.

La norma

Il riferimento è l’art. 17 CCII, applicabile all’impresa minore per i commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 in forza dell’art. 25-quater c.5. Il comma 5 contiene uno strumento che per il leasing è prezioso: l’esperto può invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica, se la prestazione è diventata eccessivamente onerosa per effetto di circostanze sopravvenute. Un contratto di leasing di un trattore stradale stipulato quando i noli erano più alti e il gasolio costava meno è il caso tipico.

L’art. 21 regola invece la gestione dell’impresa durante le trattative. L’imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria. Se è insolvente ma ha concrete prospettive di risanamento, gestisce l’impresa nel prevalente interesse dei creditori. Deve informare per iscritto e in anticipo l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative. Se l’esperto ritiene che l’atto possa pregiudicare i creditori, lo segnala; se l’atto viene compiuto comunque, l’esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese entro 10 giorni, ed è tenuto a farlo se l’atto pregiudica gli interessi dei creditori.

I termini che si attivano

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, con una possibile proroga fino a ulteriori 180 giorni (art. 17 c.7, nel testo vigente). Nel nostro esempio, con accettazione il 18 novembre 2026, il termine ordinario scade lunedì 17 maggio 2027. Se il dissenso dell’esperto su un atto viene iscritto nel registro delle imprese, il termine di 10 giorni dell’art. 21 è di quelli che non si sospendono in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Cosa può fare il debitore ora

Nel primo mese l’autotrasportatore decide, con l’esperto, quali mezzi tenere e quali lasciare: è la scelta che determina tutto il resto. Per arrivarci servono tre passaggi.

Il primo è il conto economico per mezzo. Per ciascun trattore si mettono in fila ricavi medi mensili, costi diretti (gasolio, pedaggi, pneumatici, manutenzione, assicurazione, autista) e canone di leasing. Il mezzo che non copre il proprio canone è il candidato alla restituzione o alla cessione del contratto.

Il secondo è la stima del valore di mercato dei mezzi. Serve per due ragioni. Se un mezzo vale più del capitale residuo del leasing, il riscatto anticipato o la cessione del contratto a un altro trasportatore possono liberare valore. Se vale meno, la restituzione espone l’impresa a una differenza da pagare, secondo il meccanismo dell’art. 1, comma 138, L. 124/2017.

Il terzo è la mappa dei debiti non di leasing: carburante, officine, Erario, INPS, banche. Il leasing non si negozia in isolamento: la società di leasing accetta un riscadenzamento solo se vede che il resto del debito è sotto controllo.

In questa fase vanno evitate le operazioni straordinarie non comunicate. Vendere un semirimorchio di proprietà per fare cassa, senza informare l’esperto, è proprio l’atto che l’art. 21 chiede di segnalare in anticipo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è difendere a ogni costo tutti i mezzi. Molte imprese di autotrasporto in crisi hanno una flotta tarata su volumi di lavoro che non esistono più. Tenere un trattore in più significa pagare un canone in più ogni mese, togliendo risorse ai contratti che contano. L’esperto se ne accorge, e le società di leasing anche. Un piano credibile spesso parte proprio dalla rinuncia a un mezzo.

Il secondo errore è trascurare la fase iniziale dei rapporti con l’esperto: rispondere in ritardo, mandare documenti incompleti, non presentarsi agli incontri. La legge non prevede una sanzione scritta per l’imprenditore che non compare, ma l’esperto può concludere che le trattative non hanno prospettive e chiudere l’incarico.

Quanto dura realmente

Il primo incontro con l’esperto avviene di norma entro pochi giorni dall’accettazione. La fotografia completa dei leasing e dei flussi richiede da tre a sei settimane, a seconda dell’ordine della contabilità. Nel nostro esempio, a metà dicembre 2026 l’impresa ha già deciso di tenere i due trattori e di restituire o cedere il contratto del semirimorchio, che lavora meno di dieci giorni al mese.

Dal secondo al quarto mese: le trattative con le società di leasing

Cosa succede

Sono passate sei settimane dalla pubblicazione. Le misure protettive sono confermate, i canoni correnti vengono pagati, l’arretrato è congelato. Si apre la fase centrale: le trattative vere e proprie. L’esperto convoca le società di leasing, le ascolta, raccoglie le loro condizioni e le confronta con i flussi dell’impresa. Le società di leasing, a loro volta, fanno i propri conti. Un trattore restituito va venduto sul mercato dell’usato, con costi di recupero e di stima e con prezzi che oscillano. Un utilizzatore che riprende a pagare con regolarità, anche con un piano allungato, è spesso un’alternativa migliore.

La norma

Le trattative si muovono dentro quattro norme. L’art. 17 c.5 consente all’esperto di sollecitare la rideterminazione secondo buona fede dei contratti diventati eccessivamente onerosi. L’art. 18 c.5 impedisce alle società di leasing di risolvere unilateralmente per l’arretrato anteriore. L’art. 19 permette di chiedere al tribunale misure cautelari, cioè provvedimenti mirati per proteggere la riuscita delle trattative. L’art. 22 consente al tribunale di autorizzare finanziamenti prededucibili e altri atti, per esempio un finanziamento destinato a riscattare anticipatamente un mezzo. Tutte e quattro sono richiamate per l’impresa minore dall’art. 25-quater c.5.

I termini che si attivano

In questa fase i termini da presidiare sono due. Il primo è la scadenza delle misure protettive confermate: nel nostro esempio venerdì 9 aprile 2027. Se le trattative non sono concluse, la richiesta di proroga va depositata prima della scadenza, entro il limite complessivo di 240 giorni. Il secondo è la scadenza mensile dei canoni correnti: ogni canone successivo non pagato è un inadempimento nuovo, non coperto dallo scudo.

Cosa può fare il debitore ora

È la fase in cui l’autotrasportatore propone alle società di leasing un accordo concreto, mezzo per mezzo, prima che la scadenza delle misure tolga forza alla sua posizione. Le soluzioni che si vedono più spesso nella pratica dei leasing di veicoli industriali sono cinque.

  1. Riscadenzamento dell’arretrato. I canoni insoluti anteriori all’istanza vengono spalmati sulle rate successive, per esempio in 18 o 24 mesi, senza interessi di mora o con interessi ridotti.
  2. Allungamento della durata. Il capitale residuo viene ridistribuito su un numero maggiore di canoni, con un canone mensile più basso. Per un trattore con 36 canoni residui da 2.874,60 €, portare la durata a 48 canoni riduce la rata in modo significativo, a fronte di più interessi complessivi.
  3. Moratoria della quota capitale. Per alcuni mesi l’impresa paga solo la quota interessi, per recuperare liquidità nel periodo di stagionalità bassa.
  4. Restituzione concordata di un mezzo. Il contratto non sostenibile viene chiuso con la restituzione del bene e un conteggio trasparente secondo il comma 138: ricavato della vendita meno canoni scaduti, capitale a scadere, opzione e spese.
  5. Cessione del contratto. Un altro autotrasportatore subentra nel leasing con il consenso del concedente, e l’impresa esce dal contratto senza la perdita legata alla vendita forzata del mezzo.

Se una società di leasing si irrigidisce, l’impresa può chiedere al tribunale misure cautelari. Qui la giurisprudenza è prudente e va presentata con onestà. Trib. Verona 11/12/2025 ha respinto richieste cautelari che incidevano sulla disciplina dei contratti pendenti, come la sospensione delle rate dei finanziamenti o il divieto di scioglimento, salvo casi eccezionali. Trib. Milano 19/6/2025 ha respinto la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti, per mancanza di pericolo nel ritardo. Ci sono però aperture su profili specifici. Trib. Vicenza 23/7/2025 ha ammesso la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione della garanzia del Fondo di garanzia per le PMI (MCC). Il tema interessa molti leasing di veicoli industriali assistiti da quella garanzia. Trib. Verona 22/1/2024 ha affermato che la banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; in mancanza il giudice può ordinare la prosecuzione dei contratti con un’indennità giornaliera.

Su questo passaggio l’esperienza professionale conta. Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, con le società di leasing si tratta con i numeri del mezzo, non con le promesse: margine per chilometro, contratti dei committenti e valore di mercato del veicolo sono gli argomenti che spostano una trattativa.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiedere tutto a tutti: riduzione dell’arretrato, allungamento, moratoria, su ogni contratto. Una proposta indistinta suona come una richiesta di tempo, non come un piano. Le società di leasing rispondono meglio a una proposta differenziata. Si conserva il mezzo che rende, con un riscadenzamento dell’arretrato. Si restituisce o si cede il contratto del mezzo che non rende. Si spiega con quali flussi verranno pagati i canoni.

Secondo errore: confidare nelle misure cautelari come scorciatoia. Le pronunce citate mostrano che i tribunali le concedono per esigenze specifiche e documentate, non per riscrivere d’autorità i contratti di leasing.

Quanto dura realmente

Le trattative con le società di leasing richiedono di solito da due a quattro mesi: le proposte devono passare per i comitati crediti interni del concedente. Nel nostro esempio l’accordo con il primo concedente viene raggiunto a fine febbraio 2027, quello con il secondo a metà marzo 2027, prima della scadenza delle misure.

In parallelo: Fisco, INPS, DURC e i requisiti dell’Albo

Cosa succede

Il calendario dei leasing non è l’unico. Mentre si tratta con i concedenti, l’impresa deve gestire i debiti fiscali e contributivi. Nell’autotrasporto questi debiti pesano spesso quanto il leasing: IVA non versata nei mesi di incassi in ritardo, ritenute sugli stipendi degli autisti, contributi INPS. Ci sono poi due adempimenti che per un trasportatore sono vitali: il DURC, senza il quale molti committenti sospendono i pagamenti, e il requisito di idoneità finanziaria per restare iscritti all’Albo.

La norma

Per i debiti fiscali la composizione negoziata ha uno strumento proprio, la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis CCII. Per l’impresa minore è richiamato dall’art. 25-quater c.5 «in quanto compatibile». Durante le trattative l’imprenditore può proporre alle agenzie fiscali e all’agente della riscossione il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e degli accessori, esclusi i tributi che costituiscono risorse proprie dell’Unione europea. Il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11/8/2026, secondo le fonti di settore) ha esteso la possibilità ai tributi di regioni, province, città metropolitane e comuni. Il testo in Gazzetta va controllato prima dell’uso. Alla proposta vanno allegate la relazione di un professionista indipendente sulla convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria e una relazione sulla completezza e veridicità dei dati. L’accordo produce effetti dal deposito in tribunale. Il giudice ne verifica la regolarità ma non la convenienza: lo ha precisato Trib. Milano, decr. 21/5/2025. Non sono previsti omologa né cram down.

L’art. 25-bis prevede le misure premiali, tra cui la rateizzazione fino a 72 rate (120 in caso di grave difficoltà) per le somme non ancora iscritte a ruolo. Le cartelle già emesse restano fuori da questa rateizzazione.

Per l’Albo, il requisito di idoneità finanziaria è regolato dall’art. 7 del Reg. CE 1071/2009 e dall’art. 7 del D.M. 25/11/2011. Secondo la scheda della Camera di commercio di Modena, l’impresa deve disporre di 9.000 € per il primo veicolo e di 5.000 € per ogni veicolo supplementare. Il requisito va dimostrato ogni anno, con l’attestazione di un revisore contabile o con una fideiussione bancaria o assicurativa. Il requisito vale per le imprese che operano con veicoli oltre 1,5 tonnellate.

I termini che si attivano

La transazione fiscale si risolve di diritto se i pagamenti dovuti all’Erario non sono eseguiti integralmente entro 60 giorni dalle scadenze previste. È un termine da segnare in rosso nello scadenzario dell’impresa. Si risolve anche se si apre la liquidazione giudiziale o controllata o se viene accertata l’insolvenza.

Sul piano della sospensione feriale bisogna distinguere. I termini della composizione negoziata corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Se invece l’impresa ha un ricorso pendente davanti alla Corte di giustizia tributaria contro un avviso di accertamento, quel giudizio segue la L. 742/1969 e i termini sono sospesi dal 1° al 31 agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Il DURC è per l’autotrasportatore una questione di sopravvivenza: senza regolarità contributiva molti committenti trattengono i pagamenti, e la crisi si avvita. Su questo punto la giurisprudenza della composizione negoziata ha posto un limite preciso. Trib. Ivrea 24/12/2025 ha ritenuto inammissibile un ordine al rilascio del DURC, ma ha ammesso un accertamento interinale dei presupposti. La strada praticabile è quindi negoziare subito con l’INPS una rateizzazione che consenta il rilascio del documento.

Per i committenti pubblici c’è un altro precedente utile. Trib. La Spezia 23/2/2023 ha ritenuto che durante le misure protettive non operi il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni previsto dall’art. 48-bis per i creditori con debiti iscritti a ruolo. Le PA devono quindi pagare regolarmente l’impresa. Per un trasportatore che lavora con enti pubblici o società partecipate, quei flussi possono servire proprio a pagare i canoni.

Sul fronte dell’Albo, il piano di risanamento deve tenere conto del requisito di idoneità finanziaria. Un’impresa con tre veicoli deve dimostrare 19.000 € (9.000 + 5.000 + 5.000). Se il piano prevede la restituzione del semirimorchio, va verificato con l’ufficio competente se e come il rimorchio entri nel calcolo dei veicoli. La scheda letta parla di «veicoli» senza distinguere. Rinunciare a un mezzo inutilizzato può anche ridurre l’importo da dimostrare.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è chiudere l’accordo con le società di leasing e dimenticare l’Erario. Un accordo di leasing perfetto non regge se, tre mesi dopo, un pignoramento dell’agente della riscossione blocca il conto corrente su cui arrivano i pagamenti dei committenti. Nella composizione negoziata il debito fiscale e quello di leasing vanno trattati insieme, con un unico piano di cassa.

Secondo errore: pensare che la rateizzazione dell’art. 25-bis copra anche le cartelle. Il testo letto la limita alle somme non ancora iscritte a ruolo. Per i carichi affidati all’agente della riscossione restano gli strumenti ordinari o la transazione fiscale.

Quanto dura realmente

La transazione fiscale richiede la relazione del professionista indipendente e i tempi interni dell’Amministrazione, che per l’Agenzia delle Entrate prevedono la firma del Direttore dell’ufficio con parere conforme della Direzione regionale. Non abbiamo trovato statistiche ufficiali sui tempi medi. Nella pratica è difficile chiudere in meno di tre o quattro mesi: per questo la proposta al Fisco va avviata nel primo mese, non alla fine dei 180 giorni.

Giorno 180: la chiusura delle trattative e le uscite possibili

Cosa succede

Il calendario arriva al traguardo. A 180 giorni dall’accettazione (nel nostro esempio lunedì 17 maggio 2027) l’incarico dell’esperto scade, salvo proroga fino a ulteriori 180 giorni. L’esperto redige la relazione finale e la trasmette all’imprenditore. A questo punto le strade si dividono: o le trattative hanno prodotto una soluzione, o l’impresa deve scegliere un’altra via.

La norma

L’art. 25-quater c.3 elenca le soluzioni per l’impresa minore, alternative tra loro, se le trattative hanno individuato una soluzione idonea:

  • a) un contratto con uno o più creditori o con altre parti interessate al risanamento, idoneo ad assicurare la continuità aziendale;
  • b) un accordo con il contenuto dell’art. 62 (convenzione di moratoria);
  • c) un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori aderenti, dalle altre parti interessate e dall’esperto, idoneo a produrre gli effetti dell’art. 25-bis c.5. Con la firma l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza.

L’art. 25-quater c.4 aggiunge le alternative che l’imprenditore può percorrere da solo:

  • a) la domanda di concordato minore (art. 74);
  • b) la liquidazione controllata (art. 268);
  • c) il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies).

Il comma 6 protegge il lavoro fatto: gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell’art. 22 conservano i loro effetti anche se poi intervengono un concordato minore omologato, la liquidazione controllata o il concordato semplificato omologato.

I termini che si attivano

Il concordato semplificato va proposto entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies c.1). Serve una relazione in cui l’esperto dichiari che le trattative si sono svolte con correttezza e buona fede e che le soluzioni negoziate non sono praticabili. Nel nostro esempio, con relazione comunicata il 17 maggio 2027, il termine scade venerdì 16 luglio 2027. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori. Il tribunale lo omologa se ricorrono le condizioni dell’art. 25-sexies c.5: regolarità, rispetto delle prelazioni, fattibilità, nessun pregiudizio rispetto all’alternativa liquidatoria, utilità per ciascun creditore.

Per il concordato minore, una volta aperta la procedura, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a 30 giorni per comunicare all’OCC adesione o dissenso (art. 78 c.2 lett. c). Il silenzio vale come consenso (art. 79 c.3).

Cosa può fare il debitore ora

Alla chiusura l’autotrasportatore sceglie lo strumento che fissa i risultati delle trattative: un contratto con le società di leasing, un accordo con l’esperto o, se manca l’intesa, un concordato minore in continuità. Nella pratica dei leasing la soluzione più frequente è la prima: un contratto modificativo con ciascun concedente, che recepisce il riscadenzamento o l’allungamento. Se l’accordo coinvolge più creditori e serve dare stabilità agli atti compiuti, conviene l’accordo della lettera c), sottoscritto anche dall’esperto.

Se una società di leasing non aderisce, il concordato minore in continuità consente di vincolare anche i dissenzienti con la maggioranza dei crediti (art. 79 c.1). Qui va chiarito un punto. Il Codice prevede espressamente, per il concordato minore in continuità, il rimborso alle scadenze convenute delle rate di un mutuo garantito da beni strumentali (art. 75 c.3). Il leasing, però, non è un mutuo: il mezzo è di proprietà del concedente. La sorte del contratto di leasing nel concordato minore si ricostruisce attraverso il rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo, in quanto compatibili, e quindi alla disciplina dei contratti pendenti (art. 97 CCII), che consente la sospensione o lo scioglimento dei contratti non coerenti con il piano, con indennizzo. È una lettura, da costruire con attenzione nella domanda.

Va poi considerato il costo dell’esperto, che è un costo della procedura. Il compenso si calcola a scaglioni sull’attivo, con la media degli ultimi tre bilanci come base (art. 25-ter). Lo liquida il segretario generale della Camera di commercio che ha nominato l’esperto (art. 25-quater c.7). Con un attivo medio di 268.400 € e quattordici creditori, gli scaglioni del comma 1 portano a un importo compreso tra circa 5.684 € e 8.526 €. Il calcolo è 4%-6% sui primi 100.000 €, più 1%-1,5% sui restanti 168.400 €. Il minimo di legge è 4.000 € (comma 3). Si aggiunge una maggiorazione del 100% se si concludono gli accordi dell’art. 23 c.1 (comma 6). La riduzione del 40% vale invece con non più di cinque creditori (comma 4). L’ordine in cui si applicano maggiorazioni e riduzioni non è chiarito dal testo: le cifre vanno lette come stima. Trib. Milano n. 9567 del 5/11/2024 ha precisato che sui criteri di calcolo prevale l’accordo tra le parti. Il provvedimento di liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. L’esperto può chiedere un acconto fino a un terzo dopo 60 giorni dall’accettazione (comma 13): nel nostro esempio dal 18 gennaio 2027, perché il sessantesimo giorno cade di domenica.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è lasciar scadere i 180 giorni senza decidere, aspettando l’ultima risposta di un concedente. La proroga non è automatica e va motivata. Il secondo errore riguarda il concordato semplificato: chi pensa di usarlo deve curare per tutta la durata delle trattative la correttezza e la buona fede del proprio comportamento, perché sarà l’esperto a doverle attestare nella relazione finale. Pagamenti preferenziali non comunicati o atti non coerenti segnalati dall’esperto possono chiudere questa porta.

Quanto dura realmente

La conclusione delle trattative avviene spesso a ridosso della scadenza dell’incarico, o con una proroga di qualche mese. Se si va verso il concordato minore, alla durata della composizione negoziata si somma quella della procedura davanti al tribunale, che comprende l’apertura, il termine di 30 giorni per il voto e l’omologa. Non abbiamo trovato statistiche ufficiali affidabili sulle durate medie delle composizioni negoziate delle imprese minori.

Dopo la chiusura: eseguire l’accordo senza ricadere nella crisi

Cosa succede

Siamo nella fase meno raccontata e più insidiosa. L’accordo è firmato, i canoni sono riscadenzati, il Fisco ha accettato la transazione. Ora l’impresa deve eseguire quanto promesso per 24, 36 o 48 mesi. Nell’autotrasporto basta un trimestre storto (un committente che fallisce, un guasto al motore, un aumento del gasolio) per rimettere in discussione il piano.

La norma

Una volta chiusa la composizione negoziata, i contratti modificati con le società di leasing tornano a seguire le regole ordinarie. Questo vale anche per l’art. 1, commi 137 e 138, L. 124/2017. Se dopo l’accordo l’impresa accumula di nuovo quattro canoni mensili insoluti, il concedente può risolvere: lo scudo dell’art. 18 c.5 non esiste più. La transazione fiscale si risolve di diritto in caso di mancato pagamento integrale entro 60 giorni dalle scadenze (art. 23 c.2-bis).

Per l’impresa individuale c’è un ulteriore aspetto. Il titolare risponde dei debiti dell’impresa con tutto il suo patrimonio personale. Se il risanamento fallisce, la strada passa per gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore, liquidazione controllata ed esdebitazione.

I termini che si attivano

I termini di questa fase sono quelli dell’accordo: scadenze dei canoni modificati, rate della transazione fiscale, rate INPS, rinnovo annuale della prova dell’idoneità finanziaria per l’Albo. Il termine di 60 giorni per la risoluzione della transazione fiscale è perentorio e decorre dalla singola scadenza non pagata.

Cosa può fare il debitore ora

Il modo migliore per non ricadere è costruire, già nell’accordo, una valvola per gli imprevisti. In concreto:

  • prevedere nel contratto con il concedente una clausola di rinegoziazione se il fatturato scende sotto una certa soglia per due mesi consecutivi;
  • tenere un fondo di riserva pari ad almeno un canone per ogni mezzo;
  • monitorare ogni mese, con il commercialista, il rapporto tra incassi dei committenti e uscite programmate;
  • segnalare subito al concedente una difficoltà, prima che i canoni insoluti si accumulino.

Se la crisi si ripresenta, i tempi della prima volta valgono ancora: conviene muoversi prima del quarto canone, con un nuovo strumento.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è considerare l’accordo come la fine del problema. In realtà è l’inizio di un periodo in cui l’impresa ha meno margini di errore di prima. Il secondo errore è dimenticare il rinnovo annuale dell’idoneità finanziaria per l’Albo: un’impresa risanata sulla carta, ma non più in grado di dimostrare il requisito, rischia di non poter circolare.

Quanto dura realmente

L’esecuzione dura quanto il piano: in genere da due a cinque anni per i riscadenzamenti dei leasing di veicoli industriali, che spesso arrivano alla scadenza naturale del contratto e al riscatto. Per il contenzioso su risoluzioni anteriori al 2017 vale ancora il regime del codice civile (Trib. Bologna n. 570/2024, che richiama Cass. SU n. 2061/2021).

Lo stesso camion, due calendari

Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dalla stessa impresa: due trattori stradali e un semirimorchio in leasing, canoni mensili di 2.874,60 €, 2.318,45 € e 963,20 €. Al 3 novembre 2026 ci sono tre canoni insoluti sul primo trattore, due sul secondo e uno sul semirimorchio, per un arretrato di 14.223,90 €. L’impresa è sotto le soglie dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII.

Calendario A: l’autotrasportatore che si muove alle finestre giuste

  • Martedì 3 novembre 2026. Il commercialista conta i canoni insoluti: il primo trattore è a tre. Il canone del 1° dicembre è quello decisivo.
  • Lunedì 9 novembre 2026. Test pratico sulla piattaforma, raccolta di contratti, piani di ammortamento ed estratti dei concedenti.
  • Lunedì 16 novembre 2026 (giorno 0). Deposito dell’istanza ex art. 25-quater con richiesta di misure protettive.
  • Mercoledì 18 novembre 2026. Accettazione dell’esperto. Da qui decorrono i 180 giorni dell’incarico.
  • Venerdì 20 novembre 2026. Pubblicazione nel registro delle imprese: scatta lo scudo dell’art. 18 c.5 sui canoni anteriori. Deposito immediato del ricorso per la conferma.
  • Martedì 1° dicembre 2026. Il canone corrente dei tre contratti viene pagato regolarmente. Il primo trattore resta a tre insoluti anteriori, protetti.
  • Giovedì 10 dicembre 2026. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni, fino al 9 aprile 2027.
  • Mercoledì 16 dicembre 2026. Decisione con l’esperto: si tengono i due trattori, si restituisce il semirimorchio.
  • Lunedì 18 gennaio 2027. Primo giorno utile per la richiesta di acconto dell’esperto (il sessantesimo giorno cade domenica 17).
  • Venerdì 19 febbraio 2027. Restituzione concordata del semirimorchio. Conteggio ex comma 138: ricavato 24.900,00 €; deduzioni 963,20 € (canone scaduto) + 18.740,35 € (capitale a scadere) + 420,00 € (opzione) + 860,00 € (spese) = 20.983,55 €. All’impresa spettano 3.916,45 €, che finiscono nel piano di cassa.
  • Lunedì 1° marzo 2027. Accordo con il primo concedente: arretrato di 8.623,80 € riscadenzato in 18 mesi (479,10 € al mese in più sul canone).
  • Lunedì 15 marzo 2027. Accordo con il secondo concedente: arretrato di 4.636,90 € riscadenzato in 12 mesi (circa 386,41 € al mese).
  • Lunedì 17 maggio 2027. Scadenza dell’incarico e relazione finale. Accordo sottoscritto anche dall’esperto ai sensi dell’art. 25-quater c.3 lett. c).

Esito: l’impresa conserva i due trattori, esce da un contratto inutile incassando una differenza positiva e riduce l’idoneità finanziaria da dimostrare da 19.000 € a 14.000 €, se il semirimorchio rientrava nel calcolo dei veicoli.

Calendario B: l’autotrasportatore che lascia correre

  • Martedì 3 novembre 2026. Stessa situazione: tre canoni insoluti sul primo trattore. Nessuna verifica.
  • Martedì 1° dicembre 2026. Il canone non viene pagato: il primo trattore arriva a quattro insoluti. È il grave inadempimento del comma 137.
  • Martedì 15 dicembre 2026. La società di leasing comunica via PEC la risoluzione del contratto e chiede la restituzione del mezzo.
  • Lunedì 4 gennaio 2027. L’impresa presenta istanza di composizione negoziata.
  • Lunedì 11 gennaio 2027. Pubblicazione dell’istanza. Lo scudo dell’art. 18 c.5 vieta di risolvere per crediti anteriori, ma il contratto del primo trattore è già risolto: la norma non lo fa rivivere.
  • Venerdì 29 gennaio 2027. Il trattore viene restituito. Conteggio ex comma 138: ricavato 61.300,00 €; deduzioni 11.498,40 € (quattro canoni scaduti) + 52.740,15 € (capitale a scadere) + 1.150,00 € (opzione) + 2.410,00 € (spese) = 67.798,55 €. Nessuna somma torna all’impresa e resta una scopertura di 6.498,55 €, che il concedente farà valere come credito.
  • Febbraio-maggio 2027. Con un solo trattore l’impresa perde il contratto con il committente principale, che chiedeva due mezzi. Il fatturato cala di circa il 40% e la ragionevole perseguibilità del risanamento diventa difficile da sostenere davanti all’esperto.

Esito: la composizione negoziata arriva quando il bene strumentale principale è già perso. L’uscita più probabile non è più il risanamento ma il concordato minore liquidatorio, con apporto esterno, o la liquidazione controllata.

Tra i due calendari ci sono quarantanove giorni di differenza nel momento del deposito. Bastano a decidere se l’impresa sopravvive.

I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio

La composizione negoziata non è l’unico binario. Accanto a essa, o al suo posto, corrono altri percorsi che cambiano il calendario.

Primo binario: il contratto è già stato risolto

Se la società di leasing ha comunicato la risoluzione prima della pubblicazione dell’istanza, lo scudo dell’art. 18 c.5 non opera sul contratto risolto. Non tutto però è perduto. Prima di tutto va verificato se la risoluzione è legittima: il concedente ha contato correttamente i quattro canoni del comma 137? Ha rispettato le forme del contratto? Ha calcolato in buona fede gli importi? Una risoluzione intimata su un conteggio sbagliato può essere contestata.

Poi resta la fase della restituzione. Se il concedente agisce in via cautelare per riavere il mezzo, quell’azione rientra tra quelle che le misure protettive dell’art. 18 c.3 inibiscono sui beni con cui si esercita l’impresa: è la lettura che proponiamo, coerente con il precedente di Trib. Asti 3/3/2022. Se invece il concedente agisce con un giudizio ordinario di cognizione, quel giudizio prosegue. In ogni caso la trattativa può portare a un nuovo contratto sullo stesso mezzo.

Secondo binario: il decreto ingiuntivo del concedente

Il concedente può chiedere un decreto ingiuntivo per i canoni o per la differenza del comma 138. Il calendario qui è quello del processo civile. L’opposizione va proposta entro 40 giorni dalla notifica. Trattandosi di giudizio di cognizione, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica (L. 742/1969), a differenza di quanto accade nella composizione negoziata. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo e il concedente avvia un pignoramento dopo la pubblicazione dell’istanza, operano le misure protettive. Per le esecuzioni e le opposizioni esecutive, invece, la sospensione feriale non vale.

Terzo binario: il concordato minore in continuità

Se una società di leasing determinante non aderisce e le altre sì, l’impresa minore può depositare una domanda di concordato minore (art. 25-quater c.4 lett. a). Il calendario si sposta davanti al tribunale e all’OCC. C’è il decreto di apertura, con le misure protettive dell’art. 78 c.2 lett. d), poi il termine non superiore a 30 giorni per il voto, poi l’omologa. La maggioranza è quella dei crediti ammessi al voto (art. 79 c.1). La sorte dei contratti di leasing va costruita come visto nella tappa della chiusura.

Quarto binario: la liquidazione controllata e l’esdebitazione

Se il risanamento non è possibile, l’autotrasportatore persona fisica può chiedere la liquidazione controllata (art. 268). Lo stesso vale per il socio illimitatamente responsabile di una società di persone. Il calendario cambia completamente: il liquidatore gestisce i beni, i mezzi in leasing seguono la disciplina dei contratti pendenti della liquidazione controllata (art. 270 c.6) e, dopo tre anni dall’apertura o alla chiusura, si può arrivare all’esdebitazione (art. 282). I fideiussori del leasing restano esposti: l’esdebitazione non pregiudica i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6).

Quinto binario: il concordato semplificato

Se le trattative falliscono nonostante un comportamento corretto, l’impresa ha 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato per cessione dei beni (art. 25-sexies). È un percorso liquidatorio senza voto dei creditori, utile per vendere i mezzi di proprietà e l’azienda in modo ordinato invece di subire esecuzioni separate.

Le 5 finestre critiche

Ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito per l’autotrasportatore con debiti di leasing.

  1. La finestra del terzo canone. Quando un contratto arriva a tre canoni mensili insoluti, il deposito dell’istanza con richiesta di misure protettive non può più aspettare. Al quarto canone la società di leasing può risolvere.

  2. La finestra della pubblicazione. Lo scudo dell’art. 18 c.5 vale per i canoni anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese. Il deposito deve avvenire con un margine sufficiente perché la pubblicazione preceda la scadenza del canone decisivo.

  3. La finestra del ricorso per la conferma. Il ricorso al tribunale va depositato subito dopo la pubblicazione. La tardività fa perdere le misure (Trib. Trani 21/3/2022), e i termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

  4. La finestra dei canoni correnti. Ogni canone che scade dopo la pubblicazione va pagato. Un solo mese saltato apre al concedente un motivo di risoluzione non coperto dallo scudo.

  5. La finestra dei 60 giorni dalla relazione finale. Se le trattative falliscono, il concordato semplificato si propone entro 60 giorni dalla comunicazione della relazione dell’esperto (art. 25-sexies c.1). Dopo, quella porta si chiude.

Le domande sul tempo

Ho già quattro canoni insoluti: posso ancora accedere alla composizione negoziata?

Sì, l’accesso non dipende dal numero di canoni insoluti. Il punto è se il contratto è già stato risolto. Se la società di leasing non ha ancora comunicato la risoluzione, la pubblicazione dell’istanza le impedisce di risolvere per quei canoni anteriori (art. 18 c.5). Se l’ha già comunicata, lo scudo non fa rivivere il contratto e bisogna verificare la legittimità della risoluzione e trattare.

Quanto dura in tutto la composizione negoziata?

L’incarico dell’esperto dura 180 giorni dall’accettazione, prorogabili fino a ulteriori 180 (art. 17 c.7). Le misure protettive durano quanto stabilisce il tribunale, con un limite complessivo di 240 giorni. Nella pratica un’impresa di autotrasporto che arriva preparata può chiudere le trattative in quattro-sei mesi.

Se deposito l’istanza a luglio, agosto mi fa perdere tempo?

No: nella composizione negoziata e negli altri procedimenti del Codice della crisi i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale. La giurisprudenza lo ha affermato anche per la durata delle misure protettive (Trib. Brescia 5/8/2022; Trib. Torino 22/8/2022). Le società di leasing e i loro uffici legali, però, ad agosto rispondono più lentamente: conviene tenerne conto nel calendario delle trattative.

Dopo quanto tempo dalla pubblicazione devo pagare i canoni?

Subito, alla loro scadenza naturale. I canoni che scadono dopo la pubblicazione sono crediti successivi, non coperti dallo scudo del comma 5. L’art. 18 c.3 precisa che i pagamenti non sono inibiti.

Se le trattative falliscono, quanto tempo ho per scegliere un’altra strada?

Per il concordato semplificato, 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies c.1). Per il concordato minore e la liquidazione controllata non c’è un termine analogo. Alla scadenza delle misure protettive, però, i creditori riprendono libertà di azione: conviene depositare la nuova domanda senza soluzione di continuità.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Molte decisioni di merito sono note solo da massima, senza numero, e alcune sono state rese nel regime del D.L. 118/2021, poi confluito nel Codice: lo indichiamo per ciascuna.

Prima dell’istanza: il regime del leasing

  1. Cass. SU n. 2061/2021 (richiamata da Trib. Bologna n. 570/2024). La disciplina dei commi 136-140 della L. 124/2017 non è retroattiva. Si applica quando i presupposti della risoluzione si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge; per i casi anteriori valgono gli artt. 1458 e 1526 c.c. Rilevanza: stabilisce quale conteggio applicare a un leasing di veicoli risolto.

  2. Trib. Bologna, Sez. IV, sent. n. 570 del 19/2/2024 (sintesi iusletter). Applica il principio delle Sezioni Unite a un inadempimento del 2011 e valorizza la clausola penale del contratto, escludendo il meccanismo della ricollocazione del comma 138. Rilevanza: per i contratti vecchi le clausole contrattuali sulla risoluzione pesano più della legge del 2017.

Giorno 0: il canale di accesso

  1. Trib. Verona, 25/11/2022 (massima, massimario CCIAA Prato-Pistoia). Misure revocate perché l’istanza di un’impresa sopra soglia era stata trattata dal segretario della Camera di commercio invece che dalla commissione. Rilevanza: verificare le soglie dell’impresa minore prima di scegliere il canale.

  2. Cass. Sez. I, n. 31856/2025 (sintesi EC News). Inammissibile l’istanza di composizione negoziata presentata con un concordato preventivo ancora pendente, anche se rinunciato. Rilevanza: la dichiarazione sulle procedure pendenti va compilata con precisione.

  3. Trib. Lecco, 2/1/2023 (massima). L’insolvenza non impedisce l’accesso; lo impedisce l’assenza di prospettive di risanamento. Rilevanza: argomento per l’autotrasportatore già insolvente, con la cautela della diversa formulazione dell’art. 25-quater.

Giorni 1-5: lo scudo sui contratti

  1. Trib. Ivrea, 17/2/2023 (massima). Il divieto per i creditori di rifiutare l’adempimento o di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori opera automaticamente, senza conferma del tribunale. Rilevanza: protegge il leasing dalla pubblicazione.

  2. Trib. Asti, 3/3/2022 (massima, regime D.L. 118/2021). Le misure protettive possono inibire lo sfratto del locatore dell’immobile in cui si esercita l’impresa, perché bene con cui si svolge l’attività. Rilevanza: argomento per estendere la tutela ai mezzi strumentali, anche se di proprietà del concedente.

Subito dopo la pubblicazione: la conferma

  1. Trib. Trani, 21/3/2022 (massima). Il deposito tardivo del ricorso per la conferma comporta l’inefficacia della protezione e la cancellazione dal registro delle imprese. Rilevanza: il ricorso va preparato prima della pubblicazione.

  2. Trib. Avellino, 16/5/2022 (massima). La conferma richiede la reversibilità della crisi e il pericolo nel ritardo. Rilevanza: guida i contenuti del ricorso.

  3. Trib. Viterbo, 14/2/2022 (massima). Conferma negata per marcato squilibrio tra debito da ristrutturare e flussi disponibili. Rilevanza: serve il conto economico per mezzo.

  4. Trib. Santa Maria Capua Vetere, 10/1/2025, e Trib. Verona, 10/6/2025 (massime). Niente misure protettive per un piano solo liquidatorio, anche se più favorevole ai creditori. Rilevanza: chi vuole solo restituire i mezzi deve scegliere un’altra procedura.

  5. Trib. Brescia, 5/8/2022, e Trib. Torino, 22/8/2022 (massime). La sospensione feriale non incide sulla durata delle misure protettive. Rilevanza: conferma pratica dell’art. 9 c.1 CCII.

  6. Cass. Sez. I, ord. n. 3634 del 12/2/2025 (massima Brocardi). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per impugnare la revoca delle misure protettive o per tentare procedure alternative, se non indica un concreto pregiudizio difensivo. Rilevanza: le misure non garantiscono tempo illimitato.

  7. Trib. Bologna, 23/9/2025 (massima). Il tribunale può limitare nel tempo l’effetto protettivo verso alcune categorie di creditori. Rilevanza: la protezione verso le società di leasing può essere modulata.

Mesi 2-4: le trattative con i concedenti

  1. Trib. Verona, 11/12/2025 (massima). Respinte le richieste cautelari che incidono sulla disciplina dei contratti pendenti, come la sospensione delle rate o il divieto di scioglimento, salvo casi eccezionali. Rilevanza: le misure cautelari non sostituiscono la trattativa con il concedente.

  2. Trib. Milano, 19/6/2025 (massima). Respinta la richiesta di inibire i rimedi contrattuali per il mancato pagamento dei debiti correnti, per mancanza di periculum. Rilevanza: i canoni successivi vanno pagati.

  3. Trib. Vicenza, 23/7/2025 (massima). Ammessi la sospensione dei pagamenti e il divieto temporaneo di escussione della garanzia MCC. Rilevanza: utile per i leasing assistiti dal Fondo di garanzia.

  4. Trib. Verona, 22/1/2024 (massima). La banca può revocare o sospendere gli affidamenti solo per giustificato motivo comunicato per iscritto; altrimenti il giudice può ordinare l’esecuzione con indennità giornaliera. Rilevanza: limiti al comportamento degli intermediari durante le trattative.

In parallelo: Fisco e committenti

  1. Trib. Milano, decr. 21/5/2025 (sintesi iusletter). Nella transazione fiscale della composizione negoziata il giudice verifica la regolarità della documentazione e dell’accordo, non la convenienza. Rilevanza: la partita fiscale si chiude con l’Amministrazione, non davanti al giudice.

  2. Trib. Ivrea, 24/12/2025 (massima). Inammissibile l’ordine di rilascio del DURC; ammissibile un accertamento interinale dei presupposti. Rilevanza: il DURC si ottiene negoziando con l’INPS.

  3. Trib. La Spezia, 23/2/2023 (massima). Durante le misure protettive non opera il blocco dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni dell’art. 48-bis. Rilevanza: i committenti pubblici devono pagare l’autotrasportatore.

Giorno 180: il compenso dell’esperto

  1. Trib. Milano, n. 9567 del 5/11/2024 (massima). Sui criteri di calcolo del compenso prevale l’accordo tra le parti. La liquidazione vale come prova scritta per il decreto ingiuntivo. Rilevanza: il costo della procedura va previsto nel piano di cassa.

Cosa può fare lo Studio Monardo: interveniamo alla tappa in cui ti trovi

Il nostro lavoro parte dal punto del calendario in cui l’impresa si trova oggi. Se sei prima del quarto canone, lavoriamo per depositare in tempo. Se la pubblicazione è avvenuta, presidiamo conferma e trattative. Se il contratto è già risolto, verifichiamo la risoluzione e cerchiamo una via d’uscita. In concreto:

  1. Contiamo i canoni insoluti contratto per contratto, confrontando estratti conto, piani di ammortamento e clausole risolutive, per individuare il canone decisivo e la data entro cui la pubblicazione deve avvenire.
  2. Verifichiamo le soglie dell’impresa minore su attivo, ricavi e debiti dei tre esercizi, calcolando i debiti di leasing in entrambe le letture possibili, e scegliamo il canale di accesso corretto.
  3. Prepariamo e depositiamo l’istanza sulla piattaforma con i documenti dell’art. 17 c.3 e un allegato ragionato sui leasing, mezzo per mezzo.
  4. Redigiamo il ricorso per la conferma delle misure protettive già prima della pubblicazione, con il prospetto finanziario dei sei mesi successivi, per depositarlo senza ritardi.
  5. Costruiamo con i commercialisti dello staff il conto economico per mezzo: ricavi, gasolio, pedaggi, manutenzione, autista e canone, per decidere quali mezzi tenere e quali restituire.
  6. Trattiamo con le società di leasing proposte differenziate (riscadenzamento, allungamento, moratoria, restituzione concordata, cessione del contratto), verificando ogni conteggio secondo il comma 138 della L. 124/2017.
  7. Valutiamo e, se ci sono i presupposti, chiediamo al tribunale misure cautelari mirate, ad esempio sull’escussione delle garanzie pubbliche, senza promettere risultati che la giurisprudenza non consente.
  8. Impostiamo la transazione fiscale e le rateizzazioni INPS con lo staff tributario, per tenere insieme il piano dei leasing e quello verso l’Erario e ottenere la regolarità contributiva.
  9. Verifichiamo la legittimità delle risoluzioni già comunicate e difendiamo l’impresa nei giudizi promossi dal concedente, comprese le opposizioni a decreto ingiuntivo.
  10. Se il risanamento non è possibile, attiviamo le uscite del Codice: concordato minore in continuità, concordato semplificato entro 60 giorni dalla relazione finale, liquidazione controllata ed esdebitazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in particolare l’abilitazione di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa. Conoscere il percorso dal lato dell’esperto significa sapere quali documenti cerca per primi, come valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento e che cosa rende credibile una proposta alle società di leasing. A questa si affianca la competenza dello staff bancario e tributario, decisiva per leggere i contratti di leasing e impostare la transazione fiscale.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la composizione negoziata segue anche i reclami, le opposizioni e le impugnazioni che ne derivano. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché nel trasporto il leasing, il Fisco e la contabilità per mezzo sono parti dello stesso problema.

Chiusura: il calendario prima del camion

Un autotrasportatore con debiti di leasing può accedere alla composizione negoziata: è un imprenditore commerciale e, se resta sotto le soglie dell’impresa minore, passa dal canale semplificato dell’art. 25-quater. La vera domanda, però, è quando. Lo scudo dell’art. 18 c.5 protegge i contratti di leasing solo per i canoni scaduti prima della pubblicazione dell’istanza. La legge sul leasing consente la risoluzione al quarto canone mensile insoluto. In mezzo c’è una finestra di poche settimane, che decide se il mezzo resta nel piazzale o torna alla società di leasing. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questa finestra. L’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata. Coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, che legge contratti di leasing e posizioni fiscali. È Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, e questo consente di proseguire senza interruzioni verso concordato minore o liquidazione controllata se il risanamento non è possibile.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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