La risposta breve è sì, nella maggior parte dei casi. Ma tra il giorno in cui salta la rata e il giorno in cui un giudice dichiara inesigibili quei debiti c’è un calendario preciso, con passaggi che non si possono saltare. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questo vale soprattutto per chi ha aderito a una definizione agevolata, ha pagato qualche rata e poi si è fermato. Da quel momento la cartella non è più “rottamata”: torna ad essere un debito intero, con sanzioni e interessi, e l’agente della riscossione può ripartire con fermi, ipoteche e pignoramenti.
L’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) serve proprio a chi non ha nulla da offrire ai creditori, né oggi né in prospettiva. Non chiede di pagare una percentuale e non prevede la vendita di beni. Libera la persona fisica meritevole dai debiti anteriori alla domanda, una sola volta nella vita, con tre anni di controllo sulle eventuali utilità future. I debiti fiscali e contributivi rimasti dopo la decadenza dalla rottamazione rientrano in questo perimetro. Restano però tre nodi: come si valuta la meritevolezza di chi ha accumulato debiti con il Fisco; cosa succede alle sanzioni e alle multe; cosa può fare l’Agenzia delle Entrate-Riscossione dopo il decreto.
La cronologia che segue ha nove tappe. Si parte dalla rata non pagata e dalla decadenza. Seguono la ripresa della riscossione, la verifica dell’incapienza, l’incarico all’OCC, il deposito del ricorso e l’istruttoria. Poi il decreto, i 30 giorni per il reclamo e il triennio di vigilanza. Per ogni tappa indichiamo la norma, i termini, le mosse possibili e quelle precluse, l’errore tipico e i tempi reali.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si trova all’incrocio di due competenze certificate dell’Avvocato. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi dall’interno la relazione che l’Organismo deve allegare alla domanda dell’incapiente. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che ricostruisce gli estratti di ruolo, le definizioni agevolate decadute e i debiti fiscali da inserire nell’elenco dei creditori.
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La mappa temporale: dalla rata saltata al debito inesigibile
Siamo a ottobre 2026. Per molti contribuenti il calendario si è già messo in moto. La rottamazione-quinquies (L. 199/2025, commi 82-101) prevedeva la prima rata il 31 luglio 2026 e la seconda il 30 settembre 2026. Secondo la sintesi della circolare FiscoeTasse n. 11/2026, la definizione perde effetto se non si paga l’unica rata scelta, oppure due rate anche non consecutive, oppure l’ultima rata. Chi ha saltato sia la rata di luglio sia quella di settembre è quindi già decaduto. Sono decaduti anche molti di coloro che, negli anni passati, avevano aderito alla rottamazione-quater e non sono stati riammessi.
Da qui parte la timeline. Una premessa: i tempi indicati come “reali” derivano dalla durata dei passaggi previsti dalla norma e da quanto emerge dai decreti di merito letti. Non sono statistiche ufficiali, perché per l’esdebitazione dell’incapiente non esistono dati nazionali pubblicati sulle durate.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Termine o durata | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Seconda rata non pagata: la definizione agevolata perde effetto | Immediato (nessuna tolleranza nella quinquies) | Giorno 0 |
| 2 | Dal giorno 1 | Il debito torna intero; i versamenti già fatti valgono come acconto; la riscossione riparte | Riprendono prescrizione e decadenza | Dal giorno 1 al 60 |
| 3 | Settimane 1-6 | Verifica dell’incapienza: reddito, nucleo familiare, soglia del c.2 | Nessun termine di legge; conviene agire prima dei pignoramenti | Settimane 1-6 |
| 4 | Mesi 1-3 | Incarico all’OCC, comunicazioni, raccolta dei documenti, relazione | Dipende dall’Organismo e dalla completezza delle carte | Mesi 1-3 |
| 5 | Giorno del deposito | Ricorso al tribunale tramite l’OCC | Data che separa debiti anteriori e posteriori | Il deposito |
| 6 | Dal deposito al decreto | Istruttoria del giudice, eventuale udienza, valutazione della meritevolezza | Di regola alcuni mesi | L’istruttoria |
| 7 | Il decreto | Inesigibilità dei debiti anteriori, compresi quelli della rottamazione decaduta | Da qui decorre il triennio | Il decreto |
| 8 | Entro 30 giorni | Reclamo dei creditori o del debitore (art. 283 c.8) | 30 giorni dalla comunicazione, anche in agosto | Il reclamo |
| 9 | Tre anni | Dichiarazione annuale, vigilanza dell’OCC, eventuali utilità sopravvenute | Triennio dal decreto (c.1) | Il triennio |
Ogni riga ha una sezione dedicata. Le simulazioni sui due calendari, più avanti, mostrano come le stesse tappe possano durare cinque mesi o più di un anno a seconda di quando ci si muove.
Giorno 0: la seconda rata non pagata e la decadenza
Cosa succede. Il 30 settembre 2026 è scaduta la seconda rata della rottamazione-quinquies. Prendiamo un contribuente che aveva scelto 54 rate bimestrali e non ha pagato né la rata del 31 luglio né questa. Con il secondo mancato pagamento la definizione non produce più effetti. Nessuna lettera lo annuncia in anticipo e nessun termine di grazia lo rimedia. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) prende atto della decadenza e il carico torna nella sua consistenza originaria.
Per la rottamazione-quater (L. 197/2022) lo schema era analogo, con regole proprie sul numero di rate e su un margine di tolleranza. Non abbiamo potuto rileggere in questa sede il testo vigente del comma che disciplina la decadenza della quater. Chi è decaduto da quella definizione deve quindi far verificare sulla comunicazione delle somme dovute e sull’estratto di ruolo la data esatta in cui la decadenza si è prodotta. In molti casi quei contribuenti hanno poi avuto una seconda occasione con la quinquies. Il comma 99 della L. 199/2025, come sintetizzato dalla circolare FiscoeTasse n. 11/2026, ha infatti riammesso i decaduti dalla quater al 31 dicembre 2024 per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Il comma 100 ha escluso chi era in regola con le rate al 30 settembre 2025. Chi ha presentato la domanda entro il 30 aprile 2026 e poi non ha pagato si ritrova oggi con una doppia decadenza.
La norma. La disciplina della decadenza è nella legge che ha introdotto la singola definizione: per la quinquies, i commi 82-101 della L. 199/2025. L’esdebitazione dell’incapiente è regolata dall’art. 283 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Va ricordato che il D.Lgs. 147/2026 (G.U. n. 185 dell’11/8/2026) ha esteso la transazione fiscale ai tributi locali in altri istituti, ma non risulta aver modificato l’art. 283.
I termini che si attivano. La decadenza non apre un termine per il debitore, ma lo chiude: la possibilità di pagare in forma agevolata. Secondo la circolare citata, per la quinquies non è prevista alcuna tolleranza sulle scadenze. Dal giorno della seconda rata omessa la definizione è persa e non si recupera pagando in ritardo. La finestra della domanda di adesione alla quinquies (30 aprile 2026) è chiusa da mesi, anche per i carichi coinvolti in procedure di sovraindebitamento.
Cosa può fare il debitore ora. In questa fase le opzioni sono tre, e vanno valutate subito:
- verificare se la decadenza si è davvero prodotta: una rata pagata con un modulo sbagliato o su un piano diverso può essere riconosciuta. Serve la ricevuta e serve chiedere ad AdER la situazione dei pagamenti;
- fotografare il debito: chiedere l’estratto di ruolo aggiornato, che dopo la decadenza mostra di nuovo sanzioni, interessi e oneri;
- iniziare a misurare la propria capacità di pagamento. Se le rate sono saltate perché il reddito non basta a vivere, la domanda giusta non è “come rientro nella rottamazione” ma “posso offrire qualcosa ai creditori?”. Se la risposta è no, la strada è l’art. 283.
È invece preclusa la riammissione automatica. Nessuna norma letta consente oggi di rientrare nella quinquies dopo la decadenza, e la circolare FiscoeTasse n. 11/2026 riferisce che le dilazioni in corso sono state revocate al 31 luglio 2026, senza possibilità di concederne di nuove per i carichi definiti. Se e a quali condizioni il decaduto possa chiedere una rateizzazione ordinaria (art. 19 D.P.R. 602/1973) va verificato sul testo vigente e con AdER.
L’errore tipico di questa fase. Pensare che la decadenza “cancelli” anche quanto pagato, e smettere di conservare le ricevute. I versamenti già fatti non vanno persi: sono imputati in acconto. Ma bisogna poterli provare all’OCC, che li indicherà nella relazione come segno di diligenza. Un debitore che ha tentato di pagare e si è fermato per mancanza di reddito si presenta al giudice in una posizione molto diversa da chi non ha mai fatto nulla. Il decreto del Tribunale di Alessandria dell’11/2/2026 (R.G. 6/2025) ha valutato a favore del debitore proprio un tentativo di rateizzazione del debito fiscale, pagato solo in parte.
L’altro errore frequente è pagare una terza rata “per non perdere tutto” quando la definizione è già decaduta. Quei soldi diventano un acconto su un debito che, se si va verso l’esdebitazione, sarebbe comunque dichiarato inesigibile. Sono risorse sottratte al mantenimento, e talvolta mettono in dubbio proprio l’incapienza.
Quanto dura realmente. La decadenza è istantanea. Gli effetti visibili arrivano invece con settimane o mesi di ritardo: l’aggiornamento della posizione nel portale AdER, la ripresa delle procedure cautelari ed esecutive. Questo ritardo è la prima finestra utile.
Dal giorno 1 al giorno 60: il debito torna intero e la riscossione riparte
Cosa succede. A questo punto la procedura entra in una nuova fase: non c’è più un piano agevolato, c’è un carico iscritto a ruolo. Secondo la sintesi della circolare FiscoeTasse n. 11/2026, quando la definizione non produce effetti riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza e il recupero prosegue a cura dell’agente della riscossione. I versamenti già eseguiti sono imputati in acconto sull’importo complessivo dovuto, senza estinguere il residuo.
In pratica il debito “rottamato” (solo capitale e spese) torna a comprendere:
- le imposte e i contributi originari, al netto degli acconti versati;
- le sanzioni amministrative tributarie e le somme aggiuntive sui contributi;
- gli interessi e gli interessi di mora;
- gli oneri di riscossione e le spese di notifica e delle procedure.
Il divario può essere ampio. Nelle simulazioni più avanti un debito definito per circa 31.000 euro torna a valere oltre 52.000 euro.
La norma. Gli effetti della decadenza sono fissati dalla legge sulla definizione agevolata (per la quinquies, i commi 82-101 della L. 199/2025). La riscossione coattiva segue il D.P.R. 602/1973, nel testo modificato dal D.Lgs. 110/2024. Il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà dal 1° gennaio 2027, per effetto del rinvio disposto dal D.L. 200/2025 convertito dalla L. 26/2026. A ottobre 2026 restano quindi in vigore le norme del D.P.R. 602/1973.
I termini che si attivano. Tornano a correre la prescrizione e le decadenze. Per il debitore questo ha un risvolto pratico: alcuni carichi molto vecchi potrebbero essere prescritti per effetto di periodi senza atti interruttivi validi. Va verificato carico per carico, sulle relate di notifica. Un carico prescritto non va “cancellato” con l’esdebitazione: va contestato nella sede propria. Se il debitore impugna una cartella o un atto della riscossione davanti al giudice tributario, in quel processo vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Nel procedimento di esdebitazione, invece, no.
Cosa può fare il debitore ora. È la fase in cui si costruisce la base documentale. Le finestre difensive di questi 60 giorni sono la richiesta dell’estratto di ruolo, il controllo delle notifiche e la verifica dei pagamenti imputati in acconto. L’estratto di ruolo, aggiornato dopo la decadenza, diventerà la fonte dell’elenco dei creditori che l’art. 283 c.3 lett. a) chiede di allegare, con importi e indirizzi PEC.
Se l’agente della riscossione notifica un preavviso di fermo, un’iscrizione ipotecaria o un pignoramento presso terzi (stipendio, pensione, conto), il debitore ha due piani d’azione:
- sul piano dell’esecuzione: verificare i limiti di pignorabilità e gli eventuali vizi dell’atto. Non indichiamo qui le percentuali e le soglie di impignorabilità, che vanno lette sul testo vigente dell’art. 545 c.p.c. e dell’art. 72-ter D.P.R. 602/1973. Ricordiamo che i termini per opporsi agli atti esecutivi non si sospendono in agosto: il processo esecutivo e le opposizioni esecutive restano fuori dalla sospensione feriale (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.);
- sul piano della crisi: accelerare la domanda di esdebitazione. Nel decreto di Alessandria, l’accoglimento ha comportato la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute sui debiti anteriori.
È precluso, in questa fase, qualunque blocco automatico. Nessuna norma dell’art. 283 prevede misure protettive con il solo incarico all’OCC: la riscossione può proseguire fino al decreto.
L’errore tipico di questa fase. Chiedere un nuovo finanziamento per “chiudere” la cartella. Ottenerlo è improbabile per chi ha appena perso una rottamazione. Se lo si ottiene, si crea un nuovo creditore e un nuovo debito che peggiora il quadro. Inoltre l’art. 283 c.1 esclude che i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati, siano considerati utilità. Un prestito ottenuto dopo il decreto non mette a rischio il beneficio, ma resta un debito nuovo, che l’esdebitazione non copre.
Il secondo errore tipico è cedere beni a familiari per “salvarli” dalla riscossione. L’art. 283 c.3 lett. b) chiede di elencare gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni. L’art. 283 c.4 lett. c) chiede all’OCC di riferire sugli atti impugnati dai creditori. Una donazione fatta nel periodo della decadenza è il modo più rapido per perdere la meritevolezza.
Quanto dura realmente. La ripresa della riscossione dopo una decadenza non è immediata: dipende dai carichi di lavoro dell’agente e dal tipo di atto. In concreto il debitore ha spesso qualche settimana o qualche mese prima di un pignoramento. È il tempo che serve per arrivare al deposito prima che le trattenute erodano il poco reddito disponibile.
Settimane 1-6: la verifica dell’incapienza e la scelta dello strumento
Cosa succede. Il calendario ora corre su un binario tecnico: stabilire se il debitore è davvero incapiente. Non basta “non riuscire a pagare la rata”. La legge chiede di non essere in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura (art. 283 c.1). L’art. 283 c.2 aggiunge un parametro. Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013).
I dati da usare a ottobre 2026 sono questi. L’assegno sociale 2026 è di 546,24 euro al mese, 7.101,12 euro all’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025. La scala di equivalenza attribuisce 1,00 a una persona, 1,57 a due, 2,04 a tre, 2,46 a quattro e 2,85 a cinque.
| Componenti del nucleo | Parametro ISEE | Soglia annua 2026 (assegno sociale × 1,5 × parametro) | Soglia con l’assegno 2025 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1,00 | 10.651,68 € | 10.504,46 € |
| 2 | 1,57 | 16.723,14 € | 16.491,99 € |
| 3 | 2,04 | 21.729,43 € | 21.429,09 € |
| 4 | 2,46 | 26.203,13 € | 25.840,96 € |
| 5 | 2,85 | 30.357,29 € | — |
Il Tribunale di Milano, nel decreto del 23/2/2026, ha indicato per un nucleo di quattro persone la soglia di 25.840,95 euro, calcolata con l’assegno sociale 2025. La differenza di un centesimo rispetto alla nostra tabella deriva dall’arrotondamento.
La norma. Art. 283 c.1 e c.2 CCII. Sul modo di leggere il c.2 esistono due impostazioni. Secondo il testo vigente, citato anche nel decreto del Tribunale di Alessandria dell’11/2/2026, si deducono dal reddito le spese di produzione e le spese effettive di mantenimento, e solo il residuo si confronta con la soglia. Secondo l’impostazione formata sul testo previgente, la soglia stessa rappresentava la misura del mantenimento. Le due letture portano a risultati diversi soprattutto per chi ha un reddito vicino alla soglia e spese alte (affitto, cure). Nella relazione conviene esporre il calcolo in entrambi i modi.
Le maggiorazioni della scala ISEE (figli, disabilità) sono un’altra questione aperta: nessun provvedimento letto chiarisce se entrino nel calcolo del c.2. La prudenza suggerisce di presentare il calcolo base e, separatamente, quello con le maggiorazioni.
I termini che si attivano. Nessun termine di legge, ma un vincolo pratico: la fotografia del reddito deve essere aggiornata al momento del deposito. L’art. 283 c.3 lett. c) chiede le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; la lett. d) gli stipendi, le pensioni, i salari e le altre entrate del debitore e del nucleo.
Cosa può fare il debitore ora. Qui si sceglie lo strumento, ed è la scelta che decide il resto della timeline:
- se il reddito, al netto di spese di produzione e mantenimento, è sotto soglia e non ci sono beni liquidabili: art. 283, esdebitazione dell’incapiente;
- se ci sono beni (una casa, una quota ereditaria, un’auto di valore): la liquidazione controllata (art. 268), con esdebitazione dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282);
- se c’è un reddito che consente di offrire qualcosa nel tempo: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67) o, per chi ha ancora un’attività, il concordato minore (art. 74).
Ogni mese di rate saltate non rende “più incapiente” chi ha un reddito sopra soglia: lo rende solo più indebitato. Viceversa, chi è sotto soglia non deve attendere un pignoramento per presentare la domanda.
L’auto merita un cenno. Nel provvedimento del Tribunale di Crotone (R.G. E.D.I. n. 1/2025), riportato da FiscoeTasse il 17/9/2025, il debitore era proprietario soltanto di un’auto del 2019, e ciò non ha impedito l’accesso al beneficio. Il valore del bene e la sua necessità per il lavoro o la salute vanno però documentati.
L’errore tipico di questa fase. Calcolare la soglia sul reddito netto del solo debitore, dimenticando il nucleo familiare. Il nucleo si determina secondo l’art. 3 del D.P.C.M. 159/2013, cioè sulla famiglia anagrafica. Il coniuge con residenza diversa resta nel nucleo salvo separazione legale e altri casi tassativi. Il figlio maggiorenne che vive fuori casa resta nel nucleo se è a carico ai fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli. Un parametro sbagliato sposta la soglia di migliaia di euro.
Il secondo errore è trascurare i redditi dei familiari conviventi. Nel caso di Alessandria il debitore percepiva circa 300 euro al mese di pensione di invalidità e viveva con la madre, titolare di una pensione di circa 2.200 euro. Il giudice ha considerato il quadro familiare complessivo e le spese del nucleo.
Un calcolo a due letture. Ipotesi dimostrativa: coppia convivente, due componenti (parametro 1,57, soglia 2026 di 16.723,14 euro). Reddito familiare annuo: 19.386,40 euro, dato dalla pensione di lei e da un lavoro part-time di lui. Spese di produzione del reddito (trasporto per il lavoro): 1.140,00 euro. Spese di mantenimento documentate (affitto, utenze, alimentazione, farmaci): 17.912,75 euro.
- Prima lettura (testo vigente, come citato nel decreto di Alessandria): 19.386,40 − 1.140,00 − 17.912,75 = 333,65 euro. Il residuo è molto sotto la soglia: il presupposto del c.2 ricorre.
- Seconda lettura (soglia come misura del mantenimento): 19.386,40 − 1.140,00 = 18.246,40 euro, contro una soglia di 16.723,14 euro. Il reddito supera la soglia di 1.523,26 euro all’anno: il presupposto del c.2 non è automatico e bisogna dimostrare, ai sensi del c.1, che non c’è alcuna utilità da offrire.
Con la seconda lettura la stessa famiglia potrebbe essere indirizzata verso un piano del consumatore con una piccola quota mensile, circa 127 euro, destinata ai creditori. La relazione dell’OCC deve quindi spiegare perché le spese sono quelle e non altre. Il giudice può ritenere eccessiva una voce e ricalcolare.
Quanto dura realmente. Con documenti ordinati, la verifica richiede da una a tre settimane. Si allunga quando il debitore ha avuto un’attività, ha redditi variabili o deve recuperare dichiarazioni non presentate.
Mesi 1-3: l’incarico all’OCC e il fascicolo della rottamazione decaduta
Cosa succede. Da questo momento in poi entra in scena l’Organismo di composizione della crisi. La domanda di esdebitazione dell’incapiente si presenta tramite l’OCC al giudice competente (art. 283 c.3). L’Organismo nomina un gestore che esamina i documenti, sente il debitore e redige la relazione prevista dal c.4. La relazione riguarda:
- le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (lett. a);
- le ragioni dell’incapacità di adempiere (lett. b);
- gli eventuali atti del debitore impugnati dai creditori (lett. c);
- la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione (lett. d).
L’OCC indica anche se il soggetto finanziatore ha tenuto conto del merito creditizio (c.5). Per i debiti tributari questa parte pesa poco, ma conta se tra i creditori ci sono banche o finanziarie.
La rottamazione decaduta entra nella relazione come capitolo autonomo. Il gestore vorrà sapere:
- quando sono sorti i debiti fiscali (anni d’imposta, tipo di tributo);
- perché non sono stati pagati alla scadenza (crisi dell’attività, malattia, perdita del lavoro);
- quando e perché il debitore ha aderito alla definizione agevolata;
- quante rate ha pagato e con quali risorse;
- perché si è fermato.
La norma. Art. 283 c.3-6 CCII. I compensi dell’OCC per questa procedura sono ridotti della metà (c.6). Per gli altri sovraindebitati l’art. 68 c.4 prevede che l’OCC, entro 7 giorni dall’incarico, ne dia notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario accertato. L’art. 283 non richiama espressamente questa norma. In pratica molti Organismi chiedono comunque ad AdER e all’Agenzia delle Entrate la situazione debitoria, perché l’elenco dei creditori deve essere completo.
I termini che si attivano. Il c.3 indica i documenti da allegare:
- elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e gli indirizzi PEC (lett. a);
- atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni (lett. b);
- dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni (lett. c);
- stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo (lett. d).
Per il fascicolo della rottamazione decaduta servono inoltre:
- la domanda di adesione (quater e/o quinquies) e la ricevuta di presentazione;
- la comunicazione delle somme dovute con il piano delle rate;
- le quietanze delle rate pagate;
- l’estratto di ruolo aggiornato dopo la decadenza;
- gli atti della riscossione ricevuti dopo la decadenza (preavvisi, fermi, pignoramenti);
- per i tributi locali, gli atti dell’ente o del concessionario, che possono non comparire nell’estratto AdER.
Cosa può fare il debitore ora. La finestra di questa fase è la completezza: ogni creditore omesso è un problema. Per l’incapiente, l’art. 278 c.2 sui creditori che non hanno partecipato al concorso non è scritto con riguardo a questa procedura. In ogni caso, un creditore non indicato e non raggiunto dalla comunicazione del decreto potrà sostenere di non aver potuto reclamare. Con il Fisco il rischio è concreto: un avviso di accertamento non ancora affidato all’agente della riscossione, un debito IMU gestito da un concessionario locale, una sanzione dell’Ispettorato. Il gestore deve chiedere, e il debitore deve cercare.
Nel cuore della fase, il debitore deve anche raccontare la propria storia con precisione. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questa ricostruzione come la imposterebbe l’Organismo: date, cause, documenti, nessuna lacuna da spiegare dopo.
L’errore tipico di questa fase. Presentare la rottamazione come un fatto neutro, o peggio tacerla. L’adesione seguita dalla decadenza è un dato che il giudice vedrà comunque nell’estratto di ruolo. Se non è spiegata, può essere letta come una strategia dilatoria: aderire per bloccare le azioni esecutive e poi non pagare. Se è spiegata e documentata (pagamenti fatti finché c’era reddito, interruzione per una causa precisa), diventa un elemento di diligenza.
Un secondo errore: dimenticare i coobbligati. Se una parte dei debiti fiscali deriva da una dichiarazione congiunta o da una società di persone, altri soggetti possono essere chiamati a pagare. L’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. È una norma delle disposizioni generali sull’esdebitazione e, in assenza di deroghe nell’art. 283, va letta come applicabile anche all’incapiente. Il familiare coobbligato deve quindi valutare una propria procedura, anche in forma familiare ai sensi dell’art. 66.
Quanto dura realmente. L’incarico, l’esame dei documenti e la relazione richiedono di regola da uno a tre mesi. I tempi si allungano quando il debitore deve ricostruire redditi da lavoro autonomo o recuperare documenti di una ditta cessata. Per chi non può sostenere le spese della procedura, va ricordato il patrocinio a spese dello Stato, con soglia di reddito di 13.659,64 euro (decreto in G.U. 11/7/2025). Se e come operi per il compenso dell’OCC va verificato con l’Organismo e con il tribunale.
Il giorno del deposito: la data che separa i debiti
Cosa succede. Il ricorso, con la relazione dell’OCC e i documenti, viene depositato al tribunale competente. È un momento giuridicamente decisivo, anche se in apparenza è solo un adempimento di cancelleria. Nel decreto di Alessandria dell’11/2/2026, il giudice ha dichiarato inesigibili i debiti anteriori al 18/11/2025, giorno del deposito del ricorso. Tutto ciò che è sorto prima del deposito rientra nel beneficio; ciò che sorge dopo resta fuori.
Per la rottamazione decaduta la conseguenza è precisa. Il debito tributario nasce con il presupposto d’imposta (l’anno di riferimento, la dichiarazione omessa, il controllo automatizzato), non con la decadenza. Le cartelle degli anni 2010-2022 confluite in una definizione poi decaduta sono quindi debiti anteriori, anche se la decadenza è del settembre 2026 e il deposito di dicembre 2026. Gli interessi di mora maturati dopo il deposito seguono la sorte del debito principale. Ma il punto va trattato con il giudice, perché l’art. 283 non contiene una norma sugli interessi analoga agli artt. 68 c.5 e 268 c.5.
La norma. Art. 283 c.3 e c.7 CCII. Il deposito avviene tramite l’OCC. Il Tribunale di Verona (decreto 12/1/2026, noto da una sintesi Unijuris) ha ammesso che l’incapiente presenti la domanda personalmente, purché sia garantito il contraddittorio con i creditori. In ogni caso, la relazione dell’Organismo resta indispensabile.
Prima del deposito va verificata una preclusione specifica. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025) ha escluso che il debitore incapiente già dichiarato fallito, che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, possa invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria del fallimento. Ha lasciato aperto il caso dei debiti sorti dopo. Nella stessa linea, Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (nota da massima) ha affermato che per i falliti prima del 15/7/2022 l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare. Chi ha avuto una ditta individuale fallita deve quindi distinguere i debiti fiscali di quell’epoca da quelli successivi.
I termini che si attivano. Dal deposito non decorre un termine per il debitore, ma si cristallizza il perimetro dei debiti. La sospensione feriale non si applica: l’art. 9 c.1 CCII la esclude per i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini fissati dal giudice corrono anche in agosto. Se il giudice assegna un termine per integrare i documenti, quel termine va rispettato anche se scade il 20 agosto.
Cosa può fare il debitore ora. Dopo il deposito il debitore deve:
- non pagare selettivamente i creditori anteriori. Un pagamento ad AdER dopo il deposito non è vietato da una norma espressa dell’art. 283, ma contraddice l’affermazione di non avere nulla da offrire e favorisce un creditore sugli altri;
- non contrarre nuovi debiti fiscali: le imposte dell’anno in corso vanno dichiarate e, se dovute, pagate o rateizzate. Non rientrano nel beneficio;
- comunicare all’OCC ogni cambiamento: una nuova assunzione, un aumento della pensione, un’eredità.
Non ha più senso, invece, discutere con AdER di nuove definizioni o dilazioni per i carichi anteriori. La sede è ora il tribunale.
L’errore tipico di questa fase. Depositare con un elenco creditori incompleto per “fare prima”. Le integrazioni chieste dal giudice allungano i tempi più di quanto si sia guadagnato. E un creditore dimenticato, se non riceve la comunicazione del decreto, può sostenere che il beneficio non gli è opponibile. Su questo punto non abbiamo trovato pronunce sull’art. 283.
Un errore opposto è attendere troppo per completare un dettaglio irrilevante, mentre un pignoramento della pensione trattiene ogni mese una quota del reddito. Nel decreto di Alessandria le trattenute sono cessate con l’accoglimento. Quelle già eseguite prima non tornano indietro.
Quanto dura realmente. Il deposito telematico si completa in un giorno. Il tempo vero è quello della preparazione, già calcolato nelle tappe precedenti.
Dal deposito al decreto: l’istruttoria e la meritevolezza di chi ha debiti con il Fisco
Cosa succede. Il giudice esamina il ricorso e la relazione. Può chiedere integrazioni, fissare un’udienza e sentire il debitore. Nel caso di Alessandria il ricorso è stato depositato il 18/11/2025, l’udienza si è tenuta il 28/1/2026 e il decreto, a scioglimento della riserva, è dell’11/2/2026: meno di tre mesi.
Il cuore dell’istruttoria è la meritevolezza. Secondo l’art. 283 c.7 il giudice concede l’esdebitazione valutata la meritevolezza, escludendola in caso di atti in frode o di dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento. Per i debiti fiscali, e per quelli rimasti dopo una rottamazione decaduta, questa valutazione ha caratteristiche proprie.
La norma. Art. 283 c.1 e c.7 CCII. A differenza dell’apertura della liquidazione controllata, dove la meritevolezza non è richiesta (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 e ord. n. 11603 del 28/4/2026), qui è un presupposto del beneficio.
La giurisprudenza di merito sui debiti fiscali si divide in due orientamenti, descritti anche nella bozza della Parte II della circolare dell’Agenzia delle Entrate sul Codice della crisi (consultazione pubblica del 26/6/2026, secondo iusletter del 2/7/2026):
- orientamento rigoroso: il mancato e sistematico pagamento delle imposte è di per sé colpa grave. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026, noto da sintesi Unijuris) ha respinto una domanda di esdebitazione per mancanza di meritevolezza in presenza di un debito erariale prevalente, accumulato con l’omesso pagamento sistematico delle imposte;
- orientamento caso per caso: il debito fiscale, anche prevalente, non esclude la meritevolezza se non emergono condotte fraudolente o dolose. Il Tribunale di Alessandria (11/2/2026) ha seguito questa linea. Ha valorizzato i problemi di salute, la chiusura dell’attività, la coincidenza temporale tra invalidità e debiti fiscali, il tentativo di rateizzazione, l’assenza di spese voluttuarie e di pagamenti preferenziali.
Secondo la stessa sintesi, la bozza di circolare segue il secondo orientamento. Invita gli uffici, ricevuto il decreto, a verificare l’assenza di atti in frode e di condotte dolose o gravemente colpose, e la coerenza temporale e causale tra incapacità reddituale e indebitamento. È proprio la coerenza temporale che la storia della rottamazione decaduta deve dimostrare.
I termini che si attivano. Il giudice può concedere termini per integrazioni. Corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Il termine assegnato dal giudice per depositare documenti va trattato come perentorio, anche se la legge non lo qualifica così, perché il suo mancato rispetto porta normalmente al rigetto.
Cosa può fare il debitore ora. In istruttoria il debitore rafforza la propria posizione su tre fronti:
- il nesso tra reddito e debito: dimostrare con documenti (certificati medici, comunicazioni di licenziamento, chiusura della partita IVA) quando il reddito è venuto meno e che i debiti fiscali risalgono a quel periodo o lo hanno preceduto senza colpa;
- la condotta dopo la crisi: rate pagate, tentativi di dilazione, assenza di spese non necessarie;
- l’assenza di atti dispositivi: nessuna vendita o donazione sospetta nei cinque anni.
Va chiarita anche la natura dei debiti. Le imposte dichiarate e non versate da un ex lavoratore autonomo sono valutate diversamente dalle imposte evase. Nella valutazione della colpa possono pesare diversamente un’IVA incassata e non versata, un’IRPEF emersa da un controllo formale, un debito da avvisi di accertamento su redditi non dichiarati: quest’ultimo è il caso più delicato, perché si avvicina alla condotta dolosa che l’art. 283 c.7 considera ostativa. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024, nota da massima, in un caso di legge fallimentare) ha ricordato che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. È un principio di sistema utile anche qui.
I documenti che rispondono alla domanda sulla meritevolezza. Per un debito fiscale rimasto dopo una rottamazione decaduta, il fascicolo dovrebbe contenere almeno:
- la cronologia dei carichi, con l’anno d’imposta e la data di affidamento ad AdER;
- la prova delle cause della crisi (certificati medici, verbali di invalidità, lettere di licenziamento, chiusura della partita IVA, cassa integrazione);
- le domande di definizione e di rateizzazione presentate negli anni, con le quietanze;
- gli estratti conto degli ultimi anni, che mostrano l’assenza di spese voluttuarie e di pagamenti preferenziali;
- la dichiarazione del debitore sugli atti di disposizione degli ultimi cinque anni, anche se negativa;
- le eventuali osservazioni del gestore sull’assenza di atti in frode.
Ogni documento serve a una frase precisa della relazione. Un fascicolo costruito così rende più difficile un reclamo dell’Agenzia fondato sulla tesi della colpa grave.
L’errore tipico di questa fase. Sottovalutare la domanda “perché ha smesso di pagare la rottamazione?”. Rispondere “perché tanto avrei chiesto l’esdebitazione” è la risposta peggiore. La risposta corretta è documentale: il reddito del 2026 non copriva il mantenimento. Ancora peggio sarebbe aver smesso di pagare dopo aver ricevuto un’entrata (una liquidazione, un arretrato di pensione) e non averla indicata.
Quanto dura realmente. Dai decreti letti, l’arco tra deposito e decreto va da due a sei mesi circa. Il caso di Alessandria si è chiuso in meno di tre mesi. Le integrazioni documentali sono la causa più frequente di allungamento.
Il decreto: cosa si cancella della rottamazione decaduta e cosa no
Cosa succede. Siamo al momento in cui la domanda del titolo trova la sua risposta giuridica. Con il decreto di accoglimento, il giudice dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti anteriori al deposito. Nel caso di Alessandria il decreto ha anche disposto la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute. Il beneficio resta condizionato: il debitore dovrà pagare solo se, entro tre anni dal decreto, sopravvengono utilità tali da consentire un utile soddisfacimento dei creditori.
Per la rottamazione decaduta, la distinzione da fare è tra le diverse componenti del debito tornato intero.
| Componente del debito dopo la decadenza | Effetto del decreto ex art. 283 | Grado di certezza |
|---|---|---|
| Imposte erariali (IRPEF, IVA, IRAP, imposte sostitutive) iscritte a ruolo | Inesigibili, se anteriori al deposito | Alto: il decreto di Alessandria riguardava in prevalenza debiti verso AdER |
| Contributi previdenziali iscritti a ruolo | Inesigibili, se anteriori | Alto: non sono sanzioni |
| Interessi, interessi di mora, oneri di riscossione | Seguono il debito principale | Medio-alto |
| Sanzioni amministrative tributarie e somme aggiuntive sui contributi | Inesigibili secondo la lettura prevalente, perché accessorie | Medio: dipende dall’applicabilità dell’art. 278 c.7 |
| Tributi locali (IMU, TARI) in definizione | Inesigibili, se l’ente è indicato tra i creditori | Alto, se l’elenco è completo |
| Sanzione principale delle multe stradali (esclusa dalla quinquies) | A rischio | Basso: sanzione amministrativa pecuniaria non accessoria |
| Debiti sorti dopo il deposito | Fuori dal beneficio | Certo |
| Somme già versate come rate (acconto) | Non restituite | Certo |
La norma. Il nodo è l’art. 278 c.7 CCII, che esclude dall’esdebitazione: a) gli obblighi di mantenimento e alimentari; b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.
Due domande si sovrappongono.
Prima domanda: l’art. 278 c.7 si applica all’incapiente? È una questione aperta. A favore dell’applicazione: l’art. 278 è nella sezione delle disposizioni generali del Capo X e l’art. 283 non lo deroga. Il Tribunale di Rovereto, con decreto del 15/12/2025 (R.G. 1/2025), ha applicato all’incapiente le esclusioni della lett. b). Contro l’applicazione: il c.1 dell’art. 278 parla dei crediti rimasti insoddisfatti “nell’ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata”, e l’art. 283 non ha un proprio elenco di esclusioni. Parte della dottrina (rivista Diritto della Crisi, 12/1/2024) ritiene che le esclusioni non operino. La Cass. 30108/2025 osserva incidentalmente che l’art. 278 presuppone una liquidazione. Il Tribunale di Milano, con decreto del 27/10/2025, ha concesso il beneficio senza indicare eccezioni. Nessuna pronuncia di legittimità risolve il punto.
Seconda domanda: le sanzioni tributarie sono “accessorie a debiti estinti”? Se l’art. 278 c.7 si applica, la sanzione tributaria resta comunque dentro il beneficio quando è accessoria al tributo che diventa inesigibile. Il Tribunale di Torino, con decreto del 9/4/2026 (noto da una sintesi Eutekne, senza numero), lo ha affermato in una liquidazione controllata. Ha ritenuto che la sanzione tributaria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Il ragionamento si estende all’incapiente, con la cautela che il decreto riguarda un’altra procedura e che l’esdebitazione rende i debiti “inesigibili” più che “estinti”.
Diverso è il caso della sanzione principale di una multa stradale. Non è accessoria a un tributo: è essa stessa il debito. La rottamazione-quinquies, secondo la circolare FiscoeTasse n. 11/2026, copriva per le multe solo la parte accessoria (interessi e maggiorazioni). Se l’art. 278 c.7 lett. b) si applica all’incapiente, la sanzione principale della multa rischia di restare dovuta.
I termini che si attivano. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori (art. 283 c.8). Dalla comunicazione decorrono i 30 giorni per il reclamo, che esaminiamo nella prossima tappa. Il decreto fissa anche il termine entro cui il debitore deve presentare ogni anno la dichiarazione sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (art. 283 c.7). Nel caso di Alessandria era il mese di maggio di ogni anno.
Cosa può fare il debitore ora. Subito dopo il decreto:
- trasmettere il decreto ad AdER e agli enti creditori, anche se la comunicazione spetta alla cancelleria o all’OCC, chiedendo la sospensione di ogni attività di riscossione sui carichi anteriori;
- chiedere la cancellazione dei vincoli (fermi, ipoteche) e la cessazione delle trattenute. Se l’agente non provvede, la via è quella dell’esecuzione: opposizione agli atti successivi al decreto;
- annotare in agenda la scadenza annuale della dichiarazione e il termine finale del triennio.
Non si ottiene automaticamente lo “sgravio” delle cartelle: l’inesigibilità impedisce di riscuotere, ma il carico può restare visibile nell’estratto di ruolo. La bozza di circolare dell’Agenzia, secondo la sintesi letta, invita gli uffici a verificare i decreti ricevuti. Un’eventuale contestazione dell’Agenzia passa per il reclamo, non per la riscossione.
Il caso dei contributi e degli enti diversi da AdER. La rottamazione riguarda i carichi affidati all’agente della riscossione. Ma il debitore che ha avuto una ditta individuale spesso ha anche debiti che non passano da AdER: avvisi di addebito INPS più recenti, tributi locali riscossi da concessionari privati o con ingiunzione, sanzioni di altre amministrazioni. Il decreto li copre solo se sono anteriori al deposito e se il creditore è stato indicato nell’elenco. Per ciascuno conviene verificare tre cose: chi è il titolare del credito, chi lo riscuote e a quale PEC deve arrivare la comunicazione. Le somme aggiuntive sui contributi previdenziali hanno funzione sanzionatoria e accessoria rispetto al contributo. Valgono quindi le stesse considerazioni fatte per le sanzioni tributarie, con la stessa cautela: nessuna pronuncia letta lo afferma espressamente per l’incapiente.
Il rapporto con le rate già pagate. Una domanda frequente è se il decreto consenta di recuperare quanto versato alla quater o alla quinquies. La risposta è no. Quei versamenti sono stati imputati in acconto e hanno ridotto il debito. Non sono “indebiti” per effetto del decreto, che opera sul residuo. In compenso, ai fini della meritevolezza, dimostrano che il debitore ha cercato di pagare finché ha potuto. Nel calendario A delle simulazioni, i 7.348,20 euro versati alla quater non tornano indietro, ma rendono più solida la domanda.
L’errore tipico di questa fase. Considerare chiusa la vicenda e smettere di controllare la posta. Se AdER notifica un atto su un carico anteriore dopo il decreto, quell’atto va impugnato: non si annulla da solo. I termini per impugnare atti della riscossione davanti al giudice tributario godono della sospensione feriale di agosto; quelli per opporsi a un pignoramento no.
Quanto dura realmente. L’adeguamento della posizione presso AdER, con la sospensione delle azioni sui carichi anteriori, può richiedere settimane. Conviene sollecitarlo per iscritto, via PEC, allegando il decreto.
Entro 30 giorni dalla comunicazione: il reclamo dell’Agenzia e del debitore
Cosa succede. Il decreto non è ancora definitivo. Secondo l’art. 283 c.8 il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni, nelle forme dell’art. 124 CCII. Tra i creditori che più probabilmente reclamano c’è l’Agenzia delle Entrate o AdER, soprattutto quando il debito fiscale è prevalente. Il debitore può reclamare contro il rigetto.
La norma. Art. 283 c.8 CCII, che rinvia alle forme dell’art. 124. Attenzione: l’art. 124 prevede in via generale un termine di dieci giorni per i reclami contro i decreti del giudice delegato e del tribunale. Per l’incapiente il termine speciale è di 30 giorni. Quanto al giudice del reclamo, la Cassazione (n. 13220/2026, segnalata da Unijuris e nota solo in sintesi) ha indicato il tribunale in composizione collegiale, non la Corte d’appello.
Sulla ricorribilità in Cassazione della decisione sul reclamo c’è un contrasto, nato proprio sull’art. 283. La Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta. La Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 viene descritta dalle fonti come in contrasto, con letture diverse del caso (iusletter 27/5/2026; ecnews 4/9/2026). Allo stato, chi perde il reclamo non sa con certezza se potrà arrivare in Cassazione.
I termini che si attivano. Il termine di 30 giorni è perentorio e decorre dalla comunicazione del decreto. Se il trentesimo giorno cade di sabato o di domenica, slitta al lunedì. Nelle simulazioni, un decreto comunicato giovedì 11 marzo 2027 ha il termine che scade sabato 10 aprile 2027 e slitta a lunedì 12 aprile 2027. Il termine corre anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice. Un decreto comunicato il 20 luglio non dà tempo fino a ottobre.
Cosa può fare il debitore ora. Se il decreto è favorevole e l’Agenzia reclama:
- costituirsi nel reclamo e difendere la valutazione di meritevolezza con gli stessi documenti dell’istruttoria, integrati se serve;
- contestare la lettura “rigorosa”, ricordando gli elementi concreti (malattia, chiusura dell’attività, tentativi di pagamento) e l’orientamento che non considera il debito erariale ostativo di per sé;
- verificare la legittimazione e la tempestività del reclamo.
Se il decreto è sfavorevole:
- valutare il reclamo entro 30 giorni, con motivi specifici;
- in alternativa, riproporre la domanda con una documentazione più completa, se il rigetto dipende da lacune istruttorie. Lo spiraglio deriva dal ragionamento della Cass. 30108/2025.
È precluso, in questa fase, ricominciare a negoziare con AdER come se il decreto non ci fosse. Fino alla definitività il decreto produce i suoi effetti, ma la partita si gioca nel reclamo.
L’errore tipico di questa fase. Calcolare i 30 giorni dalla data del decreto invece che dalla comunicazione, o viceversa dimenticare che la comunicazione via PEC si perfeziona alla consegna. Per il debitore che reclama, il primo errore è prudente; il secondo può essere fatale.
L’altro errore è non rispondere al reclamo dell’Agenzia perché “il giudice ha già deciso”. Il collegio rivaluta la meritevolezza e può revocare il beneficio.
Quanto dura realmente. Il reclamo, se proposto, aggiunge alcuni mesi. Se nessuno reclama entro 30 giorni, il decreto diventa stabile per quanto riguarda i suoi presupposti, salvo la revoca per mancata dichiarazione annuale e le azioni sulle utilità sopravvenute.
I tre anni successivi: la dichiarazione annuale e le utilità sopravvenute
Cosa succede. Il calendario ora corre per tre anni. L’art. 283 c.1 stabilisce che resta ferma l’esigibilità del debito, nei limiti e alle condizioni del c.9, se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel c.2, che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori. Il c.9 affida all’OCC la vigilanza. Per i tre anni successivi al deposito del decreto, l’OCC controlla la tempestività della dichiarazione annuale e compie le verifiche necessarie. Se riscontra utilità ulteriori, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono avviare azioni esecutive e cautelari su quelle utilità.
Per l’ex aderente alla rottamazione questo significa che AdER, per tre anni, resta un creditore “dormiente”. Non può agire sui debiti anteriori in generale, ma potrà farlo sulle utilità sopravvenute, se l’OCC le segnala e il giudice autorizza.
La norma. Art. 283 c.1, c.7 e c.9 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024. Due precisazioni sul testo vigente:
- il periodo è di tre anni dal decreto (c.1) e la vigilanza decorre dal deposito del decreto (c.9). Il testo previgente parlava di quattro anni;
- il testo previgente indicava una soglia di soddisfacimento “non inferiore complessivamente al dieci per cento”. Il testo vigente non la contiene più e parla di “utile soddisfacimento” dei creditori. Alcuni decreti, come Trib. Como 28/10/2025 e Trib. Venezia n. 1/2025 del 20/1/2025, usano ancora la formula “quattro anni e 10%”, che non è allineata al testo attuale.
Non sono utilità, per espressa previsione del c.1, i finanziamenti in qualsiasi forma erogati.
I termini che si attivano. La dichiarazione annuale va depositata entro il termine fissato dal decreto, a pena di revoca del beneficio (c.7). Il testo dice che la dichiarazione è dovuta “ove positiva”. Molti decreti, come quello di Alessandria, la chiedono comunque ogni anno, con allegati l’estratto conto e la dichiarazione dei redditi. La scelta prudente è depositarla sempre, anche quando non ci sono novità.
Cosa può fare il debitore ora. Nel triennio il debitore:
- deposita la dichiarazione ogni anno, nel termine del decreto, e la anticipa se arriva un’entrata nuova (eredità, arretrati, vincita, nuovo lavoro ben pagato);
- tiene distinti i redditi nuovi: un aumento di pensione che lascia il reddito sotto la soglia del c.2 non è un’utilità “ulteriore”. Un’eredità di 18.000 euro probabilmente sì;
- non si espone a nuovi debiti fiscali: le imposte che maturano dopo il deposito non sono coperte. Una nuova cartella del 2028 resta pienamente esigibile.
È preclusa una seconda esdebitazione da incapiente: l’art. 283 c.1 la concede solo per una volta. Chi ottiene oggi l’esdebitazione per i debiti della rottamazione decaduta brucia l’unica occasione che la legge riconosce all’incapiente. È un argomento in più per inserire nella domanda tutti i debiti, senza lasciarne fuori nessuno.
Un esempio di utilità sopravvenuta. Ipotesi dimostrativa: nel secondo anno del triennio il debitore del calendario A riceve un’eredità di 18.640,00 euro in denaro. Il reddito da pensione resta sotto la soglia di 10.651,68 euro, quindi non cambia nulla sul fronte del reddito. L’eredità invece è un’utilità ulteriore. Il debitore la dichiara subito all’OCC, senza attendere la scadenza di maggio. L’OCC la verifica e chiede al giudice l’autorizzazione a comunicarla ai creditori. AdER e la finanziaria potranno agire su quella somma, non sulla pensione e non sugli altri beni. Il testo vigente non fissa una percentuale minima, quindi il giudice valuterà se la somma consente un “utile soddisfacimento”. Un’eredità di 18.640,00 euro su debiti per oltre 57.000 euro difficilmente sarà ritenuta irrilevante. Se invece l’entrata fosse di 600,00 euro, la valutazione potrebbe essere diversa. Nessuna pronuncia letta indica oggi un criterio preciso.
L’errore tipico di questa fase. Dimenticare la scadenza annuale. Nel 2028 il debitore magari ha superato la fase più dura, non sente più l’OCC da mesi e lascia passare maggio. È il modo più banale di perdere un beneficio ottenuto con fatica.
Il secondo errore è nascondere un’entrata. L’OCC ha il compito di verificare. Un’utilità scoperta e non dichiarata espone a conseguenze ben più gravi della semplice destinazione di quella somma ai creditori.
Quanto dura realmente. Esattamente tre anni dal decreto, con la vigilanza che decorre dal suo deposito. Al termine, se non sono sopravvenute utilità ulteriori, il debitore è libero dai debiti anteriori, compresi quelli tornati interi con la decadenza dalla rottamazione.
La stessa decadenza, due calendari a confronto
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative. Non sono casi seguiti dallo Studio. Usano gli stessi dati di partenza e date reali, controllate sul calendario.
Dati comuni. Persona fisica di 62 anni, ex artigiano con ditta individuale cessata nel 2019 (mai fallita), vive solo. Reddito 2026: pensione di 9.418,60 euro annui. Spese documentate di mantenimento superiori al reddito (affitto, utenze, farmaci). Carichi AdER affidati tra il 2013 e il 2021: IRPEF, IVA, contributi INPS artigiani, una TARI comunale (ente aderente).
- Nel 2023 aderisce alla rottamazione-quater, paga 5 rate per 7.348,20 euro e decade nel 2024.
- Nel 2026 presenta domanda per la quinquies, entro il 30 aprile. L’importo definito è di 31.774,10 euro in 54 rate.
- Non paga la rata del 31 luglio 2026 né quella del 30 settembre 2026: il 30 settembre 2026 (mercoledì) è decaduto.
- Debito residuo da estratto di ruolo dopo la decadenza, con sanzioni e interessi, al netto degli acconti: 52.906,37 euro.
- Un altro creditore: una finanziaria per 4.215,80 euro.
- Soglia del c.2 per una persona: 10.651,68 euro. Il reddito è sotto soglia anche senza dedurre le spese.
Calendario A: il debitore che agisce alle finestre giuste
| Data | Evento |
|---|---|
| Mer 30/9/2026 | Seconda rata omessa: decadenza dalla quinquies |
| Mar 6/10/2026 | Primo incontro; richiesta dell’estratto di ruolo e delle quietanze quater |
| Mar 20/10/2026 | Incarico all’OCC; il gestore chiede ad AdER e all’Agenzia delle Entrate la posizione debitoria |
| Lun 16/11/2026 | Documenti completi: elenco creditori con PEC, dichiarazioni 2023-2025, atti degli ultimi cinque anni (nessuno), certificazioni pensionistiche |
| Lun 14/12/2026 | Deposito del ricorso con la relazione OCC. I debiti anteriori a questa data rientrano nel beneficio |
| Mer 27/1/2027 | Udienza: il giudice chiede chiarimenti sulle ragioni della decadenza; il debitore produce la documentazione sanitaria e le quietanze |
| Gio 11/3/2027 | Decreto di accoglimento, comunicato lo stesso giorno |
| Lun 12/4/2027 | Scade il termine per il reclamo (il trentesimo giorno è sabato 10/4: slitta al lunedì). Nessun reclamo |
| Lun 31/5/2027 | Prima dichiarazione annuale (termine ipotetico fissato nel decreto: 31 maggio) |
| Mer 31/5/2028, Gio 31/5/2029 | Seconda e terza dichiarazione |
| Lun 11/3/2030 | Fine del triennio dal decreto |
Esito: dal 14/12/2026 nessuna nuova trattenuta incide sul debitore, perché la riscossione non aveva ancora avviato il pignoramento della pensione. Restano inesigibili 52.906,37 euro verso AdER e 4.215,80 euro verso la finanziaria, salvo utilità sopravvenute. I 7.348,20 euro pagati con la quater non tornano indietro, ma diventano l’elemento che documenta la buona fede.
Calendario B: il debitore che lascia correre
| Data | Evento |
|---|---|
| Mer 30/9/2026 | Seconda rata omessa: decadenza dalla quinquies |
| Ottobre-dicembre 2026 | Nessuna iniziativa; il debitore paga 412,00 euro “per non perdere tutto” (acconto su un debito decaduto) |
| Lun 18/1/2027 | Notifica di un pignoramento presso terzi sulla pensione |
| Febbraio-ottobre 2027 | Trattenute mensili; il debitore chiede un prestito personale, che gli viene negato |
| Lun 15/11/2027 | Primo contatto con un professionista |
| Gio 20/1/2028 | Incarico all’OCC (le dichiarazioni 2024-2026 vanno ricostruite) |
| Mar 1/2/2028 | Deposito del ricorso |
| Mer 12/4/2028 | Decreto di accoglimento, comunicato lo stesso giorno |
| Ven 12/5/2028 | Scade il termine per il reclamo |
| Aprile 2031 | Fine del triennio dal decreto |
Esito: anche qui i debiti anteriori diventano inesigibili, ma il debitore ha perso i 412 euro versati dopo la decadenza e circa nove mesi di trattenute sulla pensione. Ha rischiato inoltre che il giudice leggesse in modo sfavorevole la richiesta di un nuovo prestito a ridosso della domanda. La liberazione definitiva arriva oltre un anno dopo rispetto al calendario A.
Una variante utile. Nel calendario A, supponiamo che tra i carichi ci sia una multa stradale del 2018 di 1.322,00 euro di sanzione principale. Se il giudice segue la lettura di Rovereto (art. 278 c.7 applicabile all’incapiente), quella sanzione resta esigibile. Se segue la lettura opposta, rientra nel beneficio. La differenza vale 1.322,00 euro più accessori. Conviene saperlo prima e chiedere al giudice di pronunciarsi espressamente.
I binari paralleli: quando la timeline cambia strada
La cronologia descritta presuppone un debitore che è e resta incapiente. Ma lungo la strada possono aprirsi altri binari.
Binario 1: il debitore ha un bene. Se emerge un immobile, una quota ereditaria o un’auto di valore, l’art. 283 non è più la strada: c’è un’utilità da offrire. Si passa alla liquidazione controllata (art. 268). Il debitore persona fisica che la chiede ottiene l’apertura solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie (art. 268 c.3). L’esdebitazione arriva allora con l’art. 282: opera alla chiusura, o anteriormente decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale. Le condizioni sono quelle dell’art. 280, più l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e di colpa grave, malafede o frode nel causare il sovraindebitamento (art. 282 c.2). Qui l’art. 278 c.7 si applica pacificamente, e il Tribunale di Torino (9/4/2026) ha chiarito il trattamento delle sanzioni tributarie accessorie. Sull’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso) pende una questione di legittimità costituzionale. Con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano. Le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente.
Binario 2: il debitore ha un reddito che consente di offrire qualcosa. Se il reddito, al netto del mantenimento, supera la soglia del c.2 e lascia un margine, la strada è il piano del consumatore (art. 67). Il piano ha contenuto libero e può prevedere il pagamento parziale dei crediti, anche fiscali. La L. 199/2025 (comma 96, nella descrizione della circolare FiscoeTasse n. 11/2026) consentiva di far rientrare nella quinquies anche i carichi compresi in procedure di sovraindebitamento. Secondo FiscoeTasse (4/2/2026) la domanda andava fatta via PEC con il modello DA-LS-2026 entro il 30 aprile 2026, per le procedure del titolo IV, capo II, sezioni seconda e terza del CCII (piano del consumatore e concordato minore). L’esdebitazione dell’incapiente, regolata nel titolo V, non risulta compresa in quella descrizione. La finestra è comunque chiusa.
Binario 3: il debitore contesta i carichi. Se alcuni carichi sono prescritti o mai notificati, conviene contestarli prima o in parallelo. In sede tributaria si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Il processo tributario resta regolato dal D.Lgs. 546/1992: il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) si applicherà dal 1° gennaio 2027. Ridurre l’elenco dei debiti prima del deposito non è indispensabile per l’incapiente, ma rende più credibile la relazione.
Binario 4: la famiglia. Se il coniuge convivente è coobbligato o ha propri debiti fiscali, si può valutare una procedura familiare (art. 66). L’art. 66 c.1 ammette la liquidazione controllata congiunta anche se uno o più familiari sono incapienti, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire. Le masse restano distinte (c.3) e il compenso dell’OCC è ripartito in proporzione all’attivo di ciascuno (c.5).
Binario 5: il debitore era fallito. Per i debiti già compresi in un fallimento, la Cass. 30108/2025 esclude l’accesso all’art. 283. La timeline si sposta allora sulla verifica dell’esdebitazione della legge fallimentare, per quanto ancora possibile. Va poi distinto ciò che è sorto dopo, che la Cassazione lascia espressamente aperto.
Ogni cambio di binario allunga i tempi. Ma un binario sbagliato allunga molto di più: una domanda da incapiente presentata da chi ha una casa viene respinta, e si riparte da zero.
Le 5 finestre critiche
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Il primo mese dopo la decadenza. È il momento in cui la riscossione non è ancora ripartita in forma esecutiva. Chi in queste settimane richiede l’estratto di ruolo, fa il calcolo della soglia e incarica l’OCC arriva al deposito prima delle trattenute.
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Il calcolo del nucleo e della soglia prima di scegliere lo strumento. Un parametro ISEE sbagliato o un reddito familiare trascurato portano a una domanda inammissibile o a un piano inutile. Va fatto per iscritto, con entrambe le letture del c.2.
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La completezza dell’elenco creditori al deposito. L’esdebitazione dell’incapiente si ottiene una volta sola. Un debito fiscale dimenticato, un tributo locale gestito da un concessionario, una multa: vanno tutti inseriti. Ciò che resta fuori non ha una seconda occasione.
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I 30 giorni dalla comunicazione del decreto. Per il reclamo, proprio o della controparte, il termine è perentorio e corre anche in agosto (art. 9 c.1 CCII). Se l’Agenzia reclama, il debitore deve costituirsi e difendere la meritevolezza.
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La scadenza annuale della dichiarazione per tre anni. È la finestra più lunga e la più facile da dimenticare. Va rispettata ogni anno, anche se non ci sono novità, perché la sua omissione può portare alla revoca.
Le domande sul tempo
La rottamazione è decaduta due anni fa: posso ancora chiedere l’esdebitazione da incapiente? Sì. Non esiste un termine che decorra dalla decadenza. Il beneficio riguarda i debiti anteriori al deposito, qualunque sia la loro data. Il tempo trascorso conta solo per due ragioni: le trattenute subite nel frattempo non si recuperano; e il giudice valuterà cosa ha fatto il debitore in quei due anni.
Sto ancora pagando le rate della quinquies: devo smettere prima di depositare? Dipende. Se le rate sono sostenibili, il debitore probabilmente non è incapiente e non ha interesse a perdere la definizione. Se le paga sottraendo risorse al mantenimento, la questione va valutata con l’OCC prima del deposito. Continuare a pagare un creditore mentre si dichiara di non poter offrire nulla a nessuno è una contraddizione che il giudice nota.
Quanto tempo passa dalla prima consulenza alla liberazione definitiva? Nel calendario A: circa cinque mesi fino al decreto, un mese per la scadenza del reclamo, poi tre anni di vigilanza. In totale circa tre anni e mezzo, ma i debiti sono inesigibili già dal decreto. Nel calendario B: oltre quattro anni e mezzo.
Il decreto arriva a fine luglio: ho tempo fino a settembre per il reclamo? No. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa (art. 9 c.1 CCII). I 30 giorni dell’art. 283 c.8 corrono anche in agosto.
Se fra due anni eredito qualcosa, i debiti della rottamazione tornano tutti esigibili? No, non tutti. Il c.9 consente ai creditori, con l’autorizzazione del giudice, di agire sulle utilità sopravvenute, cioè su quell’eredità. Gli altri beni e i redditi entro la soglia restano protetti. Va però dichiarata subito, senza attendere la scadenza annuale.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo come l’abbiamo letta: testo integrale, massima o sintesi.
Tappa della verifica dell’incapienza
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Trib. Alessandria, decreto 11/2/2026, R.G. 6/2025 (testo integrale letto). Per stabilire se ricorre la soglia del c.2, il giudice ha dedotto dal reddito le spese di produzione e di mantenimento del nucleo e ha confrontato il residuo con la soglia. Ha considerato irrilevante un modesto aumento futuro della pensione. Rilevanza: è un caso con debito prevalente verso AdER, deciso in meno di tre mesi dal deposito.
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Trib. Milano, decreto 23/2/2026 (noto da rassegna, testo non letto). Ha indicato in 25.840,95 euro la soglia per un nucleo di quattro persone, calcolata con l’assegno sociale 2025. Rilevanza: conferma il metodo di calcolo della soglia.
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Trib. Crotone, provvedimento R.G. E.D.I. n. 1/2025 (2025) (sintesi FiscoeTasse 17/9/2025). Ha concesso l’esdebitazione a un debitore con reddito molto basso, titolare solo di un’auto del 2019, con nucleo di quattro persone e crisi legata alla chiusura dell’attività e alla perdita del lavoro. Rilevanza: un bene di modesto valore non esclude l’incapienza.
Tappa del deposito
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Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale). Il debitore già fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria del fallimento. Il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio è inammissibile, perché la domanda è riproponibile. Rilevanza: decisiva per gli ex titolari di ditte fallite con debiti fiscali.
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Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima). Per chi è stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022, l’esdebitazione chiesta dopo quella data resta regolata dalla legge fallimentare. Rilevanza: delimita il campo dell’art. 283.
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Trib. Verona, decreto 12/1/2026 (sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: conferma che i creditori, Fisco compreso, devono essere messi in condizione di interloquire.
Tappa dell’istruttoria e della meritevolezza
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Trib. Treviso, 31/3/2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave, con rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: rappresenta l’orientamento rigoroso, quello che chi ha una rottamazione decaduta deve prevenire con la documentazione.
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Trib. Urbino, 9/12/2025 (sintesi Unijuris). Ai fini dell’esdebitazione conta l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura del soddisfacimento dei creditori. Rilevanza: sostiene la lettura che guarda alla condotta e non al risultato economico.
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Cass. Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima; caso di legge fallimentare). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione, se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. Rilevanza: principio di sistema utile per l’incapiente.
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Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) e Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che conta invece in sede di esdebitazione. Rilevanza: segna la differenza con l’art. 283, dove la meritevolezza è requisito fin dall’inizio.
Tappa del decreto e delle esclusioni
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Trib. Rovereto, decreto 15/12/2025, R.G. 1/2025 (noto da rassegna, testo non letto). Ha applicato all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: è il precedente che mette a rischio le sanzioni amministrative non accessorie, come la sanzione principale delle multe.
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Trib. Milano, decreto 27/10/2025 (noto da rassegna, testo non letto). Ha concesso l’esdebitazione all’incapiente senza indicare eccezioni. Rilevanza: esprime la lettura opposta a Rovereto.
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Trib. Torino, decreto 9/4/2026 (sintesi Eutekne 25/4/2026; numero non disponibile). In una liquidazione controllata, la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione, perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: è l’argomento per includere nel beneficio le sanzioni tornate dopo la decadenza dalla rottamazione.
Tappa del reclamo
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Cass. n. 13220/2026 (segnalata da Unijuris, solo sintesi). Il reclamo dell’art. 283 c.8 va al tribunale in composizione collegiale, non alla Corte d’appello. Rilevanza: individua il giudice del reclamo dell’Agenzia o del debitore.
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Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi iusletter 27/5/2026 ed ecnews 4/9/2026). Le fonti la indicano in contrasto con la Cass. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti di esdebitazione, con letture diverse del caso. Rilevanza: lascia incerto l’accesso alla Cassazione dopo il reclamo.
Tappa del triennio
- Trib. Como, decreto 28/10/2025 (noto da rassegna). Utilizza ancora la formula “quattro anni e 10%” del testo previgente. Rilevanza: è un esempio di decreto non allineato al testo vigente, che prevede tre anni e non fissa più la percentuale.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, partiamo dalla verifica della decadenza. Se hai già un pignoramento sulla pensione, lavoriamo in parallelo sull’esecuzione e sul deposito. Se hai un decreto in mano, ci occupiamo del reclamo e del triennio.
- Verifichiamo la decadenza: confrontiamo le quietanze con il piano di rate della quater e della quinquies e con la posizione risultante ad AdER.
- Ricostruiamo il debito tornato intero: analizziamo l’estratto di ruolo carico per carico, separiamo imposte, contributi, sanzioni, interessi e oneri, e individuiamo i carichi da contestare per prescrizione o vizi di notifica.
- Calcoliamo la soglia dell’art. 283 c.2: determiniamo il nucleo secondo il D.P.C.M. 159/2013 e presentiamo il calcolo nelle due letture del comma, con e senza maggiorazioni.
- Scegliamo lo strumento: confrontiamo esdebitazione dell’incapiente, liquidazione controllata, piano del consumatore e procedura familiare sui dati reali.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC: elenco creditori con PEC, dichiarazioni dei redditi, atti degli ultimi cinque anni, documentazione sanitaria e lavorativa che spiega la decadenza.
- Costruiamo la prova della meritevolezza: la cronologia dei debiti fiscali, dei tentativi di pagamento e della perdita del reddito, in coerenza temporale con l’indebitamento.
- Gestiamo le esecuzioni in corso: verifichiamo gli atti di AdER notificati dopo la decadenza e, se ci sono vizi, proponiamo opposizione nei termini, che non si sospendono in agosto.
- Seguiamo il decreto: chiediamo al giudice di pronunciarsi su sanzioni e multe, trasmettiamo il decreto agli enti, chiediamo la cessazione di vincoli e trattenute.
- Difendiamo nel reclamo: entro i 30 giorni dell’art. 283 c.8 ci costituiamo contro il reclamo dell’Agenzia o lo proponiamo contro il rigetto, valutando la ricorribilità alla luce del contrasto in Cassazione.
- Presidiamo il triennio: teniamo l’agenda delle dichiarazioni annuali e valutiamo con il debitore ogni entrata nuova prima che diventi un problema.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e fiduciario di un OCC. L’esdebitazione dell’incapiente passa interamente per la relazione dell’Organismo, e sapere cosa il gestore deve verificare permette di preparare un fascicolo che risponde in anticipo alle domande del giudice. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. I commercialisti ricostruiscono redditi, dichiarazioni e carichi; gli avvocati impostano la domanda, le difese nell’esecuzione e il reclamo. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore. Il nostro impegno è di mezzi: analizzare, verificare e costruire la domanda più solida possibile. L’esito dipende dalla valutazione del giudice.
Chiusura
Le rate decadute della rottamazione non sono un ostacolo all’esdebitazione del sovraindebitato incapiente. Una volta decaduta la definizione, il debito torna intero, ma resta un debito anteriore alla domanda. Se il debitore non ha nulla da offrire ed è meritevole, il giudice può dichiararlo inesigibile insieme a tutto il resto. Le questioni aperte sono note: le sanzioni non accessorie, la lettura del c.2, la ricorribilità in Cassazione. Si affrontano con una domanda completa e una storia documentata.
Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Ogni mese dopo la decadenza porta trattenute, atti nuovi e domande in più da parte del giudice.
Lo Studio Monardo è specializzato in questo passaggio perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il procedimento dell’art. 283 dal lato dell’Organismo che lo istruisce. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che coordina permette di ricostruire con precisione i debiti fiscali tornati interi dopo la decadenza.
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