Hai chiuso la partita IVA. Forse perché lo studio non reggeva più, forse perché i clienti pagavano tardi o non pagavano affatto, forse perché hai trovato un posto da dipendente o sei andato in pensione. La partita IVA, però, si è chiusa solo sulla carta: le cartelle dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione, i contributi arretrati della Cassa o della Gestione separata INPS, il fido dello studio e il finanziamento dell’auto sono ancora lì, con il tuo nome sopra. E ti chiedi se esista un modo per voltare pagina anche se non hai nulla da offrire ai creditori.
La risposta breve è sì: l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283 del Codice della crisi, CCII) è aperta a qualunque persona fisica meritevole, e quindi anche all’ex libero professionista; la partita IVA chiusa non è un ostacolo, ma non è nemmeno un lasciapassare. Ma la risposta vera è un’altra: non esiste una sola risposta, perché le regole pesano in modo diverso a seconda di chi sei oggi e di che professionista eri ieri.
Qualche esempio lampo. L’ex avvocata oggi pensionata della Cassa, con un assegno di 940 euro, ha quasi sempre i numeri per rientrare nella soglia di legge: il suo problema sarà spiegare perché i contributi non sono stati versati. L’ex consulente in Gestione separata oggi assunto a 1.380 euro netti può essere incapiente o no a seconda di come il tribunale legge il comma 2 dell’art. 283. L’ex agente o procacciatore che era iscritto al registro delle imprese come ditta individuale deve prima superare un controllo che il professionista “puro” non conosce. E chi ha moglie o marito con uno stipendio deve fare i conti con il reddito dell’intero nucleo.
In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con regole, numeri, rischi e mosse: (1) il professionista iscritto a un ordine con Cassa privata; (2) il lavoratore autonomo senza albo, in Gestione separata o nel regime forfetario, oggi dipendente; (3) l’ex professionista oggi pensionato; (4) chi lavorava “da professionista” ma era iscritto come ditta individuale (agenti, procacciatori, consulenti commerciali); (5) l’ex professionista con famiglia e un coniuge che lavora.
Lo Studio Monardo si occupa di questa materia per una ragione precisa: la domanda di esdebitazione dell’incapiente passa per forza da un Organismo di Composizione della Crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Inoltre i debiti di chi ha chiuso la partita IVA sono quasi sempre fiscali e previdenziali: è il terreno su cui lavora lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina in diritto bancario e tributario.
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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo
L’esdebitazione dell’incapiente è la strada pensata per chi non ha beni da liquidare e non ha un reddito che lasci qualcosa ai creditori: si presenta la domanda tramite l’OCC, il giudice valuta documenti e meritevolezza e, se concede il beneficio, i debiti anteriori diventano inesigibili, con un controllo di tre anni sulle eventuali utilità sopravvenute. Questo è l’inquadramento; da qui in avanti ci occupiamo solo di ciò che conta per chi ha avuto una partita IVA.
Primo punto: chi può accedere. Secondo l’art. 283 c.1 CCII, accede il “debitore persona fisica meritevole” che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura. La norma non chiede di essere consumatore. Questo è decisivo per te: se i tuoi debiti sono nati dall’attività professionale, non sei un consumatore per quei debiti (art. 2 c.1 lett. e CCII, dopo il D.Lgs. 136/2024, collega la qualifica ai debiti contratti in quella veste), e quindi il piano del consumatore non fa per te. L’art. 283, invece, non fa questa distinzione. Del resto l’art. 2 c.1 lett. c CCII mette espressamente il “professionista” tra i soggetti che possono trovarsi in sovraindebitamento.
Secondo punto: la partita IVA chiusa. La legge non chiede di chiudere la partita IVA per accedere all’esdebitazione dell’incapiente e non dice che chi l’ha chiusa ha una corsia preferenziale. La chiusura conta come fatto: dimostra che dall’attività non arrivano più entrate e rende più credibile l’affermazione che non ci saranno utilità “nemmeno in prospettiva futura”. Al contrario, una partita IVA ancora aperta con incassi, anche piccoli, obbliga a spiegare perché quell’attività non potrà mai generare qualcosa per i creditori. Ricorda però che chiudere la partita IVA non cancella nessun debito: IVA, IRPEF, contributi e sanzioni restano dovuti esattamente come prima.
Terzo punto: la soglia del comma 2. Il presupposto dell’incapienza ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). Con l’assegno sociale 2026 (546,24 euro al mese, 7.101,12 euro l’anno, importo provvisorio della circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) le soglie annue sono: 10.651,68 euro per una persona; 16.723,14 euro per due; 21.729,43 euro per tre; 26.203,13 euro per quattro; 30.357,29 euro per cinque. I parametri della scala sono 1; 1,57; 2,04; 2,46; 2,85. Sul modo di fare il confronto esistono due letture, che vedrai applicate nei profili: secondo una (seguita, per come cita il testo vigente, dal decreto del Tribunale di Alessandria dell’11/2/2026) dal reddito si tolgono le spese di produzione e le spese reali di mantenimento e il risultato si confronta con la soglia; secondo l’altra, più vicina al testo previgente, la soglia è essa stessa la misura del mantenimento e si confronta con il reddito al netto delle sole spese di produzione.
Quarto punto: la meritevolezza. Il giudice concede il beneficio con decreto dopo aver valutato la meritevolezza, e lo esclude in caso di frode, dolo o colpa grave nella formazione dell’indebitamento (art. 283 c.7). Per chi ha avuto una partita IVA questo è il cuore della causa, perché i debiti tipici del professionista (imposte non versate, contributi non pagati) si prestano a essere letti come scelta consapevole. Lo vedremo profilo per profilo.
Quinto punto: i documenti. La domanda si presenta tramite l’OCC al giudice competente, con l’elenco dei creditori (importi e indirizzi PEC), gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le informazioni su stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo (art. 283 c.3). L’OCC allega una relazione su cause dell’indebitamento, diligenza, ragioni dell’incapacità di adempiere, atti impugnati dai creditori e attendibilità della documentazione (c.4), e indica se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (c.5). I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (c.6).
Sesto punto: dopo il decreto. Il beneficio si ottiene una sola volta (c.1). Per tre anni dal decreto, se sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile nei limiti del comma 9; i finanziamenti, in qualsiasi forma, non contano come utilità. Il decreto fissa il termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (c.7); l’OCC vigila per tre anni e, se trova utilità, con l’autorizzazione del giudice lo comunica ai creditori, che possono agire su quelle utilità (c.9). Attenzione alle fonti divulgative: il testo precedente al D.Lgs. 136/2024 parlava di quattro anni e di una soglia del dieci per cento; il testo vigente parla di tre anni e non contiene più il dieci per cento.
Settimo punto: reclamo e termini. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, che possono proporre reclamo entro 30 giorni nelle forme dell’art. 124 CCII (art. 283 c.8). I termini corrono anche in agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
Ottavo punto: i debiti che potrebbero restare. L’art. 278 c.7 esclude dall’esdebitazione gli obblighi di mantenimento e alimentari (lett. a) e i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale, oltre alle sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (lett. b). Se queste esclusioni valgano anche per l’incapiente è una questione aperta: l’art. 278 sta tra le disposizioni generali e l’art. 283 non lo deroga (e il Tribunale di Rovereto, decreto del 15/12/2025, ha escluso sanzioni e debiti extracontrattuali); d’altra parte l’art. 278 c.1 parla dei crediti rimasti insoddisfatti in una liquidazione giudiziale o controllata, e l’art. 283 non ha un elenco proprio di esclusioni. La scelta prudente è considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b). Infine, restano salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6): chi ti ha garantito il fido dello studio non è liberato dal tuo decreto.
I documenti che servono a chi ha avuto una partita IVA
L’elenco dell’art. 283 c.3 vale per tutti, ma chi ha chiuso una partita IVA deve aggiungere ciò che serve a spiegare l’attività cessata. Senza questi documenti l’OCC non può valutare “completezza e attendibilità” (c.4 lett. d), e il giudice non può valutare la meritevolezza. Ecco la cartella tipo, da adattare al profilo.
- Sulla partita IVA: certificato di attribuzione e di cessazione (dal cassetto fiscale), eventuali variazioni del regime, ultime dichiarazioni IVA presentate, registri o, nel forfetario, l’elenco delle fatture elettroniche emesse.
- Sui redditi: dichiarazioni degli ultimi tre anni (c.3 lett. c), ma in pratica conviene produrre anche quelle degli anni in cui il debito si è formato, perché è lì che si vede se i ricavi bastavano a pagare imposte e contributi.
- Sui debiti fiscali: situazione debitoria aggiornata presso l’Agente della riscossione, avvisi bonari, accertamenti, eventuali rateizzazioni decadute e domande di definizione agevolata presentate o perse.
- Sui debiti previdenziali: estratto della posizione presso la Cassa professionale o presso la Gestione separata INPS, con il dettaglio di contributi, sanzioni e interessi.
- Sui debiti bancari e finanziari: contratti di fido, leasing, finanziamenti, con la documentazione utile a valutare il merito creditizio (c.5): richiesta di finanziamento, redditi dichiarati al momento della concessione, altre rate in corso.
- Sui crediti residui: elenco delle fatture non incassate e delle prestazioni non fatturate, con la prova dei tentativi di recupero o delle ragioni dell’irrecuperabilità.
- Sul patrimonio: visure catastali e al PRA, estratti conto degli ultimi anni, polizze, beni cointestati, quote di società.
- Sugli atti degli ultimi cinque anni (c.3 lett. b): cessione dell’attrezzatura dello studio, cessione della clientela o del portafoglio, vendita dell’auto, donazioni, costituzione di fondi patrimoniali.
- Sul nucleo: stato di famiglia, redditi di ciascun componente, spese essenziali documentate (affitto, utenze, salute, scuola, trasporti), eventuali provvedimenti di separazione con l’assegno di mantenimento.
- Sulla persona: certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti. Nel decreto di Milano del 23/2/2026 il certificato penale privo di iscrizioni è uno degli elementi valutati per la meritevolezza.
Come si svolge, in pratica
Il percorso ha fasi ricorrenti, anche se i tempi dipendono dall’OCC e dal tribunale e la legge non fissa un termine per la decisione del giudice.
- Conferimento dell’incarico all’OCC del circondario del tribunale competente. L’Organismo nomina un gestore che esamina la documentazione e chiede integrazioni.
- Istruttoria del gestore: richieste ai creditori, controllo delle banche dati, colloqui con te, verifica di beni e redditi. Per chi ha avuto una partita IVA questa è la fase più lunga, perché la ricostruzione dei debiti fiscali e previdenziali richiede l’accesso a più enti.
- Relazione particolareggiata dell’OCC con i contenuti del c.4 e con l’indicazione sul merito creditizio del c.5.
- Deposito della domanda al giudice tramite l’OCC.
- Eventuali integrazioni chieste dal giudice: il Tribunale di Rovereto, prima del decreto del 15/12/2025, aveva chiesto con un decreto del 27/11/2025 integrazioni documentali e l’aggiornamento della relazione dell’OCC.
- Decreto che concede o nega l’esdebitazione, con le prescrizioni sulla dichiarazione annuale (c.7) e sulla pubblicazione. I decreti letti dispongono la pubblicazione sul sito del tribunale con i dati personali omessi.
- Comunicazione ai creditori e termine di 30 giorni per il reclamo (c.8).
- Triennio di controllo: dichiarazioni annuali, verifiche dell’OCC, eventuale comunicazione ai creditori delle utilità sopravvenute con autorizzazione del giudice (c.9).
Un’avvertenza vale per tutti: durante la preparazione della domanda non ci sono misure protettive automatiche. L’art. 283 non prevede la sospensione delle azioni esecutive come quella del piano del consumatore (art. 70 c.4) o del concordato minore (art. 78 c.2 lett. d). Se un creditore pignora lo stipendio o la pensione mentre il fascicolo è in preparazione, quella procedura va gestita a parte. In un caso commentato da iusletter a proposito della Cass. 13228/2026, l’assegnazione di una quota di stipendio pignorata, che già dava un’utilità al creditore, è stata al centro della revoca del beneficio in sede di reclamo: un pignoramento in corso va sempre segnalato e valutato prima del deposito.
Se eri iscritto a un albo e versavi a una Cassa privata
La tua situazione
Sei stato avvocato, architetto, ingegnere, geometra, commercialista, consulente del lavoro, psicologo, veterinario. Avevi la partita IVA, la PEC dell’ordine, i versamenti alla tua Cassa di previdenza. A un certo punto i conti non sono più tornati: i clienti saldavano a sei mesi, gli acconti d’imposta mangiavano la liquidità, i contributi minimi della Cassa andavano pagati anche negli anni di fatturato basso. Hai chiuso la partita IVA, magari ti sei cancellato dall’albo o hai sospeso l’iscrizione. Oggi lavori come dipendente, fai qualche lavoro saltuario o sei senza reddito stabile. Sul tavolo hai cartelle per IRPEF e IVA, un avviso o un decreto ingiuntivo della Cassa, forse il residuo di un leasing per l’attrezzatura dello studio.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: sei un professionista intellettuale, non un imprenditore, e quindi non sei mai stato assoggettabile a liquidazione giudiziale. Questo ti risparmia due problemi che invece ha l’ex titolare di ditta individuale. Il primo: non devi dimostrare di essere sotto le soglie dell’impresa minore. Il secondo: non ti riguarda l’art. 33 c.4 CCII, secondo cui è inammissibile la domanda di concordato minore presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese, perché tu nel registro delle imprese non c’eri.
Per te le regole specifiche sono soprattutto due. La prima riguarda il tipo di debito. I debiti verso la Cassa di previdenza e verso il Fisco sono debiti “dell’attività”: per loro non sei consumatore, e l’unica procedura che ti chiede zero utilità per i creditori è proprio l’art. 283. Se invece ti resta qualcosa (un immobile, un credito importante), le strade sono la liquidazione controllata o, se c’è chi mette risorse esterne, il concordato minore (art. 74 c.2: senza prosecuzione dell’attività, il concordato minore è ammesso solo con apporto di risorse esterne che aumentino in modo apprezzabile l’attivo).
La seconda riguarda i crediti che ancora vanti. Molti ex professionisti hanno compensi non incassati verso ex clienti: fatture emesse e mai pagate, prestazioni svolte e mai fatturate, crediti insinuati nel fallimento di un cliente. Questi crediti sono attivo. Se sono esigibili e di valore, l’OCC non può attestare che non c’è alcuna utilità da offrire, e la domanda di incapienza rischia di cadere. Se invece sono prescritti, inesigibili o di importo irrisorio rispetto ai costi di recupero, vanno documentati come tali.
I numeri
Prendiamo un ex ingegnere che vive da solo, oggi assunto in un’impresa edile con 1.290 euro netti al mese per 13 mensilità: 16.770 euro l’anno. Spese di produzione del reddito (abbonamento del treno, pasti fuori casa non rimborsati): 1.080 euro l’anno. Affitto 520 euro al mese (6.240 l’anno), utenze, vitto e spese essenziali documentate per 4.310 euro l’anno: mantenimento reale 10.550 euro.
- Prima lettura (si tolgono spese di produzione e mantenimento reale, il risultato si confronta con la soglia): 16.770 − 1.080 − 10.550 = 5.140 euro, sotto la soglia di 10.651,68 euro. Incapiente.
- Seconda lettura (la soglia misura il mantenimento): 16.770 − 1.080 = 15.690 euro; 15.690 − 10.651,68 = 5.038,32 euro di margine. In questa lettura un’utilità c’è, e la domanda andrebbe ripensata (per esempio verso una liquidazione controllata con una quota di stipendio).
Il debito: 61.380 euro verso la Cassa per contributi minimi e soggettivi di sei anni, 38.940 euro di IRPEF e IVA a ruolo, 7.260 euro di residuo leasing. Totale 107.580 euro. Con un margine di 5.038 euro l’anno, in tre anni i creditori riceverebbero al massimo circa 15.100 euro, circa il 14% del dovuto: è il tipo di confronto che l’OCC deve saper presentare al giudice qualunque sia la lettura adottata.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che i contributi e le imposte non versati vengano letti come colpa grave. Il Tribunale di Ivrea, in una pronuncia del 1° agosto 2023 commentata da Eutekne, ha negato l’esdebitazione dell’incapiente a un professionista proprio per l’omesso versamento reiterato, ritenendo che l’intenzione di non adempiere integri la colpa grave. Nella stessa direzione si muove il Tribunale di Treviso (31/3/2026, nota da sintesi Unijuris), per il quale l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, è colpa grave. Il messaggio è chiaro: non basta dire “non ce la facevo”; bisogna dimostrare che non ce la facevi davvero, con estratti conto, fatturato, incassi e spese anno per anno.
Altri rischi tipici del tuo profilo:
- La previdenza. L’esdebitazione rende inesigibile il credito della Cassa, ma l’inesigibilità non equivale al versamento: è prudente chiedere alla Cassa, prima di depositare, come tratta ai fini della pensione gli anni non coperti, perché la scelta può incidere sui tuoi diritti futuri.
- La responsabilità verso ex clienti. Un risarcimento per un errore professionale nasce di regola da un rapporto contrattuale con il cliente; l’esclusione dell’art. 278 c.7 lett. b riguarda il fatto illecito extracontrattuale. È una lettura, non una regola scritta per l’incapiente, e va verificata sul titolo del credito.
- Le sanzioni disciplinari pecuniarie o le sanzioni tributarie autonome possono rientrare tra quelle che la lett. b esclude, se la si ritiene applicabile.
Le mosse giuste
- Ricostruisci gli ultimi dieci anni di attività: fatturato, incassato, imposte dovute, contributi dovuti, spese dello studio. È la base per dimostrare che il mancato versamento era impossibilità e non scelta.
- Fai l’inventario dei crediti verso ex clienti e documenta per ciascuno se è esigibile, prescritto o di fatto irrecuperabile.
- Chiedi alla Cassa l’estratto della posizione debitoria e contributiva e una risposta scritta su come incide l’esdebitazione sugli anni scoperti.
- Recupera dal cassetto fiscale e dall’Agente della riscossione l’elenco aggiornato di tutti i carichi, comprese le sanzioni, distinguendo quelle accessorie alle imposte da quelle autonome.
- Verifica i garanti: se qualcuno ha firmato una fideiussione per il fido dello studio, deve sapere che il tuo decreto non lo libera e può valutare una propria procedura, anche familiare (art. 66 CCII).
La giurisprudenza per il tuo profilo
Oltre a Ivrea 2023 e Treviso 2026, ricorda il Tribunale di Rovereto (decreto del 2/9/2024, citato da EC News): la legge esclude automatismi, la meritevolezza va accertata con rigore e il sacrificio dei creditori si giustifica solo con una diligenza comprovata. Per il professionista che ha accumulato debiti fiscali, la diligenza si prova con i numeri.
Se eri un autonomo senza albo, in Gestione separata o nel forfetario, e oggi sei dipendente
La tua situazione
Facevi il consulente, il formatore, il grafico, lo sviluppatore, il traduttore, il procacciatore d’affari. Nessun albo, nessuna Cassa: versavi (o avresti dovuto versare) alla Gestione separata INPS, spesso nel regime forfetario. Molte volte la partita IVA non l’hai scelta: te l’ha chiesta il committente o l’ex datore di lavoro, che non voleva più sostenere il costo di un’assunzione. Per qualche anno hai fatturato poco, poi quasi niente; hai chiuso la partita IVA e oggi hai un contratto da dipendente. Sono rimasti il debito con l’Erario, i contributi INPS arretrati e qualche finanziamento al consumo.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione c’è una buona notizia: il tuo è il profilo per cui i tribunali hanno già concesso l’esdebitazione dell’incapiente con partita IVA cessata, quando l’indebitamento derivava da eventi negativi dell’attività e non da scelte opportunistiche. Il decreto del Tribunale di Venezia del 5/2/2026 (R.G. 5/2025) riguarda proprio un debitore che aveva aperto la partita IVA nel 2012 su richiesta del datore di lavoro, aveva poi fatto il procacciatore d’affari, non aveva più ricavi dal 2018 e aveva cessato la partita IVA nel gennaio 2025. Debito complessivo di circa 95.576 euro, con l’Erario creditore principale per debiti maturati soprattutto tra il 2015 e il 2018, più un finanziamento al consumo. Oggi assunto a tempo indeterminato, con circa 1.521 euro al mese. Il tribunale lo ha ritenuto meritevole: il sovraindebitamento non derivava da dolo o colpa grave, ma da eventi negativi della gestione dell’impresa individuale.
Le regole specifiche, per te, sono tre. La prima: lo stipendio da dipendente è un reddito certo e documentato, e il confronto con la soglia del comma 2 si fa su numeri che il giudice può controllare facilmente (buste paga, CU). La seconda: il reddito del coniuge convivente entra nella valutazione delle entrate familiari, perché il comma 3 lett. d chiede le entrate del nucleo; il decreto di Venezia ha messo a confronto le entrate di entrambi con le spese familiari stimate. La terza: se nel regime forfetario non avevi contabilità ordinaria, la ricostruzione di incassi e spese passa dagli estratti conto e dalle fatture elettroniche, non dai bilanci.
I numeri
Con un netto di 1.380 euro per 13 mensilità (17.940 euro l’anno), da solo, con 1.140 euro di spese di produzione e un mantenimento reale di 9.850 euro:
- prima lettura: 17.940 − 1.140 − 9.850 = 6.950 euro, sotto la soglia di 10.651,68. Incapiente;
- seconda lettura: 17.940 − 1.140 = 16.800; margine 16.800 − 10.651,68 = 6.148,32 euro l’anno. Utilità presente.
Se invece sei in coppia e il coniuge guadagna 1.120 euro netti per 13 mensilità (14.560 euro), le entrate familiari salgono a 32.500 euro. La soglia per due persone è 16.723,14 euro. Con la seconda lettura, al netto di 1.140 euro di spese di produzione, il margine è 14.636,86 euro: troppo alto per parlare di incapienza. Con la prima lettura, se le spese familiari reali documentate arrivano a 26.900 euro, il residuo è 4.460 euro, sotto la soglia. Ecco perché, per te, la lettura che il tribunale adotta e la qualità della documentazione delle spese pesano più di qualunque altra cosa.
I rischi specifici
Il rischio principale è il periodo di partita IVA aperta senza ricavi: se hai tenuto la partita IVA aperta per anni senza fatturare, senza chiudere e senza presentare le dichiarazioni, l’OCC e il giudice si chiederanno perché, e se nel frattempo si accumulavano sanzioni per omesse dichiarazioni. Una gestione disordinata non è di per sé malafede, ma va spiegata.
Altri rischi:
- I contributi della Gestione separata non versati possono essere letti, come le imposte, alla luce dei precedenti di Ivrea e Treviso: anche qui servono i numeri anno per anno.
- I finanziamenti al consumo chiesti per coprire le tasse sono un segnale delicato: l’OCC deve indicare se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 283 c.5). Se non l’ha fatto, quel finanziatore non può lamentarsi della tua condotta; se invece hai chiesto credito sapendo di non poterlo restituire, il giudizio sulla tua diligenza si complica.
- Le sanzioni tributarie. Se l’esclusione della lett. b dell’art. 278 c.7 si applica anche a te, le sanzioni “accessorie a debiti estinti” seguono la sorte dell’imposta; le altre restano. In tema di liquidazione controllata il Tribunale di Torino (decreto 9/4/2026, sintesi Eutekne) ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale: è un argomento utile anche per l’incapiente, da usare come analogia.
Le mosse giuste
- Procurati il certificato di cessazione della partita IVA e la cronologia completa dell’attività (apertura, eventuali variazioni, chiusura), con le dichiarazioni presentate.
- Ricostruisci perché hai aperto la partita IVA: se te l’ha chiesta il committente o l’ex datore di lavoro, documentalo (mail, contratti, buste paga precedenti). Nel decreto di Venezia questo elemento ha avuto peso nella valutazione della meritevolezza.
- Raccogli buste paga, CU e spese familiari reali (affitto, utenze, scuola, salute, trasporti), non solo stimate: è la prova che decide il confronto con la soglia.
- Chiedi a INPS e all’Agente della riscossione l’estratto aggiornato dei debiti, così l’elenco dei creditori dell’art. 283 c.3 lett. a è completo, con gli indirizzi PEC.
- Non chiedere nuovi prestiti per tamponare le cartelle mentre prepari la domanda: aggravi il debito e indebolisci la tua posizione sulla diligenza.
«Per chi ha chiuso la partita IVA, l’esdebitazione dell’incapiente si gioca sulla ricostruzione di come sono nati i debiti con il Fisco e con l’INPS: la prova è nei numeri dell’attività, anno per anno» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e professionista fiduciario di un OCC.
La giurisprudenza per il tuo profilo
Il Tribunale di Venezia (5/2/2026) è il precedente più vicino al tuo caso. Accanto c’è il decreto del Tribunale di Rovereto del 15/12/2025 (R.G. 1/2025): un ex agente di commercio monomandatario che aveva lavorato tra il 2008 e il 2020, poi assunto a tempo pieno con 20.864,66 euro netti l’anno, un figlio minore da mantenere. Il tribunale ha valutato la meritevolezza su due piani, quello “genetico” (come sono nati i debiti: mancanza di liquidità per l’attività e per la famiglia, non condotte illecite) e quello “evolutivo” (cosa ha fatto dopo: ha cercato un lavoro con reddito certo). Ha concesso il beneficio rebus sic stantibus ed ha escluso dall’esdebitazione i debiti da responsabilità extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative.
Se oggi sei in pensione e i debiti risalgono agli anni dello studio
La tua situazione
Hai lavorato da professionista per decenni. Gli ultimi anni sono stati i più difficili: meno clienti, più costi, la tentazione di rinviare il versamento dei contributi “al prossimo trimestre”. Hai chiuso la partita IVA al momento del pensionamento o poco prima. Oggi ricevi una pensione modesta, spesso dalla stessa Cassa a cui devi ancora dei contributi, o dall’INPS. E ti accorgi che l’Agente della riscossione ti scrive ancora, che c’è un fermo sulla tua auto, che il quinto della pensione potrebbe essere aggredito.
Cosa cambia per te
Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. La pensione è un reddito stabile e prevedibile, e proprio per questo il giudizio “nemmeno in prospettiva futura” è per te più semplice da sostenere che per chi è ancora in età lavorativa. Un dipendente di quarant’anni può fare carriera, un pensionato di settant’anni difficilmente vedrà crescere il proprio reddito. Il Tribunale di Rovereto, nel decreto del 15/12/2025, ha dato peso proprio all’improbabilità di un incremento futuro del reddito; per un pensionato questo argomento è ancora più forte.
Le regole specifiche per te sono queste. La soglia del comma 2 si confronta con la pensione netta annua (13 mensilità, se il tuo trattamento le prevede). Le spese di produzione del reddito per un pensionato sono di regola nulle o minime, quindi il confronto si gioca quasi tutto sul mantenimento. Il nucleo familiare conta: se vivi con il coniuge senza reddito, la soglia sale a 16.723,14 euro; se il coniuge ha una sua pensione, le entrate del nucleo vanno dichiarate (art. 283 c.3 lett. d) e il confronto cambia.
C’è poi un aspetto che riguarda il tuo rapporto con la Cassa. Se la Cassa è sia il tuo creditore sia l’ente che ti paga la pensione, chiedi all’OCC di verificare se sono in corso trattenute o compensazioni sulla pensione per i contributi arretrati e come vanno trattate dopo il decreto: il credito della Cassa, come gli altri anteriori, diventa inesigibile se il beneficio è concesso.
I numeri
Ex avvocata, pensione della Cassa di 940 euro netti per 13 mensilità: 12.220 euro l’anno. Vive con il marito, che non ha reddito. Soglia per due persone: 16.723,14 euro.
- Seconda lettura (la più severa): 12.220 − 0 di spese di produzione = 12.220 euro, sotto la soglia di 16.723,14. Incapiente.
- Prima lettura: dal reddito si tolgono anche le spese reali di mantenimento (affitto 450 euro al mese, utenze, farmaci, vitto: 11.900 euro l’anno); restano 320 euro, ben sotto la soglia. Incapiente.
In questo profilo le due letture portano allo stesso risultato. Il debito: 44.870 euro di contributi alla Cassa per gli ultimi sette anni di attività, 23.615 euro di IRPEF a ruolo, 3.410 euro di residuo di un prestito personale. Totale 71.895 euro.
Se il marito avesse una pensione propria di 780 euro per 13 mensilità (10.140 euro), le entrate del nucleo salirebbero a 22.360 euro. Con la seconda lettura il margine sarebbe 22.360 − 16.723,14 = 5.636,86 euro l’anno: un’utilità che l’OCC dovrebbe considerare. Con la prima, se le spese reali documentate della coppia sono 18.400 euro, il residuo è 3.960 euro, sotto la soglia.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è il patrimonio dimenticato: un piccolo immobile ereditato, una quota di casa in comproprietà con i fratelli, una polizza vita, il TFR del coniuge, una seconda auto. L’incapienza richiede che non ci sia alcuna utilità da offrire: un bene liquidabile, anche modesto, sposta la tua pratica verso la liquidazione controllata. Altri rischi:
- Gli atti degli ultimi cinque anni. Se negli anni in cui chiudevi lo studio hai donato la casa ai figli o venduto un bene a un parente, quell’atto va dichiarato (art. 283 c.3 lett. b) e l’OCC deve riferire sugli atti impugnati dai creditori (c.4 lett. c). Un atto che appare fatto per sottrarre beni ai creditori può far cadere la meritevolezza.
- L’eredità futura. Se durante il triennio ricevi un’eredità, è un’utilità sopravvenuta che l’OCC verificherà (c.9).
- Il fermo amministrativo sull’auto non sparisce da solo: dopo il decreto va chiesta la cancellazione all’Agente della riscossione, documentando l’inesigibilità del credito.
Le mosse giuste
- Chiedi alla Cassa e all’INPS il cedolino aggiornato della pensione, con eventuali trattenute in corso.
- Fai una visura catastale e al PRA a tuo nome e controlla polizze, conti deposito, buoni postali: tutto ciò che emerge va dichiarato.
- Ricostruisci gli atti degli ultimi cinque anni, comprese donazioni e vendite a parenti, e preparane la giustificazione.
- Prepara la prova delle spese reali (affitto, farmaci, assistenza, utenze), utile se il tribunale adotta la prima lettura.
- Valuta se il coniuge ha a sua volta debiti con origine comune: la procedura familiare dell’art. 66 CCII permette una domanda unica, con masse distinte.
La giurisprudenza per il tuo profilo
Il decreto del Tribunale di Milano del 23/2/2026 mostra come si ragiona sul nucleo: i coniugi hanno presentato domanda insieme, con un reddito di circa 837 euro al mese di NASpI, spese familiari essenziali di 1.508 euro al mese e una soglia calcolata dall’OCC per quattro persone in 25.840,95 euro (con l’assegno sociale 2025). Il tribunale ha ritenuto il reddito, al netto delle detrazioni, sotto la soglia e ha concesso il beneficio. Per te, pensionato, il metodo è lo stesso: entrate del nucleo, spese essenziali, soglia per il numero dei componenti.
Se lavoravi “da professionista” ma eri iscritto come ditta individuale
La tua situazione
Eri agente di commercio, promotore, procacciatore, consulente commerciale, installatore che si definiva “libero professionista”. Ma la tua attività era iscritta al registro delle imprese come ditta individuale, magari con la sola PEC comunicata alla Camera di commercio. Oppure eri socio accomandatario di una piccola società di persone. Hai chiuso la partita IVA e cancellato la ditta. Ti chiedi se per te valgano le stesse regole del professionista con l’albo.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: per la legge non eri un professionista ma un imprenditore, e quindi prima di parlare di incapienza bisogna escludere che tu fossi assoggettabile a liquidazione giudiziale. Il sovraindebitamento, secondo l’art. 2 c.1 lett. c CCII, riguarda solo chi non è soggetto alla liquidazione giudiziale o ad altre procedure liquidatorie: l’imprenditore commerciale sopra le soglie dell’impresa minore resta fuori. Le soglie dell’art. 2 c.1 lett. d sono: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 euro e ricavi annui non superiori a 200.000 euro nei tre esercizi precedenti la domanda (o dall’inizio dell’attività se più breve) e debiti, anche non scaduti, non superiori a 500.000 euro.
Per l’ex agente o procacciatore questo controllo è quasi sempre superato, ma va fatto e documentato. Nel decreto di Milano del 23/2/2026 il giudice ha verificato espressamente che la società di persone del debitore, mai cancellata nonostante la chiusura della partita IVA nel 2014, non fosse assoggettabile a liquidazione giudiziale: nessun bene apprezzabile, ricavi cessati nel 2010, passività per 20.842,84 euro.
Ci sono altre due regole specifiche per te.
- L’art. 33 c.1 CCII: la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell’attività, se l’insolvenza si è manifestata prima o entro l’anno successivo; per gli iscritti la cessazione coincide con la cancellazione dal registro (c.2). Il c.1-bis, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente al debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell’impresa individuale, di chiedere la liquidazione controllata anche oltre quel termine. Il c.2 impone all’imprenditore di tenere attiva per un anno dalla cancellazione la PEC comunicata all’INI-PEC: la Cassazione (Sez. I, sent. n. 26370 del 29/9/2025, massima Brocardi) ha ritenuto irreperibile per colpa il destinatario la cui PEC non funziona, in un caso di società cancellata.
- L’art. 33 c.4 CCII: è inammissibile la domanda di concordato minore dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese. La Cassazione (Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026, sintesi iusletter) ha dichiarato inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Per te questo significa che, chiusa la ditta, le strade realistiche sono la liquidazione controllata e l’esdebitazione dell’incapiente.
I numeri
Ex agente di commercio, ditta cancellata nel 2023, ricavi degli ultimi tre esercizi 58.400, 41.700 e 22.900 euro; attivo mai sopra i 30.000 euro; debiti complessivi 87.320 euro (Erario 46.180, contributi IVS 18.950, banca 22.190). Le tre soglie sono rispettate: impresa minore, non assoggettabile a liquidazione giudiziale. Oggi è dipendente con 1.420 euro netti per 14 mensilità (19.880 euro l’anno), vive con la compagna e un figlio: soglia per tre persone 21.729,43 euro. La compagna guadagna 640 euro netti per 12 mensilità (7.680 euro): entrate del nucleo 27.560 euro.
- Seconda lettura: 27.560 − 1.320 di spese di produzione = 26.240 euro, sopra la soglia di 21.729,43; margine 4.510,57 euro l’anno. Utilità presente.
- Prima lettura: spese familiari reali documentate 24.150 euro; 27.560 − 1.320 − 24.150 = 2.090 euro, sotto la soglia. Incapiente.
I rischi specifici
Il rischio principale è un fallimento passato. Se in passato sei stato dichiarato fallito (prima del 15/7/2022) e non hai ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025) ha escluso che tu possa chiedere l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria; resta aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. In linea, Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025: chi era stato dichiarato fallito prima del CCII resta regolato dalla legge fallimentare. Altri rischi:
- La società mai cancellata: se eri socio di una società di persone non cancellata, i debiti sociali ti seguono come socio illimitatamente responsabile e la posizione della società va chiarita (come ha fatto il Tribunale di Milano).
- Le sanzioni camerali e per omesse dichiarazioni degli anni in cui la ditta era aperta ma inattiva.
- La PEC disattivata troppo presto, che può farti perdere notifiche importanti.
Le mosse giuste
- Scarica la visura storica della ditta o della società e il certificato di cancellazione.
- Ricostruisci attivo e ricavi dei tre esercizi precedenti la domanda e l’ammontare attuale dei debiti, anche non scaduti, per dimostrare il rispetto delle soglie.
- Verifica eventuali procedure concorsuali passate a tuo nome, perché cambiano la disciplina applicabile.
- Tieni attiva la PEC e controllala, almeno per l’anno successivo alla cancellazione.
- Valuta, con l’OCC, il confronto tra liquidazione controllata e incapienza: se c’è un piccolo attivo, la prima può essere la strada corretta (per entrarvi non serve la meritevolezza: Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 e ord. n. 11603 del 28/4/2026).
La giurisprudenza per il tuo profilo
Oltre a Milano 23/2/2026, Cass. 30108/2025, 14835/2025 e 20141/2026, è utile il già citato decreto di Rovereto del 15/12/2025, che riguarda un ex agente di commercio: la sua posizione di imprenditore non ha impedito l’esdebitazione dell’incapiente una volta escluso l’assoggettamento alla liquidazione giudiziale e accertata la meritevolezza.
Se hai una famiglia e il tuo coniuge lavora
La tua situazione
Hai chiuso la partita IVA, i debiti sono tuoi, ma la vita è di coppia: il tuo coniuge o convivente ha uno stipendio, ci sono figli, forse un mutuo intestato a lui o a lei. Ti chiedi se il suo reddito ti impedisca di essere incapiente, e se la tua domanda possa toccare i suoi beni.
Cosa cambia per te
Per chi è nella tua posizione la regola più importante è questa: le masse attive e passive di ciascun familiare restano distinte, ma le entrate dell’intero nucleo entrano nella valutazione dell’incapienza. Il comma 3 lett. d dell’art. 283 chiede di documentare stipendi, pensioni, salari ed entrate del debitore e del nucleo; il comma 2 parametra la soglia al numero dei componenti. Il decreto di Venezia del 5/2/2026 ha messo a confronto le entrate di entrambi i coniugi (circa 1.521 e 1.490 euro al mese) con le spese familiari stimate su dati ISTAT per un nucleo di due persone in Veneto (circa 3.085 euro al mese), trovando un saldo leggermente negativo.
Il coniuge non diventa debitore dei tuoi creditori per effetto della domanda: il suo stipendio non è aggredibile per i tuoi debiti personali (salvo che sia coobbligato o garante). Il suo reddito però contribuisce alle spese di famiglia, e quindi riduce la parte delle tue entrate che serve al mantenimento.
La scala di equivalenza aumenta con i figli: 2,04 per tre componenti, 2,46 per quattro, 2,85 per cinque. Esistono maggiorazioni (per esempio per tre o più figli, per figli minori quando entrambi i genitori lavorano, per componenti con disabilità), ma se le maggiorazioni della scala ISEE entrino nel calcolo del comma 2 nessun decreto letto lo dice: è una questione aperta, da sollevare solo con documentazione e argomenti.
I numeri
Ex geometra, oggi dipendente part-time con 1.210 euro netti per 13 mensilità (15.730 euro); coniuge con 820 euro netti per 13 mensilità (10.660 euro); due figli: nucleo di quattro, soglia 26.203,13 euro. Entrate del nucleo 26.390 euro; spese di produzione 900 euro.
- Seconda lettura: 26.390 − 900 = 25.490 euro, sotto la soglia di 26.203,13 per 713,13 euro. Incapiente, ma di poco: un aumento di stipendio di 60 euro al mese basterebbe a superare la soglia.
- Prima lettura: spese reali documentate della famiglia 24.600 euro; 26.390 − 900 − 24.600 = 890 euro, nettamente sotto la soglia.
I rischi specifici
Il rischio principale è che il margine sia troppo sottile per reggere il triennio. Se sei incapiente per poche centinaia di euro, un rinnovo contrattuale, un aumento di ore del coniuge o un figlio che esce dal nucleo possono creare utilità sopravvenute. Il comma 1 parla di utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel comma 2 che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori: non ogni piccolo aumento fa scattare il recupero, ma l’OCC lo verificherà ogni anno. Altri rischi:
- I beni cointestati: la casa in comunione con il coniuge è un attivo per la tua quota e può escludere l’incapienza.
- Il fondo patrimoniale: i beni del fondo non entrano nella liquidazione controllata salvo l’art. 170 c.c. (art. 268 c.4 lett. c), ma per l’incapienza va valutato se esistano utilità indirette.
- Le garanzie incrociate: se il coniuge ha garantito i tuoi debiti dello studio, resta obbligato (art. 278 c.6).
Le mosse giuste
- Documenta tutte le entrate del nucleo, non solo le tue: buste paga, pensioni, assegno unico, sussidi.
- Documenta le spese reali con ricevute e estratti conto, non con medie, se puoi: ti tutela nella prima lettura e ti dà argomenti nella seconda.
- Verifica i beni cointestati e il regime patrimoniale della coppia.
- Se anche il coniuge è sovraindebitato con origine comune, valuta la domanda unica dell’art. 66 CCII; dopo il D.Lgs. 136/2024 la liquidazione controllata familiare è ammessa anche se uno dei familiari è incapiente, purché per almeno uno ci sia attivo da distribuire.
- Prepara un prospetto del triennio: come evolveranno le entrate (scatti, figli che diventano autonomi), per non essere sorpreso dalle verifiche dell’OCC.
La giurisprudenza per il tuo profilo
Venezia 5/2/2026 e Milano 23/2/2026 sono i riferimenti diretti sul nucleo. Il Tribunale di Alessandria (decreto dell’11/2/2026, R.G. 6/2025) aggiunge l’indicazione sul metodo: secondo la sua lettura del testo vigente, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento.
Tre redditi dopo la partita IVA, tre esiti
Le tre simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, non casi reali. Usano le soglie 2026 e mostrano come lo stesso tipo di debito (imposte e contributi della vecchia partita IVA) porti a esiti diversi secondo il profilo.
Ipotesi A – ex consulente in Gestione separata, oggi dipendente, solo. Debito: Erario 34.270 euro, INPS 12.815 euro, finanziamento 8.390 euro; totale 55.475 euro. Netto 1.380 euro per 13 mensilità = 17.940 euro; spese di produzione 1.140 euro; spese reali di mantenimento 9.850 euro. Soglia: 10.651,68 euro.
– Prima lettura: 17.940 − 1.140 − 9.850 = 6.950 euro < 10.651,68 → incapiente.
– Seconda lettura: margine 6.148,32 euro l’anno → in tre anni circa 18.445 euro, pari al 33% circa del debito. Un giudice che segue questa lettura vedrà un’utilità concreta e la domanda rischia il rigetto; la strada alternativa è una liquidazione controllata in cui il giudice fissa la quota di stipendio necessaria al mantenimento (art. 268 c.4 lett. b).
– Esito: dipende dal tribunale. La mossa è conoscere l’orientamento del tribunale competente prima di depositare.
Ipotesi B – ex avvocata pensionata, con il marito senza reddito. Debito: Cassa 44.870 euro, IRPEF 23.615 euro, prestito 3.410 euro; totale 71.895 euro. Pensione 12.220 euro l’anno; soglia per due: 16.723,14 euro.
– Entrambe le letture: reddito sotto la soglia → incapiente.
– Il nodo è la meritevolezza: sette anni di contributi non versati vanno spiegati con il calo documentato del fatturato.
– Calendario: decreto depositato mercoledì 18/11/2026; comunicazione ai creditori lunedì 23/11/2026; reclamo possibile fino a mercoledì 23/12/2026 (30 giorni, art. 283 c.8). Dichiarazioni annuali, se il decreto le fissa all’anniversario: giovedì 18/11/2027; il 18/11/2028 cade di sabato e il 18/11/2029 di domenica, quindi è prudente depositare entro venerdì 17/11/2028 e venerdì 16/11/2029, o comunque nei termini indicati dal decreto. Fine del controllo triennale: novembre 2029.
Ipotesi C – ex geometra con famiglia di quattro persone. Debito: Cassa 29.640 euro, IVA e IRPEF 41.380 euro, leasing 6.115 euro; totale 77.135 euro. Entrate del nucleo 26.390 euro; spese di produzione 900 euro; soglia per quattro 26.203,13 euro.
– Seconda lettura: 25.490 euro < 26.203,13 → incapiente per 713,13 euro.
– Prima lettura: 890 euro di residuo → incapiente con ampio margine.
– Rischio nel triennio: se dal 2027 lo stipendio sale di 65 euro netti al mese per 13 mensilità (845 euro l’anno), con la seconda lettura il reddito netto diventa 26.335 euro e supera la soglia di 131,87 euro. È davvero un’utilità che consente “l’utile soddisfacimento” di creditori per 77.135 euro? Difficilmente; ma l’OCC dovrà riferirne, e la dichiarazione annuale va depositata comunque.
Il confronto tra le tre ipotesi dice una cosa sola: lo stesso debito della partita IVA chiusa produce esiti diversi secondo l’età, il reddito attuale e la composizione della famiglia, e la differenza la fanno le spese documentate e la lettura del comma 2.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Molte persone non stanno in un solo profilo. Ecco come si combinano le regole nei casi più frequenti.
Ex professionista oggi dipendente che vuole riaprire la partita IVA. Riaprire la partita IVA durante il triennio non è vietato dall’art. 283, ma i nuovi incassi sono entrate da dichiarare ogni anno all’OCC. Se superano quanto indicato nel comma 2 e consentono un utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile su quelle utilità (c.1 e c.9). Attenzione anche alla meritevolezza: chi deposita la domanda mentre progetta di riaprire l’attività deve dirlo, perché il giudizio “nemmeno in prospettiva futura” si fonda sulla situazione dichiarata. I nuovi debiti, sorti dopo il deposito, non sono coperti dal decreto (il Tribunale di Milano, 23/2/2026, ha precisato che l’effetto riguarda solo i debiti anteriori al ricorso e non le sanzioni sopravvenute).
Ex professionista con l’albo che è stato anche socio di una società. Se eri avvocato e insieme socio accomandatario di una SAS di servizi, valgono entrambe le verifiche: per la società, il controllo sulle soglie e sull’eventuale cancellazione (profilo 4); per i debiti personali verso la Cassa, la ricostruzione della diligenza (profilo 1). Il decreto di Milano del 23/2/2026 è l’esempio di come il giudice separa le due posizioni.
Ex professionista pensionato che ha garantito il figlio. Se hai firmato una fideiussione per il mutuo o per l’attività di un figlio, quel debito di garanzia è tuo e rientra nell’esdebitazione, se è anteriore al ricorso. Il figlio, debitore principale, resta obbligato verso la banca. Al contrario, se è il figlio ad averti garantito i debiti dello studio, il tuo decreto non lo libera (art. 278 c.6). In entrambi i casi la soluzione sta nel valutare insieme le due posizioni, eventualmente con la procedura familiare.
Ex autonomo con crediti verso un cliente fallito. Se un tuo cliente è finito in liquidazione giudiziale e sei stato ammesso al passivo per i tuoi compensi, il riparto futuro è un’utilità: va dichiarato. Se il curatore prevede un riparto nullo o irrisorio, documentalo con la relazione del curatore.
Ex professionista separato con assegno di mantenimento. L’assegno che versi all’ex coniuge o ai figli è una spesa che pesa sul mantenimento, ma l’eventuale debito arretrato di mantenimento è tra quelli che l’art. 278 c.7 lett. a esclude dall’esdebitazione, se lo si ritiene applicabile all’incapiente. Nel dubbio, considera che gli arretrati di mantenimento resteranno dovuti. Le somme che ricevi come assegno, invece, sono entrate del nucleo da dichiarare.
Ex professionista con partita IVA chiusa ma ancora iscritto all’albo. Può capitare di chiudere la partita IVA e mantenere l’iscrizione all’albo (per esempio per poter lavorare come dipendente in uno studio o per ragioni di previdenza). La legge non pone una regola specifica, ma l’iscrizione può generare nuovi contributi minimi o quote annuali: sono debiti posteriori al ricorso, non coperti dal decreto, e una loro mancata gestione nel triennio verrebbe notata dall’OCC.
Ex professionista con una piccola rendita da affitto. Un immobile dato in locazione è un bene e il canone è un’utilità: nella maggior parte dei casi questa situazione porta verso la liquidazione controllata, non verso l’incapienza. L’art. 66 c.1, dopo il correttivo, consente una liquidazione controllata familiare anche se uno dei familiari è incapiente, purché almeno uno abbia attivo: utile quando l’immobile è intestato al coniuge e i debiti sono tuoi.
Il confronto tra i profili
Messi uno accanto all’altro, i cinque profili mostrano che la porta d’ingresso è la stessa (art. 283 CCII, domanda tramite OCC, soglia del comma 2, meritevolezza), ma che il punto critico cambia. Per il professionista con l’albo il nodo è la Cassa e la prova che i contributi non versati erano impossibilità e non scelta. Per l’autonomo senza albo oggi dipendente è la lettura del comma 2, perché uno stipendio medio può stare sopra o sotto la soglia secondo il metodo di calcolo. Per il pensionato è il patrimonio residuo, mentre il reddito di solito è il suo punto di forza. Per chi era iscritto come ditta individuale c’è un controllo preliminare in più (non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale, art. 33, eventuale fallimento passato). Per chi ha famiglia è il reddito del nucleo e la tenuta del margine nel triennio. Nessuno di questi profili è più debole degli altri in partenza: ciascuno ha un argomento forte (la stabilità della pensione, la certezza della busta paga, l’assenza di controlli sull’impresa per chi aveva l’albo, la divisione delle spese per chi vive in famiglia) e un punto vulnerabile da presidiare con i documenti. La tabella che segue riassume le differenze, ma non sostituisce il calcolo sul tuo caso concreto, perché bastano poche decine di euro al mese per passare da una colonna all’altra.
| Aspetto | Professionista con albo e Cassa | Autonomo senza albo, oggi dipendente | Ex professionista pensionato | Ex ditta individuale (agente, procacciatore) | Ex professionista con coniuge che lavora |
|---|---|---|---|---|---|
| Può accedere all’art. 283? | Sì, persona fisica | Sì, persona fisica | Sì, persona fisica | Sì, se non assoggettabile a liquidazione giudiziale | Sì, persona fisica |
| Controllo preliminare | Nessuno sulle soglie d’impresa | Nessuno sulle soglie d’impresa | Nessuno sulle soglie d’impresa | Soglie art. 2 c.1 lett. d; art. 33; fallimenti passati | Dipende dall’attività svolta |
| Soglia di riferimento 2026 (1 / 2 / 4 persone) | 10.651,68 / 16.723,14 / 26.203,13 € | 10.651,68 / 16.723,14 / 26.203,13 € | Spesso 16.723,14 € (coppia) | 21.729,43 € con 3 persone nell’esempio | 26.203,13 € con 4 persone nell’esempio |
| Peso della lettura del comma 2 | Alto se lo stipendio è medio | Molto alto | Basso: le due letture spesso coincidono | Alto | Molto alto se il margine è sottile |
| Rischio principale | Contributi e imposte non versati letti come colpa grave | Anni di partita IVA aperta senza ricavi né dichiarazioni | Beni dimenticati, atti degli ultimi 5 anni | Fallimento passato; società non cancellata | Utilità sopravvenute nel triennio |
| Alternative se l’incapienza non regge | Liquidazione controllata; concordato minore solo con risorse esterne | Liquidazione controllata con quota di stipendio | Liquidazione controllata | Liquidazione controllata (concordato minore inammissibile se cancellato) | Procedura familiare art. 66 |
| Termini dopo il decreto | Reclamo 30 giorni; 3 anni di controllo; nessuna sospensione feriale | Idem | Idem | Idem | Idem |
Le domande che valgono per tutti i profili
Devo per forza chiudere la partita IVA prima di presentare la domanda? No, l’art. 283 non lo richiede. Ma con la partita IVA aperta devi spiegare perché quell’attività non produrrà mai utilità per i creditori, e ogni incasso futuro sarebbe verificato nel triennio. Nella pratica, chi ha cessato davvero l’attività è nella posizione più semplice da documentare.
Cosa succede se perdo il lavoro durante il triennio? Il debito torna esigibile solo se sopravvengono utilità; la perdita del lavoro le riduce, non le aumenta. Va comunque comunicata all’OCC con la dichiarazione annuale, perché aggiorna il quadro su cui l’OCC svolge le verifiche. Se invece trovi un lavoro meglio pagato, l’aumento va dichiarato e l’OCC valuterà se consente un utile soddisfacimento dei creditori.
I creditori possono opporsi? Sì: il decreto è comunicato ai creditori, che entro 30 giorni possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 (art. 283 c.8). Unijuris segnala Cass. n. 13220/2026, secondo cui il reclamo va al tribunale in composizione collegiale e non alla corte d’appello (pronuncia nota solo da sintesi). Sulla possibilità di ricorrere poi in Cassazione la giurisprudenza non è uniforme: Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta; Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 è indicata dalle fonti come in contrasto sul tema della ricorribilità. Il Tribunale di Verona (12/1/2026, sintesi Unijuris) ha ritenuto che l’incapiente possa presentare la domanda personalmente, ma che vada garantito il contraddittorio con i creditori.
Se la domanda viene respinta, posso ripresentarla? Secondo Cass. 30108/2025 il diniego emesso senza contraddittorio non chiude definitivamente la strada, perché la domanda può essere riproposta. Ripresentarla senza correggere le ragioni del rigetto (documenti mancanti, cause dell’indebitamento non spiegate) è però inutile. Ricorda che il beneficio, una volta ottenuto, non si può ottenere una seconda volta (art. 283 c.1).
Dopo il decreto, cosa succede a cartelle, fermi e pignoramenti? Il decreto rende inesigibili i crediti anteriori al ricorso, ma non cancella da solo le iscrizioni negli archivi dei creditori. Il fermo amministrativo sull’auto, l’ipoteca dell’Agente della riscossione o un pignoramento presso il datore di lavoro vanno affrontati con istanze specifiche, allegando il decreto e la prova della sua comunicazione. Per le procedure esecutive in corso, il creditore che prosegue dopo il decreto agisce per un credito non più esigibile e l’esecuzione va contestata nelle sedi proprie. Nel periodo di controllo, invece, il creditore può agire solo sulle utilità sopravvenute che l’OCC abbia comunicato con l’autorizzazione del giudice (art. 283 c.9).
Se ho fatto domanda di definizione agevolata delle cartelle, posso comunque chiedere l’esdebitazione? Le due strade non sono incompatibili in astratto, ma rispondono a logiche opposte: la definizione agevolata presuppone che tu paghi le rate; l’incapienza presuppone che tu non possa offrire nulla. Se paghi le rate di una definizione agevolata, quelle somme dimostrano una capacità di pagamento che l’OCC e il giudice valuteranno; se hai smesso di pagarle, la decadenza va documentata. Per i carichi coinvolti in procedure di sovraindebitamento la disciplina della definizione agevolata più recente prevede regole e modelli dedicati: vanno verificati sul testo vigente prima di decidere, con il commercialista.
Chi paga la procedura se non ho niente? La legge interviene sui costi dell’OCC: per l’incapiente i compensi dell’Organismo sono ridotti della metà (art. 283 c.6) e sono determinati secondo il D.M. 202/2014. Restano le spese di pubblicazione del decreto, che i decreti letti pongono a carico del debitore. Se in una fase successiva (per esempio un reclamo) ti serve un difensore e hai un reddito basso, verifica i requisiti del patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito vigente è 13.659,64 euro (decreto pubblicato in G.U. l’11/7/2025), da calcolare secondo le regole del D.P.R. 115/2002, che tengono conto anche dei redditi dei familiari conviventi.
In agosto i termini si fermano? No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice: il termine di 30 giorni per il reclamo e quelli fissati nel decreto per le dichiarazioni annuali corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale continua invece a valere nel processo tributario e nel processo civile ordinario di cognizione, per esempio se stai impugnando un avviso di accertamento della vecchia partita IVA davanti alla Corte di giustizia tributaria.
La giurisprudenza, profilo per profilo
Le pronunce che seguono sono state lette in questa ricerca nel testo integrale (decreti pubblicati dai tribunali) o in massima o sintesi, come indicato. I principi sono riformulati.
Per il professionista con l’albo e i debiti verso Fisco e Cassa
- Trib. Ivrea, 1/8/2023 (numero non indicato; sintesi Eutekne del 16/10/2023). Esdebitazione dell’incapiente negata a un professionista per l’omesso versamento reiterato: l’intenzione di non adempiere integra la colpa grave. Rilevanza: è il precedente che ogni ex professionista con imposte o contributi non versati deve conoscere; la difesa si costruisce dimostrando l’impossibilità, non la scelta.
- Trib. Treviso, 31/3/2026 (numero non indicato; sintesi Unijuris). In tema di esdebitazione, l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, integra la colpa grave e porta al rigetto per difetto di meritevolezza. Rilevanza: conferma il rischio di Ivrea anche nel 2026.
- Trib. Rovereto, 2/9/2024 (numero non indicato; citato da EC News). La legge esclude automatismi: la meritevolezza va accertata con rigore, perché il sacrificio dei creditori si giustifica solo con una diligenza comprovata. Rilevanza: spiega perché la ricostruzione anno per anno è indispensabile.
- Trib. Ferrara, 10/3/2025 (numero non indicato; citato da EC News). Sottolinea il carattere eccezionale del beneficio, concedibile una sola volta a chi non può offrire utilità nemmeno in prospettiva. Rilevanza: chi ha ancora crediti verso ex clienti deve dimostrarne l’irrecuperabilità.
Per l’autonomo senza albo con partita IVA cessata, oggi dipendente
- Trib. Venezia, Sez. I civ., decreto del 5/2/2026, R.G. 5/2025 (testo integrale letto). Esdebitazione concessa a un ex lavoratore autonomo con partita IVA aperta su richiesta del datore di lavoro, poi procacciatore, senza ricavi dal 2018 e partita IVA cessata nel gennaio 2025; debito di circa 95.576 euro, prevalentemente erariale; meritevolezza riconosciuta perché il sovraindebitamento derivava da eventi negativi dell’attività. Controllo triennale, dichiarazione annuale con estratti conto, finanziamenti esclusi dalle utilità. Rilevanza: è il precedente più vicino alla domanda del titolo.
- Trib. Rovereto, decreto del 15/12/2025, R.G. 1/2025 (testo integrale letto). Ex agente di commercio oggi dipendente, reddito netto 20.864,66 euro, un figlio minore: meritevolezza valutata sul profilo genetico e su quello evolutivo; beneficio concesso rebus sic stantibus; esclusi debiti extracontrattuali e sanzioni penali e amministrative; dichiarazioni annuali fino al 15/12/2028. Rilevanza: mostra che un ex autonomo che si ricolloca come dipendente può essere ritenuto incapiente e meritevole.
Per l’ex professionista pensionato e per chi ha una famiglia
- Trib. Milano, Sez. II civ., decreto del 23/2/2026 (testo integrale letto). Domanda congiunta dei coniugi; NASpI di circa 837 euro al mese; spese essenziali 1.508 euro al mese; soglia per quattro persone 25.840,95 euro (assegno sociale 2025); meritevolezza riconosciuta perché i debiti derivavano da insuccessi imprenditoriali ed esigenze familiari; effetto limitato ai debiti anteriori al ricorso, escluse le sanzioni sopravvenute. Rilevanza: metodo di calcolo sul nucleo e verifica preliminare sulla società dell’ex imprenditore.
- Trib. Alessandria, decreto dell’11/2/2026, R.G. 6/2025. Secondo la sua lettura del testo vigente, il reddito si confronta con la soglia del comma 2 dopo aver dedotto le spese di produzione e le spese reali di mantenimento. Rilevanza: è la lettura più favorevole a chi ha uno stipendio medio e spese familiari alte.
- Trib. Verona, 12/1/2026 (numero non indicato; sintesi Unijuris). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: riguarda tutti i profili e il rapporto con i creditori pubblici.
Per chi era iscritto come ditta individuale o socio
- Cass. Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale sul sito della Cassazione). L’incapiente già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può chiedere quella dell’art. 283 per la stessa esposizione debitoria; inammissibile il ricorso straordinario contro il diniego emesso senza contraddittorio. Rilevanza: decisiva per l’ex agente o ex socio con un fallimento alle spalle.
- Cass. Sez. I, ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima Brocardi). Chi era stato dichiarato fallito prima del 15/7/2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche per l’esdebitazione chiesta dopo; gli artt. 278 ss. CCII presuppongono una liquidazione giudiziale o controllata. Rilevanza: completa la n. 30108/2025.
- Cass. Sez. I, n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter). Inammissibile il concordato minore dell’imprenditore individuale cancellato. Rilevanza: per chi ha cancellato la ditta restano liquidazione controllata e incapienza.
- Cass. Sez. I, sent. n. 26370 del 29/9/2025 (massima Brocardi, art. 33). La PEC comunicata al registro va tenuta attiva per un anno dalla cancellazione; se non funziona, il destinatario è irreperibile per colpa e la notifica si perfeziona con le modalità sostitutive. Rilevanza: riguarda la società cancellata, ma vale come avvertimento per ogni ex iscritto al registro.
Per tutti: le alternative e i debiti che restano
- Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) e ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, che conta in sede di esdebitazione; la relazione dell’OCC è però requisito di ammissibilità. Rilevanza: è l’alternativa per chi ha un piccolo attivo.
- Trib. Torino, decreto del 9/4/2026 (numero non indicato; sintesi Eutekne). Nella liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale (art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: argomento per analogia sulle sanzioni della vecchia partita IVA.
- Cass. Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 e Cass. n. 13220/2026 (fonti: iusletter, EC News, Unijuris, solo sintesi). La prima è indicata in contrasto con la n. 30108/2025 sulla ricorribilità dei decreti in materia di esdebitazione; la seconda, secondo Unijuris, individua nel tribunale collegiale il giudice del reclamo ex art. 283 c.8. Rilevanza: riguarda la fase successiva al decreto, per debitore e creditori.
Una nota di metodo: alcuni decreti di merito (per esempio Trib. Como, 28/10/2025) usano ancora la formula previgente “quattro anni e dieci per cento”. Quando leggi un provvedimento, controlla sempre su quale testo dell’art. 283 si basa.
Cosa può fare lo Studio Monardo per chi ha chiuso la partita IVA
Lo Studio lavora sulla domanda di esdebitazione dell’incapiente con un metodo che si adatta al tuo profilo. Ecco, concretamente, cosa facciamo.
- Ricostruiamo la storia della tua partita IVA: apertura, regime fiscale, fatturato e incassi anno per anno, chiusura. Per gli autonomi in forfetario lo facciamo partendo da fatture elettroniche ed estratti conto; per i professionisti con l’albo, anche dalla posizione presso la Cassa.
- Analizziamo le cause dei debiti fiscali e previdenziali per costruire la prova della diligenza, sapendo che i precedenti di Ivrea e Treviso leggono l’omesso versamento come possibile colpa grave.
- Calcoliamo la soglia del comma 2 con entrambe le letture, sul tuo nucleo reale, e ti diciamo con chiarezza se la tua posizione regge in tutti e due i casi o solo in uno.
- Facciamo l’inventario dell’attivo nascosto: crediti verso ex clienti, quote di immobili, polizze, beni cointestati, riparti attesi in procedure di clienti falliti.
- Per l’ex titolare di ditta individuale verifichiamo le soglie dell’impresa minore, la data di cancellazione, eventuali procedure concorsuali passate e la posizione delle società di cui eri socio.
- Esaminiamo il ruolo dell’Agente della riscossione con lo staff di commercialisti: elenco dei carichi, distinzione tra imposte, sanzioni accessorie e sanzioni autonome, fermi e ipoteche da cancellare dopo il decreto.
- Prepariamo il fascicolo per l’OCC con i documenti dell’art. 283 c.3 e gli elementi che la relazione dell’art. 283 c.4 deve contenere.
- Valutiamo le alternative (liquidazione controllata, procedura familiare dell’art. 66, concordato minore con risorse esterne) quando l’incapienza non è sostenibile.
- Ti seguiamo nel triennio: calendario delle dichiarazioni annuali, valutazione delle sopravvenienze, comunicazioni con l’OCC.
- Gestiamo l’eventuale reclamo contro il decreto, e le fasi successive, con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, insieme al ruolo di fiduciario di un OCC: l’esdebitazione dell’incapiente si presenta solo tramite l’Organismo, e conoscere dall’interno ciò che l’OCC deve verificare e attestare permette di preparare una domanda completa fin dal primo deposito. La qualifica di cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado, se il decreto viene reclamato o impugnato. E poiché i debiti di chi ha avuto la partita IVA sono quasi sempre tributari e previdenziali, avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare ogni elemento e a costruire la strategia più adatta al tuo profilo.
Prima il tuo profilo, poi le tue regole
Torniamo alla domanda del titolo. Sì, un libero professionista con partita IVA chiusa può accedere all’esdebitazione dell’incapiente: l’art. 283 CCII chiede di essere una persona fisica meritevole senza utilità da offrire, non di essere un consumatore. Ma il primo passo è capire qual è il tuo profilo; il secondo è agire secondo le tue regole: la Cassa e la prova della diligenza se eri iscritto a un albo, il metodo di calcolo se oggi sei dipendente, il patrimonio residuo se sei in pensione, il controllo sull’impresa se eri una ditta individuale, il reddito del nucleo se hai una famiglia.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce la procedura dal lato dell’Organismo che la istruisce. E coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, cioè sui debiti che una partita IVA chiusa lascia quasi sempre dietro di sé.
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