Vi siete presentati in due. Avete depositato una domanda unica di sovraindebitamento come famiglia, con un piano che teneva insieme i redditi, la casa, il mutuo cointestato e i debiti di ciascuno. Poi il matrimonio si è incrinato. Uno dei due ha fatto le valigie, oppure è già stato depositato il ricorso per la separazione. Ora ti chiedi cosa resta del piano. Il giudice lo revoca? L’altro coniuge si trascina dietro i tuoi debiti? Chi paga il mutuo della casa in cui abita uno solo dei due?
Questo non è un articolo da leggere e poi archiviare. È un piano da eseguire, mossa per mossa: alla fine saprai che cosa fare nei prossimi giorni, quali documenti raccogliere, quali atti non firmare e come impedire che la separazione faccia saltare la procedura per entrambi. Non è un caso raro. La procedura familiare (art. 66 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII) dura spesso cinque, sei o sette anni, e in un periodo così lungo la vita della coppia può cambiare. La legge però non dice che cosa succede alla procedura congiunta quando i coniugi si separano. Le risposte vanno ricavate dalle regole sull’esecuzione del piano, sulla revoca dell’omologazione e sul diritto di famiglia, che qui si intrecciano.
Lo Studio Monardo lavora esattamente in questo incrocio. Il motivo sta nelle competenze dell’Avvocato. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia ed è professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’Organismo di composizione della crisi, che durante il piano vigila sull’adempimento e porta al giudice le difficoltà. Una separazione in corso di piano è, per definizione, una di queste difficoltà. In più, da avvocato cassazionista, l’Avvocato può seguire la stessa linea anche quando la questione arriva al reclamo o in Cassazione. Lo staff di avvocati e commercialisti ricalcola sul piano i redditi e le spese dei due nuovi nuclei, che è il vero banco di prova di ogni procedura familiare dopo una separazione.
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La diagnosi della tua situazione: da quale mossa partire
Prima di procedere, assicurati di sapere esattamente in quale punto ti trovi. Le stesse parole, “ci stiamo separando”, hanno conseguenze molto diverse a seconda della fase della procedura e del tipo di procedura. Rispondi con precisione a queste quattro domande. Non passare oltre finché non hai una risposta scritta per ciascuna.
Domanda 1: in quale fase è la procedura? Le fasi possibili sono tre, più un caso a parte.
- Domanda depositata, omologa non ancora arrivata. Il giudice ha dichiarato ammissibile la domanda e ha disposto la pubblicazione, oppure deve ancora farlo. Corrono i 20 giorni per le osservazioni dei creditori (art. 70 c.3 CCII), oppure l’OCC sta preparando le proposte di modifica (art. 70 c.6).
- Piano già omologato e in esecuzione. C’è la sentenza di omologazione e state pagando le rate. L’OCC vigila e ogni sei mesi riferisce al giudice (art. 71 c.1).
- Liquidazione controllata familiare aperta. C’è un liquidatore e il giudice ha fissato la parte di stipendio che ciascuno può trattenere per vivere (art. 268 c.4 lett. b).
- Caso a parte: concordato minore. Se uno dei due è imprenditore o professionista, la domanda familiare non segue le regole del piano del consumatore (art. 66 c.1, secondo periodo). Bisogna ragionare con le norme del concordato minore (artt. 74-83).
Domanda 2: che cosa avete in comune davvero? Elenca i debiti cointestati, come il mutuo, i finanziamenti firmati in due o le garanzie prestate l’uno per l’altro. Poi elenca i beni cointestati, come la casa, l’auto o i conti. Poi chiarisci il regime patrimoniale: comunione legale, separazione dei beni, fondo patrimoniale. È questo elenco a stabilire quanto la separazione tocca il piano. Due coniugi con debiti tutti personali e nessun bene comune possono separarsi senza quasi effetti sulla procedura. Due coniugi con mutuo cointestato e casa in comunione hanno invece un problema da risolvere subito.
Domanda 3: la separazione ha già prodotto atti? Può esserci soltanto un allontanamento di fatto. Oppure è già stato depositato un ricorso per la separazione consensuale o giudiziale. Oppure il giudice ha già autorizzato i coniugi a vivere separati, con provvedimenti su casa, figli e assegno. La distinzione conta perché la comunione legale si scioglie in un momento preciso (art. 191 c.c.). Inoltre un provvedimento di assegnazione della casa familiare, una volta trascritto, è opponibile ai terzi.
Domanda 4: il piano regge ancora con i numeri nuovi? Questa è la domanda decisiva. Il piano familiare è stato costruito sui redditi e sulle spese di un solo nucleo (art. 67 c.2 lett. e). Dopo la separazione i nuclei diventano due: due affitti o un affitto più il mutuo, due spese di vitto e utenze, un assegno per i figli. Se la somma delle rate e delle spese supera i redditi, il piano rischia di diventare inattuabile. L’art. 72 c.2 collega a questa situazione la revoca dell’omologazione, quando il piano non si può modificare.
Con le risposte in mano, usa questa tabella per capire da dove cominciare.
| Se la tua situazione è questa | Parti dalla mossa | Perché |
|---|---|---|
| Separazione solo annunciata, nessun atto firmato, piano in esecuzione | Mossa 1, poi 2 | Prima blocchi gli atti pericolosi, poi misuri l’impatto |
| Accordo di separazione in bozza con clausole su casa, mutuo o assegno | Mossa 1, poi 4 | L’accordo può contrastare con il piano: va coordinato prima della firma |
| Domanda depositata, omologa non ancora pronunciata | Mossa 3 | Va verificato che la domanda unica regga e va aggiornato il piano prima della sentenza |
| Piano omologato, uno dei due non riesce più a pagare la sua parte | Mossa 2, poi 5 | Serve un ricalcolo documentato da portare all’OCC e al giudice |
| Casa cointestata da vendere nel piano e casa assegnata a uno dei due | Mossa 6 | Il diritto di abitazione incide sul prezzo e sul piano |
| L’altro coniuge ha smesso di collaborare o di pagare | Mossa 7 | Le masse sono distinte: la tua posizione va protetta |
| Arriva un’istanza di revoca o il piano è ormai fuori controllo | Mossa 8 | Va preparata subito l’alternativa, con termini che corrono anche in agosto |
| Liquidazione controllata familiare in corso | Mossa 2, poi 8 | Va ridefinita la quota di reddito trattenuta e programmata l’esdebitazione |
Una regola vale in ogni caso: la separazione, da sola, non fa decadere la procedura familiare, mentre l’inadempimento che spesso la segue può farla revocare. Il piano va quindi difeso con atti concreti, non con la speranza che i creditori non se ne accorgano.
Prima di passare alle mosse, un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito trovi già guide generali sulla procedura familiare. L’art. 66 CCII consente ai membri della stessa famiglia di presentare un’unica domanda se sono conviventi oppure se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Il coniuge è espressamente incluso (c.2). La domanda unica non fonde i patrimoni: le masse attive e passive restano distinte (c.3). Se un debitore non è consumatore non si applicano le regole del piano del consumatore, salvo l’art. 67 c.5 sul mutuo della prima casa (c.1). Il compenso dell’OCC si divide in proporzione all’attivo di ciascuno (c.5). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il c.1 ammette anche la liquidazione controllata familiare, con un familiare incapiente, purché per almeno uno dei debitori l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire. Tutto il resto di questo articolo riguarda una sola domanda: che cosa fai quando la famiglia che ha chiesto la procedura si divide.
Mossa 1 – Congela gli atti patrimoniali e avvisa subito l’OCC
Obiettivo della mossa: evitare che la separazione produca, prima ancora dei numeri, un atto che il giudice possa leggere come violazione del piano o come sottrazione di attivo. È la mossa più semplice e quella che si salta più spesso, perché nelle prime settimane di una separazione l’attenzione va altrove.
Quando va fatta
Subito, nel momento in cui la separazione diventa concreta: un coniuge lascia la casa, un avvocato di famiglia prepara una bozza di accordo, si parla di “dividere le cose”. Non aspettare il deposito del ricorso. Ricorda poi che nei procedimenti disciplinati dal CCII i termini corrono anche dal 1° al 31 agosto: l’art. 9 c.1 esclude la sospensione feriale. Se la crisi della coppia esplode in estate, la procedura non si ferma.
Come si esegue
Il primo passo è una comunicazione scritta all’OCC, possibilmente via PEC, firmata da te e, se possibile, anche dall’altro coniuge. La comunicazione deve dire quattro cose:
- che i coniugi hanno cessato o stanno per cessare la convivenza, con la data;
- se è stato depositato un ricorso di separazione e davanti a quale tribunale;
- quali beni e debiti comuni sono coinvolti (casa, mutuo, conti, auto);
- che nessuno dei due compirà atti di disposizione senza averli prima sottoposti all’OCC.
Il secondo passo è un elenco degli atti da non fare finché il piano non è stato verificato:
- non cedere all’altro coniuge la tua quota della casa, nemmeno “in cambio” dell’assegno o del mantenimento dei figli;
- non svuotare né chiudere i conti cointestati su cui transitano le rate;
- non vendere l’auto o altri beni registrati previsti nel piano;
- non sospendere i bonifici delle rate, nemmeno per un mese, in attesa di “capire chi paga”;
- non firmare il verbale di separazione consensuale se contiene trasferimenti di beni o rinunce, prima della mossa 4.
Il terzo passo è conservare la prova di tutti i pagamenti fatti fino a quel giorno: estratti conto, contabili, ricevute. Se poi nasce una discussione su chi abbia smesso di pagare, la prova serve a te.
La base giuridica
Durante la fase di omologa, il giudice può vietare con il decreto di apertura gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione non autorizzati (art. 70 c.4 CCII). Nel concordato minore quegli atti, se compiuti senza autorizzazione, sono inefficaci verso i creditori anteriori alla pubblicità del decreto (art. 78 c.5). Dopo l’omologa del piano del consumatore, i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori alla pubblicità (art. 71 c.3). Infine l’omologazione si revoca se il debitore, con dolo o colpa grave, sottrae, occulta o dissimula una parte rilevante dell’attivo, o compie altri atti diretti a frodare i creditori (art. 72 c.1).
C’è poi il diritto di famiglia. Con la separazione la comunione legale si scioglie (art. 191 c.c.) e i beni comuni diventano una comunione ordinaria per quote. Da quel momento ciascun coniuge può in astratto alienare la propria quota. La Cassazione lo ha affermato a proposito della natura “senza quote” della comunione legale, che dura solo fino allo scioglimento (Cass. Sez. I, sent. n. 8803 del 5/4/2017, nota da massima). Il fatto che il codice civile ti consenta di vendere la tua quota non significa che puoi farlo durante il piano: gli atti dispositivi restano subordinati al piano e al controllo dell’OCC.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che l’altro coniuge, o il suo legale, abbia già fatto firmare una scrittura privata che attribuisce la casa a uno dei due “a saldo di ogni pretesa”. In questo caso:
- informa subito l’OCC e consegnagli una copia dell’atto;
- fai verificare se l’atto ha già prodotto effetti, cioè se è stato trascritto o eseguito;
- valuta con l’OCC se chiedere al giudice un’autorizzazione successiva, se l’atto è neutro per i creditori, oppure se l’atto vada ridiscusso.
Un atto dispositivo non autorizzato non comporta per forza la revoca. Questa, nella forma più grave, richiede dolo o colpa grave (art. 72 c.1). Ma l’atto rischia di essere inefficace verso i creditori, e lascerlo lì senza dire niente è il modo più sicuro per trasformare un errore in una contestazione.
Check di completamento
Prima di passare alla mossa successiva verifica tre condizioni:
- l’OCC ha ricevuto la tua comunicazione scritta e ne hai la ricevuta PEC;
- nessun atto dispositivo su beni del piano è stato firmato, oppure quelli firmati sono stati segnalati;
- le rate del mese in corso sono state pagate come previsto, anche se provvisoriamente da uno solo dei due.
Mossa 2 – Misura la nuova situazione: due nuclei al posto di uno
Obiettivo della mossa: trasformare la separazione in numeri, con documenti, perché l’OCC e il giudice ragionano solo su quelli. Una frase come “da quando mio marito se n’è andato non ce la faccio più” non basta per chiedere un intervento sul piano. Serve un prospetto che confronti il piano omologato con la realtà di oggi.
Quando va fatta
Entro poche settimane dalla separazione di fatto e, in ogni caso, prima della prossima relazione semestrale dell’OCC al giudice (art. 71 c.1). Se c’è già un provvedimento del giudice della separazione su casa, figli e assegno, il prospetto va fatto subito dopo, perché quei numeri sono ormai certi.
Come si esegue
Raccogli, per ciascun coniuge separatamente, questi documenti:
- redditi: ultime tre buste paga o, per autonomi, gli incassi degli ultimi mesi; per i pensionati, il cedolino. È la stessa documentazione che la legge chiede all’avvio della procedura: dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni ed entrate del debitore e del nucleo familiare (art. 67 c.2 lett. d ed e);
- spese abitative nuove: contratto di locazione di chi è uscito di casa, con canone, spese condominiali e utenze;
- spese di mantenimento del nucleo: vitto, trasporti, scuola e salute dei figli;
- assegno: importo stabilito o proposto per i figli e per il coniuge, con l’atto da cui risulta;
- rate del piano: quanto paga ciascuno oggi e su quale conto;
- mutuo: piano di ammortamento aggiornato, rate pagate e residuo.
Poi costruisci il prospetto in tre colonne: “piano omologato”, “situazione attuale coniuge A”, “situazione attuale coniuge B”. Per ciascuno calcola il reddito disponibile, cioè il reddito meno le spese necessarie per vivere, e confrontalo con le rate a suo carico.
Attenzione a un dettaglio che cambia i conti. L’assegno di mantenimento è una spesa per chi lo versa e un’entrata per chi lo riceve. Nel prospetto deve comparire in tutte e due le colonne, con segno opposto. Molti calcoli fatti in fretta lo contano solo come uscita e fanno sembrare la situazione peggiore di quella reale.
Per misurare quanto serve a vivere, la legge indica un parametro di riferimento quando l’OCC valuta il merito creditizio del finanziatore: l’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE corrispondente al numero dei componenti del nucleo (art. 68 c.3). Nel 2026 l’assegno sociale provvisorio è di 546,24 € al mese, 7.101,12 € all’anno su 13 mensilità (circolare INPS n. 153 del 19/12/2025, Allegato 2). È un parametro pensato per un’altra verifica. Molti OCC lo usano però come base di confronto anche per stimare le spese di mantenimento: con due nuclei al posto di uno il parametro va calcolato due volte, una per ciascuna famiglia.
Ecco come può presentarsi, in forma ridotta, il prospetto da consegnare all’OCC. I dati sono quelli della situazione di partenza usata nelle simulazioni più avanti.
| Voce mensile | Piano omologato (famiglia unica) | Coniuge A dopo la separazione | Coniuge B dopo la separazione |
|---|---|---|---|
| Reddito netto | 3.520 € | 2.140 € | 1.380 € |
| Assegno per il figlio | – | − 280 € | + 280 € |
| Abitazione (canone o quota spese) | compresa nel mantenimento | − 590 € | compresa nelle spese |
| Spese di mantenimento | − 2.540 € | − 820 € | − 1.180 € |
| Disponibile per le rate | 980 € | 450 € | 480 € |
| Rate a carico (mutuo a metà + chirografari) | − 905,96 € | − 510,50 € | − 395,46 € |
| Margine | + 74,04 € | − 60,50 € | + 84,54 € |
Un prospetto così rende visibile in pochi secondi ciò che conta: chi è in deficit, di quanto e se il margine dell’altro può compensarlo senza toccare i creditori. Ogni riga va sostenuta da un documento. Una cifra senza documento, per l’OCC, non esiste.
La base giuridica
Il piano del consumatore indica tempi e modalità per superare la crisi (art. 67 c.1) ed è costruito anche su ciò che occorre al mantenimento della famiglia (art. 67 c.2 lett. e). Dopo l’omologa il debitore compie ogni atto necessario per eseguire il piano. L’OCC vigila sull’esatto adempimento, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice (art. 71 c.1). Il prospetto della mossa 2 serve proprio a mettere l’OCC in condizione di fare questo: capire la difficoltà e decidere se basta un aggiustamento interno o se serve il giudice.
Se la separazione ha già sciolto la comunione legale, ricorda poi che i beni comuni passano in comunione ordinaria. Tra i coniugi si applica il regime dei rimborsi e delle restituzioni dell’art. 192 c.c. (Cass. Sez. II, ord. n. 4879 del 23/2/2024, nota da massima). In pratica, nel prospetto devi indicare anche quanto ciascuno ha versato di tasca propria per beni comuni, perché in sede di divisione quelle somme possono tornare in discussione e cambiare l’attivo di ciascuna massa.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che l’altro coniuge non ti dia i suoi documenti. Tu non puoi costringerlo, ma puoi:
- consegnare all’OCC i tuoi documenti completi e segnalare per iscritto che quelli dell’altro mancano;
- usare i dati già agli atti della procedura, cioè i redditi depositati con la domanda, come base provvisoria;
- se c’è un procedimento di separazione, usare le dichiarazioni e i documenti economici depositati in quel giudizio, che spesso sono più aggiornati.
L’OCC deve poter distinguere chi è in difficoltà e chi no. Con le masse distinte (art. 66 c.3), la tua collaborazione va valutata in modo separato da quella dell’altro.
Check di completamento
- Hai un prospetto in tre colonne firmato e datato, con i documenti allegati.
- Sai, in euro al mese, se il coniuge A e il coniuge B riescono a pagare la loro parte.
- Il prospetto è stato consegnato all’OCC.
Mossa 3 – Verifica che la domanda unica regga ancora (se l’omologa non è arrivata)
Obiettivo della mossa: se la separazione arriva prima della sentenza di omologazione, accertare che la domanda familiare continui ad avere i suoi presupposti e aggiornare il piano prima che il giudice decida. Se il piano è già omologato, leggi comunque questa mossa: ti spiega perché la separazione non cancella, di per sé, la scelta fatta all’inizio.
Quando va fatta
Nella finestra che va dal deposito della domanda alla sentenza di omologa, i passaggi chiave sono questi:
- l’OCC comunica proposta e piano ai creditori entro 30 giorni dal decreto (art. 70 c.1);
- i creditori hanno 20 giorni dalla comunicazione per le osservazioni (art. 70 c.3);
- l’OCC, entro 10 giorni dalla scadenza di quel termine e sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche necessarie (art. 70 c.6);
- dopo, il giudice decide sull’omologa (art. 70 c.7).
Se la separazione emerge in questa finestra, il momento giusto per aggiornare il piano è prima della relazione del c.6. Lì l’OCC può proporre modifiche. Dopo, si rischia una decisione su numeri ormai falsi. Già all’inizio, poi, il giudice può concedere al debitore fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1).
Come si esegue
Primo controllo: il legame previsto dall’art. 66. La domanda unica richiede che i membri della famiglia siano conviventi oppure che il sovraindebitamento abbia un’origine comune (art. 66 c.1). Per i coniugi la convivenza è il legame più frequente, ma non l’unico. Fai questa verifica:
- se il debito ha un’origine comune (mutuo cointestato, finanziamento firmato in due, debiti nati dalla stessa iniziativa familiare), il presupposto resta, anche quando la convivenza finisce;
- se l’unico legame era la convivenza e i debiti sono tutti personali, la cessazione della convivenza dopo il deposito pone un problema. Non c’è una norma che lo risolva espressamente e non abbiamo trovato pronunce che lo affrontino. La lettura più coerente è che i presupposti si valutino al momento della domanda e che l’evento successivo non renda inammissibile la domanda già proposta. Le masse restano comunque distinte. Ma è una lettura, e va sostenuta con l’OCC davanti al giudice.
Secondo controllo: il coniuge resta coniuge. L’art. 66 c.2 indica tra i membri della famiglia il coniuge. La separazione personale non scioglie il matrimonio: i coniugi separati restano coniugi fino al divorzio. Il legame familiare previsto dalla norma quindi non viene meno con la separazione. Viene meno, semmai, la convivenza. Diverso è il caso del divorzio pronunciato mentre la procedura è ancora in corso. Lì il presupposto non può più fondarsi sulla qualità di coniuge, e resta solo l’origine comune del debito.
Terzo controllo: stessa procedura per tutti. La spiegazione di Brocardi riporta Trib. Bari 6/12/2023, secondo cui il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Se, con la separazione, uno dei due coniugi vuole ritirarsi dal piano e chiedere altro (per esempio una liquidazione controllata individuale), la domanda unica va ripensata. La strada è il coordinamento: se sono presentate più domande per membri della stessa famiglia, il giudice adotta i provvedimenti di coordinamento ed è competente il giudice adito per primo (art. 66 c.4).
Quarto controllo: i numeri. Applica la mossa 2 e chiedi all’OCC di inserire il prospetto aggiornato nella relazione del c.6, con le modifiche del piano che ne derivano.
La base giuridica
Art. 66 c.1-4 CCII (presupposti, nozione di famiglia, masse distinte, coordinamento); art. 70 c.1, c.3, c.6 e c.7 (integrazioni, osservazioni, modifiche proposte dall’OCC, omologa). Ricorda che dopo il D.Lgs. 136/2024 la decisione sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza, sia che accolga sia che respinga, e si impugna con reclamo in corte d’appello (Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, nota da massima Brocardi, massimata proprio sotto gli artt. 66 e 70). Se il giudice nega l’omologa per effetto della separazione, la strada è il reclamo dell’art. 51, nel termine di 30 giorni.
Se qualcosa va storto
L’imprevisto tipico è che un creditore, venuto a sapere della separazione, presenti osservazioni in cui sostiene che la domanda familiare “non ha più ragione di esistere” e che il piano non è più fattibile. Rispondi su due piani:
- sul presupposto: documenta l’origine comune del debito, se c’è, e ricorda che le masse sono sempre state distinte, quindi il creditore non ha perso nulla dalla domanda unica;
- sulla fattibilità: presenta il prospetto aggiornato e, se serve, una proposta modificata. È l’OCC che riferisce al giudice e propone le modifiche (art. 70 c.6). La tua risposta deve quindi arrivargli in tempo.
Se il creditore che contesta è anche quello che ha concesso credito senza verificare il merito creditizio, ricorda il limite dell’art. 69 c.2. Quel creditore non può contestare la convenienza della proposta. Può però contestarne i requisiti di legittimità (Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025, nota da massima).
Check di completamento
- Hai verificato, per iscritto, se il vostro legame ex art. 66 è la convivenza, l’origine comune o entrambi.
- L’OCC ha ricevuto il prospetto prima della relazione dell’art. 70 c.6.
- Entrambi i coniugi confermano di voler proseguire con la stessa procedura, oppure è stato chiesto al giudice il coordinamento ex art. 66 c.4.
Mossa 4 – Coordina l’accordo di separazione con il piano, prima di firmarlo
Obiettivo della mossa: fare in modo che le condizioni di separazione (casa, mutuo, assegno, divisione dei beni) siano compatibili con il piano, così che il giudice della famiglia e il giudice della crisi non si trovino davanti a due assetti in contrasto. È la mossa che più di tutte decide se la procedura sopravvive.
Quando va fatta
Prima della firma del ricorso congiunto o del verbale di separazione consensuale. Se la separazione è giudiziale, prima delle udienze in cui si discutono i provvedimenti economici. Una volta che le condizioni sono state recepite dal giudice della famiglia, cambiarle è molto più difficile.
Come si esegue
Il primo passo è mettere in contatto il legale che segue la separazione e chi segue la procedura di sovraindebitamento, oppure affidare a un unico studio la regia delle due cose. Il problema pratico è questo: chi scrive un accordo di separazione tende a ragionare come se i beni fossero liberi, mentre in una procedura familiare sono vincolati al piano.
Il secondo passo è controllare una per una le clausole tipiche, con questa lista.
- Casa familiare. Se il piano ne prevede la vendita, un’assegnazione a uno dei coniugi cambia il valore del bene (vedi mossa 6). Se il piano prevede che la casa resti e che si continui a pagare il mutuo (art. 67 c.5), l’assegnazione va coordinata con chi pagherà le rate.
- Trasferimento di quote. La clausola “il marito trasferisce alla moglie la sua metà della casa” è un atto dispositivo. Non si inserisce nell’accordo senza averla prima sottoposta all’OCC e, se necessario, al giudice della procedura. La Cassazione ricorda che gli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato hanno valore di atto pubblico e sono titolo per la trascrizione (Cass. Sez. I, ord. n. 2546 del 3/2/2025, nota da massima). Proprio perché quell’accordo è subito trascrivibile, è un atto da maneggiare con cura: una volta trascritto, il trasferimento è fatto.
- Mutuo cointestato. L’accordo può stabilire chi paga le rate nei rapporti interni tra coniugi. Non può liberare uno dei due verso la banca, che resta creditrice di entrambi in solido. Scrivi la clausola come accordo interno e verifica che sia coerente con la ripartizione delle rate prevista dal piano.
- Assegno di mantenimento. L’importo per i figli si decide sui loro bisogni e sulle risorse dei genitori, non sulle esigenze dei creditori. Ma il giudice della famiglia deve conoscere il piano in corso, perché le rate fanno parte delle uscite obbligatorie di ciascun genitore. Deposita nel giudizio di separazione la sentenza di omologa e il prospetto delle rate.
- Fondo patrimoniale. Se i beni sono in un fondo patrimoniale, la separazione personale non ne determina di per sé la cessazione, che il codice civile collega ad annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 171 c.c.). Nella liquidazione controllata i beni del fondo e i loro frutti non sono compresi nella liquidazione, salvo l’art. 170 c.c. (art. 268 c.4 lett. c CCII). Una clausola di separazione che “scioglie” il fondo o ne trasferisce i beni va quindi valutata anche sul piano della procedura.
- Divisione dei beni comuni e rimborsi. Dopo lo scioglimento della comunione, in sede di divisione si fanno i conti dei rimborsi e delle restituzioni (art. 192 c.c.; Cass. Sez. II, ord. n. 4879 del 23/2/2024). Secondo la Cassazione si restituiscono solo le somme spese per il patrimonio comune già costituito, non il denaro personale usato per acquistare beni in comunione, e in tal caso attivo e passivo si dividono in parti uguali (Cass. Sez. II, sent. n. 20066 del 13/7/2023, nota da massima). Ogni conguaglio tra coniugi sposta attivo da una massa all’altra e va quindi segnalato all’OCC.
Il terzo passo è far vedere la bozza all’OCC. Non è un obbligo formale scritto per ogni clausola, ma l’OCC vigila sull’adempimento (art. 71 c.1) e le vendite e cessioni previste dal piano avvengono sotto il suo controllo e con la sua collaborazione. Se l’OCC conosce l’accordo prima, la sua relazione semestrale lo presenterà come un adeguamento concordato e non come una sorpresa.
La base giuridica
Art. 191 c.c.: la comunione si scioglie con la separazione personale. Il testo vigente indica come momento quello in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, oppure la data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale, purché omologato. Dopo la riforma del processo di famiglia del D.Lgs. 149/2022 il riferimento al presidente va coordinato con il nuovo rito: nel tuo caso, fai individuare con precisione la data che conta. Art. 192 c.c. sui rimborsi; art. 171 c.c. sul fondo patrimoniale. Sul versante CCII: artt. 70 c.4 e 71 c.1-3 (atti di straordinaria amministrazione, vendite sotto controllo dell’OCC, inefficacia degli atti contrari al piano) e art. 72 c.1 (revoca per sottrazione di attivo).
Se qualcosa va storto
Imprevisto 1: l’accordo è già stato firmato e omologato con un trasferimento della casa. Raccogli l’atto, verifica la trascrizione e consegnalo all’OCC. Valutate insieme tre strade: (a) dimostrare che il trasferimento è neutro per i creditori, per esempio perché chi riceve la quota si accolla la corrispondente parte di debito e le rate del piano restano coperte; (b) proporre un adeguamento del piano che tenga conto del nuovo assetto; (c) se il trasferimento sottrae valore ai creditori, prepararsi alla contestazione e alla mossa 8.
Imprevisto 2: il giudice della separazione fissa un assegno che rende impossibile pagare le rate. Il provvedimento sull’assegno non viola il piano: è una sopravvenienza. Vai alla mossa 5 e porta all’OCC i numeri nuovi. Il giudice della crisi non può modificare l’assegno, ma può valutare l’adeguamento del piano. Il giudice della famiglia, a sua volta, può rivedere l’assegno solo con gli strumenti del diritto di famiglia.
Check di completamento
- La bozza dell’accordo è stata confrontata, clausola per clausola, con il piano.
- Le clausole su casa, quote e fondo patrimoniale sono state sottoposte all’OCC prima della firma.
- Nel giudizio di separazione è depositata la documentazione sul piano in corso.
Mossa 5 – Ricalcola il piano e porta la difficoltà davanti al giudice tramite l’OCC
Obiettivo della mossa: se dopo la separazione uno dei due (o entrambi) non riesce più a sostenere le rate, ottenere un adeguamento ordinato del piano, prima che l’inadempimento diventi motivo di revoca. È la mossa più delicata dal punto di vista giuridico, perché il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano del consumatore dopo l’omologa.
Quando va fatta
Appena il prospetto della mossa 2 mostra un deficit stabile, cioè non un mese storto ma una differenza strutturale tra redditi e uscite. Non aspettare di accumulare arretrati. La domanda di revoca si può proporre fino a sei mesi dal deposito della relazione finale (art. 72 c.4). Quindi un inadempimento lasciato correre resta contestabile per tutta la durata del piano e oltre.
Come si esegue
Il primo passo è distinguere tre situazioni.
- Deficit compensabile all’interno. Uno dei due coniugi va in deficit, l’altro ha un margine, e c’è un debito comune (tipicamente il mutuo) le cui rate possono essere ripartite diversamente tra loro senza cambiare nulla per i creditori. Qui basta un accordo interno, documentato e comunicato all’OCC. Vedi la simulazione 1 più avanti.
- Deficit che richiede di cambiare il piano. Le rate verso i creditori vanno ridotte, sospese per qualche mese o spalmate su un periodo più lungo. Qui la modifica tocca i creditori e serve il giudice.
- Deficit irrecuperabile. Nessuna modifica rende il piano sostenibile. Qui la strada è la mossa 8.
Il secondo passo, nella seconda situazione, è chiedere all’OCC di sottoporre la difficoltà al giudice. Prepara con il tuo legale una nota con:
- l’evento sopravvenuto (separazione, con date e provvedimenti);
- il prospetto numerico della mossa 2;
- la proposta di adeguamento (per esempio: riduzione della rata mensile del coniuge A da 204,50 € a 158,00 € con allungamento della durata di 14 mesi);
- la dimostrazione che i creditori ricevono comunque più di quanto otterrebbero da una liquidazione, cioè lo stesso criterio di convenienza su cui si fonda l’omologa (art. 70 c.7).
Il terzo passo è seguire la risposta del giudice. Se il giudice ritiene che il piano non sia stato correttamente eseguito, indica gli atti necessari e un termine per compierli. Solo se le prescrizioni non vengono adempiute nel termine, anche prorogato, si arriva alla revoca (art. 71 c.5). Questo meccanismo è pensato per la fine del piano. Ma mostra che la legge preferisce dare al debitore un termine per rimediare prima di revocare.
In questa fase conta conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, imposta la richiesta nel linguaggio e con i documenti che l’OCC deve poter portare al giudice.
La base giuridica
L’OCC vigila sull’esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice (art. 71 c.1). Il giudice revoca l’omologazione in caso di inadempimento degli obblighi del piano o se il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo (art. 72 c.2). Proprio quella formula, “non è possibile modificarlo”, è il punto d’appoggio della mossa: se la legge collega la revoca all’impossibilità di modificare il piano, la modifica è l’alternativa da tentare prima. È una lettura sistematica, non una regola scritta in un articolo dedicato. Va perciò costruita con prove numeriche solide e con il supporto dell’OCC.
Nel concordato minore il quadro è analogo: l’art. 82 disciplina la revoca dell’omologazione e la sentenza di revoca è reclamabile ex art. 51 (art. 82 c.5). In più qui l’eventuale modifica tocca un accordo votato dai creditori, e va quindi gestita con ancora più cautela.
Se qualcosa va storto
Imprevisto: l’OCC ritiene che la modifica non sia possibile e segnala al giudice l’inattuabilità. Non è la fine. Chiedi di essere sentito e deposita le tue difese. La revoca si decide con sentenza, sentite le parti, ed è reclamabile ex art. 51 (art. 72 c.5). In parallelo prepara la mossa 8, perché se l’omologa viene revocata la liquidazione controllata può essere aperta su istanza del debitore o di un creditore (art. 73 c.1).
Imprevisto: i creditori chiedono la revoca mentre la tua richiesta è pendente. La richiesta di adeguamento fatta prima dell’istanza di revoca è la tua prova migliore che non hai lasciato correre. Documentala con le date delle PEC.
Check di completamento
- Sai in quale delle tre situazioni ti trovi (deficit compensabile, da modificare, irrecuperabile).
- Se serviva il giudice, l’OCC ha ricevuto una richiesta scritta con prospetto e proposta.
- Hai la prova delle date: quando hai segnalato e quando hai proposto.
Mossa 6 – Metti in sicurezza la casa familiare e il mutuo cointestato
Obiettivo della mossa: evitare che la casa, che di solito è il bene più importante del piano familiare, diventi il punto di rottura della procedura dopo la separazione. Due problemi vanno affrontati: chi paga il mutuo e che cosa succede al valore della casa se viene assegnata a uno dei coniugi.
Quando va fatta
Insieme alla mossa 4, prima che il giudice della separazione decida sull’assegnazione della casa. Se l’assegnazione c’è già, subito dopo, e comunque prima che inizi una vendita prevista dal piano.
Come si esegue
Caso A: il piano prevede che la casa resti e che il mutuo continui a essere pagato. L’art. 67 c.5 consente di pagare regolarmente le rate a scadere del mutuo sull’abitazione principale, se alla data della domanda il debitore era in regola o se il giudice lo ha autorizzato a pagare il debito scaduto. Dopo la separazione:
- verifica chi resta nella casa. Per chi resta, la casa continua a essere l’abitazione principale. Per chi esce, non lo è più. Le condizioni dell’art. 67 c.5 si valutano alla data della domanda, ma il cambiamento va segnalato all’OCC, perché incide sulla logica del piano;
- ripartisci le rate nei rapporti interni. Spesso la soluzione più sostenibile è che il coniuge che resta nella casa paghi una quota maggiore del mutuo e l’altro una quota minore. Verso la banca non cambia nulla: la rata arriva intera;
- evita i ritardi. Il mutuo cointestato è un debito solidale. Se nessuno dei due paga, la banca agisce contro entrambi e il piano di tutti e due ne risente.
Se il piano prevedeva una moratoria sui crediti ipotecari (art. 67 c.4), tieni presente che la moratoria fino a due anni non riduce il credito ma ne sospende il pagamento: nel biennio gli interessi continuano a maturare e alla scadenza il rimborso, anche rateale, deve cominciare (Cass. Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026, nota da sintesi ItaliaOggi). Se la separazione arriva mentre la moratoria sta per finire, il ricalcolo della mossa 2 deve comprendere anche la ripresa delle rate.
Caso B: il piano prevede la vendita della casa. Qui la separazione pesa di più, per l’assegnazione della casa familiare al genitore con cui vivono i figli (art. 337-sexies c.c.). La Cassazione ha chiarito il rapporto tra assegnazione e vendita coattiva. Se l’immobile è venduto mentre è gravato dall’assegnazione, il creditore che ha iscritto ipoteca prima della trascrizione dell’assegnazione può chiedere che il bene sia venduto libero. Se questo non avviene e il bene è messo in vendita con il diritto di abitazione, quel diritto è opponibile all’aggiudicatario (Cass. Sez. III, ord. n. 10686 del 19/4/2024, nota da massima Brocardi). La pronuncia riguarda la vendita forzata. Le vendite previste dal piano del consumatore sono invece fatte dal debitore con procedure competitive, sotto il controllo dell’OCC (art. 71 c.1). Il ragionamento sul valore resta però lo stesso: una casa venduta con un diritto di abitazione opponibile vale meno, e un piano costruito sul valore di una casa libera può non reggere più.
Che cosa fai in concreto:
- fai stimare di nuovo il bene tenendo conto dell’assegnazione;
- verifica le date: quando è stata iscritta l’ipoteca, quando è stata trascritta l’assegnazione;
- valuta con l’altro coniuge se l’assegnazione possa essere modulata per non bloccare la vendita, per esempio con un termine o con un accordo sul rilascio al momento della vendita, nell’interesse dei figli e con il loro trasferimento in un’altra abitazione;
- aggiorna il piano (mossa 5) se il ricavato atteso scende.
Caso C: la casa è di proprietà di uno solo dei coniugi. Succede quando la casa è stata acquistata prima del matrimonio o in regime di separazione dei beni. In questo caso la casa appartiene a una sola massa, quella del proprietario. Se il giudice della separazione la assegna all’altro coniuge, che vive lì con i figli, il proprietario si trova con un bene gravato da un diritto di abitazione e, spesso, con un mutuo che continua a pagare da solo, mentre vive altrove. Qui il prospetto della mossa 2 deve comprendere sia il mutuo sia il nuovo canone del proprietario. L’eventuale vendita prevista dal piano va ripensata alla luce della Cass. 10686/2024. Non dare per scontato che l’altro coniuge, non proprietario, partecipi alle rate: senza un accordo scritto, non ne ha l’obbligo verso di te.
La base giuridica
Art. 67 c.4 e c.5 CCII (crediti ipotecari, moratoria e mutuo sull’abitazione principale); art. 71 c.1 (vendite competitive sotto il controllo dell’OCC, stime condivise); art. 337-sexies c.c. (assegnazione della casa familiare); art. 2812 c.c. (diritti costituiti dopo l’ipoteca), richiamato da Cass. 10686/2024. Per la distribuzione del ricavato ricorda un principio affermato sul compenso del gestore. È prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025, nota da sintesi iusletter). In una procedura familiare in cui la casa ipotecata è il bene principale, il compenso dell’OCC andrà quindi coperto con altre risorse. La legge lo divide tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5).
Se qualcosa va storto
Imprevisto: il coniuge assegnatario si oppone alla vendita prevista dal piano. Non è una lite che si risolve con un’email. Va affrontata nel giudizio di separazione, oppure con un accordo che bilanci l’interesse dei figli e quello della procedura. Intanto informa l’OCC e prepara la variante del piano senza la vendita, per esempio con la conservazione della casa e il pagamento del mutuo da parte dell’assegnatario.
Imprevisto: la banca smette di accettare la ripartizione interna e chiede la rata intera a ciascuno. La banca può pretendere la rata intera da ciascun debitore solidale, ma non può incassarla due volte. Quello che conta è che la rata arrivi puntuale. Organizza un conto dedicato su cui entrambi versano la propria quota e da cui parte un solo bonifico.
Check di completamento
- Sai chi resta nella casa e chi paga quale quota del mutuo, con un accordo scritto.
- Se il piano prevede la vendita, hai una stima aggiornata che tiene conto dell’eventuale assegnazione.
- L’OCC conosce la nuova situazione della casa.
Mossa 7 – Proteggi la tua posizione se l’altro coniuge smette di collaborare
Obiettivo della mossa: fare in modo che l’inadempimento o la mancata collaborazione dell’ex partner non trascini con sé la tua procedura. Dopo una separazione conflittuale è frequente che uno dei due smetta di pagare, di rispondere all’OCC o di firmare i documenti.
Quando va fatta
Al primo segnale: una rata non pagata dall’altro, una PEC dell’OCC senza risposta, un documento che non arriva. Ogni settimana persa rende più difficile dimostrare che il problema è suo e non tuo.
Come si esegue
Primo: fai valere la distinzione delle masse. L’art. 66 c.3 stabilisce che le masse attive e passive restano distinte. In pratica, nella procedura familiare ogni coniuge ha i suoi beni, i suoi debiti e le sue rate, anche se la domanda è unica. La giurisprudenza di merito lo ha applicato in modo coerente. Nel concordato il raggiungimento della maggioranza va verificato separatamente per ciascun debitore (Trib. S. Maria Capua Vetere 16/2/2022, nota da rassegna EC News). Nella liquidazione controllata familiare unitaria la separatezza delle masse resta ferma (Trib. Verona 13/9/2023, nota da rassegna EC News).
Secondo: distingui i tuoi pagamenti. Se pagate da un conto comune, apri un conto tuo per le tue rate e comunica all’OCC il cambio. Così, se l’altro smette di pagare, dalla documentazione risulta subito che le tue rate sono regolari.
Terzo: gestisci i debiti comuni. Il punto debole della distinzione delle masse sono i debiti solidali, come il mutuo cointestato o i finanziamenti firmati in due. Per questi il creditore può chiedere a ciascuno l’intero. Se l’altro non paga la sua quota interna, rischi di dover coprire tu la differenza per non mandare in sofferenza il debito. Conserva la prova di quanto hai pagato in più: è un credito di regresso verso l’altro coniuge, da far valere anche nel giudizio di separazione.
Quarto: attenzione ai garanti. Se uno dei due ha garantito i debiti dell’altro, ricorda come funziona la protezione. L’omologa e l’esdebitazione liberano o riducono il debito solo del debitore che accede alla procedura. Il creditore conserva i suoi diritti verso fideiussori, coobbligati e obbligati in via di regresso. Per il concordato minore e per l’esdebitazione lo dicono gli artt. 79 c.5 e 278 c.6. Per il piano del consumatore manca una norma espressa e la regola si ricava dal rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme generali. Se la garanzia è reciproca e uno dei due piani salta, il creditore può rivolgersi all’altro coniuge come garante.
Quinto: nel concordato minore, il voto. Se uno dei coniugi è imprenditore o professionista e la procedura è un concordato minore, il coniuge che fosse anche suo creditore (per esempio per arretrati di mantenimento) non vota e non è computato nelle maggioranze (art. 79 c.2). La separazione non cambia questa regola, perché il separato resta coniuge.
La base giuridica
Art. 66 c.3 CCII (masse distinte); art. 72 c.1-2 (revoca per inadempimento o atti in frode); art. 79 c.2 e c.5 (voto e coobbligati nel concordato minore); art. 278 c.6 (coobbligati nell’esdebitazione); art. 65 c.2 (rinvio generale).
Sul punto più delicato, cioè se l’inadempimento di uno dei coniugi possa portare alla revoca della sola posizione di quel coniuge, non esiste una norma espressa e non abbiamo trovato pronunce verificate. La lettura che sosteniamo parte dalla distinzione delle masse. Se ogni coniuge ha la sua massa e le sue obbligazioni, la revoca per inadempimento dovrebbe colpire chi non adempie, salvo che il piano sia costruito in modo tale che le due posizioni non si possano separare. Per questo, quando si scrive un piano familiare, conviene già prevedere che cosa succede se una delle due posizioni si interrompe. Se il tuo piano non lo prevede, la mossa 5 serve anche a chiarirlo.
Se qualcosa va storto
Imprevisto: l’OCC, nella relazione semestrale, segnala l’inadempimento “dei debitori” senza distinguere. Chiedi per iscritto una rettifica che separi le due posizioni e allega la prova dei tuoi pagamenti. Una relazione che vi accomuna rischia di orientare il giudice verso una revoca complessiva.
Imprevisto: l’altro coniuge ti accusa, nel giudizio di separazione, di aver “fatto debiti” che ora pesano su di lui. Nella procedura familiare i debiti sono stati elencati per ciascuno, con le cause di prelazione (art. 67 c.2 lett. a). Quell’elenco, già verificato dall’OCC e dal giudice, è una prova utile anche nel giudizio di famiglia su chi deve cosa.
Check di completamento
- Le tue rate partono da un conto tuo o comunque risultano tue.
- Hai la prova di quanto hai pagato per i debiti comuni oltre la tua quota.
- L’OCC distingue le due posizioni nelle sue comunicazioni.
Mossa 8 – Prepara il piano B: revoca, liquidazione controllata, reclamo
Obiettivo della mossa: se il piano non regge più, arrivare alla soluzione alternativa in modo ordinato, senza subire una revoca che lascia esposti a esecuzioni individuali. La separazione può rendere impossibile un piano che prima era sostenibile. Non è una colpa, ma va gestita.
Quando va fatta
Appena la mossa 5 dà esito negativo, cioè il deficit è irrecuperabile o il giudice nega l’adeguamento. Oppure quando arriva un’istanza di revoca. Termini da tenere presenti:
- reclamo contro la sentenza di revoca: 30 giorni, in corte d’appello (artt. 72 c.5 e 51 c.1);
- reclamo contro la sentenza di diniego dell’omologa: 30 giorni, in corte d’appello (art. 70 c.8 e art. 51; Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026);
- ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello: 30 giorni dalla notificazione (art. 51 c.13).
Tutti questi termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice.
Come si esegue
Strada 1: liquidazione controllata dopo la revoca. Revocata l’omologazione, il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore, procede all’apertura della liquidazione controllata se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269 (art. 73 c.1). Se la revoca dipende da atti di frode o da inadempimento, l’istanza può proporla anche il pubblico ministero (art. 73 c.2). Il giudice concede al debitore un termine per integrare la documentazione (art. 73 c.3). Per te la scelta pratica è proporre tu l’istanza, prima di un creditore, con una documentazione già pronta. Per entrare in liquidazione controllata non serve la meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella successiva fase di esdebitazione (Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, nota da massima). Serve però la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza, che è requisito di ammissibilità ed è soggetta al controllo sostanziale del giudice (Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026, nota da sintesi diritto.it).
Strada 2: liquidazione controllata familiare. Se anche l’altro coniuge è nella stessa condizione, potete chiedere una liquidazione controllata familiare. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 66 c.1 la prevede espressamente, anche quando uno dei due è incapiente, purché per almeno uno l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire (art. 268 c.3, quarto periodo). Se invece la separazione rende impossibile ogni collaborazione, ciascuno può presentare la propria domanda. Se le domande sono più d’una, il giudice le coordina ed è competente quello adito per primo (art. 66 c.4).
Strada 3: esdebitazione dell’incapiente. Se dopo la separazione uno dei due non ha più nulla da offrire, nemmeno in prospettiva, può valutare l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente (art. 283). L’accesso è possibile una sola volta, serve la meritevolezza e per tre anni dal decreto c’è l’obbligo di dichiarare le utilità sopravvenute. Il presupposto ricorre anche quando il reddito, dedotte le spese di produzione e quanto serve per il mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà e moltiplicato per il parametro ISEE (art. 283 c.2). Dopo la separazione la “famiglia” del calcolo è il nuovo nucleo, e l’assegno versato ai figli è una delle voci da documentare.
Strada 4: difendere l’omologa. Se ritieni che la revoca non sia giustificata, perché l’inadempimento è dell’altro coniuge o perché una modifica era possibile, il reclamo ex art. 51 è lo strumento. Il ricorso va depositato nella cancelleria della corte d’appello nel termine di 30 giorni (art. 51 c.1). Il presidente fissa l’udienza entro 60 giorni dal deposito (c.5) e il reclamante notifica ricorso e decreto entro 10 giorni dalla comunicazione (c.6). Il reclamo non sospende di per sé l’efficacia della sentenza, salvo l’art. 52 (c.4).
La base giuridica
Artt. 72, 73, 268, 269, 283 e 51 CCII; art. 66 c.1 e c.4. Per il concordato minore: art. 82 (revoca) e art. 83 (conversione in liquidazione controllata in caso di revoca). Non c’è conversione automatica per il solo voto mancato. Se l’omologa del concordato minore è negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive e, su istanza del debitore, apre la liquidazione controllata (art. 80 c.5).
Se qualcosa va storto
Imprevisto: dopo la revoca un creditore avvia subito un pignoramento dello stipendio. Con la revoca le misure protettive vengono meno e le azioni individuali riprendono. La tua difesa è la velocità: l’istanza di liquidazione controllata va preparata in parallelo alla difesa contro la revoca, non dopo. Nella liquidazione controllata le cessioni del quinto non sono opponibili alla procedura: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura (così Trib. Milano, sent. n. 31/2025).
Imprevisto: in liquidazione ti viene lasciato per vivere un importo calcolato sul vecchio nucleo. I crediti per stipendi e pensioni restano fuori dalla liquidazione nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento del debitore e della famiglia (art. 268 c.4 lett. b). Dopo la separazione quei limiti vanno ridefiniti: chiedi al giudice, tramite il liquidatore, un nuovo provvedimento, con il prospetto della mossa 2.
Check di completamento
- Sai quale strada percorrere e chi presenta l’istanza (tu, per primo).
- I documenti per l’istanza di liquidazione sono pronti prima che la revoca diventi efficace.
- Hai in agenda i termini di reclamo, calcolati senza sospensione feriale.
Il piano alla prova dei numeri: quattro simulazioni
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono tutte dalla stessa situazione e mostrano come cambia l’esito a seconda di quando e come si agisce.
Situazione di partenza comune. Due coniugi in comunione legale con un figlio minore. Piano familiare del consumatore omologato con sentenza del 14/3/2025, durata 72 mesi. Il coniuge A ha un reddito netto di 2.140 € al mese, il coniuge B di 1.380 €. Il mutuo cointestato sulla casa familiare ha una rata di 612 € ed è pagato regolarmente ai sensi dell’art. 67 c.5. I debiti chirografari personali di A ammontano a 36.810 €, pagati al 40% (14.724 € in 72 rate da 204,50 €). Quelli di B ammontano a 21.470 €, pagati al 30% (6.441 € in 72 rate da 89,46 €). Le spese di mantenimento della famiglia riconosciute nel piano sono di 2.540 € al mese. Il conto mensile è questo: entrate 3.520 €, uscite 612 + 204,50 + 89,46 + 2.540 = 3.445,96 €, margine 74,04 €.
Il 7/9/2026 A lascia la casa. Prende in affitto un bilocale a 590 € al mese, versa per il figlio un assegno di 280 € e sostiene spese personali per 820 €. B resta nella casa con il figlio e ha spese per 1.180 € al mese. Finora il mutuo era diviso a metà: 306 € ciascuno.
Simulazione 1 – Chi agisce alla mossa 1 entro la prima settimana. Il 14/9/2026 i coniugi scrivono all’OCC via PEC (mossa 1) e consegnano il prospetto (mossa 2). I numeri sono questi.
- A: 2.140 − 590 − 280 − 820 = 450 € disponibili. Rate a suo carico con il mutuo a metà: 306 + 204,50 = 510,50 €. Deficit: 60,50 € al mese.
- B: 1.380 + 280 (assegno ricevuto) − 1.180 = 480 € disponibili. Rate a suo carico: 306 + 89,46 = 395,46 €. Margine: 84,54 € al mese.
La soluzione è interna: B, che continua a usare la casa, si fa carico di una quota maggiore del mutuo, 366,50 €, e A di una quota minore, 245,50 €. A paga 245,50 + 204,50 = 450 € (margine zero). B paga 366,50 + 89,46 = 455,96 € (margine 24,04 €). La banca riceve sempre 612 €, i creditori chirografari le stesse rate. L’accordo interno entra nelle condizioni di separazione (mossa 4) e l’OCC lo riporta nella relazione semestrale. Nessun creditore subisce un euro di differenza, quindi non serve nessuna modifica del piano verso i creditori. Resta però un punto fragile: il margine di A è zero, e un imprevisto qualsiasi lo manda in deficit. Conviene chiedere all’OCC di segnalare la situazione al giudice come difficoltà prevedibile (art. 71 c.1).
Simulazione 2 – Chi lascia correre e arriva alla mossa 5 con gli arretrati. Stessi numeri, ma nessuno avvisa l’OCC. A continua a pagare la sua metà del mutuo (306 €) e, non avendo abbastanza, smette di pagare le rate chirografarie da ottobre 2026 a febbraio 2027. Gli arretrati arrivano a 5 × 204,50 = 1.022,50 €. Il 15/2/2027 un creditore chiede la revoca dell’omologazione per inadempimento (art. 72 c.2). A questo punto:
- A deve dimostrare che il piano è ancora modificabile, ma parte con 1.022,50 € di arretrati e senza aver mai segnalato la difficoltà;
- B, che ha pagato regolarmente da un conto comune, deve dimostrare che le sue rate sono state pagate. Se gli estratti conto non distinguono i versamenti, il compito è più difficile (mossa 7);
- se il giudice revoca, le misure protettive vengono meno e i creditori di A possono tornare ad agire individualmente. A dovrà valutare la liquidazione controllata (art. 73).
La stessa separazione che, gestita a settembre, si risolveva con un accordo sul mutuo, a febbraio è diventata un’istanza di revoca.
Simulazione 3 – La casa da vendere e l’assegnazione al genitore con il figlio. Variante: il piano prevede la vendita della casa entro il 2027, con un valore stimato di 168.400 €. Il mutuo residuo è di 97.300 €, quindi l’eccedenza di 71.100 € va divisa tra le due masse: 35.550 € ciascuna, destinati ai chirografari di A e di B. Il giudice della separazione assegna la casa a B e al figlio, e l’assegnazione è trascritta dopo l’iscrizione dell’ipoteca.
- Ipotesi 3a, vendita con il diritto di abitazione. Ipotizziamo che le offerte per una casa occupata, con un diritto opponibile all’acquirente (Cass. 10686/2024), siano inferiori del 22%: 168.400 × 0,78 = 131.352 €. Tolto il mutuo restano 34.052 €, 17.026 € per massa. Mancano 18.524 € a ciascun coniuge rispetto al piano. Il piano diventa probabilmente inattuabile e la mossa 5 richiede una modifica pesante.
- Ipotesi 3b, accordo preventivo (mosse 4 e 6). Prima dell’udienza di separazione i coniugi concordano che B resti nella casa fino al rogito e la liberi al momento della vendita, trasferendosi con il figlio in un’abitazione individuata in anticipo. La casa si vende libera a 164.250 €. Tolto il mutuo restano 66.950 €, 33.475 € per massa. Lo scostamento è di 2.075 € a testa, recuperabile con pochi mesi di rate in più.
Simulazione 4 – Liquidazione controllata familiare già aperta. Variante: anziché un piano, il tribunale ha aperto il 13/10/2025 una liquidazione controllata familiare. Ad A è stato lasciato, per il mantenimento della famiglia, un importo di 1.650 € al mese su 2.140 €, quindi 490 € vanno alla procedura. Dopo la separazione ad A servono 590 + 280 + 820 = 1.690 €.
- Chi chiede subito al giudice la nuova quota (mossa 8, imprevisto 2). Da novembre 2026 A trattiene 1.690 € e versa 450 €. In 24 mesi, fino a ottobre 2028, la procedura riceve 960 € in meno, una differenza documentata e autorizzata.
- Chi non chiede nulla. A continua a versare 490 € e accumula ogni mese 40 € di buco sulle spese essenziali, spesso coperto con ritardi nell’affitto o con nuovi debiti. Questi debiti sono successivi all’apertura, quindi non entrano nella procedura, e restano tutti suoi.
In entrambi i casi l’esdebitazione opera di diritto decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 13/10/2028, ed è dichiarata dal tribunale su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. I creditori ammessi possono presentare osservazioni entro 15 giorni (art. 282 c.1). Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Un debitore che ha chiesto in modo trasparente l’adeguamento della quota arriva a quella verifica con una posizione più solida.
Il piano in una pagina
Se devi stampare una sola pagina, stampa questa. Dopo una separazione la procedura familiare non si salva con un atto solo, ma con una sequenza: prima fermi gli atti pericolosi, poi misuri, poi coordini la separazione con il piano, poi chiedi gli adeguamenti, e solo se tutto questo non basta passi al piano B. Ogni mossa ha un termine o una finestra, e saltarne una costa caro nella mossa successiva.
| Mossa | Obiettivo | Termine o finestra | Rischio se la salti |
|---|---|---|---|
| 1. Congela gli atti e avvisa l’OCC | Nessun atto contrario al piano | Subito, anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) | Atti inefficaci (art. 71 c.3), contestazioni di sottrazione di attivo (art. 72 c.1) |
| 2. Misura i due nuclei | Prospetto documentato | Entro poche settimane, prima della relazione semestrale | Nessuna base per chiedere adeguamenti |
| 3. Verifica la domanda unica | Presupposti dell’art. 66 e piano aggiornato | Prima della relazione dell’OCC (art. 70 c.6) | Diniego dell’omologa su numeri superati |
| 4. Coordina l’accordo di separazione | Clausole compatibili con il piano | Prima della firma del verbale o delle udienze | Trasferimenti trascritti e non più rimediabili |
| 5. Ricalcola e porta la difficoltà al giudice | Adeguamento ordinato | Al primo deficit stabile | Revoca per inadempimento (art. 72 c.2) |
| 6. Casa e mutuo | Rate puntuali, valore della casa protetto | Prima dell’assegnazione o della vendita | Prezzo ridotto, piano inattuabile |
| 7. Proteggi la tua posizione | Masse e pagamenti distinti | Al primo inadempimento dell’altro | Essere coinvolto nell’inadempimento altrui |
| 8. Piano B | Liquidazione, esdebitazione o reclamo | 30 giorni per il reclamo (art. 51) | Esecuzioni individuali senza protezione |
Il filo che unisce le otto mosse è uno solo: dire all’OCC che cosa sta succedendo prima che lo scoprano i creditori.
Gli scenari di deviazione: quando il piano non va come previsto
Scenario 1 – L’altro coniuge accelera da solo. Ricevi la notizia che l’ex partner ha depositato per conto proprio una nuova domanda, per esempio di liquidazione controllata, oppure ha chiesto lui stesso la revoca del piano familiare, sostenendo di non poterlo più eseguire.
Piano B. Primo, verifica il tribunale adito e le date. Se ci sono più domande per membri della stessa famiglia, il giudice adotta provvedimenti di coordinamento ed è competente quello adito per primo (art. 66 c.4). Secondo, separa subito la tua posizione con la prova dei tuoi pagamenti (mossa 7). Terzo, decidi se anche per te è più conveniente cambiare strada o se il tuo piano, da solo, regge. La domanda dell’altro non ti obbliga a seguirlo, ma ti costringe a decidere in fretta. Se la tua posizione regge da sola, chiedi all’OCC di dirlo espressamente nella relazione al giudice.
Scenario 2 – Il termine è scaduto. È stata pronunciata la sentenza di revoca e i 30 giorni per il reclamo in corte d’appello sono passati, magari perché la notifica è arrivata in agosto e qualcuno contava sulla sospensione feriale. Nei procedimenti del CCII la sospensione feriale non si applica (art. 9 c.1).
Piano B. Il reclamo non è più proponibile, ma la revoca non chiude ogni porta. Revocata l’omologazione, il tribunale apre la liquidazione controllata su istanza del debitore o di un creditore, se ricorrono le condizioni degli artt. 268 e 269 (art. 73 c.1). Presenta tu l’istanza, con la documentazione già pronta, per non lasciare l’iniziativa ai creditori e per riportare il patrimonio sotto una procedura concorsuale. In liquidazione l’esdebitazione può arrivare decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 c.1). Se non hai nulla da offrire, valuta l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), ricordando che si può ottenere una sola volta.
Scenario 3 – Il documento irreperibile. All’OCC o al giudice serve un documento che non hai: il verbale di separazione, il provvedimento sull’assegnazione della casa, la prova della data in cui si è sciolta la comunione, le buste paga dell’altro coniuge.
Piano B. Per gli atti del giudizio di separazione chiedi una copia alla cancelleria o al tuo legale di famiglia, che la estrae dal fascicolo telematico. Per lo scioglimento della comunione ricorda che il provvedimento che autorizza i coniugi a vivere separati è comunicato all’ufficiale dello stato civile per l’annotazione (art. 191 c.c.). Un estratto dell’atto di matrimonio con le annotazioni, chiesto al Comune, documenta il dato. Per i redditi dell’altro, se non collabora, deposita i tuoi, segnala la mancanza per iscritto e indica dove i dati si trovano, per esempio nel fascicolo della separazione. Un documento mancante va dichiarato, non nascosto: l’OCC deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione, e un vuoto spiegato pesa meno di un vuoto scoperto.
Le domande di chi sta eseguendo
Posso fare la mossa 4 prima della mossa 2? Puoi lavorarci in parallelo, ma non firmare l’accordo di separazione prima di avere i numeri. Senza il prospetto non sai quale ripartizione del mutuo o quale assetto della casa rende il piano sostenibile, e rischi di firmare condizioni che poi lo rendono inattuabile.
Se ci riconciliamo, che cosa succede? Per la comunione legale la Cassazione afferma che la riconciliazione rimuove la causa di scioglimento e ripristina automaticamente il regime originario, salvo gli acquisti fatti durante la separazione (Cass. Sez. VI-2, ord. n. 6820 dell’11/3/2021, nota da massima). Per la procedura, la riconciliazione ripristina la convivenza. Le eventuali modifiche al piano fatte nel frattempo vanno però rilette con l’OCC, perché erano state costruite su due nuclei.
Il divorzio cambia qualcosa rispetto alla separazione? Sì. Il separato resta coniuge, il divorziato no. Per la nozione di famiglia dell’art. 66 c.2 e per l’esclusione dal voto nel concordato minore (art. 79 c.2), il divorzio fa venir meno la qualità di coniuge. Dopo il divorzio, il presupposto della domanda unica può reggersi solo sull’origine comune del debito. Inoltre con il divorzio cessa il fondo patrimoniale, salvo che ci siano figli minori (art. 171 c.c.).
L’assegno di mantenimento rientra nel piano? L’assegno che matura dopo la domanda non è un debito anteriore. Va pagato regolarmente e nel piano compare come spesa necessaria di chi lo versa. Gli arretrati anteriori sono un debito vero e proprio. Ricorda però che gli obblighi di mantenimento e alimentari sono esclusi dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. a). Se il piano salta e si arriva alla liquidazione, quel debito non si cancella. Il nostro consiglio operativo è di non prevederne la falcidia senza una verifica specifica.
Chi paga l’OCC dopo la separazione? La regola è già scritta: il compenso dell’OCC è ripartito tra i membri della famiglia in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5). La separazione non la cambia. Se l’accordo di separazione prevede una ripartizione diversa nei rapporti interni, quella clausola vale solo tra i coniugi.
Il coniuge che esce di casa cambia residenza: cambia anche il tribunale competente? La competenza si radica al momento della domanda, presso il tribunale indicato dall’art. 27 c.2 CCII. Il trasferimento di uno dei coniugi in un altro circondario dopo il deposito, secondo la lettura che riteniamo corretta, non sposta la procedura già pendente. Comunica comunque all’OCC il nuovo indirizzo e un recapito PEC, perché le comunicazioni devono raggiungerti.
Posso uscire dalla procedura familiare e continuare da solo? Il CCII non regola espressamente il recesso di un familiare dalla domanda unica. Gli strumenti disponibili sono quelli visti: masse distinte, coordinamento tra domande (art. 66 c.4), adeguamento del piano e, se necessario, una procedura diversa. Ogni passaggio va concordato con l’OCC e sottoposto al giudice.
La giurisprudenza che sostiene il piano
Le pronunce che seguono sono organizzate per mossa. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio riformulato e il motivo per cui conta in caso di separazione durante una procedura familiare. Avvertenza: non abbiamo trovato pronunce di legittimità che affrontino in modo diretto la separazione dei coniugi durante una procedura familiare. Le pronunce sostengono le singole mosse, non una regola generale che oggi non esiste.
A sostegno delle mosse 1 e 4 (atti patrimoniali e accordo di separazione)
- Cass. civ., Sez. I, sent. n. 8803 del 5/4/2017 (massima Brocardi). La comunione legale è senza quote fino allo scioglimento. Dopo lo scioglimento ciascun coniuge può alienare la propria quota, se ne ha conservato il potere. Rilevanza: dopo la separazione nasce il potere di disporre della quota, e proprio per questo serve la mossa 1. Durante il piano quel potere resta subordinato al controllo dell’OCC e del giudice.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 2546 del 3/2/2025 (massima Brocardi). Gli accordi patrimoniali contenuti nel verbale di separazione consensuale omologato hanno forma di atto pubblico e sono titolo per la trascrizione. Sono valide anche le divisioni in quote diseguali, se servono a sistemare i rapporti economici tra i coniugi. Rilevanza: un trasferimento inserito nell’accordo diventa subito opponibile. Va quindi coordinato con il piano prima della firma.
- Cass. civ., Sez. II, ord. n. 4879 del 23/2/2024 (massima Brocardi). Dopo lo scioglimento della comunione i beni passano in comunione ordinaria e in sede di divisione si applica il regime dei rimborsi e delle restituzioni dell’art. 192 c.c. Rilevanza: i conguagli tra coniugi spostano attivo tra le masse e vanno segnalati all’OCC.
- Cass. civ., Sez. II, sent. n. 20066 del 13/7/2023 (massima Brocardi). Allo scioglimento si restituiscono solo le somme spese per il patrimonio comune già costituito, non il denaro personale usato per acquistare beni in comunione, e in quel caso attivo e passivo si dividono in quote uguali. Rilevanza: aiuta a prevedere l’esito della divisione e quindi l’attivo di ciascuna massa.
A sostegno della mossa 3 (tenuta della domanda unica)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi, artt. 66 e 70). Dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologazione del piano del consumatore, di accoglimento o di rigetto, ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ex art. 51. Rilevanza: se la separazione porta a un diniego dell’omologa, la strada e il giudice del reclamo sono questi, con il termine di 30 giorni.
- Trib. Bari 6/12/2023 (riportata nella spiegazione Brocardi all’art. 66). Il ricorso congiunto è ammissibile solo se i familiari chiedono la stessa procedura. Rilevanza: se dopo la separazione uno dei due vuole cambiare strada, la domanda unica va ripensata attraverso il coordinamento dell’art. 66 c.4.
- Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento, o che ha violato l’art. 124-bis TUB, può contestare i requisiti di legittimità del piano, ma non la sua convenienza. Rilevanza: delimita le osservazioni che un creditore può fare sfruttando la separazione.
A sostegno della mossa 6 (casa e mutuo)
- Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10686 del 19/4/2024 (massima Brocardi). Il creditore con ipoteca iscritta prima della trascrizione dell’assegnazione della casa familiare può chiedere la vendita del bene libero. Se il bene è venduto con il diritto di abitazione, quel diritto è opponibile all’aggiudicatario. Rilevanza: misura l’impatto dell’assegnazione sul valore della casa prevista in vendita dal piano.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi). La moratoria fino a due anni sui crediti privilegiati sospende il pagamento senza ridurre il credito. Gli interessi maturano e alla scadenza il rimborso deve iniziare. Rilevanza: nel ricalcolo dopo la separazione va prevista la ripresa delle rate ipotecarie.
- Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile, ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: se il bene principale è la casa ipotecata, il compenso dell’OCC, ripartito per attivo (art. 66 c.5), va coperto con altre risorse.
A sostegno della mossa 7 (masse distinte)
- Trib. Verona 13/9/2023 (rassegna EC News del 16/4/2024). Si può aprire una liquidazione controllata unitaria per familiari dello stesso nucleo, ferma la separatezza delle masse. Rilevanza: la distinzione delle masse resta il punto di forza di chi adempie quando l’altro non lo fa.
- Trib. S. Maria Capua Vetere 16/2/2022 (rassegna EC News del 16/4/2024). Nel concordato familiare la maggioranza va verificata separatamente per ciascun debitore. Rilevanza: conferma che, anche nelle procedure familiari, ogni posizione ha una sua autonomia.
A sostegno della mossa 8 (piano B)
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che rileva solo per l’esdebitazione. Rilevanza: dopo una revoca dovuta alla separazione, la porta della liquidazione resta aperta.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). La relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità della liquidazione controllata e il giudice la controlla nel merito. Rilevanza: l’istanza di liquidazione dopo la revoca va preparata con una relazione solida, che spieghi anche il ruolo della separazione nella crisi.
Per la domanda sulla riconciliazione
- Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 6820 dell’11/3/2021 (massima Brocardi). La riconciliazione elimina la causa di scioglimento della comunione e ripristina il regime originario, salvo gli acquisti compiuti durante la separazione. Rilevanza: se la coppia torna insieme, il quadro patrimoniale si ricompone, ma gli adeguamenti del piano vanno riletti.
Cosa può fare lo Studio Monardo
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una separazione durante una procedura familiare la competenza che pesa di più è quella di Gestore della crisi e professionista fiduciario di un OCC. Chi conosce il lavoro dell’Organismo sa quali documenti servono perché l’OCC possa riferire al giudice una difficoltà sopravvenuta, e come presentare un adeguamento del piano in modo che sia valutabile. Se poi la procedura arriva a una revoca o a un diniego, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea nel reclamo in corte d’appello e fino in Cassazione, senza cambiare difensore. Gli strumenti concreti sono questi.
- Redigiamo la comunicazione all’OCC sulla separazione, con date, provvedimenti, beni e debiti comuni coinvolti, e l’impegno a non compiere atti dispositivi non autorizzati.
- Costruiamo il prospetto in tre colonne (piano omologato, coniuge A, coniuge B), con lo staff di commercialisti, contando l’assegno come uscita e come entrata e ricalcolando il fabbisogno dei due nuclei.
- Esaminiamo clausola per clausola la bozza dell’accordo di separazione (casa, quote, mutuo, assegno, fondo patrimoniale) e la confrontiamo con il piano prima che venga firmata.
- Verifichiamo i presupposti dell’art. 66 quando la separazione arriva prima dell’omologa: convivenza, origine comune del debito, stessa procedura per entrambi.
- Prepariamo la richiesta di adeguamento da sottoporre al giudice tramite l’OCC, con la proposta numerica e il confronto con l’alternativa liquidatoria.
- Ricostruiamo la posizione della casa familiare: date di iscrizione dell’ipoteca e di trascrizione dell’assegnazione, impatto sul valore, ripartizione interna delle rate del mutuo.
- Separiamo documentalmente la tua posizione da quella dell’altro coniuge, con la prova dei pagamenti e, se serve, la richiesta all’OCC di distinguere le due posizioni nelle relazioni.
- Difendiamo l’omologa se un creditore chiede la revoca, e redigiamo il reclamo in corte d’appello ex art. 51 nei 30 giorni, che corrono anche in agosto.
- Predisponiamo l’istanza di liquidazione controllata (art. 73) o la domanda di esdebitazione dell’incapiente (art. 283), quando il piano non può più reggere, in modo che l’iniziativa resti a te.
- Chiediamo la nuova quota di reddito da trattenere se è in corso una liquidazione controllata familiare, con il prospetto del nuovo nucleo.
Lo staff è composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: chi legge il piano e chi rifà i conti dei due nuclei si confrontano sullo stesso prospetto. La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione. Non promettiamo esiti, che dipendono dai numeri, dai documenti e dalla valutazione del giudice. Ci impegniamo a mettere ogni atto nei termini e a presentare la situazione nel modo più completo e verificabile.
Chiusura
La separazione dei coniugi non è un evento previsto dalle norme sulla procedura familiare, e proprio per questo va gestita con le regole che ci sono: masse distinte, vigilanza dell’OCC, divieto di atti contrari al piano, revoca solo se il piano non si può modificare. Ogni mossa fatta in tempo trasforma la separazione in una sopravvenienza da gestire. Ogni mossa rimandata la trasforma in un inadempimento da giustificare.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di situazione perché si colloca esattamente dove lavora l’Avv. Monardo. È Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce la fase di esecuzione del piano dal punto di vista di chi deve vigilarla. Da avvocato cassazionista può poi difendere la stessa linea davanti alla corte d’appello e alla Cassazione, se la separazione porta a una revoca o a un diniego.
📩 Una separazione non deve trascinarvi fuori dal piano: contatta lo Studio oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono indicati al termine di questa guida.