Chi Paga Il Compenso Dell’OCC Nella Liquidazione Controllata Se Non Ci Sono Beni?

Chi è sommerso dai debiti e non possiede nulla, né una casa, né un’auto di valore, né un conto con risparmi, si pone quasi sempre la stessa domanda prima ancora di chiedere aiuto: se non ho beni, chi pagherà l’Organismo di Composizione della Crisi (OCC) che deve seguire la mia pratica? La risposta breve è che, ad oggi, il compenso dell’OCC resta a carico del debitore, che lo paga con il proprio reddito, anche a rate, oppure con l’aiuto di familiari; lo Stato non lo anticipa. La risposta completa è più articolata, perché dipende da quale strada si percorre: liquidazione controllata aperta con un minimo di attivo, liquidazione controllata non aperta per mancanza di beni, esdebitazione del debitore incapiente.

Il tema riguarda chiunque abbia un reddito modesto e nessun patrimonio. Il rischio principale è avviare un incarico con l’OCC senza sapere chi sosterrà il compenso, scoprire a metà percorso che la liquidazione controllata non può aprirsi per assenza di attivo e trovarsi con un debito ulteriore, quello verso l’Organismo, senza una procedura che lo regoli. A ciò si aggiunge una questione di legittimità costituzionale ancora pendente, che potrebbe cambiare le regole nei prossimi mesi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia in modo specifico perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo determina e chiede il proprio compenso, come si redige l’attestazione sull’attivo e come il giudice delegato liquida i compensi alla chiusura della procedura.

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Il quadro normativo del compenso: chi lo determina, su quali basi, con quale grado di priorità

Sul piano normativo, la liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) che consente al debitore sovraindebitato di mettere a disposizione dei creditori tutto il proprio patrimonio e la parte di reddito che eccede il mantenimento, per poi ottenere l’esdebitazione (artt. 268-277 e 282 CCII). Questo è l’unico paragrafo di inquadramento generale: il resto dell’articolo riguarda esclusivamente il compenso dell’OCC quando beni non ce ne sono, o ce ne sono troppo pochi.

Il compenso dell’OCC e del liquidatore, nella liquidazione controllata, è un credito prededucibile, determinato secondo i parametri del D.M. 202/2014 e liquidato dal giudice delegato. Questa è la definizione essenziale, che si ricava dalla combinazione di tre norme.

La prima è l’art. 6, comma 1, lett. a) CCII, che colloca tra i crediti prededucibili quelli relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall’OCC. Prededuzione significa che quel credito si paga prima di tutti gli altri, con le somme ricavate dalla procedura, prima ancora dei creditori privilegiati sui beni non specificamente gravati.

La seconda è l’art. 275, comma 3, CCII, nel testo dopo il correttivo: il compenso dell’OCC e del liquidatore si liquida secondo il D.M. 202/2014, il regolamento ministeriale sugli Organismi di composizione della crisi, e non più secondo il D.M. 30/2012 previsto per i curatori.

La terza è l’art. 270, comma 2, lett. b) CCII: quando la liquidazione è chiesta dal debitore, il tribunale con la sentenza di apertura conferma l’OCC come liquidatore; quando la chiede un creditore, il liquidatore è scelto dal registro. Questa distinzione ha conseguenze pratiche sul compenso, come si vedrà.

Il D.M. 202/2014 costruisce il compenso dell’Organismo su due componenti: una percentuale dell’attivo e una percentuale del passivo, con i parametri del D.M. 30/2012 richiamati dal regolamento; a queste componenti si applicano riduzioni dal 15% al 40%, ed è previsto un rimborso forfettario delle spese generali del 15%, oltre al rimborso delle spese documentate necessarie (ad esempio i compensi di stimatori o consulenti tecnici). Il regolamento ammette anche acconti (art. 15, comma 2, D.M. 202/2014). Va precisato che, se l’attivo è pari a zero, la componente sull’attivo è nulla: rimane quella sul passivo, che può essere significativa quando il debito accumulato è elevato.

La ratio del sistema è chiara: il compenso di chi gestisce la procedura deve essere pagato con le risorse della procedura stessa. Il problema nasce quando quelle risorse non esistono.

Differenza con il curatore della liquidazione giudiziale: un esempio concreto

La distinzione dall’istituto affine più vicino, la liquidazione giudiziale (l’ex fallimento), è decisiva. Per il curatore, l’art. 146, comma 3, del D.P.R. 115/2002 (Testo unico spese di giustizia), nella lettura data dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 174/2006, prevede che, se la procedura è priva di attivo, il compenso e le spese siano anticipati dall’Erario. La Cassazione ha ribadito di recente questo meccanismo: con la sentenza della Sez. I n. 15052 del 19/5/2026 ha affermato che, quando l’attivo diventa insufficiente per fatti sopravvenuti non imputabili al curatore (nel caso esaminato, una confisca penale delle somme della procedura), il giudice accerta l’incapienza e individua l’Erario come soggetto tenuto al pagamento del compenso già liquidato.

Per il liquidatore della liquidazione controllata questa regola, oggi, non c’è. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2024, ha esteso alla liquidazione controllata la prenotazione a debito delle spese della procedura e il patrocinio a spese dello Stato per le cause autorizzate quando manca l’attivo, ma non l’anticipazione dei compensi prevista dall’art. 146, comma 3. Lo ha chiarito una circolare della sezione specializzata del Tribunale di Torino pubblicata dall’Ordine degli avvocati di Torino, che legge il dispositivo “così com’è scritto”.

Esempio: un artigiano cessato con 140.000 € di debiti e nessun bene viene dichiarato in liquidazione giudiziale su istanza di un fornitore (ipotesi in cui ne ricorrono i presupposti); il curatore, a procedura vuota, si vede anticipare il compenso dall’Erario. Un dipendente con 140.000 € di debiti e nessun bene che chiede la liquidazione controllata non ottiene nulla di simile: il suo OCC, se la procedura si aprisse e restasse vuota, oggi non avrebbe un soggetto pubblico che lo paga.

Requisiti e termini che incidono su chi paga

In termini operativi, le condizioni che determinano chi sostiene il compenso dell’OCC in assenza di beni sono cinque.

1. L’attestazione dell’OCC sull’attivo (art. 268, comma 3, CCII). Se è il debitore persona fisica a chiedere la liquidazione controllata, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie (ad esempio revocatorie o azioni di recupero di crediti del debitore). Senza questa attestazione positiva la liquidazione controllata non si apre. Ne deriva una conseguenza diretta: se beni non ce ne sono davvero, non c’è nemmeno una procedura con un attivo da cui prelevare il compenso. Il lavoro svolto dall’OCC per arrivare a quella conclusione (raccolta documenti, verifiche, relazione) resta però un’attività professionale resa al debitore.

2. L’attivo “da reddito”. L’assenza di beni non coincide con l’assenza di attivo. Ai sensi dell’art. 268, comma 4, lett. b) CCII, stipendi, pensioni e guadagni del debitore restano fuori dalla liquidazione solo nei limiti fissati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia: la parte eccedente entra nell’attivo. Un debitore senza beni ma con un reddito superiore al fabbisogno familiare può quindi avere un attivo, magari modesto, sufficiente a far aprire la procedura e a coprire, in prededuzione, almeno una parte del compenso.

3. L’accordo con l’OCC. Il rapporto tra debitore e Organismo nasce da un incarico, di norma accompagnato da un preventivo per fasi. Una rassegna pubblicata da EC News l’11/11/2025 dà conto dell’orientamento che riconosce prevalenza all’accordo tra le parti nella determinazione del compenso (Trib. Napoli n. 38 del 22/3/2023, che richiama Cass. Sez. I n. 34105 del 19/12/2019). L’accordo regola anche chi paga e quando, nella fase precedente l’apertura e nell’ipotesi in cui la procedura non si apra.

4. La riduzione per l’incapiente (art. 283, comma 6, CCII). Se il debitore non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura, la strada è l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente; in questo caso la legge stabilisce che i compensi dell’OCC sono ridotti della metà. È la sola norma del CCII che interviene direttamente sul peso economico del compenso per chi non ha nulla.

5. La procedura familiare (art. 66, comma 5, CCII). Quando più familiari presentano una domanda unica, il compenso dell’OCC è ripartito tra loro in proporzione all’attivo di ciascuno.

Quanto ai termini, nei procedimenti disciplinati dal CCII la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i termini indicati sotto corrono anche dal 1° al 31 agosto.

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Fino a 60 giorni per l’attestazione dell’OCC sull’assenza di attivo (art. 268, c.3) Concessione del giudice quando l’attestazione non è pronta alla prima udienza, su domanda del creditore Fissato dal giudice, non superiore a 60 giorni Senza attestazione l’eccezione del debitore non è provata e la liquidazione può aprirsi
Eccezione di incapienza del debitore Entro la prima udienza sulla domanda del creditore Preclusivo Il debitore perde la possibilità di impedire l’apertura per mancanza di attivo
Domande dei creditori al liquidatore (art. 270, c.2, lett. d) Fissato nella sentenza di apertura, non oltre 90 giorni Fissato dal tribunale Domande tardive con regole proprie; incide sul passivo e quindi sulla componente del compenso calcolata sul passivo
Osservazioni al progetto di riparto (art. 275, c.5) Comunicazione del progetto 15 giorni Senza osservazioni il riparto, compresa la quota prededucibile del compenso, si consolida
Reclamo contro il decreto del giudice delegato (art. 124 CCII, richiamato dall’art. 275, c.6) Comunicazione o notificazione del decreto 10 giorni, perentorio Il decreto che liquida o nega il compenso diventa definitivo
Esdebitazione nella liquidazione controllata (art. 282, c.1) Apertura della procedura Tre anni, oppure chiusura se anteriore Prima di allora i debiti restano esigibili, salvo il blocco delle azioni individuali
Reclamo contro il decreto sull’esdebitazione (artt. 282, c.3 e 283, c.8) Comunicazione del decreto 30 giorni nelle forme dell’art. 124 Decreto definitivo
Vigilanza sulle utilità sopravvenute dell’incapiente (art. 283, c.9) Deposito del decreto che concede l’esdebitazione Tre anni Se emergono utilità ulteriori, i creditori autorizzati possono agire sulle stesse

Il termine più critico, per il tema del compenso, è quello di dieci giorni per reclamare il decreto del giudice delegato: il decreto che liquida il compenso dell’OCC e del liquidatore, o che respinge la richiesta di porlo a carico di altri soggetti, va contestato in tempi molto stretti.

Procedura passo-passo: come si arriva a stabilire chi paga

La sequenza seguente descrive cosa accade, nella pratica, quando un debitore privo di beni si rivolge a un OCC con l’idea di chiedere la liquidazione controllata.

Passo 1 – Il primo contatto con l’OCC e il preventivo. Il debitore presenta all’Organismo costituito nel circondario del tribunale competente (art. 27, comma 2, CCII: il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali) un’istanza di nomina del gestore. L’OCC, accettato l’incarico, consegna un preventivo che indica il compenso presunto per le diverse fasi. È in questo momento che si decide chi pagherà la fase iniziale: di regola il debitore, con un acconto e rate successive. Il punto dove più spesso si sbaglia è firmare un preventivo calcolato sull’ipotesi della liquidazione controllata aperta senza prevedere cosa accade se l’attestazione sull’attivo risulterà negativa.

Passo 2 – La raccolta dei documenti. Il gestore acquisisce l’elenco dei creditori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, le buste paga o i cedolini di pensione, gli estratti conto, le visure catastali e del PRA, le certificazioni dei carichi pendenti presso l’agente della riscossione, la composizione del nucleo familiare e le relative spese. Sulla base di questi dati il gestore valuta se esiste un attivo: beni pignorabili, quote di reddito eccedenti il mantenimento, crediti del debitore verso terzi, azioni giudiziarie esperibili.

Passo 3 – Il bivio dell’attestazione. Qui le strade si dividono.
– Se l’OCC attesta che c’è attivo acquisibile, il debitore deposita il ricorso al tribunale ex art. 268 CCII con la relazione dell’OCC, che la Cassazione considera requisito di ammissibilità della domanda (Cass. Sez. I ord. n. 28576/2025; Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026).
– Se l’OCC attesta che non c’è attivo, la liquidazione controllata chiesta dal debitore non si apre (art. 268, comma 3, quarto periodo, CCII). Per il debitore persona fisica meritevole si apre la strada dell’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), con compensi dell’OCC dimezzati.

Avvertenza decisiva: il lavoro dell’OCC che porta all’attestazione negativa non diventa gratuito perché la procedura non si apre. È un’attività svolta su incarico del debitore, regolata dall’accordo; il modo corretto di gestirla è prevedere fin dall’inizio, nel preventivo, il passaggio dalla liquidazione controllata alla procedura dell’incapiente e l’applicazione della riduzione dell’art. 283, comma 6.

Passo 4 – Se la procedura si apre: la sentenza e la conferma del liquidatore. Con la sentenza di apertura il tribunale, su domanda del debitore, conferma l’OCC come liquidatore (art. 270, comma 2, lett. b). Da quel momento i compensi maturati sono crediti della procedura. Una pronuncia di merito segnalata da EC News (Trib. Rovigo, 2/9/2025) ha precisato che, quando il gestore è confermato liquidatore, il suo compenso è liquidato dal giudice delegato e non va insinuato al passivo; se invece il liquidatore è un professionista diverso, il compenso del gestore, pur prededucibile, va verificato e insinuato.

Passo 5 – La gestione dell’attivo da reddito. Il giudice fissa, con la sentenza o con un provvedimento successivo, la quota di reddito che resta al debitore per il mantenimento; il resto va versato mensilmente sul conto della procedura. Su queste somme il liquidatore può chiedere il pagamento delle spese di giustizia prenotate a debito e, alla fine, del compenso. Secondo la circolare torinese già citata, le spese di giustizia prenotate vanno pagate con le prime disponibilità, e i compensi di OCC e liquidatore, con lo svincolo delle somme accantonate, sono autorizzati dal giudice delegato con il decreto di chiusura (art. 276, comma 2, CCII).

Passo 6 – Il progetto di riparto. Il liquidatore predispone il progetto di riparto (art. 275, comma 5, CCII), in cui il compenso prededucibile precede i creditori. I creditori hanno 15 giorni per le osservazioni; il decreto del giudice delegato è reclamabile ai sensi dell’art. 124. L’art. 275, comma 6-bis, rinvia alle regole della liquidazione giudiziale sull’ordine di distribuzione e sui riparti parziali.

Passo 7 – Se l’attivo si rivela insufficiente. È lo scenario più delicato: la procedura si è aperta perché un attivo c’era (ad esempio una quota di stipendio), ma poi il debitore perde il lavoro, un bene non si vende, un’azione giudiziaria si chiude male. Il liquidatore può rinunciare a liquidare un bene se la liquidazione è manifestamente non conveniente (art. 272, comma 2, che richiama l’art. 213 commi 2-4 “in quanto compatibile”). A quel punto il compenso trova capienza solo nelle somme già incassate. Allo stato, la legge non prevede che l’Erario anticipi il compenso del liquidatore della liquidazione controllata: proprio su questo vuoto il Tribunale di Milano e il Tribunale di Bolzano hanno sollevato questione di legittimità costituzionale (vedi oltre).

Passo 8 – La chiusura e l’esdebitazione. La procedura resta aperta fino alla completa esecuzione del programma di liquidazione e, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272, comma 3). L’esdebitazione opera alla chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore (art. 282). Il rapporto tra esdebitazione e compenso rimasto eventualmente insoddisfatto non è regolato da una norma espressa: l’art. 278, comma 1, parla dei crediti “rimasti insoddisfatti nell’ambito” della procedura, e la qualificazione del residuo del compenso prededucibile va valutata caso per caso. Anche per questo l’accordo iniziale con l’OCC deve affrontare il punto.

Il caso della domanda proposta dal creditore

Se a chiedere la liquidazione controllata è un creditore (possibile quando il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati sono almeno 50.000 €, art. 268, comma 2), il debitore persona fisica privo di beni può impedire l’apertura: deve eccepire, entro la prima udienza, che non è possibile acquisire attivo, depositando l’attestazione dell’OCC e i documenti dell’art. 283, comma 3; se l’attestazione non è pronta, il giudice concede un termine non superiore a 60 giorni. Questa attestazione è anch’essa un’attività dell’OCC chiesta dal debitore, quindi a suo carico secondo l’accordo. Due pronunce di merito vanno nella stessa direzione: l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore (Trib. Reggio Calabria n. 12/2025) e, senza utilità per i creditori, la liquidazione non si apre (Trib. Chieti, 10/6/2025).

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Le due simulazioni che seguono sono esempi dimostrativi di applicazione delle regole, con dati ipotetici. I compensi indicati sono valori ipotetici di un preventivo, non il risultato di un calcolo sui parametri del D.M. 202/2014, che va fatto sul caso concreto.

Esempio 1 – Dipendente senza beni, reddito sotto la soglia: strada dell’incapiente

Ipotesi: lavoratore single, contratto part-time, reddito netto annuo di 9.874,30 €; debiti per 63.418,77 € (due finanziamenti, una carta revolving, cartelle per 11.206,40 €); nessun immobile, nessun veicolo intestato, conto corrente con saldo medio di 312 €. Incarico all’OCC conferito il 9/2/2026.

Sviluppo:
– L’OCC verifica che non esiste attivo acquisibile: niente beni, nessuna azione giudiziaria utile, reddito inferiore alla soglia dell’art. 283, comma 2, CCII (con l’assegno sociale 2026 provvisorio di 7.101,12 € annui, la soglia per un nucleo di una persona è 7.101,12 × 1,5 × 1,00 = 10.651,68 €; il confronto, secondo una delle letture del comma 2, si fa dopo aver dedotto spese di produzione del reddito e mantenimento).
– La liquidazione controllata non può essere chiesta con successo dal debitore: manca l’attestazione positiva dell’art. 268, comma 3.
– Il preventivo dell’OCC, ipotizzato in 2.987,60 € per l’intera assistenza alla procedura di esdebitazione, si riduce della metà per effetto dell’art. 283, comma 6: 1.493,80 €.
– Il debitore concorda il pagamento in 14 rate mensili da 106,70 € (totale 1.493,80 €), sostenibili rispetto al suo bilancio familiare.

Esito: il compenso è pagato dal debitore, con il proprio reddito, in forma dilazionata. Lo Stato non interviene. Se, nei tre anni successivi al decreto, sopravvenissero utilità ulteriori (per esempio un’eredità), queste andrebbero ai creditori secondo l’art. 283, commi 1 e 9, non all’OCC.

Esempio 2 – Liquidazione controllata aperta su attivo da reddito che poi si riduce

Ipotesi: impiegata con due figli minori, nucleo di tre persone; nessun bene tranne un’auto del 2014 stimata 2.350 €; stipendio netto di 2.187,40 € al mese; il giudice fissa il mantenimento in 1.972,80 €, quindi la quota eccedente da versare alla procedura è di 214,60 € al mese. Debiti per 118.932,15 €. Liquidazione controllata aperta con sentenza del 14/10/2026 (mercoledì); termine per le domande dei creditori fissato in 90 giorni, cioè al 12/1/2027 (martedì).

Sviluppo in assenza di imprevisti:
– Attivo da reddito in tre anni: 214,60 × 36 = 7.725,60 €.
– Vendita dell’auto: 2.350 €. Attivo complessivo: 10.075,60 €.
– Spese di giustizia prenotate a debito e pubblicità, ipotizzate in 412,30 €: pagate con le prime disponibilità.
– Compenso di OCC e liquidatore liquidato dal giudice delegato, ipotizzato in 3.870,00 €: prededucibile.
– Residuo per i creditori: 10.075,60 − 412,30 − 3.870,00 = 5.793,30 €, pari a circa il 4,87% dei debiti.
– Esdebitazione: decorsi tre anni dall’apertura, cioè dal 15/10/2029 (il 14/10/2029 è domenica; per un effetto che opera di diritto la data non è una scadenza, ma è prudente presentare l’istanza dal primo giorno lavorativo utile).

Sviluppo con imprevisto: dopo otto mesi l’impiegata perde il lavoro; l’auto, offerta in vendita, non trova acquirenti e il liquidatore vi rinuncia ai sensi dell’art. 272, comma 2. Attivo effettivo: 214,60 × 8 = 1.716,80 €.
– Prima le spese di giustizia: 1.716,80 − 412,30 = 1.304,50 €.
– Il compenso liquidato (3.870,00 €) trova capienza solo per 1.304,50 €. Restano scoperti 2.565,50 €.
– Oggi non c’è anticipazione dell’Erario per il liquidatore. Il residuo dipende da quanto previsto nell’accordo con l’OCC e dalla qualificazione del credito al momento dell’esdebitazione.

Esito: il caso mostra perché, anche quando la procedura si apre, conviene concordare con l’OCC una clausola sul compenso in caso di riduzione dell’attivo e monitorare la questione pendente davanti alla Corte costituzionale.

Casi particolari

La procedura familiare con un familiare incapiente

Dopo il correttivo, l’art. 66, comma 1, CCII consente di proporre la liquidazione controllata congiunta dei membri della stessa famiglia anche se uno o più di loro sono incapienti, purché per almeno uno ricorrano i presupposti dell’art. 268, comma 3, cioè l’attestazione di attivo da distribuire. Il comma 5 stabilisce che il compenso dell’OCC è ripartito tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno. Va precisato che, secondo una lettura letterale della norma, il familiare con attivo pari a zero sopporta una quota di compenso pari a zero, e l’intero compenso grava sull’attivo del familiare che ne ha. Esempio: coniugi conviventi, attivo della moglie 9.200 € (quota di stipendio eccedente e un’auto), attivo del marito 0 €; il compenso dell’OCC si imputa interamente alla massa della moglie, che resta distinta (art. 66, comma 3). È una lettura del testo che, allo stato, non risulta ancora vagliata da pronunce con estremi certi.

Il bene ipotecato e il compenso del gestore

Un debitore può non avere “beni liberi” ma possedere un immobile gravato da un’ipoteca per un importo superiore al suo valore. In questo caso l’attivo esiste, ma è destinato in larga parte al creditore ipotecario. La Cassazione (Sez. I n. 6865 del 14/3/2025, segnalata da Iusletter) ha affermato che il compenso del gestore, pur prededucibile, non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Ne deriva che, se dopo il pagamento del creditore ipotecario non resta nulla, il compenso non trova copertura nella vendita della casa, e la situazione si avvicina a quella della procedura senza beni.

La procedura chiesta dal creditore e la liquidazione di una società

Il caso esaminato dal Tribunale di Bolzano (ordinanza di rimessione del 22/12/2025, Reg. ord. n. 91/2026, G.U. 1ª s.s. n. 23 del 10/6/2026) riguardava una liquidazione controllata di una società aperta nel novembre 2024, nella quale il liquidatore non aveva trovato beni liquidabili oltre a un’auto la cui vendita sarebbe costata più del ricavo. Il liquidatore, in quel caso scelto dal tribunale, aveva chiesto un compenso minimo a carico dell’Erario. Il giudice, ritenendo non estensibile per analogia l’art. 146, comma 3, del D.P.R. 115/2002, ha rimesso la questione alla Corte costituzionale. Il punto pratico è che, anche quando la procedura è aperta da altri, se non c’è attivo il liquidatore oggi rischia di non essere pagato.

Il debitore già fallito e i debiti “vecchi”

Se il debitore è già stato dichiarato fallito in regime di legge fallimentare e non ha ottenuto l’esdebitazione, la Cassazione (Sez. I ord. n. 30108 del 14/11/2025) ha escluso che possa poi invocare l’esdebitazione dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria. In questi casi la strada del dimezzamento dei compensi dell’art. 283 non è percorribile per quei debiti, e la valutazione dell’OCC deve partire dalla storia delle procedure precedenti.

Il patrocinio a spese dello Stato non copre l’OCC

Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 121/2024 la liquidazione controllata priva di attivo può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato per le cause che il giudice delegato autorizza (art. 144 D.P.R. 115/2002). Il beneficio riguarda le spese del giudizio e il difensore della procedura, non il compenso dell’OCC o del liquidatore. Il patrocinio personale del debitore, con la soglia di reddito di 13.659,64 € (decreto pubblicato in G.U. l’11/7/2025), riguarda i giudizi in cui è parte, non il compenso dell’Organismo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, verifica fin dal primo incontro se esiste un attivo attestabile e imposta l’incarico con l’Organismo tenendo conto della strada effettivamente percorribile.

Domande frequenti

Non ho niente: posso chiedere all’OCC di lavorare gratis?

L’OCC è un organismo che opera con professionisti iscritti negli elenchi e ha diritto a un compenso secondo il D.M. 202/2014. La legge non prevede la gratuità. Prevede però, per chi non può offrire alcuna utilità ai creditori, la riduzione della metà dei compensi (art. 283, comma 6, CCII). Il compenso ridotto si può concordare a rate. Alcuni Organismi costituiti presso enti pubblici, ordini professionali o camere di commercio adottano propri criteri di determinazione dei compensi: conviene richiederli prima di conferire l’incarico e confrontarli.

Se la liquidazione controllata non si apre per mancanza di beni, devo pagare lo stesso l’OCC?

Sì, per l’attività effettivamente svolta, secondo quanto previsto nell’incarico. L’attestazione che non esiste attivo da distribuire è un atto professionale dell’OCC: richiede analisi di documenti, verifiche patrimoniali e la redazione di una relazione. Il punto è che l’incarico dovrebbe già prevedere questa ipotesi: in caso di attestazione negativa, il percorso naturale è l’esdebitazione dell’incapiente, con compensi dimezzati. Firmare un preventivo che non regola questo scenario espone a contestazioni sul compenso dovuto per la fase già svolta.

Lo Stato paga il liquidatore se la procedura resta senza soldi?

Ad ottobre 2026 no. L’anticipazione dell’Erario prevista dall’art. 146, comma 3, del D.P.R. 115/2002 vale per il curatore della liquidazione giudiziale, non per il liquidatore della controllata. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 121/2024, ha esteso alla liquidazione controllata solo la prenotazione a debito delle spese e il patrocinio per le cause autorizzate. I Tribunali di Milano e Bolzano hanno sollevato la questione davanti alla Corte; la camera di consiglio per l’ordinanza di Bolzano è indicata per il 2/11/2026. L’esito può cambiare la risposta.

Il compenso dell’OCC è un debito che si cancella con l’esdebitazione?

La legge non lo dice espressamente. Il compenso maturato nella procedura è prededucibile e si paga per primo con l’attivo; l’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella procedura (art. 278, comma 1, CCII). Se una parte del compenso prededucibile resta scoperta per mancanza di attivo, la sua sorte va valutata sul caso concreto e alla luce dell’accordo con l’OCC. Il compenso pattuito per la procedura dell’incapiente è invece un’obbligazione assunta dal debitore verso l’Organismo, distinta dai debiti verso i creditori.

Mio padre può pagare il compenso dell’OCC al posto mio?

Sì. Il pagamento del compenso da parte di un familiare o di un terzo non è vietato e, nella pratica, è frequente. Conviene che risulti in modo trasparente (bonifico tracciabile con causale, dichiarazione del terzo che si tratta di una liberalità o di un prestito). Attenzione al prestito: nella procedura dell’incapiente i finanziamenti non sono considerati utilità sopravvenute (art. 283, comma 1), ma un prestito crea un nuovo debito e va valutato con il gestore, che deve dare conto della situazione patrimoniale complessiva.

Caso limite: ho solo un’auto vecchia di poco valore. Si apre la liquidazione?

Dipende dall’attestazione dell’OCC. Se l’auto ha un valore di mercato appena superiore ai costi di vendita, l’OCC può ritenere che non vi sia attivo realmente distribuibile; il caso di Bolzano riguardava proprio un’auto la cui vendita sarebbe costata più del ricavo. Se invece l’auto vale qualche migliaio di euro, l’attivo esiste e la procedura può aprirsi, con il compenso prededucibile su quella somma. Il rischio è aprire la procedura su un attivo illusorio: il liquidatore potrebbe poi rinunciare alla vendita (art. 272, comma 2) e trovarsi senza copertura.

Il quadro giurisprudenziale sul compenso dell’OCC a procedura incapiente

La disciplina del compenso nella liquidazione controllata senza attivo è in movimento. Le pronunce che seguono sono riportate con gli estremi indicati dalle fonti consultate; per ciascuna è indicato il principio, riformulato, e la rilevanza per il tema.

1. Corte costituzionale, sentenza n. 174/2006. Ha letto l’art. 146, comma 3, del D.P.R. 115/2002 nel senso che, nel fallimento privo di attivo, il compenso del curatore è anticipato dall’Erario. Rilevanza: è il termine di paragone da cui nasce tutta la questione; la regola vale per il curatore, non per il liquidatore della controllata. (Fonte: richiamata nella massima Brocardi di Cass. 15052/2026 e nelle ordinanze di rimessione del 2025.)

2. Corte costituzionale, sentenza n. 121/2024. Ha dichiarato illegittimi l’art. 144 del D.P.R. 115/2002, nella parte in cui non ammette al patrocinio a spese dello Stato la liquidazione controllata priva di attivo per le cause autorizzate dal giudice delegato, e l’art. 146, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della liquidazione controllata. Rilevanza: ha avvicinato la controllata alla liquidazione giudiziale, ma non ha esteso l’anticipazione dei compensi. (Fonte: circolare della sezione specializzata del Tribunale di Torino, pubblicata dall’Ordine degli avvocati di Torino, letta per intero.)

3. Cass. civ., Sez. I, sentenza n. 15052 del 19/5/2026. Il decreto che liquida il compenso del curatore è decisorio e tendenzialmente definitivo; se sopravviene un’incapienza non imputabile al curatore, si applica l’art. 146, comma 3, e il giudice concorsuale individua l’Erario come soggetto tenuto al pagamento senza rimettere in discussione la liquidazione. Rilevanza: mostra come funziona il meccanismo che oggi manca al liquidatore della controllata. (Fonte: massima Brocardi.)

4. Trib. Milano, ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale, Reg. ord. n. 75/2026 (G.U. 1ª s.s. n. 20 del 20/5/2026). Il giudice delegato di una liquidazione controllata senza attivo né liquidità dubita della legittimità dell’art. 146, comma 3, nella parte in cui non prevede l’anticipazione da parte dell’Erario dei compensi e delle spese del liquidatore, con riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.: il liquidatore ha compiti analoghi, anzi più gravosi, del curatore e rischia di restare non retribuito. Rilevanza: è la questione centrale per chi chiede “chi paga se non ci sono beni”. (Fonte: sito della Corte costituzionale.)

5. Trib. Bolzano, ordinanza di rimessione del 22/12/2025, Reg. ord. n. 91/2026 (G.U. 1ª s.s. n. 23 del 10/6/2026). Stessa questione, estesa ai commi 1 e 3 dell’art. 146; il giudice ritiene non praticabile l’analogia perché le norme incidono sulla finanza pubblica e richiama, come diritto del liquidatore al compenso, gli artt. 137 e 275, comma 3, CCII. Rilevanza: la decisione della Corte è attesa, con camera di consiglio indicata per il 2/11/2026. (Fonte: sito della Corte costituzionale.)

6. Trib. Rovigo, 2/9/2025. Quando il gestore è confermato liquidatore, il suo compenso è liquidato dal giudice delegato dopo il rendiconto e non va insinuato al passivo; se il liquidatore è un altro professionista, il compenso del gestore, prededucibile, va verificato e insinuato. Rilevanza: individua chi decide e come si recupera il compenso quando l’attivo c’è. (Fonte: commento EC News dell’11/11/2025, numero del provvedimento non indicato.)

7. Trib. Napoli, n. 38 del 22/3/2023. Nella determinazione del compenso del gestore prevale l’accordo tra debitore e OCC. Rilevanza: rende decisivo il contenuto del preventivo e dell’incarico, specie per l’ipotesi in cui la procedura non si apra. (Fonte: commento EC News dell’11/11/2025.)

8. Cass. civ., Sez. I, n. 34105 del 19/12/2019. Richiamata dal Tribunale di Napoli per lo stesso principio della prevalenza della pattuizione sul compenso. Rilevanza: precedente di legittimità, anteriore al CCII, su cui si fonda l’orientamento di merito. (Fonte: commento EC News dell’11/11/2025.)

9. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025. Il compenso del gestore è prededucibile ma non grava sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: per chi possiede solo un immobile ipotecato, il compenso può restare senza copertura, come nella procedura priva di beni. (Fonte: sintesi Iusletter.)

10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 e ord. n. 11603 del 28/4/2026. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata; il giudice ne controlla il contenuto in modo sostanziale, mentre la condotta del debitore pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: confermano che l’attività dell’OCC è un passaggio necessario, il cui compenso non può essere eliminato dal percorso. (Fonte per la 11603/2026: sintesi diritto.it del 20/5/2026.)

11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025. L’apertura della liquidazione controllata non si nega per un giudizio di non meritevolezza, che conta nella successiva fase di esdebitazione. Rilevanza: chi ha un minimo di attivo può accedere alla procedura, e il compenso dell’OCC trova copertura in prededuzione su quell’attivo. (Fonte: massima Brocardi.)

12. Trib. Reggio Calabria, n. 12/2025, e Trib. Chieti, 10/6/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore; senza utilità per i creditori la liquidazione non si apre. Rilevanza: anche sulla domanda del creditore l’attestazione dell’OCC è lo strumento con cui il debitore senza beni evita una procedura vuota. (Fonte: Reggio Calabria nel testo integrale, Chieti in sintesi.)

13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Il debitore incapiente già fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può invocare l’art. 283 CCII per la stessa esposizione debitoria. Rilevanza: in questi casi non opera il dimezzamento dei compensi previsto per l’incapiente. (Fonte: testo integrale sul sito della Cassazione.)

Sul piano sistematico, il quadro è questo: la prededuzione e la liquidazione da parte del giudice delegato garantiscono il compenso quando c’è attivo; l’accordo tra debitore e OCC regola la fase antecedente e il caso dell’incapiente; per la liquidazione controllata aperta e poi rimasta vuota manca, oggi, un soggetto pubblico che paghi, e la Corte costituzionale è chiamata a dire se questa differenza con la liquidazione giudiziale sia legittima.

Cosa può fare lo Studio Monardo quando i beni non ci sono

Lo Studio interviene prima che il debitore assuma obblighi verso l’OCC e lo accompagna fino all’esdebitazione. Gli strumenti concreti sono questi.

  1. Analizziamo il patrimonio e il reddito prima del conferimento dell’incarico, con visure catastali e PRA, estratti conto, buste paga e carichi pendenti, per capire se esiste un attivo attestabile ai sensi dell’art. 268, comma 3, CCII.
  2. Calcoliamo la soglia dell’art. 283, comma 2, con l’assegno sociale vigente e la scala di equivalenza ISEE del nucleo, presentando al debitore le due letture del comma e il loro effetto sul suo caso.
  3. Esaminiamo il preventivo dell’OCC e verifichiamo che preveda in modo espresso il passaggio dalla liquidazione controllata alla procedura dell’incapiente, con la riduzione della metà dei compensi dell’art. 283, comma 6.
  4. Predisponiamo un piano di pagamento del compenso compatibile con il bilancio familiare e con la quota di reddito destinata al mantenimento.
  5. Prepariamo l’eccezione di incapienza quando un creditore chiede la liquidazione controllata, coordinando con l’OCC i tempi dell’attestazione e la richiesta del termine fino a 60 giorni.
  6. Valutiamo la procedura familiare dell’art. 66, quando nel nucleo c’è un familiare con attivo, e verifichiamo la ripartizione del compenso in proporzione all’attivo di ciascuno.
  7. Verifichiamo i decreti del giudice delegato che liquidano i compensi o approvano i riparti e, se necessario, proponiamo reclamo nel termine di dieci giorni dell’art. 124 CCII.
  8. Seguiamo l’evoluzione della questione pendente davanti alla Corte costituzionale sull’art. 146 del D.P.R. 115/2002 e ne valutiamo gli effetti sulle procedure in corso dei nostri assistiti.
  9. Assistiamo il debitore nell’istanza di esdebitazione (art. 282 o art. 283 CCII) e negli eventuali reclami entro 30 giorni.
  10. Coordiniamo avvocati e commercialisti dello staff sulla parte fiscale del debito e sulle cartelle, che spesso costituiscono la voce più pesante del passivo e quindi della componente del compenso calcolata sul passivo.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questo articolo pesa in modo particolare la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento unita a quella di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno come si redige un’attestazione sull’attivo, come si imposta un preventivo per fasi e come il giudice delegato liquida i compensi alla chiusura. La qualifica di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’eventuale ricorso in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo, così che i numeri del reddito, del mantenimento e del passivo siano verificati da chi li conosce.

In sintesi

Se non ci sono beni, oggi il compenso dell’OCC lo paga il debitore: con il proprio reddito, anche a rate, o con l’aiuto di familiari. Se l’attivo manca del tutto, la liquidazione controllata chiesta dal debitore non si apre e la strada è l’esdebitazione dell’incapiente, con compensi dell’OCC dimezzati per legge. Se l’attivo esiste, anche solo come quota di stipendio, il compenso è prededucibile e si paga per primo; se poi l’attivo si esaurisce, oggi non c’è un’anticipazione dell’Erario per il liquidatore, e la questione è davanti alla Corte costituzionale. In ogni caso, è l’accordo iniziale con l’OCC a fare la differenza.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: valuta in anticipo se l’attivo è attestabile, quale procedura è percorribile e come deve essere costruito l’incarico con l’Organismo, prima che il debitore si impegni.

📩 Scrivici prima di conferire l’incarico all’OCC: analizzeremo reddito, patrimonio e debiti per individuare la strada percorribile. Tutti i recapiti dello Studio sono al termine di questa pagina.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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