Come Si Sceglie L’OCC Per La Liquidazione Controllata?

Come si sceglie l’OCC per la liquidazione controllata, quando ci si accorge che i debiti non sono più sostenibili e che la strada più realistica è mettere a disposizione dei creditori il proprio patrimonio per poi ottenere l’esdebitazione? È una domanda che arriva quasi sempre nel momento peggiore: con una cartella, un pignoramento dello stipendio o un ricorso di un creditore già sul tavolo, e con l’idea che “un OCC vale l’altro”. Non è così, e la ragione è molto concreta. L’organismo che si sceglie oggi redige la relazione che il tribunale userà per decidere se aprire la procedura, attesta se c’è attivo da distribuire, indica i costi presunti e, nella maggior parte dei casi, viene confermato come liquidatore e accompagna il debitore per tutti gli anni in cui la procedura resta aperta. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la scelta dipende da dove si trova il centro dei propri interessi, da quali organismi operano in quel circondario, dal tipo di patrimonio e da chi ha preso l’iniziativa, il debitore o un creditore.

In questo articolo mettiamo a confronto le strade realmente percorribili, con i loro vantaggi e i loro limiti, senza presentarne nessuna come la scelta giusta in assoluto. Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce per esperienza diretta come un organismo riceve la domanda, come il referente designa il gestore, come si costruisce la relazione e quali documenti fanno la differenza davanti al giudice. È questo il motivo per cui possiamo aiutare il debitore a valutare quale organismo, e quale impostazione del ricorso, regga meglio nel suo caso specifico.

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Il punto di partenza: che cosa si sceglie davvero quando si sceglie l’OCC

La liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) con cui il debitore sovraindebitato che non può accedere alla liquidazione giudiziale (consumatore, professionista, imprenditore minore, imprenditore agricolo e gli altri soggetti dell’art. 2 c.1 lett. c) mette a disposizione dei creditori i propri beni, sotto la guida di un liquidatore nominato dal tribunale, per poi ottenere la liberazione dai debiti residui con l’esdebitazione (artt. 268-277 e 282 CCII). Questo è l’unico inquadramento generale che serve qui: il resto dell’articolo riguarda solo la scelta dell’organismo.

Per confrontare le strade bisogna prima chiarire che cosa la legge chiede all’OCC in questa procedura, perché è da lì che discende l’importanza della scelta.

Primo: senza OCC il debitore persona fisica, di regola, non entra in liquidazione controllata. Secondo l’art. 269 c.1 CCII il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC. Secondo l’art. 269 c.2, al ricorso va allegata una relazione dell’OCC che valuta la completezza e l’attendibilità della documentazione, illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria, indica le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, e contiene l’attestazione prevista dall’art. 268 c.3, quarto periodo. Quest’ultima è decisiva: quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche mediante azioni giudiziarie.

Secondo: l’OCC deve essere quello “giusto” per territorio. Il ricorso si presenta al tribunale competente ai sensi dell’art. 27 c.2 CCII (art. 268 c.1), cioè quello del circondario in cui il debitore ha il centro dei propri interessi principali. Per la persona fisica che non esercita un’impresa, il riferimento pratico è la residenza o il domicilio; per l’imprenditore, la sede dell’impresa. Nella disciplina del sovraindebitamento la regola è che la domanda passa attraverso un OCC costituito nel circondario di quel tribunale (lo dice espressamente l’art. 68 c.1 per il piano del consumatore, e la prassi dei tribunali la applica anche alla liquidazione controllata, come mostrano le linee guida del Tribunale di Torino rivolte agli OCC con sede nel circondario). Il primo filtro della scelta, quindi, non è la preferenza personale ma la geografia.

Terzo: si sceglie l’organismo, non la persona del gestore. Il D.M. 202/2014, che regola gli organismi, attribuisce al referente il compito di conferire gli incarichi ai gestori e di distribuirli in modo equo, dichiarando prima di ogni incarico l’assenza di conflitti di interesse (artt. 2 e 10 c.2). Il debitore può dunque scegliere a quale OCC rivolgersi, ma di norma non può “prenotare” il gestore che preferisce. Inoltre il gestore deve rendere una dichiarazione di indipendenza per ogni affare: tra le condizioni c’è quella di non aver svolto attività per il debitore negli ultimi cinque anni (art. 11 c.3 lett. a). Il commercialista o il consulente che ha seguito il debitore fino a ieri, in altre parole, non può essere il suo gestore.

Quarto: l’OCC che assiste il debitore tende a diventare il liquidatore. Secondo l’art. 270 c.2 lett. b CCII, con la sentenza di apertura il tribunale nomina il liquidatore; se la domanda è del debitore può confermare l’OCC che lo ha assistito oppure scegliere il liquidatore nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, di regola tra i gestori che hanno il domicilio nel distretto di corte d’appello, con una deroga che deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale. La procedura poi resta aperta fino alla completa esecuzione del programma e, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3), e l’esdebitazione di diritto opera alla chiusura o decorsi tre anni (art. 282 c.1). Chi sceglie l’OCC, quindi, sceglie in concreto con chi avrà a che fare per circa tre anni.

Quinto: i compensi sono regolati, e vanno conosciuti prima. L’art. 275 c.3 CCII rinvia al D.M. 202/2014 per il compenso dell’OCC e del liquidatore. Il decreto impone all’organismo di comunicare al debitore la complessità dell’incarico, gli oneri ipotizzabili e i dati della polizza assicurativa, e di rendere noto il compenso con un preventivo che indichi tutte le voci di costo (art. 10 c.3). La relazione dell’OCC deve inoltre indicare i costi presunti della procedura. Il compenso del gestore, poi, è prededucibile, ma secondo la Cassazione non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025, nota da sintesi iusletter): un dato che pesa quando il patrimonio è fatto soprattutto da un immobile gravato da mutuo.

Sesto: i termini corrono anche in agosto. I procedimenti disciplinati dal Codice non beneficiano della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto: lo esclude l’art. 9 c.1 CCII. Se un creditore ha già depositato il ricorso, i tempi per incaricare un OCC e ottenere l’attestazione corrono senza pause estive.

Con questi sei punti fermi, le strade percorribili si riducono a tre: rivolgersi a un OCC costituito presso un ordine professionale; rivolgersi a un OCC costituito presso una camera di commercio o un ente pubblico; e, dove nel circondario non c’è un organismo disponibile, chiedere la nomina di un professionista che ne svolga le funzioni. Ciascuna ha un profilo ideale diverso, e c’è poi una variante che le attraversa tutte: la scelta fatta “sotto pressione”, quando la liquidazione è chiesta da un creditore.

Prima strada: l’OCC costituito presso un ordine professionale del circondario

In cosa consiste

Il D.M. 202/2014 prevede che gli ordini degli avvocati, dei commercialisti ed esperti contabili e dei notai possano costituire organismi di composizione della crisi, anche in forma associata, e che questi siano iscritti di diritto nel registro tenuto presso il Ministero della giustizia, su semplice domanda (art. 4 c.2), nella sezione A (art. 3). Per l’iscrizione di diritto si verificano solo l’indipendenza del referente, la polizza assicurativa e il regolamento (art. 4 c.4). I gestori che vi operano sono professionisti iscritti all’ordine, con i requisiti formativi del decreto: laurea magistrale in materie giuridiche o economiche, un corso di perfezionamento (per gli iscritti agli ordini la durata minima è ridotta a 40 ore, contro le 200 ore richieste agli altri), aggiornamento biennale di almeno 40 ore (art. 4 c.5-6, nel testo del 2014 letto; eventuali aggiornamenti successivi del decreto vanno verificati).

In molti circondari l’OCC dell’ordine degli avvocati e quello dei commercialisti convivono, talvolta con un organismo comune. Per il debitore la differenza si coglie soprattutto nella composizione dell’elenco dei gestori: un OCC dell’ordine dei commercialisti tende a esprimere gestori con maggiore dimestichezza contabile e fiscale, un OCC forense gestori più abituati al contenzioso, alle azioni revocatorie e ai rapporti con i creditori in giudizio. È una tendenza, non una regola: il singolo gestore può avere un profilo diverso.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il professionista o l’ex imprenditore individuale con contabilità, dichiarazioni IVA e debiti fiscali e previdenziali consistenti. Qui la relazione deve ricostruire anni di contabilità e di posizioni con l’agente della riscossione: un organismo con gestori abituati ai bilanci e alle dichiarazioni può ridurre il rischio di una relazione incompleta, che la Cassazione considera un vizio di ammissibilità (Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025).
  • Il consumatore con un patrimonio da “ricostruire”. Quando ci sono atti dispositivi recenti, donazioni ai figli, vendite a parenti o quote immobiliari cedute, l’attestazione di attivo può dipendere dalle azioni giudiziarie che il liquidatore potrà promuovere (art. 268 c.3 parla di attivo acquisibile “anche mediante azioni giudiziarie”). Un gestore con esperienza processuale è in grado di valutare in anticipo se quelle azioni sono realistiche.
  • Il debitore che vuole un interlocutore stabile per tutta la durata della procedura. Gli OCC degli ordini, nei circondari più grandi, dispongono in genere di elenchi ampi e di regolamenti interni dettagliati sulla designazione e sulla sostituzione dei gestori, il che rende più prevedibile la continuità dell’incarico anche nella fase di liquidazione.

Come si procede, in sintesi

Il debitore presenta all’organismo una domanda di nomina del gestore, di solito su modulo, con i primi documenti (identità, elenco sommario dei debiti, redditi). L’organismo verifica la propria competenza territoriale, comunica il preventivo con tutte le voci di costo e i dati della polizza (art. 10 c.3 D.M. 202/2014), il referente designa il gestore e questi rende la dichiarazione di indipendenza. Entro sette giorni dal conferimento dell’incarico l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti in base all’ultimo domicilio fiscale (art. 269 c.3). Seguono la raccolta della documentazione, le verifiche e la redazione della relazione, poi il deposito del ricorso.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è la specializzazione tecnica dell’elenco: un organismo radicato in un ordine professionale seleziona gestori che lavorano ogni giorno con bilanci, dichiarazioni o processi, e questo si riflette sulla qualità della relazione, che è il documento su cui il tribunale fonda la decisione di apertura. Il secondo è la familiarità con le prassi del tribunale del circondario: molti di questi organismi partecipano ai tavoli di lavoro con i giudici, come quello da cui sono nate le linee guida del Tribunale di Torino sul ricorso di liquidazione controllata, e conoscono le liste di controllo e gli allegati richiesti. Il terzo è la maggiore probabilità che il gestore venga confermato come liquidatore, con il vantaggio di non dover ricominciare da capo con una persona nuova.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è che gli organismi degli ordini, proprio perché molto richiesti nei circondari con molte domande, possono avere tempi di presa in carico non brevi; per chi ha un’esecuzione in corso o un ricorso di un creditore già depositato, qualche settimana di attesa può pesare. Va soppesato anche il fatto che il compenso, pur regolato dal D.M. 202/2014, varia in concreto in funzione dell’attivo e del passivo e delle eventuali pattuizioni: il preventivo va confrontato con attenzione, perché le soglie del decreto non sono vincolanti in modo rigido per il giudice (art. 14-15). Infine, la designazione del gestore resta nelle mani del referente: il debitore che si rivolge a un OCC forense “per avere un avvocato” potrebbe ricevere un gestore con profilo diverso da quello immaginato.

Le pronunce che la riguardano

La qualità della relazione è il terreno su cui questa strada si misura. Per Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025 la relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità, non il semplice deposito: nel caso deciso, l’apertura è stata revocata perché ricorso e relazione tacevano una vendita a prezzo simbolico dell’intero patrimonio immobiliare e un’attività gestita dal debitore. Nella stessa direzione Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da sintesi diritto.it): per aprire la liquidazione non serve la meritevolezza, ma la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità soggetto a un controllo sostanziale.

Il profilo ideale di questa strada è quello del debitore con una situazione documentale complessa, contabile o patrimoniale, che ha qualche settimana di margine prima che i creditori si muovano e che dà priorità alla solidità della relazione rispetto alla rapidità della presa in carico.

Seconda strada: l’OCC di una camera di commercio o di un ente pubblico

In cosa consiste

Il D.M. 202/2014 consente di costituire organismi anche presso enti pubblici. Sono iscritti di diritto, su semplice domanda, gli organismi di conciliazione costituiti presso le camere di commercio e il segretariato sociale (art. 4 c.2); possono iscriversi su domanda gli organismi costituiti da comuni, province, città metropolitane, regioni e università pubbliche (art. 4 c.1), con requisiti più stringenti per la sezione B: referente indipendente, polizza con massimale di almeno un milione di euro, almeno cinque gestori disponibili, regolamento e sede (art. 4 c.3). Il gestore designato può provenire da professioni diverse: avvocati, commercialisti, ma anche laureati in materie economiche o giuridiche che hanno seguito il corso di 200 ore e il tirocinio di almeno sei mesi richiesti a chi non è iscritto a un ordine (art. 4 c.5-6, testo 2014).

Gli organismi camerali e quelli degli enti locali hanno spesso una vocazione di servizio pubblico: sportelli informativi, convenzioni, talvolta collegamenti con misure di sostegno regionali. Le linee guida del Tribunale di Torino, per esempio, chiedono di indicare nel ricorso le eventuali richieste di contributo a un ente regionale o ad altri enti e gli acconti già versati: segno che in alcune aree esistono canali pubblici che contribuiscono ai costi della procedura. Esistenza, importi e condizioni di questi contributi vanno però verificati sul territorio, perché non sono uniformi.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il piccolo imprenditore o l’impresa minore. Un organismo camerale lavora quotidianamente con il registro delle imprese e con le procedure dedicate alle imprese (nella composizione negoziata, per l’impresa sotto soglia, l’istanza si presenta proprio al segretario generale della camera di commercio, art. 25-quater c.2). Per chi ha un’impresa cessata o in difficoltà, la familiarità dell’organismo con visure storiche, bilanci depositati e cancellazioni può essere utile.
  • Il consumatore con patrimonio modesto, nel cui comune o nella cui provincia esiste un organismo pubblico con sportello di primo orientamento. Qui il valore aggiunto è l’accessibilità: un primo colloquio informativo, una modulistica chiara, talvolta la possibilità di collegarsi a misure di sostegno.
  • Il circondario in cui l’OCC dell’ordine è saturo. Quando le richieste sono molte, un secondo organismo nello stesso circondario può offrire tempi di presa in carico diversi, a parità di competenza territoriale.

Come si procede, in sintesi

Il percorso è lo stesso della prima strada, con le regole dell’organismo scelto: domanda di nomina, preventivo con tutte le voci (art. 10 c.3 D.M. 202/2014), designazione del gestore da parte del referente, dichiarazione di indipendenza, comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni (art. 269 c.3), relazione e deposito del ricorso. Per evitare duplicazioni, vale quanto già descritto per gli organismi degli ordini: cambiano il regolamento interno, la modulistica e, a volte, il modo in cui il compenso viene pattuito e rateizzato.

I vantaggi, motivati

Il primo vantaggio è l’accessibilità: sportelli, orari e procedure di primo contatto sono spesso pensati per chi non ha mai avuto a che fare con un tribunale. Il secondo è la possibile disponibilità di canali di sostegno pubblico ai costi, dove esistono. Il terzo, per le imprese, è la vicinanza dell’organismo camerale al mondo delle imprese e ai relativi adempimenti. A fronte di questo, la qualità della relazione non dipende dalla natura dell’ente ma dal gestore designato e dalla documentazione raccolta: sotto questo profilo non c’è una gerarchia tra organismi pubblici e organismi degli ordini.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

L’elemento dirimente, qui, è la composizione dell’elenco dei gestori. Un organismo con pochi gestori, o con gestori che si occupano di molte pratiche contemporaneamente, può avere tempi lunghi o una minore esperienza su casi con azioni revocatorie, immobili in comproprietà o quote societarie. Va considerato anche che gli organismi di enti locali e di altri enti non sono presenti in tutti i circondari, e che la competenza territoriale non si aggira: un organismo pubblico efficiente in un’altra città non è un’alternativa se il centro degli interessi del debitore è altrove. Infine, il preventivo va letto con la stessa attenzione riservata agli OCC degli ordini: la natura pubblica dell’ente non significa gratuità della prestazione del gestore, che resta regolata dal D.M. 202/2014.

Le pronunce che la riguardano

Anche per questa strada vale il principio di Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025: l’organismo, chiunque lo abbia costituito, risponde della completezza della relazione, e un vuoto informativo può portare alla revoca dell’apertura. Per le imprese, la determinazione del circondario competente (e quindi dell’organismo) può diventare un tema: la Cassazione, in materia di liquidazione giudiziale di società, ha valorizzato elementi come il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio di soci e amministratori per superare la presunzione legata alla sede legale (Cass. n. 3409 del 16/2/2026 e Cass. n. 21865 del 29/7/2025, note da sintesi EC News). Sono pronunce sulle procedure maggiori, da usare come indicazione di metodo: per un’impresa minore con sede legale e attività in luoghi diversi, la scelta dell’OCC passa dalla corretta individuazione del centro degli interessi principali.

Il profilo ideale di questa strada è quello del piccolo imprenditore, anche cessato, o del consumatore con patrimonio contenuto, che vive in un circondario dove l’organismo pubblico o camerale ha un elenco di gestori adeguato e che dà valore all’accessibilità e agli eventuali canali di sostegno ai costi.

Terza strada: il professionista nominato dal tribunale quando l’OCC manca

In cosa consiste

Può accadere che nel circondario del tribunale competente non esista un OCC, o che l’organismo esistente non sia in condizione di operare (per esempio per incompatibilità dei gestori o per sospensione). Per il piano del consumatore l’art. 68 c.1 CCII prevede che, se nel circondario non c’è un OCC, le funzioni siano svolte da un professionista o da una società tra professionisti con i requisiti dell’art. 358, nominati dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato, scelti ove possibile tra gli iscritti all’elenco dei gestori della crisi. La norma non è ripetuta testualmente negli articoli sulla liquidazione controllata: la sua applicazione a questa procedura è una lettura sistematica, coerente con la funzione dell’OCC e con la prassi, da verificare con la cancelleria del tribunale competente prima di presentare l’istanza.

Il documento del CNDCEC sugli aspetti controversi del sovraindebitamento (novembre 2016, ancora sotto la L. 3/2012) descriveva già questo canale come “inevitabile” quando nel luogo di residenza o sede non è stato istituito alcun organismo, e ricordava che il professionista nominato può operare come gestore e come liquidatore. È un precedente utile per capire la logica dell’istituto, non una regola dell’attuale Codice.

Quando ha senso: tre scenari

  • Il circondario privo di organismo. È il caso tipico: senza un OCC sul territorio, l’istanza al presidente del tribunale è l’unico modo per ottenere una relazione e un’attestazione utilizzabili.
  • L’organismo esistente ha un conflitto. Se tutti i gestori disponibili dell’unico OCC del circondario hanno lavorato per il debitore o per un suo stretto familiare negli ultimi cinque anni, la dichiarazione di indipendenza dell’art. 11 c.3 D.M. 202/2014 non può essere resa e l’organismo non può procedere.
  • La procedura familiare con esigenze di coordinamento. Quando più membri della famiglia presentano un’unica domanda (art. 66 CCII), serve un solo organismo o un solo professionista per tutti; se l’unico OCC del circondario ha incompatibilità verso uno dei familiari, la nomina giudiziale può risolvere il problema.

Come si procede, in sintesi

Il debitore deposita un’istanza al presidente del tribunale competente, documentando l’assenza o l’impossibilità di operare dell’organismo del circondario; il presidente o il giudice delegato nomina il professionista, scelto ove possibile tra i gestori iscritti; da quel momento il professionista svolge le funzioni dell’OCC, comprese la relazione e l’attestazione di attivo. Valgono anche per lui la comunicazione all’agente della riscossione e agli uffici fiscali e le regole sul compenso.

I vantaggi, motivati

Il vantaggio principale è che questa strada esiste: impedisce che l’assenza di un organismo sul territorio si traduca in un diniego di accesso alla procedura. Il secondo è che la nomina proviene dal tribunale, il che rende il professionista un soggetto di fiducia dell’ufficio giudiziario e, in prospettiva, un candidato naturale alla nomina come liquidatore. Il terzo è la neutralità: il debitore non sceglie la persona, e questo riduce il rischio di contestazioni sull’indipendenza.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rischio più concreto è il tempo: prima della nomina passa un passaggio in più, e nelle situazioni con un’esecuzione in corso o con un ricorso di un creditore il calendario può diventare stretto. Va soppesato, poi, che il debitore non ha alcuna voce sulla persona designata. Infine, poiché per la liquidazione controllata il canale non è scritto in modo espresso, una istanza mal motivata può essere respinta: va dimostrato che un organismo competente realmente non c’è o non può operare. Chi pensa di usare questa strada per evitare l’OCC del proprio circondario, semplicemente perché non gli piace, è destinato a ricevere un rifiuto.

Le pronunce che la riguardano

Sul ruolo del soggetto che svolge le funzioni dell’OCC è utile ricordare il dibattito sul ricorso presentato senza OCC. Secondo quanto riportato nella spiegazione Brocardi all’art. 269 CCII, un orientamento minoritario (Trib. Grosseto 19/9/2022) ha ritenuto inammissibile il ricorso presentato dal difensore senza l’assistenza dell’OCC, mentre l’orientamento maggioritario (Trib. Cuneo 20/12/2022) lo ha ritenuto ammissibile. Il punto, però, va letto insieme al testo vigente: la relazione dell’OCC con l’attestazione di attivo resta in ogni caso necessaria (art. 269 c.2), e Cass. Sez. I ord. n. 28576 del 28/10/2025 e Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 la qualificano come requisito di ammissibilità. Quindi si può discutere su chi firma il ricorso, non sulla necessità della relazione.

Il profilo ideale di questa strada è quello del debitore che vive in un circondario senza organismo, o in cui l’unico organismo non può operare per incompatibilità, e che può permettersi qualche settimana in più per la nomina.

La variante che attraversa le tre strade: quando la liquidazione la chiede un creditore

C’è un caso in cui la scelta dell’OCC non è più una decisione pianificata ma una corsa contro il tempo. Secondo l’art. 268 c.2 CCII, se il debitore è insolvente la domanda di liquidazione controllata può essere proposta anche da un creditore, anche mentre sono in corso procedure esecutive individuali, ma la procedura non si apre se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono inferiori a 50.000 euro. Secondo l’art. 268 c.3, quando il creditore agisce contro una persona fisica, la liquidazione non si apre se l’OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie. Il debitore deve sollevare questa eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti dell’art. 283 c.3; se l’attestazione non è ancora pronta, il giudice concede un termine non superiore a sessanta giorni.

Qui l’OCC non serve ad aprire la procedura ma, al contrario, a dimostrare che aprirla non darebbe nulla ai creditori. Secondo Trib. Reggio Calabria n. 12/2025 l’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore, e Trib. Chieti 10/6/2025 ha negato l’apertura in assenza di utilità per i creditori. In questo scenario contano tre cose: un organismo che accetti l’incarico in tempi brevi, un gestore in grado di produrre un’attestazione motivata entro la prima udienza o entro i sessanta giorni concessi, e una documentazione già pronta. Quando l’attivo esiste e la liquidazione si apre, poi, la nomina del liquidatore non passa più dalla conferma dell’OCC del debitore: il tribunale lo sceglie nel registro degli organismi, di regola tra i gestori domiciliati nel distretto (art. 270 c.2 lett. b).

Le tre strade alla prova dei numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati inventati e non tratte da casi reali dello Studio. Servono a vedere come le stesse premesse portano a esiti diversi a seconda dell’organismo scelto e dei tempi.

Simulazione 1 – Il consumatore che sceglie con calma

Dati di partenza (uguali per tutte le opzioni). Lavoratore dipendente, residente in un comune del circondario del tribunale X, nucleo di tre persone. Debiti complessivi 87.340 €: due finanziamenti al consumo (31.870 € e 18.920 €), una carta revolving (9.410 €), debiti con l’agente della riscossione per 27.140 €. Stipendio netto di 1.780 € al mese, un’automobile del valore di circa 4.300 €, una quota di 1/4 di un immobile ereditato con valore stimato della quota di 23.600 €. Nessuna esecuzione in corso. Prima visita all’organismo: lunedì 2 novembre 2026.

Opzione 1 – OCC dell’ordine dei commercialisti del circondario. L’organismo comunica il preventivo con le voci di costo e i dati della polizza; il referente designa il gestore e l’incarico è conferito lunedì 2 novembre 2026. Entro sette giorni, cioè entro lunedì 9 novembre 2026, l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 269 c.3). Il gestore ricostruisce i debiti fiscali, chiede la perizia sulla quota immobiliare e verifica che non ci siano atti dispositivi negli ultimi cinque anni. Attesta che c’è attivo da distribuire: la quota immobiliare e la parte dello stipendio eccedente quanto il giudice riterrà necessario al mantenimento della famiglia (art. 268 c.4 lett. b). Il punto di forza è la ricostruzione fiscale; il punto debole, se l’organismo ha molte pratiche, è il tempo necessario per arrivare al deposito.

Opzione 2 – OCC della camera di commercio dello stesso circondario. Stesse date di avvio. Il gestore designato è un avvocato iscritto nell’elenco dell’organismo camerale. La relazione si concentra sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza nell’assumere i finanziamenti, e valuta se i finanziatori abbiano tenuto conto del merito creditizio. Il risultato in termini di attivo attestato è lo stesso, perché l’attivo dipende dal patrimonio, non dall’organismo. Cambia, eventualmente, il compenso pattuito e la possibilità di accedere a canali pubblici di sostegno ai costi, se presenti sul territorio.

Opzione 3 – Nomina giudiziale. Non è praticabile: nel circondario esistono due organismi operativi e nessuno dei gestori ha incompatibilità. Un’istanza al presidente del tribunale sarebbe, con ogni probabilità, respinta.

Esito. In questa ipotesi le opzioni 1 e 2 sono entrambe valide e la scelta va fatta sul profilo dei gestori, sui tempi di presa in carico e sul preventivo. Il patrimonio, comunque, resta quello: nessun organismo può “creare” attivo che non c’è, né ometterne uno che c’è.

Simulazione 2 – Lo stesso consumatore, ma con il ricorso di un creditore

Dati di partenza. Identici alla simulazione 1, ma con una differenza: la società che ha acquistato i due finanziamenti (50.790 € in totale) deposita un ricorso per la liquidazione controllata; il debito scaduto e non pagato supera i 50.000 € dell’art. 268 c.2. Il debitore riceve il ricorso con l’udienza fissata per lunedì 23 novembre 2026. Ipotizziamo, solo per questa simulazione, che la quota immobiliare non esista: il patrimonio è fatto dell’auto (4.300 €) e dello stipendio.

Opzione 1 – OCC dell’ordine, con presa in carico lenta. Se l’organismo può designare il gestore solo dopo alcune settimane, l’attestazione di assenza di attivo non sarà pronta per l’udienza del 23 novembre. Il debitore solleva comunque l’eccezione entro la prima udienza, depositando i documenti dell’art. 283 c.3, e chiede il termine: il giudice può concedere fino a sessanta giorni, cioè fino a venerdì 22 gennaio 2027. Il rischio sta tutto nel non arrivare alla prima udienza senza aver sollevato l’eccezione.

Opzione 2 – OCC camerale con presa in carico rapida. Se l’organismo designa il gestore in pochi giorni, l’attestazione può essere depositata già alla prima udienza. Il gestore valuta lo stipendio al netto di quanto occorre al mantenimento della famiglia e il valore dell’auto, e attesta, se ne ricorrono i presupposti, che non è possibile acquisire attivo da distribuire. Il tribunale decide con un quadro completo.

Opzione 3 – Nomina giudiziale. Anche qui non ricorre il presupposto, perché nel circondario ci sono organismi operativi. In un circondario senza OCC, invece, la nomina giudiziale diventerebbe l’unica via e il termine di sessanta giorni sarebbe prezioso.

Esito. Con gli stessi dati, la rapidità di presa in carico dell’organismo diventa il criterio dirimente. Nessun termine si sospende in agosto (art. 9 c.1 CCII): se l’udienza fosse fissata a fine estate, il calendario sarebbe identico.

Simulazione 3 – L’ex artigiano con un immobile ipotecato

Dati di partenza. Ex artigiano individuale, impresa cessata, residenza e ultima sede nello stesso circondario. Debiti per 214.680 €: mutuo ipotecario residuo sulla casa per 96.450 €, debiti fiscali e contributivi per 71.320 €, fornitori per 46.910 €. Casa di proprietà con valore di mercato stimato di 128.000 €; reddito da pensione di 1.140 € al mese.

Opzione 1 – OCC dell’ordine dei commercialisti. Il gestore ricostruisce gli ultimi esercizi, le dichiarazioni e le posizioni con l’agente della riscossione e l’ente previdenziale, e attesta l’attivo (la casa). Deve tenere conto che il compenso del gestore, pur prededucibile, non può essere pagato con il ricavato del bene ipotecato (Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025): l’attivo libero per coprire i costi della procedura, in questa ipotesi, sarà quello residuo dopo la soddisfazione del creditore ipotecario, oltre alle eventuali quote di pensione acquisibili.

Opzione 2 – OCC camerale. La familiarità con il registro delle imprese aiuta nella ricostruzione della storia dell’impresa cessata; per il resto l’analisi è la stessa. Anche qui il preventivo deve fare i conti con la regola della Cassazione sui beni ipotecati.

Opzione 3 – Nomina giudiziale. Non praticabile se nel circondario ci sono organismi senza incompatibilità.

Esito. In un caso con immobile ipotecato e debiti pubblici rilevanti, il criterio decisivo è la competenza contabile e fiscale dei gestori e la chiarezza del preventivo su come saranno coperti i costi della procedura: un preventivo che non tiene conto del limite sui beni ipotecati rischia di non reggere alla prova della liquidazione.

Il confronto in tabella

La tabella riassume le differenze fra le tre strade, tenendo conto anche della variante del ricorso proposto dal creditore. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge e dal D.M. 202/2014: non comprendono e non indicano i compensi dei consulenti di parte. Per il contributo unificato della liquidazione controllata non abbiamo trovato una disposizione specifica letta in questa sede: l’importo va chiesto alla cancelleria del tribunale competente.

Due avvertenze per leggere la tabella. La prima: “tempi” indica il tempo necessario per arrivare alla relazione e al deposito, che dipende dall’organismo e dalla completezza dei documenti, non da una regola di legge. La seconda: la “reversibilità” riguarda la possibilità di cambiare organismo o gestore prima della relazione; dopo il deposito, e soprattutto dopo la nomina del liquidatore, il cambio dipende dal tribunale.

Criterio OCC presso un ordine professionale OCC presso camera di commercio o ente pubblico Professionista nominato dal tribunale
Base normativa Art. 269 CCII; art. 4 c.2 D.M. 202/2014 (iscrizione di diritto, sezione A) Art. 269 CCII; art. 4 c.1-2 D.M. 202/2014 (sezioni A e B) Art. 68 c.1 CCII, applicato per lettura sistematica alla liquidazione controllata
Chi sceglie il gestore Il referente dell’organismo (art. 10 c.2 D.M. 202/2014) Il referente dell’organismo Il presidente del tribunale o un giudice delegato
Tempi fino al deposito Variabili; possibili attese nei circondari con molte domande Variabili; dipendono dal numero di gestori disponibili Più lunghi, per il passaggio della nomina
Complessità per il debitore Media: domanda, preventivo, raccolta documenti Media, spesso con sportelli di orientamento Più alta: serve un’istanza motivata sull’assenza o impossibilità dell’OCC
Costi della procedura Compenso secondo D.M. 202/2014, preventivo con tutte le voci, spese generali 10-15% Come a sinistra; possibili canali pubblici di sostegno, da verificare Compenso secondo D.M. 202/2014
Rischi se l’esito è negativo Relazione incompleta: rischio di inammissibilità o revoca dell’apertura (Cass. 28576/2025) Stesso rischio Rischio aggiuntivo di rigetto dell’istanza di nomina se l’OCC esiste
Effetti sull’esecuzione in corso Nessuno fino all’apertura; con il ricorso del creditore serve l’attestazione entro la prima udienza o nel termine fino a 60 giorni Come a sinistra Come a sinistra, ma con tempi più stretti
Probabilità di conferma come liquidatore Elevata se la domanda è del debitore (art. 270 c.2 lett. b) Elevata se la domanda è del debitore Elevata, trattandosi di soggetto già nominato dal tribunale
Reversibilità Cambio di organismo possibile prima del deposito, con unicità del compenso (art. 17 D.M. 202/2014) Come a sinistra Bassa: la sostituzione dipende dal tribunale

I criteri che orientano la scelta

Il confronto non porta a una graduatoria fissa. Porta piuttosto a una serie di domande condizionali, che conviene porsi nell’ordine in cui le elenchiamo.

Primo criterio: dove si trova il centro degli interessi principali. Se la persona fisica non imprenditrice ha residenza e domicilio nello stesso comune, il circondario competente è chiaro e la scelta si restringe agli organismi di quel circondario. Se invece ci sono stati trasferimenti recenti, residenza e domicilio in luoghi diversi, oppure un’impresa con sede legale in un luogo e attività in un altro, la determinazione del tribunale competente (art. 27 CCII) va fatta prima di scegliere l’organismo: un ricorso al tribunale sbagliato, con un OCC del circondario sbagliato, fa perdere tempo e può pesare sulla credibilità della domanda.

Secondo criterio: chi ha preso l’iniziativa. Se la domanda la prepara il debitore e non ci sono esecuzioni imminenti, generalmente prevale la qualità del gestore e la chiarezza del preventivo. Se invece c’è già un ricorso di un creditore, il criterio dominante diventa la rapidità della presa in carico: l’eccezione di incapienza va sollevata entro la prima udienza e il termine massimo per completare l’attestazione è di sessanta giorni (art. 268 c.3).

Terzo criterio: che tipo di patrimonio e di debiti si porta all’organismo. Con debiti prevalentemente fiscali e previdenziali, contabilità d’impresa da ricostruire o quote societarie, la competenza contabile del gestore ha un peso maggiore. Con atti dispositivi recenti, beni intestati a terzi o possibili azioni revocatorie, conta di più l’esperienza processuale. Con un immobile ipotecato, conta la capacità di impostare un preventivo che tenga conto del limite sui beni ipotecati indicato da Cass. 6865/2025.

Quarto criterio: la sostenibilità e la trasparenza dei costi. Il D.M. 202/2014 prevede che il compenso sia reso noto con un preventivo che indichi tutte le voci di costo (art. 10 c.3), che alle spese generali sia riconosciuto un rimborso forfettario tra il 10% e il 15% del compenso oltre alle spese documentate (artt. 14-15), che nelle procedure con liquidazione il compenso sia calcolato su percentuali dell’attivo realizzato e del passivo e poi ridotto tra il 15% e il 40% (art. 16 c.4), e che esista un tetto complessivo rapportato a quanto spetta ai creditori (art. 16 c.5, che non opera quando ai creditori spetta meno di 20.000 €). Sono regole del testo del 2014: eventuali modifiche successive del decreto vanno verificate. Confrontare due preventivi alla luce di queste regole è legittimo e utile.

Quinto criterio: la continuità fino all’esdebitazione. Se la domanda è del debitore, il tribunale può confermare l’OCC come liquidatore (art. 270 c.2 lett. b) e la procedura resta aperta, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni (art. 272 c.3). Un organismo con un elenco stabile e un regolamento chiaro sulla sostituzione dei gestori offre maggiori garanzie di continuità. Il rovescio della medaglia è che, se il tribunale sceglie un liquidatore diverso dal registro, il compenso è comunque unico e si ripartisce in proporzione all’attività (art. 17 D.M. 202/2014): non si paga due volte, ma si cambia interlocutore.

Nella valutazione di questi criteri pesa l’esperienza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: chi conosce dall’interno il lavoro dell’organismo sa leggere un preventivo, prevedere le richieste documentali e capire quale impostazione della relazione il tribunale considera completa.

Le domande di chi è indeciso

Posso scegliere un OCC di un’altra città perché mi hanno detto che è più veloce?
Di regola no. La domanda passa attraverso un OCC costituito nel circondario del tribunale competente, individuato in base al centro degli interessi principali del debitore. Un organismo di un altro circondario può essere più rapido, ma la sua relazione rischia di essere contestata per un difetto che non dipende dalla sua qualità. Lo stesso valeva già sotto la L. 3/2012, secondo il documento CNDCEC del 2016: il debitore non poteva rivolgersi a un OCC diverso da quello competente per legge.

Posso cambiare organismo a metà strada?
Prima del deposito del ricorso il debitore può revocare l’incarico e rivolgersi a un altro organismo competente, con l’avvertenza che il compenso per l’attività già svolta resta dovuto e che, se più organismi si succedono nello stesso incarico, il compenso è unico e si ripartisce in proporzione (art. 17 D.M. 202/2014). Dopo l’apertura della procedura, invece, la scelta del liquidatore appartiene al tribunale.

E se l’OCC che ho scelto attesta che non c’è attivo?
Se la domanda è del debitore, senza attestazione di attivo la liquidazione controllata non si apre (art. 268 c.3). Non è un fallimento della scelta: è un’informazione. In quel caso la strada da valutare è l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283), che ha presupposti, documenti e limiti propri, compreso il fatto che si può ottenere una sola volta. Cambiare organismo per ottenere un’attestazione diversa sugli stessi dati non è una strategia seria e può esporre a contestazioni.

Il mio commercialista è anche gestore della crisi: può seguirmi come OCC?
Non se ha svolto attività per il debitore negli ultimi cinque anni: il D.M. 202/2014 richiede al gestore una dichiarazione di indipendenza che lo esclude (art. 11 c.3 lett. a). Può invece collaborare con il debitore come consulente di parte, fornendo documenti e ricostruzioni, mentre la relazione resta compito del gestore indipendente.

Serve anche un avvocato, oltre all’OCC?
Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore con l’assistenza dell’OCC (art. 269 c.1). Nella prassi, però, l’avvocato diventa importante quando ci sono contestazioni: il ricorso di un creditore da contrastare, esecuzioni da coordinare, beni intestati a terzi, reclami. La giurisprudenza di merito ha discusso anche la situazione opposta, cioè il ricorso firmato dal difensore senza OCC (Trib. Grosseto 19/9/2022 contrario, Trib. Cuneo 20/12/2022 favorevole, secondo Brocardi), ma la relazione dell’OCC resta comunque un requisito di ammissibilità.

Le pronunce che orientano la scelta

Riportiamo le pronunce raggruppate per la parte della scelta che ciascuna illumina. Indichiamo sempre la fonte da cui le abbiamo conosciute; quando abbiamo letto solo una massima o una sintesi lo segnaliamo.

Sulla relazione dell’OCC, cioè sulla qualità del lavoro dell’organismo (rilevanti per tutte le strade)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi, artt. 269 e 270). La relazione dell’OCC allegata al ricorso è un presupposto di ammissibilità; il giudice ne controlla completezza e attendibilità, così che i creditori conoscano la reale consistenza dell’attivo e il liquidatore possa esercitare le azioni utili. Nel caso, revoca dell’apertura confermata per l’omessa indicazione di una vendita a prezzo simbolico e di un’attività svolta dal debitore. Rilevanza: la scelta dell’organismo è anzitutto la scelta di chi garantirà questa completezza.
  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Per l’apertura non serve la meritevolezza, ma la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: conferma che la relazione non è un adempimento formale.
  3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi, art. 280). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: l’organismo deve ricostruire con onestà le cause dell’indebitamento, sapendo che quella ricostruzione sarà riletta al momento dell’esdebitazione.

Sui costi della procedura e sul preventivo dell’OCC

  1. Cass. civ., Sez. I, n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter). Il compenso del gestore è prededucibile, ma non può gravare sul ricavato dei beni ipotecati. Rilevanza: in presenza di un immobile ipotecato, il preventivo deve indicare con quali risorse saranno coperti i costi.

Sul ruolo dell’OCC come futuro liquidatore

  1. Cass. n. 28573/2025 (massima Brocardi, art. 270). Il termine assegnato dal liquidatore ai creditori per le domande di partecipazione è perentorio; la domanda tardiva è preclusa, salva la rimessione in termini (art. 273 c.7). Rilevanza: il liquidatore, spesso lo stesso OCC confermato, gestisce adempimenti con effetti definitivi sui diritti dei creditori.
  2. Trib. Vicenza 8/6/2023 (sintesi EC News 4/7/2023). Il liquidatore della liquidazione controllata va scelto tra i gestori iscritti all’albo del D.M. 202/2014, non nell’albo dell’art. 356 CCII; il gestore che aveva rinunciato all’incarico è stato confermato. Rilevanza: sostiene la continuità tra OCC e liquidatore.
  3. Trib. Torino 11/5/2023 (sintesi EC News 4/7/2023). Orientamento opposto: il liquidatore va nominato tra gli iscritti all’albo dell’art. 356 CCII.
  4. Trib. Milano 15/6/2023 (sintesi EC News 4/7/2023). Gli artt. 356 e 358 CCII si applicano in generale alle procedure del Codice, compresa la liquidazione controllata. Rilevanza delle tre pronunce: sono anteriori al D.Lgs. 136/2024; il testo vigente dell’art. 270 c.2 lett. b fa ora riferimento espresso al registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento, il che, nella nostra lettura, riduce lo spazio del contrasto.

Su chi deve assistere il debitore e sull’assenza dell’OCC

  1. Trib. Grosseto 19/9/2022 (riportata nella spiegazione Brocardi all’art. 269). Orientamento minoritario: inammissibile il ricorso presentato dal difensore senza l’assistenza dell’OCC.
  2. Trib. Cuneo 20/12/2022 (riportata nella spiegazione Brocardi all’art. 269). Orientamento maggioritario: ricorso ammissibile anche se presentato dal difensore. Rilevanza delle due pronunce: chiariscono che il dibattito riguarda la firma del ricorso, mentre la relazione dell’OCC resta necessaria (Cass. 28576/2025).

Sulla scelta dell’OCC quando la liquidazione è chiesta da un creditore

  1. Trib. Reggio Calabria n. 12/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda del creditore. Rilevanza: senza un OCC incaricato in tempo, l’eccezione rischia di restare priva dell’attestazione.
  2. Trib. Chieti 10/6/2025. Senza utilità per i creditori la liquidazione controllata non si apre. Rilevanza: l’attestazione di assenza di attivo è il cuore della difesa del debitore.

Sull’individuazione del circondario competente (e quindi dell’organismo)

  1. Cass. n. 3409 del 16/2/2026 e Cass. n. 21865 del 29/7/2025 (sintesi EC News; sezione non indicata nella fonte). In materia di liquidazione giudiziale di società, la presunzione che il centro degli interessi principali coincida con la sede legale si supera valorizzando elementi come il luogo di approvazione del bilancio e il domicilio di soci e amministratori. Rilevanza: per l’impresa minore, utili come indicazione di metodo nell’individuare il tribunale competente e, di riflesso, l’OCC del circondario.

Cosa può fare lo Studio Monardo per chi deve scegliere l’OCC

Lo Studio non sostituisce l’organismo e non sceglie il gestore al posto del referente: lavora a fianco del debitore perché la scelta sia consapevole e perché il ricorso arrivi in tribunale completo. In concreto:

  1. Individuiamo il tribunale competente e il circondario, verificando residenza, domicilio, eventuali trasferimenti e, per chi ha avuto un’impresa, sede legale e luogo effettivo dell’attività, prima che il debitore si rivolga a un organismo.
  2. Mappiamo gli organismi operativi in quel circondario, ordini professionali, camere di commercio ed enti pubblici, e verifichiamo se esistono incompatibilità che rendano necessaria l’istanza di nomina al presidente del tribunale.
  3. Leggiamo e confrontiamo i preventivi degli organismi alla luce del D.M. 202/2014: voci di costo, spese generali, acconti, effetto del limite sui beni ipotecati indicato da Cass. 6865/2025.
  4. Prepariamo il fascicolo documentale che l’OCC chiederà: redditi, buste paga, estratti conto, visure catastali e ipotecarie, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, documenti sul nucleo familiare, seguendo le liste di controllo usate dai tribunali.
  5. Ricostruiamo con lo staff di commercialisti le posizioni fiscali e contributive, così che la relazione dell’OCC non contenga vuoti che il giudice possa considerare causa di inammissibilità (Cass. 28576/2025).
  6. Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: organismo dell’ordine, organismo pubblico o nomina giudiziale, oppure, se l’attivo manca, l’esdebitazione del debitore incapiente.
  7. Gestiamo la difesa quando il ricorso lo ha presentato un creditore: verifichiamo la soglia di 50.000 € dell’art. 268 c.2, solleviamo l’eccezione entro la prima udienza e chiediamo il termine fino a sessanta giorni per l’attestazione dell’OCC.
  8. Coordiniamo la procedura con le esecuzioni in corso, pignoramenti dello stipendio, esecuzioni immobiliari, fermi, tenendo conto che nei procedimenti del Codice i termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1).
  9. Seguiamo il debitore nella fase di liquidazione, nei rapporti con il liquidatore, nella determinazione della quota di reddito necessaria al mantenimento e negli adempimenti fino all’istanza di esdebitazione.
  10. Assistiamo nei reclami e nei giudizi successivi, fino al ricorso per cassazione quando serve, mantenendo la stessa linea impostata all’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesano in particolare due delle sue abilitazioni. La qualifica di Gestore della crisi iscritto negli elenchi ministeriali e di fiduciario di un OCC significa conoscere dall’interno come un organismo designa il gestore, costruisce la relazione e redige l’attestazione di attivo: è la conoscenza che serve per scegliere l’organismo e preparare il materiale che gli verrà chiesto. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce invece la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, sull’organismo e sull’impostazione del ricorso, va difesa domani, nei reclami e nei giudizi di impugnazione, senza cambiare mani. Accanto all’Avvocato lavora uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo, perché nella liquidazione controllata la parte giuridica e quella contabile non si possono separare.

In chiusura

Scegliere l’OCC per la liquidazione controllata significa, in sostanza, decidere chi metterà nero su bianco la storia dei propri debiti e del proprio patrimonio, chi attesterà se c’è qualcosa da distribuire ai creditori e, molto spesso, chi gestirà la liquidazione per i tre anni successivi. Le strade realmente percorribili sono tre, organismo di un ordine professionale, organismo di una camera di commercio o di un ente pubblico, professionista nominato dal tribunale quando l’organismo manca, e nessuna è migliore delle altre in astratto. Contano il circondario, il tipo di debiti e di beni, chi ha preso l’iniziativa e quanto tempo resta prima della prima udienza. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: una relazione incompleta può far revocare l’apertura, un’attestazione che arriva tardi può lasciare il debitore senza la sua difesa principale.

Lo Studio Monardo affronta questa scelta con le competenze che la materia richiede: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce il lavoro degli organismi dall’interno, e come avvocato cassazionista può seguire la procedura dalla prima analisi fino all’ultimo grado di giudizio, con lo staff di commercialisti per la parte contabile e fiscale.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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