Questa pagina raccoglie le domande che ci arrivano più spesso da chi ha chiesto, o sta per chiedere, la liquidazione controllata e ha un timore preciso: che il liquidatore vada a guardare i movimenti del conto corrente di due, tre, cinque anni fa. Le risposte sono complete e scritte come le daremmo a voce, senza giri di parole.
Il quadro, in breve. La liquidazione controllata (artt. 268-277 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, il CCII, come modificato dal D.Lgs. 136/2024) è la procedura con cui il sovraindebitato mette il proprio patrimonio a disposizione dei creditori sotto la guida di un liquidatore nominato dal tribunale e, dopo la chiusura o comunque dopo tre anni dall’apertura, può ottenere l’esdebitazione (art. 282). Il liquidatore non si limita a vendere ciò che trova: per legge recupera crediti, esercita le azioni per riportare beni nel patrimonio e può far dichiarare inefficaci gli atti compiuti in pregiudizio dei creditori (art. 274). Per farlo deve ricostruire il passato, e gli estratti conto sono il primo documento che guarda.
Perché ne parliamo noi. Lo Studio Monardo segue questa materia dall’interno: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce per esperienza diretta il lavoro di verifica che l’organismo e il liquidatore svolgono sui conti del debitore. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è esattamente la competenza che serve per leggere un estratto conto con gli occhi di chi lo esaminerà nella procedura.
📩 Prima di consegnare i suoi estratti conto, ne parli con noi: tutti i contatti dello Studio sono indicati in fondo a questa pagina.
Blocco A — Le basi
“Ma il liquidatore può davvero guardare i miei conti degli anni passati?”
Sì. Non esiste una norma che gli vieti di guardare indietro, e ne esistono diverse che lo obbligano, di fatto, a farlo.
Il punto di partenza è l’art. 274 CCII. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni del debitore e per recuperare i crediti; con la stessa autorizzazione esercita le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo il codice civile. Non si può far dichiarare inefficace un atto che non si conosce. E il modo più rapido per conoscere bonifici, prelievi, vendite e regali degli ultimi anni è leggere gli estratti conto.
Poi c’è la sentenza di apertura. Secondo l’art. 270 c.2 lett. c, il tribunale ordina al debitore di depositare entro sette giorni le scritture contabili e fiscali obbligatorie e l’elenco dei creditori. Molti tribunali vanno oltre: il Tribunale di Milano, nella sentenza n. 371/2025 che abbiamo letto per intero, autorizza il liquidatore ad accedere all’anagrafe tributaria e all’archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti soggetti a registro, al PRA e alla documentazione in possesso di banche e intermediari “anche se estinti”. Significa che anche il conto chiuso tre anni fa non sparisce dal radar.
Infine c’è la fase che precede la sentenza. Quando la domanda la presenta il debitore, alla domanda è allegata la relazione dell’OCC, che deve valutare la completezza e l’attendibilità della documentazione. Per la Cassazione (ord. n. 28576/2025) questa relazione è un vero requisito di ammissibilità, che il giudice deve controllare nella sostanza. Quindi spesso i conti degli anni precedenti li ha già visti il gestore dell’OCC, e il liquidatore (che, se la domanda è del debitore, di regola è lo stesso OCC confermato dal tribunale, art. 270 c.2 lett. b) riparte da lì.
In sintesi: il controllo sugli anni precedenti non è un abuso, è parte del mestiere. La domanda giusta non è “può farlo?”, ma “fino a dove e con quali conseguenze?”. Ce ne occupiamo nelle risposte che seguono.
“Fino a quanti anni indietro può arrivare?”
La legge non fissa un limite unico: i riferimenti pratici sono cinque e dieci anni, a seconda dello scopo del controllo.
Conviene ragionare per finalità, perché il “quanto indietro” dipende da cosa il liquidatore sta cercando.
Cinque anni: gli atti che si possono ancora contestare. L’azione che l’art. 274 c.2 mette in mano al liquidatore è la revocatoria del codice civile (art. 2901 c.c.). Il commento Brocardi all’art. 274 osserva che la norma non richiama le revocatorie concorsuali della liquidazione giudiziale (art. 166 CCII): resta quindi quella ordinaria, che si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto (art. 2903 c.c.). Un bonifico di 15.000 € alla figlia di sei anni fa, in linea di massima, non è più aggredibile con la revocatoria; uno di quattro anni fa sì. Anche i documenti della domanda guardano a cinque anni: per l’incapiente l’art. 283 c.3 chiede gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, e la stessa finestra compare nell’art. 67 c.2 per il piano del consumatore.
Dieci anni: i documenti che la banca deve consegnare. L’art. 119 c.4 del Testo unico bancario riconosce al cliente, a chi gli succede a qualunque titolo e a chi subentra nell’amministrazione dei suoi beni il diritto di ottenere, entro novanta giorni, copia della documentazione sulle operazioni degli ultimi dieci anni. È una lettura condivisa che il liquidatore, che con l’apertura amministra il patrimonio del debitore, rientri in questa categoria. Non vuol dire che esamini sempre dieci anni di movimenti: vuol dire che, se ha un sospetto, può arrivarci.
Nessun limite rigido: la ricostruzione dell’indebitamento. Per capire come sono nati i debiti (tema che conta per l’esdebitazione, art. 282 c.2), il liquidatore può risalire anche oltre, per esempio fino all’origine di un finanziamento.
Nella pratica, la richiesta più frequente che vediamo riguarda gli estratti conto degli ultimi tre-cinque anni di tutti i rapporti, compresi quelli chiusi, carte prepagate e conti di pagamento online. Il resto arriva solo se emerge qualcosa che non torna.
“Quali conti controlla: solo il mio o anche quelli cointestati e dei familiari?”
Controlla tutti i rapporti di cui lei è titolare o cointestatario, e quelli su cui ha la delega a operare; i conti personali dei familiari, invece, non rientrano automaticamente nel suo raggio d’azione.
Partiamo da ciò che è sicuro. L’archivio dei rapporti finanziari, al quale il liquidatore viene autorizzato ad accedere in molte sentenze di apertura (Trib. Milano n. 371/2025), elenca ogni rapporto collegato al codice fiscale del debitore: conti correnti, depositi titoli, libretti, carte, cassette di sicurezza, conti di pagamento. Il liquidatore li vede tutti, compresi quelli con un altro intestatario.
Il conto cointestato con il coniuge è il caso più delicato. In linea generale il saldo si presume appartenere ai cointestatari in parti uguali, salvo prova contraria; il liquidatore guarderà quindi da dove arrivano le somme. Se sul conto confluisce solo lo stipendio del debitore, potrà sostenere che il saldo è suo per intero. Se confluiscono entrambi gli stipendi, la quota del coniuge resta fuori dalla procedura. Per questo, prima della domanda, conviene ricostruire con documenti chi ha versato cosa.
I conti intestati solo al coniuge, ai figli o ai genitori non sono “beni del debitore” e il liquidatore non li esamina d’ufficio. Diventano però rilevanti in modo indiretto: se dagli estratti conto del debitore risultano bonifici verso quei conti, il liquidatore può chiedere spiegazioni, valutare una revocatoria contro chi ha ricevuto il denaro e, nel giudizio che eventualmente avvia, chiedere al giudice di ordinare l’esibizione dei documenti del terzo (art. 210 c.p.c.).
Infine c’è il conto della procedura: dopo l’apertura, le somme destinate ai creditori (per esempio la quota di stipendio eccedente il mantenimento) vengono versate su un conto intestato alla liquidazione, che il liquidatore gestisce e rendiconta al giudice ogni sei mesi.
“Devo consegnarli io o li chiede direttamente alla banca?”
Tutte e due le cose: il primo obbligo è suo, ma il liquidatore può verificare in autonomia, e di solito lo fa.
Il debitore deve collaborare. Non è solo una regola di correttezza: l’art. 280 c.1 lett. c, richiamato dall’art. 282 c.2, subordina l’esdebitazione alla condizione che il debitore non abbia ostacolato o rallentato la procedura e abbia fornito agli organi tutte le informazioni utili e i documenti necessari. Nella sentenza milanese che abbiamo citato, il liquidatore deve indicare nel rapporto semestrale se il debitore coopera e segnalare ogni circostanza rilevante per l’esdebitazione.
Accanto alla consegna spontanea, il liquidatore dispone di canali propri: l’accesso alle banche dati (artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., se la sentenza lo autorizza), la richiesta diretta alle banche ai sensi dell’art. 119 c.4 TUB, e i poteri del provvedimento di apertura, che è titolo esecutivo per la consegna dei beni (art. 270 c.2 lett. e).
Il risultato pratico è semplice: se lei omette un conto o una pagina, il liquidatore con buona probabilità lo troverà comunque, e a quel punto l’omissione pesa più del movimento che voleva nascondere.
Blocco B — La procedura
“In quale momento esatto parte il controllo dei miei conti?”
Il primo controllo avviene prima dell’apertura, da parte dell’OCC; il secondo, più incisivo, inizia con la sentenza di apertura e si concentra nei primi tre mesi.
Prima fase: l’istruttoria dell’OCC. Quando la domanda la presenta il debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Per scrivere quella attestazione e la relazione su cause dell’indebitamento, diligenza del debitore e attendibilità dei documenti, il gestore chiede gli estratti conto e li confronta con dichiarazioni dei redditi, visure e Centrale Rischi. Già qui un prelievo in contanti non spiegato o una vendita a un parente a prezzo basso emergono.
Seconda fase: la sentenza. Con la sentenza il tribunale nomina giudice delegato e liquidatore, ordina il deposito delle scritture entro sette giorni, assegna ai creditori un termine non superiore a novanta giorni per le domande di ammissione e ordina la consegna dei beni (art. 270 c.2). Molti tribunali, come detto, autorizzano anche l’accesso alle banche dati.
Terza fase: i primi novanta giorni. Entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza il liquidatore aggiorna l’elenco dei creditori; entro novanta giorni dall’apertura completa l’inventario e deposita il programma di liquidazione (art. 272 c.1-2). Per costruire inventario e programma deve sapere se esistono azioni da intraprendere, perché anche quelle sono attivo. È in questa finestra che di solito arrivano le richieste di chiarimento sui movimenti.
Quarta fase: la gestione. Ogni sei mesi il liquidatore deposita un rapporto riepilogativo. Se dopo l’inventario emergono altri elementi (un conto non dichiarato, un’eredità), il controllo riprende: rientrano nella liquidazione anche i beni che arrivano al debitore fino all’esdebitazione (art. 272 c.3-bis).
| Fase | Atto | Termine | Davanti a chi |
|---|---|---|---|
| Pre-domanda | Raccolta estratti conto, relazione e attestazione OCC (art. 268 c.3) | Prima del deposito | OCC |
| Apertura | Sentenza: nomina liquidatore, ordini al debitore (art. 270 c.2) | Data della sentenza | Tribunale |
| Deposito documenti | Scritture contabili e fiscali, elenco creditori (art. 270 c.2 lett. c) | 7 giorni | Liquidatore / cancelleria |
| Elenco creditori | Aggiornamento e notifica della sentenza (art. 272 c.1) | 30 giorni dalla comunicazione | Liquidatore |
| Domande dei creditori | Ammissione, rivendica, restituzione via PEC (art. 270 c.2 lett. d) | Non oltre 90 giorni | Liquidatore |
| Inventario e programma | Comprende le azioni da esercitare (art. 272 c.2) | 90 giorni dall’apertura | Giudice delegato (approva) |
| Azioni sugli atti passati | Revocatoria ordinaria e azioni recuperatorie (art. 274) | Entro la prescrizione (5 anni per l’art. 2901 c.c.) | Giudice delegato (autorizza), poi giudice della causa |
| Rapporti periodici | Rapporto riepilogativo, segnalazione della collaborazione | Ogni 6 mesi | Giudice delegato |
| Esdebitazione | Istanza o segnalazione, osservazioni dei creditori (art. 282 c.1) | Chiusura o 3 anni dall’apertura; 15 giorni per osservazioni | Tribunale |
Un’avvertenza sui tempi: secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale dei termini non si applica ai procedimenti regolati dal Codice. I termini di questa tabella corrono anche in agosto.
“Cosa cerca, concretamente, quando legge un estratto conto?”
Cerca uscite che non si spiegano con la vita normale e entrate che non risultano nella domanda.
Un liquidatore esperto non legge riga per riga per curiosità: applica un filtro. Le categorie che attirano l’attenzione sono sempre le stesse.
- Bonifici a familiari o persone vicine senza causale o con causali generiche (“restituzione”, “regalo”, “prestito”). Sono il primo indizio di un atto gratuito, potenzialmente revocabile.
- Prelievi in contanti ripetuti e consistenti, soprattutto se concentrati nei mesi prima della domanda. Non sono illeciti di per sé, ma vanno giustificati.
- Incassi da vendite di immobili, auto, quote: il liquidatore confronta il prezzo con il valore. La Cassazione (ord. n. 28576/2025) ha confermato la revoca dell’apertura di una liquidazione proprio perché la relazione non indicava una vendita di immobili a prezzo simbolico.
- Versamenti su polizze, fondi, criptovalute o conti esteri: sono attivo da recuperare o da riscattare.
- Accrediti che rivelano crediti dimenticati: un rimborso fiscale, un indennizzo assicurativo, un risarcimento. Per la Cassazione (n. 28484/2025) l’elenco dei beni esclusi dall’art. 268 c.4 è tassativo: anche il risarcimento del danno biologico rientra nella procedura.
- Pagamenti preferenziali a un creditore (per esempio il saldo integrale di un debito con un parente mentre gli altri restavano insoluti).
- Spese incompatibili con il reddito dichiarato: viaggi, gioco, acquisti di lusso. Non portano soldi alla procedura, ma raccontano come si è formato il debito.
Poi il liquidatore incrocia: estratti conto con dichiarazioni dei redditi, con visure catastali e PRA, con l’elenco dei creditori. Ciò che non torna diventa una domanda scritta al debitore, e la risposta scritta del debitore finisce nella relazione al giudice.
“Mi arriverà una richiesta formale? Come devo rispondere?”
Di solito sì: una PEC o una lettera con l’elenco dei movimenti da chiarire e un termine. Si risponde per iscritto, punto per punto, con documenti.
La forma non è fissata dalla legge, ma la prassi è costante: il liquidatore allega un prospetto con data, importo, beneficiario e chiede la causale. Il termine è quello che indica lui, normalmente qualche settimana. Non è perentorio come un termine processuale, ma ignorarlo è il modo peggiore per cominciare: la mancata risposta finisce nel rapporto semestrale come mancata collaborazione (art. 280 c.1 lett. c).
Come si costruisce una buona risposta:
- una riga per ogni movimento, nello stesso ordine del prospetto;
- la causale vera, anche se non è lusinghiera (“prelievo per spese di gioco” è meglio di nessuna risposta);
- il documento: ricevute, contratti, scontrini, mail, la dichiarazione di chi ha ricevuto il denaro, l’atto di vendita, la perizia sul valore;
- la destinazione del denaro, se il movimento è un’uscita verso un terzo: è stato restituito? È stato speso per la famiglia? Era il rimborso di una spesa sostenuta da altri?
Quello che non si deve fare è “aggiustare” la storia. Una spiegazione inventata e smentita da un secondo documento trasforma un movimento banale in un indizio di malafede, che è uno degli ostacoli all’esdebitazione previsti dall’art. 282 c.2.
Se il movimento non è giustificabile, la risposta onesta apre comunque strade: la restituzione spontanea della somma da parte del familiare alla procedura, per esempio, evita al liquidatore di dover chiedere l’autorizzazione a una causa e al familiare di subire una revocatoria con le spese del giudizio.
“Se trova un bonifico sospetto, cosa può fare?”
Può chiederne la restituzione e, se non la ottiene, chiedere al giudice delegato l’autorizzazione a una causa di revocatoria o di recupero.
Il percorso è graduale. Prima il liquidatore chiede chiarimenti al debitore e, spesso, scrive direttamente a chi ha ricevuto il denaro proponendo la restituzione. Se non si trova una soluzione, valuta l’azione. Qui entra in gioco l’art. 274 c.3: il giudice delegato autorizza le azioni quando sono utili per il miglior soddisfacimento dei creditori. Il liquidatore deve quindi fare un conto: quanto può recuperare, quanto costa la causa, quante probabilità ha.
Le azioni possibili sono diverse:
- revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.): rende l’atto inefficace verso i creditori. Per gli atti gratuiti (una donazione, un bonifico senza contropartita, la costituzione di un fondo patrimoniale) basta in genere la conoscenza del pregiudizio da parte del debitore; per gli atti a titolo oneroso serve anche la consapevolezza del terzo;
- azione di simulazione, se la vendita era solo apparente;
- azioni di recupero di crediti, per esempio verso chi aveva ricevuto un prestito dal debitore;
- azioni risarcitorie, che secondo il Tribunale di Salerno (sez. III, n. 82/2025) vanno considerate già nella valutazione dell’attivo, insieme a revocatorie e recuperatorie.
Il liquidatore può anche concludere che l’azione non conviene. L’art. 272 c.2 richiama in quanto compatibili le regole dell’art. 213 c.2-4, che consentono di rinunciare a liquidare ciò che è manifestamente non conveniente. Un bonifico di 1.200 € a un fratello senza patrimonio difficilmente giustifica una causa.
“Il controllo finisce con l’inventario o dura fino alla chiusura?”
Dura per tutta la procedura, e in parte anche oltre: l’attenzione si sposta dal passato al presente, ma non si spegne.
Dopo i primi novanta giorni il liquidatore ha in mano il quadro degli anni precedenti. Da lì in poi controlla soprattutto il presente: che lo stipendio sia versato nella misura fissata dal giudice, che non nascano nuovi conti, che arrivino alla procedura i beni sopravvenuti, perché secondo l’art. 272 c.3-bis rientrano nella liquidazione i beni che pervengono al debitore fino all’esdebitazione, al netto delle passività per acquistarli e conservarli. Per questo può chiedere aggiornamenti periodici degli estratti conto.
La procedura resta aperta fino al completamento della liquidazione e comunque, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3). In quel triennio si possono aprire nuove verifiche, per esempio se un creditore segnala un bene non dichiarato.
Al momento dell’esdebitazione il controllo torna, per l’ultima volta, sul passato. L’istanza del debitore viene comunicata dal liquidatore ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni (art. 282 c.1); se l’esdebitazione è chiesta prima della chiusura, la segnalazione del liquidatore deve dare atto dei fatti rilevanti per concedere o negare il beneficio. È lì che le scoperte fatte sugli estratti conto pesano davvero.
Dopo l’esdebitazione, invece, il quadro cambia: l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso né sulle operazioni di liquidazione (art. 282 c.2-bis). Una revocatoria già avviata prosegue.
Blocco C — I casi particolari
“E se il conto è cointestato con mia moglie?”
Il liquidatore lo esamina per intero, ma nella procedura entra solo la parte che appartiene a lei: tutto sta nel dimostrare la provenienza delle somme.
Abbiamo già visto la regola di partenza. Qui conta il metodo. Il liquidatore riceve gli estratti conto del rapporto cointestato e vede tutti i movimenti, compresi quelli della moglie, perché il conto è uno solo. Non c’è un problema di privacy: il rapporto è anche del debitore e la verifica è disposta dal tribunale.
La domanda che il liquidatore si pone è: di chi sono i soldi? Se la moglie dimostra che sul conto confluiscono il suo stipendio e i suoi risparmi, la sua quota resta fuori. Se il conto era alimentato solo dal debitore, il liquidatore può sostenere che l’intero saldo è attivo della procedura. Gli estratti conto degli anni precedenti servono proprio a questo: ricostruire chi ha versato cosa.
Attenzione a un movimento tipico: lo svuotamento del conto cointestato poco prima della domanda, con trasferimento del saldo su un conto intestato solo al coniuge. Il liquidatore lo vede subito e può trattarlo come un atto in pregiudizio dei creditori.
Se anche il coniuge è sovraindebitato e convive con il debitore, si può valutare una domanda familiare. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 66 c.1 consente la liquidazione controllata congiunta dei membri della famiglia, anche con un familiare incapiente, purché almeno uno abbia attivo; le masse restano comunque distinte (art. 66 c.3), e quindi anche lì la ricostruzione dei versamenti resta necessaria.
“E se cinque anni fa ho fatto un fondo patrimoniale o una donazione?”
Se l’atto ha più di cinque anni, la revocatoria ordinaria è in linea di massima prescritta; se ne ha meno, il liquidatore può contestarlo, e la giurisprudenza recente non considera il fondo patrimoniale uno scudo.
Il fondo patrimoniale ha un trattamento particolare nella liquidazione: secondo l’art. 268 c.4 lett. c i beni del fondo e i loro frutti non sono compresi nella procedura, salvo quanto previsto dall’art. 170 c.c. Ma ciò vale per un fondo validamente costituito e non revocato. Se il fondo è stato costituito quando i debiti c’erano già, o stavano per nascere, il liquidatore può chiederne la revoca con l’art. 2901 c.c. tramite l’art. 274 c.2.
Due pronunce della Cassazione, lette nella rassegna di Iusletter, spiegano perché il rischio è concreto. Per Cass. Sez. III n. 32992 del 9/11/2022 la costituzione del fondo è un atto a titolo gratuito; e, se il debito nasce da una fideiussione, il credito si considera sorto quando la garanzia è stata prestata, non quando la banca la escute. Per Cass. Sez. III n. 27178 del 10/10/2025 il fondo non è uno schermo impermeabile alle pretese dei creditori. Tradotto: l’imprenditore che ha firmato una fideiussione nel 2021 e ha costituito il fondo nel 2022 ha un problema, anche se la banca gli ha chiesto i soldi solo nel 2024.
Dove entrano gli estratti conto? Nel fondo patrimoniale possono confluire anche titoli e somme; e la donazione di denaro a un figlio passa quasi sempre da un bonifico. Il liquidatore li trova lì.
Il conteggio dei cinque anni parte dalla data dell’atto, non da quella della domanda di liquidazione. Chi ha fatto un atto di questo tipo deve sapere che la data di deposito della domanda non è indifferente, e deve parlarne prima con chi lo assiste.
“Sono un professionista: guarderà anche il conto dello studio?”
Sì. Per il professionista e il piccolo imprenditore il controllo è più ampio, perché comprende i conti dell’attività e la contabilità.
La sentenza di apertura ordina il deposito, entro sette giorni, delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (art. 270 c.2 lett. c). Per un professionista in regime ordinario significa registri, fatture, dichiarazioni IVA; per chi è in regime forfettario, quantomeno fatture e dichiarazioni. Il liquidatore confronta i movimenti del conto professionale con i ricavi dichiarati e con l’elenco clienti e fornitori, al quale la sentenza milanese n. 371/2025 lo autorizza ad accedere (art. 21 D.L. 78/2010).
Le domande tipiche sono tre: perché ci sono incassi non fatturati, o fatture incassate su conti diversi? Dove sono finiti i soldi prelevati dal conto dello studio? Ci sono crediti verso clienti ancora da incassare? Quest’ultima è spesso una buona notizia: i crediti professionali non riscossi sono attivo che il liquidatore può recuperare con le azioni dell’art. 274 c.1.
Il rischio maggiore, per l’esdebitazione, è l’art. 280 c.1 lett. b: non deve aver distratto l’attivo o reso gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. La contabilità assente o inattendibile è proprio la situazione descritta da quella lettera. Il Tribunale di Genova, con decreto del 24/9/2026 (R.G. 11/2025), ha chiuso la liquidazione controllata di una società “senza esdebitazione” proprio per distrazioni e contabilità assente.
“Quando un professionista o un imprenditore mi chiede se il liquidatore leggerà i suoi conti, rispondo che li leggerà come li leggerebbe un gestore della crisi, perché è quello che è: per questo li leggiamo noi prima, con lo stesso metodo, e prepariamo le risposte documentate quando c’è ancora il tempo di farlo”, spiega l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC.
“E se la liquidazione l’ha chiesta un creditore e non io?”
I poteri del liquidatore sono gli stessi; cambia il punto di partenza, perché non c’è stata la fase di verifica concordata con l’OCC sui documenti del debitore.
Il creditore può chiedere la liquidazione controllata se il debitore è insolvente e i debiti scaduti e non pagati superano 50.000 € (art. 268 c.2). In questo caso, se il debitore è una persona fisica, la procedura non si apre quando l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, nemmeno con azioni giudiziarie (art. 268 c.3); il debitore deve sollevare l’eccezione entro la prima udienza, con i documenti dell’art. 283 c.3.
Qui gli estratti conto degli anni precedenti hanno un ruolo decisivo già prima dell’apertura. Il Tribunale di Salerno (sez. III, n. 82/2025, letto nella sintesi di Iusletter) ha aperto la liquidazione su istanza di un creditore perché la relazione dell’OCC non considerava le possibili azioni giudiziali: revocatorie, risarcitorie e recuperatorie. Per quel Tribunale la semplice ipotizzabilità di queste iniziative integra un’utilità prospettica. In concreto: se i suoi conti mostrano bonifici rilevanti verso terzi negli ultimi cinque anni, l’eccezione di incapienza diventa molto più difficile da sostenere.
Una volta aperta la procedura, il liquidatore (scelto di regola dal registro, non confermato dall’OCC del debitore, art. 270 c.2 lett. b) parte da zero: chiede i documenti, accede alle banche dati e ricostruisce tutto. Il debitore che non ha chiesto la procedura tende a collaborare meno, e questo è un errore: le condizioni dell’esdebitazione (art. 280 e 282) valgono comunque, e la collaborazione è una di quelle.
Blocco D — Le paure finali
“Se trova movimenti strani, finisco nei guai penali?”
Un movimento strano non è un reato. Il rischio penale esiste solo per condotte specifiche, e va valutato con un difensore penale, non presunto.
Distinguiamo. La gran parte dei movimenti che il liquidatore chiede di chiarire sono spese normali, prestiti in famiglia, prelievi per bisogni quotidiani. Una volta spiegati e documentati, finiscono lì. Altri movimenti possono portare a una revocatoria: è una conseguenza civile, che riguarda soprattutto chi ha ricevuto il denaro.
Il terreno penale è diverso e riguarda condotte come la sottrazione o l’occultamento del patrimonio e le falsità nei documenti presentati nella procedura. Il CCII ne tiene conto anche ai fini dell’esdebitazione: l’art. 282 c.2 la esclude per chi è stato condannato con sentenza definitiva per i reati dell’art. 344. Per i profili penali specifici del suo caso il rinvio è al difensore penale, con cui lo Studio lavora in coordinamento quando serve.
La rassicurazione fondata è questa: chi dichiara tutto, anche ciò che lo imbarazza, non crea il problema penale; lo crea chi nasconde. Il limite reale è che un atto già compiuto (un’auto intestata a un parente per sottrarla ai creditori, per esempio) non si cancella con la buona volontà di oggi: si può però gestire, a partire dalla restituzione alla procedura, prima che sia il liquidatore a scoprirlo.
“Rischio di perdere l’esdebitazione per un bonifico di tre anni fa?”
Per un singolo bonifico spiegato, di regola no. Il rischio nasce dalle omissioni, dalle distrazioni e dalla mancata collaborazione, non dall’esistenza di movimenti passati.
L’esdebitazione nella liquidazione controllata opera se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e se il debitore non ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Le condizioni dell’art. 280 che interessano gli estratti conto sono due: non aver distratto l’attivo o reso gravemente difficile la ricostruzione del patrimonio (lett. b) e aver collaborato fornendo informazioni e documenti (lett. c).
La Cassazione, in regime di legge fallimentare, ha precisato con l’ord. n. 28505/2024 che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. E con l’ord. n. 22074/2025 ha chiarito che il giudizio sulla condotta del debitore appartiene alla fase dell’esdebitazione, non a quella di apertura. Quindi il bonifico di tre anni fa non chiude la porta; la apre o la chiude il modo in cui lo si gestisce.
Il limite reale: se dagli estratti conto emerge una sistematica sottrazione di somme, o se il debitore ha nascosto un conto, il liquidatore lo segnalerà, i creditori potranno fare osservazioni entro quindici giorni (art. 282 c.1) e il tribunale potrà negare il beneficio. Contro il decreto debitore e creditori possono proporre reclamo entro trenta giorni, nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3).
“E i miei familiari? Possono chiedere i soldi a loro?”
Sì, se hanno ricevuto denaro o beni con atti revocabili: la revocatoria colpisce chi ha ricevuto. Ma non rispondono dei suoi debiti in quanto familiari.
È la paura più frequente e merita una risposta precisa. Il coniuge, i figli, i genitori non diventano debitori perché lei è in liquidazione. Non devono consegnare estratti conto propri e il liquidatore non ha un potere generale di ispezione sui loro rapporti.
Le eccezioni sono tre. La prima: chi ha ricevuto da lei denaro o beni con un atto revocabile (una donazione, un bonifico senza causale, una vendita a prezzo vile) può essere convenuto in revocatoria entro il termine di prescrizione. La seconda: chi ha firmato una fideiussione o è coobbligato resta obbligato per intero; l’art. 278 c.6 fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori, e l’esdebitazione del debitore non li libera. La terza: chi è cointestatario di un conto deve dimostrare la propria quota.
La rassicurazione fondata è che la revocatoria richiede presupposti precisi e una valutazione di convenienza del giudice delegato (art. 274 c.3): piccoli importi verso familiari senza patrimonio raramente giustificano una causa. Il limite reale è che, quando l’importo è rilevante, il liquidatore ha il dovere di agire, e la restituzione concordata è spesso la soluzione meno costosa per tutti.
“Quanto tempo ho davvero per prepararmi?”
Più di quanto crede se agisce prima della domanda; molto poco se aspetta la sentenza.
Dopo la sentenza i tempi sono stretti: sette giorni per depositare le scritture, poche settimane per rispondere alle prime richieste del liquidatore, novanta giorni entro cui il liquidatore chiude inventario e programma e decide quali azioni proporre (artt. 270 e 272). E ricordiamo che questi termini corrono anche ad agosto: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti del Codice.
Prima della domanda, invece, il tempo lo decide lei. È il momento in cui conviene:
- scaricare gli estratti conto di tutti i rapporti degli ultimi cinque anni (anche chiusi, chiedendoli alla banca con l’art. 119 c.4 TUB);
- preparare un prospetto delle uscite verso terzi sopra una certa soglia con la causale e i documenti;
- valutare con il proprio consulente la restituzione di somme che sarebbero comunque revocabili;
- verificare la data degli atti rilevanti rispetto alla prescrizione quinquennale.
La rassicurazione è che un dossier ordinato consegnato all’OCC cambia completamente il tono della procedura. Il limite è che nessuna preparazione cancella un atto già compiuto: lo rende solo spiegabile.
“Mi fa vedere un esempio concreto?”
Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, con numeri inventati ma verosimili; non riguardano casi reali dello Studio.
Ipotesi 1: il dipendente con i prelievi in contanti. Debitore consumatore, dipendente con netto mensile di 1.940 €, debiti per 61.380 € (tre finanziamenti e una carta revolving). Domanda presentata dal debitore; sentenza di apertura pubblicata lunedì 2 novembre 2026.
- Deposito delle scritture e dell’elenco creditori entro 7 giorni: lunedì 9 novembre 2026.
- Aggiornamento dell’elenco creditori entro 30 giorni: mercoledì 2 dicembre 2026 (se la comunicazione è dello stesso giorno della sentenza).
- Inventario e programma entro 90 giorni: il novantesimo giorno cade domenica 31 gennaio 2027, quindi in pratica lunedì 1° febbraio 2027.
Dagli estratti conto 2022-2026 il liquidatore isola: prelievi in contanti per 18.450 € tra gennaio 2023 e giugno 2024; un bonifico di 9.700 € alla sorella nel marzo 2024 con causale “restituzione”. Invia una PEC con il prospetto e quindici giorni per rispondere.
Il debitore risponde: i prelievi corrispondono in gran parte a spese mediche del padre, documentate con fatture per 11.900 €; per il resto (6.550 €) dichiara spese correnti senza giustificativi. Per il bonifico produce l’estratto conto del 2021 da cui risulta un bonifico della sorella a lui di 10.000 €, e la chat in cui si parlava del prestito. Esito: il liquidatore ritiene il bonifico la restituzione di un prestito (quindi non un atto gratuito), valuta non conveniente una revocatoria e segnala nel rapporto la piena collaborazione. Esdebitazione possibile decorsi tre anni dall’apertura, cioè da venerdì 2 novembre 2029, se ricorrono le altre condizioni.
Variante negativa: se il debitore non avesse risposto, o avesse negato il bonifico, la stessa somma sarebbe diventata un’ipotesi di atto in pregiudizio dei creditori e la mancata collaborazione un ostacolo all’esdebitazione (art. 280 c.1 lett. c).
Ipotesi 2: l’artigiano e l’auto venduta al cognato. Debitore artigiano, debiti per 87.230 €, di cui 31.400 € tributari. Il 21 giugno 2022 ha venduto al cognato un furgone attrezzato, valore stimato 11.200 €, per 1.500 €, incassati con bonifico. Il 15 marzo 2022 aveva donato 6.000 € al figlio, sempre con bonifico.
Il liquidatore incrocia estratto conto e PRA e trova entrambe le operazioni. Calcolo della prescrizione quinquennale (art. 2903 c.c.): la donazione si prescrive il 15 marzo 2027 (lunedì), la vendita il 21 giugno 2027 (lunedì). Il liquidatore deve quindi muoversi rapidamente: chiede al giudice delegato l’autorizzazione (art. 274 c.3), con un prospetto costi-benefici. Recupero potenziale: 9.700 € di differenza di valore sul furgone (o il furgone stesso) più 6.000 €, cioè 15.700 €, contro costi di causa contenuti e controparti con patrimonio.
Due strade. Se il cognato e il figlio accettano una restituzione concordata (versamento alla procedura di 9.700 € e 6.000 €, magari a rate entro il programma), si evitano le cause. Se rifiutano, il liquidatore notifica gli atti di citazione prima delle date di prescrizione. Per il debitore, l’aver indicato spontaneamente le due operazioni all’OCC prima della domanda vale come collaborazione; averle taciute sarebbe stato un elemento negativo, e ricordiamo che per la Cassazione (ord. n. 28576/2025) l’omessa indicazione di una vendita a prezzo simbolico può portare perfino alla revoca dell’apertura.
La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare
“Se il liquidatore scopre un atto revocabile, questo è un danno o un’opportunità per me?”
Quasi tutti vivono il controllo degli estratti conto come una minaccia. In molti casi, invece, quello che il liquidatore trova è ciò che permette alla procedura di esistere.
Ricordiamo la regola dell’art. 268 c.3: se la domanda la presenta il debitore persona fisica, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Chi non ha casa, non ha auto e ha uno stipendio interamente assorbito dal mantenimento può comunque accedere alla liquidazione (e quindi, dopo, all’esdebitazione dell’art. 282) se esiste un’azione da esercitare: un credito verso un ex socio, un risarcimento da ottenere, una somma da recuperare. Il Tribunale di Salerno (n. 82/2025) ragiona proprio così, valorizzando come attivo anche l’azione risarcitoria per concessione abusiva del credito.
Questo ha due conseguenze pratiche che pochi considerano.
La prima: l’analisi degli estratti conto andrebbe fatta prima, con il proprio consulente, non subita dopo. È lì che si scopre se c’è una strada diversa: se l’attivo è nullo e non ci sono azioni, la via può essere l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283), che ha regole proprie e si ottiene una sola volta; se ci sono azioni, la liquidazione diventa praticabile.
La seconda: le azioni del liquidatore colpiscono terzi, spesso persone vicine. Scegliere la liquidazione significa accettare che il liquidatore faccia il suo lavoro anche verso di loro. È una decisione che va presa sapendolo, magari dopo aver valutato una restituzione concordata che trasformi un futuro contenzioso in attivo immediato.
Nessuno di questi passaggi si improvvisa nei sette giorni successivi alla sentenza. Si preparano nelle settimane che precedono la domanda.
“Ma i giudici cosa dicono?”
Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che toccano, direttamente o per un aspetto, il controllo del liquidatore sul passato del debitore. Per ciascuna indichiamo gli estremi, il principio in parole nostre, il motivo per cui conta e il tipo di fonte che abbiamo letto.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi, art. 270). La relazione dell’OCC allegata alla domanda del debitore è un presupposto di ammissibilità: il giudice deve verificarne completezza e attendibilità, non solo l’esistenza. Nel caso, l’apertura è stata revocata perché la relazione taceva una vendita di immobili a prezzo simbolico e la gestione di un ristorante. Perché conta: dimostra che le operazioni degli anni precedenti, se omesse, possono travolgere la procedura già all’inizio.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi pubblicata su diritto.it il 20/5/2026). Per aprire la liquidazione non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è un requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore pesa poi nella fase dell’esdebitazione. Perché conta: la ricostruzione storica dei conti è il materiale su cui la relazione si regge.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi, artt. 268 e 280). L’apertura della liquidazione controllata non è un premio e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; negligenza e imprudenza del debitore rilevano solo in sede di esdebitazione. Perché conta: sposta il “processo” agli estratti conto al momento dell’esdebitazione, dove la collaborazione diventa decisiva.
4. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi, art. 280). In un caso regolato dalla legge fallimentare, la Corte afferma che la scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e osserva che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. Perché conta: ciò che rileva non è quanto resta sui conti, ma come sono stati svuotati.
5. Cass. n. 28484/2025 (massima Brocardi, art. 268). L’elenco dei beni esclusi dalla liquidazione (art. 268 c.4) è tassativo e non si estende per analogia ai diritti strettamente personali: il risarcimento del danno biologico incassato dalla debitrice entra nella procedura. Perché conta: un accredito che il debitore considera “suo” per natura, visibile sull’estratto conto, è attivo da consegnare.
6. Cass. n. 28573/2025 (massima Brocardi, art. 270). Il termine fissato per le domande dei creditori, nel testo applicabile ratione temporis, è perentorio; la domanda tardiva è preclusa salvo rimessione in termini per causa non imputabile (art. 273 c.7). Perché conta: aiuta a capire i tempi entro cui il liquidatore costruisce il quadro del passivo, parallelo a quello dell’attivo ricostruito dai conti.
7. Trib. Milano, Sez. II civile e crisi d’impresa, sent. n. 371/2025, pubblicata il 19/5/2025 (testo integrale letto sul sito del Tribunale). La sentenza di apertura autorizza il liquidatore, ai sensi degli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies disp. att. c.p.c., ad accedere ad anagrafe tributaria e archivio dei rapporti finanziari, alla banca dati degli atti soggetti a registro, al PRA, all’elenco clienti e fornitori e alla documentazione bancaria relativa ai rapporti, anche estinti; impone inventario e programma entro novanta giorni e un rapporto semestrale in cui il liquidatore indica se il debitore coopera. Perché conta: è la risposta più diretta alla domanda del titolo.
8. Trib. Salerno, Sez. III, sent. n. 82/2025 (R.G. 193/2024) (sintesi Iusletter del 13/4/2026). Nella liquidazione chiesta da un creditore, la valutazione dell’attivo distribuibile deve comprendere le azioni revocatorie, risarcitorie e recuperatorie, e la sola ipotizzabilità di queste iniziative integra un’utilità prospettica; l’incapienza non si valuta con una fotografia statica del patrimonio. Perché conta: i movimenti degli anni passati possono essere la ragione per cui la procedura si apre.
9. Trib. Genova, decr. 24/9/2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025 (provvedimento pubblicato in PDF dal Tribunale). Chiusura della liquidazione di una società “senza esdebitazione” per la lett. b dell’art. 280: distrazioni e contabilità assente. Perché conta: mostra in concreto la conseguenza dell’impossibilità di ricostruire patrimonio e movimento degli affari.
10. Cass. civ., Sez. III, n. 27178 del 10/10/2025 (citata nella rassegna Iusletter dell’8/5/2026). Il fondo patrimoniale non è uno schermo impermeabile alle pretese dei creditori, perché resta coordinato con il principio generale della responsabilità patrimoniale. Perché conta: il liquidatore, che esercita la revocatoria ordinaria tramite l’art. 274 c.2, può aggredire i fondi costituiti nei cinque anni precedenti.
11. Cass. civ., Sez. III, n. 32992 del 9/11/2022 (stessa rassegna). La costituzione del fondo patrimoniale è un atto gratuito; per il debito da fideiussione il credito sorge quando la garanzia è prestata, ed è a quel momento che si guarda per la revocabilità. Perché conta: anticipa nel tempo la “data” del debito e allarga la finestra di atti che il liquidatore può contestare.
12. Corte d’Appello di Roma, sent. n. 1122/2026 (sintesi Brocardi del 28/3/2026, senza data della decisione). Il diritto alla documentazione bancaria è una posizione autonoma, azionabile in giudizio anche senza altre domande contro la banca. Perché conta: rafforza lo strumento dell’art. 119 c.4 TUB, che il liquidatore, come soggetto che subentra nell’amministrazione dei beni, può usare per ottenere i movimenti dei dieci anni precedenti.
Due avvertenze. Non abbiamo trovato una pronuncia di legittimità che fissi un limite temporale espresso al controllo del liquidatore sugli estratti conto: il limite, come visto, discende dai termini delle azioni esercitabili. E sulla questione costituzionale relativa all’art. 278 c.2 (creditori che non hanno partecipato al concorso), che non riguarda direttamente questo tema, ricordiamo solo che con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano e che le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026: la questione è di nuovo pendente.
E voi, concretamente, cosa fate?
Ecco cosa facciamo, nell’ordine in cui lo facciamo, quando una persona ci porta il timore di questo articolo.
- Raccogliamo e leggiamo gli estratti conto degli ultimi cinque anni di tutti i rapporti, compresi conti chiusi, carte e conti di pagamento, richiedendo alla banca ciò che manca ai sensi dell’art. 119 c.4 TUB.
- Costruiamo il prospetto dei movimenti sensibili (bonifici a terzi, prelievi, incassi da vendite, versamenti su polizze) con lo stesso filtro che userà l’OCC o il liquidatore.
- Raccogliamo la prova di ogni causale: contratti, ricevute, dichiarazioni dei beneficiari, perizie sul valore dei beni venduti.
- Calcoliamo le date di prescrizione degli atti potenzialmente revocabili e valutiamo con il cliente il momento del deposito della domanda.
- Valutiamo le restituzioni concordate con i familiari che hanno ricevuto somme, quando l’atto sarebbe comunque contestabile.
- Ricostruiamo la provenienza delle somme sui conti cointestati, per proteggere la quota del coniuge.
- Prepariamo il dossier per l’OCC in modo che la relazione sia completa e attendibile, evitando omissioni che possono costare l’apertura (Cass. 28576/2025).
- Assistiamo il debitore nelle risposte alle richieste del liquidatore, per iscritto e punto per punto, documenti alla mano.
- Seguiamo la fase dell’esdebitazione, esaminiamo le osservazioni dei creditori e, se necessario, proponiamo reclamo nei trenta giorni dell’art. 282 c.3.
- Coordiniamo con il difensore penale quando un movimento solleva profili diversi da quelli civili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la doppia qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: significa conoscere dall’interno i criteri con cui l’organismo valuta completezza e attendibilità dei documenti e con cui il liquidatore decide se un movimento merita un’azione. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso fascicolo: i commercialisti riconciliano conti, dichiarazioni e contabilità, gli avvocati valutano revocabilità, prescrizioni e strategia. E se il caso arriva a un reclamo o a un ricorso, la stessa linea difensiva prosegue fino in Cassazione con lo stesso professionista, senza dover ricominciare da capo con un nuovo difensore.
Chiusura
Tre messaggi dalle risposte che abbiamo dato.
Primo: il liquidatore può controllare gli estratti conto degli anni precedenti, e lo fa, con l’aiuto delle banche dati e dell’art. 119 TUB; i riferimenti pratici sono cinque anni per gli atti contestabili e dieci per i documenti bancari.
Secondo: non è il movimento passato a far perdere l’esdebitazione, ma l’omissione, la distrazione e la mancata collaborazione (artt. 280 e 282).
Terzo: il momento giusto per guardare i propri conti è prima della domanda, quando si possono ancora documentare le causali, concordare restituzioni e scegliere la procedura adatta.
Ci occupiamo di questa materia perché è il cuore delle competenze certificate dello Studio: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, e coordina uno staff nazionale in diritto bancario e tributario, cioè le due competenze che servono per leggere un estratto conto come lo leggerà il liquidatore.
📩 Ci scriva oggi, prima che sia il liquidatore a porle le domande: i riferimenti per contattare lo Studio Monardo li trova qui sotto, in fondo all’articolo.
