La liquidazione controllata non chiude lo studio di un professionista: lo mette sotto una lente. E nella grande maggioranza dei casi, chi compromette la propria posizione non lo fa per i debiti che aveva, ma per il modo in cui continua a lavorare dopo la sentenza di apertura.
La risposta breve alla domanda del titolo è sì. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non prevede, tra gli effetti della liquidazione controllata, il divieto di esercitare la professione, né la cancellazione dall’albo, né la chiusura della partita IVA. Anzi, l’art. 268 comma 4 lett. b) dà per scontato che il debitore continui a lavorare: esclude dalla liquidazione “ciò che il debitore guadagna con la sua attività” nei limiti che il giudice indica per il mantenimento suo e della famiglia. Il resto, cioè l’eccedenza, va ai creditori. L’avvocato può quindi continuare a difendere i suoi clienti, il commercialista a tenere contabilità e a trasmettere dichiarazioni. Ma da quel momento ogni euro incassato, ogni contratto dello studio, ogni bene usato per lavorare entra in un sistema di regole precise, con un liquidatore che controlla e un giudice delegato che decide.
L’esperienza insegna che i professionisti sbagliano soprattutto in sei punti:
- Chiudere la partita IVA o cancellarsi dall’albo per paura, rinunciando al reddito che serve a se stessi e ai creditori.
- Descrivere in modo vago o incompleto l’attività e gli incassi nella domanda e nei colloqui con l’OCC.
- Decidere da soli quanto trattenere dei compensi e quanto versare al liquidatore.
- Incassare come se nulla fosse i compensi maturati prima dell’apertura.
- Continuare a usare beni e contratti dello studio senza passare dal liquidatore e dal giudice delegato.
- Smettere di pagare imposte e contributi correnti, o collaborare poco, mettendo a rischio l’esdebitazione.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la liquidazione controllata del professionista è, a tutti gli effetti, una procedura di sovraindebitamento: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno il lavoro che svolgono l’Organismo e il liquidatore sul reddito di chi continua a lavorare. E perché per un professionista i nodi veri sono fiscali e contributivi (fatture, IVA, Cassa di previdenza, acconti): qui entra in gioco lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che l’Avvocato coordina a livello nazionale in diritto bancario e tributario.
Un’avvertenza sul perimetro. Questo articolo non spiega da capo che cos’è la liquidazione controllata: in sintesi, è la procedura del CCII (artt. 268-277) con cui il debitore sovraindebitato non soggetto alla liquidazione giudiziale, e quindi anche il libero professionista, mette i propri beni a disposizione dei creditori sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale, per arrivare dopo la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura all’esdebitazione (art. 282). Qui ci concentriamo su una sola domanda: che cosa succede, in concreto, allo studio dell’avvocato o del commercialista mentre la procedura è aperta, e quali errori evitare.
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Errore n. 1 – Chiudere la partita IVA o cancellarsi dall’albo “per sicurezza”
L’errore
Un avvocato di cinquantadue anni, con debiti verso banche e Agenzia delle Entrate-Riscossione per circa 190.000 euro, deposita la domanda di liquidazione controllata. Convinto che la procedura gli impedisca di lavorare, chiude la partita IVA e chiede la cancellazione dall’albo. Per qualche mese collabora “in nero” con un collega, oppure si limita a vivere del reddito del coniuge. Un commercialista nella stessa situazione cede i clienti a un collega per un prezzo simbolico, “tanto non posso più firmare nulla”.
Perché è un errore
Il CCII non contiene alcuna norma che vieti al debitore in liquidazione controllata di esercitare la sua professione. La regola centrale è l’art. 268 comma 4 lett. b): non sono compresi nella liquidazione gli stipendi, le pensioni, i salari “e ciò che il debitore guadagna con la sua attività”, nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia. La norma presuppone, quindi, che il debitore abbia un’attività e che continui a svolgerla. L’art. 278 comma 1 collega la cessazione di “cause di ineleggibilità e di decadenza” all’apertura della liquidazione giudiziale, non a quella controllata: e il professionista, che non è imprenditore commerciale, alla liquidazione giudiziale non è soggetto (art. 2 comma 1 lett. c, che lo include tra i debitori in sovraindebitamento).
Sul piano dell’ordinamento professionale, per i dottori commercialisti ed esperti contabili l’art. 36 comma 1 lett. c) del D.Lgs. 139/2005 richiede tra i requisiti di iscrizione la “condotta irreprensibile”, che il Consiglio dell’Ordine verifica; l’art. 37 comma 2 prevede che una domanda di iscrizione non possa essere respinta per motivi di incompatibilità o di condotta senza aver prima sentito l’interessato. Nel testo che abbiamo consultato non compaiono riferimenti a fallimento o liquidazione come causa automatica di cancellazione. Per gli avvocati la legge professionale (L. 247/2012) prevede a sua volta requisiti di condotta per l’iscrizione e un sistema disciplinare: lo stato di sovraindebitamento, in sé, non è un illecito, mentre lo possono diventare i comportamenti che lo accompagnano (per esempio trattenere somme dei clienti). Ogni singolo caso va però verificato sul testo vigente e, se serve, con l’Ordine di appartenenza.
Le conseguenze
Chiudere l’attività significa azzerare il reddito che il giudice dovrebbe dividere tra mantenimento della famiglia e creditori. La procedura resta aperta comunque, ma senza flussi: il liquidatore vende i pochi beni presenti, i creditori ricevono meno e il debitore vive peggio. Inoltre la cessione dello studio o della clientela a prezzo vile, magari decisa a ridosso della domanda, è proprio il tipo di atto che l’OCC deve segnalare e che il tribunale valuta con severità. Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 ha confermato la revoca di una liquidazione controllata perché la relazione dell’OCC non indicava una vendita di immobili a prezzo simbolico a una società riconducibile al figlio e la gestione di un’attività di ristorazione: la relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità e il giudice ne controlla completezza e attendibilità. Chi smonta lo studio prima o durante la procedura rischia di perdere insieme il reddito e la credibilità davanti al tribunale.
C’è poi un effetto spesso sottovalutato: il lavoro “in nero” o non dichiarato durante la procedura è una sottrazione di attivo. Al momento dell’esdebitazione l’art. 280 lett. b) esclude il beneficio per chi ha distratto l’attivo, e la lett. c) per chi non ha fornito agli organi della procedura tutte le informazioni utili.
Cosa fare invece
Mantenere l’iscrizione all’albo e la partita IVA, continuare a lavorare in modo regolare e trasparente, e usare la domanda di liquidazione per descrivere al tribunale un’attività viva, con incassi documentati. La soluzione è trasformare lo studio da problema a fonte del contributo mensile ai creditori: più l’attività è ordinata, più il giudice può fissare un limite di mantenimento realistico e una quota sostenibile. In concreto: un estratto dei corrispettivi degli ultimi tre anni, le dichiarazioni dei redditi (che vanno comunque allegate), l’elenco degli incarichi in corso, il prospetto delle spese fisse dello studio. Se si teme un problema deontologico, lo si affronta prima, con un parere mirato sull’ordinamento della propria categoria, e non con una cancellazione precipitosa.
Il dettaglio che pochi conoscono
Gli incarichi che dipendono da requisiti di onorabilità specifici sono un discorso diverso dall’esercizio della professione. Il commercialista che ricopre cariche di sindaco o di revisore, o il professionista che svolge incarichi giudiziari (curatore, custode, gestore della crisi, liquidatore), deve verificare le regole di ciascun incarico: alcune norme del codice civile e dei regolamenti di settore collegano l’ineleggibilità a procedure concorsuali o a requisiti di onorabilità, e la loro applicabilità alla liquidazione controllata va controllata sul testo vigente caso per caso. Il punto pratico è questo: la professione si può continuare, ma alcuni incarichi fiduciari possono richiedere una valutazione separata, da fare prima di depositare la domanda e non dopo, quando un collegio sindacale o un tribunale lo scopre da solo.
Errore n. 2 – Descrivere l’attività in modo vago nella domanda e con l’OCC
L’errore
Un commercialista in regime forfettario indica nella domanda “redditi da lavoro autonomo variabili, circa 25-30.000 euro annui”, senza elencare i clienti, senza distinguere tra incassi e fatturato, senza dire che due clienti importanti pagano con mesi di ritardo e che uno studio associato gli gira una quota fissa. Un avvocato dimentica di dire che ha in corso tre cause con compensi da liquidare a carico della controparte, o che percepisce un’indennità come componente di un organismo.
Perché è un errore
L’art. 269 CCII richiede che il ricorso del debitore sia accompagnato dalla relazione dell’OCC, che riferisce tra l’altro sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore (comma 2) e che il tribunale legge come la fotografia della situazione economica e patrimoniale da cui parte la procedura. L’art. 270 comma 2 lett. c) ordina al debitore, con la sentenza di apertura, di depositare entro sette giorni “bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie” e l’elenco dei creditori. Per il professionista questo significa registri IVA (o, nel forfettario, le fatture e i documenti che ne tengono luogo), libro dei compensi o prospetti equivalenti, estratti dei conti su cui transitano gli incassi.
La giurisprudenza di legittimità è netta. Cass. Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (nota da una sintesi pubblicata su diritto.it) ha ribadito che per aprire la liquidazione controllata non serve un giudizio di meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Cass. Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025, già ricordata, ha confermato la revoca della procedura per omissioni nella relazione, tra cui proprio la mancata indicazione di un’attività economica gestita dal debitore.
Le conseguenze
Una descrizione vaga produce due effetti. Il primo è immediato: il giudice, non potendo valutare quanto il professionista guadagna davvero, fissa il limite di mantenimento “al buio”, spesso più basso del necessario e con l’obbligo di rendiconti frequenti; oppure chiede integrazioni, e il tempo passa mentre le azioni esecutive dei creditori continuano a pesare sul professionista. Il secondo è più grave: se dopo l’apertura emerge un flusso di incassi non dichiarato, quel dato pesa sulla valutazione della condotta. La conseguenza più seria è la revoca della procedura o, a valle, il diniego dell’esdebitazione per mancata collaborazione o distrazione di attivo (art. 280 lett. b e c, richiamato dall’art. 282 comma 2).
Trib. Genova, decreto del 24/9/2026 nella liquidazione controllata R.G. 11/2025, ha chiuso una procedura “senza esdebitazione” proprio per le condotte della lett. b) dell’art. 280, tra cui l’assenza di contabilità. Il caso riguardava una società, ma il principio vale a maggior ragione per un professionista che la contabilità la sa tenere per mestiere: un giudice difficilmente accetterà, da un commercialista, l’argomento “non avevo i documenti”.
Cosa fare invece
Preparare per l’OCC un fascicolo dell’attività professionale che risponda a quattro domande: quanto incasso davvero (non quanto fatturo), da chi, con quali costi, con quale stagionalità. Il modo corretto è presentare tre anni di incassi mese per mese, l’elenco degli incarichi in corso con i compensi attesi e il dettaglio delle spese indispensabili per produrre il reddito. Per l’avvocato vanno indicati anche i compensi liquidati in sentenza a carico delle controparti, quelli di patrocinio a spese dello Stato in attesa di pagamento, gli incarichi di difensore d’ufficio. Per il commercialista, i contratti di assistenza continuativa con i clienti, i compensi da incarichi di sindaco o revisore, le quote di studi associati o di società tra professionisti.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il conto corrente “promiscuo” è la prima fonte di guai. Molti professionisti incassano sullo stesso conto i compensi, il rimborso delle spese anticipate per i clienti e, nel caso dell’avvocato, somme di terzi da girare (risarcimenti, depositi per transazioni). Con l’apertura della procedura il liquidatore guarda il conto e vede tutto come attivo. Separare subito, documentandole, le somme dei clienti dalle proprie entrate è una regola deontologica prima ancora che concorsuale, ed evita di dover spiegare, mesi dopo, perché un bonifico di 14.300 euro arrivato da una compagnia assicurativa non è reddito dello studio ma denaro del cliente.
Errore n. 3 – Decidere da soli quanto trattenere e quanto versare
L’errore
Un avvocato, aperta la procedura, continua a incassare sul suo conto, si paga “lo stipendio” che ritiene giusto e, quando gli avanza qualcosa, gira al liquidatore cifre irregolari: 300 euro a novembre, nulla a dicembre, 1.200 euro a marzo dopo una buona transazione. Una commercialista indica nel ricorso: “metterò a disposizione 400 euro al mese”, e da quel momento versa sempre e solo quella cifra, anche quando gli incassi raddoppiano.
Perché è un errore
L’art. 268 comma 4 lett. b) è chiaro: ciò che il debitore guadagna con la sua attività resta fuori dalla liquidazione “nei limiti, indicati dal giudice”, di quanto occorre al mantenimento suo e della famiglia. Il limite non lo sceglie il debitore. Lo indica il giudice, di solito il giudice delegato su istruttoria del liquidatore, e può essere rivisto quando cambiano le condizioni. Trib. Perugia, sentenza di apertura del 31/7/2023, lo ha detto espressamente: il debitore non può indicare nel ricorso una quota fissa da mettere a disposizione, perché la determinazione spetta al giudice delegato sulla base dell’indagine del liquidatore; la quota eccedente va versata al liquidatore, e ogni ulteriore entrata sopravvenuta durante la procedura va anch’essa messa a disposizione. Trib. Forlì, sentenza di apertura nella procedura R.G. 107-1/2026 (camera di consiglio del 17/9/2026), ha fissato invece un versamento mensile determinato, rideterminabile se le condizioni reddituali della famiglia cambiano in modo significativo.
Il quadro è completato dall’art. 270 comma 5, che richiama gli artt. 142 e 143 “in quanto compatibili”: i beni e i crediti che sopravvengono al debitore durante la procedura entrano nella liquidazione, e il debitore perde la disponibilità del patrimonio che ne fa parte. L’art. 272 comma 3, nel testo riscritto dal D.Lgs. 136/2024, stabilisce che la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura, e il comma 3-bis estende l’acquisizione dei sopravvenuti fino all’esdebitazione.
Le conseguenze
Per il lavoratore dipendente il problema non si pone quasi mai: il tribunale ordina al datore di lavoro di girare la quota eccedente sul conto della procedura. Per il professionista nessuno trattiene alla fonte: tutto passa dalle sue mani. Per questo l’autoliquidazione della quota è l’errore che più spesso trasforma un professionista collaborativo in un debitore “da controllare”: il liquidatore segnala i versamenti irregolari, il giudice chiede rendiconti, nei casi peggiori le somme trattenute oltre il limite vengono considerate sottratte alla procedura, con le conseguenze già viste sull’esdebitazione (art. 280 lett. b e c). E se la procedura si chiude con meno attivo del dovuto per colpa del debitore, i creditori hanno argomenti per opporsi all’esdebitazione con le osservazioni previste dall’art. 282 comma 1 (15 giorni dalla comunicazione dell’istanza).
Cosa fare invece
Chiedere, già nel ricorso e poi con istanza al giudice delegato, che il limite di mantenimento sia determinato tenendo conto della natura variabile del reddito professionale. La soluzione più solida è un meccanismo di calcolo concordato con il liquidatore e approvato dal giudice: un importo di mantenimento mensile, un rendiconto periodico (trimestrale o semestrale) degli incassi e delle spese di produzione, e il versamento dell’eccedenza sul conto della procedura alla fine di ogni periodo. In alternativa, come nel caso di Forlì, un versamento fisso rideterminabile. In entrambi i casi la regola d’oro è la stessa: niente cifre decise in autonomia, ogni scostamento giustificato per iscritto.
Il dettaglio che pochi conoscono
Le “spese di produzione del reddito” sono il punto su cui il professionista ha più margine e più rischio. L’affitto dello studio, la Cassa di previdenza, l’assicurazione per la responsabilità civile professionale, i software gestionali, la formazione continua obbligatoria, la quota di iscrizione all’Ordine: sono costi senza i quali il reddito non esiste, e vanno dedotti prima di calcolare l’eccedenza. Non lo sono, invece, la seconda auto, la cena con il cliente o il nuovo arredo. Presentare al liquidatore un elenco delle spese indispensabili, con documenti e importi, è il modo più efficace per non vedersi riconoscere un mantenimento inferiore a quello reale. Le imposte correnti sul reddito prodotto durante la procedura vanno anch’esse considerate: sono un costo che il professionista dovrà pagare, e un limite che non ne tiene conto crea nuovi debiti.
Errore n. 4 – Incassare come propri i compensi maturati prima dell’apertura
L’errore
Un commercialista, il giorno dopo la sentenza di apertura, ha fatture emesse e non ancora pagate per 23.760 euro. Nelle settimane successive i clienti pagano e lui usa quel denaro per l’affitto dello studio e per i contributi arretrati. Un avvocato riceve dalla controparte, a seguito di una sentenza del 2025, le spese legali liquidate a suo favore come distrattario e le considera “reddito del mese”.
Perché è un errore
I crediti esistenti al momento dell’apertura fanno parte del patrimonio di liquidazione. La sentenza di apertura ordina la consegna dei beni (art. 270 comma 2 lett. e) e, attraverso il richiamo dell’art. 270 comma 5 all’art. 142, il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni compresi nella procedura; l’art. 143, anch’esso richiamato, attribuisce al liquidatore la legittimazione nelle controversie relative ai rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione. Un compenso maturato per una prestazione già eseguita prima della sentenza non è “ciò che il debitore guadagna con la sua attività” durante la procedura: è un credito già esistente, che va al liquidatore. Cass. n. 28484/2025 ha chiarito che l’elenco dei beni esclusi dall’art. 268 comma 4 è chiuso e non si estende per analogia: nel caso esaminato, nemmeno una somma ricevuta a titolo di danno biologico, cioè di natura strettamente personale, è stata sottratta alla liquidazione. A maggior ragione non lo sono i crediti professionali già maturati.
Il confine non è sempre netto. Per le prestazioni “a cavallo” (una pratica iniziata prima e conclusa dopo l’apertura, un mandato di assistenza annuale, una causa che dura da anni) serve una ripartizione ragionevole tra la parte di attività svolta prima e quella svolta dopo. È una questione di lettura, non risolta da norme specifiche né, per quanto ci risulta, da pronunce di legittimità sul punto: va impostata con il liquidatore e, se c’è disaccordo, sottoposta al giudice delegato.
Le conseguenze
Usare i compensi pregressi per pagare spese correnti o, peggio, vecchi debiti verso alcuni creditori significa disporre di beni che non sono più nella propria disponibilità. Il rischio più grave è che il tribunale consideri la condotta come distrazione di attivo, con il diniego dell’esdebitazione ai sensi dell’art. 280 lett. b), richiamato dall’art. 282 comma 2. Nel frattempo il liquidatore può chiedere la restituzione delle somme e il giudice delegato può modificare il limite di mantenimento per recuperarle sui mesi successivi. Pagare un singolo creditore fuori dal concorso, poi, viola la regola secondo cui ogni credito si accerta e si soddisfa nella procedura (art. 151, richiamato dall’art. 270 comma 5) e crea disparità che gli altri creditori faranno valere.
Cosa fare invece
Il giorno stesso della sentenza, fotografare la situazione: elenco delle fatture emesse e non pagate, delle prestazioni eseguite e non ancora fatturate, dei compensi liquidati da giudici a favore del professionista o in attesa di liquidazione, delle somme in deposito presso terzi. La soluzione è consegnare questo elenco al liquidatore con l’indicazione, cliente per cliente, di cosa è maturato prima e cosa dopo l’apertura, e concordare come comunicare ai clienti dove pagare. Spesso conviene che sia il professionista a sollecitare i pagamenti, perché conosce i clienti, ma con l’indicazione di versare sul conto della procedura o con l’impegno di girare immediatamente le somme.
Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario OCC: “Il professionista in liquidazione controllata non deve smettere di lavorare, deve smettere di confondere. Il passato appartiene alla procedura, il presente si divide secondo il limite fissato dal giudice: chi tiene separati i due piani dal primo giorno arriva all’esdebitazione con lo studio in piedi.”
Il dettaglio che pochi conoscono
Il segreto professionale non è un ostacolo, ma va gestito. Il liquidatore ha bisogno di sapere chi deve pagare e quanto, non di leggere i fascicoli dei clienti. Fornire fatture, contratti di incarico e prospetti di incasso, senza consegnare atti coperti da segreto, è il punto di equilibrio corretto tra collaborazione con la procedura e doveri verso i clienti. Se il liquidatore deve agire in giudizio per recuperare un compenso pregresso contestato dal cliente, il professionista dovrà fornire la documentazione necessaria alla prova del credito, valutando con attenzione cosa è indispensabile produrre.
Errore n. 5 – Usare beni e contratti dello studio senza passare dalla procedura
L’errore
Un avvocato ha uno studio in locazione (canone di 1.150 euro al mese), un’auto in leasing (486 euro al mese), un abbonamento a una banca dati, due computer e una stampante multifunzione di proprietà. Dopo l’apertura continua a usare tutto come prima, paga il leasing quando può e, per non perdere lo studio, salda al locatore tre canoni arretrati con un bonifico del primo incasso utile. Un commercialista, invece, vende il proprio gestionale con le licenze a un collega, “tanto servono a lui più che a me”.
Perché è un errore
Con la sentenza di apertura il tribunale ordina la consegna o il rilascio dei beni compresi nella liquidazione, ma può autorizzare il debitore a utilizzarne alcuni “per gravi e specifiche ragioni” (art. 270 comma 2 lett. e). Per il professionista gli strumenti di lavoro sono esattamente il terreno di questa autorizzazione. Vanno poi considerati i beni esclusi per legge: l’art. 268 comma 4 lett. d) esclude dalla liquidazione le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge, e il codice di procedura civile contiene regole specifiche sulla pignorabilità limitata degli strumenti necessari all’esercizio della professione (art. 515 c.p.c.), da verificare sul testo vigente e da far valere espressamente.
Per i contratti, l’art. 270 comma 6 detta una regola autonoma: se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito da entrambe le parti, l’esecuzione resta sospesa finché il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare (assumendo gli obblighi dalla data del subentro) o di sciogliersi. Il contraente può mettere in mora il liquidatore e il giudice delegato assegna un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione sono prededucibili solo i crediti maturati durante la procedura; in caso di scioglimento, il contraente fa valere il suo credito nel passivo, senza risarcimento del danno.
Le conseguenze
Saldare i canoni arretrati al locatore significa pagare un creditore anteriore fuori dal concorso: il locatore deve insinuarsi al passivo come tutti gli altri (entro il termine fissato in sentenza, non superiore a novanta giorni: art. 270 comma 2 lett. d), e Cass. n. 28573/2025 ha precisato che quel termine è perentorio, con ammissione tardiva solo previa rimessione in termini per causa non imputabile. Vendere beni dello studio senza autorizzazione è un atto di disposizione su beni che non sono più nella disponibilità del debitore. Il rischio più concreto è che il liquidatore si sciolga da un contratto indispensabile, perché nessuno gli ha spiegato che senza quel locale o quell’auto il reddito destinato ai creditori si riduce.
Cosa fare invece
Preparare, prima ancora della sentenza, una scheda per ciascun bene e contratto dello studio: a cosa serve, quanto costa, quanto vale sul mercato, cosa succede al reddito se viene meno. La soluzione è chiedere subito al liquidatore di valutare il subentro nei contratti strumentali (locazione, utenze, software, assicurazione professionale) e al giudice delegato l’autorizzazione all’uso dei beni indispensabili, dimostrando che il loro valore di realizzo è modesto e che il loro uso genera il reddito da cui dipende la quota per i creditori. Per l’auto in leasing, il conto va fatto con onestà: se è davvero necessaria per raggiungere uffici giudiziari o clienti, va documentato; se non lo è, conviene accettarne la restituzione.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’avviamento dello studio professionale e la clientela non sono beni che il liquidatore possa vendere come si vende un’azienda: l’attività dell’avvocato e del commercialista è legata alla persona e alla fiducia. Possono invece avere valore le quote di partecipazione a uno studio associato o a una società tra professionisti, che rientrano nel patrimonio di liquidazione e la cui sorte dipende dai patti sociali e dalle regole sulla STP. Chi partecipa a uno studio associato deve far esaminare lo statuto o l’atto costitutivo prima della domanda, perché clausole di recesso, esclusione o liquidazione della quota possono scattare con l’apertura della procedura e cambiare l’equilibrio dello studio.
Errore n. 6 – Trascurare imposte, contributi e collaborazione durante la procedura
L’errore
Un commercialista, aperta la liquidazione, smette di versare l’IVA trimestrale e gli acconti IRPEF: “tanto ci pensa la procedura”. Un avvocato non paga i contributi minimi alla Cassa per due anni e non risponde a tre richieste del liquidatore di documentare gli incassi del semestre. Entrambi sono convinti che, decorsi tre anni, l’esdebitazione arriverà comunque “di diritto”.
Perché è un errore
La liquidazione controllata riguarda i debiti anteriori. Le imposte e i contributi che maturano sul reddito prodotto durante la procedura sono obblighi nuovi, che il professionista deve adempiere con la parte di reddito che il giudice gli lascia per il mantenimento e le spese di produzione. L’esdebitazione, poi, non è automatica in senso assoluto: secondo l’art. 282 comma 1 opera dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ma è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo le osservazioni dei creditori; e secondo il comma 2 richiede le condizioni dell’art. 280, l’assenza di condanne definitive per i reati dell’art. 344 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode nel determinare il sovraindebitamento. L’art. 280 lett. c) esclude chi ha ostacolato o rallentato la procedura o non ha fornito agli organi le informazioni e i documenti necessari.
La Cassazione ha distinto con chiarezza i due momenti. Cass. Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella fase successiva, quella dell’esdebitazione. Proprio per questo la condotta tenuta durante i tre anni della procedura è il materiale su cui il tribunale deciderà se liberare o no il professionista dai debiti.
Le conseguenze
Il professionista che accumula nuovi debiti fiscali e contributivi durante la procedura esce dalla liquidazione con un’esdebitazione che non li copre, perché sono posteriori, e quindi ricomincia da capo. Sul versante della meritevolezza, Trib. Treviso, pronuncia del 31/3/2026 (nota da una sintesi pubblicata da Unijuris, senza numero), ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, negando l’esdebitazione per mancanza di meritevolezza. È un orientamento che riguarda la formazione del sovraindebitamento, ma dice molto su come i tribunali guardano a chi tratta il Fisco come un finanziatore. La conseguenza più grave è il diniego dell’esdebitazione per mancata collaborazione, che lascia il professionista con tutti i debiti anteriori ancora esigibili dopo anni di procedura. Contro il decreto è possibile il reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 comma 3), ma si parte in salita.
Cosa fare invece
Inserire nel calcolo del mantenimento, fin dalla prima istanza, un accantonamento per imposte e contributi correnti, e pagarli puntualmente. La soluzione è trattare il liquidatore come un cliente esigente: rispondere a ogni richiesta entro pochi giorni, depositare i rendiconti alle scadenze stabilite, segnalare spontaneamente ogni variazione di reddito, in più o in meno. Se un anno va male, chiedere al giudice delegato di rideterminare la quota prima di saltare un versamento, non dopo.
Il dettaglio che pochi conoscono
I termini della procedura corrono anche ad agosto. L’art. 9 comma 1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice: le osservazioni al progetto di stato passivo (15 giorni, art. 273), il reclamo contro lo stato passivo (8 giorni), le osservazioni sull’istanza di esdebitazione (15 giorni, art. 282 comma 1) e il reclamo contro il decreto di esdebitazione (30 giorni, art. 282 comma 3) non si fermano dal 1° al 31 agosto. Un avvocato abituato alla sospensione feriale del processo civile ordinario deve ricordare che nella propria liquidazione controllata quella pausa non esiste. Lo stesso vale per le eventuali esecuzioni e opposizioni esecutive ancora collegate ai suoi debiti, alle quali la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario), mentre vale per il processo civile di cognizione, per il processo tributario e per quello amministrativo (L. 742/1969).
Quanto costa sbagliare: tre simulazioni sullo studio professionale
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, con dati inventati ma realistici, costruite sulle regole del CCII vigenti a ottobre 2026. Non descrivono casi seguiti dallo Studio. Servono a rendere visibile la differenza tra il professionista che gestisce la procedura con metodo e quello che la subisce.
Simulazione 1 – L’avvocato che decide da sé la quota
Ipotesi: avvocato con debiti anteriori per 187.400 euro (banche, Agenzia delle Entrate-Riscossione, un vecchio fornitore). Nucleo familiare di tre persone. Incassi annui documentati: 61.380 euro. Spese di produzione del reddito (locazione dello studio a 1.150 euro al mese, contributi alla Cassa, assicurazione professionale, banche dati, formazione, quota dell’Ordine): 17.940 euro. Accantonamento per imposte correnti: 9.260 euro. Sentenza di apertura depositata mercoledì 14/10/2026.
Calcolo corretto: 61.380 − 17.940 − 9.260 = 34.180 euro netti annui, pari a 2.848,33 euro al mese. Ipotizziamo che il giudice delegato, su istruttoria del liquidatore, indichi come limite per il mantenimento della famiglia 2.150 euro al mese. L’eccedenza è di 698,33 euro al mese, circa 8.380 euro l’anno: in tre anni, circa 25.140 euro destinati ai creditori, oltre al ricavato degli eventuali beni.
Strada A (corretta): rendiconto semestrale, versamento dell’eccedenza a ogni scadenza, istanza di rideterminazione quando, nel secondo anno, una causa importante si chiude con un incasso straordinario o, al contrario, gli incassi calano. Decorsi tre anni dall’apertura (il 14/10/2029 cade di domenica: l’istanza si può depositare da lunedì 15/10/2029), l’avvocato chiede l’esdebitazione con un fascicolo di collaborazione documentata.
Strada B (errore n. 3): l’avvocato versa “quello che può”, in media 300 euro al mese, per un totale di 10.800 euro in tre anni. Mancano all’appello 14.340 euro. Il liquidatore lo segnala nelle relazioni periodiche; i creditori, ricevuta comunicazione dell’istanza di esdebitazione, presentano osservazioni entro 15 giorni. Il rischio non è “pagare la differenza”: è che il tribunale neghi l’esdebitazione e i 187.400 euro di debiti anteriori, meno quanto distribuito, tornino esigibili. Il risparmio apparente di 14.340 euro si confronta con una posta di oltre 160.000 euro.
Simulazione 2 – Il commercialista e i compensi già maturati
Ipotesi: commercialista con debiti anteriori per 142.900 euro. Alla data della sentenza ha fatture emesse e non incassate per 23.760 euro e prestazioni già eseguite ma non ancora fatturate (dichiarazioni trasmesse, bilanci depositati) per 4.380 euro. Totale crediti anteriori: 28.140 euro.
Strada A (corretta): entro i sette giorni previsti dalla sentenza per il deposito delle scritture (art. 270 comma 2 lett. c: con sentenza del 14/10/2026, entro mercoledì 21/10/2026), il commercialista consegna al liquidatore l’elenco dei crediti cliente per cliente e concorda una lettera ai clienti con l’indicazione del conto della procedura. In sei mesi il liquidatore incassa 26.020 euro; 2.120 euro restano di difficile recupero e il liquidatore valuta se agire o rinunciare. Il commercialista continua a lavorare: i compensi per le prestazioni svolte dopo l’apertura seguono il limite di mantenimento fissato dal giudice.
Strada B (errore n. 4): i clienti pagano al commercialista 19.410 euro nei primi tre mesi e lui li usa per spese correnti e per saldare un debito personale con un amico. Il liquidatore se ne accorge confrontando l’elenco dei crediti allegato al ricorso con i documenti depositati. Per recuperare la somma, il giudice delegato può rideterminare la quota mensile: 19.410 euro spalmati su trenta mesi sono circa 647 euro in più al mese, da aggiungere all’eccedenza ordinaria. Ma il costo vero è un altro: una condotta che il tribunale può leggere come distrazione di attivo ai sensi dell’art. 280 lett. b), con il rischio di perdere l’esdebitazione su 142.900 euro.
Simulazione 3 – Lo studio in locazione e l’auto in leasing
Ipotesi: avvocato con studio in locazione (1.150 euro al mese, tre canoni arretrati per 3.450 euro) e auto in leasing (486 euro al mese, due rate arretrate). Sentenza di apertura del 14/10/2026 con termine per le domande dei creditori fissato nel massimo di novanta giorni: scadenza martedì 12/1/2027.
Strada A (corretta): l’avvocato chiede subito al liquidatore di subentrare nella locazione, dimostrando con il prospetto degli incassi che senza lo studio il reddito, e quindi la quota per i creditori, crollerebbe. Il liquidatore, sentito il debitore, dichiara il subentro: i canoni dal subentro in poi sono a carico della gestione corrente, i 3.450 euro arretrati il locatore li insinua al passivo entro il 12/1/2027. Per l’auto, l’avvocato documenta che serve per raggiungere tre tribunali del distretto; il liquidatore valuta e, se il costo non è giustificato, si scioglie dal contratto. Se il concedente mette in mora il liquidatore, ad esempio con PEC del 5/11/2026, il giudice delegato assegna un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto (art. 270 comma 6).
Strada B (errore n. 5): con il primo incasso utile l’avvocato salda i 3.450 euro di arretrati al locatore e le due rate del leasing, convinto di “mettere in sicurezza” lo studio. Ha pagato creditori anteriori fuori dal concorso con denaro che, almeno in parte, doveva andare al liquidatore. Il risultato è il peggiore possibile: nessuna tutela in più sul contratto, che resta sospeso finché il liquidatore non decide, e una somma da giustificare o restituire.
La mappa degli errori
La tabella che segue riassume i sei errori, il momento in cui di solito vengono commessi, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare. “Sì” significa che, se ci si muove in tempo, la posizione si recupera quasi del tutto; “parziale” che si può limitare il danno; “no” che, una volta consumato l’effetto, non si torna indietro. Il giudizio è indicativo: ogni caso dipende dai documenti, dalla durata della condotta e dalla valutazione del tribunale.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| 1. Chiudere partita IVA o cancellarsi dall’albo | Prima della domanda o subito dopo la sentenza | Perdita del reddito, cessioni sospette dello studio | Parziale (reiscrizione e ripresa dell’attività, ma il reddito perso non torna) |
| 2. Descrizione vaga dell’attività | Ricorso e colloqui con l’OCC | Integrazioni, limite fissato al buio, rischio di revoca (Cass. 28576/2025) | Sì, se l’integrazione arriva prima che emergano dati nascosti |
| 3. Quota decisa da soli | Primi mesi della procedura | Segnalazioni del liquidatore, rendiconti forzati, rischio sull’esdebitazione | Sì, con versamento della differenza e istanza di rideterminazione |
| 4. Incasso dei compensi anteriori | Settimane successive alla sentenza | Restituzione, aumento della quota, possibile distrazione (art. 280 lett. b) | Parziale (restituzione spontanea e immediata) |
| 5. Beni e contratti gestiti da soli | Primi mesi della procedura | Scioglimento di contratti indispensabili, pagamenti fuori concorso | Parziale (istanza tardiva di autorizzazione, regolarizzazione) |
| 6. Imposte, contributi e collaborazione trascurati | Lungo tutti i tre anni | Nuovi debiti non esdebitabili, diniego dell’esdebitazione (art. 280 lett. c) | No per i debiti nuovi; parziale per la collaborazione, se recuperata prima dell’istanza |
Prima di andare avanti: la checklist del professionista in liquidazione controllata
Questa lista è pensata per essere salvata e riletta. Vale sia per chi sta preparando la domanda sia per chi ha già ricevuto la sentenza di apertura.
- [ ] Ho verificato l’ordinamento della mia categoria (L. 247/2012 per gli avvocati, D.Lgs. 139/2005 per i commercialisti) e le regole degli eventuali incarichi fiduciari (sindaco, revisore, curatore, custode, gestore), invece di cancellarmi dall’albo per paura.
- [ ] Ho mantenuto attiva la partita IVA e ho un piano per continuare l’attività per almeno tre anni.
- [ ] Ho preparato per l’OCC tre anni di incassi mese per mese, distinti da fatturato e da somme dei clienti.
- [ ] Ho elencato gli incarichi in corso, con compensi attesi, scadenze e parte di attività già svolta.
- [ ] Ho separato le somme di terzi (depositi, risarcimenti da girare, anticipazioni dei clienti) dal mio conto professionale, con documenti che lo dimostrano.
- [ ] Ho redatto l’elenco delle spese indispensabili per produrre il reddito: locazione, Cassa, assicurazione, software, formazione, Ordine.
- [ ] Ho previsto un accantonamento per imposte e contributi correnti, da pagare puntualmente durante la procedura.
- [ ] Ho pronto l’elenco dei crediti anteriori (fatture non pagate, prestazioni eseguite e non fatturate, compensi liquidati da giudici) da consegnare al liquidatore subito dopo la sentenza.
- [ ] Ho una scheda per ogni bene e contratto dello studio (a cosa serve, quanto costa, quanto vale) per chiedere subentro o autorizzazione all’uso.
- [ ] Ho fatto esaminare i patti dello studio associato o della STP, se ne faccio parte.
- [ ] So che i termini corrono anche ad agosto (art. 9 comma 1 CCII) e ho segnato in agenda le scadenze di osservazioni e reclami.
- [ ] Ho concordato con il liquidatore un calendario di rendiconti e mi sono impegnato a segnalare spontaneamente ogni variazione di reddito.
Se anche una sola casella resta vuota, il momento giusto per rimediare è prima del deposito della domanda o, se la procedura è aperta, prima della prossima relazione del liquidatore. Una casella vuota non è un fallimento personale: è un punto di attenzione che, affrontato per tempo, quasi sempre si risolve con un documento o un’istanza.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che, nella liquidazione controllata, il momento decisivo arriva alla fine: è con l’istanza di esdebitazione, dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, che il tribunale guarda indietro e valuta come si è comportato il debitore. Questo significa che, fino a quel momento, molti errori possono essere corretti, e che una correzione spontanea pesa in modo molto diverso da una scoperta fatta dal liquidatore.
Se hai chiuso la partita IVA o ti sei cancellato dall’albo, la via d’uscita è riprendere l’attività il prima possibile e comunicarlo al liquidatore, chiedendo al giudice delegato di fissare o aggiornare il limite di mantenimento sul nuovo reddito. La reiscrizione segue le regole della propria categoria. Ciò che va spiegato con cura sono le eventuali cessioni dello studio o della clientela fatte nel frattempo: se a prezzo vile, conviene che sia il debitore a portarle all’attenzione del liquidatore, con i documenti, piuttosto che lasciarle emergere da sole.
Se la domanda descriveva l’attività in modo incompleto, la strada è un’integrazione documentale spontanea, depositata tramite il liquidatore o con istanza al giudice delegato, che completi il quadro degli incassi, dei clienti e degli incarichi. Cass. 28576/2025 dimostra che le omissioni nella relazione possono portare alla revoca, ma la differenza tra omissione e integrazione tempestiva è proprio la trasparenza. La via d’uscita è anticipare il controllo, non subirlo.
Se hai trattenuto più del dovuto, conviene ricostruire con il liquidatore i mesi interessati, calcolare l’eccedenza non versata e proporre un piano di recupero: versamento immediato, se possibile, o aumento temporaneo della quota mensile, con istanza al giudice delegato. Nella simulazione 1 i 14.340 euro mancanti, recuperati in dodici mesi, pesano circa 1.195 euro al mese: un sacrificio, ma infinitamente più piccolo della perdita dell’esdebitazione.
Se hai incassato compensi anteriori, la regola è la stessa: restituire, documentare, spiegare. Le somme usate per pagare spese indispensabili dello studio possono, in parte, trovare una giustificazione; quelle usate per pagare creditori anteriori vanno rese alla procedura, e il creditore pagato fuori concorso dovrà comunque insinuarsi. Una restituzione volontaria e immediata è l’argomento più forte per sostenere, al momento dell’esdebitazione, che non c’è stata distrazione di attivo.
Se hai usato o venduto beni dello studio senza autorizzazione, si chiede una autorizzazione in sanatoria per i beni indispensabili e si versa il ricavato degli eventuali beni venduti, con l’indicazione dell’acquirente e del prezzo. Per i contratti, se il liquidatore non ha ancora deciso, si è ancora in tempo per motivare il subentro.
Quando la preclusione è definitiva? Per i debiti fiscali e contributivi maturati durante la procedura, il rimedio non è la procedura in corso: sono debiti nuovi, e vanno affrontati con gli strumenti ordinari (rateizzazione, definizioni agevolate se previste, contenzioso) o, se si accumulano, con una nuova valutazione del sovraindebitamento. Se il tribunale ha già negato l’esdebitazione con decreto, resta il reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni dalla comunicazione (art. 282 comma 3), da preparare con attenzione: i trenta giorni corrono anche in agosto. Sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti di esdebitazione, la giurisprudenza di legittimità non è uniforme: è un profilo da valutare caso per caso con un difensore abilitato davanti alla Suprema Corte. Infine, l’esdebitazione non può essere ottenuta se il debitore ne ha già beneficiato nei cinque anni precedenti o per due volte (art. 280 lett. d ed e): chi ha alle spalle procedure precedenti deve verificarlo prima di iniziare.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Ho continuato a lavorare senza dire nulla al liquidatore per i primi due mesi: è un problema?”
Dipende da cosa è successo in quei due mesi. Se gli incassi sono rimasti sul conto e sono documentati, basta un rendiconto immediato e il versamento dell’eventuale eccedenza. Se sono stati spesi, va ricostruito come e per cosa. In entrambi i casi la mossa giusta è parlarne per primi: due mesi di ritardo, spiegati, sono recuperabili.
“Il giudice ha fissato un limite di mantenimento troppo basso: devo rassegnarmi?”
No. Il limite dell’art. 268 comma 4 lett. b) è indicato dal giudice e può essere rivisto. Serve un’istanza motivata al giudice delegato, con le spese indispensabili documentate e, se è cambiato qualcosa (un figlio in più a carico, un aumento della locazione, un calo di incassi), la prova della variazione. Il caso di Forlì, con un versamento espressamente rideterminabile, mostra che i tribunali prevedono questa flessibilità.
“Il mio Ordine può sospendermi perché sono in liquidazione controllata?”
Il CCII non prevede la sospensione o la cancellazione dall’albo come effetto della liquidazione controllata. Gli ordinamenti professionali valutano la condotta: la procedura in sé non è un illecito, ma possono esserlo comportamenti come l’appropriazione di somme dei clienti o gravi inadempimenti deontologici. Se ricevi una comunicazione dall’Ordine, la si affronta con un difensore e con i documenti della procedura, che spesso dimostrano proprio la trasparenza della tua condotta.
“Ho pagato il padrone di casa dello studio con i primi incassi: cosa rischio?”
Hai pagato un creditore anteriore fuori dal concorso. Il liquidatore può chiedere la restituzione o il recupero sulle quote successive, e il locatore dovrà insinuarsi come gli altri. Se il pagamento riguardava canoni successivi all’apertura, il discorso cambia: lì entra in gioco la decisione del liquidatore sul subentro nel contratto. Conviene distinguere subito le due parti e documentarle.
“Sono passati tre anni: l’esdebitazione arriva da sola?”
Secondo l’art. 282 opera dopo la chiusura o decorsi tre anni dall’apertura, ma è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo le osservazioni dei creditori. Il tribunale verifica le condizioni dell’art. 280 e l’assenza di colpa grave, malafede o frode. Non è un automatismo cieco: la tua condotta nei tre anni è sul tavolo.
“Ho accumulato nuovi debiti con la Cassa durante la procedura: l’esdebitazione li cancella?”
No: l’esdebitazione riguarda i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione, cioè quelli anteriori. I contributi maturati durante la procedura restano dovuti. Conviene regolarizzarli prima dell’istanza, anche per evitare che il ritardo venga letto come mancanza di diligenza.
Che cosa hanno deciso i giudici: gli errori del debitore davanti al tribunale
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questo articolo (massime ufficiali o di banche dati, testi integrali o sintesi di riviste, come indicato). Nessuna riguarda specificamente un avvocato o un commercialista in liquidazione controllata: non ci risultano, ad oggi, pronunce di legittimità dedicate a questo profilo. Ma ciascuna dice qualcosa di preciso su ciò che accade a chi commette uno degli errori descritti.
1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576 del 28/10/2025 (massima Brocardi, art. 270).
Cosa è successo a chi ha omesso informazioni sull’attività (errori n. 1 e 2). La relazione dell’OCC è un presupposto di ammissibilità della liquidazione controllata, e il giudice ne verifica completezza e attendibilità, non il semplice deposito. La revoca della procedura è stata confermata perché la relazione taceva una vendita di immobili a prezzo simbolico a una società riconducibile al figlio del debitore e la gestione di un’attività di ristorazione. Rilevanza: il professionista che non descrive per intero lo studio, gli incarichi e le cessioni recenti si espone allo stesso esito.
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it, 20/5/2026).
Cosa accade quando la relazione dell’OCC non regge (errore n. 2). Per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore è requisito di ammissibilità, sottoposto a un controllo sostanziale del giudice; la condotta del debitore torna in gioco al momento dell’esdebitazione. Rilevanza: l’attività professionale va documentata in modo che l’OCC possa attestarla, non solo dichiararla.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi, artt. 268 e 280).
Perché la condotta durante la procedura conta più di quella precedente (errore n. 6). L’ammissione alla liquidazione controllata non ha carattere premiale e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore rilevano nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: il professionista entra nella procedura anche con un passato disordinato, ma è sui tre anni successivi che il tribunale costruirà il giudizio finale.
4. Cass. n. 28484/2025 (massima Brocardi, art. 268).
Cosa succede a chi considera “personali” somme che non lo sono (errore n. 4). L’elenco dei beni esclusi dall’art. 268 comma 4 è chiuso e non si applica per analogia: anche la somma percepita a titolo di danno biologico è stata ricompresa nella liquidazione. Rilevanza: i crediti professionali già maturati alla data dell’apertura non godono di alcuna esclusione e appartengono alla procedura; l’esclusione riguarda solo ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti indicati dal giudice.
5. Cass. n. 28573/2025 (massima Brocardi, art. 270).
Cosa accade al creditore che si muove tardi (errore n. 5). Il termine assegnato per la domanda di partecipazione al concorso è perentorio; la domanda tardiva è ammessa solo con la rimessione in termini per causa non imputabile (art. 273 comma 7). Rilevanza: il locatore dello studio, il concedente del leasing, la Cassa devono insinuarsi nei termini; pagarli fuori concorso non è né necessario né consentito, e chi resta fuori dai termini rischia di non partecipare al riparto.
6. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025 (massima Brocardi, artt. 51, 65 e 270).
Cosa rischia chi impugna in modo temerario. L’art. 51 comma 15 CCII, sulla condanna in caso di mala fede nel conferimento della procura, si applica anche alla liquidazione controllata, tramite i rinvii degli artt. 270 comma 5 e 65 comma 2, anche nel giudizio di cassazione. Rilevanza: l’avvocato che difende se stesso o che impugna provvedimenti della propria procedura senza fondamento non è al riparo dalle conseguenze processuali; le impugnazioni vanno ponderate.
7. Trib. Perugia, Sez. III civ., sentenza di apertura del 31/7/2023 (testo pubblicato dall’Osservatorio del Centro studi giuridici dell’Università di Perugia; numero non indicato nella fonte).
Cosa accade a chi indica da sé la quota (errore n. 3). Il debitore non può fissare nel ricorso la quota del reddito da mettere a disposizione: la determinazione spetta al giudice delegato, sulla base dell’indagine del liquidatore; l’eccedenza va versata alla procedura, così come ogni ulteriore entrata sopravvenuta; corretta la durata triennale dell’impegno. Rilevanza: per il professionista, che non ha un datore di lavoro che trattiene alla fonte, il principio impone un sistema di rendiconti. La pronuncia è anteriore al D.Lgs. 136/2024: alcune affermazioni sull’attivo minimo vanno rilette alla luce dell’art. 268 comma 3 vigente.
8. Trib. Forlì, sentenza di apertura della liquidazione controllata, R.G. 107-1/2026 (camera di consiglio del 17/9/2026) (testo integrale pubblicato sul sito del Ministero della Giustizia).
Come un tribunale costruisce il limite di mantenimento (errore n. 3). Il debitore trattiene la retribuzione per le necessità familiari e versa al liquidatore un importo mensile fisso per tutta la durata della procedura, rideterminabile se le condizioni reddituali cambiano in modo significativo; deposito di scritture ed elenco dei creditori entro sette giorni; acquisizione dei beni sopravvenuti fino all’esdebitazione; procedura aperta per almeno tre anni. Rilevanza: modello utile anche per il reddito professionale, con la differenza che per un avvocato o un commercialista la rideterminazione sarà più frequente.
9. Trib. Genova, decreto del 24/9/2026, liquidazione controllata R.G. 11/2025 (testo integrale pubblicato dal Tribunale).
Cosa è successo a chi non ha tenuto la contabilità (errori n. 2 e 6). Chiusura della procedura “senza esdebitazione” per le condotte della lett. b) dell’art. 280: distrazioni e contabilità assente. Rilevanza: il caso riguarda una società, ma il principio è trasversale; per un professionista della contabilità l’assenza di scritture è ancora meno giustificabile.
10. Trib. Treviso, pronuncia del 31/3/2026 (nota da una sintesi pubblicata da Unijuris, numero non indicato).
Cosa è successo a chi ha trattato il Fisco come un finanziatore (errore n. 6). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente, è stato qualificato colpa grave e ha portato al rigetto per mancanza di meritevolezza. Rilevanza: il professionista che continua a non pagare imposte e contributi durante la procedura offre al tribunale un argomento analogo, oltre ad accumulare debiti nuovi non coperti dall’esdebitazione.
11. Trib. Treviso, decreto del 19/4/2024 nella liquidazione controllata R.G. 14/2023 e, in senso diverso, Trib. Forlì, sentenza di apertura R.G. 107-1/2026 (testi integrali letti).
Come cambia la sorte dei crediti del professionista che assiste altri debitori. Il tribunale di Treviso ha ammesso in prededuzione, nei limiti dell’art. 277 comma 2 CCII, il credito del professionista che aveva assistito il debitore nel ricorso per la liquidazione controllata, perché sorto in funzione della procedura; la sentenza di Forlì ha invece stabilito che il compenso dell’advisor del debitore non è prededucibile e va insinuato al passivo, con l’eventuale privilegio dell’art. 2751-bis n. 2 c.c. Rilevanza: per l’avvocato o il commercialista in liquidazione che lavora anche come consulente di altri sovraindebitati, i propri crediti possono avere una sorte diversa a seconda del tribunale: il dato incide sulla previsione degli incassi da comunicare al liquidatore.
12. Corte costituzionale, ord. n. 104/2026 (scheda ufficiale della Corte).
Cosa accade ai creditori che non hanno partecipato al concorso. L’art. 278 comma 2 prevede che, verso i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione operi solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado. Con l’ord. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, che avevano sollevato la questione; le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Rilevanza: il professionista deve fare in modo che tutti i suoi creditori, compresi la Cassa e i fornitori dello studio, siano informati della procedura, perché chi resta fuori conserva, allo stato, una parte del proprio credito.
Un’osservazione finale su questa rassegna. Le pronunce mostrano una linea coerente: i tribunali sono aperti verso chi entra nella procedura anche con un passato difficile, ma severi verso chi, durante la procedura, nasconde, trattiene o non collabora. Per un professionista la lezione è chiara: la liquidazione controllata premia la trasparenza contabile, cioè esattamente la competenza che un avvocato o un commercialista dovrebbe saper dimostrare meglio di chiunque altro.
Come lavora lo Studio Monardo per il professionista in liquidazione controllata
Lo Studio affianca l’avvocato o il commercialista sovraindebitato in due momenti: prima, per intercettare l’errore prima che si consumi; dopo, quando l’errore è già stato fatto e bisogna capire se e come rimediare. Ecco gli strumenti concreti.
- Verifica preliminare dell’ordinamento professionale. Prevenzione: esaminiamo, prima del deposito della domanda, le regole della categoria del cliente e quelle degli incarichi fiduciari che ricopre (sindaco, revisore, incarichi giudiziari), per evitare cancellazioni affrettate o decadenze impreviste.
- Ricostruzione degli incassi professionali. Prevenzione: lo staff dei commercialisti dello Studio ricostruisce tre anni di incassi mese per mese, separandoli dal fatturato e dalle somme dei clienti, e prepara il prospetto da consegnare all’OCC.
- Fascicolo dell’attività per la relazione dell’OCC. Prevenzione: redigiamo l’elenco degli incarichi in corso, dei compensi attesi, delle cessioni o operazioni degli ultimi cinque anni, perché la relazione dell’OCC sia completa e attendibile.
- Istanza sul limite di mantenimento. Prevenzione e rimedio: predisponiamo l’istanza al giudice delegato con l’elenco documentato delle spese di produzione del reddito e un meccanismo di rendiconto periodico; quando il limite fissato è inadeguato, chiediamo la rideterminazione.
- Separazione tra crediti anteriori e reddito corrente. Prevenzione: il giorno della sentenza consegniamo al liquidatore l’elenco dei crediti anteriori cliente per cliente e una proposta di riparto per le prestazioni a cavallo dell’apertura.
- Gestione dei contratti dello studio. Prevenzione: prepariamo per il liquidatore le schede di locazione, leasing, software e assicurazione, motivando il subentro nei contratti indispensabili e l’autorizzazione all’uso dei beni ai sensi dell’art. 270 comma 2 lett. e).
- Pianificazione fiscale e contributiva corrente. Prevenzione: lo staff calcola gli accantonamenti per IVA, imposte e contributi alla Cassa sul reddito prodotto durante la procedura, per evitare nuovi debiti.
- Regolarizzazione degli errori già commessi. Rimedio: quando una quota è stata trattenuta o un compenso anteriore è stato incassato, verifichiamo l’entità, proponiamo al liquidatore un piano di restituzione e predisponiamo l’istanza al giudice delegato.
- Preparazione dell’istanza di esdebitazione. Rimedio e prevenzione: alla scadenza dei tre anni costruiamo il fascicolo della collaborazione (versamenti, rendiconti, risposte al liquidatore) e replichiamo alle osservazioni dei creditori nei 15 giorni previsti.
- Reclamo e gradi successivi. Rimedio: quando l’esdebitazione è negata, valutiamo il reclamo entro trenta giorni nelle forme dell’art. 124 e, se ne ricorrono i presupposti, il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
L’abilitazione di cassazionista conta quando l’errore va riparato nei gradi successivi: il reclamo contro il decreto che nega l’esdebitazione e l’eventuale ricorso per cassazione sono seguiti dallo stesso difensore che ha impostato la procedura fin dall’analisi iniziale, con la stessa linea e senza dispersione di informazioni. Accanto all’Avvocato lavorano insieme, sullo stesso caso, avvocati e commercialisti: per un professionista in liquidazione controllata questa doppia lettura, giuridica e contabile, è il modo più diretto per tenere in equilibrio il reddito dello studio, il limite di mantenimento e la quota per i creditori. Lo Studio non promette risultati: si impegna ad analizzare la posizione, verificare i documenti e costruire la strategia più solida possibile davanti al liquidatore e al tribunale.
In chiusura
Un avvocato o un commercialista può continuare a esercitare durante la liquidazione controllata: la legge non lo vieta e, anzi, costruisce la procedura intorno al reddito che il debitore continua a produrre. Ciò che cambia è il modo di lavorare: incassi rendicontati, limite di mantenimento fissato dal giudice, crediti anteriori consegnati al liquidatore, contratti dello studio gestiti con la procedura, imposte e contributi correnti pagati, collaborazione costante. È su questo che, dopo tre anni, il tribunale deciderà l’esdebitazione.
Lo Studio Monardo è attrezzato per questo tema perché unisce le due competenze che servono: quella di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e di fiduciario di un OCC, che consente all’Avv. Monardo di conoscere dall’interno il lavoro dell’Organismo e del liquidatore, e quella dello staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti in diritto bancario e tributario, indispensabile per gestire fatture, IVA, Cassa e acconti di chi continua a lavorare durante la procedura.
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