Chi lavora come dipendente o riceve una pensione e chiede la liquidazione controllata si pone quasi sempre la stessa domanda: a dicembre, la tredicesima resta in famiglia o va al liquidatore? La risposta breve è che la tredicesima non è un bene escluso per legge. È una parte della retribuzione o della pensione e segue la stessa regola dello stipendio: resta al debitore solo nei limiti che il giudice fissa per il mantenimento suo e della famiglia; il resto va alla procedura. Il punto delicato è che i tribunali non trattano la tredicesima tutti allo stesso modo. Alcuni la acquisiscono per intero, altri applicano la stessa franchigia del mese, altri ancora lasciano al debitore una parte calcolata a sé.
Il rischio principale è scoprire a dicembre che l’intera mensilità aggiuntiva deve essere versata, perché la sentenza di apertura lo dispone e nessuno lo ha previsto nel bilancio familiare. Chi spende la tredicesima senza verificare cosa dice il provvedimento può trovarsi a dover restituire somme alla procedura e, nei casi peggiori, compromettere l’esdebitazione.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce la relazione dell’organismo, come si documenta il fabbisogno della famiglia e come si discute con il liquidatore la quota di reddito da lasciare al debitore. È lì, prima ancora del deposito, che si decide la sorte della tredicesima.
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La tredicesima nel perimetro dell’art. 268 CCII
Sul piano normativo, la liquidazione controllata è la procedura del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, CCII) con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale, e dopo tre anni può ottenere l’esdebitazione. Questo è l’unico inquadramento generale che serve qui. Il resto dell’articolo riguarda una sola voce: la mensilità aggiuntiva.
La norma di riferimento è l’art. 268, comma 4, CCII. Secondo il testo vigente, non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell’art. 545 c.p.c.; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia; c) i frutti dell’usufrutto legale sui beni dei figli e i beni del fondo patrimoniale con i loro frutti, salvo l’art. 170 c.c.; d) le cose che non possono essere pignorate per legge.
La tredicesima non compare in nessuna di queste lettere come voce autonoma. È una componente della retribuzione annua del lavoratore dipendente, pagata di norma a dicembre, e una componente della pensione erogata nello stesso mese. Per questo si colloca nella lettera b): rientra tra gli “stipendi” e le “pensioni”. La tredicesima è quindi esclusa dalla liquidazione solo nella misura in cui il giudice la ritenga necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia; la parte che eccede quel limite entra nella procedura.
Va precisato che l’elenco del comma 4 è tassativo. Lo ha affermato Cass. civ., Sez. I, n. 28484 del 27/10/2025 (nota dalla massima pubblicata su Brocardi), che ha escluso un’estensione analogica delle esclusioni a somme di natura strettamente personale come il risarcimento del danno biologico. La conseguenza per la tredicesima è netta: non si può sostenere che resti fuori “perché è una mensilità speciale” o “perché serve per le spese di fine anno”. Resta fuori solo se e quanto il giudice la colloca dentro il fabbisogno di mantenimento.
La ratio della lettera b) è semplice. Il debitore persona fisica continua a vivere durante la procedura. Il reddito che produce dopo l’apertura è un bene sopravvenuto, che la procedura acquisisce per tre anni (art. 272 c.3 CCII nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024), ma una parte deve restargli per vivere. Il giudice traccia la linea di confine. La tredicesima, che arriva una volta l’anno e vale quanto una mensilità intera, è il punto in cui quella linea si vede meglio.
Il confine con il pignoramento dello stipendio
La differenza con il pignoramento presso terzi aiuta a capire. Nel pignoramento individuale opera un limite fisso di legge: l’art. 545 c.p.c. stabilisce quanta parte dello stipendio o della pensione può essere pignorata, e la tredicesima subisce la stessa trattenuta percentuale del mese ordinario. Nella liquidazione controllata il meccanismo è rovesciato. Il giudice non applica una percentuale: fissa una somma che resta al debitore e acquisisce tutto ciò che eccede. Il limite dell’art. 545 c.p.c. non scompare, perché la lettera a) del comma 4 esclude comunque i crediti impignorabili; funziona però come soglia minima, non come regola di calcolo.
Un esempio concreto. Un dipendente con 1.900 € netti al mese, pignorato da un creditore ordinario, vede trattenuta a dicembre la stessa quota anche sulla tredicesima e incassa il resto. Lo stesso dipendente in liquidazione controllata, se il giudice gli lascia 1.810 € al mese “per dodici mensilità”, potrebbe dover versare l’intera tredicesima alla procedura. La differenza dipende solo da come è scritto il provvedimento.
Pignoramenti e cessioni del quinto che gravano sulla tredicesima
Con l’apertura cessano le trattenute dei pignoramenti in corso e delle cessioni del quinto. Le sentenze di apertura lette per questo articolo lo dispongono in modo esplicito: Trib. Cremona, sent. n. 42/2025 (decisa il 22/5/2025), sospende tutte le trattenute sullo stipendio per pignoramenti, assegnazioni o cessioni del quinto fino al termine della procedura; Trib. Novara, sentenza di apertura decisa in camera di consiglio il 23/12/2025, dichiara pignoramenti e cessioni inopponibili e ordina al datore di lavoro di versare l’eccedenza sul conto della procedura. Anche Trib. Milano, sent. n. 31/2025, ritiene la cessione del quinto non opponibile alla liquidazione controllata. Per la tredicesima questo significa che la quota prima trattenuta dalla finanziaria o dal creditore pignorante non va più a loro: confluisce nella procedura, se eccede la franchigia, oppure resta al debitore.
Condizioni per trattenere la tredicesima e termini che corrono
La disciplina prevede che sia il giudice a stabilire la quota. Nella pratica le condizioni che decidono se e quanta tredicesima resta al debitore sono quattro.
Prima condizione: il provvedimento deve parlarne. La sentenza di apertura (art. 270 CCII) o un successivo decreto del giudice delegato indicano la somma esclusa. Se il provvedimento fissa un importo mensile “per dodici mensilità”, la tredicesima ne resta fuori e va, di regola, alla procedura. Se lo fissa senza specificazioni, o “per tredici mensilità”, la stessa franchigia si applica anche a dicembre. Se tace del tutto, la questione va posta subito al liquidatore e al giudice delegato.
Seconda condizione: il fabbisogno deve essere documentato. Il giudice non presume le spese di fine anno. Le riconosce se risultano dal ricorso e dalla relazione dell’OCC: affitto, utenze, rate condominiali, spese scolastiche, cure mediche ricorrenti. Una famiglia che a dicembre paga l’assicurazione dell’auto, il saldo IMU sulla prima casa non esente, la retta della mensa o spese mediche programmate deve indicarlo prima, con documenti.
Terza condizione: la franchigia non può scendere sotto il minimo impignorabile. Trib. Rimini, sent. n. 20/2024 (decisa il 25/3/2024, pubblicata il 3/4/2024), ha precisato che la somma per il mantenimento non può essere inferiore alle soglie di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c. e, proprio per questo, ha lasciato al debitore metà della tredicesima e della quattordicesima.
Quarta condizione: la tredicesima deve maturare nel periodo di acquisizione. La procedura acquisisce i beni sopravvenuti per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3 CCII). Le tredicesime pagate in quel periodo entrano nel perimetro; quelle pagate dopo, di regola, no.
I termini che contano
Nella liquidazione controllata la sospensione feriale non opera: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto per i procedimenti disciplinati dal Codice. I termini corrono anche in agosto, compresi quelli per osservazioni e reclami.
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Domande di ammissione dei creditori: non oltre 90 giorni (art. 270 c.2 lett. d) | Dalla sentenza di apertura, come fissato dal tribunale | Fissato dal giudice | Il creditore tardivo segue le regole delle domande tardive |
| Programma di liquidazione: entro 90 giorni (indicato nelle sentenze di apertura, art. 272 CCII) | Dall’apertura | Ordinatorio per il liquidatore | Sollecito o sostituzione del liquidatore |
| Osservazioni al progetto di stato passivo: 15 giorni (art. 273) | Dalla comunicazione del progetto | Perentorio | Perdita della possibilità di contestare in quella sede |
| Reclamo contro lo stato passivo: 8 giorni (art. 133, richiamato dall’art. 273) | Dalla comunicazione | Perentorio | Stato passivo definitivo |
| Reclamo contro il decreto del giudice delegato sulla quota di reddito: 10 giorni (art. 124, lettura prevalente) | Dalla comunicazione del decreto | Perentorio | La quota fissata resta efficace, anche sulla tredicesima |
| Acquisizione dei redditi sopravvenuti: 3 anni (art. 272 c.3) | Dall’apertura | Durata di legge | Le tredicesime successive restano al debitore, salvo diversa lettura del tribunale |
| Esdebitazione: decorsi 3 anni o alla chiusura, se prima (art. 282 c.1) | Dall’apertura | Effetto di legge, dichiarato dal tribunale | Senza istanza o segnalazione manca il decreto che la dichiara |
| Osservazioni dei creditori sull’istanza di esdebitazione: 15 giorni (art. 282 c.1) | Dalla comunicazione del liquidatore | Perentorio | Il tribunale decide senza le osservazioni |
| Reclamo sul decreto di esdebitazione: 30 giorni nelle forme dell’art. 124 (art. 282 c.3) | Dalla comunicazione | Perentorio | Decreto definitivo |
Il termine più critico per la tredicesima è quello per reagire al provvedimento che fissa la quota di reddito. Se la sentenza o il decreto stabilisce una franchigia “per dodici mensilità” e il debitore lascia passare il termine, la regola resta in vigore per l’intero triennio, salvo una successiva istanza di revisione motivata da fatti nuovi. La possibilità di revisione esiste: Trib. Cremona 42/2025 e Trib. Trani sent. del 27/2/2026 (proc. R.G. 27-1/2026) prevedono espressamente che la quota possa essere adeguata, e Trib. Novara 23/12/2025 impone al liquidatore di chiedere una nuova determinazione se la situazione familiare o reddituale cambia. Ma la revisione richiede un fatto nuovo; non serve a rimediare a un’impostazione accettata senza discutere.
Come si gestisce la tredicesima, passo per passo
In termini operativi, la sorte della tredicesima si decide in sei momenti. Saltarne uno significa lasciare la decisione al caso.
1. Prima del deposito: il prospetto delle entrate su base annua. Il debitore, con l’OCC, prepara il prospetto di stipendi, pensioni ed entrate del nucleo, come richiede l’art. 268 insieme alla documentazione dell’art. 269. Il prospetto deve riportare le entrate su tredici o quattordici mensilità, non solo il netto del mese. La busta paga di dicembre e il cedolino della pensione di dicembre vanno allegati. Se il datore di lavoro paga la tredicesima in un’unica soluzione, o se il contratto collettivo prevede la quattordicesima a giugno o luglio, va scritto.
2. Prima del deposito: il fabbisogno annuo, non mensile. Le spese della famiglia vanno indicate per dodici mesi, separando quelle ordinarie mensili da quelle concentrate in certi periodi dell’anno. È questo il punto che più spesso si trascura. Se nel ricorso compaiono solo spese mensili costanti, il giudice tende a fissare una franchigia mensile e ad acquisire le mensilità aggiuntive. Se invece risultano spese annuali che il debitore paga proprio con la tredicesima, il giudice ha un motivo documentato per lasciargliene una parte.
3. Il ricorso: la richiesta espressa sulla tredicesima. Nel ricorso si chiede in modo specifico come trattare le mensilità aggiuntive: stessa franchigia su tredici mensilità, oppure una quota della tredicesima calcolata a sé, oppure, se il fabbisogno lo giustifica, la sua esclusione. Il giudice competente è il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27 c.2 CCII), di norma la residenza per la persona fisica. Ricordiamo che, secondo l’art. 268 c.3 CCII, quando è il debitore persona fisica a chiedere l’apertura, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire. Spesso l’attivo è costituito proprio dalla quota di reddito che eccede il mantenimento: la tredicesima pesa sull’attestazione.
4. La sentenza di apertura: leggere il dispositivo. La sentenza (art. 270 CCII) nomina il liquidatore, che nella domanda del debitore è di norma l’OCC confermato (art. 270 c.2 lett. b), e dispone sui redditi. Qui si trovano formule molto diverse. Trib. Trani, sent. n. 55/2026 (decisa il 13/4/2026, pubblicata il 27/4/2026), esclude il reddito fino a 1.810 € mensili e dispone che tredicesima e quattordicesima, se percepite, rientrino nella parte eccedente da versare. Trib. Trani, sent. del 27/2/2026, esclude il reddito fino a 1.390 € mensili e prevede che tredicesima e quattordicesima siano versate per intero, senza franchigia. Trib. Novara 23/12/2025 lascia al debitore 2.950 € “per 12 mensilità” e ordina di versare l’eccedenza anche sulle eventuali tredicesime e quattordicesime. Trib. Genova, sent. n. 7/2023 (pubblicata il 30/1/2023), lascia invece una quota mensile su una pensione e una parte specifica della tredicesima. Prima di dicembre bisogna sapere quale formula contiene il proprio provvedimento: è l’unico documento che decide.
5. La comunicazione al datore di lavoro o all’ente pensionistico. Il liquidatore notifica la sentenza al datore di lavoro o all’INPS. Le soluzioni pratiche sono due. Nella prima, il datore di lavoro versa sul conto della procedura solo l’eccedenza e paga al dipendente la quota esclusa. Nella seconda, come nel caso di Trib. Rimini 20/2024, il liquidatore acquisisce l’intero reddito e riversa al debitore la somma fissata dal tribunale. In entrambi i casi il cedolino di dicembre va controllato: un errore del datore di lavoro, che applica alla tredicesima la vecchia trattenuta della cessione del quinto o versa tutto alla procedura quando la sentenza dice altro, va segnalato subito al liquidatore.
6. Durante il triennio: rendicontare e chiedere la revisione quando serve. Se cambia qualcosa nel nucleo familiare (nascita di un figlio, perdita del lavoro del coniuge, malattia, separazione), il debitore chiede al giudice delegato, tramite il liquidatore, di rivedere la quota, anche per le tredicesime successive. Il debitore deve collaborare: l’art. 280 lett. c) CCII esclude l’esdebitazione di chi ha ostacolato o rallentato la procedura o non ha fornito le informazioni utili, e l’art. 282 c.2 richiama quelle condizioni.
Dove più spesso si sbaglia
Il primo errore è considerare la tredicesima “esclusa per natura”. Non lo è, per la tassatività dell’art. 268 c.4 affermata da Cass. 28484/2025. Il secondo è leggere solo l’importo della franchigia e non le parole che lo accompagnano: “per 12 mensilità” e “mensili” non sono la stessa cosa. Il terzo è spendere la tredicesima prima che il liquidatore abbia verificato il cedolino. Chi trattiene una somma che la sentenza destina alla procedura deve restituirla, e la sua condotta viene valutata quando il tribunale decide sull’esdebitazione.
Un quarto errore riguarda il conto corrente. La tredicesima accreditata a dicembre si somma al saldo. Se il provvedimento fissa una giacenza massima, o se il liquidatore acquisisce i saldi eccedenti, la tredicesima lasciata sul conto può essere intercettata comunque. Va chiarito con il liquidatore come e quando la quota esclusa può essere usata.
Esempi di calcolo
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici. Non riguardano casi seguiti dallo Studio. Gli importi della franchigia riprendono criteri usati in sentenze lette per questo articolo, ma ogni tribunale decide sul caso concreto.
Esempio 1 – Dipendente con famiglia di tre persone: tre regole a confronto
Dati: lavoratore dipendente, netto mensile 1.947,30 € per tredici mensilità; nucleo di tre persone (coniuge senza reddito e un figlio minore). Sentenza di apertura pubblicata martedì 18/11/2025; tredicesima pagata martedì 16/12/2025.
Franchigia mensile: il tribunale adotta il criterio usato da Trib. Trani 55/2026. Assegno sociale 2026 di 546,24 € per tredici mensilità, riportato su dodici mesi: 591,76 €. Aumentato della metà: 887,64 €. Moltiplicato per il parametro 2,04 della scala di equivalenza per tre componenti (D.P.C.M. 159/2013): circa 1.810,79 €, arrotondato a 1.810 €.
Eccedenza mensile: 1.947,30 − 1.810,00 = 137,30 €. Su dodici mesi: 1.647,60 €.
Regola A (tredicesima versata per intero, come in Trib. Trani 27/2/2026): alla procedura vanno 1.647,60 + 1.947,30 = 3.594,90 € l’anno. Nel triennio: 10.784,70 €.
Regola B (stessa franchigia anche sulla tredicesima): a dicembre si versano 137,30 €. Totale annuo 137,30 × 13 = 1.784,90 €. Nel triennio: 5.354,70 €.
Regola C (metà franchigia sulla tredicesima, sul modello di Trib. Rimini 20/2024): sulla tredicesima restano al debitore 905,00 € e vanno alla procedura 1.042,30 €. Totale annuo 1.647,60 + 1.042,30 = 2.689,90 €. Nel triennio: 8.069,70 €.
Esito: tra la regola A e la regola B la differenza nel triennio è di 5.430 €. Per una famiglia monoreddito con un figlio è una somma rilevante. Si gioca tutta sulla formulazione del provvedimento e sulla documentazione delle spese annue presentata prima.
Esempio 2 – Pensionato solo, con cessione del quinto, apertura a metà anno
Dati: pensionato che vive da solo in affitto (520 € al mese), pensione netta di 1.684,52 € per tredici mensilità, cessione del quinto con trattenuta di 336,90 €. Sentenza di apertura pubblicata martedì 9/6/2026. Termine per le domande dei creditori fissato in 90 giorni: lunedì 7/9/2026, che corre senza sospensione in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Effetto immediato: la cessione del quinto diventa inopponibile alla procedura, come affermano le sentenze di Cremona, Novara e Milano citate sopra. La trattenuta di 336,90 € cessa.
Franchigia: il giudice tiene conto dell’affitto documentato e fissa 1.240 € al mese per dodici mensilità e, per la tredicesima, una quota esclusa di 620 €.
Eccedenza mensile: 1.684,52 − 1.240,00 = 444,52 €. Su 36 mensilità: 16.002,72 €.
Tredicesime: dicembre 2026, 2027 e 2028. Per ciascuna vanno alla procedura 1.684,52 − 620,00 = 1.064,52 €. Totale: 3.193,56 €.
Attivo da redditi nel triennio: 16.002,72 + 3.193,56 = 19.196,28 €.
Punto aperto: il triennio dall’apertura si compie il 9/6/2029, un sabato. La tredicesima di dicembre 2029 comprende i ratei di gennaio-giugno 2029, maturati quando la procedura poteva ancora acquisire i redditi: circa 1.684,52 × 5/12 = 701,88 € per cinque mesi interi. È una somma pagata dopo il triennio ma maturata in parte prima. Se il liquidatore la reclama, la questione va posta al giudice delegato; le sentenze di Genova e Rimini citate più avanti indicano che dopo il triennio non si apprendono più quote di reddito.
Casi particolari
Tredicesima maturata prima dell’apertura
La tredicesima matura mese per mese e si paga a dicembre. Se la procedura si apre a novembre, la tredicesima pagata a dicembre comprende undici ratei maturati prima dell’apertura. Una lettura sostiene che quei ratei sono un credito già presente nel patrimonio alla data di apertura, quindi rientrano comunque nella liquidazione come qualsiasi altro credito del debitore, con il limite della lettera b). L’altra lettura guarda al momento dell’incasso e la tratta come reddito del periodo di procedura. In pratica il risultato coincide: in entrambi i casi la tredicesima è soggetta alla franchigia fissata dal giudice. La differenza conta solo se il provvedimento regola in modo diverso i redditi “sopravvenuti” e i crediti esistenti. Nelle sentenze lette per questo articolo non abbiamo trovato una distinzione di questo tipo.
Tredicesima già incassata e depositata sul conto prima del ricorso
Se il ricorso si deposita a gennaio, la tredicesima di dicembre è ormai denaro sul conto. Non è più un credito retributivo ma liquidità. Il saldo del conto alla data di apertura fa parte del patrimonio e il liquidatore lo acquisisce, salvo la parte che il giudice lascia per le esigenze correnti. Chi spende la tredicesima nei giorni prima del deposito per pagare un solo creditore, ad esempio un familiare, rischia contestazioni: i pagamenti preferenziali alla vigilia della procedura vengono valutati dall’OCC nella relazione e possono pesare sull’esdebitazione (art. 282 c.2 CCII).
Quattordicesima e somme aggiuntive sulla pensione
Le sentenze di Trani, Novara e Rimini trattano la quattordicesima come la tredicesima. Vale per la quattordicesima prevista da alcuni contratti collettivi e per le somme aggiuntive estive pagate su certe pensioni. Anche qui decide il provvedimento: se la franchigia è “per dodici mensilità”, la quattordicesima va di regola alla procedura.
Debitore con reddito appena sopra la soglia
Quando lo stipendio supera di poco la franchigia, come nell’esempio 1, quasi tutto l’attivo da redditi è costituito dalla tredicesima. In questi casi la tredicesima diventa decisiva anche per l’apertura, perché l’art. 268 c.3 richiede l’attestazione dell’OCC che c’è attivo da distribuire quando la domanda viene dal debitore. Se il giudice lasciasse al debitore anche tutta la tredicesima, l’attivo potrebbe essere così modesto da far dubitare dell’utilità della procedura. Va valutata in alternativa l’esdebitazione dell’incapiente (art. 283 CCII), che ha presupposti diversi, meritevolezza compresa, e che si può ottenere una sola volta.
Cessazione del rapporto di lavoro e TFR
Se il rapporto di lavoro termina durante il triennio, il datore di lavoro liquida con l’ultima busta paga i ratei di tredicesima maturati e il TFR. Nessuna delle sentenze lette per questo articolo menziona il TFR. Il TFR è una retribuzione differita e, per la tassatività dell’art. 268 c.4 affermata da Cass. 28484/2025, non ha un’esclusione autonoma: va valutato con il giudice delegato secondo la lettera b) e i limiti dell’art. 545 c.p.c. I ratei di tredicesima liquidati alla cessazione seguono la regola fissata in sentenza per la tredicesima.
Coniuge con reddito proprio
Il fabbisogno si calcola sull’intero nucleo, ma il reddito del coniuge non entra nella liquidazione: non è debitore. Trib. Rimini 20/2024 ha tenuto conto di un coniuge con reddito analogo nel determinare la quota del debitore. Se il coniuge contribuisce alle spese di dicembre, il giudice può ritenere che la tredicesima del debitore serva meno al mantenimento.
Tredicesima pagata a ratei mensili in busta paga
In alcuni rapporti la tredicesima non arriva a dicembre ma è distribuita in ratei mensili inclusi nella retribuzione: accade, ad esempio, con certi contratti di somministrazione o con accordi aziendali che spalmano le mensilità aggiuntive. In questo caso non c’è un “momento della tredicesima”. Il rateo fa parte del netto del mese e la franchigia mensile fissata dal giudice si applica all’intero importo. La conseguenza pratica va calcolata: se il giudice ha costruito la franchigia pensando a uno stipendio su tredici mensilità, il debitore che riceve i ratei ogni mese versa ogni mese un’eccedenza più alta e a dicembre non versa nulla. Il totale annuo può coincidere oppure no. Va segnalato nel ricorso, allegando le buste paga che mostrano la voce del rateo, così che la franchigia sia calibrata sul modo reale in cui il reddito arriva.
Procedura familiare: le tredicesime di entrambi i coniugi
Se i coniugi presentano un’unica domanda di liquidazione controllata ai sensi dell’art. 66 CCII, le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3). Ognuno ha la propria franchigia e la propria tredicesima. Il fabbisogno del nucleo, però, è uno solo: il giudice deve evitare che la stessa spesa familiare sia conteggiata due volte, una nella franchigia del marito e una in quella della moglie. Nella pratica si ripartisce il fabbisogno tra i due redditi in proporzione, e la stessa proporzione si usa per decidere quanta parte di ciascuna tredicesima resta in famiglia. Dopo il D.Lgs. 136/2024 l’art. 66 c.1 consente la liquidazione congiunta anche quando uno dei familiari è incapiente, purché almeno uno abbia attivo da distribuire: spesso è proprio la tredicesima del coniuge con reddito più alto a rendere la procedura possibile.
Lavoratore autonomo e professionista
Il professionista o il lavoratore autonomo non ha una tredicesima, ma ha spesso entrate concentrate in pochi mesi: saldi di fine anno, compensi stagionali, incassi di fatture arretrate. L’art. 268 c.4 lett. b) parla anche di “ciò che il debitore guadagna con la sua attività”: la logica è la stessa della tredicesima. Il giudice fissa una somma per il mantenimento e acquisisce l’eccedenza. Per il professionista il problema è che il reddito netto si conosce solo dopo aver dedotto contributi e imposte, che a loro volta si pagano in certe scadenze dell’anno. Il prospetto da presentare deve quindi mostrare entrate e uscite mese per mese, con le scadenze fiscali e previdenziali, altrimenti il liquidatore rischia di acquisire somme che servono a pagare imposte correnti, generando nuovi debiti fuori dalla procedura.
Assegni di mantenimento a carico del debitore
Se il debitore separato versa un assegno di mantenimento ai figli o all’ex coniuge, quell’importo è un’uscita da considerare nel fabbisogno. Molti provvedimenti di separazione prevedono un contributo aggiuntivo per le spese straordinarie dei figli, che spesso si concentrano a settembre (scuola) e a dicembre. Gli obblighi di mantenimento e alimentari non sono toccati dall’esdebitazione (art. 278 c.7 lett. a CCII): il debitore deve continuare a pagarli anche durante la procedura. Va chiesto al giudice di tenerne conto, anche nella quota di tredicesima lasciata al debitore, per evitare che il mancato versamento produca un nuovo debito che sopravvive alla procedura.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce il lavoro con cui l’organismo ricostruisce entrate e spese del nucleo: è su quel prospetto che il tribunale decide quanta parte della tredicesima resta alla famiglia.
Domande frequenti sulla tredicesima in liquidazione controllata
Se sono in liquidazione controllata, mi tolgono tutta la tredicesima?
Non necessariamente. Dipende da come il tribunale ha fissato la quota di reddito che resta a te e alla tua famiglia. Alcune sentenze lasciano una somma mensile “per dodici mensilità” e chiedono di versare tutta la tredicesima, come Trib. Trani nella sentenza del 27/2/2026. Altre applicano la franchigia anche a dicembre, oppure lasciano una quota specifica della mensilità aggiuntiva, come Trib. Genova 7/2023 e Trib. Rimini 20/2024. La regola non è scritta nella legge: è scritta nella tua sentenza di apertura o nel decreto del giudice delegato.
Posso chiedere al giudice di lasciarmi la tredicesima per pagare le spese di fine anno?
Sì, ma serve una ragione documentata. L’art. 268 c.4 lett. b) CCII esclude stipendi e pensioni nei limiti di quanto occorre al mantenimento tuo e della famiglia. Se a dicembre paghi spese che ricorrono ogni anno (assicurazioni, tributi locali, rette, cure), indicale nel ricorso con le ricevute degli anni precedenti. La richiesta va fatta prima dell’apertura o, se è già aperta, al giudice delegato tramite il liquidatore. Senza documenti, il giudice tende a considerare la tredicesima un’eccedenza.
La finanziaria della cessione del quinto può continuare a trattenere sulla tredicesima?
Dopo l’apertura, di regola no. Le sentenze di apertura lette per questo articolo (Cremona 42/2025, Novara 23/12/2025) sospendono o dichiarano inopponibili le trattenute per cessione del quinto e pignoramento, e Trib. Milano 31/2025 ha ritenuto la cessione non opponibile alla procedura. La finanziaria diventa un creditore che si insinua al passivo come gli altri. Se a dicembre il cedolino mostra ancora la trattenuta, va segnalato subito al liquidatore, che chiederà al datore di lavoro di correggere.
Ho speso la tredicesima prima di sapere che andava versata: cosa rischio?
Il primo rischio è dover restituire alla procedura la somma, anche a rate concordate con il liquidatore e autorizzate dal giudice delegato. Il secondo riguarda l’esdebitazione: l’art. 282 c.2 CCII richiama le condizioni dell’art. 280, tra cui quella di non aver ostacolato la procedura e di aver collaborato con gli organi. Un errore isolato, segnalato e sanato subito, pesa molto meno di un comportamento ripetuto o nascosto. La cosa da fare è avvisare il liquidatore prima che lo scopra da sé.
Dopo tre anni la tredicesima torna tutta mia?
Di regola sì. L’art. 272 c.3 CCII stabilisce che la procedura resta aperta, ai fini dell’acquisizione dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura. L’art. 282 c.1 collega l’esdebitazione allo stesso triennio. Trib. Genova 7/2023 e Trib. Rimini 20/2024 hanno affermato che oltre il triennio non si acquisiscono redditi futuri. Resta il caso limite della tredicesima pagata dopo la scadenza ma maturata in parte prima: va discusso con il liquidatore e, se serve, con il giudice delegato.
Se il giudice non dice nulla sulla tredicesima, come mi regolo?
Non presumere che sia tua. Chiedi al liquidatore un’indicazione scritta prima del pagamento di dicembre e, se c’è incertezza, fai presentare un’istanza al giudice delegato. Trib. Cremona 42/2025, ad esempio, ha rinviato la determinazione della quota a un successivo provvedimento del giudice delegato: in casi come questo la tredicesima va regolata con quel decreto. Mettere da parte la somma finché la questione non è chiarita evita restituzioni difficili.
Il quadro giurisprudenziale
La giurisprudenza di legittimità non ha ancora affrontato in modo specifico la tredicesima nella liquidazione controllata, almeno tra le pronunce lette per questo articolo. Ha fissato però principi che delimitano il campo. Le soluzioni concrete vengono dalle sentenze di apertura dei tribunali, pubblicate sui siti istituzionali, che usano formule diverse. Le riportiamo indicando la fonte letta e senza dati identificativi dei debitori.
1. Cass. civ., Sez. I, n. 28484 del 27/10/2025 (massima su Brocardi, art. 268). Le esclusioni dell’art. 268 c.4 CCII sono tassative e non si estendono per analogia. Rilevanza: la tredicesima non ha un’esclusione propria; può restare al debitore solo dentro i limiti di mantenimento della lettera b).
2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non ha natura premiale e non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: la gestione della tredicesima durante la procedura, corretta o scorretta, si misura proprio in quella fase.
3. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi pubblicata su diritto.it il 20/5/2026). Per aprire la procedura non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità, soggetto a controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: nella relazione l’OCC ricostruisce le entrate su base annua, tredicesima compresa.
4. Trib. Trani, sent. n. 55/2026 (decisa il 13/4/2026, pubblicata il 27/4/2026; testo letto). Reddito escluso fino a 1.810 € mensili per un nucleo di tre persone, calcolati sull’assegno sociale 2026 riportato su dodici mesi, aumentato della metà e moltiplicato per il parametro 2,04, con richiamo al criterio dell’art. 283 c.2; tredicesima e quattordicesima, se percepite, rientrano nella parte eccedente da versare. Rilevanza: mostra un metodo di calcolo replicabile e l’acquisizione delle mensilità aggiuntive.
5. Trib. Trani, sentenza del 27/2/2026, proc. R.G. 27-1/2026 (testo letto; il numero della sentenza non è riportato nella fonte). Franchigia di 1.390 € mensili per un nucleo di due persone, con lo stesso criterio parametrico; tredicesima e quattordicesima da versare per intero, senza quota esclusa; misura provvisoria rivedibile dal giudice delegato. Rilevanza: è la soluzione più severa sulla tredicesima.
6. Trib. Novara, sentenza di apertura decisa in camera di consiglio il 23/12/2025 (testo letto; numero non indicato nella fonte). Somma per il mantenimento di 2.950 € mensili “per 12 mensilità”; l’eccedenza va versata anche sulle eventuali tredicesime e quattordicesime; pignoramenti e cessioni del quinto inopponibili; obbligo del liquidatore di chiedere una nuova determinazione se la situazione cambia. Rilevanza: chiarisce il peso della formula “per 12 mensilità”.
7. Trib. Genova, Sez. VII civ., sent. n. 7/2023 (pubblicata il 30/1/2023; testo letto). Su una pensione di circa 2.000 € lordi per tredici mensilità, lascia al debitore 1.598,16 € al mese e una parte della tredicesima pari a 997 €, considerando le spese del nucleo e le condizioni di salute; cessione del quinto inopponibile; acquisizione dei redditi non oltre il triennio. Rilevanza: è il modello della quota specifica della tredicesima calibrata sul fabbisogno.
8. Trib. Rimini, sent. n. 20/2024 (decisa il 25/3/2024, pubblicata il 3/4/2024; testo letto). Somma di 1.350 € al mese per dodici mensilità e metà di tale importo per tredicesima e quattordicesima; la quota per il mantenimento non può scendere sotto le soglie di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c.; i redditi futuri non si acquisiscono oltre tre anni. Rilevanza: collega la franchigia della tredicesima al minimo impignorabile.
9. Trib. Cremona, sent. n. 42/2025 (decisa il 22/5/2025; testo letto). Sospende tutte le trattenute per pignoramenti, assegnazioni e cessioni del quinto e rinvia a un separato provvedimento del giudice delegato la quota di reddito da riversare; il liquidatore segnala i miglioramenti reddituali per l’adeguamento. Rilevanza: quando la sentenza rinvia al giudice delegato, la tredicesima va regolata con quel decreto.
10. Trib. Milano, sent. n. 31/2025 (unica fonte reperita sul punto). La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno sul conto della procedura. Rilevanza: sulla tredicesima non si applica più la trattenuta della finanziaria.
11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 28576/2025 (nota da sintesi). La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Rilevanza: conferma che la documentazione su entrate e spese, comprese quelle di dicembre, va curata prima del deposito.
Sintesi del quadro: nessuna pronuncia letta esclude la tredicesima per principio. Le soluzioni vanno da un estremo (versamento integrale, Trani 27/2/2026) a soluzioni calibrate (metà franchigia, Rimini; quota specifica, Genova). La differenza la fanno la formula del dispositivo e la documentazione del fabbisogno.
Cosa può fare lo Studio Monardo sulla tredicesima in liquidazione controllata
Lo Studio lavora sulla tredicesima prima, durante e dopo l’apertura della procedura. Questi sono gli strumenti concreti.
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Ricostruiamo le entrate su base annua. Raccogliamo buste paga e cedolini di almeno dodici mesi, compresi dicembre ed eventuale quattordicesima, e calcoliamo il reddito netto annuo reale, non solo il netto mensile.
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Documentiamo il fabbisogno annuo della famiglia. Separiamo spese mensili e spese concentrate in certi mesi, con ricevute degli anni precedenti, per dare al giudice una base concreta per lasciare al debitore una parte della tredicesima.
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Simuliamo le diverse regole. Calcoliamo quanto andrebbe alla procedura nel triennio con versamento integrale, franchigia su tredici mensilità o quota specifica, come negli esempi di questo articolo, per capire cosa chiedere.
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Predisponiamo il ricorso con una richiesta espressa sulle mensilità aggiuntive. Indichiamo nel ricorso la soluzione richiesta per tredicesima e quattordicesima, motivata sui documenti.
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Verifichiamo la relazione dell’OCC. Controlliamo che entrate e spese siano riportate in modo completo e coerente, perché la relazione è requisito di ammissibilità.
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Leggiamo il dispositivo della sentenza di apertura. Spieghiamo al cliente cosa significa la formula usata (“mensili”, “per 12 mensilità”, “per tredici mensilità”) e cosa accadrà a dicembre.
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Impugniamo o chiediamo la revisione della quota. Se il decreto del giudice delegato non tiene conto del fabbisogno documentato, valutiamo il reclamo nei termini e, se sopravvengono fatti nuovi, predisponiamo l’istanza di revisione.
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Seguiamo i rapporti con il datore di lavoro e l’ente pensionistico. Controlliamo il cedolino di dicembre, segnaliamo al liquidatore trattenute residue della cessione del quinto o versamenti errati.
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Gestiamo le situazioni di errore. Se la tredicesima è stata spesa per sbaglio, predisponiamo con il liquidatore una proposta di restituzione da sottoporre al giudice delegato, per proteggere il percorso verso l’esdebitazione.
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Prepariamo l’esdebitazione. Al termine del triennio presentiamo l’istanza ex art. 282 CCII e seguiamo le osservazioni dei creditori e l’eventuale reclamo.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Su questo tema pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC: l’Avvocato conosce dall’interno il lavoro dell’organismo che ricostruisce entrate e spese e attesta l’attivo da distribuire, cioè il passaggio in cui si decide quanta tredicesima resta alla famiglia. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, se un provvedimento sulla quota di reddito o sull’esdebitazione va portato davanti alla Corte. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti leggono buste paga, cedolini e dichiarazioni dei redditi, gli avvocati costruiscono le richieste al tribunale.
In conclusione
La tredicesima entra nella liquidazione controllata come entra lo stipendio: resta al debitore solo nei limiti che il giudice fissa per il mantenimento della famiglia, perché l’art. 268 c.4 CCII non la esclude in modo autonomo e il suo elenco è tassativo. I tribunali la trattano in modi diversi: versamento integrale, stessa franchigia del mese, quota specifica. Decide la formula della sentenza di apertura o del decreto del giudice delegato, e quella formula dipende in larga parte da come sono stati documentati entrate e spese annue prima del deposito. L’acquisizione dura tre anni dall’apertura; dopo, le tredicesime tornano al debitore.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: lavora proprio sulla ricostruzione del reddito familiare e sulla quota da lasciare al debitore, che è il punto in cui si gioca la tredicesima. La qualifica di cassazionista consente di seguire la stessa linea anche nei gradi successivi.
📩 Prima che arrivi il prossimo cedolino di dicembre, contatta lo Studio Monardo: telefono, email e indirizzi sono indicati al termine di questo articolo.
