Cosa Succede Ai Creditori Dimenticati Nella Domanda Di Concordato Minore?

Chi prepara una domanda di concordato minore deve consegnare all’OCC e al giudice l’elenco di tutti i creditori. A volte però qualcuno resta fuori. Può essere una cartella che il debitore non ha mai visto. Può essere un fornitore pagato a metà anni prima, la banca che ha ceduto il credito a una società di recupero, il fideiussore che ha già pagato e ora vuole indietro i soldi, il Comune che non ha ancora mandato l’avviso della TARI. Il problema nasce sempre dopo, spesso a omologa avvenuta: arriva una lettera, un precetto o una cartella da un creditore che nessuno ha avvisato e che nessuno ha contato nel voto.

Su questo punto il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) non contiene una norma scritta apposta per il concordato minore. Le regole sugli effetti del concordato verso i creditori si ricavano dal rinvio dell’art. 74 c.4 alla disciplina del concordato preventivo, “in quanto compatibile”. Proprio per questo, su questo tema la lettera della legge dice poco e contano soprattutto le pronunce dei giudici. La Cassazione ha chiarito l’efficacia del concordato omologato verso i creditori anteriori, il valore del silenzio, la differenza tra creditore vincolato e creditore che può ancora agire, e chi ha titolo per impugnare. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in conseguenze pratiche: cosa rischia il debitore che ha dimenticato qualcuno e cosa può pretendere il creditore rimasto fuori.

Lo Studio Monardo segue questo tema dall’interno della procedura. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce quindi il momento in cui l’elenco dei creditori viene controllato, comunicato e messo al voto, cioè proprio il passaggio in cui nasce il “creditore dimenticato”. Ed è avvocato cassazionista, quindi può portare le questioni che ne derivano (revoca, reclamo, efficacia dell’omologa) fino all’ultimo grado di giudizio.

📩 Hai scoperto un creditore che non era nella tua domanda, oppure sei un creditore che nessuno ha avvisato? Scrivici adesso: tutti i recapiti dello Studio sono indicati in fondo a questa pagina.

Le norme su cui i giudici lavorano: elenco, comunicazione, voto, effetti

Il concordato minore è lo strumento con cui l’imprenditore minore, il professionista, l’imprenditore agricolo, la start-up innovativa e gli altri debitori sovraindebitati diversi dal consumatore propongono ai creditori di pagarli, anche in parte, per proseguire l’attività. Fuori da questo caso si può proporre solo con un apporto di risorse esterne che aumenti in modo apprezzabile l’attivo (art. 74 c.1-2). Qui non serve altro inquadramento. Contano invece le cinque norme che i giudici applicano quando un creditore manca all’appello.

1. L’obbligo di indicare tutti i creditori. Secondo l’art. 75 c.1 lett. c), alla domanda va allegato l’elenco di tutti i creditori, con le cause di prelazione, le somme dovute e il domicilio digitale. Lo studio CNDCEC-FNC del 29 aprile 2026 sul concordato minore sottolinea che, rispetto alla L. 3/2012, il Codice chiede in più il domicilio digitale dei creditori che ne hanno uno. Il motivo è semplice: le comunicazioni corrono via PEC.

2. Il controllo dell’OCC. Secondo lo stesso studio, la relazione dell’OCC prevista dall’art. 76 deve esprimersi sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione. Il gestore la verifica con il cassetto fiscale, con le banche dati e con richieste dirette ai creditori. Dopo il correttivo la relazione deve indicare anche gli atti in frode.

3. La comunicazione e il termine per votare. Secondo l’art. 78, se la domanda è ammissibile il giudice apre la procedura con decreto e dispone che l’OCC comunichi proposta e decreto ai creditori (c.1). Con lo stesso decreto ordina la pubblicità sul sito del tribunale o del Ministero e, per l’imprenditore, nel registro delle imprese (c.2 lett. a). Assegna poi ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far arrivare all’OCC, via PEC, l’adesione o il dissenso (c.2 lett. c). Su istanza del debitore può vietare azioni esecutive e cautelari fino all’omologa definitiva (c.2 lett. d).

4. Il silenzio-assenso. L’art. 79 c.3, nel testo pubblicato su Brocardi (aggiornato al 12/8/2026), stabilisce che, se manca una comunicazione all’OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta «nei termini in cui è stata loro trasmessa». La maggioranza è quella dei crediti ammessi al voto (c.1).

5. Gli effetti dell’omologa e la revoca. Gli artt. 74-83 non dicono espressamente quali creditori siano vincolati dal concordato omologato. L’art. 81 c.3 dichiara inefficaci i pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano «rispetto ai creditori anteriori» alla pubblicità dell’art. 78. Per il resto opera il rinvio dell’art. 74 c.4 alla disciplina del concordato preventivo, che riprende la regola dell’art. 184 l.fall. Secondo questa regola, il concordato omologato vincola tutti i creditori anteriori alla pubblicazione della domanda e lascia salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori. Per il concordato minore questa salvezza è scritta anche nell’art. 79 c.5, «salvo che sia diversamente previsto». Sul fronte opposto c’è l’art. 82: il giudice revoca l’omologazione se il passivo è stato aumentato o diminuito con dolo o colpa grave (c.1). La domanda di revoca non si può proporre oltre sei mesi dalla presentazione della relazione finale (c.3) e si decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (c.5).

Un’avvertenza sui termini. Secondo l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice. Il termine per aderire, quelli per opporsi all’omologa e quelli per reclamare corrono quindi anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione (L. 742/1969), per esempio nella causa con cui il creditore fa accertare il proprio credito, e nel processo tributario.

L’orientamento stabile: il concordato omologato vincola anche chi non era in elenco

La domanda che il lettore si pone è una sola: il creditore che nessuno ha messo in elenco subisce la falcidia oppure può pretendere tutto? L’orientamento si è consolidato nel senso che il concordato omologato vincola tutti i creditori per causa anteriore, che siano stati indicati o no. Il creditore dimenticato non resta però senza tutela. Le pronunce che reggono questo principio sono quattro.

Cass. Sez. I, sent. n. 20175 del 18/7/2025: tutti i creditori anteriori devono rispettare i nuovi termini

La vicenda. Una società in liquidazione e in concordato preventivo aveva pagato alcuni creditori dopo l’omologa. Poi aveva chiesto indietro le somme, sostenendo che quei crediti erano già prescritti. Tribunale di Bari e Corte d’appello hanno respinto la domanda e la Cassazione ha confermato (la vicenda è riferita da EC News del 26/2/2026).

Il principio. La Suprema Corte ha chiarito che l’omologa obbliga tutti i creditori anteriori a rispettare i nuovi termini di pagamento del piano. Il vincolo produce un’inesigibilità temporanea del credito, simile a un patto di non chiedere il pagamento. Per questo la prescrizione resta sospesa fino alla scadenza dei nuovi termini. Il creditore può però muoversi prima se è evidente che il piano non si può attuare. Conserva inoltre il diritto di far accertare i crediti contestati e, scaduti i termini, di agire se il piano non viene eseguito.

La traduzione pratica. La pronuncia riguarda la legge fallimentare e la rassegna non dice nulla sui creditori non indicati. Il suo ragionamento però non dipende dall’elenco: il vincolo nasce dall’omologa e dall’anteriorità del credito. In altre parole, se sei un creditore dimenticato, il piano omologato ti riguarda lo stesso. Non puoi pretendere subito l’intero importo, ma il tuo credito non si prescrive mentre il piano è in esecuzione. Se sei il debitore, sappi che quel creditore potrà comunque chiedere quanto il piano riconosce ai creditori del suo stesso rango.

Cass. ord. n. 12324/2026: l’accordo omologato blocca anche il Fisco finché non è risolto

La vicenda. Una contribuente era decaduta da una rateizzazione e aveva ricevuto una cartella. Nel frattempo aveva ottenuto l’omologa di un accordo di composizione della crisi ex L. 3/2012, cioè l’antenato diretto del concordato minore, che comprendeva anche quel debito tributario. I giudici tributari avevano considerato legittima la cartella perché non era provato il pagamento integrale dell’accordo (sintesi di LentePubblica.it; la sezione non è indicata nella fonte).

Il principio. L’accordo omologato è un provvedimento giurisdizionale che vincola i creditori anteriori, compreso il Fisco, e blocca le azioni individuali finché il giudice non lo risolve o lo annulla. L’inadempimento del debitore non autorizza il creditore a riattivare da solo la pretesa piena.

La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che un creditore anteriore, anche il più forte, non può scavalcare il piano omologato con una propria iniziativa. Prima serve una pronuncia del giudice della procedura. Nel concordato minore quella pronuncia è la revoca dell’omologazione dell’art. 82. Per il debitore che si vede arrivare una cartella o un precetto da un creditore anteriore, magari mai elencato, il primo controllo è sempre lo stesso: la pretesa riguarda un debito sorto prima della pubblicità del decreto di apertura? Se la risposta è sì, va contestata alla luce dell’omologa.

Cass. Sez. I, sent. n. 12545 del 22/9/2000: l’omologa non accerta i crediti

La vicenda e il principio. È una pronuncia più vecchia, ma il principio resta il cardine del sistema (massima riportata da Brocardi sotto l’art. 184 l.fall.). L’omologa non fa giudicato sull’esistenza, sull’importo e sul rango dei crediti, quindi il creditore può farli accertare nel giudizio ordinario, anche per quanto riguarda il privilegio.

La traduzione pratica. Per il creditore dimenticato è una garanzia decisiva. Il suo credito non è stato esaminato da nessuno, ma l’omologa non lo cancella. Il creditore può chiedere al giudice ordinario di accertarne l’esistenza, l’importo e l’eventuale privilegio, e poi pretendere il trattamento che il piano riserva ai creditori di quel grado. Per il debitore significa una cosa sola: non aver elencato un creditore non vuol dire averlo eliminato.

Cass. Sez. Unite, sent. n. 9201 del 6/9/1990: anche il credito non ancora iscritto a ruolo è anteriore

Il principio. Secondo questa massima (Brocardi, art. 184 l.fall.), i crediti tributari i cui presupposti sono anteriori all’apertura del concordato sono concorsuali anche se non ancora accertati o iscritti a ruolo, e il creditore è soggetto al divieto di azioni esecutive individuali.

La traduzione pratica. È il caso più frequente di “creditore dimenticato”: l’imposta riferita a un anno precedente la domanda che viene accertata dopo. L’avviso o la cartella arrivano a procedura avviata o già chiusa con l’omologa, ma il credito resta anteriore, perché conta quando è nato il presupposto e non quando l’ente lo ha formalizzato. Ne deriva che l’ente impositore dimenticato non è un creditore “nuovo”, da pagare per intero fuori dal piano. È un creditore anteriore rimasto fuori dall’elenco, e come tale va trattato.

Che cosa unisce queste pronunce

L’orientamento consolidato si può riassumere così. Il vincolo dell’omologa dipende dalla data di nascita del credito, non dalla presenza del creditore nell’elenco. Il creditore dimenticato subisce gli effetti del piano ma conserva il diritto di far accertare il credito e di ottenere il trattamento previsto per il suo grado. Il debitore non può contare sul fatto che quel creditore “non esista” per la procedura. Resta però un punto che l’orientamento non risolve da solo: cosa succede al voto e all’omologa quando un creditore non è stato contato? Qui le questioni si aprono.

Prima questione aperta: il creditore mai avvisato si può contare tra i “silenziosi favorevoli”?

La questione

Il debitore ha dimenticato un creditore. Il voto si è chiuso con il silenzio-assenso di molti creditori e la maggioranza è stata raggiunta. Se il credito dimenticato fosse stato conteggiato, la maggioranza ci sarebbe stata lo stesso? E quel creditore, che non ha mai ricevuto la proposta, si considera favorevole perché non ha risposto?

Cosa dicono la norma e i giudici

Il testo dell’art. 79 c.3 è il primo argomento. Il consenso tacito vale per la proposta «nei termini in cui è stata loro trasmessa». Il silenzio-assenso presuppone una trasmissione: a chi non ha ricevuto nulla non si può attribuire un consenso tacito. È una lettura del testo e non risulta smentita da pronunce lette. È anche la sola compatibile con la funzione della regola, che punisce l’inerzia di chi è stato informato e non l’ignoranza di chi non lo è stato.

Il secondo argomento riguarda la correttezza dell’informazione ai creditori. Lo studio CNDCEC-FNC, commentando i contenuti della relazione dell’OCC, richiama Cass. n. 19844 del 17/7/2025. Secondo questa pronuncia rilevano le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato che alterano la conoscenza dei creditori (principio riportato nello studio, testo integrale non letto). In altre parole, il consenso dei creditori conta solo se si è formato su informazioni complete. Un elenco che omette un creditore altera un dato essenziale per tutti: la massa passiva da cui dipende la percentuale offerta e la base su cui si calcola la maggioranza.

Il terzo argomento riguarda le procedure familiari. Lo stesso studio richiama Trib. Taranto 11/4/2024, secondo cui, nel concordato minore familiare, le maggioranze vanno raggiunte per tutte le masse e per ciascun componente della famiglia: non è ammessa un’omologa a pezzi. Se il creditore dimenticato è creditore di uno solo dei familiari, la verifica va rifatta proprio sulla massa di quel familiare. Le masse restano distinte (art. 66 c.3), quindi un credito omesso può spostare la maggioranza di un singolo debitore anche quando il totale della famiglia sembra al sicuro.

Se c’è contrasto

Non risultano pronunce di legittimità lette che decidano in modo espresso come trattare il credito omesso nel calcolo delle maggioranze del concordato minore. Le strade possibili sono due. Per la prima, il credito non comunicato non entra nella base di calcolo, perché non era “ammesso al voto” e il voto si è svolto regolarmente sui crediti noti. Per la seconda, se emerge prima dell’omologa, il giudice deve verificare se l’omissione sia determinante, cioè se il credito, sommato alla base, avrebbe fatto mancare la maggioranza. L’art. 80 c.1 impone al giudice di verificare, prima di omologare, il raggiungimento della maggioranza richiesta dall’art. 79 c.1. L’assunzione prudenziale è la seconda: un credito dimenticato ma noto prima dell’omologa va messo nel calcolo come dissenso, e se rovescia il risultato l’omologa è a rischio.

Cosa significa per te

Se sei il debitore e scopri l’omissione mentre il termine per votare è ancora aperto, la scelta corretta è dirlo subito all’OCC e al giudice. L’art. 78 c.1 consente già in apertura di concedere fino a quindici giorni per integrazioni. In fase di voto conviene chiedere che la proposta sia trasmessa anche al creditore omesso, con un proprio termine. Se sei il creditore dimenticato e vieni a sapere della procedura dalla pubblicazione sul sito del tribunale o nel registro delle imprese, mandare all’OCC via PEC la tua dichiarazione e le tue contestazioni è la mossa più utile. Tacere non ti protegge e parlare tardi ti espone: la PEC al gestore, con il titolo del credito, va inviata appena hai notizia del decreto.

Seconda questione aperta: quando la dimenticanza costa la revoca dell’omologa

La questione

Il concordato è stato omologato. Mesi o anni dopo emerge un debito non dichiarato. Il debitore teme che tutto crolli: il piano viene revocato e si passa alla liquidazione controllata?

Cosa dicono la norma e i giudici

L’art. 82 c.1 distingue in modo netto. Il giudice revoca l’omologazione, su istanza di creditori, OCC, pubblico ministero o altri interessati, se il passivo è stato aumentato o diminuito «dolosamente o con colpa grave», o se sono stati compiuti altri atti diretti a frodare i creditori. Dimenticare un creditore significa diminuire il passivo. La revoca però non scatta per qualunque omissione: serve il dolo o la colpa grave. Le altre due ipotesi di revoca sono l’inadempimento del piano non sanato e il piano divenuto inattuabile senza possibilità di modifica (art. 82 c.2, con il rinvio all’art. 81 c.5). Il creditore dimenticato può renderle concrete se il suo credito è così pesante da far saltare i conti.

La distinzione tra omissione colpevole e omissione grave trova un appoggio in Cass. n. 19844 del 17/7/2025, già vista. Contano le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato che alterano la conoscenza dei creditori. Il criterio non è quindi la sola esistenza dell’errore, ma la sua incidenza su ciò che i creditori sapevano quando hanno deciso. Dimenticare una bolletta da 312 € non altera la decisione di nessuno. Tacere una cartella da 48.000 € la altera, eccome.

Quando il creditore dimenticato è privilegiato si aggiunge un secondo problema. Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 ha affermato che il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause legittime di prelazione: il trattamento delle classi non può alterarlo (principio richiamato anche nello studio CNDCEC-FNC). Se emerge un creditore privilegiato mai elencato, il piano che paga i chirografari prima che quel privilegio sia soddisfatto rischia di non essere più conforme. Secondo l’art. 75 c.2, poi, i privilegiati devono ricevere almeno quanto otterrebbero dalla liquidazione dei beni gravati. Se il nuovo privilegio assorbe le risorse destinate agli altri, il piano può diventare inattuabile.

Il termine per chiedere la revoca è breve e certo: la domanda non si può proporre decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale dell’OCC (art. 82 c.3). Il tribunale decide con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51 (art. 82 c.5). La revoca non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede (c.6). In caso di revoca dell’omologazione l’art. 83 prevede la conversione in liquidazione controllata.

Se c’è contrasto

Non risultano pronunce di legittimità lette che fissino una soglia di “rilevanza” del credito omesso nel concordato minore. In assenza di una regola numerica, il criterio applicabile è la colpa grave valutata in concreto. Pesano la consapevolezza del debitore (aveva ricevuto avvisi o solleciti? il debito risultava dal cassetto fiscale o dalla Centrale Rischi?), l’importo rispetto alla massa passiva e l’incidenza sulla percentuale e sul voto. L’assunzione prudenziale è questa: un debito che risultava da una banca dati accessibile al debitore o all’OCC difficilmente sarà considerato una dimenticanza scusabile.

Cosa significa per te

Se sei il debitore, l’omissione scoperta dopo l’omologa va gestita subito e per iscritto. Comunicala all’OCC, che vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 81 c.1), e quantifica l’effetto sul piano. In molti casi basta riconoscere al creditore emerso la stessa percentuale dei creditori di pari grado, se le risorse del piano lo permettono. Così si toglie terreno sia alla tesi della colpa grave sia a quella dell’inattuabilità. Se sei il creditore dimenticato, la revoca è un’arma a doppio taglio. Si passa alla liquidazione controllata e non è detto che lì tu ottenga di più di quanto il piano riconoscerebbe al tuo grado. Prima di chiedere la revoca, confronta per iscritto quanto ti spetterebbe nel piano e quanto realisticamente nella liquidazione.

Terza questione aperta: come si difende il creditore rimasto fuori

La questione

Sono un creditore e nessuno mi ha avvisato della procedura. L’omologa è già stata pronunciata. Posso impugnarla? Entro quando? Oppure mi conviene chiedere al giudice ordinario di accertare il credito e poi pretendere la percentuale?

Cosa hanno deciso i giudici

Primo punto: la forma del provvedimento e il giudice del reclamo. Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi, artt. 66 e 70) ha chiarito che, dopo il D.Lgs. 136/2024, il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore ha forma di sentenza e si reclama davanti alla Corte d’appello ai sensi dell’art. 51, anche contro il diniego. Per il concordato minore l’art. 80 richiama espressamente l’art. 50 solo per il decreto di rigetto (c.7). Il reclamo contro la sentenza di omologa segue l’art. 51 attraverso i rinvii degli artt. 65 c.2 e 74 c.4. Cass. Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025 (massima Brocardi, artt. 51 e 65) applica l’art. 51 alla liquidazione controllata proprio attraverso l’art. 65 c.2. È una lettura sistematica coerente, non un rinvio espresso.

Secondo punto: chi può reclamare. Cass. Sez. I, ord. n. 5948 del 16/3/2026 (massima Brocardi, art. 51), in materia di accordi di ristrutturazione, ha affermato che può reclamare solo chi è stato parte formale del giudizio di omologa con l’opposizione, salvo che un vizio della procedura gli abbia impedito di partecipare. Per il creditore dimenticato l’eccezione è il punto centrale. Chi non è mai stato informato non ha potuto opporsi, e la mancata comunicazione dell’art. 78 c.1 è proprio un vizio procedurale. Il principio va usato per analogia e con cautela, perché nasce in un’altra procedura.

Terzo punto: cosa può contestare. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi, art. 70) ha affermato, per il piano del consumatore, che anche il creditore colpevole dell’indebitamento può contestare in sede di omologa e di reclamo i requisiti di legittimità del piano: la legge gli vieta solo di contestarne la convenienza. Nel concordato minore lo stesso divieto è nell’art. 80 c.4. Ne deriva una regola utile: la mancata comunicazione e l’incompletezza dell’elenco sono vizi di legittimità, che non si confondono con una semplice lamentela sulla convenienza.

Il termine. L’art. 51 c.1 prevede trenta giorni. Secondo il c.3 il termine decorre, per le parti, dalla notificazione telematica del provvedimento e, per gli altri interessati, dall’iscrizione nel registro delle imprese. Per il creditore dimenticato di un imprenditore, quindi, i trenta giorni possono iniziare a correre da un’iscrizione che non ha mai visto. Per il professionista non iscritto al registro delle imprese la decorrenza per i terzi non è disciplinata in modo espresso. L’assunzione prudenziale è considerare che il termine corra dalla pubblicità della sentenza e muoversi entro trenta giorni da quando se ne ha notizia, ricordando che per l’art. 9 c.1 non c’è sospensione feriale.

Se c’è contrasto

Sulla legittimazione al reclamo del creditore mai informato non risulta una pronuncia di legittimità specifica sul concordato minore. L’orientamento più vicino è Cass. 5948/2026, che apre al terzo impedito da un vizio procedurale. L’alternativa al reclamo è sempre disponibile e non ha i suoi limiti: l’azione ordinaria di accertamento del credito. Secondo Cass. Sez. I n. 12545 del 22/9/2000 l’omologa non accerta i crediti, e secondo Cass. Sez. I n. 20175 del 18/7/2025 i creditori conservano il diritto di far accertare i crediti contestati.

Cosa significa per te

Per il creditore dimenticato le strade sono due e vanno scelte in fretta: impugnare l’omologa entro trenta giorni dalla sua pubblicità, se l’omissione ha falsato voto o fattibilità, oppure far accertare il credito e pretendere la percentuale del proprio grado. La prima strada mira a far cadere il concordato. La seconda lo accetta e ne pretende l’applicazione corretta. Per il debitore conviene sapere che la seconda strada, quella del riconoscimento della percentuale, è spesso la più facile da offrire per evitare la prima.

Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, l’Avv. Monardo conosce il punto esatto in cui un elenco incompleto diventa un vizio della procedura; come cassazionista può sostenere la stessa linea dal reclamo fino alla Corte di Cassazione.

La pronuncia recente da tenere presente quando il creditore dimenticato è il Fisco

Fra tutti i creditori che restano fuori dall’elenco, il più frequente è l’ente impositore: un’imposta accertata dopo, un avviso mai ricevuto, un tributo locale non ancora liquidato. Su questo terreno la decisione più recente che incide sul concordato minore è Cass. n. 14555/2026 (la data riportata dalla fonte cade di sabato, quindi la citiamo con numero e anno; principio verificato su Fiscal Focus del 20/5/2026).

Il contesto. Per anni la prassi ha discusso se, nel concordato minore, i crediti tributari si potessero ridurre solo con una vera proposta di transazione fiscale, sul modello dell’art. 88 CCII per il concordato preventivo. La domanda pesa molto proprio per il creditore fiscale dimenticato. Se la falcidia del tributo richiedesse sempre una transazione fiscale formalmente proposta all’ente, un debito tributario mai elencato non potrebbe essere ridotto, perché nessuna proposta gli è mai stata rivolta. Il debitore dovrebbe pagarlo per intero e l’equilibrio del piano salterebbe.

La motivazione in parole semplici. La Cassazione ha affermato che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale. Il rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, quindi l’art. 88 non si applica in automatico. Il concordato minore ha regole proprie e il trattamento dei crediti fiscali segue quelle: rispetto delle prelazioni, misura non inferiore all’alternativa liquidatoria per i privilegiati (art. 75 c.2), voto e, se ne ricorrono le condizioni, omologa anche senza adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è per lei conveniente (art. 80 c.3).

Cosa cambia per il creditore dimenticato. Combinata con l’orientamento consolidato, la pronuncia porta a una conseguenza concreta. Il credito tributario anteriore, anche se non era ancora iscritto a ruolo, è concorsuale (Cass. SU 9201/1990). Il concordato omologato vincola i creditori anteriori, compreso il Fisco (Cass. ord. 12324/2026, in regime L. 3/2012). E per ridurre il tributo non era indispensabile una transazione fiscale (Cass. 14555/2026). Il tributo anteriore dimenticato si colloca quindi, in linea di principio, nel trattamento che il piano riserva ai crediti del suo grado, e non diventa automaticamente un debito da pagare per intero. La pronuncia non dice niente di più. Non stabilisce chi voti per il Fisco, non regola il caso dell’ente mai avvisato e non esclude che l’omissione di un debito fiscale rilevante venga valutata come colpa grave ai fini della revoca (art. 82 c.1).

Il raffronto con la liquidazione controllata. Se il concordato minore viene revocato e si passa alla liquidazione controllata, la sorte del creditore che non ha partecipato al concorso cambia norma. L’art. 278 c.2 stabilisce che, nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. È la stessa logica del concordato: chi è rimasto fuori ha diritto a quanto è toccato ai pari grado e non di più. Su questa regola pende però una questione di legittimità costituzionale. Con l’ord. 104/2026 la Corte costituzionale ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e Milano, ma le ordinanze sono state ripubblicate nella G.U. 1ª s.s. n. 38 del 23/9/2026, quindi la questione è di nuovo pendente. Chi rischia di finire in liquidazione deve sapere che su questo punto la regola potrebbe cambiare.

Quattro situazioni-tipo lette con la lente delle sentenze

Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi reali. Servono a vedere come i principi visti funzionano sui numeri.

Ipotesi 1: il creditore dimenticato sposta la maggioranza

Un artigiano in ditta individuale, impresa minore, propone un concordato minore in continuità con il 32% ai chirografari. I crediti ammessi al voto, compresa la parte chirografaria dei privilegiati degradati, sono 148.270 €. Esito del voto: adesioni espresse per 41.300 €, dissensi per 58.900 €, silenzio per 48.070 €.

  • Con il silenzio-assenso (art. 79 c.3) i consensi sono 41.300 + 48.070 = 89.370 €.
  • La maggioranza richiesta è oltre la metà di 148.270 €, cioè oltre 74.135 €. Il concordato è approvato.

Prima dell’omologa emerge un fornitore mai elencato, al quale la proposta non è mai stata trasmessa.

  • Variante A: credito di 14.860 €. La base sale a 163.130 € e la metà è 81.565 €. Anche contando il fornitore come dissenziente (non può essere “silenzioso favorevole”, perché nulla gli è stato trasmesso), i consensi restano 89.370 €. La maggioranza tiene. L’omissione non è determinante per il voto, ma va comunque sanata: il fornitore riceverà il 32%, cioè 4.755,20 €.
  • Variante B: credito di 34.600 €. La base sale a 182.870 € e la metà è 91.435 €. I consensi di 89.370 € non bastano più. La maggioranza salta. Sulla linea prudenziale vista nella prima questione, il giudice che verifica la maggioranza (art. 80 c.1) non può ignorare il dato, e il debitore deve migliorare la proposta o raccogliere adesioni espresse.

Ipotesi 2: il calendario del voto quando l’omissione emerge in corsa

  • Decreto di apertura depositato giovedì 5 novembre 2026. Il giudice fissa per adesioni e dissensi un termine di trenta giorni (il massimo consentito dall’art. 78 c.2 lett. c). Il trentesimo giorno cade sabato 5 dicembre 2026 e, nel computo ordinario dei termini, scade lunedì 7 dicembre 2026.
  • Venerdì 20 novembre 2026 il debitore riceve un sollecito da una società che ha acquistato da una banca un credito di 22.415 €, non indicato perché il debitore pensava di doverlo ancora alla banca, già presente in elenco per un altro rapporto.
  • Mossa corretta: lunedì 23 novembre il debitore informa per iscritto l’OCC. Il gestore trasmette proposta e decreto al cessionario al suo domicilio digitale e chiede al giudice di assegnargli un proprio termine. Va anche verificato se il cessionario voti: l’art. 79 c.2 esclude i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda.
  • Ricorda: per l’art. 9 c.1 i termini della procedura non si sospendono. Se lo stesso calendario cadesse a cavallo di agosto, i giorni correrebbero comunque.

Ipotesi 3: la cartella che arriva dopo l’omologa

  • Concordato minore di un geometra libero professionista omologato con sentenza di mercoledì 12 marzo 2025. Percentuale ai chirografari: 27%, pagata in 60 rate mensili.
  • Lunedì 9 novembre 2026 l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notifica una cartella di 11.240 € per IRPEF 2022, anno precedente la domanda, mai indicata in elenco.
  • Lettura giurisprudenziale. Il presupposto è anteriore, quindi il credito è concorsuale anche se iscritto a ruolo dopo (Cass. SU 9201/1990). Il concordato omologato vincola i creditori anteriori, Fisco compreso, finché non è revocato (Cass. ord. 12324/2026, in regime L. 3/2012). La falcidia non richiedeva una transazione fiscale (Cass. 14555/2026). Bisogna però verificare il grado del credito: se una parte è assistita da privilegio, il trattamento è quello dei privilegiati, non il 27%.
  • Mosse e tempi. Si contesta la cartella con ricorso al giudice tributario entro sessanta giorni dalla notifica, cioè entro venerdì 8 gennaio 2027. Il termine indicato è quello ordinario dell’art. 21 D.Lgs. 546/1992. Dal 1° gennaio 2027 si applicherà il testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), quindi la norma va controllata alla data del deposito. In parallelo si informa l’OCC, che riferisce al giudice nella relazione semestrale (art. 81 c.1), e si valuta di offrire all’ente la percentuale del suo grado. Nel processo tributario la sospensione feriale si applica, ma qui il termine non tocca agosto.
  • Rischio da valutare. Se il debito risultava dal cassetto fiscale al momento della domanda, un creditore o l’OCC potrebbero sostenere la colpa grave e chiedere la revoca entro sei mesi dalla relazione finale (art. 82 c.1 e c.3).

Ipotesi 4: il privilegiato dimenticato e il piano che non regge

  • Concordato minore di una piccola impresa agricola con 96.300 € di risorse disponibili in quattro anni. Il piano paga per intero 31.780 € di privilegiati elencati e destina 64.520 € ai chirografari.
  • Dopo l’omologa emerge un credito di 41.900 € per contributi previdenziali assistito da privilegio, mai elencato.
  • Se quel privilegio va soddisfatto prima dei chirografari, nel rispetto dell’ordine delle prelazioni (Cass. I 28574/2025) e almeno nella misura realizzabile in liquidazione (art. 75 c.2), le risorse per i chirografari scendono da 64.520 € a 22.620 €. Il piano diventa probabilmente inattuabile nei termini omologati.
  • Esito possibile: revoca per inattuabilità non rimediabile (art. 82 c.2) e, su istanza, apertura della liquidazione controllata. Prima di arrivarci va verificato se un apporto esterno o un allungamento sostenibile consentano di eseguire comunque il piano, perché l’art. 82 c.2 parla di piano che non è possibile modificare.

Il quadro delle pronunce in una tabella

La tabella raccoglie tutte le decisioni usate nell’analisi. Accanto a ciascuna indichiamo che cosa ha deciso e perché conta per il creditore dimenticato o per il debitore che lo ha omesso. Alcune riguardano la legge fallimentare o la L. 3/2012, altre il piano del consumatore o gli accordi di ristrutturazione. Le usiamo perché il concordato minore rinvia, «in quanto compatibili», alle norme del concordato preventivo (art. 74 c.4) e alle disposizioni generali del Codice (art. 65 c.2). Dove la fonte letta è una massima o una sintesi, lo indichiamo nel testo.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza per i creditori dimenticati
Cass. Sez. I, sent. n. 20175 del 18/7/2025 Effetti dell’omologa sui crediti anteriori e prescrizione L’omologa vincola tutti i creditori anteriori ai nuovi termini; prescrizione sospesa fino alla loro scadenza Il creditore omesso è vincolato, ma il suo credito non si prescrive durante il piano
Cass. ord. n. 12324/2026 Cartella su debito compreso in accordo L. 3/2012 omologato L’accordo omologato vincola i creditori anteriori, Fisco incluso, finché non è risolto o annullato Nessuna azione individuale “fuori piano” senza un provvedimento del giudice
Cass. Sez. I, sent. n. 12545 del 22/9/2000 Valore dell’omologa sull’accertamento dei crediti L’omologa non fa giudicato su esistenza, importo e rango Il creditore omesso può far accertare il credito e il privilegio in sede ordinaria
Cass. Sez. Unite, sent. n. 9201 del 6/9/1990 Crediti tributari non ancora iscritti a ruolo Sono concorsuali se il presupposto è anteriore L’imposta emersa dopo resta un credito anteriore, non un debito nuovo
Cass. Sez. I, sent. n. 3957 del 18/3/2003 Concordato con cessione dei beni Il debitore è liberato con la distribuzione del ricavato, qualunque sia la percentuale Nel concordato minore liquidatorio il creditore omesso deve muoversi prima del riparto
Cass. n. 19844 del 17/7/2025 Informazione ai creditori Rilevano le circostanze taciute o esposte in modo inadeguato che alterano la loro conoscenza Misura la gravità dell’omissione ai fini del voto e della revoca
Trib. Taranto 11/4/2024 Maggioranze nel concordato minore familiare Vanno raggiunte su ogni massa e per ciascun familiare Il credito omesso di un solo familiare impone di rifare il calcolo su quella massa
Cass. Sez. I, n. 28574 del 28/10/2025 Classi e prelazioni nel concordato minore Il trattamento delle classi non può alterare l’ordine delle prelazioni Il privilegiato emerso dopo può rendere il piano non conforme o inattuabile
Cass. n. 14555/2026 Debiti fiscali nel concordato minore La falcidia non richiede necessariamente la transazione fiscale Il tributo dimenticato può rientrare nel trattamento del suo grado
Cass. Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 Forma e impugnazione dell’omologa (piano del consumatore) Sentenza reclamabile in Corte d’appello ex art. 51 Indica, per analogia, il giudice e la via del reclamo
Cass. Sez. I, ord. n. 28483 del 27/10/2025 Art. 51 nella liquidazione controllata L’art. 51 si applica tramite gli artt. 270 c.5 e 65 c.2 Sostiene l’applicazione dell’art. 51 al sovraindebitamento per rinvio
Cass. Sez. I, ord. n. 5948 del 16/3/2026 Legittimazione al reclamo (accordi di ristrutturazione) Reclama chi è stato parte, salvo vizio che gli abbia impedito di partecipare Apre il reclamo al creditore mai informato
Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 Opposizione del creditore “colpevole” (piano del consumatore) Può contestare la legittimità, non la convenienza La mancata comunicazione è un vizio di legittimità sempre deducibile
Corte cost., ord. n. 104/2026 Art. 278 c.2 CCII Atti restituiti; ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026, questione pendente La regola sui non partecipanti alla liquidazione controllata potrebbe cambiare

La sentenza n. 3957/2003, non commentata sopra, merita una nota. Riguarda il concordato preventivo con cessione dei beni regolato dalla legge fallimentare (massima Brocardi, art. 184 l.fall.). Secondo questa pronuncia, in quel modello il debitore si libera con la distribuzione del ricavato, qualunque sia la percentuale ai chirografari. Applicata per analogia a un concordato minore liquidatorio con apporto esterno, suggerisce che il creditore omesso ha interesse a farsi avanti prima dei riparti: dopo la distribuzione potrebbe restare ben poco da pretendere.

Principi da portare con sé

  • Il vincolo dell’omologa dipende dalla data del credito, non dall’elenco: il creditore anteriore dimenticato subisce gli effetti del concordato omologato (Cass. 20175/2025; Cass. ord. 12324/2026).
  • Il creditore dimenticato non perde il credito: può farlo accertare in sede ordinaria, con il suo eventuale privilegio, e pretendere il trattamento dei pari grado (Cass. 12545/2000).
  • Durante l’esecuzione del piano il credito vincolato non si prescrive, perché è temporaneamente inesigibile (Cass. 20175/2025).
  • Il tributo con presupposto anteriore è concorsuale anche se l’avviso o la cartella arrivano dopo (Cass. SU 9201/1990) e la sua falcidia non richiedeva una transazione fiscale (Cass. 14555/2026).
  • Il silenzio-assenso vale solo per chi ha ricevuto la proposta: il creditore mai avvisato non si considera favorevole (art. 79 c.3).
  • Un’omissione emersa prima dell’omologa va messa nel calcolo come dissenso: se fa mancare la maggioranza, la proposta va migliorata o sostenuta con adesioni espresse.
  • Nella procedura familiare il conteggio va rifatto sulla massa del singolo familiare (Trib. Taranto 11/4/2024; art. 66 c.3).
  • La revoca per passivo diminuito richiede dolo o colpa grave, e la gravità si misura sull’effetto dell’omissione sulle decisioni dei creditori (art. 82 c.1; Cass. 19844/2025).
  • Il privilegiato dimenticato è il caso più pericoloso, perché può alterare l’ordine delle prelazioni e rendere il piano inattuabile (Cass. 28574/2025; art. 82 c.2).
  • La revoca si chiede entro sei mesi dalla relazione finale dell’OCC (art. 82 c.3), con sentenza reclamabile ex art. 51.
  • Il creditore mai informato può reclamare l’omologa se il vizio gli ha impedito di partecipare, ma deve muoversi entro trenta giorni dalla pubblicità (Cass. 5948/2026; art. 51 c.1 e c.3).
  • I termini della procedura corrono anche ad agosto (art. 9 c.1 CCII), mentre la causa ordinaria di accertamento e il processo tributario conoscono la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto.
  • Fideiussori e coobbligati restano esposti per intero anche verso il creditore dimenticato, salvo diversa previsione (art. 79 c.5).

“Quindi, in pratica?”: le domande più frequenti

Ho dimenticato un creditore e il concordato è già omologato: devo pagarlo per intero?
In linea di principio no. Se il credito è anteriore alla pubblicità del decreto di apertura, l’orientamento della Cassazione (Cass. 20175/2025; Cass. ord. 12324/2026) porta a ritenere che anche quel creditore sia vincolato dal piano e abbia diritto al trattamento dei creditori del suo grado. Resta però il rischio di revoca se l’omissione è dovuta a dolo o colpa grave e ha alterato il quadro (art. 82 c.1). Conviene comunicarla subito all’OCC e offrire al creditore la sua percentuale.

Sono un creditore che nessuno ha avvisato: posso pignorare?
Finché il concordato omologato non è revocato, l’azione individuale per l’intero contrasta con il vincolo dell’omologa (Cass. ord. 12324/2026, sull’accordo L. 3/2012). Puoi però far accertare il credito (Cass. 12545/2000), pretendere la percentuale del tuo grado e, se il piano è inattuabile o l’omissione è grave, chiedere la revoca entro sei mesi dalla relazione finale. Se il debito è garantito, puoi agire per intero contro il fideiussore (art. 79 c.5).

Il mio silenzio vale come voto favorevole anche se non ho mai ricevuto la proposta?
No. L’art. 79 c.3 collega il consenso tacito alla proposta «nei termini in cui è stata loro trasmessa». Senza trasmissione non c’è silenzio-assenso. Se vieni a sapere della procedura mentre il voto è aperto, manda subito la tua dichiarazione all’OCC via PEC.

Il debito con il Comune o con l’Agenzia è nato prima, ma l’avviso è arrivato dopo la domanda: è un creditore “dimenticato” o “nuovo”?
Conta il presupposto, non la data dell’avviso: il credito tributario con presupposto anteriore è concorsuale anche se accertato o iscritto a ruolo dopo (Cass. SU 9201/1990). È quindi un creditore anteriore rimasto fuori dall’elenco, e la sua falcidia non richiedeva necessariamente una transazione fiscale (Cass. 14555/2026).

Il creditore che ha comprato il credito dalla banca vota?
Dipende da quando l’ha comprato. L’art. 79 c.2 esclude dal voto e dal calcolo i cessionari di crediti acquistati da meno di un anno prima della domanda. Il cessionario resta comunque un creditore anteriore, vincolato dal piano e titolare del trattamento previsto per quel credito.

Il lavoro dello Studio Monardo sui creditori dimenticati

Applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo, che tu sia il debitore che ha presentato la domanda o il creditore rimasto fuori. Ecco che cosa facciamo concretamente.

  1. Ricostruiamo la massa passiva prima del deposito: incrociamo l’estratto di ruolo, il cassetto fiscale, la Centrale Rischi e le banche dati dei crediti ceduti con le dichiarazioni del debitore, per ridurre al minimo il rischio di omissioni (art. 75 c.1 lett. c).
  2. Verifichiamo i domicili digitali di ogni creditore, compresi cessionari e servicer subentrati alla banca d’origine, perché la comunicazione dell’art. 78 arrivi davvero a destinazione.
  3. Ricalcoliamo le maggioranze con e senza il credito emerso, massa per massa nelle procedure familiari, e diciamo per iscritto se l’omissione è determinante (art. 79 c.1 e c.3; Trib. Taranto 11/4/2024).
  4. Prepariamo l’istanza al giudice per integrare l’elenco e far trasmettere la proposta al creditore omesso con un proprio termine, prima dell’omologa.
  5. Valutiamo il grado del credito emerso: chirografario, privilegiato, degradato. Verifichiamo se il piano rispetta ancora l’ordine delle prelazioni e l’alternativa liquidatoria (art. 75 c.2; Cass. 28574/2025).
  6. Contestiamo cartelle, precetti e pignoramenti promossi da creditori anteriori in violazione dell’omologa, davanti al giudice competente e nei termini previsti, sulla base di Cass. ord. 12324/2026 e Cass. SU 9201/1990.
  7. Difendiamo il debitore nel giudizio di revoca dimostrando l’assenza di dolo o colpa grave e l’irrilevanza dell’omissione sulle decisioni dei creditori, oppure assistiamo il creditore che chiede la revoca entro i sei mesi dell’art. 82 c.3.
  8. Redigiamo il reclamo contro la sentenza di omologa per il creditore mai informato, calcolando la decorrenza dei trenta giorni (art. 51 c.1 e c.3) e argomentando la legittimazione alla luce di Cass. 5948/2026.
  9. Promuoviamo o contrastiamo l’azione ordinaria di accertamento del credito e, ottenuto l’accertamento, chiediamo all’OCC l’applicazione della percentuale del grado (Cass. 12545/2000).
  10. Esaminiamo la posizione di fideiussori e coobbligati che restano esposti per intero (art. 79 c.5) e, se serve, impostiamo per loro una procedura autonoma o familiare.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questo tema l’abilitazione che pesa di più è quella di avvocato cassazionista. Le questioni sul creditore dimenticato (efficacia dell’omologa, legittimazione al reclamo, colpa grave nella revoca) sono ancora in larga parte aperte. Gli orientamenti visti si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, senza cambiare linea fra un grado e l’altro. Accanto a questa competenza lavorano la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC, che consente di leggere l’elenco dei creditori e la relazione con gli occhi di chi li deve controllare, e lo staff di avvocati e commercialisti, che lavora sullo stesso caso. I commercialisti verificano le posizioni fiscali e contributive, la parte più esposta alle dimenticanze, mentre gli avvocati costruiscono la difesa nel processo.

In chiusura

Il creditore dimenticato non scompare e non annulla da solo il concordato. Secondo l’orientamento della Cassazione resta vincolato dal piano omologato, conserva il diritto di far accertare il credito e ha diritto al trattamento dei creditori del suo grado. Il debitore, dal canto suo, rischia la revoca solo se l’omissione è grave e ha falsato voto o fattibilità. Tutto si decide sui tempi: trenta giorni per votare o reclamare, sei mesi dalla relazione finale per chiedere la revoca, nessuna sospensione ad agosto.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo passaggio perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il controllo dell’elenco dei creditori e delle comunicazioni da cui nasce il problema. In più, come avvocato cassazionista, può seguire le contestazioni che ne derivano fino al giudizio di legittimità.

📩 Che tu abbia dimenticato un creditore o che sia stato dimenticato tu, non lasciare scorrere i termini: contatta lo Studio oggi stesso, i riferimenti sono al termine dell’articolo.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

Leggi con attenzione: se in questo momento ti trovi in difficoltà con il Fisco ed hai la necessità di una veloce valutazione sulle tue cartelle esattoriali e sui debiti, non esitare a contattarci. Ti aiuteremo subito. Scrivici ora. Ti ricontattiamo immediatamente con un messaggio e ti aiutiamo subito.

Leggi qui perché è molto importante: Studio Monardo e addiopignoramenti.it operano in tutta Italia e lo fanno attraverso due modalità. La prima modalità è la consulenza digitale che avviene esclusivamente a livello telefonico e successiva interlocuzione digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata. In questo caso, la prima valutazione esclusivamente digitale (telefonica) è totalmente gratuita ed avviene nell’arco di massimo 72 ore, sarà della durata di circa 15 minuti. Consulenze di durata maggiore sono a pagamento secondo la tariffa oraria di categoria.
 
La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest
Torna in alto

Abbiamo Notato Che Stai Leggendo L’Articolo. Desideri Una Prima Consulenza Gratuita A Riguardo? Clicca Qui e Prenotala Subito! Elimina tutti i tuoi dubbi adesso, PRIMA CHE TI COSTINO DAVVERO CARO