Chi ha una piccola impresa, una ditta artigiana o uno studio professionale e si trova con cartelle esattoriali accumulate negli anni si pone quasi sempre la stessa domanda: conviene la rottamazione o il concordato minore? E soprattutto: si possono usare insieme, oppure scegliere l’una significa rinunciare all’altro? La risposta breve è che la legge di bilancio 2026 consente di far rientrare nella rottamazione anche i carichi coinvolti in un concordato minore, pagandoli con i tempi e nella misura stabiliti dall’omologazione. La risposta lunga, quella che serve davvero a chi deve decidere, dipende da come i giudici stanno leggendo le norme sul trattamento dei debiti fiscali nel concordato minore, sul voto dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agente della riscossione, sull’ordine dei privilegi e sulla convenienza rispetto alla liquidazione.
Su questo tema la lettera della legge dice poco. Il comma della legge di bilancio che apre la rottamazione ai debitori sovraindebitati è di poche righe; il Codice della crisi rinvia alle regole del concordato preventivo solo “in quanto compatibili”; le istruzioni operative dell’Agente della riscossione sono arrivate per moduli e FAQ. In questo vuoto contano le decisioni dei tribunali e della Cassazione, che stanno chiarendo come vanno trattati i crediti tributari dentro il concordato minore e quali spazi restano al debitore. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, ciascuna tradotta in una conseguenza pratica per chi ha cartelle e un’attività da salvare.
Lo Studio Monardo lavora proprio in questo punto di incrocio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come l’Organismo costruisce l’elenco dei creditori, valuta la convenienza per il Fisco e comunica con l’Agente della riscossione. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario, che è la competenza necessaria per leggere un estratto di ruolo, distinguere i carichi rottamabili da quelli che non lo sono e calcolare quanto vale davvero l’alternativa liquidatoria.
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Le regole su cui i giudici si sono pronunciati
Il concordato minore, in sintesi, è lo strumento del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori: imprenditore minore, professionista, imprenditore agricolo, start-up innovativa e ogni altro debitore che non può accedere alla liquidazione giudiziale (art. 2 c.1 lett. c CCII). Secondo l’art. 74 CCII il concordato minore si propone quando permette di proseguire l’attività imprenditoriale o professionale; fuori da questo caso è ammesso solo se ci sono risorse esterne che aumentano in modo apprezzabile l’attivo. La proposta ha contenuto libero, può prevedere il pagamento parziale dei crediti in qualsiasi forma e la divisione dei creditori in classi. Per quanto non previsto si applicano, se compatibili, le norme sul concordato preventivo (art. 74 c.4). Non serve altro inquadramento: la domanda di questo articolo riguarda il rapporto con la rottamazione.
La norma sulla rottamazione. La legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) ha introdotto la cosiddetta rottamazione-quinquies. Secondo la circolare n. 11/2026 di FiscoeTasse e le altre sintesi lette per questo articolo, la definizione riguarda i carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 per omessi versamenti di imposte risultanti dalle dichiarazioni o dai controlli automatizzati e per contributi INPS non richiesti a seguito di accertamento (art. 1 c.82). Si pagano il capitale e le spese di notifica e di procedura, senza sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive e aggio. Restano fuori, tra l’altro, le somme richieste con avvisi di accertamento, i carichi affidati dopo il 31 dicembre 2023, le risorse proprie dell’Unione europea e le sanzioni penali.
Il punto chiave è il comma 96: secondo le sintesi lette (circolare FiscoeTasse n. 11/2026 e approfondimento pubblicato da informazionefiscale.it il 16/3/2026), possono rientrare nella definizione anche i debiti da carichi affidati che sono oggetto di procedimenti avviati su istanza del debitore per la composizione della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) o secondo il CCII, quindi ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore; il debito, anche falcidiato, si paga “con le modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione”. La stessa logica era già presente nelle rottamazioni precedenti; la novità è che oggi il richiamo comprende espressamente gli strumenti del Codice della crisi.
Le scadenze della rottamazione-quinquies. La domanda andava presentata entro il 30 aprile 2026. Per i carichi coinvolti in una procedura di sovraindebitamento l’Agente della riscossione ha predisposto un modello apposito, il DA-LS-2026, da inviare solo via PEC con i dati della procedura (numero di ruolo del tribunale e nominativo del gestore o dell’OCC), come riportato da Money.it il 19/3/2026. Entro il 30 giugno 2026 l’Agente ha inviato la comunicazione delle somme dovute; il pagamento in unica soluzione o la prima rata scadeva il 31 luglio 2026. Il piano rateale arriva a un massimo di 54 rate bimestrali, con rata minima di 100 euro e interessi del 3% annuo dal 1° agosto 2026; dopo la prima rata del 31 luglio sono seguite quelle del 30 settembre e del 30 novembre 2026, poi la cadenza resta bimestrale. La definizione perde efficacia se non si paga l’unica rata, due rate anche non consecutive o l’ultima rata; in quel caso le somme versate restano acquisite come acconto.
Le norme del concordato minore che entrano in gioco. Quattro disposizioni del CCII decidono quasi tutto:
- l’art. 75 c.2: i crediti privilegiati possono essere pagati anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, avendo riguardo al valore di mercato dei beni attestato dall’OCC;
- l’art. 78 c.2 lett. d: su istanza del debitore il giudice vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva, e l’art. 78 c.5 rende inefficaci verso i creditori anteriori gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione;
- l’art. 79: approvano i creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto; chi non comunica nulla nel termine si considera consenziente (c.3);
- l’art. 80 c.3: il giudice omologa anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (il cosiddetto cram down fiscale e contributivo).
Un’avvertenza sui termini. I termini del concordato minore non si fermano d’estate: l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti regolati dal Codice. Il termine di 30 giorni per il voto dei creditori, quello per il reclamo contro il decreto di inammissibilità e gli altri termini della procedura corrono anche in agosto.
| Aspetto | Rottamazione-quinquies | Concordato minore |
|---|---|---|
| Debiti coinvolti | Solo carichi affidati 2000-2023 per omessi versamenti dichiarati e contributi non da accertamento | Tutti i debiti, fiscali e non fiscali, compresi quelli da accertamento |
| Cosa si risparmia | Sanzioni, interessi di mora, somme aggiuntive, aggio | Falcidia anche del capitale, nel rispetto delle prelazioni e dell’alternativa liquidatoria |
| Tempi | Domanda entro il 30/4/2026; fino a 54 rate bimestrali | Durata fissata dal piano omologato |
| Chi decide | Adesione unilaterale del debitore | Voto dei creditori e omologazione del tribunale |
| Effetto sulle esecuzioni | Nessuna nuova procedura dopo la domanda | Divieto di azioni esecutive su istanza (art. 78 c.2 lett. d) |
| Rischio principale | Decadenza dopo due rate non pagate | Mancata omologa o revoca, con possibile liquidazione controllata |
Il punto fermo della giurisprudenza: il Fisco è un creditore come gli altri, ma con regole proprie
La Suprema Corte ha chiarito negli ultimi due anni alcuni principi che oggi si possono considerare stabili. Sono il presupposto per capire se e come la rottamazione può convivere con il concordato minore.
Primo principio: l’ordine delle prelazioni va rispettato. Con la pronuncia della Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (riportata da edotto, letta in sintesi), la Cassazione ha affermato che anche il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione. Il principio, calato nella pratica, significa che il debitore non può scegliere liberamente chi pagare per primo: se l’Agente della riscossione vanta crediti privilegiati, il piano non può pagare i fornitori chirografari prima o meglio di quei crediti, salvo il consenso degli interessati o le regole sulla continuità aziendale. In altre parole, se hai cartelle con privilegio e pensi di “tenerle da parte” pagando la rottamazione in parallelo, mentre agli altri creditori offri una percentuale, il piano rischia di essere dichiarato non omologabile: la rottamazione non è un binario esterno alla procedura, è uno dei modi in cui il piano paga un creditore che resta soggetto all’ordine dei privilegi.
Secondo principio: il privilegio non coperto dal valore dei beni diventa chirografo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 9549 dell’11/4/2025 (richiamata nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sul sovraindebitamento pubblicata da dirittobancario.it), ha ribadito che il creditore privilegiato degradato a chirografario per la parte che non trova capienza nei beni ha diritto, per quella parte, allo stesso trattamento degli altri chirografari. Il principio richiama una precedente ordinanza del 2022 e si collega all’art. 79 c.1 CCII, secondo cui i privilegiati soddisfatti in parte votano come chirografari per la parte residua. Tradotto: se l’OCC attesta che i beni del debitore, liquidati, coprirebbero solo il 35% dei crediti erariali privilegiati, il restante 65% scende nella classe chirografaria e il Fisco vota anche per quella quota. È qui che il peso del voto dell’amministrazione finanziaria diventa decisivo, e qui entra in gioco il cram down.
Terzo principio: il compenso del gestore si paga in prededuzione, ma non con il ricavato dei beni ipotecati. Con la pronuncia della Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter), la Cassazione ha stabilito che il compenso del gestore della crisi è prededucibile, ma non può essere posto a carico del ricavato dei beni gravati da ipoteca. Sembra un tema lontano dalla rottamazione, ma non lo è: nel piano che integra la definizione agevolata dei carichi bisogna prevedere da dove arrivano le risorse per i costi della procedura (OCC, eventuale commissario, pubblicità). Se l’unico attivo è un immobile ipotecato, quelle somme devono provenire da altre fonti, tipicamente dai flussi dell’attività o da apporti esterni. Il principio, calato nella pratica, significa che il budget del piano va costruito prima di decidere quanto destinare alle rate della rottamazione.
Quarto principio: il cram down sul Fisco funziona anche per un professionista. Il Tribunale di Roma, sez. XIV, con la pronuncia n. 753 del 22/9/2025 (riportata da NT+ Diritto, letta in sintesi), ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down sul Fisco previsto dall’art. 80 c.3 e la regola della priorità relativa nella distribuzione del valore. La situazione è quella di molti professionisti: l’amministrazione finanziaria non aderisce e il suo voto pesa sulla maggioranza. Il principio è che il dissenso dell’Agenzia non blocca la procedura se il voto fiscale è determinante e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria. Per chi ha cartelle significa una cosa precisa: anche se l’Agenzia non accetta la falcidia degli importi già rottamati o rottamabili, il tribunale può omologare il piano se la relazione dell’OCC dimostra numeri alla mano la maggiore convenienza.
L’orientamento si è consolidato nel senso che il credito tributario non è intoccabile nel concordato minore, ma deve essere trattato secondo regole precise: rispetto delle prelazioni, confronto con la liquidazione, voto calcolato sulla parte privilegiata e su quella degradata, possibilità per il giudice di superare il dissenso. La rottamazione si inserisce dentro queste regole, non al loro posto.
Prima questione aperta: posso continuare a pagare le rate della rottamazione mentre chiedo il concordato minore?
La questione. È il dubbio più frequente. Il debitore ha presentato la domanda di rottamazione entro il 30 aprile 2026, ha ricevuto la comunicazione delle somme a fine giugno, ha pagato le rate di luglio e settembre. Poi si accorge che, con i debiti verso banche e fornitori, non regge. Vuole avviare un concordato minore ma teme di perdere la rottamazione. Può continuare a pagare la rata del 30 novembre 2026 mentre la procedura è in corso? E se smette di pagare per rispettare la parità tra i creditori, decade dalla definizione?
Cosa hanno deciso i giudici. Una pronuncia che risolva espressamente il caso non risulta tra quelle verificate per questo articolo: lo diciamo con chiarezza, perché il tema è nuovo. Ci sono però decisioni che indicano la strada.
La prima è il decreto del Tribunale di Isernia del 12/2/2024 (R.G. 9/2024), che ha aperto un concordato minore in continuità di un imprenditore. La vicenda è istruttiva: il debitore aveva aderito alla definizione agevolata e ottenuto la rateizzazione con l’Agente della riscossione, ma un pignoramento presso terzi aveva bloccato i pagamenti che riceveva da un Comune e gli aveva impedito di rispettare il piano rateale. L’Agente della riscossione compariva nel concordato come creditore privilegiato per circa 80.000 euro e la proposta prevedeva il 21% ai privilegiati e il 10% ai chirografari, in sette anni. Il tribunale ha dichiarato aperta la procedura e disposto la sospensione delle azioni esecutive individuali, compreso il pignoramento, fino all’omologazione definitiva. Il principio che se ne ricava è che la rottamazione non riuscita non impedisce il concordato minore: il credito dell’Agente rientra nel piano con il suo rango e può essere falcidiato.
La seconda è la già citata Cass. n. 28574/2025 sull’ordine delle prelazioni. Se le rate della rottamazione continuano a essere pagate in pendenza della procedura, al di fuori del piano, l’Agente riceve un trattamento che gli altri creditori non hanno; se nel frattempo restano insoddisfatti creditori di pari grado o di grado superiore, l’equilibrio del piano salta.
La terza sono le regole stesse della procedura: secondo l’art. 78 c.5 CCII gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione dopo il decreto di apertura sono inefficaci verso i creditori anteriori. Il pagamento di un debito anteriore, scaduto prima della domanda, non è un atto di gestione corrente dell’attività.
Se c’è contrasto. Non c’è un contrasto dichiarato tra pronunce, ma ci sono due letture possibili. Una, più favorevole al debitore, valorizza il comma 96 della legge di bilancio: se il piano prevede espressamente il pagamento della definizione agevolata, le rate potrebbero essere considerate parte dell’esecuzione del piano. L’altra, più rigorosa, osserva che il comma 96 parla di tempi e modalità “previsti nel decreto di omologazione”: prima dell’omologa non c’è ancora un piano da eseguire. L’assunzione prudenziale è che, dopo il deposito della domanda, le rate della rottamazione non si pagano fuori dal piano senza un’autorizzazione del giudice, e che il piano deve indicare in modo esplicito come e quando il credito definito verrà pagato.
Cosa significa per te. Se hai aderito alla rottamazione e stai valutando il concordato minore, la sequenza delle mosse conta più della scelta dello strumento. Prima del deposito il debitore è libero di pagare; dopo il deposito no. Ci sono quindi tre scenari concreti. Nel primo, la rottamazione è sostenibile da sola e gli altri debiti sono gestibili: conviene proseguirla senza procedura. Nel secondo, la rottamazione è sostenibile ma gli altri debiti no: il piano può includere la definizione e prevedere che le rate vengano pagate integralmente secondo il calendario dell’Agente, mentre agli altri creditori si offre una percentuale compatibile con l’ordine dei privilegi. Nel terzo, nemmeno la rottamazione è sostenibile: il piano prevede la falcidia dell’importo definito e tempi più lunghi, come consente il comma 96. Il momento in cui depositi la domanda decide se la rata in scadenza è un pagamento lecito o un atto inefficace verso gli altri creditori.
Proprio perché l’Avv. Monardo opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, lo Studio imposta il calendario della domanda tenendo conto delle scadenze della rottamazione e chiede, quando serve, le autorizzazioni al giudice.
Seconda questione aperta: cosa succede se l’Agenzia delle Entrate o l’Agente della riscossione non votano o votano contro?
La questione. Nel concordato minore di chi ha cartelle, il Fisco è spesso il primo creditore per importo. Il debitore si chiede: se l’Agenzia vota no, il concordato salta? E se non risponde entro il termine, vale il silenzio-assenso come per gli altri creditori? Inoltre: serve una vera e propria transazione fiscale, con la documentazione e i pareri previsti nel concordato preventivo, oppure basta la proposta di concordato minore?
Cosa hanno deciso i giudici. La decisione centrale è Cass. Sez. I n. 14555/2026 (di cui diremo meglio più avanti): secondo la massima riportata da Brocardi e la sintesi di Fiscal Focus del 20/5/2026, nel concordato minore la falcidia o la dilazione dei crediti tributari e previdenziali non richiede una proposta di transazione fiscale secondo l’art. 88 CCII, perché il concordato minore ha una disciplina autonoma e semplificata, fondata sull’intervento dell’OCC e sulla valutazione di convenienza dell’art. 80 c.3. Il rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità, e la procedura di transazione fiscale non è compatibile; secondo la massima, ciò vale anche per le modalità di voto dell’Agenzia previste dall’art. 88 c.6.
Accanto a questa c’è la pronuncia del Tribunale di Roma n. 753/2025, che ha applicato il cram down dell’art. 80 c.3 al concordato minore di un professionista, e il principio di Cass. n. 9549/2025 sul privilegiato degradato, che determina quanta parte del credito fiscale vota come chirografo.
Se c’è contrasto. Il punto controverso è il silenzio. L’art. 79 c.3 CCII stabilisce che il creditore che non comunica nulla all’OCC nel termine si intende consenziente alla proposta come gli è stata trasmessa. La bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate sulle procedure di sovraindebitamento (Parte II, posta in consultazione fino al 24 luglio 2026, sintesi iusletter del 2/7/2026) sostiene invece che il silenzio-assenso non si applica all’amministrazione finanziaria, il cui mancato voto sarebbe interamente disciplinato dall’art. 80 c.3. Non risulta una pronuncia di legittimità che risolva questo contrasto tra il testo della norma e la posizione dell’Agenzia. L’assunzione prudenziale è non contare sul silenzio del Fisco: il piano deve reggere anche se il voto fiscale viene considerato contrario, cioè deve essere costruito fin dall’inizio per superare la prova di convenienza del cram down.
C’è poi un secondo dubbio, specifico della rottamazione: per il voto, il credito dell’Agente della riscossione si conta per l’intero carico iscritto a ruolo (con sanzioni e interessi) o solo per l’importo definito? Nessuna delle pronunce lette affronta il tema. Il comma 96 parla di pagamento “anche falcidiato” del debito definito, ma non regola il voto. La scelta prudente è indicare nell’elenco dei creditori sia l’importo iscritto a ruolo sia quello risultante dalla comunicazione delle somme dovute, e verificare che le maggioranze tengano in entrambi i casi.
Cosa significa per te. Se hai cartelle per importi rilevanti, la partita non si gioca sul “sì” dell’Agenzia, ma sulla relazione dell’OCC. Il giudice omologa contro il dissenso fiscale se la proposta dà al Fisco più di quanto avrebbe dalla liquidazione controllata. Per dimostrarlo servono: la stima del valore di mercato dei beni (immobili, attrezzature, crediti verso clienti), il calcolo dei costi della liquidazione, il confronto con quanto il piano offre all’erario. Nel concordato minore con cartelle, la relazione di convenienza dell’OCC vale più del voto dell’Agenzia: è il documento su cui il giudice decide il cram down. E poiché non serve la transazione fiscale dell’art. 88, il professionista o l’imprenditore minore evita una parte della documentazione tipica del concordato preventivo, ma non evita il confronto numerico con l’alternativa liquidatoria.
Terza questione aperta: chi può davvero portare le cartelle nel concordato minore?
La questione. Il comma 96 apre la rottamazione ai debitori in concordato minore. Ma non tutti quelli che hanno cartelle possono chiedere un concordato minore. Il caso tipico è l’artigiano che ha chiuso la partita IVA anni fa e ha ancora le cartelle dell’attività; oppure il socio di una società di persone che ha garantito i debiti della società; oppure il professionista che ha cessato l’attività e oggi è lavoratore dipendente. Chi di loro può chiedere il concordato minore e chi deve usare un altro strumento?
Cosa hanno deciso i giudici. Con la pronuncia della Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter), la Cassazione ha dichiarato inammissibile il concordato minore proposto dall’imprenditore individuale già cancellato. Il principio si legge bene accanto all’art. 74 c.1, secondo cui il concordato minore serve a proseguire l’attività imprenditoriale o professionale (fuori da questo caso occorrono le risorse esterne del comma 2): è una nostra lettura di collegamento, perché la sintesi letta non riporta l’intera motivazione. Per chi ha cartelle di una ditta chiusa questo significa che la strada non è il concordato minore in continuità.
Con la sentenza n. 29746 dell’11/11/2025 (richiamata nella bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate), la Cassazione ha stabilito che il socio che presta fideiussione per la società può essere considerato consumatore se la garanzia è estranea all’attività da lui svolta. Il principio è utile per capire quale procedura scegliere: il socio fideiussore che non esercita un’attività propria può accedere alla ristrutturazione dei debiti del consumatore, alla quale il comma 96 della legge di bilancio estende ugualmente la rottamazione.
Infine, per chi non riesce a ottenere l’omologazione, l’art. 80 c.5 CCII prevede che il giudice, su istanza del debitore, apra la liquidazione controllata. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. I n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi), ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per mancanza di meritevolezza, che conta invece nella successiva fase dell’esdebitazione; l’ordinanza della Sez. I n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) ha confermato il principio, precisando che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento resta un requisito di ammissibilità controllato in modo sostanziale dal giudice.
Se c’è contrasto. Sul punto della cancellazione non risultano contrasti nelle fonti lette. Va però distinto il caso dell’imprenditore cancellato da quello di chi ha cessato un’attività professionale ma ne svolge un’altra: l’art. 74 c.1 parla di prosecuzione dell’attività “imprenditoriale o professionale”, e la valutazione è di fatto. L’assunzione prudenziale è che il concordato minore vada chiesto finché l’attività è in corso e l’impresa è iscritta: chiudere la partita IVA prima della domanda può precludere lo strumento.
Cosa significa per te. Se hai cartelle legate a un’attività ancora aperta, il concordato minore in continuità è lo strumento naturale e il comma 96 ti consente di integrarvi la rottamazione dei carichi definibili. Se l’attività è chiusa, devi valutare la ristrutturazione dei debiti del consumatore (solo per i debiti contratti come consumatore, secondo l’art. 2 c.1 lett. e CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024), il concordato minore con risorse esterne apprezzabili, oppure la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione. Prima di chiudere la partita IVA per “risparmiare”, verifica con chi ti assiste che quella chiusura non ti tolga il concordato minore. E se sei un socio garante, controlla se i debiti verso il Fisco sono tuoi o della società: le cartelle intestate alla società non si definiscono nella tua procedura personale.
La decisione più recente: Cass. n. 14555/2026 e la fine della transazione fiscale nel concordato minore
La pronuncia più importante per chi vuole unire rottamazione e concordato minore è la sentenza della Prima Sezione civile n. 14555 del 2026. Brocardi la riporta con la data del 16 maggio 2026; poiché quella data cade di sabato, la citiamo solo con numero e anno.
Il contesto. Prima di questa decisione si discuteva se, per falcidiare o dilazionare i crediti tributari nel concordato minore, il debitore dovesse seguire le regole della transazione fiscale previste per il concordato preventivo dall’art. 88 CCII: proposta all’ufficio con documentazione specifica, attestazione, voto espresso con il parere conforme della Direzione regionale (art. 88 c.6). Il fondamento era il rinvio generale dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo. Per un piccolo imprenditore o un professionista questo significava più documenti, più tempi e una forte dipendenza dalla risposta dell’ufficio.
La motivazione in linguaggio piano. La Corte ha ragionato in tre passaggi. Il primo: il concordato minore ha una propria disciplina dei crediti fiscali e contributivi, che passa per l’OCC e per la valutazione di convenienza dell’art. 80 c.3. Il secondo: il rinvio dell’art. 74 c.4 alle norme del concordato preventivo vale solo per quanto non previsto e solo in quanto compatibile; dove il concordato minore ha già una regola propria, il rinvio non opera. Il terzo: la procedura della transazione fiscale, con le sue formalità e i suoi pareri, è incompatibile con la struttura semplificata del concordato minore. La Suprema Corte ha chiarito che la falcidia dei crediti tributari nel concordato minore non passa per l’art. 88 CCII, ma per la proposta, la relazione dell’OCC e il controllo di convenienza del giudice.
Cosa cambia rispetto a prima. Per chi ha cartelle le conseguenze sono tre.
La prima: non serve presentare all’Agenzia una separata proposta di transazione fiscale. Il credito tributario si tratta nella proposta di concordato minore come gli altri crediti, nel rispetto dei privilegi.
La seconda: la convenienza per il Fisco diventa il criterio centrale. Il debitore che ha aderito alla rottamazione deve dimostrare, attraverso l’OCC, che quanto il piano offre all’erario (anche se inferiore all’importo definito) è più di quanto l’erario otterrebbe dalla liquidazione controllata.
La terza: la rottamazione e il concordato minore smettono di essere percorsi alternativi e diventano combinabili in modo più semplice. Il comma 96 consente di pagare l’importo definito, anche falcidiato, nei tempi dell’omologa; la Cass. n. 14555/2026 chiarisce che per falcidiarlo non serve la transazione fiscale. Il principio, calato nella pratica, significa che la rottamazione può fare da “base di calcolo” del credito erariale nel piano (già privo di sanzioni e interessi), e il concordato minore può ridurla ulteriormente se l’alternativa liquidatoria lo giustifica.
Va detto con onestà cosa questa sentenza non dice. Secondo le fonti lette, non affronta il voto dell’Agente della riscossione sui carichi già definiti, non chiarisce se il silenzio dell’amministrazione valga come assenso e non si occupa della decadenza dalla rottamazione in pendenza di procedura. Su questi punti valgono le assunzioni prudenziali indicate sopra. Vale anche una cautela di contesto: il D.Lgs. 147/2026, in vigore dal 12/8/2026, ha modificato tra gli altri l’art. 88 CCII ed esteso la transazione fiscale ai tributi locali; il suo testo in Gazzetta Ufficiale va controllato per verificare se incida in qualche modo sul ragionamento della sentenza, che però si fonda sull’incompatibilità strutturale dell’art. 88 con il concordato minore.
Tre situazioni-tipo lette alla luce delle pronunce
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. Servono a vedere come i principi visti finora cambiano i numeri.
Simulazione 1 – Artigiano con rottamazione in corso e debiti bancari.
Ipotesi: ditta individuale in attività, impresa minore. Carichi iscritti a ruolo per 61.837,40 € (omessi versamenti dichiarati, 2016-2022). Domanda di rottamazione presentata entro il 30/4/2026; la comunicazione dell’Agente indica 44.129,75 € da pagare in 54 rate bimestrali, quindi una quota capitale di 817,22 € per rata più gli interessi del 3%. Rate del 31/7 e del 30/9/2026 pagate; residuo definito di 42.495,31 €. Altri debiti: banca 38.420,90 €, fornitori 17.215,33 €, entrambi chirografari. Beni: furgone 6.300 €, attrezzature 4.150 €, conto 1.870 €, cioè 12.320 € di attivo; con costi di liquidazione stimati dall’OCC in 2.900 €, la liquidazione renderebbe 9.420 €, pari al 22,2% del credito erariale residuo (ipotizziamo, per semplicità, che l’OCC lo qualifichi tutto come privilegiato).
Sviluppo: la domanda di concordato minore viene depositata lunedì 26/10/2026, prima della rata di lunedì 30/11/2026. Il piano offre 640 € al mese per 60 mesi, cioè 38.400 €; dedotti 3.100 € di costi prededucibili della procedura (che, per Cass. n. 6865/2025, non possono gravare su beni ipotecati: qui non ce ne sono), restano 35.300 €. Rispettando l’ordine delle prelazioni (Cass. n. 28574/2025), il credito erariale riceve per intero la parte capiente, 9.420 €. La parte residua, 33.075,31 €, scende tra i chirografari (Cass. n. 9549/2025) e concorre con banca e fornitori: 88.711,54 € di chirografari, 25.880 € disponibili, quindi il 29,17% a ciascuno. Il Fisco riceve in tutto 19.069,13 €, cioè il 44,9% dell’importo definito, contro il 22,2% della liquidazione.
Voto: i crediti al voto sono 88.711,54 €, la maggioranza è di 44.355,77 €. Se banca e fornitori votano sì (55.636,23 €), la maggioranza c’è anche senza l’Agente. Se la banca vota no, i favorevoli sono i fornitori (17.215,33 €) e il voto dell’erario (33.075,31 €) diventa determinante: se l’Agenzia non aderisce, il giudice può omologare con il cram down dell’art. 80 c.3, perché il 44,9% supera il 22,2% della liquidazione (lo stesso meccanismo applicato da Trib. Roma n. 753/2025). Se invece l’Agente conta il voto sull’intero ruolo (61.837,40 €), la quota degradata sale a 52.417,40 € e la maggioranza a 54.026,82 €: banca e fornitori insieme la raggiungono ancora. Esito: il piano regge in entrambe le letture. La rata del 30/11/2026 non si paga fuori dal piano senza autorizzazione del giudice.
Simulazione 2 – Geometra che non ha presentato la domanda entro il 30 aprile.
Ipotesi: professionista con partita IVA attiva. Carichi per 46.952,65 €: 27.614,08 € per omessi versamenti dichiarati (capitale 20.117,45 €, il resto sanzioni, interessi e aggio) e 19.338,57 € da avvisi di accertamento. Banca 14.880,40 €. Attivo liquidabile netto stimato: 2.600 €.
Sviluppo: a ottobre 2026 la finestra della rottamazione-quinquies è chiusa, e i 19.338,57 € da accertamento non sarebbero mai stati definibili. Se avesse aderito, il geometra avrebbe dovuto pagare per intero il capitale dei carichi definibili, 20.117,45 € (in 54 rate, circa 372,55 € a bimestre più interessi), e restare comunque esposto per gli accertamenti e per la banca. Con il concordato minore, invece, il piano offre 420 € al mese per 72 mesi (30.240 €); dedotti 2.800 € di costi della procedura e 2.600 € per la parte privilegiata capiente, restano 24.840 € per 59.233,05 € di chirografari (quota erariale degradata più banca), cioè il 41,94%. Il Fisco riceve 21.199,75 €, il 45,2% del totale, contro circa il 5,5% della liquidazione. Per Cass. n. 14555/2026 non serve una transazione fiscale ex art. 88: basta la proposta con la relazione dell’OCC.
Esito: la mancata adesione alla rottamazione non è una porta chiusa. Il concordato minore può trattare insieme carichi definibili e non definibili, sanzioni comprese, purché la convenienza per l’erario sia dimostrata.
Simulazione 3 – Imprenditore decaduto dalla rottamazione.
Ipotesi: piccolo commerciante che ha aderito, ma non ha pagato le rate del 31/7 e del 30/9/2026 perché un pignoramento presso terzi gli ha bloccato gli incassi (la stessa situazione descritta nel decreto del Trib. Isernia del 12/2/2024). Due rate non pagate: la definizione perde efficacia, il carico torna per intero (sanzioni e interessi compresi) e i versamenti eventualmente fatti valgono come acconto.
Sviluppo: la domanda di concordato minore chiede, ai sensi dell’art. 78 c.2 lett. d, il divieto di proseguire le azioni esecutive. Il credito dell’Agente entra nel piano per l’intero importo iscritto, con la parte privilegiata nei limiti del valore dei beni e la parte degradata tra i chirografari. Se il decreto di apertura viene comunicato mercoledì 9/12/2026, il termine di 30 giorni per le dichiarazioni di voto scade venerdì 8/1/2027.
Esito: la decadenza fa perdere lo “sconto” automatico di sanzioni e interessi, ma non il concordato minore, che può falcidiare anche quelle voci. Il costo dell’errore è che il punto di partenza del credito fiscale nel piano è più alto.
La giurisprudenza in tabella
La tabella raccoglie tutte le pronunce richiamate nell’analisi. Per ognuna è indicata la fonte attraverso cui è stata letta: dove abbiamo potuto consultare solo una massima o una sintesi, lo diciamo, perché chi deve usarle in un atto deve verificarne il testo integrale. Due avvertenze. La prima: nessuna delle decisioni elencate decide in modo diretto il rapporto tra il comma 96 della legge di bilancio 2026 e il concordato minore, perché la norma è recente; le pronunce servono a stabilire come viene trattato il credito erariale nel piano, e quindi come la rottamazione può esservi integrata. La seconda: le decisioni di merito valgono come orientamento del singolo tribunale, non come regola generale.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza pratica |
|---|---|---|---|
| Cass. Sez. I n. 14555/2026 (massima Brocardi; sintesi Fiscal Focus) | Transazione fiscale nel concordato minore | La falcidia dei crediti tributari non richiede la procedura dell’art. 88 CCII | Il credito definito o non definito si tratta nella proposta, con relazione OCC e controllo di convenienza |
| Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (sintesi edotto) | Ordine delle prelazioni | Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle cause di prelazione | Le rate della rottamazione non possono scavalcare i creditori di grado pari o superiore |
| Cass. ord. n. 9549 dell’11/4/2025 (richiamata nella bozza di circolare AdE) | Privilegiato incapiente | La parte non coperta dai beni va trattata come gli altri chirografari | La quota erariale degradata vota e riceve come i chirografari |
| Cass. Sez. I n. 6865 del 14/3/2025 (sintesi iusletter) | Compenso del gestore | Prededucibile, ma non a carico del ricavato dei beni ipotecati | Il budget per i costi della procedura va trovato in altri flussi |
| Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto, sintesi) | Concordato minore di un avvocato | Cram down sul Fisco e priorità relativa | Il dissenso dell’Agenzia si supera se la proposta è più conveniente della liquidazione |
| Trib. Isernia, decreto 12/2/2024, R.G. 9/2024 (testo letto) | Apertura dopo rateizzazione non rispettata | Il credito dell’Agente entra nel piano con il suo rango; esecuzioni sospese | La rottamazione fallita non preclude il concordato minore |
| Cass. Sez. I n. 20141 del 16/6/2026 (sintesi iusletter) | Imprenditore cancellato | Concordato minore inammissibile | Non chiudere l’attività prima della domanda |
| Cass. n. 29746 dell’11/11/2025 (richiamata nella bozza di circolare AdE) | Socio fideiussore | Può essere consumatore se la garanzia è estranea alla sua attività | Il garante può usare la ristrutturazione del consumatore, anch’essa coperta dal comma 96 |
| Cass. Sez. I ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi) | Liquidazione controllata | Non si nega l’apertura per mancanza di meritevolezza | Se l’omologa fallisce, la liquidazione resta accessibile (art. 80 c.5) |
| Cass. Sez. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) | Relazione OCC nella liquidazione | Requisito di ammissibilità con controllo sostanziale | La relazione va curata già nella fase del concordato |
| Cass. Sez. I ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi ItaliaOggi; richiamata dalla bozza AdE) | Moratoria nel piano del consumatore | La moratoria fino a due anni sospende il pagamento dei privilegiati, non li riduce | Utile se il debitore è consumatore e non può usare il concordato minore |
I principi da portare con sé
Dalle pronunce esaminate, lette insieme al comma 96 della legge di bilancio 2026 e agli artt. 74-80 CCII, si ricavano alcune regole operative. Non sostituiscono l’esame del singolo fascicolo, ma indicano le domande da porsi prima di scegliere.
- La rottamazione è compatibile con il concordato minore: i carichi definiti possono essere pagati, anche falcidiati, nei tempi stabiliti dall’omologazione.
- La finestra della rottamazione-quinquies si è chiusa il 30 aprile 2026: chi non ha aderito può comunque trattare le cartelle nel concordato minore, sanzioni e interessi compresi.
- I carichi da accertamento non erano rottamabili: nel concordato minore entrano comunque e possono essere falcidiati.
- Dopo il deposito della domanda, le rate della rottamazione non si pagano fuori dal piano senza autorizzazione: l’ordine delle prelazioni va rispettato (Cass. n. 28574/2025).
- Non serve la transazione fiscale dell’art. 88 CCII per ridurre i crediti tributari nel concordato minore (Cass. n. 14555/2026).
- La parte del credito erariale non coperta dal valore dei beni vota e riceve come i chirografari (Cass. n. 9549/2025).
- Il voto contrario del Fisco si supera con il cram down se il suo voto è determinante e la proposta è più conveniente della liquidazione (art. 80 c.3; Trib. Roma n. 753/2025).
- Non contare sul silenzio-assenso dell’amministrazione finanziaria: la bozza di circolare dell’Agenzia lo esclude, e il piano deve reggere anche al cram down.
- Verifica che le maggioranze tengano sia contando il credito dell’Agente per l’importo definito sia per l’intero ruolo.
- Non chiudere la partita IVA prima della domanda: il concordato minore dell’imprenditore cancellato è inammissibile (Cass. n. 20141/2026).
- I costi della procedura sono prededucibili ma non gravano sul ricavato dei beni ipotecati (Cass. n. 6865/2025): mettili a budget prima delle rate.
- I termini del concordato minore corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Le domande che restano dopo aver letto le sentenze
Ho aderito alla rottamazione con il modello ordinario e non con il DA-LS-2026: posso comunque inserirla nel concordato minore?
Il modello DA-LS-2026 era previsto per chi aveva già una procedura di sovraindebitamento in corso al momento della domanda. Se la procedura nasce dopo, la definizione già accolta resta un dato del passivo: il piano può prevedere come pagare l’importo definito, anche falcidiato, nei tempi dell’omologa, come dice il comma 96. Il testo del comma va verificato sul caso concreto, perché le fonti lette sono sintesi. Resta fermo che, dopo il deposito, le rate non si pagano fuori dal piano senza autorizzazione, alla luce di Cass. n. 28574/2025.
Se l’Agenzia vota contro, il concordato salta?
No, se ricorrono le condizioni dell’art. 80 c.3: voto fiscale determinante per la maggioranza e proposta più conveniente per l’erario rispetto alla liquidazione. È ciò che ha fatto il Tribunale di Roma con la pronuncia n. 753/2025 nel concordato minore di un avvocato. Per Cass. n. 14555/2026 non serve nemmeno il percorso della transazione fiscale.
Mi conviene smettere di pagare la rottamazione e puntare solo sul concordato?
Dipende dai numeri. Se la rottamazione è sostenibile e gli altri debiti sono pochi, la rottamazione da sola costa meno in tempi e procedure. Se invece la rata bimestrale si somma a mutui, leasing e fornitori, il concordato minore permette di ridurre anche l’importo definito. Ma smettere di pagare prima di depositare la domanda porta alla decadenza dopo due rate e fa risalire il credito erariale all’intero ruolo, come si vede nella simulazione 3 e nella vicenda del decreto di Isernia del 2024.
Sono un socio di SNC con cartelle della società: posso fare il concordato minore?
Le cartelle intestate alla società si trattano nella procedura della società, i cui effetti, salvo patto contrario, si estendono ai soci illimitatamente responsabili (art. 79 c.4 CCII). Se invece hai debiti personali come garante, Cass. n. 29746/2025 ammette che il socio fideiussore possa essere consumatore quando la garanzia è estranea alla sua attività: in quel caso la strada è la ristrutturazione dei debiti del consumatore, anch’essa compresa nel comma 96. Ricorda che il concordato minore non libera fideiussori e coobbligati (art. 79 c.5).
E se fossi consumatore e non imprenditore?
Il comma 96 copre anche la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Lì le regole sono diverse: per i crediti privilegiati, l’art. 67 c.4 consente una moratoria fino a due anni dall’omologazione, che secondo Cass. n. 11676/2026 sospende il pagamento senza ridurre il credito. Non c’è voto dei creditori, ma il giudice verifica la convenienza se un creditore la contesta.
Cosa può fare lo Studio Monardo con le tue cartelle e il tuo concordato minore
Applichiamo gli orientamenti visti al tuo fascicolo, con un metodo che parte dai documenti e non dalle formule. Ecco cosa facciamo concretamente.
- Ricostruiamo la posizione verso l’Agente della riscossione: estraiamo l’estratto di ruolo e separiamo carico per carico quelli definibili (omessi versamenti dichiarati e contributi non da accertamento, affidati 2000-2023) da quelli che non lo sono.
- Verifichiamo lo stato della rottamazione: controlliamo la domanda presentata, la comunicazione delle somme dovute, le rate pagate e quelle in scadenza, per capire se la definizione è ancora efficace o se è maturata la decadenza.
- Fissiamo il calendario del deposito: scegliamo la data della domanda tenendo conto delle scadenze delle rate (come quella del 30 novembre 2026), per evitare pagamenti fuori dal piano o decadenze evitabili.
- Chiediamo al giudice le misure protettive: in caso di pignoramenti, fermi o ipoteche in corso, chiediamo il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari previsto dall’art. 78 c.2 lett. d CCII.
- Costruiamo la proposta nel rispetto delle prelazioni: collochiamo il credito erariale nel suo rango, quantifichiamo la parte capiente e quella degradata, come richiedono Cass. n. 28574/2025 e Cass. n. 9549/2025.
- Prepariamo i numeri dell’alternativa liquidatoria: con i commercialisti dello staff stimiamo il valore di mercato dei beni, i costi della liquidazione e quanto otterrebbe l’erario, perché è su questo confronto che il giudice decide il cram down.
- Verifichiamo le maggioranze in tutte le letture: calcoliamo il voto con il credito dell’Agente per l’importo definito e per l’intero ruolo, senza contare sul silenzio dell’amministrazione finanziaria.
- Collaboriamo con l’OCC: forniamo all’Organismo la documentazione dell’art. 75 CCII completa e ordinata (bilanci o scritture, dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP dei tre anni precedenti, elenco dei creditori con domicilio digitale, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni) e la ricostruzione della posizione fiscale.
- Seguiamo il voto e l’eventuale contestazione: rispondiamo alle osservazioni dei creditori e alle contestazioni di convenienza nella fase di omologazione, sostenendo il piano davanti al giudice.
- Impugniamo e resistiamo nei gradi successivi: se il piano viene dichiarato inammissibile, non omologato o contestato, valutiamo e proponiamo i reclami previsti dal Codice e, se necessario, il ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha un peso particolare in una materia in cui le regole le stanno scrivendo le sentenze: gli orientamenti esaminati in questa analisi si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e con la stessa strategia impostata al momento della domanda. Chi segue il fascicolo dall’estratto di ruolo all’omologa conosce ogni scelta fatta nel piano e può sostenerla anche nel giudizio di legittimità, senza ripartire da zero.
Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulla proposta, sulle misure protettive e sulle impugnazioni, i secondi sui numeri della convenienza, sulla ricostruzione dei debiti tributari e sulle verifiche contabili. Per l’imprenditore minore che vuole evitare la crisi prima che diventi insolvenza, la competenza di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette inoltre di valutare la composizione negoziata come alternativa o come passaggio preliminare. Non promettiamo l’esito: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida per il tuo caso.
Prima di decidere
La rottamazione e il concordato minore non si escludono: la legge di bilancio 2026 li ha resi combinabili, e la Cassazione ha tolto di mezzo l’obbligo della transazione fiscale. Ma la compatibilità non è automatica. Dipende dalla data del deposito rispetto alle rate, dal rispetto dei privilegi, dal confronto con la liquidazione e da un voto che va calcolato in più modi. Un errore di sequenza può costare la definizione agevolata o l’omologa.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio perché l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la procedura del concordato minore, e coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che legge le cartelle carico per carico. La qualifica di cassazionista garantisce che la strategia scelta oggi possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.
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