Si Può Ottenere Il DURC Durante Il Concordato Minore?

Si può ottenere il DURC durante il concordato minore, cioè mentre la domanda è depositata, i creditori votano e il giudice non ha ancora omologato? La domanda arriva quasi sempre da chi ha un’impresa piccola che lavora: l’impresa edile che vive di subappalti, l’installatore che fattura a enti pubblici, il professionista che deve presentare offerte o incassare da una stazione appaltante. Per tutti loro il documento unico di regolarità contributiva serve a lavorare e a farsi pagare, e il concordato minore, per legge, esiste proprio per chi vuole proseguire l’attività (art. 74 c.1 CCII). Il paradosso è evidente: la procedura nasce per salvare l’attività, ma i debiti verso INPS, INAIL e Cassa edile che l’hanno resa necessaria sono gli stessi che, sul sistema DURC online, fanno risultare l’impresa irregolare.

Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: la regolarità contributiva durante il concordato minore dipende da come il piano tratta i crediti previdenziali, da quale fase della procedura si sta attraversando e da quali provvedimenti il giudice ha emesso. Le strade percorribili sono più d’una e ciascuna ha un prezzo diverso, in termini di liquidità, di tempi e di rischio. Questo articolo le mette a confronto senza tifare per nessuna.

Lo Studio Monardo si occupa di questo incrocio per ragioni precise. Il concordato minore passa per l’Organismo di composizione della crisi, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si costruisce e si attesta un piano che deve reggere davanti all’INPS. Il DURC, poi, è materia contributiva e di riscossione, ed è qui che entra in gioco il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, con commercialisti che lavorano sulla posizione previdenziale accanto agli avvocati. Infine, molte delle pronunce più recenti sul DURC nelle crisi nascono dalla composizione negoziata, terreno su cui l’Avvocato opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

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Da dove si parte: concordato minore, DURC e il nodo dei debiti anteriori

Un solo paragrafo di inquadramento, perché la procedura in sé è nota. Il concordato minore è lo strumento del CCII riservato ai debitori sovraindebitati che non sono consumatori (imprenditore minore, imprenditore agricolo, professionista, start-up innovativa e gli altri soggetti dell’art. 2 c.1 lett. c): con l’ausilio dell’OCC propongono ai creditori un piano a contenuto libero, anche con pagamento parziale e con classi (art. 74 c.3); il giudice, se la domanda è ammissibile, apre la procedura con decreto, fa comunicare la proposta ai creditori e assegna loro un termine non superiore a trenta giorni per aderire o no (art. 78 c.1-2); se si raggiunge la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79 c.1, con silenzio-assenso del c.3), il giudice omologa con sentenza (art. 80). Fuori dalla prosecuzione dell’attività, il concordato minore è ammesso solo con risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo (art. 74 c.2). Per quanto non previsto, valgono le norme del concordato preventivo in quanto compatibili (art. 74 c.4).

Il DURC funziona su un piano diverso. È disciplinato dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 (DURC online), modificato dal decreto del 23 febbraio 2016 (G.U. n. 245 del 19 ottobre 2016). La verifica è automatizzata e incrocia le posizioni di INPS, INAIL e, per l’edilizia, Casse edili. Se emergono debiti scaduti non coperti da una causa di regolarità, il sistema non rilascia il documento. Il decreto elenca le ipotesi in cui l’impresa è comunque regolare: tra queste, l’art. 3 c.2 lett. b) considera regolare l’impresa in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative, e la lett. f) quando i crediti affidati all’agente della riscossione sono sospesi a seguito di ricorso giudiziario. L’art. 5 contiene poi una disciplina speciale per alcune procedure concorsuali: il comma 1 riguarda il concordato preventivo con continuità aziendale dell’art. 186-bis della legge fallimentare, e considera l’impresa regolare nel periodo tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologa, a condizione che il piano preveda l’integrale soddisfazione dei crediti di INPS, INAIL e Casse edili con i relativi accessori di legge; i commi 2 e 3, sostituiti nel 2016, si occupano del fallimento con esercizio provvisorio e dell’amministrazione straordinaria.

Il nodo è tutto qui. Il decreto sul DURC è stato scritto quando il concordato minore non esisteva e parla il linguaggio della legge fallimentare: non contiene una regola espressa per il concordato minore del CCII. Chi chiede il DURC durante la procedura deve quindi ragionare per analogia, sfruttando i rinvii del Codice (art. 74 c.4 e art. 65 c.2) e gli effetti dei provvedimenti del giudice, oppure scegliere un assetto del piano che renda la questione meno delicata.

Tre elementi condizionano qualsiasi scelta e conviene tenerli presenti fin d’ora:

  • I contributi correnti. Nessuna delle strade copre i contributi che maturano dopo il deposito. L’impresa che vuole il DURC deve versare puntualmente quelli del periodo successivo; un solo F24 mancato sul corrente rende inutile qualunque argomento sul pregresso. È un punto su cui concordano le fonti di prassi e le pronunce lette, compresa quella del Tribunale della Spezia del 27 luglio 2026 citata più avanti.
  • La natura privilegiata dei crediti previdenziali. I contributi godono in larga parte di privilegio generale mobiliare (artt. 2753 e 2754 c.c.). Nel concordato minore i crediti privilegiati possono essere pagati non integralmente solo in misura non inferiore a quanto ricavabile dalla liquidazione dei beni, sulla base del valore di mercato attestato dall’OCC (art. 75 c.2), e il piano deve rispettare l’ordine delle prelazioni (Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025). Questo incide direttamente sulla possibilità di falcidiare l’INPS.
  • Il voto degli enti. INPS, INAIL e Cassa edile sono creditori che votano. L’INPS ha storicamente indicato alle sedi di esprimere voto contrario ai piani che non prevedono la soddisfazione integrale dei crediti previdenziali (messaggio n. 5223 del 6 agosto 2015); il Codice consente però al giudice di omologare anche senza l’adesione degli enti previdenziali, quando questa è determinante per la maggioranza e la proposta è per loro conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3, il cosiddetto cram down fiscale e contributivo).

Su questa base le strade realmente percorribili sono tre. La prima scommette sul pagamento integrale dei crediti previdenziali per agganciare la regolarità già dalla fase di apertura; la seconda accetta un DURC irregolare per qualche mese e punta tutto sull’omologa di un piano che falcidia anche gli enti; la terza chiede al giudice una tutela specifica per il DURC. Non si escludono a vicenda, ma ciascuna ha una logica propria.

Prima strada: pagare per intero gli enti previdenziali e chiedere il DURC dalla fase di apertura

In cosa consiste

Il piano prevede l’integrale pagamento dei debiti verso INPS, INAIL e Cassa edile, con sanzioni e interessi, eventualmente in forma dilazionata, mentre la falcidia si concentra sugli altri creditori (fornitori, banche chirografarie, parte dei tributi). Su questo presupposto si chiede che l’impresa sia considerata regolare dal momento in cui la procedura produce i suoi effetti, applicando per analogia l’art. 5 c.1 del decreto del 2015, scritto per il concordato preventivo in continuità, attraverso il rinvio dell’art. 74 c.4 CCII alle norme del concordato preventivo in quanto compatibili. A sostegno si richiama anche l’art. 3 c.2 lett. b) del decreto (sospensione dei pagamenti disposta dalla legge): una volta aperta la procedura, i debiti anteriori si pagano solo nei modi e nei tempi del piano, e il giudice, su istanza del debitore, può vietare le azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d).

Quando ha senso: tre scenari

  1. L’impresa edile con un debito previdenziale contenuto rispetto al totale. Se i debiti verso enti previdenziali e Cassa edile pesano, per esempio, il 15-20% del passivo, l’integrale pagamento è sostenibile con i flussi della continuità e libera la strada al DURC senza attendere l’esito del voto.
  2. Il fornitore della pubblica amministrazione con crediti da incassare. Quando l’impresa vanta crediti verso enti pubblici che non vengono pagati senza un DURC regolare, il costo dell’integrale pagamento dei contributi è spesso inferiore al danno di mesi di incassi bloccati.
  3. L’impresa con un apporto esterno destinato agli enti. Un familiare, un socio o un terzo mette a disposizione una somma vincolata al pagamento dei crediti previdenziali: il piano può destinarla a loro e trattare gli altri creditori secondo l’ordine delle prelazioni.

Come si esegue in sintesi

Si ricostruisce con precisione la posizione presso INPS, INAIL e Cassa edile, distinguendo debito anteriore e debito corrente; si scrive nel piano, in modo inequivoco, che i crediti previdenziali saranno soddisfatti integralmente, con indicazione di importi e scadenze; si chiede al giudice, già con la domanda, il divieto di azioni esecutive e cautelari dell’art. 78 c.2 lett. d); dopo il decreto di apertura e la pubblicità prevista dall’art. 78 c.2 lett. a), si presenta all’INPS (o all’ente che ha rilevato l’irregolarità) una richiesta motivata di riconoscimento della regolarità, allegando decreto, piano e attestazione dell’OCC; nel frattempo si versano puntualmente i contributi correnti.

Vantaggi motivati

Il primo vantaggio è la coerenza con la prassi esistente: l’unica regola espressa sul DURC nelle procedure concordatarie con continuità richiede proprio l’integrale soddisfazione degli enti. Il secondo è il voto: un piano che paga per intero INPS e INAIL difficilmente incontra il loro dissenso, e la maggioranza dell’art. 79 si costruisce con meno attrito. Il terzo è la stabilità dopo l’omologa: secondo la ricostruzione della prassi ministeriale del 2015, con un piano a soddisfazione integrale la regolarità resta legata al rispetto delle scadenze del piano, e l’impresa sa esattamente cosa deve fare per mantenerla. Il profilo ideale per questa strada è l’impresa minore che ha un debito previdenziale sostenibile, flussi di cassa prevedibili e un bisogno di DURC immediato, perché lavora con appalti o deve incassare da enti pubblici.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rovescio della medaglia è duplice. Sul piano economico, pagare per intero gli enti significa sottrarre risorse agli altri creditori, e il piano deve comunque garantire a ciascun creditore privilegiato almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione: se la cassa disponibile è poca, la falcidia sugli altri può diventare così profonda da far perdere la maggioranza. Sul piano giuridico, l’analogia con l’art. 5 c.1 del decreto non è scontata: la norma parla di “pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese” e di concordato ex art. 186-bis della legge fallimentare, e la sede INPS può rispondere che il concordato minore non vi rientra. A fronte del vantaggio della coerenza, va soppesato che nessuna fonte di prassi letta riconosce espressamente la regolarità del DURC nel concordato minore prima dell’omologa: la richiesta va argomentata, e in caso di diniego si apre la terza strada. C’è poi il professionista: se non è iscritto all’INPS ma a una cassa privata, la certificazione di regolarità è rilasciata dalla cassa con proprie regole, e l’analogia va costruita su quel regolamento.

Pronunce e prassi che la sostengono

La logica di questa strada trova appoggio nelle pronunce cautelari sulla composizione negoziata in cui il piano prevedeva il pagamento integrale, anche dilazionato, del credito previdenziale: Trib. Milano, ord. 24/1/2025 ha accertato i presupposti per il rilascio del DURC proprio in un caso del genere; Trib. Genova 19/9/2025 ha escluso un pregiudizio apprezzabile per l’ente quando il piano prevede il pagamento integrale. Sul versante del concordato, la nota ministeriale e la circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell’8/6/2015, riprese dalle fonti di settore, collegano la regolarità prima dell’omologa all’integrale soddisfazione degli enti. Storicamente, Trib. Cosenza, decr. 19/12/2012, aveva già valorizzato il divieto di pagamento dei crediti anteriori come “sospensione legale” utile al DURC.

Seconda strada: falcidiare anche i contributi e puntare sull’omologa

In cosa consiste

Il piano tratta i crediti previdenziali come gli altri creditori privilegiati: li paga in misura parziale, nei limiti del valore di liquidazione attestato dall’OCC (art. 75 c.2), e per la parte incapiente li degrada al chirografo (art. 79 c.1 equipara ai chirografari, per la parte residua, i privilegiati soddisfatti solo in parte). Se l’INPS vota contro e il suo voto è determinante, il debitore chiede il cram down dell’art. 80 c.3. In questa strada si accetta che, fino all’omologa, il DURC possa risultare irregolare, e si punta sull’effetto dell’omologa: una volta omologato, il concordato vincola tutti i creditori anteriori, compresi gli enti, e il debito previdenziale anteriore si paga solo nei modi del piano.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il debito contributivo è la parte più pesante del passivo. Quando INPS e Cassa edile da soli rappresentano il 40-50% dei debiti, l’integrale pagamento è spesso semplicemente impossibile: la scelta non è tra pagare tutto o una parte, ma tra concordato e liquidazione controllata.
  2. L’attività può reggere qualche mese senza DURC. L’impresa che lavora prevalentemente con clienti privati, che non partecipa a gare e non ha crediti significativi verso enti pubblici, può sopportare un periodo di irregolarità formale.
  3. Il professionista con cassa privata e committenza privata. Per molti professionisti la regolarità contributiva conta per l’accesso a incarichi pubblici, ma non per l’attività quotidiana: in questi casi la falcidia può valere più del DURC immediato.

Come si esegue in sintesi

L’OCC attesta il valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio e la misura in cui gli enti sarebbero soddisfatti in liquidazione; il piano offre agli enti almeno quella misura e motiva la convenienza; si chiede il divieto di azioni esecutive (art. 78 c.2 lett. d) per proteggere conti e crediti dalle iniziative di riscossione; si raccolgono i voti; se l’INPS non aderisce ed è determinante, si chiede l’omologa forzosa dell’art. 80 c.3 dimostrando, anche con la relazione dell’OCC, la convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria; dopo la sentenza di omologa si chiede all’ente di adeguare la posizione e di rilasciare il DURC, versando sempre i contributi correnti e rispettando le scadenze del piano.

Vantaggi motivati

Il vantaggio principale è economico: la falcidia degli enti consente spesso un piano più equilibrato verso tutti i creditori e quindi più facile da votare e da eseguire. Il secondo vantaggio è giuridico: dopo l’omologa la posizione dell’impresa è più solida. Le fonti di settore riferiscono che il Ministero del Lavoro, già nel 2015, riteneva dovuto un DURC regolare dopo l’omologa anche con un piano a soddisfazione parziale, perché il concordato vincola tutti i creditori anteriori e realizza la condizione della sospensione dei pagamenti; e che il reclamo contro l’omologa non fa venire meno la regolarità durante la sua definizione (chiarimento cui fa riferimento il messaggio INPS n. 5223 del 6/8/2015). Il terzo vantaggio è che il cram down dell’art. 80 c.3 sottrae all’ente previdenziale il potere di bloccare da solo un piano conveniente. Il profilo ideale per questa strada è l’impresa o il professionista con un debito previdenziale elevato, un’attività che può sopportare qualche mese senza DURC e un piano che, anche falcidiando gli enti, li soddisfa più della liquidazione.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

Il rischio maggiore è il tempo. Dal deposito all’omologa passano mesi, e in quei mesi l’impresa senza DURC può perdere commesse, subire trattenute sui pagamenti pubblici o non poter incassare. Per un’impresa che vive di appalti, la falcidia degli enti può trasformarsi in una vittoria di principio pagata con la perdita della continuità, cioè del presupposto stesso del concordato (art. 74 c.1). Il secondo rischio è il dissenso: l’INPS ha indicato alle sedi di votare contro i piani che non soddisfano integralmente i crediti previdenziali e, se il concordato è omologato nonostante il voto contrario, di proporre reclamo (secondo le fonti di settore sul messaggio n. 5223/2015); il cram down richiede una prova rigorosa della convenienza, che il creditore contesta. Il terzo rischio è l’inadempimento successivo: se il piano non viene rispettato, l’ente può chiedere la revoca dell’omologazione (art. 82, con sentenza reclamabile ai sensi dell’art. 51), e la revoca apre alla conversione in liquidazione controllata (art. 83). L’elemento dirimente è quindi la tenuta dei flussi: una falcidia sostenibile sulla carta ma fragile nella realtà espone a un doppio danno.

Pronunce che la illuminano

Cass. n. 14555/2026 ha chiarito che nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio al concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità: un argomento utile, per analogia, anche sul trattamento dei crediti contributivi, pur riguardando il fisco. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 ha omologato il concordato minore di un avvocato applicando il cram down sul Fisco e la regola della priorità relativa. Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 ricorda il limite: il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni, quindi la falcidia dei privilegiati previdenziali va calibrata con cura.

Terza strada: chiedere al giudice una tutela specifica per il DURC

In cosa consiste

Quando l’ente nega il DURC e l’impresa non può attendere l’omologa, si chiede al giudice un provvedimento che neutralizzi l’effetto ostativo dei debiti anteriori. Le basi sono due. La prima è il divieto di azioni esecutive e cautelari dell’art. 78 c.2 lett. d), che il giudice dispone su istanza del debitore fino all’omologazione definitiva: secondo l’orientamento emerso nella composizione negoziata, un divieto giudiziale di riscossione rende irragionevole usare il DURC come strumento di pressione indiretta su crediti che non possono essere riscossi. La seconda è la tutela cautelare: in diversi tribunali, nella composizione negoziata, il giudice ha escluso di poter ordinare all’ente di rilasciare il DURC, ma ha ammesso l’accertamento cautelare dei presupposti per il rilascio. Trasferire questo schema al concordato minore è un’operazione interpretativa, non una regola scritta.

Quando ha senso: tre scenari

  1. Il DURC serve per una gara con scadenza ravvicinata. L’impresa deve presentare un’offerta o sottoscrivere un contratto entro poche settimane e non può aspettare il voto dei creditori.
  2. La stazione appaltante trattiene i pagamenti. I crediti maturati verso la pubblica amministrazione sono fermi per l’irregolarità contributiva e proprio quegli incassi servono a eseguire il piano.
  3. L’ente ha negato la regolarità nonostante un piano a pagamento integrale. La prima strada non ha funzionato in via amministrativa e serve un intervento del giudice.

Come si esegue in sintesi

Si documenta il pregiudizio concreto (gare, contratti, crediti verso enti pubblici, percentuale del fatturato che dipende dal DURC); si documenta la serietà del piano (attestazione dell’OCC, flussi, trattamento degli enti); si chiede al giudice della procedura, o al giudice competente per la tutela cautelare, di accertare che i debiti anteriori coperti dal divieto non sono ostativi al rilascio; si notifica il provvedimento all’ente e si chiede l’aggiornamento della posizione; si continua a versare il corrente.

Vantaggi motivati

È l’unica strada che può dare una risposta in tempi utili quando la via amministrativa è chiusa. Le pronunce lette, pur nate nella composizione negoziata, mostrano un’attenzione crescente al bilanciamento tra interesse pubblico alla regolarità contributiva e continuità aziendale: Trib. La Spezia, ord. 27/7/2026, ha ritenuto che, con misure protettive confermate e divieto di riscossione contributiva, i debiti anteriori non siano ostativi al DURC, a condizione che non vi siano irregolarità estranee alla sospensione (come il mancato versamento dei contributi correnti) e che il debito rientri nel periodo coperto. Il profilo ideale per questa strada è l’impresa che ha un bisogno di DURC documentato e urgente, un piano credibile e la prova di essere in regola con i contributi correnti.

Rischi e svantaggi, detti con franchezza

La giurisprudenza è divisa. Le fonti di settore riferiscono che il Tribunale di Arezzo ha negato che le misure protettive o cautelari possano supplire ai requisiti del DURC; altri tribunali hanno accolto domande simili solo come accertamento, non come ordine. Va soppesato anche che tutte le pronunce lette riguardano la composizione negoziata, e il concordato minore ha regole diverse: le misure dell’art. 78 c.2 lett. d) non coincidono con le misure protettive degli artt. 18-19, e il giudice potrebbe ritenere che la questione del DURC non rientri nei suoi poteri. Infine, la tutela cautelare ha durata limitata ed è legata alla procedura: se la domanda di concordato viene dichiarata inammissibile, o se l’omologa è negata, cade anche la base dell’accertamento (l’art. 80 c.5 prevede che, in caso di diniego, il giudice dichiari l’inefficacia delle misure protettive).

Pronunce che la sostengono e quelle che la frenano

A favore: Trib. La Spezia 27/7/2026; Trib. Milano, ord. 24/1/2025; Trib. Genova 19/9/2025; Trib. Como 7/11/2025, che ha concesso la misura sul DURC valutando il piano non manifestamente implausibile e il rischio di perdita di commesse e incassi; Trib. Como, ord. 5/3/2026, che l’ha prorogata estendendola al DURF; Trib. Milano 5/12/2025, che ha esteso il ragionamento al DURF in un caso con oltre il 90% del fatturato da contratti pubblici, precisando che il giudice non può ordinare il rilascio ma può accertarne i presupposti; Trib. Ivrea 24/12/2025, che chiede un ponderato contemperamento tra interessi pubblici e continuità aziendale anche con piano di rientro rateale. In senso contrario, l’orientamento attribuito al Tribunale di Arezzo dalle fonti di settore, di cui non sono disponibili estremi completi e che quindi non viene riportato tra le pronunce di riferimento.

Le tre strade messe alla prova con gli stessi numeri

Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali. I dati di partenza sono identici per tutte le strade.

Dati comuni. Impresa edile individuale con i requisiti dell’impresa minore. Passivo complessivo 287.450 €, così composto: INPS 38.720 €, INAIL 4.315 €, Cassa edile 6.940 € (totale enti previdenziali 49.975 €, pari al 17,4%); Erario 61.380 €; banca chirografaria 92.600 €; fornitori 83.495 €. Attivo: attrezzature e automezzi stimati 41.200 € e un credito di 57.300 € verso un Comune per lavori eseguiti, fermo perché il DURC risulta irregolare. L’OCC attesta che in liquidazione, con vendite rapide e un credito contestato in parte, si ricaverebbero al netto 31.600 €, che per l’ordine dei privilegi andrebbero agli enti previdenziali (63,2% del loro credito) e nulla all’Erario e ai chirografari. Risorse nette disponibili per il piano in quattro anni, grazie alla prosecuzione dell’attività e all’incasso del credito comunale: 112.400 €. Domanda depositata tramite OCC martedì 10 novembre 2026; decreto di apertura martedì 24 novembre 2026; termine per le adesioni fissato dal giudice al giovedì 24 dicembre 2026; contributi correnti mensili circa 2.140 €.

Simulazione 1 – Come si distribuiscono le risorse

Con la prima strada gli enti previdenziali ricevono 49.975 € (100%). Restano 62.425 € per Erario degradato al chirografo per l’intero (perché in liquidazione non riceverebbe nulla), banca e fornitori, per un totale di 237.475 €: la percentuale per i chirografari è del 26,3%. La banca riceve circa 24.342 €, i fornitori circa 21.948 €, l’Erario circa 16.135 €.

Con la seconda strada il piano offre agli enti il 65% in privilegio, cioè 32.484 €, appena sopra il 63,2% che otterrebbero in liquidazione, e degrada al chirografo il residuo di 17.491 €. Restano 79.916 € da distribuire su 254.966 € di chirografi: la percentuale sale al 31,3%. Gli enti ricevono in totale circa 37.966 € (76% del credito), la banca circa 29.024 €, i fornitori circa 26.170 €, l’Erario circa 19.239 €.

Con la terza strada la distribuzione dipende dal piano a cui la tutela cautelare si appoggia: può affiancare sia la prima sia la seconda strada. La differenza non sta nei numeri del riparto ma nel tempo in cui si sblocca il DURC.

Lettura: la seconda strada sposta circa 12.000 € dagli enti agli altri creditori e alza di cinque punti la percentuale dei chirografari. A fronte di questo vantaggio, va soppesato il fatto che il credito di 57.300 € verso il Comune, indispensabile per finanziare il piano, rischia di restare fermo fino all’omologa.

Simulazione 2 – Il calendario del DURC

L’impresa chiede il DURC giovedì 12 novembre 2026, due giorni dopo il deposito. Il sistema rileva il debito anteriore e invia l’invito a regolarizzare: la domanda di concordato, a quella data, non ha ancora prodotto alcun effetto riconosciuto dall’ente.

  • Prima strada. Dopo il decreto di apertura del 24 novembre, che dispone su istanza il divieto di azioni esecutive (art. 78 c.2 lett. d), lo Studio presenterebbe il 25 novembre all’INPS, all’INAIL e alla Cassa edile una richiesta motivata di riconoscimento della regolarità, con piano a pagamento integrale degli enti. Se l’ente accoglie, il DURC può arrivare prima della scadenza del termine per il voto e il Comune può pagare. Se l’ente nega, si perde qualche settimana e si passa alla terza strada.
  • Seconda strada. Il DURC resta irregolare almeno fino all’omologa. Ipotizzando una sentenza di omologa lunedì 15 febbraio 2027, l’impresa resta senza DURC per circa tre mesi, durante i quali il credito comunale resta bloccato e non può partecipare a nuove gare. Se nel frattempo un ente propone reclamo contro l’omologa, secondo la prassi ministeriale riferita dalle fonti di settore la regolarità non dovrebbe venire meno durante il reclamo; resta però il rischio di una sede che interpreta diversamente.
  • Terza strada. Ricorso cautelare depositato martedì 1° dicembre 2026, con documentazione del credito comunale e delle gare in scadenza. Ipotizzando un provvedimento mercoledì 9 dicembre 2026 che accerta i presupposti per il rilascio, l’impresa lo notifica agli enti e chiede l’aggiornamento della posizione. I tempi dipendono dal tribunale e l’esito non è prevedibile, data la divisione della giurisprudenza.

Un dettaglio che conta: i termini della procedura corrono anche in agosto, perché l’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi deposita a luglio non può contare su una pausa estiva né per le adesioni dei creditori né per i reclami.

Simulazione 3 – Il contributo corrente non pagato

Stessi dati, prima strada riuscita: il DURC è stato rilasciato. A gennaio 2027 l’impresa ha un incasso in ritardo e non versa i contributi di dicembre, circa 2.140 €, la cui scadenza (sabato 16 gennaio 2027) slitta a lunedì 18 gennaio. Alla verifica successiva il sistema rileva un debito corrente, estraneo al piano e non coperto da alcuna sospensione. Il DURC torna irregolare, indipendentemente dalla bontà degli argomenti sul debito anteriore. Con la seconda strada l’effetto sarebbe identico dopo l’omologa; con la terza, l’accertamento cautelare perderebbe la sua base, perché le pronunce lette condizionano la tutela proprio all’assenza di irregolarità estranee al debito sospeso (Trib. La Spezia 27/7/2026). Il mancato pagamento ripetuto delle scadenze del piano, inoltre, può portare alla revoca dell’omologazione (art. 82) e all’apertura della liquidazione controllata (art. 83). Il contributo corrente è la condizione comune a tutte le strade: nessuna di esse sopravvive a un F24 mancato.

Il confronto in una tabella

La tabella riassume le tre strade sugli stessi parametri. I costi indicati sono solo quelli della procedura previsti dalla legge (compenso dell’OCC liquidato secondo il D.M. 202/2014, eventuali spese di giustizia del giudizio cautelare), non quelli della consulenza. Le durate sono indicative e dipendono dal tribunale: il Codice fissa alcuni termini (fino a 15 giorni per le integrazioni, non oltre 30 giorni per le adesioni), ma non la durata complessiva della fase fino all’omologa.

Due avvertenze per leggerla correttamente. La prima: la colonna della terza strada presuppone che sia stata scelta anche una delle altre due per il piano, perché la tutela cautelare non decide come si pagano i creditori. La seconda: “reversibilità” indica quanto è facile tornare indietro o cambiare impostazione dopo la scelta, tenendo conto che, nel reclamo contro il decreto di inammissibilità, piano e proposta non possono essere modificati (art. 78 c.1).

Parametro Prima strada: enti pagati per intero Seconda strada: falcidia anche degli enti Terza strada: tutela del giudice
Base normativa Art. 74 c.4 CCII; art. 5 c.1 e art. 3 c.2 lett. b) D.M. 30/1/2015 per analogia; art. 78 c.2 lett. d) Artt. 75 c.2, 79 c.1, 80 c.3 CCII; effetti dell’omologa Art. 78 c.2 lett. d) CCII; tutela cautelare per analogia con la composizione negoziata
Quando può arrivare il DURC Dopo il decreto di apertura, se l’ente accoglie la richiesta Di regola dopo la sentenza di omologa Dopo il provvedimento del giudice, se accolto
Tempi indicativi Settimane dopo l’apertura Mesi (fino all’omologa) Settimane dal ricorso, variabili per tribunale
Complessità Media: serve una richiesta argomentata all’ente Alta: attestazione del valore di liquidazione e possibile cram down Alta: prova del pregiudizio e del fumus del piano
Costo per gli altri creditori Più alto (chirografari al 26,3% nella simulazione) Più basso (chirografari al 31,3%) Neutro: dipende dal piano scelto
Rischio in caso di esito negativo Diniego dell’ente; si passa alla terza strada Mesi senza DURC; perdita di commesse e incassi; reclamo degli enti Rigetto per orientamento restrittivo; spese del giudizio
Effetti sulle esecuzioni Divieto di azioni esecutive su istanza, fino all’omologa definitiva Uguale Uguale, più l’eventuale accertamento sul DURC
Reversibilità Buona: il piano può essere integrato nei 15 giorni concessi dal giudice Limitata: cambiare il trattamento degli enti dopo il voto è difficile Buona: si può rinunciare o riproporre la domanda
Costi di legge Compenso OCC (D.M. 202/2014) Compenso OCC (D.M. 202/2014) Compenso OCC più spese del giudizio cautelare

Come orientarsi tra le tre strade

Non esiste una strada migliore in assoluto. Esistono alcuni criteri che, nella maggior parte dei casi, indicano quale impostazione regge meglio.

Primo criterio: quanto pesa il DURC sul fatturato. Se la situazione presenta una quota rilevante di ricavi da appalti, subappalti o forniture pubbliche, generalmente la priorità diventa il DURC immediato, e la prima strada, eventualmente affiancata dalla terza, tende a prevalere sulla seconda anche se costa qualcosa agli altri creditori. Se invece la clientela è privata e l’attività non dipende da gare o incassi pubblici, il peso del DURC si riduce e la falcidia degli enti può diventare la scelta più razionale.

Secondo criterio: quanto pesa il debito previdenziale sul passivo. Quando gli enti rappresentano una quota contenuta del passivo, l’integrale pagamento è spesso sostenibile. Quando superano un terzo dei debiti, il pagamento integrale rischia di prosciugare le risorse per gli altri creditori e di far perdere la maggioranza: in questi casi la seconda strada, con un’attestazione rigorosa dell’OCC, è spesso l’unica che tiene in piedi il concordato.

Terzo criterio: il rango del privilegio e il valore di liquidazione. I contributi hanno un privilegio di grado elevato. Se in liquidazione gli enti sarebbero pagati per intero o quasi, il margine di falcidia è minimo, perché il piano non può offrire meno del valore di liquidazione (art. 75 c.2): la seconda strada perde gran parte del suo vantaggio economico e la prima diventa quasi obbligata. L’elemento dirimente è l’attestazione dell’OCC sul valore di mercato dei beni: è da lì che si capisce quanto spazio esiste davvero.

Quarto criterio: la regolarità del corrente. Se l’impresa non è in grado di garantire il pagamento puntuale dei contributi correnti per tutta la durata del piano, nessuna strada porta a un DURC stabile. In questi casi il problema non è giuridico ma industriale, e va valutato se il concordato minore sia davvero la soluzione o se convenga una diversa procedura.

Quinto criterio: il tribunale e i tempi. La terza strada dipende dall’orientamento del tribunale competente, che su questi temi è ancora in formazione. Se l’urgenza è massima e il tribunale non ha precedenti, conviene non affidare tutto alla tutela cautelare e costruire comunque un piano che, almeno per gli enti, renda la richiesta amministrativa difendibile.

C’è poi un aspetto che attraversa tutti i criteri: la scelta va fatta prima del deposito, perché il trattamento degli enti nel piano determina il resto. Prima del deposito, inoltre, è possibile valutare una rateizzazione dei contributi con l’ente o il pagamento di una parte del debito anteriore, che può ridurre il problema alla radice; va però verificato che quei pagamenti non alterino la parità di trattamento dei creditori e che siano coerenti con il piano.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: “Nel concordato minore il DURC non si chiede, si costruisce: dipende da come il piano tratta gli enti, da cosa attesta l’OCC e da come si scrive l’istanza al giudice fin dal primo giorno.”

Le domande di chi deve ancora decidere

Posso cambiare strada a metà procedura? In parte. Prima del decreto di apertura il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrare il piano (art. 78 c.1), e in quella fase il trattamento degli enti può essere rivisto. Dopo la comunicazione ai creditori e durante il voto, modificare il trattamento degli enti significa di fatto rimettere in discussione le adesioni. La terza strada, invece, può essere attivata in qualsiasi momento, anche dopo aver scelto la prima o la seconda.

E se scelgo la strada sbagliata? Le conseguenze sono diverse. Se si sceglie la prima e l’ente nega il DURC, si è pagato di più senza ottenere subito il risultato, ma il piano resta valido e la terza strada è ancora aperta. Se si sceglie la seconda e l’attività non regge i mesi senza DURC, il rischio è più grave: la perdita della continuità può compromettere la fattibilità del piano, e un piano inattuabile apre la porta alla revoca e alla liquidazione controllata (artt. 82 e 83).

L’INPS può bloccare da solo il concordato votando contro? Non necessariamente. Il voto dell’INPS conta come quello degli altri creditori; se il suo dissenso è determinante per la maggioranza, il giudice può comunque omologare quando la proposta è per l’ente conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria (art. 80 c.3). Il creditore che ha colpevolmente determinato l’indebitamento non può contestare la convenienza (art. 80 c.4), ma la regola difficilmente riguarda un ente previdenziale.

Il divieto di azioni esecutive basta per avere il DURC? Da solo no, almeno secondo una parte dei tribunali. È una base importante, perché impedisce all’ente di riscuotere il debito anteriore, ma la regolarità contributiva segue regole proprie: alcune pronunce sulla composizione negoziata hanno ritenuto che un divieto giudiziale neutralizzi l’effetto ostativo dei debiti anteriori, altre hanno negato che misure protettive o cautelari possano sostituire i requisiti del DURC. Nel concordato minore la questione non ha ancora una risposta consolidata.

Sono un professionista: vale lo stesso discorso? In parte. Il professionista può accedere al concordato minore (art. 74 c.1 parla di attività imprenditoriale o professionale). Se è iscritto alla gestione separata INPS, il DURC segue le regole generali; se è iscritto a una cassa professionale, la regolarità è certificata dalla cassa secondo il proprio regolamento, e gli argomenti del confronto vanno adattati a quella disciplina. Il trattamento della cassa nel piano, il suo voto e l’eventuale omologa forzosa seguono comunque le regole del CCII.

Quanto dura un DURC rilasciato durante la procedura e cosa succede alla scadenza? Il documento ha una validità limitata nel tempo (nella prassi del DURC online, 120 giorni dalla richiesta) e alla scadenza la verifica si ripete da capo. Questo significa che la regolarità ottenuta in una fase della procedura non “si trascina” automaticamente nella successiva: se il DURC viene rilasciato dopo il decreto di apertura e scade prima dell’omologa, alla nuova richiesta l’ente valuterà di nuovo la posizione, alla luce dello stato della procedura in quel momento. Per un’impresa che lavora con appalti pluriennali conviene quindi impostare un calendario delle richieste coordinato con le fasi del concordato (apertura, voto, omologa, prime scadenze del piano) e preparare in anticipo, per ciascuna fase, la documentazione da allegare.

Quali documenti servono, in pratica, per sostenere la richiesta di regolarità? L’elenco tipico comprende: il decreto di apertura dell’art. 78 con la prova della pubblicità disposta; la parte del piano che riguarda gli enti previdenziali, con importi, rango del privilegio e scadenze; la relazione e l’attestazione dell’OCC, in particolare sul valore di liquidazione e sulla convenienza; il provvedimento che dispone il divieto di azioni esecutive e cautelari, se emesso; gli F24 dei contributi correnti successivi al deposito, con le quietanze; dopo l’omologa, la sentenza e la prova della sua comunicazione. Per la terza strada vanno aggiunti la documentazione dei contratti pubblici, delle gare e dei crediti bloccati, e un prospetto che mostri quanta parte del fatturato dipende dal DURC: è ciò che le pronunce di Como e Milano hanno valutato per riconoscere il pericolo nel ritardo.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette (rassegne, massime, sintesi). Per molte decisioni di merito la fonte non riporta il numero del provvedimento: sono indicate con tribunale e data. Nessuna riguarda espressamente il DURC nel concordato minore: la maggior parte nasce dalla composizione negoziata e va usata per analogia, tre riguardano il concordato minore su temi collegati (trattamento dei crediti pubblici e ordine delle prelazioni).

Per la prima strada (pagamento integrale degli enti)

  1. Trib. Milano, ord. 24/1/2025 (pubblicata su ilcaso.it, nota da rassegna su dirittobancario.it). In una composizione negoziata il cui piano prevedeva il pagamento integrale, anche dilazionato, del credito previdenziale, il tribunale ha dichiarato inammissibile la domanda di ordinare all’ente il rilascio del DURC, ma ha accolto la domanda subordinata di accertamento dei presupposti per il rilascio. Rilevanza: mostra che il pagamento integrale degli enti è l’elemento che rende più agevole la tutela, e che il giudice tende a lavorare sull’accertamento, non sull’ordine.
  2. Trib. Genova, provv. 19/9/2025 (ilcaso.it, nota da rassegna). Il DURC è funzionale anche all’incasso di crediti già maturati verso la pubblica amministrazione; non vi è pregiudizio apprezzabile per l’ente quando il piano prevede il pagamento integrale. Rilevanza: è l’argomento centrale per l’impresa che ha crediti verso enti pubblici bloccati, come nella simulazione.
  3. Trib. Cosenza, decr. 19/12/2012 (nota da un contributo di EC News). Nel regime della legge fallimentare, il divieto di pagamento dei crediti anteriori nel concordato preventivo è stato considerato una sospensione legale dei pagamenti idonea a giustificare la regolarità contributiva. Rilevanza storica: è all’origine dell’argomento che oggi si prova a estendere al concordato minore tramite l’art. 3 c.2 lett. b) del decreto sul DURC.

Per la seconda strada (falcidia degli enti e omologa)

  1. Cass. n. 14555/2026 (sintesi Fiscal Focus del 20/5/2026). Nel concordato minore la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale: il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità. Rilevanza: riguarda il fisco, non gli enti previdenziali, ma conferma che nel concordato minore i crediti pubblici si trattano con le regole proprie del Codice, senza importare automaticamente quelle del concordato preventivo.
  2. Trib. Roma, sez. XIV, n. 753 del 22/9/2025 (NT+ Diritto). Concordato minore di un avvocato omologato con cram down sul Fisco e applicazione della regola della priorità relativa. Rilevanza: dimostra che l’omologa forzosa nei confronti di un creditore pubblico è praticabile anche nel concordato minore di un professionista; il meccanismo dell’art. 80 c.3 vale anche per gli enti previdenziali.
  3. Cass. Sez. I n. 28574 del 28/10/2025 (edotto). Il concordato minore deve rispettare l’ordine delle prelazioni. Rilevanza: è il limite principale della seconda strada; i contributi, per il loro privilegio, non possono essere trattati peggio dei crediti di grado inferiore.

Per la terza strada (tutela del giudice)

  1. Trib. La Spezia, ord. 27/7/2026 (sintesi iusletter del 29/9/2026, da ItaliaOggi; segnalata anche da Fiscal Focus del 15/10/2026). In composizione negoziata, con misure protettive confermate per 120 giorni e divieto di azioni esecutive e di riscossione contributiva, anche con pignoramento presso terzi ex art. 72-bis D.P.R. 602/1973, i debiti contributivi anteriori non sono ostativi al DURC per tutta la durata del divieto, purché non vi siano irregolarità estranee alla sospensione (come il mancato versamento dei correnti) e il debito rientri nel periodo coperto. Il principio è esteso alla certificazione di regolarità fiscale. Rilevanza: è la pronuncia più vicina all’argomento che si può proporre nel concordato minore sulla base dell’art. 78 c.2 lett. d).
  2. Trib. Como, 7/11/2025 (inedita, nota da rassegna su dirittobancario.it). Misura cautelare sul DURC concessa valutando il fumus (piano non manifestamente implausibile, parere dell’esperto) e il periculum (perdita di commesse e incassi). Rilevanza: indica quali elementi documentare nel ricorso.
  3. Trib. Como, ord. 5/3/2026 (inedita, stessa rassegna). Proroga della misura sul DURC ed estensione al DURF, con le difficoltà del piano attribuite all’inerzia della pubblica amministrazione debitrice. Rilevanza: la tutela può essere adeguata nel tempo se il ritardo non dipende dall’impresa.
  4. Trib. Milano, 5/12/2025 (inedita, stessa rassegna). Con oltre il 90% del fatturato da contratti pubblici, DURC e DURF sono condizioni della continuità; il giudice non può ordinarne il rilascio, ma può accertarne i presupposti. Rilevanza: chiarisce il perimetro della domanda da proporre.
  5. Trib. Ivrea, 24/12/2025 (dirittodellacrisi.it, nota da rassegna). L’accertamento cautelare sul DURC richiede un ponderato contemperamento tra interessi pubblici e continuità aziendale, anche con piano di rientro rateale. Rilevanza: la tutela non è automatica; va dimostrato perché, nel caso concreto, la continuità prevale.

La prassi amministrativa da conoscere

Non sono pronunce, ma orientano il comportamento degli enti: la circolare del Ministero del Lavoro n. 19 dell’8/6/2015, che secondo le fonti di settore impone di attestare l’irregolarità prima dell’omologa quando il piano non soddisfa integralmente gli enti; la circolare INPS n. 126 del 26/6/2015, sull’irregolarità in caso di mancato rispetto dei termini del piano omologato; il messaggio INPS n. 5223 del 6/8/2015, sul voto contrario ai piani a soddisfazione parziale e sulla regolarità durante il reclamo contro l’omologa; il messaggio INPS n. 3553 del 25/10/2024 che, secondo le sintesi divulgative, dopo il D.Lgs. 136/2024 attribuisce al direttore regionale o di coordinamento metropolitano la decisione sulle proposte di transazione dei crediti contributivi, con applicazione adattata anche al concordato minore. Tutte queste indicazioni sono nate per il concordato preventivo o per la transazione, e la loro applicazione al concordato minore va verificata caso per caso con la sede competente.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Lo Studio lavora sulla scelta prima ancora che sulla domanda, perché nel concordato minore il DURC dipende da decisioni che si prendono nel piano. Ecco cosa fa concretamente:

  1. Ricostruiamo la posizione contributiva presso INPS, INAIL e Cassa edile (o cassa professionale), separando debito anteriore e debito corrente, con estratti e verifiche dei commercialisti dello staff.
  2. Simuliamo le tre strade sui tuoi numeri, calcolando quanto ricevono gli enti e gli altri creditori in ciascuna e quanto costa all’attività ogni mese senza DURC.
  3. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, tenendo conto dell’orientamento del tribunale competente e del rango dei privilegi.
  4. Lavoriamo con l’OCC sull’attestazione del valore di liquidazione, che decide quanto spazio esiste per falcidiare gli enti (art. 75 c.2).
  5. Scriviamo il trattamento degli enti nel piano in modo che la richiesta di regolarità sia argomentabile, con importi, scadenze e coordinamento con i contributi correnti.
  6. Prepariamo l’istanza di divieto di azioni esecutive e cautelari dell’art. 78 c.2 lett. d) già con la domanda.
  7. Redigiamo la richiesta motivata agli enti per il riconoscimento della regolarità dopo il decreto di apertura, con gli allegati necessari.
  8. Predisponiamo il ricorso per la tutela cautelare quando la via amministrativa si chiude, documentando fumus e periculum come richiesto dalle pronunce più recenti.
  9. Costruiamo la prova di convenienza per il cram down dell’art. 80 c.3 quando il voto degli enti è determinante.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano con un calendario dei versamenti correnti e delle scadenze, per evitare che un pagamento mancato faccia perdere il DURC o porti alla revoca.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista conta qui per una ragione concreta: la scelta del trattamento degli enti fatta oggi va difesa domani, nel reclamo contro l’omologa o contro il diniego, e poi in Cassazione, senza cambiare mani né linea. Chi imposta il piano è lo stesso che ne sostiene la tenuta in ogni grado. Il lavoro è svolto da avvocati e commercialisti insieme sullo stesso fascicolo: i primi sul piano, sulle istanze e sui ricorsi, i secondi sulla posizione contributiva, sui flussi e sulle verifiche che l’ente compie sul DURC. L’esperienza come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC consente di anticipare le valutazioni che l’Organismo e il giudice faranno sul piano, e quella di Esperto Negoziatore porta nel concordato minore gli argomenti maturati nella composizione negoziata, da cui provengono quasi tutte le pronunce sul DURC.

In chiusura

La risposta alla domanda del titolo è sì, ma non in automatico e non allo stesso modo per tutti. Il DURC durante il concordato minore si può ottenere pagando integralmente gli enti e argomentando la regolarità dalla fase di apertura, oppure lo si può recuperare dopo l’omologa di un piano che falcidia anche i contributi, oppure lo si può chiedere al giudice quando l’urgenza non consente di aspettare. In tutti i casi resta ferma una condizione: i contributi correnti vanno pagati con puntualità. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo, commesse e, nei casi peggiori, la stessa continuità che il concordato minore dovrebbe proteggere.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo tema perché unisce competenze che raramente si trovano insieme: l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno la costruzione e l’attestazione del piano; coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che segue la posizione contributiva; ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, il terreno su cui si è formata la giurisprudenza sul DURC.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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