I Debiti Fatti Per Curare Un Familiare Malato Si Possono Ridurre Con Il Piano Del Consumatore?

Questa pagina raccoglie, una dopo l’altra, le domande che ci fanno più spesso le persone che si sono indebitate per assistere un genitore, un figlio, un coniuge o un fratello malato. Le abbiamo lasciate come ci arrivano, con le parole di chi le pone, e abbiamo risposto come risponderemmo seduti alla scrivania: in modo diretto, con i numeri, con i documenti da preparare e con i rischi da conoscere prima di partire.

Il quadro, in breve. Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal correttivo D.Lgs. 136/2024) permette al consumatore sovraindebitato di proporre ai creditori, con l’aiuto di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano di ristrutturazione dei debiti a contenuto libero, che può prevedere il pagamento anche parziale dei crediti (art. 67 CCII). Il piano lo omologa il giudice, anche se i creditori non sono d’accordo, quando è ammissibile, fattibile e conveniente rispetto alla liquidazione. L’ostacolo che conta di più, nei casi di cui parliamo qui, è uno solo: la legge esclude chi ha causato il proprio sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (art. 69 CCII). Ed è proprio lì che la malattia di un familiare cambia il discorso, nel bene e, se mal documentata, nel male.

Perché ce ne occupiamo noi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il lavoro di chi deve scrivere la relazione sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza del debitore, cioè il documento da cui dipende se i debiti fatti per curare una persona cara verranno letti come una necessità o come un’imprudenza. Accanto a lui lavora uno staff di avvocati e commercialisti che ricostruisce, carte alla mano, il percorso di ogni euro preso in prestito.

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“Ho fatto prestiti per pagare le cure di mia madre: posso davvero chiedere di pagarne solo una parte?”

Sì, si può: il piano del consumatore ammette il pagamento parziale dei debiti e la malattia di un familiare è uno dei motivi che più spesso porta il giudice a considerare il debitore meritevole. Ma non è automatico, e le spiego subito da cosa dipende.

L’art. 67 CCII dice che il piano ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento “anche parziale e differenziato” dei crediti. Non c’è una percentuale minima fissata dalla legge per i creditori chirografari, cioè quelli senza garanzie come le finanziarie, le banche dei prestiti personali o le società delle carte revolving. Quello che il giudice controlla è che il piano sia sostenibile con il suo reddito, che dia ai creditori almeno quanto avrebbero ottenuto se si vendesse tutto quello che lei possiede, e che lei non sia arrivato a questo punto per colpa grave.

Ed eccoci al punto. Chi si indebita per comprarsi un’auto di lusso o per vacanze sopra le proprie possibilità parte in salita. Chi si indebita perché la madre ha avuto un ictus e serviva una badante, perché il Servizio sanitario aveva liste d’attesa incompatibili con la malattia, perché la retta della residenza assistita superava la pensione della madre, parte da una posizione diversa: la spesa è stata imposta da un evento esterno, non scelta. I tribunali lo riconoscono. Il Tribunale di Brindisi, con la sentenza di omologa del 19/11/2024, ha ritenuto meritevole un consumatore il cui debito nasceva, tra l’altro, dalle spese per la grave malattia di un familiare, osservando che le cause non gli erano imputabili in modo grave.

Il punto delicato è che la malattia, da sola, non basta. Il giudice deve vedere il collegamento: quel prestito è servito per quelle cure. Se il collegamento non si vede, il discorso si rovescia, come le racconto più avanti con un caso deciso a Roma.

In sintesi: la riduzione è possibile, la legge non pone soglie minime, e la malattia del familiare è un argomento forte. Il lavoro vero sta nel dimostrarlo, ed è di questo che parla quasi tutto il resto della pagina.

“Ma il malato era lui, i debiti li ho fatti io: sono comunque un ‘consumatore’?”

Sì, nella grande maggioranza dei casi: conta perché ha fatto il debito, non chi ha ricevuto la cura.

Secondo l’art. 2, comma 1, lettera e) del CCII, come riscritto dal correttivo del 2024, è consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei alla propria attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale, e che accede agli strumenti della crisi per i debiti contratti in quella qualità. Pagare la badante di suo padre, la fisioterapia di sua moglie o il trasporto in ambulanza privata di suo figlio sono, per definizione, scopi personali e familiari. Che lo faccia un impiegato, un pensionato, un’insegnante o un operaio non cambia nulla.

Le cose si complicano in due casi.

Il primo: lei è un professionista o ha una ditta individuale e ha usato la carta o il fido dell’attività per pagare le cure. In quel caso i debiti si mescolano. Se tra i suoi debiti ce ne sono anche di natura professionale o d’impresa, il piano del consumatore non è più la strada giusta per tutti, e si deve ragionare sul concordato minore (art. 74 CCII) o sulla liquidazione controllata. Non è un dramma, ma va capito prima, non dopo il deposito.

Il secondo: il debito non è suo, ma del familiare malato, e lei ha firmato come garante. Ne parlo in una domanda dedicata più sotto, perché lì le regole cambiano parecchio.

Un consiglio pratico: non è necessario che il familiare malato viva con lei. Il nucleo familiare conta per calcolare quanto le serve per vivere, ma il fatto che i soldi siano andati a una persona che abita altrove, per esempio un genitore ricoverato in una struttura, non le toglie la qualità di consumatore. Conterà invece dimostrare che quella spesa era necessaria e che nessun altro poteva sostenerla.

“Quali debiti posso mettere nel piano? Prestiti, carte, cessione del quinto, la badante, la RSA?”

Tutti i debiti che ha alla data della domanda entrano nel piano: la legge chiede l’elenco di tutti i creditori, senza eccezioni. Cambia il modo in cui ciascuno può essere trattato.

Ecco come li classifichiamo di solito in questi casi:

Tipo di debito Natura Come può essere trattato nel piano
Prestiti personali, finanziamenti finalizzati, carte revolving Chirografari Pagamento parziale, anche in percentuale bassa, se il piano è conveniente rispetto alla liquidazione
Cessione del quinto dello stipendio o della pensione Chirografaria (salvo garanzie particolari) Falcidia e ristrutturazione espressamente ammesse (art. 67 c.3 CCII)
Rette arretrate della RSA o di una struttura privata Di regola chirografarie Pagamento parziale come gli altri chirografari
Retribuzioni o TFR non pagati alla badante assunta da lei Privilegiate (crediti di lavoro) Pagamento non integrale solo se non inferiore a quanto il creditore otterrebbe dalla liquidazione; moratoria fino a due anni (art. 67 c.4)
Contributi INPS non versati per la badante Privilegiati Stesse regole dei privilegiati
Mutuo sulla casa in cui abita Ipotecario Può continuare a pagare le rate alla scadenza se è in regola o se il giudice la autorizza a sanare l’arretrato (art. 67 c.5)
Debiti fiscali (per esempio IRPEF non versata) In parte privilegiati Rientrano nel piano; l’OCC chiede il quadro aggiornato all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 68 c.4)

Due precisazioni che fanno la differenza.

La cessione del quinto è spesso il debito che pesa di più su chi assiste un malato, perché viene trattenuta in busta paga prima ancora che lo stipendio arrivi sul conto. L’art. 67 c.3 consente espressamente di falcidiarla e ristrutturarla: nel piano si può prevedere che la trattenuta cessi e che il cessionario riceva una percentuale, come gli altri chirografari.

La badante è un caso diverso. Se lei l’ha assunta regolarmente e non è riuscito a pagarla, quel credito è privilegiato. Significa che non si può offrirle “il 20% come agli altri”: il piano deve garantirle almeno quanto otterrebbe in caso di vendita dei suoi beni. Si può però prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologa, con gli interessi legali. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026, come riportata da ItaliaOggi) ha chiarito che la moratoria sospende il pagamento ma non riduce il credito: alla scadenza dei due anni il rimborso deve partire, anche a rate.

“Ho chiesto un prestito dopo l’altro per tirare avanti: il giudice mi considererà colpevole?”

Non necessariamente: il fatto stesso di essere arrivati a debiti sproporzionati non è colpa grave, perché è la definizione stessa di sovraindebitamento. Conta come e perché si è arrivati lì.

È la domanda che sentiamo di più, e la risposta onesta ha due facce.

La faccia rassicurante. Secondo una pronuncia del Tribunale di Napoli del 5/5/2025, segnalata da ecnews, la sproporzione dell’indebitamento non integra di per sé la colpa grave, perché è proprio la condizione che consente l’accesso alla procedura. Allo stesso modo, il Tribunale di Brindisi, nella sentenza di omologa del 7/1/2026 (R.G. 58/2025), ha omologato il piano di un consumatore il cui debito era cresciuto per esigenze familiari e per un calo di reddito, ritenendo che non si potesse esprimere un giudizio di imputabilità delle cause. E chi assiste un malato vive esattamente questo: le spese crescono mentre il reddito spesso cala, perché si chiede il part-time, si usano permessi, si rinuncia agli straordinari.

La faccia meno comoda. Il Tribunale di Benevento, l’11/12/2023 (sempre secondo ecnews), ha ritenuto colpa grave chiedere un nuovo finanziamento quando le condizioni economiche erano già compromesse. E il Tribunale di Agrigento, con la sentenza del 6/5/2026 (R.G. 22-1/2026, segnalata da iusletter), ha negato l’omologa quando il ricorso al credito era ripetuto e imprudente e non era legato a bisogni essenziali o a eventi davvero imprevisti.

Leggendo insieme queste decisioni si capisce dove sta il confine. Il prestito numero quattro, preso per pagare le rate dei primi tre, è il punto critico: se lo ha fatto perché nel frattempo la malattia si è aggravata e servivano altre cure, si spiega; se lo ha fatto solo per spostare il problema in avanti, senza un evento nuovo, il giudice può leggerlo come imprudenza.

Per questo, nella ricostruzione, mettiamo in fila ogni finanziamento con la data, l’importo, a cosa è servito e cosa stava succedendo in quel momento alla salute del familiare. Una cartella clinica che mostra un ricovero a marzo e un prestito chiesto ad aprile racconta una storia molto diversa da un prestito isolato senza spiegazione.

“Da dove comincio? Devo andare in tribunale da solo?”

No, in tribunale non si va da soli e nemmeno per primi. Il punto di partenza è l’Organismo di composizione della crisi (OCC) del circondario del tribunale competente, cioè quello del luogo in cui lei risiede.

L’art. 68 CCII prevede che la domanda sia presentata al giudice tramite l’OCC. La legge non impone l’assistenza di un avvocato, ma in pratica chi arriva all’OCC con le carte già ordinate e con una proposta già ragionata risparmia mesi.

La sequenza reale è questa.

Prima si presenta all’OCC un’istanza di nomina del gestore. L’OCC nomina un gestore della crisi, che è il professionista che la seguirà fino all’omologa e, dopo, vigilerà sull’esecuzione del piano.

Poi il gestore raccoglie i documenti, verifica i debiti e, entro sette giorni dall’incarico, ne dà notizia all’agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, che hanno quindici giorni per comunicare i debiti tributari accertati (art. 68 c.4). Questo passaggio è importante per chi assiste un malato, perché spesso negli anni difficili si saltano anche il bollo dell’auto, la TARI, qualche rata dell’IRPEF.

Poi si costruisce il piano: quanto offre, per quanto tempo, a chi. Il gestore scrive la relazione che accompagna la domanda. È qui che si gioca tutto, perché la relazione deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 lett. a), le ragioni per cui non riesce più a pagare, la valutazione sulla completezza dei documenti e i costi presunti della procedura.

Infine la domanda viene depositata in tribunale e si apre la fase descritta nella tabella della prossima risposta.

Un’avvertenza pratica: l’OCC non è il suo avvocato. Il gestore deve essere imparziale e scrivere quello che vede, anche le cose che non le fanno comodo. Per questo è utile che lei arrivi con una ricostruzione già fatta da chi tutela solo i suoi interessi, così che il gestore trovi le prove e non solo il racconto.

“Come dimostro che i soldi sono andati davvero nelle cure?”

Con i documenti, uno per uno: è la domanda più importante di tutta la pagina, perché è su questo che si perdono i piani dei caregiver.

Il caso che citiamo sempre è quello del Tribunale di Roma, decreto del 4/5/2023, raccontato da iusletter. Una signora attribuiva i debiti alla morte del marito e alle spese per il mantenimento e le cure della figlia. Il giudice ha respinto l’omologa: le spese non erano documentate da ricevute o resoconti e il debito poteva derivare anche da spese diverse, voluttuarie. Il tribunale ha ricordato che spetta al debitore dimostrare l’assenza di colpa grave, anche attraverso la relazione dell’OCC. La storia era probabilmente vera; mancavano le carte.

Ecco cosa prepariamo, in concreto, in un fascicolo di questo tipo.

Sul familiare malato: certificazioni mediche e diagnosi, verbali di invalidità civile o di riconoscimento della disabilità grave, lettere di dimissione, piani terapeutici. Non serve la cartella clinica completa, serve la cronologia della malattia, cioè quando è iniziata, quando si è aggravata, quando sono servite cure aggiuntive.

Sulle spese: fatture di visite e terapie private, scontrini della farmacia e ricevute dei ticket, contratto di assunzione della badante con buste paga e versamenti dei contributi, contratto e fatture della RSA o della residenza assistita, preventivi e fatture di ausili, lavori per l’eliminazione di barriere architettoniche, acquisto o adattamento di un’auto. Un aiuto prezioso, spesso sottovalutato, sono le dichiarazioni dei redditi, perché le spese sanitarie portate in detrazione negli anni sono già una traccia ufficiale.

Sui prestiti: contratti di finanziamento con la data e la finalità indicata, estratti conto che mostrano il passaggio del denaro dal prestito al pagamento della spesa.

Sul reddito: le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e la documentazione di stipendi, pensioni ed entrate del nucleo, che l’art. 67 c.2 richiede comunque; più le prove dei cali di reddito legati all’assistenza, come la trasformazione a part-time o i periodi di congedo.

Il collegamento temporale vale quanto il documento stesso: una tabella che mette su una riga la data del prestito, l’importo, la spesa pagata e l’evento sanitario di quel periodo è spesso l’allegato più convincente della relazione.

“Quanto mi lasciano per vivere e quanto va ai creditori?”

Non c’è una cifra fissa: si parte dal suo reddito reale, si toglie quanto serve a mantenere lei e la sua famiglia, e il resto, o una parte di esso, diventa la rata del piano.

La domanda deve indicare stipendi, pensioni, salari e tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare, con l’indicazione di quanto occorre al mantenimento della famiglia (art. 67 c.2 lett. e). Quel “quanto occorre” non è una tabella: è il bilancio di casa sua, con affitto o mutuo, utenze, spesa, scuola dei figli, trasporti.

Per chi assiste un malato c’è un elemento in più che va messo nero su bianco: le spese di assistenza che continuano anche durante il piano. Se paga ancora una parte della retta della RSA, se c’è una badante, se ci sono farmaci non mutuabili, queste voci devono comparire nel fabbisogno della famiglia e vanno documentate. Il giudice può accoglierle o ridurle, ma se non le indica non le considererà, e si troverà con una rata che non riesce a sostenere.

C’è poi un parametro che la legge usa per un altro scopo, ma che è utile come riferimento. L’art. 68 c.3 chiede all’OCC di indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha valutato il suo merito creditizio in rapporto al reddito disponibile, tolta la somma necessaria a un dignitoso tenore di vita; e considera idonea una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE del nucleo. Con l’assegno sociale 2026 (546,24 € al mese, 7.101,12 € l’anno, importo provvisorio secondo la circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) e il parametro 2,04 di un nucleo di tre persone, si arriva a circa 14.486 € l’anno, cioè circa 1.207 € al mese. Non è la soglia di quanto le resta in tasca nel piano, ma è il numero con cui l’OCC misura se la banca, quando le ha prestato i soldi, poteva ragionevolmente pensare che lei li avrebbe restituiti.

Una nota per chi ha un familiare disabile nel nucleo. La scala ISEE generale (D.P.C.M. 159/2013) prevede una maggiorazione di 0,5 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente. Se questa maggiorazione entri nel calcolo dell’art. 68 c.3 è una questione aperta: non abbiamo trovato decreti che la risolvano. Nei nostri fascicoli la indichiamo comunque, motivandola, perché rende più evidente lo squilibrio tra quello che la famiglia aveva e quello che le è stato prestato.

“Quanto tempo ci vuole e nel frattempo cosa succede con le trattenute e i pignoramenti?”

Dal deposito della domanda all’omologa, se tutto è in ordine, i termini di legge portano a qualche mese; la preparazione prima del deposito è la parte più lunga e dipende da quanto sono ordinati i documenti. Durante la procedura si può chiedere al giudice di sospendere i pignoramenti e vietare nuove azioni esecutive.

Ecco i passaggi, con i termini previsti dal Codice:

Fase Atto Termine Davanti a chi
Avvio Istanza all’OCC e nomina del gestore Nessun termine di legge; dipende dall’OCC OCC del circondario
Istruttoria fiscale Avviso dell’OCC all’agente della riscossione e agli uffici fiscali Entro 7 giorni dall’incarico; risposta degli uffici entro 15 giorni (art. 68 c.4) OCC
Deposito Domanda, piano, relazione dell’OCC, documenti Quando il fascicolo è completo Tribunale in composizione monocratica (art. 67 c.6)
Ammissibilità Decreto che dispone la pubblicazione; eventuali misure protettive su istanza Il giudice può concedere fino a 15 giorni per integrazioni (art. 70 c.1 e 4) Giudice
Comunicazione L’OCC comunica piano e decreto ai creditori Entro 30 giorni dal decreto (art. 70 c.1) OCC
Osservazioni I creditori inviano osservazioni via PEC Entro 20 giorni dalla comunicazione (art. 70 c.3) OCC
Relazione finale prima dell’omologa L’OCC riferisce e propone eventuali modifiche Entro 10 giorni dalla scadenza delle osservazioni (art. 70 c.6) Giudice
Decisione Sentenza di omologa o di diniego Dopo le verifiche del giudice Giudice
Impugnazione Reclamo contro la sentenza 30 giorni (art. 70 c.8 e art. 51) Corte d’appello
Esecuzione Pagamenti, relazioni semestrali dell’OCC Ogni sei mesi (art. 71 c.1) OCC e giudice

Due cose sulla parte “nel frattempo”.

Le misure protettive. Con il decreto di ammissibilità, su sua istanza, il giudice può sospendere le procedure esecutive che metterebbero a rischio il piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio fino alla fine del procedimento (art. 70 c.4). Non sono automatiche: vanno chieste e motivate. Per chi ha lo stipendio già pignorato è il primo obiettivo.

Il calendario estivo. I termini del Codice della crisi corrono anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale dei termini per i procedimenti disciplinati dal Codice. Se il decreto viene comunicato a fine luglio, i 20 giorni per le osservazioni dei creditori scadono in agosto e anche le sue eventuali repliche vanno preparate in quel periodo.

Quanto agli interessi: dal deposito della domanda il corso degli interessi si sospende, ai soli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura, salvo per i crediti garantiti da ipoteca, pegno o privilegio (art. 68 c.5).

“E se un creditore si oppone? La finanziaria può bloccare tutto?”

No, nel piano del consumatore i creditori non votano: possono presentare osservazioni e contestare, ma decide il giudice. E il creditore che le ha prestato soldi senza valutare la sua capacità di restituirli ha anche le armi spuntate.

Il meccanismo funziona così. I creditori, ricevuta la comunicazione dell’OCC, hanno 20 giorni per inviare osservazioni. Possono contestare due cose diverse: la legittimità del piano (per esempio, che lei non sia meritevole, o che non abbia dichiarato tutto) e la convenienza (cioè che avrebbero preso di più con la liquidazione dei suoi beni). Sulla convenienza, il giudice omologa comunque se ritiene che il creditore che si oppone sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria (art. 70 c.7).

Qui entra in gioco una regola che interessa molto chi si è indebitato per curare un familiare. L’art. 69 c.2 stabilisce che il creditore che ha colpevolmente causato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi sul merito creditizio dell’art. 124-bis TUB, non può fare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta.

La Cassazione ha precisato fin dove arriva questo limite. Con Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (nota da massima Brocardi), ha stabilito che il creditore colpevole può comunque contestare i requisiti di legittimità del piano, mentre gli è preclusa solo la contestazione sulla convenienza. In pratica: la finanziaria che le ha dato il terzo prestito senza guardare che lei aveva già due rate e una madre in RSA non può dire “il 30% è troppo poco”, ma può ancora sostenere che lei non sia meritevole.

E qui c’è una trappola da conoscere. Le colpe sono distinte: il fatto che la banca abbia sbagliato non dimostra che lei non abbia sbagliato. Il Tribunale di Agrigento, nella sentenza del 6/5/2026 già citata, lo ha detto chiaramente: la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore non esonera il consumatore dal provare l’assenza di colpa grave. Per contro, il Tribunale di Bologna, il 21/3/2025 (segnalato da ecnews), ha ritenuto in colpa la finanziaria che si era basata solo sul questionario firmato dal debitore senza verificare autonomamente la sua situazione, anche tramite banche dati, e le ha negato il reclamo.

“Il prestito l’ha firmato mio padre malato e io ho fatto da garante: posso usare il piano?”

Sì, ma attenzione: il piano del suo genitore non libera lei, e il suo piano non libera lui. Ognuno dei due deve guardare la propria posizione.

È uno dei casi più frequenti. Il genitore anziano, con una pensione bassa, chiede un prestito per la badante o per i lavori in casa dopo la malattia, e la banca chiede la firma del figlio come fideiussore. Poi il genitore non paga più, e la finanziaria si rivolge al figlio.

Se il debitore principale, cioè il genitore, ottiene l’omologa di un proprio piano del consumatore, il suo debito si riduce. Ma il creditore conserva per intero i suoi diritti verso il fideiussore. Va detto con precisione: per il piano del consumatore non c’è una norma espressa sul punto. Per il concordato minore e per l’esdebitazione la legge lo dice chiaramente (artt. 79 c.5 e 278 c.6 CCII); per il piano del consumatore si arriva alla stessa conclusione attraverso il rinvio dell’art. 65 c.2 alle norme generali del titolo III, in quanto compatibili. È una lettura sistematica, non una regola scritta, ma è quella da cui conviene partire per non avere sorprese.

Quindi, se lei è il garante e non riesce a pagare, deve valutare una procedura sua. Il debito da fideiussione entra nel suo elenco dei creditori come gli altri. Resta da verificare, caso per caso, che la garanzia sia stata prestata come consumatore, cioè per scopi personali e familiari: per un figlio che garantisce il prestito della badante del padre, di solito è così.

Esiste poi la strada della procedura familiare, di cui parlo nella prossima domanda, quando i debiti del genitore e del figlio hanno la stessa origine.

Una cosa che controlliamo sempre: la fideiussione stessa. Molte garanzie bancarie contengono clausole standard. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24825/2026 (verificata sul testo ufficiale), hanno escluso la nullità automatica delle fideiussioni per la sola riproduzione delle clausole dello schema ABI, e hanno chiarito che, quando il pagamento è “a prima richiesta”, per rispettare i termini dell’art. 1957 c.c. basta un’istanza stragiudiziale del creditore. Non è quindi una scorciatoia sicura, ma verificare se e quando il creditore si è attivato verso il debitore principale resta un controllo da fare prima di mettere quel debito nel piano.

“Mio padre vive con me e anche lui è pieno di debiti: dobbiamo fare due procedure?”

Non necessariamente: la legge consente ai familiari conviventi, o con debiti di origine comune, di presentare un’unica domanda. È la procedura familiare dell’art. 66 CCII.

Secondo l’art. 66, i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica domanda se sono conviventi o se il sovraindebitamento ha un’origine comune. Sono “familiari”, oltre al coniuge, i parenti entro il quarto grado, gli affini entro il secondo, le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto. Un figlio e un padre conviventi rientrano senza dubbio; un figlio e un padre che vivono in case diverse ma che si sono indebitati entrambi per la stessa malattia possono rientrare per l’origine comune.

Cosa cambia in pratica:

le masse attive e passive restano distinte (art. 66 c.3): i creditori di suo padre non diventano suoi, e viceversa. Si presentano insieme, ma i conti restano separati;

il compenso dell’OCC si ripartisce tra i familiari in proporzione all’attivo di ciascuno (art. 66 c.5), e si fa un solo percorso invece di due;

se uno dei due non è consumatore, per esempio perché suo padre aveva una piccola attività, le regole del piano del consumatore non si applicano a quella domanda (art. 66 c.1), salva la norma sul mutuo della casa.

Il vantaggio maggiore, in questi casi, è la coerenza della storia: la relazione dell’OCC racconta una sola malattia e una sola famiglia, senza che due gestori diversi diano letture diverse della stessa vicenda.

Se poi suo padre non ha nulla da offrire, né reddito utile né beni, per lui può essere più adatta un’altra strada: l’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII), che si può ottenere una sola volta, con un controllo per i tre anni successivi sulle utilità sopravvenute. Quando invece si sceglie la liquidazione controllata congiunta, il testo vigente dell’art. 66 c.1 la ammette anche se uno dei familiari è incapiente, purché almeno uno abbia attivo da distribuire. È una valutazione da fare con i numeri di entrambi.

“Ho debiti con la badante e con l’INPS per i contributi: anche questi si riducono?”

Si possono ristrutturare, ma con regole diverse dalle finanziarie. Sono crediti privilegiati: il piano deve garantire loro almeno quanto otterrebbero dalla vendita dei suoi beni, e può spostarne il pagamento fino a due anni dopo l’omologa.

Molte famiglie assumono la badante regolarmente e poi, quando i soldi finiscono, smettono di pagare i contributi o accumulano arretrati di stipendio, tredicesima e TFR. Sono debiti che pesano anche moralmente, perché dall’altra parte c’è una persona che ha lavorato in casa.

La regola è l’art. 67 c.4: i crediti con privilegio, pegno o ipoteca possono essere pagati in modo non integrale purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione, come attestato dall’OCC, e il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall’omologazione, con gli interessi legali.

Cosa significa nei numeri. Se lei non ha casa di proprietà, né conti consistenti, né beni vendibili, in caso di liquidazione la badante e l’INPS prenderebbero poco più del suo reddito eccedente il mantenimento per il periodo della procedura. Il piano deve dare loro almeno quello. Se invece lei ha un immobile, il calcolo cambia e il privilegio pesa molto di più.

Sulla moratoria la Cassazione è stata chiara: con l’ordinanza n. 11676 del 29/4/2026 (Sez. I), come riportata da ItaliaOggi, ha precisato che i due anni sospendono il pagamento, non riducono il credito; gli interessi continuano a maturare nel biennio; il credito non deve essere saldato entro i due anni, ma il rimborso, anche a rate, deve cominciare alla scadenza.

Nella pratica, il nostro consiglio è quasi sempre di pagare la badante per prima, anche con una quota maggiore di quella minima, sia per ragioni di correttezza sia perché un piano che tratta bene chi ha lavorato per il malato è più facile da sostenere davanti al giudice.

Quanto all’eredità: se il familiare malato è morto e i debiti erano suoi, non suoi personali, la prima domanda non è il piano del consumatore, ma se e come lei ha accettato l’eredità. Con l’accettazione con beneficio d’inventario risponde dei debiti del defunto solo nei limiti di quanto ha ricevuto. Prima di mettere debiti ereditari in un piano, va verificata la sua posizione di erede.

«Quando i debiti nascono dalla malattia di una persona cara, il lavoro decisivo è ricostruire il percorso del denaro: ogni prestito va collegato a una spesa, e ogni spesa a un bisogno documentato», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC.

“Rischio di perdere la casa dove vivo con mio padre malato?”

Con il piano del consumatore, di regola, no: la casa non deve essere venduta e il mutuo sull’abitazione principale può continuare a essere pagato regolarmente. Ma ci sono condizioni precise.

Il piano del consumatore non è una liquidazione: non prevede la vendita dei beni, se lei non la propone. Il punto è un altro: il piano deve dare ai creditori almeno quanto prenderebbero se i suoi beni fossero venduti. Se la casa è libera da mutuo e vale molto, quel valore pesa nel confronto e il piano dovrà offrire di più. Se la casa è gravata da un mutuo che ne assorbe quasi tutto il valore, il confronto è spesso favorevole.

Per il mutuo, l’art. 67 c.5 consente di continuare a pagare alla scadenza le rate del mutuo sull’abitazione principale, a condizione che alla data della domanda lei sia in regola con i pagamenti, oppure che il giudice la autorizzi a pagare il debito scaduto per capitale e interessi. Se ha saltato qualche rata del mutuo per pagare le cure, quell’arretrato va sistemato nel piano: non è un ostacolo insuperabile, ma va previsto.

Per chi ha un familiare con disabilità grave, la casa è spesso adattata: rampe, bagno attrezzato, montascale. Non sono dettagli emotivi: nel confronto con la liquidazione possono contare, perché un’abitazione adattata non sempre si vende al prezzo di una casa normale, e il valore realizzabile in un’asta è ciò che si confronta con la proposta.

Il limite reale, da dire con chiarezza: se il piano viene revocato per inadempimento, il tribunale può aprire, su istanza, la liquidazione controllata (art. 73 CCII), e in quella procedura i beni si vendono. La protezione della casa dura finché il piano viene rispettato.

“E se mio padre peggiora e le spese aumentano mentre pago il piano?”

È la paura più fondata di tutte, e merita una risposta onesta. Il piano si costruisce sulla situazione di oggi, ma deve reggere anche a un peggioramento ragionevolmente prevedibile; se diventa inattuabile, il rischio è la revoca.

Il Codice non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa. L’art. 72 c.2 prevede la revoca dell’omologazione in caso di inadempimento o quando il piano è diventato inattuabile e non è possibile modificarlo. Quel “non è possibile modificarlo” lascia uno spazio, ma non è una garanzia.

Per questo, nel costruire un piano per chi assiste un malato, facciamo tre cose.

Lasciamo un margine. Una rata che assorbe fino all’ultimo euro di reddito disponibile non regge al primo ricovero. Meglio una rata più bassa per un periodo più lungo, se il confronto con la liquidazione lo consente. Il Tribunale di Brindisi, nella sentenza del 19/11/2024, ha osservato che non esistono limiti di durata peculiari, purché il piano sia coerente con le aspettative di vita e con la capacità di rimborso del debitore.

Mettiamo nel fabbisogno le spese di assistenza prevedibili, non solo quelle attuali, se la malattia è progressiva e la documentazione medica lo mostra.

Segnaliamo subito all’OCC ogni cambiamento. L’OCC vigila sull’esecuzione, risolve le difficoltà e, se serve, le sottopone al giudice (art. 71 c.1). Chi si accorge di non farcela e lo dice prima di saltare le rate si trova in una posizione molto diversa da chi smette di pagare in silenzio.

Infine, una parte di rassicurazione concreta: la revoca per inattuabilità non è una sanzione per la cattiva fede. La revoca per frode (art. 72 c.1) presuppone dolo o colpa grave; quella per piano diventato impossibile nasce da un fatto, e la strada successiva, se ci sono le condizioni, è la liquidazione controllata con la successiva esdebitazione, non una condanna.

“Se il giudice mi dice di no, ho perso tutto?”

No: il diniego si può impugnare, e soprattutto non chiude la porta alle altre procedure. Ma bisogna muoversi nei tempi giusti.

Se il giudice dichiara inammissibile la domanda già all’inizio, il decreto si può reclamare entro 30 giorni dalla comunicazione; in sede di reclamo, però, piano e proposta non si possono modificare (art. 70 c.1). Per i procedimenti anteriori al correttivo, la Cassazione (Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025, nota da massima Brocardi) ha indicato che quel reclamo va al tribunale in composizione collegiale, non alla corte d’appello.

Se invece il giudice, dopo l’istruttoria, nega l’omologa, oggi decide con sentenza. La Cassazione (Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026, nota da massima Brocardi) ha chiarito che dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore, sia di accoglimento sia di rigetto, ha forma di sentenza e si reclama in corte d’appello ai sensi dell’art. 51 CCII, entro 30 giorni.

Con il diniego le misure protettive perdono efficacia (art. 70 c.10): i pignoramenti sospesi possono riprendere. È il momento più delicato, e conviene averlo previsto prima.

L’alternativa più importante è la liquidazione controllata (art. 268 CCII). Per aprirla non serve la meritevolezza: la Cassazione (Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, massima Brocardi) ha affermato che l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che conta solo nella successiva fase dell’esdebitazione; e con l’ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it) ha ribadito che la condotta del debitore pesa sull’esdebitazione, mentre la relazione dell’OCC su cause e diligenza resta requisito di ammissibilità. Il limite reale: nella liquidazione controllata il debitore persona fisica che la chiede deve avere attivo da distribuire, attestato dall’OCC (art. 268 c.3), e all’esdebitazione la colpa grave torna a contare (art. 282 c.2). La storia della malattia, ben documentata, serve quindi in ogni caso.

“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Volentieri. Sono due ipotesi dimostrative, con numeri inventati ma realistici, costruite per mostrare come si ragiona. Non sono casi seguiti dallo Studio.

Ipotesi 1 – Figlia impiegata, madre con demenza in RSA.
Situazione di partenza: impiegata con reddito netto di 1.940 € al mese; marito con 1.150 €; un figlio di 15 anni; nucleo di tre persone. La madre, non convivente, è ricoverata in una RSA; la pensione non copre la retta e la figlia paga l’integrazione. In quattro anni ha accumulato: prestito personale A, residuo 17.480 €; prestito personale B, residuo 9.315 €; carta revolving 5.962 €; cessione del quinto, residuo 12.430 € (trattenuta di 330 € al mese); rette arretrate della RSA 4.287 €. Totale 49.474 €. Rate in corso: 1.185 € al mese, oltre all’integrazione della retta.
Fabbisogno: la quota della figlia nelle spese di casa, compresa l’integrazione della retta che continua, è documentata in 1.500 € al mese. Reddito disponibile: 1.940 − 1.500 = 440 €.
Proposta: 400 € al mese per 72 mesi = 28.800 €. Tolti i costi presunti della procedura indicati nella relazione, ipotizzati in 3.150 €, ai creditori chirografari vanno 25.650 €, cioè circa il 51,8% dei debiti, ripartito in proporzione. La cessione del quinto è falcidiata come gli altri (art. 67 c.3).
Confronto con la liquidazione: nessun immobile, un’auto di dieci anni; in liquidazione i creditori prenderebbero solo una quota del reddito eccedente per il periodo della procedura. Il piano è più conveniente.
Tempi ipotetici: deposito giovedì 12/11/2026; decreto giovedì 3/12/2026; comunicazione ai creditori lunedì 14/12/2026; i 20 giorni per le osservazioni scadrebbero domenica 3/1/2027 e quindi slittano a lunedì 4/1/2027; relazione dell’OCC entro giovedì 14/1/2027; omologa ipotizzata a febbraio 2027; prima rata a marzo 2027, ultima a febbraio 2033.
Il punto critico: il prestito B, chiesto quando le rate erano già 855 € al mese. Va collegato al peggioramento della madre e al ricovero, con le date.

Ipotesi 2 – Padre operaio, figlio con disabilità grave.
Situazione: operaio con 1.780 € netti; moglie in part-time per assistere il figlio, 820 €; figlio di 9 anni con disabilità grave. Mutuo prima casa, residuo 88.300 €, rata 520 €, pagato regolarmente. Debiti chirografari: prestito per terapie private e ausili 14.760 €; prestito per l’auto adattata 11.235 €; carta 3.917 €; fatture non pagate a un centro riabilitativo privato 2.415 €. Totale chirografari 32.327 €.
Fabbisogno familiare documentato: 1.690 € al mese, oltre al mutuo. Disponibile: 2.600 − 520 − 1.690 = 390 €.
Proposta: il mutuo prosegue alle scadenze (art. 67 c.5, perché il padre è in regola); ai chirografari 300 € al mese per 60 mesi = 18.000 €; tolti costi presunti di 2.480 €, restano 15.520 €, circa il 48%.
Confronto con la liquidazione: la casa, adattata, vale circa 112.000 €; in asta il ricavato, al netto delle spese, andrebbe in buona parte alla banca, lasciando poco o nulla ai chirografari. Il piano è più conveniente e la famiglia resta nella casa.
Il punto critico: l’indennità di accompagnamento è del figlio e destinata a lui: non va presentata come reddito del padre disponibile per i creditori, ma va dichiarata con chiarezza tra le entrate del nucleo, spiegando a cosa serve.

La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Chi controllerà la mia storia, e con quali occhi?”

Quasi tutti ci chiedono quanto pagheranno. Quasi nessuno chiede chi deciderà se sono stati prudenti. Eppure è lì che si decide.

La relazione dell’OCC, per legge, deve indicare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni (art. 68 c.2 lett. a). Il giudice la legge, i creditori la leggono, e se un creditore contesta la meritevolezza è su quella relazione che si discute. Il gestore non conosce la sua famiglia, non ha visto il ricovero di sua madre, non sa che il secondo prestito è arrivato la settimana della diagnosi. Sa quello che lei gli porta.

Il caso di Roma del 2023 insegna proprio questo: la debitrice aveva una storia plausibile, la morte del marito e le cure della figlia, ma non aveva le ricevute. Il tribunale ha concluso che il debito poteva derivare anche da spese voluttuarie.

E c’è un secondo aspetto che pochi considerano: il passato prossimo. Se negli ultimi cinque anni ha compiuto atti di straordinaria amministrazione, come vendere un immobile, donare una somma a un figlio, intestare un’auto a qualcun altro, devono essere elencati nella domanda (art. 67 c.2 lett. c). Chi assiste un malato a volte sposta beni in buona fede, per esempio intestando al fratello la casa dei genitori per semplificare la gestione. Un atto del genere, non dichiarato o non spiegato, può trasformare una storia di sacrificio in un sospetto di sottrazione, e la revoca dell’omologa per occultamento di attivo è prevista dall’art. 72 c.1.

La domanda giusta, quindi, non è solo “quanto posso pagare”, ma “ho le prove di ciò che racconto, e ho dichiarato tutto ciò che ho fatto?”. Se la risposta è sì, la malattia del familiare diventa l’argomento più solido del piano. Se è no, diventa un racconto che il giudice non può verificare.

“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che toccano, da vicino o per il quadro procedurale, i debiti nati dalla malattia di un familiare. Per ciascuna indichiamo dove le abbiamo lette, perché non tutte sono disponibili per intero.

  1. Trib. Brindisi, sentenza di omologa del 19/11/2024 (testo letto sul sito del tribunale; il numero non è leggibile con certezza nella copia pubblicata). Principio: per escludere il consumatore serve una condotta gravemente colposa, dolosa o fraudolenta; debiti nati anche dalle spese per la grave malattia di un familiare, con rinegoziazione dei prestiti, non sono stati ritenuti imputabili in modo grave. Il giudice ha aggiunto che il piano non ha limiti di durata peculiari, purché coerente con le aspettative di vita e la capacità di rimborso. Rilevanza: è il precedente più vicino al tema di questa pagina.

  2. Trib. Brindisi, sentenza di omologa del 7/1/2026, R.G. 58/2025 (testo letto). Principio: omologato il piano di un consumatore indebitato per esigenze familiari crescenti, calo di reddito e separazione; il tribunale non ha ravvisato imputabilità delle cause. Piano di 78 rate da 400 € più una quota del TFR. Rilevanza: mostra come la combinazione “spese che crescono e reddito che cala”, tipica dei caregiver, venga letta come non colpevole.

  3. Trib. Roma, decreto del 4/5/2023 (sintesi iusletter). Principio: diniego dell’omologa perché le spese per il mantenimento e le cure della figlia non erano documentate e il debito poteva derivare da spese voluttuarie; l’onere di provare l’assenza di colpa grave grava sul debitore. Rilevanza: è la ragione per cui insistiamo tanto sui documenti.

  4. Trib. Agrigento, sentenza del 6/5/2026, R.G. 22-1/2026 (sintesi iusletter). Principio: niente omologa quando l’indebitamento deriva da un ricorso al credito ripetuto e imprudente, non legato a bisogni essenziali o a eventi realmente imprevisti; la violazione del merito creditizio da parte del finanziatore non esonera il consumatore dalla prova dell’assenza di colpa grave. Rilevanza: segna il confine tra la necessità della cura e la spirale dei prestiti.

  5. Trib. Napoli, 5/5/2025 (segnalata da ecnews, senza numero). Principio: la sproporzione dell’indebitamento non è di per sé colpa grave, perché è il presupposto stesso della procedura. Rilevanza: rassicura chi teme di essere escluso solo per l’entità dei debiti.

  6. Trib. Benevento, 11/12/2023 (segnalata da ecnews, senza numero). Principio: condizioni economiche già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento possono integrare colpa grave. Rilevanza: spiega perché l’ultimo prestito va sempre collegato a un evento nuovo.

  7. Trib. Bologna, 21/3/2025 (segnalata da ecnews, senza numero). Principio: la finanziaria che si basa solo sul questionario del cliente, senza verifiche autonome anche su banche dati, è in colpa e non può reclamare sulla convenienza. Rilevanza: utile quando i prestiti sono stati concessi a un caregiver già evidentemente esposto.

  8. Cass. Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima Brocardi). Principio: il creditore colpevole o che ha violato l’art. 124-bis TUB può contestare i requisiti di legittimità del piano, mentre l’art. 69 c.2 gli preclude solo la contestazione della convenienza. Rilevanza: chiarisce cosa può e cosa non può fare la finanziaria imprudente.

  9. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (come riportata da ItaliaOggi). Principio: la moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 sospende, non riduce, i crediti privilegiati; gli interessi maturano nel biennio e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: riguarda i debiti verso la badante e l’INPS.

  10. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8875 del 9/4/2026 (massima Brocardi). Principio: dopo il D.Lgs. 136/2024 il provvedimento sull’omologa del piano del consumatore, di accoglimento o di rigetto, è una sentenza, reclamabile in corte d’appello ex art. 51 CCII. Rilevanza: indica la strada se l’omologa viene negata.

  11. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 21731 del 28/7/2025 (massima Brocardi). Principio: nel regime anteriore al correttivo, il reclamo contro il decreto di inammissibilità va al tribunale collegiale, non alla corte d’appello. Rilevanza: per chi ha procedure avviate prima delle modifiche.

  12. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima Brocardi). Principio: l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza; negligenza e imprudenza contano nella fase di esdebitazione. Rilevanza: è la via di uscita se il piano non viene omologato.

  13. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Principio: per la liquidazione controllata la meritevolezza non è requisito di apertura, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità, con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: conferma che la documentazione della malattia serve in ogni procedura.

  14. Cass. civ., Sezioni Unite, sent. n. 24825/2026 (principio verificato sul testo ufficiale). Principio: la sola riproduzione delle clausole dello schema ABI non rende nulla la fideiussione; con il pagamento “a prima richiesta” basta un’istanza stragiudiziale nei termini dell’art. 1957 c.c. Rilevanza: per i figli che hanno garantito i prestiti dei genitori malati.

“E voi, concretamente, cosa fate?”

Ecco il lavoro che svolgiamo, passo per passo, quando una persona arriva da noi con debiti nati dall’assistenza a un familiare malato.

  1. Ricostruiamo la cronologia della malattia e dei prestiti in un’unica tabella: data di ogni finanziamento, importo, spesa pagata, evento sanitario del periodo. È l’allegato che portiamo al gestore dell’OCC.
  2. Raccogliamo e ordiniamo le prove delle spese: fatture sanitarie, contratti e buste paga della badante, rette della RSA, ausili, lavori di adattamento, con il riscontro negli estratti conto e nelle dichiarazioni dei redditi.
  3. Verifichiamo la qualità di consumatore e la natura di ogni debito, separando quelli personali da eventuali debiti professionali o d’impresa e scegliendo di conseguenza la procedura corretta.
  4. Analizziamo il merito creditizio di ogni finanziamento con il parametro dell’art. 68 c.3, per far emergere i prestiti concessi senza un’adeguata verifica e preparare la risposta a eventuali contestazioni dei creditori.
  5. Costruiamo il fabbisogno familiare includendo le spese di assistenza che proseguono durante il piano, documentate e motivate, così che la rata sia sostenibile anche se la malattia si aggrava.
  6. Calcoliamo il confronto con la liquidazione bene per bene, compresa la casa adattata e i crediti privilegiati di badante e INPS, per una proposta che regga al controllo di convenienza.
  7. Valutiamo la procedura familiare quando anche il familiare malato o un altro parente ha debiti della stessa origine, o l’esdebitazione dell’incapiente per chi non ha nulla da offrire.
  8. Chiediamo le misure protettive al giudice, con istanza motivata, per sospendere i pignoramenti in corso e le azioni esecutive durante la procedura.
  9. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei 20 giorni previsti, anche ad agosto, perché l’art. 9 CCII esclude la sospensione feriale.
  10. Seguiamo l’esecuzione del piano e le eventuali impugnazioni: reclamo contro l’inammissibilità o contro la sentenza di diniego, segnalazioni all’OCC quando la situazione cambia, e, se necessario, la strada alternativa della liquidazione controllata.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo pesa soprattutto la competenza di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: sapere come lavora chi scrive la relazione sulle cause dell’indebitamento permette di preparare il fascicolo nel modo in cui verrà letto, anticipando le domande del gestore e del giudice sulla diligenza del debitore. Il coordinamento dello staff in diritto bancario serve a esaminare contratti di finanziamento, cessioni del quinto e fideiussioni; quello in diritto tributario a sistemare i debiti fiscali accumulati negli anni dell’assistenza.

La strategia resta la stessa dall’istanza all’OCC fino all’eventuale giudizio in Cassazione: lo stesso difensore segue il caso in ogni grado, senza dover ricominciare da capo con qualcun altro. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, perché in questi casi la parte giuridica e la parte contabile non si possono separare.

Chiusura

Tre messaggi da portare via da queste risposte.

Primo: i debiti fatti per curare un familiare si possono ridurre con il piano del consumatore, anche in modo significativo, perché la legge non fissa una percentuale minima per i chirografari e la malattia è un evento che i giudici riconoscono come non imputabile.

Secondo: la malattia va dimostrata, non solo raccontata. Il confine tra meritevolezza e colpa grave passa dai documenti e dal collegamento tra ogni prestito e ogni spesa; senza quel collegamento, anche la storia più vera rischia il diniego.

Terzo: non tutti i debiti si trattano allo stesso modo. Badante e contributi sono privilegiati, la fideiussione del figlio non si estingue con il piano del genitore, la casa si protegge solo se il piano regge nel tempo.

Lo Studio Monardo si occupa di questi casi perché l’Avvocato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: conosce il procedimento dal lato di chi deve valutare la diligenza del debitore, e coordina uno staff che unisce l’analisi bancaria dei finanziamenti a quella contabile del bilancio familiare.

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