Il pignoramento del conto corrente si sblocca davvero se presento un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore? È la domanda che arriva quasi sempre nello stesso momento: la banca ha appena comunicato che il saldo è “vincolato”, la carta viene rifiutata alla cassa del supermercato, lo stipendio o la pensione accreditati il giorno 27 non sono disponibili e sul tavolo c’è un atto di pignoramento presso terzi con un’udienza fissata davanti al giudice dell’esecuzione. Chi cerca una risposta su internet trova spesso due versioni opposte: “con il piano del consumatore si blocca tutto” oppure “il pignoramento resta, il piano serve solo per il futuro”. La verità sta in mezzo, e non esiste una risposta valida per tutti: dipende da chi ha pignorato, da quanto è avanti l’esecuzione e da quando il giudice del sovraindebitamento emette il decreto con le misure protettive. È proprio questo il punto che va soppesato prima di scegliere.
Il piano del consumatore, infatti, non “cancella” il pignoramento con il semplice deposito della domanda. Il codice della crisi (D.Lgs. 14/2019, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024) prevede un meccanismo a due tempi: prima una possibile sospensione dell’esecuzione, che il giudice concede su istanza del debitore con il decreto di apertura (art. 70, comma 4, CCII); poi, solo dopo l’omologazione, lo svincolo delle somme e la cancellazione dei vincoli, che il giudice autorizza sentito l’OCC (art. 71, comma 2, CCII). In mezzo ci sono settimane, a volte mesi, durante i quali il conto resta bloccato. E accanto al piano esistono altre strade, la liquidazione controllata e i rimedi interni all’esecuzione, che in certi casi liberano il conto prima o in modo più sicuro.
Lo Studio Monardo segue questa materia da due versanti che raramente stanno nelle stesse mani. Da un lato c’è la procedura di sovraindebitamento, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce dall’interno come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: sa quali documenti servono perché il giudice possa emettere in fretta il decreto con le misure protettive. Dall’altro c’è il processo esecutivo presso terzi, dove contano le opposizioni, le udienze e le eventuali impugnazioni, che l’Avvocato può seguire fino all’ultimo grado come avvocato cassazionista. Nel pignoramento del conto i due piani si intrecciano, ed è lì che si decide se il saldo bloccato tornerà a disposizione del debitore o finirà al creditore.
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Il punto di partenza: cosa blocca la banca e cosa può fare il giudice della crisi
Per confrontare le strade bisogna partire da ciò che accade concretamente quando il pignoramento raggiunge il conto. La procedura generale del piano del consumatore è nota e non serve ripeterla: il consumatore sovraindebitato propone ai creditori, con l’ausilio dell’Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano a contenuto libero che può prevedere il pagamento parziale e differenziato dei debiti (art. 67 CCII); il giudice ne verifica ammissibilità e fattibilità e, se tutto regge, lo omologa con sentenza senza bisogno del voto dei creditori (art. 70 CCII). Qui interessa un solo aspetto: che cosa succede al denaro già fermo in banca.
Nel pignoramento presso terzi ordinario (artt. 543 ss. c.p.c.) la banca, dal momento della notifica, diventa custode delle somme dovute al correntista nei limiti dell’importo precettato aumentato della metà e non può più pagarle al cliente. Il saldo disponibile si “congela” e il creditore deve poi ottenere dal giudice dell’esecuzione l’ordinanza di assegnazione: solo con quel provvedimento il denaro passa al creditore. Tra la notifica e l’assegnazione c’è quindi una finestra in cui il saldo è bloccato ma non ancora perso.
Nel pignoramento dell’Agente della riscossione (art. 72-bis D.P.R. 602/1973) la logica è diversa e più rapida: non c’è un giudice dell’esecuzione che assegna, perché l’atto contiene l’ordine al terzo di pagare direttamente l’Agente. La Cassazione ha precisato di recente che in questa forma di pignoramento il saldo attivo del conto resta vincolato e va versato dalla banca all’Agente della riscossione anche se maturato dopo il pignoramento, entro i sessanta giorni (Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520, nota da rassegna). Chi ha un pignoramento esattoriale ha quindi una finestra molto più stretta.
C’è poi un limite che opera a prescindere da qualunque procedura di sovraindebitamento. Secondo l’art. 545, comma 8, c.p.c., le somme dovute a titolo di stipendio, salario o pensione, quando sono accreditate su un conto intestato al debitore, sono pignorabili soltanto per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale se l’accredito è anteriore al pignoramento; se l’accredito avviene alla data del pignoramento o dopo, valgono i limiti ordinari dei commi 3, 4, 5 e 7 dello stesso articolo e delle leggi speciali. Con l’assegno sociale 2026 indicato dall’INPS in via provvisoria in 546,24 euro al mese (circolare n. 153 del 19 dicembre 2025), il triplo è pari a 1.638,72 euro. È una soglia che spesso la banca non applica correttamente, e che può essere fatta valere davanti al giudice dell’esecuzione senza attendere nulla dal sovraindebitamento.
Sul versante della crisi, le norme che contano sono quattro:
- art. 70, comma 4, CCII: con il decreto che dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione, su istanza del debitore, il giudice può sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, vietare nuove azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore e disporre altre misure idonee a conservarne l’integrità fino alla conclusione del procedimento;
- art. 70, comma 5, CCII: queste misure sono revocabili su istanza dei creditori o d’ufficio in caso di atti in frode;
- art. 70, comma 10, CCII: se l’omologazione viene negata, il giudice dichiara l’inefficacia delle misure protettive;
- art. 71, comma 2, CCII: in fase di esecuzione del piano omologato, il giudice, sentito l’OCC e verificata la conformità dell’atto al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti e di ogni altro vincolo.
L’elemento dirimente, per chi ha il conto bloccato, è dunque la sequenza temporale: la sospensione arriva con il decreto di apertura, non con il deposito; lo svincolo arriva dopo l’omologa, non con la sospensione. E l’esecuzione presso terzi non si ferma per agosto: la sospensione feriale dei termini non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.), così come non si applica ai procedimenti disciplinati dal codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII). I termini del piano del consumatore e quelli dell’esecuzione corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale resta invece rilevante se, accanto al pignoramento, pende un giudizio civile di cognizione, come un’opposizione a decreto ingiuntivo, oppure un giudizio tributario.
Prima strada: il piano del consumatore con l’istanza di misure protettive
In cosa consiste
È la strada indicata nel titolo. Il consumatore deposita, tramite l’OCC, la domanda di ristrutturazione dei debiti con il piano, la relazione dell’Organismo e la documentazione dell’art. 67, comma 2, CCII, e nello stesso atto chiede al giudice di sospendere il pignoramento del conto ai sensi dell’art. 70, comma 4. Se il giudice ritiene ammissibile la domanda, con lo stesso decreto può disporre la sospensione dell’esecuzione presso terzi e il divieto di nuove azioni esecutive. Il saldo resta vincolato presso la banca, ma il creditore non può ottenere l’assegnazione finché le misure sono efficaci. Con l’omologazione, il giudice autorizza lo svincolo e ordina la cancellazione dei vincoli (art. 71, comma 2): a quel punto il denaro bloccato non va più al creditore pignorante, ma segue la destinazione prevista dal piano.
Il contenuto del piano conta quanto la sospensione. Il saldo pignorato può essere indicato tra le risorse del piano, per esempio come prima provvista per pagare le spese della procedura o un acconto ai creditori, oppure lasciato al debitore come parte del necessario per il mantenimento, se l’OCC e il giudice lo ritengono compatibile con la convenienza per i creditori. Il creditore che aveva pignorato diventa un creditore come gli altri: se è chirografario, sarà soddisfatto nella percentuale prevista per la sua classe di trattamento.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Pignoramento appena notificato da una società finanziaria, udienza ancora lontana. È lo scenario più favorevole: il tempo per costruire la domanda con l’OCC e ottenere il decreto con le misure protettive prima dell’udienza di assegnazione c’è, e la sospensione può arrivare quando il denaro è ancora fermo in banca.
- Più creditori in fila, con il rischio di pignoramenti a catena. Se dopo il primo pignoramento del conto ne sono attesi altri, su un nuovo conto, sulla pensione o sul quinto dello stipendio, il divieto di nuove azioni esecutive e cautelari disposto con il decreto protegge l’intero patrimonio, non solo il saldo già bloccato.
- Reddito stabile ma debiti sproporzionati. Il lavoratore dipendente o il pensionato con un’entrata regolare può offrire una rata sostenibile per alcuni anni. In questo caso il piano non serve soltanto a sbloccare il conto, ma a chiudere in modo ordinato l’intera esposizione.
Il profilo ideale di questa opzione è il consumatore con un reddito regolare, un sovraindebitamento non causato da colpa grave, malafede o frode, e un pignoramento del conto ancora lontano dall’ordinanza di assegnazione.
Come si esegue, in sintesi
Il debitore conferisce l’incarico all’OCC del circondario del tribunale competente; l’Organismo, entro sette giorni, ne dà notizia all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali, che hanno quindici giorni per comunicare il debito tributario (art. 68, comma 4, CCII). Si raccolgono l’elenco dei creditori, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, la documentazione su stipendi, pensioni ed entrate del nucleo familiare (art. 67, comma 2). L’OCC redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore e sulla completezza della documentazione (art. 68, comma 2). Nella domanda si inserisce una richiesta motivata di sospensione, con la copia dell’atto di pignoramento, l’indicazione dell’udienza fissata e la spiegazione del perché, senza sospensione, il piano diventerebbe infattibile. Il giudice, se la domanda è ammissibile, emette il decreto; può anche concedere fino a quindici giorni per integrazioni (art. 70, comma 1). Il decreto con le misure protettive va poi depositato nel fascicolo dell’esecuzione e comunicato alla banca.
Per l’istanza di sospensione, in particolare, conviene che il fascicolo contenga documenti specifici sul pignoramento, oltre a quelli generali del piano: la copia integrale dell’atto di pignoramento con la relata di notifica alla banca; l’eventuale dichiarazione del terzo, se già resa; gli estratti conto dei tre mesi precedenti la notifica, che mostrano la composizione del saldo; le buste paga o i cedolini della pensione, che consentono di distinguere le somme impignorabili; l’indicazione del numero di ruolo dell’esecuzione e della data d’udienza. Con questi elementi il giudice della crisi può valutare in concreto se quel pignoramento compromette la fattibilità del piano, che è il presupposto dell’art. 70, comma 4, e il giudice dell’esecuzione può verificare con immediatezza la portata del decreto quando viene depositato.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è la portata generale della protezione: la misura dell’art. 70, comma 4, non riguarda solo il pignoramento in corso, ma può vietare qualunque nuova azione esecutiva o cautelare sul patrimonio. Il secondo è la soluzione definitiva del debito: con l’omologa, il creditore pignorante viene pagato secondo il piano e non per intero. Il terzo è la flessibilità sul denaro bloccato: il piano decide la destinazione del saldo, e l’art. 71, comma 2, fornisce al giudice lo strumento per autorizzarne lo svincolo. Il quarto è la tutela della casa: se c’è un mutuo sull’abitazione principale e il debitore è in regola con le rate, il piano può prevederne il rimborso regolare (art. 67, comma 5), evitando che la crisi del conto si trasformi in una crisi abitativa. La giurisprudenza di merito mostra decreti di apertura che, accanto alla sospensione di un’esecuzione, vietano azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore e atti di straordinaria amministrazione (Trib. Treviso, decreto R.G. 79-1/2025).
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il rovescio della medaglia è il tempo. Il deposito della domanda non ferma nulla da solo: sospende soltanto il corso degli interessi ai fini del concorso (art. 68, comma 5). Finché il giudice non emette il decreto, il creditore può ottenere l’ordinanza di assegnazione, e il pignoramento esattoriale può arrivare al pagamento diretto entro sessanta giorni dalla notifica. Se il decreto arriva tardi, il saldo è perso.
Il secondo rischio è la discrezionalità: l’art. 70, comma 4, dice che il giudice “può” sospendere, non che deve. Una sospensione chiesta in modo generico, senza spiegare perché quel pignoramento pregiudica la fattibilità del piano, può essere negata o limitata.
Il terzo rischio è l’esito negativo: se l’omologazione è rifiutata, le misure protettive perdono efficacia (art. 70, comma 10) e l’esecuzione riprende dal punto in cui era rimasta. La sospensione può anche essere revocata prima, se emergono atti in frode (art. 70, comma 5).
Il quarto limite riguarda le condizioni soggettive: il consumatore che ha già ottenuto l’esdebitazione nei cinque anni precedenti, o due volte, oppure che ha causato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, non può accedere al piano (art. 69, comma 1). In quei casi la sospensione non arriverà mai.
Le pronunce a supporto
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 65/2022 (depositata il 10 marzo 2022), ha chiarito, nel vigore della L. 3/2012, che i debiti il cui pagamento è garantito da una cessione del credito disposta dal giudice con l’ordinanza di assegnazione possono essere ristrutturati nel piano come quelli garantiti da una cessione volontaria; la Corte ha richiamato espressamente l’art. 67, comma 3, del codice della crisi come modello di quella regola. Il Tribunale di Ivrea (R.G. 68-1/2024, 11 settembre 2024, nota da sintesi) avrebbe sospeso dopo l’omologa un pignoramento dello stipendio, ritenendo che il credito già assegnato rientrasse nel concorso. Il Tribunale di Lecce (sent. n. 137/2023 P.U., 6 novembre 2023) ha omologato un piano dando atto che l’esecuzione pendente era sospesa per effetto del decreto di ammissibilità e prevedendo il pagamento delle rate attraverso un conto intestato alla procedura.
Seconda strada: la liquidazione controllata
In cosa consiste
La liquidazione controllata (artt. 268 ss. CCII) è la procedura con cui il debitore sovraindebitato mette a disposizione dei creditori tutto il suo patrimonio, sotto la gestione di un liquidatore nominato dal tribunale, e ottiene in prospettiva l’esdebitazione: di diritto alla chiusura, o comunque decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e il sovraindebitamento non è stato causato con colpa grave, malafede o frode (art. 282). Per l’effetto sul conto pignorato, l’art. 270, comma 5, rinvia, in quanto compatibili, alle norme della liquidazione giudiziale sugli effetti per i creditori, tra cui l’art. 150 CCII, che vieta di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari individuali sui beni compresi nella procedura dal giorno dell’apertura.
La differenza decisiva rispetto al piano è che, qui, il blocco individuale cade, ma il denaro non torna al debitore: il saldo del conto, come gli altri beni, entra nella massa della liquidazione e viene gestito dal liquidatore per i creditori. Restano fuori, secondo l’art. 268, comma 4, i crediti impignorabili e, soprattutto, stipendi, pensioni e salari nei limiti che il giudice indica come necessari per il mantenimento del debitore e della famiglia. In concreto, il debitore torna a disporre della parte di reddito fissata dal giudice; il resto va alla procedura.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Nessuna capacità di proporre una rata credibile. Se il reddito copre a malapena le spese essenziali, il piano del consumatore rischia di non essere fattibile; la liquidazione, invece, non richiede una proposta di pagamento ma solo che vi sia attivo da distribuire, anche futuro.
- Condotta passata discutibile. La Cassazione ha chiarito che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, perché la condotta del debitore conta nella successiva fase di esdebitazione (Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074). Chi teme che l’art. 69 gli precluda il piano può valutare questa strada.
- Pignoramenti su più fronti, compresa una cessione del quinto. Una pronuncia di merito ha ritenuto la cessione del quinto non opponibile alla liquidazione controllata, con cessazione delle trattenute e versamento delle somme sul conto della procedura (Trib. Milano, sent. n. 31/2025): un effetto che chi ha il reddito eroso da più trattenute può valutare.
Il profilo ideale di questa opzione è il debitore che non ha margini per un piano di pagamento, che vuole chiudere definitivamente la propria esposizione e che accetta di mettere a disposizione dei creditori il patrimonio e la parte di reddito eccedente il necessario.
Come si esegue, in sintesi
Il debitore presenta ricorso al tribunale con l’assistenza dell’OCC, che redige la relazione su cause dell’indebitamento, diligenza e completezza della documentazione; la Cassazione ritiene questa relazione un requisito di ammissibilità della domanda (Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025), con un controllo sostanziale del giudice (Cass., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603, nota da sintesi). Se la domanda è del debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire, anche con azioni giudiziarie (art. 268, comma 3). Il tribunale, con la sentenza di apertura, nomina il liquidatore, confermando l’OCC quando la domanda è del debitore (art. 270, comma 2, lett. b), e fissa un termine non superiore a novanta giorni per le domande dei creditori (art. 270, comma 2, lett. d). Il liquidatore prende in carico i beni, compreso il saldo del conto, e chiede al giudice dell’esecuzione di prendere atto dell’apertura.
I vantaggi, motivati
Il primo vantaggio è l’automaticità dell’effetto: il divieto di azioni esecutive individuali discende dalla sentenza di apertura per legge, attraverso il rinvio dell’art. 270, comma 5, senza bisogno di un’istanza motivata come quella dell’art. 70, comma 4. Il secondo è la protezione del reddito minimo: il giudice fissa la quota di stipendio o pensione che resta al debitore, e quella quota è fuori dalla liquidazione (art. 268, comma 4, lett. b). Il terzo è l’esdebitazione: decorsi tre anni dall’apertura, i debiti rimasti insoddisfatti diventano inesigibili, con le eccezioni dell’art. 278, comma 7 (obblighi di mantenimento e alimentari; risarcimenti da illecito extracontrattuale e sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti).
I rischi e gli svantaggi, onestamente
A fronte di questo vantaggio, il debitore perde la disponibilità del saldo bloccato, che va alla procedura e non torna nelle sue mani. Perde anche la gestione degli altri beni: un’auto, una quota di immobile, un libretto. Il creditore fondiario può conservare un trattamento particolare: la Cassazione ha ritenuto che il suo privilegio processuale (art. 41 TUB) operi anche nella liquidazione controllata (Cass., 19 agosto 2024, n. 22914), anche se la questione riguarda gli immobili ipotecati e non il conto. C’è poi il profilo reputazionale e pratico: la procedura dura almeno fino all’esdebitazione, la sentenza è pubblica, e per tre anni i beni sopravvenuti possono essere acquisiti alla massa (art. 272, comma 3). Infine l’esdebitazione non è garantita: se il sovraindebitamento è stato causato con colpa grave, malafede o frode, il beneficio viene negato (art. 282, comma 2), e si sarà ceduto il patrimonio senza ottenere la liberazione dai debiti.
Le pronunce a supporto
Oltre alle ordinanze n. 22074/2025, n. 28576/2025 e n. 11603/2026 sui requisiti di apertura e alla sentenza n. 22914/2024 sul creditore fondiario, la decisione del Tribunale di Milano n. 31/2025 sulla cessione del quinto mostra come l’apertura della liquidazione possa incidere anche sui flussi di reddito che arrivano al conto, non solo sul saldo già bloccato.
Terza strada: i rimedi dentro l’esecuzione presso terzi
In cosa consiste
Non sempre lo sblocco del conto richiede una procedura di sovraindebitamento. Esistono rimedi interni al processo esecutivo che, in certe situazioni, liberano tutto o parte del saldo più rapidamente: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) se si contesta il diritto del creditore di procedere, per esempio perché il credito è prescritto, già pagato o il titolo è invalido; l’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) se l’atto di pignoramento o la sua notifica sono viziati; l’istanza al giudice dell’esecuzione perché siano rispettati i limiti dell’art. 545, comma 8, c.p.c. sulle somme provenienti da stipendio o pensione; il controllo della regolarità della procedura, come il deposito tempestivo dell’atto per l’iscrizione a ruolo. A queste si aggiungono le soluzioni negoziali: un accordo con il creditore o, per i debiti con l’Agente della riscossione, una richiesta di rateizzazione da verificare sulla disciplina vigente.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Saldo composto in gran parte dalla pensione o dallo stipendio già accreditati. Se il conto conteneva soprattutto l’ultimo accredito della pensione, la quota fino al triplo dell’assegno sociale, cioè 1.638,72 euro con l’importo provvisorio 2026, non poteva essere bloccata. Il giudice dell’esecuzione può ridurre il vincolo.
- Vizi di procedura. La Cassazione ha ritenuto che, nel pignoramento presso terzi, il deposito tardivo dell’atto per l’iscrizione a ruolo comporti l’inefficacia del pignoramento e l’estinzione del processo, senza possibilità di sanatoria (Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513, nota da rassegna). Un controllo attento del fascicolo può risolvere il problema senza toccare il debito.
- Debito unico e contestabile, nessun altro problema. Se il conto è bloccato da un solo creditore e il debito è controverso, aprire una procedura concorsuale può essere sproporzionato: la sede naturale per discuterlo è l’opposizione.
Il profilo ideale di questa opzione è il debitore che non è davvero sovraindebitato, ma ha un problema puntuale con un creditore o un pignoramento che presenta vizi o eccessi verificabili sui documenti.
Come si esegue, in sintesi
Si esaminano l’atto di pignoramento, la relata di notifica, il titolo esecutivo, la data di deposito del fascicolo, la dichiarazione della banca e gli estratti conto degli ultimi mesi per ricostruire la provenienza delle somme. Se emergono vizi, si propone l’opposizione nei termini di legge; se il problema è la quota impignorabile, si deposita un’istanza con la prova degli accrediti di stipendio o pensione. La Cassazione ricorda anche che il terzo che si accorga di avere reso per errore una dichiarazione positiva deve rettificarla prima dell’ordinanza di assegnazione e che, se il giudice assegna comunque, è ammessa l’opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29059, nota da rassegna): la dichiarazione della banca va quindi letta con attenzione.
I vantaggi, motivati
I vantaggi sono la rapidità e la reversibilità: un’istanza sui limiti di pignorabilità o un’opposizione non impegnano il patrimonio del debitore, non richiedono la relazione dell’OCC né la pubblicazione della domanda, e lasciano aperta la possibilità di ricorrere in seguito al piano o alla liquidazione. Se il vizio è serio, l’effetto può essere più radicale di qualunque sospensione: l’inefficacia del pignoramento.
I rischi e gli svantaggi, onestamente
Il limite è strutturale: questi rimedi non risolvono il sovraindebitamento. Se i debiti sono molti, il creditore respinto oggi può tornare domani con un nuovo atto, e gli altri creditori restano liberi di agire. L’opposizione è un giudizio con un esito incerto e con le spese di lite a carico di chi perde. E i termini dell’esecuzione non si sospendono ad agosto, quindi la tempestività è essenziale.
Le strade che, per il consumatore, non portano allo sblocco
Per completezza, va soppesato anche ciò che non funziona, perché nelle ricerche online circolano soluzioni che, per chi ha il conto pignorato come consumatore, non sono percorribili o non producono l’effetto desiderato.
Il concordato minore non è disponibile per il consumatore: l’art. 74, comma 1, CCII lo riserva ai debitori sovraindebitati diversi dai consumatori, come il professionista, l’imprenditore minore o l’imprenditore agricolo. Chi ha il conto pignorato per debiti legati alla propria attività professionale può invece valutarlo: con il decreto di apertura, su istanza del debitore, il giudice può vietare di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d), con un effetto sul pignoramento simile a quello dell’art. 70, comma 4.
L’esdebitazione del debitore incapiente (art. 283 CCII) è pensata per chi non può offrire ai creditori alcuna utilità, nemmeno futura. Nel testo vigente dell’art. 283 non c’è una norma che preveda misure protettive paragonabili a quelle dell’art. 70, comma 4: è uno strumento per liberarsi dei debiti, non uno strumento costruito per sospendere un pignoramento in corso. Il suo rapporto con un’esecuzione pendente va quindi valutato caso per caso, e chi ha un saldo bloccato consistente difficilmente rientra nel profilo dell’incapiente.
Infine, la semplice chiusura del conto o il trasferimento dello stipendio su un altro conto non incidono sulle somme già vincolate: il saldo presente alla notifica resta pignorato presso la banca che ha ricevuto l’atto, e il trasferimento serve solo a ricevere i nuovi accrediti in attesa di una delle tre soluzioni.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite su dati verosimili: non descrivono casi reali dello Studio. In tutte, i dati di partenza sono gli stessi, per rendere confrontabili le strade.
Dati comuni. Consumatore dipendente con stipendio netto di 1.486,30 euro, accreditato il giorno 27 di ogni mese. Debiti complessivi 38.740 euro: un prestito personale di 14.620 euro con una società finanziaria, due carte revolving per 9.315 euro, uno scoperto bancario di 6.840 euro presso un’altra banca e cartelle per 7.965 euro. Il 14 settembre 2026 (lunedì) la società finanziaria notifica il pignoramento presso terzi alla banca dove è acceso il conto. In quel momento il saldo è di 2.317,45 euro, di cui 1.486,30 euro provenienti dallo stipendio accreditato il 27 agosto. L’udienza davanti al giudice dell’esecuzione è fissata nell’atto per il 26 ottobre 2026 (lunedì).
Simulazione 1: il piano del consumatore con istanza di sospensione
Il debitore conferisce l’incarico all’OCC il 21 settembre 2026 (lunedì). L’Organismo comunica l’incarico all’Agente della riscossione e agli uffici fiscali entro sette giorni, e questi rispondono entro quindici. La domanda, con il piano e l’istanza ex art. 70, comma 4, è depositata il 19 ottobre 2026 (lunedì). Il piano prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, un pagamento dei creditori chirografari intorno al 24% in 60 rate mensili da 155 euro e l’uso del saldo bloccato come prima provvista per le spese prededucibili.
Qui si gioca la partita sul tempo. All’udienza del 26 ottobre il decreto non c’è ancora: il debitore, attraverso il difensore, informa il giudice dell’esecuzione del deposito della domanda e chiede un rinvio. Il rinvio non è un diritto: se il giudice lo concede, il saldo resta vincolato; se assegna, la parte assegnabile va alla finanziaria. Ipotizzando il rinvio, il giudice della crisi emette il decreto di ammissibilità con le misure protettive il 20 novembre 2026 (venerdì). Da quel momento l’esecuzione è sospesa e il saldo non può essere assegnato.
L’OCC ha trenta giorni per comunicare la proposta ai creditori: il termine scadrebbe il 20 dicembre 2026, una domenica, e l’OCC procede comunque il 4 dicembre 2026 (venerdì). I creditori hanno venti giorni per le osservazioni, fino al 24 dicembre 2026 (giovedì). L’OCC ha poi dieci giorni per riferire al giudice: la scadenza del 3 gennaio 2027 cade di domenica e slitta al 4 gennaio 2027 (lunedì). L’omologa, in questa ipotesi, arriva a febbraio 2027. Con l’omologa il giudice autorizza lo svincolo dei 2.317,45 euro, che vanno sul conto della procedura come previsto dal piano.
Esito: il conto si sblocca davvero, ma dopo circa cinque mesi dalla notifica, e solo perché il giudice dell’esecuzione ha concesso il rinvio. Nel frattempo il debitore deve aprire un conto presso un’altra banca per ricevere lo stipendio. Senza il rinvio, una parte del saldo sarebbe stata assegnata alla finanziaria il 26 ottobre, e il piano avrebbe trattato solo il debito residuo.
Simulazione 2: la liquidazione controllata
Stessi dati, ma il debitore valuta di non poter sostenere 155 euro al mese per cinque anni. Presenta ricorso per la liquidazione controllata il 19 ottobre 2026 con l’attestazione dell’OCC che esiste attivo da distribuire: la quota di stipendio eccedente il mantenimento e il saldo bloccato. Ipotizzando l’apertura il 16 novembre 2026 (lunedì), da quel giorno scatta il divieto di azioni esecutive individuali richiamato dall’art. 270, comma 5. La finanziaria non può più ottenere l’assegnazione.
Il saldo di 2.317,45 euro, però, non torna al debitore: viene acquisito dal liquidatore. Il giudice fissa, ad esempio, in 1.150 euro mensili la quota di stipendio necessaria al mantenimento: i restanti 336,30 euro al mese vanno alla procedura. I creditori hanno un termine non superiore a novanta giorni per presentare le domande. Decorsi tre anni dall’apertura, se ricorrono le condizioni dell’art. 280 e non c’è colpa grave, malafede o frode, l’esdebitazione può essere dichiarata.
Esito: il blocco individuale cade alla data di apertura, ma il saldo del conto è perso per il debitore, che conserva solo la quota di reddito fissata dal giudice. In compenso, l’intera esposizione di 38.740 euro trova una soluzione definitiva.
Simulazione 3: i rimedi interni all’esecuzione
Stessi dati. Il debitore deposita un’istanza al giudice dell’esecuzione allegando la busta paga di agosto e gli estratti conto. Lo stipendio di 1.486,30 euro è stato accreditato prima del pignoramento ed è inferiore al triplo dell’assegno sociale (1.638,72 euro): secondo l’art. 545, comma 8, c.p.c., quella somma non era pignorabile. Il vincolo, quindi, potrebbe riguardare al più i restanti 831,15 euro. Se il giudice accoglie l’istanza, il debitore torna a disporre dei 1.486,30 euro senza aprire alcuna procedura di sovraindebitamento.
Esito: sblocco parziale ma rapido, con il limite che il debito di 38.740 euro resta intatto e gli altri creditori possono agire in qualunque momento.
Variante con il pignoramento dell’Agente della riscossione
Se a pignorare il 14 settembre 2026 fosse stato l’Agente della riscossione per le cartelle, con la procedura dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973, la banca dovrebbe versare il saldo vincolato entro sessanta giorni, cioè entro il 13 novembre 2026 (venerdì). Il decreto con le misure protettive della simulazione 1 arriverebbe una settimana dopo: troppo tardi per quella somma. In uno scenario esattoriale, la sospensione ha senso solo se il decreto arriva dentro quella finestra, e la preparazione della domanda deve partire nei primi giorni dopo la notifica.
Il confronto in tabella
La tabella riassume ciò che le tre strade offrono a chi ha il conto pignorato. Va letta con un’avvertenza: i tempi indicati sono quelli fissati dalla legge per i singoli passaggi, ma la durata effettiva dipende dal tribunale, dall’OCC e dalla completezza dei documenti. Per i costi, la tabella considera solo quelli della procedura previsti dalla legge: il compenso dell’OCC, che il giudice liquida secondo il D.M. 202/2014 (art. 71, comma 4, CCII, per il piano; art. 275, comma 3, per la liquidazione), il contributo unificato e le spese vive, il cui importo va verificato presso la cancelleria del tribunale competente.
Un elemento spesso trascurato è la reversibilità: una strada che non preclude le altre vale di più quando i dati sono incerti, ma può costare tempo se il conto resta bloccato.
| Criterio | Piano del consumatore con misure protettive | Liquidazione controllata | Rimedi interni all’esecuzione |
|---|---|---|---|
| Base normativa | Artt. 67-71 CCII, in particolare art. 70 c.4 e art. 71 c.2 | Artt. 268-277 CCII, art. 270 c.5 (rinvio all’art. 150) | Artt. 545 c.8, 615, 617 c.p.c. |
| Quando cessa il blocco | Sospensione dal decreto di ammissibilità; svincolo dopo l’omologa | Divieto di azioni individuali dalla sentenza di apertura | Con il provvedimento del giudice dell’esecuzione |
| Destinazione del saldo bloccato | Secondo il piano: spese, creditori o mantenimento | Entra nella liquidazione | Torna al debitore nella parte impignorabile o non dovuta |
| Tempi indicativi | Settimane per il decreto, mesi per l’omologa | Settimane o mesi per l’apertura; esdebitazione dopo tre anni | Dipende dall’udienza e dal giudizio di opposizione |
| Complessità | Alta: OCC, relazione, piano, pubblicazione | Alta: OCC, attestazione di attivo, liquidatore | Media: documenti dell’esecuzione e prova degli accrediti |
| Rischi in caso di esito negativo | Misure inefficaci, l’esecuzione riprende (art. 70 c.10) | Esdebitazione negata, patrimonio comunque liquidato | Spese di lite, debito invariato |
| Effetti sugli altri creditori | Divieto di nuove azioni esecutive e cautelari, se disposto | Divieto generale di azioni individuali sui beni della procedura | Nessuno |
| Reversibilità | Media: se non omologato, restano le altre strade | Bassa: il patrimonio passa al liquidatore | Alta: non preclude piano o liquidazione |
| Costi della procedura previsti dalla legge | Compenso OCC (D.M. 202/2014), contributo unificato, spese di pubblicità | Compenso OCC e liquidatore (D.M. 202/2014), contributo unificato | Contributo unificato dell’opposizione, eventuali spese di lite |
I criteri per scegliere
Non esiste una gerarchia fissa tra le tre strade. Ciascuna ha senso in presenza di condizioni precise, e il ragionamento va fatto in modo condizionale.
Primo criterio: chi ha pignorato. Se il pignoramento è dell’Agente della riscossione con l’art. 72-bis, la finestra di sessanta giorni impone una valutazione immediata: il piano del consumatore funziona solo se il decreto arriva in tempo, altrimenti la sospensione non salva quella somma. Se il pignoramento è ordinario, ex art. 543 c.p.c., il tempo fino all’udienza di assegnazione è generalmente più ampio, e la sospensione dell’art. 70, comma 4, è uno strumento realistico.
Secondo criterio: cosa c’è sul conto. Se il saldo bloccato deriva in gran parte da stipendio o pensione accreditati prima della notifica, la prima verifica da fare è sull’art. 545, comma 8, c.p.c.: una parte del denaro potrebbe essere sbloccata dal giudice dell’esecuzione senza alcuna procedura concorsuale. Se invece il saldo deriva da risparmi o da entrate non protette, quella via non aiuta e la scelta si sposta sulle procedure del CCII.
Terzo criterio: la capacità di pagare nel tempo. Se il reddito, dedotto il necessario per il mantenimento, consente una rata sostenibile e credibile, il piano del consumatore offre il risultato più completo: conto sbloccato dopo l’omologa e debito ridotto. Se il reddito non lascia margini, generalmente la liquidazione controllata è più coerente, con il prezzo di perdere il saldo bloccato.
Quarto criterio: la storia dell’indebitamento. Se il sovraindebitamento è nato da eventi non imputabili, come una malattia, la perdita del lavoro o una separazione, le condizioni dell’art. 69 non sono un ostacolo. Se invece c’è il rischio che il giudice ravvisi colpa grave, malafede o frode, il piano può essere precluso, e la liquidazione resta accessibile anche se l’esdebitazione andrà valutata in seguito.
Quinto criterio: lo stato dell’esecuzione. Se l’ordinanza di assegnazione è già stata emessa sul saldo del conto e la banca ha già pagato, quella somma difficilmente tornerà indietro: il piano potrà trattare il debito residuo, non recuperare il denaro uscito. Se l’assegnazione non c’è ancora, tutte e tre le strade restano aperte.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, segue il debitore su entrambi i fronti: la procedura davanti al giudice della crisi e il processo esecutivo presso terzi.
Le domande di chi è indeciso
Posso chiedere la sospensione al giudice dell’esecuzione dicendo che sto preparando il piano? Il giudice dell’esecuzione non ha il potere di sospendere sulla base dell’art. 70, comma 4: quella misura spetta al giudice del sovraindebitamento con il decreto di apertura. Si può chiedere un rinvio dell’udienza segnalando il deposito della domanda, ma la decisione è discrezionale.
Se apro un nuovo conto in un’altra banca, il creditore può pignorare anche quello? Il pignoramento notificato vincola solo le somme presso la banca che lo ha ricevuto. Nulla impedisce al creditore di notificarne un altro presso una nuova banca, finché non c’è un divieto di nuove azioni esecutive. Il decreto dell’art. 70, comma 4, può contenerlo; l’apertura della liquidazione controllata lo comporta per legge.
Posso cambiare strada a metà? In parte sì. Se il piano non viene omologato, le misure protettive perdono efficacia, ma il debitore può valutare la liquidazione controllata. Se l’omologa viene revocata, l’art. 73 prevede l’apertura della liquidazione su istanza del debitore o di un creditore, se ne ricorrono i presupposti. Il passaggio inverso, dalla liquidazione al piano, è molto più difficile.
E se scelgo la strada sbagliata? Il costo più frequente non è giuridico, ma temporale: un piano costruito su una rata insostenibile può arrivare al diniego dopo mesi, mentre il saldo resta bloccato e altri creditori agiscono. Allo stesso modo, una liquidazione aperta quando il piano sarebbe stato possibile fa perdere beni che si sarebbero potuti conservare.
Il piano mi restituisce anche le somme già pagate al creditore prima del deposito? No. La Corte costituzionale, nella sentenza n. 65/2022, ha osservato che la ristrutturazione non cancella l’effetto traslativo già prodotto, e l’art. 71, comma 3, CCII rende inefficaci verso i creditori anteriori solo i pagamenti compiuti in violazione del piano dopo la pubblicità. Ciò che il creditore ha già incassato in forza dell’assegnazione, di regola, resta suo; il piano incide sul debito residuo.
Durante il piano omologato posso tornare a usare liberamente il conto? Dopo l’omologa il conto torna a disposizione del debitore per i nuovi accrediti, ma le somme destinate al piano vanno versate secondo le modalità previste, spesso su un conto dedicato alla procedura, sotto la vigilanza dell’OCC, che ogni sei mesi riferisce per iscritto al giudice (art. 71, comma 1). I pagamenti e gli atti dispositivi compiuti in violazione del piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71, comma 3), e l’inadempimento può portare alla revoca dell’omologazione (art. 72, comma 2), con la possibile ripresa delle azioni dei creditori.
Le pronunce che orientano la scelta
Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette per questo articolo: per ognuna è indicato se è stato letto il provvedimento, una scheda ufficiale o solo una massima o sintesi. I principi sono riformulati.
Sul piano del consumatore e sulle esecuzioni pendenti
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Corte cost., sent. n. 65/2022 (decisa il 26 gennaio 2022, depositata il 10 marzo 2022), su questione sollevata dal Tribunale di Livorno. Letta la scheda ufficiale. La Corte ha ritenuto che la regola della L. 3/2012 sulla ristrutturazione dei debiti garantiti da cessione del credito comprenda anche la cessione disposta dal giudice con l’ordinanza di assegnazione. Rilevanza: legittima il trattamento nel piano del creditore che ha già ottenuto l’assegnazione su crediti periodici, e richiama espressamente l’art. 67, comma 3, CCII.
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Trib. Treviso, decreto ex art. 70 CCII, R.G. 79-1/2025. Letto il provvedimento. Con il decreto di ammissibilità del piano del consumatore il giudice ha sospeso un’esecuzione pendente, vietato azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della debitrice e atti di straordinaria amministrazione. Rilevanza: mostra il contenuto concreto delle misure dell’art. 70, comma 4, e i termini di trenta e venti giorni per comunicazioni e osservazioni.
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Trib. Lecce, sent. n. 137/2023 P.U., 6 novembre 2023. Letto il provvedimento. Omologa del piano con chiusura della procedura; l’esecuzione pendente era stata sospesa per effetto del decreto di ammissibilità; le spese dell’esecuzione assistite da privilegio sono state collocate dopo le prededuzioni della procedura. Rilevanza: chiarisce che la sospensione nasce dal decreto e che le spese già sostenute dal creditore pignorante non hanno una corsia preferenziale assoluta.
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Trib. Ivrea, R.G. 68-1/2024, 11 settembre 2024. Nota da sintesi (diritto.it). Omologato il piano, sarebbe stato sospeso un pignoramento dello stipendio e il credito già assegnato sarebbe stato ricondotto al concorso. Rilevanza: applicazione concreta del principio della sentenza n. 65/2022 nel regime del codice della crisi; il caso riguarda lo stipendio e non il conto, e va citato con cautela.
Sulla liquidazione controllata
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Cass., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074. Massima. L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza; la condotta del debitore rileva nella fase di esdebitazione. Rilevanza: rende accessibile la liquidazione a chi teme le preclusioni dell’art. 69.
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Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025. Massima. La relazione dell’OCC è un requisito di ammissibilità della domanda di liquidazione controllata. Rilevanza: la rapidità dell’apertura, e quindi del divieto di azioni individuali, dipende dalla qualità della relazione.
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Cass., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603. Sintesi (diritto.it). Per aprire la liquidazione non serve la meritevolezza, ma il giudice controlla nel merito la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza. Rilevanza: conferma e precisa la n. 22074/2025.
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Cass., 19 agosto 2024, n. 22914. Massima, su rinvio pregiudiziale del Tribunale di Brescia. Il privilegio processuale del creditore fondiario opera anche nella liquidazione controllata. Rilevanza: segnala un’eccezione al divieto di azioni individuali che riguarda gli immobili ipotecati e non il saldo del conto.
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Trib. Milano, sent. n. 31/2025. La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme confluiscono sul conto della procedura. Rilevanza: mostra l’effetto della liquidazione sui flussi di reddito che arrivano al conto.
Sui rimedi interni all’esecuzione presso terzi
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Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28520. Rassegna dell’Osservatorio sull’esecuzione forzata. Nel pignoramento esattoriale dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973 il saldo attivo del conto, anche maturato dopo la notifica entro i sessanta giorni, è vincolato e va versato dalla banca all’Agente. Rilevanza: spiega perché, con le cartelle, la sospensione dell’art. 70, comma 4, deve arrivare in fretta.
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Cass., Sez. III, 27 ottobre 2025, n. 28513. Rassegna dell’Osservatorio. Nel pignoramento presso terzi il deposito tardivo per l’iscrizione a ruolo comporta inefficacia del pignoramento ed estinzione, senza sanatoria. Rilevanza: un vizio procedurale può liberare il conto senza procedure concorsuali.
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Cass., Sez. III, ord. 3 novembre 2025, n. 29059. Rassegna dell’Osservatorio. Il terzo che si accorge di aver reso per errore una dichiarazione positiva deve rettificarla prima dell’assegnazione; dopo, resta l’opposizione agli atti esecutivi. Rilevanza: la dichiarazione della banca sul saldo va controllata, perché errori in eccesso si correggono più facilmente prima dell’ordinanza.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il conto è bloccato, la scelta tra piano, liquidazione e rimedi esecutivi va fatta in pochi giorni e con i documenti in mano. Lo Studio lavora così:
- Ricostruiamo la provenienza del saldo bloccato sugli estratti conto degli ultimi mesi, separando gli accrediti di stipendio o pensione anteriori al pignoramento dalle altre somme, per verificare l’applicazione del limite del triplo dell’assegno sociale dell’art. 545, comma 8, c.p.c.
- Esaminiamo l’atto di pignoramento e il fascicolo dell’esecuzione: notifica, titolo, data di deposito per l’iscrizione a ruolo, dichiarazione della banca, udienza fissata, per individuare eventuali vizi da far valere con opposizione.
- Calcoliamo la finestra temporale reale: se il pignoramento è esattoriale, i sessanta giorni dell’art. 72-bis; se è ordinario, il tempo fino all’udienza di assegnazione, confrontandolo con i tempi necessari per il decreto del giudice della crisi.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: verifichiamo le condizioni dell’art. 69 CCII, la sostenibilità di una rata, l’esistenza di attivo per la liquidazione e lo stato dell’esecuzione.
- Prepariamo con l’OCC la documentazione dell’art. 67, comma 2, CCII, in modo che la domanda sia completa al primo deposito e il giudice non debba concedere termini per integrazioni.
- Redigiamo l’istanza di misure protettive dell’art. 70, comma 4, CCII in modo specifico: indichiamo il pignoramento, l’udienza, l’importo bloccato e il motivo per cui, senza sospensione, il piano non sarebbe fattibile.
- Depositiamo il decreto nel fascicolo dell’esecuzione e lo comunichiamo alla banca, chiedendo al giudice dell’esecuzione di prenderne atto, e seguiamo l’udienza di assegnazione quando il decreto non è ancora arrivato.
- Chiediamo al giudice, dopo l’omologa, l’autorizzazione allo svincolo ai sensi dell’art. 71, comma 2, CCII e ne seguiamo l’attuazione con la banca e con l’OCC.
- Se la scelta cade sulla liquidazione controllata, prepariamo il ricorso con l’attestazione dell’OCC sull’attivo e chiediamo che il giudice fissi la quota di reddito per il mantenimento ai sensi dell’art. 268, comma 4, CCII.
- Difendiamo la strategia nei gradi successivi: reclamo contro il decreto di inammissibilità, opposizioni esecutive, eventuali impugnazioni, senza cambiare impostazione da un grado all’altro.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come il pignoramento del conto, l’abilitazione che pesa di più è la combinazione tra la funzione di Gestore della crisi e quella di cassazionista. La prima permette di costruire una domanda di piano che il giudice possa valutare in fretta; la seconda garantisce la continuità di strategia fino in Cassazione: la scelta fatta oggi, tra sospensione, liquidazione o opposizione, va difesa domani nelle sedi successive senza cambiare mani. Lo staff dello Studio riunisce avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, estratti conto e posizione fiscale, compresi i debiti con l’Agente della riscossione; gli avvocati curano il processo esecutivo e la procedura di sovraindebitamento.
In chiusura
Il piano del consumatore può sbloccare il conto corrente pignorato, ma non da solo e non subito: serve un decreto del giudice della crisi con le misure protettive, emesso prima che il creditore ottenga l’assegnazione o, per le cartelle, prima della scadenza dei sessanta giorni; e lo svincolo vero arriva con l’omologa. La liquidazione controllata ferma il creditore con più certezza, ma il saldo passa alla procedura. I rimedi interni all’esecuzione possono restituire subito una parte del denaro, senza risolvere il debito. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: settimane di conto bloccato, somme assegnate che non tornano più, una procedura avviata quando ne serviva un’altra.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, conosce dall’interno i tempi e i documenti del piano del consumatore, e come avvocato cassazionista può seguire l’esecuzione presso terzi e le relative opposizioni fino all’ultimo grado. Sono proprio le due competenze che il pignoramento del conto richiede insieme.
📩 Il saldo bloccato non aspetta: scrivici oggi stesso, i contatti per raggiungere lo Studio sono indicati al termine di questa pagina.
