Chi apre l’app del telefono e trova cinque, sei, dieci ordini “in 3 rate” ancora aperti, con gli addebiti automatici che arrivano sulla carta ogni due settimane, di solito si pone due domande. La prima: queste piccole rate contano davvero come debiti, oppure sono “solo acquisti”? La seconda, più preoccupante: se le metto nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il giudice penserà che mi sono indebitato per leggerezza e mi negherà l’omologazione?
La risposta breve è sì: le dilazioni concesse da Klarna, Scalapay e dagli altri servizi “compra ora, paga dopo” (in inglese buy now pay later, BNPL) sono debiti a tutti gli effetti e vanno inserite nel piano, tutte, anche quelle da 39 euro. La risposta lunga è più interessante, perché su questo tema la lettera della legge dice poco: il Codice della crisi non nomina mai il BNPL. Contano invece le decisioni dei giudici su tre punti che per chi usa queste app sono decisivi: quando l’accumulo di acquisti rateali diventa “colpa grave” che chiude le porte della procedura; che peso ha il fatto che l’operatore non abbia verificato il tuo merito creditizio; che cosa succede se ometti qualche ordine o se il credito è stato ceduto a una società di recupero.
In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi ha rate Klarna o Scalapay da far entrare nel piano.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca esattamente nel punto di incontro di due competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo. Da un lato è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, cioè conosce dall’interno il lavoro dell’Organismo che deve attestare il piano e valutare la diligenza del debitore. Dall’altro coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario, che è la disciplina da cui dipendono le regole sul credito ai consumatori e sulla verifica del merito creditizio, il terreno su cui si gioca la partita con le società di BNPL.
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Il quadro normativo in breve: cosa dice la legge e cosa non dice
Prima di entrare nelle pronunce, serve fissare le poche norme su cui i giudici hanno ragionato. Un solo paragrafo di inquadramento: la ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, CCII, nel testo successivo al correttivo D.Lgs. 136/2024) consente alla persona fisica sovraindebitata, con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi (OCC), di proporre un piano a contenuto libero, che può pagare i creditori anche in parte e in modo differenziato; il giudice lo omologa se è ammissibile e fattibile, senza voto dei creditori.
Le norme che contano per chi ha rate BNPL sono queste.
L’elenco completo dei creditori. Secondo l’art. 67 c.2 lett. a CCII la domanda deve essere corredata dall’elenco di tutti i creditori, con le somme dovute e le eventuali cause di prelazione. Non ci sono soglie minime: il debito di 47,60 euro verso un’app di pagamento ha la stessa dignità del mutuo.
La relazione dell’OCC. Secondo l’art. 68 c.2 l’Organismo deve illustrare le cause dell’indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, le ragioni dell’incapacità di adempiere e la completezza e attendibilità della documentazione. Il comma 3 aggiunge che l’OCC deve indicare se il finanziatore, nel concedere il credito, ha tenuto conto del merito creditizio del debitore rispetto al reddito disponibile, al netto di quanto serve per un dignitoso tenore di vita (parametrato all’assegno sociale e alla scala di equivalenza ISEE).
Le condizioni ostative. L’art. 69 c.1 esclude il consumatore che ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode (oltre a chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o per due volte). L’art. 69 c.2 impedisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato l’indebitamento, o che ha violato i principi dell’art. 124-bis del Testo unico bancario (TUB) sul merito creditizio, di contestare la convenienza della proposta in sede di omologa.
Gli interessi e i pagamenti. Secondo l’art. 68 c.5 il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi per i crediti non garantiti. L’art. 71 c.3 rende inefficaci verso i creditori anteriori i pagamenti compiuti in violazione del piano omologato.
C’è poi un pezzo di diritto bancario che cambia proprio in queste settimane. Il D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 (G.U. n. 6 del 9/1/2026, in vigore dal 10/1/2026) ha recepito la seconda direttiva sul credito ai consumatori (Dir. UE 2023/2225) e ha riscritto l’ambito dell’art. 122 TUB. Secondo le rassegne lette (FiscoeTasse e il contributo pubblicato da dirittobancario.it), sono state abrogate le vecchie esclusioni per il credito senza interessi e per quello rimborsabile entro tre mesi con costi trascurabili, e le dilazioni restano fuori dalla disciplina solo a condizioni strette (assenza di un terzo finanziatore, termini brevi, nessun interesse e soli costi di mora limitati). Se la dilazione è offerta tramite un terzo, o il credito è ceduto, rientra nelle regole sul credito ai consumatori, compreso l’obbligo di verificare il merito creditizio. Finanziatori e intermediari devono adeguarsi entro il 20 novembre 2026 (o entro 90 giorni dalle disposizioni attuative della Banca d’Italia, se successive), e i contratti stipulati prima restano regolati dalla disciplina previgente. Questo dettaglio, come vedremo, pesa molto sulla questione del merito creditizio.
Tutto il resto, cioè come si valuta la diligenza di chi ha comprato a rate, che cosa può eccepire la società di BNPL, che cosa succede agli ordini dimenticati, lo hanno scritto i giudici.
L’orientamento consolidato: la colpa del consumatore e quella del finanziatore viaggiano su binari separati
Il principio più stabile, che ogni utente di Klarna o Scalapay deve conoscere prima di depositare la domanda, è questo: il fatto che l’operatore ti abbia concesso credito con troppa facilità non cancella automaticamente la tua eventuale imprudenza, e viceversa. Sono due giudizi distinti, con effetti distinti. Il punto di partenza è la lettera della legge; le pronunce che seguono ne mostrano l’applicazione.
La lettura dell’art. 69 CCII
La norma. L’art. 69 CCII regola in due commi diversi le condizioni ostative del debitore (comma 1: colpa grave, malafede o frode) e la violazione dei principi sul merito creditizio da parte del creditore (comma 2), e assegna a ciascuna effetti propri. Da questa struttura discende che la colpa del debitore e quella del creditore sono distinte e possono coesistere: la mancata verifica del merito creditizio non esclude, di per sé, la colpa grave del consumatore; e la preclusione per il creditore colpevole, per come è scritto il comma 2, riguarda le contestazioni sulla convenienza, non i profili di legittimità.
La traduzione pratica. In altre parole, se ti trovi con dodici ordini rateali aperti, non basta dire “Scalapay me li ha concessi in un clic, senza chiedermi nulla”. Quell’argomento serve, ma serve a un’altra cosa: a togliere all’operatore la possibilità di contestare la convenienza del tuo piano. Per superare il filtro della colpa grave devi spiegare tu, con documenti, perché hai fatto quegli acquisti e perché in quel momento ti sembravano sostenibili.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025
La vicenda. Nel luglio 2025 la Prima Sezione si è occupata di un creditore che, pur rientrando nell’ipotesi dell’art. 69 c.2, si era opposto all’omologa.
Il principio. Il creditore colpevole o inadempiente rispetto agli obblighi sul merito creditizio può ancora contestare i requisiti di legittimità della proposta, ma non può contestarne la convenienza (massima su Brocardi).
La traduzione pratica. Il principio, calato nella pratica, significa che la società di BNPL che non ha verificato nulla non potrà dire “con la liquidazione prenderei di più, quindi il piano non va omologato”. Potrà però sempre dire “il debitore ha omesso dei debiti”, “la documentazione non è attendibile”, “c’è colpa grave”. Quindi il piano deve essere inattaccabile sul piano della legittimità, perché è lì che l’operatore concentrerà le sue osservazioni.
Trib. Messina, Sez. II civ., sent. n. 17 del 25 giugno 2026 (R.G. 48-1/2026)
La vicenda. Una consumatrice, indebitata con più finanziarie (prestiti e cessione del quinto) e con debiti verso Fisco e Comune, ha proposto un piano in 120 rate mensili da 226 euro, con il 30% ai chirografari e il 40% alla cessione del quinto. Una finanziaria si è opposta.
Il principio. Il Tribunale ha escluso colpa grave, malafede e frode, perché il sovraindebitamento nasceva da spese familiari, comprese esigenze sanitarie dei figli, e da eventi sfavorevoli imprevisti, non da condotte opportunistiche. E ha ritenuto che la finanziaria che si era limitata alle buste paga e a un’autodichiarazione del cliente non avesse valutato correttamente il merito creditizio, dichiarando inammissibili le sue contestazioni sulla convenienza ai sensi dell’art. 69 c.2 (testo integrale letto sul sito del Tribunale).
La traduzione pratica. Le società di BNPL, per i piccoli importi, spesso chiedono ancora meno di una busta paga. Se un finanziatore tradizionale è stato giudicato carente per essersi fermato all’autodichiarazione, è ragionevole che l’OCC e il giudice guardino con la stessa lente un operatore che ha concesso una dilazione con la sola registrazione dell’account e della carta. Ma attenzione: questo argomento, come si è visto leggendo l’art. 69, protegge il piano dalle contestazioni di convenienza, non ti esonera dal dimostrare la tua diligenza.
Trib. Napoli, 5 maggio 2025
La vicenda e il principio. Secondo la rassegna di EC News (che la riprende da ilcaso.it, senza numero e sezione), il Tribunale ha affermato che la sproporzione tra debiti e reddito non integra di per sé colpa grave, perché è l’essenza stessa del sovraindebitamento e il presupposto per accedere alla procedura.
La traduzione pratica. Avere debiti superiori a quello che puoi pagare è la condizione per entrare, non un motivo per essere esclusi. Quello che il giudice valuta è il come ci sei arrivato: ed è qui che la cronologia degli ordini BNPL diventa decisiva, come vedremo nella seconda questione.
Il filo che unisce la norma e queste pronunce è uno solo: nel piano del consumatore la diligenza del debitore si giudica caso per caso, sui documenti, e la negligenza dell’operatore è un’arma processuale utile ma non un lasciapassare.
Prima questione aperta: le rate BNPL sono debiti da elencare anche se piccole, senza interessi e magari già cedute?
La questione
Il dubbio pratico, come lo porrebbe il lettore, è questo: “Ho sette ordini Scalapay da 30-80 euro a rata e quattro dilazioni Klarna. Non pago interessi, sono tutte rate che finiranno entro qualche settimana. Devo davvero elencarle? E se una di queste l’ha già comprata una società di recupero crediti, a chi la intesto?”
Cosa hanno deciso i giudici
Nessuna delle pronunce lette in questa ricerca riguarda espressamente Klarna o Scalapay. Ma due decisioni recenti rispondono con chiarezza alla parte più importante della domanda.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18 maggio 2026. Nel concordato minore, la Cassazione ha affermato che non è richiesto un autonomo requisito di meritevolezza, ma l’accesso e la permanenza nella procedura richiedono un adempimento corretto, completo e veritiero degli oneri informativi, e che una rappresentazione non attendibile delle cause dell’indebitamento rileva ai fini di ammissibilità e omologa anche se non ricorrono le condizioni ostative dell’art. 69 (massima su Brocardi). La pronuncia riguarda il concordato minore, ma il principio sulla completezza informativa si applica a maggior ragione al consumatore, per il quale l’art. 67 c.2 lett. a chiede l’elenco di “tutti” i creditori e l’art. 68 c.2 lett. c impone all’OCC di valutare completezza e attendibilità della documentazione.
Trib. Agrigento, sent. 6 maggio 2026 (R.G. 22-1/2026). Il Tribunale ha negato l’omologa di un piano del consumatore dopo le osservazioni di una finanziaria che contestava la genericità della ricostruzione delle cause dell’indebitamento. Ha valorizzato il ricorso sistematico al credito e l’acquisto di beni non indispensabili e ha ribadito il ruolo centrale della relazione particolareggiata dell’OCC (sintesi iusletter del 6/7/2026). Per il nostro tema il messaggio è netto: una ricostruzione generica, che non spiega ordine per ordine come si è formato il debito, espone il piano alle osservazioni dei creditori.
Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27915 del 20 ottobre 2025. Riguarda le cessioni di crediti “in blocco” (art. 58 TUB): la sola pubblicazione dell’avviso in Gazzetta Ufficiale basta a dimostrare la cessione solo se i rapporti ceduti sono individuabili senza incertezze (sintesi letta su diritto.it, 3/2/2026). Il tema interessa chi ha rate BNPL scadute da mesi: i crediti piccoli e numerosi vengono spesso ceduti o affidati a società di recupero, e la lettera che ricevi può arrivare da un soggetto mai sentito prima.
Se c’è contrasto
Sulla necessità di elencare tutti i debiti non c’è contrasto: nessuna pronuncia letta ammette esclusioni per importo. Il punto incerto è un altro: come qualificare questi debiti. Fino al 20 novembre 2026, per i contratti già stipulati, la disciplina previgente escludeva dal credito ai consumatori molte dilazioni senza interessi; dopo quella data, secondo le rassegne lette sul D.Lgs. 212/2025, le dilazioni offerte tramite un terzo o cedute rientrano nel credito ai consumatori. Per il Codice della crisi la differenza non conta ai fini dell’elenco: è creditore chiunque abbia diritto a un pagamento, che lo chiami “prestito”, “dilazione” o “rata”. L’assunzione prudenziale è elencare ogni ordine aperto, ogni rata scaduta e ogni penale di ritardo, con il soggetto che risulta creditore oggi.
Cosa significa per te
Concretamente, prima di andare dall’OCC:
- esporta o fotografa dall’app l’elenco di tutti gli ordini, aperti, chiusi negli ultimi mesi, scaduti, con le date di acquisto, l’esercente, l’importo, le rate pagate e quelle residue;
- scarica gli estratti conto della carta o del conto collegato agli addebiti automatici, perché è lì che si vede la frequenza reale degli acquisti;
- conserva ogni comunicazione di sollecito o di cessione: se una società di recupero ti scrive per conto o al posto dell’operatore, nel piano vanno indicati sia il creditore originario sia il soggetto che si presenta come cessionario o mandatario, con l’avvertenza che la titolarità andrà provata (Cass. 27915/2025);
- segnala i resi e le contestazioni: se un ordine è stato restituito ma la rata continua a essere addebitata, il debito va indicato come contestato, con la prova del reso.
Dimenticare un ordine da 59 euro non è un dettaglio: è esattamente il genere di omissione su cui un creditore costruisce l’osservazione “documentazione non attendibile”.
Seconda questione aperta: tanti acquisti a rate per beni non essenziali sono “colpa grave”?
La questione
È la domanda che fa più paura. “Ho comprato a rate scarpe, un telefono, un abbonamento, regali di Natale. Non erano spese necessarie. Se il giudice vede l’elenco, mi dirà che mi sono indebitato con colpa grave?”
Cosa hanno deciso i giudici
Trib. Agrigento, sent. 6 maggio 2026 (R.G. 22-1/2026). È la pronuncia più vicina al caso BNPL tra quelle lette. Il diniego si è fondato su un insieme di elementi: ricorso sistematico al credito, debiti erariali e locali risalenti, acquisto di beni non indispensabili, assenza di un nesso tra le obbligazioni e bisogni essenziali o eventi imprevedibili. Il Tribunale ha precisato che la violazione dell’obbligo di verifica del merito creditizio da parte dell’intermediario non esonera il consumatore dall’onere di dimostrare l’assenza di colpa grave, e la rassegna sottolinea che la sola allegazione di un evento sopravvenuto non basta se l’indebitamento era già consolidato (iusletter, 6/7/2026).
Trib. Benevento, 11 dicembre 2023. Secondo la rassegna di EC News, l’accesso è stato negato perché le condizioni economiche del debitore erano già sfavorevoli prima dell’ultimo finanziamento: chi chiede altro credito quando è già evidente di non poterlo restituire si espone al giudizio di colpa grave.
Trib. Bologna, 21 marzo 2025. Nella stessa rassegna (che la riprende da ilcaso.it) il debitore aveva taciuto altri finanziamenti e la locazione della casa; il Tribunale non ha ritenuto quella condotta gravemente colposa e ha ammesso il piano, valorizzando invece la mancata verifica autonoma del merito creditizio da parte della banca.
Trib. Napoli, 5 maggio 2025 (già vista): la sproporzione dell’indebitamento, da sola, non è colpa grave.
Se c’è contrasto
C’è una tensione reale tra le decisioni. Agrigento e Benevento guardano alla natura delle spese e al momento in cui il debito è stato contratto, con un approccio severo; Bologna e Napoli sono più attente alla condizione complessiva del debitore e alla responsabilità di chi ha concesso il credito. Non è un contrasto di principio, perché tutte applicano lo stesso art. 69 c.1, ma è un contrasto di intensità nella valutazione. L’orientamento prevalente nelle pronunce lette è che la colpa grave non si presume dalla quantità dei debiti, ma si ricava dalla loro storia: tempi, finalità, consapevolezza. L’assunzione prudenziale è dare per scontato che l’operatore BNPL, nelle osservazioni, metterà in fila gli acquisti voluttuari, e preparare la risposta prima che lo faccia.
Cosa significa per te
Per chi ha rate BNPL, la difesa sulla colpa grave si costruisce su tre elementi.
La cronologia. Il BNPL ha una caratteristica che lo distingue dal prestito personale: genera tanti debiti piccoli in date precise. È un vantaggio, se lo sai usare. Mettendo in fila gli ordini si vede se gli acquisti si concentrano dopo un evento (perdita del lavoro, separazione, malattia, nascita di un figlio) e se servivano a coprire bisogni correnti: spesa, farmaci, abbigliamento per i bambini, elettrodomestici guasti. È il tipo di ricostruzione che il Tribunale di Agrigento ha trovato assente.
La sostenibilità percepita. La rassegna sulla pronuncia di Agrigento indica che il debitore deve spiegare perché le nuove obbligazioni apparissero sostenibili quando le ha assunte. Per il BNPL questo argomento ha una sua forza: rate da 40-60 euro, prive di interessi, presentate come “pagamento” e non come “prestito”, sono percepite come gestibili. Ma va documentato, non solo affermato.
Le spese a ridosso della domanda. Ordini fatti nelle settimane immediatamente precedenti al deposito, quando l’incarico all’OCC era già stato conferito, sono il punto più delicato. Dal momento in cui decidi di rivolgerti a un OCC, smetti di aprire nuove dilazioni: ogni ordine nuovo è un argomento per chi vuole sostenere la malafede.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, imposta questi fascicoli partendo dalla cronologia degli ordini, non dal totale del debito: è la cronologia che il giudice legge per decidere sulla colpa grave.
E se, nonostante tutto, il piano viene respinto per colpa grave? Le porte non si chiudono del tutto. La Cassazione ha affermato che l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: negligenza e imprudenza del debitore contano nella successiva fase di esdebitazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025, massima su Brocardi). In linea, Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it del 20/5/2026) ha precisato che per aprire la liquidazione controllata non serve la meritevolezza, ma la relazione dell’OCC su cause dell’indebitamento e diligenza è requisito di ammissibilità e il giudice la controlla nella sostanza. La conseguenza pratica è che la storia dei tuoi acquisti BNPL non scompare: verrà di nuovo esaminata quando chiederai l’esdebitazione (art. 282 c.2 CCII, che la esclude per chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode). Meglio quindi ricostruirla bene subito.
Terza questione aperta: se Klarna o Scalapay non hanno verificato il merito creditizio, possono opporsi al piano?
La questione
“Nessuna app mi ha chiesto la busta paga. Mi hanno concesso credito con un clic, anche quando ero già pieno di rate. Questo conta? Possono ancora contestare il mio piano?”
Cosa hanno deciso i giudici
Abbiamo già visto i due pilastri: il creditore che ha violato i principi sul merito creditizio non può contestare la convenienza ma può contestare la legittimità (Cass. 20672/2025), e la sua negligenza non esclude automaticamente la colpa grave del consumatore (art. 69 c.1 e c.2 CCII).
Le pronunce di merito lette mostrano come si applica il controllo sul merito creditizio. Trib. Bologna, 21 marzo 2025: la banca non poteva fondarsi solo sul questionario firmato dal debitore e doveva fare verifiche autonome, anche consultando le banche dati; per questo è stata considerata creditore colpevole e, dato che per l’art. 69 c.2 basta la colpa semplice, non poteva reclamare. Trib. Messina, sent. n. 17/2026: insufficienti le sole buste paga e l’autodichiarazione, con le conseguenze dell’art. 69 c.2.
Se c’è contrasto
Qui la questione è davvero aperta, e per ragioni che riguardano proprio il BNPL. L’art. 69 c.2 colpisce due figure: il creditore che ha “colpevolmente determinato” l’indebitamento o il suo aggravamento, e quello che ha violato i principi dell’art. 124-bis TUB. Per molti contratti BNPL stipulati prima del 20 novembre 2026 si pone un problema: se la dilazione rientrava nelle esclusioni dell’art. 122 TUB previgente, l’operatore può sostenere che l’art. 124-bis non gli si applicava affatto, e che quindi non c’era nessun obbligo da violare.
Non abbiamo trovato pronunce che risolvano il punto per il BNPL. Le letture possibili sono due.
- Lettura restrittiva: se il contratto era escluso dalla disciplina del credito ai consumatori, manca la violazione dell’art. 124-bis e l’operatore conserva il diritto di contestare la convenienza.
- Lettura ampia: anche se l’art. 124-bis non si applicava, resta la prima ipotesi del comma 2, cioè il creditore che ha colpevolmente aggravato l’indebitamento. Concedere la decima dilazione a chi ne aveva già nove aperte, senza alcuna verifica, può integrare quella colpa. L’art. 68 c.3, del resto, chiede all’OCC di valutare il merito creditizio con riferimento al “soggetto finanziatore”, senza distinguere tra tipi di contratto.
L’assunzione prudenziale è non contare sull’art. 69 c.2 per i contratti BNPL anteriori al 20 novembre 2026: il piano deve reggere anche se l’operatore potesse contestarne la convenienza. Per i contratti successivi, quando il nuovo regime sarà pienamente operativo, l’argomento della mancata verifica sarà più forte, perché le dilazioni con un terzo finanziatore rientreranno nelle regole sul credito ai consumatori.
Cosa significa per te
In pratica, se il piano deve resistere anche a un’eventuale contestazione di convenienza, deve offrire a Klarna e Scalapay almeno quanto riceverebbero da una liquidazione controllata (art. 70 c.7 CCII). Per un consumatore senza beni, l’alternativa liquidatoria è data essenzialmente dalla quota di reddito che supera il mantenimento della famiglia nei tre anni della procedura, meno le spese della liquidazione. È un calcolo che l’OCC fa e attesta, ed è il calcolo che rende il piano difficilmente attaccabile, chiunque sia il creditore.
C’è poi un vantaggio concreto: nella relazione l’OCC dovrà comunque dire se il finanziatore ha verificato il merito creditizio (art. 68 c.3). Raccogliere le schermate dell’app al momento dell’attivazione (quali dati sono stati chiesti, se è stato chiesto il reddito, se ti è stato aumentato il limite di spesa mentre avevi già ordini scaduti) dà all’OCC gli elementi per scriverlo. Se l’app ti ha alzato il limite di spesa mentre avevi rate insolute, quella schermata vale più di molte pagine di spiegazioni.
La pronuncia più recente e rilevante: Trib. Messina, sent. n. 17 del 25 giugno 2026
Tra le decisioni lette, la più recente con testo integrale disponibile è quella del Tribunale di Messina, Sezione II civile, n. 17/2026, pubblicata il 25 giugno 2026 (R.G. 48-1/2026). Non riguarda il BNPL, ma è quella che meglio mostra come un tribunale tratta, oggi, un debitore con più finanziatori, una cessione del quinto e creditori pubblici, e che cosa può aspettarsi chi porta nel piano anche le rate delle app.
Il contesto. La debitrice aveva un indebitamento verso finanziarie (prestiti e cessione del quinto), un debito per imposta di registro di circa 483,75 euro verso l’Agenzia delle Entrate, un debito con l’Agente della riscossione di 3.676,30 euro e un debito per tassa rifiuti verso il Comune. Il piano prevedeva 120 rate mensili da 226 euro, con il 30% ai chirografari, il 40% alla cessione del quinto, il 40% al Comune in 60 rate e il pagamento integrale del carico affidato all’Agente della riscossione in 120 rate. Una finanziaria e il Comune avevano presentato contestazioni.
La motivazione in linguaggio piano. Il Tribunale ha fatto tre passaggi. Primo: ha guardato alla storia dei debiti e ha visto spese familiari, esigenze sanitarie dei figli, eventi sfavorevoli, e solo dopo i prestiti. Nessuna colpa grave. Secondo: ha guardato a come la finanziaria aveva concesso il credito e ha concluso che fermarsi alle buste paga e all’autodichiarazione non basta per una corretta valutazione del merito creditizio; di conseguenza le contestazioni di convenienza sono state dichiarate inammissibili per l’art. 69 c.2. Terzo: ha applicato l’art. 67 c.3, ammettendo la falcidia e la ristrutturazione della cessione del quinto, e ha respinto la richiesta della finanziaria di mantenere un vincolo irrevocabile sul TFR, perché il TFR non è ancora dovuto finché il rapporto di lavoro prosegue.
Cosa cambia rispetto a prima. Rispetto alla severità della pronuncia di Agrigento di poche settimane prima, la sentenza di Messina mostra il rovescio della medaglia: quando la cronologia dei debiti è documentata e collegata a bisogni reali, il giudice non si ferma alla quantità dei finanziamenti, e la negligenza del finanziatore diventa uno scudo efficace contro le contestazioni di convenienza. Messe insieme, le due decisioni dicono la stessa cosa da due lati diversi: vince la ricostruzione documentata, perde quella generica.
Per chi ha rate BNPL, la lezione è triplice. Primo: i debiti delle app possono essere trattati come gli altri chirografari, nella stessa classe e con la stessa percentuale, perché il piano ha contenuto libero e nulla impone di pagarli per intero solo perché piccoli. Secondo: le contestazioni dell’operatore si neutralizzano soprattutto con la qualità della documentazione, perché sul merito creditizio, come visto, per i contratti più vecchi la partita è incerta. Terzo: la durata del piano può essere lunga (qui dieci anni), purché sostenibile e attestata dall’OCC; per rate da poche decine di euro, inserirle in un piano lungo significa trasformare tanti addebiti ravvicinati in una frazione di una rata mensile unica.
Un dettaglio della sentenza merita attenzione: il dispositivo non ordina espressamente di sospendere le trattenute della cessione del quinto; è il trattamento del debito nel piano omologato a regolarle. Per il BNPL vale un ragionamento simile, con una differenza pratica: gli addebiti automatici sulla carta non passano dal datore di lavoro, quindi sei tu a dover revocare le autorizzazioni di addebito, d’intesa con l’OCC, per evitare che le rate continuino a essere prelevate mentre il piano prevede un trattamento diverso.
I principi applicati ai casi reali: tre simulazioni
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite sui principi delle pronunce citate. Non sono casi reali dello Studio e i numeri servono solo a mostrare i passaggi.
Simulazione 1: dipendente con BNPL, prestito, carta revolving e cessione del quinto
Situazione di partenza. Lavoratrice dipendente, stipendio netto 1.712 euro al mese, nucleo di due persone (lei e un figlio di 9 anni), nessun immobile. Debiti:
- Klarna, 5 ordini aperti: residuo 1.346,85 euro;
- Scalapay, 7 ordini aperti: residuo 2.218,40 euro;
- prestito personale: 11.874,30 euro;
- carta di credito revolving: 4.093,62 euro;
- cessione del quinto: residuo 8.957,10 euro (trattenuta 342 euro al mese).
Totale: 28.490,27 euro. L’OCC quantifica in 1.390 euro il fabbisogno mensile della famiglia; restano 322 euro al mese.
Sviluppo. Il piano propone 72 rate mensili da 189,94 euro, cioè 13.675,33 euro, pari al 48% di ogni credito chirografario, BNPL compreso: Klarna 646,49 euro, Scalapay 1.064,83 euro, prestito 5.699,66 euro, revolving 1.964,94 euro, cessione del quinto 4.299,41 euro (falcidiabile per l’art. 67 c.3, come nella sentenza di Messina). La differenza tra 322 e 189,94 euro serve a coprire le spese della procedura indicate dall’OCC (art. 68 c.2 lett. d) e un margine per gli imprevisti.
Esito alla luce delle pronunce. Se Scalapay presenta osservazioni sulla convenienza, il piano regge se l’OCC attesta che 1.064,83 euro sono almeno quanto la società otterrebbe dalla liquidazione controllata (art. 70 c.7). Se invece contesta la colpa grave elencando gli acquisti, la difesa sta nella cronologia: alla luce dell’art. 69, che tiene distinte le due colpe, l’argomento “mi hanno dato credito senza controlli” non basta da solo; alla luce di Trib. Napoli 5/5/2025 la sproporzione tra debiti e reddito non è di per sé colpa grave; alla luce di Trib. Agrigento 6/5/2026 servono spiegazioni concrete sulla finalità degli acquisti. Qui la cronologia mostra che 9 ordini su 12 sono successivi alla cessazione dell’assegno di mantenimento del figlio e riguardano abbigliamento, materiale scolastico e un elettrodomestico: è la ricostruzione che sposta la valutazione dal lato di Messina.
Simulazione 2: i tempi della procedura e gli addebiti automatici
Situazione di partenza. Consumatore con 9 dilazioni BNPL e due prestiti. Conferisce l’incarico all’OCC lunedì 2 novembre 2026.
Sviluppo dei tempi.
- Entro 7 giorni l’OCC dà notizia dell’incarico all’agente della riscossione e agli uffici fiscali (art. 68 c.4): entro lunedì 9 novembre 2026.
- Giovedì 3 dicembre 2026, prima del deposito, sulla carta arrivano due addebiti automatici: 43,97 euro (Klarna) e 61,30 euro (Scalapay). Il codice non contiene un divieto espresso di pagare prima del deposito, ma pagamenti selettivi a favore di alcuni creditori alterano il quadro che l’OCC deve fotografare. La scelta prudente, d’intesa con l’OCC, è revocare le autorizzazioni di addebito appena si decide di presentare la domanda e indicare nel ricorso gli addebiti già avvenuti.
- Lunedì 14 dicembre 2026 la domanda è depositata. Da questo momento, per i crediti non garantiti, gli interessi si sospendono ai soli effetti del concorso (art. 68 c.5).
- Lunedì 11 gennaio 2027 il giudice dichiara ammissibile la domanda e ne dispone la pubblicazione (art. 70 c.1); su istanza del debitore può vietare azioni esecutive e cautelari (art. 70 c.4). L’OCC deve comunicare ai creditori entro 30 giorni.
- Lunedì 25 gennaio 2027 l’OCC comunica proposta e piano. I creditori hanno 20 giorni per le osservazioni via PEC (art. 70 c.3): il termine cadrebbe domenica 14 febbraio 2027 e slitta a lunedì 15 febbraio 2027.
- Entro i 10 giorni successivi (giovedì 25 febbraio 2027) l’OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone eventuali modifiche (art. 70 c.6).
Esito. Se una società di recupero presenta osservazioni dichiarandosi cessionaria di un credito BNPL, alla luce di Cass. 27915/2025 la sola pubblicazione in Gazzetta della cessione in blocco non basta se il rapporto non è individuabile con certezza: l’OCC può chiedere la prova della titolarità prima di considerare quel soggetto come creditore. Attenzione: per l’art. 9 c.1 CCII la sospensione feriale non si applica ai procedimenti del Codice, quindi se una di queste scadenze cadesse in agosto correrebbe comunque.
Simulazione 3: libero professionista che ha usato Klarna anche per lavoro
Situazione di partenza. Grafico freelance in regime forfettario. Con Klarna ha comprato un portatile per lavoro (residuo 1.124,25 euro); con Scalapay abbigliamento e regali (residuo 486,90 euro); ha poi un prestito personale per spese familiari (9.318,44 euro) e debiti fiscali legati all’attività.
Sviluppo. Il consumatore, nel testo dell’art. 2 c.1 lett. e CCII modificato dal D.Lgs. 136/2024, accede agli strumenti di regolazione per i debiti contratti nella qualità di consumatore. Il portatile acquistato per l’attività e i debiti fiscali dell’attività non sono debiti “da consumatore”. La dilazione Scalapay per acquisti personali e il prestito per la famiglia lo sono.
Esito. Non abbiamo trovato pronunce lette su debitori con debiti misti di questo tipo. La strada va valutata caso per caso: se prevalgono i debiti dell’attività, lo strumento adatto è il concordato minore (art. 74 CCII), che consente la prosecuzione dell’attività professionale; se i debiti professionali sono marginali, va verificato con l’OCC come rappresentarli. Il punto da ricordare è che lo stesso account Klarna può contenere debiti di natura diversa, e ogni ordine va qualificato in base allo scopo dell’acquisto, non all’app usata. Un ultimo avvertimento vale per tutte e tre le simulazioni: aprire nuove dilazioni durante l’esecuzione del piano omologato espone al rischio di inadempimento e di revoca dell’omologazione (art. 72 c.2 CCII), oltre a fornire argomenti a chi volesse sostenere la malafede.
La giurisprudenza in tabella
La tabella riepiloga tutte le pronunce usate in questa analisi. Per ciascuna è indicata la fonte effettivamente consultata: in alcuni casi il testo integrale, in altri solo la massima o una sintesi redazionale. Per le pronunce di merito senza numero, i dati sono quelli riportati dalla rassegna. Nessuna di queste decisioni riguarda espressamente Klarna o Scalapay: i principi vanno applicati per analogia ai debiti BNPL, ed è proprio questo il lavoro che l’OCC e il difensore devono fare nella relazione e nel ricorso.
| Pronuncia | Questione decisa | Principio in una riga | Rilevanza per chi ha rate BNPL | Fonte consultata |
|---|---|---|---|---|
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 | Limiti dell’opposizione del creditore colpevole | Non può contestare la convenienza, può contestare la legittimità | L’operatore BNPL negligente resta in partita sulla completezza dei dati | Massima Brocardi |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 | Oneri informativi (concordato minore) | Servono informazioni corrette, complete e veritiere | Ogni ordine va elencato: le omissioni pesano su ammissibilità e omologa | Massima Brocardi |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 27915 del 20/10/2025 | Prova della cessione in blocco | La Gazzetta basta solo se i rapporti sono individuabili | Il recuperatore che si dice cessionario del credito BNPL deve provarlo | Sintesi diritto.it |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 | Liquidazione controllata e meritevolezza | L’apertura non si nega per non meritevolezza | Se il piano cade per colpa grave resta la liquidazione | Massima Brocardi |
| Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 | Relazione OCC nella liquidazione controllata | Requisito di ammissibilità con controllo sostanziale | La storia degli acquisti torna in esame all’esdebitazione | Sintesi diritto.it |
| Trib. Messina, Sez. II, sent. n. 17 del 25/6/2026 | Omologa con più finanziarie e cessione del quinto | Niente colpa grave se i debiti nascono da bisogni reali; autodichiarazione insufficiente per il merito creditizio | Modello di trattamento dei chirografari e di neutralizzazione delle obiezioni | Testo integrale |
| Trib. Agrigento, sent. 6/5/2026 (R.G. 22-1/2026) | Diniego per prova insufficiente dell’assenza di colpa grave | Credito sistematico e beni non indispensabili senza spiegazioni portano al diniego | È lo scenario da evitare con molti ordini BNPL voluttuari | Sintesi iusletter |
| Trib. Bologna, 21/3/2025 | Merito creditizio e omissioni del debitore | Il questionario non basta; il creditore colpevole non reclama | Argomento contro l’operatore che non ha fatto verifiche | Sintesi EC News (da ilcaso.it) |
| Trib. Napoli, 5/5/2025 | Sproporzione dell’indebitamento | Non è di per sé colpa grave | Avere molte rate non chiude l’accesso | Sintesi EC News (da ilcaso.it) |
| Trib. Benevento, 11/12/2023 | Ultimo finanziamento in condizioni già compromesse | Accesso negato | Mai aprire nuove dilazioni quando la crisi è già evidente | Sintesi EC News |
La sintesi operativa
Ecco i principi pratici che si ricavano da tutta la giurisprudenza esaminata, applicati alle rate Klarna e Scalapay.
- Le dilazioni BNPL sono debiti e vanno inserite nel piano, tutte, senza soglie minime di importo (art. 67 c.2 lett. a CCII; Cass. 14800/2026 sulla completezza informativa).
- Il piano può trattarle come gli altri crediti chirografari, con la stessa percentuale e nella stessa durata: non c’è alcun obbligo di pagarle per intero perché piccole (contenuto libero dell’art. 67 c.1; Trib. Messina 17/2026).
- Le omissioni sono il primo rischio: un ordine dimenticato offre al creditore l’argomento della documentazione non attendibile (Trib. Agrigento 6/5/2026).
- La colpa grave non si ricava dal numero dei debiti ma dalla loro storia (Trib. Napoli 5/5/2025; Trib. Messina 17/2026): la cronologia degli ordini è la tua prova principale.
- Gli acquisti voluttuari non spiegati sono il punto debole (Trib. Agrigento 6/5/2026): vanno ricostruiti, contestualizzati, collegati a eventi o bisogni.
- Gli ordini fatti quando la crisi era già evidente pesano di più (Trib. Benevento 11/12/2023): dal giorno in cui ti rivolgi all’OCC, niente nuove dilazioni.
- La negligenza dell’operatore non ti salva dalla colpa grave, ma gli toglie il diritto di contestare la convenienza (art. 69 c.1 e c.2 CCII; Cass. 20672/2025).
- Per i contratti BNPL anteriori al 20 novembre 2026 l’art. 69 c.2 è un’arma incerta: costruisci il piano in modo che regga anche alla prova di convenienza dell’art. 70 c.7.
- Le cessioni ai recuperatori vanno verificate: chi si presenta come cessionario deve provare la titolarità (Cass. 27915/2025).
- Revoca gli addebiti automatici d’intesa con l’OCC e documenta quelli già avvenuti.
- Se il piano non passa, resta la liquidazione controllata, ma la storia dei debiti tornerà in esame all’esdebitazione (Cass. 22074/2025 e 11603/2026; art. 282 c.2 CCII).
- I termini del procedimento corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).
Le domande sul “quindi in pratica?”
Se ho solo debiti BNPL, per 2.800 euro in tutto, ha senso un piano del consumatore?
La procedura non ha una soglia minima di debito. Ma va fatta una valutazione onesta dei costi della procedura (compenso dell’OCC secondo il D.M. 202/2014, spese di deposito) rispetto al beneficio. Per importi così contenuti, se il reddito c’è, a volte un accordo diretto con gli operatori è più semplice. Se invece i BNPL si sommano ad altri debiti, come quasi sempre accade, vanno nel piano con gli altri. In entrambi i casi conta la regola di Cass. 14800/2026: nel piano non si sceglie quali debiti dichiarare.
Posso pagare per intero Klarna, che mi è più comodo, e falcidiare solo gli altri?
Il piano ha contenuto libero e ammette trattamenti differenziati (art. 67 c.1), ma ogni differenza va giustificata e il piano deve restare conveniente per chi riceve meno. Pagare per intero un operatore BNPL “per comodità”, riducendo gli altri chirografari, è difficile da motivare e offre agli altri creditori un argomento in sede di osservazioni. La soluzione di Messina, una percentuale uguale per i chirografari, è la più lineare.
Klarna mi ha già segnalato e mandato a un recuperatore: lo devo indicare comunque?
Sì. Indichi il debito, l’operatore originario e il soggetto che ti ha scritto, allegando le lettere. Se il recuperatore si dichiara cessionario, la titolarità andrà provata (Cass. 27915/2025). Quello che non puoi fare è omettere il debito perché “non so più di chi è”.
Ho comprato una console a rate tre mesi fa, quando ero già in difficoltà. È finita?
No, ma è un elemento negativo da spiegare. Le pronunce di Benevento e Agrigento mostrano che gli acquisti non essenziali in una fase di crisi già evidente pesano. La difesa sta nel contesto complessivo: entità della spesa rispetto al debito totale, bisogni reali documentati per il resto degli ordini, assenza di nuovi acquisti dopo l’incarico all’OCC. Se il giudice ritenesse comunque la colpa grave, resterebbe la liquidazione controllata (Cass. 22074/2025).
Durante il piano posso usare ancora Scalapay per un acquisto necessario?
È sconsigliabile. Ogni nuova dilazione è un nuovo debito fuori dal piano e, se ti mette in difficoltà con le rate del piano, apre la strada alla revoca per inadempimento (art. 72 c.2). Per esigenze impreviste, il percorso corretto è parlarne con l’OCC, che vigila sull’esecuzione e riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 71 c.1).
Cosa può fare lo Studio Monardo per le tue rate BNPL
Applichiamo gli orientamenti visti al tuo fascicolo con strumenti concreti, ciascuno legato a una delle questioni esaminate.
- Ricostruiamo l’elenco completo dei debiti BNPL: estraiamo dalle app e dagli estratti conto ogni ordine aperto, scaduto, reso o contestato, con date, importi e creditore attuale, per rispettare l’art. 67 c.2 lett. a.
- Costruiamo la cronologia degli acquisti: mettiamo in fila gli ordini rispetto agli eventi della tua vita (lavoro, famiglia, salute) e distinguiamo le spese essenziali da quelle non essenziali, con la documentazione a supporto.
- Prepariamo il materiale sul merito creditizio: raccogliamo le schermate di attivazione, gli aumenti del limite di spesa, le richieste di dati (o la loro assenza) da consegnare all’OCC per la valutazione dell’art. 68 c.3.
- Verifichiamo le cessioni e i mandati di recupero: controlliamo chi si presenta come creditore, chiediamo la prova della titolarità e, se manca, lo segnaliamo all’OCC.
- Impostiamo la proposta: definiamo con l’OCC percentuale, durata e classi, in modo che il piano regga anche al confronto con l’alternativa liquidatoria dell’art. 70 c.7.
- Gestiamo gli addebiti automatici: indichiamo come e quando revocare le autorizzazioni sulla carta e documentiamo i pagamenti già avvenuti, d’intesa con l’OCC.
- Chiediamo le misure protettive dell’art. 70 c.4 quando ci sono decreti ingiuntivi, pignoramenti o azioni in corso.
- Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei 20 giorni dell’art. 70 c.3, eccependo, dove ne ricorrono i presupposti, il divieto di contestare la convenienza previsto dall’art. 69 c.2.
- Qualifichiamo i debiti misti: per professionisti e lavoratori autonomi distinguiamo gli ordini personali da quelli per l’attività e valutiamo se la strada corretta è il piano del consumatore o il concordato minore.
- Prepariamo il piano B: se l’omologa è a rischio, valutiamo per tempo la liquidazione controllata e l’impostazione della successiva esdebitazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista conta proprio in una materia come questa, in cui le regole le stanno scrivendo i giudici: se il diniego di omologa o una sentenza sfavorevole devono essere impugnati (reclamo e ricorso ai sensi dell’art. 51 CCII), gli orientamenti visti si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia impostata all’inizio, senza dover ricostruire il fascicolo da capo. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono di preparare la documentazione con lo stesso metodo con cui l’Organismo la esaminerà.
Lo staff multidisciplinare riunisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso: i primi sulle questioni del Codice della crisi e del diritto bancario (merito creditizio, cessioni, regole del credito ai consumatori dopo il D.Lgs. 212/2025), i secondi sulla ricostruzione dei redditi, del fabbisogno familiare e della sostenibilità del piano. Non promettiamo l’omologazione: ci impegniamo a costruire il fascicolo più solido possibile sui principi che i giudici applicano oggi.
Chiusura
Le rate di Klarna e Scalapay si possono, anzi si devono, inserire nel piano del consumatore. La vera domanda non è se entrano, ma come: elencate fino all’ultimo ordine, ricostruite nella loro cronologia, trattate come gli altri chirografari e difese con argomenti che reggano anche nell’ipotesi, per i contratti più vecchi ancora incerta, in cui l’operatore possa contestare la convenienza del piano. Le pronunce lette mostrano che la differenza tra un’omologa e un diniego la fa quasi sempre la qualità della ricostruzione.
Lo Studio Monardo affronta questi casi con le competenze che il tema richiede: la qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e il ruolo di fiduciario di un OCC per impostare il piano e la relazione come l’Organismo e il giudice li leggeranno; il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario per misurarsi con gli operatori del credito sul terreno del merito creditizio e delle cessioni; la qualifica di cassazionista per seguire il caso, se serve, fino all’ultimo grado.
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