Chi ha perso il lavoro, riceve la NASpI e ha rate che non riesce più a pagare può chiedere la ristrutturazione dei debiti del consumatore? La risposta breve è sì: la legge non chiede un contratto a tempo indeterminato per accedere al piano. Ma non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. La NASpI è un’entrata vera, documentabile e pagata dall’INPS. Però è temporanea e cala nel tempo. Un piano che si regge solo su di essa deve fare i conti con una data di scadenza scritta in anticipo. Per questo la domanda corretta non è soltanto “posso presentarlo?”. È anche: “il piano del consumatore è la strada migliore per me, oppure la liquidazione controllata o l’esdebitazione del debitore incapiente reggono meglio davanti al giudice?”.
Questo articolo mette a confronto le tre strade che il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) apre a chi vive di indennità di disoccupazione. Usa i numeri ufficiali della NASpI per il 2026 e le norme del CCII vigenti a ottobre 2026, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024. Ogni strada ha un rovescio della medaglia, e l’elemento dirimente cambia da caso a caso.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché il suo nucleo è proprio la crisi da sovraindebitamento delle persone fisiche. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi dall’interno il lavoro dell’organismo che deve attestare se un reddito temporaneo come la NASpI basta a sostenere una proposta ai creditori. Accanto a lui lavora uno staff di avvocati e commercialisti che coordina a livello nazionale in diritto bancario e tributario. È il settore da cui nasce la maggior parte dei debiti di chi perde il lavoro: finanziamenti, carte revolving, cessioni del quinto, cartelle.
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Il quadro di partenza: cosa hanno in comune le tre strade
Un solo paragrafo di inquadramento, perché sul sito esistono già guide generali sulla procedura. La ristrutturazione dei debiti del consumatore (artt. 67-73 CCII) permette alla persona fisica sovraindebitata di proporre, con l’aiuto di un Organismo di composizione della crisi (OCC), un piano a contenuto libero. Il piano indica tempi e modalità per superare la crisi e può pagare i creditori anche in parte. Non serve il voto dei creditori: decide il giudice, dopo aver verificato ammissibilità e fattibilità (art. 70 c.7). Se il piano viene omologato ed eseguito, i debiti residui non sono più dovuti nei termini previsti.
Sul caso specifico di chi percepisce la NASpI servono alcuni concetti in più, comuni a tutte e tre le strade.
1. La NASpI non toglie e non dà la qualifica di consumatore. Dopo il D.Lgs. 136/2024, l’art. 2 c.1 lett. e) CCII considera consumatore la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta. Accede agli strumenti di regolazione della crisi per i debiti contratti in tale qualità. Il disoccupato che ha debiti nati da acquisti, prestiti personali, carte di credito o mutuo per la casa è un consumatore. Conta però l’origine dei debiti. Se tra quelli da ristrutturare ci sono debiti di una vecchia partita IVA chiusa, il quadro cambia e la strada del piano del consumatore può non essere percorribile per quella parte. Lo stesso vale per chi chiede la NASpI in forma anticipata per avviare un’attività autonoma: da quel momento i nuovi debiti dell’attività non sono più debiti “da consumatore”.
2. I numeri ufficiali della NASpI 2026. Secondo la circolare INPS n. 4 del 28 gennaio 2026, l’importo massimo mensile per il 2026 è di 1.584,70 euro. La retribuzione di riferimento per il calcolo è di 1.456,72 euro. L’indennità vale il 75% della retribuzione media mensile fino a 1.456,72 euro, più il 25% dell’eccedenza. Si riduce del 3% al mese dal primo giorno del sesto mese di fruizione, oppure dall’ottavo mese per chi ha almeno 55 anni alla data della domanda. Dura la metà delle settimane contributive degli ultimi quattro anni, con un massimo di 24 mesi. Dal 2026 l’anticipazione per l’autoimprenditorialità è pagata in due tranche, 70% subito e 30% alla fine del periodo (dati della guida Manageritalia “Indennità di disoccupazione 2026”, basata sulle circolari INPS). La conseguenza pratica per il piano è semplice: la NASpI ha una durata massima nota fin dal primo giorno e un importo che scende mese dopo mese. Nessun OCC può attestarla come entrata stabile per cinque anni.
3. La NASpI è pignorabile solo in parte. Secondo la sintesi della circolare INPS n. 130 del 30 settembre 2025, la NASpI sostituisce la retribuzione. Per i crediti ordinari è pignorabile nei limiti dell’art. 545 c.p.c., cioè fino a un quinto. Per i crediti alimentari vale la misura autorizzata dal giudice. Se concorrono più cause di credito, il totale pignorabile non può superare la metà. L’anticipazione NASpI, invece, è pignorabile per intero, perché perde la natura di sostegno al reddito. Per i limiti propri dell’agente della riscossione (art. 72-ter D.P.R. 602/1973) la fonte letta non dice se si applichino alla NASpI: è un punto da verificare sull’atto di pignoramento. Questo dato pesa su tutte le opzioni. Il creditore che pignora la NASpI si prende una parte di un reddito già ridotto. Una delle tre strade deve quindi servire anche a fermare quel pignoramento.
4. Il “minimo vitale” ha un parametro di legge. L’art. 68 c.3 CCII ritiene idonea, come importo per un dignitoso tenore di vita, una quantificazione non inferiore all’assegno sociale moltiplicato per il parametro della scala di equivalenza ISEE (D.P.C.M. 159/2013). L’assegno sociale 2026 (provvisorio, circolare INPS n. 153 del 19/12/2025) vale 7.101,12 euro all’anno. Per una persona sola il minimo è quindi 7.101,12 euro all’anno, circa 591,76 euro al mese. Per due persone (parametro 1,57) è 11.148,76 euro, circa 929,06 al mese. Per tre (2,04) è 14.486,28 euro, circa 1.207,19 al mese. Per quattro (2,46) è 17.468,76 euro, circa 1.455,73 al mese. Le linee guida del Tribunale di Siena (dicembre 2025) usano lo stesso criterio per calcolare il mantenimento nel piano: ammettono scostamenti solo se motivati e documentati e chiedono di eliminare le spese voluttuarie. Per chi percepisce la NASpI il calcolo è spesso impietoso. Con un’indennità di 1.100-1.200 euro, ciò che resta per i creditori dopo il mantenimento può essere poche centinaia di euro al mese, o niente.
5. I termini corrono anche in agosto. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale dei termini nei procedimenti disciplinati dal Codice. Il termine di 20 giorni per le osservazioni dei creditori, quello di 30 giorni per il reclamo contro l’inammissibilità e tutti gli altri corrono anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale resta invece nel processo civile di cognizione, nel tributario e nell’amministrativo (L. 742/1969). Non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni esecutive. Il pignoramento della NASpI, quindi, non “si ferma” in agosto.
Su queste basi comuni si innestano le tre strade.
Prima strada: il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore costruito sulla NASpI
In cosa consiste
È la procedura degli artt. 67-73 CCII. La domanda passa da un OCC del circondario del tribunale competente (art. 68 c.1) e non richiede necessariamente un difensore. Va accompagnata dai documenti dell’art. 67 c.2: elenco dei creditori, patrimonio, atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, entrate del debitore e del nucleo familiare. Per chi percepisce la NASpI la lettera e) è il cuore della pratica. Occorre documentare l’indennità (lettera di accoglimento INPS, cedolini, estratto conto), la sua durata residua e la sua curva di riduzione.
Il piano può falcidiare e ristrutturare anche i debiti da cessione del quinto dello stipendio, del TFR o della pensione (art. 67 c.3). È un punto rilevante per chi ha perso il lavoro con una cessione del quinto ancora aperta. Il deposito della domanda sospende gli interessi convenzionali e legali ai soli effetti del concorso, salvo per i crediti garantiti (art. 68 c.5). Su istanza del debitore, con il decreto di apertura il giudice può sospendere le esecuzioni che pregiudicano la fattibilità del piano e vietare nuove azioni esecutive e cautelari (art. 70 c.4). Tra queste rientra il pignoramento presso l’INPS della quota di NASpI.
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Scenario 1: NASpI più rientro al lavoro documentato. Il debitore ha una lettera di assunzione, un contratto già firmato con decorrenza futura o un’offerta scritta. Il piano può prevedere rate basse finché dura l’indennità e rate più alte dopo l’assunzione. L’OCC ha un documento su cui fondare l’attestazione, non una speranza.
- Scenario 2: NASpI più finanza esterna. Un familiare mette a disposizione una somma una tantum o un contributo mensile, con impegno scritto. Il Tribunale di Genova (sent. n. 145/2026, pubblicata il 16/7/2026) ha omologato un piano che prevedeva il pagamento in unica soluzione di 20.000 euro di “finanza esterna”, con il 14,35% ai chirografari e il pagamento integrale della prededuzione. Ha valorizzato anche il fatto che i creditori sono soddisfatti in tempi molto più brevi della liquidazione controllata.
- Scenario 3: NASpI più TFR o altri valori liquidi. Chi ha appena perso il lavoro incassa spesso il TFR, o lo vede ancora vincolato da una cessione. Una somma liquida subito disponibile, più un piccolo contributo mensile per la durata della NASpI, può dare un piano breve e completamente eseguibile prima che l’indennità finisca.
Il profilo ideale di questa strada è il consumatore che, accanto alla NASpI, può documentare un’altra fonte (assunzione futura, contributo di un familiare, liquidità) e che vuole conservare la casa o evitare la vendita dei beni.
Come si esegue, in sintesi
Si sceglie l’OCC e si raccoglie la documentazione. Entro 7 giorni dall’incarico l’OCC informa l’agente della riscossione e gli uffici fiscali, che entro 15 giorni comunicano il debito tributario (art. 68 c.4). L’OCC redige la relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza del debitore, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, sulla completezza dei documenti e sui costi presunti (art. 68 c.2). Indica anche se il finanziatore ha valutato il merito creditizio (art. 68 c.3). Si deposita la domanda. Se il giudice la ritiene ammissibile, dispone la pubblicazione e l’OCC comunica piano e proposta ai creditori entro 30 giorni (art. 70 c.1). I creditori hanno 20 giorni per le osservazioni (art. 70 c.3). Entro 10 giorni l’OCC riferisce e propone eventuali modifiche (art. 70 c.6). Il giudice omologa con sentenza (art. 70 c.7). Dopo l’omologa l’OCC vigila e riferisce al giudice ogni sei mesi (art. 71 c.1).
Vantaggi motivati
- Nessun voto dei creditori. Chi vive di NASpI ha di solito creditori finanziari che voterebbero contro qualsiasi falcidia. Qui il giudice omologa anche contro la loro volontà, se il piano è fattibile e il creditore opponente riceve almeno quanto otterrebbe dalla liquidazione (art. 70 c.7).
- Contenuto libero. Le rate possono crescere quando si passa dalla NASpI a uno stipendio, e il piano può usare in modo mirato il TFR o la finanza esterna.
- Conservazione dei beni. Si può evitare la vendita dell’auto necessaria per cercare lavoro. Per la casa con mutuo si può proseguire il pagamento delle rate se il debitore è in regola o se il giudice lo autorizza a pagare l’arretrato (art. 67 c.5).
- Blocco del pignoramento sulla NASpI. Le misure protettive dell’art. 70 c.4 possono fermare la trattenuta del quinto per tutta la procedura.
- Moratoria per i crediti privilegiati. L’art. 67 c.4 consente una moratoria fino a due anni dall’omologa, con interessi legali. Secondo Cass. I ord. n. 11676 del 29/4/2026 la moratoria sospende il pagamento senza ridurre il credito, e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Per chi ha un periodo di NASpI davanti, due anni di respiro sui privilegiati possono coincidere con il tempo che serve per ricollocarsi.
Rischi e svantaggi onesti
- La fattibilità è il punto debole. Un piano che promette rate oltre la fine della NASpI senza un’altra fonte documentata rischia di non superare il vaglio del giudice. Oppure supera l’omologa ma diventa inattuabile dopo pochi mesi. L’art. 72 c.2 prevede la revoca dell’omologazione per inadempimento o quando il piano è divenuto inattuabile e non è possibile modificarlo. Il CCII, inoltre, non contiene una norma espressa sulla modifica del piano dopo l’omologa.
- La meritevolezza. L’art. 69 c.1 esclude chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. È un rischio concreto per chi ha firmato nuovi finanziamenti sapendo che il contratto a termine stava per scadere, o dopo aver ricevuto la lettera di licenziamento. La norma tiene però distinti i due profili: la negligenza del finanziatore nell’erogare il credito, che rileva per l’art. 69 c.2, non esclude automaticamente la colpa del consumatore prevista dal comma 1. Le due valutazioni restano separate.
- Le condizioni ostative soggettive. Non accede chi è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti o ha già ottenuto l’esdebitazione due volte (art. 69 c.1).
- I creditori possono contestare. Anche il creditore che ha violato il merito creditizio può contestare i requisiti di legittimità della proposta. Gli è preclusa solo la contestazione della convenienza (Cass. I ord. n. 20672 del 22/7/2025).
- Disciplina rigida dopo l’omologa. I pagamenti e gli atti dispositivi contrari al piano sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 71 c.3). Alcuni tribunali, come Genova nella sentenza citata, vietano anche il ricorso a nuovo credito per tutta la durata del piano.
Pronunce a supporto
Oltre a quelle già citate, è utile la sentenza del Tribunale di Brindisi del 23/5/2025 (R.G. 4-1/2024), che ha omologato un piano di consumatore. Tra le cause del debito figurava la perdita del lavoro. Il piano si basava su un’indennità percepita e, da una data successiva, su un reddito pensionistico al netto delle spese familiari. Il tribunale ha affermato che non esiste una durata massima di legge del piano. La durata deve però essere compatibile con la capacità di rimborso e con l’aspettativa di vita del debitore. Ha precisato anche che la meritevolezza viene meno solo per malafede, colpa grave o frode, non per la colpa lieve. Per chi percepisce la NASpI il messaggio è doppio. Un’entrata che cambia nel tempo può essere messa nel piano, ma la fattibilità di ogni fase va documentata.
Seconda strada: la liquidazione controllata con la NASpI in parte esclusa
In cosa consiste
È la procedura degli artt. 268 ss. CCII. Il debitore mette a disposizione dei creditori il proprio patrimonio, che un liquidatore vende sotto il controllo del giudice. Quando la domanda è del debitore, il tribunale conferma di regola l’OCC come liquidatore (art. 270 c.2 lett. b). Il punto decisivo per chi vive di NASpI è l’art. 268 c.4 lett. b). Restano fuori dalla liquidazione stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti che il giudice indica per il mantenimento suo e della famiglia. Il codice non nomina espressamente la NASpI. Poiché è un’indennità sostitutiva della retribuzione, la lettura più coerente è che anche per essa il giudice fissi la quota che resta al debitore. Solo l’eventuale eccedenza va alla procedura. È una lettura, non una regola scritta, e va verificata con la prassi del tribunale competente.
C’è un filtro preliminare che pesa molto su questo profilo. Se la domanda è del debitore persona fisica, la procedura si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, anche con azioni giudiziarie (art. 268 c.3). Le linee guida del Tribunale di Siena aggiungono che la procedura non si apre se l’attivo copre solo le spese in prededuzione. La liquidazione resta aperta, ai fini dei beni sopravvenuti, per tre anni dall’apertura (art. 272 c.3). Decorsi tre anni dall’apertura, o alla chiusura se precedente, l’esdebitazione è dichiarata con decreto motivato su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo le osservazioni dei creditori (art. 282).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Scenario 1: il disoccupato con beni da vendere. Una quota di casa ereditata, un’auto di valore, un TFR non ancora incassato. Il piano non regge perché la NASpI finirà, ma un attivo da distribuire esiste.
- Scenario 2: debiti molto alti rispetto a qualsiasi reddito futuro. Con 90.000 o 120.000 euro di debiti e la prospettiva di uno stipendio medio, nessun piano credibile darebbe ai creditori una percentuale sensata. La liquidazione chiude la partita in tempi definiti.
- Scenario 3: il creditore chiede la liquidazione. Se un creditore con almeno 50.000 euro di crediti scaduti chiede la liquidazione del debitore insolvente (art. 268 c.2), il debitore privo di attivo può eccepire entro la prima udienza l’attestazione dell’OCC che non c’è nulla da acquisire (art. 268 c.3). Il Tribunale di Reggio Calabria, con la sentenza n. 12/2025, ha ricondotto questa eccezione all’iniziativa del debitore. Se l’attivo c’è, invece, la liquidazione può diventare la sede in cui governare la crisi.
Il profilo ideale di questa strada è chi ha beni o somme liquidabili e un indebitamento così alto che un piano basato su NASpI e futuro stipendio darebbe ai creditori meno della vendita del patrimonio.
Come si esegue, in sintesi
Si presenta un ricorso al tribunale con la relazione dell’OCC. Il tribunale apre la procedura con sentenza, nomina il liquidatore e assegna ai creditori un termine non superiore a 90 giorni per le domande (art. 270 c.2 lett. d). Il liquidatore forma lo stato passivo: 15 giorni per le osservazioni, reclamo entro 8 giorni (art. 273). Poi vende i beni e procede ai riparti. Il giudice stabilisce quanta parte della NASpI resta al debitore. Se nei tre anni il debitore trova lavoro, la quota di stipendio eccedente il mantenimento indicato dal giudice entra nella procedura come bene sopravvenuto.
Vantaggi motivati
- Non serve dimostrare la meritevolezza per entrare. Secondo Cass. I ord. n. 22074 del 31/7/2025, l’apertura non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza. Negligenza e imprudenza contano solo nella fase dell’esdebitazione. Cass. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 ha ribadito il principio, precisando però che la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è un requisito di ammissibilità sottoposto a un controllo sostanziale.
- Durata certa. L’orizzonte è di tre anni, poi l’esdebitazione (art. 282). Per chi sa che la NASpI finirà fra 12-18 mesi è una certezza che il piano non sempre offre.
- Effetto sulle esecuzioni. Dall’apertura le esecuzioni individuali non possono iniziare né proseguire (artt. 270 c.5 e 150, per rinvio). Anche il pignoramento della NASpI cade.
- Cessione del quinto. Secondo il Tribunale di Milano (sent. n. 31/2025) la cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata: le trattenute cessano e le somme vanno alla procedura. È l’unica pronuncia nota sul punto in questa ricerca.
Rischi e svantaggi onesti
- Si perde il patrimonio liquidabile. Auto, quote immobiliari e risparmi vengono venduti. È il prezzo della definitività.
- Il filtro dell’attivo. Chi ha solo la NASpI e nessun bene può non superare l’art. 268 c.3: senza attivo da distribuire la procedura non si apre su domanda del debitore persona fisica.
- L’esdebitazione non è automatica. L’art. 282 c.2 la nega a chi ha determinato il sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Il Tribunale di Treviso (31/3/2026, nota da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte.
- Debiti esclusi. Restano dovuti gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278 c.7). Restano salvi anche i diritti verso i fideiussori (art. 278 c.6).
- Il nuovo stipendio entra nella procedura. Se il debitore viene assunto nei tre anni, una parte dello stipendio va ai creditori. Rispetto a un piano ben costruito, può costare di più.
Pronunce a supporto
Le pronunce già citate (Cass. 22074/2025, Cass. 11603/2026, Trib. Milano 31/2025, Trib. Reggio Calabria 12/2025) sono quelle che orientano questa scelta. Rinvio alla sezione finale per il quadro completo.
Terza strada: l’esdebitazione del debitore incapiente, quando la NASpI basta appena per vivere
In cosa consiste
È l’art. 283 CCII. Il debitore persona fisica meritevole, che non può offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può ottenere l’esdebitazione una sola volta (c.1). Il presupposto ricorre anche quando il reddito annuo, dedotte le spese di produzione e quanto occorre al mantenimento del debitore e della famiglia, non supera l’assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per il parametro della scala ISEE (c.2). Con l’assegno sociale 2026 le soglie annue sono queste: 10.651,68 euro per una persona sola; 16.723,14 per due; 21.729,43 per tre; 26.203,13 per quattro.
Sul modo di leggere il c.2 esistono due letture. Secondo il testo vigente, citato ad esempio dal Tribunale di Alessandria (decr. 11/2/2026), dal reddito si deducono prima le spese di produzione e il mantenimento reale, poi si confronta il risultato con la soglia. Secondo la lettura legata al testo previgente, la soglia funziona invece come misura del mantenimento da sottrarre al reddito. La scelta tra le due cambia l’esito per molti percettori di NASpI, come si vedrà nelle simulazioni.
Se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità ulteriori rispetto a quanto indicato nel c.2, che consentono l’utile soddisfacimento dei creditori, il debito torna esigibile nei limiti del c.9. I finanziamenti non sono utilità (c.1). Il testo vigente non contiene più la soglia del 10% prevista prima del correttivo. Alcuni documenti la riportano ancora, come le linee guida del Tribunale di Siena del dicembre 2025, ma il testo dei commi 1 e 9 non la prevede. I compensi dell’OCC sono ridotti della metà (c.6).
Quando ha senso: tre scenari concreti
- Scenario 1: NASpI bassa e famiglia numerosa. Un’indennità di 950 euro con coniuge e due figli resta sotto la soglia di 26.203,13 euro con qualsiasi lettura del c.2, se il nucleo non ha altre entrate rilevanti.
- Scenario 2: NASpI in scadenza senza prospettive concrete. Il debitore ha più di 55 anni, nessuna offerta di lavoro e nessun bene. Un piano sarebbe solo sulla carta e la liquidazione non si aprirebbe per mancanza di attivo.
- Scenario 3: pignoramento della NASpI in corso e debiti elevati. L’esdebitazione incapiente chiude la posizione senza vendere nulla, perché non c’è nulla da vendere.
Il profilo ideale di questa strada è il percettore di NASpI senza patrimonio, con un reddito familiare sotto la soglia del c.2, che non ha mai beneficiato di questa esdebitazione e può dimostrare di non aver contratto i debiti con colpa grave.
Come si esegue, in sintesi
La domanda passa dall’OCC con l’elenco dei creditori e i loro indirizzi PEC, gli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e le entrate del nucleo familiare (c.3). L’OCC allega una relazione sulle cause dell’indebitamento, sulla diligenza, sulle ragioni dell’incapacità di adempiere, sugli atti impugnati dai creditori e sull’attendibilità dei documenti (c.4). Il giudice valuta la meritevolezza e concede l’esdebitazione con decreto. Il decreto indica il termine per la dichiarazione annuale sulle utilità sopravvenute, a pena di revoca (c.7). Debitore e creditori possono proporre reclamo entro 30 giorni (c.8). Per tre anni l’OCC vigila (c.9). Secondo il Tribunale di Verona (12/1/2026, nota da sintesi Unijuris), l’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori.
Vantaggi motivati
- Nessun pagamento ai creditori. È l’unica strada che non chiede di destinare una parte della NASpI ai debiti.
- Effetto liberatorio senza vendite. Nessun bene viene liquidato, perché per definizione non ce ne sono di rilevanti.
- Compensi OCC dimezzati per legge (c.6).
Rischi e svantaggi onesti
- Si usa una sola volta nella vita. Chi la consuma oggi non potrà usarla di nuovo.
- La “prospettiva futura”. Un disoccupato di 40 anni con una professione richiesta ha davvero zero utilità “nemmeno in prospettiva futura”? La domanda va soppesata con franchezza, perché un nuovo lavoro nei tre anni può rendere di nuovo esigibili i debiti nei limiti del c.9.
- Meritevolezza piena. A differenza della liquidazione controllata, qui la meritevolezza è un requisito per accedere.
- Debiti esclusi: questione aperta. Non è risolto se le esclusioni dell’art. 278 c.7 (mantenimento, alimenti, illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie) valgano anche per l’incapiente. Il Tribunale di Rovereto (decr. 15/12/2025) le ha applicate. Parte della dottrina ritiene che non operino, perché l’art. 278 c.1 parla di crediti insoddisfatti nella liquidazione. La scelta prudente è considerare questi debiti a rischio.
- Ricorso in Cassazione incerto. Sul decreto pronunciato in sede di reclamo c’è un contrasto: Cass. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 ha ritenuto inammissibile il ricorso straordinario contro un diniego, perché la domanda può essere riproposta. Cass. I ord. n. 13228 del 7/5/2026 è descritta dalle fonti come in contrasto.
Pronunce a supporto
Cass. 30108/2025 ha anche escluso che il debitore già dichiarato fallito, senza esdebitazione ex art. 142 l.fall., possa usare l’art. 283 per la stessa esposizione debitoria. È rilevante per chi percepisce la NASpI dopo la chiusura di un’impresa fallita prima del 15/7/2022.
Le tre strade alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati ipotetici, non casi reali dello Studio. Le stesse cifre di partenza vengono applicate alle tre opzioni. Per semplicità i compensi dell’OCC e del liquidatore, che si pagano in prededuzione secondo il D.M. 202/2014, non sono sottratti: le percentuali indicate sono quindi lorde.
Simulazione 1: persona sola, 46 anni, NASpI di 1.212,40 euro, nessuna offerta di lavoro
Dati di partenza: NASpI iniziale di 1.212,40 euro al mese, con 19 mesi residui di durata (la riduzione del 3% mensile non è calcolata, per semplicità). Debiti per 38.740 euro: finanziamento per l’auto 14.320; carta revolving 6.880; residuo di cessione del quinto 9.150; prestito personale 8.390. Beni: TFR da incassare per 4.260 euro e un’auto del 2009 stimata 1.800 euro, presumibile realizzo 1.200. Spese di mantenimento documentate: 980 euro al mese, compreso l’affitto, contro il minimo di 591,76 dell’art. 68 c.3. Una sorella offre 6.000 euro con impegno scritto.
- Opzione 1 (piano del consumatore). TFR 4.260 versato all’omologa, 120 euro al mese per 18 mesi di NASpI (2.160) e finanza esterna di 6.000. Totale 12.420 euro, pari a circa il 32,1% dei debiti. Il piano si chiude prima della fine dell’indennità e non dipende da un’assunzione futura. Il punto da soppesare: il giudice confronta questa percentuale con ciò che i creditori otterrebbero dalla liquidazione.
- Opzione 2 (liquidazione controllata). Attivo: TFR 4.260 + auto 1.200 + una quota di NASpI che, se il giudice lasciasse al debitore circa 1.060 euro, varrebbe circa 150 euro al mese per 19 mesi (2.850). Totale circa 8.310 euro, il 21,5%. Il debitore perde l’auto. Se trova lavoro entro tre anni dall’apertura, una quota dello stipendio entra nella procedura. A fronte di questo, l’esdebitazione arriva al più tardi dopo tre anni.
- Opzione 3 (incapiente). Reddito annuo 14.548,80 euro. Con la lettura “soglia come mantenimento” il reddito supera la soglia di 10.651,68 di 3.897,12 euro: il debitore non è incapiente. Con la lettura “testo vigente” il reddito, dedotte le spese reali di 11.760 euro all’anno, scende a 2.788,80 euro, sotto la soglia. In ogni caso il TFR di 4.260 euro è un’utilità presente. Questo rende difficile sostenere che il debitore non possa offrire “alcuna utilità”. L’opzione è fragile.
In questa simulazione il piano offre ai creditori più della liquidazione e lascia l’auto al debitore. Regge però solo se la sorella firma un impegno credibile.
Simulazione 2: stessa persona, ma con un contratto a termine che parte fra quattro mesi
Stessi debiti e beni, nessuna finanza esterna. Il debitore ha firmato un contratto a tempo determinato di 12 mesi con decorrenza fra quattro mesi e uno stipendio netto stimato di 1.430 euro.
- Opzione 1. TFR 4.260 + 140 euro al mese per i 4 mesi di NASpI (560) + 380 euro al mese per 48 mesi da stipendio (18.240). Totale 23.060 euro, il 59,5%. Il rovescio della medaglia: il contratto è a termine. Se non viene rinnovato dopo 12 mesi, il piano può diventare inattuabile (art. 72 c.2). Il piano dovrebbe prevedere un meccanismo di riserva (ad esempio la sospensione della quota da stipendio se torna la NASpI). Ma il CCII non regola in modo espresso la modifica del piano omologato, e la soluzione va concordata con l’OCC prima del deposito.
- Opzione 2. All’attivo della simulazione 1 si aggiunge la quota di stipendio eccedente il mantenimento per il periodo di lavoro compreso nei tre anni. Il risultato dipende da quanto il giudice lascia al debitore. Si aggira sulla stessa grandezza del piano, ma il debitore perde l’auto.
- Opzione 3. Non praticabile: un’assunzione già firmata è un’utilità in prospettiva futura.
Qui l’elemento dirimente è la stabilità del nuovo impiego. Con un contratto a termine il piano offre di più ma è più esposto. La liquidazione è più rigida ma meno vulnerabile al mancato rinnovo.
Simulazione 3: famiglia di tre persone, NASpI di 1.096 euro, coniuge part-time
Dati: il debitore riceve una NASpI di 1.096 euro al mese (13.152 all’anno). Il coniuge lavora part-time e guadagna 780 euro netti al mese (9.360 all’anno). C’è un figlio minore. Debiti personali del percettore di NASpI: 52.310 euro. Nessun bene. Soglia del c.2 per tre persone: 21.729,43 euro. Minimo dell’art. 68 c.3 per tre persone: 1.207,19 euro al mese.
- Opzione 1. Il reddito familiare (1.876 euro al mese) supera di circa 669 euro il minimo dell’art. 68 c.3. Al netto delle spese reali documentate, però, il margine per i creditori può essere vicino a zero. Senza finanza esterna né prospettiva di lavoro, il piano è difficilmente attestabile.
- Opzione 2. Senza attivo la procedura su domanda del debitore non si apre (art. 268 c.3).
- Opzione 3. Se si considera solo la NASpI (13.152 euro), il debitore è sotto la soglia con entrambe le letture. Se si somma il reddito del coniuge (22.512 euro in totale), con la lettura “soglia come mantenimento” il nucleo supera la soglia di circa 783 euro. Con la lettura del testo vigente, dedotte le spese reali, torna probabilmente sotto. La domanda deve documentare le entrate del nucleo (art. 283 c.3 lett. d). Come vanno conteggiate le entrate del coniuge non debitore è un punto da verificare con l’OCC e con la prassi del tribunale.
In questa simulazione l’incapiente è l’opzione più realistica, ma è esposta a due variabili interpretative.
Una nota sui tempi (ipotesi di calendario)
Ipotesi: la domanda di piano viene depositata lunedì 2 novembre 2026. Il decreto di ammissibilità arriva lunedì 23 novembre 2026 (la legge non fissa un termine per il giudice). L’OCC comunica ai creditori martedì 1° dicembre 2026, ben entro i 30 giorni. Il termine di 20 giorni per le osservazioni scade lunedì 21 dicembre 2026. L’OCC riferisce entro i 10 giorni successivi, cioè entro giovedì 31 dicembre 2026. L’omologa potrebbe intervenire nei primi mesi del 2027. Con una NASpI di 19 mesi iniziata a ottobre 2026, quasi un quarto dell’indennità passa prima dell’omologa. Anche per questo le misure protettive dell’art. 70 c.4 vanno chieste subito, se c’è un pignoramento.
Il confronto in tabella
La tabella riassume ciò che è emerso. I costi indicati sono solo quelli della procedura: compensi dell’OCC o del liquidatore secondo il D.M. 202/2014 e spese di giustizia. Il contributo unificato va verificato presso la cancelleria del tribunale competente, perché le fonti lette non riportano un importo certo per ciascuna procedura. Chi ha un reddito molto basso può valutare il patrocinio a spese dello Stato: la soglia di reddito è oggi di 13.659,64 euro (decreto pubblicato nella G.U. dell’11/7/2025), salvo aggiornamenti successivi da verificare.
| Voce | Piano del consumatore (artt. 67-73) | Liquidazione controllata (artt. 268 ss.) | Incapiente (art. 283) |
|---|---|---|---|
| Requisito chiave per chi ha la NASpI | Fonte ulteriore documentata (lavoro, familiare, liquidità) | Attivo da distribuire attestato dall’OCC | Nessuna utilità, anche futura; reddito sotto la soglia del c.2 |
| Tempi | Domanda, decreto, 30 + 20 + 10 giorni, sentenza; poi durata del piano | Apertura con sentenza; 3 anni per l’esdebitazione (art. 282) | Decreto del giudice; 3 anni di vigilanza OCC |
| Complessità | Alta: piano con fasi e attestazione di fattibilità | Media: vendite e riparti a cura del liquidatore | Media: documentazione e meritevolezza |
| Meritevolezza | Requisito (art. 69: niente colpa grave, malafede, frode) | Non per entrare (Cass. 22074/2025); conta per l’esdebitazione | Requisito pieno (c.1 e c.7) |
| Effetti sul pignoramento della NASpI | Sospensione su istanza (art. 70 c.4) | Divieto di azioni individuali dall’apertura | Esdebitazione dei debiti; azioni possibili solo sulle utilità sopravvenute (c.9) |
| Beni | Conservati se il piano lo prevede | Venduti | Nessun bene rilevante per definizione |
| Rischi in caso di esito negativo | Inammissibilità (reclamo in 30 giorni); revoca per inattuabilità (art. 72) e liquidazione controllata (art. 73) | Diniego dell’esdebitazione (art. 282 c.2) | Rigetto o revoca; esigibilità delle utilità sopravvenute |
| Reversibilità | Bassa: modifica del piano non regolata espressamente | Bassa: la procedura segue il suo corso | Nulla: utilizzabile una sola volta |
| Costi della procedura | Compensi OCC (D.M. 202/2014), spese | Compensi OCC/liquidatore (art. 275 c.3), spese | Compensi OCC ridotti della metà (c.6) |
I criteri per scegliere
Non esiste una strada migliore in astratto. Esistono condizioni che, se presenti, fanno pendere la bilancia da una parte. Ecco i criteri che, nella pratica, distinguono le tre opzioni per chi percepisce la NASpI.
Primo criterio: la durata residua della NASpI rispetto alla durata del piano. Se la tua indennità copre tutta la durata del piano, o quasi, il piano del consumatore è in genere attestabile. Se invece il piano dura più dell’indennità, serve un’altra fonte documentata. Altrimenti la fattibilità diventa il punto su cui il giudice si ferma. A fronte di un piano lungo e “scoperto”, la liquidazione offre una durata certa.
Secondo criterio: l’esistenza di una fonte ulteriore credibile. Se c’è un contratto firmato, una lettera di assunzione o l’impegno scritto di un familiare, il piano diventa la strada che generalmente dà ai creditori più della liquidazione e lascia i beni al debitore. Se la fonte ulteriore è solo una speranza, va soppesato il rischio di revoca dell’art. 72 c.2. Il rovescio della medaglia di un piano ottimista è una procedura che si chiude male.
Terzo criterio: il patrimonio liquidabile. Se hai beni o somme da distribuire (TFR, quote immobiliari, auto di valore), la liquidazione controllata è praticabile e l’incapiente quasi certamente no. Se invece non hai nulla, la liquidazione su tua domanda non si apre (art. 268 c.3). La scelta si restringe allora tra un piano finanziato da terzi e l’esdebitazione dell’incapiente.
Quarto criterio: la storia dei debiti. Se i finanziamenti sono stati firmati dopo la lettera di licenziamento o alla vigilia della scadenza di un contratto a termine, il tema della colpa grave pesa sul piano (art. 69) e sull’incapiente (art. 283 c.7). Pesa meno sull’apertura della liquidazione (Cass. 22074/2025), ma ritorna al momento dell’esdebitazione (art. 282 c.2). Se invece il debito nasce da finanziamenti concessi senza valutare il merito creditizio, l’art. 68 c.3 e l’art. 69 c.2 diventano una leva a favore del debitore. Vanno però tenuti distinti dalla valutazione della sua condotta, che l’art. 69 c.1 considera a parte.
Quinto criterio: la composizione del nucleo e le entrate degli altri familiari. Con più componenti, le soglie dell’art. 283 c.2 crescono rapidamente (da 10.651,68 euro per una persona a 26.203,13 per quattro). Ma anche le entrate degli altri familiari entrano nella documentazione. Se il coniuge lavora, l’incapiente può essere in bilico e il piano può diventare praticabile grazie al suo contributo. Se ci sono debiti di più familiari, va valutata anche la procedura familiare dell’art. 66.
Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo valuta la NASpI con lo stesso metro dell’organismo che dovrà attestarla: quanto dura davvero, quanto cala, cosa la sostituisce quando finisce.
Le domande di chi è indeciso
Posso presentare il piano subito dopo il licenziamento, prima che la NASpI venga accolta?
Si può avviare il lavoro con l’OCC, ma il piano deve indicare le entrate effettive. Finché l’INPS non ha accolto la domanda, l’importo e la durata dell’indennità sono stime. La domanda di NASpI va presentata entro 68 giorni dalla cessazione. In genere conviene depositare il piano dopo l’accoglimento, con il provvedimento INPS in mano. Il rovescio della medaglia: nell’attesa un pignoramento può continuare.
Ho già un piano omologato e ho perso il lavoro: che succede?
Se le rate non sono più sostenibili con la NASpI, il rischio è la revoca per inattuabilità (art. 72 c.2), con possibile passaggio alla liquidazione controllata (art. 73). Il CCII non contiene una norma espressa sulla modifica del piano omologato. Va quindi esaminato subito con l’OCC se l’esecuzione può proseguire in altra forma, prima che maturi l’inadempimento.
Se scelgo il piano e va male, posso cambiare strada?
Sì, ma non in modo indolore. Se il piano viene dichiarato inammissibile si può proporre reclamo entro 30 giorni (art. 70 c.1), senza modificare la proposta in quella sede. Si può anche ripresentare una domanda diversa. Se il piano viene revocato, su istanza del debitore o di un creditore si può aprire la liquidazione controllata (art. 73). Il tempo perso, però, è NASpI che passa.
Con la NASpI anticipata cambia qualcosa?
Sì. L’anticipazione è pignorabile per intero, secondo la sintesi della circolare INPS 130/2025. Inoltre l’avvio di un’attività autonoma cambia la natura dei debiti futuri, che non saranno più debiti “da consumatore”. Per i debiti dell’attività la strada sarebbe il concordato minore o la liquidazione controllata.
Devo continuare a cercare lavoro durante la procedura?
La NASpI stessa lo richiede: la domanda vale come dichiarazione di immediata disponibilità e va stipulato il patto di servizio con il centro per l’impiego. Nel piano, un’assunzione successiva non è un problema in sé. È anzi la base delle fasi successive, se il piano è costruito per prevederla. Nell’incapiente, invece, un nuovo reddito può diventare un’utilità sopravvenuta da dichiarare ogni anno.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati per l’opzione che ciascuno illumina. I principi sono riformulati, e per ciascuno si indica il tipo di fonte consultata.
Sul piano del consumatore
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 20672 del 22/7/2025 (massima su Brocardi). Il creditore che ha colpevolmente causato l’indebitamento, o ha violato l’art. 124-bis TUB, può contestare i requisiti di legittimità della proposta, ma non la sua convenienza. Rilevanza: la finanziaria “colpevole” non può opporsi sul merito economico, ma può contestare la fattibilità di un piano costruito sulla NASpI.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11676 del 29/4/2026 (sintesi giornalistica ItaliaOggi). La moratoria fino a due anni dell’art. 67 c.4 sospende il pagamento dei privilegiati senza ridurlo; gli interessi maturano e il rimborso deve iniziare alla scadenza. Rilevanza: utile quando la NASpI copre il periodo di ricerca del lavoro.
- Trib. Brindisi, sent. 23/5/2025, R.G. 4-1/2024 (testo letto). Omologa di un piano in cui la perdita del lavoro era tra le cause del debito; nessuna durata massima di legge, ma durata compatibile con capacità di rimborso e aspettativa di vita; meritevolezza esclusa solo da malafede, colpa grave o frode. Rilevanza: un piano con entrate che cambiano nel tempo è ammissibile se ogni fase è documentata.
- Trib. Genova, sent. n. 145/2026, pubblicata il 16/7/2026 (testo letto). Omologa con finanza esterna di 20.000 euro in unica soluzione, 14,35% ai chirografari, sospensione delle azioni esecutive, divieto di nuovo credito e comunicazione alla Centrale Rischi; meritevolezza riconosciuta per un indebitamento legato a crisi coniugale e gioco patologico documentato e curato. Rilevanza: mostra come un contributo di terzi possa sostituire un reddito che non c’è.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 14800 del 18/5/2026 (massima su Brocardi, in tema di concordato minore). L’accesso e la permanenza nella procedura presuppongono oneri informativi adempiuti in modo corretto e veritiero; una rappresentazione inattendibile delle cause dell’indebitamento rileva anche senza le cause ostative dell’art. 69. Rilevanza: va usata solo per analogia, ma ricorda che la storia del licenziamento e dei prestiti va raccontata con esattezza.
Sulla liquidazione controllata
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza; la condotta del debitore conta nella fase dell’esdebitazione. Rilevanza: è una strada percorribile anche per chi ha una storia debitoria discutibile.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 11603 del 28/4/2026 (sintesi diritto.it). Conferma il principio precedente, ma la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento è requisito di ammissibilità con controllo sostanziale del giudice. Rilevanza: la relazione va curata anche quando la meritevolezza non è un filtro.
- Trib. Milano, sent. n. 31/2025. La cessione del quinto non è opponibile alla liquidazione controllata e le trattenute cessano. Rilevanza: interessa chi ha perso il lavoro con una cessione ancora aperta.
- Trib. Reggio Calabria, sent. n. 12/2025. L’incapienza va eccepita dal debitore contro la domanda di liquidazione del creditore. Rilevanza: il percettore di NASpI senza beni può difendersi se è un creditore a chiedere la liquidazione.
Sull’esdebitazione del debitore incapiente
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 30108 del 14/11/2025. Il debitore già fallito, senza esdebitazione ex art. 142 l.fall., non può usare l’art. 283 per la stessa esposizione; contro il diniego emesso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile, perché la domanda può essere riproposta. Rilevanza: riguarda chi è passato da un’impresa fallita alla disoccupazione.
- Cass. civ., Sez. I, ord. n. 13228 del 7/5/2026 (sintesi iusletter ed ecnews, che la descrivono in modo diverso). È indicata come in contrasto con la precedente sulla ricorribilità dei decreti. Rilevanza: la tutela in Cassazione dopo un reclamo resta incerta.
- Trib. Verona, 12/1/2026 (sintesi Unijuris, senza numero). L’incapiente può presentare la domanda personalmente, ma va garantito il contraddittorio con i creditori. Rilevanza: chiarisce il ruolo dei creditori anche in una procedura che non li paga.
- Trib. Rovereto, decr. 15/12/2025, R.G. 1/2025. Applica all’incapiente le esclusioni dell’art. 278 c.7 lett. b). Rilevanza: chi ha debiti da sanzioni o risarcimenti non deve contare sulla loro cancellazione.
Accanto alle pronunce, le linee guida del Tribunale di Siena (dicembre 2025) confermano il metodo di calcolo del mantenimento (assegno sociale per la scala ISEE). Riportano però ancora la soglia del 10% per l’incapiente, che il testo vigente dell’art. 283 non contiene più.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Per chi percepisce la NASpI, lo Studio lavora su strumenti concreti, ciascuno legato a uno snodo delle tre strade.
- Ricostruiamo il calendario della NASpI: dal provvedimento INPS calcoliamo durata residua, riduzione mensile del 3% e data di fine. Su quella base verifichiamo quale parte del piano l’indennità copre davvero.
- Calcoliamo il mantenimento con il parametro dell’art. 68 c.3 e con le spese reali documentate, distinguendo quelle che il tribunale tende a riconoscere da quelle voluttuarie.
- Applichiamo le soglie dell’art. 283 c.2 al tuo nucleo con entrambe le letture del comma, per capire se l’incapiente è una strada solida o in bilico.
- Censiamo il patrimonio liquidabile (TFR, beni, quote ereditarie) e confrontiamo il risultato della liquidazione con quello del piano, perché è il confronto che il giudice farà.
- Esaminiamo l’origine di ogni debito: separiamo i debiti da consumatore da quelli di un’eventuale vecchia attività. Verifichiamo le date dei finanziamenti rispetto al licenziamento per anticipare le contestazioni sulla colpa grave.
- Analizziamo i contratti di finanziamento e la cessione del quinto per far emergere eventuali violazioni del merito creditizio (art. 68 c.3 e art. 124-bis TUB). Con lo staff di commercialisti ricostruiamo anche le posizioni fiscali comunicate dall’agente della riscossione.
- Prepariamo le istanze per fermare il pignoramento della NASpI (misure protettive dell’art. 70 c.4) o eccepiamo l’incapienza se è un creditore a chiedere la liquidazione (art. 268 c.3).
- Formalizziamo la finanza esterna con impegni scritti e verificabili dei familiari, perché l’OCC possa attestarla.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico e costruiamo la domanda attorno a quella, senza scartare in partenza le alternative.
- Seguiamo l’esecuzione dopo l’omologa o il decreto: relazioni semestrali, dichiarazioni annuali dell’incapiente, eventi come la nuova assunzione o il mancato rinnovo del contratto.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per chi percepisce la NASpI pesa soprattutto la qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario OCC. Sono le competenze che permettono di leggere la pratica con gli occhi di chi dovrà attestarne la fattibilità, prima ancora che con quelli di chi la presenta. La scelta fatta oggi va difesa domani senza cambiare mani: la stessa linea viene seguita dall’OCC al tribunale, nel reclamo e, se serve, fino in Cassazione. È il campo in cui i contrasti sui decreti dell’incapiente o sulla revoca dei piani rendono preziosa la continuità della strategia. Avvocati e commercialisti lavorano insieme sullo stesso fascicolo, dalla lettura dei contratti bancari ai conteggi fiscali.
Chiusura
Chi percepisce la NASpI può presentare un piano del consumatore: la legge non lo esclude, e un’indennità documentata è un’entrata che il piano può usare. Ma un’indennità che dura al massimo 24 mesi e cala del 3% al mese non sostiene da sola un piano lungo. Va affiancata da un lavoro documentato, da un contributo di terzi o da una liquidità immediata. In mancanza di questi elementi, la liquidazione controllata o l’esdebitazione del debitore incapiente possono essere le strade più solide. La scelta dipende dal caso concreto: sbagliarla significa consumare mesi di NASpI in una procedura che non regge, e a volte bruciare un beneficio che si può usare una sola volta.
Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo bivio. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC. Conosce quindi i criteri con cui gli organismi e i tribunali valutano i redditi temporanei. Lo staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario esamina i debiti da cui la crisi è nata.
📩 Prima che la NASpI scenda ancora, scrivici: i contatti per raggiungere lo Studio sono riportati al termine di questa guida.