Società In Crisi Con Un Contenzioso Per Diffamazione Dopo Recensioni Negative: Cosa Può Fare Subito Uno Studio Legale?

Questa pagina raccoglie le domande che ci fanno più spesso gli amministratori di società in difficoltà quando, sopra i problemi di cassa, arriva anche una tempesta di recensioni negative e, con essa, una lite per diffamazione: a volte è la società a voler agire contro chi ha scritto, a volte è la società a ricevere un atto di citazione perché ha risposto in modo troppo duro. Le risposte sono complete, scritte come le daremmo a voce, e ognuna si può leggere anche da sola.

Il quadro delle regole, a ottobre 2026, si regge su pochi pilastri. La diffamazione è un reato (art. 595 c.p.), aggravato quando l’offesa passa da un mezzo di pubblicità come una piattaforma di recensioni, e si persegue solo con querela da presentare entro tre mesi (art. 124 c.p.). Sul piano civile il danno si chiede con gli artt. 2043 e 2059 c.c. Le piattaforme sono soggette al Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), e per ristoranti e strutture turistiche è arrivata la legge 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale sulle PMI), che dedica il Capo IV, artt. 18-23, alla lotta alle false recensioni. Per chi è in crisi, infine, c’è il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, come modificato dal D.Lgs. 136/2024), che non ferma le cause di questo tipo ma cambia il modo di gestirle.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio? Perché qui si sommano due mestieri: la lite giudiziaria, che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista, segue dal primo atto fino all’ultimo grado; e la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Una causa per diffamazione aperta mentre l’azienda perde fatturato non è un capitolo separato: pesa sul piano di risanamento, sui rapporti con le banche e sulla trattativa con i creditori, e va governata insieme a loro.

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Una recensione negativa può davvero essere diffamazione, o è solo libertà di critica?

Può esserlo, ma solo quando supera limiti precisi: la semplice stroncatura, anche feroce, non lo è.

Chi scrive una recensione esercita il diritto di critica, protetto dall’art. 21 della Costituzione e, sul piano penale, dall’art. 51 c.p. come esercizio di un diritto. Il cliente che dice “servizio lento, piatti freddi, prezzi esagerati” sta raccontando la sua esperienza e la sta giudicando. È un giudizio, e i giudizi non si dimostrano veri o falsi: si esprimono.

La recensione diventa illecita quando esce da tre binari che la giurisprudenza ripete da anni.

Il primo è la verità del fatto. Se la recensione attribuisce alla società un fatto specifico falso (“mi hanno servito carne avariata”, “non emettono lo scontrino”, “il titolare è stato denunciato”), non siamo più nel giudizio ma nell’accusa. La Cassazione, con la sentenza n. 16712/2018 richiamata nelle rassegne sul tema, ha chiarito che la critica scivola nella diffamazione quando l’autore attribuisce fatti non veri o usa espressioni ingiuriose, anche se parte da un episodio reale.

Il secondo è la continenza, cioè la misura nelle parole. La critica può essere aspra, ma non può diventare insulto gratuito o attacco alla sfera morale della persona, soprattutto se slegato dall’esperienza raccontata (Cass. n. 49031/2016). Attenzione però: la Cassazione penale, con la sentenza n. 22341/2025, ha ricordato che anche una frase offensiva può restare lecita se è collegata al tema della critica e non si traduce in un attacco personale fine a sé stesso. Il confine, quindi, non si traccia contando le parole forti.

Il terzo è la pertinenza: la critica deve riguardare un interesse reale, come la qualità del servizio offerto al pubblico.

Per una società in crisi questo significa una cosa molto concreta. Prima di qualsiasi mossa, va fatta una cernita: quali recensioni sono critiche dure ma lecite, e quali contengono fatti falsi o offese. Agire contro una recensione lecita non solo è inutile: può trasformarsi in un boomerang mediatico e in una condanna alle spese. Sulle recensioni illecite, invece, gli strumenti ci sono e funzionano.

Chi può agire: la società o il titolare come persona?

Dipende da chi è stato offeso, e spesso sono entrambi.

La società, anche se è una persona giuridica, ha una reputazione commerciale tutelata. Se la recensione dice che “quella S.r.l. truffa i clienti”, l’offesa colpisce l’ente, e l’ente può presentare querela tramite il suo legale rappresentante e chiedere il risarcimento in sede civile. Il danno non patrimoniale della persona giuridica, cioè il danno all’immagine e alla reputazione, è risarcibile: lo conferma anche la Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024, che ha cassato una decisione che aveva negato il danno all’immagine di una società solo perché mancavano i bilanci.

Se la recensione invece attacca la persona dell’amministratore, del titolare o di un dipendente identificabile (“il proprietario è un ubriacone”, “la cameriera bionda ruba le mance”), ad essere offesa è la persona fisica, che agisce in nome proprio. Nelle piccole società, dove l’impresa e il volto del titolare coincidono agli occhi dei clienti, capita spesso che ci siano due posizioni distinte: quella dell’ente e quella del socio o amministratore.

Questa distinzione conta per tre motivi. Il primo è la legittimazione: la querela va presentata da chi è titolare del diritto offeso, e per la società serve un rappresentante con i poteri. Il secondo è il danno: la società dovrà dimostrare il pregiudizio alla sua immagine commerciale, la persona quello alla sua sfera personale. Il terzo, in una società in crisi, è l’interesse dei creditori: ciò che la società ottiene come risarcimento entra nel suo patrimonio e può servire al risanamento, mentre ciò che ottiene il titolare resta suo.

Se la società si trova in liquidazione giudiziale, a decidere se agire è il curatore, non più l’amministratore. In composizione negoziata, invece, l’imprenditore conserva la gestione e decide lui, sentendo l’esperto quando la scelta incide sulla continuità.

Entro quando devo muovermi?

Per la querela hai tre mesi da quando hai saputo della recensione. Per la causa civile hai più tempo, ma aspettare costa.

Il termine di tre mesi dell’art. 124 c.p. decorre dal giorno in cui la persona offesa ha avuto notizia del fatto. Per una recensione online, quel giorno è di solito quello in cui la società l’ha vista o le è stata segnalata. È un termine di decadenza: scaduto, la querela è irricevibile e la strada penale si chiude. Conviene quindi annotare subito, con una prova datata, il momento della scoperta.

Per l’azione civile di risarcimento il termine di prescrizione è più lungo (per l’illecito civile il termine ordinario è di cinque anni, art. 2947 c.c.), ma la lentezza ha un prezzo diverso: le recensioni restano online, si moltiplicano, vengono indicizzate, e le prove (profili, indirizzi, copie delle pagine) possono sparire. Se il recensore cancella il commento o la piattaforma chiude l’account, ricostruire il fatto diventa difficile.

C’è poi un terzo calendario, spesso ignorato: quello della legge 34/2026 per ristorazione e turismo. Secondo le sintesi disponibili, la recensione è considerata lecita se scritta entro 30 giorni dall’uso del servizio da chi l’ha davvero utilizzato, e “scade” dopo due anni dalla pubblicazione. Al 9 aprile 2026 le norme risultavano in vigore dal 7 aprile, ma in attesa delle linee guida dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato: lo stato di attuazione va verificato al momento in cui si agisce.

Una precisazione sui periodi estivi, perché è un equivoco frequente. Il termine di querela è un termine sostanziale e la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) riguarda i termini processuali: chi scopre la recensione a fine luglio non può contare su agosto. La sospensione feriale vale invece nella causa civile ordinaria di risarcimento, una volta iniziata. Nei procedimenti regolati dal Codice della crisi, al contrario, l’art. 9, comma 1, CCII la esclude: i termini corrono anche in agosto.

Una società in crisi fa bene a impegnarsi in una causa per diffamazione?

Sì, se la causa serve al risanamento; no, se serve solo a sfogarsi.

La domanda è legittima, perché le risorse di un’impresa in difficoltà sono poche e ogni scelta va pesata. Il punto di partenza è capire quanto le recensioni abbiano inciso davvero sui numeri. Un calo di prenotazioni coincidente con un’ondata di recensioni false, la perdita di un contratto con un tour operator, una banca che chiede chiarimenti dopo aver letto commenti pubblici sulla solvibilità: questi sono effetti misurabili, e se sono collegabili alle recensioni illecite la lite può diventare uno strumento di tutela del valore aziendale.

Ci sono poi casi in cui agire è quasi obbligato: quando le recensioni accusano la società di fatti gravi e falsi (frodi, problemi igienici inventati, insolvenza verso i clienti) che rischiano di far scappare clienti e fornitori proprio mentre si tratta con loro. In questi casi la priorità non è il risarcimento, che arriverà tardi, ma la rimozione rapida e la ricostruzione della fiducia.

Al contrario, una causa contro dieci clienti scontenti che hanno scritto critiche aspre ma vere, aperta da un’azienda che sta chiedendo sacrifici ai creditori, rischia di essere percepita come aggressiva, di generare altre recensioni negative e di consumare tempo che servirebbe al piano.

La scelta giusta si fa con i numeri in mano: quanto hanno pesato le recensioni sul fatturato, quali sono illecite, quale strumento le toglie prima. È per questo che, nella nostra impostazione, il legale e il commercialista lavorano insieme sulla stessa pratica fin dall’inizio.


Qual è la prima cosa da fare appena vedo le recensioni?

Raccogliere le prove, prima di rispondere e prima di segnalarle. È il passaggio che più spesso viene saltato, e quello che più spesso fa perdere le cause.

Una recensione online è un oggetto fragile. Può essere modificata dall’autore, cancellata, nascosta dalla piattaforma dopo una segnalazione, oppure resa irraggiungibile se l’account viene chiuso. Se la società segnala subito la recensione e la piattaforma la rimuove, il problema immediato è risolto, ma la prova del fatto è sparita: e senza prova non c’è querela né risarcimento.

Le prove si raccolgono così:

  • copia integrale della pagina, con URL completo, data e ora visibili, nome del profilo dell’autore, testo intero della recensione, eventuali foto allegate;
  • acquisizione con valore probatorio forte: lo screenshot fatto con il telefono è un indizio, ma una copia forense con attestazione di data e integrità (o una constatazione notarile della pagina) regge molto meglio la contestazione dell’avversario;
  • raccolta del contesto: altre recensioni dello stesso profilo, eventuali collegamenti con concorrenti o ex dipendenti, la cronologia delle pubblicazioni (dieci recensioni a una stella nello stesso giorno da profili appena creati sono un indizio forte di campagna organizzata);
  • verifica interna: il cliente è davvero passato dal locale? C’è uno scontrino, una prenotazione, una fattura? Con la legge 34/2026, per ristorazione e turismo, la documentazione fiscale diventa un elemento importante per stabilire se la recensione è autentica;
  • dati economici: prenotazioni, incassi giornalieri, disdette e contratti persi nelle settimane prima e dopo, che serviranno a dimostrare il danno.

Solo dopo si decide se e come rispondere pubblicamente. Una risposta d’impulso, scritta da un titolare esasperato, è la causa più frequente di controquerele: torneremo su questo punto più avanti, perché può ribaltare la posizione della società.

Infine, attenzione ai tempi interni: la scoperta della recensione fa partire i tre mesi per la querela. Conviene annotarla subito con un documento datato, ad esempio una mail interna o la copia forense stessa.

Posso chiedere alla piattaforma di toglierle, e funziona?

Spesso sì, ed è la via più rapida, ma va percorsa nel modo giusto.

Il Digital Services Act obbliga le piattaforme che ospitano contenuti di terzi a predisporre un sistema di segnalazione dei contenuti illegali. La segnalazione deve essere precisa e motivata: indicare l’URL esatto, spiegare perché il contenuto è illecito (fatto falso, offesa, recensione non autentica) e allegare gli elementi che lo dimostrano. Una segnalazione generica del tipo “recensione ingiusta” viene di norma respinta, perché la piattaforma non è tenuta a togliere critiche sgradite.

Se la piattaforma rifiuta, il Regolamento prevede un reclamo interno contro la decisione e la possibilità di rivolgersi a organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie certificati, oltre naturalmente al giudice. Sono passaggi che vanno documentati, perché dimostrano la diligenza della società e possono servire nella successiva causa.

Per ristoranti e strutture turistiche si aggiunge la legge 34/2026: secondo le sintesi pubblicate, il legale rappresentante della struttura recensita può segnalare ai gestori delle piattaforme le recensioni illecite, cioè quelle non scritte da chi ha usato il servizio o scritte in cambio di sconti, regali o altri vantaggi, chiedendone la rimozione con le procedure previste dal DSA. La stessa legge vieta di comprare e vendere recensioni. Le linee guida dell’AGCM servono a precisare come applicare questi requisiti: verificheremo sempre lo stato di attuazione al momento della segnalazione.

Due avvertenze pratiche. La prima: prima di segnalare, salvare le prove, come detto sopra. La seconda: la rimozione dalla piattaforma non chiude la questione legale. Se la recensione ha già prodotto danni, la società conserva il diritto di agire contro l’autore, e la richiesta di rimozione respinta o accolta diventa parte della storia probatoria.

Quando le recensioni false sono tante e arrivano in ondate, conviene una segnalazione unica e organizzata, con una tabella che le metta in relazione (date, profili, testi ripetuti). È più efficace di venti segnalazioni isolate.

Meglio la querela o la causa civile?

Dipende da cosa serve di più alla società: punire e scoraggiare, oppure ottenere un risarcimento in tempi gestibili. Spesso si usano entrambe, in sequenza.

La querela ha tre vantaggi. Costa poco avviarla, perché si presenta alla Procura o alle forze dell’ordine. Permette di identificare autori anonimi, perché le indagini consentono di chiedere i dati alle piattaforme, cosa che un privato da solo fatica a ottenere. Ha un effetto deterrente forte: chi riceve un avviso di procedimento penale per una recensione di solito smette di scrivere. Il limite è che i tempi sono quelli della giustizia penale e che l’esito dipende dal Pubblico Ministero e dal giudice. Nel processo penale la società può costituirsi parte civile e chiedere lì il risarcimento.

La causa civile è il terreno del risarcimento. Qui non serve dimostrare un reato, basta un fatto illecito che abbia causato un danno. Ma il danno va provato: la Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 26339 del 9 ottobre 2024, ha ribadito che il danno non patrimoniale da lesione della reputazione coincide con le conseguenze negative della lesione, non con la lesione in sé, e va dimostrato anche con presunzioni. Il giudice può liquidarlo in via equitativa solo se la prova del suo ammontare è davvero difficile, ma l’esistenza del danno resta da provare.

Prima di andare in tribunale c’è un passaggio obbligato: la mediazione. Le controversie sul risarcimento del danno da diffamazione con la stampa o con altro mezzo di pubblicità rientrano tra quelle per cui il D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità. Non è una perdita di tempo: in un incontro di mediazione si può ottenere la rimozione del contenuto, una rettifica pubblica e un risarcimento ridotto ma immediato, cosa che a un’impresa in crisi spesso interessa più di una sentenza fra tre anni.

Le due strade si combinano. Un percorso tipico è: querela nei tre mesi per bloccare l’autore e identificarlo; mediazione per trattare; causa civile solo se la trattativa fallisce e il danno è dimostrabile.

Posso ottenere dal giudice una rimozione urgente?

Sì, con un ricorso d’urgenza, se la recensione è chiaramente illecita e il danno non può aspettare.

L’art. 700 c.p.c. permette di chiedere al giudice un provvedimento immediato quando c’è un diritto probabilmente fondato e il rischio di un pregiudizio imminente e irreparabile durante i tempi della causa ordinaria. Per le recensioni diffamatorie, il provvedimento tipico è l’ordine di rimozione del contenuto e il divieto di ripubblicarlo, rivolto all’autore e, quando ne ricorrono le condizioni, alla piattaforma che, avvisata, non ha agito.

Il ricorso funziona quando tre elementi sono solidi. Il primo è l’illiceità evidente: fatti falsi documentabili, offese gratuite, recensioni di persone mai state clienti. Una critica pungente ma vera non regge in sede d’urgenza. Il secondo è il pericolo concreto: prenotazioni che crollano, un partner commerciale che sospende il rapporto, una trattativa con le banche messa a rischio. Il terzo è la tempestività: chi aspetta mesi prima di chiedere un provvedimento urgente fatica a convincere il giudice che l’urgenza esista.

Per le società in crisi il ricorso d’urgenza ha un valore in più. Durante una composizione negoziata, o mentre si prepara un accordo con i creditori, la reputazione è parte del patrimonio: un’ondata di accuse false può far saltare il piano. In questi casi l’urgenza non è solo commerciale, è legata alla sopravvivenza dell’impresa, e questo va spiegato bene al giudice con numeri e documenti.

Una nota sui tempi processuali: il procedimento d’urgenza, per la sua natura, non è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. La causa di merito che segue, invece, sì.

E se invece la causa l’hanno fatta a noi?

Allora i termini diventano la priorità assoluta, perché il calendario lo decide la controparte.

Succede più spesso di quanto si pensi. Il titolare risponde a una recensione con frasi offensive o rivela dati personali del cliente (“questo signore ha lasciato un conto non pagato”), e il cliente lo querela o lo cita in giudizio. Oppure un concorrente sostiene che la società ha pubblicato recensioni false contro di lui. In una società già in crisi, una richiesta di risarcimento di qualche decina di migliaia di euro è un debito potenziale che pesa sul piano.

Nella causa civile ordinaria, dopo la riforma Cartabia e il correttivo del 2024, l’atto di citazione deve lasciare almeno 120 giorni tra la notifica e la prima udienza, e il convenuto deve costituirsi con la comparsa di risposta almeno 70 giorni prima dell’udienza indicata (art. 166 c.p.c.), proponendo lì, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d’ufficio. Chi si accorge della causa all’ultimo momento perde la possibilità di contrattaccare, ad esempio chiedendo a sua volta i danni per le recensioni false che hanno scatenato la lite.

Se invece arriva una querela, la società (o il suo amministratore, perché la responsabilità penale è personale) riceverà atti dalla Procura: va nominato subito un difensore penale e va ricostruito il contesto della risposta incriminata, perché la provocazione e la reazione immediata al fatto ingiusto altrui possono avere rilievo.

La tabella riassume i passaggi principali, sia quando la società agisce sia quando si difende.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Scoperta della recensione Copia forense delle pagine, annotazione della data Subito, prima di segnalare o rispondere Tecnico informatico, notaio
Segnalazione Notifica motivata del contenuto illecito (DSA; per ristorazione e turismo anche L. 34/2026) Appena raccolte le prove Gestore della piattaforma
Reclamo Reclamo interno contro il rifiuto di rimozione Nei tempi indicati dalla piattaforma Piattaforma / organismo extragiudiziale certificato
Querela Querela per diffamazione aggravata (art. 595 c.p.) 3 mesi dalla notizia del fatto (art. 124 c.p.), agosto compreso Procura della Repubblica / forze dell’ordine
Urgenza Ricorso ex art. 700 c.p.c. per rimozione e inibitoria Il prima possibile; non soggetto a sospensione feriale Tribunale civile
Mediazione Domanda di mediazione (condizione di procedibilità, D.Lgs. 28/2010) Prima della causa di risarcimento Organismo di mediazione
Causa civile attiva Atto di citazione per danni (artt. 2043 e 2059 c.c.) Entro la prescrizione; sospensione feriale 1-31 agosto applicabile Tribunale civile
Causa civile subita Comparsa di risposta con eventuale riconvenzionale Almeno 70 giorni prima dell’udienza (art. 166 c.p.c.) Tribunale civile
Crisi d’impresa Inserimento della lite nel piano e nella relazione all’esperto o al tribunale Termini CCII, che corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) Esperto / Tribunale

E se a scrivere le recensioni è un concorrente o un ex dipendente?

Allora la partita cambia natura, e spesso diventa più forte per la società.

Quando dietro le recensioni c’è un concorrente, direttamente o attraverso profili falsi, oltre alla diffamazione entra in gioco la concorrenza sleale per denigrazione (art. 2598, n. 2, c.c.): diffondere notizie e apprezzamenti sull’attività di un concorrente idonei a screditarla. Il vantaggio per la società colpita è che, in questo campo, la tutela inibitoria è un rimedio tipico e il giudice può ordinare la cessazione della condotta e la pubblicazione della sentenza. La prova del collegamento tra il concorrente e i profili è la parte difficile: servono indizi (orari, indirizzi, testi ricorrenti, contatti con l’agenzia che vende recensioni) e, spesso, le indagini avviate con la querela, che permettono di acquisire dati che un privato non può ottenere.

Per ristorazione e turismo la legge 34/2026 aggiunge un elemento: il divieto di acquisto e cessione di recensioni, anche tra imprenditori e intermediari. Se emerge che un concorrente ha comprato recensioni negative contro la società, quella condotta è vietata espressamente e il quadro probatorio diventa più chiaro.

Quando l’autore è un ex dipendente, bisogna distinguere. Il lavoratore uscito dall’azienda che racconta come si lavorava lì esercita, nei limiti, il diritto di critica. Ma se diffonde fatti falsi, o informazioni riservate apprese durante il rapporto, si aprono profili di diffamazione e di violazione degli obblighi di riservatezza. Nelle aziende in crisi il caso è frequente: tagli al personale, ritardi negli stipendi, ex lavoratori arrabbiati che scrivono “non pagano nessuno, falliranno a breve”. Qui serve molta cautela, perché se una parte del racconto è vera (stipendi effettivamente pagati in ritardo), un’azione aggressiva rischia di ritorcersi contro la società, anche nel rapporto con i creditori e con l’esperto.

Il nostro approccio, in questi casi, è separare con rigore ciò che è falso da ciò che è vero ma sgradevole, e agire solo sul primo. Sul secondo, la risposta migliore è spesso pubblica e documentata: dimostrare con i fatti che gli arretrati sono stati regolati o che esiste un piano di risanamento in corso.

Abbiamo risposto alle recensioni in modo duro: rischiamo noi?

Può darsi, e conviene saperlo prima che arrivi la notifica.

La risposta del titolare a una recensione è anch’essa una comunicazione pubblica, letta da chiunque visiti la pagina. Se contiene insulti al cliente, insinuazioni sulla sua vita privata, dati personali (nome completo, importi non pagati, dettagli della prenotazione), può integrare a sua volta una diffamazione e una violazione della normativa sulla protezione dei dati. Il fatto di essere stati provocati da una recensione ingiusta non cancella la responsabilità, anche se può attenuarla.

La giurisprudenza ha tracciato il perimetro della critica in modo che vale per entrambe le parti. La Cassazione n. 49031/2016 ha escluso che la critica possa trasformarsi in parole volgari o in allusioni alla sfera morale della persona slegate dall’esperienza discussa. La sentenza n. 22341/2025 ha invece annullato senza rinvio una condanna, ritenendo che un’espressione aspra, collegata al tema, non fosse un attacco personale gratuito: è la dimostrazione che la valutazione dipende dal contesto e che ogni frase va letta dentro la discussione in cui è nata.

Cosa fare subito se la società ha già risposto in modo eccessivo:

  1. non cancellare in fretta la risposta senza prima averne fatto copia: la cancellazione non elimina il fatto, e la copia serve anche alla difesa per mostrare il contesto;
  2. valutare una rettifica pubblica misurata, che spesso disinnesca la querela;
  3. raccogliere le prove della recensione originaria, per dimostrare che la risposta è stata una reazione;
  4. se arriva una diffida, non rispondere da soli.

“Quando un’impresa in crisi finisce in una lite per diffamazione, il primo errore da evitare è trattarla come una questione di orgoglio: va gestita come un rischio legale e come una voce del piano, con la stessa strategia dal primo atto fino all’eventuale giudizio in Cassazione”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

Siamo in composizione negoziata: la causa si ferma con le misure protettive?

No, la causa per diffamazione va avanti: le misure protettive bloccano le azioni esecutive e cautelari dei creditori sul patrimonio, non i giudizi per accertare un diritto.

È uno degli equivoci più diffusi. Quando l’imprenditore chiede le misure protettive nella composizione negoziata (art. 18 CCII), i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività. Ma la causa in cui un cliente chiede alla società il risarcimento per una risposta diffamatoria è un giudizio di cognizione: serve ad accertare se il debito esiste. Quella causa prosegue. Ciò che le misure possono bloccare, finché durano, è l’esecuzione della condanna eventualmente ottenuta dal danneggiato, cioè il pignoramento.

Lo stesso vale nel verso opposto: la società che agisce contro i recensori lo fa liberamente anche durante la composizione negoziata, perché sta esercitando un diritto, non subendo un’azione.

Cosa cambia, allora, essere in un percorso di crisi? Molto, sul piano della gestione.

  • La lite va dichiarata. Nel piano e nelle informazioni fornite all’esperto, una causa passiva per diffamazione è un debito potenziale da stimare con prudenza; una causa attiva è un credito incerto, che non si può contare come entrata sicura.
  • Le scelte straordinarie si concordano. Una transazione con il danneggiato che preveda pagamenti importanti incide sul patrimonio e sui creditori: va valutata con l’esperto, che deve essere informato degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con la trattativa.
  • I termini del CCII non si fermano in agosto (art. 9, comma 1, CCII), mentre quelli della causa civile ordinaria per diffamazione sì. Chi gestisce le due partite deve tenere due calendari distinti.

Se la crisi sfocia in un concordato preventivo o in un accordo di ristrutturazione, il credito risarcitorio del danneggiato, se riconosciuto, sarà trattato come gli altri crediti chirografari secondo il piano. Se invece la società ha un credito risarcitorio verso i recensori, quel credito è un attivo che può servire a soddisfare i creditori.

Il danno d’immagine si può chiedere anche se la società è già in procedura?

Sì, il diritto non si perde con la crisi, ma cambia chi lo esercita e come si prova.

L’ordinanza della Cassazione civile, Sez. I, n. 20871 del 26 luglio 2024 è particolarmente istruttiva perché nasce proprio da una procedura concorsuale: in sede di opposizione allo stato passivo era stato negato il danno all’immagine e alla reputazione commerciale di una società con la motivazione che non erano stati prodotti i bilanci. La Cassazione ha cassato quella decisione, osservando che i bilanci contengono dati economici e patrimoniali e non dimostrano di per sé il pregiudizio non patrimoniale. Ha poi ribadito che la liquidazione equitativa deve partire da un parametro monetario collegato agli interessi lesi e adeguarlo con fattori oggettivi e controllabili.

Cosa ricaviamo, per una società in crisi colpita da recensioni diffamatorie?

Primo: il danno all’immagine non si prova solo con i numeri di bilancio. Serve dimostrare la diffusione delle recensioni (visualizzazioni, posizionamento nei risultati di ricerca, condivisioni), la gravità delle accuse, la posizione della società sul mercato. La Cassazione civile, Sez. III, ordinanza n. 34635 del 27 dicembre 2024, ha confermato che in materia di diffamazione il danno non patrimoniale si può provare anche con fatti notori e presunzioni, tenendo conto della diffusione dello scritto, della gravità dell’offesa e della posizione professionale della vittima.

Secondo: il danno patrimoniale va tenuto separato. Le prenotazioni perse, i contratti saltati, il calo di fatturato si dimostrano con i dati contabili e con il nesso temporale con le recensioni. È qui che il lavoro del commercialista diventa decisivo.

Terzo: chi agisce. In composizione negoziata, concordato preventivo o accordo di ristrutturazione l’imprenditore conserva di regola la gestione e quindi decide sulle azioni. In liquidazione giudiziale le azioni spettano al curatore, che valuterà se la causa conviene alla massa. In tutti i casi, raccogliere le prove prima che la procedura entri nel vivo evita che il diritto resti sulla carta.


Rischio di perdere più di quanto ottengo?

Il rischio esiste, ed è giusto metterlo sul tavolo prima di partire.

Ci sono tre modi in cui una lite per diffamazione può costare a una società in crisi più di quanto le renda.

Il primo è la condanna alle spese. Nella causa civile chi perde paga, di regola, le spese della controparte. Se la società agisce contro recensioni che il giudice considera critica lecita, oltre a non ottenere nulla dovrà rimborsare l’avversario. A questo si aggiungono i costi vivi del giudizio: il contributo unificato, le spese di notifica, quelle della mediazione, l’eventuale consulenza tecnica sulle prove informatiche.

Il secondo è il danno reputazionale di ritorno. Una società che fa causa ai propri clienti può finire sui giornali locali o sui social come “quella che querela chi la critica”. In settori come la ristorazione o l’ospitalità questo effetto può essere peggiore delle recensioni stesse.

Il terzo è il tempo. L’amministratore di una società in crisi ha già un’agenda piena: banche, fornitori, fisco, dipendenti, esperto. Una causa che lo assorbe per mesi lo distrae dal risanamento.

Ma c’è anche il rovescio. Restare fermi davanti a recensioni false e organizzate ha un prezzo certo: clienti che non arrivano, fornitori che chiedono pagamenti anticipati, banche che leggono e si preoccupano. E quando la società subisce una causa, la difesa non è una scelta: va organizzata, e prima si parte, meglio è.

Per questo il nostro lavoro comincia da una valutazione onesta: quali recensioni sono davvero illecite, quale danno è dimostrabile, quale strumento costa meno e rende di più. Non promettiamo risultati: costruiamo la strategia che, alla luce delle prove disponibili, espone la società al rischio più basso. Spesso la soluzione migliore non è la sentenza ma una rimozione rapida, una rettifica, una mediazione chiusa in poche settimane.

Quanto tempo ho davvero?

Meno di quanto pensi per le prove, più di quanto temi per la causa.

Le prove vanno raccolte nei primi giorni: le recensioni possono sparire da un momento all’altro. La querela ha tre mesi dalla notizia del fatto. La segnalazione alla piattaforma conviene farla subito dopo aver salvato le prove. Il ricorso d’urgenza ha senso solo se si muove in tempi brevi, perché l’urgenza deve essere attuale.

La causa civile di risarcimento ha una prescrizione lunga, ma il tempo gioca contro la prova del danno: più ci si allontana dai fatti, più è difficile collegare il calo di fatturato alle recensioni piuttosto che alla crisi generale dell’azienda. E qui sta un punto delicato per chi è in difficoltà: l’avversario dirà che il fatturato calava già prima e che le recensioni non c’entrano. Per rispondere servono dati mese per mese, raccolti presto.

Se invece la società è stata citata in giudizio, il tempo utile è quello fino a 70 giorni prima dell’udienza indicata nell’atto. Sembra tanto, ma tra la ricostruzione dei fatti, la raccolta delle recensioni originarie, la valutazione di una domanda riconvenzionale e il coordinamento con il piano di risanamento, le settimane passano in fretta.

Un’ultima avvertenza sul calendario. Nella causa civile ordinaria i termini processuali si sospendono dal 1° al 31 agosto; nei procedimenti del Codice della crisi no (art. 9, comma 1, CCII). Una società che ha in corso sia una lite per diffamazione sia una composizione negoziata deve gestire due orologi diversi, e un errore su uno dei due può far perdere un termine importante.

E se le recensioni, in fondo, hanno ragione?

Allora la causa non è la risposta, e dirlo con franchezza fa parte del nostro lavoro.

Capita che un’impresa in crisi abbia davvero ridotto il personale, allungato i tempi di servizio, abbassato la qualità per stare nei costi. Le recensioni negative, in quel caso, sono il sintomo di un problema reale e non un attacco. Agire contro clienti che raccontano fatti veri, con parole magari dure ma pertinenti, significa quasi sempre perdere, pagare le spese e peggiorare l’immagine.

Questo non significa che non si possa fare nulla. Si possono separare le recensioni: anche in una serie di commenti fondati ce ne sono spesso alcuni che aggiungono fatti falsi o insulti, e su quelli si può intervenire. Si può rispondere pubblicamente con sobrietà, riconoscendo i disservizi e spiegando cosa si sta facendo per risolverli. E soprattutto si può intervenire sulla causa, cioè sulla crisi: un piano di risanamento credibile, una composizione negoziata che stabilizza i rapporti con i creditori, una riorganizzazione che riporta il servizio a livelli accettabili.

Le recensioni vere non si cancellano in tribunale: si superano con un’azienda che torna a funzionare. Ed è qui che la competenza sulla crisi d’impresa conta quanto quella sul contenzioso.


“Mi fa vedere un esempio concreto?”

Ecco due simulazioni. Sono ipotesi dimostrative, con numeri inventati a scopo esemplificativo, non casi reali seguiti dallo Studio.

Simulazione 1 – La società vuole agire contro recensioni false.

Ipotesi: una S.r.l. che gestisce un ristorante, con debiti verso fornitori e banche per 187.400 € e una composizione negoziata in corso. Tra il 3 e il 5 agosto 2026 compaiono 14 recensioni a una stella da profili creati negli stessi giorni, che parlano di “intossicazione alimentare” e “locale chiuso dall’ASL”. Nessuno dei recensori risulta tra le prenotazioni o gli scontrini di quei giorni. La società se ne accorge il 6 agosto 2026.

Sviluppo:
– 6-7 agosto: copia forense delle pagine e degli account; estrazione di prenotazioni e incassi dal gestionale;
– 10 agosto: segnalazione motivata alla piattaforma ai sensi del DSA e, trattandosi di ristorazione, con richiamo alla L. 34/2026 (recensioni non scritte da chi ha usato il servizio);
– termine per la querela: tre mesi dalla notizia, quindi entro il 6 novembre 2026 (venerdì). Agosto non sospende questo termine;
– incassi medi mensili: 41.300 € tra maggio e luglio, 33.850 € a settembre, con 37 disdette motivate dai clienti con le recensioni lette;
– nel frattempo la trattativa con i creditori prosegue: i termini della composizione negoziata corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

Esito possibile: se la piattaforma rimuove le recensioni, la società presenta comunque querela entro il 6 novembre per identificare gli autori (gli indizi fanno pensare a una campagna organizzata) e poi avvia la mediazione per i danni. Il calo di 7.450 € mensili, documentato e collegato nel tempo alle recensioni, è la base del danno patrimoniale; la gravità delle accuse sanitarie e la loro diffusione sono la base del danno all’immagine, provabile anche per presunzioni (Cass. n. 34635/2024). L’esperto viene informato dell’iniziativa e il credito risarcitorio non viene contato nel piano come entrata certa.

Simulazione 2 – La società viene citata per una risposta diffamatoria.

Ipotesi: una S.r.l. che gestisce un agriturismo, in difficoltà con un piano di rientro verso l’erario in corso. Il titolare ha risposto a una recensione negativa scrivendo nome e cognome del cliente, l’importo di un presunto conto non saldato e un giudizio offensivo sulla sua famiglia. Il 21 settembre 2026 la società riceve un atto di citazione con richiesta di 48.700 € di danni e udienza fissata al 21 gennaio 2027 (giovedì).

Sviluppo:
– verifica dei termini: tra notifica e udienza ci sono 122 giorni, quindi i 120 giorni minimi sono rispettati;
– termine per costituirsi: almeno 70 giorni prima dell’udienza, cioè entro il 12 novembre 2026 (giovedì). Nessuna sospensione feriale in mezzo, perché il periodo non comprende agosto;
– raccolta della recensione originaria: contiene a sua volta l’accusa falsa “mi hanno rubato la carta di credito”;
– domanda di mediazione: verificare se è stata esperita dall’attore, perché in materia di diffamazione con mezzo di pubblicità è condizione di procedibilità;
– nel bilancio e nel piano, la richiesta viene trattata come passività potenziale e stimata con prudenza, non per l’intero importo e non a zero.

Esito possibile: la società si costituisce entro il 12 novembre, contesta l’entità del danno, propone domanda riconvenzionale per la recensione originaria (accusa di un reato non commesso) e, in parallelo, offre una rettifica pubblica e un accordo. Se la trattativa si chiude, l’importo concordato va reso compatibile con il piano di rientro e con gli altri impegni verso i creditori.


La domanda che nessuno fa ma tutti dovrebbero fare

“Questa lite sta danneggiando la trattativa con i miei creditori più di quanto la stia aiutando?”

Chi è nel mezzo di una tempesta di recensioni ragiona di solito in un’ottica di torto e ragione: chi mi ha diffamato deve pagare, oppure non ho fatto nulla di male e mi difendo. È naturale. Ma una società in crisi ha un problema più grande della singola lite: deve convincere banche, fornitori, fisco ed eventualmente un esperto o un tribunale che ha un futuro.

La causa per diffamazione entra in questa partita in modi che pochi considerano.

Una causa attiva può essere un segnale positivo: la società difende il proprio valore, documenta che il calo di fatturato ha una causa esterna e rimediabile, dimostra che il problema non è il modello di business ma un attacco ingiusto. Se ben spiegata, rafforza la credibilità del piano.

La stessa causa, se percepita come aggressiva o temeraria, produce l’effetto opposto: i creditori leggono una gestione impulsiva, che spende risorse su un fronte secondario. E se la società perde, la condanna alle spese è un nuovo debito.

Una causa passiva pesa come passività potenziale. Se non viene dichiarata, e i creditori la scoprono dopo, la fiducia nella trasparenza dell’imprenditore crolla. Se viene dichiarata e gestita con una strategia chiara (stima del rischio, eventuale accordo, riconvenzionale), diventa una voce come le altre.

C’è infine un profilo più sottile. Le recensioni che parlano di insolvenza (“non pagano i fornitori”, “chiuderanno presto”) toccano un nervo scoperto: per una società in crisi, una parte di quelle affermazioni potrebbe essere vera. Agire contro chi dice la verità sulla crisi, anche se lo dice in modo sgradevole, è il modo più rapido per trasformare un problema di reputazione in un problema di credibilità.

La domanda giusta, quindi, non è solo “ho ragione?”, ma “questa iniziativa, così come è impostata, rende più facile o più difficile salvare l’azienda?”. È la domanda che poniamo sempre, perché la causa e il risanamento vanno pensati come un’unica strategia.


“Ma i giudici cosa dicono?”

Ecco le pronunce che abbiamo verificato e che contano per questo tema. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio in parole nostre e il motivo per cui interessa a una società colpita da recensioni o coinvolta in una lite per diffamazione.

1. Cass. civ., Sez. I, ordinanza n. 20871 del 26 luglio 2024.
Principio: la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale richiede un parametro monetario di partenza collegato agli interessi lesi, poi adattato con fattori oggettivi e verificabili; il danno all’immagine di una società non si può negare solo perché non sono stati prodotti i bilanci, che contengono dati economici e non provano di per sé il pregiudizio non patrimoniale.
Rilevanza: nasce in sede di opposizione allo stato passivo, cioè dentro una procedura concorsuale. Conferma che la reputazione commerciale di una società è un bene risarcibile e indica come impostare la prova.

2. Cass. civ., Sez. III, ordinanza n. 34635 del 27 dicembre 2024.
Principio: nel risarcimento del danno da diffamazione a mezzo stampa, il danno non patrimoniale può essere provato anche con fatti notori e presunzioni, valutando la diffusione dello scritto, la gravità dell’offesa e la posizione sociale e professionale della vittima.
Rilevanza: per le recensioni online la diffusione si documenta con dati concreti (visualizzazioni, posizionamento, condivisioni). È la base per chiedere il danno anche quando non si riesce a misurarlo al centesimo.

3. Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 26339 del 9 ottobre 2024.
Principio: il danno da lesione della reputazione non coincide con la lesione in sé ma con le sue conseguenze negative, che vanno provate, anche per presunzioni; la stima equitativa è ammessa solo se la prova dell’ammontare è oggettivamente difficile, e i criteri di quantificazione non sostituiscono la prova dell’esistenza del danno.
Rilevanza: avverte la società che agisce di non fermarsi a “la recensione è offensiva”: bisogna dimostrare cosa è successo dopo, dalle disdette ai contratti persi.

4. Cass. n. 19551/2023 (richiamata dalla sentenza n. 26339/2024 come precedente conforme).
Principio: chi chiede il risarcimento per lesione della reputazione deve provare le conseguenze pregiudizievoli, non basta la lesione.
Rilevanza: conferma che l’orientamento è stabile e che la prova del danno va preparata fin dall’inizio.

5. Cass. n. 8861/2021 (richiamata dalla stessa sentenza come precedente conforme).
Principio: identico al precedente, sull’onere di provare le conseguenze della lesione della reputazione.
Rilevanza: mostra la continuità della linea della Corte su un arco di anni.

6. Cass. pen., Sez. V, sentenza n. 22341/2025.
Principio: sui social la critica aspra, anche con giudizi duri o non condivisibili, resta nei limiti della continenza se è collegata al tema e non si risolve in un attacco personale gratuito; nel caso concreto la Corte ha annullato senza rinvio la condanna perché il fatto non costituisce reato, revocando le statuizioni civili.
Rilevanza: aiuta a distinguere le recensioni da contrastare da quelle che, pur pungenti, sono lecite. E, nel verso opposto, è un riferimento utile alla società che si difende per una risposta dura ma pertinente.

7. Cass. n. 16712/2018 (citata nelle rassegne sul tema).
Principio: la critica diventa diffamazione se attribuisce fatti falsi o usa espressioni ingiuriose, anche quando parte da un episodio reale.
Rilevanza: è il criterio con cui separiamo le recensioni: il fatto falso è il terreno su cui la società ha più probabilità di ottenere tutela.

8. Cass. n. 49031/2016 (citata nelle rassegne sul tema).
Principio: la critica può essere aspra ma non può contenere parole volgari o allusioni alla sfera morale della persona, soprattutto se slegate dall’esperienza oggetto della recensione.
Rilevanza: vale per il recensore e per il titolare che risponde. Le risposte che attaccano la vita privata del cliente sono il rischio più comune per le imprese.

9. Cass. n. 45386/2014 (citata nelle rassegne sul tema).
Principio: siti di recensioni, social network e piattaforme digitali sono mezzi idonei a integrare l’aggravante della pubblicità nella diffamazione.
Rilevanza: spiega perché una recensione online diffamatoria rientra nella forma aggravata dell’art. 595 c.p. e perché, in sede civile, la diffusione via piattaforma pesa nella stima del danno.

Accanto alle pronunce, due riferimenti normativi recenti completano il quadro:

  • L. 11 marzo 2026, n. 34 (legge annuale sulle PMI, G.U. n. 68 del 23 marzo 2026), Capo IV, artt. 18-23, sulle false recensioni online nella ristorazione e nelle strutture turistiche: secondo le sintesi pubblicate, liceità delle recensioni scritte entro 30 giorni da chi ha usato il servizio, rilevanza della documentazione fiscale per l’autenticità, durata di due anni, divieto di compravendita di recensioni, segnalazione e rimozione con le procedure del DSA, linee guida dell’AGCM;
  • Regolamento UE 2022/2065 (Digital Services Act), che disciplina le segnalazioni dei contenuti illegali alle piattaforme, i reclami interni e la risoluzione extragiudiziale delle controversie.

Una nota di metodo: per le pronunce 4, 5, 7, 8 e 9 abbiamo consultato la sintesi del principio riportata da fonti secondarie, che non indicano sezione e data; le citiamo quindi solo con numero e anno.


“E voi, concretamente, cosa fate?”

Quando una società in crisi ci porta un problema di recensioni e diffamazione, lavoriamo su due fronti insieme: la lite e il risanamento. Ecco cosa facciamo, passo per passo.

  1. Mettiamo in sicurezza le prove: organizziamo la copia forense delle pagine, degli account e delle risposte, fissiamo la data della scoperta e il termine di querela.
  2. Classifichiamo le recensioni una per una: critica lecita, fatto falso, offesa gratuita, recensione non autentica. Agiamo solo dove l’illecito è sostenibile.
  3. Redigiamo le segnalazioni motivate alle piattaforme secondo il DSA e, per ristorazione e turismo, secondo la L. 34/2026; seguiamo i reclami interni se la piattaforma rifiuta.
  4. Prepariamo e depositiamo la querela nei tre mesi, con la documentazione utile a identificare autori anonimi o campagne organizzate.
  5. Valutiamo e proponiamo il ricorso d’urgenza ex art. 700 c.p.c. quando le recensioni mettono a rischio clienti, partner o la trattativa con i creditori.
  6. Ricostruiamo il danno con i commercialisti dello staff: incassi, prenotazioni, contratti persi, nesso temporale con le recensioni, separando il danno patrimoniale da quello all’immagine.
  7. Gestiamo la mediazione obbligatoria come occasione concreta per ottenere rimozione, rettifica e un accordo in tempi brevi.
  8. Difendiamo la società citata in giudizio: verifichiamo i termini, ci costituiamo nei 70 giorni, valutiamo la domanda riconvenzionale e una soluzione transattiva compatibile con il piano.
  9. Integriamo la lite nel percorso di crisi: stimiamo la passività o il credito potenziale, li rappresentiamo correttamente all’esperto, ai creditori o al tribunale, e coordiniamo i due calendari (termini CCII che corrono anche in agosto, termini civili sospesi dal 1° al 31 agosto).
  10. Seguiamo la causa in tutti i gradi, fino all’eventuale ricorso in Cassazione, mantenendo la stessa linea dall’inizio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano due abilitazioni in particolare. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avvocato conosce dall’interno il funzionamento della composizione negoziata: sa cosa l’esperto deve sapere di una lite in corso, come una passività potenziale incide sulla sostenibilità del piano e come una transazione va resa coerente con la trattativa con i creditori. Come cassazionista, garantisce la continuità della difesa dal primo atto fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di avvocato e senza cambi di strategia.

Lo staff multidisciplinare, avvocati e commercialisti, lavora sulla stessa pratica: chi scrive gli atti e chi ricostruisce i numeri del danno o del piano si parlano ogni giorno, perché in una società in crisi la lite e i conti sono la stessa partita.


In sintesi: le tre cose da portarsi via

Primo: non tutte le recensioni negative sono diffamazione. La critica dura ma pertinente è lecita; il fatto falso, l’insulto gratuito e la recensione non autentica no. Separarle è il primo lavoro da fare.

Secondo: i tempi stringono più di quanto sembri. Le prove vanno salvate subito, la querela ha tre mesi che corrono anche in agosto, la difesa in una causa subita va depositata almeno 70 giorni prima dell’udienza. La sospensione feriale vale nella causa civile, non nei procedimenti del Codice della crisi (art. 9, comma 1, CCII).

Terzo: per una società in crisi, la lite fa parte del piano. Le misure protettive non fermano la causa; un credito risarcitorio incerto non è un’entrata sicura; una passività potenziale va dichiarata. Gestire tutto insieme protegge sia la reputazione sia il risanamento.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio: l’esperienza di avvocato cassazionista dell’Avv. Monardo copre il contenzioso fino all’ultimo grado, e la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di inserire la lite dentro la strategia di risanamento, con il supporto dei commercialisti dello staff.

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