Azienda In Crisi Con Crediti Verso Una Società Partecipata Pubblica In Liquidazione: Come Interviene Uno Studio Legale?

Hai emesso fatture per lavori, forniture o servizi a favore di una società partecipata da un Comune, da una Regione o da un altro ente pubblico. Le fatture sono scadute da mesi. Nel frattempo quella società è stata messa in liquidazione e al posto dell’amministratore che conoscevi ora c’è un liquidatore che risponde a fatica alle PEC. La tua azienda, intanto, ha bisogno di quella liquidità: hai rate con le banche, un fornitore che spinge, magari qualche cartella esattoriale arretrata. Il riflesso istintivo è aspettare, sperando che “tanto, dietro c’è il Comune”. È il riflesso sbagliato.

Una società partecipata in liquidazione non è un ufficio pubblico: è una società di capitali che chiude, con un liquidatore che deve far quadrare un attivo spesso insufficiente rispetto a un passivo che conosce meglio di te. Ogni sua scelta (chi pagare prima, quanto offrire, quando cancellare la società, se chiedere una procedura concorsuale) segue una logica precisa. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: è questa la chiave di tutto ciò che leggerai.

In questa guida ricostruiamo, nell’ordine in cui di solito arrivano, le mosse della controparte: il liquidatore che temporeggia, il blocco dei pagamenti per le verifiche fiscali, la proposta di stralcio, lo scudo di una procedura concorsuale, la cancellazione della società, il socio pubblico che si chiama fuori. Per ognuna vediamo cosa la legge gli consente, dove si ferma il suo margine e qual è la tua contromossa, tenendo conto che anche la tua impresa è in difficoltà e può usare gli strumenti del Codice della crisi.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa partita? Perché qui si incontrano due crisi: quella della società pubblica che liquida e quella della tua impresa che aspetta di essere pagata. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento che può proteggere la tua azienda mentre il credito viene recuperato. È anche avvocato cassazionista, e quindi segue le azioni contro liquidatori, soci ed ex soci fino all’ultimo grado di giudizio. Infine coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti, che legge i bilanci di liquidazione e i piani di riparto con gli occhi di chi deve trovare il punto debole dei numeri.

📩 Il liquidatore ha già un piano per il tuo credito: costruisci il tuo prima che lo metta in pratica. Scrivici adesso, i riferimenti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.

Chi siede dall’altra parte del tavolo: il liquidatore di una società pubblica

Per giocare bene bisogna prima capire chi è l’avversario e che cosa gli conviene. Il tuo debitore è una società di capitali (quasi sempre una S.p.A. o una S.r.l.) il cui capitale appartiene, in tutto o in parte, a enti pubblici. Il D.Lgs. 175/2016, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), la tratta per molti aspetti come una società privata: l’art. 14 la assoggetta alle procedure concorsuali, che dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, più volte corretto, da ultimo con il D.Lgs. 136/2024) significano liquidazione giudiziale, concordato preventivo e accordi di ristrutturazione. Lo stesso articolo vieta in linea di principio all’ente socio di ripianare all’infinito le perdite della partecipata: è il cosiddetto divieto di “soccorso finanziario”, che ha senso proprio per evitare che le società pubbliche vivano grazie alle casse degli enti.

Il primo errore da evitare è pensare che il debito della partecipata sia un debito del Comune. Non lo è. La società ha una personalità giuridica autonoma e un patrimonio separato. L’ente socio risponde solo nei casi che vedremo (somme ricevute in sede di liquidazione, abuso dell’attività di direzione e coordinamento, conferimenti non versati), non per il solo fatto di essere socio.

Ora mettiti nei panni del liquidatore. Lo ha nominato l’assemblea, cioè di fatto l’ente pubblico socio. Ha davanti un mandato chiaro: realizzare l’attivo (crediti verso gli enti, immobili, partecipazioni, contratti di servizio), pagare i debiti e chiudere. Ha anche pressioni precise. Il socio pubblico vuole chiudere senza nuovi esborsi, perché ogni euro versato alla partecipata passa al vaglio della Corte dei conti e dei revisori dell’ente. I dipendenti, se ce ne sono, hanno crediti privilegiati. L’erario e gli enti previdenziali hanno privilegi e strumenti di riscossione rapidi. In fondo alla fila ci sono i fornitori chirografari, cioè con ogni probabilità tu.

Dal suo punto di vista, conviene:

  • guadagnare tempo, perché ogni mese che passa gli consente di incassare qualcosa dagli enti e di capire quanti creditori si faranno davvero avanti;
  • trattare al ribasso con chi ha bisogno di liquidità subito, perché un fornitore in crisi accetta percentuali che un creditore solido rifiuterebbe;
  • evitare il tribunale, perché una liquidazione giudiziale gli toglie la gestione, porta un curatore a esaminare le sue scelte e apre il fronte delle azioni di responsabilità;
  • chiudere in fretta con la cancellazione dal registro delle imprese, dopo la quale i creditori insoddisfatti devono rincorrere ex soci e liquidatori con oneri di prova più pesanti.

Quando preferisce trattare e quando invece resiste? Tratta quando il tuo credito è documentato e difficilmente contestabile, quando hai già in mano un titolo esecutivo, quando un tuo ricorso per liquidazione giudiziale rischierebbe di scoperchiare pagamenti preferenziali o perdite non dichiarate. Resiste, o semplicemente tace, quando percepisce che non hai fretta di agire, che non conosci i suoi obblighi o che la tua impresa è troppo debole per sostenere una causa.

La sua convenienza è la chiave di lettura di tutto l’articolo: ogni tua contromossa serve a spostarla. Non devi convincerlo che hai ragione; devi rendere più costoso per lui non pagarti che pagarti.

C’è poi un secondo fronte, che la tua impresa in crisi non può ignorare. Mentre aspetti il pagamento, anche i tuoi creditori fanno le loro mosse: l’agente della riscossione, la banca, i fornitori. E il tuo credito verso la partecipata, per loro, è un bersaglio: un’entrata che possono intercettare con un pignoramento presso terzi o, per i debiti fiscali, con la verifica che ogni soggetto pubblico deve fare prima di pagare. Per questo la partita si gioca su due tavoli insieme: quello del recupero e quello della protezione della tua azienda.

Un’ultima avvertenza, di metodo. Quello che segue è un quadro generale costruito sulle norme vigenti a ottobre 2026 e su pronunce verificate. Ogni partecipata ha uno statuto, un contratto di servizio e una storia diversi; la natura della società (in house, mista, quotata, a partecipazione minoritaria) cambia alcune regole, soprattutto sul fronte della responsabilità degli amministratori e dei soci. Ogni contromossa va quindi adattata ai documenti del caso concreto.

Prima mossa: il silenzio operoso e la contestazione tardiva delle fatture

La mossa

La prima cosa che il liquidatore farà è… nulla, almeno in apparenza. Le fatture restano in attesa, le PEC ricevono risposte interlocutorie (“la pratica è in istruttoria”, “attendiamo la ricognizione della massa passiva”), e talvolta, quando il fornitore insiste, arriva una contestazione: la prestazione non sarebbe stata eseguita a regola d’arte, mancherebbe un collaudo, il contratto sarebbe stato stipulato senza i necessari passaggi autorizzativi, l’importo non corrisponderebbe al computo.

Non c’è un atto formale né una norma che autorizzi questa mossa: è semplicemente l’uso del tempo. La base su cui il liquidatore si muove è l’art. 2489 c.c., che gli attribuisce il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione e gli impone di adempiere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico. Verificare la fondatezza dei crediti fa parte di quel dovere; trasformarla in un rinvio senza fine no.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il tempo, per il liquidatore, vale denaro. Nel frattempo incassa dagli enti, vende cespiti, riceve le insinuazioni spontanee dei creditori e capisce quanto vale davvero il passivo. Sa anche che molti fornitori, dopo due o tre solleciti senza esito, si stancano o accettano una proposta qualunque. E sa che una contestazione, anche debole, alza il costo della tua azione: se il credito è contestato, devi passare da un giudizio di cognizione invece che da un procedimento rapido.

Preferisce invece non tirare la corda quando il fornitore ha un credito solido e documentato (contratto scritto, ordini, stati di avanzamento, verbali di consegna firmati, fatture accettate senza riserve) e ha dimostrato di saper agire. In quel caso il silenzio gli costa interessi di mora molto alti e il rischio di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni paletti che spesso il liquidatore finge di non vedere.

Il primo è il D.Lgs. 231/2002 sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Si applica ai contratti tra imprese e tra imprese e pubbliche amministrazioni che hanno per oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi verso corrispettivo. Una società partecipata che acquista beni o servizi è un’impresa o, a seconda dei casi, un’impresa pubblica: in entrambe le ipotesi rientra nell’ambito del decreto. Le conseguenze sono pesanti per chi paga in ritardo. Gli interessi moratori decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza, senza bisogno di costituzione in mora (art. 4 del decreto). Il saggio è quello di riferimento della Banca centrale europea maggiorato di otto punti percentuali, salvo diverso accordo tra le parti nei limiti consentiti dal decreto. A questo si aggiunge l’importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero, oltre al risarcimento dei maggiori costi documentati.

Il secondo paletto riguarda le contestazioni tardive. Una contestazione sollevata per la prima volta dopo mesi dalla consegna, senza riserve nei verbali e senza denunce dei vizi nei termini previsti dal contratto o dal codice civile (per la vendita, l’art. 1495 c.c.; per l’appalto, l’art. 1667 c.c.), ha un peso probatorio debole. Non è un divieto assoluto di contestare, ma chi ha ricevuto la prestazione senza riserve e ha pagato altre fatture dello stesso rapporto difficilmente può poi negare la prestazione in blocco.

Il terzo paletto riguarda la condotta del liquidatore stesso. Il suo dovere di diligenza comprende anche la corretta ricognizione dei debiti sociali. Come vedremo nelle mosse successive, se lascia il tuo credito fuori dal quadro e poi chiude la società, risponde personalmente.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa chiave è trasformare il credito in un titolo esecutivo prima che il liquidatore abbia deciso come trattarti.

Il percorso tipico è questo:

  1. Diffida documentata via PEC, indirizzata alla società e al liquidatore personalmente, con l’elenco delle fatture, gli interessi di mora già maturati ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e la richiesta di indicare per iscritto, entro un termine breve, se il credito è riconosciuto e in che misura. La diffida serve a fissare il quadro: ogni contestazione arrivata dopo diventa tardiva, e il silenzio diventa un elemento da valutare.
  2. Ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.), basato sul contratto, sulle fatture e sugli estratti autentici delle scritture contabili, che per i crediti d’impresa costituiscono prova scritta idonea (art. 634 c.p.c.). Se ci sono documenti sottoscritti dal debitore che riconoscono il debito, o un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, si chiede la provvisoria esecutorietà (art. 642 c.p.c.).
  3. Valutazione del rischio di opposizione. La società può opporsi entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). L’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione: a questo termine si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Se il decreto viene notificato a luglio, il termine per opporsi si allunga di conseguenza.

Un decreto ingiuntivo cambia radicalmente la convenienza del liquidatore. Senza titolo, il tuo è un credito come gli altri, da discutere. Con il titolo, puoi notificare un precetto e procedere a pignoramento presso terzi sui conti della società o sui crediti che essa vanta verso gli enti. Una società pubblica in liquidazione non gode del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del D.L. 669/1996 per le esecuzioni contro le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, perché è una società di diritto privato: anche questo è un elemento da verificare nel caso concreto, ma è normalmente un vantaggio per chi agisce.

Va però detto con chiarezza: se la partecipata viene dichiarata in liquidazione giudiziale, dalla data di apertura nessuna azione esecutiva individuale può essere iniziata o proseguita (art. 150 CCII). Il titolo resta utile per l’insinuazione al passivo, ma il pignoramento si ferma. Per questo il tempo conta: agire presto ti dà una finestra in cui il titolo pesa davvero.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa prima mossa la tutela viene soprattutto dalla legge: l’automatismo degli interessi moratori previsto dal D.Lgs. 231/2002 non richiede alcuna pronuncia per operare, e le pronunce sulla responsabilità del liquidatore che vedremo nelle mosse successive (in particolare Cass. n. 521/2020) ricordano che il suo dovere di diligenza comprende la corretta considerazione di tutti i debiti sociali. L’automatismo degli interessi ha un peso concreto nella trattativa: ogni mese di silenzio del liquidatore aggiunge al tuo credito una componente di interessi che, al tasso di mora commerciale, diventa presto significativa. Il liquidatore lo sa, e un conteggio aggiornato degli interessi allegato alla diffida è spesso il primo argomento che lo induce a rispondere.

Seconda mossa: il blocco del pagamento per le verifiche fiscali e i pignoramenti dei tuoi creditori

La mossa

Supponiamo che il liquidatore decida di pagarti, magari in parte. Prima di farlo, se l’importo supera i 5.000 euro, deve verificare presso l’agente della riscossione se sei inadempiente al pagamento di cartelle per un importo almeno pari a quella soglia. È la verifica prevista dall’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973. In base alle modifiche della Legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, commi 986-989), la soglia è stata ridotta da 10.000 a 5.000 euro dal 1° marzo 2018 e il periodo in cui il soggetto pubblico sospende il pagamento è stato portato da 30 a 60 giorni, fino a concorrenza del debito comunicato dall’agente della riscossione. Il regolamento attuativo è il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40; le indicazioni operative sono nella circolare della Ragioneria generale dello Stato n. 13 del 21 marzo 2018, che si occupa anche dell’ambito dei soggetti obbligati, tra cui le società a partecipazione pubblica.

Se dalla verifica risulta un tuo debito con l’agente della riscossione, la partecipata blocca il pagamento per 60 giorni. In quel periodo l’agente della riscossione può notificare un pignoramento presso terzi: lo strumento è l’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, che consente all’agente di ordinare direttamente al terzo debitore di versargli le somme, senza passare dal giudice. Il risultato pratico è che il denaro che aspettavi va a coprire le tue cartelle.

Non è l’unico rischio. Anche un tuo creditore privato con titolo esecutivo (una banca, un fornitore) può pignorare il credito che vanti verso la partecipata con un pignoramento presso terzi ordinario (art. 543 c.p.c.). Dalla notifica dell’atto, la partecipata non può più pagarti liberamente.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per la partecipata la verifica non è una scelta: è un adempimento, e un liquidatore prudente non lo salta, perché il pagamento eseguito in violazione esporrebbe lui e la società a responsabilità. Ma c’è anche una convenienza: la verifica e il blocco gli danno una ragione formale e inattaccabile per non pagare subito. Per alcuni liquidatori diventa un ulteriore modo per guadagnare tempo.

L’agente della riscossione, dal canto suo, considera i crediti dei contribuenti verso soggetti pubblici tra i bersagli più comodi: sono certi, individuati, e il terzo debitore paga perché non ha alcun interesse a resistere.

I suoi limiti

Il blocco dell’art. 48-bis non è una sospensione indefinita: dura 60 giorni e solo fino a concorrenza del debito comunicato dall’agente della riscossione. Se il tuo credito è di 80.000 euro e le cartelle segnalate sono di 12.000, la parte eccedente resta pagabile. Un liquidatore che blocca tutto il pagamento, invocando la verifica, va oltre ciò che la norma gli consente.

Inoltre la verifica guarda solo alle somme iscritte a ruolo e affidate all’agente della riscossione, scadute e non pagate: se hai una rateizzazione in corso e regolarmente pagata, o se il carico è sospeso, la situazione è diversa e va documentata.

Quanto ai pignoramenti dei tuoi creditori, valgono i limiti ordinari: serve un titolo esecutivo, il pignoramento deve essere correttamente notificato, il terzo deve rendere la dichiarazione. Ma i termini per difendersi sono quelli dell’esecuzione: la sospensione feriale di agosto non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Chi aspetta settembre per reagire a un pignoramento notificato a fine luglio rischia di trovarsi fuori tempo.

La tua contromossa

La contromossa è giocare d’anticipo sul tuo fronte fiscale, prima che il pagamento arrivi alla fase della verifica. Le strade concrete sono:

  • verificare la tua posizione presso l’agente della riscossione prima di sollecitare il pagamento, così da sapere che cosa emergerà dalla verifica;
  • se ci sono carichi, valutare una rateizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973 (nel testo modificato dal D.Lgs. 110/2024, che ha rivisto numero di rate e condizioni), o una sospensione, prima che il pagamento sia disposto;
  • se la tua impresa è in crisi seria, considerare la composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII) con richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII.

Quest’ultimo punto è il più strategico. Con le misure protettive, dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con cui essa esercita l’attività. Il credito verso la partecipata rientra nel patrimonio dell’impresa: un pignoramento presso terzi successivo è precluso nei limiti delle misure confermate dal tribunale. Le misure protettive vanno confermate dal tribunale nel procedimento previsto dall’art. 19 CCII. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica: i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Chi deposita l’istanza a luglio deve sapere che il ricorso per la conferma va depositato nei termini di legge, senza la pausa estiva.

La composizione negoziata ti dà anche un vantaggio nella partita principale: con un esperto nominato, la trattativa con il liquidatore della partecipata si inserisce in un percorso strutturato, e l’incasso del credito diventa una voce del piano di risanamento. Resta fermo che le misure protettive riguardano le azioni dei tuoi creditori, non la verifica dell’art. 48-bis in sé, che è un adempimento a carico del soggetto pagatore: l’interazione tra i due istituti va studiata nel caso concreto, anche con l’eventuale ricorso agli strumenti di regolazione dei debiti fiscali (transazione fiscale negli accordi e nel concordato, artt. 63 e 88 CCII).

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la difesa poggia più sulla lettera delle norme che sulla giurisprudenza: la durata del blocco, la soglia e il limite della concorrenza del debito comunicato sono scritti nell’art. 48-bis e nella circolare RGS n. 13/2018, e il liquidatore non può andare oltre. Sul fronte della crisi della tua impresa, la protezione deriva dagli artt. 18 e 19 CCII e dalla regola dell’art. 9, comma 1, sulla mancata sospensione feriale. Il lavoro concreto consiste nel far coincidere i tempi: la regolarizzazione o la protezione deve arrivare prima che il pagamento sia bloccato e intercettato.

Terza mossa: la proposta di stralcio e i pagamenti selettivi

La mossa

Dopo mesi di silenzio, arriva una proposta. Il liquidatore offre di chiudere la posizione con il pagamento del 35, 40, 50 per cento del credito, a saldo e stralcio, a condizione che tu rinunci agli interessi e a ogni altra pretesa. Spesso la proposta ha una scadenza breve (“entro quindici giorni, altrimenti la società valuterà l’accesso a una procedura concorsuale”) e un tono che lascia intendere che gli altri fornitori abbiano già accettato.

Parallelamente, può succedere che il liquidatore paghi integralmente alcuni creditori e non altri: i fornitori ancora strategici per i servizi residui, le banche che hanno garanzie, i soggetti vicini all’ente socio.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene. Uno stralcio accettato riduce il passivo in modo definitivo, chiude un potenziale contenzioso e consente di rispettare il mandato del socio pubblico: liquidare senza ulteriori versamenti. Rivolgere la proposta a un’impresa che sa essere in difficoltà è una scelta razionale: chi ha bisogno di liquidità oggi accetta condizioni che, con un orizzonte più lungo, rifiuterebbe.

I pagamenti selettivi rispondono a un’altra logica: tenere in vita i rapporti indispensabili per completare la liquidazione (per esempio, la gestione residua di un servizio fino al subentro di un nuovo gestore) e sistemare i creditori più pericolosi, quelli che potrebbero chiedere la liquidazione giudiziale.

Preferisce non fare proposte al ribasso quando sa che il creditore conosce l’attivo, ha un titolo e potrebbe contestargli i pagamenti già eseguiti.

I suoi limiti

Qui il suo margine si restringe in modo netto. Il liquidatore di una società in liquidazione volontaria non è libero di scegliere chi pagare.

La Cassazione, con l’ordinanza della Terza Sezione n. 521 del 15 gennaio 2020, ha affermato che il liquidatore deve rispettare la par condicio creditorum e le cause legittime di prelazione anche quando non è aperta alcuna procedura concorsuale: il principio si ricava dagli artt. 2740 e 2741 c.c. Se i pagamenti eseguiti violano quest’ordine, il liquidatore risponde personalmente, senza limiti di importo, verso il creditore rimasto insoddisfatto (art. 2495, comma 2, c.c.). E l’insufficienza dell’attivo non lo salva, se l’attivo si è esaurito proprio per effetto dei pagamenti preferenziali.

C’è un secondo limite, dato dall’art. 2491 c.c.: i liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione se non risultano dai bilanci somme sufficienti al pagamento dei debiti sociali, salvo garanzie adeguate. Se il socio pubblico riceve somme mentre i fornitori restano insoddisfatti, il liquidatore viola un divieto espresso.

Infine, una proposta di stralcio accompagnata dalla minaccia di una procedura concorsuale va letta per quello che è: un liquidatore che si rende conto che la società è insolvente ha il dovere di valutare gli strumenti del Codice della crisi, non la facoltà di usarli come leva nelle trattative individuali. Se la società è insolvente, uno stralcio concesso a singoli creditori in modo disordinato è proprio il tipo di condotta che un curatore, in una successiva liquidazione giudiziale, andrebbe a esaminare.

La tua contromossa

La contromossa chiave è rispondere alla proposta chiedendo i numeri: situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori per grado, pagamenti eseguiti dall’apertura della liquidazione. Il liquidatore non è obbligato a consegnarti tutto, ma il suo rifiuto è già un’informazione, e alcune informazioni sono pubbliche: il bilancio di liquidazione depositato al registro delle imprese, le delibere dell’ente socio (spesso pubblicate nell’albo pretorio o nella sezione “Amministrazione trasparente”), la relazione sulla razionalizzazione delle partecipazioni che ogni ente deve approvare ogni anno ai sensi dell’art. 20 TUSP. Questi documenti raccontano molto: quanto l’ente prevede di incassare dalla liquidazione, se ha accantonato fondi per le perdite, quali crediti la società vanta verso l’ente stesso.

Con questi elementi si può valutare se la percentuale offerta è coerente con un riparto corretto o se nasconde un trattamento diseguale. Se l’attivo realizzabile, al netto dei privilegiati, consentirebbe ai chirografari il 70 per cento, un’offerta del 40 non è una cortesia: è un trasferimento di valore dalla tua impresa al socio pubblico o ad altri creditori.

Come sottolinea l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, “con il liquidatore di una società pubblica non si discute la percentuale prima di aver letto i numeri della liquidazione: è dai numeri che si capisce quanto vale davvero la sua offerta e quanto gli costerebbe un rifiuto”.

Se la tua impresa è in composizione negoziata, la trattativa con il liquidatore può avvenire con la presenza dell’esperto, che ha il compito di agevolare le trattative tra l’imprenditore e i suoi interlocutori: la proposta della partecipata diventa così un elemento del piano, valutato non solo per l’importo ma anche per i tempi. Un incasso del 60 per cento in trenta giorni può valere più di un incasso teorico del 100 per cento in tre anni, se ti consente di chiudere un accordo con le banche. È un calcolo da fare con il commercialista, non un’intuizione.

Le pronunce che ti proteggono

L’ordinanza n. 521/2020 della Terza Sezione civile è il riferimento principale su questa mossa. Ha precisato anche l’onere della prova a carico del creditore che agisce contro il liquidatore: deve dimostrare che il credito esisteva ed era liquido ed esigibile all’apertura della liquidazione, il danno subito e il grado del proprio credito rispetto a quelli soddisfatti. Non rileva, invece, che il debito sia stato iscritto nel bilancio finale o che residui un attivo. È una pronuncia del 2020, ma resta il punto di partenza per chiunque contesti pagamenti selettivi di un liquidatore, e la sua logica si estende senza difficoltà al liquidatore di una società pubblica.

Quarta mossa: lo scudo della procedura concorsuale

La mossa

Quando il passivo è troppo alto o i creditori diventano troppo insistenti, il liquidatore può scegliere di portare la società in una procedura del Codice della crisi. Le opzioni principali sono tre:

  • ricorso per liquidazione giudiziale in proprio, se la società è insolvente e non vi sono prospettive di soluzioni concordate;
  • concordato preventivo, di regola liquidatorio, che consente di proporre ai creditori un pagamento percentuale con il voto delle classi e l’omologazione del tribunale;
  • accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 e seguenti CCII) con una parte qualificata dei creditori, eventualmente nella forma degli accordi ad efficacia estesa.

Lo stesso TUSP, all’art. 14, prevede che le società a partecipazione pubblica siano soggette alle procedure concorsuali e che, quando emergono indicatori di crisi, gli amministratori adottino senza indugio i provvedimenti necessari a evitarne l’aggravamento.

Anche la partecipata può accedere alla composizione negoziata, con le misure protettive a proprio favore: in quel caso le tue azioni esecutive vengono bloccate.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Il concordato preventivo, in particolare, è una mossa con una logica precisa: dal deposito della domanda e dalla pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore lo richiede, scattano le misure protettive che impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive (art. 54 CCII). Il liquidatore guadagna tempo, congela i pignoramenti e sposta la trattativa dal piano individuale a quello collettivo, dove la tua voce pesa per la quota del tuo credito nella tua classe.

La liquidazione giudiziale in proprio, invece, è la scelta di un liquidatore che vuole mettersi al riparo: consegna la società al curatore e chiude il proprio ruolo. Ma ha un costo per lui: il curatore esaminerà la sua gestione e, se ne ricorrono i presupposti, promuoverà le azioni di responsabilità.

Per questo molti liquidatori preferiscono non arrivare al tribunale: la procedura concorsuale porta trasparenza su ciò che è accaduto nella liquidazione, e il socio pubblico raramente gradisce che un curatore esamini i rapporti tra società ed ente.

I suoi limiti

Le procedure concorsuali non sono una zona franca per il debitore. Ci sono regole precise anche per chi le utilizza.

Nel concordato preventivo, la proposta deve rispettare le regole di distribuzione del valore fissate dal Codice, il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e il tribunale verifica la fattibilità. Nel concordato liquidatorio la proposta deve assicurare ai creditori chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20 per cento dell’ammontare complessivo del credito chirografario, e l’apporto di risorse esterne deve incrementare di almeno il 10 per cento l’attivo disponibile al momento della domanda (art. 84, comma 4, CCII). Se il socio pubblico vuole una procedura liquidatoria, deve sapere che servono risorse esterne: il divieto di soccorso finanziario del TUSP rende questa strada più complessa, perché l’ente non può erogare somme in modo libero.

Nella liquidazione giudiziale, il creditore ha diritti procedurali precisi: riceve la comunicazione del curatore, può presentare la domanda di ammissione al passivo e partecipa alla verifica.

La tua contromossa

La contromossa chiave è non subire la procedura, ma entrarci da protagonista, con la domanda tempestiva e la documentazione completa.

In caso di liquidazione giudiziale della partecipata:

  1. Domanda di ammissione al passivo (art. 201 CCII), da trasmettere via PEC al curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo. La domanda deve indicare l’importo, il titolo, gli eventuali privilegi e i documenti. Il termine corre anche in agosto, perché nei procedimenti del Codice la sospensione feriale è esclusa (art. 9, comma 1, CCII).
  2. Domande tardive (art. 208 CCII), ammissibili entro il termine fissato dalla legge dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, con il rischio però di non partecipare ai riparti già eseguiti. Il termine esatto e la possibilità di proroga vanno controllati sulla sentenza di apertura.
  3. Opposizione allo stato passivo (artt. 206-207 CCII) se il credito viene escluso o ammesso solo in parte: il termine è di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito.
  4. Attenzione agli interessi: con l’apertura della liquidazione giudiziale, per i crediti chirografari gli interessi si arrestano agli effetti del concorso (art. 154 CCII). Gli interessi di mora maturati fino a quella data vanno però conteggiati e insinuati.
  5. Compensazione: se anche tu hai un debito verso la partecipata (per esempio penali, canoni di locazione di un impianto, somme ricevute in anticipo), l’art. 155 CCII consente di compensare i debiti verso il debitore con i crediti vantati verso di lui, anche se non scaduti prima dell’apertura della procedura, salvo i casi di acquisto del credito dopo l’apertura o nell’anno anteriore. È un’arma potente, perché ti consente di “incassare” al 100 per cento la parte compensata.

C’è anche un rischio da presidiare: i pagamenti che hai ricevuto dalla partecipata nei mesi prima della procedura. Il curatore può agire in revocatoria sui pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda, se prova che conoscevi lo stato di insolvenza (art. 166, comma 2, CCII). La legge prevede però esenzioni, tra cui i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa nei termini d’uso (art. 166, comma 3, lett. a). Documentare che il pagamento ricevuto rientrava nelle modalità ordinarie del rapporto è il modo migliore per difendersi.

In caso di concordato preventivo della partecipata:

  1. verifica della classe in cui il tuo credito è collocato e del trattamento proposto;
  2. voto informato, dopo aver letto la relazione del commissario giudiziale, e, se ci sono i presupposti, opposizione all’omologazione, anche facendo valere che la proposta ti riserva un trattamento inferiore a quello che riceveresti in caso di liquidazione giudiziale;
  3. attenzione ai termini: anche qui valgono i termini del Codice, senza sospensione feriale.

Se infine sei tu, creditore, a voler giocare la carta del tribunale, puoi presentare ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale della partecipata, se ne ricorrono i presupposti (insolvenza e superamento delle soglie dimensionali). È una mossa forte, da valutare con attenzione: può scoperchiare pagamenti selettivi e responsabilità, ma porta il tuo credito in una procedura collettiva con tempi lunghi. Spesso è la sola prospettiva credibile di questa mossa, più che il deposito vero e proprio, a spostare la convenienza del liquidatore verso un accordo.

Le pronunce che ti proteggono

Il punto fermo, in questa fase, è normativo: l’art. 14 TUSP non lascia dubbi sul fatto che le società pubbliche siano soggette alle procedure concorsuali come qualsiasi società privata, con tutte le garanzie che quelle procedure offrono ai creditori. Sul piano giurisprudenziale, le pronunce sulla responsabilità del liquidatore (Cass. n. 521/2020) acquistano un peso ulteriore nella procedura: è il curatore, o il commissario, a disporre degli strumenti per accertare i pagamenti preferenziali, e la loro ricostruzione può diventare base di azioni che arricchiscono l’attivo a beneficio di tutti i creditori, te compreso.

Quinta mossa: il bilancio finale e la cancellazione dal registro delle imprese

La mossa

È la mossa che molti fornitori scoprono troppo tardi. Il liquidatore redige il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto (art. 2492 c.c.), lo deposita al registro delle imprese e, decorso il termine per i reclami dei soci, chiede la cancellazione della società (art. 2495 c.c.). Dal momento della cancellazione la società si estingue. Il tuo debitore, giuridicamente, non esiste più.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il socio pubblico, chiudere la società è un obiettivo dichiarato: l’art. 20 TUSP impone agli enti di razionalizzare le partecipazioni, e la liquidazione di quelle non più necessarie è uno degli esiti previsti. Ogni anno di liquidazione in più è un costo e un rilievo potenziale. Per il liquidatore la cancellazione chiude l’incarico.

C’è poi una convenienza meno dichiarata. Dopo la cancellazione, il creditore insoddisfatto non può più chiedere il pagamento alla società: deve agire contro i soci, nei limiti di quanto hanno riscosso, o contro il liquidatore, se il mancato pagamento dipende da sua colpa. In entrambi i casi, l’onere della prova è più pesante e il percorso giudiziario più lungo.

Il liquidatore preferisce non cancellare la società quando ci sono contenziosi pendenti di valore elevato, quando il socio pubblico teme di dover rispondere delle somme ricevute, o quando un creditore ha già manifestato l’intenzione di agire.

Va aggiunto che, secondo il Codice della crisi, la liquidazione giudiziale può essere dichiarata entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, se l’insolvenza si è manifestata anteriormente o entro l’anno successivo (art. 33 CCII). La cancellazione non chiude quindi del tutto la partita concorsuale.

I suoi limiti

La cancellazione non estingue i debiti: li trasferisce sui soci, che ne rispondono nei limiti di quanto hanno ricevuto in base al bilancio finale di liquidazione. Il principio è stato ricostruito dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6070/2013 in chiave successoria: i soci subentrano nei rapporti non definiti dalla liquidazione, e tra loro si instaura una comunione. La giurisprudenza successiva lo ha seguito (tra le pronunce che la Cassazione stessa richiama in questo senso, Cass. n. 10752/2023 e n. 32790/2023).

Quanto alle somme rilevanti, la Seconda Sezione, con la sentenza n. 18720 del 9 luglio 2024, ha precisato che la norma parla di “somme riscosse dai soci” nel loro insieme, e non di quanto riscosso da ciascun socio singolarmente, e che si applica anche quando i soci sono diventati contitolari dell’attivo in comunione indivisa. In un’altra pronuncia, Cass. n. 31109/2023, la Corte ha letto il termine “somme” in senso funzionale: vi rientrano anche beni e altre utilità attribuiti ai soci, come le quote di partecipazione in un’altra società. Per una società pubblica la cui liquidazione si chiude con l’assegnazione all’ente socio di immobili, reti, partecipazioni o crediti verso altri enti, questo principio è decisivo: l’ente socio che ha ricevuto beni in natura risponde nei limiti del loro valore, non solo del denaro incassato.

Il secondo limite riguarda il liquidatore: risponde personalmente verso i creditori insoddisfatti se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa (art. 2495 c.c.). Un credito noto, documentato da diffide e magari da un decreto ingiuntivo, e ignorato nel bilancio finale è il caso più evidente.

La tua contromossa

La prima contromossa è preventiva: monitorare il registro delle imprese e chiedere formalmente che il tuo credito sia inserito nel bilancio finale e accantonato. Il deposito del bilancio finale è pubblico; una visura periodica della società ti segnala il momento in cui la liquidazione si avvicina alla chiusura.

La seconda contromossa interviene dopo la cancellazione, se non sei stato pagato:

  • azione contro i soci ai sensi dell’art. 2495 c.c., nei limiti di quanto hanno riscosso o ricevuto, provando il credito e la distribuzione dell’attivo;
  • azione contro il liquidatore, provando la colpa nella mancata soddisfazione del credito, con gli elementi indicati dalla Cassazione nell’ordinanza n. 521/2020;
  • se l’insolvenza ne ricorre i presupposti, ricorso per liquidazione giudiziale entro un anno dalla cancellazione (art. 33 CCII), che consente a un curatore di ricostruire ciò che è accaduto.

Una nota sui termini: le azioni contro soci e liquidatori sono giudizi ordinari di cognizione, ai quali si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Il ricorso per liquidazione giudiziale, invece, segue le regole del Codice: niente sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII).

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la giurisprudenza è ricca e, per il creditore, va letta con attenzione anche nei suoi aspetti meno favorevoli. Da un lato le Sezioni Unite n. 6070/2013, la sentenza n. 18720/2024 e la n. 31109/2023 ampliano la nozione di ciò che i soci hanno ricevuto. Dall’altro lato, una serie di pronunce ha posto a carico del creditore l’onere di provare la distribuzione dell’attivo: l’ordinanza della Sesta Sezione n. 36407 del 13 dicembre 2022 ha affermato che il creditore deve dimostrare la riscossione di una quota da parte del socio in base al bilancio finale, perché si tratta di un elemento costitutivo del suo diritto; nello stesso senso sono richiamate Cass. Sez. I n. 15474 del 22 giugno 2017, Cass. Sez. I n. 31933/2019 e Cass. Sez. Lav. n. 29916/2021. Per una società pubblica il problema si attenua, perché il bilancio finale, le delibere dell’ente e i documenti contabili pubblicati dall’ente stesso sono spesso accessibili: la prova di ciò che l’ente ha ricevuto si costruisce con gli atti pubblici.

Sesta mossa: il socio pubblico si chiama fuori

La mossa

L’ultima mossa arriva quando il fornitore, esaurite le strade verso la società, si rivolge all’ente socio. La risposta è quasi sempre la stessa: “Il Comune è un soggetto distinto dalla società, non risponde dei suoi debiti; il Testo unico vieta di ripianare le perdite delle partecipate; eventuali responsabilità degli amministratori sono di competenza della Corte dei conti”. In alcuni casi l’ente aggiunge che i propri organi non hanno avuto alcun ruolo nella gestione e che il sindaco o il presidente, in quanto rappresentanti del socio, non possono essere chiamati in causa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal punto di vista dell’ente, la convenienza è evidente: ogni pagamento ai creditori della partecipata è un esborso che il bilancio dell’ente deve giustificare, e il divieto di soccorso finanziario dell’art. 14 TUSP gli offre una ragione formale per non intervenire. In più, l’ente teme che riconoscere un debito della partecipata crei un precedente per tutti gli altri creditori.

L’ente preferisce invece trattare quando la sua posizione è oggettivamente esposta: quando ha ricevuto beni o somme in sede di liquidazione, quando ha diretto la società in modo da sacrificare i creditori (per esempio, imponendo servizi sotto costo o trattenendo i corrispettivi), quando la partecipata vanta crediti verso l’ente stesso che il liquidatore non ha mai riscosso. In questi casi, la prospettiva di un giudizio è per l’ente più rischiosa di un accordo.

I suoi limiti

L’ente ha ragione su un punto: non risponde automaticamente dei debiti della partecipata. Ma il suo margine si ferma lì. Ci sono almeno quattro strade attraverso cui la sua posizione può essere chiamata in causa.

La prima è quella già vista: l’art. 2495 c.c. dopo la cancellazione. L’ente che ha ricevuto somme o beni dal bilancio finale ne risponde verso i creditori insoddisfatti, nei limiti di quanto ricevuto.

La seconda è l’art. 2497 c.c. sulla direzione e coordinamento. La norma prevede che le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, rispondono verso i creditori della società per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio sociale. L’art. 19, comma 6, del D.L. 78/2009 ha precisato che per “enti” si intendono i soggetti giuridici collettivi diversi dallo Stato che detengono la partecipazione nell’ambito della propria attività imprenditoriale o per finalità di natura economica o finanziaria. L’applicazione di questa norma agli enti territoriali soci di partecipate è materia discussa e dipende dal caso concreto: va verificata con attenzione, ma resta una strada da valutare quando l’ente ha usato la società per scopi estranei al suo interesse.

La terza è l’azione verso gli amministratori per la conservazione dell’integrità del patrimonio sociale (art. 2394 c.c.), quando il patrimonio è risultato insufficiente a soddisfare i creditori per effetto della loro gestione. Qui va considerato il riparto di giurisdizione. La Cassazione, con la pronuncia n. 567/2024 (riportata in sintesi da lentepubblica.it), ha ribadito che la giurisdizione della Corte dei conti sulle società partecipate riguarda soltanto le società che possiedono insieme i requisiti dell’in house: capitale interamente pubblico con divieto di cessione ai privati, attività prevalente a favore degli enti soci, controllo analogo a quello esercitato sui propri uffici. Fuori da questo perimetro, le azioni di responsabilità verso gli amministratori seguono le regole ordinarie e la giurisdizione del giudice civile. E anche per le in house, la giurisdizione contabile riguarda il danno erariale, cioè il danno all’ente pubblico, mentre l’azione del singolo creditore per il danno subito resta una questione da valutare davanti al giudice ordinario (art. 12 TUSP).

La quarta riguarda la posizione personale dei rappresentanti dell’ente. Qui la giurisprudenza pone paletti netti anche a favore dell’ente. La Cassazione penale, Quinta Sezione, con la sentenza n. 7723/2024, ha escluso che il sindaco di un Comune socio unico possa rispondere di bancarotta fraudolenta impropria per le operazioni della partecipata soltanto in quanto legale rappresentante dell’ente: serve la prova di un contributo specifico, perché il sindaco si trova in una posizione di alterità rispetto agli amministratori della società. Il principio vale anche come indicazione strategica: chi vuole coinvolgere il socio pubblico deve dimostrare condotte concrete, non dedurle dalla sola qualità di socio. Per qualsiasi valutazione sui profili penali il rinvio è al difensore penale.

La tua contromossa

La contromossa chiave è costruire il fascicolo dell’ente socio con atti pubblici, prima di qualsiasi richiesta formale. Le fonti a disposizione di un’impresa sono più di quanto si pensi:

  • le delibere di messa in liquidazione e di nomina del liquidatore;
  • la relazione annuale sulla razionalizzazione delle partecipazioni (art. 20 TUSP) e la relazione sull’attuazione delle misure;
  • i bilanci della partecipata depositati al registro delle imprese, con la nota integrativa sui rapporti con l’ente socio;
  • i contratti di servizio tra ente e società e i relativi pagamenti;
  • il bilancio dell’ente, con eventuali accantonamenti per le perdite della partecipata;
  • l’accesso agli atti (L. 241/1990) e l’accesso civico generalizzato (D.Lgs. 33/2013), nei limiti consentiti.

Questi documenti consentono di rispondere a domande decisive: la partecipata vantava crediti verso l’ente che il liquidatore non ha riscosso? L’ente ha ricevuto beni in sede di liquidazione? Ha imposto alla società obblighi di servizio senza i corrispettivi necessari? Se la risposta è sì, la posizione dell’ente cambia, e con essa la sua disponibilità a trattare.

Un’ulteriore contromossa è quella del pignoramento presso terzi dei crediti che la partecipata vanta verso l’ente socio: se hai un titolo esecutivo e la società ha corrispettivi non pagati dall’ente, puoi pignorare quel credito. In questo caso, però, il terzo debitore è un ente pubblico, e si applicano le regole di favore per le esecuzioni contro la pubblica amministrazione, tra cui il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo prima di poter procedere con il precetto (art. 14 D.L. 669/1996, applicabile alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici): un elemento da considerare nella pianificazione dei tempi.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la giurisprudenza va letta nei due sensi. La pronuncia n. 567/2024 sul riparto di giurisdizione chiarisce che non ogni società partecipata è in house e che, per le altre, il giudice delle azioni di responsabilità è quello ordinario. La sentenza penale n. 7723/2024 ricorda invece che il rappresentante dell’ente socio non risponde per il solo ruolo ricoperto. Unite alle pronunce sull’art. 2495 c.c. (Sezioni Unite n. 6070/2013, n. 18720/2024, n. 31109/2023), disegnano un quadro chiaro: l’ente socio non è un garante, ma non è nemmeno intoccabile; risponde di ciò che ha ricevuto e di ciò che ha fatto.

La partita giocata: tre ipotesi con i numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite su dati verosimili per mostrare come cambia la convenienza della controparte. Non descrivono casi reali dello Studio.

Ipotesi 1: il decreto ingiuntivo come leva

Un’impresa di manutenzione vanta verso una società partecipata in liquidazione un credito di 63.870 euro per tre fatture scadute tra febbraio e aprile 2026, con verbali di intervento firmati dal responsabile tecnico della società. Il liquidatore, nominato a giugno, non risponde alle PEC.

  • Il 26 ottobre 2026 l’impresa invia una diffida con il conteggio degli interessi moratori ai sensi del D.Lgs. 231/2002 maturati fino a quella data e chiede il riconoscimento del debito entro quindici giorni.
  • In assenza di risposta, deposita ricorso per decreto ingiuntivo, chiedendo la provvisoria esecutorietà sulla base dei verbali sottoscritti dal debitore. Il decreto viene notificato il 2 novembre 2026.
  • Il termine di 40 giorni per l’opposizione scadrebbe il 12 dicembre 2026, che è un sabato: slitta a lunedì 14 dicembre 2026. Nessuna sospensione feriale entra in gioco, perché il termine non attraversa il mese di agosto.

A questo punto, per la controparte, la convenienza di proseguire nel silenzio cambia. Con un decreto provvisoriamente esecutivo, l’impresa può notificare il precetto e, decorsi i dieci giorni (art. 480 c.p.c.), pignorare il conto corrente della partecipata. Il liquidatore sa che un pignoramento sul conto bloccherebbe la gestione residua e attirerebbe l’attenzione degli altri creditori. Ha due opzioni: opporsi, con un giudizio in cui deve spiegare perché i verbali firmati non provano la prestazione, oppure trattare. Nella maggior parte dei casi l’opposizione serve solo a chiedere la sospensione della provvisoria esecuzione, e la trattativa diventa la strada più razionale.

Ipotesi 2: la liquidazione giudiziale della partecipata e la compensazione

Un fornitore di servizi informatici ha un credito di 41.320 euro verso una partecipata. A sua volta, deve alla partecipata 9.480 euro per il canone di un locale tecnico concesso in uso. La partecipata viene dichiarata in liquidazione giudiziale; l’udienza per l’esame dello stato passivo è fissata per mercoledì 3 marzo 2027.

  • Il termine per presentare la domanda di ammissione è di almeno trenta giorni prima dell’udienza: la domanda va trasmessa al curatore entro lunedì 1° febbraio 2027.
  • Nella domanda il fornitore eccepisce la compensazione ai sensi dell’art. 155 CCII: i 9.480 euro di canone si estinguono per compensazione e il credito da ammettere al passivo si riduce a 31.840 euro, più gli interessi maturati fino all’apertura della procedura.
  • Risultato: 9.480 euro sono di fatto recuperati al 100 per cento; per il residuo, il fornitore concorre con gli altri chirografari.

Se il fornitore avesse pagato il canone durante la liquidazione volontaria, senza eccepire nulla, avrebbe perso questa possibilità: avrebbe versato 9.480 euro alla massa e recuperato solo una percentuale del proprio credito. La lettura strategica è semplice: prima di pagare un debito a una controparte in liquidazione, verifica se puoi compensarlo.

Ipotesi 3: la verifica fiscale e la protezione della tua impresa

Un’impresa edile in crisi vanta 87.650 euro verso una partecipata, che il 5 novembre 2026 delibera di pagare. Prima del pagamento, la verifica ai sensi dell’art. 48-bis D.P.R. 602/1973 segnala cartelle non pagate per 23.140 euro. La partecipata sospende il pagamento per 60 giorni, fino a concorrenza di quell’importo: il periodo, calcolato dal 5 novembre, si chiude il 4 gennaio 2027, un lunedì.

  • Se l’impresa non fa nulla, l’agente della riscossione può notificare alla partecipata un ordine di pagamento diretto ai sensi dell’art. 72-bis D.P.R. 602/1973, e i 23.140 euro vanno a coprire le cartelle.
  • La parte eccedente, 64.510 euro, non è coperta dal blocco e deve essere pagata all’impresa.
  • Se però l’impresa aveva già avviato la composizione negoziata con misure protettive pubblicate prima del pignoramento, l’agente della riscossione non può iniziare l’azione esecutiva sui beni e sui crediti dell’impresa nei limiti delle misure confermate; e le cartelle possono essere trattate all’interno del percorso di risanamento.

La differenza tra le due situazioni non è il diritto, ma il tempo: la protezione utile è quella attivata prima che il creditore muova, non dopo.

Quando alla controparte conviene trattare

La parte più utile di questa partita, e quella che quasi nessuno spiega, è capire in quali momenti il liquidatore e l’ente socio sono davvero disposti a chiudere un accordo. Non è una questione di buona volontà, ma di convenienza.

Primo momento: subito dopo la notifica di un titolo esecutivo. Un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo trasforma il tuo credito da “voce del passivo” a minaccia operativa. Il liquidatore deve scegliere tra un’opposizione costosa e incerta e un accordo che chiude la posizione. Se l’accordo prevede un pagamento rapido, magari con una riduzione degli interessi, la convenienza è reciproca.

Secondo momento: prima del bilancio finale. Quando il liquidatore sta per chiudere, un creditore che si fa avanti con un credito documentato e la prospettiva di un’azione ex art. 2495 c.c. contro l’ente socio è un problema che il liquidatore e l’ente preferiscono risolvere. In questa fase il potere negoziale del creditore è massimo, perché il liquidatore vuole chiudere senza strascichi e l’ente vuole evitare un contenzioso che coinvolga il proprio bilancio.

Terzo momento: quando la prospettiva di una procedura concorsuale diventa concreta. Se il creditore dimostra di essere in grado di chiedere la liquidazione giudiziale, e i numeri suggeriscono pagamenti preferenziali, il liquidatore ha un incentivo forte ad accordarsi: un curatore esaminerebbe la sua gestione. Questo momento va gestito con equilibrio, perché un accordo individuale con una società insolvente può essere a sua volta esposto a contestazioni in caso di successiva procedura. Lo strumento giusto può essere un accordo inserito in un percorso più ampio (accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato), più stabile di uno stralcio isolato.

Quarto momento: quando l’ente socio ha un problema di bilancio o di immagine. Le relazioni annuali sulla razionalizzazione e i controlli della Corte dei conti sui bilanci degli enti rendono le liquidazioni infinite un problema politico. Un ente che vuole chiudere la partita entro un esercizio è più disponibile a trovare una soluzione, nel rispetto dei limiti del TUSP.

Quinto momento: quando la tua impresa è in composizione negoziata. Paradossalmente, la tua crisi può diventare un punto di forza. Con l’esperto nominato, la trattativa con la partecipata si svolge in un quadro strutturato, e l’incasso del credito diventa parte di un piano che coinvolge anche le banche e gli altri creditori. Un liquidatore che sa che la tua impresa, se non incassa, potrebbe a sua volta entrare in una procedura con un curatore che agirebbe contro la partecipata con meno flessibilità, ha interesse a trovare un accordo.

Le forme dell’accordo sono diverse:

  • saldo e stralcio con pagamento immediato di una percentuale del credito, che ha senso se la percentuale è coerente con il riparto atteso e se il pagamento è rapido;
  • piano di pagamento a rate, con garanzie (per esempio, la cessione di crediti che la partecipata vanta verso l’ente o terzi);
  • cessione del credito a un terzo (per esempio, un operatore finanziario), con l’accordo della partecipata sui tempi di pagamento;
  • riconoscimento del debito con impegno ad accantonare il credito nel bilancio finale, che ti protegge rispetto alla cancellazione e rafforza un’eventuale azione futura.

Un buon accordo non è quello che massimizza la percentuale, ma quello che massimizza il valore attuale del credito per la tua impresa in crisi: tempi, certezza e stabilità valgono quanto l’importo nominale.

La partita in tabella

La tabella riassume le sei mosse della controparte, il vincolo che la legge le impone, la tua contromossa e la finestra utile per giocarla. I termini indicati sono quelli generali: vanno sempre verificati sugli atti del caso concreto.

Mossa della controparte Termine o condizione che la vincola Tua contromossa Finestra utile
Silenzio e contestazioni tardive del liquidatore Interessi di mora automatici dalla scadenza (D.Lgs. 231/2002); dovere di diligenza del liquidatore (art. 2489 c.c.) Diffida con conteggio interessi, decreto ingiuntivo con provvisoria esecuzione Subito dopo la scadenza delle fatture; opposizione al decreto entro 40 giorni, con sospensione feriale 1-31 agosto
Blocco del pagamento per verifica fiscale e pignoramenti dei tuoi creditori Soglia 5.000 euro e blocco di 60 giorni fino a concorrenza del debito (art. 48-bis D.P.R. 602/1973); pignoramento richiede titolo Regolarizzazione o rateizzazione delle cartelle; composizione negoziata con misure protettive (artt. 18-19 CCII) Prima che il pagamento sia disposto; termini del CCII senza sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII)
Proposta di stralcio e pagamenti selettivi Par condicio e cause di prelazione anche fuori dalle procedure (Cass. n. 521/2020); divieto di acconti ai soci (art. 2491 c.c.) Richiesta di situazione patrimoniale e piano di riparto; valutazione della percentuale Prima di accettare qualsiasi proposta
Procedura concorsuale della partecipata Domanda di ammissione almeno 30 giorni prima dell’udienza (art. 201 CCII); opposizione allo stato passivo in 30 giorni (art. 206 CCII) Insinuazione completa, compensazione (art. 155 CCII), difesa dalla revocatoria (art. 166 CCII) Dalla comunicazione del curatore; termini anche in agosto
Bilancio finale e cancellazione Soci responsabili nei limiti di quanto ricevuto; liquidatore responsabile per colpa (art. 2495 c.c.) Richiesta di accantonamento; azione contro soci e liquidatore; liquidazione giudiziale entro un anno (art. 33 CCII) Prima del deposito del bilancio finale; dopo la cancellazione entro i termini di prescrizione
Il socio pubblico si chiama fuori Responsabilità per quanto ricevuto (art. 2495 c.c.); direzione e coordinamento (art. 2497 c.c.); giurisdizione ordinaria fuori dall’in house (Cass. n. 567/2024) Fascicolo con atti pubblici; pignoramento dei crediti della partecipata verso l’ente Durante la liquidazione e dopo la cancellazione

Le domande di chi aspetta i pagamenti

Il Comune socio deve pagarmi se la società partecipata non può?
No, non automaticamente. La società ha un patrimonio autonomo e l’ente risponde solo in casi specifici: per le somme o i beni ricevuti in sede di liquidazione, dopo la cancellazione (art. 2495 c.c.), o per eventuali condotte di direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione (art. 2497 c.c.), da verificare nel caso concreto.

Posso pignorare i conti di una società partecipata in liquidazione?
Sì, se hai un titolo esecutivo e finché non si apre una procedura concorsuale. La società partecipata è una società di diritto privato, e il pignoramento presso terzi è ammesso secondo le regole ordinarie. Con l’apertura della liquidazione giudiziale, le azioni esecutive individuali si fermano (art. 150 CCII), e con il deposito di una domanda di concordato o di misure protettive possono essere bloccate.

Il liquidatore può pagare alcuni creditori e non altri?
No, deve rispettare la par condicio e le cause legittime di prelazione. La Cassazione, con l’ordinanza n. 521/2020, ha affermato che il liquidatore risponde personalmente verso i creditori pretermessi se i pagamenti violano l’ordine dei privilegi o la parità di trattamento, anche senza una procedura concorsuale.

Se la società viene cancellata, il mio credito è perso?
No, ma diventa più difficile da recuperare. I debiti si trasferiscono sui soci nei limiti di quanto hanno ricevuto, e il liquidatore risponde se il mancato pagamento è dipeso da sua colpa. Inoltre la liquidazione giudiziale può essere dichiarata entro un anno dalla cancellazione, se ne ricorrono i presupposti.

La mia azienda ha cartelle non pagate: posso comunque incassare?
Sì, ma con un rischio di blocco per la parte corrispondente alle cartelle. Per pagamenti sopra 5.000 euro, la partecipata verifica la tua posizione e, se risultano cartelle non pagate per almeno quell’importo, sospende il pagamento per 60 giorni fino a concorrenza del debito. Una rateizzazione regolare o le misure protettive della composizione negoziata cambiano il quadro.

Se il liquidatore mi notifica una proposta di stralcio, devo rispondere subito?
No, ma non devi lasciarla scadere senza aver valutato i numeri. Chiedi la situazione patrimoniale e l’elenco dei creditori. Una proposta formulata in modo da creare urgenza è una tecnica negoziale, non un obbligo per te.

I paletti fissati dai giudici

Raccogliamo qui le pronunce citate nell’articolo, organizzate per mossa della controparte. Per ciascuna indichiamo il principio, riformulato, e il motivo per cui conta in questa partita. Alcune sono note da sintesi o commenti, e lo segnaliamo.

Sulle mosse del liquidatore durante la liquidazione

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 521 del 15 gennaio 2020. Il liquidatore deve rispettare la parità di trattamento dei creditori e le cause di prelazione anche quando la società non è in una procedura concorsuale; se paga in modo preferenziale e lascia insoddisfatto un creditore, ne risponde personalmente, e l’esaurimento dell’attivo non lo esonera se è stato causato proprio dai pagamenti preferenziali. Il creditore deve provare l’esistenza del credito all’apertura della liquidazione, il danno e il grado del proprio credito. Rilevanza: è il limite principale alla mossa dei pagamenti selettivi e degli stralci disordinati. (Fonte: commento pubblicato su ecnews.it.)

Sul silenzio del liquidatore, va ricordato che l’automatismo degli interessi di mora deriva direttamente dall’art. 4 del D.Lgs. 231/2002: non serve una pronuncia per farlo valere, basta un conteggio corretto allegato alla diffida.

Sulla cancellazione e sulla responsabilità dei soci

Cass. civ., Sezioni Unite, n. 6070/2013. Dopo la cancellazione, i rapporti non definiti dalla liquidazione si trasferiscono ai soci secondo un meccanismo di tipo successorio, e tra loro si instaura una comunione. Rilevanza: il debito non si estingue con la società; l’ente socio subentra nei limiti di quanto ricevuto. (Fonte: richiamo nel commento a Cass. n. 18720/2024.)

Cass. civ., n. 10752/2023 e n. 32790/2023. Pronunce che seguono la ricostruzione successoria delle Sezioni Unite. Rilevanza: confermano la stabilità dell’orientamento. (Fonte: richiamo nello stesso commento.)

Cass. civ., Sez. II, sent. n. 18720 del 9 luglio 2024. L’art. 2495 c.c. si riferisce alle somme riscosse dai soci complessivamente, non a quanto riscosso da ciascuno, e si applica anche quando i soci sono contitolari dell’attivo in comunione indivisa. Rilevanza: rafforza la posizione del creditore che agisce contro più enti soci di una partecipata. (Fonte: commento di studiocerbone.com.)

Cass. civ., n. 31109/2023. Le “somme” ricevute dai soci vanno lette in senso funzionale, comprendendo beni e altre utilità, come partecipazioni in altre società. Rilevanza: l’ente socio che riceve immobili, reti o partecipazioni ne risponde nei limiti del loro valore. (Fonte: richiamo nel commento a Cass. n. 18720/2024.)

Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 36407 del 13 dicembre 2022. Il creditore che agisce contro il socio deve provare la distribuzione dell’attivo e la riscossione di una quota da parte del socio in base al bilancio finale, perché è un elemento costitutivo del suo diritto. Rilevanza: impone di costruire la prova con i documenti della liquidazione e dell’ente. (Fonte: commento su ecnews.it.)

Cass. civ., Sez. I, n. 15474 del 22 giugno 2017; Sez. I, n. 31933/2019; Sez. Lav., n. 29916/2021. Richiamate in senso conforme alla pronuncia precedente sull’onere della prova del creditore. Rilevanza: il principio è consolidato, e va tenuto presente nella preparazione dell’azione. (Fonte: commento su ecnews.it, solo estremi e conformità.)

Sulla posizione del socio pubblico

Cass. n. 567/2024. La giurisdizione della Corte dei conti sulle società partecipate riguarda solo le società in house, con capitale interamente pubblico e divieto di cessione ai privati, attività prevalente a favore degli enti soci e controllo analogo. Rilevanza: per le partecipate che non sono in house, le azioni di responsabilità seguono le regole del giudice ordinario. (Fonte: sintesi su lentepubblica.it; sezione e data non indicate.)

Cass. pen., Sez. V, n. 7723/2024. Il sindaco del Comune socio unico non risponde di bancarotta per le operazioni della partecipata soltanto per la sua qualifica di rappresentante dell’ente: serve la prova di un contributo specifico. Rilevanza: indica che le pretese verso l’ente e i suoi rappresentanti devono fondarsi su condotte concrete. (Fonte: sintesi su lentepubblica.it.)

Il quadro che emerge è coerente: la legge e i giudici non trattano la società pubblica come un’appendice dell’ente, ma neppure le consentono di chiudere ignorando i creditori. Il creditore che conosce questi paletti sa dove la controparte non può spingersi e dove deve concentrare la propria prova.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Giochiamo la partita al posto tuo, partendo dalle mosse già fatte dalla controparte e anticipando quelle che verranno. Ecco gli strumenti concreti che lo Studio mette in campo.

  1. Ricostruiamo il credito in tutte le sue componenti: capitale, interessi moratori calcolati ai sensi del D.Lgs. 231/2002, costi di recupero, con un prospetto aggiornato da allegare alla diffida.
  2. Analizziamo la natura della partecipata: statuto, composizione del capitale, contratti di servizio, eventuale qualificazione in house, per capire quali regole si applicano e chi può essere chiamato in causa.
  3. Leggiamo la liquidazione con i commercialisti dello staff: bilanci, piani di riparto, delibere dell’ente, relazioni di razionalizzazione, per verificare se la percentuale offerta è coerente con l’attivo e se ci sono pagamenti preferenziali.
  4. Prepariamo e depositiamo il ricorso per decreto ingiuntivo, con richiesta di provvisoria esecuzione quando ne ricorrono i presupposti, e seguiamo l’eventuale opposizione.
  5. Presidiamo le scadenze che la controparte e i suoi organi devono rispettare: termini di opposizione, udienze di verifica, termini delle procedure del Codice della crisi, che corrono anche in agosto.
  6. Predisponiamo la domanda di ammissione al passivo in caso di liquidazione giudiziale della partecipata, con l’eccezione di compensazione e la difesa dalle azioni revocatorie sui pagamenti ricevuti.
  7. Valutiamo e, se necessario, promuoviamo le azioni contro liquidatori, ex soci ed enti soci dopo la cancellazione, costruendo la prova con gli atti pubblici.
  8. Proteggiamo la tua impresa con gli strumenti del Codice della crisi: composizione negoziata con misure protettive, accordi con le banche, transazione fiscale negli strumenti che la prevedono.
  9. Apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la convenienza della controparte si sposta, con proposte di accordo strutturate e stabili.
  10. Seguiamo la causa in ogni grado, fino alla Cassazione, mantenendo la stessa strategia dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa partita pesano soprattutto due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa significa conoscere dall’interno la composizione negoziata: come si chiedono e si difendono le misure protettive, come si costruisce un piano che tenga conto dell’incasso del credito verso la partecipata, come si conduce una trattativa con un esperto al tavolo. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità: lo stesso difensore che scrive la diffida può seguire l’azione contro liquidatori ed ex soci fino all’ultimo grado di giudizio, senza cambi di linea. Lo staff di avvocati e commercialisti lavora insieme sullo stesso caso: la convenienza della controparte è una questione di numeri prima ancora che di norme, e leggerla bene è il primo passo per spostarla.

Le regole del gioco valgono per chi le conosce

Nella procedura non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti. Il tuo credito verso una società pubblica in liquidazione non è perso, ma non si recupera da solo: il liquidatore ha un piano, l’ente socio ha le sue ragioni, i tuoi creditori hanno i loro strumenti. Chi aspetta lascia agli altri la scelta dei tempi; chi agisce per primo li sceglie.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché unisce le competenze che la partita richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, conosce gli strumenti che proteggono la tua impresa mentre il credito viene recuperato; come avvocato cassazionista segue le azioni contro liquidatori e soci fino all’ultimo grado; con lo staff multidisciplinare legge i numeri della liquidazione per capire quanto vale davvero ogni proposta.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

La consulenza fisica, a differenza da quella esclusivamente digitale, avviene sempre a partire da due settimane dal primo contatto.

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