Impresa In Crisi Con Il Collaudo Negativo Di Un’opera Pubblica: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Un’impresa di costruzioni già in tensione finanziaria riceve il certificato di collaudo di un’opera pubblica con esito negativo, o con pesanti detrazioni, e si chiede che cosa possa fare per non perdere la rata di saldo, la garanzia definitiva e, con esse, la tenuta dell’intera azienda. È la domanda che arriva più spesso nel momento peggiore: quando il cantiere è chiuso, i fornitori premono, la banca guarda il fido e la stazione appaltante ha appena messo nero su bianco che l’opera non è collaudabile così com’è. Non esiste una risposta valida per tutte le imprese, ed è proprio questo il punto: la stessa contestazione può essere vinta o persa a seconda della strada scelta e del momento in cui la si imbocca.

Il collaudo negativo, infatti, non è soltanto una questione tecnica. È un atto che incide sul credito residuo dell’appaltatore, sulle garanzie prestate, sulla responsabilità per vizi e, in un’impresa in crisi, sulla possibilità stessa di continuare a lavorare con la pubblica amministrazione. Le strade percorribili sono diverse e ciascuna ha un suo costo in termini di tempo, rischio e reversibilità: la contestazione dentro il procedimento contrattuale (riserve sul certificato, accordo bonario, transazione), l’azione davanti al giudice ordinario o in arbitrato, oppure la gestione della controversia all’interno di uno strumento di regolazione della crisi.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché incrocia due competenze che raramente stanno nella stessa mano. Da un lato, la contestazione del collaudo è un contenzioso civile che può arrivare fino in Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, in grado di seguire la stessa linea difensiva dalla prima riserva all’ultimo grado di giudizio. Dall’altro, quando il collaudo negativo colpisce un’impresa già in difficoltà, la controversia diventa un pezzo del piano di risanamento: qui entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, che consente di leggere il contenzioso con la stazione appaltante insieme alle trattative con banche, fornitori ed erario.

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Il quadro di partenza: che cosa comporta davvero un collaudo negativo

Prima di soppesare le alternative occorre fissare i pochi concetti che tutte condividono. La disciplina di riferimento, a ottobre 2026, è il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), come modificato dal correttivo D.Lgs. 209/2024 e dagli interventi successivi. L’art. 116 stabilisce che i contratti di lavori sono soggetti a collaudo, il cui scopo è certificare che l’opera rispetti le caratteristiche tecniche, economiche e qualitative previste, nonché gli obiettivi e i tempi del contratto. Le modalità tecniche e i tempi del collaudo sono disciplinati dall’Allegato II.14, al quale l’art. 116, comma 7, rinvia espressamente.

Tre regole dell’art. 116 sono decisive per qualunque scelta difensiva.

La prima riguarda i tempi: il collaudo deve essere completato entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, termine che per i casi di particolare complessità individuati dall’Allegato II.14 può arrivare a un anno. Il rispetto di questo termine non è un dettaglio: un collaudo arrivato con molti mesi di ritardo apre profili di inadempimento della stazione appaltante che possono diventare, a loro volta, un argomento difensivo.

La seconda riguarda la provvisorietà: il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e diventa definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; decorso quel termine il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non è stato adottato entro i due mesi successivi. Fino a quel momento il quadro è ancora mobile, sia per l’amministrazione sia per l’impresa.

La terza riguarda la responsabilità per vizi: fatto salvo l’art. 1669 c.c. (rovina e gravi difetti degli immobili), l’appaltatore risponde delle difformità e dei vizi dell’opera, anche se riconoscibili, purché la stazione appaltante li denunci prima che il certificato diventi definitivo.

Che cosa significa, in concreto, “collaudo negativo”? Nella prassi l’espressione copre situazioni diverse. Può trattarsi di un’opera dichiarata non collaudabile perché affetta da difetti gravi; di un’opera collaudabile solo previa esecuzione di lavori di rimedio imposti all’appaltatore; oppure di un’opera collaudata con detrazioni sul credito residuo, quando i difetti non compromettono la funzionalità ma riducono il valore della prestazione. Nei tre casi gli effetti economici sono differenti, ma il meccanismo di fondo è identico: il certificato fissa una posizione dell’amministrazione che, se non contestata nei modi e nei tempi previsti, tende a consolidarsi.

Il certificato viene trasmesso all’appaltatore per la sottoscrizione. È in quel momento, nel termine breve fissato dalla disciplina del collaudo (tradizionalmente venti giorni), che l’impresa può firmare formulando le proprie domande e confermando le riserve già iscritte nei documenti contabili. La regola, consolidata e ribadita anche di recente dalla Cassazione (Cass. n. 10235/2025, richiamata più avanti), è che le riserve non iscritte tempestivamente e non confermate nel conto finale si considerano tacitamente rinunciate, con decadenza dell’appaltatore dal farle valere.

C’è poi un aspetto che accomuna tutte le opzioni e che sorprende molti imprenditori: le controversie sul collaudo non si portano al TAR. Una volta stipulato il contratto, la fase esecutiva si svolge su un piano paritetico di diritto privato e le relative liti spettano al giudice ordinario. Il TAR Milano, con la sentenza n. 2469 del 30 giugno 2025, lo ha ribadito anche per l’escussione della garanzia definitiva, richiamando una lunga serie di pronunce delle Sezioni Unite. Sbagliare giudice non è irreparabile, ma consuma mesi preziosi in un’impresa che non ne ha.

Infine, la variabile che distingue questo articolo da una guida generica sugli appalti: l’impresa è in crisi. Il saldo trattenuto, la garanzia escussa o il costo dei lavori di rimedio possono essere la differenza tra un risanamento possibile e una liquidazione. Per questo ogni opzione va pesata non solo sul piano della fondatezza giuridica, ma anche sull’orizzonte di cassa dell’impresa e sulla compatibilità con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nel testo risultante dal D.Lgs. 136/2024).

Un’ultima precisazione sui termini, perché qui gli errori sono frequenti. Nel giudizio civile ordinario la sospensione feriale dei termini processuali opera dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969); nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, invece, la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII, e i termini corrono anche in agosto. I termini contrattuali per firmare il certificato e iscrivere le riserve, poi, non sono termini processuali e non beneficiano della sospensione estiva.

Le reazioni possibili della stazione appaltante dopo il collaudo negativo

Per pesare correttamente le opzioni dell’impresa occorre avere chiaro che cosa può fare, a sua volta, l’amministrazione. Le mosse tipiche sono quattro, e spesso si combinano.

La prima è la detrazione dal credito residuo: la stazione appaltante trattiene sul saldo l’importo corrispondente al minor valore dell’opera o al costo dei rimedi. È la reazione più frequente e quella che, se non contestata, si consolida più rapidamente, perché si traduce in un minor pagamento che l’impresa non vede mai arrivare.

La seconda è l’ordine di eseguire lavori di rimedio entro un termine, con la riserva di farli eseguire da terzi in danno dell’appaltatore in caso di inerzia. Per un’impresa in crisi questa mossa è particolarmente insidiosa: tornare in cantiere significa anticipare costi di manodopera e materiali senza alcuna certezza di recuperarli, mentre rifiutarsi espone ai maggiori costi dell’esecuzione in danno.

La terza è l’escussione della garanzia definitiva, che nella disciplina del Codice resta in parte vincolata fino all’emissione del certificato di collaudo. Il garante paga a prima richiesta e si rivolge poi all’impresa, che si trova così a dover rimborsare somme rilevanti in tempi brevi, spesso con effetti a catena sugli affidamenti bancari e sulla possibilità di ottenere nuove polizze per gli altri appalti.

La quarta, nei casi più gravi, è la contestazione di inadempimento con richiesta di risarcimento dei danni o, se l’opera non è stata completata, il ricorso alla risoluzione. Qui la qualificazione dei difetti diventa decisiva: come chiarisce la Cass. n. 421/2024, la garanzia speciale per vizi presuppone il totale compimento dell’opera, mentre in presenza di un’interruzione definitiva dei lavori si applica il regime generale dell’inadempimento, con termini e oneri probatori diversi.

Accanto a queste mosse c’è un elemento che gioca spesso a favore dell’impresa e che viene trascurato: il ritardo del collaudo. Se il certificato arriva ben oltre il termine di sei mesi dall’ultimazione (o di un anno nei casi di particolare complessità), l’amministrazione è a sua volta inadempiente all’obbligo di cooperare alla liberazione del debitore. La giurisprudenza di merito riconduce a questo ritardo conseguenze come l’esigibilità della rata di saldo e il risarcimento dei costi sopportati per il mantenimento delle garanzie e la custodia dell’opera. Non è un argomento che annulla il collaudo negativo, ma è una voce che pesa nella trattativa e nel giudizio.

I documenti che decidono la partita

Qualunque strada si scelga, l’esito dipende in larga misura dalla documentazione disponibile, ed è utile sapere fin da subito che cosa serve. Il nucleo essenziale è composto da: contratto e capitolato speciale; progetto esecutivo con eventuali varianti approvate; giornale dei lavori e ordini di servizio della direzione lavori; verbali di sospensione e ripresa; stati di avanzamento e certificati di pagamento; registro di contabilità con le riserve iscritte; conto finale con la relativa sottoscrizione; verbale di ultimazione; verbali di visita di collaudo e certificato. A questi si aggiungono la corrispondenza con il RUP e con la direzione lavori, le schede tecniche dei materiali, le certificazioni dei fornitori e la documentazione fotografica del cantiere.

Un dato pratico ricorre in quasi tutti i fascicoli: le contestazioni del collaudo si vincono o si perdono su documenti formati mesi o anni prima, quando nessuno pensava al contenzioso. Un ordine di servizio che impone una soluzione tecnica, una nota con cui l’impresa segnalava un’incongruenza progettuale, una foto datata della posa: sono questi gli elementi che consentono di spostare la responsabilità dei difetti dalla sola impresa alle scelte di progetto o alla direzione lavori, che, come ricorda la Cass. ord. n. 14456/2023, è tenuta a vigilare per tutta la durata dell’opera e può rispondere in solido con l’appaltatore.

Per un’impresa in crisi, a questa documentazione tecnica si somma quella economico-finanziaria: situazione patrimoniale aggiornata, scadenzario dei debiti, posizione verso banche ed erario, elenco degli altri contratti in corso. Senza questi dati non è possibile valutare quale delle opzioni l’impresa sia in grado di sostenere, né accedere agli strumenti del Codice della crisi.

Opzione 1 – Contestare dentro il rapporto: riserve sul certificato, accordo bonario e transazione

In cosa consiste

La prima strada resta all’interno del rapporto contrattuale. L’impresa firma il certificato di collaudo con riserva, articolando in modo specifico le proprie contestazioni (sulle misure, sulle detrazioni, sulla qualificazione dei difetti, sull’imputabilità dei vizi), e attiva gli strumenti di risoluzione concordata che il Codice dei contratti mette a disposizione.

Il primo è l’accordo bonario (art. 210 D.Lgs. 36/2023), destinato ai casi in cui le riserve iscritte comportano una variazione dell’importo economico dell’opera compresa tra il 5 e il 15 per cento dell’importo contrattuale. Il procedimento è guidato dal responsabile unico del progetto, che acquisisce la relazione del direttore dei lavori e, quando il collaudo è in corso, quella riservata dell’organo di collaudo; ne scaturisce una proposta che, se accettata, assume valore di transazione. Secondo l’impianto tradizionale della norma, il procedimento è esperibile anche prima dell’approvazione del certificato di collaudo, a prescindere dall’importo delle riserve.

Il secondo è la transazione (art. 212), utilizzabile per controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall’esecuzione del contratto quando non siano esperibili altri rimedi alternativi, con la forma scritta a pena di nullità e, oltre determinate soglie di valore, con il parere dell’avvocatura o del legale interno della stazione appaltante.

Accanto a questi, nei lavori di importo pari o superiore alle soglie europee opera il collegio consultivo tecnico (artt. 215-219), le cui determinazioni possono avere natura di lodo contrattuale salvo diversa volontà delle parti. La possibilità concreta di investirlo di questioni emerse in sede di collaudo dipende dal momento in cui il collegio cessa le sue funzioni secondo il testo vigente e dal contratto: è un punto che va verificato caso per caso sul fascicolo, non presupposto.

Quando ha senso: tre scenari

Primo scenario: il collaudo non nega la collaudabilità ma applica detrazioni contestabili sul piano tecnico, per esempio perché il collaudatore ha attribuito all’impresa difetti che derivano da carenze progettuali o da ordini della direzione lavori. Qui il dialogo con il RUP, supportato da una relazione tecnica di parte, può riaprire il conto in tempi relativamente brevi.

Secondo scenario: l’impresa ha riserve già iscritte e confermate nel registro di contabilità e nel conto finale, per importi che rientrano nella forbice dell’accordo bonario. In questo caso il procedimento è il canale naturale e la sua proposta può essere accettata, rifiutata o lasciata decorrere senza pregiudizio dell’azione giudiziale.

Terzo scenario: l’impresa in crisi ha bisogno di liquidità certa in tempi rapidi più che di una vittoria piena a distanza di anni. Una transazione che sblocchi una parte del saldo e lo svincolo della garanzia può valere, per la sopravvivenza aziendale, più di un credito maggiore ma incerto e lontano.

Come si esegue, in sintesi

La sequenza essenziale è questa: lettura del certificato e del verbale di visita; confronto con il registro di contabilità e il conto finale per verificare quali riserve siano state iscritte e confermate; sottoscrizione del certificato con riserva entro il termine assegnato, con domande specifiche e quantificate; richiesta di attivazione dell’accordo bonario o avvio di una trattativa transattiva; valutazione della proposta. Ogni passaggio deve essere documentato per iscritto, perché lo stesso materiale diventerà la base dell’eventuale giudizio.

I vantaggi

Il primo vantaggio è la velocità relativa: i tempi del procedimento di accordo bonario sono scanditi dalla legge e molto più brevi di quelli di un giudizio civile. Il secondo è la conservazione del rapporto con la stazione appaltante, che per un’impresa abituata a lavorare con enti pubblici non è un valore trascurabile. Il terzo è la compatibilità con un percorso di risanamento: un accordo raggiunto con l’amministrazione può essere inserito in un piano di composizione negoziata o in un concordato come voce certa dell’attivo.

I rischi e gli svantaggi

Il rovescio della medaglia è che la stazione appaltante non è obbligata ad accettare nulla. Il procedimento può chiudersi senza accordo e lasciare l’impresa dove si trovava, con qualche mese in meno. C’è poi un rischio più sottile: una sottoscrizione del certificato senza riserve specifiche, o con riserve generiche, può precludere la successiva azione giudiziale. L’accordo bonario non è un luogo in cui “si vede come va”: ciò che non viene formalizzato adesso difficilmente potrà essere recuperato dopo. Infine, la transazione comporta per definizione una rinuncia reciproca: l’impresa deve sapere in anticipo quale parte del credito è disposta a lasciare sul campo.

Le pronunce che la sostengono

La già citata Cass. n. 10235/2025 conferma il rigore dell’onere di iscrizione e conferma delle riserve, fino a riconoscerne l’efficacia anche negli appalti privati che richiamano la disciplina pubblicistica. La Cass. civ., Sez. II, n. 421 dell’8 gennaio 2024 ricorda inoltre che la garanzia speciale per vizi presuppone il totale compimento dell’opera: un argomento che, nelle trattative, aiuta a distinguere ciò che è vizio dell’opera finita da ciò che è inadempimento in corso d’opera, con regimi diversi.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha riserve tempestive e ben documentate, un importo controverso entro la soglia dell’accordo bonario e un bisogno di liquidità che rende preferibile un risultato certo e rapido a uno pieno ma lontano.

Opzione 2 – Il giudizio: tribunale civile o arbitrato

In cosa consiste

La seconda strada porta la controversia davanti a un giudice terzo. Poiché la fase esecutiva dell’appalto si svolge su un piano paritetico, la giurisdizione spetta al giudice ordinario: la giurisdizione esclusiva amministrativa dell’art. 133, comma 1, lett. e), n. 1, c.p.a. si arresta all’aggiudicazione, come ricordano il TAR Milano n. 2469/2025, il TAR Puglia, Bari, n. 1401 del 5 dicembre 2023 e le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 24411 del 5 ottobre 2018). In alternativa, se il contratto lo prevede o le parti lo concordano, la lite può essere deferita ad arbitrato secondo l’art. 213 del Codice dei contratti.

Le domande tipiche dell’impresa sono l’accertamento dell’erroneità del collaudo e del corretto adempimento, la condanna al pagamento della rata di saldo e delle somme oggetto di riserva, il risarcimento del danno da ritardato collaudo, l’accertamento dell’illegittimità dell’escussione della garanzia definitiva e la restituzione delle somme incamerate.

Quando ha senso: tre scenari

Primo scenario: la stazione appaltante ha dichiarato l’opera non collaudabile e ha già manifestato l’intenzione di escutere la garanzia o di affidare a terzi i lavori di rimedio in danno. Qui non c’è spazio negoziale e il tempo lavora contro l’impresa.

Secondo scenario: le riserve superano ampiamente la soglia dell’accordo bonario, o il procedimento si è chiuso senza esito, e la posta economica giustifica la durata di un giudizio.

Terzo scenario: il collaudo è arrivato con grave ritardo rispetto al termine dell’art. 116, comma 2, e l’impresa ha subito costi aggiuntivi di custodia, mantenimento delle garanzie, immobilizzo di mezzi. Il ritardo dell’amministrazione è inadempimento contrattuale e può fondare una domanda risarcitoria autonoma.

Come si esegue, in sintesi

Il giudizio si introduce con atto di citazione davanti al tribunale competente, nelle forme del rito ordinario come riformato dalla legge Cartabia e dai successivi correttivi. Se l’urgenza lo impone, possono essere valutati strumenti cautelari o un accertamento tecnico preventivo per cristallizzare lo stato dell’opera prima che la stazione appaltante esegua interventi che cancellano le prove. In arbitrato, la domanda segue le regole della clausola compromissoria e dell’art. 213.

Nel giudizio ordinario di cognizione si applica la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° al 31 agosto: un dato da considerare nella programmazione, non un margine su cui contare per i termini contrattuali, che restano estranei alla sospensione.

I vantaggi

Il vantaggio principale è la terzietà della decisione: a differenza dell’accordo bonario, il giudice può dare torto alla stazione appaltante e imporle il pagamento. A fronte di un collaudatore che ha attribuito all’impresa difetti di progetto, la consulenza tecnica d’ufficio offre un terreno di confronto paritario. Il giudice ordinario, inoltre, può valutare incidentalmente la legittimità degli atti amministrativi presupposti senza doverli annullare, come ricordano le Sezioni Unite richiamate dal TAR Milano. Infine, la domanda giudiziale interrompe la prescrizione e fissa le posizioni.

I rischi e gli svantaggi

Il rovescio della medaglia è la durata: un giudizio civile di merito richiede anni, e un’impresa in crisi può non avere l’orizzonte di cassa per attenderne l’esito. Ci sono poi i costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato proporzionato al valore, spese di consulenza tecnica, eventuale condanna alle spese in caso di soccombenza) e, in arbitrato, i costi del collegio arbitrale. C’è il rischio di una domanda riconvenzionale della stazione appaltante per i danni da vizi, che può ribaltare il saldo. E c’è il rischio, già visto, che l’azione sia limitata dalle decadenze maturate in sede di contabilità: il giudizio non sana le riserve mancanti.

Le pronunce che la sostengono

Oltre a quelle già richiamate sulla giurisdizione, le Sezioni Unite hanno chiarito da tempo che l’escussione di una polizza fideiussoria a garanzia di obblighi verso la PA rientra nella giurisdizione ordinaria (Cass. SS.UU. n. 10560 del 28 aprile 2017) e che le controversie sulla fase esecutiva del contratto spettano al giudice ordinario (Cass. SS.UU. n. 311 dell’11 gennaio 2011; n. 9252 del 24 aprile 2014; n. 22649 dell’8 novembre 2016). Sul piano del merito, la Cass. n. 421/2024 offre un argomento importante quando l’opera non è stata completata: in quel caso non si applica la garanzia speciale per vizi, con i suoi termini brevi, ma il regime ordinario dell’inadempimento.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa che ha conservato le riserve, contesta un collaudo tecnicamente vulnerabile, affronta un importo rilevante o un’escussione imminente della garanzia e ha, o può costruirsi, un orizzonte finanziario compatibile con i tempi del giudizio.

Opzione 3 – Gestire il collaudo negativo dentro uno strumento della crisi

In cosa consiste

La terza strada non sostituisce le prime due: le inquadra. Quando il collaudo negativo è il fattore che rende l’impresa incapace di far fronte alle obbligazioni dei prossimi mesi, la controversia con la stazione appaltante può essere gestita all’interno di uno strumento di regolazione della crisi.

Lo strumento più flessibile è la composizione negoziata (artt. 12-25 CCII): l’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente che lo affianca nelle trattative con i creditori e con le controparti contrattuali, inclusa l’amministrazione committente. Con l’istanza o successivamente possono essere chieste misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa e che il tribunale deve confermare nel procedimento dell’art. 19. Durante le misure, i creditori interessati non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né risolverli o modificarli in danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori.

Se la crisi è più profonda, si apre il campo agli accordi di ristrutturazione e al concordato preventivo in continuità: l’art. 95 CCII disciplina specificamente i contratti pubblici, prevedendo che il deposito della domanda non ne determini la risoluzione e che la loro prosecuzione sia accompagnata da un’attestazione professionale sulla conformità al piano e sulla ragionevole capacità di adempimento.

Quando ha senso: tre scenari

Primo scenario: la stazione appaltante trattiene il saldo e i fornitori minacciano decreti ingiuntivi e pignoramenti. Le misure protettive offrono il tempo per trattare con l’amministrazione senza che i creditori aggrediscano i conti.

Secondo scenario: l’impresa ha altri appalti pubblici in corso e teme che la crisi innescata dal collaudo negativo comprometta la loro esecuzione. Il quadro dell’art. 95 CCII consente, nel concordato in continuità, di proseguire i contratti in essere.

Terzo scenario: il collaudo negativo si somma a debiti fiscali e previdenziali. In un accordo di ristrutturazione o in un concordato è possibile proporre la transazione fiscale e contributiva, gestendo in un unico disegno il credito verso la PA committente e i debiti verso l’erario.

Come si esegue, in sintesi

Per la composizione negoziata, l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica nazionale presso la camera di commercio, con la documentazione richiesta (bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano di risanamento con il test pratico di sostenibilità). Le misure protettive si chiedono con l’istanza stessa e la conferma va chiesta al tribunale nei termini dell’art. 19. Per il concordato e gli accordi il deposito avviene in tribunale, con l’attestazione di un professionista indipendente. Nel frattempo, la contestazione del collaudo prosegue nelle forme delle opzioni 1 o 2: lo strumento della crisi non decide la lite, ma crea le condizioni per gestirla.

Ricorda che nei procedimenti del Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: chi deposita un’istanza a luglio non può contare sulla pausa estiva.

I vantaggi

Il vantaggio decisivo è la protezione del patrimonio mentre si discute con l’amministrazione. Il secondo è la visione d’insieme: il credito controverso diventa una voce del piano, ponderata con prudenza, e non l’unica speranza. Il terzo è che la presenza dell’esperto può favorire una soluzione negoziata con la stazione appaltante, che in un contesto strutturato trova un interlocutore più affidabile.

I rischi e gli svantaggi

A fronte di questi vantaggi, va soppesato che la composizione negoziata è un percorso a tempo, con oneri di trasparenza e di gestione prudente; che le misure protettive non impediscono all’amministrazione di adottare i propri atti nel rapporto contrattuale e non sospendono di per sé il collaudo; che il concordato comporta controlli giudiziali penetranti e costi di procedura (compenso dell’esperto o del commissario, dell’attestatore, spese di giustizia). Inoltre, l’accesso a uno strumento della crisi è un segnale che il mercato legge: va gestito con attenzione nei rapporti con le altre committenti. Per i profili penali eventualmente connessi agli atti compiuti durante la crisi, il riferimento resta il difensore penale.

Il profilo ideale di questa opzione è l’impresa per la quale il collaudo negativo non è un problema isolato ma il detonatore di una crisi di liquidità, con altri creditori pronti ad agire e contratti pubblici ancora in esecuzione da proteggere.

Le tre strade messe alla prova con gli stessi numeri

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia ma coerenti con i termini di legge. Servono a mostrare come la stessa situazione di partenza produca esiti diversi a seconda della strada scelta, non a descrivere casi reali.

Dati di partenza comuni. Contratto di lavori per la riqualificazione di un edificio scolastico, importo contrattuale 1.284.600 €. Ultimazione dei lavori certificata il 14 gennaio 2026: il collaudo avrebbe dovuto concludersi entro il 14 luglio 2026, ma il certificato viene emesso e trasmesso all’impresa solo mercoledì 7 ottobre 2026. Esito: opera collaudabile previa detrazione di 186.430 € per difetti di impermeabilizzazione e di posa dei serramenti. La rata di saldo trattenuta è di 98.750 €; la garanzia definitiva residua è di 64.230 €. L’impresa ha iscritto nel registro di contabilità, e confermato nel conto finale, riserve per 142.900 € (maggiori oneri da sospensioni e varianti), pari all’11,12% dell’importo contrattuale. L’impresa ha debiti scaduti verso fornitori, banche ed erario per 1.137.480 € e altri due appalti pubblici in corso. Il termine per sottoscrivere il certificato, nella disciplina tradizionale di venti giorni, scade martedì 27 ottobre 2026.

Il punto di partenza aritmetico è già eloquente: la detrazione (186.430 €) supera il saldo trattenuto (98.750 €) di 87.680 €. La stazione appaltante, in assenza di contestazione, può pretendere questa differenza e soddisfarsi sulla garanzia definitiva (64.230 €), restando creditrice di altri 23.450 €. L’impresa, invece di incassare il saldo, si troverebbe debitrice.

Simulazione A – Strada contrattuale

L’impresa firma il certificato entro il 27 ottobre 2026 con riserva specifica, contestando la detrazione sulla base di una relazione tecnica che attribuisce i difetti di impermeabilizzazione a una soluzione imposta dal progetto esecutivo, e conferma le riserve per 142.900 €. Poiché queste ultime rientrano nella forbice del 5-15%, chiede l’attivazione dell’accordo bonario. Ipotizziamo una proposta che riduca la detrazione di 61.370 € (portandola a 125.060 €) e riconosca 48.600 € sulle riserve.

Il conto diventa: saldo 98.750 € meno detrazione 125.060 € = −26.310 €; più riserve riconosciute 48.600 € = saldo netto a favore dell’impresa di 22.290 €, con garanzia da svincolare nei tempi del contratto. L’impresa rinuncia a una parte delle riserve (94.300 €) e alla contestazione residua della detrazione, ma ottiene un risultato certo in pochi mesi, che può essere inserito in un piano di tesoreria.

Se la proposta non arriva o viene rifiutata, l’impresa resta libera di agire in giudizio, perché le riserve sono state tempestivamente confermate: il tempo speso non ha consumato diritti.

Simulazione B – Strada giudiziale

L’impresa firma comunque con riserva entro il 27 ottobre 2026 (passaggio indispensabile in ogni scenario), ma ritiene la proposta di accordo bonario insufficiente e introduce un giudizio davanti al tribunale civile per l’accertamento dell’erroneità del collaudo, il pagamento integrale del saldo (98.750 €), delle riserve (142.900 €) e il risarcimento per il ritardato collaudo (quasi tre mesi oltre il termine). Il valore della causa, considerando la sola detrazione contestata e le riserve, è di 329.330 €: il contributo unificato segue lo scaglione previsto dal D.P.R. 115/2002 per le cause di valore tra 260.000 e 520.000 euro.

Nel frattempo, la stazione appaltante escute la garanzia per 64.230 €. Il garante paga e si rivale sull’impresa, che deve rimborsare quella somma in tempi brevi, mentre il giudizio di primo grado, con consulenza tecnica, richiederà presumibilmente alcuni anni. Se l’impresa vince, recupera tutto con interessi; se perde, oltre alla garanzia perde il saldo e affronta il residuo di 23.450 € più le spese. Il risultato potenziale è il più alto delle tre strade, ma la sua distanza temporale è incompatibile con un’impresa che ha 1.137.480 € di debiti scaduti, a meno che la liquidità non venga protetta in altro modo.

Simulazione C – Strada della crisi

L’impresa firma con riserva entro il 27 ottobre 2026 e, constatato che la detrazione e l’escussione minacciata rendono impossibile pagare i fornitori nei prossimi mesi, presenta lunedì 9 novembre 2026 l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, chiedendone la conferma al tribunale nei termini dell’art. 19 CCII. Nessun termine di questo procedimento si sospende in agosto, ma in questo caso il calendario non lo tocca.

Con le misure protettive, i creditori non possono avviare azioni esecutive sul patrimonio e i fornitori dei due cantieri in corso non possono risolvere i contratti per il solo mancato pagamento dei crediti anteriori. Il piano di risanamento ipotizza: accordo con la stazione appaltante analogo a quello della simulazione A (saldo netto di 22.290 € a favore dell’impresa e svincolo della garanzia); rateizzazione con i fornitori principali su 1.137.480 € di debiti; prosecuzione dei due appalti in corso, che generano margini per il servizio del debito. Se le trattative con l’amministrazione falliscono, il piano può prevedere l’azione giudiziale (simulazione B), ma il credito controverso viene inserito nell’attivo con prudenza, non al valore nominale.

Lo stesso collaudo negativo produce quindi tre esiti diversi: un risultato certo ma parziale, un risultato potenzialmente pieno ma lontano e rischioso, un risultato inserito in un disegno di sopravvivenza dell’impresa. Nessuno dei tre è giusto in astratto.

Il confronto in tabella

La tabella che segue mette a confronto le tre strade sugli stessi parametri. I costi indicati sono solo quelli previsti dalla legge per la procedura o per il giudizio, non quelli dell’assistenza professionale. Va letta tenendo conto che le opzioni non si escludono: la firma con riserva è il presupposto comune, e la strada della crisi può convivere con ciascuna delle altre due. Il dato da osservare con maggiore attenzione è la reversibilità: la strada contrattuale lascia aperta quella giudiziale se le riserve sono state conservate, mentre la transazione, una volta firmata, chiude la partita su ciò che ha regolato. Allo stesso modo, la strada della crisi non pregiudica né la trattativa né il giudizio, ma impone di condurli dentro un piano verificato da un terzo.

Parametro Opzione 1 – Riserve, accordo bonario, transazione Opzione 2 – Giudizio ordinario o arbitrato Opzione 3 – Strumento della crisi (composizione negoziata, accordi, concordato)
Tempi Mesi; scanditi dal procedimento di accordo bonario Anni per il primo grado; arbitrato in genere più rapido Composizione negoziata a durata limitata; concordato più lungo
Complessità Media: relazione tecnica e quantificazione delle riserve Alta: atto introduttivo, CTU, eventuale riconvenzionale Alta: piano, documentazione contabile, esperto o attestatore
Rischi in caso di esito negativo Nessun accordo, ma azione giudiziale salva se le riserve sono conservate Perdita di saldo e garanzia, condanna alle spese Archiviazione delle trattative o inammissibilità; ritorno alle azioni dei creditori
Effetti sull’esecuzione e sulle garanzie Nessun blocco automatico dell’escussione Possibili misure cautelari, con limiti per le garanzie a prima richiesta Misure protettive contro azioni esecutive e cautelari dei creditori
Reversibilità Alta fino alla firma della transazione Bassa dopo il giudicato Media: si può passare a un altro strumento del CCII
Costi previsti dalla legge Contenuti; eventuale compenso del CCT se nominato Contributo unificato per scaglione, CTU, spese di lite; costi del collegio arbitrale Compenso dell’esperto o del commissario, dell’attestatore, spese di procedura
Sospensione feriale Non riguarda i termini contrattuali Si applica dal 1° al 31 agosto Esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII

I criteri per scegliere

Nessun criterio, da solo, decide. Ma alcuni elementi pesano più di altri, e la loro combinazione orienta generalmente la scelta.

Primo criterio: lo stato delle riserve. Se le riserve sono state iscritte tempestivamente e confermate nel conto finale, tutte le strade restano aperte e la scelta può essere guidata dalla convenienza. Se invece sono mancanti o generiche, l’elemento dirimente diventa ciò che si può ancora salvare: in genere conviene concentrare la contestazione sugli aspetti che non richiedono riserva (per esempio il danno da ritardato collaudo, che una parte della giurisprudenza di merito tratta come illecito autonomo) e valutare con realismo lo spazio di una transazione.

Secondo criterio: il rapporto tra detrazione e saldo. Quando la detrazione è inferiore al saldo trattenuto, l’impresa resta creditrice e può permettersi tempi più lunghi. Quando la detrazione supera il saldo, come nella simulazione, l’impresa diventa debitrice e l’escussione della garanzia è un rischio concreto: in questa situazione, generalmente, la velocità della soluzione pesa più della sua pienezza.

Terzo criterio: l’orizzonte di cassa. Se l’impresa può sostenere dodici-diciotto mesi senza il saldo, la strada giudiziale è praticabile. Se non può sostenerne tre, la strada della crisi diventa la cornice obbligata entro cui condurre qualunque contestazione. È il criterio che più spesso viene sottovalutato, perché la fondatezza giuridica della pretesa tende a far dimenticare che un credito vinto dopo la chiusura dell’impresa serve a poco.

Quarto criterio: la natura del difetto contestato. Se il disaccordo è tecnico e documentabile (misure, imputazione dei difetti a scelte progettuali, ordini della direzione lavori), il confronto con il RUP o davanti a un collegio tecnico può essere efficace. Se il disaccordo è radicale, per esempio sulla collaudabilità dell’opera, la terzietà del giudice è difficilmente sostituibile.

Quinto criterio: gli altri contratti pubblici in corso. Un’impresa che lavora prevalentemente con la pubblica amministrazione deve valutare l’impatto di ogni scelta sui rapporti con le altre committenti e sui requisiti di partecipazione alle gare. In presenza di più appalti in esecuzione, la tutela offerta dall’art. 95 CCII nel concordato in continuità e la protezione dei contratti pendenti durante le misure protettive diventano fattori di peso.

Se la situazione presenta riserve solide, detrazione inferiore al saldo e cassa sufficiente, generalmente la strada contrattuale seguita, se necessario, da quella giudiziale offre il miglior equilibrio. Se presenta detrazione superiore al saldo, escussione imminente e debiti scaduti, generalmente la strada della crisi va attivata subito, con la contestazione del collaudo condotta al suo interno. Tra questi due estremi stanno le situazioni intermedie, che richiedono un’analisi del fascicolo prima di qualsiasi decisione.

«Davanti a un collaudo negativo la prima cosa da fare non è scegliere il giudice, ma capire quanta strada l’impresa può permettersi di percorrere: la contestazione giusta è quella che l’azienda riesce a sostenere fino in fondo» – Avv. Giuseppe Angelo Monardo.

Le domande di chi è indeciso

Posso cambiare strada a metà? In larga parte sì, ed è uno dei motivi per cui la firma con riserva è così importante. Dall’accordo bonario si può passare al giudizio se la proposta non viene accettata; dalla composizione negoziata si può passare a un accordo di ristrutturazione o a un concordato. Ciò che non si può fare è tornare indietro dopo una transazione firmata o dopo una sentenza passata in giudicato. Il cambio di strada, inoltre, ha un costo in tempo che in un’impresa in crisi va sempre messo in conto.

E se scelgo la strada sbagliata? Il rischio più serio non è scegliere un’opzione meno conveniente, ma perdere diritti per inerzia: firmare il certificato senza riserve, lasciar decorrere il termine, rivolgersi al TAR invece che al giudice ordinario. Una strada poco efficace si può correggere; una decadenza, di regola, no.

La stazione appaltante può escutere la garanzia mentre contesto il collaudo? In linea di principio sì, perché la contestazione non sospende automaticamente l’escussione. Contro un’escussione ritenuta illegittima la tutela è davanti al giudice ordinario, ma per le garanzie a prima richiesta gli spazi per bloccare il pagamento in via cautelare sono ristretti. Nella strada della crisi, le misure protettive proteggono il patrimonio dell’impresa dalle azioni esecutive e cautelari dei creditori, ma la loro incidenza sul rapporto tra stazione appaltante e garante va valutata sul caso concreto.

Il collaudo negativo mi esclude dalle gare future? Il collaudo negativo in sé non è una causa automatica di esclusione, ma gravi inadempimenti nell’esecuzione di precedenti contratti possono essere valutati dalle stazioni appaltanti nelle procedure successive secondo la disciplina delle cause di esclusione del Codice dei contratti. Anche per questo una contestazione ben documentata non è solo una questione di soldi: serve a evitare che resti agli atti una ricostruzione dei fatti sfavorevole e non contraddetta.

Devo aspettare che il collaudo diventi definitivo? No. Il carattere provvisorio del certificato per due anni non è un periodo di attesa per l’impresa: i termini per firmare con riserva e per formulare le domande decorrono subito dalla trasmissione del certificato. Il biennio riguarda soprattutto la possibilità per l’amministrazione di denunciare vizi e la definitività dell’accertamento.

Conviene eseguire i lavori di rimedio richiesti o rifiutarsi? Dipende dalla fondatezza della contestazione e dalla cassa disponibile. Eseguirli con riserva espressa evita i maggiori costi dell’esecuzione in danno e dimostra buona fede, ma impegna risorse che l’impresa potrebbe non avere; rifiutarli è sostenibile solo se si è in grado di dimostrare che i difetti non sono imputabili all’impresa. A fronte di questo bivio, una soluzione intermedia frequente è negoziare con il RUP l’esecuzione di una parte dei rimedi, documentando lo stato dei luoghi prima di ogni intervento, così da non disperdere le prove utili in un eventuale giudizio.

Le pronunce che orientano la scelta

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti consultate per questo articolo. I principi sono riformulati e raggruppati secondo l’opzione che ciascuna illumina di più.

Sulle riserve e sulla strada contrattuale

Cass. n. 10235/2025. La Corte conferma che l’appaltatore che non iscrive tempestivamente le riserve nel registro di contabilità e non le conferma nel conto finale decade dal farle valere, perché le contabilizzazioni si considerano tacitamente accettate; e precisa che, se un appalto privato richiama la disciplina dei lavori pubblici, quei termini vincolano le parti per volontà negoziale. Rilevanza: è il fondamento dell’urgenza della firma con riserva, comune a tutte le opzioni. (Fonte: sintesi di commento; sezione e data non indicate.)

Cass. civ., Sez. II, n. 421 dell’8 gennaio 2024. La garanzia speciale per vizi degli artt. 1667-1668 c.c. presuppone il totale compimento dell’opera; se i lavori sono interrotti in modo definitivo si applica la disciplina generale dell’inadempimento, con i suoi termini di prescrizione ordinari. Il committente che recede conserva il diritto alla restituzione degli acconti e al risarcimento. Rilevanza: aiuta a qualificare correttamente i difetti contestati nel collaudo e a individuare i termini applicabili, sia nella trattativa sia in giudizio. (Fonte: testo integrale.)

Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14456 del 24 maggio 2023 (richiamata da Cass. n. 421/2024). Il direttore dei lavori è tenuto a vigilare sull’esecuzione per tutta la durata dell’opera; quando la sua responsabilità concorre con quella dell’appaltatore nel causare il danno, i due rispondono in solido. Rilevanza: nei collaudi negativi, la ripartizione delle responsabilità tra impresa e direzione lavori è spesso il cuore della contestazione delle detrazioni. (Fonte: richiamo in sentenza letta per intero.)

Cass. civ., Sez. II, ord. n. 21230 del 19 luglio 2023 (richiamata da Cass. n. 421/2024). L’appalto è qualificato come contratto a esecuzione prolungata, con conseguenze sul regime degli effetti della risoluzione. Rilevanza: incide sulle restituzioni quando la stazione appaltante, dopo un collaudo negativo, tenta la via della risoluzione. (Fonte: richiamo in sentenza letta per intero.)

Sulla giurisdizione e sulla strada giudiziale

TAR Milano, n. 2469 del 30 giugno 2025. La giurisdizione esclusiva amministrativa copre la scelta del contraente fino all’aggiudicazione; dopo la stipula, le controversie della fase esecutiva, inclusa l’escussione della garanzia, spettano al giudice ordinario, perché l’amministrazione agisce senza poteri autoritativi. Rilevanza: individua il giudice corretto per contestare collaudo, saldo e garanzia. (Fonte: sintesi di rassegna specializzata.)

TAR Puglia, Bari, n. 1401 del 5 dicembre 2023 (richiamata dal TAR Milano). Conferma che il perimetro della giurisdizione esclusiva si arresta all’aggiudicazione definitiva. Rilevanza: evita di disperdere tempo in un ricorso amministrativo inammissibile. (Fonte: richiamo in sintesi di rassegna.)

Cass. civ., SS.UU., n. 24411 del 5 ottobre 2018. Le Sezioni Unite collocano il discrimine tra le giurisdizioni nella stipula del contratto, con riferimento al petitum sostanziale. Rilevanza: è il principio di fondo che rende il tribunale civile la sede naturale della contestazione del collaudo. (Fonte: richiamo in sintesi di rassegna.)

Cass. civ., SS.UU., n. 311 dell’11 gennaio 2011; n. 9252 del 24 aprile 2014; n. 22649 dell’8 novembre 2016. Orientamento costante secondo cui le controversie relative alla fase di esecuzione del contratto pubblico appartengono al giudice ordinario. Rilevanza: la stabilità dell’orientamento consente di impostare l’azione senza incertezze sul giudice. (Fonte: richiamo in sintesi di rassegna.)

Cass. civ., SS.UU., n. 10560 del 28 aprile 2017. L’escussione di una polizza a garanzia di obblighi verso la pubblica amministrazione rientra nella giurisdizione ordinaria, trattandosi di un rapporto privatistico. Rilevanza: è il riferimento per la contestazione dell’escussione della garanzia definitiva dopo un collaudo negativo. (Fonte: richiamo in sintesi di rassegna.)

Sulla strada della crisi

Per la terza opzione il riferimento principale è normativo più che giurisprudenziale: gli artt. 12-25 CCII sulla composizione negoziata (nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024), l’art. 18 sulle misure protettive e sul divieto per i creditori di risolvere i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori, l’art. 95 sui contratti pubblici nel concordato e l’art. 9, comma 1, sull’esclusione della sospensione feriale. Le pronunce sopra richiamate restano rilevanti anche qui, perché il valore del credito controverso iscritto nel piano dipende proprio dalla solidità della contestazione del collaudo.

Cosa può fare lo Studio Monardo per un’impresa con un collaudo negativo

Davanti a un collaudo negativo, lo Studio lavora su due piani paralleli: la contestazione dell’atto e la tenuta dell’impresa. Ecco che cosa fa concretamente.

  1. Esaminiamo il certificato di collaudo e il verbale di visita, confrontandoli con il contratto, il capitolato, il progetto esecutivo e gli ordini di servizio, per individuare detrazioni non motivate o difetti imputabili a scelte progettuali o della direzione lavori.

  2. Ricostruiamo lo stato delle riserve sul registro di contabilità e sul conto finale, verificando quali siano state iscritte e confermate tempestivamente e quali rischino la decadenza.

  3. Redigiamo le riserve e le domande da apporre al certificato entro il termine assegnato, quantificandole e motivandole in modo specifico, perché restino utilizzabili in ogni sede successiva.

  4. Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: accordo bonario, transazione, giudizio ordinario o arbitrato, confrontandone tempi, rischi e costi di legge con l’orizzonte di cassa dell’impresa.

  5. Conduciamo il procedimento di accordo bonario o la trattativa transattiva con il RUP e con la stazione appaltante, curando che ogni proposta sia valutata anche per i suoi effetti sul piano finanziario.

  6. Introduciamo e seguiamo il giudizio civile o arbitrale, compresi gli strumenti di accertamento tecnico preventivo e le domande sul ritardato collaudo e sull’escussione della garanzia definitiva.

  7. Verifichiamo i presupposti della composizione negoziata e delle misure protettive, predisponiamo l’istanza e la documentazione e chiediamo la conferma delle misure al tribunale nei termini, che corrono anche in agosto.

  8. Costruiamo, con i commercialisti dello staff, il piano di risanamento, inserendo il credito controverso con prudenza e valutando, se necessario, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità con la tutela dei contratti pubblici dell’art. 95 CCII e transazione fiscale.

  9. Gestiamo i rapporti con i creditori aggressivi (fornitori, banche, garanti), valutando le difese contro decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti avviati mentre la contestazione è in corso.

  10. Manteniamo la stessa strategia in tutti i gradi, dall’impugnazione in appello fino al ricorso in Cassazione, perché la linea scelta oggi va difesa domani senza cambiare mani.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: le controversie sul collaudo si giocano spesso su questioni di decadenza dalle riserve, di qualificazione dei vizi e di giurisdizione che arrivano fino al giudizio di legittimità, e la continuità di strategia dalla prima riserva al ricorso in Cassazione evita che una scelta difensiva fatta oggi venga smentita da chi subentra domani. La qualifica di Esperto Negoziatore consente, a sua volta, di collegare la contestazione al percorso di risanamento, leggendo la trattativa con la stazione appaltante nella stessa logica delle trattative con gli altri creditori.

Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso caso, permette di valutare in parallelo la fondatezza giuridica della contestazione e la sua sostenibilità finanziaria: due aspetti che, in un’impresa in crisi, non possono essere separati. L’impegno dello Studio è di mezzi, non di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia, senza promettere esiti che dipendono dal giudice e dalla controparte.

In chiusura: la scelta dipende dal fascicolo, non dalla regola generale

Il collaudo negativo di un’opera pubblica mette l’impresa davanti a un bivio reale: trattare dentro il rapporto, chiedere a un giudice di decidere, oppure inserire la controversia in uno strumento di regolazione della crisi. Ciascuna strada ha una sua logica e un suo profilo ideale, e spesso la soluzione più solida le combina, a partire dall’unico passaggio comune che non ammette ritardi: la firma del certificato con riserve specifiche nel termine assegnato. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti che un’impresa in crisi non può permettersi di perdere.

Lo Studio Monardo affronta questa materia con le competenze che essa richiede: la qualifica di avvocato cassazionista per sostenere la contestazione del collaudo fino all’ultimo grado di giudizio con la stessa linea difensiva, e quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per collegare la lite con la stazione appaltante alle misure protettive, agli accordi e al piano di risanamento. Il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti consente di tenere insieme i due piani fin dal primo giorno.

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