Quando un subappaltatore scrive alla stazione appaltante per chiedere di essere pagato direttamente, la società appaltatrice in difficoltà tende a leggere quella lettera come un tradimento o come un colpo di grazia. È una lettura comprensibile, ma sbagliata nella prospettiva. Il subappaltatore non sta “attaccando” per principio: sta usando uno strumento che il Codice dei contratti pubblici gli mette a disposizione, nel momento in cui teme di non essere pagato da chi gli ha affidato il lavoro. Se l’appaltatore capisce perché il subappaltatore si muove, quando gli conviene farlo e dove la legge lo ferma, quella lettera smette di essere una sentenza e diventa una mossa a cui si può rispondere.
Il principio da cui partire è semplice: chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle. Nel caso del pagamento diretto, questo significa sapere che l’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023 prevede tre ipotesi precise, che la giurisprudenza qualifica in prevalenza quel pagamento come una delegazione di pagamento e non come un nuovo debito della pubblica amministrazione, e che gli strumenti della crisi d’impresa (composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione) cambiano radicalmente le regole del gioco. Un tribunale, nel 2026, ha perfino inibito temporaneamente una parte dei pagamenti diretti per proteggere le trattative di un’impresa di opere pubbliche.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente all’incrocio tra appalti e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, le misure protettive e le misure cautelari che il tribunale può concedere anche nei confronti delle stazioni appaltanti. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che legge i flussi di cassa del cantiere e dei SAL. E da avvocato cassazionista può accompagnare l’impresa nel contenzioso che ne deriva fino all’ultimo grado di giudizio.
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Chi hai di fronte: il subappaltatore e la stazione appaltante come attori razionali
In questa partita gli avversari sono due, anche se solo uno ti chiede soldi. Il primo è il subappaltatore (o il titolare di un subcontratto che non è subappalto, come un fornitore con posa in opera o un nolo a caldo, che il comma 11 dell’art. 119 tratta in modo analogo). Il secondo è la stazione appaltante, che non è una tua nemica, ma che ragiona con logiche proprie: tutela dell’interesse pubblico, prosecuzione dell’opera, rispetto della contabilità pubblica, timore di pagare due volte.
Come ragiona il subappaltatore
Il subappaltatore tipico è una piccola o media impresa, spesso una microimpresa. Ha anticipato manodopera, materiali e noli. Ha un margine stretto e una banca che gli guarda i conti. Quando l’appaltatore paga in ritardo, il suo problema non è giuridico: è di cassa. Dal suo punto di vista, la richiesta di pagamento diretto ha tre vantaggi economici evidenti:
- cambia debitore di fatto: invece di inseguire un’impresa in difficoltà, si rivolge a un ente pubblico che, in linea di principio, paga e non fallisce;
- costa poco: una PEC alla stazione appaltante e al RUP non richiede un giudizio, né il contributo unificato, né un avvocato in aula;
- mette pressione sull’appaltatore: la stazione appaltante, informata dell’inadempimento, comincia a guardare con sospetto l’intero rapporto, e l’appaltatore ha tutto l’interesse a sistemare la posizione.
Ma il subappaltatore ragiona anche sul rischio opposto. Sa (o il suo consulente gli spiega) che, se l’appaltatore entra in una procedura concorsuale, il pagamento diretto può bloccarsi e il suo credito può diventare un credito concorsuale come tutti gli altri. Questo è il punto che cambia tutto: la convenienza del subappaltatore è massima quando l’appaltatore è ancora “in bonis” e si riduce drasticamente quando la crisi viene incanalata in uno strumento del Codice della crisi. Per questo spesso il subappaltatore accelera proprio quando percepisce i primi segnali di difficoltà: vuole incassare prima che il quadro cambi.
Come ragiona la stazione appaltante
La stazione appaltante, dal canto suo, non ha alcun interesse a schierarsi. Le interessa che l’opera venga completata, che i lavoratori del cantiere siano pagati (la responsabilità solidale per retribuzioni e contributi è un rischio anche per lei), che non ci siano contestazioni della Corte dei conti per pagamenti indebiti. Davanti a una richiesta di pagamento diretto, la sua preoccupazione principale è non pagare a chi non doveva, perché poi dovrebbe pagare una seconda volta all’appaltatore o al curatore.
Questo atteggiamento prudente è una risorsa per l’appaltatore in crisi. La stazione appaltante, prima di pagare direttamente il subappaltatore, deve verificare l’importo dovuto, l’esecuzione delle prestazioni, la contabilità dei lavori, e in molti casi deve sentire l’appaltatore. Se l’appaltatore contesta in modo documentato, la stazione appaltante tende a fermarsi. Se l’appaltatore tace, la stazione appaltante paga.
La chiave di lettura dell’intera partita
Tutto ciò che segue si legge con una sola lente: ogni mossa del subappaltatore conviene finché il credito è “suo” e non della massa dei creditori. L’appaltatore che vuole difendersi non deve negare debiti veri (sarebbe una strategia perdente e, a volte, scorretta), ma deve fare due cose: contestare ciò che non è dovuto o non è esigibile, e ricondurre la crisi dentro una cornice ordinata in cui tutti i creditori, subappaltatori compresi, vengono trattati secondo regole e non secondo la velocità con cui scrivono PEC.
Va detto con chiarezza anche il rovescio: in molte situazioni il subappaltatore è un partner che l’impresa vuole conservare. Senza di lui il cantiere si ferma. La strategia corretta, quindi, raramente è “bloccarlo a ogni costo”; molto più spesso è “governare il pagamento”, decidendo quanto, quando e con quale garanzia può essere pagato, senza compromettere le altre lavorazioni e il piano di risanamento.
Gli altri giocatori seduti al tavolo
C’è un ultimo elemento da mettere a fuoco prima di passare alle mosse: il subappaltatore non è l’unico a contendersi i SAL. Sulle stesse somme guardano almeno altri tre soggetti, e ognuno di loro modifica la convenienza del subappaltatore.
Il primo è la banca o il factor a cui l’impresa ha ceduto i crediti verso la pubblica amministrazione. Nelle imprese di costruzioni la cessione dei crediti da SAL è uno strumento ordinario di finanziamento: se il credito è stato ceduto e la cessione è stata notificata e accettata secondo le regole dei contratti pubblici, il subappaltatore che pignora rischia di trovare il credito già uscito dal patrimonio dell’appaltatore. Dal suo punto di vista, quindi, il pagamento diretto è più appetibile del pignoramento, perché si colloca a monte, nel momento in cui la PA liquida il SAL.
Il secondo è il Fisco, attraverso la verifica che la pubblica amministrazione deve fare prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, di cui diremo nella quarta mossa. Un appaltatore con cartelle scadute vede intercettate parte delle somme, e il subappaltatore lo sa: anche per questo tenta di farsi pagare direttamente prima che il quadro si complichi.
Il terzo sono i lavoratori del cantiere, propri e dei subappaltatori. La catena di responsabilità solidale per retribuzioni e contributi, che l’art. 119, comma 6, richiama, e l’azione diretta dei dipendenti dell’appaltatore verso il committente prevista dall’art. 1676 c.c. per quanto il committente ancora deve, fanno sì che la stazione appaltante, davanti a segnali di crisi, tenda a privilegiare la sicurezza dei pagamenti a favore della manodopera.
Per l’appaltatore in crisi, questa affollata platea di pretendenti è un argomento in più per uscire dalla logica “chi arriva prima” e portare la partita dentro uno strumento del Codice della crisi, dove le priorità sono stabilite dalla legge e dal piano, non dalla rapidità delle singole iniziative. È anche la ragione per cui il commercialista dello staff, prima di qualunque risposta al subappaltatore, ricostruisce la mappa completa dei crediti verso le stazioni appaltanti: quanto è maturato, quanto è ceduto, quanto è già vincolato, quanto è realmente disponibile per la prosecuzione dei cantieri.
Prima mossa: la richiesta di pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023
La mossa
La prima cosa che il subappaltatore farà è scrivere alla stazione appaltante, di solito con PEC indirizzata al RUP e al direttore dei lavori, chiedendo che le somme a lui dovute per le prestazioni eseguite vengano corrisposte direttamente, scavalcando l’appaltatore. La base normativa è l’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, secondo cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite in tre casi:
- lettera a): quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
- lettera b): in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore;
- lettera c): su richiesta del subappaltatore, se la natura del contratto lo consente.
La regola si estende ai titolari di subcontratti che non costituiscono subappalto, secondo quanto previsto dallo stesso comma. Nei casi delle lettere a) e c), l’art. 119, comma 6, libera l’appaltatore dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore: un dettaglio che spiega perché, in condizioni normali, anche l’appaltatore può avere interesse al pagamento diretto.
Il subappaltatore sceglie con cura la lettera su cui fondare la richiesta. Se è una piccola impresa, invoca la lettera a), che nella prassi viene vista come un automatismo. Se non lo è, invoca la lettera b), allegando le fatture non pagate e la contabilità dei lavori. In via subordinata, invoca la lettera c).
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene muoversi subito, appena il primo pagamento salta, perché ogni settimana che passa aumenta il rischio che l’appaltatore si rivolga al tribunale o all’esperto della composizione negoziata. La richiesta costa pochissimo e mette sul tavolo un debitore solvibile, la pubblica amministrazione.
Il subappaltatore preferisce invece non fare la mossa, o rinviarla, quando:
- ha altri contratti in corso con lo stesso appaltatore e non vuole compromettere il rapporto commerciale;
- il suo credito è in parte contestato (lavorazioni non collaudate, difetti, varianti non autorizzate) e teme che la stazione appaltante, informata, avvii verifiche che finirebbero per penalizzarlo;
- l’appaltatore gli offre un piano di rientro credibile, magari garantito, che gli assicura il pagamento senza passare per la PA.
I suoi limiti
Qui però il suo margine si restringe, perché la legge e la giurisprudenza pongono paletti precisi.
Primo limite: il pagamento diretto riguarda solo prestazioni effettivamente eseguite e contabilizzate. La stazione appaltante non paga “il credito del subappaltatore” in astratto, ma l’importo dovuto per prestazioni rese nell’ambito del contratto di subappalto autorizzato. Prima di pagare deve compiere le verifiche di contabilità pubblica su esistenza, ammontare ed esigibilità della somma: lo sottolinea anche il commento all’ordinanza del Tribunale di Verona dell’8 aprile 2026, pubblicato su EC News, che ricorda come la normativa sugli appalti non attribuisca al subappaltatore un’azione diretta verso la stazione appaltante.
Secondo limite: secondo l’orientamento prevalente, il pagamento diretto è una delegazione di pagamento ex lege, non un nuovo debito della PA. La stazione appaltante paga con somme dovute all’appaltatore, estinguendo contemporaneamente il proprio debito verso l’appaltatore e il debito dell’appaltatore verso il subappaltatore (art. 1269 c.c.). Questa qualificazione, affermata tra gli altri dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 18327 del 13 dicembre 2022 e ripresa da Corte d’Appello di Bologna n. 1850 del 3 ottobre 2024, Corte d’Appello di Milano n. 1805 del 19 giugno 2025 e Tribunale di Napoli n. 5031 del 26 marzo 2026 (pronunce richiamate nel commento EC News citato), ha una conseguenza fondamentale: se nulla è dovuto all’appaltatore, nulla può essere pagato al subappaltatore.
Terzo limite: il subappalto deve essere autorizzato e il contratto depositato. L’art. 119, comma 7, impone il deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio delle prestazioni, con la dichiarazione sui requisiti del subappaltatore. Un subcontratto non comunicato o non autorizzato non dà titolo al meccanismo.
Quarto limite: la lettera c) è condizionata alla “natura del contratto”. Non è un diritto potestativo del subappaltatore: richiede una valutazione della stazione appaltante, che può motivatamente escluderla.
Va segnalato, per completezza, che la formulazione del bando e del capitolato conta: una clausola scritta come obbligo autonomo della stazione appaltante potrebbe essere letta in modo diverso. È un profilo da verificare caso per caso sul testo della lex specialis, alla luce della giurisprudenza di legittimità di cui diremo.
La tua contromossa
E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. La contromossa non è il silenzio, né la lettera generica di “contestazione”. La contromossa chiave è una risposta tecnica e documentata alla stazione appaltante, da inviare prima che questa disponga il pagamento, che metta in discussione l’an, il quantum o l’esigibilità del credito del subappaltatore e, se la crisi lo richiede, annunci o documenti l’accesso a uno strumento del Codice della crisi.
In concreto, la risposta all’ente deve contenere:
- la ricostruzione contabile delle prestazioni del subappaltatore, confrontata con i SAL e con il libretto delle misure;
- l’indicazione delle somme già pagate, delle ritenute contrattuali, delle penali applicate e delle contestazioni per vizi o ritardi, con i relativi documenti;
- l’eventuale eccezione sulla qualificazione del subappaltatore (non microimpresa né piccola impresa, se la lettera a) è invocata a sproposito);
- la contestazione dell'”inadempimento” ai fini della lettera b), quando il mancato pagamento dipende da una contestazione fondata e non da insolvenza;
- se è già in corso una composizione negoziata o un concordato, la comunicazione formale della procedura, con gli effetti che produce.
Questa lettera ha un effetto pratico immediato: sposta sulla stazione appaltante il rischio di pagare somme contestate. Un RUP prudente, davanti a una contestazione seria, non paga finché la questione non è chiarita.
Due accorgimenti rendono la contromossa più efficace. Il primo riguarda i tempi: la nota va inviata appena si ha notizia della richiesta del subappaltatore, e comunque prima dell’emissione del certificato di pagamento relativo al SAL in cui le prestazioni del subappaltatore sono contabilizzate. Una contestazione che arriva dopo il pagamento costringe l’appaltatore a inseguire il subappaltatore per la restituzione, con tutte le difficoltà del caso. Il secondo riguarda il tono: la nota non deve apparire come un rifiuto di pagare, ma come una collaborazione con l’ente per evitargli un pagamento non dovuto. È in questa chiave che il RUP la legge con attenzione, perché protegge anche la sua responsabilità contabile.
Infine, la contromossa va coordinata con i rapporti commerciali. Se il subappaltatore è indispensabile per completare il cantiere, la nota alla PA può accompagnarsi a una proposta diretta al subappaltatore: riconoscimento della parte non contestata, pagamento in tempi certi, eventuale autorizzazione al pagamento diretto della sola quota non controversa. Così l’appaltatore non perde il controllo della cassa e non perde nemmeno il partner operativo.
Le pronunce che ti proteggono
La qualificazione del pagamento diretto come delegazione di pagamento, affermata dal Tribunale di Roma n. 18327/2022 e dalle successive pronunce di Bologna, Milano e Napoli, è la prima difesa: il subappaltatore non ha un credito proprio verso la PA, ma partecipa al credito dell’appaltatore. Secondo la regola generale della delegazione (art. 1268 c.c., da verificare in relazione alla clausola concreta), l’appaltatore non viene liberato dal proprio obbligo, salvo patto diverso: il subappaltatore può quindi rivolgersi sia all’uno sia all’altro. È un principio che, letto dal lato dell’appaltatore, significa che il pagamento diretto non è l’unico canale e può essere sostituito da un accordo di pagamento negoziato con l’appaltatore.
Seconda mossa: la denuncia dell’inadempimento e la pressione sulla regolarità contributiva
La mossa
Se la prima richiesta non produce il pagamento, il subappaltatore rilancia. Questa volta non chiede solo di essere pagato: segnala alla stazione appaltante che l’appaltatore è inadempiente, che il cantiere rischia di fermarsi, che i suoi dipendenti non vengono retribuiti perché lui stesso non viene pagato. Spesso allega il proprio DURC regolare per contrapporlo a quello dell’appaltatore, o chiede alla stazione appaltante di verificare la regolarità contributiva dell’appaltatore stesso.
Dal suo punto di vista, conviene trasformare un problema privato (un credito non pagato) in un problema pubblico (un rischio per l’opera e per i lavoratori). La stazione appaltante, che risponde in solido per retribuzioni e contributi attraverso le regole sulla catena degli appalti, è molto sensibile a questo argomento.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
La convenienza è chiara: una segnalazione di questo tipo può indurre la stazione appaltante a sospendere i pagamenti all’appaltatore, a trattenere somme a garanzia, a contestare l’esecuzione del contratto. Per l’appaltatore in crisi, il blocco dei SAL è spesso più grave del pagamento diretto stesso: significa che nessuno viene pagato e che il cantiere si avvicina allo stallo.
Il subappaltatore però sa che questa mossa è a doppio taglio. Se la stazione appaltante arriva a risolvere il contratto con l’appaltatore per grave inadempimento, il subappalto cade con esso, e il subappaltatore perde il lavoro residuo. Per questo la usa con misura, come leva negoziale, e preferisce evitarla quando la prosecuzione del cantiere è il suo vero interesse economico.
I suoi limiti
Il meccanismo di sospensione dei pagamenti e di pagamento diretto presuppone un appalto operativo e un appaltatore “in bonis”. Lo ha chiarito la Cassazione, sez. I civile, con la sentenza n. 23477 del 27 luglio 2022 (commentata su dirittobancario.it): esaminando il vecchio art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006, la Corte ha affermato che il meccanismo di sospensione dei pagamenti riguarda l’impresa in bonis e non si applica quando il contratto si è sciolto per effetto del fallimento.
Quanto alla regolarità contributiva, l’intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di DURC irregolare (oggi disciplinato dall’art. 11 del D.Lgs. 36/2023) serve a pagare enti previdenziali e lavoratori, non a soddisfare il credito commerciale del subappaltatore. Sono due binari diversi che il subappaltatore tende a confondere nella sua comunicazione. La segnalazione del subappaltatore non trasforma un credito commerciale in un credito privilegiato verso la PA.
C’è poi un limite di metodo. La stazione appaltante che riceve la segnalazione deve agire nel rispetto del contratto e del contraddittorio con l’appaltatore. Non può risolvere il contratto né applicare penali sulla base della sola lettera di un subappaltatore, senza istruttoria e senza contestazione formale.
La tua contromossa
La contromossa qui è duplice. Da un lato, occorre dimostrare alla stazione appaltante che il cantiere è sotto controllo: cronoprogramma aggiornato, stato delle lavorazioni, maestranze presenti, pagamenti effettuati ai lavoratori, regolarità o regolarizzazione contributiva in corso. Dall’altro, bisogna separare con nettezza il piano contributivo da quello commerciale, ricordando all’ente che le somme trattenute per irregolarità contributive hanno una destinazione vincolata.
Se la crisi è reale, è proprio questo il momento in cui la segnalazione del subappaltatore va disinnescata con uno strumento più forte delle parole: la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). L’accesso alla piattaforma telematica, la nomina dell’esperto e la richiesta di misure protettive cambiano la percezione della stazione appaltante: l’appaltatore non è un’impresa che “non paga”, ma un’impresa che ha avviato un percorso di risanamento sotto la vigilanza di un esperto indipendente. Lo Studio, in questa fase, prepara la documentazione per la piattaforma (la relazione sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, il progetto di piano, l’elenco dei creditori, la situazione dei contratti pubblici in corso) e imposta da subito la comunicazione con le stazioni appaltanti coinvolte.
Conoscere la composizione negoziata dall’interno è decisivo in questa contromossa: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, in qualità di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, sa quali informazioni l’esperto e il tribunale si aspettano di trovare e come presentare alle stazioni appaltanti un percorso credibile.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre a Cass. n. 23477/2022, rileva il principio affermato dalla Cassazione con la sentenza n. 33350/2018: la norma sul pagamento diretto serve anzitutto l’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione e al controllo dell’opera, e tutela il subappaltatore come contraente debole solo in via indiretta. Ne deriva che la stazione appaltante non è “al servizio” del subappaltatore: valuta il pagamento diretto alla luce dell’interesse pubblico, che in una crisi gestita coincide spesso con la prosecuzione ordinata del contratto da parte dell’appaltatore.
Terza mossa: il decreto ingiuntivo e l’azione giudiziale
La mossa
Quando la via amministrativa non basta, il subappaltatore passa al giudice. La mossa tipica è il ricorso per decreto ingiuntivo contro l’appaltatore (artt. 633 e seguenti c.p.c.), fondato sulle fatture, sul contratto di subappalto e sulla contabilità. Talvolta il subappaltatore cita anche la stazione appaltante, sostenendo di avere diritto al pagamento diretto; più spesso si limita a usarla come destinataria di un successivo pignoramento presso terzi.
Il subappaltatore chiede di solito la provvisoria esecutorietà del decreto (art. 642 c.p.c.), soprattutto se dispone di prove scritte qualificate o se allega un pericolo di grave pregiudizio nel ritardo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il decreto ingiuntivo è uno strumento rapido e relativamente economico: il subappaltatore paga il contributo unificato e le spese del proprio legale, ottiene un titolo in poche settimane e, se esecutivo, può pignorare subito. Ma soprattutto, il decreto gli dà forza negoziale: con un titolo in mano, la trattativa si fa da una posizione diversa.
Lo evita invece quando il credito è fragile sul piano documentale (contabilità non firmata, lavorazioni contestate, varianti verbali) o quando teme che l’opposizione lo trascini in un giudizio di cognizione lungo, con una consulenza tecnica sulle lavorazioni. Lo evita anche quando sa che l’appaltatore è vicino a una procedura concorsuale: in quel caso il decreto rischia di diventare inutile, perché il credito andrà comunque fatto valere nella procedura.
I suoi limiti
Contro il decreto ingiuntivo l’appaltatore può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). Si tratta di un giudizio ordinario di cognizione, al quale si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. È uno dei punti in cui occorre non confondere i piani: la sospensione feriale vale per il giudizio civile ordinario di cognizione, mentre nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII, e i termini corrono anche in agosto. Un decreto notificato a fine luglio lascia all’appaltatore un termine di opposizione che “salta” il mese di agosto; un ricorso per misure protettive, invece, segue i suoi tempi senza pause estive.
Altri limiti del creditore nel monitorio:
- deve provare per iscritto il credito; la contabilità unilaterale e le fatture sono sufficienti per ottenere il decreto, ma nell’opposizione l’onere di dimostrare l’esecuzione delle prestazioni e la loro conformità torna in capo al subappaltatore, che è attore in senso sostanziale;
- non può ottenere dal giudice ordinario un ordine di pagamento diretto contro la PA che vada oltre quanto la PA deve effettivamente all’appaltatore, se si segue l’orientamento della delegazione di pagamento;
- se nel frattempo vengono concesse misure protettive nella composizione negoziata o nel concordato, non può iniziare né proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII per la composizione negoziata; art. 54 CCII per gli strumenti di regolazione della crisi), il che svuota di gran parte del suo valore il decreto provvisoriamente esecutivo.
La tua contromossa
La contromossa dipende dalla solidità del credito. Se il credito è contestabile, l’opposizione a decreto ingiuntivo va costruita sui documenti di cantiere: SAL, verbali, ordini di servizio, contestazioni di vizi, penali, compensazioni con danni da ritardo. Si chiede la sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) se il decreto è stato dichiarato esecutivo. Se il credito è fondato, l’opposizione meramente dilatoria è sconsigliabile: conviene usare i 40 giorni per costruire la cornice della crisi e una proposta credibile.
Il punto strategico è il coordinamento dei tempi. Se l’impresa sta per accedere alla composizione negoziata o a un concordato, l’opposizione e la domanda di misure protettive vanno pianificate insieme, perché le misure protettive bloccano l’esecuzione del decreto mentre l’opposizione ne contesta il fondamento. Il commercialista dello staff verifica in parallelo se il credito del subappaltatore è già considerato nel piano e in quale misura.
Le pronunce che ti proteggono
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 5685 del 2 marzo 2020 (richiamata sia dal commento EC News all’ordinanza veronese sia da Cass. n. 23477/2022), hanno stabilito che il pagamento diretto previsto dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 non sopravvive allo scioglimento dell’appalto per fallimento dell’appaltatore e che il corrispettivo delle prestazioni eseguite prima dello scioglimento spetta al curatore. In quella prospettiva, il subappaltatore che ha lavorato per un appaltatore in bonis è un creditore concorsuale come gli altri, soggetto alla par condicio, e non può pretendere la prededuzione. È il principio che rende il decreto ingiuntivo “a rischio” per il subappaltatore se l’impresa approda a una procedura concorsuale liquidatoria.
Quarta mossa: il pignoramento presso terzi dei crediti verso la stazione appaltante
La mossa
Ottenuto un titolo esecutivo (il decreto provvisoriamente esecutivo o divenuto definitivo, oppure una sentenza), il subappaltatore notifica all’appaltatore il precetto e poi un atto di pignoramento presso terzi (art. 543 c.p.c.), indicando come terzo debitore proprio la stazione appaltante. Il bersaglio sono i crediti dell’appaltatore per SAL maturati, per la rata di saldo, per le ritenute di garanzia che verranno svincolate.
È la mossa più aggressiva e anche la più efficace dal suo punto di vista: se la stazione appaltante rende una dichiarazione positiva, il giudice dell’esecuzione assegna le somme al subappaltatore, che a quel punto viene pagato con priorità rispetto agli altri creditori che non hanno pignorato.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il pignoramento presso terzi conviene al subappaltatore perché il terzo è solvibile e perché il vincolo sulle somme scatta con la notifica dell’atto al terzo: da quel momento la stazione appaltante non può più pagare all’appaltatore le somme pignorate, nei limiti di legge. È anche un’arma di pressione formidabile: un’impresa di costruzioni che si vede bloccare i SAL di un cantiere pubblico rischia di non poter pagare dipendenti e fornitori, e quindi di dover cedere a un accordo.
Il subappaltatore la evita quando i crediti dell’appaltatore verso la PA sono già oggetto di cessione a una banca o a un factor (situazione frequentissima nelle imprese edili), perché il pignoramento rischierebbe di cadere nel vuoto. La evita anche quando altri creditori più forti hanno già pignorato, o quando l’appaltatore è prossimo a una procedura che renderebbe il pignoramento inefficace.
I suoi limiti
Il precetto deve precedere il pignoramento e il pignoramento va eseguito entro novanta giorni dalla notifica del precetto, a pena di inefficacia (art. 481 c.p.c.). È una scadenza che il subappaltatore deve rispettare e che va sempre controllata sulle relate di notifica.
Le misure protettive bloccano l’esecuzione. Con la pubblicazione dell’istanza di misure protettive nel registro delle imprese, nella composizione negoziata, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18 CCII); analogo effetto è collegato alla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi con richiesta di misure protettive (art. 54 CCII). Un pignoramento presso terzi notificato dopo quella data si scontra con un divieto preciso; uno già notificato non può proseguire.
I pagamenti della PA di importo superiore a 5.000 euro sono preceduti dalla verifica presso l’agente della riscossione (art. 48-bis D.P.R. 602/1973). Se l’appaltatore ha cartelle scadute e non pagate, le somme possono essere intercettate dal Fisco prima ancora che dal subappaltatore: un elemento che pesa sulla convenienza del pignoramento e sulla strategia complessiva, perché in quella sede entra in gioco la transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII) come strumento per stabilizzare l’esposizione erariale.
Ricordiamo anche che, nel processo esecutivo, la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): i termini per l’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi corrono anche in agosto, e l’opposizione agli atti esecutivi va proposta entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (art. 617 c.p.c.).
La tua contromossa
Le contromosse sono di tre livelli. Il primo è processuale: verifica dei vizi del precetto e del pignoramento (notifica del titolo, importi, interessi, rispetto del termine di novanta giorni, corretta individuazione del terzo e del credito pignorato) con eventuale opposizione agli atti esecutivi o all’esecuzione (artt. 615 e 617 c.p.c.). Il secondo è sostanziale: se il credito pignorato non esiste, è già stato ceduto o è condizionato al collaudo, la dichiarazione del terzo deve rifletterlo, e l’appaltatore deve fornire alla stazione appaltante la documentazione per una dichiarazione corretta.
Il terzo livello è quello che fa davvero la differenza in una crisi: chiedere la conferma delle misure protettive o, se necessario, misure cautelari mirate, prima che l’assegnazione delle somme diventi definitiva. È una corsa contro il tempo, perché nel CCII non c’è sospensione feriale: i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Lo Studio, in questa fase, prepara il ricorso per la conferma delle misure protettive e verifica con l’esperto quali crediti verso le stazioni appaltanti sono indispensabili per la prosecuzione dei cantieri.
Le pronunce che ti proteggono
L’ordinanza del Tribunale di Verona dell’8 aprile 2026, commentata su EC News, è la decisione più significativa per un appaltatore in composizione negoziata. Il Tribunale ha accolto in parte la domanda di un’impresa di opere pubbliche, inibendo per 120 giorni il pagamento diretto a subappaltatori e subcontraenti nel limite del 70% dei loro crediti, lasciando immediatamente pagabile il restante 30% e ordinando alle stazioni appaltanti di versare il 70% dei corrispettivi all’appaltatrice nei termini contrattuali. Il giudice ha qualificato il pagamento diretto come delegazione di pagamento ex lege, ha ritenuto ammissibile una misura cautelare atipica che incide sulle stazioni appaltanti come terzi, purché sentite ai sensi dell’art. 19 CCII, e ha richiesto che la misura fosse provvisoria e reversibile, prendendo come parametro il Fondo “salva opere”. È la prova che il pagamento diretto non è intoccabile: dentro la composizione negoziata, il tribunale può modularlo per proteggere le trattative.
Quinta mossa: la reazione del subappaltatore alla procedura
La mossa
Quando l’appaltatore accede a uno strumento del Codice della crisi, il subappaltatore cambia gioco. Non può più pignorare liberamente, ma può:
- opporsi alla conferma delle misure protettive o chiederne la revoca, sostenendo che non sono funzionali al buon esito delle trattative o che arrecano un pregiudizio sproporzionato (art. 19 CCII);
- chiedere al tribunale di essere escluso dalle misure, dimostrando di essere un piccolo creditore strategico che, senza pagamento, fallirebbe a sua volta;
- nel concordato preventivo, votare contro la proposta o contestare la formazione delle classi, e, nei casi previsti, proporre opposizione all’omologazione;
- nella liquidazione giudiziale, presentare domanda di ammissione al passivo e contestare eventuali crediti di altri.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Il subappaltatore reagisce perché sa che, dentro la procedura, il suo credito per prestazioni anteriori diventa in linea di principio un credito concorsuale chirografario, salvo cause legittime di prelazione. Dal suo punto di vista, conviene ottenere dal tribunale una “corsia preferenziale” o almeno mantenere il pagamento diretto per una parte del credito, come avvenuto nel caso veronese per il 30%.
Il subappaltatore preferisce non contrastare la procedura quando la prosecuzione dell’appalto è la sua vera fonte di guadagno: se il concordato prevede la continuità dei cantieri, il subappaltatore che continua a lavorare viene pagato per le prestazioni successive, e il suo interesse è che il piano riesca.
I suoi limiti
Il subappaltatore non ha un diritto di veto sulla procedura e non può ottenere un trattamento privilegiato senza base legale. Le Sezioni Unite n. 5685/2020 e Cass. n. 23477/2022 escludono che il subappaltatore del fallito possa invocare la prededuzione per prestazioni rese all’appaltatore in bonis. Il Tribunale di Verona, con la sentenza n. 942/2022, si è espresso nel senso della non operatività del pagamento diretto in caso di procedura concorsuale. Se l’estensione dello stesso principio al concordato preventivo sia pacifica va verificato sulla giurisprudenza più recente.
Nel concordato preventivo i contratti con la pubblica amministrazione non si risolvono per effetto del deposito della domanda e i patti contrari sono inefficaci (art. 95, comma 1, CCII); la prosecuzione è consentita se un professionista indipendente attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento (art. 95, comma 2, CCII). Il subappaltatore non può quindi contare sul fatto che la domanda di concordato provochi la caduta dell’appalto e “liberi” le somme.
La tua contromossa
La contromossa è progettuale: costruire un piano che dia al subappaltatore strategico una ragione economica per sostenere la procedura invece di combatterla. Gli strumenti sono diversi:
- nel concordato in continuità, l’art. 100 CCII consente al tribunale di autorizzare il pagamento di crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, quando un professionista indipendente attesta che sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori: un subappaltatore indispensabile per completare l’opera può rientrare in questa ipotesi;
- nella composizione negoziata, l’accordo con il subappaltatore può prevedere un pagamento parziale immediato e il resto a scadenze definite, eventualmente nel quadro di un contratto con uno o più creditori o di un accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII);
- nella formazione delle classi del concordato, i subappaltatori possono essere raggruppati secondo interessi economici omogenei, con un trattamento coerente con il loro ruolo nella continuità.
Questo approccio ha un fondamento giuridico e uno economico. Il fondamento giuridico è che la legge consente trattamenti differenziati solo se giustificati e attestati; quello economico è che il subappaltatore che vede una prospettiva concreta di pagamento tende a preferirla a una lunga attesa nel concorso.
Le pronunce che ti proteggono
Oltre alle Sezioni Unite del 2020, va considerata la sentenza delle Sezioni Unite n. 9816 del 13 aprile 2023, richiamata nel commento EC News, sul carattere vincolato della verifica del credito per l’accesso al Fondo “salva opere”. Il Fondo, istituito dall’art. 47 del D.L. 34/2019, convertito dalla L. 58/2019, interviene a favore di subappaltatori, subaffidatari e subfornitori in caso di procedura concorsuale dell’appaltatore, nei limiti del 70% dei crediti insoluti. Per l’appaltatore in crisi la sua esistenza è un argomento negoziale: il subappaltatore non è privo di tutela, e un accordo che gli garantisca una percentuale significativa in tempi certi può essere più conveniente della via del Fondo, che richiede l’apertura di una procedura concorsuale e la verifica del credito.
Sesta mossa: l’istanza di apertura della liquidazione giudiziale
La mossa
L’ultima mossa, la più drastica, è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale dell’appaltatore, che qualsiasi creditore può presentare (art. 37 CCII). Il subappaltatore la usa raramente come obiettivo reale e più spesso come minaccia: sa che, una volta aperta la liquidazione, il suo credito sarà concorsuale. Ma la usa per costringere l’appaltatore a sedersi al tavolo, o quando ritiene che l’impresa sia irrimediabilmente insolvente e preferisce accedere al Fondo “salva opere” piuttosto che restare in un limbo.
Perché la fa (e quando preferisce non farla)
Dal suo punto di vista, conviene quando la composizione negoziata o il concordato gli appaiono tentativi dilatori senza prospettive. In quel caso la liquidazione giudiziale apre la strada al Fondo e a una ripartizione definitiva. Preferisce non farla quando l’appalto è ancora in corso e redditizio: la liquidazione giudiziale comporta, per l’appalto, lo scioglimento salvo subentro del curatore (art. 186 CCII), e con esso la fine del subappalto.
I suoi limiti
Il ricorso richiede la prova dello stato di insolvenza e il superamento delle soglie minime di debiti scaduti previste dal Codice. Soprattutto, la pendenza di trattative nella composizione negoziata con misure protettive confermate impedisce la pronuncia della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fino alla conclusione delle trattative o all’archiviazione dell’istanza, salvo che il tribunale disponga diversamente revocando le misure. E se è già pendente una domanda di concordato preventivo, il tribunale tratta prima quest’ultima, nei limiti e con le modalità che il Codice prevede per il coordinamento delle domande.
La tua contromossa
La contromossa è non arrivare impreparati: un’impresa che ha già una procedura in corso, un piano e un’attestazione ha un argomento solido da opporre all’istanza. Se l’istanza è proposta prima, la difesa nel procedimento di liquidazione si concentra sull’insussistenza dell’insolvenza (crisi reversibile, crediti verso la PA esigibili, prospettiva di continuità) e sulla presentazione, nei termini assegnati, di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi. Anche qui, i termini del CCII corrono in agosto: l’art. 9, comma 1, esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.
Le pronunce che ti proteggono
Il quadro giurisprudenziale già visto (Sezioni Unite n. 5685/2020, Cass. n. 23477/2022, Tribunale di Roma n. 18327/2022) è qui un’arma per entrambi: dice al subappaltatore che, con la liquidazione giudiziale, perderebbe il pagamento diretto, e dice all’appaltatore che la minaccia del ricorso ha un costo anche per chi la formula. È spesso questo il punto in cui la convenienza del subappaltatore si sposta dalla rottura all’accordo.
Come si gioca la partita: tre simulazioni mossa per mossa
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio.
Ipotesi 1 – Il subappaltatore piccola impresa e la risposta tecnica. Appalto di riqualificazione di un edificio scolastico, importo contrattuale 1.384.600 €. Subappalto per impianti elettrici, 213.750 €. Il subappaltatore, piccola impresa, vanta fatture non pagate per 61.380 € e il 26 ottobre 2026 (lunedì) chiede alla stazione appaltante il pagamento diretto ai sensi dell’art. 119, comma 11, lettera a). L’appaltatore verifica la contabilità: delle lavorazioni fatturate, 14.920 € riguardano un quadro elettrico non ancora collaudato e contestato dal direttore dei lavori, e 3.240 € sono penali per ritardo previste dal contratto di subappalto. Il 5 novembre 2026 (giovedì) l’appaltatore invia al RUP una nota documentata. Esito: la stazione appaltante, che non può pagare più di quanto dovuto all’appaltatore per prestazioni contabilizzate, dispone il pagamento diretto per 43.220 € (61.380 – 14.920 – 3.240) e sospende il resto in attesa della verifica. L’appaltatore incassa il residuo del SAL e mantiene il controllo sulle somme contestate.
Ipotesi 2 – Il decreto ingiuntivo notificato a luglio. Subappaltatore di movimento terra, credito 87.415 €. Ottiene un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo, notificato all’appaltatore il 20 luglio 2026. Il termine di 40 giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.) è soggetto alla sospensione feriale perché si tratta di un giudizio di cognizione: decorrono 11 giorni dal 21 al 31 luglio, il termine si sospende dal 1° al 31 agosto e riprende il 1° settembre per i 29 giorni residui, scadendo il 29 settembre 2026 (martedì). Nel frattempo l’impresa, in crisi, presenta istanza di composizione negoziata e chiede misure protettive: qui non c’è nessuna sospensione estiva, perché l’art. 9, comma 1, CCII la esclude, e il ricorso per la conferma va depositato nei tempi stretti previsti dall’art. 19 CCII anche se la pubblicazione dell’istanza avviene in agosto. Esito: l’impresa propone opposizione al decreto contestando 22.600 € di lavorazioni eseguite in difformità; il subappaltatore, che non può comunque avviare l’esecuzione finché le misure protettive sono efficaci, si trova davanti a un giudizio lungo su una parte del credito e a una procedura che blocca il resto. A quel punto, per la controparte, la convenienza economica di proseguire sulla via giudiziale diventa minima, e un accordo sulla parte non contestata (64.815 €) con pagamento dilazionato garantito dai SAL futuri diventa razionale.
Ipotesi 3 – Il pignoramento presso terzi e le misure protettive. Appaltatore con tre cantieri pubblici, debiti scaduti verso subappaltatori per 412.870 €. Un subappaltatore, titolare di un decreto esecutivo per 128.330 €, notifica il precetto il 9 novembre 2026 (lunedì): ha tempo fino a novanta giorni per pignorare. Il 19 novembre 2026 (giovedì) l’appaltatore pubblica l’istanza di misure protettive nella composizione negoziata. Il pignoramento presso terzi che il subappaltatore intendeva notificare al Comune committente a dicembre non può più essere iniziato. Contemporaneamente altri due subappaltatori chiedono il pagamento diretto. L’impresa chiede al tribunale, sentite le stazioni appaltanti, una misura cautelare che moduli i pagamenti diretti: se il tribunale seguisse un’impostazione simile a quella dell’ordinanza veronese dell’8 aprile 2026 (inibitoria del 70% per un periodo limitato), i subappaltatori incasserebbero subito il 30% dei crediti certi e liquidi e l’impresa riceverebbe il 70% dei SAL per pagare manodopera e forniture necessarie alla prosecuzione. Esito: le trattative proseguono con risorse sufficienti, e i subappaltatori hanno un incentivo concreto ad aderire a un accordo che preveda il pagamento del residuo.
Quando al subappaltatore conviene trattare
La lettura strategica che manca quasi sempre è questa: il subappaltatore non è più disposto a trattare quando è più debole, ma quando la sua convenienza cambia. Ci sono quattro momenti precisi in cui questo accade.
Primo momento: quando la stazione appaltante sospende il pagamento diretto per contestazioni. Finché il subappaltatore crede che la PA pagherà, non ha motivo di concedere nulla. Quando la PA, davanti a una contestazione documentata, si ferma, il subappaltatore capisce che dovrà aspettare l’esito delle verifiche. È il momento ideale per proporre un pagamento della parte non contestata in tempi brevi, in cambio della rinuncia temporanea alle pretese sul resto.
Secondo momento: quando vengono pubblicate le misure protettive. Da quel giorno il subappaltatore non può più iniziare né proseguire azioni esecutive o cautelari. La sua leva principale si riduce. Allo stesso tempo, però, il subappaltatore resta un interlocutore indispensabile se il cantiere deve continuare. È qui che si apre lo spazio per un accordo di pagamento dilazionato, garantito da una quota dei SAL futuri o da una cessione mirata di crediti, compatibile con il piano di risanamento e condiviso con l’esperto.
Terzo momento: quando il subappaltatore valuta la via del Fondo “salva opere”. Il Fondo copre fino al 70% dei crediti insoluti, ma solo dopo una procedura concorsuale e una verifica del credito. Per un’impresa piccola che deve pagare dipendenti e fornitori, una percentuale analoga o superiore pagata subito, in un accordo stragiudiziale o in un concordato in continuità, può essere preferibile. È un confronto che il commercialista dello staff traduce in numeri: valore attuale dell’offerta, tempi, rischio di contestazione del credito.
Quarto momento: quando il cantiere sta per chiudersi. Alla fine dei lavori, con la rata di saldo e lo svincolo delle ritenute, il subappaltatore sa che la “torta” da cui può essere pagato è definita. Se l’appaltatore offre un saldo e stralcio sulla quota residua, pagato con la rata di saldo, il subappaltatore valuta la certezza dell’incasso contro il rischio di una procedura. Spesso accetta.
In tutti questi momenti la regola è la stessa: l’offerta va fatta quando la convenienza dell’altra parte si è appena spostata, non prima e non troppo tardi. Una proposta di saldo e stralcio fatta prima della contestazione alla PA viene rifiutata; la stessa proposta fatta dopo la sospensione del pagamento diretto o dopo la pubblicazione delle misure protettive ha molte più probabilità di essere accolta. Vale anche il contrario: insistere su una proposta già respinta, senza che nel frattempo sia cambiato nulla, indebolisce la posizione dell’appaltatore. E ogni accordo con un subappaltatore va reso coerente con il piano: un pagamento che favorisca un creditore a danno degli altri, fuori dagli strumenti previsti, può esporre a contestazioni nella procedura e richiede sempre una valutazione con l’esperto e con i professionisti che seguono l’impresa.
La partita in tabella: mosse, vincoli, contromosse, finestre utili
La tabella riassume la sequenza tipica. I termini indicati sono quelli generali; nel caso concreto vanno verificati sui documenti di gara, sul contratto di subappalto e sugli atti notificati.
| Mossa del subappaltatore | Termine o condizione che lo vincola | Contromossa dell’appaltatore | Finestra utile |
|---|---|---|---|
| Richiesta di pagamento diretto (art. 119, c. 11, D.Lgs. 36/2023) | Solo prestazioni eseguite e contabilizzate; subappalto autorizzato; per la lett. c) natura del contratto compatibile | Nota tecnica al RUP su an, quantum ed esigibilità; contestazione della qualifica di micro o piccola impresa se infondata | Prima che la stazione appaltante disponga il pagamento |
| Segnalazione di inadempimento e pressione su DURC | La sospensione dei pagamenti presuppone appaltatore in bonis (Cass. 23477/2022); intervento sostitutivo con destinazione vincolata | Prova del controllo del cantiere; separazione del piano contributivo da quello commerciale; accesso alla composizione negoziata | Appena arriva la segnalazione, prima di eventuali provvedimenti dell’ente |
| Decreto ingiuntivo (artt. 633 ss. c.p.c.) | Opposizione entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), con sospensione feriale 1-31 agosto | Opposizione documentata; istanza di sospensione della provvisoria esecuzione (art. 649 c.p.c.) | Entro il termine di opposizione, coordinato con eventuale domanda di misure protettive |
| Precetto e pignoramento presso terzi verso la PA | Pignoramento entro 90 giorni dal precetto (art. 481 c.p.c.); verifica art. 48-bis D.P.R. 602/1973 per pagamenti PA oltre 5.000 € | Opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. (nessuna sospensione feriale); misure protettive (artt. 18-19 e 54 CCII) | Prima della notifica dell’atto al terzo o comunque prima dell’assegnazione |
| Opposizione alle misure protettive o richiesta di esclusione | Il tribunale valuta funzionalità e proporzionalità (art. 19 CCII); termini senza sospensione feriale (art. 9, c. 1, CCII) | Prova della funzionalità delle misure; proposta di modulazione (es. quota pagabile subito) | Nell’udienza fissata dal tribunale per la conferma |
| Voto contrario o opposizione nel concordato | Contratti con la PA non si risolvono per la domanda (art. 95 CCII); prededuzione esclusa per prestazioni anteriori (Cass. S.U. 5685/2020) | Classi omogenee; pagamento di crediti essenziali autorizzato (art. 100 CCII) | In fase di predisposizione del piano e prima del voto |
| Ricorso per liquidazione giudiziale (art. 37 CCII) | Prova dell’insolvenza; con misure protettive confermate la sentenza di apertura è impedita salvo revoca | Difesa sull’insolvenza; domanda di accesso a uno strumento di regolazione | Dal momento della notifica del ricorso, senza pause estive |
Le domande di chi ha un subappaltatore alle calcagna
“La stazione appaltante può pagare il subappaltatore senza chiedermi nulla?”
Nella pratica può farlo nei casi dell’art. 119, comma 11, ma deve pagare solo ciò che è dovuto per prestazioni eseguite e contabilizzate. Per questo è essenziale far arrivare subito al RUP la propria ricostruzione documentata: se il credito è contestato, un’amministrazione prudente non paga somme incerte, perché rischierebbe di dover pagare due volte.
“Se il subappaltatore è una piccola impresa, non posso fare nulla?”
Puoi contestare l’importo, non il meccanismo. La lettera a) dell’art. 119, comma 11, opera a favore di micro e piccole imprese; ma l’importo resta legato alle prestazioni effettivamente eseguite e dovute, e la qualifica di piccola impresa va verificata. Inoltre, nei casi a) e c), sei liberato dalla responsabilità solidale per gli obblighi retributivi e contributivi del subappaltatore (art. 119, comma 6).
“Se entro in composizione negoziata, il pagamento diretto si blocca automaticamente?”
No, non automaticamente. Le misure protettive dell’art. 18 CCII impediscono le azioni esecutive e cautelari dei creditori, ma per incidere sul pagamento diretto da parte della stazione appaltante è stata necessaria, nel caso del Tribunale di Verona dell’8 aprile 2026, una misura cautelare specifica, adottata sentite le stazioni appaltanti e limitata nel tempo e nella percentuale.
“Ho ricevuto un decreto ingiuntivo il 20 luglio: ho perso agosto?”
No: l’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario e beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Attenzione però: se nel frattempo avvii una procedura del CCII, quei termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII), e lo stesso vale per le opposizioni nel processo esecutivo.
“Se faccio domanda di concordato, il Comune può risolvere il contratto?”
Non per il solo deposito della domanda. L’art. 95, comma 1, CCII stabilisce che i contratti in corso con le pubbliche amministrazioni non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato e rende inefficaci i patti contrari; la prosecuzione richiede l’attestazione di un professionista indipendente (art. 95, comma 2).
“Il subappaltatore può fare causa direttamente al Comune per essere pagato?”
Secondo l’orientamento prevalente, non ha un’azione diretta autonoma verso la stazione appaltante. Il pagamento diretto è inquadrato come delegazione di pagamento ex lege,: il subappaltatore partecipa al credito dell’appaltatore e non ha, di regola, un credito proprio verso la PA. Una clausola della lex specialis formulata come obbligo autonomo potrebbe cambiare il quadro: per questo il bando e il capitolato vanno sempre letti con attenzione.
“Posso pagare subito il subappaltatore indispensabile e far aspettare gli altri?”
Solo con gli strumenti previsti. Nel concordato in continuità l’art. 100 CCII consente, con autorizzazione del tribunale e attestazione, il pagamento di crediti anteriori per prestazioni essenziali alla prosecuzione; fuori da questi strumenti un pagamento preferenziale può essere contestato.
I paletti fissati dai giudici
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati, ordinati secondo la mossa del subappaltatore che ciascuno limita. Per ognuno è indicato il tipo di fonte consultata.
Paletti sulla richiesta di pagamento diretto (prima mossa)
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Trib. Roma, sentenza n. 18327 del 13 dicembre 2022. Qualifica il pagamento diretto al subappaltatore come delegazione di pagamento ex lege e ne esclude l’operatività in caso di procedura concorsuale dell’appaltatore. Rilevanza: è il fondamento della regola per cui la PA paga con somme dovute all’appaltatore e non assume un debito nuovo. (Principio riportato nel commento EC News e in una massima di merito su codiceappalti.it.)
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App. Bologna, sentenza n. 1850 del 3 ottobre 2024. Richiamata per la qualificazione del pagamento diretto come delegazione di pagamento. Rilevanza: conferma in appello l’orientamento che consente all’appaltatore di eccepire alla PA l’inesistenza o l’inesigibilità delle somme. (Citazione letta nel commento EC News.)
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App. Milano, sentenza n. 1805 del 19 giugno 2025. Stesso inquadramento come delegazione di pagamento. Rilevanza: consolida l’orientamento nel distretto lombardo. (Citazione letta nel commento EC News.)
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Trib. Napoli, sentenza n. 5031 del 26 marzo 2026. Richiamata nello stesso senso. Rilevanza: mostra che l’orientamento è tuttora seguito nel 2026. (Citazione letta nel commento EC News.)
Paletti sulla pressione verso la stazione appaltante (seconda mossa)
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Cass. civ., sez. I, sentenza n. 23477 del 27 luglio 2022. Il fallimento scioglie l’appalto di opera pubblica salvo subentro del curatore; la delegazione di pagamento contenuta in un atto integrativo segue la sorte dell’appalto; il meccanismo di sospensione dei pagamenti dell’art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006 riguarda solo l’impresa in bonis; il subappaltatore è creditore concorsuale e non può invocare la prededuzione. Rilevanza: delimita il peso della segnalazione di inadempimento quando l’impresa approda a una procedura. (Commento su dirittobancario.it.)
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Cass. n. 33350/2018. La norma sul pagamento diretto tutela anzitutto l’interesse pubblico alla tempestiva esecuzione e al controllo dell’opera, e solo indirettamente il subappaltatore. Rilevanza: la PA valuta il pagamento diretto in funzione dell’interesse pubblico, non come garante del subappaltatore. (Principio riportato in una massima di merito su codiceappalti.it; testo della Cassazione da verificare.)
Paletti sul decreto ingiuntivo e sul concorso (terza e quinta mossa)
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Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 5685 del 2 marzo 2020. Il pagamento diretto previsto dall’art. 105, comma 13, D.Lgs. 50/2016 non sopravvive allo scioglimento dell’appalto per fallimento dell’appaltatore; il corrispettivo delle prestazioni anteriori spetta al curatore. Rilevanza: è il paletto principale per il subappaltatore che conta sul pagamento diretto in una procedura liquidatoria. (Richiamata nel commento EC News e da Cass. n. 23477/2022.)
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Trib. Verona, sentenza n. 942/2022. Non operatività del pagamento diretto in caso di procedura concorsuale dell’appaltatore. Rilevanza: conferma in sede di merito il principio delle Sezioni Unite. (Richiamata in una massima di merito su codiceappalti.it.)
Paletti sul pignoramento e sulle misure della crisi (quarta e sesta mossa)
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Trib. Verona, ordinanza dell’8 aprile 2026 (numero non indicato nella fonte). In composizione negoziata, misura cautelare atipica che inibisce per 120 giorni il pagamento diretto a subappaltatori e subcontraenti nel limite del 70% dei crediti, con ordine alle stazioni appaltanti, sentite ai sensi dell’art. 19 CCII, di versare il 70% dei corrispettivi all’appaltatrice. Rilevanza: è il precedente più vicino al problema del titolo. (Commento EC News dell’8 settembre 2026, massima non ufficiale.)
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Cass. civ., Sezioni Unite, sentenza n. 9816 del 13 aprile 2023. Carattere vincolato della verifica del credito per l’accesso al Fondo “salva opere”. Rilevanza: chiarisce che la tutela del subappaltatore attraverso il Fondo passa da una verifica e non è automatica, elemento che pesa nella trattativa. (Richiamata nel commento EC News.)
Cosa fa lo Studio Monardo quando un subappaltatore chiede il pagamento diretto
Giochiamo la partita al posto tuo: analizziamo le mosse già fatte dal subappaltatore, intercettiamo i vizi dei suoi atti, presidiamo le scadenze che deve rispettare e apriamo il tavolo della trattativa nel momento in cui la sua convenienza si sposta. Concretamente:
- Ricostruiamo la posizione contabile del subappalto: confrontiamo fatture, SAL, libretto delle misure, ordini di servizio e contestazioni, per stabilire quanto è davvero dovuto ed esigibile.
- Redigiamo la nota tecnica alla stazione appaltante sull’art. 119, comma 11, D.Lgs. 36/2023, contestando importi non dovuti, qualifiche dimensionali errate e presupposti mancanti, prima che il pagamento venga disposto.
- Esaminiamo la lex specialis e il contratto di subappalto, per verificare se contengono clausole di pagamento diretto con formulazione particolare, che possano cambiare l’inquadramento.
- Verifichiamo la regolarità del decreto ingiuntivo, del precetto e del pignoramento: notifiche, importi, interessi, termine di novanta giorni, corretta indicazione del terzo e del credito.
- Proponiamo le opposizioni necessarie (a decreto ingiuntivo, all’esecuzione, agli atti esecutivi), calcolando i termini con e senza sospensione feriale a seconda del tipo di giudizio.
- Valutiamo con il commercialista dello staff lo strumento della crisi più adatto: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo in continuità, o per l’impresa minore il concordato minore.
- Prepariamo l’accesso alla composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, con la richiesta, se necessaria, di misure cautelari mirate sui pagamenti diretti, da discutere in contraddittorio con le stazioni appaltanti.
- Gestiamo la comunicazione con RUP e stazioni appaltanti sugli effetti della procedura, anche alla luce dell’art. 95 CCII sulla prosecuzione dei contratti pubblici.
- Impostiamo la trattativa con i subappaltatori strategici: proposte di pagamento parziale, dilazioni garantite da SAL futuri, verifica della possibilità di autorizzazione ex art. 100 CCII nel concordato in continuità.
- Seguiamo il contenzioso che ne deriva fino all’ultimo grado, con la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In questa partita contano soprattutto due abilitazioni. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di impostare la composizione negoziata conoscendone le logiche dall’interno, inclusi i rapporti con le stazioni appaltanti che il tribunale deve sentire quando le misure incidono su di loro. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità: la questione del pagamento diretto nelle procedure concorsuali è stata decisa più volte dalla Cassazione, anche a Sezioni Unite, e lo stesso difensore può seguire la causa dal primo grado fino al giudizio di legittimità senza cambiare linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti legge il caso anche sul piano economico: calcola la convenienza del subappaltatore tra pagamento diretto, Fondo “salva opere” e accordo, e verifica la sostenibilità di ogni proposta nel piano.
Chiusura: muovere nei tempi giusti
Il subappaltatore che chiede il pagamento diretto non è un nemico da abbattere, ma una controparte razionale che sfrutta una regola del Codice dei contratti nel momento in cui teme di restare senza pagamento. L’appaltatore in crisi che risponde con una nota tecnica alla stazione appaltante, che conosce i limiti della delegazione di pagamento e che sa quando e come aprire la composizione negoziata o un concordato, cambia gli equilibri della partita. Nelle procedure esecutive e concorsuali non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti.
Lo Studio Monardo si occupa di questo problema perché si trova esattamente tra appalti pubblici e crisi d’impresa: l’Avv. Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, coordina uno staff di avvocati e commercialisti che lavora sui numeri del cantiere ed è avvocato cassazionista, quindi in grado di sostenere la stessa strategia fino all’ultimo grado.
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