Il giorno in cui il tribunale apre la liquidazione giudiziale di una mandante, la mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese scopre di avere tre problemi nello stesso momento. Il primo è il cantiere, o il servizio, che deve proseguire: la stazione appaltante non ha firmato un contratto con “quote”, ha firmato con un raggruppamento che risponde in solido. Il secondo è il rapporto con la curatela della mandante, che pretenderà la quota di corrispettivi maturata dalla fallita e che, nello stesso tempo, lascerà alla mandataria crediti di rivalsa difficili da recuperare. Il terzo, quando la mandataria è già essa stessa in tensione finanziaria, è il rischio che l’insolvenza della socia di cordata trascini giù anche lei: risoluzione del contratto, escussione delle garanzie, perdita dei requisiti per le gare future.
Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Questa inchiesta ricostruisce la vicenda in sequenza, dal giorno della sentenza alla chiusura dei conti, con le norme vigenti a ottobre 2026: il Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023, come corretto dal D.Lgs. 209/2024) e il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, nella versione successiva al D.Lgs. 136/2024).
La timeline, in sintesi, è questa. Giorno 0: la sentenza di liquidazione giudiziale della mandante. Prima settimana: comunicazioni, mappatura delle quote e dei requisiti. Primo mese: la scelta della strada contrattuale (prosecuzione con riduzione del raggruppamento, subentro del curatore, successione di un nuovo operatore). Primi due mesi: la messa in mora del curatore sui contratti pendenti e, se la mandataria è in difficoltà, l’accesso alla composizione negoziata con le misure protettive. Entro quattro mesi: l’udienza di verifica dei crediti. Dopo sei-dodici mesi: la regolazione dei conti con la curatela, le riserve, il collaudo, le garanzie.
Perché questo tema riguarda da vicino lo Studio Monardo? Perché sta esattamente all’incrocio tra appalto pubblico in esecuzione e crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento che più spesso consente alla mandataria di proteggere il contratto mentre gestisce l’insolvenza della socia. Ed è avvocato cassazionista, il che permette di seguire con la stessa linea anche il contenzioso con la curatela o con la stazione appaltante fino all’ultimo grado.
📩 Il calendario della mandataria parte dal giorno della sentenza: contattaci ora, trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
La mappa temporale: dieci tappe dal fallimento della mandante alla chiusura dei conti
Prima di entrare nelle singole fasi, conviene vedere l’intero percorso su una sola pagina. La tabella che segue mette in fila gli eventi, la norma che li governa, il termine che si attiva e la sezione in cui ogni tappa viene sviluppata. Due avvertenze di metodo, che valgono per tutto l’articolo.
La prima: i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi non conoscono sospensione feriale. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto per tutti i procedimenti regolati dal Codice: la domanda di ammissione al passivo, l’opposizione allo stato passivo, i termini della composizione negoziata e del concordato corrono anche in agosto. Diverso il caso del processo civile ordinario di cognizione (per esempio la causa di rendiconto tra mandante e mandataria), del processo amministrativo e del processo tributario: lì vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Confondere i due binari è uno degli errori più costosi.
La seconda: i tempi “reali” indicati nelle tappe sono indicazioni di prassi, non statistiche ufficiali. Ogni tribunale, ogni curatela e ogni stazione appaltante ha ritmi propri.
| Tappa | Quando | Evento | Norma di riferimento | Termine che si attiva |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Sentenza di liquidazione giudiziale della mandante | artt. 49, 172 CCII | Sospensione dei contratti pendenti fino alla scelta del curatore |
| 2 | Giorni 1-7 | Comunicazioni alla stazione appaltante e al curatore, mappatura di quote e requisiti | art. 68, commi 7 e 9, D.Lgs. 36/2023 | Nessun termine di legge, ma decisivo per la tappa 3 |
| 3 | Giorni 7-30 | Scelta della strada contrattuale: riduzione del raggruppamento, subentro del curatore, successione | artt. 68 c. 17, 120 c. 1 lett. d), 124 D.Lgs. 36/2023 | Autorizzazione del giudice delegato per il curatore |
| 4 | Entro 60 giorni | Messa in mora del curatore sui rapporti pendenti | art. 172, comma 2, CCII | Termine fissato dal giudice delegato, non superiore a 60 giorni |
| 5 | Giorni 10-120 | La mandataria in crisi: composizione negoziata e misure protettive | artt. 12-25 CCII, in particolare artt. 17-19 | Ricorso per la conferma delle misure lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza |
| 6 | Almeno 30 giorni prima dell’udienza | Domanda di ammissione al passivo della mandante | art. 201 CCII | Domanda tempestiva entro 30 giorni prima dell’udienza di verifica |
| 7 | Mesi 1-6 | Conti con la curatela: SAL, anticipazione, compensazione, riserve | artt. 155 CCII, 68 c. 9 D.Lgs. 36/2023 | Termini contrattuali e di iscrizione delle riserve |
| 8 | Entro 120 giorni circa dalla sentenza | Udienza di verifica e stato passivo esecutivo | artt. 49, 203-204 CCII | Opposizione allo stato passivo entro 30 giorni dalla comunicazione |
| 9 | Fino a 6 mesi dal decreto | Domande tardive | art. 208 CCII | Domanda tardiva entro 6 mesi dal deposito del decreto di esecutività |
| 10 | Mesi 6-36 | Ultimazione, collaudo, svincolo delle garanzie, contenzioso residuo e riparti | D.Lgs. 36/2023, c.c., CCII | Termini contrattuali e processuali (feriale solo fuori dal CCII) |
Le sezioni che seguono sviluppano le tappe in quest’ordine. Le tappe 4, 5 e 6 si sovrappongono nel tempo: è normale, ed è proprio la sovrapposizione a rendere difficile la gestione senza una regia unica.
Giorno 0: la sentenza che apre la liquidazione giudiziale della mandante
Cosa succede
Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale della mandante. Da quel momento l’impresa perde l’amministrazione dei propri beni, che passa al curatore; i suoi crediti, compresa la quota di corrispettivo maturata nell’appalto, diventano attivo della procedura; i suoi debiti, compresi quelli verso la mandataria, diventano passivo da accertare nel concorso. Nel cantiere, o nel servizio, la mandante spesso smette di lavorare il giorno stesso: i dipendenti restano senza direttive, i subappaltatori della mandante bloccano le forniture, i mezzi vengono fermati.
La mandataria, però, non è parte della procedura. Continua a esistere come impresa autonoma e, verso la stazione appaltante, resta l’interlocutore esclusivo del raggruppamento. È qui che il calendario comincia a correre per lei.
La norma
Il Codice dei contratti pubblici disciplina il raggruppamento all’art. 68. Il mandato collettivo speciale conferito alla mandataria è gratuito e irrevocabile e la sua revoca non ha effetti verso la stazione appaltante (comma 6); alla mandataria spetta la rappresentanza esclusiva dei mandanti, anche processuale, verso l’amministrazione (comma 7); il mandato non crea un’organizzazione comune e ciascuna impresa resta autonoma sul piano gestionale, fiscale e previdenziale (comma 8). Soprattutto, l’offerta del raggruppamento determina la responsabilità solidale di tutte le imprese verso la stazione appaltante, i subappaltatori e i fornitori (comma 9).
Sul versante della crisi, la sentenza di apertura (art. 49 CCII) produce l’effetto tipico sui contratti pendenti: l’art. 172 CCII stabilisce che l’esecuzione dei rapporti non ancora eseguiti da entrambe le parti resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di subentrare o di sciogliersi. Il contratto con la stazione appaltante e il mandato collettivo interno al raggruppamento sono, a tutti gli effetti, rapporti che la sentenza mette in “pausa” per la parte della mandante.
Il Codice dei contratti affronta l’insolvenza in fase di esecuzione soprattutto con l’art. 124: in caso di liquidazione giudiziale dell’appaltatore la stazione appaltante può interpellare progressivamente i partecipanti alla gara originaria per il completamento (commi 1 e 2); il curatore autorizzato all’esercizio provvisorio può però proseguire i contratti già stipulati, previa autorizzazione del giudice delegato (comma 4). Nel nuovo Codice non abbiamo trovato una norma che riproduca alla lettera la vecchia regola dell’art. 48, commi 17 e 18, del D.Lgs. 50/2016 sulla liquidazione della mandante: la disciplina va ricostruita combinando l’art. 68, comma 17 (recesso di una o più imprese con requisiti sufficienti in capo alle restanti), l’art. 120, comma 1, lettera d), n. 2 (successione per insolvenza di un operatore che soddisfi i criteri di selezione) e l’art. 124. È un punto da verificare con attenzione sul testo e sui documenti di gara di ogni singolo appalto.
I termini che si attivano
Il giorno 0 non fa partire un termine perentorio a carico della mandataria. Fa partire, però, due orologi indiretti. Il primo è quello della procedura concorsuale: con la sentenza il tribunale fissa la data dell’udienza di esame dello stato passivo, di regola entro 120 giorni, e da quella data si calcola, a ritroso, il termine di 30 giorni prima dell’udienza per depositare la domanda di ammissione al passivo. Il secondo è quello contrattuale: dal giorno 0 la quota di prestazioni della mandante non viene più eseguita, e i ritardi si accumulano sul cronoprogramma dell’intero raggruppamento.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva del giorno 0 è l’acquisizione immediata delle informazioni. La mandataria deve procurarsi la sentenza, il nome del curatore, la data dell’udienza di verifica; deve fotografare lo stato del cantiere (verbale di constatazione, possibilmente in contraddittorio con il direttore dei lavori o con il direttore dell’esecuzione); deve ricostruire quanto la mandante ha eseguito, quanto è stato contabilizzato e quanto è stato pagato. Non deve, invece, compiere atti unilaterali sulla quota della mandante (per esempio incassare e trattenere somme di sua spettanza, o “prendersi” i mezzi della fallita in cantiere) senza un accordo con il curatore: sono condotte che espongono a contestazioni della curatela.
L’errore tipico di questa fase
Pensare che il problema sia “della mandante”. La responsabilità solidale dell’art. 68, comma 9, rende la mandataria esposta verso la stazione appaltante per l’intera prestazione, compresa la parte che doveva eseguire la fallita. Il secondo errore è aspettare che sia la stazione appaltante a muoversi: quando l’amministrazione si muove per prima, di solito lo fa contestando ritardi.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 dura, appunto, un giorno. Ma nella prassi la notizia della sentenza arriva alla mandataria con qualche giorno di ritardo, a volte attraverso il registro delle imprese o il subappaltatore che non viene pagato. Ogni giorno perso qui si paga nelle tappe successive.
Dal giorno 1 al giorno 7: comunicazioni, mappatura delle quote e prima verifica dei requisiti
Cosa succede
Siamo nella prima settimana. A questo punto la procedura entra in una fase che la legge non scandisce con termini precisi, ma che decide quasi tutto quello che viene dopo. La mandataria deve comunicare alla stazione appaltante l’evento e la propria intenzione di garantire la continuità; deve scrivere al curatore per aprire un canale di confronto sui rapporti pendenti; deve verificare, carte alla mano, se le imprese restanti possiedono i requisiti per eseguire anche la quota della fallita.
La mappatura è un lavoro tecnico. Servono: l’atto costitutivo del raggruppamento con il mandato; la dichiarazione delle quote di esecuzione resa in gara (art. 68, comma 2: in offerta vanno indicate le categorie di lavori o le parti del servizio che ciascuno eseguirà); le attestazioni di qualificazione delle imprese restanti; la contabilità dei lavori (SAL, certificati di pagamento, eventuali riserve iscritte); il quadro dei subappalti autorizzati alla mandante.
La norma
Il requisito di partecipazione del raggruppamento è “cumulativo”: l’art. 68, comma 11, ammette il raggruppamento se i partecipanti possiedono complessivamente i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, fermo restando che chi esegue deve avere i requisiti per la prestazione che assume. L’art. 68, comma 13, impone a tutti i partecipanti i requisiti generali degli artt. 94 e 95. Sul punto il Consiglio di Stato, nella relazione illustrativa al Codice, richiama Cons. Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2367, e la Corte di giustizia UE, Sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/20, che ha superato la regola interna secondo cui la mandataria doveva eseguire le prestazioni “in misura maggioritaria”. Per la mandataria in crisi questo significa che non esiste più un obbligo di “pesare” di più nell’esecuzione: conta che, dopo l’uscita della fallita, le restanti coprano davvero le prestazioni residue.
I termini che si attivano
Nessun termine perentorio. Ma attenzione: se nel frattempo la mandante viene colpita anche da un’informazione antimafia interdittiva (eventualità non rara quando l’insolvenza si accompagna a indagini), si applica un binario speciale. Il Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867, ha ritenuto che dopo la stipula la sostituzione della mandante interdetta sia regolata dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011, norma speciale rispetto all’art. 97 del Codice, e che il termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto per sostituire o estromettere la mandante sia perentorio, anche se la legge non lo qualifica espressamente così. È un termine che non conosce né sospensioni feriali né proroghe “di fatto”: la dichiarazione va fatta dalle imprese restanti.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva della prima settimana è la comunicazione formale e documentata. Una PEC alla stazione appaltante che: dà atto della sentenza; dichiara la volontà del raggruppamento di proseguire; anticipa la soluzione che si intende proporre (riduzione del raggruppamento con esecuzione diretta della quota, oppure coinvolgimento di un’altra mandante già presente, oppure dialogo con il curatore sull’esercizio provvisorio); chiede un incontro con il RUP. Una seconda PEC al curatore che: segnala il rapporto pendente; chiede quali siano le intenzioni della procedura; propone la redazione congiunta di uno stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla mandante.
Ancora: la mandataria deve verificare la propria situazione. Se la sua crisi è già in corso (tensione di cassa, debiti fiscali o contributivi in aumento, banche che riducono gli affidamenti), questa è la settimana in cui valutare l’accesso alla composizione negoziata, perché le tappe successive richiedono risorse finanziarie aggiuntive per eseguire la quota della fallita.
L’errore tipico di questa fase
Scrivere alla stazione appaltante una comunicazione generica (“vi informiamo del fallimento della nostra mandante”) senza proposta. L’amministrazione, davanti a un’informazione priva di soluzione, tende a proteggersi: avvia diffide, sospende i pagamenti, valuta la risoluzione. Il secondo errore è dimenticare i subappaltatori della mandante: la solidarietà dell’art. 68, comma 9, si estende anche a loro, e un subappaltatore non pagato può bussare alla porta della mandataria.
Quanto dura realmente
Una mappatura seria richiede, nella prassi, da cinque a dieci giorni lavorativi, a seconda della qualità della contabilità e della collaborazione del direttore dei lavori. Le stazioni appaltanti più strutturate rispondono alla prima PEC con una convocazione entro due o tre settimane; quelle meno strutturate rispondono solo quando i ritardi diventano evidenti.
Dal giorno 7 al giorno 30: la scelta della strada contrattuale
Cosa succede
Il calendario ora corre verso la decisione principale: come prosegue il contratto senza la mandante? Le strade sono tre, e non si escludono del tutto a vicenda.
Prima strada: la riduzione del raggruppamento. La mandante fallita esce e la sua quota viene eseguita dalla mandataria o dalle altre mandanti, purché in possesso dei requisiti. È la soluzione più frequente quando la quota della fallita è contenuta o quando la mandataria ha qualificazione sufficiente.
Seconda strada: la prosecuzione da parte del curatore. Se il tribunale ha disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa della mandante, il curatore può essere autorizzato dal giudice delegato a proseguire il contratto (art. 124, comma 4, D.Lgs. 36/2023). La mandante resta nel raggruppamento, ma gestita dalla procedura.
Terza strada: la successione di un nuovo operatore nella posizione della fallita. L’art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice consente la modifica soggettiva senza nuova gara quando all’aggiudicatario succede, per causa di insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, un altro operatore che soddisfi i criteri di selezione iniziali, a condizione che non ci siano altre modifiche sostanziali e che l’operazione non sia elusiva. Nella pratica è la via che si apre quando il curatore cede l’azienda o il ramo d’azienda della mandante a un’impresa che ne prende il posto.
La norma
L’art. 68, comma 17, ammette il recesso di una o più imprese raggruppate, anche se il raggruppamento si riduce a un solo soggetto, purché le imprese rimanenti abbiano i requisiti adeguati ai lavori o servizi ancora da eseguire. L’art. 68, comma 15, vieta invece le modifiche alla composizione del raggruppamento al di fuori dei casi dell’art. 97 e del comma 17, e il comma 16 sanziona la violazione con l’esclusione, l’annullamento dell’aggiudicazione o la risoluzione del contratto. Il messaggio è chiaro: la modifica “in diminuzione” è possibile, quella “in aggiunta” di un soggetto esterno è ammessa solo nei binari della successione dell’art. 120.
L’art. 97, invece, riguarda la fase di gara: consente al raggruppamento di non essere escluso se un partecipante perde i requisiti generali o speciali, a condizione che venga estromesso o sostituito con misure comunicate prima dell’aggiudicazione e fatta salva l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. È la norma da tenere presente se la mandante fallisce mentre il raggruppamento è ancora in gara su un’altra procedura.
Sul piano dei principi, la giurisprudenza amministrativa formatasi sui codici precedenti aveva già riconosciuto la possibilità di sostituire o estromettere un componente in caso di fallimento, liquidazione coatta o interdittiva: lo ricorda Cons. Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505, riferita all’art. 37, comma 19, del D.Lgs. 163/2006, richiamata anche nella pronuncia del 2026 citata nella tappa precedente.
I termini che si attivano
Per il curatore, l’art. 124, comma 4, prevede che l’autorizzazione del giudice delegato a proseguire o stipulare il contratto debba intervenire entro il termine indicato dalla norma con rinvio all’art. 18, comma 2, del Codice; in mancanza, il curatore è sciolto dal vincolo e la stazione appaltante può procedere con gli interpelli dei commi 1 e 2. Per la mandataria non c’è un termine di legge per proporre la riduzione, ma c’è un termine “di fatto”: quello oltre il quale la stazione appaltante, constatati i ritardi, comincia il procedimento di risoluzione.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva del primo mese è la proposta strutturata alla stazione appaltante. Una proposta che indichi: chi esegue la quota residua della fallita; con quali requisiti; con quale cronoprogramma aggiornato; come vengono trattati i lavori già eseguiti dalla mandante e non ancora contabilizzati; come vengono gestiti i subappalti della fallita. In parallelo, la mandataria deve aprire il dialogo con il curatore: se la procedura non intende proseguire, è interesse della curatela chiudere rapidamente il rapporto e far emergere i crediti della mandante; se intende proseguire, serve un accordo operativo sulla direzione del cantiere.
Ciò che è precluso in questa fase: inserire unilateralmente un’impresa esterna al posto della fallita senza passare dai presupposti dell’art. 120 o dalle clausole dei documenti di gara. Il rischio è la sanzione del comma 16 dell’art. 68.
L’errore tipico di questa fase
Proporre la riduzione senza verificare i requisiti sulle categorie specifiche della quota della fallita. Una mandataria qualificata nella categoria prevalente può non esserlo in una scorporabile che era coperta solo dalla mandante. In quel caso la riduzione “pura” non regge e bisogna pensare al subappalto nei limiti consentiti, a un’altra mandante, o alla successione.
Quanto dura realmente
Tra la proposta della mandataria e la presa d’atto formale della stazione appaltante passano, nella prassi, da tre a otto settimane, perché l’amministrazione verifica i requisiti e spesso chiede integrazioni. Se il curatore chiede l’esercizio provvisorio, i tempi si allungano: occorre l’autorizzazione del giudice delegato e il parere del comitato dei creditori.
Entro sessanta giorni: la messa in mora del curatore sui rapporti pendenti
Cosa succede
La mandataria non può restare in attesa che il curatore decida quando vuole. Siamo ormai a due-tre settimane dalla sentenza e il cantiere non può fermarsi. Il Codice della crisi offre uno strumento preciso: la messa in mora del curatore, per costringerlo a dichiarare se subentra o si scioglie dai rapporti pendenti con la mandante (il mandato collettivo, gli eventuali contratti di nolo, di fornitura o di subappalto interni al raggruppamento, i rapporti con il consorzio o la società di scopo, se costituita).
La norma
L’art. 172 CCII, dopo aver previsto la sospensione dei contratti pendenti, consente al contraente in bonis di mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine per la decisione: il termine non può superare sessanta giorni e, decorso inutilmente, il contratto si intende sciolto. Per il mandato, il Codice della crisi contiene una disciplina specifica (art. 181 CCII, che riprende il vecchio art. 78 della legge fallimentare): il testo vigente va letto con attenzione per stabilire quali effetti abbia la liquidazione del mandante sul mandato e come vengano trattati i crediti del mandatario in caso di subentro del curatore.
I termini che si attivano
Il termine assegnato dal giudice delegato decorre dalla comunicazione del provvedimento al curatore. È un termine che rientra a pieno titolo nei procedimenti del Codice della crisi: corre anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Se, per esempio, l’istanza viene depositata a fine luglio, il curatore non potrà far valere la pausa estiva.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è l’istanza al giudice delegato, da depositare appena è chiaro che il curatore non si pronuncia spontaneamente. L’istanza deve individuare con precisione i rapporti pendenti, indicare perché la sospensione danneggia l’esecuzione dell’appalto pubblico (e quindi, indirettamente, anche la procedura, che rischia di vedere compromessi i crediti della mandante), proporre un termine breve. Nello stesso atto la mandataria può chiedere al curatore di collaborare alla redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti dalla fallita.
Se il curatore subentra, la mandataria ottiene la prosecuzione della mandante sotto la gestione della procedura, con la necessità di regolare chi anticipa i costi. Se il curatore si scioglie, la mandataria ottiene chiarezza: la quota della fallita va riassegnata, e i crediti della mandataria verso la mandante (rivalse, anticipazioni, costi sostenuti in sua vece) vanno insinuati al passivo.
L’errore tipico di questa fase
Considerare lo scioglimento come una “vittoria”. Lo scioglimento libera la mandataria dal rapporto con la fallita, ma non dalla solidarietà verso la stazione appaltante: anzi, da quel momento la mandataria deve dimostrare di saper eseguire da sola o con le altre mandanti. Il secondo errore è non coordinare la messa in mora con la proposta alla stazione appaltante della tappa precedente: se il curatore subentra mentre l’amministrazione ha già preso atto della riduzione, si crea un conflitto da risolvere in fretta.
Quanto dura realmente
Tra deposito dell’istanza e provvedimento del giudice delegato passano, a seconda del tribunale, da pochi giorni a qualche settimana; poi il termine assegnato, fino a sessanta giorni. Nella prassi molti curatori, ricevuta la messa in mora, si pronunciano prima della scadenza, soprattutto se la mandante non ha struttura per proseguire.
Dal giorno 10 al giorno 120: la mandataria in crisi entra nella composizione negoziata
Cosa succede
Da questo momento in poi la storia si sdoppia. Accanto alla procedura della mandante, che segue il suo corso, può aprirsi un secondo binario: quello della crisi della mandataria. Il titolo di questo articolo parla di un’impresa “in crisi”, e il caso è frequente. La mandataria si trova a dover anticipare il costo della quota della fallita (manodopera, materiali, noli, nuovi subappalti) mentre i corrispettivi arrivano con i tempi dei SAL; nello stesso tempo perde i crediti di rivalsa verso la mandante, che diventano chirografari in una procedura dall’esito incerto. Se la mandataria aveva già margini stretti, il fallimento della socia può essere la spinta che la porta dalla tensione alla crisi.
Lo strumento costruito per questa fase è la composizione negoziata della crisi: una procedura stragiudiziale, volontaria e riservata, nella quale un esperto indipendente agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori e le altre parti interessate. Per la mandataria ha un vantaggio decisivo: non è una procedura concorsuale e consente, a richiesta, di ottenere misure protettive del patrimonio.
La norma
La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25 CCII. L’imprenditore presenta l’istanza di nomina dell’esperto attraverso la piattaforma telematica (art. 17); l’incarico dell’esperto ha una durata di 180 giorni, prorogabile in presenza di determinate condizioni. Con l’istanza, o successivamente, l’imprenditore può chiedere misure protettive (art. 18): dalla pubblicazione nel registro delle imprese i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. L’art. 18 prevede anche che i creditori interessati dalle misure non possano rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, né provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli a danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
L’art. 19 CCII disciplina la conferma giudiziale delle misure: l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza, e il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; le misure vengono confermate per una durata compresa tra 30 e 120 giorni, prorogabile su richiesta, entro un limite complessivo che, dopo il D.Lgs. 136/2024, non può superare i 240 giorni.
I termini che si attivano
Qui il calendario è serrato e non ammette pause. Il deposito del ricorso per la conferma lo stesso giorno della pubblicazione è un adempimento a pena di inefficacia delle misure; anche la successiva sequenza (udienza, provvedimento, eventuali proroghe) segue i tempi del Codice della crisi. Tutti questi termini corrono anche dal 1° al 31 agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti disciplinati dal Codice. Una mandataria che decidesse di depositare l’istanza a fine luglio, contando sulla pausa estiva per preparare la documentazione, scoprirebbe che il tribunale fissa l’udienza in agosto.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva più importante dell’intera timeline è l’accesso alla composizione negoziata prima che la stazione appaltante avvii la risoluzione e prima che i creditori della mandataria comincino ad agire. Con l’esperto, la mandataria può impostare un piano che tenga insieme tre tavoli: quello con la stazione appaltante (prosecuzione del contratto, cronoprogramma aggiornato, eventuale anticipazione sui lavori della quota riassegnata, rimodulazione dei pagamenti nei limiti del contratto); quello con la curatela della mandante (stato di consistenza, compensazioni, regolazione della quota di corrispettivi); quello con i propri creditori (banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali, eventualmente con la transazione fiscale e contributiva negli strumenti che la consentono).
Come ricorda l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: “Quando una mandataria arriva in composizione negoziata con il contratto pubblico ancora vivo, il contratto è il suo attivo principale; il lavoro dell’esperto e dei legali è non farlo morire nelle settimane in cui si negozia con tutti gli altri.”
La composizione negoziata può sfociare in diversi esiti, previsti dall’art. 23 CCII: un contratto con uno o più creditori, una convenzione di moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato di risanamento, un accordo di ristrutturazione dei debiti, fino al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o all’accesso alle altre procedure del Codice. Se la crisi è più grave, la mandataria può valutare il concordato preventivo in continuità: in quel caso entra in gioco l’art. 95 CCII, che regola la sorte dei contratti pubblici dell’impresa in concordato (i contratti in corso non si risolvono per effetto del deposito della domanda, a condizione che un professionista indipendente attesti la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento) e la partecipazione alle gare. Per le regole specifiche sulla partecipazione in raggruppamento dell’impresa in concordato, il testo vigente dell’art. 95 CCII va letto insieme all’art. 124, comma 5, del Codice dei contratti, che vi rinvia espressamente.
Cosa resta precluso in questa fase: usare la composizione negoziata per sospendere i pagamenti ai subappaltatori del cantiere o per “congelare” il contratto. Le misure protettive tutelano il patrimonio dalle azioni dei creditori, non sospendono le obbligazioni di esecuzione verso la stazione appaltante. E l’impatto della composizione negoziata sui requisiti generali per partecipare a nuove gare va verificato sul testo vigente dell’art. 94 del Codice dei contratti e sui documenti di gara.
L’errore tipico di questa fase
Arrivare alla composizione negoziata quando il contratto è già stato risolto o quando le garanzie definitive sono già state escusse. A quel punto l’asset principale è perso, e la negoziazione parte da una posizione di debolezza. Il secondo errore è chiedere le misure protettive senza un quadro preciso dei creditori da coinvolgere: il tribunale può limitarle o revocarle se appaiono sproporzionate.
Quanto dura realmente
L’esperto viene nominato, di regola, entro pochi giorni dall’istanza. L’udienza per la conferma delle misure si tiene entro dieci giorni dal deposito del ricorso, ma la decisione può richiedere qualche giorno in più. Le trattative, nella prassi, durano diversi mesi: il limite di 180 giorni dell’incarico, con le proroghe consentite, rappresenta la cornice entro cui deve maturare una soluzione.
Almeno trenta giorni prima dell’udienza: la domanda di ammissione al passivo della mandante
Cosa succede
Siamo, a seconda della data fissata dal tribunale, fra il secondo e il terzo mese dalla sentenza. La mandataria ha crediti verso la mandante fallita, e deve farli valere nel concorso. Quali crediti? Nella prassi sono di quattro tipi: le somme anticipate dalla mandataria per conto della mandante (costi comuni di cantiere, polizze, spese di direzione tecnica, oneri della sicurezza ripartiti); i maggiori costi sostenuti per eseguire la quota della fallita dopo la sentenza, nella misura in cui sono riconducibili all’inadempimento della mandante; le somme che la mandataria ha dovuto pagare a subappaltatori, fornitori o alla stazione appaltante in forza della solidarietà; le penali o i danni che la stazione appaltante abbia addebitato al raggruppamento per ritardi imputabili alla quota della mandante.
La norma
L’accertamento dei crediti nella liquidazione giudiziale è disciplinato dagli artt. 200 e seguenti CCII. Il curatore comunica ai creditori la data dell’udienza di esame dello stato passivo e le modalità per presentare la domanda (art. 200); la domanda di ammissione va trasmessa all’indirizzo PEC del curatore almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201). La domanda deve contenere, tra l’altro, la determinazione della somma, la descrizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione del credito, l’eventuale titolo di prelazione, e i documenti a sostegno.
I termini che si attivano
Il termine di trenta giorni si calcola a ritroso dalla data dell’udienza. Se l’udienza è fissata per mercoledì 24 febbraio 2027, l’ultimo giorno utile per la domanda tempestiva è lunedì 25 gennaio 2027. È un termine del Codice della crisi: non si sospende in agosto. Se l’udienza cade a metà settembre, il trentesimo giorno precedente cade in pieno agosto e la domanda va depositata comunque.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è una domanda completa e “difendibile”, che separi con precisione i crediti per titolo e per epoca. È fondamentale distinguere i crediti sorti prima della sentenza (concorsuali, di regola chirografari) da quelli che potrebbero derivare da attività svolte nell’interesse della procedura dopo la sentenza, per esempio se il curatore è subentrato nel mandato o nel contratto: per questi ultimi il trattamento può essere diverso e va verificato alla luce del testo vigente dell’art. 181 CCII e delle regole sulla prededuzione. La domanda deve anche contemplare l’eventuale eccezione di compensazione (su cui la tappa successiva).
L’errore tipico di questa fase
Insinuare “tutto” senza documentazione, oppure, all’opposto, non insinuare nulla perché “tanto la procedura non pagherà”. Una domanda mal costruita porta all’esclusione e costringe a un’opposizione; una domanda non presentata può pregiudicare la posizione della mandataria nei riparti e nella stessa compensazione. Il secondo errore è dimenticare i crediti “futuri” o condizionati, cioè quelli che matureranno solo quando la stazione appaltante applicherà penali o quando un subappaltatore agirà in solido: anche questi vanno valutati, con le cautele previste per i crediti condizionali.
Quanto dura realmente
La redazione della domanda richiede la stessa documentazione già raccolta nella prima settimana: se la mappatura iniziale è stata fatta bene, la domanda si prepara in pochi giorni. Se la mappatura manca, il lavoro si moltiplica e si rischia di arrivare all’ultimo giorno.
Dal primo al sesto mese: i conti con la curatela tra SAL, anticipazione, compensazione e riserve
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella fase più delicata sul piano economico. La stazione appaltante continua a pagare il raggruppamento attraverso la mandataria, che rappresenta in via esclusiva le imprese riunite. Ma una parte dei corrispettivi, quella relativa ai lavori eseguiti dalla mandante prima della sentenza, è credito della mandante e quindi, oggi, attivo della procedura. Il curatore la reclamerà. La mandataria, dall’altra parte, ha crediti verso la mandante (tappa precedente) e vorrebbe trattenerli.
Il quadro si complica con l’anticipazione contrattuale. Se la stazione appaltante ha erogato l’anticipazione al raggruppamento all’inizio del contratto e la mandataria l’ha incassata, una parte di essa era destinata alla quota della mandante. Nella prassi giurisprudenziale si è posta la questione se, fallita la mandante, la mandataria debba riversare alla curatela la quota corrispondente o possa trattenerla a fronte del recupero che la stazione appaltante opererà sui SAL successivi. È una questione da risolvere sul singolo caso, sui documenti contrattuali e sulle regole interne del raggruppamento.
Infine, le riserve. Se la mandante aveva subito maggiori oneri (sospensioni illegittime, varianti non riconosciute, andamento anomalo) e le riserve dovevano essere iscritte e coltivate dalla mandataria, la curatela potrebbe chiedere conto della loro gestione.
La norma
La compensazione nella liquidazione giudiziale è regolata dall’art. 155 CCII, che consente ai creditori di compensare con i loro debiti verso il debitore i crediti che vantano verso lo stesso, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura, con le limitazioni previste dalla norma per i crediti acquistati dopo la domanda o nell’anno anteriore. Sul rapporto interno tra mandataria e mandanti, l’art. 68, commi 7 e 8, del Codice dei contratti conferma che la mandataria è l’unica interlocutrice della stazione appaltante, ma che il mandato non crea un soggetto unitario: le imprese restano autonome, e i corrispettivi spettano a ciascuna in base alla prestazione eseguita.
La Corte di cassazione, Sez. I civile, con la sentenza n. 17507/2026 ha affrontato proprio il rapporto interno: una mandante aveva agito contro la mandataria che non aveva fatto valere una riserva iscritta in un SAL. La Corte ha confermato il rigetto, perché la mandante che lamenta l’omissione della mandataria deve provare che la riserva aveva un’elevata probabilità di accoglimento e che dall’omissione è derivato un danno concreto. Il principio vale in due direzioni: protegge la mandataria da pretese generiche della curatela, ma le ricorda che l’omessa coltivazione delle riserve della mandante è un inadempimento del mandato. Nella stessa vicenda era stato richiamato il precedente di Cass. n. 25518/2015, secondo cui il termine di prescrizione dell’azione decorre dal completamento del mandato.
Sul fronte opposto, il Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 27 gennaio 2026 (come riportata in una rassegna di EC News), ha ritenuto contraria a buona fede la condotta della mandataria che, dopo aver incassato l’importo di una transazione con l’amministrazione, non aveva ripartito la quota spettante alla mandante e non l’aveva informata del giudizio e delle trattative. La mandataria incassa per tutti, ma deve rendere conto a tutti: anche alla curatela della mandante fallita.
I termini che si attivano
In questa fase non ci sono termini del Codice della crisi a carico della mandataria, ma ci sono termini contrattuali stringenti: quelli per l’iscrizione e l’esplicitazione delle riserve, previsti dalla disciplina dell’esecuzione dei contratti pubblici e dal contratto, che sono spesso a pena di decadenza. Le riserve relative alla quota della mandante vanno iscritte e coltivate dalla mandataria nei termini previsti, anche dopo la sentenza di liquidazione.
Se nasce un contenzioso ordinario con la curatela (per esempio un’azione di rendiconto o di pagamento introdotta davanti al tribunale civile), quel giudizio è un processo di cognizione ordinario: lì sì che si applica la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è un accordo di regolazione dei rapporti con il curatore, da sottoporre alle autorizzazioni della procedura. Un accordo che: quantifichi i lavori eseguiti dalla mandante fino alla sentenza sulla base dello stato di consistenza; stabilisca come vengono ripartiti i SAL in corso; regoli la quota di anticipazione; individui i crediti compensabili; disciplini la gestione delle riserve della mandante (chi le coltiva, a spese di chi, con quale ripartizione dell’eventuale esito). È l’atto che trasforma un conflitto potenziale in un calendario di pagamenti.
In mancanza di accordo, la mandataria deve comunque rendere conto: inviare al curatore il rendiconto delle somme incassate per la quota della mandante, segnalare le compensazioni che intende opporre, conservare la documentazione. Il silenzio, qui, è la strada più breve verso una citazione in giudizio.
L’errore tipico di questa fase
Trattenere le somme della mandante “a garanzia” senza titolo. La compensazione è ammessa nei limiti dell’art. 155 CCII e tra crediti e debiti reciproci; trattenere tutto, indistintamente, espone a domande restitutorie e, nei casi più gravi, a contestazioni sulla buona fede come quella esaminata dal Tribunale di Reggio Calabria. Il secondo errore è lasciar decadere le riserve della mandante pensando che “tanto è fallita”: è la situazione esaminata dalla Cassazione nel 2026, con la differenza che, se la riserva era fondata, la responsabilità della mandataria può essere affermata.
Quanto dura realmente
Un accordo con il curatore, quando c’è collaborazione, si costruisce in uno-tre mesi, tenendo conto dei tempi per le autorizzazioni. Il contenzioso sulle riserve, se si arriva al giudizio, dura anni.
Circa 120 giorni dalla sentenza: l’udienza di verifica e lo stato passivo esecutivo
Cosa succede
Siamo al quarto mese. Il giudice delegato esamina le domande di ammissione al passivo, sulla base del progetto di stato passivo predisposto dal curatore, e decide su ciascuna. Al termine il giudice dichiara esecutivo lo stato passivo con decreto. Per la mandataria è il momento in cui scopre se i suoi crediti verso la mandante sono stati ammessi, ammessi in parte o esclusi, e con quale grado.
La norma
La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo entro un termine che, di regola, non supera i 120 giorni dal deposito della sentenza (art. 49 CCII), con possibilità di un termine più ampio nei casi di particolare complessità. Il curatore deposita il progetto di stato passivo prima dell’udienza (art. 203 CCII) e i creditori possono presentare osservazioni scritte; il giudice delegato decide e dichiara esecutivo lo stato passivo (art. 204 CCII). Contro il decreto sono previste le impugnazioni dell’art. 206 CCII (opposizione, impugnazione, revocazione), con il procedimento dell’art. 207.
I termini che si attivano
L’opposizione allo stato passivo va proposta con ricorso entro trenta giorni dalla comunicazione dell’esito del procedimento di accertamento. Anche questo termine è del Codice della crisi: corre dal 1° al 31 agosto senza interruzioni, perché l’art. 9, comma 1, CCII lo sottrae alla sospensione feriale. Prima dell’udienza c’è un termine minore ma utile: quello per presentare osservazioni al progetto di stato passivo del curatore, che consente di correggere errori senza dover arrivare all’opposizione.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è doppia: osservazioni al progetto prima dell’udienza, opposizione nei trenta giorni dopo il decreto. Le osservazioni servono quando il curatore propone di escludere un credito per carenza documentale o per contestazione della compensazione: spesso basta integrare i documenti. L’opposizione serve quando il giudice delegato ha deciso in senso sfavorevole su questioni di diritto (per esempio sulla natura prededucibile o concorsuale di un credito sorto dopo la sentenza, o sull’ammissibilità della compensazione).
Ciò che è precluso dopo la scadenza del termine: rimettere in discussione la decisione sul credito con un’azione ordinaria. Lo stato passivo divenuto definitivo produce effetti nella procedura.
L’errore tipico di questa fase
Calcolare i trenta giorni per l’opposizione “aggiungendo agosto”. È l’errore che si commette quando si confonde il processo civile ordinario con i procedimenti del Codice della crisi. Un decreto comunicato il 20 luglio non concede un’opposizione a metà settembre: il termine scade il 19 agosto (e, se quel giorno cade di sabato o domenica, slitta al primo giorno non festivo successivo secondo le regole generali di computo).
Quanto dura realmente
Nelle procedure con molti creditori l’udienza di verifica si articola spesso in più sessioni, e la dichiarazione di esecutività può arrivare settimane o mesi dopo la prima udienza. Il giudizio di opposizione, una volta introdotto, ha tempi di definizione variabili da tribunale a tribunale, normalmente nell’ordine di diversi mesi.
Fino a sei mesi dal decreto di esecutività: le domande tardive e i crediti che emergono dopo
Cosa succede
Non tutti i crediti della mandataria verso la mandante esistono al momento della prima udienza. Alcuni nascono dopo: la stazione appaltante applica una penale per ritardi maturati sulla quota della fallita; un subappaltatore della mandante agisce in solido contro la mandataria e ottiene il pagamento; emerge un vizio dei lavori eseguiti dalla mandante e la mandataria deve rimediare a proprie spese. Questi crediti vanno fatti valere con domanda tardiva.
La norma
L’art. 208 CCII disciplina le domande tardive: sono ammesse se presentate entro sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo; il termine può essere più ampio, fino a dodici mesi, nei casi di particolare complessità indicati dal tribunale. Dopo la scadenza, le domande “ultratardive” sono ammissibili solo se il creditore prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e comunque entro i limiti stabiliti dalla norma.
I termini che si attivano
Il termine di sei mesi per le tardive decorre dal deposito del decreto di esecutività e non si sospende in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Se il decreto è depositato il 3 marzo 2027, il termine semestrale scade il 3 settembre 2027, venerdì: chi conta sulla pausa estiva per preparare la domanda arriva tardi.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è il monitoraggio dei crediti sopravvenuti e la loro tempestiva insinuazione. Ogni volta che la mandataria paga qualcosa “per conto” della mandante in forza della solidarietà, deve documentare il pagamento e valutare subito l’insinuazione tardiva. Per i crediti che nasceranno dopo i sei mesi (per esempio in sede di collaudo), occorre impostare fin dall’inizio la prova della non imputabilità del ritardo, cioè dimostrare che il credito non poteva essere fatto valere prima perché non esisteva.
L’errore tipico di questa fase
Pagare il subappaltatore della mandante e dimenticarsi di insinuare il credito di regresso. Oppure aspettare il collaudo per “fare i conti tutti insieme” e scoprire che la finestra delle tardive si è chiusa.
Quanto dura realmente
Le tardive vengono esaminate in udienze periodiche fissate dal giudice delegato, spesso con cadenza di alcuni mesi. Il loro esame segue la stessa logica della verifica tempestiva, con le stesse possibilità di opposizione.
Dal sesto al trentaseiesimo mese: ultimazione, collaudo, garanzie e contenzioso residuo
Cosa succede
Sono passati sei mesi dalla sentenza. Se le tappe precedenti sono state gestite, il contratto prosegue con il raggruppamento ridotto o con la nuova composizione, la quota della fallita è stata riassegnata, i conti con la curatela sono stati impostati. Ora il tempo si allunga: i lavori vanno ultimati, si arriva al collaudo o alla verifica di conformità, si discute dello svincolo delle garanzie e delle riserve non ancora definite. Nella procedura della mandante, intanto, il curatore liquida l’attivo e prepara i riparti.
Il collaudo è il momento in cui riemergono i nodi della quota della mandante: vizi sulle lavorazioni eseguite dalla fallita, contabilità non chiusa, riserve iscritte e mai definite. Per la stazione appaltante il raggruppamento risponde in solido, quindi le contestazioni arrivano alla mandataria. Per la mandataria, ogni somma pagata per rimediare a vizi della quota della fallita è un credito di regresso verso una procedura che, nella migliore delle ipotesi, pagherà una percentuale.
La norma
La fase di esecuzione è regolata dalla Parte del Codice dei contratti dedicata all’esecuzione (artt. 113 e seguenti del D.Lgs. 36/2023) e dagli allegati che disciplinano direzione dei lavori, contabilità, riserve e collaudo. La responsabilità solidale resta quella dell’art. 68, comma 9. Sul versante del rapporto interno, la Cassazione ha ricordato, nella vicenda già citata (Cass. n. 17507/2026, che richiama Cass. n. 25518/2015), che la prescrizione dell’azione della mandante verso la mandataria per l’omessa coltivazione delle riserve decorre dal completamento del mandato: un dato che, letto al contrario, ricorda alla mandataria che la curatela della mandante può agire anche anni dopo l’ultimazione.
Se si arriva a un contenzioso sulla risoluzione del contratto o sulle riserve, la giurisdizione sulla fase di esecuzione spetta, di regola, al giudice ordinario; mentre le controversie sugli atti della procedura di affidamento e sulle modifiche soggettive in quanto atti amministrativi possono coinvolgere il giudice amministrativo. Nei processi ordinari e amministrativi si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969); nei procedimenti del Codice della crisi, no.
I termini che si attivano
I termini di questa fase sono soprattutto contrattuali (termini per il collaudo, per le osservazioni sul certificato di collaudo, per la definizione delle riserve). A questi si aggiungono, se nasce un giudizio, i termini processuali ordinari (con sospensione feriale) e, nella procedura della mandante, i termini per le osservazioni ai progetti di riparto, che seguono le regole del Codice della crisi e quindi non si sospendono in agosto.
Cosa può fare la mandataria ora
La finestra difensiva è la chiusura ordinata: conto finale, riserve, svincolo delle garanzie, regresso verso la curatela. La mandataria deve: verificare che il conto finale distingua le lavorazioni della mandante; firmare con riserva il conto finale se ci sono partite non riconosciute, nei termini previsti; chiedere lo svincolo progressivo delle garanzie; insinuare tempestivamente (o tardivamente, con le cautele della tappa precedente) i crediti di regresso. Se l’impresa è in composizione negoziata o ha chiuso un accordo, questa è anche la fase in cui il piano si misura con i flussi reali: incassi a saldo, svincolo delle garanzie, eventuali somme dalle riserve.
L’errore tipico di questa fase
Considerare chiusa la vicenda con l’ultimazione dei lavori. Con la mandante fallita, la chiusura vera arriva solo quando il conto finale è definito, le garanzie sono svincolate, i crediti di regresso sono stati insinuati e i rapporti con la curatela sono stati regolati per iscritto.
Quanto dura realmente
Tra ultimazione e collaudo passano, nella prassi, diversi mesi; il contenzioso sulle riserve può durare anni; la liquidazione giudiziale della mandante, prima dei riparti finali, raramente si chiude in meno di qualche anno. È il motivo per cui la mandataria deve impostare fin dall’inizio un archivio documentale che regga a distanza di tempo.
Lo stesso fallimento, due calendari: simulazione parallela giorno per giorno
Le due simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Partono dagli stessi dati e cambiano solo le scelte della mandataria.
Dati di partenza (comuni ai due calendari). Appalto di lavori per 4.862.300 euro, aggiudicato a un raggruppamento verticale di tre imprese. Quote di esecuzione: mandataria 51,2%, mandante A 37,4% (pari a circa 1.818.500 euro), mandante B 11,4%. Anticipazione erogata al raggruppamento a inizio contratto: 972.460 euro, incassata dalla mandataria; quota riferibile alla mandante A circa 363.700 euro, già in parte recuperata dalla stazione appaltante sui SAL. Lavori eseguiti dalla mandante A alla data della sentenza: 612.480 euro, di cui contabilizzati 538.910 euro e pagati 451.270 euro. Costi comuni anticipati dalla mandataria per conto della mandante A e non rimborsati: 87.640 euro. La mandataria ha a sua volta debiti fiscali e verso fornitori in crescita e un affidamento bancario ridotto: è un’impresa in crisi. Mercoledì 4 novembre 2026 il tribunale apre la liquidazione giudiziale della mandante A e fissa l’udienza di esame dello stato passivo per mercoledì 24 febbraio 2027.
Calendario A: la mandataria che agisce alle finestre giuste
- Mercoledì 4 novembre 2026 (giorno 0). La mandataria acquisisce la sentenza e il nominativo del curatore; chiede al direttore dei lavori un sopralluogo per lo stato di consistenza.
- Lunedì 9 novembre 2026 (giorno 5). PEC alla stazione appaltante con la comunicazione dell’evento, la volontà di proseguire e l’anticipazione della proposta: riduzione del raggruppamento, con esecuzione della quota residua della mandante A da parte della mandataria (qualificata nella categoria interessata) e della mandante B per una lavorazione specialistica. PEC al curatore con richiesta di incontro.
- Lunedì 16 novembre 2026 (giorno 12). La mandataria presenta l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e, lo stesso giorno della pubblicazione, deposita il ricorso per la conferma. Il tribunale fissa l’udienza per giovedì 26 novembre 2026, entro i dieci giorni dal deposito.
- Venerdì 20 novembre 2026 (giorno 16). Il curatore non si è ancora pronunciato sui rapporti pendenti: la mandataria deposita istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 172, comma 2, CCII.
- Venerdì 4 dicembre 2026 (giorno 30). Il giudice delegato assegna al curatore un termine di sessanta giorni: scadenza martedì 2 febbraio 2027.
- Lunedì 14 dicembre 2026 (giorno 40). La mandataria deposita alla stazione appaltante la proposta formale di riduzione ai sensi dell’art. 68, comma 17, con la documentazione sui requisiti e il cronoprogramma aggiornato. Contestualmente, nel tavolo della composizione negoziata, l’esperto convoca banche e principali fornitori.
- Venerdì 8 gennaio 2027. La mandataria trasmette al curatore la domanda di ammissione al passivo per 87.640 euro di costi comuni anticipati, più i crediti condizionali per eventuali penali, ben prima dell’ultimo giorno utile (lunedì 25 gennaio 2027).
- Martedì 19 gennaio 2027. Il curatore, prima della scadenza assegnata, dichiara di sciogliersi dai rapporti pendenti: la posizione è chiara.
- Mercoledì 24 febbraio 2027. Udienza di verifica. Il credito viene ammesso in chirografo; la compensazione proposta per una parte dei SAL in corso viene discussa e regolata nell’accordo con il curatore.
- Mercoledì 3 marzo 2027. Deposito del decreto di esecutività. Il termine per l’opposizione scadrebbe venerdì 2 aprile 2027, ma non serve. Il termine per le tardive scade venerdì 3 settembre 2027 e la mandataria lo annota per i crediti di regresso sopravvenuti.
Esito dimostrativo: il contratto prosegue con il raggruppamento ridotto, la mandataria negozia in composizione negoziata con il contratto pubblico ancora vivo, i rapporti con la curatela sono regolati per iscritto.
Calendario B: la mandataria che lascia correre
- Mercoledì 4 novembre 2026 (giorno 0). La notizia arriva, ma la mandataria si limita a sostituire “di fatto” la mandante in cantiere con un proprio subappaltatore, senza comunicazioni formali.
- Lunedì 14 dicembre 2026 (giorno 40). La stazione appaltante, constatati ritardi sulla quota della mandante A, diffida il raggruppamento. La mandataria risponde con una nota generica.
- Lunedì 25 gennaio 2027. Scade il termine per la domanda tempestiva di ammissione al passivo: la mandataria non l’ha presentata.
- Lunedì 8 febbraio 2027. Un fornitore della mandataria notifica un pignoramento presso terzi presso la stazione appaltante sui crediti del raggruppamento. Senza misure protettive, non c’è scudo.
- Lunedì 15 marzo 2027. La stazione appaltante contesta l’inserimento di fatto di un soggetto esterno e avvia il procedimento di risoluzione, con prospettiva di escussione della garanzia definitiva.
- Lunedì 12 aprile 2027. La mandataria deposita solo ora l’istanza di composizione negoziata: il contratto è in bilico, la cassa è bloccata dal pignoramento, le trattative partono dalla posizione peggiore.
- Lunedì 10 maggio 2027. Il curatore chiede alla mandataria il rendiconto delle somme incassate per la quota della mandante A e la restituzione della quota di anticipazione non recuperata. La mandataria presenta tardivamente la domanda per i costi comuni, con l’esame rinviato alle udienze per le tardive.
Esito dimostrativo: stesse cifre, stessa sentenza, ma il ritardo ha trasformato un problema di riorganizzazione del raggruppamento in un rischio di risoluzione, escussione e contenzioso.
I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio
La timeline “base” descritta finora presuppone una sola variabile attiva: il fallimento della mandante. Nella realtà, sulla stessa linea temporale possono innestarsi altri binari, che cambiano tempi e possibilità.
Binario 1: il curatore chiede l’esercizio provvisorio e prosegue. Se il tribunale autorizza l’esercizio provvisorio dell’impresa della mandante e il giudice delegato autorizza il curatore a proseguire il contratto (art. 124, comma 4, D.Lgs. 36/2023), la mandante resta nel raggruppamento. La timeline si allunga: la mandataria deve concordare con la curatela l’organizzazione del cantiere, i flussi dei pagamenti e il trattamento delle prestazioni rese dopo la sentenza. Vantaggio: la quota viene eseguita da chi aveva i requisiti. Svantaggio: la mandataria dipende dalle decisioni di una procedura concorsuale, con i tempi delle autorizzazioni.
Binario 2: la successione di un nuovo operatore. Se il curatore cede l’azienda o il ramo d’azienda della mandante a un operatore in possesso dei requisiti, si può percorrere la strada dell’art. 120, comma 1, lettera d), n. 2. La timeline ha un nodo in più: la verifica dei requisiti del subentrante da parte della stazione appaltante. Nei raggruppamenti, la presenza di un soggetto nuovo va valutata anche alla luce del divieto di modifiche dell’art. 68, comma 15: occorre che la successione derivi davvero da una vicenda di insolvenza o di ristrutturazione e non sia un modo per aggirare la gara.
Binario 3: l’interdittiva antimafia sulla mandante. Se oltre all’insolvenza arriva un’informazione interdittiva, scatta il termine perentorio di trenta giorni per l’estromissione o la sostituzione dopo la stipula, come affermato da Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867 (che ha confermato T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 3 novembre 2025, n. 19415). Questo binario corre più veloce di tutti gli altri e prevale nelle priorità.
Binario 4: la mandataria entra in composizione negoziata. È il binario descritto nella tappa dei giorni 10-120. Cambia la timeline perché introduce le misure protettive (blocco delle azioni esecutive e cautelari dei creditori), il dialogo assistito con i creditori e, se necessario, l’accesso a soluzioni negoziali come l’accordo di ristrutturazione o il piano attestato. Sul contratto pubblico non sospende le obbligazioni, ma protegge i crediti verso la stazione appaltante dalle aggressioni dei creditori della mandataria.
Binario 5: la mandataria deposita domanda di concordato preventivo. Qui la timeline si complica: l’art. 95 CCII consente la prosecuzione dei contratti pubblici con l’attestazione di un professionista indipendente, e l’art. 124, comma 5, del Codice dei contratti rinvia espressamente a quella norma. Le regole sulla partecipazione alle gare e sul ruolo di mandataria dell’impresa in concordato vanno lette sul testo vigente dell’art. 95 CCII. I termini del concordato (domanda con riserva, deposito del piano, eventuali proroghe) sono termini del Codice della crisi e non conoscono sospensione feriale.
Binario 6: il contenzioso. Se la stazione appaltante risolve il contratto o la curatela agisce per il rendiconto, si apre un giudizio ordinario (o, per gli atti amministrativi della procedura, un giudizio amministrativo). Qui i termini processuali seguono le regole generali, con sospensione dal 1° al 31 agosto. È il binario in cui la continuità della difesa fino all’ultimo grado diventa determinante.
Le cinque finestre critiche
- La prima settimana dopo la sentenza: comunicazione formale con proposta alla stazione appaltante e al curatore. Chi la apre governa il racconto della vicenda; chi la lascia chiusa lo subisce.
- Il primo mese: la verifica dei requisiti delle imprese restanti e la proposta di riduzione o di successione. È il momento in cui si decide se il contratto può proseguire senza la mandante e con quali regole.
- Prima della prima diffida: l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive, se la mandataria è in crisi. Dopo la risoluzione o il primo pignoramento sui crediti verso la stazione appaltante, la stessa istanza vale molto meno.
- Trenta giorni prima dell’udienza di verifica: la domanda di ammissione al passivo, completa e documentata. E trenta giorni dopo il decreto di esecutività: l’eventuale opposizione, senza contare su agosto.
- Il collaudo e il conto finale: riserve, regresso e svincolo delle garanzie. È l’ultima occasione per non trasformare la quota della fallita in un costo definitivo della mandataria.
Le cinque finestre hanno un tratto comune: ciascuna si apre per un tempo limitato e, quando si chiude, le alternative restanti sono più costose e meno efficaci.
Le domande sul tempo
La mandante è fallita da tre mesi e non abbiamo ancora comunicato nulla alla stazione appaltante: siamo ancora in tempo?
Non esiste un termine di legge che precluda la comunicazione, ma la posizione è più debole. Se la stazione appaltante non ha avviato la risoluzione, occorre presentare subito una proposta strutturata (riduzione o successione) con la prova dei requisiti. Se l’ha avviata, bisogna partecipare al contraddittorio del procedimento con la stessa proposta e, se l’impresa è in crisi, valutare immediatamente la composizione negoziata.
L’udienza di verifica è fra tre settimane: posso ancora insinuarmi al passivo?
Non come domanda tempestiva, perché il termine di trenta giorni prima dell’udienza è già scaduto. Resta la domanda tardiva, entro sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo (art. 208 CCII), che però viene esaminata in udienze successive.
Il decreto di esecutività ci è stato comunicato il 20 luglio: l’opposizione può aspettare settembre?
No. L’opposizione allo stato passivo è un procedimento del Codice della crisi e l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: i trenta giorni corrono anche in agosto.
La mandante è stata colpita da interdittiva dopo la stipula: quanto tempo abbiamo?
Secondo Cons. Stato, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867, la dichiarazione di sostituzione o estromissione va resa entro trenta giorni dalla comunicazione del prefetto, termine ritenuto perentorio.
Abbiamo un’altra gara in corso con la stessa mandante, offerta già presentata: entro quando dobbiamo intervenire?
Per la fase di gara vale l’art. 97 del Codice dei contratti: se un partecipante del raggruppamento perde i requisiti generali, perché ad esempio ricade nelle cause dell’art. 94 o dell’art. 95, il raggruppamento può evitare l’esclusione dimostrando di averlo estromesso o sostituito con un soggetto in possesso dei requisiti. Se l’evento è successivo alla presentazione dell’offerta, le misure vanno adottate e comunicate prima dell’aggiudicazione, ferma l’immodificabilità sostanziale dell’offerta. Il tempo utile, quindi, è quello che separa la sentenza dall’aggiudicazione: spesso poche settimane, a volte pochi giorni. La valutazione sulla tempestività e sufficienza delle misure spetta alla stazione appaltante, che in caso negativo esclude con decisione motivata; contro quella decisione si ricorre al giudice amministrativo nei termini brevi del rito appalti, con applicazione della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
Abbiamo ottenuto le misure protettive da due settimane: la stazione appaltante può ancora risolvere il contratto per i ritardi della mandante?
Le misure protettive impediscono ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio della mandataria e limitano le reazioni contrattuali fondate sul solo mancato pagamento di crediti anteriori. Non cancellano gli obblighi di esecuzione: se i ritardi sulla quota della fallita persistono, la stazione appaltante conserva i rimedi contrattuali per l’inadempimento. Per questo, nelle settimane coperte dalle misure, la priorità resta la proposta di riduzione o di successione, con un cronoprogramma credibile.
Quanto dura in tutto la vicenda?
Le fasi decisive (comunicazioni, riduzione, messa in mora, accesso alla composizione negoziata, verifica dei crediti) si concentrano nei primi quattro-sei mesi. La coda (collaudo, riserve, garanzie, riparti) può durare anni. È la ragione per cui conviene investire nelle prime settimane.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questa vicenda.
Tappe 2 e 3: requisiti e composizione del raggruppamento
- Corte di giustizia UE, Sez. IV, 28 aprile 2022, causa C-642/20. Ha ritenuto non compatibile con il diritto europeo la regola interna che imponeva alla mandataria di eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Rilevanza: quando la mandante esce, la mandataria non deve dimostrare di “prevalere”, ma che le imprese restanti coprono le prestazioni residue.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 31 marzo 2022, n. 2367. Richiamata nella relazione del Consiglio di Stato al nuovo Codice a sostegno della regola sui requisiti posseduti complessivamente dal raggruppamento (oggi art. 68, comma 11). Rilevanza: è il parametro con cui la stazione appaltante verifica la riduzione.
- Consiglio di Stato, Sez. V, 17 luglio 2017, n. 3505. Sotto il codice del 2006 (art. 37, comma 19), ha ammesso la sostituzione di un componente del raggruppamento in caso di fallimento, liquidazione coatta o interdittiva. Rilevanza: conferma che l’insolvenza di un componente è una delle ipotesi tipiche di modifica soggettiva tollerata dal sistema.
- C.G.A. per la Regione siciliana, sez. giurisdizionale, 26 luglio 2019, n. 706. Richiamata dalla giurisprudenza più recente per ricostruire la ratio della disciplina sulle modifiche soggettive del raggruppamento colpito da vicende che riguardano un componente. Rilevanza: aiuta a leggere le norme alla luce dell’esigenza di continuità dell’esecuzione.
Binario dell’interdittiva (tappa 2)
- Consiglio di Stato, Sez. V, 9 aprile 2026, n. 2867. Dopo la stipula, la sostituzione della mandante colpita da interdittiva antimafia è regolata dall’art. 95 del D.Lgs. 159/2011, norma speciale rispetto all’art. 97 del Codice dei contratti; il termine di trenta giorni dalla comunicazione del prefetto è perentorio e spetta alle imprese restanti dichiarare la volontà di sostituire o estromettere; la scadenza non obbliga però la stazione appaltante a risolvere automaticamente. Rilevanza: è il termine più veloce dell’intera timeline.
- T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II-bis, 3 novembre 2025, n. 19415. È la pronuncia di primo grado confermata dalla sentenza precedente. Rilevanza: mostra che l’orientamento sulla perentorietà del termine è stato condiviso nei due gradi.
- Consiglio di Stato, Sez. IV, 4 gennaio 2021, n. 39. Richiamata sulla necessità che l’estromissione o la sostituzione siano tempestive, prima della stipula o entro trenta giorni dall’informazione prefettizia sopravvenuta, e sulla ratio di tutela della rapidità dell’esecuzione. Rilevanza: rafforza l’idea che, nelle modifiche soggettive, il tempo è un requisito sostanziale.
Tappa 7 e tappa 10: rapporto interno tra mandataria e mandanti
- Corte di cassazione, Sez. I civile, n. 17507/2026. La mandante che agisce contro la mandataria per la mancata coltivazione di una riserva deve provare il danno, dimostrando un’elevata probabilità di accoglimento della riserva. Rilevanza: delimita le pretese della curatela della mandante e, insieme, ricorda alla mandataria l’obbligo di gestire le riserve anche per la quota della fallita.
- Corte di cassazione, n. 25518/2015. Richiamata dalla pronuncia del 2026: la prescrizione dell’azione decorre dal completamento del mandato. Rilevanza: la curatela può agire anche dopo l’ultimazione dei lavori, quindi la documentazione va conservata a lungo.
- Tribunale di Reggio Calabria, sentenza 27 gennaio 2026 (come riportata in rassegna). È contraria a buona fede la condotta della mandataria che incassa una transazione con l’amministrazione senza ripartire la quota della mandante e senza informarla del giudizio e delle trattative. Rilevanza: la mandataria deve rendere conto alla mandante, e quindi anche alla sua curatela.
Sulle norme della crisi d’impresa richiamate nelle tappe 4, 5, 6, 8 e 9 (artt. 9, 17-19, 155, 172, 201, 206, 208 CCII) non sono state individuate, nelle fonti consultate per questo articolo, pronunce specifiche sui raggruppamenti: i relativi passaggi si fondano sul testo delle norme.
Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi
Interveniamo nel punto esatto della timeline in cui si trova la mandataria. Se sei al giorno 0, partiamo dalla raccolta dei documenti; se sei oltre la fase della verifica dei crediti, lavoriamo sulle tardive, sull’opposizione o sul contenzioso. Questi sono gli strumenti concreti.
- Mappatura documentale immediata. Raccogliamo sentenza, mandato collettivo, dichiarazione delle quote, attestazioni di qualificazione, contabilità dei lavori e subappalti, e ricostruiamo in un unico prospetto quanto ha eseguito la mandante, quanto è stato contabilizzato e quanto è stato pagato.
- Comunicazioni formali a stazione appaltante e curatore. Redigiamo le PEC della prima settimana con una proposta concreta, non con una semplice informativa.
- Proposta di riduzione o di successione. Verifichiamo i requisiti delle imprese restanti sulle singole categorie e costruiamo la proposta ai sensi dell’art. 68, comma 17, o il percorso dell’art. 120, comma 1, lettera d), n. 2, del Codice dei contratti.
- Istanza di messa in mora del curatore. Prepariamo e depositiamo l’istanza al giudice delegato ai sensi dell’art. 172, comma 2, CCII, coordinandola con la proposta alla stazione appaltante.
- Composizione negoziata della mandataria. Valutiamo i presupposti, predisponiamo l’istanza e il ricorso per la conferma delle misure protettive, impostiamo il piano e il tavolo con banche, fornitori, Erario ed enti previdenziali.
- Domanda di ammissione al passivo. Redigiamo la domanda tempestiva, separando i crediti per titolo ed epoca, e monitoriamo i crediti sopravvenuti per le tardive.
- Accordo di regolazione con la curatela. Negoziamo con il curatore lo stato di consistenza, la ripartizione dei SAL, la quota di anticipazione, le compensazioni ammesse dall’art. 155 CCII e la gestione delle riserve.
- Osservazioni e opposizione allo stato passivo. Controlliamo il progetto del curatore, depositiamo le osservazioni e, se necessario, l’opposizione nei trenta giorni, senza sospensione feriale.
- Riserve, conto finale e garanzie. Con lo staff tecnico-contabile verifichiamo le riserve della quota della mandante, la sottoscrizione con riserva del conto finale e le richieste di svincolo delle garanzie.
- Contenzioso fino all’ultimo grado. Se la vicenda arriva in giudizio (risoluzione, rendiconto, riserve), seguiamo la causa con la stessa linea dall’inizio fino alla Cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In una vicenda come questa pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere quali documenti l’esperto chiederà, come si costruisce un tavolo con i creditori e come si tutela il contratto pubblico durante le trattative. La continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione consente di non cambiare linea quando la vicenda passa dalla negoziazione al giudizio. E lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i legali sui rapporti con stazione appaltante e curatela, i commercialisti sui flussi di cassa, sul piano e sui profili fiscali e contributivi della mandataria. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più adatta alla tappa in cui ti trovi.
Chiusura: il tempo come prima risorsa della mandataria
Il fallimento di una mandante non chiude il contratto e non condanna la mandataria. Apre però una sequenza di finestre che si chiudono una dopo l’altra: la comunicazione con proposta, la verifica dei requisiti, la messa in mora del curatore, l’accesso alla composizione negoziata, la domanda di ammissione al passivo, l’eventuale opposizione, il conto finale. Il tempo è la risorsa più preziosa della mandataria in crisi, e la più sprecata.
Lo Studio Monardo segue questo tipo di vicenda perché si colloca proprio dove si incontrano l’appalto pubblico in esecuzione e la crisi d’impresa: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette di impostare la composizione negoziata della mandataria con il contratto ancora vivo, mentre l’abilitazione di avvocato cassazionista garantisce che, se si arriva al contenzioso con la curatela o con la stazione appaltante, la stessa linea venga sostenuta fino all’ultimo grado. Lo staff di avvocati e commercialisti tiene insieme i conti del cantiere e quelli dell’impresa.
📩 Ogni settimana persa chiude una finestra: scrivici subito, i recapiti dello Studio sono riportati in fondo a questa pagina.