Quasi mai una cooperativa sociale perde la partita con i propri soci lavoratori per l’entità del debito: la perde per le mosse sbagliate fatte nei mesi in cui ha cercato di sopravvivere senza regole. Compensi ridotti “a voce”, contributi versati sulle paghe tagliate, esclusioni decise in fretta contro chi protesta, la convinzione che i vecchi arretrati siano ormai prescritti, la ricerca della procedura di crisi sbagliata: sono scelte comprensibili, prese sotto pressione, ma che trasformano una difficoltà di cassa in un contenzioso a catena, con decreti ingiuntivi, verbali dell’INPS, cause di lavoro e, nei casi peggiori, la liquidazione coatta amministrativa.
Alla domanda del titolo la risposta onesta è questa: uno studio legale non può far sparire i crediti dei soci lavoratori, che sono crediti di lavoro tutelati dalla Costituzione e dal codice. Può però ottenere che la cooperativa li affronti con gli strumenti giusti: un piano di crisi aziendale valido ai sensi dell’art. 6 della L. 142/2001, accordi di pagamento con i soci firmati in sede protetta, una composizione negoziata della crisi che metta al tavolo anche banche, fisco e committenti, la difesa nei giudizi di lavoro e, se la crisi è irreversibile, una gestione ordinata dell’uscita.
Ecco i sei errori che vediamo ricorrere più spesso, dal più grave al più frequente:
- Ridurre o sospendere i compensi dei soci senza un piano di crisi deliberato dall’assemblea e con un termine finale.
- Versare i contributi solo sulle somme effettivamente pagate durante la crisi.
- Escludere o allontanare i soci che reclamano gli arretrati, pensando che l’esclusione chiuda anche la questione del lavoro.
- Contare sulla prescrizione dei crediti più vecchi mentre il rapporto è ancora in corso.
- Imboccare la procedura di crisi sbagliata: sovraindebitamento o liquidazione giudiziale al posto degli strumenti realmente disponibili a una cooperativa sociale.
- Ignorare le strade alternative dei soci (committente, stazione appaltante, Fondo di garanzia INPS) e firmare accordi di pagamento che non reggono.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché sta esattamente all’incrocio tra crisi d’impresa e contenzioso di lavoro: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, quindi conosce dall’interno il percorso della composizione negoziata che una cooperativa in difficoltà può attivare; è avvocato cassazionista, e può seguire la vertenza con i soci dal primo grado fino alla Corte di cassazione; coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando il debito verso i soci si intreccia con il debito contributivo e fiscale.
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Errore n. 1 – Tagliare i compensi “di fatto”, senza un piano di crisi valido
L’errore
Il consiglio di amministrazione vede la cassa che si svuota: i pagamenti delle ASL o del Comune arrivano con mesi di ritardo, il fido è al limite. Si decide di pagare il 70% della retribuzione “finché le cose non migliorano”, lo si comunica in una riunione informale o con un messaggio sul gruppo dei soci, e si va avanti così per un anno e mezzo. Nessuno firma niente, nessuno impugna niente. Fino al giorno in cui dieci soci si presentano con la busta paga in mano e chiedono la differenza.
Perché è un errore
Il socio lavoratore di cooperativa ha, accanto al rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o in altra forma (art. 1, comma 3, L. 142/2001). Se il rapporto è subordinato, l’art. 3 della stessa legge vieta di corrispondergli un trattamento economico complessivo inferiore ai minimi previsti dalla contrattazione collettiva del settore o della categoria affine. L’unica deroga che la legge ammette passa per il regolamento interno (art. 6) e per due strumenti precisi: la delibera dell’assemblea che dichiara lo stato di crisi aziendale e stabilisce le misure per farvi fronte, tra cui la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, con il divieto di distribuire utili per tutta la durata del piano (art. 6, comma 1, lett. d); e le forme di apporto anche economico dei soci alla soluzione della crisi, in proporzione alle disponibilità e capacità finanziarie (art. 6, comma 1, lett. e).
Tutto questo richiede un regolamento depositato, una delibera assembleare, misure definite e un orizzonte temporale. Una riduzione decisa dal consiglio, o peggio subita in silenzio dai soci, non è un piano di crisi: è semplicemente un inadempimento retributivo.
Le conseguenze
La Cassazione (Sez. Lav., ord. 8 febbraio 2021 n. 2967) ha chiarito che anche quando il piano di crisi c’è, la delibera di riduzione dei trattamenti è legittima solo se la crisi è trattata come temporanea, cioè se la delibera fissa un termine finale; una delibera senza termine non è nulla, ma è annullabile secondo il regime dell’art. 2377 c.c. Se questo vale per la delibera imperfetta, a maggior ragione la riduzione priva di qualsiasi delibera non offre alcuna copertura.
Il risultato pratico è che tutte le differenze tra quanto dovuto in base al contratto collettivo applicato e quanto pagato restano debito della cooperativa, con interessi e rivalutazione monetaria, perché nel rito del lavoro sui crediti del lavoratore maturano entrambi (art. 429, comma 3, c.p.c.). Il silenzio dei soci durante il rapporto non vale come rinuncia: lo si vedrà parlando della prescrizione e delle transazioni.
C’è anche un effetto meno visibile ma devastante: il debito per arretrati, che nei bilanci spesso non compare in modo trasparente, emerge tutto insieme quando i soci agiscono, e fa precipitare indicatori che fino al giorno prima sembravano sotto controllo.
Cosa fare invece
Se la cassa non regge, la strada corretta è far deliberare all’assemblea uno stato di crisi aziendale conforme al regolamento interno, con misure precise, durata determinata, termine finale espresso e divieto di distribuzione degli utili, e farlo prima di ridurre un solo euro. Se il regolamento interno non prevede il piano di crisi, va prima modificato, rispettando le regole sul deposito.
La delibera deve indicare: le cause della crisi (ritardi dei committenti pubblici, perdita di un appalto, aumento del costo del lavoro dopo un rinnovo contrattuale); le misure, distinguendo con precisione cosa si riduce; la durata; i criteri con cui si verificherà la fine della crisi; le modalità di recupero, se previste. Va poi comunicata ai soci in modo verificabile.
Per gli arretrati già maturati prima della delibera, il piano non ha effetto retroattivo: quelle somme vanno affrontate con un accordo di pagamento, ed è qui che entra in gioco la sede protetta (errore n. 6).
Il dettaglio che pochi conoscono
La deroga della lett. d) riguarda la riduzione temporanea dei trattamenti economici integrativi, cioè la parte che si aggiunge ai minimi, mentre la lett. e) consente ai soci di contribuire con apporti economici. La linea di confine tra ciò che il piano può comprimere e i minimi contrattuali è il punto su cui si concentrano i contenziosi, e la formulazione della delibera fa la differenza. Una delibera scritta male non protegge la cooperativa e, in più, fornisce ai soci la prova documentale che gli amministratori sapevano di pagare meno del dovuto.
Errore n. 2 – Versare i contributi solo su quanto effettivamente pagato
L’errore
La cooperativa, convinta di essere in regola perché ha un piano di crisi approvato, riduce le paghe e calcola i contributi INPS sul netto ridotto. “Se pago meno, verso meno”: sembra logico. Due anni dopo arriva l’ispezione, e con essa il verbale per differenze contributive.
Perché è un errore
Il rapporto contributivo è autonomo rispetto a quello retributivo. La retribuzione da assumere come base per i contributi non può essere inferiore a quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative (art. 1, comma 1, D.L. 338/1989, convertito dalla L. 389/1989), ed esiste un minimale giornaliero. Il piano di crisi della L. 142/2001 agisce sul rapporto tra cooperativa e socio, non sul debito verso l’ente previdenziale.
Le conseguenze
La Cassazione, con la sentenza n. 15172/2019, ha accolto il ricorso dell’INPS e ha stabilito che il piano di crisi che riduce i compensi sotto i minimi contrattuali non autorizza a versare i contributi solo sulle somme realmente erogate: il minimale contributivo va rispettato anche durante lo stato di crisi, perché i diritti previdenziali non sono disponibili per il lavoratore. Nello stesso solco si colloca il principio, richiamato da quella pronuncia, secondo cui il minimale contributivo si applica anche alle società cooperative (Cass. n. 17531/2016).
Le conseguenze sono pesanti: differenze contributive su tutta la durata del piano, sanzioni civili e, se il debito non viene regolarizzato, perdita del DURC regolare. Per una cooperativa sociale che lavora con enti pubblici il DURC è l’ossigeno: senza, i pagamenti degli appalti si bloccano o vengono trattenuti, e la crisi si avvita.
Cosa fare invece
Ogni piano di crisi va costruito con il commercialista accanto all’avvocato, calcolando i contributi sulla base imponibile minima imposta dalla legge anche quando il compenso netto è ridotto, e inserendo quel costo nel piano finanziario. Se il debito previdenziale è già maturato, si valutano la rateizzazione con l’INPS e, se la crisi è più ampia, l’inserimento del debito contributivo in uno strumento di regolazione della crisi.
Nella composizione negoziata, ad esempio, l’esperto agevola le trattative con tutti i creditori, compresi gli enti previdenziali; negli accordi di ristrutturazione dei debiti e nel concordato preventivo il debito verso gli enti previdenziali può essere oggetto di trattamento secondo le regole specifiche del Codice della crisi. La scelta dipende dalla posizione della cooperativa, come si vedrà all’errore n. 5.
Il dettaglio che pochi conoscono
L’orientamento ministeriale richiamato nei commenti alla sentenza del 2019 (interpello n. 48/2009) aveva ammesso di commisurare i contributi alle somme effettivamente corrisposte in presenza di un piano di crisi, ma comunque nel rispetto del minimale giornaliero. Molte cooperative ricordano solo la prima parte di quella indicazione. Il limite del minimale, invece, è proprio ciò su cui la Cassazione ha fondato la propria decisione. Prima di applicare qualunque indicazione amministrativa datata, quindi, va verificato come la giurisprudenza successiva l’abbia letta, perché un parere ministeriale non vincola il giudice e non mette al riparo dalle differenze contributive accertate in sede ispettiva.
Errore n. 3 – Escludere chi protesta, pensando di chiudere anche la vertenza di lavoro
L’errore
Tre soci lavoratori, tra i più anziani, scrivono una diffida con un sindacato e chiedono il pagamento di quattordici mesi di differenze. Il consiglio, esasperato, delibera la loro esclusione per “grave inadempimento agli obblighi sociali” e comunica la decisione. L’idea, detta o non detta, è semplice: fuori dalla cooperativa, fuori dal problema.
Perché è un errore
L’esclusione è disciplinata dall’art. 2533 c.c.: può essere decisa per i casi previsti dalla legge e dall’atto costitutivo, e contro la delibera il socio può proporre opposizione al tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. L’art. 5, comma 2, L. 142/2001 stabilisce che il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l’esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie. Ma esclusione e licenziamento restano due piani che possono essere valutati in modo distinto, e soprattutto reclamare le proprie retribuzioni non è un inadempimento: è l’esercizio di un diritto.
Le conseguenze
È qui che molti amministratori compromettono la propria posizione. Le Sezioni Unite della Cassazione (n. 8386/2019) hanno stabilito che il socio che non ha impugnato la delibera di esclusione conserva comunque l’interesse a impugnare il licenziamento: l’estinzione del rapporto per effetto dell’esclusione non sana l’illegittimità del licenziamento, che può essere sanzionata con il risarcimento. Il precedente orientamento, secondo cui la mancata opposizione all’esclusione precludeva ogni tutela lavoristica, è stato superato.
Quando invece l’esclusione viene impugnata e annullata, la Cassazione (ord. n. 31469/2023) ha affermato che, se un unico atto esclude il socio e risolve il rapporto di lavoro, l’annullamento della delibera ripristina sia il rapporto associativo sia quello di lavoro; nello stesso senso, in una vicenda decisa in sede arbitrale, l’annullamento dell’esclusione ha comportato la ricostituzione del rapporto mutualistico e di lavoro (Cass. n. 6120/2024).
È vero che il socio che lascia passare i sessanta giorni dall’art. 2533 c.c. decade dal diritto di impugnare la delibera, e con essa perde la tutela reale e la possibilità di far verificare la regolarità della delibera (Cass. Sez. Lav., ord. 26 marzo 2025 n. 8000). Ma per la cooperativa questa non è una vittoria: resta aperta la tutela risarcitoria sul licenziamento e restano intatti, ovviamente, tutti i crediti retributivi già maturati. Un’esclusione ritorsiva, poi, espone a valutazioni ancora più severe: nei commenti si ricorda il caso di soci esclusi e licenziati dopo uno sciopero, con delibere sospese e reintegrazione ordinata in via cautelare.
Cosa fare invece
La richiesta degli arretrati va trattata come una vertenza da negoziare, non come un problema disciplinare: prima di qualsiasi delibera di esclusione, si verifica se esistono davvero inadempienze del socio estranee alla richiesta retributiva, documentate e contestate nel rispetto dello statuto e del regolamento. Se la crisi impone una riduzione del personale, la strada è quella dei licenziamenti per motivo oggettivo o collettivi con le relative procedure, e degli ammortizzatori sociali disponibili, non l’esclusione mascherata.
C’è poi una ragione pratica, oltre che giuridica, per non escludere chi reclama. In una cooperativa di soci lavoratori la fiducia interna è un patrimonio: quando i soci vedono che chi chiede il dovuto viene allontanato, gli altri smettono di chiedere ma iniziano a cercare altro lavoro, e la cooperativa perde proprio le professionalità che le servono per mantenere gli appalti. Le diffide, invece, possono diventare l’occasione per aprire un tavolo strutturato: si convoca un’assemblea, si espongono i numeri della crisi, si presenta un calendario di rientro, si concorda con le organizzazioni sindacali la sede in cui firmare gli accordi. Un socio che vede un piano concreto e verificabile ha molti meno motivi di andare dal giudice.
Questo approccio ha anche un valore difensivo. Se la trattativa fallisce e la vertenza arriva in giudizio, la cooperativa che può documentare di aver riconosciuto il debito, di averlo quantificato in modo trasparente e di aver proposto un piano serio si presenta in una posizione ben diversa da quella che ha risposto alle richieste con un provvedimento espulsivo.
Va anche curata la forma. La delibera di esclusione deve essere comunicata al socio, come si fa con un licenziamento (Cass. n. 6373/2016); la comunicazione non richiede forme particolari né una contestazione analitica degli addebiti, purché renda noti al socio ragioni e contenuto del provvedimento (Cass. n. 23628/2015). Questi principi aiutano la cooperativa solo se la sostanza c’è.
Il dettaglio che pochi conoscono
La competenza cambia a seconda di ciò che si impugna. Secondo l’impostazione riportata nei commenti, se c’è una delibera di esclusione la contestazione dell’aspetto societario va davanti alla sezione specializzata in materia d’impresa; se c’è solo il licenziamento, è competente il giudice del lavoro; le controversie tra socio e cooperativa relative alla prestazione mutualistica sono di competenza del tribunale ordinario (art. 5, comma 2, L. 142/2001). Una cooperativa che riceve contemporaneamente un’opposizione all’esclusione e un ricorso di lavoro deve coordinare due difese in due sedi: un errore di impostazione in una si riflette nell’altra.
Errore n. 4 – Contare sulla prescrizione degli arretrati più vecchi
L’errore
La cooperativa ha ridotto i compensi a partire dal 2019. Ora, a ottobre 2026, un gruppo di soci chiede le differenze dall’inizio. Il presidente è tranquillo: “Le retribuzioni si prescrivono in cinque anni, quindi tutto ciò che è prima del 2021 non è più dovuto”. E nel frattempo decide di non accantonare nulla per quelle annualità.
Perché è un errore
La prescrizione dei crediti retributivi è quinquennale (art. 2948, n. 4, c.c.), ma il punto decisivo è da quando decorre. L’art. 2935 c.c. la fa decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, e la giurisprudenza di legittimità ha da tempo collegato la decorrenza durante il rapporto alla stabilità del posto di lavoro: se il lavoratore teme che reclamare gli costi il posto, la prescrizione non corre finché il rapporto dura.
Le conseguenze
Per i soci lavoratori di cooperativa la Cassazione si è espressa in modo netto. Con la sentenza Sez. Lav. 10 dicembre 2025 n. 32123 ha affermato che il rapporto a tempo indeterminato del socio lavoratore, come modulato dopo la L. 92/2012, non gode di un regime di stabilità, e che per i diritti non ancora prescritti all’entrata in vigore di quella legge la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro. La stessa pronuncia ricorda che il giudice deve verificare l’adeguatezza della retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., anche d’ufficio, con riferimento al contratto collettivo del settore più affine. Con la sentenza n. 26958/2025 la Corte ha ribadito che, di fronte a tutele variabili in caso di licenziamento (reintegrazione, indennità, tutela obbligatoria), la stabilità del rapporto del socio è incerta, e quindi la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre dalla cessazione del rapporto, non durante la sua vigenza.
Tradotto: tutti gli arretrati maturati dal 2019 in avanti, per un socio ancora in forza, sono con ogni probabilità ancora esigibili, e lo resteranno per cinque anni dopo la fine del rapporto. La cooperativa che ha basato i propri conti sulla prescrizione ha un buco di bilancio che non vede.
Cosa fare invece
Il primo passo è una ricognizione completa: socio per socio, mese per mese, la differenza tra il trattamento dovuto in base al contratto collettivo applicato (o a quello del settore affine) e quanto effettivamente corrisposto. Questa mappa serve a tre scopi: rappresentare correttamente il debito in bilancio, misurare se la cooperativa è ancora in grado di farvi fronte o se è già in crisi o in insolvenza, e preparare una proposta di pagamento credibile.
Se dalla ricognizione emerge che il debito supera la capacità di pagamento dei prossimi mesi, siamo nel campo della crisi d’impresa vera e propria, e gli amministratori hanno il dovere di attivarsi con strumenti adeguati: rimandare la ricognizione per paura dei numeri è esattamente ciò che fa perdere le opzioni migliori.
Nella ricognizione conviene anche distinguere i crediti per natura, perché non pesano tutti allo stesso modo. Le retribuzioni dei lavoratori subordinati godono del privilegio generale sui mobili previsto dall’art. 2751-bis, n. 1, c.c., che in una futura procedura concorsuale le colloca davanti ai creditori chirografari: in una liquidazione coatta amministrativa i soci lavoratori sarebbero quindi tra i primi a essere soddisfatti sul ricavato dei beni mobili, dopo le spese della procedura. Il TFR ha regole proprie, e per le cooperative di maggiori dimensioni va verificato quanta parte sia stata destinata al Fondo di Tesoreria dell’INPS. I contributi previdenziali hanno a loro volta un rango specifico. Avere chiaro questo ordine serve alla cooperativa per due ragioni: per costruire una proposta ai soci che sia oggettivamente migliore di ciò che otterrebbero in una procedura, e per spiegare ai soci stessi, con i numeri, perché un accordo di rientro conviene anche a loro.
Un’altra verifica riguarda l’inquadramento. Molte differenze retributive nascono non da compensi ridotti in modo esplicito, ma da inquadramenti più bassi rispetto alle mansioni effettivamente svolte, come accade con operatori socio-sanitari adibiti a compiti di coordinamento o con educatori inquadrati come ausiliari. Sono differenze che i soci scoprono spesso solo quando si rivolgono al sindacato, e che vanno messe nel conto prima che lo faccia il giudice.
Il dettaglio che pochi conoscono
La sentenza n. 32123/2025 riguardava un caso in cui la Corte d’appello aveva dichiarato nulle le clausole di sottoinquadramento di un accordo aziendale di prossimità. È un segnale che va oltre la prescrizione: gli accordi interni che comprimono inquadramenti e retribuzioni sotto i minimi possono essere travolti in giudizio, e quando lo sono gli arretrati si calcolano per l’intero periodo non prescritto, che per il socio in forza può risalire molto indietro.
Errore n. 5 – Scegliere la procedura di crisi sbagliata
L’errore
La cooperativa sociale, con ventotto soci lavoratori e un debito complessivo di poco superiore al milione di euro, si rivolge a un professionista che le propone una procedura da sovraindebitamento, “perché siamo piccoli”. Oppure, al contrario, un gruppo di soci deposita un ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale e la cooperativa si difende solo nel merito, senza porsi la domanda preliminare: questa procedura ci riguarda davvero?
Perché è un errore
Le cooperative sociali disciplinate dalla L. 381/1991 sono imprese sociali di diritto (D.Lgs. 112/2017), e per le imprese sociali vale una regola specifica sull’insolvenza: sono assoggettate alla liquidazione coatta amministrativa (art. 14, comma 1, D.Lgs. 112/2017). Il criterio generale per le cooperative con attività commerciale, che combina LCA e procedura giudiziale secondo l’art. 2545-terdecies c.c., cede di fronte allo status di impresa sociale.
Le conseguenze
La Cassazione (sent. 27 ottobre 2023 n. 29801) ha cassato la decisione che aveva dichiarato il fallimento di una cooperativa sociale: le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto, senza dover dimostrare ulteriori requisiti, e in caso di insolvenza sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa, non al fallimento (oggi liquidazione giudiziale). Per la Corte prevale la specialità dello status di impresa sociale rispetto al tipo cooperativo. Chi si difende senza sollevare il punto rischia di subire una procedura che non dovrebbe applicarsi.
Sul versante opposto, la Cassazione con la sentenza 16 gennaio 2026 n. 880 ha confermato che una cooperativa (nel caso, agricola) che in caso di insolvenza è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa resta esclusa dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, ritenendo ragionevole un regime della crisi distinto per la cooperativa in quanto impresa di economia sociale. Il principio, affermato sulla L. 3/2012, è coerente con l’impianto del Codice della crisi, che riserva il sovraindebitamento ai soggetti non assoggettabili alle altre procedure. Una cooperativa sociale che perde mesi a preparare un piano da sovraindebitamento rischia di arrivare all’insolvenza conclamata senza aver attivato uno strumento utilizzabile.
C’è poi un terzo equivoco frequente: credere che qualunque strumento di crisi blocchi le azioni dei soci. Nella composizione negoziata le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa (art. 18 CCII), ma la norma esclude dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori. I soci lavoratori, quindi, possono continuare ad agire per le retribuzioni anche mentre la trattativa è in corso.
Cosa fare invece
La procedura si sceglie partendo dalla natura giuridica della cooperativa e dal grado della crisi, non dalla dimensione. Per una cooperativa sociale che è ancora in crisi ma non in insolvenza irreversibile, lo strumento da valutare per primo è la composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII): un esperto indipendente, nominato tramite la piattaforma delle Camere di commercio, agevola le trattative con creditori e controparti, e l’impresa resta gestita dai propri amministratori. Nella composizione negoziata il Codice prevede obblighi di informazione e consultazione delle rappresentanze sindacali quando sono in gioco decisioni che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori (art. 4, comma 3, CCII): per una cooperativa di soci lavoratori questo passaggio è il luogo naturale in cui negoziare il piano di rientro degli arretrati.
Da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo conosce il percorso della composizione negoziata dalla prospettiva di chi siede al tavolo come terzo indipendente, e per questo imposta il fascicolo della cooperativa in modo che il piano di rientro verso i soci sia credibile agli occhi dell’esperto e dei creditori.
Se le trattative danno frutto, l’esito può essere un contratto con uno o più creditori, un accordo di ristrutturazione dei debiti (artt. 57 ss. CCII) o un piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), valutando caso per caso l’accesso agli strumenti in relazione alla soggezione della cooperativa sociale alla LCA. Se invece l’insolvenza è irreversibile, la difesa si sposta sulla gestione ordinata: è l’autorità di vigilanza a disporre la liquidazione coatta amministrativa, e conoscere quel percorso permette agli amministratori di prepararsi, di tutelare la continuità dei servizi sociali in corso e di documentare la correttezza della propria gestione.
Conviene conoscere anche i poteri dell’autorità di vigilanza, che per una cooperativa sociale non sono un’eventualità remota. Il codice civile prevede che, in caso di irregolare funzionamento della cooperativa, l’autorità possa revocare gli amministratori e i sindaci e affidare la gestione a un commissario (art. 2545-sexiesdecies c.c.), e che possa disporre lo scioglimento per atto dell’autorità quando la cooperativa non persegue lo scopo mutualistico o non è in grado di raggiungere gli scopi per cui è stata costituita (art. 2545-septiesdecies c.c.). Una crisi trascurata, con soci non pagati e bilanci che non rappresentano il debito, è esattamente il tipo di situazione che emerge nelle revisioni periodiche. Gli amministratori che si presentano alla revisione con un piano di crisi deliberato, una ricognizione degli arretrati e una trattativa in corso offrono un quadro molto diverso da quelli che si presentano con una pila di diffide senza risposta.
Infine, la scelta dello strumento va coordinata con la continuità dei servizi. Molte cooperative sociali gestiscono servizi essenziali per persone fragili, in convenzione o in appalto con enti pubblici: un’interruzione improvvisa danneggia gli utenti, i soci e la stessa possibilità di salvare il valore dell’impresa. Per questo la composizione negoziata, che lascia la gestione agli amministratori e consente di trattare anche con l’ente committente, è spesso la cornice più adatta, mentre un’insolvenza lasciata maturare porta alla procedura amministrativa, in cui la gestione passa al commissario liquidatore.
Il dettaglio che pochi conoscono
Per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII): i termini di un procedimento sulle misure protettive o di un reclamo corrono anche in agosto. Chi gestisce una cooperativa sociale, abituata a ritmi estivi diversi per i servizi educativi o assistenziali, deve saperlo prima di depositare un’istanza a luglio.
Errore n. 6 – Ignorare le strade alternative dei soci e firmare accordi che non reggono
L’errore
La cooperativa gestisce un servizio di assistenza domiciliare in appalto per un Comune e un servizio di pulizie per un’azienda privata. Per evitare le cause, il presidente fa firmare ai soci, in ufficio, una scrittura in cui accettano il pagamento del 50% degli arretrati in dodici rate “a saldo e stralcio di ogni pretesa”. Pochi mesi dopo alcuni soci scrivono al Comune e all’azienda committente chiedendo di essere pagati direttamente.
Perché è un errore
Le rinunce e le transazioni che hanno per oggetto diritti del lavoratore derivanti da norme inderogabili di legge o di contratto collettivo non sono valide e possono essere impugnate entro sei mesi dalla cessazione del rapporto o dalla data della rinuncia o transazione, se successiva (art. 2113 c.c.). Restano invece stabili quelle concluse nelle sedi protette indicate dalla legge: la conciliazione davanti alla commissione presso l’Ispettorato, in sede sindacale, davanti al giudice, presso le commissioni di certificazione (artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c.). Una scrittura privata firmata in ufficio non è nessuna di queste.
Quanto ai committenti, il socio lavoratore subordinato gode della tutela prevista per i dipendenti degli appaltatori: nel settore privato il committente imprenditore risponde in solido con l’appaltatore dei trattamenti retributivi e contributivi entro due anni dalla cessazione dell’appalto (art. 29, comma 2, D.Lgs. 276/2003); negli appalti pubblici il Codice dei contratti (D.Lgs. 36/2023) prevede l’intervento sostitutivo della stazione appaltante, che in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni può pagare direttamente i lavoratori trattenendo le somme dai corrispettivi dovuti all’appaltatore.
Le conseguenze
La transazione firmata fuori sede protetta può essere impugnata entro sei mesi, e il socio può poi pretendere l’intero importo come se l’accordo non esistesse, con la cooperativa che ha già pagato le prime rate e non ha più margini. Nel frattempo il committente privato, chiamato in solido, sospende i pagamenti alla cooperativa o la sostituisce alla prima scadenza; la stazione appaltante attiva l’intervento sostitutivo e trattiene dalle fatture le somme pagate ai lavoratori, sottraendo alla cooperativa la liquidità con cui contava di pagare gli altri soci e i fornitori. La crisi si accelera esattamente dove la cooperativa pensava di averla tamponata.
Sul fronte della procedura concorsuale, poi, il socio lavoratore subordinato può rivolgersi al Fondo di garanzia dell’INPS per il TFR e, entro i limiti di legge, per le ultime retribuzioni (L. 297/1982 e D.Lgs. 80/1992) quando la cooperativa è sottoposta a procedura concorsuale, liquidazione coatta amministrativa compresa. Il Fondo che paga si surroga poi nei diritti del lavoratore verso la cooperativa. Sulla natura delle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria dopo il 2007 la giurisprudenza è divisa: secondo un orientamento hanno natura previdenziale e l’unico obbligato è il Fondo (Cass. n. 25035/2023), secondo un altro le quote non versate conservano natura retributiva e il datore resta obbligato (Cass. n. 10082/2025); la Sezione Lavoro, con l’ordinanza interlocutoria n. 25175/2025, ha rimesso la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite, in una vicenda in cui il rapporto era proseguito presso una cooperativa cessionaria poi sottoposta a procedura concorsuale.
Cosa fare invece
Gli accordi sugli arretrati vanno conclusi in sede protetta, di regola in sede sindacale o davanti a una commissione di certificazione, con un piano di pagamento sostenibile e coerente con il piano finanziario complessivo della cooperativa. Prima di proporre qualsiasi percentuale, va verificato con i numeri che le rate siano davvero pagabili: un accordo che salta alla terza rata è peggio di nessun accordo.
In parallelo, la cooperativa deve coinvolgere per prima i committenti, invece di subirne le reazioni: spiegare la situazione, concordare eventuali pagamenti diretti in modo ordinato, verificare se esistono crediti certificabili o cedibili verso la pubblica amministrazione per liberare liquidità. Nella composizione negoziata il committente pubblico o privato può essere uno degli interlocutori al tavolo.
Il dettaglio che pochi conoscono
Il decreto ingiuntivo è lo strumento più rapido per il socio: le buste paga e i prospetti firmati sono prova scritta del credito. Contro il decreto la cooperativa può proporre opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), e trattandosi di controversia di lavoro il giudizio segue il rito del lavoro. Attenzione: per le controversie di lavoro la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non opera (art. 3 L. 742/1969, che rinvia all’art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Un decreto notificato a fine luglio non dà quindi più tempo per opporsi: chi conta sull’agosto “sospeso” rischia che il decreto diventi definitivo.
Gli errori in cifre: tre ipotesi a confronto
Le simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi con dati di ipotesi, non casi reali. Servono a misurare quanto pesa, in euro e in giorni, ciascuna delle scelte descritte sopra.
Ipotesi 1 – La riduzione senza piano e il conto degli arretrati
Cooperativa sociale di tipo A con 22 soci lavoratori subordinati. Da maggio 2025 il consiglio, senza delibera assembleare, paga compensi inferiori ai minimi del contratto collettivo applicato. Differenza media per socio: 312,40 € al mese. A ottobre 2026 sono trascorsi 17 mesi.
- Differenze retributive maturate: 312,40 € × 22 soci = 6.872,80 € al mese; × 17 mesi = 116.837,60 €, oltre interessi e rivalutazione (art. 429, comma 3, c.p.c.).
- Prescrizione: per i soci ancora in forza, secondo l’orientamento espresso da Cass. n. 32123/2025 e n. 26958/2025, il termine quinquennale non è nemmeno iniziato a decorrere. Nessuna mensilità è “salvata” dal tempo.
- Se nel maggio 2025 l’assemblea avesse deliberato un piano di crisi conforme al regolamento, con misure definite, durata di dodici mesi e termine finale espresso, la riduzione della parte integrativa sarebbe stata coperta nei limiti consentiti dall’art. 6, comma 1, lett. d), L. 142/2001; la parte di debito eventualmente residua (quella che incide sui minimi) sarebbe stata comunque individuata fin dall’inizio, con la possibilità di inserirla in un piano di pagamento ordinato.
Il confronto non sta solo nella cifra: nel primo scenario il debito emerge per intero quando i soci agiscono; nel secondo è conosciuto, quantificato e gestibile.
Ipotesi 2 – I contributi calcolati sul compenso ridotto
Stessa cooperativa. Retribuzione imponibile mensile per socio secondo il contratto collettivo: 1.684,30 €. Compenso effettivamente pagato e assoggettato a contribuzione durante il piano: 1.263,20 €. Differenza di imponibile: 421,10 € al mese per socio.
- Applicando, a titolo di ipotesi, un’aliquota contributiva complessiva del 30%, la contribuzione omessa è di 126,33 € al mese per socio.
- Su 22 soci e 17 mesi: 126,33 × 22 × 17 = 47.247,42 € di contributi, a cui si aggiungono le sanzioni civili previste dalla legge.
- Effetto collaterale: fino alla regolarizzazione il DURC può risultare irregolare, con blocco o trattenuta dei pagamenti dei committenti pubblici.
Con un piano costruito correttamente, la contribuzione sul minimale (Cass. n. 15172/2019) sarebbe stata inserita nel piano finanziario: un costo certo, programmato, invece di un debito scoperto all’improvviso con un verbale.
Ipotesi 3 – Il calendario: decreto ingiuntivo, esclusione, transazione
a) Decreto ingiuntivo. Un socio ottiene decreto ingiuntivo per 18.742,60 € di differenze retributive; il decreto è notificato alla cooperativa lunedì 26 ottobre 2026. Termine di quaranta giorni per l’opposizione: il quarantesimo giorno cade sabato 5 dicembre 2026, quindi il termine slitta a lunedì 7 dicembre 2026.
– La cooperativa che deposita il ricorso in opposizione venerdì 4 dicembre è nei termini e può far valere le proprie contestazioni sul calcolo (inquadramento, periodi già pagati, effetti del piano di crisi).
– La cooperativa che deposita mercoledì 9 dicembre è fuori termine: il decreto diventa definitivo e l’importo, con interessi e rivalutazione, non è più discutibile nel merito. Nessuna sospensione feriale aiuterebbe, perché si tratta di controversia di lavoro.
b) Esclusione. La delibera di esclusione di un socio viene comunicata martedì 3 novembre 2026. I sessanta giorni dell’art. 2533 c.c. scadono sabato 2 gennaio 2027, termine che slitta a lunedì 4 gennaio 2027. Se il socio non si oppone entro quella data decade dall’impugnazione della delibera (Cass. n. 8000/2025), ma resta la tutela risarcitoria sul licenziamento (Cass. S.U. n. 8386/2019) e restano tutti i suoi crediti retributivi. Per la cooperativa la “vittoria” sulla decadenza vale molto meno di quanto sembri.
c) Transazione fuori sede protetta. Socio cessato martedì 31 marzo 2026; il 30 settembre 2026 firma in ufficio un accordo che riduce i suoi 18.742,60 € al 50%, cioè 9.371,30 €, in dodici rate da 780,94 €. Poiché l’accordo è successivo alla cessazione, il socio può impugnarlo entro sei mesi dalla firma, cioè fino a martedì 30 marzo 2027 (art. 2113 c.c.). Se lo fa dopo aver incassato sei rate (4.685,65 €), la cooperativa resta esposta per la differenza fino all’intero credito originario. Lo stesso accordo firmato in sede sindacale o davanti a una commissione di certificazione sarebbe stato stabile.
La mappa degli errori
L’esperienza insegna che gli errori non arrivano mai da soli: la riduzione senza piano porta con sé i contributi sbagliati, le proteste dei soci portano alle esclusioni, le esclusioni portano alle cause, le cause fanno emergere la crisi quando le opzioni migliori sono già sfumate. La tabella che segue ricostruisce per ciascun errore il momento in cui di solito si commette, la conseguenza tipica e la possibilità di rimediare in un secondo momento.
| Errore | Quando si commette | Conseguenza tipica | Rimedio possibile |
|---|---|---|---|
| Riduzione dei compensi senza piano di crisi valido | Primi mesi di tensione di cassa | Differenze retributive integrali, con interessi e rivalutazione | Parziale: piano di crisi per il futuro, accordo in sede protetta per il pregresso |
| Contributi sul compenso ridotto | Durante il piano di crisi | Differenze contributive, sanzioni civili, DURC irregolare | Sì: regolarizzazione, rateizzazione, inserimento nello strumento di crisi |
| Esclusione dei soci che reclamano | Dopo la diffida o la richiesta sindacale | Tutela risarcitoria sul licenziamento, possibile ripristino del rapporto | Parziale: revoca, conciliazione, difesa in giudizio |
| Affidamento sulla prescrizione in corso di rapporto | Nella valutazione del debito | Arretrati pluriennali ancora esigibili, bilancio non veritiero | Sì: ricognizione e piano di pagamento |
| Procedura di crisi sbagliata | Quando la crisi diventa evidente | Tempo perso, strumento inammissibile, procedura non applicabile | Parziale: dipende da quanto l’insolvenza si è aggravata |
| Transazioni fuori sede protetta e committenti ignorati | Nella gestione delle vertenze | Accordi impugnabili, pagamenti diretti e trattenute dei committenti | Sì, se si interviene prima dell’impugnazione |
| Opposizione a decreto ingiuntivo tardiva | Dopo la notifica del decreto | Decreto definitivo | No, salvo i rimedi straordinari ammessi dalla legge |
La checklist preventiva: prima di agire, verifica che…
Questa lista è pensata per essere stampata e tenuta sul tavolo del consiglio di amministrazione. Ogni voce è un’azione concreta da spuntare prima di prendere decisioni che toccano i compensi dei soci o i rapporti con loro.
- [ ] Il regolamento interno previsto dall’art. 6 L. 142/2001 è aggiornato, depositato e contiene la disciplina del piano di crisi aziendale e degli apporti dei soci.
- [ ] Lo stato di crisi è deliberato dall’assemblea, non solo dal consiglio, con cause, misure, durata e termine finale espressi per iscritto.
- [ ] La riduzione riguarda solo ciò che la legge consente di ridurre, e la delibera distingue i trattamenti integrativi dai minimi contrattuali.
- [ ] La delibera vieta la distribuzione di utili per tutta la durata del piano.
- [ ] I contributi sono calcolati almeno sul minimale imposto dalla legge, e il loro peso è inserito nel piano finanziario.
- [ ] Esiste una ricognizione aggiornata degli arretrati, socio per socio e mese per mese, con il contratto collettivo di riferimento indicato.
- [ ] Il debito per arretrati è rappresentato correttamente in bilancio, senza contare su prescrizioni che, per i soci in forza, non stanno decorrendo.
- [ ] Nessuna esclusione viene deliberata in risposta a richieste retributive, e ogni esclusione è fondata su inadempienze documentate e contestate secondo lo statuto.
- [ ] Ogni accordo sugli arretrati viene firmato in sede protetta (sindacale, commissione di certificazione, Ispettorato, giudice).
- [ ] I committenti pubblici e privati sono stati informati e si conosce il loro possibile comportamento (solidarietà, intervento sostitutivo, trattenute).
- [ ] È stata verificata la natura di impresa sociale della cooperativa e quindi la procedura applicabile in caso di insolvenza.
- [ ] È stato valutato con un professionista l’accesso alla composizione negoziata, con le consultazioni sindacali previste, prima che la crisi diventi insolvenza, ricordando che i termini dei procedimenti del Codice della crisi corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Se anche una sola di queste caselle resta vuota, il momento giusto per fermarsi e farsi affiancare è adesso, non dopo la prima notifica.
E se l’errore l’ho già fatto?
Il punto che sfugge quasi sempre è che molti di questi errori sono ancora rimediabili, a condizione di intervenire prima che una decadenza o un giudicato chiudano la porta. Vediamo, caso per caso, cosa si può ancora fare.
Riduzione senza piano già applicata da mesi. Il passato non si sana con una delibera retroattiva, ma si può fermare l’emorragia approvando subito un piano di crisi conforme per il futuro e, per il pregresso, negoziare con i soci un accordo di pagamento in sede protetta. Spesso i soci preferiscono un piano di rientro certo e garantito da un’organizzazione credibile, piuttosto che una causa lunga contro una cooperativa che rischia la liquidazione coatta. La ricognizione dettagliata degli arretrati è la base per una proposta seria.
Contributi già versati sul ridotto. Si può procedere al ravvedimento contributivo e alla regolarizzazione prima che arrivi l’accertamento, con sanzioni civili di norma più contenute rispetto a quelle applicate dopo l’ispezione; se l’importo è elevato, si valuta la rateizzazione con l’INPS. Se c’è già un verbale, lo staff verifica i calcoli (periodi, soci, imponibili) e valuta il ricorso amministrativo o l’opposizione nei termini.
Esclusioni già deliberate. Se la delibera è recente, la cooperativa può valutare la revoca in autotutela dell’esclusione e del recesso dal rapporto di lavoro, riducendo il rischio di un risarcimento e azzerando il contenzioso sul punto. Se il socio ha già impugnato, si apre lo spazio per una conciliazione in sede giudiziale. Se il socio non ha impugnato entro sessanta giorni la delibera, resta comunque da gestire la sua possibile impugnazione del licenziamento: va verificato se e quando ha impugnato quest’ultimo, perché anche lì valgono termini di decadenza propri.
Bilancio costruito contando sulla prescrizione. Il rimedio è contabile e gestionale: emersione del debito, valutazione degli indicatori di crisi e, se il quadro lo richiede, attivazione tempestiva di uno strumento. Gli amministratori che correggono la rappresentazione del debito e si attivano dimostrano la propria diligenza; quelli che continuano a ignorarlo si espongono a contestazioni di responsabilità in caso di successiva procedura.
Procedura sbagliata già avviata. Se è stato depositato un ricorso per una procedura non applicabile, si valuta la rinuncia o la conversione dell’impostazione verso lo strumento corretto. Se sono i soci ad aver chiesto la liquidazione giudiziale di una cooperativa sociale, la cooperativa deve sollevare subito, in sede di istruttoria prefallimentare, il proprio status di impresa sociale di diritto, alla luce dell’orientamento della Cassazione n. 29801/2023. E se la crisi non è ancora insolvenza, si può chiedere l’accesso alla composizione negoziata.
Transazioni firmate in ufficio. Finché il termine dei sei mesi non è scaduto, la transazione è a rischio. La via d’uscita è riprodurre lo stesso accordo, eventualmente aggiornato, in sede sindacale o davanti a una commissione di certificazione, con il consenso del socio: diventa stabile e la cooperativa si mette al riparo. Scaduti i sei mesi senza impugnazione, l’accordo si consolida.
Decreto ingiuntivo non opposto. Questa è la situazione più difficile: decorsi i quaranta giorni il decreto diventa definitivo. Restano gli spazi dell’opposizione tardiva solo nei casi tassativi previsti dall’art. 650 c.p.c. (ad esempio irregolarità della notificazione, caso fortuito o forza maggiore che abbiano impedito di conoscere il decreto in tempo), da verificare con rigore. Sul piano pratico, si tratta il pagamento con il socio creditore, eventualmente nell’ambito di una trattativa più ampia con tutti i creditori.
Cosa invece non si recupera. Una decadenza consumata, un decreto ingiuntivo passato in giudicato, una sentenza non impugnata nei termini: in questi casi la questione di merito è chiusa, e ciò che resta è gestire le conseguenze economiche nel modo meno dannoso. È proprio per questo che la tempestività conta più di qualsiasi altra cosa.
Le domande di chi teme di aver sbagliato
“Abbiamo pagato i soci meno del contratto per un anno, ma nessuno ha mai protestato: possono ancora chiedere tutto?”
Sì, in linea di principio. Il silenzio durante il rapporto non è una rinuncia, e secondo l’orientamento della Cassazione (n. 32123/2025 e n. 26958/2025) per il socio lavoratore la prescrizione quinquennale decorre dalla cessazione del rapporto. La buona notizia è che, se si interviene ora con un piano di crisi per il futuro e un accordo in sede protetta per il passato, il problema può essere gestito senza contenzioso.
“Avevamo un piano di crisi deliberato, ma senza data di fine: è tutto da buttare?”
No. La Cassazione (ord. n. 2967/2021) ha chiarito che la delibera senza termine finale non è nulla ma annullabile, con il relativo regime di impugnazione. Va verificato se e quando è stata impugnata. Per il futuro, la delibera va comunque rinnovata con un termine espresso.
“Abbiamo escluso tre soci che avevano fatto causa: se non si oppongono entro sessanta giorni, è finita?”
Per la delibera di esclusione sì, il socio decade (Cass. n. 8000/2025). Ma per il licenziamento no: le Sezioni Unite (n. 8386/2019) hanno affermato che resta l’interesse a impugnarlo e che l’illegittimità può essere sanzionata con il risarcimento. E le retribuzioni arretrate restano dovute in ogni caso.
“Ci è arrivato un decreto ingiuntivo a fine luglio: abbiamo tempo fino a ottobre grazie ad agosto?”
No. Nelle controversie di lavoro la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto non si applica: i quaranta giorni per l’opposizione corrono senza interruzioni. Se il termine non è ancora scaduto, bisogna muoversi subito.
“Siamo una cooperativa piccola: possiamo usare il sovraindebitamento per pagare i soci a rate?”
Con ogni probabilità no. La cooperativa sociale è impresa sociale di diritto e in caso di insolvenza è soggetta alla liquidazione coatta amministrativa (Cass. n. 29801/2023); la Cassazione (n. 880/2026) ha confermato che la cooperativa soggetta a LCA è esclusa dalle procedure di sovraindebitamento. Gli strumenti da valutare sono la composizione negoziata e gli accordi con i creditori. Il sovraindebitamento può invece riguardare, a certe condizioni, gli amministratori o i soci persone fisiche che hanno prestato garanzie personali per i debiti della cooperativa.
“Abbiamo avviato la composizione negoziata: i soci possono comunque pignorarci?”
Sì. Le misure protettive della composizione negoziata non coprono i diritti di credito dei lavoratori (art. 18 CCII). Per questo il piano di rientro verso i soci va negoziato in parallelo, con le consultazioni sindacali previste, e non dato per protetto dalla procedura.
Gli errori davanti ai giudici
In questa sezione sono raccolte le pronunce richiamate nell’articolo, ciascuna letta come risposta alla domanda: che cosa è successo a chi ha commesso l’errore? Gli estremi sono riportati come indicati nelle fonti consultate; dove una fonte non indicava data o sezione, li abbiamo omessi.
1. Cass. civ., Sez. Lav., ord. 8 febbraio 2021 n. 2967 – Il piano di crisi senza termine.
Principio: la delibera che, nell’ambito di un piano di crisi, riduce temporaneamente i trattamenti economici integrativi del socio lavoratore presuppone una crisi temporanea e dunque un termine finale; la delibera che ne è priva non è nulla, ma annullabile secondo l’art. 2377 c.c.
Rilevanza: chi ha deliberato un piano “aperto” ha costruito su basi fragili; chi non ha deliberato nulla non ha nemmeno quella base.
2. Cass. civ. n. 15172/2019 – I contributi tagliati insieme alle paghe.
Principio: lo stato di crisi che consente di ridurre i compensi non autorizza a commisurare i contributi alle sole somme erogate; il rapporto contributivo è autonomo e il minimale va rispettato.
Rilevanza: documenta il debito previdenziale che nasce dal secondo errore, anche in presenza di un piano formalmente approvato.
3. Cass. civ. n. 17531/2016 – Il minimale vale anche per le cooperative.
Principio: richiamato dalla pronuncia del 2019, afferma l’applicabilità del minimale contributivo anche alle società cooperative.
Rilevanza: esclude che la natura mutualistica consenta un regime contributivo di favore.
4. Cass. civ., Sez. Lav., sent. 10 dicembre 2025 n. 32123 – La prescrizione che non corre.
Principio: il rapporto a tempo indeterminato del socio lavoratore, come modulato dopo la L. 92/2012, non è assistito da un regime di stabilità; per i diritti non prescritti all’entrata in vigore di quella legge la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto. Il giudice deve verificare l’adeguatezza della retribuzione ex art. 36 Cost. anche d’ufficio, con riferimento al contratto del settore più affine.
Rilevanza: smentisce l’idea che gli arretrati più vecchi siano ormai persi per il socio ancora in servizio.
5. Cass. civ. n. 26958/2025 – Tutele variabili, prescrizione differita.
Principio: poiché il socio lavoratore licenziato può ricevere tutele diverse (reintegrazione, indennità, tutela obbligatoria), la stabilità del rapporto non è prevedibile e la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre dalla cessazione.
Rilevanza: conferma l’orientamento e lo collega anche alla domanda verso il committente solidale.
6. Cass. civ., Sezioni Unite, n. 8386/2019 – L’esclusione non opposta non salva il licenziamento.
Principio: la mancata impugnazione della delibera di esclusione non elimina l’interesse del socio a impugnare il licenziamento; l’illegittimità di quest’ultimo può essere sanzionata con il risarcimento.
Rilevanza: è la pronuncia che rende inefficace la strategia “escludiamo chi reclama”.
7. Cass. civ., ord. n. 31469/2023 – Un solo atto, un doppio ripristino.
Principio: se un unico atto esclude il socio e risolve il rapporto di lavoro, l’annullamento della delibera ripristina sia il rapporto associativo sia quello di lavoro.
Rilevanza: mostra la conseguenza più pesante dell’esclusione illegittima.
8. Cass. civ. n. 6120/2024 – L’arbitrato non cambia l’esito.
Principio: in una vicenda decisa in sede arbitrale, l’annullamento dell’esclusione ha comportato la ricostituzione del rapporto mutualistico e di lavoro.
Rilevanza: anche quando lo statuto devolve la lite agli arbitri, gli effetti dell’esclusione illegittima restano gli stessi.
9. Cass. civ., Sez. Lav., ord. 26 marzo 2025 n. 8000 – La decadenza dei sessanta giorni.
Principio: il socio che non impugna la delibera di esclusione entro sessanta giorni ex art. 2533 c.c. decade, perdendo sia la tutela reale sia la possibilità di far verificare la regolarità formale e sostanziale della delibera.
Rilevanza: delimita il termine, ma va letta insieme alle Sezioni Unite del 2019: la decadenza non tocca la tutela risarcitoria sul licenziamento né i crediti retributivi.
10. Cass. civ. n. 6373/2016 e n. 23628/2015 – La forma della comunicazione.
Principio: la delibera di esclusione va comunicata al socio, come un licenziamento; la comunicazione non richiede forme specifiche né una contestazione dettagliata, purché renda noti ragioni e contenuto.
Rilevanza: chiariscono gli oneri formali minimi della cooperativa, che non bastano però a rendere legittima un’esclusione priva di presupposti.
11. Cass. civ., sent. 27 ottobre 2023 n. 29801 – La cooperativa sociale non fallisce.
Principio: le cooperative sociali sono imprese sociali di diritto e, in caso di insolvenza, sono soggette alla liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell’art. 14 D.Lgs. 112/2017; prevale lo status di impresa sociale sul tipo cooperativo e sull’art. 2545-terdecies c.c.
Rilevanza: è la pronuncia che una cooperativa sociale deve far valere quando i creditori, soci compresi, chiedono la liquidazione giudiziale.
12. Cass. civ., sent. 16 gennaio 2026 n. 880 – Niente sovraindebitamento per chi è soggetto a LCA.
Principio: la cooperativa che, in caso di insolvenza, è soggetta a liquidazione coatta amministrativa è esclusa dalle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento; la specificità della cooperativa come impresa di economia sociale giustifica un regime distinto.
Rilevanza: documenta l’errore di chi cerca nel sovraindebitamento la soluzione per pagare i soci a rate.
13. Cass. civ., Sez. Lav., ord. interlocutoria n. 25175/2025 – Il TFR e il Fondo di Tesoreria.
Principio: la Corte rileva il contrasto tra l’orientamento che attribuisce natura previdenziale alle quote di TFR destinate al Fondo di Tesoreria (Cass. n. 25035/2023) e quello che ne afferma la natura retributiva, con il datore ancora obbligato (Cass. n. 10082/2025), e rimette la questione al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
Rilevanza: per una cooperativa con più di cinquanta addetti, il TFR dei soci è un capitolo aperto, da monitorare prima di quantificare il debito.
Cosa può fare lo Studio Monardo per la cooperativa e i suoi amministratori
Lo Studio lavora su due fronti contemporaneamente: intercettare l’errore prima che si consumi e, quando è già stato commesso, verificare se esiste ancora una via per ripararlo. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricognizione degli arretrati. Ricostruiamo, insieme ai commercialisti dello staff, il debito verso ciascun socio mese per mese, confrontando buste paga, contratto collettivo applicato e delibere, e indicando quali crediti sono esigibili alla luce della giurisprudenza sulla prescrizione.
- Revisione del regolamento interno e redazione del piano di crisi. Verifichiamo il regolamento ex art. 6 L. 142/2001, ne curiamo la modifica se necessario e predisponiamo la delibera assembleare con cause, misure, durata, termine finale e divieto di distribuzione degli utili.
- Verifica contributiva. Lo staff calcola la contribuzione dovuta sul minimale, quantifica le eventuali differenze già maturate e imposta regolarizzazione o rateizzazione con l’INPS, per proteggere il DURC.
- Gestione delle vertenze con i soci. Analizziamo diffide e richieste sindacali, prepariamo una proposta di rientro sostenibile e la portiamo in sede protetta (sindacale o commissione di certificazione), perché l’accordo sia stabile.
- Controllo preventivo delle esclusioni. Prima che il consiglio deliberi, verifichiamo presupposti, statuto, contestazioni e forma della comunicazione; quando l’esclusione è già stata deliberata, valutiamo la revoca o la difesa.
- Difesa nei giudizi di lavoro. Quando arriva un decreto ingiuntivo o un ricorso, controlliamo subito i termini (che in queste controversie non si sospendono ad agosto), predisponiamo l’opposizione e contestiamo i calcoli non corretti.
- Rapporti con i committenti. Prepariamo la comunicazione ai committenti pubblici e privati, verifichiamo le regole di solidarietà e di intervento sostitutivo applicabili e valutiamo le possibilità di smobilizzo dei crediti verso la pubblica amministrazione.
- Composizione negoziata e strumenti della crisi. Verifichiamo lo status di impresa sociale e la procedura applicabile, predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione richiesta, curiamo le consultazioni sindacali e affianchiamo gli amministratori nelle trattative con soci, banche, enti previdenziali e fisco.
- Difesa contro istanze di liquidazione giudiziale. Se i creditori chiedono l’apertura di una procedura non applicabile a una cooperativa sociale, eccepiamo la soggezione alla liquidazione coatta amministrativa e documentiamo la situazione reale dell’impresa.
- Tutela degli amministratori e dei garanti persone fisiche. Verifichiamo la posizione degli amministratori rispetto ai doveri di attivazione tempestiva e, per chi ha prestato garanzie personali, valutiamo gli strumenti di sovraindebitamento eventualmente accessibili alla persona fisica.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha un peso particolare quando l’errore è già stato commesso: le vertenze con i soci lavoratori, le opposizioni alle esclusioni e le contestazioni contributive possono attraversare tutti i gradi di giudizio, e lo stesso difensore che ha impostato la strategia iniziale può seguirla fino alla Corte di cassazione, senza cambi di linea e senza perdere memoria del fascicolo. È in Cassazione che si sono formati i principi che oggi decidono queste cause, dalla prescrizione dei crediti del socio alla sorte dell’esclusione non opposta: conoscerli dall’interno significa impostare fin dal primo grado le difese che potranno reggere fino all’ultimo.
Lo staff multidisciplinare, formato da avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso caso, consente di tenere insieme le tre dimensioni di questa crisi: il debito verso i soci, il debito previdenziale e fiscale, la sostenibilità finanziaria del piano. Nessuno di questi strumenti è una promessa di risultato: è un impegno ad analizzare, verificare e costruire la strategia più solida possibile per la cooperativa.
Prima che i numeri decidano al posto vostro
Una cooperativa sociale in crisi con i soci che chiedono gli arretrati non è una situazione senza uscita, ma è una situazione in cui ogni settimana conta: i termini dei giudizi di lavoro non si fermano ad agosto, quelli del Codice della crisi nemmeno, e le opzioni migliori, come il piano di crisi deliberato per tempo o la composizione negoziata avviata prima dell’insolvenza, si chiudono una dopo l’altra.
Lo Studio Monardo affronta questa materia perché unisce le competenze che servono: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per gestire il percorso di risanamento della cooperativa, quella di avvocato cassazionista per seguire le vertenze con i soci in ogni grado, il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario per i debiti contributivi e fiscali che quasi sempre accompagnano gli arretrati, e l’esperienza di Gestore della crisi e fiduciario OCC per le posizioni personali di amministratori e garanti.
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