Impresa In Crisi Con Contratti Di Noleggio Operativo Per Tutta L’informatica Aziendale: Quale Strategia Costruisce Uno Studio Legale?

Il fascicolo comincia quasi sempre allo stesso modo: una PEC della società di noleggio che contesta tre o quattro canoni non pagati e intima di saldare entro quindici giorni, «in difetto» il contratto «si intenderà risolto di diritto» e i beni dovranno essere restituiti. Il problema è che quei beni sono server, notebook, firewall, stampanti multifunzione, centralino, licenze in bundle e assistenza: sono l’impresa. Senza di loro non si fattura, non si spedisce, non si producono le buste paga e non si risponde ai clienti. Per un’azienda che ha esternalizzato tutta l’informatica con il noleggio operativo, la crisi di liquidità diventa in pochi giorni un rischio di blocco dell’attività.

In questa ricostruzione seguiamo il calendario reale di una vicenda del genere, tappa dopo tappa. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel noleggio operativo, poi, la data conta più che altrove, perché il passaggio dal contratto «pendente» al contratto «risolto» cambia del tutto gli strumenti disponibili.

La timeline, in breve:
– i mesi degli insoluti, quando i segnali ci sono ma nessuno li legge;
– il giorno della diffida o della dichiarazione di risoluzione;
– i quindici giorni che separano la diffida dalla risoluzione;
– il primo giorno di una composizione negoziata, con le misure protettive e la tutela dei contratti pendenti;
– l’udienza di conferma e i mesi delle trattative con i locatori;
– l’eventuale concordato, con la sospensione o lo scioglimento dei contratti autorizzati dal giudice;
– se nessuno ha agito in tempo, il binario ordinario: decreto ingiuntivo ed esecuzione per consegna.

Perché questo tema è nelle mani giuste in uno studio come il nostro? Perché i contratti di noleggio stanno a metà tra il diritto bancario e finanziario (spesso il locatore è una società finanziaria e il contratto ricalca il leasing) e il diritto della crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce quindi sia la struttura economica del contratto sia gli strumenti del Codice della crisi che servono a tenerlo in vita. In più, da cassazionista, può seguire senza cambiare difensore l’eventuale contenzioso con il locatore fino all’ultimo grado.

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La mappa temporale: dove si trova oggi la tua impresa

Prima di entrare nelle singole tappe, serve una mappa. La tabella che segue mette in fila le fasi tipiche di una crisi con noleggi operativi per l’informatica, con la norma di riferimento, il termine che si attiva e la sezione dove ne parliamo nel dettaglio. È una mappa e non una profezia: non tutte le imprese attraversano ogni tappa, e la strategia serve proprio a fermare la sequenza prima delle fasi peggiori.

Una premessa sul calendario. I termini dei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi corrono anche ad agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Nel giudizio civile ordinario di cognizione, ad esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Nel processo esecutivo e, di regola, nelle opposizioni esecutive la sospensione feriale non si applica. Confondere questi tre regimi è uno degli errori più costosi dell’intera vicenda.

Tappa Cosa succede Norma principale Termine che si attiva Sezione
Mesi -6 / -1 Canoni insoluti, solleciti, segnali di crisi art. 3 CCII; art. 2086 c.c. Nessun termine formale, ma la finestra migliore Tappa 1
Giorno 0 Diffida ad adempiere o dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva artt. 1454 e 1456 c.c. Non meno di 15 giorni (diffida); effetto immediato (clausola) Tappa 2
Giorni 1-15 Contratto ancora pendente, scelta dello strumento artt. 12-18 CCII Scadenza della diffida Tappa 3
Giorno 1 della composizione Istanza, pubblicazione, misure protettive, divieto di risolvere per crediti anteriori artt. 17, 18 CCII Ricorso di conferma contestuale Tappa 4
Entro 10 giorni dal ricorso Udienza di conferma, eventuali misure cautelari art. 19 CCII Durata 15-120 giorni, proroga fino a 240 Tappa 5
Mesi 1-6 Trattative con i locatori, rinegoziazione, riconsegna selettiva artt. 10, 16, 23 CCII Durata dell’incarico dell’esperto Tappa 6
Deposito di un concordato Prosecuzione dei contratti, sospensione o scioglimento autorizzati artt. 44, 54, 94-bis, 97, 100 CCII 7 giorni per l’opposizione del locatore Tappa 7
Binario ordinario Decreto ingiuntivo per canoni e consegna, esecuzione per consegna artt. 633, 641, 605 c.p.c. 40 giorni per opporsi al decreto (con sospensione feriale); 10 giorni del precetto (senza sospensione feriale) Tappa 8
Dopo 6-12 mesi Omologazione, accordo eseguito oppure liquidazione giudiziale artt. 48, 172 CCII Messa in mora del curatore fino a 60 giorni Tappa 9

Da questo momento in poi seguiamo la sequenza nell’ordine in cui si presenta.

Tappa 1 – Mesi -6 / -1: i canoni che saltano e la finestra che nessuno guarda

Cosa succede

La crisi non arriva con la diffida. Arriva prima, in modo silenzioso. Il primo canone del noleggio operativo viene pagato in ritardo, poi il RID torna insoluto, poi l’amministrazione decide di «dare priorità» agli stipendi e all’Erario e di lasciare indietro il canone dei computer, considerato meno urgente. La società di noleggio manda i primi solleciti automatici, poi una telefonata del recupero crediti interno, poi una lettera che ricorda gli interessi di mora.

In parallelo succede qualcosa di più sottile. Il contratto di noleggio operativo per l’informatica di solito non riguarda un solo bene. È un contratto quadro con allegati di consegna successivi: il primo lotto di PC tre anni fa, i server due anni fa, il rinnovo dei firewall l’anno scorso. Ogni allegato ha la sua durata e il suo canone, ma spesso la clausola di inadempimento è unica: il mancato pagamento di un solo canone permette al locatore di risolvere tutti gli allegati insieme. E nei contratti c’è quasi sempre una clausola che, in caso di risoluzione, obbliga l’utilizzatore a pagare i canoni scaduti, una somma pari ai canoni a scadere (talvolta attualizzati) a titolo di penale e le spese di ritiro e ripristino dei beni.

La norma

In questa fase la norma principale non è nel contratto ma nel Codice civile e nel Codice della crisi. L’art. 2086, comma 2, c.c. obbliga l’imprenditore che opera in forma societaria o collettiva a dotarsi di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi. L’art. 3 CCII declina lo stesso dovere per tutti gli imprenditori e indica i segnali da monitorare: squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi, prospettive di continuità.

Per quanto riguarda il contratto, la qualificazione conta. Il noleggio operativo è un contratto atipico che la prassi avvicina alla locazione di cose mobili (artt. 1571 ss. c.c.) con in più una componente di servizi: manutenzione, assistenza, sostituzione dei guasti, a volte assicurazione e gestione delle licenze. Non c’è, di regola, un’opzione di acquisto finale: alla scadenza i beni tornano al locatore o vengono sostituiti. Questo lo distingue dalla locazione finanziaria, oggi definita dalla L. 124/2017 (art. 1, commi 136-140), che invece prevede l’opzione di acquisto e una disciplina specifica della risoluzione per inadempimento dell’utilizzatore.

La distinzione non è teorica. Le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 2061 del 28 gennaio 2021), ricostruendo la disciplina del leasing, hanno chiarito che per i rapporti risolti prima della legge del 2017 restava rilevante la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. solo a quest’ultimo, e che la regola speciale sullo scioglimento nel fallimento non si estende alle risoluzioni avvenute prima della procedura. Dare il nome giusto al contratto è il primo atto difensivo: dal nome dipendono la sorte dei canoni pagati, l’equità della penale e la disciplina da applicare se arriva una procedura concorsuale.

I termini che si attivano

In questa tappa non ci sono termini processuali. Ci sono però termini contrattuali da censire subito: la data di scadenza di ciascun allegato, il preavviso per la disdetta, eventuali clausole di rinnovo tacito, il termine entro il quale il locatore può risolvere dopo l’insoluto, gli interessi moratori applicabili (nei rapporti tra imprese, quelli del D.Lgs. 231/2002 se il contratto non prevede diversamente). È il momento di costruire un inventario: quali beni, quale allegato, quale canone, quanti mesi residui, quale importo scaduto.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la finestra più ampia di tutta la vicenda: il contratto è vivo, il locatore non ha ancora scelto la via della risoluzione, ogni opzione è aperta. In concreto si può:
– negoziare un piano di rientro sui canoni scaduti, chiedendo per iscritto che il locatore rinunci a esercitare la clausola risolutiva per tutta la durata del piano;
– chiedere la rimodulazione dei canoni (allungamento della durata, riduzione del canone mensile) o la restituzione anticipata dei beni non indispensabili, negoziando l’importo dovuto;
– verificare se alcuni allegati stanno per scadere naturalmente e programmare la riconsegna ordinata di quei beni;
– valutare subito l’accesso alla composizione negoziata della crisi, che è aperta a ogni imprenditore commerciale e agricolo in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento sia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII).

Precluso, in questa fase, non c’è quasi nulla. Il limite è uno solo: l’impresa non può pagare i canoni in modo selettivo quando è già insolvente senza pensare alle conseguenze. Se poi si arriva a una procedura liquidatoria, i pagamenti preferenziali fatti in prossimità dell’apertura possono essere esposti alle azioni del curatore. La strategia va quindi impostata pensando anche al dopo.

L’errore tipico di questa fase

Considerare il canone del noleggio informatico come un debito «rinviabile» perché il fornitore non è una banca e non ha garanzie. È vero il contrario. Il locatore è proprietario dei beni e, una volta risolto il contratto, ha titolo per riprenderseli. L’altro errore frequente è firmare in fretta un piano di rientro proposto dal locatore che contiene, in piccolo, il riconoscimento integrale della penale sui canoni a scadere, la rinuncia a ogni eccezione e una nuova clausola risolutiva più severa della precedente.

Quanto dura realmente

Questa fase può durare da poche settimane a molti mesi. Nella prassi i locatori del settore informatico tollerano due o tre insoluti prima di passare alla diffida formale, soprattutto se il cliente ha uno storico positivo. Ma non c’è una regola: alcuni contratti prevedono la risoluzione già dopo un solo canone non pagato, e alcune società affidano subito la posizione a una struttura esterna di recupero. Contare sui tempi «medi» del settore è una scommessa.

Tappa 2 – Giorno 0: la diffida o la dichiarazione di risoluzione

Cosa succede

Siamo al giorno 0. Arriva la comunicazione formale del locatore. Può assumere due forme molto diverse, e la prima cosa da fare è capire quale delle due è.

La prima forma è la diffida ad adempiere: «Vi intimiamo di pagare l’importo di euro 18.742,60 entro quindici giorni dal ricevimento della presente; in mancanza il contratto si intenderà risolto di diritto». Il contratto in questo momento è ancora in vita.

La seconda forma è la dichiarazione di avvalersi della clausola risolutiva espressa: «Vi comunichiamo che ci avvaliamo dell’art. X delle condizioni generali; il contratto è risolto con effetto dalla data di ricevimento della presente; vi invitiamo a restituire i beni entro sette giorni e a pagare canoni scaduti, penale e spese». Qui il contratto, se la clausola è valida e ne ricorrono i presupposti, è già risolto nel momento in cui la comunicazione arriva.

Spesso la lettera mescola i due linguaggi, con formule ambigue come «la presente vale come diffida e comunque come dichiarazione di risoluzione». Leggerla bene è il lavoro del giorno 0.

La norma

L’art. 1454 c.c. regola la diffida ad adempiere: la parte adempiente può intimare per iscritto all’altra di adempiere in un congruo termine, che non può essere inferiore a quindici giorni salvo diversa pattuizione o salvo che un termine minore risulti congruo per la natura del contratto o secondo gli usi; decorso il termine senza adempimento, il contratto è risolto di diritto.

L’art. 1456 c.c. regola la clausola risolutiva espressa: le parti possono convenire che il contratto si risolva se una determinata obbligazione non viene adempiuta secondo le modalità stabilite; la risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola. La clausola deve riferirsi a obbligazioni specifiche: una clausola generica, che richiama «qualsiasi inadempimento», viene di solito trattata come una semplice clausola di stile, e la risoluzione resta allora soggetta alla verifica giudiziale della gravità dell’inadempimento (art. 1455 c.c.).

Nei moduli predisposti dal locatore entra in gioco anche l’art. 1341, comma 2, c.c.: le clausole che stabiliscono a favore di chi le ha predisposte facoltà di recedere dal contratto, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria devono essere approvate specificamente per iscritto. La penale, poi, può essere ridotta equamente dal giudice se è manifestamente eccessiva (art. 1384 c.c.), avuto riguardo all’interesse del creditore all’adempimento.

I termini che si attivano

Se è una diffida, il calendario è scandito dal termine indicato, che si calcola dal ricevimento della comunicazione. Il termine della diffida è il confine tra un contratto pendente e un contratto risolto: superato quel giorno senza pagamento, la risoluzione opera di diritto. Se è una dichiarazione ai sensi dell’art. 1456 c.c., non c’è alcun termine da aspettare: l’effetto risolutivo, se la clausola è valida, è già prodotto.

Questo cambia tutto anche sul versante della crisi d’impresa. Gli strumenti del Codice che proteggono i contratti, come vedremo, tutelano i contratti «pendenti» o «in corso di esecuzione». Un contratto già risolto prima dell’accesso allo strumento non può essere «resuscitato» da una misura protettiva o cautelare. Lo ha detto con chiarezza la giurisprudenza di merito: il Tribunale di Salerno, con un provvedimento del 22 febbraio 2024, ha ritenuto inammissibile, in una composizione negoziata, una misura che avrebbe finito per far rivivere un contratto già risolto.

Cosa può fare il debitore ora

Il giorno 0 serve a fare tre cose: qualificare la comunicazione, fotografare il contratto, scegliere lo strumento entro pochi giorni. In concreto:
– verificare la data di ricevimento della PEC o della raccomandata, perché da lì decorre il termine;
– controllare se la clausola risolutiva richiamata è specifica, se è stata approvata per iscritto e se la comunicazione indica davvero l’obbligazione violata;
– ricostruire l’importo contestato: canoni scaduti, interessi, eventuali spese già addebitate; spesso negli estratti compaiono servizi non resi o canoni di beni già riconsegnati;
– se è una diffida, decidere se pagare (anche parzialmente, ma con un accordo scritto che neutralizzi la risoluzione) oppure attivare prima della scadenza uno strumento della crisi;
– se è una dichiarazione di risoluzione già efficace, valutare le contestazioni sulla validità della clausola e, in parallelo, una trattativa per un nuovo contratto o per il riacquisto dei beni.

Preclusa, già da questo momento, è la strada di chi «aspetta di vedere se fanno sul serio». Chi tace il giorno 0 lascia al locatore la scelta dei tempi.

L’errore tipico di questa fase

Rispondere alla PEC con una lettera di scuse in cui si riconosce il debito per intero, penale compresa, e si chiede «ancora qualche settimana». Quella lettera, nel successivo giudizio, sarà una ricognizione di debito. Un secondo errore, molto diffuso, è trattare la comunicazione come un normale sollecito e passarla all’ufficio amministrativo senza leggere la parte finale, dove c’è scritto che il contratto è già risolto.

Quanto dura realmente

Il giorno 0 dura, appunto, un giorno. Ma l’esperienza comune dei professionisti della crisi è che l’impresa arriva dal legale con la lettera in mano dopo otto, dieci, a volte dodici giorni dal ricevimento: quando del termine di quindici giorni restano tre o quattro giorni lavorativi. È il motivo per cui questa ricostruzione insiste sulle date.

Tappa 3 – Giorni 1-15: la finestra prima della risoluzione

Cosa succede

Il calendario ora corre. Il contratto è ancora pendente, ma solo fino alla scadenza della diffida. In questi quindici giorni il locatore non può riprendersi i beni, perché non ha ancora titolo per la restituzione; può però preparare il recupero, contattare il fornitore per il ritiro, predisporre il ricorso per decreto ingiuntivo.

Per l’impresa è il momento delle scelte. Le strade sono essenzialmente tre:
1. pagare o transigere, con un accordo scritto che superi la diffida;
2. accedere alla composizione negoziata della crisi e chiedere misure protettive prima che la diffida scada;
3. depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi, tipicamente un concordato preventivo anche con riserva (art. 44 CCII), se la situazione è già più grave e richiede una protezione più robusta.

La norma

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies CCII. Vi accede l’imprenditore commerciale o agricolo, qualunque sia la sua dimensione, presentando l’istanza di nomina dell’esperto sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio (art. 17 CCII). Con l’istanza o con successiva richiesta, l’imprenditore può chiedere l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII).

Il concordato preventivo e gli altri strumenti di regolazione sono invece aperti all’imprenditore che non sia «minore» ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Per l’impresa minore lo strumento corrispondente è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII), gestito con l’ausilio di un Organismo di composizione della crisi.

I termini che si attivano

Il termine che conta è uno solo: la scadenza della diffida, oltre la quale il contratto si risolve di diritto e gli strumenti di protezione dei contratti pendenti non hanno più presa su di esso. Per calcolarlo si parte dal giorno di ricevimento, si contano quindici giorni e, se l’ultimo giorno cade di sabato, domenica o festivo, conviene comunque ragionare sul giorno di scadenza indicato dal locatore e non contare su slittamenti: la diffida è un atto stragiudiziale e le regole sul computo dei termini processuali non vanno date per scontate.

La composizione negoziata non è istantanea: servono i documenti da caricare in piattaforma (tra gli altri, gli ultimi bilanci, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, un piano finanziario per i sei mesi successivi, l’elenco dei creditori, le certificazioni dei debiti fiscali e contributivi, il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento). Le misure protettive, poi, si applicano dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto. Tra il deposito e la pubblicazione passa un tempo tecnico che va messo in conto dentro i quindici giorni.

Cosa può fare il debitore ora

Tra il giorno 1 e il giorno 15 il debitore può ancora scegliere lo strumento; dal giorno 16 dovrà adattarsi a quello che resta. In concreto, nei primi tre o quattro giorni:
– si raccolgono i documenti contabili essenziali e si fa una stima onesta della situazione con il commercialista;
– si costruisce il prospetto dei noleggi (beni, allegati, canoni, scadenze, scaduto) e si individuano quelli indispensabili alla prosecuzione dell’attività;
– si decide se proporre al locatore un accordo immediato (ad esempio, pagamento di una parte dello scaduto contro rinuncia alla diffida) oppure se la crisi è tale da richiedere uno strumento con protezione;
– se la scelta è la composizione negoziata, si deposita l’istanza con la richiesta di misure protettive in tempo utile perché la pubblicazione avvenga prima della scadenza della diffida.

Una nota di metodo: chiedere al locatore una breve proroga del termine della diffida, per iscritto, è spesso utile e non costa nulla. Molte società di noleggio la concedono se ricevono una proposta seria e documentata. La proroga ottenuta per iscritto sposta in avanti il confine della risoluzione.

L’errore tipico di questa fase

Pagare una piccola somma «in segno di buona volontà» senza un accordo scritto. Il pagamento parziale non sana l’inadempimento e non impedisce alla diffida di produrre i suoi effetti: allo scadere del termine il contratto si risolve comunque, e la somma versata viene imputata ai canoni più vecchi. L’altro errore è depositare l’istanza di composizione negoziata il giorno 14 senza aver chiesto le misure protettive, o chiederle senza calcolare i tempi della pubblicazione.

Quanto dura realmente

Quindici giorni di calendario, che nella pratica sono dieci o undici giorni lavorativi. La preparazione di un’istanza di composizione negoziata completa richiede in media diversi giorni di lavoro congiunto tra legale e commercialista, se i dati contabili sono in ordine. Se la contabilità è in ritardo, i quindici giorni non bastano: è l’argomento più forte per agire nella Tappa 1.

Tappa 4 – Giorno 1 della composizione negoziata: le misure protettive e i contratti pendenti

Cosa succede

A questo punto la procedura entra in una nuova fase. L’istanza è stata depositata sulla piattaforma, la commissione ha nominato l’esperto, l’esperto ha accettato, e l’istanza con l’accettazione e la richiesta di misure protettive è stata pubblicata nel registro delle imprese. Da quel giorno cambia il rapporto di forza con la società di noleggio.

La norma

L’art. 18 CCII stabilisce che, dal giorno della pubblicazione dell’istanza con la richiesta di misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.

La norma più importante per chi ha l’informatica a noleggio è però il comma 5 dello stesso articolo: i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori alla pubblicazione dell’istanza. In pratica, la società di noleggio non può risolvere il contratto né sospendere l’assistenza tecnica o disattivare i servizi solo perché i canoni precedenti non sono stati pagati.

Attenzione però ai confini della regola. Il comma 5 riguarda i contratti pendenti fino alla loro naturale scadenza e, secondo la lettura prevalente, non consente di imporre la prosecuzione di un rapporto già cessato. Le richieste di imporre ai creditori un fare non rientrano nelle misure protettive ma in quelle cautelari, che il Tribunale di Catania (25 luglio 2022) ha ammesso solo entro limiti precisi: non possono attribuire al debitore vantaggi maggiori di quelli ottenibili con una ristrutturazione.

I termini che si attivano

Il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive va depositato lo stesso giorno della pubblicazione dell’istanza (art. 19, comma 1, CCII): se il ricorso manca, le misure perdono efficacia. Il tribunale fissa l’udienza con decreto, che va notificato ai creditori interessati secondo le modalità indicate dal giudice. Questi termini, come tutti quelli dei procedimenti disciplinati dal Codice, corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII).

Sul piano sostanziale si attiva un’altra scadenza implicita: dal giorno della pubblicazione i canoni che maturano sono crediti nuovi, che l’impresa deve pagare con regolarità. La protezione del comma 5 copre il mancato pagamento dei crediti «anteriori», non quello dei canoni correnti.

Cosa può fare il debitore ora

Dal giorno della pubblicazione il debitore può pretendere che il locatore continui a fornire beni e servizi, purché paghi i canoni che maturano da quel momento. In concreto:
– comunicare formalmente a ciascuna società di noleggio la pubblicazione dell’istanza e la richiesta di misure protettive, richiamando l’art. 18, comma 5, CCII;
– predisporre un flusso di cassa che garantisca il pagamento puntuale dei canoni correnti, perché un nuovo inadempimento non sarebbe coperto dalla protezione;
– contestare per iscritto ogni sospensione dei servizi (blocco dell’assistenza, disattivazione delle licenze, mancata sostituzione di apparati guasti) motivata con i vecchi insoluti;
– se il locatore ha già avviato un procedimento monitorio o un’esecuzione per consegna, far valere davanti al giudice dell’esecuzione l’improcedibilità derivante dalle misure.

Precluso, invece, è il recupero dei contratti già risolti prima della pubblicazione. Per quelli resta la trattativa, e lo spazio per un nuovo accordo che l’esperto può favorire.

L’errore tipico di questa fase

Credere che la composizione negoziata «congeli tutto», compresi i canoni nuovi. Chi smette di pagare anche i canoni correnti offre al locatore un inadempimento nuovo, che consente la risoluzione, e all’esperto e al tribunale un segnale negativo sulla serietà del percorso. L’errore speculare è non comunicare al locatore l’apertura del percorso: le misure operano dalla pubblicazione, ma un locatore informato tempestivamente evita iniziative che poi andrebbero contestate.

Quanto dura realmente

La fase della nomina e dell’accettazione dell’esperto richiede di norma pochi giorni lavorativi; la pubblicazione nel registro delle imprese segue in tempi brevi. Il primo incontro con l’esperto avviene di regola nei giorni immediatamente successivi all’accettazione. Da qui in poi il ritmo lo dettano l’udienza di conferma e le trattative.

Tappa 5 – Entro 10 giorni dal ricorso: l’udienza di conferma e le misure cautelari

Cosa succede

Siamo a dieci giorni dal deposito del ricorso. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio, sente le parti e l’esperto, e decide se confermare, modificare o revocare le misure protettive. È la prima volta che la società di noleggio può far valere le proprie ragioni davanti a un giudice: può chiedere di essere esclusa dalle misure, sostenere che il contratto era già risolto, contestare la ragionevole perseguibilità del risanamento.

È anche il momento in cui l’impresa può chiedere qualcosa di più delle misure protettive: le misure cautelari necessarie per condurre a termine le trattative (art. 19 CCII, in collegamento con l’art. 2, comma 1, lett. q). In uno scenario informatico, si pensi alla richiesta di inibire temporaneamente il ritiro di un server che ospita il gestionale, o di ordinare la prosecuzione dell’assistenza su apparati critici.

La norma

L’art. 19 CCII prevede che il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissi l’udienza con decreto; all’esito, con ordinanza, confermi o revochi le misure stabilendone la durata, non inferiore a quindici e non superiore a centoventi giorni, e possa limitarle a determinate iniziative o a determinati creditori. Su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, fino a una durata complessiva massima di duecentoquaranta giorni.

La giurisprudenza ha tracciato i confini del potere cautelare. Il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 22 novembre 2023, ha ritenuto inammissibili misure cautelari che riproducano il contenuto delle protettive dopo la scadenza del termine massimo; sulla stessa linea il Tribunale di Roma il 19 marzo 2025. Un orientamento diverso è stato espresso dal Tribunale di Bergamo il 18 febbraio 2025 e, in posizione minoritaria, dal Tribunale di Imperia il 20 febbraio 2024, favorevole a proseguire la protezione con misure cautelari per garantire il buon esito della composizione. Più di recente il Tribunale di Milano, con un provvedimento del 4 luglio 2025, ha ammesso una misura cautelare richiesta dopo la scadenza dei 240 giorni, perché fondata su un’esigenza sopravvenuta, funzionale a trattative con concrete prospettive e non gravemente pregiudizievole per i creditori, respingendo invece richieste che avrebbero prodotto effetti irreversibili.

I termini che si attivano

Con l’ordinanza di conferma parte il conto della durata delle misure. Il calcolo è semplice ma va fatto subito: se il tribunale fissa 120 giorni dalla pubblicazione, la data finale va annotata e la richiesta di proroga va depositata prima della scadenza, con il parere dell’esperto. La proroga si chiede prima che le misure scadano, non dopo: una volta cessate, ripristinarle per la stessa crisi è molto più difficile. Anche qui, nessuna sospensione feriale.

Cosa può fare il debitore ora

All’udienza di conferma il debitore deve dimostrare due cose al tribunale: che il risanamento è ragionevolmente perseguibile e che i contratti di noleggio sono indispensabili a perseguirlo. È il momento centrale della strategia. In concreto si porta al giudice:
– la mappa dei noleggi con l’indicazione di quali beni sono critici (server, rete, postazioni operative) e quali sostituibili;
– la prova del pagamento dei canoni maturati dopo la pubblicazione;
– una proposta di massima per i canoni anteriori (dilazione, stralcio, riconsegna di parte dei beni);
– se occorre, la richiesta motivata di misure cautelari mirate, proporzionate e temporanee.

In questa fase si vede la differenza tra chi conosce la composizione negoziata dall’interno e chi la conosce solo sulla carta: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e, da cassazionista, imposta fin dall’udienza di conferma una linea difensiva che regga anche nei gradi successivi.

Precluse sono le richieste cautelari «di comodo», che chiedono al giudice di imporre al locatore nuove forniture o nuovi finanziamenti: la giurisprudenza citata le respinge perché trasformano la composizione in uno strumento più forte della ristrutturazione che dovrebbe preparare.

L’errore tipico di questa fase

Presentarsi all’udienza con un piano generico, senza distinguere tra i contratti. Il giudice, davanti a una richiesta di protezione indistinta, tende a limitarla. Davanti a una richiesta che separa il server del gestionale dalle stampanti della sala riunioni, ha gli elementi per decidere.

Quanto dura realmente

L’udienza si tiene di regola entro due settimane dal ricorso; l’ordinanza arriva spesso all’udienza o pochi giorni dopo. La durata concessa varia molto: in molti tribunali la prima conferma è inferiore al massimo di 120 giorni, con verifica dello stato delle trattative in sede di proroga.

Tappa 6 – Mesi 1-6: le trattative con le società di noleggio

Cosa succede

Sono passati due mesi dalla pubblicazione. Le misure protettive sono confermate, i canoni correnti vengono pagati, l’esperto ha convocato i principali creditori. Tra questi, le società di noleggio occupano un posto particolare: non sono creditori come gli altri, perché sono proprietarie dei beni con cui l’impresa lavora, e il loro interesse non è solo recuperare lo scaduto ma anche non perdere il cliente e non dover riprendere e rivendere apparati usati.

Le trattative, in concreto, possono portare a esiti molto diversi:
– un piano di rientro sui canoni anteriori, con dilazione su dodici o ventiquattro mesi;
– una rimodulazione del contratto, con allungamento della durata e riduzione del canone;
– la riconsegna anticipata dei beni non essenziali con riduzione proporzionale del canone e un accordo sulla penale;
– la sostituzione dei beni con apparati più economici o con soluzioni in cloud, sempre con lo stesso locatore;
– in casi estremi, il subentro di un nuovo locatore che rileva il contratto o i beni.

La norma

L’art. 16 CCII impone a tutte le parti, compresi i creditori, di comportarsi secondo buona fede e correttezza e di collaborare lealmente con l’imprenditore e con l’esperto; impone inoltre ai creditori di dare riscontro alle proposte in modo tempestivo e motivato. L’art. 10, comma 2, CCII consente all’esperto di invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti a esecuzione continuata o periodica quando la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o l’equilibrio del rapporto è alterato per circostanze sopravvenute; le parti sono tenute a collaborare. Il noleggio operativo, con i suoi canoni periodici, è un contratto di questo tipo.

Gli esiti possibili della composizione sono elencati dall’art. 23 CCII: contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto anche dall’esperto, accordo di ristrutturazione, piano attestato di risanamento, concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi.

I termini che si attivano

Due calendari corrono in parallelo. Il primo è quello delle misure protettive, con le eventuali proroghe fino al massimo complessivo visto nella Tappa 5. Il secondo è quello dell’incarico dell’esperto, che ha una durata limitata (di regola 180 giorni dall’accettazione, prorogabili nei casi previsti dalla legge). La trattativa con i locatori va chiusa dentro questi due calendari: un accordo che arriva quando le misure sono scadute arriva spesso tardi.

Sul piano contrattuale, ogni accordo raggiunto con la società di noleggio dovrebbe indicare espressamente la sorte della diffida o della dichiarazione di risoluzione, la sorte della penale sui canoni a scadere e la decorrenza dei nuovi canoni.

Cosa può fare il debitore ora

Nei mesi delle trattative l’impresa può ridisegnare tutta la propria informatica: tenere ciò che serve, restituire ciò che non serve, pagare ciò che è sostenibile. In concreto:
– preparare per ogni locatore una proposta separata, coerente con il piano finanziario, con l’indicazione di quanto si paga e quando;
– negoziare la riduzione della penale sui canoni a scadere per i beni restituiti, anche facendo valere l’art. 1384 c.c. nel caso di penali manifestamente eccessive;
– pianificare la riconsegna ordinata dei beni non essenziali, con copia di sicurezza dei dati e cancellazione certificata dei supporti, così da rispettare gli obblighi della normativa sulla protezione dei dati personali;
– chiedere all’esperto di convocare il locatore che non risponde, richiamando il dovere di collaborazione dell’art. 16 CCII.

L’errore tipico di questa fase

Restituire i beni prima di aver salvato e cancellato i dati. Server e notebook riconsegnati contengono dati dei clienti, dei dipendenti, documenti contabili. La riconsegna «in fretta», per ridurre l’esposizione, può creare un problema di riservatezza e di conformità più grave del debito da cui si voleva uscire. L’altro errore è concentrare la trattativa sullo scaduto dimenticando i canoni futuri: un accordo che riduce lo scaduto ma lascia canoni insostenibili riproduce la crisi tra sei mesi.

Quanto dura realmente

La durata dipende dal numero dei contratti e dalla struttura del locatore. Nella prassi le trattative con società di noleggio strutturate richiedono più settimane, perché le proposte passano dagli uffici crediti e talvolta dalla società finanziaria che ha acquistato i crediti. Un accordo su più allegati con lo stesso locatore si chiude spesso nell’arco di due o tre mesi; quando i locatori sono diversi, i tempi si allungano.

Tappa 7 – Il giorno del deposito di un concordato: prosecuzione, sospensione o scioglimento dei contratti

Cosa succede

Non sempre la composizione negoziata basta. Se la crisi è più profonda, se i creditori principali non aderiscono o se serve imporre la ristrutturazione anche ai dissenzienti, l’impresa che non è «minore» può depositare una domanda di concordato preventivo, anche con riserva (art. 44 CCII), e chiedere le misure protettive dell’art. 54, comma 2, CCII. Per l’impresa minore la strada corrispondente è il concordato minore.

Siamo al giorno del deposito. Da qui in poi la sorte dei contratti di noleggio ha una disciplina propria, molto più dettagliata di quella della composizione negoziata.

La norma

Tre norme vanno lette insieme.

La prima è l’art. 94-bis CCII. Il comma 1 stabilisce che, nel concordato in continuità aziendale, i creditori non possono rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti in corso di esecuzione, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda, dell’emissione del decreto di apertura o della richiesta o concessione di misure protettive o cautelari; i patti contrari sono inefficaci. Il comma 2 aggiunge che i creditori destinatari delle misure protettive non possono fare lo stesso con i contratti essenziali in corso di esecuzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori; sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell’impresa, compresi quelli di fornitura la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell’attività. Per un’impresa che lavora interamente con l’informatica a noleggio, i contratti relativi ai sistemi critici rientrano naturalmente in questa definizione.

La seconda è l’art. 97 CCII. I contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data del deposito proseguono anche durante il concordato, e sono inefficaci i patti contrari. Il debitore può però chiedere, con istanza autonoma, la sospensione o lo scioglimento di uno o più contratti quando la prosecuzione non è coerente con il piano né funzionale alla sua esecuzione, allegando la prova della notifica dell’istanza alla controparte. Lo scioglimento può essere chiesto solo quando sono presentati il piano e la proposta. Il locatore può opporsi entro sette giorni dalla notifica dell’istanza. Decide il tribunale con decreto motivato e reclamabile, o il giudice delegato dopo l’apertura. Sospensione e scioglimento hanno effetto dalla notifica del provvedimento autorizzativo; nel frattempo il locatore non può pretendere la prestazione né invocare la risoluzione di diritto per inadempimenti successivi al deposito. La sospensione chiesta nella fase con riserva non può durare oltre il termine concesso ai sensi dell’art. 44 e, presentati piano e proposta, non oltre trenta giorni dal decreto di apertura, senza proroghe. Al locatore spetta un indennizzo pari al risarcimento del danno da mancato adempimento, trattato come credito anteriore chirografario; restano prededucibili i crediti sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda e prima della notifica del provvedimento.

Per i contratti di locazione finanziaria, il comma 12 detta una regola specifica: in caso di scioglimento il concedente recupera il bene, lo colloca sul mercato e versa al debitore l’eventuale eccedenza rispetto ai canoni scaduti, alla quota capitale dei canoni a scadere, al prezzo di opzione e alle spese, mentre la differenza in meno diventa credito anteriore. Se il contratto chiamato «noleggio» ha in realtà un’opzione di acquisto e una causa di finanziamento, questa regola può cambiare in modo significativo i numeri del piano. È qui che la qualificazione della Tappa 1 torna utile.

La terza norma è l’art. 100 CCII: il debitore che presenta domanda di concordato con continuità aziendale può chiedere al tribunale di essere autorizzato a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell’attività e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. È lo strumento per regolarizzare, con l’autorizzazione del giudice, i canoni scaduti di un contratto di noleggio senza il quale l’impresa si fermerebbe.

Sul ruolo del giudice nello scioglimento, la Cassazione (Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024), pronunciandosi sulla disciplina previgente dell’art. 169-bis legge fallimentare, ha chiarito che la semplice volontà del debitore di sciogliersi dal contratto non basta: serve un provvedimento motivato che accolga l’istanza, dopo aver sentito l’altro contraente. Il principio è coerente con l’impianto dell’art. 97 CCII, che subordina gli effetti alla notifica del provvedimento autorizzativo.

I termini che si attivano

Si attivano più termini contemporaneamente, tutti esclusi dalla sospensione feriale per l’art. 9, comma 1, CCII:
– il termine concesso dal tribunale per il deposito di piano e proposta nella fase con riserva, compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile nei casi previsti dall’art. 44 CCII;
– i sette giorni per l’opposizione del locatore all’istanza di sospensione o scioglimento, che decorrono dalla notifica dell’istanza;
– il limite massimo della sospensione, legato al termine dell’art. 44 o, dopo la presentazione del piano, ai trenta giorni dal decreto di apertura.

Esempio di calendario estivo: un’istanza di sospensione notificata al locatore lunedì 3 agosto 2026 fa scadere il termine per l’opposizione lunedì 10 agosto 2026. Non c’è alcuno slittamento a settembre.

Cosa può fare il debitore ora

Con il deposito del concordato il debitore può scegliere, contratto per contratto, se proseguire, sospendere o sciogliere, e chiedere al giudice di poter pagare lo scaduto dei noleggi indispensabili. In concreto:
– per i contratti essenziali, far valere l’art. 94-bis CCII e chiedere, se serve, l’autorizzazione dell’art. 100 CCII al pagamento dei canoni anteriori, con l’attestazione del professionista indipendente;
– per i contratti non più coerenti con il piano (ad esempio, postazioni di un reparto che verrà chiuso), presentare l’istanza di sospensione o scioglimento dell’art. 97 CCII, quantificando l’indennizzo e notificandola al locatore;
– inserire nel fabbisogno concordatario l’indennizzo dovuto ai locatori dei contratti sciolti;
– verificare la qualificazione dei contratti per stabilire se si applica il comma 12 dell’art. 97 sulla locazione finanziaria.

L’errore tipico di questa fase

Smettere di pagare i canoni dopo il deposito «perché tanto c’è il concordato». I crediti sorti dal contratto dopo la pubblicazione della domanda sono prededucibili e il loro mancato pagamento mette in difficoltà la continuità e il piano. Un secondo errore è considerare sciolto un contratto con una semplice lettera al locatore: come ricorda la Cassazione del 2024, senza autorizzazione del giudice lo scioglimento non si produce.

Quanto dura realmente

La fase con riserva dura in genere tra uno e quattro mesi, a seconda del termine concesso e delle proroghe. Le istanze ai sensi dell’art. 97 vengono decise di solito in tempi brevi, una volta scaduto il termine di sette giorni per l’opposizione. Il percorso fino all’omologazione richiede poi più mesi, con tempi che variano molto tra tribunali.

Tappa 8 – Il binario ordinario: decreto ingiuntivo, quaranta giorni ed esecuzione per consegna

Cosa succede

Torniamo indietro, all’impresa che non ha attivato nessuno strumento nei quindici giorni della diffida. Il contratto è risolto. Il locatore chiede la restituzione dei beni e il pagamento dei canoni scaduti, della penale e delle spese. Se l’impresa non restituisce, il locatore si rivolge al giudice.

Le strade tipiche sono due. La più frequente è il ricorso per decreto ingiuntivo, che può avere a oggetto sia il pagamento di una somma sia la consegna di cose mobili determinate (art. 633 c.p.c.), sulla base del contratto, delle fatture e della comunicazione di risoluzione. La seconda, usata quando il locatore teme che i beni vengano dispersi o deteriorati, è un ricorso cautelare d’urgenza (art. 700 c.p.c.) o una richiesta di sequestro giudiziario dei beni (art. 670 c.p.c.).

Ottenuto un titolo per la consegna, il locatore procede con l’esecuzione forzata per consegna di beni mobili (artt. 605 ss. c.p.c.): notifica il precetto, attende il termine e incarica l’ufficiale giudiziario di recarsi in azienda per ritirare i beni.

La norma

Il decreto ingiuntivo va opposto con atto di citazione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); in mancanza diventa definitivo. Il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo fin dall’emissione nei casi dell’art. 642 c.p.c., oppure nel corso del giudizio di opposizione (art. 648 c.p.c.), e il giudice dell’opposizione può sospenderne l’esecutorietà per gravi motivi (art. 649 c.p.c.).

Il precetto per consegna deve contenere anche la descrizione sommaria dei beni (art. 605 c.p.c.) e indica il termine di almeno dieci giorni per adempiere (art. 480 c.p.c.). Decorso il termine, l’ufficiale giudiziario si reca sul luogo, ricerca i beni e li consegna alla parte istante o a una persona da essa designata (art. 606 c.p.c.).

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è un giudizio di cognizione, si discutono tutte le questioni di merito: validità della clausola risolutiva, gravità dell’inadempimento, qualificazione del contratto, misura della penale, corrispondenza delle fatture ai servizi resi.

I termini che si attivano

Il termine di quaranta giorni per l’opposizione a decreto ingiuntivo è perentorio, decorre dalla notifica e, trattandosi di giudizio di cognizione, è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Esempio: decreto notificato mercoledì 15 luglio 2026; dal 16 al 31 luglio decorrono 16 giorni; il conteggio si ferma ad agosto e riprende il 1° settembre; il quarantesimo giorno cade giovedì 24 settembre 2026.

Diverso il regime dell’esecuzione: la sospensione feriale non si applica al processo esecutivo né, di regola, alle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Il termine del precetto e gli accessi dell’ufficiale giudiziario corrono anche in agosto. Le opposizioni agli atti esecutivi, in particolare, vanno proposte entro venti giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza (art. 617 c.p.c.).

Cosa può fare il debitore ora

Anche sul binario ordinario restano finestre difensive, ma più strette e più costose sul piano processuale. In concreto:
– proporre opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, contestando la risoluzione, la penale, le somme non dovute, e chiedendo la sospensione della provvisoria esecuzione;
– trattare con il locatore la riconsegna volontaria dei beni non essenziali, per ridurre l’esposizione e i costi del recupero coattivo;
– accedere, anche in questa fase, alla composizione negoziata o a uno strumento di regolazione della crisi: le misure protettive impediscono di iniziare o proseguire le azioni esecutive sui beni con cui si esercita l’attività; occorre però valutare se la consegna di beni di proprietà del locatore rientri nel loro perimetro, tema che va esaminato con attenzione caso per caso alla luce del provvedimento del tribunale;
– organizzare comunque la continuità informatica: copia di sicurezza completa dei dati, migrazione dei servizi essenziali, contatti con fornitori alternativi.

Preclusa, a questo punto, è la tutela del comma 5 dell’art. 18 CCII o dell’art. 94-bis CCII: entrambe presuppongono un contratto ancora in corso.

L’errore tipico di questa fase

Lasciar scadere i quaranta giorni pensando di poter discutere tutto «quando verranno a prendere i computer». Una volta definitivo il decreto, le contestazioni sul merito sono in larga parte precluse. L’altro errore è ostacolare materialmente il ritiro dei beni da parte dell’ufficiale giudiziario: oltre a non risolvere nulla, espone l’impresa e i suoi amministratori a conseguenze ulteriori, su cui va sentito il difensore penale.

Quanto dura realmente

Un decreto ingiuntivo viene emesso, a seconda del tribunale, in un arco che va da qualche settimana a qualche mese dal deposito. Il giudizio di opposizione dura in primo grado, mediamente, più di un anno. L’esecuzione per consegna, invece, può chiudersi in poche settimane dalla notifica del precetto.

Tappa 9 – Dopo 6-12 mesi: accordo eseguito, omologazione o liquidazione giudiziale

Cosa succede

Sono passati sei mesi, forse dodici. Il percorso si avvicina a un esito. Nella migliore delle ipotesi la composizione negoziata si è chiusa con un accordo con i locatori, o il concordato è stato omologato e i contratti di noleggio essenziali proseguono con canoni sostenibili. Nella peggiore, le trattative sono fallite e l’impresa è sottoposta a liquidazione giudiziale (o, se minore, a liquidazione controllata).

La norma

Nel concordato, l’omologazione (art. 48 CCII) rende il piano vincolante per tutti i creditori anteriori, compresi i locatori per i canoni scaduti prima della domanda, nei limiti della proposta. I contratti proseguiti continuano secondo i loro termini, eventualmente modificati dagli accordi raggiunti.

In liquidazione giudiziale si applica la regola generale sui rapporti pendenti dell’art. 172 CCII: l’esecuzione del contratto resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare assumendo i relativi obblighi o di sciogliersi. Il locatore può mettere in mora il curatore facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. Per la locazione finanziaria esiste una disciplina specifica (art. 177 CCII). Anche qui, ogni termine corre senza pause estive (art. 9, comma 1, CCII).

I termini che si attivano

In caso di omologazione partono i termini di esecuzione del piano, che vanno rispettati con precisione perché l’inadempimento può portare alla risoluzione del concordato. In liquidazione giudiziale partono i termini per le domande di ammissione al passivo e, per il locatore che vuole recuperare i beni, quelli per la domanda di restituzione.

Cosa può fare il debitore ora

Nella fase finale il debitore ha ancora un ruolo: eseguire bene l’accordo raggiunto, o collaborare con la procedura per una gestione ordinata dei beni e dei dati. In concreto:
– monitorare mese per mese il pagamento dei canoni e delle rate dell’accordo, segnalando subito ogni scostamento;
– in caso di liquidazione giudiziale, fornire al curatore l’inventario dei beni a noleggio, la mappa dei dati e le credenziali amministrative, così che la riconsegna avvenga in sicurezza;
– per l’imprenditore persona fisica o per i soci illimitatamente responsabili, valutare i percorsi di esdebitazione previsti dal Codice.

L’errore tipico di questa fase

Considerare chiusa la vicenda con l’omologazione o con la firma dell’accordo. I contratti di noleggio rinegoziati hanno nuove scadenze, nuove clausole, a volte nuove garanzie personali: vanno gestiti con la stessa attenzione della fase di crisi.

Quanto dura realmente

La composizione negoziata si chiude, nella maggior parte dei casi, entro sei-otto mesi dall’accettazione dell’esperto. Un concordato preventivo richiede in media diversi mesi dalla domanda all’omologazione, con forti differenze tra tribunali. Una liquidazione giudiziale dura anni, ma la sorte dei contratti di noleggio si decide di solito nei primi mesi, con la scelta del curatore.

La stessa procedura, due calendari

Mettiamo ora a confronto due calendari paralleli. Si tratta di ipotesi dimostrative, costruite sulle norme descritte, non di casi reali.

Dati di partenza comuni. Società di servizi con 38 dipendenti. Tutta l’informatica è a noleggio operativo con due locatori: il locatore A (server, rete, firewall, 42 postazioni, canone mensile 6.418,90 euro, scadenze dei vari allegati tra 14 e 31 mesi) e il locatore B (stampanti multifunzione e centralino, canone mensile 1.263,40 euro, 9 mesi residui). Canoni insoluti verso A: quattro mensilità, pari a 25.675,60 euro. Martedì 13 ottobre 2026 arriva da A una diffida ai sensi dell’art. 1454 c.c. con termine di quindici giorni; il termine scade mercoledì 28 ottobre 2026. Il contratto prevede, in caso di risoluzione, una penale pari ai canoni a scadere.

Calendario 1: l’impresa che agisce alle finestre giuste

Data Evento
Mer 14 ottobre 2026 Primo incontro con lo Studio; inventario dei contratti e dei beni critici
Ven 16 ottobre 2026 Richiesta scritta ad A di breve proroga del termine; avvio della raccolta documentale con il commercialista
Mer 21 ottobre 2026 Istanza di composizione negoziata sulla piattaforma con richiesta di misure protettive
Gio 22 ottobre 2026 Pubblicazione nel registro delle imprese; deposito contestuale del ricorso di conferma (art. 19 CCII); comunicazione ad A e B ai sensi dell’art. 18, comma 5, CCII
Mer 28 ottobre 2026 La diffida scade, ma il contratto con A è pendente e protetto: A non può risolverlo per i soli canoni anteriori
Ven 30 ottobre 2026 Udienza di conferma; le misure vengono confermate per 120 giorni dalla pubblicazione
Novembre-dicembre 2026 Pagamento regolare dei canoni correnti; proposta ad A: riconsegna di 12 postazioni non necessarie, rimodulazione del canone, dilazione dello scaduto in 18 rate
Lun 21 dicembre 2026 Accordo con B: prosecuzione fino alla scadenza naturale con piano di rientro breve
Lun 1° febbraio 2027 Accordo con A sottoscritto anche dall’esperto; nuovo canone e rinuncia alla risoluzione
Ven 19 febbraio 2027 Scadenza delle misure protettive confermate: gli accordi sono già firmati

Esito: nessuna interruzione dei servizi, informatica ridimensionata alle esigenze effettive, scaduto ristrutturato. Il contratto con A non si è mai risolto e la penale sui canoni a scadere non è mai stata attivata.

Calendario 2: l’impresa che lascia correre

Data Evento
Mar 13 ottobre 2026 Diffida ricevuta e passata all’amministrazione come sollecito
Mer 28 ottobre 2026 Il termine scade senza pagamento: il contratto con A è risolto di diritto
Gio 29 ottobre 2026 A chiede la restituzione dei beni e la penale; l’impresa non risponde
Lun 16 novembre 2026 A deposita ricorso per decreto ingiuntivo per somme e consegna dei beni
Mar 1° dicembre 2026 Emissione del decreto ingiuntivo
Mer 9 dicembre 2026 Notifica del decreto all’impresa
Lun 18 gennaio 2027 Ultimo giorno per l’opposizione (quaranta giorni, nessuna sospensione feriale in questo periodo); l’impresa non si oppone
Mer 20 gennaio 2027 Notifica del precetto per consegna
Lun 1° febbraio 2027 Decorso del termine di dieci giorni (il decimo giorno cade sabato 30 gennaio e slitta a lunedì)
Febbraio 2027 Accesso dell’ufficiale giudiziario e ritiro dei beni; blocco dei sistemi; nel frattempo, una composizione negoziata avviata in ritardo non può far rivivere il contratto ormai risolto

Esito: debito per canoni e penale divenuto definitivo, perdita dei sistemi, costi di sostituzione urgente, rischio di aggravamento della crisi fino all’insolvenza.

La differenza tra i due calendari non sta negli importi, che all’inizio sono identici. Sta in otto giorni: quelli tra la diffida e la pubblicazione dell’istanza nel primo calendario.

I binari paralleli: come cambia la timeline quando si attiva un rimedio

La timeline descritta non è un binario unico. In ogni momento l’impresa può spostarsi su un binario parallelo, e ogni spostamento cambia i tempi e gli effetti.

Binario dell’accordo diretto. È il più rapido. Se si raggiunge un accordo con il locatore prima della scadenza della diffida, la timeline si interrompe alla Tappa 3. L’accordo deve però essere scritto, deve neutralizzare espressamente la diffida o la risoluzione e deve essere sostenibile. Se l’impresa è già in stato di crisi, un accordo isolato con un solo creditore non risolve il problema generale e può esporre a contestazioni in caso di successiva procedura. Per questo, quando i creditori sono molti, è preferibile che l’accordo con il locatore nasca dentro un percorso più ampio.

Binario della composizione negoziata. Attivato prima della risoluzione, porta la protezione del comma 5 dell’art. 18 CCII e la possibilità di negoziare con l’assistenza dell’esperto. La timeline si allunga (mesi, non settimane), ma i contratti restano in vita. Attivato dopo la risoluzione, non fa rivivere il contratto, ma può fermare le azioni esecutive sugli altri beni dell’impresa e creare un tavolo con il locatore per un nuovo contratto. I tempi sono scanditi dai 120 giorni iniziali e dal massimo di 240 delle misure protettive, e dalla durata dell’incarico dell’esperto.

Binario del concordato. Più strutturato e più pesante, consente di imporre il piano ai creditori dissenzienti, di sospendere o sciogliere i contratti non più utili con autorizzazione del giudice (art. 97 CCII), di pagare i canoni anteriori dei contratti essenziali con l’autorizzazione dell’art. 100 CCII. La timeline si estende fino all’omologazione, ma la sorte dei contratti si decide nelle prime settimane.

Binario dell’opposizione giudiziale. Se il contratto è già risolto e il locatore ha ottenuto un decreto ingiuntivo, l’opposizione nei quaranta giorni apre un giudizio di cognizione in cui si possono contestare la risoluzione e la penale. È un binario lungo, che non garantisce di per sé la conservazione dei beni (a meno di sospensione della provvisoria esecuzione), ma che può ridurre in modo significativo il debito.

Binario della conversione verso il cloud. Non è un rimedio giuridico, ma cambia la timeline: se l’impresa pianifica fin dalle prime settimane la migrazione dei servizi essenziali su infrastrutture diverse, il ritiro dei beni da parte del locatore perde gran parte del suo potere di blocco. È una scelta tecnica che lo staff legale deve coordinare con il responsabile informatico, perché incide sulla sorte dei dati e sui contratti in corso.

I binari non si escludono. Una strategia ben costruita usa spesso più binari in sequenza: accordo diretto con il locatore minore, composizione negoziata per il locatore principale, opposizione a un decreto già notificato da un terzo fornitore.

Le 5 finestre critiche

Ricapitoliamo i cinque momenti in cui agire o non agire cambia l’esito.

  1. Il primo canone insoluto: è la finestra in cui il contratto è vivo e il locatore non ha ancora scelto la via della risoluzione. Ogni negoziazione aperta qui parte da una posizione di forza.

  2. Il giorno di ricevimento della diffida o della dichiarazione di risoluzione: bisogna capire subito se il contratto è ancora pendente o è già risolto. Da questa qualificazione dipendono tutte le scelte successive.

  3. La scadenza della diffida: l’istanza di composizione negoziata, o la domanda di concordato, va pubblicata prima che il contratto si risolva di diritto. Oltre quella data, la protezione dei contratti pendenti non ha più oggetto.

  4. L’udienza di conferma delle misure protettive: è il momento in cui il tribunale decide se e per quanto tempo il locatore resta vincolato. Arrivarci con una mappa precisa dei contratti essenziali e con i canoni correnti pagati fa la differenza.

  5. I quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo: è l’ultima finestra per contestare nel merito risoluzione e penale. Passata questa, il debito diventa definitivo e resta solo la gestione dell’esecuzione.

Le domande sul tempo

La diffida è arrivata dodici giorni fa: posso ancora proteggere il contratto?
Sì, se si riesce a ottenere la pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive prima della scadenza del termine, oppure a concordare per iscritto con il locatore una proroga del termine. Con tre giorni a disposizione la strada è stretta ma percorribile solo se i documenti contabili sono pronti. In parallelo conviene comunque proporre al locatore un accordo scritto.

Il locatore si è già avvalso della clausola risolutiva tre settimane fa: è tutto perduto?
Il contratto, se la clausola è valida, è risolto, e nessuna misura protettiva può farlo rivivere. Restano però da verificare la validità della clausola (specificità, approvazione per iscritto, corretta individuazione dell’inadempimento), l’eventuale eccessività della penale e la possibilità di un nuovo contratto o di un acquisto dei beni a condizioni sostenibili. Se arriva un decreto ingiuntivo, i quaranta giorni per opporsi diventano decisivi.

Ho ricevuto il decreto ingiuntivo il 20 luglio: quando scade il termine per opporsi?
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione e beneficia della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto. Dal 21 al 31 luglio decorrono 11 giorni; il conteggio riprende il 1° settembre e il quarantesimo giorno cade il 29 settembre. La sospensione feriale non vale invece per l’eventuale esecuzione per consegna né per i termini dei procedimenti del Codice della crisi.

Quanto durano in tutto le misure protettive della composizione negoziata?
Il tribunale le conferma per un periodo compreso tra 15 e 120 giorni; con le proroghe la durata complessiva non può superare 240 giorni. La giurisprudenza è divisa sulla possibilità di proseguire la protezione con misure cautelari oltre quel limite: alcuni tribunali le escludono quando riproducono le protettive, altri le ammettono in presenza di esigenze sopravvenute e di trattative con concrete prospettive.

In concordato, quanto tempo ha il locatore per opporsi allo scioglimento del contratto?
Sette giorni dalla notifica dell’istanza di sospensione o scioglimento. Il termine non si sospende in agosto, perché nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline a cui si riferiscono. Per ciascuna indichiamo gli estremi come riportati dalle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta in una crisi con noleggi informatici. Molte decisioni di merito sono note solo attraverso sintesi e commenti: per questo il numero di ruolo spesso non è indicato.

Tappa 1 – qualificazione del contratto

  1. Cass. civ., Sez. Un., sent. n. 2061 del 28 gennaio 2021. Per i contratti di leasing la cui risoluzione si è prodotta prima della L. 124/2017 resta rilevante la distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, con applicazione analogica dell’art. 1526 c.c. solo al secondo; la regola speciale sullo scioglimento nel fallimento dell’utilizzatore non si estende alle risoluzioni anteriori all’apertura della procedura. Rilevanza: mostra quanto la qualificazione del contratto e la data della risoluzione incidano sui diritti delle parti, anche quando il contratto si chiama «noleggio».

  2. Cass. civ., Sez. III, sent. n. 8470 del 5 maggio 2020. La disciplina della L. 124/2017 sulla locazione finanziaria non si applica retroattivamente ai rapporti già definiti. Rilevanza: aiuta a stabilire quale regime applicare ai contratti informatici più datati, stipulati con clausole costruite sul modello del leasing.

Tappa 2 – la risoluzione già avvenuta

  1. Trib. Salerno, provvedimento del 22 febbraio 2024. In una composizione negoziata è inammissibile una misura che finirebbe per far rivivere un contratto già risolto. Rilevanza: conferma che la scadenza della diffida o la dichiarazione di risoluzione segnano un confine che gli strumenti della crisi non possono superare.

Tappa 4 – la tutela dei contratti pendenti

  1. Trib. Catania, provvedimento del 25 luglio 2022. Le misure cautelari nella composizione negoziata non possono attribuire al debitore benefici maggiori o diversi da quelli ottenibili con la ristrutturazione del debito. Rilevanza: orienta la formulazione delle richieste cautelari, che devono essere proporzionate.

  2. Trib. Milano, provvedimento del 26 gennaio 2022, e Trib. Ivrea, provvedimento del 10 febbraio 2022. Pronunciate nel regime del D.L. 118/2021, ritengono le misure protettive opponibili alla generalità dei creditori perché funzionali al risanamento. Rilevanza: spiegano perché anche il locatore, pur proprietario dei beni, è di regola tra i creditori interessati dalle misure.

Tappa 5 – durata delle misure e cautelari

  1. Trib. Milano, provvedimento del 22 novembre 2023. Sono inammissibili misure cautelari che riproducano il contenuto delle protettive dopo la scadenza del termine massimo. Rilevanza: impone di chiudere le trattative con i locatori entro i 240 giorni.

  2. Trib. Roma, provvedimento del 19 marzo 2025. Nella stessa linea, esclude misure cautelari che abbiano contenuto e finalità delle protettive. Rilevanza: conferma l’orientamento restrittivo.

  3. Trib. Bergamo, provvedimento del 18 febbraio 2025. Esprime un orientamento diverso, più aperto, sulla possibilità di misure cautelari dopo la scadenza delle protettive. Rilevanza: mostra che la questione è aperta e che la motivazione della richiesta conta.

  4. Trib. Imperia, provvedimento del 20 febbraio 2024. Orientamento minoritario favorevole alla prosecuzione della protezione mediante misure cautelari per garantire il buon esito della composizione. Rilevanza: argomento utile quando le trattative con i locatori sono in fase avanzata.

  5. Trib. Milano, Sez. II civ. e crisi d’impresa, provvedimento del 4 luglio 2025. Dopo la scadenza dei 240 giorni sono ammissibili misure cautelari fondate su esigenze sopravvenute, funzionali a trattative con prospettive di successo e non gravemente pregiudizievoli per i creditori; sono invece respinte le richieste con effetti irreversibili. Rilevanza: indica i requisiti che una richiesta cautelare a tutela dell’informatica deve rispettare.

  6. Cass. n. 8998/2023, richiamata dal Trib. Milano nel provvedimento del 4 luglio 2025. Gli effetti della sospensione dell’esecuzione operano per il futuro e non in modo retroattivo. Rilevanza: chi ha già subito atti esecutivi non può contare su una protezione che li cancelli; serve agire prima.

  7. Trib. Genova, provvedimento del 22 settembre 2025. Ha ammesso, insieme alla proroga, l’inibitoria della compensazione bancaria. Rilevanza: mostra come le misure possano essere calibrate sui rapporti che garantiscono la liquidità necessaria a pagare i canoni correnti dei noleggi.

Tappa 7 – scioglimento dei contratti nel concordato

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024. Nel concordato preventivo lo scioglimento dei contratti pendenti non può derivare dalla sola volontà del debitore: occorre un provvedimento motivato del giudice, emesso dopo aver sentito l’altro contraente. Rilevanza: chi vuole liberarsi di un noleggio non più utile deve passare dall’istanza dell’art. 97 CCII e attendere il provvedimento autorizzativo.

Cosa può fare lo Studio Monardo, alla tappa in cui ti trovi

Interveniamo nel punto della timeline in cui l’impresa si trova. Se sei ancora ai primi insoluti, lavoriamo sulla prevenzione; se hai in mano la diffida, lavoriamo sui giorni che restano; se il contratto è già risolto, lavoriamo sul contenzioso e sulla continuità. Ecco cosa facciamo, in concreto.

  1. Censimento dei contratti. Ricostruiamo contratto quadro e allegati, beni, canoni, scadenze, clausole risolutive e penali, e individuiamo con il responsabile informatico i sistemi indispensabili all’attività.
  2. Qualificazione giuridica. Verifichiamo se il contratto è un vero noleggio operativo o una locazione finanziaria sotto altro nome, perché la differenza cambia la disciplina della risoluzione e della procedura.
  3. Lettura della diffida nel giorno in cui arriva. Stabiliamo se il contratto è ancora pendente, calcoliamo la scadenza e verifichiamo la validità della clausola risolutiva e della penale.
  4. Trattativa immediata con il locatore. Scriviamo noi la proposta, chiediamo per iscritto la proroga del termine e la rinuncia alla risoluzione, controlliamo che l’accordo non contenga riconoscimenti di debito non dovuti.
  5. Istanza di composizione negoziata con misure protettive. Prepariamo con i commercialisti dello staff la documentazione, depositiamo l’istanza e il ricorso di conferma nei tempi dell’art. 19 CCII e comunichiamo ai locatori gli effetti dell’art. 18, comma 5.
  6. Udienza di conferma e richieste cautelari mirate. Presentiamo al tribunale la mappa dei contratti essenziali e, se necessario, richieste cautelari proporzionate e motivate.
  7. Rinegoziazione dei noleggi durante le trattative. Costruiamo per ogni locatore una proposta coerente con il piano finanziario: riconsegna selettiva, rimodulazione dei canoni, dilazione dello scaduto, riduzione delle penali.
  8. Concordato e contratti pendenti. Quando serve uno strumento più forte, predisponiamo le istanze di prosecuzione, sospensione o scioglimento ai sensi degli artt. 94-bis e 97 CCII e la richiesta di autorizzazione al pagamento dei crediti anteriori essenziali ai sensi dell’art. 100 CCII.
  9. Difesa sul binario ordinario. Proponiamo opposizione al decreto ingiuntivo entro i quaranta giorni, chiediamo la sospensione della provvisoria esecuzione, seguiamo l’eventuale esecuzione per consegna e le opposizioni esecutive.
  10. Riconsegna ordinata e tutela dei dati. Coordiniamo la riconsegna dei beni con copia di sicurezza e cancellazione certificata dei supporti, documentando ogni passaggio.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata, il ruolo dell’esperto e i tempi delle misure protettive permette di impostare la trattativa con i locatori nel modo in cui verrà valutata dall’esperto e dal tribunale. Per le imprese minori, che non possono accedere al concordato preventivo, entrano in gioco anche le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, utili per il concordato minore.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: stesso difensore, stessa linea, senza dispersioni tra professionisti diversi. E il lavoro è svolto da uno staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti che opera sullo stesso fascicolo: i legali sulle norme e sul contenzioso, i commercialisti sui flussi di cassa, sul piano e sulla documentazione contabile richiesta dagli strumenti della crisi.

Chiusura

Abbiamo seguito la crisi di un’impresa che lavora interamente con l’informatica a noleggio, dalla prima rata saltata fino all’esito finale. La lezione che emerge dal calendario è una sola. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata. Nel noleggio operativo lo è ancora di più, perché il confine tra contratto pendente e contratto risolto si attraversa in quindici giorni, e da quel confine dipende se i server restano accesi.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché uniscono due materie che l’Avvocato presidia con competenze certificate: il diritto bancario e finanziario, tramite lo staff multidisciplinare nazionale che coordina, e la crisi d’impresa, in cui opera come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. Con la qualifica di cassazionista, la stessa strategia può essere difesa in tutti i gradi di giudizio. Non promettiamo esiti: promettiamo di leggere il contratto, contare i giorni e scegliere lo strumento giusto prima che sia tardi.

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