Società In Crisi Con Merci In Conto Deposito Che Il Fornitore Vuole Ritirare: Quale Procedura Suggerisce Uno Studio Legale?

Il fornitore ha scritto, o ha telefonato, o si è presentato direttamente in magazzino con un furgone: vuole riprendersi la merce che ti ha lasciato in conto deposito. Tu sai che senza quella merce gli scaffali si svuotano, i clienti se ne vanno e la crisi che stai cercando di governare peggiora. La prima cosa da sapere è che non esiste una sola risposta a questo problema: la procedura giusta dipende da chi sei nel momento in cui il fornitore si muove. Una società che non ha ancora aperto nessuno strumento della crisi ha regole diverse da quella che ha chiesto l’esperto della composizione negoziata; una società che ha depositato una domanda di concordato preventivo ha protezioni che la società in liquidazione giudiziale non ha più, perché lì a decidere è il curatore.

Tre esempi lampo. Se la società è in bonis e il contratto prevede un termine di restituzione già scaduto, il fornitore può ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna e poi un’esecuzione per consegna: hai 40 giorni per opporti. Se la società ha pubblicato l’istanza di misure protettive nella composizione negoziata, le azioni esecutive e cautelari sui beni con cui lavori sono bloccate e il fornitore non può risolvere il contratto solo perché non lo hai pagato in passato. Se la società è già in liquidazione giudiziale, il fornitore deve chiedere la restituzione con una domanda nello stato passivo: nessun furgone, solo carte depositate nei termini.

In questa guida trovi, profilo per profilo:

  1. la società in difficoltà che non ha ancora aperto procedure;
  2. la società in composizione negoziata;
  3. la società che ha depositato domanda di concordato preventivo (anche “con riserva”);
  4. la società in liquidazione giudiziale;
  5. l’impresa minore, sotto le soglie, che può accedere solo agli strumenti del sovraindebitamento.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché il ritiro della merce in conto deposito è, nella pratica, una delle prime “mosse” che un fornitore compie quando percepisce la crisi del cliente, e governarla richiede di conoscere insieme il contratto estimatorio del codice civile e gli strumenti del Codice della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno la composizione negoziata e le trattative con i fornitori strategici; è inoltre Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC, competenze decisive per le imprese minori, e avvocato cassazionista, il che consente di seguire l’eventuale contenzioso con il fornitore fino all’ultimo grado.

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Le regole che valgono per tutti: cos’è davvero il conto deposito

Prima di entrare nei singoli profili, conviene fissare una volta sola la base comune. Quello che nella pratica commerciale si chiama “conto deposito”, “conto vendita” o “merce in visione” è, nella grande maggioranza dei casi, un contratto estimatorio disciplinato dagli artt. 1556-1558 del codice civile. Il nome commerciale non conta: conta il contenuto dell’accordo.

La struttura del contratto

Secondo l’art. 1556 c.c., con il contratto estimatorio una parte (il fornitore, detto tradens) consegna una o più cose mobili all’altra (la tua società, detta accipiens), e questa si obbliga a pagarne il prezzo, salvo che restituisca le cose nel termine stabilito. In parole semplici: tu ricevi la merce, la puoi vendere, e alla scadenza devi scegliere tra due strade, pagare il prezzo stimato oppure restituire ciò che non hai venduto. È un’obbligazione con una facoltà alternativa che spetta a te, non al fornitore.

Per stabilire se il tuo contratto è davvero un estimatorio non si guarda a una singola clausola. La Cassazione, con l’ordinanza della Sez. II n. 19351 del 4 luglio 2025, ha ribadito che la qualificazione va fatta valutando l’accordo nel suo complesso, senza isolare le clausole. È un punto pratico: molti contratti chiamati “conto deposito” contengono in realtà una vendita con riserva di proprietà, un mandato a vendere, una somministrazione o una vera vendita con patto di reso. Ognuno di questi ha conseguenze diverse quando la società entra in crisi. Già la giurisprudenza più risalente distingueva l’estimatorio dal mandato proprio per la facoltà di restituire le cose non pagate (Cass. Sez. II n. 3485 del 26 aprile 1990) e dall’agenzia perché chi riceve la merce vende nel proprio interesse e può restituire l’invenduto (Cass. Sez. III n. 2137 del 6 aprile 1982).

Il termine di restituzione

Il cuore del problema, quando il fornitore “vuole ritirare”, è il termine. La Cassazione, Sez. III, sentenza n. 5987 del 28 febbraio 2023, ha chiarito che il termine per restituire la merce non è un elemento essenziale del contratto estimatorio; ma se le parti lo hanno fissato, ha natura di termine essenziale per l’esercizio della facoltà di restituzione; se manca un accordo o un uso, il termine lo stabilisce il giudice. Già Cass. Sez. III n. 25606 del 21 dicembre 2015 aveva affermato che l’assenza di un patto espresso sul termine non rende invalido il contratto, purché il prezzo sia determinabile, e che si applica l’art. 1183 c.c. sulla fissazione giudiziale del tempo dell’adempimento.

Tradotto: finché il termine contrattuale non è scaduto, il fornitore non ha di regola alcun diritto di riprendersi la merce; dopo la scadenza, la tua facoltà di restituire si consuma e il fornitore ha diritto al prezzo. Paradossalmente, quindi, quando il termine è scaduto il fornitore che “vuole ritirare” sta chiedendo qualcosa che il contratto, letto alla lettera, non gli darebbe: gli darebbe il prezzo. Il ritiro diventa allora un rimedio che passa per la risoluzione per inadempimento (art. 1453 c.c.), per una clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.) o per un recesso previsto nel contratto.

Proprietà e creditori

Secondo l’impostazione prevalente, la proprietà della merce resta al fornitore finché tu non la vendi a un terzo o non ne paghi il prezzo. L’art. 1558 c.c. aggiunge due regole fondamentali: gli atti di disposizione che compi sulla merce sono validi (puoi venderla, e chi la compra ne diventa proprietario); ma i tuoi creditori non possono sottoporla a pignoramento o sequestro finché il prezzo non è stato pagato; e il fornitore, a sua volta, non può disporne finché non gli viene restituita.

Questa norma è un’arma a doppio taglio. Da un lato protegge il fornitore dai tuoi creditori: la banca o l’erario non possono pignorare quella merce. Dall’altro protegge te dal fornitore: finché la merce è da te, egli non può venderla ad altri e deve passare per i rimedi contrattuali o giudiziali.

L’impossibilità di restituire

L’art. 1557 c.c. stabilisce che chi ha ricevuto le cose non è liberato dall’obbligo di pagarne il prezzo se la restituzione delle cose nella loro integrità è divenuta impossibile per causa a lui non imputabile. Il rischio del perimento, insomma, è tuo: merce rubata, danneggiata, deteriorata in magazzino si paga.

Gli strumenti che il fornitore ha a disposizione fuori dalle procedure

Il fornitore che vuole riprendersi la merce in via giudiziale ha, in sintesi, quattro strade: il decreto ingiuntivo per la consegna di cosa mobile determinata (art. 633 c.p.c.), al quale puoi opporti entro 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.); il giudizio ordinario di risoluzione e restituzione; il sequestro giudiziario dei beni mobili quando è controversa la proprietà o il possesso (art. 670 c.p.c.); il provvedimento d’urgenza (art. 700 c.p.c.). Una volta ottenuto un titolo esecutivo, il fornitore notifica il precetto per consegna e procede con l’esecuzione per consegna (artt. 605 ss. c.p.c.), affidata all’ufficiale giudiziario.

Ciò che il fornitore non può fare è farsi giustizia da sé: entrare nei tuoi locali e caricare la merce senza il tuo consenso. Contro uno spoglio del genere la società può agire con l’azione di reintegrazione nel possesso (art. 1168 c.c.), entro un anno dallo spoglio; gli eventuali profili penali di condotte simili vanno valutati con un difensore penale.

La sospensione feriale: due regimi da non confondere

Un dettaglio che cambia i conti. Nel processo civile ordinario di cognizione, quindi anche nell’opposizione a decreto ingiuntivo, vale la sospensione dei termini processuali dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Non vale invece per il processo esecutivo e, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.). Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi, infine, la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: nella composizione negoziata, nel concordato preventivo, nella liquidazione giudiziale e nelle procedure da sovraindebitamento i termini corrono anche in agosto.

Il rapporto con gli strumenti della crisi

La prova: chi deve dimostrare cosa

C’è un ultimo elemento comune che, nella pratica, decide molte controversie: la prova. Il fornitore che chiede la restituzione deve dimostrare l’esistenza del contratto, la consegna e l’identità dei beni che reclama. La società che vuole trattenere la merce deve dimostrare il termine ancora pendente o l’assenza dei presupposti della risoluzione. Se una delle due parti ha in mano solo bolle generiche (“merce varia in c/deposito”) e nessun inventario aggiornato, la discussione diventa una battaglia di documenti in cui vince chi li ha tenuti meglio.

Per questo, in ogni profilo, i documenti da recuperare sono gli stessi:

  • il contratto e le eventuali condizioni generali di fornitura richiamate negli ordini;
  • i documenti di trasporto con la causale del conto deposito e le distinte dei pezzi;
  • i rendiconti periodici del venduto inviati al fornitore e le relative fatture;
  • gli inventari di magazzino con l’evidenza separata della merce di terzi;
  • la corrispondenza sulle restituzioni già effettuate, sui solleciti e sulle contestazioni.

Senza questa base documentale nessuna strategia regge: né la difesa contro un decreto ingiuntivo per la consegna, né il ricorso per la conferma delle misure protettive, né la ricostruzione che il curatore chiederà in caso di liquidazione giudiziale. Il sequestro giudiziario dell’art. 670 c.p.c., in particolare, presuppone una controversia sulla proprietà o sul possesso: quando i beni sono ben identificati e il contratto è chiaro, il fornitore ha più facilità a ottenerlo; quando l’identificazione è incerta, la società ha argomenti in più per contrastarlo.

Tutte queste regole civilistiche si combinano con quelle del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024), che a ottobre 2026 è il testo di riferimento. Ogni strumento incide in modo diverso: misure protettive, contratti pendenti, autorizzazioni, accertamento del passivo. È per questo che la stessa richiesta del fornitore produce esiti opposti a seconda del profilo. Vediamoli uno alla volta.

Se la tua società è in difficoltà ma non ha ancora aperto alcuna procedura

La tua situazione

Sei l’amministratore di una società che fatica a pagare: scaduti con alcuni fornitori, banche che hanno ridotto gli affidamenti, magari qualche decreto ingiuntivo già arrivato. Non hai ancora presentato istanze né domande al tribunale. Hai in magazzino merce ricevuta in conto deposito, e il fornitore, avendo saputo dei tuoi ritardi, ti ha scritto una PEC: “entro sette giorni metteteci a disposizione la merce non venduta, passeremo a ritirarla”. Per chi è nella tua posizione, la partita si gioca tutta sul contratto e sul codice civile, perché nessuna misura protettiva è ancora attiva.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi, ma solo finché il contratto è dalla tua parte. La regola più importante è questa: se il termine di restituzione non è scaduto e non ci sono clausole di recesso o risolutive attivabili, il fornitore non ha alcun diritto di ritirare la merce prima del tempo. La sua PEC è, a quel punto, una richiesta e non un ordine. Se invece il termine è scaduto, la tua facoltà di restituire si è consumata e il fornitore ha diritto al prezzo; il ritiro diventa una scelta negoziale che, spesso, conviene anche a te.

Le clausole da controllare, in ordine di peso:

  • termine di restituzione: data fissa, rinnovo tacito, periodi di “rotazione” della merce;
  • clausola risolutiva espressa (art. 1456 c.c.): ad esempio, risoluzione se non paghi una fattura entro trenta giorni, o se peggiorano le tue condizioni patrimoniali;
  • recesso con preavviso: il fornitore può avere diritto di recedere e chiedere la restituzione;
  • decadenza dal beneficio del termine collegata all’insolvenza (art. 1186 c.c.), che il fornitore può invocare per anticipare la scadenza;
  • obblighi di inventario e di conservazione separata, la cui violazione può essere usata come inadempimento grave.

I numeri

Ipotesi: merce in conto deposito per un valore stimato di 37.860 €, termine di restituzione al 31 dicembre 2026, nessuna clausola risolutiva espressa. Il fornitore il 26 ottobre 2026 pretende il ritiro. Fino al 31 dicembre puoi vendere la merce e pagare il prezzo dei pezzi venduti alle scadenze pattuite; alla scadenza restituisci l’invenduto o lo paghi. Se il fornitore ottiene comunque un decreto ingiuntivo per la consegna sostenendo un inadempimento (ad esempio fatture non pagate su forniture diverse) e te lo notifica il 26 ottobre 2026, il termine di 40 giorni per l’opposizione scadrebbe il 5 dicembre 2026, che è sabato: slitta a lunedì 7 dicembre 2026. Se la notifica fosse avvenuta in luglio, il termine si sarebbe sospeso dal 1° al 31 agosto, perché l’opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione.

Altro numero da tenere a mente: se il decreto è provvisoriamente esecutivo (art. 642 c.p.c.) e il fornitore notifica il precetto per consegna, decorso il termine di dieci giorni dal precetto (art. 480 c.p.c.) può chiedere all’ufficiale giudiziario di procedere. I termini dell’esecuzione non si sospendono in agosto.

I rischi specifici

Il rischio principale, per te, è di restituire o vendere la merce in modo disordinato, creando un problema che emergerà più tardi in una procedura. Se cedi al fornitore più merce di quella dovuta, o restituisci merce che avevi già pagato, stai di fatto favorendo un creditore rispetto agli altri: in una successiva liquidazione giudiziale quell’atto può essere esaminato dal curatore, anche ai fini delle azioni revocatorie. Se invece vendi tutta la merce e non paghi il fornitore, il debito per il prezzo diventa un credito chirografario che pesa sul passivo.

Secondo rischio: gli effetti a catena. Un fornitore che ritira la merce spesso chiude anche le forniture future e segnala il problema ad altri. In una filiera stretta la notizia si diffonde e altri fornitori in conto deposito possono muoversi a loro volta.

Terzo rischio: la responsabilità degli amministratori. L’art. 2086 c.c. impone di dotarsi di assetti adeguati e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superare la crisi. Lasciare che i fornitori strategici svuotino il magazzino senza reagire può essere letto come inerzia.

Le mosse giuste

  1. Ricostruisci i contratti: ogni fornitore in conto deposito, ogni termine, ogni clausola risolutiva o di recesso. Senza questa mappa non sai chi ha diritto a cosa.
  2. Fai l’inventario della merce di terzi, separata fisicamente e contabilmente dalle rimanenze di proprietà: venduta e non pagata, in giacenza, danneggiata.
  3. Rispondi per iscritto alla PEC del fornitore, senza ammissioni, indicando il termine contrattuale e la tua disponibilità a un incontro: la risposta formale evita che il silenzio venga letto come rinuncia.
  4. Valuta subito se accedere alla composizione negoziata: se la merce è essenziale, le misure protettive possono cambiare la forza contrattuale della società (vedi profilo successivo).
  5. Non permettere ritiri “di fatto” senza un verbale firmato che indichi pezzi, quantità e valori: in caso di procedura futura quel verbale è la tua difesa.

Giurisprudenza dedicata

La pronuncia chiave per te è Cass. Sez. III n. 5987 del 28 febbraio 2023: se il termine di restituzione è pattuito, è essenziale per l’esercizio della facoltà; se manca, lo fissa il giudice. Questo significa che, quando il contratto tace sul termine, il fornitore non può pretendere il ritiro immediato e, in caso di contrasto, sarà il giudice a stabilire un termine congruo. In linea, già Cass. Sez. III n. 9 del 4 gennaio 1974 riconosceva a chi riceve le cose un ragionevole spazio di tempo per disporne.

Se la tua società è in composizione negoziata

La tua situazione

Hai presentato, tramite la piattaforma telematica nazionale, l’istanza di nomina dell’esperto. Forse hai già chiesto le misure protettive, forse stai valutando se farlo. Hai un piano: proseguire l’attività, rinegoziare con banche e fornitori, magari trovare un investitore. La merce in conto deposito è parte di quel piano, perché ti consente di vendere senza anticipare cassa. E proprio ora un fornitore, saputo dell’istanza dal registro delle imprese, chiede di ritirarla. La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: puoi usare la protezione del Codice, ma senza perdere la gestione dell’impresa, che conservi interamente.

Cosa cambia per te

La composizione negoziata è disciplinata dagli artt. 12-25 CCII. Gli effetti che ti interessano sono nell’art. 18. Dal giorno della pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di applicazione delle misure protettive, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 18, comma 3). Le misure possono riguardare tutti i creditori o solo alcune iniziative, alcuni creditori o categorie di creditori (art. 18, comma 1).

Poi c’è il comma 5, decisivo per il conto deposito. I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori. Possono però sospendere l’adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell’istanza fino alla conferma delle misure richieste.

Applicato al tuo caso: se il fornitore vuole ritirare la merce perché non gli hai pagato le fatture precedenti, e invoca per questo una clausola risolutiva, l’art. 18, comma 5, gli impedisce di farlo unilateralmente mentre le misure sono efficaci. Se invece invoca la scadenza naturale del termine di restituzione, la protezione è più debole: il contratto si chiude per decorso del tempo, non per il tuo inadempimento. E se ottiene un titolo per la consegna, l’esecuzione sui beni con cui eserciti l’attività resta comunque bloccata dal comma 3. Va detto con chiarezza che l’applicazione del divieto di azioni esecutive a beni che appartengono al fornitore e non alla società è un tema su cui gli argomenti si possono spendere in entrambe le direzioni: il testo parla di “beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività”, formula ampia che si presta a includerli, ma il punto va costruito caso per caso nel ricorso per la conferma.

I numeri e i tempi

L’istanza di misure protettive si pubblica nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto. Lo stesso giorno, o al più tardi il giorno successivo, devi depositare il ricorso al tribunale per la conferma (art. 19). Il tribunale fissa l’udienza e decide con ordinanza, stabilendo la durata delle misure tra 30 e 120 giorni; su istanza e con il parere favorevole dell’esperto possono essere prorogate, ma la durata complessiva non può superare i 240 giorni (art. 19, commi 4 e 5).

Ipotesi: istanza pubblicata il 2 novembre 2026 (lunedì), misure confermate per 120 giorni: la protezione arriva fino al 2 marzo 2027 (martedì). In quel periodo il fornitore con 52.340 € di merce in conto deposito e 18.915 € di fatture scadute non può risolvere il contratto per il solo mancato pagamento delle fatture scadute. Agosto non ferma nulla: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice, quindi anche i termini del procedimento di conferma corrono in pieno.

I rischi specifici

Il rischio principale è che le misure protettive vengano chieste in modo troppo generico e poi confermate in modo restrittivo, o non confermate affatto, proprio sul fornitore che ti interessa. Il tribunale verifica che le misure siano funzionali al buon esito delle trattative; se il ricorso non spiega perché quella merce è indispensabile alla continuità, il fornitore può chiederne la revoca o la limitazione.

Altro rischio: la sospensione dell’adempimento. Il fornitore può legittimamente sospendere le proprie prestazioni (ad esempio nuove consegne) fino alla conferma delle misure. Se la merce è a rotazione, nelle settimane del procedimento potresti restare senza riassortimento.

Terzo rischio: i pagamenti. Le misure non vietano i pagamenti (art. 18, comma 3); ma pagare selettivamente il fornitore in conto deposito, per convincerlo a non ritirare, è un atto da concordare con l’esperto, perché incide sugli altri creditori. Ricorda che durante la composizione negoziata conservi la gestione, ma devi informare l’esperto degli atti di straordinaria amministrazione e dei pagamenti non coerenti con le trattative o con le prospettive di risanamento (art. 21).

Le mosse giuste

  1. Indica nel ricorso il fornitore in conto deposito come creditore interessato dalle misure e spiega perché la merce è essenziale per la continuità: inventario, margini, incidenza sul fatturato.
  2. Coinvolgi l’esperto nella trattativa con il fornitore: la sua presenza segnala serietà e spesso cambia l’atteggiamento della controparte.
  3. Proponi un accordo ponte: ad esempio, pagamento puntuale del venduto nel periodo delle trattative, restituzione dei pezzi a lenta rotazione, mantenimento della merce strategica.
  4. Valuta le misure cautelari dell’art. 19 se la sola protezione non basta: il tribunale può adottare provvedimenti per assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative.
  5. Pianifica l’uscita: la composizione negoziata può sfociare in un contratto con i creditori, in un accordo di ristrutturazione, in un piano attestato o in un concordato. Ogni uscita ha un trattamento diverso del contratto estimatorio.

“Quando un fornitore viene a riprendersi la merce, la domanda vera non è se ne abbia il diritto, ma quando e con quale strumento la società può governare quel ritiro senza fermarsi”: è il criterio con cui l’Avv. Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta questi dossier.

Giurisprudenza dedicata

Sulla natura delle misure protettive, il Trib. Arezzo, 9 agosto 2024, ha affermato che il blocco delle azioni esecutive equivale a una quiescenza della procedura, che resta pendente in attesa dell’esito del tentativo di risanamento: un’indicazione utile per spiegare al fornitore che la sua pretesa non si estingue, ma si congela. Il Trib. Padova, 9 dicembre 2024, ha ammesso misure cautelari ex art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle protettive, per conservare gli effetti già ottenuti ed evitare che la ripresa delle azioni vanifichi le trattative: uno strumento da considerare quando la trattativa col fornitore si allunga oltre la durata delle misure. (Entrambe le pronunce sono note da una rassegna pubblicata su diritto.it, letta in sintesi.)

Se la tua società ha depositato domanda di concordato preventivo

La tua situazione

Hai già fatto il passo più impegnativo: hai depositato in tribunale la domanda di accesso al concordato preventivo, magari “con riserva” (art. 44 CCII), cioè con la sola domanda e i documenti essenziali, chiedendo un termine per presentare proposta e piano. Oppure hai già depositato il piano completo, in continuità aziendale o liquidatorio. Il fornitore in conto deposito ha letto la pubblicazione nel registro delle imprese e ti comunica che “visto il concordato” intende riprendersi tutto. Per chi è nella tua posizione, le regole sono più strutturate, ma anche più rigide: molte scelte richiedono il via libera del tribunale.

Cosa cambia per te

Tre gruppi di norme lavorano insieme.

Primo, le misure protettive. Dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, se le hai richieste, i creditori per titolo o causa anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul tuo patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa (art. 54, comma 2, CCII). Le misure vanno confermate dal tribunale.

Secondo, i contratti pendenti nel concordato in continuità (art. 94-bis CCII). I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione, anticiparne la scadenza o modificarli in tuo danno per il solo fatto del deposito della domanda, dell’apertura della procedura o della concessione delle misure; e i creditori interessati dalle misure protettive non possono farlo, per i contratti essenziali, per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Per una società che vende merce ricevuta in conto deposito, quel contratto può essere proprio un contratto “essenziale” per la continuità: va dimostrato.

Terzo, la sospensione o lo scioglimento dei contratti pendenti (art. 97 CCII). Se è la società a voler uscire dal contratto (perché la merce non si vende, perché il prezzo stimato è troppo alto), può chiedere al tribunale l’autorizzazione a sospenderlo o a scioglierlo; l’altro contraente ha diritto a un indennizzo equivalente al risarcimento del danno per il mancato adempimento, trattato come credito anteriore. La regola opera per i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambe le parti alla data del deposito della domanda. Questo strumento, nel conto deposito, può servire per restituire in modo ordinato la merce che non serve, chiudendo il rapporto con un indennizzo concorsuale invece che con un pagamento integrale del prezzo.

Attenzione a un punto: dopo il deposito, gli atti urgenti di straordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del tribunale (art. 46 CCII). La restituzione massiccia di merce, o un accordo transattivo col fornitore, possono ricadere in questa categoria. Non improvvisare.

I numeri e i tempi

Nella domanda con riserva, il tribunale concede un termine tra 30 e 60 giorni per depositare proposta e piano, prorogabile di non oltre 60 giorni in presenza di giustificati motivi (art. 44 CCII). Ipotesi: domanda depositata e pubblicata lunedì 9 novembre 2026, termine concesso di 60 giorni: scadenza venerdì 8 gennaio 2027. Le festività natalizie non spostano nulla e, come sempre nei procedimenti del Codice, nemmeno agosto avrebbe sospeso il termine (art. 9, comma 1, CCII).

Quanto all’art. 97, la sospensione dei contratti pendenti autorizzata dal tribunale ha durata limitata (non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta), mentre lo scioglimento definitivo si chiede in genere quando il piano è più definito: verifica sempre con il testo e con il tribunale competente quale finestra è disponibile nel tuo caso.

Esempio di calcolo: merce in conto deposito per 64.720 € al prezzo di stima; venduto e non pagato prima della domanda 21.480 €. Il debito di 21.480 € è un credito anteriore, che sarà trattato nel piano (eventualmente in una classe di fornitori strategici). La merce invenduta (43.240 €) può essere mantenuta in continuità, pagando il venduto successivo come debito della procedura secondo il contratto; oppure, se non serve, restituita con un’autorizzazione allo scioglimento: il fornitore riceverà i beni e potrà far valere l’indennizzo come credito concorsuale.

I rischi specifici

Il rischio principale è pagare in prededuzione, o pagare per intero, merce che il piano non può reggere. Se mantieni il contratto e continui a vendere, il prezzo delle vendite successive alla domanda va pagato secondo il contratto: è un costo della continuità che il piano deve sostenere. Se il prezzo di stima è fuori mercato, conviene ragionare sull’art. 97 prima che si accumulino debiti nuovi.

Secondo rischio: uno scioglimento “fai da te”. La Cassazione, con l’ordinanza Sez. I n. 17997 del 1° luglio 2024, ha precisato (nel regime della legge fallimentare, art. 169-bis, oggi trasfuso nell’art. 97 CCII) che lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato richiede un provvedimento autorizzativo motivato, sentito l’altro contraente, oppure un accordo tra le parti; la sola manifestazione unilaterale di volontà del debitore non basta. Se restituisci la merce comunicando semplicemente al fornitore che “il contratto è sciolto”, rischi di non aver prodotto alcun effetto giuridico.

Terzo rischio: confondere il concordato in continuità con quello liquidatorio. Nel liquidatorio la merce in conto deposito, che non è di tua proprietà, non rientra nel patrimonio da liquidare: va restituita o pagata, e conviene negoziare in anticipo.

Le mosse giuste

  1. Elenca nella domanda o nella relazione i contratti in conto deposito, indicando quelli essenziali alla continuità e quelli da sciogliere.
  2. Chiedi le misure protettive pensando specificamente al fornitore in conto deposito e alla merce in giacenza.
  3. Se vuoi uscire dal contratto, deposita l’istanza ex art. 97 CCII e non limitarti a lettere di recesso unilaterali.
  4. Prevedi nel piano il trattamento del credito anteriore del fornitore, valutando una classe dedicata ai fornitori strategici.
  5. Concorda col commissario giudiziale le restituzioni parziali, documentandole con verbali di inventario.

Giurisprudenza dedicata

Cass. Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024: lo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato richiede l’autorizzazione con decreto motivato, sentito l’altro contraente, o il mutuo consenso; la volontà unilaterale non basta (pronuncia letta in sintesi su dirittobancario.it). Il principio è trasferibile al conto deposito: se intendi restituire la merce sciogliendo il contratto, devi passare dal tribunale o raggiungere un accordo documentato.

Se la tua società è in liquidazione giudiziale

La tua situazione

Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale (quella che fino al 2022 si chiamava fallimento). Tu, come ex amministratore, non gestisci più: il patrimonio è amministrato dal curatore, sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori. Il fornitore in conto deposito ti chiama ancora, perché ti conosce, e ti chiede di “fargli riprendere la merce”. Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, nel senso che non sei più tu a decidere: ma proprio per questo devi sapere come funziona, perché la tua collaborazione con il curatore e la correttezza dei dati che fornisci contano.

Cosa cambia per te

La regola fondamentale è che, dopo l’apertura della liquidazione giudiziale, nessun creditore e nessun terzo può riprendersi i beni in via individuale: la restituzione della merce passa per l’accertamento del passivo, con una domanda di restituzione o rivendica davanti al giudice delegato. Gli artt. 201 e seguenti CCII regolano le domande di ammissione al passivo e quelle di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili (con l’art. 210 CCII che disciplina in modo specifico rivendicazione, restituzione e separazione dei beni mobili). Il divieto di azioni esecutive individuali (art. 150 CCII) chiude l’altra porta.

Poi c’è il contratto. Il contratto estimatorio in corso al momento dell’apertura, non ancora interamente eseguito da entrambe le parti, è un rapporto pendente e segue la regola generale dell’art. 172 CCII: l’esecuzione resta sospesa finché il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare (assumendo gli obblighi relativi, con debiti che diventano prededucibili per quanto maturato dopo il subentro) oppure di sciogliersi. Il fornitore può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

Il curatore valuterà se conviene subentrare: ad esempio quando l’esercizio dell’impresa è proseguito o quando la merce può essere venduta con margine utile per la massa. Altrimenti si scioglierà e la merce invenduta, essendo di proprietà del fornitore, gli verrà restituita dopo il riconoscimento del diritto. Il prezzo della merce già venduta prima dell’apertura e non pagata è un credito concorsuale chirografario, da insinuare al passivo.

I numeri e i tempi

Le domande di ammissione e di restituzione vanno depositate almeno trenta giorni prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo (art. 201 CCII). Ipotesi: udienza fissata per venerdì 15 gennaio 2027; il fornitore deve depositare la domanda entro mercoledì 16 dicembre 2026. Oltre quel termine la domanda è tardiva (art. 208 CCII) e, di regola, va proposta non oltre sei mesi dal deposito del decreto che rende esecutivo lo stato passivo. Nessuna sospensione ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII vale anche qui.

Esempio: al momento dell’apertura in magazzino ci sono pezzi in conto deposito per 29.630 € e risultano venduti e non pagati pezzi per 11.870 €. Il fornitore presenterà due domande diverse: restituzione dei beni identificati per 29.630 € (se il curatore si scioglie) e ammissione al passivo in chirografo per 11.870 €. Se il curatore subentra e vende i pezzi in giacenza, il prezzo di quei pezzi spetterà al fornitore in prededuzione.

I rischi specifici

Il rischio principale, per l’ex amministratore, è la mancata identificazione della merce di terzi. Se in magazzino la merce in conto deposito è mescolata alle rimanenze di proprietà senza documenti, il curatore e il giudice delegato non potranno riconoscere la restituzione dei beni non identificabili, il fornitore resterà creditore del controvalore e potranno emergere contestazioni sulle movimentazioni precedenti all’apertura. Restituzioni avvenute nei mesi prima, se non coerenti col contratto, verranno esaminate dal curatore.

Secondo rischio: credere di poter consegnare la merce al fornitore “per cortesia” dopo l’apertura. Non puoi: il potere di disporre dei beni nella disponibilità della società è passato al curatore.

Il dialogo con il curatore

Per chi è nella tua posizione, il curatore è l’interlocutore unico, e il modo in cui gli presenti la merce di terzi incide sulla tua posizione personale. Il curatore redige l’inventario, verifica le scritture e deve distinguere i beni della società da quelli di terzi: se trova un magazzino ordinato, con la merce in conto deposito etichettata e un prospetto per fornitore, potrà decidere rapidamente se subentrare nei contratti utili e restituire il resto; se trova un magazzino confuso, dovrà ricostruire tutto attraverso domande, documenti e contestazioni dei fornitori, con tempi più lunghi e maggior rischio di errori.

Il curatore, inoltre, valuterà gli atti compiuti prima dell’apertura. Le restituzioni di merce in conto deposito, di per sé, riguardano beni che non erano della società; ma quando insieme alla merce sono stati restituiti beni già pagati, o il fornitore ha ottenuto in compensazione crediti o pagamenti mentre gli altri creditori restavano insoddisfatti, quegli atti saranno esaminati con attenzione. Fornire subito al curatore una ricostruzione trasparente è il modo migliore per evitare che dubbi documentali diventino contestazioni.

Infine, la tua collaborazione è un obbligo: l’ex amministratore deve fornire al curatore le informazioni e i documenti richiesti. Nel caso della merce in conto deposito, questo significa consegnare i contratti, i rendiconti del venduto e gli inventari, e segnalare le pretese già avanzate dai fornitori prima dell’apertura, comprese eventuali cause pendenti.

Le mosse giuste

  1. Consegna al curatore l’elenco completo dei contratti in conto deposito, con inventari, bolle di consegna e prospetti del venduto.
  2. Separa e segnala fisicamente la merce di terzi già nei primi giorni, documentandolo nel verbale di inventario.
  3. Informa i fornitori dei termini per la domanda di restituzione, senza assumere impegni che spettano al curatore.
  4. Ricostruisci le restituzioni avvenute prima dell’apertura, con date e quantità: è la tua migliore difesa rispetto a contestazioni successive.

Giurisprudenza dedicata

Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 6481 pubblicata il 18 marzo 2026 (resa nel regime della legge fallimentare, in materia di compravendita immobiliare), hanno chiarito che la domanda di risoluzione proposta dal contraente in bonis prima del fallimento, quando è presupposto di pretese verso la massa (restituzioni, risarcimenti), va decisa nel procedimento di accertamento del passivo; resta invece in sede ordinaria se il contraente non intende far valere pretese verso la massa. Il principio, letto sul testo della pronuncia, si riflette sul conto deposito: il fornitore che ha avviato una causa di risoluzione per riavere la merce prima dell’apertura della procedura, se chiede restituzioni o danni verso la massa, deve far valere tutto nello stato passivo.

Se la tua è un’impresa minore, sotto le soglie

La tua situazione

La tua è una piccola società, magari una s.r.l. con un negozio o un piccolo commercio all’ingrosso, oppure una società di persone. Negli ultimi tre esercizi non hai mai superato insieme i limiti dell’impresa minore: attivo patrimoniale annuo non superiore a 300.000 €, ricavi annui non superiori a 200.000 €, debiti anche non scaduti non superiori a 500.000 € (art. 2, comma 1, lett. d, CCII). Hai in negozio merce in conto deposito di uno o più fornitori, spesso il cuore dell’assortimento, e un fornitore ti annuncia il ritiro. Per chi è nella tua posizione c’è una particolarità che cambia tutto: non sei soggetto alla liquidazione giudiziale e non puoi accedere al concordato preventivo; i tuoi strumenti sono quelli del sovraindebitamento, gestiti con l’Organismo di composizione della crisi (OCC).

Cosa cambia per te

Le regole civilistiche sul contratto estimatorio restano identiche a quelle del primo profilo: termine, clausole risolutive, art. 1557 e art. 1558 c.c. Cambiano gli strumenti per governare la crisi.

Il primo è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII). Secondo l’art. 74, i debitori in stato di sovraindebitamento diversi dal consumatore possono proporre ai creditori un concordato minore quando consente di proseguire l’attività imprenditoriale; fuori da questo caso, è ammesso solo con l’apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile l’attivo. La proposta ha contenuto libero, può prevedere il soddisfacimento anche parziale dei crediti e la suddivisione in classi. Per quanto non previsto si applicano, in quanto compatibili, le norme sul concordato preventivo: un rinvio che apre la strada, con prudenza, ai ragionamenti sui contratti pendenti visti nel profilo precedente.

La regola più importante per te è questa: con il decreto di apertura del concordato minore il giudice, su tua istanza, può disporre fino all’omologazione definitiva il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Se il fornitore ha in mano un titolo per la consegna, quella protezione può essere la differenza tra un negozio aperto e uno vuoto, a condizione di spiegare bene al giudice perché la merce serve alla prosecuzione dell’attività.

Il secondo strumento è la liquidazione controllata (art. 268 CCII), che chiude l’attività e liquida i beni del debitore. Qui la merce in conto deposito, non essendo di tua proprietà, non entra nella massa liquidabile: il fornitore la riavrà o sarà pagato secondo le regole del concorso, mentre il prezzo del venduto e non pagato diventerà un credito da far valere nella procedura. Ricorda che, se sei in stato di insolvenza, anche un creditore può chiedere l’apertura della liquidazione controllata, purché i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria non siano inferiori a 50.000 € (art. 268, comma 2).

E la composizione negoziata? È aperta anche all’impresa sotto soglia: l’imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio può chiedere la nomina dell’esperto, e le misure protettive dell’art. 18 funzionano come descritto nel secondo profilo. In concreto, per una piccola impresa con un solo fornitore strategico la scelta tra composizione negoziata e concordato minore dipende da quanto è avanzata la crisi e da quanto la trattativa può risolverla senza passare dal voto dei creditori.

I numeri e i tempi

Nel concordato minore, il giudice assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per comunicare all’OCC l’adesione o la mancata adesione (art. 78, comma 2, lett. c). Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto (art. 79); chi non risponde nel termine si intende consenziente (silenzio-assenso, art. 79, comma 3). Il fornitore in conto deposito, quindi, se è creditore del venduto non pagato, è anche un elettore, e il suo voto pesa in proporzione al suo credito.

Esempio: negozio di articoli per la casa, debiti complessivi 186.400 €, di cui 14.260 € verso il fornitore in conto deposito per merce venduta e non pagata; merce in giacenza dello stesso fornitore per 22.930 €. Con una proposta di concordato minore in continuità che paghi i chirografari al 30% in quattro anni, il fornitore riceverebbe sul credito anteriore circa 4.278 € (30% di 14.260 €). Se però la merce in giacenza resta in negozio e continua a essere venduta, il prezzo di quelle vendite andrà pagato secondo il contratto: è il costo della continuità, da inserire nel piano.

Come sempre nelle procedure del Codice, i termini non si sospendono ad agosto (art. 9, comma 1, CCII).

I rischi specifici

Il rischio principale è il voto contrario del fornitore, che può sommarsi a quello di altri creditori rilevanti e far cadere la proposta. Se il fornitore in conto deposito è anche titolare di una quota importante del passivo, una trattativa preventiva con lui è indispensabile, e spesso passa proprio per il destino della merce in giacenza: mantenimento con pagamento puntuale, restituzione parziale, nuovo termine.

Secondo rischio: gli atti compiuti senza autorizzazione. Dopo l’apertura del concordato minore, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione compiuti senza autorizzazione sono inefficaci verso i creditori anteriori (art. 78, comma 5). Una restituzione massiccia di merce con contestuale rinuncia a crediti, o una transazione col fornitore, va passata dal giudice o almeno condivisa con l’OCC.

Terzo rischio, specifico delle società di persone: salvo patto contrario, il concordato minore della società produce effetti anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4). La gestione del fornitore in conto deposito ha quindi riflessi anche sul patrimonio personale dei soci.

Le mosse giuste

  1. Rivolgiti subito a un OCC e fai ricostruire con il gestore la posizione di ogni fornitore in conto deposito.
  2. Distingui nel piano il venduto non pagato (credito anteriore) dalla merce in giacenza (bene del fornitore).
  3. Chiedi con la domanda il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 78, comma 2, lett. d, motivandolo con la continuità.
  4. Negozia prima del voto con il fornitore principale.
  5. Documenta ogni movimento di merce con verbali firmati.

Per un’impresa minore, l’OCC non è un passaggio burocratico ma l’interlocutore che costruisce il piano: è qui che le competenze di Gestore della crisi e di professionista fiduciario di un OCC fanno la differenza.

Giurisprudenza dedicata

Nella fase di trattativa con il fornitore resta centrale il principio di Cass. Sez. III n. 25606 del 21 dicembre 2015: in mancanza di patto sul termine, il contratto resta valido se il prezzo è determinabile e il tempo della restituzione si fissa secondo l’art. 1183 c.c. Per una piccola impresa che ha contratti verbali o semplici bolle “in conto visione”, è spesso l’argomento che consente di ottenere un termine ragionevole invece di un ritiro immediato.

Tre magazzini, tre esiti: il conto deposito con i numeri alla mano

Le tre simulazioni che seguono sono esercizi dimostrativi, non casi reali. Stesso problema, un fornitore che vuole ritirare la merce in conto deposito, applicato a tre profili diversi.

Simulazione A — società in bonis, nessuna procedura

Ipotesi: società commerciale, merce in conto deposito per 47.380 € al prezzo di stima, contratto con termine di restituzione al 31 marzo 2027 e clausola risolutiva espressa in caso di mancato pagamento del venduto entro sessanta giorni dalla fattura. Venduto non pagato oltre sessanta giorni: 9.140 €. Il fornitore il 26 ottobre 2026 dichiara di avvalersi della clausola risolutiva (art. 1456 c.c.) e chiede la restituzione.

Sviluppo: la dichiarazione è efficace se la clausola è chiara e l’inadempimento è effettivo. Il contratto si risolve; il fornitore ha diritto alla restituzione dei beni non venduti (38.240 €) e al pagamento dei 9.140 €. Se la società non restituisce, il fornitore può chiedere un decreto ingiuntivo per la consegna. Notifica ipotetica: lunedì 26 ottobre 2026; termine di 40 giorni per l’opposizione: 5 dicembre 2026, sabato, quindi lunedì 7 dicembre 2026.

Esito: senza strumenti della crisi, la società può soltanto contestare la clausola (ad esempio sostenendo che il ritardo non era imputabile, o che il fornitore l’ha tollerato) oppure negoziare. Se la merce è essenziale, la scelta razionale è chiedere la composizione negoziata prima che il decreto diventi esecutivo.

Simulazione B — stessa società, composizione negoziata con misure protettive

Ipotesi: la società pubblica l’istanza di misure protettive lunedì 2 novembre 2026, prima che il fornitore abbia dichiarato di avvalersi della clausola risolutiva; nel ricorso per la conferma indica il fornitore come creditore interessato. Il tribunale conferma le misure per 120 giorni, fino al 2 marzo 2027.

Sviluppo: il fornitore il 12 novembre 2026 invia la dichiarazione ex art. 1456 c.c. per il mancato pagamento dei 9.140 € di fatture anteriori. In forza dell’art. 18, comma 5, CCII, il fornitore interessato dalle misure non può provocare unilateralmente la risoluzione per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Può però sospendere nuove consegne fino alla conferma. Con l’esperto si negozia: pagamento puntuale del venduto nel periodo delle trattative, restituzione di 11.600 € di articoli a bassa rotazione, mantenimento di 26.640 € di articoli strategici, e piano di rientro sui 9.140 €.

Esito: la merce strategica resta in magazzino durante le trattative; il credito anteriore viene gestito nell’accordo finale. Se le trattative falliscono, alla scadenza delle misure la clausola risolutiva torna attivabile.

Simulazione C — stessa società, ma in liquidazione giudiziale

Ipotesi: la società non accede ad alcuno strumento; a gennaio un creditore ottiene l’apertura della liquidazione giudiziale. In magazzino restano pezzi del fornitore per 31.415 €, identificati con etichette e bolle; il venduto non pagato è salito a 16.725 €.

Sviluppo: il contratto estimatorio è pendente; il curatore valuta se subentrare. Supponiamo che decida di sciogliersi. Il fornitore deposita domanda di restituzione per i beni identificati e domanda di ammissione al passivo in chirografo per 16.725 €. Con udienza di verifica fissata per venerdì 15 gennaio 2027, il deposito va fatto entro mercoledì 16 dicembre 2026 (trenta giorni prima); se l’udienza fosse fissata più avanti, il termine si sposterebbe di conseguenza.

Esito: il fornitore riavrà i 31.415 € di merce dopo il riconoscimento del diritto; sui 16.725 € concorrerà con gli altri chirografari. La società ha perso la merce e l’attività.

Lettura dei tre esiti

La stessa pretesa del fornitore produce tre risultati: nel primo caso il fornitore vince sul piano contrattuale e la società può solo difendersi o trattare; nel secondo la società guadagna tempo e forza negoziale; nel terzo il rapporto si chiude nell’accertamento del passivo. La differenza non la fa il contratto, che è identico, ma il momento in cui la società sceglie lo strumento.

I casi misti: quando appartieni a più profili insieme

La realtà raramente si lascia incasellare. Ecco le combinazioni più frequenti e come si combinano le regole.

Composizione negoziata che sfocia in concordato

Hai iniziato con la composizione negoziata, il fornitore è stato fermato dalle misure protettive, ma le trattative non hanno trovato una soluzione e decidi di depositare una domanda di concordato preventivo. In questo passaggio le protezioni non si sommano automaticamente: le misure della composizione negoziata cessano con la chiusura delle trattative e quelle del concordato vanno chieste e confermate di nuovo (art. 54 CCII). La durata complessiva delle misure protettive nei diversi strumenti non può comunque superare i limiti stabiliti dal Codice (art. 8 CCII prevede un tetto complessivo di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe). Il fornitore in conto deposito può cercare di sfruttare la “finestra” tra uno strumento e l’altro: la domanda di concordato va preparata in anticipo, perché il passaggio sia senza buchi.

Merce in parte venduta e in parte in giacenza

È il caso più comune. Il fornitore ha due posizioni: per il venduto e non pagato è un creditore come gli altri, per l’invenduto è il titolare di un diritto sui beni. In ogni profilo questa distinzione va fatta: nella composizione negoziata il credito è oggetto di trattativa, la merce è oggetto di protezione; nel concordato il credito si colloca nel piano, la merce può essere mantenuta o restituita con l’art. 97; nella liquidazione giudiziale il credito si insinua al passivo, la merce si rivendica. Chi confonde le due posizioni o paga il fornitore due volte, o lo perde come interlocutore.

Contratto qualificato male

Molti contratti chiamati “conto deposito” sono in realtà vendite con riserva di proprietà o somministrazioni con patto di reso. La qualificazione cambia il trattamento nelle procedure: nella liquidazione giudiziale, ad esempio, la vendita con riserva di proprietà ha una disciplina propria. È il motivo per cui la Cassazione, nell’ordinanza n. 19351/2025, insiste sulla valutazione complessiva dell’accordo. Se sei in un caso misto di questo tipo, prima di scegliere la procedura bisogna qualificare il contratto.

Società di persone e soci garanti

Se la società è una s.n.c. o una s.a.s., o se l’amministratore di una s.r.l. ha firmato una fideiussione a favore del fornitore, la gestione della merce in conto deposito ha riflessi sul patrimonio personale. Il fornitore che non riesce a recuperare la merce o il prezzo dalla società può rivolgersi al garante. Gli strumenti della crisi della società, in linea generale, non pregiudicano i diritti dei creditori verso i coobbligati e i fideiussori (per il concordato minore lo dice espressamente l’art. 79, comma 5, CCII, salvo diversa previsione). Il garante deve quindi valutare la propria posizione in parallelo, eventualmente con uno strumento di sovraindebitamento personale.

Gruppo di imprese

Se la merce è stata consegnata a una società del gruppo e poi trasferita a un’altra (ad esempio da una società distributrice ai punti vendita controllati), la catena dei rapporti va ricostruita: la merce può trovarsi presso una società diversa da quella che ha firmato il contratto, e le misure protettive chieste da una non proteggono automaticamente l’altra. Il CCII prevede strumenti di gruppo, ma la merce va comunque seguita bene per bene.

Ritiro già avvenuto prima della procedura

Il fornitore ha ritirato la merce un mese prima che tu depositassi la domanda. Se il ritiro era conforme al contratto (termine scaduto, clausola legittimamente esercitata), non c’è molto da recuperare. Se invece il ritiro ha riguardato merce già pagata, o è avvenuto con modalità di fatto, senza titolo e senza consenso, la questione si sposta: azione di reintegrazione nel possesso entro un anno, eventuali restituzioni, valutazioni del commissario o del curatore. Per questo il verbale di ritiro è un documento da conservare.

Il confronto tra profili

La tabella riassume, profilo per profilo, cosa può fare il fornitore e quali strumenti ha la società. Va letta insieme alle sezioni precedenti: ogni cella rimanda alle regole spiegate lì.

Aspetto Società in bonis Composizione negoziata Concordato preventivo Liquidazione giudiziale Impresa minore
Norma chiave artt. 1556-1558 c.c. artt. 18-19 CCII artt. 54, 94-bis, 97 CCII artt. 172, 201, 210 CCII artt. 74, 78, 268 CCII
Può il fornitore agire in via esecutiva? Sì, con titolo per la consegna No, se le misure sono efficaci e lo includono No, se le misure sono confermate No, solo domanda nello stato passivo No, se il giudice dispone il divieto (art. 78)
Può risolvere per debiti anteriori? Sì, se il contratto lo consente No, unilateralmente, mentre le misure sono efficaci (art. 18 c.5) No, per i contratti essenziali (art. 94-bis) Decide il curatore (subentro o scioglimento) Da valutare con l’OCC e il giudice
Chi decide sulla merce Amministratore Amministratore, informando l’esperto Società, con autorizzazioni del tribunale Curatore Debitore con OCC
Termini principali 40 giorni opposizione D.I.; 10 giorni dal precetto Misure 30-120 giorni, massimo 240 Riserva 30-60 giorni + 60 Domanda 30 giorni prima dell’udienza Adesioni entro 30 giorni
Sospensione feriale Sì per la cognizione, no per l’esecuzione No (art. 9 c.1 CCII) No (art. 9 c.1 CCII) No (art. 9 c.1 CCII) No (art. 9 c.1 CCII)
Rischio principale Restituzioni disordinate Misure confermate in modo restrittivo Scioglimento senza autorizzazione Merce di terzi non identificata Voto contrario del fornitore

Il dato che emerge dalla tabella è semplice: più la società si muove presto, più strumenti ha; più aspetta, più la decisione passa ad altri.

Le domande che valgono per tutti i profili

Cosa succede se la procedura si chiude senza esito?

Se la composizione negoziata si chiude senza accordo, o se il concordato non viene omologato, le misure protettive cessano e il fornitore riacquista la libertà di azione che aveva prima, inclusa la possibilità di avvalersi delle clausole risolutive e di agire in via esecutiva per la consegna. Per questo la trattativa con il fornitore in conto deposito va chiusa, se possibile, con un accordo scritto che resti valido anche se lo strumento non va a buon fine.

Posso continuare a vendere la merce in conto deposito mentre il fornitore la reclama?

In linea di principio sì: l’art. 1558 c.c. considera validi gli atti di disposizione di chi ha ricevuto le cose, e finché il contratto è efficace vendere rientra nel suo normale funzionamento. Ma se il contratto è stato legittimamente risolto, continuare a vendere significa disporre di beni altrui; e se la società è in liquidazione giudiziale decide il curatore. Prima di continuare a vendere merce contestata, conviene una verifica sul titolo.

Il fornitore può pretendere il pagamento integrale invece del ritiro?

Sì, se il termine di restituzione è scaduto: la tua facoltà di restituire si è consumata e il fornitore ha diritto al prezzo (Cass. n. 5987/2023 sul carattere essenziale del termine pattuito). Nelle procedure, quel credito sarà trattato secondo le regole dello strumento: anteriore e concorsuale se maturato prima, legato alla continuità se maturato dopo.

E se la merce si è deteriorata o è stata rubata?

L’art. 1557 c.c. è chiaro: se la restituzione integrale è divenuta impossibile per causa non imputabile a te, non sei liberato dall’obbligo di pagare il prezzo. Verifica le coperture assicurative del magazzino, che spesso escludono o limitano la merce di terzi.

Il fornitore può chiedere un sequestro della merce mentre tratto?

Fuori dalle procedure sì: se c’è una controversia sulla proprietà o sul possesso, il sequestro giudiziario dell’art. 670 c.p.c. è uno strumento tipico, e i suoi termini non si sospendono ad agosto. Dentro la composizione negoziata con misure protettive confermate, o dentro un concordato con misure protettive, le azioni cautelari sui beni con cui si esercita l’attività sono inibite (artt. 18 e 54 CCII); per questo la descrizione della merce nel ricorso, e del suo ruolo nella continuità, è così importante. Nella liquidazione giudiziale, infine, il fornitore non ha bisogno di sequestri: la merce è già sotto la custodia del curatore e la tutela passa per la domanda di restituzione.

Cambia qualcosa se la merce è stata ceduta a un cliente con pagamento dilazionato?

Sì. La vendita al cliente finale è valida (art. 1558 c.c.) e il cliente diventa proprietario; il fornitore non può più rivendicare quei beni. Nel rapporto con il fornitore resta il debito per il prezzo di stima. Il credito verso il cliente finale appartiene invece alla società e, nelle procedure, entra nell’attivo: non va confuso con la merce in conto deposito, né ceduto al fornitore senza le valutazioni e, dove richiesto, le autorizzazioni dello strumento in corso, perché si tratterebbe di un pagamento preferenziale.

I creditori della società possono pignorare la merce in conto deposito?

No, finché il prezzo non è stato pagato (art. 1558 c.c.). È una tutela per il fornitore, ma è anche un elemento da sapere nel piano: quella merce non è attivo della società e non va conteggiata tra i beni a disposizione dei creditori.

La giurisprudenza profilo per profilo

Le pronunce che seguono sono state verificate su fonti lette nel corso della ricerca. I principi sono riformulati in parole proprie; per ciascuna è indicata la fonte (testo integrale, massima o sintesi).

Per tutti i profili: qualificazione e struttura del contratto

  1. Cass. civ., Sez. II, ord. n. 19351 del 4 luglio 2025. Principio: per qualificare un contratto come estimatorio bisogna guardare all’accordo nel suo complesso, senza isolare clausole singole. Rilevanza: prima di scegliere la procedura, va stabilito se il “conto deposito” è davvero un estimatorio o una vendita con riserva, un mandato, una somministrazione; da questo dipende il trattamento nelle procedure. Fonte: massima su Brocardi.

  2. Cass. civ., Sez. II, n. 3485 del 26 aprile 1990. Principio: ciò che distingue l’estimatorio dal mandato a vendere è la facoltà di restituire le cose non pagate; l’obbligo di rendiconto non basta a escludere l’estimatorio. Rilevanza: utile quando il fornitore sostiene che la società era un semplice mandatario, obbligato a restituire su richiesta. Fonte: massima su Brocardi.

  3. Cass. civ., Sez. III, n. 2137 del 6 aprile 1982. Principio: l’estimatorio si distingue dall’agenzia perché chi riceve vende nel proprio interesse e può restituire l’invenduto; la mancanza di un termine espresso non impedisce la qualificazione. Rilevanza: conferma l’autonomia della società nella vendita durante il rapporto. Fonte: massima su Brocardi.

Società in bonis e impresa minore: il termine di restituzione

  1. Cass. civ., Sez. III, n. 5987 del 28 febbraio 2023. Principio: il termine di restituzione non è essenziale per l’esistenza del contratto, ma, se pattuito, è essenziale per esercitare la facoltà di restituire; se manca, lo fissa il giudice. Rilevanza: è la pronuncia cardine per capire se il fornitore ha diritto al ritiro, al prezzo o a nulla prima della scadenza. Fonte: massima su iusletter e su Brocardi.

  2. Cass. civ., Sez. III, n. 25606 del 21 dicembre 2015. Principio: l’assenza di un patto espresso sul termine e sulla stima non invalida il contratto se il prezzo è determinabile; il termine si fissa secondo l’art. 1183 c.c. Rilevanza: fondamentale per le piccole imprese con accordi informali. Fonte: massima su Brocardi.

  3. Cass. civ., Sez. III, n. 9 del 4 gennaio 1974. Principio: in mancanza di termine, il creditore può pretendere la prestazione solo dopo un tempo congruo valutato dal giudice, lasciando a chi ha ricevuto le cose un ragionevole spazio per disporne. Rilevanza: argomento contro le richieste di ritiro “immediato”. Fonte: massima su Brocardi (pronuncia risalente, citata per il principio).

Composizione negoziata: la natura delle misure protettive

  1. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. Principio: il blocco determinato dalle misure protettive equivale a una quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente in attesa dell’esito delle trattative. Rilevanza: chiarisce al fornitore che la sua azione per la consegna non si estingue ma resta congelata. Fonte: sintesi in rassegna su diritto.it.

  2. Trib. Padova, 9 dicembre 2024. Principio: sono ammissibili misure cautelari ex art. 19 CCII anche dopo la scadenza delle misure protettive, per conservare gli effetti raggiunti e impedire che la ripresa delle azioni vanifichi le trattative. Rilevanza: strumento da valutare quando la trattativa con il fornitore in conto deposito si prolunga. Fonte: sintesi in rassegna su diritto.it.

  3. Trib. Padova, 20 luglio 2022. Principio: la misura protettiva non libera i beni già vincolati da un’esecuzione e non attribuisce all’esperto poteri di disposizione. Rilevanza: se il fornitore ha già avviato un’esecuzione per consegna prima della pubblicazione dell’istanza, la protezione la ferma ma non la cancella; l’esperto non può “liberare” la merce. Fonte: sintesi in rassegna su diritto.it (pronuncia anteriore al D.Lgs. 136/2024).

  4. Trib. Milano, 26 gennaio 2022. Principio: la sospensione dell’esecuzione per effetto delle misure protettive opera automaticamente, senza effetto retroattivo, e cristallizza il vincolo già sorto. Rilevanza: la protezione vale dalla pubblicazione in avanti; ciò che il fornitore ha ottenuto prima resta fermo. È un motivo in più per pubblicare l’istanza prima che il fornitore si muova. Fonte: sintesi in rassegna su diritto.it (pronuncia anteriore al D.Lgs. 136/2024).

Concordato preventivo: scioglimento dei contratti pendenti

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 17997 del 1° luglio 2024. Principio: nel concordato, lo scioglimento o la sospensione dei contratti pendenti richiede un decreto motivato del tribunale, sentito l’altro contraente, oppure il mutuo consenso; la manifestazione unilaterale del debitore non basta. Rilevanza: chi vuole restituire la merce in conto deposito sciogliendo il contratto deve passare dall’autorizzazione (oggi art. 97 CCII) o da un accordo documentato. Fonte: sintesi su dirittobancario.it (pronuncia resa sull’art. 169-bis l.fall.).

Liquidazione giudiziale: la sede delle pretese del fornitore

  1. Cass. civ., Sez. Unite, n. 6481 pubblicata il 18 marzo 2026. Principio: la domanda di risoluzione proposta prima dell’apertura della procedura dal contraente in bonis, quando è il presupposto di pretese verso la massa, va decisa nell’accertamento del passivo; resta in sede ordinaria se il contraente non intende far valere pretese verso la massa. Rilevanza: il fornitore che ha avviato una causa di risoluzione per riavere la merce o il prezzo deve portare le proprie pretese restitutorie nello stato passivo. Fonte: testo della sentenza letto sul sito della Corte di cassazione (resa in materia di compravendita immobiliare e nel regime della legge fallimentare; il principio va adattato con prudenza ai beni mobili).

Cosa può fare lo Studio Monardo, profilo per profilo

Ecco, in concreto, gli strumenti con cui lo Studio interviene quando un fornitore vuole ritirare la merce in conto deposito da una società in difficoltà.

  1. Qualifichiamo il contratto. Leggiamo il contratto, le condizioni generali, le bolle e la corrispondenza per stabilire se si tratta davvero di un estimatorio o di una vendita con riserva, un mandato, una somministrazione.
  2. Ricostruiamo la posizione di ogni fornitore, distinguendo il venduto non pagato dalla merce in giacenza e verificando termini, clausole risolutive e di recesso.
  3. Rispondiamo alla messa in mora del fornitore con una comunicazione formale che tuteli la posizione della società senza ammissioni.
  4. Per le società in bonis, valutiamo i tempi: verifichiamo la data di notifica dell’eventuale decreto ingiuntivo, calcoliamo il termine di opposizione e, se ci sono i presupposti, predisponiamo l’opposizione e le difese contro l’esecuzione per consegna.
  5. Per le società che possono accedere alla composizione negoziata, prepariamo l’istanza e il ricorso per la conferma delle misure protettive, indicando specificamente i fornitori in conto deposito e argomentando perché la merce è essenziale per la continuità.
  6. Nel concordato preventivo, predisponiamo le istanze ex art. 97 CCII per sospendere o sciogliere i contratti non più utili e argomentiamo l’essenzialità dei contratti da mantenere ai sensi dell’art. 94-bis.
  7. Nella liquidazione giudiziale, assistiamo l’ex amministratore nella consegna al curatore della documentazione sui beni di terzi e nella ricostruzione delle restituzioni avvenute prima dell’apertura.
  8. Per le imprese minori, lavoriamo con l’OCC sulla proposta di concordato minore o sulla liquidazione controllata, chiedendo il divieto di azioni esecutive e cautelari ex art. 78 CCII.
  9. Negoziamo con il fornitore un accordo scritto su restituzioni parziali, pagamento del venduto e nuovi termini, coordinandolo con l’esperto, il commissario o l’OCC.
  10. Coordiniamo i profili dei garanti, verificando la posizione di soci e fideiussori e valutando strumenti personali di sovraindebitamento.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per il tema di questa guida pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere come si costruisce una trattativa con un fornitore strategico, quali informazioni l’esperto si aspetta e come si argomenta, davanti al tribunale, la conferma delle misure protettive su un singolo creditore. Per le imprese minori, invece, è decisiva la qualifica di Gestore della crisi e fiduciario di un OCC.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono inventari, venduto e margini, gli avvocati costruiscono la strategia e gli atti. E la strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. Non promettiamo risultati: ci impegniamo ad analizzare, verificare e costruire la strategia più adatta al tuo profilo.

Prima il tuo profilo, poi le tue regole

Il primo passo è capire in quale profilo si trova oggi la tua società; il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, e non secondo quelle che il fornitore ti presenta. Una PEC che annuncia il ritiro della merce può essere priva di fondamento, legittima ma governabile, oppure ormai superata dall’apertura di una procedura: la differenza la fanno il contratto, il calendario e lo strumento della crisi che scegli, o che hai già scelto.

Lo Studio Monardo si occupa di questo tema perché il ritiro della merce in conto deposito è un punto in cui il codice civile e il Codice della crisi si incontrano: l’Avv. Monardo, come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, conosce le trattative con i fornitori strategici e le misure protettive; come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC segue le imprese minori; come avvocato cassazionista può sostenere l’eventuale contenzioso con il fornitore fino all’ultimo grado.

📩 Prima che il furgone del fornitore arrivi in magazzino, mettiti in contatto con lo Studio: trovi tutti i riferimenti al termine di questa guida.

Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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