Impresa In Crisi Con La Banca Che Ha Concesso Credito Sapendo Della Crisi: Cosa Può Fare Uno Studio Legale?

Un’impresa è già in difficoltà. I bilanci mostrano perdite, il patrimonio netto si è assottigliato, lo scoperto di conto cresce. Eppure la banca continua a erogare: un nuovo chirografario, un consolidamento dello scoperto, un finanziamento con garanzia pubblica usato per chiudere il debito vecchio. Mesi dopo la crisi è più profonda di prima, e la stessa banca chiede il rientro, revoca gli affidamenti o deposita un ricorso per decreto ingiuntivo.

La domanda è semplice: quel credito concesso “a occhi aperti” ha conseguenze giuridiche? La risposta è sì, e negli ultimi due anni la giurisprudenza ha cambiato passo. Si parla di concessione abusiva del credito: un istituto di origine giurisprudenziale che oggi può portare al risarcimento del danno, e secondo un orientamento recente della Cassazione perfino alla nullità del finanziamento con irripetibilità delle somme.

Il rischio principale è lasciar correre i termini: un decreto ingiuntivo non opposto in 40 giorni diventa definitivo, e con esso il credito della banca, comprese le eccezioni che avrebbero potuto metterlo in discussione.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca all’incrocio esatto delle competenze certificate dell’Avvocato. La responsabilità della banca è un tema di diritto bancario, ed è il campo in cui l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale di avvocati e commercialisti. La crisi dell’impresa, e la scelta dello strumento con cui gestirla, è il terreno dell’Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. E le liti che ne derivano arrivano spesso fino in Cassazione, dove l’Avvocato può difendere direttamente in quanto cassazionista.

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Concessione abusiva del credito: definizione, fonti e confini

La definizione

Sul piano normativo non esiste un articolo di legge intitolato “concessione abusiva del credito”. L’istituto è stato costruito dalla Cassazione a partire da principi generali: il dovere di sana e prudente gestione della banca (art. 5 del D.Lgs. 385/1993, Testo unico bancario), la responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.), la responsabilità solidale di chi concorre a causare lo stesso danno (art. 2055 c.c.).

In termini essenziali, si ha concessione abusiva quando la banca eroga credito, o mantiene un credito già concesso, a un’impresa già insolvente o in crisi conclamata, senza concrete prospettive di risanamento, con dolo o colpa, e così ne aggrava il dissesto. È la formula fissata da Cass. n. 18610/2021 e ripresa dalla giurisprudenza successiva.

La ratio

La ratio è la tutela del mercato e dei terzi. Un credito concesso a un’impresa decotta non salva l’impresa: la tiene artificialmente in vita. Nel frattempo l’impresa accumula nuovi debiti verso fornitori, dipendenti, Erario. I terzi continuano a contrattare con un soggetto che appare solvibile perché “la banca gli fa credito”. Quando la crisi esplode, il buco è più grande. La banca, che con le sue informazioni e il suo potere di valutazione del merito creditizio poteva accorgersene, ha contribuito ad allargarlo.

Due piani di tutela: risarcimento e nullità

Va precisato che oggi la concessione abusiva produce effetti su due piani distinti.

Il primo è il piano risarcitorio. La banca risponde del danno causato dall’aggravamento del dissesto. È la linea tradizionale, confermata dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5841 del 5 marzo 2025: gli atti negoziali pregiudizievoli per i terzi, come l’erogazione abusiva del credito, non sono per ciò solo illeciti né nulli, ma resta la tutela risarcitoria quando l’ente mutuante ha concorso colpevolmente nel dissesto del cliente.

Il secondo è il piano della validità del contratto. Con l’ordinanza n. 7134 del 25 marzo 2026 la Prima Sezione civile ha ritenuto nullo un finanziamento concesso a un’impresa già in dissesto, qualificandolo come concorso nel reato di bancarotta semplice per aggravamento del dissesto (“reato-contratto”, art. 1418, comma 1, c.c.), e ha ritenuto le somme irripetibili perché la prestazione era contraria al buon costume (art. 2035 c.c.). L’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026 ha poi chiarito che questa verifica può essere svolta incidentalmente in sede di accertamento del passivo, anche se il credito è stato ceduto.

Le due linee non sono in contraddizione: la nullità opera quando il finanziamento integra un reato, mentre il risarcimento copre le ipotesi in cui la condotta è solo colposa o comunque non penalmente rilevante. Ma la seconda linea è recente, e i tribunali di merito non sono allineati (lo vediamo nel quadro giurisprudenziale).

Distinzione da istituti affini

La concessione abusiva va tenuta distinta da tre figure con cui viene spesso confusa.

Ricorso abusivo al credito. È il reato dell’imprenditore o dell’amministratore che ottiene credito dissimulando il dissesto (art. 218 della legge fallimentare, oggi art. 325 CCII). Qui chi agisce in modo illecito è il debitore, non la banca. La Cassazione, nell’ordinanza 7134/2026, lo qualifica come reato di sola condotta che riguarda l’imprenditore.

Revocatoria delle rimesse e dei pagamenti. È lo strumento con cui, nella liquidazione giudiziale, il curatore recupera pagamenti fatti alla banca nel periodo sospetto. Non richiede la prova di una colpa della banca nell’erogazione: richiede i presupposti degli artt. 163 ss. CCII.

Usura e anatocismo. Riguardano il prezzo del credito (tassi, commissioni, capitalizzazione), non la decisione di erogarlo. Possono coesistere con la concessione abusiva, ma si contestano con verifiche diverse.

Un esempio concreto. Una s.r.l. di carpenteria ha uno scoperto di 41.700 euro. La banca le eroga un finanziamento garantito di 45.000 euro e lo usa per azzerare lo scoperto. Se la banca ha incassato interessi oltre soglia, c’è un problema di usura. Se nei sei mesi prima dell’apertura della liquidazione giudiziale il conto ha ricevuto rimesse che hanno ridotto lo scoperto, c’è un tema di revocatoria. Se la banca sapeva che il patrimonio netto era quasi azzerato e ha erogato solo per mettere in sicurezza la propria esposizione, c’è un tema di concessione abusiva. Sono tre analisi diverse sugli stessi estratti conto.

Presupposti dell’azione e termini da rispettare

Le condizioni, una per una

La disciplina prevede, secondo la Cassazione, quattro elementi che deve provare chi agisce. Cass. ord. n. 28320 del 4 novembre 2024 li ha ordinati con chiarezza.

1. La condotta della banca. Serve un’erogazione o una prosecuzione del credito in violazione delle regole di prudenza bancaria. La colpa include imprudenza, negligenza o violazione di leggi, regolamenti e discipline interne, nel senso dell’art. 43 c.p. richiamato dalla Corte.

2. Lo stato di crisi o insolvenza del finanziato al momento dell’erogazione. Non basta una difficoltà temporanea. Serve una crisi conclamata, riconoscibile da un operatore professionale con i dati disponibili (bilanci, Centrale Rischi, andamento del conto, segnalazioni).

3. L’assenza di prospettive ragionevoli di risanamento. È il punto decisivo. La stessa ordinanza 28320/2024 esclude l’abuso quando la banca, anche fuori da un piano formale di risanamento, assume un rischio ragionevole valutato ex ante, perché l’impresa ha concrete possibilità di superare la crisi o di restare sul mercato.

4. Il danno e il nesso causale. Occorre provare il danno-evento (la prosecuzione dell’attività in perdita), il danno-conseguenza (l’aggravamento del dissesto) e il nesso causale tra condotta della banca e aggravamento, verificato secondo la teoria della causalità adeguata (così anche Trib. Brescia n. 3732/2025).

Per la tesi della nullità i presupposti sono più stringenti: occorre che il finanziamento integri gli elementi oggettivi e soggettivi di un reato, in particolare il concorso nella bancarotta semplice per aggravamento del dissesto. La Cassazione, nell’ordinanza 7134/2026, ha distinto un proprio precedente (ord. n. 26248/2024) proprio perché in quel caso mancavano questi elementi.

Chi è legittimato

In termini operativi, la legittimazione cambia a seconda della fase in cui si trova l’impresa.

Impresa in bonis o in un percorso di risanamento. La società, se il danno ha colpito il suo patrimonio, è titolare dell’azione. Il problema pratico è che la richiesta di credito è partita dai suoi stessi amministratori: chi agisce deve misurarsi con il concorso di colpa. Più spesso, in questa fase, la concessione abusiva viene usata come eccezione (contro il decreto ingiuntivo, nelle trattative, nella contestazione del credito in un concordato) più che come domanda.

Impresa in liquidazione giudiziale. Il curatore è il titolare dell’azione per il danno al patrimonio sociale, come terzo corresponsabile in solido con gli amministratori. Lo affermano Cass. n. 9983/2017 e, più di recente, Cass. n. 24725/2021 e n. 29840/2023, richiamate da Trib. Brescia n. 3732/2025, che lega questa legittimazione agli artt. 165 e 255 CCII.

Singoli creditori. Il danno da aggravamento del dissesto è un danno “di massa”: durante la procedura lo fa valere il curatore. Un’azione individuale è ipotizzabile solo per un danno diretto e diverso da quello sofferto da tutti i creditori.

I termini

Prescrizione dell’azione risarcitoria. Secondo Trib. Brescia n. 3732/2025, che richiama Cass. n. 24715/2015 e n. 3552/2023, il termine non decorre dalla data del finanziamento ma dal momento in cui l’incapienza patrimoniale diventa oggettivamente percepibile dai terzi; si presume, salvo prova contraria, che coincida con la dichiarazione di fallimento (oggi apertura della liquidazione giudiziale). La durata dipende dalla qualificazione: la stessa sentenza qualifica la responsabilità della banca come contrattuale verso la società (prescrizione ordinaria decennale, art. 2946 c.c.) ed extracontrattuale verso i creditori (quinquennale, art. 2947 c.c.).

Opposizione a decreto ingiuntivo della banca. Il termine è di 40 giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.). È un termine perentorio: scaduto, il decreto diventa definitivo. Trattandosi di un giudizio ordinario di cognizione, si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969).

Opposizione allo stato passivo. Se l’impresa è in liquidazione giudiziale, il curatore e i creditori si confrontano sull’ammissione del credito della banca. L’opposizione al decreto di esecutività dello stato passivo va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 207 CCII). Qui la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude per i procedimenti disciplinati dal Codice, e quindi i termini corrono anche in agosto.

Procedimenti di composizione negoziata e misure protettive. Anche questi sono procedimenti del CCII: i termini (per esempio per il deposito del ricorso di conferma delle misure protettive e per le udienze fissate dal tribunale) corrono anche in agosto, per l’art. 9, comma 1, CCII.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
40 giorni per opporsi al decreto ingiuntivo della banca Notifica del decreto Perentorio; sospeso dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) Decreto definitivo, credito della banca non più contestabile in quella sede
30 giorni per l’opposizione allo stato passivo Comunicazione dell’esito dell’accertamento del passivo (art. 207 CCII) Perentorio; nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) Stato passivo definitivo per quel credito
Prescrizione azione risarcitoria verso la banca (società) Percepibilità dell’incapienza, presunta alla data di apertura della procedura 10 anni se contrattuale (art. 2946 c.c.) Estinzione del diritto al risarcimento
Prescrizione azione extracontrattuale (creditori) Stessa decorrenza 5 anni (art. 2947 c.c.) Estinzione del diritto
Termini nei procedimenti di composizione negoziata e misure protettive Atti del procedimento CCII Corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII) Inefficacia delle misure, decadenza da facoltà procedurali

Il percorso, passo per passo

La procedura che segue non è un’unica causa: è una sequenza di verifiche e di scelte. In termini operativi, lo schema tipico è questo.

Passo 1 – Raccolta documentale (entro pochi giorni dal primo contatto). Servono: contratti di finanziamento e di apertura di credito; estratti conto integrali, almeno dal periodo precedente il primo segnale di crisi; documenti di sintesi; pratiche di fido, se ottenibili; bilanci e situazioni contabili infrannuali consegnati alla banca; visure di Centrale Rischi della Banca d’Italia; eventuale documentazione della garanzia pubblica (Fondo di garanzia o SACE). La copia della documentazione bancaria si chiede con l’istanza ex art. 119, comma 4, TUB, che riguarda le operazioni degli ultimi dieci anni.

Passo 2 – Ricostruzione della cronologia della crisi. Si individua il momento in cui la crisi era riconoscibile: perdite che erodono il capitale, rapporto debiti/patrimonio netto, scaduti verso Erario ed enti previdenziali, sconfinamenti stabili. Va poi messo accanto a ogni erogazione. Nel caso deciso da Cass. 7134/2026, ad esempio, il rapporto debito/patrimonio netto del bilancio 2018 era di circa 32 a fronte di una soglia di 7,5 prevista per i finanziamenti garantiti dall’art. 1, comma 2, lett. b-bis, del D.L. 23/2020.

Passo 3 – Analisi della destinazione del credito. È spesso il punto più rivelatore. Un finanziamento “nuovo” usato per azzerare lo scoperto della stessa banca non porta risorse all’impresa: sposta il rischio dalla banca al garante pubblico o agli altri creditori. Nel caso del 2026 il tribunale aveva rilevato che la banca aveva di fatto ristrutturato un credito pregresso con un finanziamento garantito.

Passo 4 – Valutazione del danno. Si confronta la situazione patrimoniale dell’impresa al momento dell’erogazione con quella successiva (ad esempio all’apertura della procedura), isolando la parte di peggioramento attribuibile alla prosecuzione dell’attività resa possibile dal credito. Il commercialista dello staff lavora sui bilanci e sui flussi; l’avvocato verifica che la stima sia coerente con i criteri accolti dai giudici.

Passo 5 – Scelta dello strumento. Qui l’analisi si divide.

  • Se la banca ha già notificato un decreto ingiuntivo, si propone opposizione davanti al tribunale che ha emesso il decreto, entro 40 giorni, con atto di citazione. Nell’atto si deducono le eccezioni: nullità del finanziamento (tesi Cass. 7134/2026), irripetibilità ex art. 2035 c.c., in subordine domanda riconvenzionale di risarcimento e compensazione.
  • Se l’impresa sta avviando la composizione negoziata della crisi, la concessione abusiva diventa un elemento della trattativa con la banca, che per l’art. 16, comma 5, CCII deve partecipare in modo attivo e informato.
  • Se si valuta un concordato preventivo o un accordo di ristrutturazione, il credito contestato va trattato nel piano (eventuale accantonamento, classe dedicata, contestazione del diritto di voto).
  • Se l’impresa è già in liquidazione giudiziale, l’iniziativa passa al curatore: lo Studio può assistere la procedura, l’amministratore o i creditori secondo il ruolo di ciascuno.

Passo 6 – Giudice competente. Per l’azione risarcitoria si seguono le regole ordinarie: tribunale del luogo della sede della banca convenuta o del luogo in cui l’obbligazione è sorta o deve essere eseguita (artt. 18-20 c.p.c.), con competenza della sezione specializzata in materia di impresa solo se ricorrono i presupposti del D.Lgs. 168/2003. Per l’opposizione a decreto ingiuntivo è competente in via funzionale il giudice che ha emesso il decreto. Per le questioni sullo stato passivo decide il tribunale della procedura.

Passo 7 – Contenuto dell’atto. L’atto introduttivo deve contenere: la cronologia delle erogazioni; gli indici di crisi disponibili alla banca alla data di ciascuna erogazione; la destinazione effettiva delle somme; l’assenza di un piano o di prospettive di risanamento; la quantificazione del danno, con il criterio usato; le prove (documenti, richiesta di CTU contabile, ordine di esibizione delle pratiche di fido ex art. 210 c.p.c.).

Passo 8 – Gestione dei rapporti in corso. Mentre la lite prosegue, l’impresa deve continuare a lavorare. Si valuta se chiedere le misure protettive nella composizione negoziata, se negoziare con la banca un riscadenzamento, come gestire le segnalazioni in Centrale Rischi.

Avvertenza decisiva: l’eccezione di concessione abusiva non sospende il pagamento delle rate in corso. Smettere di pagare un finanziamento perché “tanto è nullo” espone l’impresa alla decadenza dal beneficio del termine, alla segnalazione a sofferenza e all’escussione delle garanzie. La contestazione va portata davanti a un giudice o dentro uno strumento della crisi, non praticata in autotutela.

Seconda avvertenza: chi ha firmato il finanziamento per l’impresa non è un terzo estraneo. Amministratori e, talvolta, fideiussori sono esposti a loro volta (responsabilità ex artt. 2392-2394 c.c. e profili penali, per i quali serve un difensore penale). La strategia contro la banca va costruita tenendo conto della loro posizione, non contro di essa.

Dove si sbaglia più spesso

Si sbaglia quando si contesta solo l’ultimo finanziamento ignorando la storia del rapporto. Si sbaglia quando si presenta la crisi come evidente “col senno di poi”, senza dimostrare cosa la banca sapeva in quel momento. Si sbaglia quando si dimentica la prospettiva di risanamento: se l’impresa aveva un piano credibile, la banca che l’ha finanziata ha fatto il suo mestiere. E si sbaglia, molto spesso, quando si lascia scadere il termine per opporsi al decreto ingiuntivo nella convinzione di poter far valere tutto più tardi.

Esempi di calcolo e di applicazione

Le due ipotesi che seguono sono esempi dimostrativi con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio.

Esempio 1 – Opposizione a decreto ingiuntivo con il termine “a cavallo” di agosto

Dati. S.r.l. di commercio all’ingrosso. Bilancio 2023: patrimonio netto 18.420 euro, debiti finanziari e commerciali 612.300 euro (rapporto circa 33). A marzo 2024 la banca eroga un chirografario di 85.000 euro; 63.940 euro vengono girati il giorno stesso a copertura dello scoperto di conto presso la stessa banca. Alla fine del 2025 i debiti verso fornitori ed Erario sono saliti di 147.600 euro. La banca revoca, intima il rientro e ottiene decreto ingiuntivo per 79.315,40 euro, notificato martedì 14 luglio 2026.

Termine. Il giudizio di opposizione è un giudizio ordinario di cognizione: si applica la sospensione feriale. Dal 15 al 31 luglio decorrono 17 giorni. Il termine resta sospeso dal 1° al 31 agosto. Riprende il 1° settembre: mancano 23 giorni. Scadenza: mercoledì 23 settembre 2026.

Sviluppo. Nell’atto di citazione si eccepisce: (a) la nullità del finanziamento per contrarietà a norma imperativa penale, sulla linea di Cass. 7134/2026, perché erogato a impresa in dissesto e usato per sistemare l’esposizione della banca; (b) l’irripetibilità delle somme ex art. 2035 c.c.; (c) in subordine, la responsabilità risarcitoria della banca per l’aggravamento del dissesto, con domanda riconvenzionale e richiesta di compensazione. Si chiede la CTU contabile per stimare la quota dei 147.600 euro di nuovo indebitamento riconducibile alla prosecuzione dell’attività.

Esito possibile. Il giudice valuterà se concedere la provvisoria esecuzione del decreto (art. 648 c.p.c.): un’eccezione documentata e non dilatoria è l’argomento per chiederne il rigetto. L’esito di merito dipende dalle prove e dall’orientamento del tribunale: alcuni tribunali (es. Trib. Milano, decreto n. 437/2026) escludono la nullità.

Esempio 2 – Composizione negoziata avviata ad agosto

Dati. S.p.a. manifatturiera, fatturato 3,47 milioni, perdita 2025 di 512.880 euro. Tre banche: la banca A ha concesso nel 2025, con il patrimonio netto ormai negativo, un nuovo finanziamento di 260.000 euro usato per il 71% a rientro dello scoperto da essa stessa concesso. L’impresa presenta l’istanza di nomina dell’esperto e chiede le misure protettive all’inizio di agosto 2026.

Termini. La composizione negoziata è un procedimento disciplinato dal CCII: per l’art. 9, comma 1, la sospensione feriale non opera. I termini per il ricorso di conferma delle misure protettive e per le udienze fissate dal tribunale corrono regolarmente in agosto. Non c’è margine per “ripartire a settembre”.

Sviluppo. Il quadro della banca A viene ricostruito subito: erogazioni, indici, destinazione. Nella trattativa si mette sul tavolo che una parte del credito della banca A è esposta alle contestazioni di nullità e risarcimento. Per l’art. 16, comma 5, CCII la banca deve partecipare in modo attivo e informato; l’accesso alla composizione negoziata non è di per sé causa di revoca o sospensione delle linee di credito, e un’eventuale revoca imposta dalla vigilanza prudenziale va comunicata agli organi sociali con le ragioni specifiche. La proposta all’istituto può prevedere uno stralcio del credito contestato in cambio della rinuncia reciproca alle azioni.

Calcolo di massima. Se su 260.000 euro la quota usata a rientro è di 184.600 euro e la contestazione appare seria, la trattativa può partire da una riduzione di quella quota, mentre la parte residua (75.400 euro) entra nel piano con un riscadenzamento ordinario. Si tratta di una leva negoziale, non di un risultato assicurato.

Situazioni particolari

Il finanziamento con garanzia pubblica

Molti finanziamenti contestati sono stati erogati con garanzia pubblica ai sensi del D.L. 23/2020. Il caso deciso da Cass. 7134/2026 riguardava proprio due finanziamenti di questo tipo. Il rispetto dei requisiti di accesso (come il rapporto debito/patrimonio netto) diventa un elemento di prova della consapevolezza della banca. Quando la banca escute la garanzia, il garante si surroga: la questione si sposta su chi diventa titolare del credito, ma i vizi originari del titolo restano.

Il credito ceduto a una società di cartolarizzazione

È sempre più frequente che il credito sia stato ceduto a una SPV e che a insinuarsi al passivo o a notificare il decreto sia il cessionario. Cass. ord. 24754/2026 ha affermato che la cessione non elimina i vizi originari del titolo e che l’assenza in giudizio della banca cedente non impedisce l’accertamento della nullità. Il cessionario, del resto, è tenuto anch’esso a partecipare lealmente alle trattative nella composizione negoziata (art. 16, comma 5, CCII menziona espressamente cessionari e mandatari).

Il finanziamento inserito in un piano di risanamento

Se il credito è stato concesso nell’ambito di un piano attestato, di un accordo di ristrutturazione o di un concordato, il quadro cambia. La logica dell’ordinanza 28320/2024 è chiara: chi finanzia un risanamento credibile, valutato ex ante, assume un rischio ragionevole, non commette un abuso. Il punto da verificare diventa allora la serietà del piano al momento dell’erogazione, non il suo esito.

L’impresa individuale e il piccolo imprenditore

Per l’impresa sotto soglia (impresa minore) la crisi si gestisce con gli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore o liquidazione controllata. Anche qui il credito della banca può essere contestato, e nella liquidazione controllata le azioni sul patrimonio sono esercitate dal liquidatore. Il ruolo dell’OCC e del gestore della crisi diventa centrale nella ricostruzione dei rapporti bancari.

Il fideiussore

Il socio o l’amministratore che ha garantito personalmente il finanziamento ha un interesse diretto: se il contratto principale è nullo, la garanzia ne segue le sorti. Ma il fideiussore è spesso anche colui che ha chiesto il credito: la sua posizione va valutata con attenzione anche sotto il profilo della responsabilità verso la società e i creditori, e per i profili penali con il difensore penale.

Gli incassi della banca dopo la domanda di concordato

Un’impresa in crisi che ha anticipi su fatture o ricevute bancarie spesso vede la banca trattenere gli incassi a copertura del proprio scoperto. Se l’impresa deposita una domanda di concordato preventivo, la questione diventa rilevante. Trib. Brescia n. 3732/2025, richiamando Cass. n. 22277/2017 e n. 10548/2009, ha affermato che la compensazione non opera quando la banca ha incassato il credito dopo la domanda in forza di un semplice mandato all’incasso. Ha poi precisato che una cessione del credito è opponibile solo se notificata al debitore ceduto o da lui accettata con data certa anteriore alla pubblicazione della domanda (art. 2914 c.c.). In termini operativi, prima di depositare la domanda va verificata la natura di ogni linea autoliquidante: mandato all’incasso con o senza patto di compensazione, oppure cessione. Da questa distinzione dipende se gli incassi successivi spettano all’impresa e ai suoi creditori o restano alla banca. È una verifica da fare insieme all’analisi della concessione abusiva, perché spesso la banca che ha finanziato in piena crisi è la stessa che, nei mesi successivi, cerca di rientrare attraverso gli incassi.

Più banche corresponsabili

Quando più istituti hanno finanziato la stessa impresa decotta, ciascuno risponde in solido per il danno a cui ha concorso (art. 2055 c.c.; Trib. Brescia n. 3732/2025 richiama in proposito Cass. n. 6599/1998, n. 2814/1999 e n. 23918/2006). Va precisato che la ricostruzione deve essere fatta banca per banca: date, importi, informazioni disponibili e destinazione delle somme cambiano da un istituto all’altro, e un’analisi cumulativa rischia di perdere proprio gli elementi che distinguono l’abuso dal rischio ragionevole.

Come osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, «nella concessione abusiva del credito il diritto bancario e il diritto della crisi d’impresa vanno letti insieme: lo stesso estratto conto è una prova contro la banca e, al tempo stesso, la base del piano con cui l’impresa prova a restare sul mercato».

Domande frequenti

La banca mi ha concesso un prestito sapendo che la mia azienda era in perdita. Posso non restituirlo?

Non in autotutela. Una perdita di esercizio non basta: serve una crisi conclamata, l’assenza di prospettive di risanamento e la consapevolezza, o la colpa, della banca. Anche quando questi elementi ci sono, la nullità e l’irripetibilità vanno fatte accertare da un giudice, come eccezione in un’opposizione a decreto ingiuntivo, nello stato passivo o con un’azione autonoma. Interrompere i pagamenti senza questo percorso espone l’impresa a revoca, decadenza dal termine e segnalazione a sofferenza.

Chi può fare causa alla banca per concessione abusiva del credito?

Se l’impresa è in liquidazione giudiziale, l’azione per il danno al patrimonio sociale spetta al curatore, in solido con le azioni verso gli amministratori. Se l’impresa è ancora operativa, la società può far valere il vizio soprattutto come eccezione al credito della banca e, in alcuni casi, come domanda risarcitoria. I singoli creditori agiscono durante la procedura solo per un danno diretto e diverso da quello di tutti gli altri.

Entro quando bisogna agire?

Dipende dallo strumento. Il decreto ingiuntivo va opposto entro 40 giorni dalla notifica, con sospensione dal 1° al 31 agosto. L’opposizione allo stato passivo va proposta entro 30 giorni dalla comunicazione, senza sospensione feriale. L’azione risarcitoria si prescrive in 10 anni (responsabilità contrattuale verso la società) o 5 anni (extracontrattuale verso i creditori), con decorrenza dalla percepibilità dell’incapienza, presunta alla data di apertura della procedura.

Se entro in composizione negoziata, la banca può revocarmi i fidi?

L’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione negoziata e il coinvolgimento nelle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito. Se la revoca deriva dalla disciplina di vigilanza prudenziale, la banca deve comunicarla agli organi sociali indicando le ragioni specifiche. Contro le azioni dei creditori si possono chiedere le misure protettive, da far confermare al tribunale.

Il credito è stato ceduto a un fondo: posso ancora contestarlo?

Sì. Secondo Cass. ord. 24754/2026, la cessione del credito non cancella i vizi originari del titolo, e il giudice dello stato passivo può verificare incidentalmente la rilevanza penale dell’erogazione e la nullità del contratto anche senza la banca cedente in giudizio. Lo stesso ragionamento vale, in linea di principio, nelle altre sedi: il cessionario subentra nella posizione del cedente con i suoi limiti.

Caso limite: la banca mi ha finanziato dentro un piano di risanamento che poi è fallito. Ha abusato?

Di regola no. La Cassazione (ord. 28320/2024) esclude l’abuso quando la banca ha assunto un rischio ragionevole valutato ex ante, perché l’impresa aveva concrete possibilità di superare la crisi. Il fallimento successivo del piano non basta. Il discorso cambia se il piano era palesemente inattendibile già quando è stato presentato, o se il finanziamento è servito solo a rientrare dell’esposizione della banca.

Il quadro giurisprudenziale aggiornato

La giurisprudenza sulla concessione abusiva del credito si è mossa molto tra il 2024 e il 2026. Di seguito le pronunce più rilevanti, con il principio riformulato e la ragione per cui contano per un’impresa in crisi che si trova di fronte la propria banca.

Le pronunce sulla responsabilità risarcitoria

1. Cass. n. 18610/2021. Definisce la concessione abusiva come l’erogazione o la prosecuzione del credito a un imprenditore già insolvente o in crisi conclamata; se la condotta è dolosa o colposa, la banca risarcisce l’aggravamento del dissesto. È la pronuncia di riferimento, ripresa da tutta la giurisprudenza successiva. Rilevanza: fissa la definizione su cui si costruisce qualsiasi contestazione.

2. Cass. ord. n. 28320 del 4 novembre 2024. Ordina gli oneri probatori (condotta dolosa o colposa, danno-evento, danno-conseguenza, nesso causale) ed esclude l’abuso quando la banca assume un rischio ragionevole valutato ex ante, perché l’impresa ha prospettive di superare la crisi, anche al di fuori di un piano formale. Rilevanza: è il principale argomento difensivo della banca, e va affrontato fin dall’inizio dimostrando che quelle prospettive mancavano.

3. Cass. Sez. Un. n. 5841 del 5 marzo 2025. Le Sezioni Unite affermano che gli atti negoziali pregiudizievoli per i terzi, come l’erogazione abusiva del credito, non sono per ciò solo illeciti né nulli; resta la tutela risarcitoria quando la banca ha colpevolmente concorso nel dissesto. Rilevanza: conferma la via del risarcimento e segna il perimetro entro cui si colloca la successiva tesi della nullità (che richiede un reato).

4. Cass. n. 9983/2017. Riconosce al curatore la legittimazione ad agire contro la banca quando questa è corresponsabile, in solido con gli amministratori, del danno causato dal ricorso abusivo al credito. Rilevanza: nella liquidazione giudiziale l’azione è della procedura.

5. Cass. n. 24725/2021 e Cass. n. 29840/2023. Richiamate da Trib. Brescia n. 3732/2025 come fondamento della legittimazione del curatore per le azioni di massa e della responsabilità civile per concessione abusiva. Rilevanza: consolidano l’idea che il danno da aggravamento del dissesto appartiene alla massa dei creditori.

6. Trib. Brescia, sent. n. 3732 del 12 settembre 2025. Applica i principi della Cassazione: legittimazione del curatore anche senza norma espressa, perché gli artt. 165 e 255 CCII esprimono un principio generale; responsabilità contrattuale della banca verso la società ed extracontrattuale verso i creditori; prescrizione decorrente dalla percepibilità dell’incapienza, presunta alla data del fallimento; nesso causale secondo la causalità adeguata; responsabilità solidale tra i corresponsabili. Rilevanza: è una sintesi completa e recente di come un tribunale imposta la causa.

7. Cass. n. 3552/2023 (richiamata con Cass. n. 24715/2015). Il momento da cui decorre la prescrizione è una valutazione di fatto del giudice di merito, sindacabile in Cassazione solo per vizio di motivazione. Rilevanza: la cronologia dei segnali di crisi va documentata con cura nei gradi di merito, perché difficilmente potrà essere ridiscussa dopo.

Le pronunce sulla nullità del finanziamento

8. Cass. Sez. I, ord. n. 7134 del 25 marzo 2026. La Corte rigetta il ricorso della banca contro il provvedimento che aveva escluso dal passivo il credito derivante da due finanziamenti con garanzia pubblica concessi a impresa in dissesto. Il finanziamento che consente di ritardare il fallimento e aumenta l’indebitamento integra il concorso nella bancarotta semplice per aggravamento del dissesto: il contratto è nullo come “reato-contratto” (art. 1418, comma 1, c.c.) e le somme sono irripetibili perché la prestazione è contraria al buon costume, inteso come insieme dei principi etici della morale sociale e delle regole di correttezza del mercato (art. 2035 c.c.). Rilevanza: è la pronuncia che ha cambiato la prospettiva per l’impresa e per la procedura, perché il credito della banca può essere negato nella sua interezza, non solo ridotto da un risarcimento.

9. Cass. ord. n. 26248/2024. Citata e distinta dall’ordinanza 7134/2026: in quel caso la nullità non era stata riconosciuta perché mancavano gli elementi oggettivi e soggettivi del reato. Rilevanza: dimostra che la nullità non è automatica; serve la prova di tutti gli elementi della fattispecie penale.

10. Cass. Sez. I, ord. n. 24754 del 25 agosto 2026. Nel procedimento di accertamento del passivo, il giudice delegato e il tribunale in sede di opposizione possono verificare incidentalmente, anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, se l’erogazione del finanziamento sia penalmente rilevante e renda nullo il contratto; la cessione del credito non elimina i vizi originari, l’assenza della banca cedente non impedisce l’accertamento, e il giudice deve pronunciarsi anche sull’irripetibilità ex art. 2035 c.c. e su tutte le eccezioni sollevate (art. 112 c.p.c.). Rilevanza: rende la contestazione praticabile anche quando il credito è passato a una SPV.

11. Tribunali di merito favorevoli alla nullità: Trib. Asti 8 gennaio 2024, Trib. Ferrara 3 maggio 2024, Trib. Piacenza 8 gennaio 2025, Trib. Lecce 29 gennaio 2026. Secondo la rassegna della Commissione bancaria dell’Ordine degli Avvocati di Milano, questi tribunali hanno ritenuto nullo il finanziamento abusivo per contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume. Rilevanza: mostrano un filone di merito che ha anticipato la Cassazione del 2026.

12. Trib. Milano, decreto n. 437 del 20 gennaio 2026 (e Trib. Milano n. 4937 del 17 giugno 2025). Nel giudizio di opposizione allo stato passivo promosso da una SPV cessionaria, il Tribunale esclude la nullità: le carenze nella valutazione del merito creditizio riguardano norme di condotta e non di validità, e va tutelata la stabilità dei traffici. Il decreto si richiama alla linea di Cass. Sez. Un. n. 33719/2022 (in tema di mutuo fondiario), secondo cui la violazione di norme di condotta non produce nullità virtuale. Rilevanza: segnala che, a ottobre 2026, l’esito dipende anche dal tribunale; l’argomento della nullità va costruito sugli elementi del reato, non sulla sola violazione delle regole di merito creditizio.

Come leggere il quadro

Il risultato è un sistema a due livelli. Il risarcimento è una tutela consolidata, con oneri probatori precisi. La nullità con irripetibilità è una tutela più incisiva, affermata dalla Prima Sezione nel 2026, ma subordinata alla prova di un concorso in un reato e non condivisa da tutti i tribunali. Una difesa seria li usa entrambi, in via principale e subordinata, e calibra le prove su ciascuno.

Il lavoro concreto dello Studio Monardo con l’impresa e la sua banca

Quando un’impresa in crisi si rivolge allo Studio per un rapporto bancario di questo tipo, il lavoro si articola in attività precise.

  1. Acquisiamo la documentazione bancaria completa, inviando l’istanza ex art. 119, comma 4, TUB per contratti, estratti conto e documenti di sintesi, e raccogliamo le visure di Centrale Rischi.
  2. Ricostruiamo la cronologia della crisi: con i commercialisti dello staff calcoliamo gli indici (patrimonio netto, rapporto debiti/patrimonio, scaduti fiscali e previdenziali) alla data di ogni erogazione.
  3. Tracciamo la destinazione di ogni finanziamento, verificando se le somme sono servite a ridurre l’esposizione della stessa banca o a sostenere l’attività.
  4. Verifichiamo i requisiti delle garanzie pubbliche dei finanziamenti contestati e la loro coerenza con i dati di bilancio consegnati alla banca.
  5. Stimiamo il danno da aggravamento del dissesto con un metodo documentato, utilizzabile in una CTU o in una trattativa.
  6. Predisponiamo l’opposizione a decreto ingiuntivo entro il termine, con eccezioni di nullità, irripetibilità e domanda riconvenzionale, e ci opponiamo alla provvisoria esecuzione.
  7. Impostiamo la composizione negoziata o lo strumento di regolazione più adatto, usando la contestazione del credito bancario come elemento della trattativa e chiedendo, quando servono, le misure protettive.
  8. Contestiamo segnalazioni e revoche non motivate, richiamando l’art. 16, comma 5, CCII nei rapporti con banche, cessionari e mandatari.
  9. Assistiamo curatori, liquidatori e creditori nella valutazione e nell’esercizio delle azioni verso la banca e nelle contestazioni del credito in sede di stato passivo.
  10. Coordiniamo la posizione di amministratori e fideiussori con la strategia verso la banca, rinviando al difensore penale per i profili di sua competenza.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In questa materia pesano in particolare due abilitazioni. La prima è il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario: la prova della concessione abusiva si costruisce sui numeri, e avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, dalla lettura degli estratti conto alla stima del danno. La seconda è la qualifica di avvocato cassazionista: le questioni sulla nullità del finanziamento sono ancora aperte e destinate a tornare in Cassazione, e lo Studio può seguire la stessa linea difensiva dall’analisi iniziale fino al giudizio di legittimità, senza cambi di difensore. La qualifica di Esperto Negoziatore consente infine di leggere la controversia con la banca dentro la strategia complessiva di risanamento, e non come una lite isolata.

In sintesi

La banca che concede credito a un’impresa già in crisi, senza prospettive di risanamento, può rispondere del danno da aggravamento del dissesto e, secondo l’orientamento della Cassazione del 2026, può vedersi negare la restituzione del finanziamento, se l’erogazione integra un concorso in un reato. Sono tutele serie ma esigenti: chiedono una cronologia documentata, la prova di cosa la banca sapeva e un uso tempestivo dei termini. Il decreto ingiuntivo va opposto in 40 giorni, con la sospensione dal 1° al 31 agosto; nei procedimenti del CCII i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). E la contestazione del credito va inserita nella strategia di gestione della crisi, non vissuta come una causa a parte.

Lo Studio Monardo segue questi casi perché uniscono esattamente le competenze certificate dell’Avvocato: il diritto bancario, curato con lo staff multidisciplinare nazionale che coordina; la crisi d’impresa, di cui è Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021; e il contenzioso fino all’ultimo grado, che può seguire come cassazionista. Ogni valutazione parte dai documenti e non promette un esito, ma costruisce la difesa più solida che quei documenti consentono.

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