Un’impresa in difficoltà scopre che una parte dei suoi problemi viene da un finanziamento che non avrebbe mai dovuto ricevere. Gli affidamenti sono stati aumentati quando i bilanci erano già in rosso. Un mutuo di consolidamento ha tenuto in vita per due anni una società che non aveva più prospettive. Intanto le perdite crescevano, i fornitori restavano senza pagamento e il patrimonio si svuotava. È la situazione che la giurisprudenza chiama concessione abusiva di credito: la banca che, con dolo o colpa, finanzia un’impresa in crisi senza concrete possibilità di risanamento e ne aggrava il dissesto.
La domanda che ci viene posta più spesso è semplice: quale procedura conviene? Non esiste una risposta unica a questa domanda: dipende da chi sei e da dove si trova oggi la tua impresa. Lo stesso diritto al risarcimento cambia completamente forma a seconda della posizione di chi lo fa valere.
Alcuni esempi lampo. Se la società è ancora attiva e cerca un accordo con le banche, la pretesa risarcitoria diventa uno strumento di trattativa dentro la composizione negoziata. Se la società ha chiesto un concordato preventivo, quella pretesa entra nel piano come un’attività da valorizzare. Se è stata aperta la liquidazione giudiziale, l’azione passa nelle mani del curatore e i soci perdono la possibilità di muoversi da soli. Se sei l’amministratore o il fideiussore, il problema si rovescia: devi capire se la banca può chiamarti a rispondere insieme a lei, oppure se la tua garanzia può essere messa in discussione.
In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con regole, numeri, rischi e mosse proprie:
- la società ancora attiva che punta alla composizione negoziata;
- la società che va verso il concordato preventivo;
- la società che tratta un accordo di ristrutturazione con le banche;
- la società in liquidazione giudiziale, dove agisce il curatore;
- amministratori, soci e garanti della società.
Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Perché la concessione abusiva di credito sta all’incrocio di due materie: il diritto bancario e la crisi d’impresa. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: due competenze che servono insieme per leggere i rapporti con la banca e, nello stesso tempo, scegliere lo strumento della crisi più adatto. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire il contenzioso con la banca fino all’ultimo grado.
📩 Se la tua società ha un problema con la banca e non sai da quale procedura partire, contattaci ora: trovi tutti i riferimenti dello Studio in fondo a questo articolo.
Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo caso
Prima di entrare nei singoli profili conviene fissare una base comune. Queste regole valgono per chiunque, e nei capitoli successivi ci limiteremo a richiamarle.
Che cos’è, in concreto, la concessione abusiva di credito
Non esiste una norma che la definisca con queste parole. È una figura costruita dalla giurisprudenza sulla base dell’art. 2043 c.c. (responsabilità per fatto illecito) e delle regole di sana e prudente gestione che il Testo unico bancario e la vigilanza di Banca d’Italia impongono agli intermediari.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 18610 del 30 giugno 2021, ha fissato il nucleo della figura: la banca che concede o continua a concedere credito in modo incauto a un’impresa insolvente o in crisi conclamata, con dolo o colpa e senza prospettive di risanamento, risponde dell’aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell’attività. L’ordinanza n. 24725 del 14 settembre 2021 ha ribadito lo stesso principio: l’illecito c’è quando il finanziamento va a un’impresa in evidente difficoltà, in assenza di concrete prospettive di superamento della crisi.
La sola crisi dell’impresa non basta: serve la violazione delle regole sulla valutazione del merito creditizio. Lo ha chiarito la Cassazione con l’ordinanza n. 11566 del 30 aprile 2024, che conferma anche la natura extracontrattuale (aquiliana) della responsabilità.
I quattro elementi da provare
L’ordinanza della Cassazione n. 28320 del 4 novembre 2024, come sintetizzata dalla rassegna di EC News, mette in fila gli elementi che chi agisce deve dimostrare:
- la condotta della banca, contraria alle regole bancarie, tenuta con dolo o colpa (imprudenza, negligenza, violazione di leggi o di discipline di settore);
- il danno-evento, cioè la prosecuzione dell’attività in perdita;
- il danno-conseguenza, cioè l’aggravamento del dissesto;
- il nesso causale tra il finanziamento e quell’aggravamento.
Dall’altra parte, l’abusività è esclusa quando la banca ha assunto un rischio non irragionevole, in una prospettiva di risanamento valutata al momento dell’erogazione (cioè “ex ante”, non col senno di poi).
Come si misura il danno
La Cassazione, con l’ordinanza n. 35750 del 21 dicembre 2023, ha precisato che il danno è il peggioramento della situazione economico-patrimoniale della società, non il mancato guadagno. Il metodo più usato è il confronto tra il patrimonio netto alla data in cui la banca avrebbe dovuto fermarsi e il patrimonio netto al momento in cui la crisi emerge con una procedura. Ma i giudici chiedono prudenza: il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 6492 del 2025, ha escluso dal calcolo i costi che l’impresa avrebbe sostenuto comunque con una liquidazione tempestiva. La Cassazione, sez. I, con la sentenza n. 29840 del 27 ottobre 2023, ha cassato una decisione per motivazione apparente, chiedendo un esame analitico dei netti patrimoniali e della loro evoluzione.
Chi può agire: la regola che cambia tutto
Il danno da concessione abusiva colpisce due bersagli diversi. Il primo è il patrimonio della società, che si impoverisce. Il secondo sono i singoli creditori, che hanno continuato a fare credito a un’impresa tenuta artificialmente in vita.
Per il primo danno, quando c’è una procedura di liquidazione, agisce il curatore. Per il secondo, agisce ciascun creditore in proprio. La Cassazione, sez. III, con l’ordinanza n. 1387 del 18 gennaio 2023, ha confermato che il curatore è legittimato contro la banca per il pregiudizio al patrimonio della società, ma non può chiedere il risarcimento del danno diretto subito dal singolo creditore.
Con il Codice della crisi la legittimazione del curatore ha una base precisa: l’art. 255 CCII gli consente, previa autorizzazione, di promuovere o proseguire l’azione sociale di responsabilità, l’azione dei creditori sociali (art. 2394 e art. 2476 c.c.) e le altre azioni attribuite da specifiche norme. Il comma 1-bis, aggiunto dal D.Lgs. 136/2024, estende la legittimazione del curatore anche alle azioni contro gli eventuali coobbligati. La banca che ha concorso con gli amministratori nell’abusivo ricorso al credito è il tipico coobbligato.
Prescrizione
La responsabilità aquiliana si prescrive in cinque anni (art. 2947 c.c.). Quando l’azione è esercitata dal curatore secondo lo schema dell’art. 2394 c.c., la Cassazione (ord. n. 1387/2023) fa decorrere il termine dal momento in cui i creditori potevano conoscere l’insufficienza del patrimonio, e presume che questo coincida con l’apertura della procedura. Chi sostiene che l’insufficienza era visibile prima (di solito la banca) deve provarlo.
Sospensione feriale: due regimi da non confondere
Qui si commettono errori seri. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude, e i termini corrono anche in agosto. Vale per il concordato, per la liquidazione giudiziale, per l’opposizione allo stato passivo, per i procedimenti sulle misure protettive.
Il giudizio risarcitorio contro la banca, invece, è un ordinario processo civile di cognizione. Lì vale la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Se nella stessa vicenda hai un termine concorsuale e uno del giudizio ordinario, devi contarli in modo diverso.
Prima di andare in giudizio
Le controversie in materia di contratti bancari rientrano tra quelle per cui il D.Lgs. 28/2010 prevede la mediazione come condizione di procedibilità. L’azione da concessione abusiva è extracontrattuale, ma spesso è cumulata con contestazioni sul contratto (nullità, interessi, garanzie): per questo la valutazione sulla mediazione va fatta caso per caso, prima di depositare l’atto, per non vedersi dichiarare improcedibile la domanda.
Le prove: da dove si parte davvero
Ogni pretesa per concessione abusiva si vince o si perde sui documenti. Non bastano la sensazione che “la banca sapesse” o il ricordo di una telefonata con il direttore di filiale. Servono carte che mostrino che cosa la banca conosceva, o avrebbe dovuto conoscere, quando ha deciso di erogare.
Il primo strumento è l’art. 119, comma 4, del Testo unico bancario: il cliente, o chi gli subentra, ha diritto di ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, entro un termine congruo e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta. È la via ordinaria per recuperare contratti, estratti conto, documenti di sintesi e comunicazioni periodiche. Per la società attiva la richiesta la fanno gli amministratori; nella liquidazione giudiziale la fa il curatore.
Il secondo strumento è la Centrale dei rischi della Banca d’Italia. Le segnalazioni mostrano, mese per mese, l’esposizione complessiva della società verso il sistema bancario, gli sconfinamenti, le eventuali classificazioni a sofferenza da parte di altri intermediari. Se la banca convenuta ha concesso nuovo credito quando la centrale rischi segnalava già tensioni gravi presso altri istituti, il dato pesa molto sulla prova della conoscibilità della crisi.
Il terzo strumento sono i bilanci depositati e le situazioni contabili infrannuali consegnate alla banca. La banca valuta il merito creditizio sulla base di questi documenti: se mostravano perdite strutturali, patrimonio netto eroso, indebitamento crescente senza aumento del fatturato, l’argomento della “ragionevole prospettiva di risanamento” si indebolisce.
Il quarto, il più difficile da ottenere, è la pratica di fido: la relazione istruttoria interna, il rating attribuito, il parere dell’ufficio crediti, le condizioni poste per l’erogazione. Non sempre la banca la consegna spontaneamente. Nel giudizio si può chiedere al giudice un ordine di esibizione (art. 210 c.p.c.), ma la richiesta va motivata e specifica. Per questo è utile individuare fin da subito quali documenti interni esistono, ad esempio dalle comunicazioni ricevute dalla società durante l’istruttoria.
Una pretesa senza documentazione bancaria e contabile completa non regge né in trattativa né in giudizio. È la ragione per cui, qualunque sia il tuo profilo, il primo lavoro è sempre lo stesso: raccogliere, ordinare, confrontare.
Il giudizio contro la banca: rito, tempi e calendario
Il giudizio risarcitorio contro la banca si svolge davanti al tribunale civile con il rito ordinario di cognizione, come riformato dal D.Lgs. 149/2022 (riforma Cartabia) e dai successivi correttivi. Le difese delle parti si concentrano nelle memorie che precedono la prima udienza, e questo significa che la causa va preparata prima di essere iniziata: perizia sul danno, documenti, cronologia. Chi arriva in udienza senza aver scritto tutto nelle memorie rischia di non poter più rimediare.
Quando la domanda è proposta anche contro gli amministratori di una società di capitali per la loro responsabilità, può radicarsi la competenza della sezione specializzata in materia di impresa: la scelta del giudice va valutata caso per caso, perché un errore di competenza fa perdere mesi.
Per il calendario vale quanto detto: nel giudizio ordinario contro la banca i termini processuali sono sospesi dal 1° al 31 agosto; nei procedimenti del Codice della crisi, che spesso corrono in parallelo, la sospensione è esclusa. Due calendari, nella stessa vicenda, da tenere separati con una tabella delle scadenze aggiornata.
Fissate queste basi, vediamo che cosa cambia nella tua posizione.
Profilo 1 – La società ancora attiva che vuole salvarsi con la composizione negoziata
La tua situazione
Sei l’amministratore di una società che lavora ancora. Hai clienti, dipendenti, ordini. Ma i conti non tornano più: le linee bancarie sono al limite, alcuni fornitori premono, l’ultimo bilancio ha chiuso in perdita. Ripercorrendo gli ultimi anni ti accorgi che la banca ha continuato ad allargare gli affidamenti quando la situazione era già compromessa, magari chiedendoti nuove garanzie personali in cambio. E ora quella stessa banca minaccia di ridurre le linee.
Per chi è nella tua posizione la prima domanda non è “come faccio causa alla banca”, ma “come tengo in vita l’impresa”. La pretesa verso la banca è un’arma, ma va usata dentro una strategia di risanamento, non al posto di essa.
Cosa cambia per te
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: la società è ancora titolare del diritto e lo gestisce attraverso i suoi amministratori. Non c’è un curatore, non c’è uno spossessamento. Puoi decidere tu se, come e quando far valere la pretesa.
Lo strumento più adatto, in questa fase, è spesso la composizione negoziata della crisi (artt. 12 e seguenti CCII). Si accede con un’istanza alla piattaforma telematica della Camera di commercio, viene nominato un esperto indipendente che facilita le trattative con i creditori, e la società resta nella gestione ordinaria.
Per i rapporti con la banca, il Codice contiene due regole decisive:
- l’art. 16, comma 5, CCII: la notizia dell’accesso alla composizione negoziata e la partecipazione alle trattative non costituiscono di per sé causa di sospensione o revoca delle linee di credito né giustificano una diversa classificazione del credito. La banca può sospendere o revocare solo se lo impone la disciplina di vigilanza prudenziale, e deve comunicarlo agli organi della società indicando le ragioni specifiche;
- l’art. 18, comma 5-bis, CCII, introdotto dal correttivo D.Lgs. 136/2024: dopo la conferma delle misure protettive, le banche non possono mantenere la sospensione delle linee disposta per l’accesso, salvo dimostrare che dipende dalla vigilanza prudenziale.
La regola più importante per te è questa: nella composizione negoziata la banca non può tagliarti i fidi per il solo fatto che hai chiesto aiuto, e la pretesa per concessione abusiva diventa un elemento della trattativa. Le norme riguardano però i fidi in essere e non scaduti: la banca non è obbligata a concedere nuova finanza né a rinnovare linee scadute.
C’è poi un punto che pochi considerano. L’esperto e le parti devono comportarsi secondo buona fede e correttezza durante le trattative. Una banca che sa di avere un’esposizione contestabile per concessione abusiva ha un interesse concreto a chiudere un accordo che includa rinunce, stralci o riscadenzamenti, piuttosto che affrontare un futuro curatore.
I numeri
Facciamo un esempio. La società ha un’esposizione verso la banca di 1.847.300 €, di cui 612.000 € erogati con un finanziamento “di sostegno” diciotto mesi fa, quando il patrimonio netto era già negativo per 284.900 €. Da allora le perdite cumulate sono state di 731.400 €.
Se si riesce a documentare che quel finanziamento non aveva alcuna prospettiva di risanamento, la parte di perdite riferibile alla prosecuzione dell’attività è il possibile danno. In trattativa, questa somma non si “incassa”: si usa per chiedere alla banca uno stralcio di una parte del credito, la rinuncia a interessi di mora o la liberazione parziale delle garanzie personali dei soci.
Nella composizione negoziata, se si chiedono le misure protettive (art. 18 CCII), dalla pubblicazione dell’istanza i creditori non possono avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa. La loro durata va confermata dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII: è una delle fasi in cui i termini corrono anche ad agosto, perché si tratta di un procedimento disciplinato dal Codice (art. 9, comma 1).
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è usare la pretesa contro la banca come pretesto per rinviare decisioni che non si possono rinviare. Se l’impresa non ha prospettive, continuare a lavorare in perdita aggrava il dissesto anche per responsabilità tua, non solo della banca. Gli amministratori hanno l’obbligo di attivarsi senza indugio di fronte alla crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII sugli assetti adeguati).
Secondo rischio: rompere con la banca troppo presto. Una citazione in giudizio notificata mentre si chiedono nuove linee raramente aiuta la trattativa. In composizione negoziata la contestazione si mette sul tavolo, documentata, ma il giudizio resta un’opzione da valutare dopo.
Terzo rischio: dimenticare i tempi. Il diritto al risarcimento si prescrive. Se la trattativa fallisce e passano anni, una parte della pretesa può essere persa.
Le mosse giuste
- Ricostruire i rapporti bancari degli ultimi cinque anni: contratti, delibere di fido, estratti conto, centrale rischi, garanzie. Senza documenti non c’è pretesa.
- Confrontare le date dei finanziamenti con l’andamento dei bilanci: è da qui che si capisce se la banca ha erogato quando la crisi era già evidente.
- Valutare l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, per mettere al riparo il patrimonio e congelare le iniziative delle banche.
- Formalizzare la contestazione alla banca in modo documentato, perché diventi oggetto della trattativa e interrompa la prescrizione.
- Preparare un piano credibile: la pretesa verso la banca è un’arma, ma solo un piano di risanamento serio convince l’esperto e gli altri creditori.
“Nella composizione negoziata la contestazione verso la banca non è un atto di guerra, ma un argomento di trattativa: va documentata con precisione e messa sul tavolo nel momento giusto”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, che in questa procedura opera anche come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
Giurisprudenza dedicata
Sulle linee di credito in composizione negoziata, i tribunali hanno già deciso in modi diversi a seconda delle prove. Secondo la rassegna di EC News, il Tribunale di Parma con l’ordinanza del 10 gennaio 2025 ha respinto l’istanza contro la sospensione per le banche che avevano dimostrato rischi giustificati, accogliendola per le altre. Il Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 28 marzo 2025, ha imposto la riattivazione di una linea autoliquidante. Il Tribunale di Firenze, con l’ordinanza del 28 aprile 2025, ha vietato la sospensione per una quota pari al 45% dell’importo, prevista da un accordo successivo tra impresa e banca. Il messaggio è chiaro: la banca che sospende deve motivare, e l’impresa che contesta deve documentare. Per la tua impresa questo significa preparare, prima ancora dell’istanza, un dossier che dimostri perché la sospensione delle linee comprometterebbe il risanamento e perché la banca non ha ragioni prudenziali specifiche per adottarla.
Sul merito della concessione abusiva, l’impresa deve ricordare che, per il Tribunale di Napoli (sent. n. 10492 del 4 dicembre 2024), il credito è abusivo solo se la crisi escludeva qualunque realistica possibilità di riequilibrio, secondo la valutazione che un intermediario diligente avrebbe fatto al momento dell’erogazione. Se la società è ancora in piedi e ha un piano, la banca dirà proprio questo: che il rischio era ragionevole. Per questo la pretesa va costruita con i numeri, non con le impressioni.
Profilo 2 – La società che va verso il concordato preventivo
La tua situazione
La tua società non ce la fa con una trattativa privata. Il debito è troppo alto, i creditori sono tanti e non tutti disposti ad accordarsi. Avete deciso, con i consulenti, di depositare una domanda di concordato preventivo, in continuità aziendale oppure liquidatorio. E tra le attività che potete mettere sul piatto c’è proprio la pretesa risarcitoria contro la banca che vi ha finanziato quando non doveva.
Per chi è nella tua posizione la domanda diventa: come si “valorizza” una causa che non è ancora stata vinta?
Cosa cambia per te
Nel concordato preventivo il debitore non perde la gestione dei beni, ma la esercita sotto la vigilanza del commissario giudiziale. La pretesa contro la banca resta della società, ma diventa parte del patrimonio da descrivere nel piano. Il piano deve dire che cosa se ne vuole fare: esercitarla, transigerla, cederla.
La regola più importante per te: nel concordato la pretesa contro la banca non è un credito certo, è una sopravvenienza possibile, e va indicata nel piano con una stima prudente e motivata. Inserirla al valore pieno richiesto in citazione espone il piano a contestazioni dell’attestatore, del commissario e dei creditori, e mette a rischio il voto.
Nel concordato liquidatorio, il Codice prevede la nomina di un liquidatore giudiziale incaricato di realizzare l’attivo; tra i suoi compiti rientra l’esercizio delle azioni di recupero dei crediti compresi nel patrimonio (art. 115 CCII). Se il piano mette a disposizione dei creditori il ricavato della causa contro la banca, sarà il liquidatore a portarla avanti o a transigerla, secondo quanto previsto dal piano e dal decreto di omologazione.
C’è poi un aspetto che riguarda la banca come creditrice. La banca che ha concesso credito abusivamente è anche, spesso, uno dei maggiori creditori del concordato. Il suo voto pesa. Ma il suo credito può essere contestato: nel concordato non c’è un vero accertamento del passivo come nella liquidazione giudiziale, ma il commissario può contestare i crediti ai fini del voto, e il debitore può far valere le proprie eccezioni nei giudizi ordinari.
I numeri
Immaginiamo una società con un passivo di 4.236.800 €. La banca A è creditrice per 1.392.500 €, di cui 845.000 € frutto di un’apertura di credito ampliata quando il patrimonio netto era già negativo.
Il piano liquidatorio prevede un attivo da realizzo di beni per 1.104.700 € e indica, come attivo ulteriore, la pretesa contro la banca A. Il danno stimato con il metodo dei netti patrimoniali è di 1.218.600 €. L’attestatore, prudentemente, valuta la pretesa al 30% tenendo conto dell’alea del giudizio, dei tempi e del rischio di prescrizione per una parte delle perdite: 365.580 €.
Nel piano, quei 365.580 € non vengono “promessi” ai creditori come certi. Vengono indicati come attivo eventuale, con la previsione che, se il giudizio avrà esito migliore, l’eccedenza sarà distribuita. È un modo per non illudere i creditori e, insieme, per non rinunciare alla pretesa.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è che la pretesa contro la banca sia sopravvalutata nel piano e faccia cadere la credibilità dell’intera proposta. Il tribunale verifica la fattibilità, l’attestatore deve dare conto delle sue valutazioni, i creditori votano sulla base delle informazioni ricevute.
Secondo rischio: la transazione con la banca. Spesso la banca, per evitare la causa, offre di rinunciare a una parte del credito in cambio della rinuncia all’azione. Può essere una buona soluzione, ma va valutata con numeri alla mano: quanto vale la rinuncia, quanto vale la causa, quanto incide sul voto la posizione della banca.
C’è anche un rischio meno visibile: il comportamento della banca durante la procedura. Una banca che sa di essere esposta a un’azione per concessione abusiva può cercare di condizionare il voto, ad esempio proponendo di votare a favore in cambio di una rinuncia all’azione inserita nel piano. Queste soluzioni non sono di per sé illegittime, ma vanno rese trasparenti ai creditori e al commissario: una rinuncia “nascosta” a un attivo potenzialmente rilevante può essere contestata da chi ha votato senza saperlo, e può compromettere l’omologazione.
Terzo rischio: confondere i termini. I procedimenti di concordato sono disciplinati dal Codice e non godono della sospensione feriale (art. 9, comma 1, CCII). Il giudizio contro la banca, se avviato in sede ordinaria, la gode. Due calendari diversi nello stesso dossier.
Le mosse giuste
- Far stimare la pretesa da un professionista indipendente prima di scriverla nel piano: metodo, periodo, perdite riferibili alla prosecuzione dell’attività.
- Scegliere che cosa farne: esercitarla, cederla, transigerla. Ogni opzione ha effetti diversi sul piano e sul voto.
- Coordinare la strategia verso la banca come creditore e come convenuto: classe di appartenenza, diritto di voto, eventuali contestazioni del credito.
- Interrompere subito la prescrizione con un atto formale, se non lo si è già fatto.
- Valutare la mediazione prima di introdurre il giudizio, se si cumulano contestazioni contrattuali.
Giurisprudenza dedicata
Per chi presenta un piano, contano le pronunce sul danno e sulla sua quantificazione. La Corte d’appello di Milano, con la sentenza n. 1788 del 19 giugno 2025, chiede un’analisi puntuale delle poste di bilancio e l’individuazione del periodo in cui l’intervento della banca ha aggravato il dissesto. Il Tribunale di Latina, con la sentenza n. 1378 del 15 luglio 2025, sottolinea che conta la prognosi formulata ex ante su basi oggettive, e non la sola situazione economica al momento della concessione. Sono indicazioni preziose per chi deve scrivere un piano: la stima della pretesa sarà credibile solo se segue lo stesso metodo che il giudice userebbe.
Utile anche la Corte d’appello di Perugia (sent. n. 654 del 24 novembre 2021): bisogna verificare se l’impresa avesse un serio percorso di riequilibrio e se la banca abbia svolto un’istruttoria effettiva e non solo formale. È un parametro che l’attestatore può usare per pesare la probabilità di successo dell’azione.
Profilo 3 – La società che tratta un accordo di ristrutturazione con le banche
La tua situazione
La tua società ha un problema concentrato: il grosso del debito è verso due o tre banche. Fornitori e dipendenti sono, più o meno, in regola. Non serve coinvolgere tutti i creditori: serve un accordo con il ceto bancario. E proprio una di quelle banche ha avuto un comportamento che, ripercorso con attenzione, ha le caratteristiche della concessione abusiva.
Qui le regole ti proteggono meno di quanto speri, ma ti danno più leve di quanto pensi.
Cosa cambia per te
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 57 CCII) richiedono l’adesione di creditori che rappresentino almeno il 60% dei crediti; esistono anche gli accordi agevolati (art. 60 CCII), con una percentuale ridotta, e gli accordi a efficacia estesa (art. 61 CCII), che consentono di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria quando ricorrono le condizioni di legge, utili proprio quando i creditori sono soprattutto banche e intermediari finanziari.
La regola più importante per te: nell’accordo di ristrutturazione la banca è una controparte contrattuale, e la pretesa per concessione abusiva si traduce in condizioni dell’accordo, non in una sentenza. Rinuncia a una parte del credito, conversione, riscadenzamento, liberazione di garanzie personali: sono queste le forme in cui il diritto diventa valore.
Una banca che rischia una causa per concessione abusiva ha due ragioni per aderire: evitare il giudizio e, se la società fallisse, evitare che la pretesa passi a un curatore che non ha interesse a transigere. L’accordo è omologato dal tribunale, e l’omologazione è un procedimento disciplinato dal Codice, quindi i termini corrono anche ad agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Attenzione però: se la banca contestata non aderisce, l’accordo può essere esteso a lei solo nei casi e alle condizioni dell’art. 61 CCII. Altrimenti, quella banca resta estranea all’accordo e deve essere pagata integralmente nei termini di legge. Il conflitto, a quel punto, si sposta sul giudizio risarcitorio.
I numeri
Una società ha debiti totali per 6.481.200 €, di cui 5.120.000 € verso tre banche: banca A 2.304.000 €, banca B 1.689.600 €, banca C 1.126.400 €. Gli altri creditori valgono 1.361.200 €.
Per l’accordo ordinario servono adesioni pari al 60% del totale, cioè 3.888.720 €. Le banche A e B insieme arrivano a 3.993.600 €: bastano.
La banca A ha concesso 940.000 € di nuova finanza quando la società era già in perdita strutturale. La società contesta l’abusività e stima un danno di 1.017.300 €. In trattativa, la banca A accetta uno stralcio del 22% del suo credito (506.880 €) e la liberazione parziale delle fideiussioni dei soci, in cambio della rinuncia della società all’azione. La società valuta: 506.880 € certi e subito, contro una pretesa di 1.017.300 € incerta e lontana anni. Con le garanzie personali dei soci liberate in parte, l’accordo diventa conveniente anche per loro.
I rischi specifici
Il rischio principale, per te, è firmare una rinuncia all’azione troppo ampia, che copra anche contestazioni che valevano molto di più. Le clausole di rinuncia vanno lette parola per parola: azione risarcitoria, contestazioni su interessi e commissioni, eventuali nullità del contratto o delle garanzie.
Secondo rischio: la liberazione delle garanzie personali. Se i soci restano obbligati come fideiussori per l’intero, la ristrutturazione salva la società ma non loro. Questo punto va negoziato insieme alla rinuncia.
Terzo rischio: il fallimento dell’accordo. Se l’accordo non viene omologato o viene risolto, si torna al punto di partenza, con il tempo trascorso che pesa sulla prescrizione.
Quarto rischio, spesso sottovalutato: la posizione degli altri creditori. Un accordo che concede alla banca contestata condizioni migliori di quelle che otterrebbe in un’eventuale liquidazione può essere contestato dai creditori estranei in sede di omologazione, soprattutto se la rinuncia della società all’azione risarcitoria sottrae un attivo che sarebbe andato a beneficio di tutti. Chi negozia con la banca deve sempre chiedersi se la rinuncia all’azione è giustificata da un vantaggio concreto e misurabile per la società, e documentarlo: è questo che l’attestatore dovrà valutare e che il tribunale verificherà.
Per chi è nella tua posizione, c’è anche un tema di riservatezza. Le trattative per un accordo di ristrutturazione si svolgono di regola in via riservata fino al deposito. Mettere sul tavolo una contestazione per concessione abusiva in modo documentato, ma senza pubblicità, permette alla banca di valutare il rischio senza che la vicenda diventi nota al mercato. È un vantaggio per entrambe le parti, e spesso il motivo per cui le contestazioni più solide si chiudono proprio in questa fase.
Le mosse giuste
- Mappare i crediti bancari e calcolare subito le percentuali necessarie, ordinaria e agevolata.
- Documentare la pretesa con lo stesso rigore che si userebbe in giudizio: la banca negozia sul serio solo se il rischio è concreto.
- Negoziare in un’unica partita stralcio, rinuncia all’azione e liberazione delle garanzie.
- Scrivere le rinunce in modo preciso, limitandole a ciò che si sta davvero transigendo.
- Tenere pronta la via giudiziale, interrompendo la prescrizione, se la banca contestata non aderisce.
Giurisprudenza dedicata
Per chi negozia con le banche è utile conoscere quanto possa pesare la pretesa in un’eventuale procedura successiva. La Cassazione, sez. I, con l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026, ha affermato (secondo la sintesi di Iusletter) che l’eccezione di concessione abusiva del credito può essere esaminata nel procedimento di verifica dei crediti anche contro il cessionario del credito della banca, che non può trovarsi in posizione migliore della banca cedente. È un argomento forte in trattativa: la banca che cede il proprio credito deteriorato a un terzo non si libera, e neppure il cessionario, del vizio d’origine.
Sul versante della prova, il Tribunale di Milano (sent. n. 4937 del 17 giugno 2025) ha chiarito che un’istruttoria di fido non equivale a un business plan quando mancano analisi dei dati, pianificazione e verifica dello stato di avanzamento. Se la banca A ha erogato senza un vero piano, la tua posizione in trattativa si rafforza.
Profilo 4 – La società in liquidazione giudiziale: quando l’azione passa al curatore
La tua situazione
La crisi non si è potuta evitare. Il tribunale ha aperto la liquidazione giudiziale della società (la procedura che ha preso il posto del fallimento). È stato nominato un curatore, i beni sono passati sotto la sua amministrazione, i creditori presentano le domande di ammissione al passivo. Tu puoi essere l’ex amministratore, un socio, un creditore che si chiede se qualcuno farà pagare la banca.
La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: da questo momento la società non decide più. Decide il curatore, con l’autorizzazione del giudice delegato.
Cosa cambia per te
Con l’apertura della liquidazione giudiziale il debitore perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, e le azioni che riguardano il patrimonio passano al curatore. La regola più importante per te: dopo l’apertura della liquidazione giudiziale l’azione contro la banca per il danno al patrimonio della società la esercita solo il curatore, previa autorizzazione del giudice delegato (art. 255 CCII, che rinvia all’art. 128, comma 2).
Il curatore ha a disposizione due strade, che possono anche combinarsi.
La prima è l’azione risarcitoria. Il curatore agisce contro la banca, spesso insieme agli amministratori, per il danno da aggravamento del dissesto. Il comma 1-bis dell’art. 255 CCII, aggiunto dal D.Lgs. 136/2024, chiarisce che la legittimazione del curatore si estende alle azioni contro gli eventuali coobbligati: la banca che ha concorso con gli amministratori rientra in questa categoria. La Cassazione, con la sentenza della sez. I n. 15196 del 30 maggio 2024 (massima riportata da Brocardi), ha però precisato che la lettera e) dell’art. 255 limita le azioni risarcitorie della curatela alle ipotesi previste dalla legge: il curatore deve quindi agganciare la domanda a una base normativa precisa, non a una generica “azione di massa”.
La seconda è l’eccezione in sede di verifica del passivo. Quando la banca chiede di essere ammessa al passivo, il curatore può opporsi sostenendo che il credito nasce da un finanziamento abusivo. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24754 del 25 agosto 2026 (sintesi Iusletter), ha affermato che l’accertamento incidentale dell’illiceità della condotta della banca, anche penale, è compatibile con l’udienza di verifica e con l’opposizione allo stato passivo; che il giudice può verificare se l’erogazione integri un fatto penalmente rilevante tale da determinare la nullità dei contratti, anche sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti; e che va accertato se le somme siano irripetibili ai sensi dell’art. 2035 c.c. Il principio vale anche contro il cessionario del credito.
Il curatore, invece, non può far valere il danno diretto del singolo creditore (Cass. ord. n. 1387/2023): quel danno resta nella disponibilità di ciascun creditore, che dovrà agire da solo.
I numeri
Termini e calendario, in questo profilo, sono decisivi. Facciamo un esempio di prescrizione. La liquidazione giudiziale è aperta con sentenza del 14 ottobre 2026. Secondo la presunzione indicata dalla Cassazione (ord. n. 1387/2023), il momento in cui i creditori hanno potuto conoscere l’insufficienza del patrimonio coincide con l’apertura della procedura. Il termine quinquennale scade quindi il 14 ottobre 2031 (martedì). La banca può però provare che l’insufficienza patrimoniale era visibile prima, per esempio da un bilancio pubblicato con patrimonio netto negativo: in quel caso il termine anticipa, e il curatore che aspetta rischia di trovarsi con una parte della pretesa prescritta.
Un esempio di opposizione allo stato passivo. Il curatore ha escluso il credito della banca per 1.276.400 € eccependo la concessione abusiva. La comunicazione dell’esecutività dello stato passivo arriva il 2 novembre 2026 (lunedì). Il termine per l’opposizione è di trenta giorni dalla comunicazione e scade il 2 dicembre 2026 (mercoledì). Se la comunicazione fosse arrivata in luglio, il termine avrebbe continuato a correre anche ad agosto: l’opposizione allo stato passivo è un procedimento disciplinato dal Codice e la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII.
Il giudizio risarcitorio promosso dal curatore contro la banca, invece, è un giudizio ordinario. Se la sentenza di primo grado viene notificata il 20 luglio 2027 (martedì), il termine breve di trenta giorni per l’appello corre per 11 giorni a luglio, si ferma dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) e riprende il 1° settembre: il diciannovesimo giorno è il 19 settembre 2027, una domenica, e la scadenza slitta a lunedì 20 settembre 2027.
I rischi specifici
Il rischio principale, in questo profilo, è un’azione mal costruita: un curatore che allega genericamente la concessione abusiva senza ricostruire il nesso tra finanziamento e perdite. Il Tribunale di Trento, con la sentenza n. 337 del 18 aprile 2025, ha chiesto al curatore di allegare in modo specifico gli atti di mala gestio successivi al finanziamento e il collegamento causale con le ulteriori perdite. Il Tribunale di Pisa (sent. n. 1274 del 31 ottobre 2024) pone a carico di chi deduce l’abuso la prova della decozione irreversibile, della sua conoscenza o conoscibilità da parte della banca e del danno riconducibile alla prosecuzione artificiale dell’attività.
Per l’ex amministratore c’è un rischio in più: la banca, convenuta, tende a spostare la responsabilità sugli amministratori, che hanno chiesto il credito e lo hanno usato. E il curatore, spesso, cita entrambi in solido.
C’è poi il rischio della transazione al ribasso. Il curatore, che deve chiudere la procedura in tempi ragionevoli e non sempre dispone di risorse per una lunga causa con perizie contabili, può essere tentato di accettare una proposta transattiva modesta. La transazione richiede le autorizzazioni previste dal Codice e passa per il controllo degli organi della procedura: per i creditori, segnalare al curatore e al comitato dei creditori gli elementi che rendono la pretesa più solida è il modo migliore per evitare che venga svenduta.
Per i soci il rischio è l’inerzia: non possono sostituirsi al curatore, ma possono segnalargli documenti, circostanze, date. Senza quel contributo, molte azioni non partono.
Le mosse giuste
- Per il curatore: acquisire subito la documentazione bancaria (delibere di fido, pratiche istruttorie, centrale rischi) e far redigere una perizia sui netti patrimoniali.
- Sollevare l’eccezione in sede di verifica se la banca chiede l’ammissione: è un passaggio che non richiede di attendere l’esito del giudizio risarcitorio.
- Valutare l’interruzione della prescrizione con un atto formale alla banca appena possibile, senza fare affidamento sulla sola presunzione.
- Per l’ex amministratore: preparare la propria difesa e, se ci sono elementi, collaborare con il curatore indicando le pressioni o le condizioni imposte dalla banca.
- Per il creditore che ha un danno diretto: valutare un’azione in proprio, perché il curatore non può farla al suo posto.
Giurisprudenza dedicata
Oltre alle pronunce già citate, è centrale la Cassazione n. 28320 del 4 novembre 2024 (sintesi EC News), che indica al curatore i quattro elementi da provare: condotta colposa o dolosa, prosecuzione in perdita, aggravamento del dissesto, nesso causale. La stessa rassegna ricorda due precedenti meno recenti, Cass. n. 9983/2017 e Cass. n. 13413/2010, sulla legittimazione del curatore ad agire contro la banca corresponsabile del danno causato alla società dall’abusivo ricorso al credito degli amministratori. Sono la base su cui l’art. 255 CCII, con il comma 1-bis, ha costruito la regola oggi vigente.
Profilo 5 – Amministratori, soci e garanti: chi rischia di pagare insieme alla banca
La tua situazione
Non sei la società, ma sei legato a lei. Sei l’amministratore che ha firmato le richieste di fido. Sei il socio che ha messo la sua casa a garanzia. Sei il fideiussore che ha sottoscritto una garanzia “omnibus” anni fa e oggi si vede chiedere dalla banca l’intero debito. Oppure sei tutte queste cose insieme, come accade in molte società familiari.
Per chi è nella tua posizione la concessione abusiva di credito ha due facce: può essere una difesa, ma può anche essere una fonte di responsabilità.
Cosa cambia per te
Se sei amministratore, la regola da conoscere è che il ricorso abusivo al credito è prima di tutto una condotta dell’amministratore. La banca risponde perché ha concorso, ma l’amministratore che ha continuato a chiedere credito dissimulando il dissesto è il primo responsabile. Il curatore può agire contro entrambi, e la banca, quando viene citata, tende a indicare l’amministratore come il vero autore del danno. Sul piano penale l’art. 325 CCII punisce il ricorso abusivo al credito da parte degli amministratori che dissimulano il dissesto: per questo profilo serve sempre un confronto con un difensore penale.
Se sei socio, devi sapere che il danno al patrimonio della società si riflette sul valore della tua partecipazione, ma è un danno “indiretto”: non puoi agire per conto tuo contro la banca per recuperarlo. Puoi agire solo se hai subito un danno diretto e personale, diverso da quello della società.
Se sei fideiussore, qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. L’art. 1956 c.c. prevede che il fideiussore per un’obbligazione futura sia liberato se il creditore, senza la sua autorizzazione, ha fatto credito al terzo pur conoscendo che le condizioni patrimoniali di questo erano diventate tali da rendere notevolmente più difficile il soddisfacimento del credito. È la norma che più si avvicina, dal lato del garante, alla concessione abusiva: la banca che finanzia sapendo che la società sta affondando, senza chiedere il consenso del garante, può perdere la garanzia. Secondo la sintesi di Studio Cataldi, anche la Cass. n. 18610/2021 ha collegato l’illecito della banca alle sorti delle fideiussioni connesse al finanziamento, e l’Arbitro Bancario Finanziario di Bari (decisione n. 4744/2021) ha riconosciuto la liberazione del fideiussore ai sensi dell’art. 1956 c.c. in un caso di credito concesso senza autorizzazione nonostante il peggioramento noto delle condizioni del debitore.
La regola più importante per te: il garante non è costretto a subire l’escussione senza difese, ma deve sollevare le sue eccezioni subito e con le prove giuste, perché la liberazione ex art. 1956 c.c. dipende da fatti precisi (conoscenza della banca, assenza di autorizzazione, nuovo credito).
I numeri
Un socio-fideiussore ha garantito con fideiussione omnibus fino a 750.000 € tutte le obbligazioni della società verso la banca. Al momento della firma, la società aveva un’esposizione di 318.200 €. Due anni dopo, con il patrimonio netto già negativo, la banca ha concesso un nuovo finanziamento di 427.500 €, senza chiedere l’autorizzazione del garante. Oggi la banca chiede al fideiussore 741.900 €.
Se il fideiussore prova i presupposti dell’art. 1956 c.c., la garanzia non copre il credito sorto dopo il peggioramento noto: il dibattito si sposta allora sulla quota residua, pari al debito già esistente e ancora non rimborsato. Su un’esposizione richiesta di 741.900 €, la differenza può valere centinaia di migliaia di euro.
Per l’amministratore, il calcolo è diverso. Se il curatore chiede un risarcimento di 1.580.000 € in solido a banca e amministratori, ciascuno può essere chiamato a pagare per intero, salvo poi la ripartizione interna in base alle rispettive colpe. È proprio per questo che la difesa dell’amministratore deve occuparsi anche della posizione della banca.
I rischi specifici
Il rischio principale, per amministratori e garanti, è la confusione dei ruoli: la stessa persona che oggi vorrebbe accusare la banca è quella che ha chiesto il credito e firmato le garanzie. La strategia va costruita sapendo che ogni argomento contro la banca può essere rovesciato contro di te.
Per il socio il rischio è diverso: pensare di poter agire da solo e perdere tempo e risorse in una causa che non gli spetta.
Per il fideiussore, il rischio è firmare piani di rientro o riconoscimenti di debito che rendono più difficile, dopo, sollevare l’eccezione di liberazione.
C’è infine un rischio comune a tutte e tre le figure: muoversi in ordine sparso. Se la società, l’amministratore e il garante scelgono consulenti diversi e strategie non coordinate, la banca avrà gioco facile a usare le dichiarazioni dell’uno contro l’altro. Una lettera inviata dal garante per sostenere che la crisi era evidente da anni può diventare, nelle mani della banca, la prova che l’amministratore ha proseguito l’attività sapendo di aggravare il dissesto. Quando le posizioni sono intrecciate, la coerenza delle difese vale quanto la fondatezza di ciascuna. Questo non significa che gli interessi siano sempre allineati: a volte non lo sono affatto, ed è proprio per questo che vanno individuati per tempo i punti in cui le strade si separano.
Le mosse giuste
- Separare le posizioni: società, amministratore, socio e garante hanno interessi diversi, anche se sono la stessa persona.
- Per il garante: ricostruire la cronologia tra firma della fideiussione, peggioramento della società e nuovi finanziamenti; verificare anche se il modulo riproduce lo schema ABI, tema su cui la giurisprudenza ha riconosciuto profili di nullità.
- Non firmare nulla (piani di rientro, nuove garanzie, rinunce) prima di aver fatto analizzare la propria posizione.
- Per l’amministratore: preparare la difesa sul piano civile e, se serve, coordinarla con il difensore penale.
- Nella composizione negoziata o negli accordi, negoziare la liberazione delle garanzie personali insieme alla rinuncia della società all’azione: è spesso il modo più efficace di proteggere i soci.
Giurisprudenza dedicata
Per l’amministratore è utile ricordare che, secondo la Cassazione (ord. n. 11566/2024), la crisi da sola non basta a far scattare la responsabilità della banca: serve la violazione delle regole sul merito creditizio. Questo significa che, se l’amministratore ha fornito alla banca informazioni false o incomplete, la banca potrà difendersi sostenendo di aver valutato correttamente sulla base di ciò che le era stato detto. Per il garante, il riferimento normativo resta l’art. 1956 c.c.; la decisione ABF di Bari n. 4744/2021 ne mostra l’applicazione concreta.
Una stessa banca, tre società, tre esiti
Vediamo ora lo stesso problema applicato a tre situazioni diverse. Sono ipotesi dimostrative, con importi realistici, non casi reali.
Ipotesi A – Società ancora attiva, composizione negoziata.
Debito bancario complessivo: 1.847.300 €. Finanziamento contestato: 612.000 €, erogato con patrimonio netto negativo per 284.900 €. Perdite successive: 731.400 €.
L’impresa deposita l’istanza di composizione negoziata il 9 novembre 2026 (lunedì) e chiede le misure protettive. La banca, che aveva comunicato una riduzione del fido per l’accesso alla procedura, deve motivare la decisione sulla base della vigilanza prudenziale (art. 16, comma 5, CCII); dopo la conferma delle misure, non può mantenere la sospensione salvo provare la stessa ragione (art. 18, comma 5-bis).
In trattativa la società presenta una perizia che attribuisce alla prosecuzione dell’attività 498.700 € delle perdite. Ipotesi di accordo: stralcio del 18% del credito bancario (332.514 €), riscadenzamento in sette anni del residuo, liberazione della fideiussione di un socio. Esito: la pretesa non va in giudizio, ma si trasforma in 332.514 € di debito in meno e in una garanzia personale estinta.
Ipotesi B – Società in concordato preventivo liquidatorio.
Passivo: 4.236.800 €. Attivo da realizzo: 1.104.700 €. Danno stimato verso la banca: 1.218.600 €; valore prudenziale nel piano: 365.580 € (30%).
Senza la pretesa, la percentuale per i chirografari, dopo privilegiati e spese di procedura stimate in 187.300 €, sarebbe bassa; con la pretesa valutata prudenzialmente, la massa disponibile sale a 1.282.980 € (1.104.700 + 365.580 – 187.300). Il liquidatore giudiziale esercita l’azione; se la banca transige per 540.000 €, la differenza rispetto alla stima (174.420 €) migliora il riparto. Se perde, i creditori hanno già votato sapendo che quell’attivo era eventuale. Esito: la pretesa diventa un “attivo condizionato” che non compromette la credibilità del piano.
Ipotesi C – Società in liquidazione giudiziale.
Apertura: 14 ottobre 2026. Patrimonio netto alla data in cui la banca avrebbe dovuto fermarsi: –1.284.300 €. Patrimonio netto all’apertura: –3.917.650 €. Differenza: 2.633.350 €.
Il perito della curatela, applicando la prudenza richiesta dalla giurisprudenza di merito (Trib. Milano n. 6492/2025), sottrae i costi che sarebbero stati comunque sostenuti con una liquidazione tempestiva: 412.800 €. Danno netto: 2.220.550 €. Il curatore, autorizzato dal giudice delegato, cita banca e amministratori in solido; in parallelo eccepisce la concessione abusiva in sede di verifica contro la domanda di ammissione della banca per 1.276.400 €. Scadenza prudenziale della prescrizione: 14 ottobre 2031, salvo prova di una conoscibilità anteriore dell’insufficienza patrimoniale. Esito: due strade parallele, una per ridurre il passivo, una per aumentare l’attivo. Se l’eccezione in sede di verifica venisse accolta, il passivo scenderebbe di 1.276.400 €, a vantaggio diretto di tutti gli altri creditori ammessi, ancora prima che la causa risarcitoria arrivi a sentenza.
Messe accanto, le tre ipotesi mostrano che la stessa pretesa vale in modi diversi: come sconto negoziato, come attivo eventuale del piano, come azione giudiziale del curatore. La procedura giusta è quella che trasforma la pretesa nel valore più alto possibile nella situazione in cui l’impresa si trova davvero.
I casi misti: quando appartieni a più profili insieme
Nella realtà le posizioni raramente sono pure. Ecco le combinazioni più frequenti.
L’amministratore che è anche socio e fideiussore. È il caso tipico della piccola società familiare. Come amministratore ha interesse a dimostrare che la banca ha concorso nell’aggravamento del dissesto, per ridurre la propria quota di responsabilità. Come fideiussore ha interesse a dimostrare che la banca ha concesso credito sapendo del peggioramento, per liberarsi della garanzia ex art. 1956 c.c. Ma deve evitare di dire, in un giudizio, che “la crisi era evidente da anni” e, in un altro, che “non c’era alcun segnale”. Le due difese vanno costruite in modo coerente, con la stessa cronologia.
La società che passa dalla composizione negoziata al concordato. Se la trattativa non riesce, la società può accedere a un concordato o, nei casi previsti, al concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (art. 25-sexies CCII). La documentazione raccolta durante la composizione negoziata sulla pretesa contro la banca non va persa: diventa la base della stima da inserire nel piano. È importante, però, che durante la trattativa non si siano firmate rinunce.
La società in concordato che finisce in liquidazione giudiziale. Se il concordato non viene omologato o viene risolto, si apre la liquidazione giudiziale. L’azione contro la banca, se pendente, passa al curatore. Il curatore valuterà se proseguirla; i termini già trascorsi pesano sulla prescrizione.
Il creditore fornitore che è anche socio di minoranza. Come creditore ha un danno diretto, se ha continuato a fornire merce confidando su una solidità apparente creata dal credito bancario: questo danno può farlo valere da solo, perché il curatore non può farlo al suo posto (Cass. ord. n. 1387/2023). Come socio, invece, il suo danno è riflesso e passa attraverso la società.
Il garante di una società in liquidazione giudiziale. La banca insinua il credito al passivo e, contemporaneamente, escute il garante. Il curatore può eccepire la concessione abusiva in sede di verifica; il garante può difendersi con l’art. 1956 c.c. Le due difese si sostengono a vicenda: se il giudice della verifica riconosce l’abusività, quell’accertamento aiuta anche il garante, pur senza vincolare automaticamente il giudice dell’opposizione all’escussione.
La società con più banche, una sola contestata. Negli accordi di ristrutturazione è frequente che solo una banca abbia avuto un comportamento abusivo. Le altre aderiscono, quella contestata no. La società può comunque chiudere l’accordo se raggiunge le percentuali, e far valere separatamente la pretesa contro la banca non aderente. Per chi è nella tua posizione, la scelta di quale banca contestare e quando è una questione di strategia, non solo di diritto.
Il confronto tra profili, in una tabella
Per avere una visione d’insieme, ecco gli aspetti chiave a confronto. Ricorda che la tabella semplifica: i dettagli sono nei singoli capitoli.
| Aspetto | Società in composizione negoziata | Società in concordato preventivo | Società in accordo di ristrutturazione | Società in liquidazione giudiziale | Amministratori, soci, garanti |
|---|---|---|---|---|---|
| Chi esercita la pretesa | La società, tramite gli amministratori | La società; nel liquidatorio, il liquidatore giudiziale | La società | Solo il curatore, autorizzato (art. 255 CCII) | Ciascuno solo per il proprio danno diretto |
| Forma tipica | Leva negoziale | Attivo eventuale del piano | Condizioni dell’accordo | Azione risarcitoria ed eccezione al passivo | Difesa (art. 1956 c.c.) o azione personale |
| Tutela verso la banca | Art. 16 c.5 e art. 18 c.5-bis CCII | Vigilanza del commissario, voto | Percentuali artt. 57, 60, 61 CCII | Verifica del passivo, anche verso il cessionario | Liberazione del fideiussore se ne ricorrono i presupposti |
| Sospensione feriale | Esclusa nei procedimenti del Codice (art. 9 c.1) | Esclusa (art. 9 c.1) | Esclusa per l’omologazione (art. 9 c.1) | Esclusa per opposizione allo stato passivo; vale nel giudizio ordinario | Vale nei giudizi civili ordinari (1-31 agosto) |
| Rischio principale | Usare la pretesa per rinviare decisioni | Sopravvalutarla nel piano | Rinunce troppo ampie | Azione generica senza nesso causale | Confusione tra ruoli |
| Prima mossa | Ricostruire i rapporti bancari | Stima indipendente | Mappa delle percentuali | Perizia sui netti patrimoniali | Separare le posizioni |
Le domande che valgono per tutti
Se la società entra in una procedura mentre la causa contro la banca è già in corso, che cosa succede?
Dipende dalla procedura. In composizione negoziata, concordato o accordi di ristrutturazione la società resta parte e prosegue il giudizio, con le cautele e le autorizzazioni previste. Con l’apertura della liquidazione giudiziale il giudizio si interrompe e può essere proseguito dal curatore, se autorizzato. È uno dei motivi per cui conviene impostare fin dall’inizio un fascicolo che possa essere “consegnato” senza perdite a chi verrà dopo.
La banca può revocare i fidi se scopre che la contestiamo?
La contestazione in sé non giustifica la revoca, ma la banca resta libera di valutare il rischio secondo il contratto e la vigilanza. In composizione negoziata la tutela è più forte: la sola notizia dell’accesso e delle trattative non basta a sospendere o revocare (art. 16, comma 5, CCII). Fuori da quella procedura, la contestazione va gestita con attenzione ai tempi.
Posso cedere la pretesa contro la banca per fare cassa?
In teoria sì: è un diritto di credito risarcitorio. In pratica, il prezzo che un acquirente offre per una pretesa contestata è basso. Nel concordato può essere un’opzione da valutare nel piano; nella liquidazione giudiziale la decisione spetta al curatore, nelle forme della liquidazione dell’attivo.
E se la banca ha ceduto il suo credito a una società di cartolarizzazione?
Le difese restano. La Cassazione, con l’ordinanza n. 24754/2026, ha affermato che il cessionario fa valere lo stesso credito e non può trovarsi in posizione migliore della banca cedente: l’eccezione di concessione abusiva gli è opponibile anche se la banca originaria non partecipa al giudizio.
La pretesa contro la banca può bloccare le azioni esecutive della banca stessa?
Da sola no. Una contestazione, anche fondata, non sospende un pignoramento già avviato in forza di un titolo esecutivo. Il blocco delle azioni esecutive si ottiene con gli strumenti del Codice: le misure protettive nella composizione negoziata e nel concordato, il divieto di azioni esecutive individuali dopo l’apertura della liquidazione giudiziale. Ecco perché, quando la banca sta già agendo sul patrimonio della società, la scelta della procedura viene prima della causa risarcitoria.
Quanto tempo ho?
Il termine ordinario è di cinque anni, ma da quando decorre è spesso la vera battaglia. Il consiglio, valido per tutti i profili, è di interrompere la prescrizione con un atto formale appena si ha un quadro documentale minimo, senza aspettare l’esito delle trattative.
Le pronunce da conoscere, ordinate per profilo
Qui raccogliamo i riferimenti citati nella guida. Per ciascuno indichiamo gli estremi come riportati dalla fonte consultata, il principio in parole nostre e il motivo per cui conta. Dove abbiamo letto solo una sintesi o una massima, lo diciamo.
Per tutti i profili: i principi di base
-
Cass. civ., ord. 30 giugno 2021, n. 18610 (sintesi DirittoBancario, Studio Cataldi, EC News). Principio: la banca che finanzia in modo incauto, con dolo o colpa, un’impresa in crisi conclamata e senza prospettive di risanamento risponde dell’aggravamento del dissesto causato dalla prosecuzione dell’attività. Rilevanza: è il punto di partenza di ogni pretesa, in qualunque procedura.
-
Cass. civ., ord. 14 settembre 2021, n. 24725 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: costituisce illecito l’erogazione, con dolo o colpa, a un’impresa in evidente difficoltà e priva di concrete prospettive di superamento della crisi. Rilevanza: conferma i due presupposti (difficoltà evidente e assenza di prospettive) su cui si gioca la prova.
-
Cass. civ., ord. 30 aprile 2024, n. 11566 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: la responsabilità è extracontrattuale e non deriva dalla sola crisi del finanziato, ma dalla violazione delle regole sul merito creditizio. Rilevanza: utile a tutti, e decisiva per l’amministratore che teme di vedersi rovesciare contro le informazioni date alla banca.
-
Cass. civ., ord. 4 novembre 2024, n. 28320 (sintesi EC News). Principio: chi agisce deve provare condotta colposa o dolosa, prosecuzione dell’attività in perdita, aggravamento del dissesto e nesso causale; l’abusività è esclusa se il rischio assunto era ragionevole in una prospettiva di risanamento valutata ex ante. Rilevanza: è la “lista di controllo” per costruire qualsiasi azione.
Per la società attiva e per chi negozia (profili 1 e 3)
-
Trib. Napoli, sent. 4 dicembre 2024, n. 10492 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: il credito è abusivo solo se la crisi escludeva ogni realistica possibilità di riequilibrio, secondo la valutazione ex ante di un intermediario diligente. Rilevanza: la società ancora attiva deve prepararsi a questa difesa della banca.
-
Trib. Milano, sent. 17 giugno 2025, n. 4937 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: un’istruttoria di fido non equivale a un business plan se mancano analisi dei dati, pianificazione e verifica dell’avanzamento. Rilevanza: rafforza la posizione negoziale di chi documenta l’assenza di un vero piano.
-
Trib. Parma, ord. 10 gennaio 2025; Trib. Venezia, ord. 28 marzo 2025; Trib. Firenze, ord. 28 aprile 2025 (sintesi EC News). Principio: in composizione negoziata la sospensione delle linee di credito è legittima solo se motivata da ragioni di vigilanza; i tribunali hanno accolto o respinto le istanze a seconda delle prove, imponendo in alcuni casi la riattivazione delle linee. Rilevanza: mostrano come si applica in concreto l’art. 16, comma 5, CCII.
Per la società in concordato (profilo 2)
-
App. Perugia, sent. 24 novembre 2021, n. 654 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: va verificato se l’impresa avesse un serio percorso di riequilibrio e se la banca abbia svolto un’istruttoria effettiva. Rilevanza: parametro per l’attestatore nella stima della pretesa.
-
App. Milano, sent. 19 giugno 2025, n. 1788 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: serve un’analisi puntuale delle poste di bilancio e l’individuazione del periodo in cui l’intervento della banca ha aggravato il dissesto. Rilevanza: metodo per una stima credibile nel piano.
-
Trib. Latina, sent. 15 luglio 2025, n. 1378 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: conta la prognosi ex ante su basi oggettive, non la sola situazione economica al momento della concessione. Rilevanza: indica che cosa documentare per sostenere la probabilità di successo.
Per la liquidazione giudiziale (profilo 4)
-
Cass. civ., sez. III, ord. 18 gennaio 2023, n. 1387 (sintesi DirittoBancario). Principio: il curatore è legittimato contro la banca per il danno al patrimonio sociale, non per il danno diretto del singolo creditore; la prescrizione decorre da quando l’insufficienza del patrimonio è oggettivamente conoscibile, presunta coincidente con l’apertura della procedura, salvo prova contraria. Rilevanza: definisce chi agisce e fino a quando.
-
Cass. civ., sez. I, sent. 30 maggio 2024, n. 15196 (massima Brocardi). Principio: la lettera e) dell’art. 255 CCII limita le azioni risarcitorie della curatela alle ipotesi previste dalla legge. Rilevanza: il curatore deve fondare l’azione contro la banca su una base normativa precisa.
-
Cass. civ., sez. I, ord. 25 agosto 2026, n. 24754 (sintesi Iusletter). Principio: l’eccezione di concessione abusiva può essere esaminata in sede di verifica del passivo, anche con accertamento incidentale di profili penali e su base indiziaria, ed è opponibile al cessionario del credito; il giudice deve pronunciarsi sull’eventuale irripetibilità ex art. 2035 c.c. Rilevanza: apre al curatore una strada più rapida della causa ordinaria.
-
Cass. civ., sez. I, 27 ottobre 2023, n. 29840 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: è apparente la motivazione che non esamina analiticamente i netti patrimoniali e la loro evoluzione; la crescita del patrimonio immobiliare può rendere ragionevole il rischio solo se esiste un piano plausibile. Rilevanza: impone al curatore e al giudice un’analisi contabile vera.
-
Cass. civ., ord. 21 dicembre 2023, n. 35750 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: il danno è il peggioramento della situazione patrimoniale, non il mancato utile. Rilevanza: chiarisce che cosa si chiede in giudizio.
-
Trib. Trento, sent. 18 aprile 2025, n. 337, e Trib. Pisa, sent. 31 ottobre 2024, n. 1274 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: chi agisce deve allegare in modo specifico gli atti successivi al finanziamento e il nesso con le perdite, e provare decozione irreversibile, conoscibilità da parte della banca e danno. Rilevanza: evitano azioni generiche destinate al rigetto.
-
Trib. Milano, sent. n. 6492 del 2025 (sintesi Rivista Cammino Diritto). Principio: il criterio dei netti patrimoniali va applicato con prudenza, escludendo i costi che si sarebbero sostenuti comunque in una liquidazione tempestiva. Rilevanza: guida la perizia sul danno.
Per amministratori e garanti (profilo 5)
-
ABF Bari, decisione n. 4744/2021 (sintesi Studio Cataldi; non è una pronuncia giudiziale ma una decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario). Principio: il fideiussore per obbligazione futura può essere liberato ex art. 1956 c.c. se la banca ha fatto nuovo credito senza autorizzazione, pur conoscendo il peggioramento delle condizioni del debitore. Rilevanza: mostra la difesa principale del garante.
-
Cass. n. 9983/2017 e Cass. n. 13413/2010 (citate dalla rassegna di EC News, senza data). Principio: il curatore può agire contro la banca corresponsabile, con l’amministratore, del danno da abusivo ricorso al credito. Rilevanza: spiega perché amministratori e banca finiscono spesso convenuti insieme.
Che cosa fa concretamente lo Studio Monardo, profilo per profilo
Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo, con il riferimento ai profili a cui servono. Sono impegni di metodo, non promesse di risultato.
- Ricostruiamo i rapporti bancari della società: contratti, delibere di fido, garanzie, estratti conto, segnalazioni in centrale rischi. Serve a tutti i profili.
- Confrontiamo la cronologia dei finanziamenti con i bilanci, insieme ai commercialisti dello staff, per individuare il momento in cui la banca avrebbe dovuto fermarsi.
- Facciamo redigere la stima del danno con il metodo dei netti patrimoniali e le correzioni richieste dalla giurisprudenza, per la trattativa, per il piano o per il giudizio.
- Per le società attive valutiamo l’accesso alla composizione negoziata e la richiesta di misure protettive, e verifichiamo che la banca rispetti l’art. 16, comma 5, e l’art. 18, comma 5-bis, CCII.
- Per le società in concordato impostiamo la parte del piano dedicata alla pretesa contro la banca, con una valutazione prudente e la scelta tra esercizio, cessione o transazione.
- Negli accordi di ristrutturazione negoziamo stralci, riscadenzamenti e liberazione delle garanzie personali, scrivendo clausole di rinuncia limitate a ciò che si transige davvero.
- Nella liquidazione giudiziale affianchiamo la curatela o i creditori nella costruzione dell’azione e dell’eccezione in sede di verifica del passivo.
- Per i fideiussori verifichiamo i presupposti della liberazione ex art. 1956 c.c. e la conformità del modulo di garanzia, prima che firmino nuovi impegni.
- Per gli amministratori costruiamo una difesa civile coerente con quella della società, segnalando quando serve il coordinamento con un difensore penale.
- Calcoliamo tutti i termini con il regime giusto: senza sospensione feriale nei procedimenti del Codice (art. 9, comma 1, CCII), con la sospensione dal 1° al 31 agosto nel giudizio ordinario contro la banca, e interrompiamo la prescrizione nei tempi utili.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per le società in crisi, la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore: conoscere dall’interno come si svolge la composizione negoziata significa sapere quando la pretesa verso la banca va messa sul tavolo e come farla pesare nelle trattative. Il coordinamento dello staff in diritto bancario permette di leggere i contratti e le istruttorie di fido con occhio tecnico, mentre la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della stessa strategia, con lo stesso difensore, dall’analisi iniziale fino al giudizio di Cassazione. Lo staff unisce avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulla pretesa e sulla procedura, i secondi sui bilanci e sulla stima del danno. Per i soci e i garanti persone fisiche che restano esposti, le competenze di Gestore della crisi e di fiduciario OCC consentono di valutare anche gli strumenti del sovraindebitamento.
Per chiudere: prima capisci chi sei, poi scegli la strada
Torniamo alla domanda del titolo: quale procedura suggerisce uno studio legale a una società in crisi che ha un’azione contro la banca per concessione abusiva di credito? La risposta onesta è che dipende dalla posizione. Il primo passo è capire il tuo profilo; il secondo è agire secondo le regole che valgono per te, perché la stessa pretesa vale come leva in composizione negoziata, come attivo del piano nel concordato, come condizione negli accordi di ristrutturazione, come azione e come eccezione del curatore nella liquidazione giudiziale, e come difesa per il garante.
Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo incrocio tra banca e crisi d’impresa: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario; in quanto cassazionista, può seguire la vicenda fino all’ultimo grado di giudizio. Sono le competenze che servono per scegliere la procedura e, insieme, per costruire la pretesa contro la banca.
📩 Non lasciare che il tempo lavori a favore della banca: scrivi allo Studio Monardo oggi stesso, i recapiti per raggiungerci sono al termine di questa pagina.