Impresa In Crisi Con Il Prestito Convertibile Del Fondo Di Venture Capital In Scadenza: Cosa Può Fare Uno Studio Legale?

Il prestito convertibile del fondo sta per scadere. La conversione in quote non è scattata: il round successivo non è arrivato, la valutazione è scesa, oppure il fondo ha deciso di non convertire. Così quello che doveva diventare capitale torna a essere un debito, con capitale e interessi da restituire in un’unica data. La cassa non basta. Gli amministratori si chiedono se pagare, se rinegoziare o se aprire una procedura.

Non esiste una sola risposta a questo problema: tutto dipende da chi è la tua impresa, da chi è il fondo rispetto alla società e da chi ha firmato le garanzie. Ecco tre esempi.

  • In una startup innovativa iscritta nella sezione speciale, il fondo non può chiedere la liquidazione giudiziale se la società è “minore”. La startup però resta esposta a decreto ingiuntivo e pignoramenti.
  • In una S.r.l. in cui il fondo è già socio, il rimborso può essere postergato. Finché dura lo squilibrio, quel credito non si può esigere, e l’amministratore che paga lo stesso ne risponde personalmente.
  • Se il fondo è un finanziatore esterno, senza quote, oggi è un creditore come gli altri. Può agire subito, a meno che la sostanza dell’operazione non dica il contrario.

In questa guida trovi cinque profili, ciascuno con le sue regole:

  1. la startup innovativa iscritta nella sezione speciale;
  2. la S.r.l. in cui il fondo è già socio (anche con una quota piccola);
  3. la società finanziata da un fondo non ancora socio, che ha solo il diritto di convertire;
  4. la S.p.A. o scale-up che ha emesso un prestito obbligazionario convertibile;
  5. il fondatore-amministratore, garante personale e primo responsabile delle scelte.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questo tema? Quando un prestito convertibile non convertito scade in un’impresa in crisi, i problemi sono tre insieme. C’è un problema societario: postergazione, ruolo del fondo, capitale. C’è un problema di negoziazione con un investitore professionale. C’è un problema di crisi d’impresa: composizione negoziata, misure protettive, accordi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la sede in cui oggi si ridiscute un debito verso un fondo. Coordina inoltre uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che serve per leggere il term sheet e il contratto di finanziamento come li leggerebbe la controparte.

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Le regole che valgono per tutti, prima di guardare il tuo profilo

Prima di entrare nei profili serve una base comune. È spiegata qui una sola volta e ogni sezione successiva vi rimanda.

Che cosa è, giuridicamente, un prestito convertibile

Nella prassi del venture capital il prestito convertibile (convertible loan, convertible note, a volte “finanziamento soci convertibile”) è un contratto di finanziamento con una clausola di conversione. Il fondo versa una somma. La società deve restituirla alla scadenza con gli interessi pattuiti, salvo che prima si verifichi un evento di conversione: di solito un round qualificato, a volte la cessione della società o una data fissa. Al verificarsi dell’evento il credito non si rimborsa: si usa per sottoscrivere un aumento di capitale, spesso con uno sconto sul prezzo del round o con un tetto massimo di valutazione (il “cap”).

Il punto decisivo è uno solo: finché la conversione non avviene, il fondo è titolare di un credito di restituzione. Non è un socio per quella somma e non ha diritti amministrativi legati a quel finanziamento. Ha i diritti che il contratto gli dà: informazione, consenso su certe operazioni, rimborso anticipato in caso di “events of default”.

Nelle S.p.A. lo stesso risultato si ottiene spesso con un prestito obbligazionario convertibile, regolato dall’art. 2420-bis c.c. Nelle S.r.l. si usano il finanziamento con clausola di conversione o i titoli di debito dell’art. 2483 c.c., che si possono emettere solo se l’atto costitutivo lo prevede.

Le clausole del contratto da leggere per prime

Prima di parlare di crisi conviene leggere il contratto. Nei prestiti convertibili dei fondi ricorrono quasi sempre le stesse clausole, e ognuna sposta l’equilibrio della trattativa.

  • Evento di conversione qualificato. Di solito è un aumento di capitale sopra una soglia minima di raccolta. Se la soglia è alta e il mercato è fermo, l’evento non arriva. Va verificato se un round più piccolo, o un’operazione con un investitore industriale, possa comunque attivare la conversione, magari con il consenso del fondo.
  • Conversione a scadenza. Alcuni contratti prevedono che alla data finale il credito si converta automaticamente a una valutazione predeterminata. Altri danno al fondo la scelta tra conversione e rimborso. Altri ancora prevedono solo il rimborso. La differenza tra queste tre formule decide se alla scadenza hai un debito o un nuovo socio.
  • Premio di rimborso. Alcuni contratti prevedono, in caso di rimborso, un multiplo del capitale, per esempio 1,5 volte. È un costo che va verificato alla luce delle norme sugli interessi e della causa del contratto, e che pesa molto sui conti della società.
  • Eventi di default e cross-default. Il mancato pagamento di altri debiti, l’apertura di una procedura o anche il solo deposito di un’istanza possono essere indicati come cause di rimborso anticipato. Vanno letti insieme alle regole del CCII sui contratti pendenti durante le misure protettive.
  • Clausole di maggioranza tra investitori. Quando lo stesso strumento è stato sottoscritto da più soggetti, spesso le modifiche approvate dalla maggioranza vincolano tutti. Convincere il fondo capofila può bastare.
  • Legge applicabile e foro. I fondi esteri a volte impongono legge e giurisdizione straniere. Le norme inderogabili italiane sulla crisi e sulla postergazione non si aggirano con una clausola, ma la scelta del foro può complicare la difesa.

Le tre domande da fare per prime

Davanti a un prestito convertibile in scadenza, in una società in difficoltà, lo Studio parte da tre domande:

  1. Il credito del fondo è postergato? L’art. 2467 c.c. stabilisce che il rimborso dei finanziamenti dei soci è postergato rispetto agli altri creditori. Il secondo comma dice quando: se il finanziamento, in qualsiasi forma, è stato concesso quando l’indebitamento era eccessivamente squilibrato rispetto al patrimonio netto, oppure quando sarebbe stato ragionevole un conferimento. La Cassazione ha chiarito che la postergazione opera già durante la vita della società, non solo nel fallimento o nella liquidazione giudiziale (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196; già Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994).
  2. Il fondo può agire subito? Dipende dal contratto: scadenza, rimborso anticipato, interessi di mora. Dipende anche dalla postergazione. Se il credito non è postergato, il fondo può chiedere un decreto ingiuntivo e poi procedere con precetto e pignoramento come qualunque creditore.
  3. La crisi è reversibile? Se lo è, gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII, D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) permettono di ridiscutere la scadenza in un contesto protetto. Se non lo è, bisogna decidere come uscire senza aggravare la posizione degli amministratori.

Gli strumenti della crisi che contano davvero in questo caso

Non serve conoscere tutto il Codice della crisi. Per un prestito convertibile in scadenza contano quattro istituti.

  • Composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII). L’imprenditore chiede la nomina di un esperto indipendente e tratta con i creditori, fondo compreso. Può chiedere misure protettive (art. 18 CCII), che impediscono ai creditori di avviare o proseguire esecuzioni sul patrimonio, e misure cautelari (art. 19 CCII). Il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili, anche dai soci (art. 22, comma 1, lett. b, CCII). Dopo il D.Lgs. 136/2024 la prededuzione resta ferma qualunque sia l’esito della composizione (art. 22, comma 1-ter).
  • Accordi di ristrutturazione e piani attestati, utili quando il fondo è il creditore principale e si può trovare un’intesa con pochi soggetti.
  • Concordato preventivo in continuità. L’art. 102 CCII, in deroga all’art. 2467 c.c., estende la prededuzione ai finanziamenti dei soci fino all’80% del loro ammontare. La prededuzione copre l’intero importo se il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato (comma 2, modificato dal D.Lgs. 136/2024). È una leva per chi vuole che il fondo converta e metta denaro nuovo.
  • Procedure di sovraindebitamento (concordato minore, liquidazione controllata) per le imprese “minori” e per le startup innovative che restano escluse dalla liquidazione giudiziale.

Il tempo: due orologi diversi

Qui si sbaglia spesso. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale non si applica: l’art. 9, comma 1, CCII la esclude. I termini della composizione negoziata, del concordato o del reclamo contro le misure protettive corrono anche dal 1° al 31 agosto.

Nel processo civile ordinario di cognizione vale invece la sospensione dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). È il caso dell’opposizione a un decreto ingiuntivo chiesto dal fondo. La sospensione non vale per il processo esecutivo né, di regola, per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.): un precetto o un pignoramento ricevuti a luglio non danno tempo in più ad agosto.

Gli obblighi degli amministratori

Per tutti i profili valgono infine tre obblighi civilistici. L’art. 2086 c.c. impone assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi. Gli artt. 2446-2447 e 2482-bis/2482-ter c.c. regolano la riduzione del capitale per perdite. L’art. 2484 c.c. elenca le cause di scioglimento. Un prestito convertibile che non converte cambia lo stato patrimoniale da un giorno all’altro, perché quello che il piano trattava come futuro capitale resta debito. Gli amministratori devono tenerne conto subito, non alla scadenza.

Profilo 1 – La startup innovativa iscritta nella sezione speciale

La tua situazione

Sei amministratore di una S.r.l. iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese come startup innovativa. Il fondo ha investito con un prestito convertibile, magari insieme a business angel, in attesa del round Serie A. Il round non è arrivato. Il prestito scade, la cassa copre pochi mesi di costi e il fondo ha scritto per ricordare la data di rimborso.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha una particolarità che cambia tutto: lo status di startup innovativa ti mette al riparo dalla liquidazione giudiziale, ma non dalle azioni individuali del fondo.

L’art. 31 del D.L. 179/2012 sottrae le startup innovative alle procedure concorsuali ordinarie per il periodo di permanenza nella sezione speciale. Il Codice della crisi le inquadra tra i soggetti che accedono agli strumenti del sovraindebitamento. Il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha precisato il quadro con l’art. 37 CCII, secondo la ricostruzione pubblicata su diritto.it:

  • la startup “minore”, cioè sotto i parametri dell’art. 2, comma 1, lett. d) CCII, resta confinata agli strumenti del sovraindebitamento: concordato minore e liquidazione controllata;
  • la startup “non minore” può accedere su base volontaria agli strumenti ordinari di regolazione della crisi e alla liquidazione giudiziale.

In pratica il fondo, da creditore, non può chiederti la liquidazione giudiziale. Può però chiedere un decreto ingiuntivo, notificare un precetto e pignorare conti e crediti verso clienti. Può anche, in certi casi, chiedere la liquidazione controllata.

Attenzione a un secondo punto. L’iscrizione nella sezione speciale ha valore di pubblicità-notizia e non impedisce al giudice di verificare se i requisiti ci sono davvero. Lo ha ribadito il Tribunale di Firenze (29 novembre 2024, n. 249), richiamando Cass. civ. 16 gennaio 2024, n. 1587. In quel caso il tribunale ha controllato nel merito la quota di spese in ricerca e sviluppo e la titolarità dei diritti sul software. Se il fondo contesta i requisiti, lo scudo può cadere.

Terzo punto, introdotto dalla L. 193/2024 (legge annuale concorrenza, in vigore dal 18 dicembre 2024), che ha riscritto l’art. 25 del D.L. 179/2012. La permanenza base nella sezione speciale è di tre anni, prorogabili fino a cinque in presenza di requisiti rafforzati (spese in R&S almeno al 25% o un brevetto). Sono possibili altre proroghe biennali di “scale-up”, fino a quattro anni aggiuntivi. Una delle condizioni per queste proroghe è un aumento di capitale con sovrapprezzo sottoscritto da un OICR per oltre 1 milione di euro. I chiarimenti operativi sono nella circolare MIMIT del 29 luglio 2025.

Per te questo significa che la conversione del prestito del fondo, se strutturata come aumento con sovrapprezzo sottoscritto da un OICR, non è solo una questione di debito: può incidere sulla tua permanenza nella sezione speciale, e quindi sul tuo regime concorsuale. Se la conversione per compensazione del credito valga come “aumento di capitale” ai fini della proroga va verificato sul testo della norma e sulla circolare MIMIT, perché la legge non lo dice espressamente.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Prestito convertibile di 487.300 € al 6% annuo semplice, durata 24 mesi, scadenza 30 novembre 2026 (lunedì).

  • Interessi maturati: 487.300 × 6% × 2 = 58.476 €.
  • Importo da restituire a scadenza: 545.776 €.
  • Cassa disponibile a fine ottobre 2026: 131.900 €. Costi fissi mensili: 46.200 €.

Senza nuova finanza la società copre meno di tre mesi di attività e non può pagare il fondo. Se il prestito venisse pagato con la cassa disponibile, la società si fermerebbe subito.

Se invece il fondo convertisse con un cap di 4.800.000 € pre-money, la quota spettante al fondo sarebbe circa 545.776 / (4.800.000 + 545.776) ≈ 10,2%. Il debito si azzererebbe e il patrimonio netto aumenterebbe di 545.776 €.

I rischi specifici

Per chi è nella tua posizione il rischio principale non è la liquidazione giudiziale. Il rischio principale è perdere lo status senza accorgertene perché è scaduto il triennio, manca un requisito o manca la dichiarazione annuale. Così ti ritrovi, proprio quando il fondo agisce, nel regime ordinario delle imprese non minori.

Altri rischi:

  • pignoramento dei conti correnti dopo il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo, con blocco dei pagamenti a dipendenti e fornitori;
  • contestazione dei requisiti sostanziali da parte del fondo o di altri creditori, come nel caso di Firenze;
  • responsabilità degli amministratori se, con il capitale eroso dalle perdite, la società continua senza adottare i provvedimenti degli artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.

Le mosse giuste

  1. Verifica dello status. Data di iscrizione, scadenza del triennio, requisiti per le proroghe, dichiarazioni annuali depositate. Questa verifica viene prima di ogni trattativa.
  2. Analisi del contratto di finanziamento. Eventi di conversione, conversione automatica a scadenza (alcuni contratti la prevedono), clausole di rimborso anticipato, legge applicabile e foro.
  3. Proposta di conversione o di estensione costruita sui numeri: un nuovo cap realistico, uno sconto maggiore, oppure un’estensione della scadenza in cambio di diritti di informazione o di un seat nel board.
  4. Composizione negoziata o strumenti del sovraindebitamento. Se la startup è non minore, la composizione negoziata offre esperto e misure protettive. Se è minore, va valutata la composizione negoziata, se compatibile con la sua dimensione, oppure il concordato minore, con l’aiuto dell’OCC.
  5. Coordinamento con gli altri investitori, soprattutto i business angel con lo stesso strumento: clausole pari passu e di maggioranza possono vincolare il singolo.

Il percorso con l’OCC, se la startup è minore

Se la tua startup è minore, la sede naturale per ridiscutere il prestito del fondo è il concordato minore (artt. 74 ss. CCII). Si presenta con l’assistenza di un Organismo di Composizione della Crisi. La proposta può prevedere la prosecuzione dell’attività e un pagamento parziale, anche dilazionato, dei creditori chirografari, fondo compreso, purché il piano sia sostenibile e l’OCC lo attesti nella sua relazione. Il fondo vota come gli altri creditori. Se il suo credito è postergato, perché il fondo è socio, riceverà il trattamento coerente con il suo rango.

In questo percorso lo strumento convertibile può diventare parte della soluzione. Il piano può prevedere che il fondo rinunci a una parte del credito e converta il resto in capitale, oppure che un nuovo investitore apporti risorse in cambio di quote. Una startup è spesso più preziosa come impresa che continua che come insieme di beni da liquidare: brevetti, software e team valgono quasi solo se l’attività prosegue. È il dato che la proposta deve dimostrare con i numeri.

Se invece la crisi è irreversibile, la liquidazione controllata (art. 268 CCII) chiude il problema in modo ordinato. Un liquidatore nominato dal tribunale vende i beni e ripartisce il ricavato, e i fondatori evitano anni di azioni individuali. È una scelta da fare presto, prima che le esecuzioni del fondo disperdano il valore residuo.

Giurisprudenza dedicata

Il Tribunale di Firenze (29 novembre 2024, n. 249) ha aperto la liquidazione controllata di una S.r.l. startup su sua domanda, nonostante alcuni creditori avessero chiesto la liquidazione giudiziale. Prima ha verificato nel merito i requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012. Il principio, in linea con Cass. n. 1587/2024, è che conta la sostanza dei requisiti, non il solo certificato camerale.

Profilo 2 – La S.r.l. in cui il fondo è già socio

La tua situazione

Il fondo è già nella compagine: ha sottoscritto un aumento di capitale in un round precedente e ora detiene il 18%, il 25% o anche solo il 4%. Accanto alla quota ha erogato un finanziamento convertibile, il “bridge”, per arrivare al round successivo. Il round non c’è stato e il bridge scade. La società non è, o non è più, una startup iscritta.

Cosa cambia per te

Qui le regole ti proteggono più di quanto pensi. Se il finanziamento è stato concesso quando l’indebitamento era eccessivamente squilibrato rispetto al patrimonio netto, o quando sarebbe stato ragionevole un conferimento, il rimborso è postergato e, finché dura la crisi, il fondo non può pretenderlo.

La Cassazione è molto chiara:

  • la postergazione opera già durante la vita della società. Il diritto del socio alla restituzione è temporaneamente inesigibile finché persiste la situazione di crisi, e gli amministratori che restituiscono comunque le somme rispondono del danno (Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196);
  • l’organo amministrativo deve rifiutare il rimborso in situazione di crisi. Il giudice verifica la crisi sia al momento della concessione sia al momento della richiesta, e anche al momento della decisione se provata (Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994);
  • l’espressione “in qualsiasi forma” comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, a prescindere dalla quota posseduta (Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3017). Anche un fondo con il 4% è un socio finanziatore;
  • la postergazione sopravvive all’uscita del socio o alla cessione della quota e cessa quando la crisi è superata (Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2022, n. 21422). Se il fondo cede la quota, o il credito, la regola lo segue.

Va precisato anche cosa la postergazione non fa. Non trasforma il prestito in capitale e non cancella il credito: lo mette in coda e lo rende inesigibile finché dura lo squilibrio. Se la società risana, il fondo torna a poter pretendere il rimborso. Se la società va in liquidazione giudiziale, il fondo sarà pagato solo dopo tutti gli altri creditori, in pratica quasi mai.

C’è poi un profilo concorsuale. La Cassazione (n. 15196/2024) ha precisato che il rimborso ricevuto dal socio nell’anno anteriore al fallimento si recupera con una revocatoria speciale, non con la ripetizione dell’indebito, e con presunzione assoluta di conoscenza dell’insolvenza. Nel CCII la regola corrispondente è nell’art. 164, comma 2, che rende privi di effetto verso i creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci eseguiti dopo la domanda o nell’anno anteriore. Pagare il fondo oggi, in crisi, può significare dover restituire domani e rispondere personalmente.

I numeri

Ipotesi dimostrativa al 30 settembre 2026:

  • patrimonio netto contabile: 92.600 €;
  • debiti verso fornitori, erario e dipendenti: 1.184.300 €;
  • finanziamento convertibile del fondo-socio, capitale e interessi: 640.250 €.

Rapporto tra indebitamento complessivo (1.824.550 €) e patrimonio netto: circa 19,7 volte. Escluso il fondo, il rapporto resta di circa 12,8 volte. La legge non fissa una soglia numerica, ma un rapporto di questo tipo, unito a una cassa insufficiente, rende molto solida l’eccezione di postergazione. La valutazione va fatta anche sulla situazione al momento dell’erogazione: se il bridge è stato erogato quando la società aveva già perdite e nessun round in vista, è proprio il caso in cui “sarebbe stato ragionevole un conferimento”.

I rischi specifici

Il rischio principale, per questo profilo, è pagare il fondo. L’amministratore che, sotto pressione dell’investitore (spesso con un rappresentante nel consiglio), rimborsa il bridge in una situazione di squilibrio si espone:

  • all’azione di responsabilità della società o, in caso di procedura concorsuale, del curatore o liquidatore (Cass. n. 15196/2024);
  • all’inefficacia del rimborso e alla restituzione da parte del fondo;
  • a profili penali da valutare con il difensore penale, se il pagamento avviene alla vigilia della liquidazione giudiziale.

Un secondo rischio è il conflitto di interessi. Se il fondo esprime un amministratore, la decisione sul rimborso deve essere presa con le cautele previste per gli interessi degli amministratori e documentata con una situazione patrimoniale aggiornata.

Le mosse giuste

  1. Situazione patrimoniale aggiornata e analisi dello squilibrio, alla data di erogazione e alla data della richiesta. È il fondamento dell’eccezione di postergazione.
  2. Risposta scritta al fondo che sospende il rimborso motivando con l’art. 2467 c.c. Senza toni da contenzioso: con i numeri.
  3. Proposta di conversione come via d’uscita naturale. Il credito postergato vale poco in caso di procedura. Convertirlo in capitale, magari con nuova finanza, interessa prima di tutto al fondo.
  4. Composizione negoziata con finanziamento soci prededucibile autorizzato (art. 22, comma 1, lett. b, CCII), se il fondo è disposto a mettere denaro nuovo in cambio di una tutela che il vecchio credito non ha.
  5. Delibere sul capitale se le perdite superano il terzo (art. 2482-bis c.c.) o riducono il capitale sotto il minimo (art. 2482-ter c.c.). La conversione del bridge può essere lo strumento per la ricapitalizzazione.

Come si trasforma il bridge in capitale

La conversione del credito del fondo-socio in capitale si realizza, tecnicamente, con un aumento di capitale sottoscritto mediante compensazione del credito di restituzione. Nella S.r.l. serve una delibera assembleare. Se la sottoscrizione è riservata al fondo, bisogna gestire il diritto di opzione degli altri soci, che va rispettato o escluso nei modi consentiti dall’atto costitutivo e dalla legge. Bisogna poi stabilire il prezzo delle nuove quote: è qui che si ridiscutono cap e sconto.

Su un aspetto conviene essere precisi. Un credito postergato si può usare per sottoscrivere l’aumento di capitale, e anzi è proprio la destinazione coerente con la sua natura: un finanziamento che “sarebbe stato ragionevole” fare come conferimento diventa, finalmente, conferimento. La società ne ricava un patrimonio netto più alto e un indebitamento più basso. Il fondo ottiene una partecipazione al posto di un credito che, finché dura la crisi, non può riscuotere.

Se la conversione si accompagna a un taglio delle perdite, come la riduzione del capitale per perdite e la successiva ricostituzione, l’operazione va costruita con una situazione patrimoniale aggiornata e un calendario preciso delle delibere. In questo caso conviene coordinarla con la composizione negoziata, così che gli altri creditori vedano un piano completo e non una mossa isolata a favore del socio.

“Quando il fondo è già socio, il primo lavoro non è negoziare lo sconto: è dimostrare con i numeri che il rimborso, oggi, non si può pretendere. Su quella base la conversione diventa la soluzione che conviene a tutti”, spiega l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

Giurisprudenza dedicata

Oltre alle pronunce già citate, va ricordata Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166: la postergazione si applica anche quando il finanziamento è stato fatto in forme diverse dal contratto di credito. È utile quando il bridge è stato erogato con strumenti atipici, come un acconto su futuro aumento di capitale poi non deliberato.

Profilo 3 – La società finanziata da un fondo che non è ancora socio

La tua situazione

Il fondo non ha quote. Ha firmato con la tua società un contratto di finanziamento con diritto di conversione: entrerà nel capitale solo se e quando ci sarà il round, o se eserciterà l’opzione. Oggi è, formalmente, un finanziatore come una banca, con un contratto più sofisticato. La scadenza si avvicina e il fondo non ha interesse a convertire in una società che vale meno del cap.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione le regole proteggono meno di quanto speri. L’art. 2467 c.c. riguarda i finanziamenti dei soci: se il fondo non è socio, la postergazione non si applica automaticamente.

La Cassazione (Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30725) ha affermato che il credito da finanziamento postergabile presuppone un rapporto sociale in essere e ha escluso l’estensione analogica ad altre situazioni. Il fondo che non ha mai avuto quote parte quindi da una posizione di creditore ordinario.

La giurisprudenza guarda però alla sostanza, non all’etichetta:

  • sono finanziamenti postergabili anche quelli infragruppo “discendenti” fatti attraverso una società intermediaria, proprio per contrastare finalità elusive (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18599);
  • somme anticipate a un’impresa in crisi sono finanziamenti se servono a farla proseguire, indipendentemente dalla qualifica formale (Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18591);
  • forniture reiterate senza recupero dei crediti possono costituire un finanziamento postergabile nei rapporti tra controllante e controllata (Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2025, n. 22410).

Per questo profilo bisogna chiedersi se il fondo sia davvero un estraneo. Può darsi che un veicolo dello stesso gestore detenga già quote. Può darsi che il fondo eserciti, attraverso i diritti contrattuali (veto, nomina di amministratori, consenso sulle operazioni straordinarie), un’influenza paragonabile a quella di un socio. Può darsi che il finanziamento sia stato concesso insieme a un patto parasociale con i fondatori. Se il fondo è parte di un gruppo che controlla la società, conta anche l’art. 2497-quinquies c.c. sui finanziamenti infragruppo. Sono questioni da dimostrare, non da presumere: l’onere della prova grava su chi le invoca.

Se il fondo è davvero un terzo, il suo credito è chirografario ed esigibile alla scadenza. Il fondo può:

  • chiedere un decreto ingiuntivo sulla base del contratto e della prova dell’erogazione;
  • ottenere la provvisoria esecuzione se il credito è fondato su prova scritta e ricorrono i presupposti dell’art. 642 c.p.c.;
  • notificare un precetto e procedere con pignoramento presso terzi su conti e crediti verso clienti;
  • se la società non è una startup protetta né un’impresa minore, chiedere la liquidazione giudiziale.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Prestito convertibile di 1.150.000 € all’8% annuo, scadenza originaria 31 marzo 2026, prorogata una volta di sei mesi. Il fondo non ha concesso la seconda proroga. Debito esigibile al 30 settembre 2026, comprensivo di interessi, per circa 1.334.000 €.

Se il fondo ottiene un decreto ingiuntivo notificato il 3 novembre 2026, il termine per l’opposizione è di 40 giorni (art. 641 c.p.c.) e cadrebbe il 13 dicembre 2026, una domenica. Slitta quindi a lunedì 14 dicembre 2026. Agosto qui non c’entra. Ma se lo stesso decreto fosse stato notificato il 20 luglio, la sospensione feriale (L. 742/1969) avrebbe congelato il termine dal 1° al 31 agosto: 11 giorni a luglio, sospensione, poi altri 29 giorni da settembre. Il termine sarebbe scaduto il 29 settembre 2026.

Se nello stesso periodo la società ha già depositato un’istanza di composizione negoziata, i termini di quel procedimento corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).

I rischi specifici

Il rischio principale, per questo profilo, è la velocità del fondo. Un finanziatore professionale con un contratto ben scritto può passare dalla scadenza al pignoramento dei conti in poche settimane. Un pignoramento sul conto operativo può fermare un’impresa che sarebbe stata risanabile.

Altri rischi:

  • cross-default: la scadenza del prestito del fondo fa scattare clausole di decadenza in altri contratti, come leasing, finanziamenti bancari o contratti con clienti strategici;
  • escussione delle garanzie dei fondatori, se il fondo le ha ottenute (vedi profilo 5);
  • perdita di controllo del tavolo: il fondo, creditore principale, può condizionare le trattative con gli altri creditori.

Le mosse giuste

  1. Mappa dei diritti del fondo: contratto di finanziamento, patti parasociali, side letter, eventuali quote di veicoli collegati. Serve a capire se la qualifica di “terzo” regge.
  2. Calendario delle scadenze: data di rimborso, periodi di grazia, notifiche richieste per il default. Spesso il contratto concede giorni che il fondo non ricorda.
  3. Istanza di composizione negoziata prima che parta l’esecuzione, con richiesta di misure protettive (art. 18 CCII). La pubblicazione dell’istanza nel registro imprese impedisce al fondo di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, salva la conferma del tribunale.
  4. Proposta strutturata al fondo: conversione a condizioni riviste, rimborso parziale in più rate con garanzie su crediti futuri, oppure cessione del credito a un nuovo investitore.
  5. Se arriva il decreto ingiuntivo, valutazione dell’opposizione nei 40 giorni. La sospensione feriale vale per l’opposizione, ma non per l’eventuale precetto successivo.

Come si difende la società se il fondo chiede il decreto ingiuntivo

Se il fondo deposita un ricorso per decreto ingiuntivo, la società lo scopre solo alla notifica. Da quel momento ha 40 giorni per l’opposizione (art. 641 c.p.c.). È un giudizio ordinario di cognizione, quindi in agosto i termini sono sospesi. Le difese possibili, per un prestito convertibile, sono di solito queste:

  • inesigibilità del credito, perché la scadenza non è ancora arrivata o perché il contratto prevedeva la conversione automatica, non il rimborso;
  • postergazione, se si riesce a dimostrare che il fondo, direttamente o tramite veicoli collegati, era sostanzialmente un socio finanziatore;
  • contestazione degli importi: interessi calcolati su basi errate, premi di rimborso non dovuti o eccessivi, interessi di mora sovrapposti agli interessi corrispettivi;
  • eccezioni contrattuali, come il mancato rispetto delle procedure di notifica del default o dei periodi di grazia previsti dal contratto.

Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, nell’opposizione si può chiedere la sospensione dell’esecutorietà (art. 649 c.p.c.), allegando gravi motivi. Se nel frattempo il fondo ha notificato il precetto, i termini per opporsi all’esecuzione e agli atti esecutivi non beneficiano della sospensione feriale. La strada più efficace resta spesso un’altra: depositare in tempo l’istanza di composizione negoziata, perché le misure protettive impediscono al fondo di iniziare o proseguire le esecuzioni.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30725 è il punto di partenza: senza rapporto sociale non c’è postergazione per analogia. Va letta insieme a Cass. n. 18591/2025 e n. 18599/2025, che guardano alla sostanza economica dell’operazione. La difesa di questo profilo si gioca tra questi due poli.

Profilo 4 – La S.p.A. o scale-up con un prestito obbligazionario convertibile

La tua situazione

La tua società è cresciuta: è una S.p.A., magari non quotata, con più investitori istituzionali. Il fondo ha sottoscritto, da solo o con altri, un prestito obbligazionario convertibile in azioni deliberato ai sensi dell’art. 2420-bis c.c. Le obbligazioni scadono, il prezzo di conversione è molto sopra il valore attuale delle azioni e nessuno vuole convertire. Gli obbligazionisti vogliono il rimborso.

Cosa cambia per te

La tua situazione ha due particolarità.

La prima: il debito non è verso un solo creditore, ma verso una massa organizzata di obbligazionisti. Le modifiche delle condizioni del prestito, come scadenza, interessi o rapporto di conversione, si decidono di regola nell’assemblea degli obbligazionisti (art. 2415 c.c.), con le maggioranze di legge, e il rappresentante comune (artt. 2417-2418 c.c.) ne cura l’esecuzione. Anche se il fondo detiene la maggioranza dei titoli, la rinegoziazione segue regole collettive. Per lo stesso motivo un accordo raggiunto con quella maggioranza può vincolare anche le minoranze.

La seconda: la postergazione dell’art. 2467 c.c. è stata scritta per le S.r.l., ma non è esclusa per le S.p.A. La Cassazione la ritiene estensibile alle S.p.A. “chiuse” o familiari (Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15866). Si applica anche quando le condizioni della società erano note al socio finanziatore o la sua posizione è simile a quella del socio di S.r.l. (Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291). Un fondo che è già azionista rilevante, con un amministratore nel consiglio e accesso pieno ai dati, è proprio il socio “informato” di cui parla la Cassazione. Se il prestito convertibile è stato sottoscritto da quel fondo, l’eccezione di postergazione è sostenibile anche in una S.p.A. Va valutata in concreto, considerando dimensioni e assetto della compagine.

Nelle procedure con classi, come il concordato preventivo, i creditori postergati possono votare in una classe separata, purché il loro trattamento rispetti la postergazione (Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348). L’art. 102 CCII aggiunge un incentivo concreto: i finanziamenti dei soci in esecuzione del concordato sono prededucibili fino all’80%, e per l’intero importo se il finanziatore diventa socio in esecuzione del piano.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Prestito obbligazionario convertibile da 3.400.000 €, 3.400 obbligazioni da 1.000 €, cedola 5%, scadenza 1° dicembre 2026 (martedì), prezzo di conversione 12,40 € per azione. Valore stimato delle azioni oggi: 4,10 €.

  • Il fondo A detiene 2.380 obbligazioni (70%). Altri due investitori detengono le restanti 1.020.
  • Convertendo al prezzo contrattuale, il fondo A riceverebbe circa 191.935 azioni (2.380.000 / 12,40), che valgono oggi circa 786.900 €. È molto meno del rimborso di 2.380.000 €. Nessuno ha interesse a convertire alle condizioni originarie.
  • Rinegoziazione possibile: prezzo di conversione ridotto a 4,50 €, conversione obbligatoria e nuova finanza per 900.000 € dallo stesso fondo. Il fondo A riceverebbe circa 528.889 azioni sulle sole obbligazioni.

Il risultato economico dipende dal numero di azioni in circolazione, che qui non serve definire. Il punto è un altro: sotto il valore di conversione la trattativa non si fa sul “se” convertire, ma sul “prezzo” a cui convertire, e quel prezzo si discute meglio davanti a un esperto e a un piano attestato.

I rischi specifici

Il rischio principale, per questo profilo, è il default a catena: scadenza delle obbligazioni non pagate, decadenza dal beneficio del termine negli altri finanziamenti, segnalazioni negative, impossibilità di chiudere bilancio in continuità. Se la società supera i parametri dell’impresa minore e non è una startup protetta, gli obbligazionisti possono chiederne la liquidazione giudiziale.

Altri rischi:

  • minoranze di obbligazionisti che impugnano le delibere dell’assemblea;
  • tempi di convocazione e quorum incompatibili con la scadenza, se nessuno si muove per tempo;
  • responsabilità degli amministratori per il ritardo nell’adottare le misure di ricapitalizzazione (artt. 2446-2447 c.c.).

Le mosse giuste

  1. Esame del regolamento del prestito: clausole di modifica, eventi di rimborso anticipato, quorum, poteri del rappresentante comune.
  2. Verifica della posizione dei sottoscrittori per capire se l’eccezione di postergazione è sostenibile verso il fondo-azionista. Le valutazioni sono diverse per sottoscrittori esterni.
  3. Piano di risanamento e convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti con una proposta di proroga e modifica del prezzo di conversione.
  4. Composizione negoziata se le trattative rischiano di andare oltre la scadenza: le misure protettive fermano le azioni esecutive mentre si discute.
  5. Accordo di ristrutturazione o concordato in continuità con classe dedicata agli obbligazionisti e nuova finanza del fondo valorizzata dall’art. 102 CCII.

Il calendario dell’assemblea degli obbligazionisti

Per chi è nella tua posizione il tempo si misura a ritroso dalla scadenza dei titoli. L’assemblea degli obbligazionisti va convocata secondo le regole dell’assemblea straordinaria, con i termini di preavviso previsti dallo statuto e dalla legge. Prima della convocazione serve una proposta già discussa con il fondo capofila, altrimenti si rischia un voto contrario che irrigidisce le posizioni. In concreto:

  • almeno due o tre mesi prima della scadenza, presentazione della situazione e prime trattative informali con il fondo e il rappresentante comune;
  • definizione della proposta (proroga, nuovo prezzo di conversione, eventuale conversione obbligatoria, nuova finanza) e, se serve, attestazione di un professionista indipendente sul piano;
  • convocazione dell’assemblea con un ordine del giorno chiaro, in modo da ridurre i margini di impugnazione;
  • in parallelo, valutazione dell’istanza di composizione negoziata, così che una scadenza non pagata non trovi la società senza protezioni.

Muoversi a ridosso della scadenza significa trattare con un creditore che ha già il diritto al rimborso in tasca. Muoversi prima significa trattare con un investitore che ha ancora tutto l’interesse a far funzionare la società.

Giurisprudenza dedicata

Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15866 (art. 2467 estensibile alle S.p.A. chiuse o familiari) e Cass. n. 16291/2018 (socio informato) sono i riferimenti per sostenere la postergazione verso il fondo-azionista. Cass. n. 16348/2018 è il riferimento per il trattamento in classe separata nelle procedure.

Profilo 5 – Il fondatore-amministratore che ha firmato le garanzie

La tua situazione

Sei il fondatore. Hai le quote, sei amministratore delegato e, per convincere il fondo, hai firmato una fideiussione personale, un pegno sulle tue quote o un impegno di riacquisto. Oppure non hai firmato garanzie, ma sei tu a dover decidere se pagare il fondo, se convocare l’assemblea per le perdite, se depositare un’istanza. Il prestito che scade è della società, ma il rischio è tuo.

Cosa cambia per te

Per chi è nella tua posizione il problema è doppio: patrimoniale, perché le garanzie possono essere escusse, e di responsabilità, perché le scelte di gestione possono esserti contestate.

Sul piano delle garanzie, le misure protettive della composizione negoziata riguardano il patrimonio dell’impresa. Possono essere estese ai garanti, ma non automaticamente. I tribunali decidono caso per caso.

  • Il Tribunale di Brescia (ordinanza del 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025) ha confermato le misure protettive per 120 giorni e le ha estese ai terzi garanti coobbligati per le stesse posizioni debitorie, perché le azioni esecutive colpivano sia le società sia i garanti e la conferma era necessaria al risanamento.
  • Il Tribunale di Verona (12 agosto 2026), in una composizione negoziata di gruppo, ha invece negato l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali. Ha ritenuto l’escussione “neutra”, perché il garante si sostituisce al creditore. Ha pesato che i garanti non avessero offerto il proprio patrimonio al piano e che la misura avrebbe prodotto effetti irreversibili a danno dei creditori delle società.

Per te la lezione è precisa: l’estensione delle protezioni ai garanti si ottiene solo se dimostri che l’escussione compromette il risanamento e, possibilmente, se metti a disposizione del piano qualcosa di tuo.

Sul piano della responsabilità, la regola più importante è quella vista nel profilo 2. Se il fondo è socio e il finanziamento è postergato, rimborsarlo in crisi espone l’amministratore al risarcimento (Cass. n. 15196/2024). La pressione del fondo non è una scusa. A questo si aggiungono gli obblighi di adeguati assetti (art. 2086 c.c.) e quelli in caso di perdite (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.). La Cassazione ha ricordato che il credito postergato, anche se inesigibile, è comunque un debito scaduto da considerare quando si valuta l’insolvenza, almeno nella liquidazione controllata (Cass. civ., Sez. I, n. 17508/2025). La postergazione, quindi, non nasconde la crisi: la rende solo meno aggressiva.

Per i profili penali legati a pagamenti preferenziali o ad atti compiuti durante la crisi va sentito un difensore penale. Non è materia da affrontare da soli.

I numeri

Ipotesi dimostrativa. Fideiussione del fondatore a garanzia del prestito convertibile, limitata a 250.000 €. Patrimonio personale: abitazione con mutuo residuo, 38.400 € di liquidità, quote della società di valore incerto.

  • Se il fondo escute la fideiussione, il fondatore deve pagare fino a 250.000 € e diventa creditore in regresso verso la società per lo stesso importo. Se la società è in crisi, quel credito vale poco.
  • Se il fondatore mette a disposizione del piano, per esempio, 30.000 € di nuova finanza e il pegno sulle quote, ha argomenti concreti per chiedere che le misure si estendano anche a lui (sul modello di Brescia).
  • Se il debito personale diventa insostenibile, il fondatore come persona fisica può valutare gli strumenti del sovraindebitamento con l’OCC. È una via separata da quella della società, ma da coordinare con essa.

I rischi specifici

Il rischio principale per il fondatore è restare l’unico ad aver pagato: la società rinegozia con il fondo, ma il fondo escute la fideiussione prima che l’accordo sia chiuso. Oppure il fondatore paga il fondo per evitare l’escussione e poi si vede contestare il pagamento.

Altri rischi:

  • perdita del controllo: il pegno sulle quote, se escusso, consegna la società al fondo;
  • clausole di drag-along o di leaver nei patti parasociali che si attivano con il default;
  • azione di responsabilità del curatore o del liquidatore in caso di procedura successiva.

Le mosse giuste

  1. Inventario delle garanzie rilasciate e delle clausole dei patti parasociali collegate al default.
  2. Separazione dei ruoli: le decisioni sul rimborso al fondo vanno prese dall’organo amministrativo con una situazione patrimoniale documentata, non con una telefonata.
  3. Istanza di composizione negoziata con richiesta di estensione delle misure ai garanti, motivata con il nesso tra escussione e risanamento e accompagnata, se possibile, da un apporto personale.
  4. Negoziazione di un accordo che liberi o riduca le garanzie in cambio della conversione o di nuove condizioni per il fondo.
  5. Valutazione separata della posizione personale del fondatore, compresi gli strumenti del sovraindebitamento se necessari.

Cosa mettere a verbale, da amministratore

La tua miglior difesa futura è la documentazione di oggi. Quando l’organo amministrativo decide come comportarsi con il prestito del fondo, il verbale dovrebbe contenere almeno:

  • la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, con il rapporto tra indebitamento e patrimonio netto e un prospetto di cassa dei mesi successivi;
  • la qualificazione del credito del fondo: socio o terzo, postergato o no, con le ragioni;
  • le alternative valutate: rimborso, proroga, conversione, composizione negoziata, altri strumenti, con i motivi della scelta;
  • la gestione di eventuali conflitti di interessi, se il fondo ha un proprio rappresentante nel consiglio o se il fondatore è garante;
  • le misure sul capitale se le perdite superano le soglie di legge.

Questo verbale serve a due scopi. Verso il fondo, rende credibile il rifiuto di rimborsare o la richiesta di rinegoziare. Verso un eventuale curatore o liquidatore, dimostra che le scelte sono state fatte con informazioni adeguate e nell’interesse della società e dei creditori. Gli adeguati assetti dell’art. 2086 c.c. non sono un adempimento formale: sono lo strumento che permette di vedere la scadenza del convertibile mesi prima, quando ci sono ancora opzioni.

Giurisprudenza dedicata

Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025 (R.G. 1037/2025) e Trib. Verona 12 agosto 2026 vanno letti insieme. Entrambi ammettono, in astratto, che le protezioni possano riguardare i garanti. Il risultato dipende da quanto il garante dimostra e da quanto contribuisce.

Tre scadenze convertibili, tre esiti

Ecco tre simulazioni parallele dello stesso problema: un prestito convertibile del fondo che scade senza conversione. Sono esercizi dimostrativi con importi ipotetici, non casi reali.

Simulazione A – Startup innovativa minore, fondo terzo

  • Debito verso il fondo: 545.776 € in scadenza il 30 novembre 2026.
  • Status: iscritta da 26 mesi, impresa minore. Nessun pegno, nessuna garanzia personale.
  • Il fondo non converte e chiede il rimborso.

Sviluppo: il fondo non può chiedere la liquidazione giudiziale perché la società è una startup minore. Può però ottenere un decreto ingiuntivo. Se lo notifica il 16 novembre 2026, prima ancora della scadenza effettiva, il decreto è contestabile per mancanza di esigibilità. Se lo notifica dopo il 30 novembre, il termine di 40 giorni per opporsi corre ordinariamente. La società deposita, prima che il fondo agisca, un’istanza di composizione negoziata compatibile con la sua dimensione, oppure un concordato minore con l’OCC. In parallelo propone la conversione con un cap a 4.800.000 €.

Esito: se il fondo accetta, il debito sparisce e il fondo ottiene circa il 10,2%. Se rifiuta, il concordato minore permette di proporre un pagamento parziale del credito chirografario con la continuità aziendale, soggetto alle regole di voto e di omologazione di quella procedura.

Simulazione B – S.r.l. ordinaria, fondo socio al 18%

  • Bridge convertibile: 640.250 € in scadenza il 30 novembre 2026.
  • Patrimonio netto: 92.600 €. Altri debiti: 1.184.300 €.
  • Il fondo chiede il rimborso integrale e minaccia l’azione giudiziale.

Sviluppo: gli amministratori deliberano di non rimborsare, motivando con l’art. 2467 c.c. e allegando la situazione patrimoniale. Il fondo chiede un decreto ingiuntivo. Nell’opposizione la società eccepisce la postergazione: il credito è temporaneamente inesigibile (Cass. n. 15196/2024; Cass. n. 12994/2019). Nel frattempo la società propone una conversione con 300.000 € di nuova finanza autorizzata come prededucibile (art. 22, comma 1, lett. b, CCII) nell’ambito di una composizione negoziata.

Esito: il fondo ha davanti un credito che non può riscuotere finché dura la crisi e che in liquidazione verrebbe pagato per ultimo. La conversione gli dà invece una quota di una società ricapitalizzata e una nuova finanza protetta. Il rifiuto motivato del rimborso diventa la base della trattativa, non il suo ostacolo.

Simulazione C – S.p.A. con obbligazioni convertibili e fondatore garante

  • Obbligazioni convertibili: 3.400.000 € in scadenza il 1° dicembre 2026, di cui il 70% al fondo azionista.
  • Fideiussione del fondatore a garanzia di un finanziamento bancario collegato: 410.000 €.
  • Cross-default nel contratto bancario.

Sviluppo: il 16 novembre 2026 la società deposita l’istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive, anche verso i garanti. Ipotizzando la pubblicazione il giorno successivo, 17 novembre, una conferma per 120 giorni porterebbe le misure fino a circa il 17 marzo 2027. Con proroga, la durata complessiva non può superare i 240 giorni, quindi fino a circa il 15 luglio 2027. Sono date dimostrative: il calcolo effettivo dipende dal provvedimento. Nel frattempo si convoca l’assemblea degli obbligazionisti con una proposta di proroga e un nuovo prezzo di conversione a 4,50 €.

Esito: se il fondo, con il 70%, vota a favore, la modifica vincola anche le minoranze nei limiti di legge. L’estensione delle misure al fondatore dipende dal nesso con il risanamento, sul modello di Trib. Brescia 2025. Se il fondatore non offre nulla al piano, il precedente di Trib. Verona 2026 dice che può essere negata.

Quando appartieni a più profili insieme

Nella realtà i profili si sovrappongono quasi sempre. Ecco i casi misti più frequenti e come si combinano le regole.

Startup innovativa con il fondo già socio

È il caso più comune. Le due tutele si sommano. Lo status di startup tiene lontana la liquidazione giudiziale se l’impresa è minore. La postergazione dell’art. 2467 c.c. rende il credito del fondo-socio inesigibile durante la crisi. Attenzione però: le due tutele hanno scadenze diverse. Lo status finisce con il triennio, o con le proroghe. La postergazione finisce quando la crisi è superata (Cass. n. 21422/2022). Una startup che esce dalla sezione speciale resta protetta dalla postergazione, ma perde lo scudo concorsuale.

Fondo che è terzo per un veicolo e socio per un altro

Molti gestori investono attraverso più fondi o veicoli. Il veicolo A ha le quote dal round precedente, il veicolo B ha sottoscritto il prestito convertibile. Formalmente B non è socio. Nella sostanza, se A e B fanno capo allo stesso gestore e agiscono in modo coordinato, si può sostenere che il finanziamento sia “indiretto”. La Cassazione ha già riconosciuto la postergazione dei finanziamenti fatti tramite intermediari per contrastare l’elusione (Cass. n. 18599/2025). Anche qui la prova è decisiva: documenti del gestore, comunicazioni, patti parasociali.

Fondatore che è anche finanziatore

A volte il fondatore ha prestato denaro alla società accanto al fondo, con lo stesso strumento convertibile. Il suo credito è postergato come quello del fondo, se ricorrono i presupposti. Se il fondo ottiene un rimborso e il fondatore no, la disparità va valutata con attenzione nelle procedure. Se il fondatore si rimborsa da solo prima della crisi conclamata, rischia di dover restituire (art. 164, comma 2, CCII).

S.r.l. con titoli di debito convertibili sottoscritti da più investitori

L’art. 2483 c.c. consente alle S.r.l. di emettere titoli di debito se l’atto costitutivo lo prevede, solo a favore di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale. Le regole di modifica sono quelle stabilite dalla delibera di emissione. Se tra i sottoscrittori c’è il fondo-socio, la postergazione si applica alla sua quota di titoli ma non necessariamente a quella degli altri. In una trattativa questo produce gruppi di creditori con posizioni diverse.

Fondo socio che ha in mano anche le garanzie del fondatore

Il fondo è socio, il bridge è postergato, ma il fondatore ha firmato una fideiussione a garanzia del rimborso. Qui le regole si combinano in modo meno ovvio. La postergazione riguarda il rapporto tra il fondo e la società. Non dice nulla, di per sé, sul rapporto tra il fondo e il garante. Il fondo potrebbe tentare di escutere la fideiussione proprio perché non può farsi pagare dalla società. Il fondatore, a sua volta, potrebbe opporre le eccezioni che spettano al debitore principale, nei limiti del contratto di garanzia, che spesso contiene clausole “a prima richiesta” o di rinuncia alle eccezioni.

La soluzione passa di solito dalla trattativa unitaria: conversione del credito, liberazione della garanzia, eventuale apporto del fondatore. Se serve tempo, va chiesta l’estensione delle misure protettive anche al garante, sul modello di Trib. Brescia 2025. Per chi è in questa posizione, la garanzia personale è spesso la vera leva del fondo: va neutralizzata nella stessa operazione in cui si risolve il debito della società, non dopo.

Società in crisi che sta per diventare grande

Se la startup supera i parametri dell’impresa minore, per esempio con un attivo o ricavi in crescita, cambia anche il regime concorsuale: la liquidazione giudiziale torna in gioco, almeno su base volontaria. Il paradosso è che una crescita dei numeri, senza crescita della cassa, può peggiorare la posizione verso il fondo.

Il confronto tra i profili

La tabella riassume le differenze. Le sezioni dei singoli profili ne spiegano le ragioni e i limiti.

Aspetto Startup innovativa S.r.l., fondo socio Fondo non socio S.p.A. con obbligazioni Fondatore-garante
Il fondo può chiedere la liquidazione giudiziale? No, se minore (art. 31 D.L. 179/2012, art. 37 CCII) Sì, se non minore Sì, se non minore Sì, se non minore Non sulla società in quanto garante; sì azioni personali
Postergazione art. 2467 c.c. Sì, se il fondo è socio Sì, se c’è squilibrio Di regola no (Cass. 30725/2023), salvo sostanza Possibile se S.p.A. chiusa (Cass. 15866/2024) Riguarda il suo eventuale credito
Strumento di crisi tipico Sovraindebitamento o composizione negoziata Composizione negoziata, accordi Composizione negoziata con misure protettive Accordi, concordato in continuità Estensione misure, sovraindebitamento personale
Sospensione feriale Esclusa nel CCII (art. 9 c.1); vale nell’opposizione a decreto ingiuntivo Idem Idem Idem Idem
Rischio principale Perdita dello status Rimborsare in crisi Esecuzione rapida Default a catena Escussione delle garanzie
Leva negoziale Conversione e proroghe di status Inesigibilità del credito Misure protettive Assemblea obbligazionisti e art. 102 CCII Apporto al piano

Come si legge la tabella? La riga della postergazione e quella della liquidazione giudiziale vanno sempre guardate insieme. Una startup minore con il fondo socio ha entrambe le protezioni. Una S.p.A. non minore con un fondo esterno non ne ha nessuna, e deve contare solo sulle misure protettive della composizione negoziata o sugli strumenti di regolazione della crisi. In mezzo stanno le situazioni più frequenti, in cui una protezione c’è e l’altra no.

La riga della sospensione feriale è uguale per tutti, ed è giusto così: la regola non dipende dal profilo ma dal procedimento. Nei procedimenti del CCII i termini corrono anche in agosto (art. 9, comma 1). Nell’opposizione a decreto ingiuntivo si sospendono dal 1° al 31 agosto. Nelle esecuzioni no.

La riga della leva negoziale è quella che conta di più nella pratica. Ogni profilo ha un argomento forte da mettere sul tavolo, e la strategia consiste nell’usarlo per primo: lo status per la startup, l’inesigibilità per la S.r.l. con il fondo socio, le misure protettive per chi ha davanti un fondo terzo, le regole collettive del prestito per la S.p.A., l’apporto personale per il fondatore.

Le domande che valgono per tutti

Se il fondo converte all’ultimo momento, la crisi è risolta?

Non necessariamente. La conversione elimina il debito verso il fondo e rafforza il patrimonio netto, ma non porta cassa. Se la società ha altri debiti scaduti, la crisi resta. Per questo la conversione va quasi sempre abbinata a nuova finanza, da negoziare nello stesso momento.

Posso chiedere al tribunale di prorogare la scadenza del prestito?

Il tribunale non riscrive i contratti. Nella composizione negoziata, però, l’esperto può favorire la rinegoziazione e le misure protettive impediscono al fondo di agire esecutivamente nel frattempo. In un concordato o in un accordo di ristrutturazione la scadenza può essere modificata dal piano, secondo le regole di quegli strumenti.

Cosa succede se il fondo cede il credito a un altro investitore?

Il cessionario acquista il credito con le sue caratteristiche. Se il credito era postergato, resta postergato anche dopo l’uscita o la cessione (Cass. n. 21422/2022). Se il fondo era terzo, il cessionario sarà terzo, salvo che sia collegato alla società.

Ad agosto i termini si fermano?

Dipende dal procedimento. I termini dei procedimenti disciplinati dal CCII, cioè composizione negoziata, misure protettive, concordato e loro reclami, corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). L’opposizione a decreto ingiuntivo, che è un giudizio civile ordinario, beneficia della sospensione dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Precetto e pignoramento no.

Se apro la composizione negoziata, il fondo può revocarmi il finanziamento?

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, per il solo fatto della richiesta, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza. Il contratto di finanziamento già erogato, però, non è un contratto con prestazioni ancora dovute dal fondo. Se il prestito è già scaduto, il problema non è la revoca ma l’esecuzione, e le misure protettive servono proprio a fermarla.

Il fondo può chiedere la liquidazione controllata della startup minore?

La liquidazione controllata può essere chiesta anche da un creditore, nei casi e con i limiti previsti dal CCII. Per questo una startup minore non è del tutto al riparo dall’iniziativa del fondo: è al riparo dalla liquidazione giudiziale. Ricordiamo che, ai fini dell’insolvenza, anche il credito postergato conta come debito scaduto (Cass. n. 17508/2025). In questi casi una proposta di concordato minore o una trattativa documentata sono gli argomenti più solidi da opporre.

Interessi di mora e premi di rimborso sono sempre dovuti?

Non sempre negli importi chiesti. Il contratto va letto per capire se gli interessi corrispettivi e quelli di mora si sommano, da quando decorrono e se il premio di rimborso è previsto anche in caso di mancata conversione per cause non imputabili alla società. Nelle trattative, e nell’eventuale opposizione, sono voci che si possono ridurre. Nelle procedure, il credito del fondo viene ammesso per l’importo dovuto secondo le regole della procedura, e gli interessi successivi seguono la disciplina del singolo strumento.

Il fondo può pretendere di convertire alle sue condizioni quando gli conviene?

Solo se il contratto gli attribuisce un’opzione di conversione e nei tempi previsti. La conversione richiede comunque una delibera di aumento del capitale, che spetta all’assemblea o, se delegato, all’organo amministrativo. Se il contratto non dà al fondo questo diritto, la conversione è una scelta che si negozia, non un obbligo della società.

Le pronunce che contano, ordinate per profilo

Ecco le pronunce citate nella guida, raggruppate per il profilo cui si applicano di più. Il principio è riformulato in parole proprie.

Per la startup innovativa

  1. Trib. Firenze, 29 novembre 2024, n. 249. Prima di aprire la liquidazione controllata di una S.r.l. startup, il tribunale verifica nel merito i requisiti dell’art. 25 D.L. 179/2012, come spese in R&S e titolarità del software. Rilevanza: lo scudo concorsuale si difende con la sostanza, non con il solo certificato.
  2. Cass. civ., 16 gennaio 2024, n. 1587 (richiamata da Trib. Firenze n. 249/2024). L’iscrizione nella sezione speciale ha valore di pubblicità-notizia e non impedisce la verifica giudiziale dei requisiti. Rilevanza: il fondo può contestare lo status della startup.

Per la S.r.l. con il fondo socio

  1. Cass. civ., Sez. I, 30 maggio 2024, n. 15196. La postergazione opera durante la vita della società. Il credito del socio è temporaneamente inesigibile e gli amministratori che rimborsano in violazione rispondono del danno. Il rimborso nell’anno anteriore al fallimento si recupera con revocatoria speciale. Rilevanza: è la base del rifiuto motivato di rimborsare il bridge.
  2. Cass. civ., Sez. I, 15 maggio 2019, n. 12994. L’organo amministrativo deve rifiutare il rimborso in situazione di crisi. La crisi si valuta alla concessione e alla richiesta di rimborso. Rilevanza: definisce il momento della valutazione.
  3. Cass. civ., Sez. I, 31 gennaio 2019, n. 3017. “In qualsiasi forma” comprende ogni attribuzione patrimoniale con obbligo di restituzione, a prescindere dalla quota posseduta. Rilevanza: vale anche per il fondo con una partecipazione minima.
  4. Cass. civ., Sez. I, 6 luglio 2022, n. 21422. La postergazione sopravvive all’uscita del socio o alla cessione della quota e cessa con il superamento della crisi. Rilevanza: la cessione del credito o della quota non libera il fondo dalla regola.
  5. Cass. civ., Sez. I, 31 luglio 2025, n. 22166. La postergazione vale anche per finanziamenti fatti in forme diverse dal contratto di credito. Rilevanza: copre strumenti atipici come i bridge sotto forma di versamenti.

Per il fondo non ancora socio

  1. Cass. civ., Sez. I, 6 novembre 2023, n. 30725. Il finanziamento postergabile presuppone un rapporto sociale in essere. Non si estende per analogia a crediti di diversa natura. Rilevanza: il fondo puramente terzo parte da creditore ordinario.
  2. Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18591. Le somme anticipate a un’impresa in crisi per farla proseguire sono finanziamenti indipendentemente dalla qualifica formale. Rilevanza: conta la funzione economica del prestito.
  3. Cass. civ., Sez. I, 8 luglio 2025, n. 18599. Sono postergati anche i finanziamenti infragruppo fatti tramite una società intermediaria, per contrastare l’elusione. Rilevanza: utile quando il convertibile è sottoscritto da un veicolo diverso da quello che detiene le quote.
  4. Cass. civ., Sez. I, 4 agosto 2025, n. 22410. Forniture reiterate da controllante a controllata in crisi, senza recupero dei crediti, possono costituire finanziamento postergabile. Rilevanza: conferma l’approccio sostanziale nei rapporti di gruppo.

Per la S.p.A. con obbligazioni convertibili

  1. Cass. civ., Sez. I, 6 giugno 2024, n. 15866. L’art. 2467 c.c. si applica alle S.r.l. ed è estensibile alle S.p.A. chiuse o familiari. Rilevanza: apre alla postergazione verso il fondo-azionista.
  2. Cass. civ., Sez. I, 20 giugno 2018, n. 16291. L’estensione alle S.p.A. è possibile quando le condizioni della società erano note al socio o la sua posizione è simile a quella del socio di S.r.l. Rilevanza: descrive il fondo con un consigliere nel board.
  3. Cass. civ., Sez. I, 21 giugno 2018, n. 16348. Nel concordato preventivo i creditori postergati possono votare in classe separata, se il trattamento rispetta la postergazione. Rilevanza: guida la costruzione delle classi.

Per il fondatore-amministratore e garante

  1. Trib. Brescia, ord. 17 aprile 2025, R.G. 1037/2025. Conferma delle misure protettive per 120 giorni in composizione negoziata ed estensione ai terzi garanti coobbligati, perché necessaria al risanamento. Rilevanza: mostra quando le protezioni si estendono al fondatore.
  2. Trib. Verona, 12 agosto 2026. In una composizione negoziata di gruppo, negata l’inibitoria dell’escussione delle garanzie personali, ritenuta neutra in assenza di apporto dei garanti al piano e per i suoi effetti irreversibili. Rilevanza: il garante deve dare qualcosa al piano per essere protetto.
  3. Cass. civ., Sez. I, n. 17508/2025. Nella liquidazione controllata il credito postergato, pur inesigibile, resta un debito scaduto da considerare ai fini dell’insolvenza. Rilevanza: la postergazione non elimina la crisi dalla valutazione degli amministratori.

Le massime delle pronunce di Cassazione sono state lette nelle rassegne di Brocardi ed ecnews, quella di Brescia nel testo pubblicato su iusletter, quelle di Firenze e Verona nei commenti pubblicati su diritto.it ed ecnews.

Cosa fa concretamente lo Studio Monardo, profilo per profilo

Ecco gli strumenti che lo Studio mette in campo quando un prestito convertibile del fondo scade in un’impresa in difficoltà.

  1. Leggiamo il contratto di finanziamento, il term sheet e i patti parasociali e individuiamo eventi di conversione, scadenze, periodi di grazia, clausole di default e di cross-default.
  2. Per le startup innovative verifichiamo lo status: data di iscrizione, scadenza del triennio, requisiti per le proroghe della L. 193/2024, dichiarazioni annuali. Stabiliamo così quale regime concorsuale si applica oggi e quale si applicherà alla scadenza del prestito.
  3. Per le società con il fondo socio ricostruiamo, con i commercialisti dello staff, la situazione patrimoniale alla data di erogazione e alla data della richiesta, e redigiamo il rifiuto motivato di rimborso ai sensi dell’art. 2467 c.c.
  4. Per i fondi formalmente terzi mappiamo i collegamenti tra veicoli, gestori e soci, per valutare se esistono elementi per sostenere un finanziamento indiretto.
  5. Prepariamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive e, dove serve, cautelari, compresa l’estensione ai garanti.
  6. Costruiamo la proposta di conversione o di rinegoziazione: nuovo cap, sconto, nuova finanza, eventuale autorizzazione del tribunale alla prededuzione dei finanziamenti soci (art. 22 CCII).
  7. Per le S.p.A. con obbligazioni convertibili curiamo la convocazione e la proposta all’assemblea degli obbligazionisti e il raccordo con il rappresentante comune.
  8. Difendiamo la società nell’opposizione al decreto ingiuntivo del fondo e nelle opposizioni esecutive, calcolando i termini secondo il regime corretto: sospensione feriale per la cognizione, nessuna sospensione per esecuzioni e procedimenti del CCII.
  9. Per il fondatore-garante valutiamo la posizione personale, negoziamo la riduzione o la liberazione delle garanzie e, se necessario, impostiamo il percorso di sovraindebitamento con l’OCC.
  10. Se la composizione non basta, impostiamo l’accordo di ristrutturazione o il concordato in continuità, con classi coerenti con la postergazione e valorizzazione della nuova finanza del fondo ai sensi dell’art. 102 CCII.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per gli imprenditori, la qualifica che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che la composizione negoziata colloca tra l’impresa e i suoi creditori. Conoscerne il ruolo dall’interno permette di preparare l’istanza, il piano e la proposta al fondo nel modo in cui un esperto li esaminerà. Per le startup minori e per i fondatori garanti contano invece le qualifiche di Gestore della crisi e fiduciario OCC, che riguardano gli strumenti del sovraindebitamento.

Lo staff unisce avvocati e commercialisti sullo stesso fascicolo: i numeri della postergazione e del piano li costruiscono i commercialisti, la strategia e gli atti gli avvocati. La linea resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore. Lo Studio non promette esiti: analizza, verifica, costruisce la strategia e la segue fino in fondo.

Prima il profilo, poi la mossa

Il primo passo è capire in quale profilo si trova la tua impresa. Il secondo è agire secondo le regole di quel profilo, non secondo quelle che valgono per altri. Una startup protetta, una S.r.l. con il fondo socio, una società finanziata da un terzo, una S.p.A. con obbligazioni e un fondatore garante hanno davanti lo stesso evento, la scadenza, ma rischi e leve diverse. Sbagliare profilo significa usare l’argomento sbagliato nel momento sbagliato: pagare un credito che si poteva rifiutare, oppure rifiutare un credito che il fondo poteva esigere subito.

Lo Studio Monardo segue questo tema perché unisce le competenze che servono. Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, l’Avv. Monardo conosce la sede in cui oggi si rinegozia un debito verso un fondo. Come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario OCC, conosce gli strumenti riservati alle startup minori e ai fondatori. Come avvocato cassazionista assicura una sola linea difensiva in ogni grado.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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