Società Di Servizi Alla PA In Crisi Con Il Factor Che Non Anticipa Più I Crediti Pubblici: Come La Tutela Uno Studio Legale?

Il problema in breve

Una società che lavora per la pubblica amministrazione (pulizie, mense, vigilanza, manutenzioni, servizi informatici, servizi socio-sanitari in appalto) incassa tardi, ma i costi li sostiene subito: stipendi a fine mese, contributi, IVA, fornitori. Per colmare questa distanza molte imprese cedono le fatture verso ASL, Comuni e Regioni a una società di factoring, che anticipa una percentuale del credito. Il meccanismo regge finché il factor accetta nuove cessioni. Quando comunica che non anticiperà più, riduce il plafond o chiede il rientro degli anticipi già erogati, la cassa si svuota in poche settimane.

Il rischio principale è che il blocco del factoring trasformi un ritardo di incasso in un’insolvenza vera e propria: stipendi non pagati, DURC irregolare, sospensione dei pagamenti da parte della stessa amministrazione e, infine, la perdita dei contratti pubblici. Ogni giorno conta, perché alcuni termini (quelli del factor, quelli della PA per rifiutare una nuova cessione, quelli per chiedere le misure protettive) corrono in parallelo.

Lo Studio Monardo segue questa materia per due ragioni precise. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce dall’interno la composizione negoziata, cioè lo strumento che consente di chiedere al tribunale di impedire a banche e intermediari finanziari di revocare le linee di credito per il solo fatto che l’impresa è in crisi. Inoltre coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario: il contratto di factoring è un contratto bancario-finanziario, e i crediti verso la PA intrecciano regole fiscali (DURC, verifiche presso l’agente della riscossione, IVA in split payment) che vanno lette insieme.

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Inquadramento normativo: factoring, cessione dei crediti pubblici e strumenti della crisi

Sul piano normativo il problema coinvolge tre blocchi di regole, che vanno distinti con cura.

1. Il contratto di factoring

Il factoring è disciplinato dalla L. 21 febbraio 1991, n. 52 sulla cessione dei crediti d’impresa e, per quanto non previsto, dagli artt. 1260 e seguenti del codice civile. La legge si applica quando il cedente è un imprenditore, i crediti sorgono da contratti stipulati nell’esercizio dell’impresa e il cessionario è una banca o un intermediario finanziario abilitato (art. 1 L. 52/1991). La legge consente anche la cessione in massa di crediti futuri, purché il debitore ceduto sia individuato e i crediti nascano da contratti da stipulare entro un orizzonte di ventiquattro mesi.

Va precisato che la regola di default della L. 52/1991 è la cessione pro solvendo: l’art. 4 prevede che il cedente garantisca la solvenza del debitore, salvo che il cessionario vi rinunci. In pratica, se l’ASL non paga, il factor si rivolge alla società cedente e chiede la restituzione dell’anticipo. Nella cessione pro soluto il rischio di mancato pagamento passa invece al factor.

In termini essenziali: il factoring con anticipazione, per una società di servizi alla PA, è un finanziamento garantito dai crediti pubblici; quando il factor smette di anticipare, l’impresa perde liquidità ma resta esposta, se la cessione è pro solvendo, al rischio che la PA paghi in ritardo.

Il contratto di factoring non obbliga di per sé il factor ad acquistare tutti i crediti futuri. Di norma prevede un plafond (limite massimo di esposizione), la facoltà del factor di accettare o rifiutare le singole cessioni, clausole di recesso con preavviso e clausole di risoluzione per inadempimento o per deterioramento del merito di credito. Il primo lavoro legale consiste quindi nel leggere il contratto: cosa il factor ha promesso, a quali condizioni può ritirarsi, con quale preavviso. Il recesso deve comunque rispettare i doveri di correttezza e buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.): un ritiro improvviso, senza preavviso o in violazione delle clausole pattuite, può essere contestato.

2. La cessione dei crediti verso la pubblica amministrazione

I crediti verso la PA hanno una disciplina più rigida rispetto a quelli verso privati. Per i contratti pubblici affidati con il nuovo Codice, l’art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 riprende la regola già contenuta nell’art. 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016: la cessione dei crediti derivanti dal contratto va fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, va notificata alle amministrazioni debitrici ed è efficace e opponibile se l’amministrazione non la rifiuta con comunicazione notificata a cedente e cessionario. Il termine per il rifiuto, che nel vecchio Codice era di quarantacinque giorni, nel D.Lgs. 36/2023 è di trenta giorni dalla notifica; le modalità di dettaglio sono nell’Allegato II.14. Per i crediti verso lo Stato restano richiamati gli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923, che impongono anch’essi la forma pubblica o autenticata e la notifica all’ufficio che deve disporre il pagamento.

La ratio di queste regole è duplice. L’amministrazione deve sapere con certezza a chi pagare; inoltre deve poter controllare che il cessionario sia un soggetto affidabile, perché il pagamento del corrispettivo è legato alla regolare esecuzione del servizio. Si aggiunge la tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010), che impone l’uso di conti dedicati e l’indicazione del codice identificativo di gara anche nei pagamenti al cessionario.

3. I ritardi di pagamento della PA

Il D.Lgs. 231/2002 fissa i termini di pagamento nelle transazioni commerciali con la PA: di regola trenta giorni dal ricevimento della fattura, sessanta giorni per gli enti del Servizio sanitario nazionale o quando l’esigenza sia giustificata dalla natura del contratto. In caso di ritardo maturano automaticamente gli interessi moratori (tasso di riferimento BCE maggiorato di otto punti percentuali) e un importo forfettario di 40 euro per i costi di recupero. Le Sezioni Unite (Cass. SU n. 35092/2023) hanno confermato che anche le strutture private accreditate con il SSN sono imprenditori in una “transazione commerciale” e hanno diritto agli interessi di mora del D.Lgs. 231/2002, a condizione che il contratto scritto con l’ente sia successivo all’8 agosto 2002.

Distinzione da istituti affini: un esempio

Il factoring va distinto dall’anticipo su fatture bancario (o “salvo buon fine”). Nel primo caso il credito passa al factor, che diventa titolare e incassa direttamente dalla PA. Nel secondo la banca anticipa somme su un mandato all’incasso, ma il credito resta della società. Esempio: una cooperativa di servizi educativi ha fatture verso un Comune per 64.380 euro. Se le ha cedute al factor con atto autenticato notificato e non rifiutato, il Comune deve pagare il factor; se invece ha solo un anticipo bancario con mandato all’incasso, il Comune paga sul conto della cooperativa e la banca trattiene l’importo. La differenza pesa nella crisi: i crediti ceduti non sono più nel patrimonio della società, mentre quelli solo “canalizzati” sulla banca restano dell’impresa e possono essere protetti con gli strumenti del Codice della crisi.

4. Gli strumenti della crisi d’impresa

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024) offre strumenti che incidono proprio sul comportamento di banche e intermediari finanziari. Nella composizione negoziata, l’art. 16, comma 5, CCII stabilisce che l’accesso alla composizione non costituisce di per sé causa di sospensione o revoca degli affidamenti; l’art. 18, comma 5, CCII vieta ai creditori interessati dalle misure protettive di rifiutare unilateralmente l’adempimento dei contratti pendenti, di provocarne la risoluzione, di anticiparne la scadenza o di modificarli a danno dell’impresa per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Il factor, che è un intermediario finanziario vigilato, rientra in questo perimetro.

Requisiti e termini: cosa deve esserci e quando

La disciplina prevede condizioni diverse a seconda del rimedio. Le esaminiamo una per una.

a) Contestazione del recesso o della riduzione del plafond. Serve un contratto di factoring in corso e un comportamento del factor non conforme al contratto o alla buona fede: recesso senza il preavviso pattuito, revoca motivata da circostanze inesistenti, rifiuto di accreditare somme già incassate dalla PA su crediti ceduti, addebiti di commissioni non previste. Il termine per reagire non è fissato dalla legge, ma il preavviso contrattuale (spesso quindici o trenta giorni) segna la finestra utile per ottenere un ripensamento o un provvedimento d’urgenza.

b) Nuova cessione dei crediti a un diverso cessionario. Occorre un cessionario abilitato (banca o intermediario finanziario il cui oggetto sociale preveda l’acquisto di crediti d’impresa), un atto pubblico o una scrittura privata autenticata e la notifica all’amministrazione debitrice. La PA ha trenta giorni dalla notifica per rifiutare (art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023). Decorso il termine senza rifiuto, la cessione è opponibile. Se il contratto d’appalto contiene una clausola di accettazione preventiva delle cessioni, il rifiuto non è più possibile, salvo contestare l’idoneità del cessionario.

c) Recupero diretto dei crediti verso la PA. Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile: servizio eseguito, fattura elettronica emessa e ricevuta, termine di pagamento scaduto, eventuale verifica di conformità completata. Per il ricorso per decreto ingiuntivo (art. 633 c.p.c.) bastano fatture, contratto e documenti di esecuzione. Contro il decreto la PA può proporre opposizione entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.): è un termine perentorio, e trattandosi di giudizio di cognizione ordinaria si applica la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). L’esecuzione forzata contro la PA, invece, non può iniziare prima di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo (art. 14 D.L. 669/1996): è un termine dilatorio, non una decadenza per il creditore. Ai processi esecutivi e alle opposizioni esecutive la sospensione feriale non si applica (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 ord. giud.).

d) Accesso alla composizione negoziata con misure protettive. Requisiti: impresa iscritta al registro delle imprese in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l’insolvenza, con prospettive ragionevoli di risanamento (art. 12 CCII). L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Se si chiedono le misure protettive, l’istanza viene pubblicata nel registro delle imprese e l’imprenditore deve depositare il ricorso al tribunale per la conferma entro il termine strettissimo fissato dall’art. 19, comma 1, CCII. È il termine più critico dell’intero percorso: se il ricorso non viene depositato in tempo, gli effetti protettivi cessano e il factor torna libero di agire. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito; con il provvedimento di conferma stabilisce la durata delle misure tra quindici e centoventi giorni, prorogabili fino a una durata complessiva massima di duecentoquaranta giorni (art. 19 CCII). Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale è esclusa (art. 9, comma 1, CCII): i termini corrono anche in agosto.

e) Misure cautelari atipiche. Nella composizione negoziata il tribunale può adottare, su richiesta dell’imprenditore, provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative (art. 19 CCII). La giurisprudenza di merito li ha utilizzati per ordinare la prosecuzione di contratti bancari, per sospendere l’escussione di garanzie, per accertare interinalmente i presupposti per la regolarità contributiva. Il presupposto è la funzionalità della misura alle trattative e al risanamento.

Tabella dei termini

Termine Decorrenza Natura Conseguenza del mancato rispetto
Preavviso di recesso del factor (contrattuale, spesso 15-30 giorni) Ricezione della comunicazione di recesso Contrattuale Recesso senza preavviso contestabile per inadempimento e violazione della buona fede
Rifiuto della cessione da parte della PA: 30 giorni Notifica dell’atto di cessione all’amministrazione Perentorio per la PA (art. 120 c.12 D.Lgs. 36/2023) Decorso il termine, la cessione è efficace e opponibile
Pagamento della fattura: 30 giorni (60 per enti SSN) Ricevimento della fattura Legale (D.Lgs. 231/2002) Interessi moratori automatici + 40 euro forfettari
Opposizione a decreto ingiuntivo: 40 giorni Notifica del decreto alla PA Perentorio; sospensione feriale 1-31 agosto applicabile Decreto definitivo ed esecutivo
Attesa prima dell’esecuzione contro la PA: 120 giorni Notifica del titolo esecutivo Dilatorio (art. 14 D.L. 669/1996) Precetto e pignoramento anticipati sono contestabili dalla PA
Ricorso per la conferma delle misure protettive Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese Perentorio (art. 19 c.1 CCII); niente sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) Inefficacia delle misure protettive
Udienza di conferma: entro 10 giorni Deposito del ricorso Ordinatorio per il tribunale Il ritardo non pregiudica l’impresa, ma va sollecitato
Durata delle misure: 15-120 giorni, massimo 240 complessivi Provvedimento di conferma / pubblicazione Legale (art. 19 CCII) Alla scadenza i creditori riacquistano la libertà di agire
Reclamo contro il provvedimento sulle misure: 15 giorni Comunicazione o notifica del provvedimento Perentorio (art. 669-terdecies c.p.c.) Il provvedimento diventa stabile

Procedura passo-passo: la sequenza di tutela

In termini operativi, la tutela di una società di servizi alla PA che perde il factoring segue una sequenza precisa. Alcuni passaggi si svolgono in parallelo.

1. Raccolta immediata dei documenti (giorni 1-3). Chi: l’amministratore con l’avvocato e il commercialista. Cosa serve: contratto di factoring con condizioni generali e particolari; comunicazione di recesso, riduzione del plafond o richiesta di rientro; estratto conto del factor con il dettaglio di crediti ceduti, anticipi erogati, incassi ricevuti dalla PA, commissioni; atti di cessione autenticati e relative notifiche; contratti d’appalto con le amministrazioni; elenco delle fatture emesse e scadute con data di ricevimento sul Sistema di interscambio; situazione contributiva e fiscale (DURC, debiti con l’agente della riscossione); centrale rischi della Banca d’Italia.

2. Diagnosi del contratto e del comportamento del factor (giorni 2-7). Si verifica se il factor aveva un obbligo di acquisto (factoring “maturity” o con impegno di plafond garantito) o solo una facoltà; se il recesso rispetta forma e preavviso; se il factor sta trattenendo somme incassate dalla PA oltre quanto necessario a coprire gli anticipi; se la cessione è pro solvendo o pro soluto; se esistono crediti ceduti ma non anticipati, che il factor deve retrocedere o accreditare. L’errore più frequente è considerare chiuso il rapporto e smettere di controllare i conti: spesso il factor incassa dalla PA crediti ceduti ma non anticipati, e quelle somme spettano alla società.

3. Diffida e richiesta di chiarimenti al factor (giorni 5-10). Atto: lettera dell’avvocato via PEC, con richiesta di documentazione (art. 119 TUB per i documenti relativi alle operazioni), contestazione puntuale del recesso se illegittimo, richiesta di rispetto del preavviso e di accredito delle somme non dovute al factor. Questa fase serve anche a costruire la prova della buona fede dell’impresa.

4. Verifica della situazione di crisi (giorni 5-15). Con il commercialista si redige un piano di tesoreria a tredici settimane e si esegue il test pratico di ragionevole perseguibilità del risanamento disponibile sulla piattaforma della composizione negoziata. Se l’impresa è solo illiquida ma sana, possono bastare le azioni sui crediti e un nuovo canale di smobilizzo. Se lo squilibrio è strutturale, occorre uno strumento della crisi.

5. Ricerca di un nuovo canale di smobilizzo (giorni 7-30). Nuova cessione a un diverso factor o a una banca; utilizzo della piattaforma per i crediti commerciali (PCC) per la certificazione dei crediti, che rende il credito più facilmente cedibile; eventuale anticipazione del prezzo prevista dal Codice dei contratti, se non già utilizzata. Ogni nuova cessione va formalizzata con atto autenticato e notificata alla PA: dalla notifica decorrono i trenta giorni per l’eventuale rifiuto, e prima che siano trascorsi è prudente non contare su quei flussi.

6. Recupero dei crediti scaduti verso la PA (dal giorno 10). Diffida con quantificazione degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002; ricorso per decreto ingiuntivo al giudice ordinario competente per territorio e valore (per le amministrazioni dello Stato difese dall’Avvocatura erariale vale il foro speciale dell’art. 25 c.p.c.; per enti territoriali e aziende sanitarie si applicano le regole ordinarie del codice di procedura civile, compreso il foro del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita). Se il credito è stato ceduto, legittimato è il cessionario: occorre coordinarsi con il factor.

7. Ricorso alla composizione negoziata con misure protettive (quando lo squilibrio lo richiede). Atto: istanza sulla piattaforma telematica, con piano di risanamento, situazione contabile aggiornata, elenco creditori, certificati dei debiti fiscali e contributivi; contestuale richiesta di misure protettive. Organo: segretario generale della Camera di commercio del capoluogo di regione per la nomina dell’esperto; tribunale competente (sede dell’impresa) per la conferma delle misure. Contenuto necessario del ricorso al tribunale: generalità, istanza e accettazione dell’esperto, bilanci degli ultimi tre esercizi, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori principali, piano finanziario per i sei mesi successivi, dichiarazioni sulle procedure pendenti. Con il ricorso si chiede, se necessario, una misura cautelare specifica nei confronti del factor (ad esempio l’ordine di proseguire il rapporto nei limiti del plafond in essere o di accreditare le somme incassate).

8. Udienza e provvedimento. Il tribunale sente le parti e l’esperto; può confermare, modificare o revocare le misure. È in questa sede che si dimostra perché la prosecuzione del factoring è funzionale alle trattative: senza liquidità l’impresa non paga gli stipendi, perde il DURC regolare e rischia la risoluzione dei contratti pubblici, distruggendo il valore che le trattative vogliono preservare.

9. Trattativa con il factor e con gli altri creditori. Con l’esperto si negozia un accordo: riscadenzamento degli anticipi, mantenimento di un plafond ridotto, cessione pro soluto di una parte dei crediti. Se il factor eroga nuova finanza, il tribunale può autorizzarla come prededucibile (art. 22 CCII), elemento che rende la proposta più accettabile per l’intermediario.

10. Uscita dalla composizione. Contratto con uno o più creditori, accordo di ristrutturazione, piano attestato di risanamento o, se necessario, concordato preventivo. Nel concordato in continuità aziendale i creditori non possono rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori (art. 94-bis CCII), mentre l’art. 97 CCII regola la sospensione o lo scioglimento dei contratti che l’impresa non intende proseguire.

Avvertenza decisiva: chiedere le misure protettive senza un piano credibile espone l’impresa a una revoca rapida e brucia lo strumento. La domanda va preparata con dati di tesoreria verificati, non con stime.

Verifiche sul campo: due esempi di calcolo

Gli esempi che seguono sono ipotesi dimostrative con dati di fantasia, costruiti per mostrare come si applicano termini e regole. Non riproducono casi reali.

Esempio di calcolo n. 1: fattura verso un’azienda sanitaria e interessi moratori

Dati di partenza. Società di servizi di sanificazione per un’azienda sanitaria locale. Il factor comunica il 5 ottobre 2026 che non accetterà più nuove cessioni. La società emette una fattura di 96.318,40 euro (imponibile, l’IVA è in split payment), ricevuta dall’azienda sanitaria tramite SDI il 26 ottobre 2026. La fattura non viene ceduta.

Calcolo della scadenza. Per gli enti del SSN il termine è di sessanta giorni dal ricevimento: 26 ottobre 2026 + 60 giorni = 25 dicembre 2026, festivo. Il termine slitta al primo giorno lavorativo successivo, lunedì 28 dicembre 2026 (sabato 26 è anch’esso festivo).

Ritardo. L’azienda sanitaria paga il 31 marzo 2027: 92 giorni di ritardo rispetto al 28 dicembre 2026.

Interessi moratori. Ipotizzando un tasso di riferimento BCE del 2,15% (dato da aggiornare al semestre effettivo), il tasso moratorio è 2,15% + 8% = 10,15%. Interessi: 96.318,40 × 10,15% × 92/365 = 2.464,17 euro, cui si aggiungono 40 euro di importo forfettario. Totale dovuto oltre al capitale: 2.504,17 euro.

Variante con mancato pagamento. Se al 1° febbraio 2027 la fattura è ancora insoluta, si notifica una diffida; in assenza di riscontro si deposita ricorso per decreto ingiuntivo. Ipotesi: decreto notificato all’azienda sanitaria l’8 marzo 2027. Opposizione possibile entro 40 giorni: 17 aprile 2027, sabato, quindi il termine scade lunedì 19 aprile 2027. L’esecuzione forzata non può iniziare prima di 120 giorni dalla notifica del titolo: dal 6 luglio 2027. Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, il conteggio dei 120 giorni parte dalla sua notifica in forma esecutiva.

Lettura operativa. Gli interessi moratori non risolvono la crisi di liquidità, ma aumentano il valore del credito, che può essere ceduto con questi accessori a un nuovo cessionario o utilizzato nella trattativa con i creditori.

Esempio di calcolo n. 2: composizione negoziata e protezione del rapporto con il factor

Dati di partenza. Società di servizi di ristorazione scolastica con contratti verso cinque Comuni. Plafond di factoring 412.760 euro, anticipi in essere 287.415,30 euro, anticipo pari all’80% del nominale. Il factor comunica il 5 ottobre 2026 il recesso con quindici giorni di preavviso: efficacia dal 20 ottobre 2026. Crediti ceduti e non ancora incassati: 359.269,13 euro (di cui 71.853,83 euro ceduti ma non anticipati).

Prima verifica. Crediti ceduti non anticipati: 71.853,83 euro. Quando la PA li paga al factor, il factor deve trattenere solo quanto necessario a coprire la propria esposizione secondo il contratto; la parte eccedente va accreditata alla società. Esposizione netta del factor dopo l’incasso integrale dei crediti ceduti: 287.415,30 − 359.269,13 = −71.853,83 euro. Il factor, a incassi completati, sarebbe in debito verso la società di 71.853,83 euro meno commissioni e interessi pattuiti.

Seconda verifica. Fabbisogno di cassa delle successive tredici settimane: stipendi e contributi 318.940 euro; fornitori di derrate 146.512 euro. Senza nuove anticipazioni la società non paga le retribuzioni di dicembre.

Strumento. Istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive, pubblicata nel registro delle imprese lunedì 26 ottobre 2026; ricorso al tribunale depositato nei termini dell’art. 19, comma 1, CCII. L’udienza va fissata entro dieci giorni dal deposito: entro giovedì 5 novembre 2026. Ipotesi di conferma per centoventi giorni dalla pubblicazione: fino al 23 febbraio 2027. Proroga massima complessiva di duecentoquaranta giorni: fino al 23 giugno 2027.

Nuova cessione. In parallelo la società cede i crediti futuri di due Comuni a un secondo intermediario, con scrittura privata autenticata notificata ai Comuni il 9 novembre 2026. I Comuni possono rifiutare entro trenta giorni: fino al 9 dicembre 2026. Dal 10 dicembre, in assenza di rifiuto, la cessione è opponibile e il nuovo cessionario può anticipare.

Esito del calcolo. Con le misure protettive e l’eventuale misura cautelare sul rapporto in essere, la società guadagna il tempo necessario perché diventi operativa la nuova cessione; con l’accredito delle somme eccedenti recupera parte della liquidità trattenuta.

Casi particolari

1. Crediti ceduti pro solvendo e PA che paga in grave ritardo. Il factor può chiedere alla società la restituzione degli anticipi sui crediti scaduti e non pagati. La giurisprudenza di merito ha ribadito che nel factoring pro solvendo il cedente conserva il rischio di insolvenza del debitore ceduto e deve vigilare sulla sua affidabilità (App. Venezia n. 247/2025). Le misure protettive della composizione negoziata impediscono al factor di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa, ma non incidono sui pagamenti che la PA esegue spontaneamente al factor sui crediti già ceduti, che restano del cessionario.

2. La PA sospende i pagamenti per irregolarità fiscali o contributive. Prima di pagare importi superiori alla soglia di legge, le amministrazioni verificano presso l’agente della riscossione l’esistenza di cartelle non pagate (art. 48-bis D.P.R. 602/1973) e, nei contratti pubblici, la regolarità contributiva, con possibile intervento sostitutivo a favore degli enti previdenziali. Il Tribunale di La Spezia ha ritenuto che durante le misure protettive le PA debbano continuare a pagare l’impresa in composizione negoziata, senza applicare il blocco legato alle verifiche presso l’agente della riscossione. Sul DURC il Tribunale di Ivrea (24 dicembre 2025) ha escluso che si possa ordinare all’ente previdenziale di rilasciarlo, ma ha ammesso un accertamento interinale dei presupposti, se funzionale alla continuità.

3. Cessione di crediti nell’ambito di una cartolarizzazione. Se il factor o una banca ha ceduto i crediti a una società veicolo di cartolarizzazione (L. 130/1999), la legge esclude l’applicazione degli artt. 69 e 70 del R.D. 2440/1923. Resta discusso se si applichi il potere di rifiuto della PA previsto dal Codice dei contratti: la questione va verificata sul singolo rapporto prima di contestare o accettare pagamenti.

4. Contratto di factoring già scaduto. Le misure della composizione negoziata proteggono i contratti pendenti fino alla loro naturale scadenza, non resuscitano un rapporto già cessato. Se il factor ha esercitato un recesso legittimo con il preavviso previsto e il rapporto si è chiuso prima dell’istanza, la tutela si sposta sulla verifica dei conti, sull’accredito delle somme eccedenti e sulla ricerca di un nuovo canale.

5. Pagamenti al factor e successiva liquidazione giudiziale. Se l’impresa non si risana e si apre la liquidazione giudiziale, il curatore può valutare l’azione revocatoria sui pagamenti. La Cassazione (Cass. Sez. I n. 31652/2024) ha chiarito che l’esenzione da revocatoria dell’art. 6 L. 52/1991 copre i pagamenti del debitore ceduto eseguiti con mezzi normali, non gli atti solutori anomali. Per l’amministratore è un motivo in più per regolare il rapporto con il factor in modo trasparente e documentato.

Su questi casi incidono competenze diverse: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa e cassazionista, coordina uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che legge insieme il contratto di factoring, i crediti pubblici e la posizione fiscale e contributiva dell’impresa.

Domande frequenti

Il factor può smettere di anticiparmi le fatture da un giorno all’altro?
Dipende dal contratto. Quasi tutti i contratti riservano al factor la facoltà di accettare o rifiutare le singole cessioni e prevedono un recesso con preavviso. Se il factor non rispetta il preavviso o motiva il recesso con fatti inesistenti, il comportamento si può contestare per inadempimento e violazione della buona fede. Se l’impresa accede alla composizione negoziata, l’art. 16, comma 5, CCII esclude che l’accesso sia di per sé causa di revoca degli affidamenti, e l’art. 18, comma 5, impedisce di modificare in peggio i contratti pendenti per il solo mancato pagamento di crediti anteriori.

Posso cedere gli stessi crediti pubblici a un altro factor?
No, se sono già ceduti: un credito ceduto e notificato appartiene al primo cessionario. Si possono cedere i crediti non ancora ceduti e quelli futuri non compresi nella cessione in massa originaria. Serve un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, notificato alla PA, che ha trenta giorni per rifiutare. Prima conviene verificare con precisione quali crediti il contratto originario copre, anche come crediti futuri, per evitare una doppia cessione.

L’ASL mi paga con mesi di ritardo: posso chiedere qualcosa oltre al capitale?
Sì. Il D.Lgs. 231/2002 riconosce interessi moratori automatici dal giorno successivo alla scadenza (trenta o sessanta giorni dal ricevimento della fattura), al tasso BCE maggiorato di otto punti, più 40 euro forfettari per i costi di recupero. Le Sezioni Unite hanno confermato il diritto agli interessi anche per le strutture accreditate con il SSN, se il contratto scritto è successivo all’8 agosto 2002. Se il credito è stato ceduto pro soluto, gli interessi spettano di regola al cessionario.

Se chiedo la composizione negoziata, la PA smette di pagarmi?
No, l’accesso alla composizione non è una causa di sospensione dei pagamenti. La giurisprudenza di merito ha anzi affermato che durante le misure protettive le amministrazioni devono continuare a pagare l’impresa. Resta il tema della regolarità contributiva: il giudice non può ordinare il rilascio del DURC, ma può accertare in via interinale i presupposti. Il piano deve prevedere il pagamento puntuale di stipendi e contributi correnti.

I termini della composizione negoziata si fermano ad agosto?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice della crisi: il ricorso per la conferma delle misure, l’udienza, il reclamo corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece per i giudizi civili ordinari, come l’opposizione a decreto ingiuntivo, per il processo amministrativo e per quello tributario, ma non per le esecuzioni forzate e le relative opposizioni.

Caso limite: il factor ha incassato dalla PA più di quanto mi aveva anticipato e non mi restituisce la differenza. Cosa posso fare?
Se i crediti erano ceduti con anticipo parziale, la differenza tra incassato e anticipato, al netto di commissioni e interessi pattuiti, spetta al cedente secondo il contratto. Si chiede l’estratto conto analitico e la documentazione ex art. 119 TUB, si diffida al pagamento e, in mancanza, si agisce per la restituzione. In composizione negoziata la questione può essere oggetto di una misura cautelare o della trattativa con l’esperto. In alternativa si può proporre ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario, dopo un reclamo all’intermediario.

Il quadro giurisprudenziale

Il quadro che segue raccoglie le pronunce utili per il tema. Per ciascuna sono indicati estremi, principio riformulato e rilevanza per una società di servizi alla PA che perde il factoring.

1. Cass. Sez. Unite, sentenza n. 35092 del 14 dicembre 2023.
Principio: le strutture private accreditate con il SSN che erogano prestazioni dietro corrispettivo sono parte di una “transazione commerciale” ai sensi del D.Lgs. 231/2002 e hanno diritto agli interessi di mora in caso di ritardo della PA, se il contratto scritto con l’ente è stato concluso dopo l’8 agosto 2002.
Rilevanza: rafforza il valore dei crediti verso le aziende sanitarie e la loro cedibilità con gli accessori.

2. Cass. Sez. I, n. 31652 del 9 dicembre 2024.
Principio: l’esenzione dalla revocatoria prevista per il factoring dall’art. 6, comma 1, L. 52/1991 riguarda solo i pagamenti eseguiti dal debitore ceduto con mezzi normali; non si estende agli atti solutori anomali, come una delegazione di pagamento.
Rilevanza: in caso di successiva liquidazione giudiziale, i rientri anomali verso il factor possono essere aggrediti dal curatore.

3. Cass. n. 26241/2021 e Cass. n. 25725/2019 (richiamate da Cass. 31652/2024).
Principio: sono mezzi normali di pagamento quelli comunemente accettati nella pratica commerciale in un dato periodo e contesto di mercato.
Rilevanza: aiuta a valutare come sono stati regolati gli incassi e i rientri nel rapporto con il factor.

4. Cass., ordinanza n. 19986 del 12 luglio 2023.
Principio: per i crediti verso lo Stato la cessione richiede forma pubblica o autenticata e la notifica all’ufficio che deve disporre il pagamento (artt. 69 e 70 R.D. 2440/1923); senza le notifiche prescritte la cessione è valida tra le parti ma inopponibile all’amministrazione. Il caso riguardava crediti tributari a rimborso.
Rilevanza: conferma che, nei crediti pubblici, l’errore formale nella cessione rende il cessionario non legittimato verso la PA.

5. Cass., ordinanza n. 10092 del 28 maggio 2020.
Principio: nella cessione pro solvendo il cessionario deve dimostrare di aver tentato invano di riscuotere dal debitore ceduto prima di rivalersi sul cedente; diversa la regola quando la cessione è a garanzia di un’altra obbligazione del cedente.
Rilevanza: permette di verificare se il factor che chiede il rientro degli anticipi ha prima agito nei confronti della PA, o se il contratto lo dispensa.

6. Corte d’Appello di Venezia, Sez. III, sentenza n. 247 del 13 febbraio 2025.
Principio: nel factoring pro solvendo il cedente non è esonerato dal monitorare costantemente l’affidabilità del debitore ceduto; il factoring pro solvendo con anticipazione si avvicina a un finanziamento contro cessione dei crediti, simile allo sconto.
Rilevanza: chiarisce che il rischio del ritardo della PA resta, di regola, sulla società; la difesa si sposta sulle clausole contrattuali e sui conteggi.

7. Tribunale di Napoli, sentenza n. 5638 del 30 maggio 2024.
Principio: nella cessione pro solvendo il cedente risponde dell’insolvenza del debitore ceduto, in quella pro soluto no; il tipo di cessione va ricavato dal contratto.
Rilevanza: la prima verifica sul contratto riguarda proprio la natura della cessione.

8. Tribunale di Verona, 22 gennaio 2024.
Principio: in composizione negoziata la banca non può revocare o sospendere gli affidamenti per il solo accesso dell’impresa alla procedura; può farlo solo per un giustificato motivo comunicato per iscritto. In mancanza, il giudice può ordinare l’esecuzione dei contratti pendenti con un’indennità per il ritardo.
Rilevanza: è la pronuncia più vicina al caso del factor che revoca le linee di un’impresa che ha avviato la composizione negoziata (fonte: massimario della composizione negoziata delle Camere di commercio di Pistoia-Prato, letto in sintesi).

9. Tribunale di Verona, 11 dicembre 2025.
Principio: le richieste cautelari che sospendono l’obbligo di rimborso dei finanziamenti o impediscono lo scioglimento dei contratti sono di regola respinte, salvo che siano il risultato di un adeguato bilanciamento degli interessi.
Rilevanza: segnala che la misura cautelare contro il factor va calibrata e motivata, non chiesta in termini generici (fonte: stesso massimario, sintesi).

10. Tribunale di La Spezia, 23 febbraio 2023.
Principio: durante le misure protettive le pubbliche amministrazioni devono continuare a pagare l’impresa in composizione negoziata, senza applicare il blocco legato alle verifiche presso l’agente della riscossione.
Rilevanza: decisiva per un’impresa che incassa solo da enti pubblici (fonte: massimario, sintesi; la sintesi indica erroneamente il D.P.R. 633/1972, la norma sulle verifiche è l’art. 48-bis D.P.R. 602/1973).

11. Tribunale di Ivrea, 24 dicembre 2025.
Principio: è inammissibile un ordine all’ente previdenziale di rilasciare il DURC; è ammissibile un accertamento interinale dei presupposti, se funzionale alla continuità e alle trattative.
Rilevanza: la regolarità contributiva condiziona i pagamenti della PA (fonte: massimario, sintesi).

12. Tribunale di Vicenza, 23 luglio 2025.
Principio: sono ammissibili come misure cautelari atipiche la sospensione dei pagamenti ai creditori e il divieto temporaneo di escutere le garanzie, inclusa quella pubblica del Fondo di garanzia per le PMI.
Rilevanza: se il factoring è assistito da garanzia pubblica, anche l’escussione può essere temporaneamente bloccata (fonte: massimario, sintesi).

Letti insieme, questi provvedimenti indicano una linea coerente. Il rischio del ritardo della PA resta in linea di principio sull’impresa cedente. Il factor però non può usare la crisi come pretesto per chiudere le linee a un’impresa che ha avviato la composizione negoziata, e il tribunale può intervenire con misure mirate, purché funzionali alle trattative e bilanciate.

L’intervento dello Studio Monardo, strumento per strumento

Lo Studio non promette esiti: costruisce la strategia, la documenta e la porta davanti a chi decide. Questi gli strumenti concreti.

  1. Analizziamo il contratto di factoring clausola per clausola: plafond, impegno di acquisto, natura pro solvendo o pro soluto, preavviso di recesso, cause di risoluzione, commissioni e interessi.
  2. Ricostruiamo i conti del rapporto, confrontando crediti ceduti, anticipi, incassi ricevuti dalla PA e addebiti, e chiediamo al factor la documentazione ex art. 119 TUB.
  3. Contestiamo per iscritto il recesso o la riduzione del plafond quando non rispettano contratto e buona fede, e chiediamo l’accredito delle somme incassate oltre l’esposizione.
  4. Verifichiamo la forma delle cessioni ai sensi dell’art. 120, comma 12, D.Lgs. 36/2023 e degli artt. 69-70 R.D. 2440/1923, e ne controlliamo le notifiche alle amministrazioni.
  5. Predisponiamo le nuove cessioni a un diverso intermediario, con atto autenticato, notifica alle PA e monitoraggio del termine di trenta giorni per il rifiuto.
  6. Recuperiamo i crediti scaduti verso la PA, con diffida, calcolo degli interessi moratori ex D.Lgs. 231/2002, ricorso per decreto ingiuntivo e, decorsi i centoventi giorni, esecuzione o giudizio di ottemperanza.
  7. Valutiamo con il commercialista dello staff il piano di tesoreria e il test di risanamento, per scegliere lo strumento della crisi adeguato.
  8. Presentiamo l’istanza di composizione negoziata e il ricorso per la conferma delle misure protettive, chiedendo se necessario misure cautelari specifiche nei confronti del factor.
  9. Negoziamo con il factor e con gli altri creditori, anche con richiesta di autorizzazione di nuova finanza prededucibile (art. 22 CCII).
  10. Impugniamo i provvedimenti sfavorevoli, dal reclamo fino al ricorso per Cassazione, con la stessa linea difensiva.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per una società di servizi alla PA che perde il factoring, la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è quella che pesa di più: consente di impostare la composizione negoziata conoscendo come l’esperto valuta il piano e come i tribunali vagliano le misure contro banche e intermediari. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di affrontare nello stesso momento il contratto di factoring, la centrale rischi, le verifiche fiscali e contributive che bloccano i pagamenti pubblici. Avvocati e commercialisti lavorano sullo stesso fascicolo, con un unico piano.

La qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino all’ultimo grado di giudizio: lo stesso difensore e la stessa linea, dal reclamo sulle misure protettive all’eventuale contenzioso con il factor o con la PA.

In sintesi

Quando il factor smette di anticipare i crediti pubblici, l’impresa deve muoversi su tre fronti contemporaneamente. Primo: verificare contratto e conti del factoring, perché recessi irregolari e somme trattenute oltre il dovuto sono frequenti. Secondo: rafforzare e accelerare i crediti verso la PA, con nuove cessioni formalmente corrette e con il recupero dei crediti scaduti e degli interessi moratori. Terzo: se lo squilibrio è serio, entrare nella composizione negoziata e chiedere misure protettive e cautelari, rispettando i termini dell’art. 19 CCII, che corrono anche in agosto.

Lo Studio Monardo è attrezzato proprio per questo intreccio di problemi. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 è la competenza centrale per gestire la composizione negoziata e il confronto con banche e factor; il coordinamento dello staff nazionale in diritto bancario e tributario copre il contratto di factoring e i vincoli fiscali e contributivi dei pagamenti pubblici; l’abilitazione di avvocato cassazionista assicura che la stessa strategia possa essere sostenuta fino all’ultimo grado.

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