Imprenditore In Crisi Con Il Pignoramento Dei Macchinari In Leasing: Chi È Il Proprietario E Come Interviene Uno Studio Legale?

Questa pagina raccoglie, in forma di domande e risposte, le richieste che arrivano più spesso dagli imprenditori che si trovano davanti a un verbale di pignoramento con dentro un tornio, una pressa, un escavatore o una linea di confezionamento che stanno ancora pagando in leasing. Le domande sono scritte come ce le fanno al telefono; le risposte sono complete, ma ciascuna si può leggere anche da sola.

Il quadro, in poche righe. Nel leasing finanziario il proprietario del macchinario è la società di leasing (il concedente), non l’impresa che lo usa (l’utilizzatore): lo dice la definizione stessa del contratto, oggi tipizzata dall’art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017. Il creditore dell’impresa, però, quando fa pignorare i beni in capannone, trova il macchinario lì e l’ufficiale giudiziario non è tenuto a sapere di chi sia. Da qui nasce il problema: un bene che non appartiene al debitore finisce nel pignoramento, e bisogna toglierlo con gli strumenti del codice di procedura civile (soprattutto l’opposizione di terzo, art. 619 c.p.c.) prima che venga venduto. Se poi l’impresa è in crisi, sullo stesso macchinario si incrociano anche le regole del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024): misure protettive, contratti pendenti nel concordato, scioglimento del leasing nella liquidazione giudiziale.

Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo tema? Perché il problema sta a cavallo tra due mondi che raramente vengono trattati dalla stessa persona. Da un lato c’è il processo esecutivo, con opposizioni che possono arrivare fino all’ultimo grado: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista, quindi la linea difensiva impostata davanti al giudice dell’esecuzione può essere seguita fino in Cassazione. Dall’altro c’è la crisi dell’impresa che ha generato il pignoramento: l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che è la materia in cui si muovono i contratti di leasing e i debiti con il Fisco che spesso stanno all’origine dell’esecuzione.

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Il macchinario che sto pagando in leasing è mio o della società di leasing?

È della società di leasing, finché non esercita il riscatto e non paga il prezzo dell’opzione finale. Lei ne ha il godimento, la custodia e, quasi sempre, tutti i rischi; ma la proprietà resta al concedente.

Lo stabilisce la definizione legale. L’art. 1, comma 136, della L. 124/2017 descrive la locazione finanziaria come il contratto con cui una banca o un intermediario finanziario autorizzato acquista o fa costruire un bene scelto e indicato dall’utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, e glielo mette a disposizione per un certo tempo dietro un corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto e della durata. Alla scadenza l’utilizzatore ha due strade: acquistare il bene a un prezzo prestabilito (il riscatto) oppure restituirlo.

Questa struttura ha conseguenze molto concrete:

  • nel bilancio della sua impresa il macchinario, in genere, non è un bene di proprietà, anche se lo vede tutti i giorni in reparto;
  • i suoi creditori, in linea di principio, non possono soddisfarsi su quel bene, perché l’esecuzione forzata colpisce il patrimonio del debitore (art. 2740 c.c.) e quel macchinario nel suo patrimonio non c’è;
  • lei non può venderlo, darlo in garanzia o cederlo senza il consenso della società di leasing, e il contratto di solito le impone di difenderne la proprietà a favore del concedente.

C’è una sfumatura che conviene conoscere subito. Il macchinario non è suo, ma il contratto sì: la sua posizione di utilizzatore (il diritto di usare il bene e di riscattarlo a fine contratto) ha un valore economico, a volte notevole quando mancano pochi canoni. Torneremo su questo punto più avanti, nella domanda che quasi nessuno fa.

Ultima precisazione. Esistono anche contratti chiamati “leasing” che leasing non sono: noleggi operativi, locazioni con patto di riservato dominio, contratti di rent to buy su beni mobili. Ognuno ha regole proprie sulla proprietà. La prima cosa da fare è quindi leggere il contratto vero, non la parola scritta in copertina.

Allora un mio creditore può pignorarmi un macchinario che sto ancora pagando in leasing?

No, non dovrebbe. Ma nella pratica succede, e più spesso di quanto si creda.

Il motivo è semplice. Nel pignoramento mobiliare l’ufficiale giudiziario va nella sede dell’impresa e pignora le cose che trova nei luoghi che appartengono al debitore (art. 513 c.p.c.). Non deve fare una ricerca sulla proprietà di ogni singolo bene: se un macchinario sta nel capannone della sua società, per lui è un bene del debitore fino a prova contraria. Il creditore, dal canto suo, ha tutto l’interesse a far inserire nel verbale i beni di valore più alto, e una macchina a controllo numerico o una gru vale molto più delle scrivanie dell’ufficio.

Il pignoramento di un bene di proprietà del concedente non è nullo da solo: resta in piedi finché qualcuno non lo fa togliere con gli strumenti giusti. È questo il punto che spaventa e che va capito bene. Il processo esecutivo non si ferma da sé perché il bene “in realtà” è di un altro: serve un’iniziativa.

Di solito si verificano tre situazioni:

  1. L’ufficiale giudiziario viene informato sul posto che il macchinario è in leasing, gli viene mostrato il contratto e lui lo annota nel verbale. A volte rinuncia a pignorarlo, a volte lo pignora comunque lasciando la questione al giudice.
  2. Nessuno dice nulla (il titolare non c’è, il dipendente presente non sa) e il macchinario entra nel verbale come un bene qualsiasi.
  3. Il debitore stesso tace, sperando di “salvare” i beni di proprietà facendo pignorare quelli in leasing. È una pessima idea: espone il bene del concedente alla vendita, mette a rischio il contratto e, come vedremo, l’utilizzatore non ha poi lo strumento giusto per rimediare da solo.

C’è anche un caso diverso, da non confondere: il creditore può tentare di colpire i diritti dell’utilizzatore sul contratto (non il macchinario in sé). È un’ipotesi più rara e tecnicamente complessa, che va valutata sul singolo contratto, perché molti leasing vietano la cessione della posizione contrattuale senza consenso del concedente.

Chi deve muoversi per far togliere il pignoramento: io o la società di leasing?

Deve muoversi la società di leasing, perché è lei il proprietario; ma lei, come utilizzatore, ha tutto l’interesse a farla muovere in fretta.

Lo strumento previsto dal codice è l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.): il “terzo” che afferma di avere la proprietà o un altro diritto reale sui beni pignorati può chiedere al giudice dell’esecuzione di accertarlo e di liberare il bene. Il terzo qui è il concedente.

E lei, utilizzatore-debitore, non può fare da solo? La risposta della Cassazione è netta. Il debitore che contesta il pignoramento sostenendo che il bene non è suo non può usare l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.): quella strada è stata dichiarata inammissibile (Cass. n. 35005/2022). La ragione è logica: il debitore non è titolare del diritto che vuole far valere, che appartiene al terzo. Dire “il bene è del leasing” è un argomento che spetta al leasing.

Questo non significa che lei resti a guardare. Nella pratica, l’utilizzatore:

  • avvisa subito per iscritto la società di leasing, trasmettendo copia del verbale (quasi tutti i contratti lo impongono, e spesso entro pochi giorni);
  • fornisce al concedente tutti i documenti che servono all’opposizione: verbale, numero di matricola, foto della targhetta identificativa, fatture di acquisto intestate al concedente, verbale di consegna;
  • segnala al giudice dell’esecuzione e al creditore la situazione, anche per evitare che venga fissata la vendita su un bene destinato a essere liberato;
  • verifica se nel pignoramento ci sono altri vizi che lei, come debitore, può far valere direttamente (per esempio con l’opposizione agli atti esecutivi, art. 617 c.p.c., o con l’opposizione all’esecuzione se il credito non esiste o è già pagato).

Una precisazione importante: la sentenza che decide l’opposizione di terzo ha, secondo la Cassazione, un’efficacia limitata al processo esecutivo. Il giudice non deve accertare la proprietà “per sempre”, con valore di giudicato verso tutti: deve stabilire se quel bene può restare nel pignoramento (Cass. n. 3846/2023). Per il concedente è un vantaggio, perché il giudizio è più mirato.

Entro quando bisogna intervenire? Ho tempo?

Il termine vero è uno solo: prima che il macchinario venga venduto. Dopo, la tutela del proprietario cambia natura e si riduce di molto.

L’art. 619 c.p.c. prevede che l’opposizione del terzo si proponga con ricorso al giudice dell’esecuzione prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni. Non c’è un termine fisso in giorni dalla notifica come per l’opposizione agli atti (venti giorni): c’è una “finestra” che si chiude quando il processo arriva alla vendita. E nel pignoramento mobiliare questa finestra può essere breve.

Per orientarsi servono due numeri del codice:

  • il creditore non può chiedere la vendita prima che siano passati dieci giorni dal pignoramento (art. 501 c.p.c.), salvo casi di beni deteriorabili;
  • il pignoramento perde efficacia se entro quarantacinque giorni il creditore non chiede la vendita (art. 497 c.p.c.).

In pratica, dal giorno del pignoramento all’istanza di vendita possono passare da dieci a quarantacinque giorni, e poi il giudice fissa le modalità della vendita. È in questo arco che il concedente deve depositare il ricorso.

C’è una tentazione ricorrente: “Ad agosto i tribunali sono fermi, avrò più tempo”. Non è così. Il processo esecutivo e le opposizioni esecutive non godono della sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto: lo escludono l’art. 3 della L. 742/1969 e l’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, e la Cassazione ha confermato che le opposizioni esecutive non sono soggette alla sospensione (Cass. ord. n. 10212 dell’11 aprile 2019). Un pignoramento eseguito a fine luglio va gestito ad agosto come in qualunque altro mese.

Lo stesso vale, per ragioni diverse, se l’impresa è già dentro uno strumento del Codice della crisi: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice, quindi i termini di una composizione negoziata o di un concordato corrono anche in agosto.

La sospensione dal 1° al 31 agosto si applica invece al giudizio civile ordinario di cognizione: per esempio all’opposizione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società di leasing per i canoni non pagati, o al giudizio di merito che a volte segue la fase sommaria dell’opposizione di terzo (ma qui va verificata la natura del giudizio caso per caso con il difensore).

Cosa devo fare il giorno in cui arriva l’ufficiale giudiziario in capannone?

Mantenere la calma e fare quattro cose, nell’ordine. Sono quelle che, a distanza di settimane, fanno la differenza.

Primo: dichiarare a verbale che il macchinario è in leasing. L’ufficiale giudiziario redige il verbale di pignoramento e ha il dovere di riportare le dichiarazioni rilevanti. Chieda che venga scritto, per ciascun bene in leasing, il nome della società concedente, il numero del contratto e la matricola. Una dichiarazione a verbale fatta subito ha un peso molto diverso da una contestazione arrivata tre settimane dopo.

Secondo: mostrare i documenti, se sono a portata di mano. Il contratto di leasing, il verbale di consegna, la fattura del fornitore intestata alla società di leasing. Molti imprenditori tengono una cartellina con questi documenti nell’ufficio amministrativo proprio per questo motivo: è una precauzione semplice e utilissima.

Terzo: verificare che sul macchinario ci sia la targhetta del concedente. Molti contratti obbligano l’utilizzatore ad apporre sul bene una targa con la scritta “di proprietà di…”. Se c’è, la fotografi insieme alla matricola. Se non c’è, prenda nota: è un’informazione che serve al legale (e che può pesare anche nel rapporto con il concedente).

Quarto: non firmare dichiarazioni che non ha capito e non accettare la custodia del bene senza aver compreso gli obblighi che comporta. Nel pignoramento mobiliare il debitore viene spesso nominato custode dei beni pignorati: da quel momento non può spostarli, cederli o usarli in modo da diminuirne il valore senza autorizzazione, e risponde anche penalmente di eventuali sottrazioni. Per un macchinario che serve alla produzione questo è un punto delicato: in molti casi il bene può continuare a essere usato, ma va chiarito subito con il giudice dell’esecuzione.

Subito dopo, nelle ore successive:

  • telefoni e poi scriva via PEC alla società di leasing, allegando il verbale;
  • trasmetta il verbale a un avvocato che si occupa di esecuzioni, perché le verifiche sul pignoramento (titolo esecutivo, precetto, notifiche, importo) hanno termini propri;
  • faccia il punto sul debito che ha generato il pignoramento: di chi è il credito, se è contestabile, se è il primo di una serie.

Quest’ultimo punto è decisivo per un’impresa in crisi. Un pignoramento è spesso il sintomo di un problema più grande, e il momento giusto per valutare uno strumento della crisi d’impresa è prima che i creditori si mettano in fila davanti al capannone.

Come funziona, in concreto, l’opposizione della società di leasing?

È un procedimento in due tempi, che parte davanti al giudice dell’esecuzione e può proseguire con un giudizio di merito. Ecco i passaggi principali, che conviene avere sotto gli occhi tutti insieme.

Fase Atto Termine Davanti a chi
Pignoramento Verbale dell’ufficiale giudiziario con indicazione dei beni Giorno dell’accesso Ufficiale giudiziario
Segnalazione Dichiarazione a verbale dell’utilizzatore; comunicazione PEC al concedente Subito; entro il termine fissato dal contratto di leasing Ufficiale giudiziario; società di leasing
Istanza di vendita Richiesta del creditore di vendere i beni Non prima di 10 giorni e non oltre 45 giorni dal pignoramento (artt. 501 e 497 c.p.c.) Giudice dell’esecuzione
Opposizione di terzo Ricorso del concedente ex art. 619 c.p.c. con documenti di proprietà Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione Giudice dell’esecuzione
Fase sommaria Udienza di comparizione; eventuale sospensione dell’esecuzione sul bene Data fissata dal giudice con decreto Giudice dell’esecuzione
Giudizio di merito Introduzione o riassunzione del giudizio di cognizione Termine perentorio fissato dal giudice Tribunale (giudice del merito)
Opposizione tardiva Pretese del proprietario sul ricavato (art. 620 c.p.c.) Dopo la vendita, finché il ricavato non è distribuito Giudice dell’esecuzione
Utilizzatore-debitore Opposizione all’esecuzione o agli atti per vizi propri Opposizione agli atti: 20 giorni dall’atto Giudice dell’esecuzione

Vediamo i punti che, nella tabella, meritano una spiegazione.

Il ricorso. Il concedente deposita un ricorso al giudice dell’esecuzione in cui indica il bene, dimostra di esserne proprietario e chiede che sia escluso dal pignoramento, oltre alla sospensione della procedura su quel bene. Il giudice fissa con decreto l’udienza di comparizione delle parti: creditore procedente, eventuali creditori intervenuti e debitore.

La sospensione. Nella fase sommaria il giudice valuta se ci sono ragioni sufficienti per sospendere l’esecuzione sul macchinario. È il provvedimento che, in concreto, blocca la vendita: senza sospensione, la procedura va avanti.

Il merito. Chiusa la fase sommaria, il giudice fissa un termine perentorio per avviare il giudizio di merito, nel quale si decide definitivamente se il bene resta o esce dal pignoramento. Se nessuno inizia il merito nel termine, le conseguenze dipendono dall’esito della fase sommaria: è un passaggio tecnico da non sottovalutare.

Le parti. Nell’opposizione di terzo le parti necessarie sono il terzo opponente, il creditore procedente e il debitore. Anche lei, utilizzatore, è parte del giudizio: non può limitarsi a “tifare” per il concedente, deve costituirsi con una posizione coerente (e, come detto sopra, non può sostituirsi al concedente con un’opposizione propria fondata sulla proprietà altrui).

Una nota sulle spese. Se l’opposizione viene accolta, di regola le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono poste a carico del creditore che ha insistito sul pignoramento. Per il resto, i costi di giustizia sono quelli di legge: contributo unificato, marche e notifiche.

Bastano le testimonianze dei miei dipendenti per dimostrare che il macchinario è del leasing?

No. Ed è il motivo per cui il contratto scritto, con data certa, conta più di qualunque testimone.

L’art. 621 c.p.c. pone un limite preciso: il terzo che si oppone non può provare con testimoni il suo diritto sui beni mobili pignorati nella casa o nell’azienda del debitore, salvo che l’esistenza del diritto sia resa verosimile dalla professione o dal commercio esercitati dal terzo o dal debitore. È una regola pensata per evitare accordi di comodo tra debitore e “amici” che si presentano a dire “quel bene è mio”.

La Cassazione ha precisato più volte come funziona questo limite:

  • l’onere della prova grava sul terzo opponente, e quando i beni si trovano nella casa o nell’azienda del debitore la prova è più rigorosa (Cass. n. 40751/2021);
  • per un bene pignorato presso l’azienda del debitore, come un autoveicolo, il terzo deve dimostrare la propria proprietà con elementi adeguati, non bastando la semplice affermazione (Cass. ord. n. 26327 del 17 ottobre 2019);
  • l’eccezione legata alla “professione o commercio” va letta con attenzione, perché presuppone un rapporto plausibile tra l’attività del terzo o del debitore e il diritto vantato (Cass. n. 24945/2020);
  • quando il pignoramento avviene in luoghi riconducibili al debitore, ciò che conta è la disponibilità materiale dei beni, e chi rivendica deve superare la presunzione che ne deriva (Cass. n. 8746 del 15 aprile 2011).

Per la società di leasing, in realtà, la prova è in genere agevole: il suo mestiere è proprio quello di acquistare beni e concederli in locazione finanziaria, e ha di solito documenti scritti (contratto, fattura del fornitore, verbale di consegna, a volte atti di collaudo). Ma “in genere” non vuol dire “sempre”. I problemi nascono quando:

  • il contratto non ha data certa anteriore al pignoramento (per esempio una scrittura privata non registrata, senza PEC né altri elementi che ne fissino la data);
  • il bene non è identificabile: matricola non riportata nel contratto, descrizione generica (“linea di produzione”), più macchinari uguali di cui alcuni di proprietà e altri in leasing;
  • il bene è stato modificato o integrato con componenti acquistati dall’impresa, e non è chiaro dove finisca il bene del concedente.

La data certa e l’identificazione del bene sono le due cose da controllare prima che arrivi il problema. Se un’impresa in difficoltà ha più contratti di leasing, conviene fare oggi una ricognizione: per ogni macchinario, contratto, matricola, targhetta, fattura. È un lavoro di poche ore che può evitare un’opposizione persa.

E se il macchinario viene venduto all’asta prima che qualcuno intervenga?

È lo scenario peggiore, e va evitato in tutti i modi. Ma non tutto è perduto.

Se la vendita è già avvenuta, il proprietario non può più chiedere che il bene gli venga restituito dall’acquirente di buona fede: per i beni mobili venduti nell’esecuzione forzata, l’art. 2920 c.c. tutela chi ha comprato in buona fede, e il diritto del concedente si sposta sul ricavato della vendita. Il codice di procedura prevede infatti l’opposizione tardiva (art. 620 c.p.c.): se l’opposizione di terzo è proposta dopo la vendita, le ragioni del terzo possono farsi valere sulla somma ricavata, finché non è stata distribuita.

Le conseguenze pratiche per tutti sono pesanti:

  • il concedente perde il bene e ottiene, se va bene, il ricavato d’asta, che nelle vendite mobiliari è spesso molto inferiore al valore di mercato;
  • lei perde il macchinario che le serviva per produrre, e quasi certamente il contratto di leasing, perché il bene non c’è più;
  • la società di leasing le chiederà conto della differenza, invocando le clausole contrattuali sulla custodia e sulla tutela della proprietà.

Se poi il ricavato è già stato distribuito ai creditori, la strada si complica ulteriormente: restano le azioni di restituzione nei confronti di chi ha incassato, con tutte le incertezze del caso. Per questo il tempo che passa tra il pignoramento e la vendita è il tempo prezioso dell’intera vicenda.

Un consiglio pratico. Quando un’impresa riceve notizia di un’istanza di vendita, deve verificare subito se fra i beni da vendere c’è un bene in leasing. A volte il verbale è stato redatto in fretta e le descrizioni sono vaghe; altre volte l’istanza di vendita riguarda “tutti i beni pignorati”. Il controllo incrociato tra verbale, istanza e contratti di leasing va fatto con l’elenco delle matricole in mano.

Devo avvisare la società di leasing? Rischio che mi risolva il contratto?

Deve avvisarla, sì, e subito. Il rischio di risoluzione esiste, ma nasce più dal silenzio che dalla comunicazione.

Quasi tutti i contratti di leasing contengono clausole che obbligano l’utilizzatore a informare tempestivamente il concedente di ogni pignoramento, sequestro o pretesa di terzi sul bene, e ad attivarsi per tutelare la proprietà. La violazione di questo obbligo è spesso prevista come causa di risoluzione del contratto. Non solo: se il bene viene venduto all’asta perché lei non ha avvisato nessuno, il concedente potrà sostenere di aver subito un danno per sua colpa.

Diverso è il discorso sul debito con il concedente. Il pignoramento promosso da un altro creditore non è, di per sé, un inadempimento verso la società di leasing. Lo diventa se lei smette di pagare i canoni, ed è qui che entra in gioco la regola della L. 124/2017. Secondo l’art. 1, comma 137, costituisce grave inadempimento dell’utilizzatore il mancato pagamento di almeno quattro canoni mensili, anche non consecutivi, o di un importo equivalente, nei leasing diversi da quello immobiliare (per il leasing immobiliare la soglia è di sei canoni mensili o due trimestrali). Raggiunta quella soglia, il concedente può risolvere il contratto e riprendersi il macchinario.

Molti contratti prevedono anche clausole risolutive legate ad altri eventi: protesti, apertura di procedure, segnalazioni in Centrale dei Rischi, pignoramenti subiti. Vanno lette una per una, perché alcune possono essere neutralizzate dalle misure protettive del Codice della crisi (ne parliamo più avanti) e altre no.

In sintesi, la comunicazione al concedente va fatta in modo da proteggere il contratto:

  • per iscritto, via PEC, con il verbale allegato;
  • con l’indicazione che lei si attiverà per fornire tutti i documenti utili all’opposizione;
  • senza confessioni o ammissioni sul proprio stato di crisi che non siano necessarie, e coordinando il contenuto con il legale se l’impresa sta valutando uno strumento della crisi.

Un rapporto ordinato con la società di leasing, in questa fase, è un patrimonio: il concedente è il soggetto più interessato a liberare il bene, e diventa spesso un interlocutore importante anche nella successiva trattativa con i creditori.

E se a pignorare è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione?

È un caso frequente nelle imprese in crisi, e ha regole in parte diverse. Va gestito con ancora più rapidità.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può procedere a pignoramento mobiliare secondo le regole speciali del D.P.R. 602/1973, che a ottobre 2026 restano quelle vigenti come modificate dal D.Lgs. 110/2024 (il nuovo testo unico versamenti e riscossione, D.Lgs. 33/2025, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027). La riscossione coattiva ha un regime proprio anche per le opposizioni, e la tutela del terzo proprietario non coincide con quella del processo civile ordinario: la Cassazione, per esempio, ha ritenuto improponibile l’opposizione di terzo nell’espropriazione mobiliare esattoriale nei casi regolati dall’art. 58 del D.P.R. 602/1973 (Cass. n. 8902/2022). Si tratta di una norma che riguarda specifiche categorie di beni e di soggetti, e il suo perimetro va verificato sul caso concreto; ma il messaggio è chiaro: quando il creditore è il Fisco, le strade ordinarie possono essere più strette.

Che cosa significa, in pratica, per il macchinario in leasing?

  • La segnalazione immediata all’ufficiale della riscossione e la produzione dei documenti di proprietà del concedente diventano ancora più importanti, perché la questione può essere risolta già in sede di pignoramento o con un’istanza all’agente della riscossione.
  • Il concedente deve attivarsi con gli strumenti previsti dalla disciplina della riscossione, che vanno individuati con precisione: un ricorso sbagliato fa perdere settimane.
  • Lei, come debitore, deve guardare il debito a monte: cartelle notificate correttamente o no, prescrizione, possibilità di rateizzazione, che se concessa blocca nuove azioni esecutive.

Per un’impresa in crisi con debiti fiscali rilevanti, il pignoramento da parte della riscossione è spesso il segnale che è il momento di valutare la transazione fiscale nell’ambito di un accordo di ristrutturazione o di un concordato preventivo, o di chiedere le misure protettive nella composizione negoziata. Ne parliamo nelle prossime risposte.

Una precisazione sui calendari che si incrociano in questi casi: il processo tributario (impugnazione delle cartelle) gode della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto; il pignoramento e le opposizioni esecutive no. Sono due calendari diversi, e confonderli è un errore che costa caro.

E se ho già pagato quasi tutto, o ho già riscattato il macchinario?

Qui la risposta cambia completamente, e conviene saperlo prima che lo sappia il creditore.

Se lei ha esercitato il riscatto e pagato il prezzo dell’opzione, il macchinario è suo: i suoi creditori possono pignorarlo come qualunque altro bene dell’impresa. Non c’è più un terzo proprietario a cui appoggiarsi. Lo stesso vale se il contratto prevedeva il trasferimento automatico della proprietà al pagamento dell’ultimo canone.

Il caso più insidioso è quello intermedio: contratto scaduto, canoni pagati, riscatto non ancora esercitato (o esercitato ma non ancora perfezionato con il pagamento e la fattura del concedente). In questa situazione:

  • formalmente il bene è ancora del concedente, e l’opposizione di terzo resta possibile;
  • sostanzialmente il valore del bene è quasi tutto dell’utilizzatore, perché basta pagare un prezzo di opzione spesso modesto per diventarne proprietario;
  • il concedente ha poco interesse economico a sostenere un’opposizione su un bene che sta per uscire dal suo patrimonio, e può essere tentato di non attivarsi.

In questi casi la strategia va decisa con attenzione. Riscattare il macchinario mentre c’è un pignoramento in corso, o mentre si sta preparando uno strumento della crisi, può avere effetti diversi a seconda del momento: il bene entra nel patrimonio dell’impresa e diventa aggredibile; d’altra parte, entra nell’attivo che può servire a sostenere un piano di risanamento. La scelta di quando riscattare, in un’impresa in crisi, è una scelta di strategia, non un adempimento amministrativo.

C’è poi l’ipotesi del bene sottoposto a riservato dominio (vendita a rate con patto di riservato dominio, art. 1523 c.c.). Qui la proprietà resta al venditore fino al pagamento dell’ultima rata, ma l’opponibilità del patto ai creditori del compratore dipende dalla data certa e, per alcuni macchinari di valore, da forme di pubblicità specifiche. Non è un leasing, anche se nei discorsi informali viene chiamato così: le regole vanno verificate sul contratto.

E se a portarmi via il macchinario è proprio la società di leasing, perché non pago più i canoni?

È la domanda che arriva più spesso dalle imprese in crisi, perché è la situazione più comune. Tecnicamente non è un pignoramento: è la restituzione del bene dopo la risoluzione del contratto. Ma per l’imprenditore l’effetto è lo stesso, il macchinario esce dal capannone.

Le regole sono quelle dell’art. 1, commi 137-139, della L. 124/2017. Raggiunto il grave inadempimento (per i beni strumentali, quattro canoni mensili non pagati anche non consecutivi, o un importo equivalente), il concedente può risolvere il contratto e chiedere la restituzione del bene. Poi, però, ha un obbligo preciso: deve vendere o ricollocare il bene a valori di mercato e restituire all’utilizzatore quanto ricavato, detratti:

  • i canoni scaduti e non pagati fino alla risoluzione;
  • i canoni a scadere, ma solo in linea capitale;
  • il prezzo pattuito per l’opzione finale di acquisto;
  • le spese anticipate per il recupero, la stima e la conservazione del bene.

Se il ricavato non basta, il concedente resta creditore per la differenza. La vendita deve avvenire sulla base di rilevazioni di mercato di soggetti specializzati o, in mancanza, della stima di un perito scelto di comune accordo entro venti giorni o, altrimenti, scelto dal concedente in una rosa di almeno tre professionisti, con facoltà dell’utilizzatore di indicare una preferenza vincolante (comma 139). Il procedimento deve essere rapido e trasparente, e l’utilizzatore va informato.

Questa disciplina, però, non vale per tutti i contratti. Le Sezioni Unite hanno chiarito che i commi 136-140 non hanno effetti retroattivi: si applicano alle risoluzioni i cui presupposti si sono verificati dopo l’entrata in vigore della legge; per quelle anteriori resta il criterio tradizionale dell’art. 1526 c.c. per il leasing traslativo (Cass. Sez. Un. n. 2061/2021). Lo ha ribadito, per esempio, il Tribunale di Bologna con la sentenza n. 570 del 19 febbraio 2024, rigettando l’opposizione di un utilizzatore che chiedeva di applicare il comma 138 a un inadempimento del 2011. La distinzione tra leasing “di godimento” e leasing “traslativo”, che risale a un orientamento storico delle Sezioni Unite (Cass. Sez. Un. 7 gennaio 1993, n. 65), conserva quindi importanza per i contratti più vecchi.

Che cosa fa, in concreto, un avvocato in questa fase? Controlla il calcolo. Le richieste dei concedenti mettono spesso insieme penali contrattuali, interessi di mora, canoni a scadere comprensivi di interessi, spese non documentate, e non tengono conto del ricavato o lo stimano al ribasso.

“Quando una società di leasing chiede la restituzione del macchinario a un’impresa in difficoltà, la prima domanda non è se il bene tornerà indietro, ma a quanto verrà venduto e chi ne controllerà la stima: è lì che si decide quanto debito resterà sulle spalle dell’impresa”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.

Cosa succede al leasing se entro in composizione negoziata, in concordato o in liquidazione giudiziale?

Dipende dallo strumento. Ed è proprio qui che la crisi d’impresa cambia le regole del gioco sul macchinario.

Composizione negoziata. L’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario può chiedere la nomina di un esperto indipendente e, con l’istanza, le misure protettive (art. 18 CCII). Dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio dell’impresa o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività, e la stessa norma limita l’autotutela contrattuale: i creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti, provocarne la risoluzione o anticiparne la scadenza per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori. Per il concedente significa che, dalla pubblicazione, non può risolvere il leasing solo per i canoni scaduti prima; restano invece possibili le reazioni a inadempimenti successivi. Le misure vanno confermate dal tribunale con il procedimento dell’art. 19 CCII, che ha termini stretti. Attenzione: i canoni che maturano dopo l’istanza vanno pagati, altrimenti la protezione del contratto si indebolisce.

Concordato preventivo. Il debitore può chiedere al tribunale di essere autorizzato a sospendere o a sciogliersi dai contratti ancora in corso di esecuzione (art. 97 CCII). Per il leasing la norma contiene una regola specifica (il comma 12): in caso di scioglimento, il concedente ha diritto alla restituzione del bene e deve versare all’utilizzatore quanto ricava dalla vendita o ricollocazione oltre il proprio credito residuo in linea capitale; il suo credito residuo viene trattato come credito anteriore al concordato. Nel concordato in continuità, invece, il leasing del macchinario indispensabile alla produzione è di solito un contratto che si vuole mantenere, e anche qui operano limiti all’autotutela dei creditori (art. 94-bis CCII).

Liquidazione giudiziale. Con l’apertura della procedura, l’esecuzione dei contratti pendenti resta sospesa finché il curatore non decide se subentrare o sciogliersi (art. 172 CCII). Per il leasing c’è una norma dedicata, l’art. 177 CCII, che ha preso il posto del vecchio art. 72-quater della legge fallimentare: se il contratto si scioglie, il concedente si riprende il bene e deve versare alla procedura l’eventuale eccedenza tra il ricavato e il suo credito residuo in linea capitale; per la differenza può insinuarsi al passivo. La Cassazione, con la sentenza n. 25701 del 19 settembre 2025, ha ribadito che il credito del concedente va determinato tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene, e non può essere insinuato per l’intero se il valore è già stato recuperato. In precedenza la Corte aveva escluso che i canoni scaduti prima della sentenza possano essere soddisfatti trattenendoli sul ricavato, per difetto dei presupposti della compensazione (Cass. n. 21213/2017 e n. 3200/2019).

In tutti e tre i casi vale la regola già ricordata: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, quindi i termini delle procedure corrono anche in agosto.

Rischio di perdere tutti i macchinari e di dover chiudere?

Le rispondo con onestà: il rischio esiste, ma è molto più governabile di quanto sembri nel giorno del pignoramento.

I macchinari in leasing, se la proprietà del concedente è documentata, hanno buone probabilità di essere esclusi dal pignoramento promosso da altri creditori. È una tutela che dipende però da una condizione: che qualcuno si muova prima della vendita, con documenti in ordine. Su questo lei ha un margine d’azione reale.

Il vero rischio, per un’impresa in crisi, non è il pignoramento di un singolo bene, ma l’effetto a catena. Un primo pignoramento attira altri creditori (che possono intervenire nella stessa procedura), la banca rivede gli affidamenti, il concedente si preoccupa e guarda le clausole risolutive, i fornitori chiedono il pagamento anticipato. È questo meccanismo che porta alla chiusura, non il verbale in sé.

Gli strumenti per spezzare la catena esistono:

  • la composizione negoziata con misure protettive, che blocca le esecuzioni e protegge i contratti pendenti dalle risoluzioni per debiti anteriori;
  • gli accordi di ristrutturazione e il concordato preventivo, anche con transazione fiscale se il problema principale sono i debiti tributari e contributivi;
  • per le imprese minori (sotto le soglie dimensionali del CCII), il concordato minore e gli altri strumenti del sovraindebitamento.

Un limite reale, però, va detto con chiarezza: se l’impresa non è più in grado di pagare i canoni correnti, nessuno strumento può mantenere in eterno un macchinario che non viene pagato. Le misure protettive danno tempo, non cancellano il debito. Il tempo serve a costruire un piano: ristrutturare i contratti, rinegoziare con il concedente, decidere quali beni mantenere e quali restituire.

Quanto tempo ho, davvero?

Meno di quanto spera, più di quanto teme. Facciamo i conti.

Per il pignoramento di un altro creditore: il tempo utile è quello che separa il verbale dalla vendita. Con un’istanza di vendita depositata subito dopo i dieci giorni, il giudice può disporre la vendita in poche settimane. Il concedente dovrebbe depositare il ricorso ex art. 619 c.p.c. entro le prime due-tre settimane, per stare tranquilli. E non conta che sia agosto: le esecuzioni non si fermano.

Per l’opposizione agli atti esecutivi che lei, come debitore, vuole proporre contro vizi del pignoramento: venti giorni dall’atto o dalla conoscenza (art. 617 c.p.c.). Anche questi non si sospendono ad agosto.

Per la risoluzione del leasing da parte del concedente: il conto parte dal quarto canone mensile non pagato. Se lei è al secondo o terzo canone arretrato, è il momento di parlare con il concedente o di valutare la composizione negoziata, non dopo.

Per gli strumenti della crisi: la composizione negoziata si avvia con un’istanza sulla piattaforma telematica delle Camere di commercio; le misure protettive decorrono dalla pubblicazione dell’istanza e richiedono un ricorso al tribunale lo stesso giorno o subito dopo, con un’udienza da fissare a breve. Preparare la documentazione richiede comunque qualche settimana, e conviene iniziare prima che la situazione precipiti.

Per un’opposizione a decreto ingiuntivo della società di leasing: quaranta giorni dalla notifica, con sospensione dal 1° al 31 agosto, perché si tratta di un giudizio di cognizione ordinario. È uno dei pochi casi, in questa materia, in cui agosto “conta”.

Rischio anche personalmente, come titolare o come garante?

Dipende da come è organizzata l’impresa e da cosa ha firmato.

Se è una ditta individuale, il patrimonio dell’impresa e quello personale coincidono: i creditori possono pignorare anche la casa e il conto personale del titolare (non i beni personali del coniuge, salvo regime di comunione o garanzie prestate). In questo caso, se il debito è insostenibile, gli strumenti del sovraindebitamento e della crisi riguardano anche la sua persona.

Se è una società di capitali, il patrimonio personale del socio è separato. Ma c’è un’eccezione molto frequente proprio nei leasing: la fideiussione personale. Quasi tutte le società di leasing chiedono la garanzia del socio o dell’amministratore. In caso di risoluzione, il concedente può rivolgersi al garante per il debito residuo, cioè per la differenza tra il credito e il ricavato della vendita del bene. Per questo la correttezza del calcolo del comma 138 non interessa solo l’impresa, ma anche il patrimonio personale del garante.

L’amministratore di una società in crisi ha poi un obbligo specifico: dotarsi di assetti organizzativi adeguati a rilevare tempestivamente la crisi (art. 2086 c.c. e art. 3 CCII) e attivarsi per affrontarla. Lasciare che i macchinari in leasing finiscano all’asta senza reagire, o sottrarli al pignoramento spostandoli, sono condotte che possono esporre a responsabilità civili e, nei casi più gravi, penali.

Una rassicurazione fondata: avvisare i creditori, il concedente e il tribunale, documentare tutto e chiedere per tempo uno strumento della crisi sono proprio i comportamenti che l’ordinamento si aspetta da un imprenditore diligente.

Mi fa vedere un esempio concreto?

Ecco due esercizi dimostrativi, con dati di fantasia ma calcoli e termini coerenti con le norme. Non sono casi reali dello Studio.

Ipotesi 1: pignoramento di un tornio in leasing da parte di un fornitore.

  • Società di capitali, officina meccanica. Debito verso un fornitore di acciaio: 38.760 €, con decreto ingiuntivo esecutivo e precetto notificato.
  • Lunedì 5 ottobre 2026: scade il termine del precetto senza pagamento.
  • Lunedì 12 ottobre 2026: pignoramento mobiliare in officina. L’ufficiale giudiziario inserisce nel verbale un tornio a controllo numerico (valore stimato 87.300 €), in leasing con un contratto del 2023, e una piegatrice di proprietà (valore stimato 14.900 €). Il titolare è assente; nessuno dichiara nulla a verbale.
  • Il creditore può chiedere la vendita dal 22 ottobre 2026 (dieci giorni dopo) e deve farlo entro il 26 novembre 2026 (quarantacinque giorni), altrimenti il pignoramento perde efficacia.
  • Giovedì 15 ottobre 2026: il titolare trasmette via PEC il verbale alla società di leasing, con copia del contratto, matricola e foto della targhetta.
  • Martedì 27 ottobre 2026: il concedente deposita ricorso ex art. 619 c.p.c. con contratto avente data certa, fattura del fornitore e verbale di consegna, e chiede la sospensione sul tornio.
  • Esito possibile: il giudice fissa l’udienza, sospende l’esecuzione sul tornio e la procedura prosegue sulla sola piegatrice. Il valore di questa (14.900 €) non copre il credito di 38.760 €: il creditore cercherà altri beni o crediti (per esempio un pignoramento presso terzi sui clienti). A questo punto il problema dell’impresa non è più il tornio, ma il debito: è il momento di valutare se il fornitore è un caso isolato o il primo di una serie.
  • Variante: se nessuno si fosse mosso e la vendita fosse avvenuta, il concedente avrebbe potuto far valere le sue ragioni solo sul ricavato (art. 620 c.p.c.), e l’impresa avrebbe perso il tornio e probabilmente il contratto.

Ipotesi 2: risoluzione del leasing per canoni non pagati e calcolo del comma 138.

  • Impresa edile, escavatore in leasing (contratto del 2022, canone mensile 3.870 €).
  • Cinque canoni mensili non pagati (giugno-ottobre 2026): 19.350 €. La soglia del grave inadempimento (quattro canoni) è superata.
  • Il concedente risolve il contratto e ottiene la restituzione del bene.
  • Voci che il concedente può detrarre dal ricavato: canoni scaduti 19.350 €; quota capitale dei canoni a scadere 38.925 €; prezzo dell’opzione finale 1.140 €; spese di recupero e stima documentate 2.310 €. Totale: 61.725 €.
  • Scenario A: l’escavatore viene ricollocato a 61.400 €. Il concedente resta creditore per 325 € (61.725 – 61.400).
  • Scenario B: una stima di mercato corretta porta a una vendita a 74.800 €. Il concedente deve restituire all’impresa 13.075 € (74.800 – 61.725).
  • La differenza tra i due scenari (13.400 €) dipende tutta dalla stima. Per questo il comma 139, con la scelta del perito e la preferenza vincolante dell’utilizzatore, è la parte del procedimento da presidiare.
  • Variante con composizione negoziata: se l’impresa avesse pubblicato l’istanza con misure protettive al terzo canone non pagato, il concedente non avrebbe potuto risolvere il contratto per quei canoni anteriori; l’impresa avrebbe però dovuto pagare i canoni successivi e proporre nella trattativa una soluzione per gli arretrati.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Il leasing che sto pagando vale qualcosa per i miei creditori e per il mio piano di risanamento, anche se il macchinario non è mio?”

Quasi nessuno se lo chiede, perché si pensa al leasing solo come a un debito. Ma quando un contratto è a metà o oltre, la posizione dell’utilizzatore ha un valore economico proprio: la differenza tra il valore di mercato del bene e quello che resta da pagare (canoni residui più prezzo di riscatto). Su un macchinario che vale 120.000 € e su cui restano da pagare 45.000 €, quel valore latente è di circa 75.000 €.

Perché conta?

  • Nella trattativa con i creditori: in una composizione negoziata o in un concordato, quel valore può essere messo al servizio del piano, per esempio riscattando il bene e cedendolo, o mantenendolo come strumento della continuità. Ignorarlo significa sottostimare l’attivo dell’impresa.
  • Nella scelta tra mantenere e sciogliere: sciogliersi da un leasing “ricco” per alleggerire la cassa nel breve periodo può distruggere valore, mentre sciogliersi da un leasing su un bene svalutato, con canoni alti, può essere la scelta giusta. La decisione si prende sui numeri, non sull’urgenza.
  • Nel rapporto con il concedente: se il bene vale più del debito residuo, il concedente non rischia nulla e può essere più disponibile a rinegoziare i tempi di pagamento; se vale meno, sarà più rigido.
  • Nel caso di risoluzione: è esattamente quel valore che il comma 138 della L. 124/2017, l’art. 97 e l’art. 177 CCII cercano di proteggere, imponendo al concedente di restituire l’eccedenza.

C’è un’ultima conseguenza, meno evidente. Se l’impresa finisce in liquidazione giudiziale, il curatore farà esattamente questo calcolo per decidere se subentrare nel leasing. Farlo prima, quando l’impresa è ancora nelle mani del suo imprenditore, significa poterlo usare a proprio favore.

Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti che abbiamo richiamato nelle risposte, con il principio riformulato in parole semplici e il motivo per cui interessano a chi ha macchinari in leasing.

  1. Cass. n. 35005/2022 – Il debitore che si oppone all’esecuzione sostenendo di non essere proprietario del bene pignorato propone un’opposizione inammissibile. Perché conta: l’utilizzatore non può difendere da solo il macchinario del concedente con l’opposizione all’esecuzione; serve l’iniziativa del proprietario.

  2. Cass. n. 3846/2023 – Nell’opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. il giudice non deve accertare la proprietà con effetti generali: la decisione ha efficacia limitata al processo esecutivo. Perché conta: il concedente deve dimostrare che il bene non può restare nel pignoramento, con un giudizio più mirato.

  3. Cass. n. 40751/2021 – L’onere di provare il diritto sul bene pignorato grava sul terzo opponente, con un rigore maggiore quando i beni si trovano nella casa o nell’azienda del debitore. Perché conta: i macchinari in leasing stanno quasi sempre nell’azienda dell’utilizzatore, quindi la documentazione è decisiva.

  4. Cass. ord. n. 26327 del 17 ottobre 2019 – Per un autoveicolo pignorato presso l’azienda del debitore, il terzo che ne rivendica la proprietà deve assolvere un onere probatorio adeguato. Perché conta: lo stesso ragionamento vale per un mezzo d’opera o un veicolo aziendale in leasing.

  5. Cass. n. 24945/2020 – L’eccezione dell’art. 621 c.p.c., che ammette la prova testimoniale quando il diritto del terzo è reso verosimile dalla professione o dal commercio, va interpretata considerando la diversità tra le attività del terzo e del debitore. Perché conta: il limite alla prova per testimoni è il motivo per cui conta il contratto con data certa.

  6. Cass. n. 8746 del 15 aprile 2011 – Nel pignoramento eseguito in luoghi appartenenti al debitore rileva la disponibilità materiale dei beni, e chi li rivendica deve superare la presunzione che ne deriva. Perché conta: spiega perché l’ufficiale giudiziario pignora i macchinari in leasing e perché tocca al concedente dimostrare il contrario.

  7. Cass. ord. n. 10212 dell’11 aprile 2019 – Le opposizioni esecutive sono escluse dalla sospensione feriale dei termini, e il punto è rilevabile d’ufficio anche in Cassazione. Perché conta: un pignoramento di luglio va gestito anche in agosto.

  8. Cass. n. 8902/2022 – Nell’espropriazione mobiliare esattoriale l’opposizione di terzo è stata ritenuta improponibile nei casi regolati dall’art. 58 del D.P.R. 602/1973. Perché conta: quando a pignorare è la riscossione, le tutele ordinarie del terzo possono essere più strette.

  9. Cass. Sez. Un. n. 2061/2021 – La disciplina dei commi 136-140 dell’art. 1 della L. 124/2017 non ha effetti retroattivi; per le risoluzioni anteriori si applicano i criteri tradizionali, compreso l’art. 1526 c.c. per il leasing traslativo. Perché conta: per i contratti più vecchi il calcolo delle restituzioni segue regole diverse.

  10. Trib. Bologna, sez. IV, n. 570 del 19 febbraio 2024 – Il comma 138 della L. 124/2017 si applica solo alle risoluzioni i cui presupposti sono maturati dopo l’entrata in vigore della legge; rigettata l’opposizione di un utilizzatore per un inadempimento del 2011. Perché conta: conferma, in un caso concreto, la regola delle Sezioni Unite.

  11. Cass. n. 25701 del 19 settembre 2025 – Nello scioglimento o nella risoluzione del leasing, il credito del concedente va calcolato tenendo conto di quanto ricavato dalla vendita o ricollocazione del bene; non può essere insinuato per l’intero se il valore è stato recuperato. Perché conta: è la tutela dell’utilizzatore in crisi contro richieste gonfiate.

  12. Cass. n. 21213/2017 e Cass. n. 3200/2019 – Nella procedura concorsuale dell’utilizzatore, i canoni scaduti prima dell’apertura non possono essere soddisfatti trattenendoli sul ricavato della vendita del bene, perché manca la reciprocità necessaria per la compensazione. Perché conta: il concedente deve insinuarsi per quei canoni come gli altri creditori.

  13. Cass. Sez. Un. 7 gennaio 1993, n. 65 – Il leasing si distingue in leasing di godimento e leasing traslativo in base al rapporto tra canoni e valore del bene. Perché conta: la distinzione resta rilevante per i contratti anteriori alla L. 124/2017.

E voi, concretamente, cosa fate?

Quando un’impresa ci porta un verbale di pignoramento con dentro macchinari in leasing, o una lettera di risoluzione della società di leasing, il lavoro dello Studio si articola così.

  1. Leggiamo il verbale di pignoramento riga per riga e lo confrontiamo con i contratti di leasing, le matricole e le fatture, per individuare con precisione quali beni appartengono al concedente.
  2. Verifichiamo data certa, identificazione del bene e targhette di ogni contratto, per capire se la prova della proprietà del concedente è solida o ha punti deboli da rafforzare subito.
  3. Prepariamo la comunicazione PEC alla società di leasing con tutta la documentazione utile all’opposizione di terzo, calibrandone il contenuto per non esporre l’impresa a clausole risolutive.
  4. Controlliamo il titolo esecutivo, il precetto e le notifiche che hanno portato al pignoramento, e proponiamo, se ci sono i presupposti, opposizione all’esecuzione o agli atti esecutivi nei termini di legge.
  5. Seguiamo il giudizio di opposizione davanti al giudice dell’esecuzione, costituendoci per l’impresa con una posizione coerente con quella del concedente, e chiediamo che la vendita non riguardi i beni in leasing.
  6. Ricalcoliamo le richieste del concedente in caso di risoluzione, applicando i commi 137-139 della L. 124/2017 o, per i contratti anteriori, i criteri dell’art. 1526 c.c., e contestiamo penali, interessi e spese non dovuti.
  7. Presidiamo la stima e la vendita del bene restituito, esercitando la preferenza dell’utilizzatore sul perito e verificando che la ricollocazione avvenga a valori di mercato.
  8. Valutiamo con i commercialisti dello staff lo stato di crisi dell’impresa e il valore latente dei contratti di leasing, per decidere quali mantenere, quali riscattare e quali sciogliere.
  9. Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con misure protettive, o il ricorso per accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o strumenti del sovraindebitamento, quando i numeri lo giustificano, inclusa la transazione fiscale se il problema sono i debiti con il Fisco.
  10. Verifichiamo la posizione dei garanti, perché il debito residuo del leasing non si scarichi senza controllo sul patrimonio personale del socio o dell’amministratore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per questo tema pesano in particolare due di queste competenze. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa consente di leggere il pignoramento dei macchinari non come un episodio isolato, ma dentro il percorso della composizione negoziata: misure protettive, contratti pendenti, trattativa con il concedente e con gli altri creditori. L’abilitazione al patrocinio in Cassazione garantisce che l’opposizione impostata davanti al giudice dell’esecuzione possa essere seguita con la stessa linea fino all’ultimo grado.

La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino all’eventuale giudizio in Cassazione: chi imposta la difesa è anche chi la porta avanti. E avvocati e commercialisti dello staff lavorano insieme sullo stesso fascicolo: i primi sulle opposizioni e sugli strumenti della crisi, i secondi sui numeri del leasing, sul piano e sui debiti fiscali. Il nostro impegno è di mezzi, non di risultato: analizziamo, verifichiamo e costruiamo la strategia più adatta al caso concreto.

In chiusura

Tre messaggi da portare con sé.

Primo: il macchinario in leasing è della società di leasing, e non dovrebbe restare nel pignoramento dei suoi creditori. Ma va tolto con l’opposizione di terzo del concedente, prima della vendita, con documenti scritti e data certa: le testimonianze non bastano.

Secondo: i tempi sono brevi e agosto non aiuta. Le esecuzioni e le opposizioni esecutive non si sospendono, e i procedimenti del Codice della crisi nemmeno (art. 9, comma 1, CCII). Si sospende solo il giudizio ordinario di cognizione, come l’opposizione a decreto ingiuntivo.

Terzo: il pignoramento è quasi sempre il sintomo di una crisi più ampia. Composizione negoziata, concordato e accordi possono proteggere i contratti di leasing e dare il tempo di costruire un piano, purché si parta prima che i creditori si mettano in fila.

Lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo incrocio tra esecuzione e crisi d’impresa perché l’Avvocato è cassazionista, e quindi segue le opposizioni fino all’ultimo grado, ed è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, con uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario che lavora sui contratti di leasing e sui debiti che li mettono a rischio.

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