Il fascicolo comincia quasi sempre con una telefonata dell’ex socio. Dice di aver ricevuto un atto dall’ufficiale giudiziario, che lo nomina “terzo pignorato” e gli vieta di versare le rate ancora dovute: il prezzo delle quote cedute anni prima, la restituzione di un finanziamento, il saldo di una transazione chiusa quando la società si è divisa. Per l’imprenditore che attraversa già una fase di crisi, quelle somme erano una delle poche entrate certe dei mesi successivi. Da quel giorno sono bloccate, e un creditore punta a farsele assegnare.
La sequenza che segue ha tempi precisi. Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire. Nel pignoramento presso terzi alcune finestre si aprono e si chiudono nel giro di pochi giorni, e i termini del processo esecutivo corrono anche in agosto. Altre finestre, quelle degli strumenti della crisi d’impresa, restano aperte più a lungo, ma valgono solo se si attivano prima che il credito dell’ex socio finisca nelle mani di un singolo creditore.
La cronologia, in sintesi:
- prima del pignoramento: il precetto e i suoi 10 giorni;
- giorno 0: la notifica all’ex socio e all’imprenditore, con il vincolo che scatta subito;
- entro 10 giorni: la dichiarazione dell’ex socio sul debito;
- entro 30 giorni dalla consegna dell’atto: l’iscrizione a ruolo da parte del creditore, pena l’inefficacia;
- fino all’udienza: la finestra per composizione negoziata, misure protettive e procedure concorsuali;
- all’udienza: l’assegnazione, la contestazione o l’accertamento;
- entro 20 giorni dall’ordinanza: l’opposizione agli atti esecutivi;
- dopo l’assegnazione e fino alla chiusura: le rate future, gli accantonamenti, l’esito.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché incrocia due competenze certificate dell’Avvocato. Il pignoramento presso terzi si combatte con opposizioni che possono arrivare fino in Cassazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista. La crisi dell’imprenditore, invece, si governa con gli strumenti del Codice della crisi, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, oltre che Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia: per questo può leggere il pignoramento come un episodio dentro un piano di risanamento più ampio, e non come un problema isolato.
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La mappa temporale: tutte le tappe dal precetto alla chiusura
Prima di entrare nel dettaglio conviene avere sotto gli occhi il quadro completo. La tabella elenca le tappe nell’ordine in cui si presentano, con il termine che le governa, la norma di riferimento e la sezione dell’articolo che le sviluppa.
Una premessa sul calendario. Il pignoramento presso terzi è un processo esecutivo: la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto non si applica all’esecuzione forzata né, di regola, alle opposizioni esecutive (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). Se l’imprenditore accede a uno strumento del Codice della crisi, l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per tutti i procedimenti disciplinati dal Codice: anche lì i termini corrono in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto torna a valere solo nei giudizi civili ordinari di cognizione collegati, ad esempio l’opposizione al decreto ingiuntivo da cui è nato il titolo del creditore o la causa con l’ex socio sul prezzo delle quote.
| Tappa | Quando | Cosa accade | Termine e natura | Norma | Sezione |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prima del giorno 0 | Notifica del precetto | 10 giorni per pagare; il precetto perde efficacia se il pignoramento non parte entro 90 giorni | artt. 480-481 c.p.c. | Giorno −10 |
| 2 | Giorno 0 | Notifica dell’atto di pignoramento all’ex socio e all’imprenditore | Vincolo immediato; l’ex socio diventa custode | artt. 543, 546 c.p.c.; art. 2917 c.c. | Giorno 0 |
| 3 | Entro 10 giorni | Dichiarazione dell’ex socio | Invito a dichiarare entro 10 giorni (PEC o raccomandata) | artt. 543, 547 c.p.c. | Entro 10 giorni |
| 4 | Entro 30 giorni dalla consegna dell’atto al creditore | Iscrizione a ruolo | Perentorio, a pena di inefficacia del pignoramento | art. 543, comma 4, c.p.c. | Entro 30 giorni |
| 5 | Entro la data dell’udienza | Notifica e deposito dell’avviso di iscrizione | A pena di inefficacia | art. 543, comma 5, c.p.c. | Entro 30 giorni |
| 6 | Dal giorno 0 all’udienza | Finestra per gli strumenti della crisi | Ricorso di conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione | artt. 17-19, 54, 78 CCII | Dal giorno 1 all’udienza |
| 7 | Udienza | Non contestazione, contestazione, accertamento | Ordinanza del giudice dell’esecuzione | artt. 548, 549, 553 c.p.c. | Il giorno dell’udienza |
| 8 | Entro 20 giorni dall’ordinanza | Opposizione agli atti esecutivi | Perentorio | art. 617 c.p.c. | Entro 20 giorni |
| 9 | Dopo l’assegnazione | Pagamento delle rate al creditore; incidenza delle misure protettive sulle rate future | Secondo le scadenze del credito | art. 553 c.p.c.; artt. 18-19 CCII | Dopo l’assegnazione |
| 10 | Dopo 6-18 mesi | Chiusura dell’esecuzione o assorbimento nel piano | Variabile | artt. 54, 64-bis, 78, 268 CCII | Dopo 6-18 mesi |
Le tappe 4 e 5 riguardano gli oneri del creditore: se non li rispetta, il pignoramento cade da solo. Le tappe 6 e 8 sono le finestre in cui l’imprenditore agisce davvero. Tutto il resto dipende da come vengono sfruttate queste due.
Giorno −10: il credito verso l’ex socio e il precetto che apre il conto alla rovescia
Cosa succede
Il calendario parte prima del pignoramento. Il creditore dell’imprenditore, che può essere un fornitore, una banca, un locatore o un ex dipendente, ha in mano un titolo esecutivo: un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo o non opposto, una sentenza, un atto notarile, una cambiale. Prima di pignorare deve notificare il precetto, cioè l’intimazione a pagare entro un termine.
Nel frattempo, il creditore ha raccolto informazioni. Sa, magari da una visura camerale o da un atto pubblicato nel registro delle imprese, che l’imprenditore ha ceduto le sue quote all’ex socio e che il prezzo è pagato a rate. Oppure sa che l’ex socio, uscendo dall’attività comune, ha firmato un riconoscimento di debito o una transazione con pagamenti differiti. Sono crediti visibili, spesso documentati da un atto notarile, e per questo attirano l’attenzione di chi deve recuperare.
La norma
L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto contiene l’intimazione ad adempiere entro un termine non minore di 10 giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata. L’art. 481 c.p.c. aggiunge che il precetto perde efficacia se entro 90 giorni dalla notifica l’esecuzione non è iniziata. L’art. 482 c.p.c. vieta di iniziare l’esecuzione prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, salvo autorizzazione del giudice in caso di pericolo nel ritardo.
Il credito verso l’ex socio è un credito come gli altri: il prezzo di una cessione di quote, la restituzione di un mutuo tra privati, il saldo di una transazione. Non rientra in nessuna delle categorie di impignorabilità dell’art. 545 c.p.c., che riguardano crediti alimentari, sussidi e, nei limiti di legge, stipendi e pensioni. Può quindi essere aggredito per intero, comprese le rate che scadranno in futuro, purché nascano da un rapporto già esistente al momento del pignoramento.
I termini che si attivano
Dalla notifica del precetto corrono 10 giorni prima dei quali il creditore non può pignorare e 90 giorni entro i quali deve pignorare, altrimenti il precetto perde efficacia. Il primo termine è dilatorio e protegge il debitore; il secondo è un termine di efficacia che grava sul creditore. In entrambi i casi la sospensione feriale non opera, perché si tratta di termini del processo esecutivo.
Il calcolo pratico: un precetto notificato il 12 ottobre 2026 consente il pignoramento solo dal 23 ottobre, cioè dopo che i 10 giorni sono interamente decorsi, e perde efficacia se l’esecuzione non inizia entro i 90 giorni: il novantesimo giorno cade domenica 10 gennaio 2027, quindi la scadenza slitta a lunedì 11 gennaio 2027.
Cosa può fare il debitore ora
È la fase in cui l’imprenditore ha più margine, perché nulla è ancora bloccato. La finestra difensiva di questa tappa è l’opposizione al precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c., che contesta il diritto del creditore di procedere: titolo inesistente o caducato, credito già pagato o prescritto, somme intimate superiori al dovuto. Con l’opposizione si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, che il giudice concede se ricorrono gravi motivi.
La seconda mossa possibile è negoziale: un piano di rientro proposto al creditore prima che il pignoramento blocchi la liquidità. La terza, spesso la più importante, è la diagnosi della crisi. Se il precetto è solo uno di molti, e i debiti scaduti superano le risorse dei prossimi mesi, la domanda vera non è come fermare questo creditore ma quale strumento del Codice della crisi usare per regolare tutti i creditori insieme. Una composizione negoziata avviata prima del pignoramento impedisce che il pignoramento venga eseguito, perché le misure protettive vietano di iniziare azioni esecutive dalla pubblicazione dell’istanza.
Precluso, in questa fase, è tutto ciò che presuppone un pignoramento già eseguito: l’opposizione agli atti esecutivi contro l’atto di pignoramento, la contestazione della dichiarazione del terzo, la conversione.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è avvisare l’ex socio “di non pagare più” o, al contrario, chiedergli di anticipare in fretta le rate residue. Nel primo caso si rischia di creare un inadempimento del contratto di cessione, che l’ex socio potrebbe usare per sospendere i pagamenti o chiedere danni. Nel secondo caso il pagamento anticipato, se non è giustificato, può essere letto come un atto che sottrae garanzia ai creditori e diventare un problema in un’eventuale procedura concorsuale successiva. Fino al pignoramento il credito è libero, ma ogni mossa su di esso va valutata in vista di quello che succederà dopo.
Quanto dura realmente
Tra la notifica del precetto e il pignoramento passano di solito poche settimane: i creditori organizzati notificano il pignoramento appena scaduti i 10 giorni, quelli meno strutturati si avvicinano al limite dei 90 giorni. Per l’imprenditore questo intervallo è il tempo utile per decidere se il problema si risolve con un’opposizione, con una trattativa o con uno strumento di regolazione della crisi.
Giorno 0: la notifica del pignoramento all’ex socio
Cosa succede
L’ufficiale giudiziario notifica l’atto di pignoramento presso terzi a due destinatari: l’imprenditore debitore e l’ex socio, che nel linguaggio del codice diventa il “terzo”. L’atto contiene l’ingiunzione al debitore di non disporre del credito, l’indicazione del credito pignorato (le somme dovute dall’ex socio a qualsiasi titolo, oppure in modo più puntuale le rate del prezzo di cessione), l’invito all’ex socio a rendere la dichiarazione e la citazione del debitore a comparire a un’udienza davanti al giudice dell’esecuzione.
Dal momento della notifica all’ex socio il credito è vincolato. L’ex socio non può più pagare all’imprenditore: se lo facesse, il pagamento non sarebbe opponibile al creditore pignorante e rischierebbe di dover pagare una seconda volta.
La norma
L’art. 543 c.p.c. disciplina la forma del pignoramento presso terzi. L’art. 546 c.p.c. stabilisce che dal giorno della notifica il terzo è soggetto, relativamente alle somme da lui dovute, agli obblighi che la legge impone al custode, nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. L’art. 2917 c.c. completa il quadro: se oggetto del pignoramento è un credito, l’estinzione del credito per cause verificatesi dopo il pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori intervenuti.
Il limite del credito precettato aumentato della metà è importante quando le somme dovute dall’ex socio superano di molto il debito: il vincolo copre solo la quota necessaria, e il resto rimane disponibile, anche se nella prassi il terzo prudente tende a bloccare tutto finché non riceve indicazioni dal giudice. Su questo si innesta la riduzione del pignoramento prevista dall’art. 496 c.p.c., che il giudice può disporre quando il valore dei crediti pignorati è superiore all’importo delle spese e dei crediti per cui si procede.
I termini che si attivano
Dalla notifica parte la finestra di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi contro l’atto di pignoramento (art. 617, comma 2, c.p.c.), se l’atto presenta vizi formali: mancanza di elementi essenziali, notifica irregolare, errata individuazione del credito, mancanza di un valido precetto. È un termine perentorio che non si sospende in agosto.
Parte anche il conto alla rovescia del creditore: la consegna dell’atto notificato da parte dell’ufficiale giudiziario fa decorrere i 30 giorni per l’iscrizione a ruolo, di cui si parla nella tappa dedicata.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni del giorno 0 sono tre, e vanno valutate insieme.
La prima è il controllo formale dell’atto, da fare subito, per non perdere i 20 giorni dell’art. 617. Si verificano la notifica a entrambi i destinatari, la corrispondenza tra il credito precettato e quello per cui si pignora, la tempestività rispetto al precetto (non prima dei 10 giorni, non oltre i 90), la competenza del tribunale indicato.
La seconda è l’opposizione all’esecuzione ex art. 615, comma 2, c.p.c., se il problema non è formale ma sostanziale: il credito del procedente non esiste o è inferiore, il titolo è stato sospeso o annullato, il debito è stato pagato. L’opposizione all’esecuzione va proposta prima che sia disposta l’assegnazione, perché dopo diventa inammissibile, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità non imputabile.
La terza riguarda la crisi. Se l’imprenditore è in una situazione di squilibrio che rende probabile la crisi o l’insolvenza, e il risanamento appare ragionevolmente perseguibile, il pignoramento del credito verso l’ex socio è il segnale per avviare la composizione negoziata con richiesta di misure protettive. Le misure non cancellano il pignoramento già eseguito, ma ne impediscono la prosecuzione. Più presto arrivano, meno passi avanti avrà fatto il creditore.
È invece preclusa, a questo punto, la libera disponibilità del credito: l’imprenditore non può cederlo, darlo in pegno o incassarlo. Una cessione del credito successiva alla notifica del pignoramento non è opponibile al creditore pignorante.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più frequente è considerare l’atto “un problema dell’ex socio”, visto che è lui il destinatario delle intimazioni. In realtà il debitore esecutato è l’imprenditore, ed è lui a essere citato all’udienza. Il secondo errore, speculare, è concordare con l’ex socio un pagamento “in nero” o su un conto diverso per salvare la liquidità: oltre a non liberare l’ex socio nei confronti del creditore, espone entrambi a responsabilità e, in caso di procedura concorsuale successiva, all’accusa di aver sottratto attivo.
Quanto dura realmente
Il giorno 0 è un istante, ma i suoi effetti durano per tutta la procedura: il vincolo sul credito resta finché il giudice non assegna le somme, non dichiara l’inefficacia del pignoramento o non lo riduce. Il tempo utile per contestare l’atto è di 20 giorni; quello per scegliere lo strumento della crisi è, in pratica, il tempo che manca all’udienza.
Entro 10 giorni: la dichiarazione dell’ex socio sul suo debito
Cosa succede
L’atto di pignoramento invita l’ex socio a comunicare al creditore, entro 10 giorni, la propria dichiarazione: se è debitore dell’imprenditore, per quale importo, per quale titolo, con quali scadenze, e se esistono altri pignoramenti o cessioni sullo stesso credito. La dichiarazione si fa per raccomandata o PEC al creditore procedente, senza bisogno di comparire in udienza.
Qui il pignoramento delle somme dovute dall’ex socio mostra la sua particolarità. A differenza di una banca o di un datore di lavoro, che sono terzi neutrali, l’ex socio è parte di un rapporto spesso conflittuale con l’imprenditore. Può avere interesse a dichiarare meno del dovuto, a sollevare eccezioni sul contratto di cessione (vizi, garanzie sul patrimonio sociale, clausole di aggiustamento del prezzo), o a far valere un proprio controcredito in compensazione. Può anche, al contrario, dichiarare tutto e pagare al creditore per liberarsi di una questione che non lo riguarda.
La norma
L’art. 547 c.p.c. disciplina il contenuto della dichiarazione: il terzo specifica di quali somme è debitore o quali cose detiene e quando deve eseguire il pagamento o la consegna, e indica i sequestri precedentemente eseguiti presso di lui e le cessioni che gli sono state notificate o che ha accettato.
La Cassazione ha ricordato che il terzo pignorato è un ausiliario della giustizia, non una parte del processo esecutivo, e che non ha l’obbligo di comparire all’udienza fissata nell’atto (Cass. civ., Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926). Il suo compito è dichiarare; la valutazione delle contestazioni spetta al giudice, su istanza delle parti.
Sulla compensazione vale la regola generale: la compensazione legale estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza (art. 1242 c.c.), purché entrambi siano liquidi ed esigibili (art. 1243 c.c.). Se il controcredito dell’ex socio era già liquido ed esigibile prima del pignoramento, l’estinzione è anteriore e può essere opposta al creditore; se matura dopo, l’art. 2917 c.c. impedisce che pregiudichi il pignorante.
I termini che si attivano
Il termine di 10 giorni non è perentorio per l’ex socio: se dichiara in ritardo, ma prima dell’udienza, la dichiarazione è utilizzabile. Se non dichiara affatto, scatta il meccanismo della non contestazione previsto dall’art. 548 c.p.c., di cui si parla nella tappa dell’udienza.
Per l’imprenditore la dichiarazione è un documento cruciale: va acquisita subito, chiedendone copia al creditore o consultando il fascicolo dopo l’iscrizione a ruolo. Il contenuto della dichiarazione determina l’oggetto dell’assegnazione: la Cassazione ha chiarito che la dichiarazione positiva vincola il giudice dell’esecuzione, che non può assegnare un credito superiore a quello dichiarato; l’ordinanza che lo fa è illegittima e il terzo può impugnarla senza bisogno del sub-procedimento di accertamento (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2025, n. 15108).
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è il controllo della dichiarazione dell’ex socio, prima che diventi la base dell’ordinanza di assegnazione. Se l’ex socio dichiara un debito superiore al reale, o non segnala una compensazione che lo ridurrebbe, l’imprenditore ha interesse a correggerla, perché paga con il credito un debito che non esiste in quella misura. Se l’ex socio dichiara un debito inferiore al reale, è il creditore a contestarla, e l’imprenditore deve decidere da che parte stare nel sub-procedimento di accertamento.
In questa fase si ricostruisce anche il piano dei pagamenti: quante rate restano, a quali scadenze, se sono previste clausole di accelerazione o di decadenza dal beneficio del termine. Le rate future sono pignorabili, ma il terzo le paga solo alla scadenza originaria. Questo dato pesa sulla strategia: se il credito verso l’ex socio matura in due anni, un piano di composizione della crisi può ragionevolmente includerlo come risorsa, a condizione che le misure protettive arrivino prima che il creditore incassi le rate.
Preclusa, in questa fase, è la scelta unilaterale dell’imprenditore di “girare” le rate a un altro creditore o di compensarle con debiti verso l’ex socio sorti dopo il pignoramento.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è lasciare che l’ex socio dichiari senza confrontarsi su numeri e scadenze. Non si tratta di concordare il contenuto della dichiarazione, che deve restare veritiera, ma di verificare che sia completa: che indichi tutte le rate, le eventuali garanzie, le compensazioni già maturate, gli altri pignoramenti. Una dichiarazione imprecisa genera contestazioni che allungano i tempi, e i tempi lunghi giocano contro l’imprenditore in crisi solo se non li sta usando per costruire un’alternativa.
Quanto dura realmente
La dichiarazione arriva spesso dopo i 10 giorni, a volte direttamente in prossimità dell’udienza. Quando l’ex socio è assistito da un legale, la dichiarazione tende a essere più articolata e può contenere riserve sul debito. In quel caso il procedimento si allunga, perché il creditore contesterà e il giudice dovrà aprire l’accertamento.
Entro 30 giorni dalla consegna: l’iscrizione a ruolo e l’avviso al terzo
Cosa succede
Dopo la notifica, l’ufficiale giudiziario consegna l’atto al creditore. Da quel momento il creditore ha un onere preciso: iscrivere a ruolo la procedura presso il tribunale competente, depositando le copie conformi dell’atto di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto. Poi, entro la data dell’udienza, deve notificare l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, con il numero assegnato alla procedura, e depositarlo nel fascicolo.
Per l’imprenditore questa è una tappa passiva: non deve fare nulla, ma deve controllare che il creditore abbia fatto tutto. È la tappa in cui il pignoramento può cadere senza bisogno di alcuna opposizione.
La norma
L’art. 543, comma 4, c.p.c. impone al creditore di iscrivere a ruolo il processo depositando le copie conformi degli atti entro 30 giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento. Il comma 5, introdotto dalla riforma del processo civile e toccato dal correttivo D.Lgs. 164/2024, prevede che entro la data dell’udienza indicata nell’atto il creditore notifichi al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo con il numero di ruolo e lo depositi nel fascicolo; la mancata notifica o il mancato deposito dell’avviso determina l’inefficacia del pignoramento. Se l’avviso non viene notificato, gli obblighi del terzo cessano alla data dell’udienza indicata nell’atto.
Il meccanismo serve a dare certezza al terzo, che altrimenti resterebbe vincolato a lungo senza sapere se la procedura esiste davvero.
I termini che si attivano
Sono due termini perentori a carico del creditore:
- 30 giorni dalla consegna dell’atto per l’iscrizione a ruolo;
- la data dell’udienza per la notifica e il deposito dell’avviso al terzo.
Il calcolo pratico: se l’atto, notificato il 4 novembre 2026, è restituito al creditore il 9 novembre, l’iscrizione va fatta entro il 9 dicembre 2026. L’avviso va notificato all’ex socio e depositato entro l’udienza indicata, ad esempio il 20 gennaio 2027.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è la verifica del fascicolo telematico dopo il trentesimo giorno. Se l’iscrizione manca o è tardiva, il pignoramento è inefficace e il credito verso l’ex socio torna libero. Lo stesso accade se all’udienza non risulta depositato l’avviso notificato all’ex socio. In questi casi l’imprenditore non deve proporre un’opposizione per far valere l’inefficacia: la rileva il giudice, e la parte può sollecitarla con un’istanza.
Il risultato, però, va gestito. Un pignoramento inefficace non estingue il debito: il creditore può notificare un nuovo precetto, se il precedente ha perso efficacia, e un nuovo pignoramento. Il tempo guadagnato vale se viene impiegato per qualcosa: una trattativa, un piano, l’accesso a uno strumento della crisi.
L’errore tipico di questa fase
Il primo errore è non controllare. Molti imprenditori non sanno che il creditore ha questi oneri e lasciano passare l’udienza senza verificare se il fascicolo esiste. Il secondo errore è considerare l’inefficacia come la fine del problema. Il creditore che ha perso un pignoramento per un errore formale lo ripete, e la seconda volta è più attento. In quel momento il credito verso l’ex socio, rimasto libero, va protetto con una strategia, non speso in fretta.
Quanto dura realmente
La verifica richiede pochi minuti, una volta che il fascicolo è consultabile. Il tempo reale di questa tappa coincide con i 30 giorni dell’art. 543, comma 4, e con l’intervallo fino all’udienza per l’avviso.
Dal giorno 1 all’udienza: la finestra degli strumenti della crisi
Cosa succede
Siamo nel tratto centrale della timeline. Il pignoramento è notificato, il creditore sta iscrivendo la procedura, l’ex socio prepara la dichiarazione. L’udienza è fissata a qualche settimana o qualche mese di distanza. Per l’imprenditore in crisi è il momento in cui la strategia può cambiare livello: dalla difesa contro un singolo creditore alla regolazione di tutta l’esposizione.
Il pignoramento sulle somme dell’ex socio, infatti, raramente arriva da solo. Spesso è il primo segnale che i creditori hanno iniziato a muoversi, e che altri pignoramenti seguiranno: sul conto corrente, sui crediti verso clienti, sui beni strumentali. Se il credito verso l’ex socio è una risorsa essenziale per il piano, ogni rata che il creditore incassa è sottratta a tutti gli altri.
La norma
Il Codice della crisi offre più strumenti, ciascuno con un effetto diverso sul pignoramento.
La composizione negoziata (artt. 12 ss. CCII) si avvia con un’istanza sulla piattaforma telematica nazionale. Secondo l’art. 18 CCII l’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o con una istanza successiva, l’applicazione di misure protettive: dal giorno della pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese, i creditori non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l’imprenditore, né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e diritti con cui viene esercitata l’attività d’impresa. L’art. 19 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, prevede che l’imprenditore depositi il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto; che entro 20 giorni dalla pubblicazione chieda l’iscrizione nel registro delle imprese del numero di ruolo; che il tribunale fissi l’udienza entro 10 giorni dal deposito; che con ordinanza stabilisca la durata delle misure tra 30 e 120 giorni, con proroga possibile fino a una durata complessiva di 240 giorni. Il ritardo o l’omissione del deposito rendono le misure inefficaci.
Il Tribunale di Brindisi, confermando le misure per 120 giorni, ha ricordato che le misure tipiche dell’art. 18 operano erga omnes e comprendono il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari, e restano efficaci solo se la procedura di conferma viene avviata nei termini (Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, R.G. 3163/2024). Lo stesso provvedimento richiama il Tribunale di Napoli Nord, 24 gennaio 2024, secondo cui le misure non si estendono ai terzi fideiussori, perché l’art. 18 limita i suoi effetti al patrimonio dell’imprenditore e ai beni con cui è esercitata l’attività.
Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione producono effetti analoghi con la domanda di accesso: l’art. 54 CCII consente misure protettive dalla pubblicazione della domanda nel registro delle imprese. Per l’imprenditore sotto soglia, cioè l’impresa minore che non può accedere alla liquidazione giudiziale, il concordato minore prevede che il giudice, con il decreto di apertura e su istanza del debitore, disponga il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari fino all’omologazione definitiva (art. 78, comma 2, lett. d, CCII).
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono soprattutto quelli del Codice della crisi:
- ricorso di conferma delle misure protettive entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza, a pena di inefficacia (art. 19, comma 1, CCII);
- iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese entro 20 giorni dalla pubblicazione;
- durata delle misure tra 30 e 120 giorni, prorogabile fino a 240 complessivi.
I termini del CCII corrono anche ad agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Un’istanza pubblicata il 31 luglio richiede il ricorso il 1° agosto.
Il calcolo pratico: istanza di composizione negoziata con richiesta di misure pubblicata mercoledì 25 novembre 2026; ricorso di conferma entro giovedì 26 novembre; iscrizione del numero di ruolo entro martedì 15 dicembre.
Cosa può fare il debitore ora
Questa è la finestra difensiva più ampia di tutta la procedura: dalla notifica del pignoramento all’udienza di assegnazione l’imprenditore può ancora far sì che il credito verso l’ex socio resti una risorsa del piano, invece di diventare il pagamento di un solo creditore.
Nella fase in cui il pignoramento è appena partito, l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e avvocato cassazionista, valuta insieme le due strade: l’opposizione nel processo esecutivo e lo strumento della crisi più adatto, perché la scelta dell’una condiziona l’altra.
Le opzioni concrete sono quattro.
La prima è la composizione negoziata con misure protettive, adatta all’impresa che ha prospettive di risanamento e ha bisogno di tempo per trattare con i creditori. Le misure fermano il pignoramento in corso; durante le trattative il credito verso l’ex socio può diventare oggetto di un accordo con lo stesso creditore procedente.
La seconda è il concordato preventivo, anche in continuità, quando l’impresa è più grande e ha bisogno di una ristrutturazione che vincoli anche i creditori dissenzienti.
La terza è il concordato minore, per l’imprenditore sotto soglia che vuole proseguire l’attività.
La quarta, quando la crisi è irreversibile, è la liquidazione controllata per l’imprenditore minore o la liquidazione giudiziale per quello sopra soglia: in entrambi i casi le azioni esecutive individuali si arrestano e il credito verso l’ex socio confluisce nella massa a beneficio di tutti i creditori.
Rimangono disponibili, in parallelo, le opposizioni esecutive: il loro uso va però coordinato con lo strumento della crisi. Un’opposizione pretestuosa, proposta solo per guadagnare tempo, rischia di indebolire la credibilità dell’imprenditore davanti all’esperto e ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è aspettare l’udienza per vedere “come va”, e solo dopo l’assegnazione cercare uno strumento della crisi. A quel punto il creditore ha già un’ordinanza in mano e l’ex socio ha cominciato a pagargli le rate. Le misure protettive possono ancora intervenire sulle rate future, ma il lavoro è più difficile e il risultato meno certo. Il secondo errore è chiedere le misure protettive senza un progetto di piano credibile: il tribunale, sentito l’esperto, può confermarle per un periodo breve, limitarle o revocarle se appaiono non funzionali alle trattative.
Quanto dura realmente
La finestra dura quanto l’intervallo tra notifica e udienza, di norma alcune settimane. Il procedimento di conferma delle misure, una volta depositato il ricorso, si chiude con un’ordinanza in tempi brevi, perché il tribunale deve fissare l’udienza entro 10 giorni. La composizione negoziata nel suo complesso, secondo il Codice, ha come orizzonte i 180 giorni dall’accettazione dell’esperto, prorogabili nei casi previsti dall’art. 17 CCII.
Il giorno dell’udienza: non contestazione, contestazione, accertamento
Cosa succede
Il calendario arriva alla data fissata nell’atto. Davanti al giudice dell’esecuzione compaiono il creditore procedente, gli eventuali creditori intervenuti e, se lo ritiene, l’imprenditore. L’ex socio non è obbligato a comparire: ha già reso, o avrebbe dovuto rendere, la sua dichiarazione per iscritto.
Gli scenari possibili sono tre. Se l’ex socio ha dichiarato di dovere una somma e nessuno contesta, il giudice assegna il credito al creditore nei limiti di quanto dovuto per capitale, interessi e spese. Se l’ex socio non ha dichiarato e non compare, il credito si considera non contestato nei termini indicati dal creditore. Se la dichiarazione è contestata, o se ci sono dubbi sulla sua portata, si apre il sub-procedimento di accertamento dell’obbligo del terzo.
Da questo momento in poi la procedura entra in una nuova fase: il credito verso l’ex socio smette di essere solo “vincolato” e comincia a essere destinato al creditore.
La norma
L’art. 548 c.p.c. prevede che, se il terzo non rende la dichiarazione o non compare all’udienza, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso, e il giudice provvede sull’assegnazione. Il terzo può impugnare l’ordinanza con l’opposizione agli atti esecutivi se prova di non aver avuto tempestiva conoscenza dell’atto per irregolarità della notifica o per caso fortuito o forza maggiore.
L’art. 549 c.p.c. disciplina il caso della dichiarazione contestata: il giudice, su istanza di parte, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo, provvede con ordinanza. L’ordinanza produce effetti ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed è impugnabile nelle forme e nei termini dell’art. 617 c.p.c.
La Cassazione ha fissato alcuni punti fermi sul sub-procedimento. L’istanza di accertamento è condizione di procedibilità e deve indicare la misura del credito da accertare e il titolo dell’obbligazione del terzo; il contraddittorio con il terzo è indefettibile (Cass. civ., Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926). L’istanza può essere presentata con atto formale o a verbale d’udienza, purché circostanziata (Cass. n. 13487/2023, come riportata nella rassegna letta). L’accertamento resta un sub-procedimento interno all’esecuzione, privo di efficacia esterna e inidoneo a formare un giudicato sull’esistenza e sull’importo del debito del terzo, tanto che non si crea litispendenza con eventuali giudizi ordinari sul rapporto e il terzo conserva l’azione di ripetizione (Cass. n. 23123/2022, secondo la stessa rassegna). Il debitore esecutato è litisconsorte necessario nell’opposizione contro l’ordinanza di accertamento (Cass. n. 9267/2020, citata nella medesima rassegna).
I termini che si attivano
Con l’ordinanza di assegnazione o di accertamento si apre il termine perentorio di 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi. La Cassazione ha precisato che il termine decorre dalla conoscenza, legale o di fatto, del provvedimento, e non automaticamente dalla data dell’udienza, proprio perché il terzo non è tenuto a comparire (Cass. civ., Sez. III, n. 28926/2023). Per il debitore che partecipa all’udienza, invece, la conoscenza coincide di solito con la pronuncia dell’ordinanza in udienza.
L’opposizione all’esecuzione, a questo punto, incontra il limite dell’art. 615, comma 2, c.p.c.: dopo che è stata disposta l’assegnazione è inammissibile, salvo che si fondi su fatti sopravvenuti o che l’opponente dimostri di non averla potuta proporre prima per causa non imputabile.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva del giorno dell’udienza è la partecipazione attiva al contraddittorio: l’imprenditore che compare può far verbalizzare le proprie contestazioni sulla dichiarazione dell’ex socio, chiedere la riduzione del pignoramento ai sensi dell’art. 496 c.p.c. se il credito vincolato eccede di molto il debito, segnalare le misure protettive concesse nel frattempo o la pendenza di una domanda di accesso a uno strumento della crisi.
Quest’ultimo punto è decisivo. Se le misure protettive sono state pubblicate prima dell’udienza, il giudice dell’esecuzione non può proseguire con l’assegnazione: la procedura si arresta. Il Tribunale di Arezzo ha descritto l’improseguibilità derivante dalle misure protettive come uno stato di “quiescenza” della procedura esecutiva, che resta pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione (Trib. Arezzo, 9 agosto 2024, come riportato in un contributo dottrinale).
L’imprenditore può anche valutare la conversione del pignoramento prevista dall’art. 495 c.p.c.: sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore, comprensivo di interessi e spese, depositando con l’istanza una quota non inferiore a un sesto e chiedendo, se ricorrono i presupposti, il pagamento rateale nei limiti di legge. La conversione va chiesta prima che sia disposta l’assegnazione. Ha senso quando il credito verso l’ex socio vale molto più del debito e l’imprenditore preferisce liberarlo, ma in una situazione di crisi va valutata con attenzione: pagare per intero un solo creditore, mentre gli altri restano insoddisfatti, può essere incompatibile con lo strumento della crisi che si intende usare.
Precluse, dopo l’ordinanza, sono le contestazioni che andavano fatte prima: la non contestazione dell’art. 548 si cristallizza ai fini del procedimento in corso.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è non presentarsi, pensando che l’udienza riguardi solo il creditore e l’ex socio. L’imprenditore assente perde l’occasione di contestare la dichiarazione, di chiedere la riduzione, di far valere le misure protettive. Il secondo errore riguarda l’accertamento dell’obbligo del terzo: se l’ex socio ha dichiarato meno del dovuto, l’imprenditore potrebbe essere tentato di non intervenire. Ma l’esito dell’accertamento incide sull’estinzione del suo debito verso il creditore, e quindi lo riguarda direttamente.
Quanto dura realmente
Se nessuno contesta, l’assegnazione arriva alla prima udienza. Se si apre l’accertamento dell’obbligo del terzo, con l’ex socio che solleva eccezioni sul contratto di cessione, il sub-procedimento può richiedere più udienze e qualche mese, perché il giudice deve acquisire documenti e, se necessario, sentire testimoni nei limiti del rito.
Entro 20 giorni dall’ordinanza: l’opposizione agli atti esecutivi
Cosa succede
L’ordinanza di assegnazione è pronunciata. Il creditore ha ora un titolo per riscuotere direttamente dall’ex socio le rate dovute, fino a concorrenza del suo credito. Il calendario ora corre: chi vuole contestare l’ordinanza ha 20 giorni.
L’opposizione agli atti esecutivi contesta la regolarità formale dell’atto o del provvedimento: un’ordinanza che assegna più di quanto l’ex socio ha dichiarato, che ignora una compensazione dichiarata, che dispone l’assegnazione nonostante le misure protettive, che viola il contraddittorio. Non serve, invece, a rimettere in discussione il credito del procedente, che si contesta con l’opposizione all’esecuzione nei limiti visti sopra.
La norma
L’art. 617, comma 2, c.p.c. prevede che le opposizioni relative alla regolarità formale degli atti esecutivi si propongono con ricorso al giudice dell’esecuzione nel termine perentorio di 20 giorni dal compimento dell’atto o dalla sua conoscenza. Il giudice dà con decreto i provvedimenti indilazionabili e può sospendere la procedura (art. 618 c.p.c.); fissa poi un termine per l’introduzione del giudizio di merito.
La Cassazione ha chiarito che l’ordinanza con cui il giudice dell’esecuzione risolve in via sommaria le questioni sulla posizione debitoria del terzo è un atto del procedimento esecutivo e va impugnata con l’opposizione ex art. 617 (Cass. civ., Sez. III, n. 28926/2023). La stessa rassegna ricorda che questa opposizione ha natura solo rescindente: il giudice dell’opposizione annulla l’atto viziato ma non lo sostituisce (Cass. n. 28131/2022). L’ordinanza che assegna un credito superiore a quello dichiarato dal terzo può essere impugnata dallo stesso terzo senza passare dall’accertamento dell’art. 549 (Cass. civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2025, n. 15108).
I termini che si attivano
Il termine di 20 giorni è perentorio e non si sospende ad agosto, perché riguarda un’opposizione esecutiva. Il calcolo pratico: ordinanza pronunciata in udienza mercoledì 20 gennaio 2027, alla presenza del difensore dell’imprenditore; il ventesimo giorno è martedì 9 febbraio 2027. Se l’ordinanza fosse stata pronunciata fuori udienza e comunicata più tardi, il termine decorrerebbe dalla comunicazione.
Dopo la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione, il giudizio di merito dell’opposizione si introduce nel termine fissato dal giudice. Quel giudizio è un processo di cognizione, ma resta collegato all’esecuzione: la regola prudente è non contare sulla sospensione feriale per nessun termine dell’opposizione e calcolare tutto come se agosto fosse un mese ordinario.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva di questa tappa è il ricorso ex art. 617 entro 20 giorni, con richiesta di sospensione dell’esecuzione. È lo strumento per correggere un’ordinanza che ha assegnato più del dovuto o che è stata emessa senza tener conto di un fatto impeditivo, come la pubblicazione delle misure protettive o l’apertura di una procedura concorsuale.
In parallelo, l’imprenditore può ancora accedere agli strumenti della crisi. Le misure protettive successive all’assegnazione non cancellano l’ordinanza, ma possono incidere sulle rate che l’ex socio deve ancora pagare: è il tema della tappa successiva.
Preclusa, in linea di massima, è l’opposizione all’esecuzione per contestare il credito del procedente, salvo fatti sopravvenuti, come un pagamento successivo o la caducazione del titolo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è far decorrere i 20 giorni nella convinzione di poter “sistemare dopo” con il creditore. Una volta scaduto il termine, l’ordinanza diventa stabile ai fini della procedura e l’ex socio paga al creditore senza alcun rischio. Un secondo errore è proporre un’opposizione agli atti esecutivi per contestare il debito: il giudice la dichiarerà inammissibile o la respingerà, con condanna alle spese.
Quanto dura realmente
La fase sommaria dell’opposizione si chiude di solito in qualche settimana, con la decisione sulla sospensione. Il giudizio di merito dura di più, spesso oltre un anno nei tribunali più carichi. Per questo, nella logica della timeline, l’opposizione è utile soprattutto per la sospensione che può ottenere subito, mentre il merito resta una partita di lungo periodo.
Dopo l’assegnazione: le rate che maturano nei mesi successivi
Cosa succede
Siamo qualche settimana dopo l’ordinanza. Il creditore assegnatario riceve dall’ex socio le rate man mano che scadono. Se il credito verso l’ex socio era, ad esempio, il prezzo di una cessione di quote pagabile a rate trimestrali, il creditore incassa una rata ogni tre mesi fino a coprire il proprio credito con interessi e spese.
È una fase lenta, e proprio per questo ancora aperta. L’imprenditore in crisi che non ha agito prima può farlo ora, perché le rate future non sono ancora state pagate.
La norma
L’art. 553 c.p.c. prevede che, se il terzo si dichiara debitore di somme esigibili immediatamente o in un termine non superiore a 90 giorni, il giudice le assegna in pagamento, salvo esazione, ai creditori concorrenti; se il debito è a termine più lungo o sottoposto a condizione, il credito può essere assegnato o venduto secondo le regole sulle cose mobili. “Salvo esazione” significa che il debito del debitore esecutato si estingue solo quando e nella misura in cui il creditore incassa effettivamente.
Sull’incidenza delle misure protettive dopo l’assegnazione la giurisprudenza di merito non è uniforme, e il punto va trattato come aperto. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che la sospensione del pignoramento presso terzi mantenga il vincolo sulle somme, in modo automatico e non retroattivo: le somme esistenti e quelle che affluiranno restano indisponibili presso il terzo fino alla cessazione della misura (Trib. Milano, 26 gennaio 2022). Il Tribunale di Padova ha affermato che la misura protettiva non libera le somme già vincolate e che gli obblighi di custodia del terzo permangono; l’esperto della composizione negoziata non ha poteri di disposizione su quelle somme (Trib. Padova, 20 luglio 2022). Lo stesso tribunale ha ammesso misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII dopo la scadenza delle misure protettive, per conservarne gli effetti (Trib. Padova, 9 dicembre 2024). Questi provvedimenti sono riportati in un contributo dottrinale del 2025 che non indica numeri di ruolo.
I termini che si attivano
I termini sono quelli delle scadenze contrattuali delle rate. Ogni scadenza è un’occasione persa o salvata: ogni rata pagata al creditore assegnatario prima che le misure protettive siano pubblicate è, salvo diversa valutazione del giudice, un pagamento definitivo. Per gli strumenti della crisi valgono i termini già visti dell’art. 19 CCII, che corrono anche ad agosto.
Il calcolo pratico: rate trimestrali in scadenza il 31 dicembre 2026, il 31 marzo 2027, il 30 giugno 2027, il 30 settembre 2027. Un’istanza di composizione negoziata pubblicata il 15 marzo 2027 arriva prima della scadenza del 31 marzo e può incidere su quella rata e sulle successive; non su quella di dicembre, già pagata.
Cosa può fare il debitore ora
La finestra difensiva dopo l’assegnazione è la richiesta di misure protettive prima della scadenza delle rate successive, con l’eventuale domanda di misure cautelari che dispongano l’accantonamento delle somme. In questo modo le rate non vanno né al creditore assegnatario né all’imprenditore, ma restano vincolate in attesa dell’esito delle trattative o della procedura.
Se l’imprenditore è sotto soglia, il percorso è il concordato minore con il divieto di proseguire le azioni esecutive (art. 78, comma 2, lett. d, CCII), oppure la liquidazione controllata quando la crisi non è più reversibile. Se è sopra soglia, oltre alla composizione negoziata, il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione con misure protettive.
Resta la possibilità di una trattativa con il creditore assegnatario: le rate residue possono diventare oggetto di un accordo che, ad esempio, ne rinegozia l’imputazione o libera una parte del credito in cambio di un pagamento anticipato concordato con l’ex socio. Questo tipo di intesa va però valutato in ottica concorsuale, per non creare trattamenti preferenziali.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è pensare che dopo l’assegnazione “non ci sia più nulla da fare”. In realtà, finché le rate non sono pagate, il credito verso l’ex socio è ancora in parte nel patrimonio dell’imprenditore. Il secondo errore è chiedere le misure protettive senza segnalare al tribunale l’esistenza dell’ordinanza di assegnazione e la natura rateale del credito: il giudice deve sapere su che cosa si chiede di intervenire per modulare le misure.
Quanto dura realmente
Questa fase dura quanto il piano dei pagamenti dell’ex socio, o fino al momento in cui il creditore è stato interamente soddisfatto. Con un credito di qualche decina di migliaia di euro e rate trimestrali da oltre ventimila euro, bastano tre scadenze: meno di un anno.
Dopo 6-18 mesi: la chiusura dell’esecuzione o l’assorbimento nel piano
Cosa succede
Sono passati diversi mesi dalla notifica. Le strade possibili, a questo punto, portano a esiti molto diversi.
Se l’imprenditore non ha attivato alcuno strumento, l’esecuzione si chiude quando il creditore è stato pagato con le rate dell’ex socio. Il credito residuo verso l’ex socio torna libero, ma nel frattempo altri creditori possono averlo pignorato a loro volta o essere intervenuti nella procedura.
Se l’imprenditore ha avviato la composizione negoziata, la procedura esecutiva è rimasta ferma per la durata delle misure. Alla scadenza le strade sono tre: un accordo con i creditori (contratto con uno o più creditori, convenzione di moratoria, accordo sottoscritto con l’esperto), l’accesso a uno strumento giudiziale come il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione, oppure l’esito negativo delle trattative, con la ripresa dell’esecuzione.
Se l’imprenditore ha presentato una domanda di concordato preventivo, di concordato minore o di accordo di ristrutturazione, il credito verso l’ex socio è una delle risorse del piano. Con l’omologazione il piano diventa vincolante e i creditori, compreso quello che aveva pignorato, vengono soddisfatti secondo il piano e non secondo l’ordine dei pignoramenti.
Se infine si è aperta la liquidazione controllata o la liquidazione giudiziale, il pignoramento individuale cede il passo all’esecuzione collettiva: il credito verso l’ex socio è amministrato dal liquidatore o dal curatore, che lo riscuote per la massa.
La norma
Il Codice della crisi regola gli esiti della composizione negoziata nell’art. 23 CCII, il concordato preventivo negli artt. 84 ss., gli accordi di ristrutturazione negli artt. 57 ss., il concordato minore negli artt. 74-83, la liquidazione controllata negli artt. 268 ss. Per quest’ultima, l’art. 268 CCII consente la domanda anche al creditore, se il debitore è insolvente e anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché i debiti scaduti e non pagati non siano inferiori alla soglia di legge.
Sui rimedi contro i provvedimenti relativi alle misure protettive, la Cassazione ha precisato che la riserva del tribunale sull’istanza di apertura della procedura liquidatoria non impedisce al debitore di reclamare il diniego di conferma delle misure, ma il reclamo va proposto nei termini: nel caso deciso era già decorso (Cass. civ., Sez. I, sent. 5 gennaio 2026, n. 241, secondo la massima letta su Brocardi). La stessa Corte ha escluso che il debitore abbia un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per impugnare la cessazione della tutela della composizione negoziata, se non indica un concreto pregiudizio difensivo (Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634).
I termini che si attivano
In questa fase i termini sono quelli della procedura scelta: le scadenze del piano, i termini per il voto dei creditori nel concordato minore (non superiore a 30 giorni dal decreto, art. 78, comma 2, lett. c, CCII), i termini di reclamo. Il reclamo contro l’ordinanza sulle misure protettive segue le forme dell’art. 669-terdecies c.p.c. (art. 19, comma 7, CCII) e va proposto nel termine di legge, senza sospensione feriale.
Cosa può fare il debitore ora
Le opzioni dipendono da cosa è stato fatto prima. Se il piano è omologato, la finestra difensiva diventa quella dell’esecuzione del piano: il credito verso l’ex socio va riscosso e destinato secondo il piano, e il creditore pignorante non può più procedere da solo. Se le trattative della composizione negoziata sono fallite, l’imprenditore può ancora accedere a un concordato o, per l’impresa minore, al concordato minore o alla liquidazione controllata. Se nulla è stato fatto e il credito verso l’ex socio è esaurito, resta da valutare la sostenibilità degli altri debiti con gli strumenti ancora disponibili.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare alla scadenza delle misure protettive senza un accordo o un piano pronto. Le misure sono temporanee, e la loro durata massima di 240 giorni non si supera. Il secondo errore è chiudere un accordo con il solo creditore pignorante, dimenticando gli altri: l’accordo individuale libera il credito verso l’ex socio, ma non risolve la crisi.
Quanto dura realmente
Un’esecuzione presso terzi senza contestazioni e con rate a breve scadenza si chiude in pochi mesi. Una composizione negoziata, tra misure protettive e trattative, occupa da sei mesi a circa un anno. Un concordato, dall’apertura all’omologazione, richiede di norma tempi più lunghi. Sono stime indicative: la durata reale dipende dal tribunale, dal numero dei creditori e dalla complessità del piano.
La stessa procedura, due calendari: chi agisce alle finestre giuste e chi lascia correre
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati e date coerenti con i termini di legge. Non descrivono casi reali.
Dati comuni. Imprenditore individuale, titolare di un’attività commerciale, che anni prima ha ceduto all’ex socio la propria quota di una società. Il prezzo residuo è di 186.400 €, pagabile in 8 rate trimestrali da 23.300 €, la prima il 31 dicembre 2026. Un fornitore, titolare di un decreto ingiuntivo esecutivo, vanta un credito di 61.740 € tra capitale, interessi e spese. Altri debiti scaduti verso banca, Erario e fornitori minori portano l’esposizione complessiva a circa 412.900 €. Il vincolo del pignoramento, ai sensi dell’art. 546 c.p.c., copre al massimo il credito precettato aumentato della metà: 92.610 €. L’ex socio ha un controcredito di 14.870 €, liquido ed esigibile dal 2025, per spese sostenute per conto dell’imprenditore.
| Data | Calendario A: l’imprenditore agisce | Calendario B: l’imprenditore lascia correre |
|---|---|---|
| Lun 12 ottobre 2026 | Precetto notificato. L’imprenditore fa verificare titolo e importi | Precetto notificato. Nessuna reazione |
| Mer 4 novembre 2026 | Pignoramento notificato all’ex socio e all’imprenditore | Pignoramento notificato |
| Gio 12 novembre 2026 | Analisi dell’atto e della situazione complessiva; si sceglie la composizione negoziata | Nessuna attività |
| Mar 24 novembre 2026 | Scadono i 20 giorni per opporsi all’atto: nessun vizio rilevato, nessuna opposizione inutile | Scadono i 20 giorni senza alcuna verifica |
| Mer 25 novembre 2026 | Pubblicazione dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive | — |
| Gio 26 novembre 2026 | Deposito del ricorso di conferma (giorno successivo alla pubblicazione) | — |
| Gio 3 dicembre 2026 | Udienza di conferma; misure confermate per 120 giorni (fino al 2 aprile 2027 nell’ipotesi) | — |
| Mer 9 dicembre 2026 | Termine per l’iscrizione a ruolo del creditore: rispettato | Stesso |
| Mar 15 dicembre 2026 | Iscritto nel registro delle imprese il numero di ruolo (entro 20 giorni) | — |
| Gio 31 dicembre 2026 | Prima rata da 23.300 €: l’ex socio la trattiene come custode, vincolata | Prima rata trattenuta dall’ex socio in attesa dell’udienza |
| Mer 20 gennaio 2027 | Udienza esecutiva: il giudice prende atto delle misure, la procedura resta ferma | Udienza: dichiarazione dell’ex socio non contestata; il giudice assegna fino a 61.740 € più spese della procedura |
| Mar 9 febbraio 2027 | — | Scade il termine dell’art. 617: l’ordinanza diventa stabile |
| Feb-mar 2027 | Trattative con l’esperto: proposta di pagamento dei creditori in 36 mesi con le rate dell’ex socio come fonte | Il creditore incassa la rata di dicembre (23.300 €); un secondo creditore notifica un nuovo pignoramento sulle rate successive |
| Mer 31 marzo 2027 | Seconda rata vincolata; richiesta di proroga delle misure | Il creditore incassa la seconda rata (23.300 €): residuo da soddisfare circa 15.140 € più spese |
| Ven 2 aprile 2027 | Proroga concessa entro il limite complessivo di 240 giorni | — |
| Mer 30 giugno 2027 | Accordo con i principali creditori: le rate vincolate e le successive confluiscono nel piano | Il creditore incassa il saldo dalla terza rata; il resto della rata va al secondo creditore pignorante |
| Estate 2027 | L’esecuzione si estingue per effetto dell’accordo; il fornitore riceve il trattamento previsto | Restano circa 351.160 € di altri debiti e solo 5 rate dell’ex socio, già aggredite da altri |
Il nodo della compensazione. In entrambi i calendari l’ex socio, nella sua dichiarazione, può far valere il controcredito di 14.870 €, liquido ed esigibile prima del pignoramento. Il credito dichiarato scende da 186.400 € a 171.530 €. Nel calendario A, dove la dichiarazione viene controllata, la compensazione è verificata sui documenti; nel calendario B nessuno la esamina e, se l’ex socio avesse dichiarato una compensazione per un credito sorto dopo il pignoramento, l’imprenditore non lo saprebbe.
L’esito. Nel calendario A il credito verso l’ex socio resta una risorsa dell’intero piano: non tutti i creditori vengono pagati per intero, ma l’attività prosegue. Nel calendario B un solo creditore viene pagato in sei mesi, un secondo si mette in fila, e l’imprenditore resta con la stessa esposizione verso tutti gli altri e senza la sua principale entrata futura.
Una variante del calendario B. Supponiamo che l’imprenditore si accorga del problema a marzo 2027 e pubblichi l’istanza di composizione negoziata lunedì 15 marzo. Il ricorso di conferma va depositato entro martedì 16 marzo. La rata di dicembre è già pagata; quella del 31 marzo può essere bloccata se le misure sono pubblicate prima del pagamento. Una parte del credito è salva, ma 23.300 € sono già usciti dal patrimonio a beneficio di un solo creditore.
I binari paralleli: come cambia la timeline se si attiva un rimedio
La timeline descritta finora è quella “pura” del pignoramento presso terzi. Nella realtà corre quasi sempre accanto ad altri binari, e ciascuno modifica il calendario.
Primo binario: l’opposizione all’esecuzione. Se l’imprenditore contesta il credito del procedente (pagamento parziale, prescrizione, titolo caducato), il giudice dell’esecuzione decide prima sulla sospensione. Se sospende, la timeline si ferma: l’udienza di assegnazione non porta all’assegnazione, l’ex socio continua a trattenere le rate come custode. Se non sospende, la timeline prosegue e l’opposizione continua nel merito. In caso di accoglimento definitivo, il creditore dovrà restituire quanto incassato. Il giudizio di merito dell’opposizione dura molto più dell’esecuzione: senza sospensione, il creditore incassa prima che il giudice decida.
Secondo binario: l’opposizione agli atti esecutivi. Corre in parallelo dopo ciascun atto. Il suo effetto pratico dipende dalla sospensione ex art. 618 c.p.c. Se il giudice annulla l’ordinanza di assegnazione, la procedura torna alla fase precedente, ma non si estingue: il creditore può riprendere dal punto in cui si era verificato il vizio.
Terzo binario: l’opposizione al decreto ingiuntivo. Se il titolo del creditore è un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e l’opposizione è pendente, l’imprenditore può chiedere al giudice dell’opposizione la sospensione dell’esecutorietà. È un giudizio civile ordinario di cognizione: qui, a differenza del processo esecutivo, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica ai termini processuali. Se il decreto viene revocato, cade il titolo e con esso il pignoramento.
Quarto binario: la conversione o la riduzione. La conversione dell’art. 495 c.p.c. sostituisce il credito verso l’ex socio con una somma di denaro e libera le rate; la riduzione dell’art. 496 restringe il vincolo alla misura necessaria. Entrambe vanno chieste prima dell’assegnazione. In un contesto di crisi, la conversione ha un costo: concentra risorse su un solo creditore. La riduzione, invece, è quasi sempre utile, perché libera la parte eccedente del credito verso l’ex socio senza pagare nessuno.
Quinto binario: la composizione negoziata. È il binario che più cambia la timeline. Dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive l’esecuzione non può proseguire. Se le misure sono confermate, la procedura esecutiva entra in quiescenza per la loro durata, fino a 240 giorni complessivi. Alla fine, l’esecuzione riprende solo se le trattative falliscono. Se invece si raggiunge un accordo, o si accede a un concordato, il pignoramento perde la sua funzione.
Sesto binario: il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il concordato minore. Con la domanda e le misure protettive, l’esecuzione si arresta; con l’omologazione, i creditori sono soddisfatti secondo il piano. Il calendario si allunga, ma l’esito è collettivo.
Settimo binario: la procedura liquidatoria. Con l’apertura della liquidazione controllata o della liquidazione giudiziale, le esecuzioni individuali non possono essere iniziate né proseguite, e il credito verso l’ex socio è gestito dal liquidatore o dal curatore. La timeline del pignoramento si chiude, ma comincia quella della procedura collettiva, che per la persona fisica può portare all’esdebitazione.
Ottavo binario: l’accordo con l’ex socio. L’ex socio può avere interesse a una soluzione che lo liberi del ruolo di terzo pignorato: ad esempio, il pagamento anticipato del residuo a sconto, da versare però nella procedura o nel piano e non nelle mani dell’imprenditore. Un accordo di questo tipo, concordato con il creditore e, in composizione negoziata, con l’esperto, può accelerare l’intero calendario.
Le 5 finestre critiche
Nell’intera timeline ci sono cinque momenti in cui agire, o non agire, cambia l’esito.
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I 10 giorni del precetto: prima che il credito verso l’ex socio venga vincolato, si decide se il problema è un singolo creditore o una crisi generale. Un’istanza di composizione negoziata con misure protettive, pubblicata in questa fase, impedisce che il pignoramento venga eseguito.
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I 20 giorni dalla notifica del pignoramento: è il termine per contestare i vizi formali dell’atto ed è il momento in cui si controlla se il creditore rispetterà i suoi oneri di iscrizione e di avviso. Un pignoramento inefficace libera il credito senza bisogno di opposizioni.
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Il tratto tra notifica e udienza: è la finestra più ampia per gli strumenti della crisi, perché le misure protettive pubblicate prima dell’udienza bloccano l’assegnazione. Ogni giorno perso qui è un giorno in più a vantaggio del singolo creditore.
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I 20 giorni dall’ordinanza di assegnazione: è l’ultima occasione per contestare l’ordinanza nel processo esecutivo, con richiesta di sospensione. Dopo, l’ordinanza è stabile e l’ex socio paga al creditore senza rischi.
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Il giorno prima della scadenza di ogni rata: finché l’ex socio non ha pagato, la rata può ancora essere protetta con misure protettive o cautelari e destinata al piano. Dopo il pagamento, il recupero è molto più difficile.
Le domande sul tempo
Posso ancora fare qualcosa se sono passati 25 giorni dalla notifica del pignoramento?
Sì. Sono scaduti i 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi contro l’atto di pignoramento, ma, se l’assegnazione non è ancora stata disposta, restano l’opposizione all’esecuzione per motivi di merito, la riduzione, la conversione e soprattutto gli strumenti della crisi. Va anche verificato se il creditore ha iscritto a ruolo nei 30 giorni dalla consegna dell’atto.
L’udienza è fissata ad agosto: i termini si fermano?
No. Il processo esecutivo e le opposizioni esecutive non sono soggetti alla sospensione feriale. Anche i procedimenti del Codice della crisi, per l’art. 9, comma 1, CCII, proseguono ad agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale solo per un eventuale giudizio ordinario di cognizione collegato, come l’opposizione al decreto ingiuntivo.
L’assegnazione c’è già stata da due mesi: è troppo tardi per la composizione negoziata?
Non necessariamente. Le rate già pagate al creditore sono, di regola, perdute per il piano. Quelle che devono ancora scadere possono essere oggetto di misure protettive e, secondo alcuni tribunali, di misure cautelari che ne dispongano l’accantonamento. Sul punto la giurisprudenza di merito non è uniforme, quindi va costruita un’istanza che spieghi bene al tribunale la natura del credito.
Quanto dura in tutto?
Senza contestazioni, un pignoramento presso terzi su rate a breve scadenza si chiude in pochi mesi, il tempo necessario perché il creditore incassi. Con un accertamento dell’obbligo del terzo o un’opposizione, la durata si allunga a molti mesi. Con uno strumento della crisi, il pignoramento resta fermo per la durata delle misure (fino a 240 giorni nella composizione negoziata) e si chiude con l’esito della procedura.
Se il creditore non deposita l’avviso entro l’udienza, cosa succede alle rate già trattenute dall’ex socio?
Il pignoramento diventa inefficace e gli obblighi dell’ex socio cessano alla data dell’udienza. Le rate trattenute tornano dovute all’imprenditore. In una situazione di crisi, quelle somme vanno però gestite con prudenza, nella logica del piano, perché un nuovo pignoramento può arrivare in breve tempo.
Le pronunce che scandiscono la procedura
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline alla quale si riferiscono. Per ciascuna sono indicati gli estremi come riportati nelle fonti consultate, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo tema. Dove la fonte era una rassegna o una massima, è indicato.
Tappa della dichiarazione dell’ex socio
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Cass. civ., Sez. III, ord. 6 giugno 2025, n. 15108 (massima letta su Brocardi). La dichiarazione positiva del terzo vincola il giudice dell’esecuzione: non si può assegnare più di quanto dichiarato, e l’ordinanza che lo fa può essere impugnata dal terzo senza aprire l’accertamento. Rilevanza: quando l’ex socio dichiara un importo ridotto da una compensazione, l’assegnazione non può superarlo.
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Cass. civ., Sez. III, sent. 18 ottobre 2023, n. 28926 (commento con massima letto su ecnews). Il terzo pignorato è un ausiliario della giustizia e non deve comparire all’udienza; il termine per opporsi decorre dalla conoscenza del provvedimento. Rilevanza: chiarisce il ruolo dell’ex socio e il calcolo del termine dell’art. 617 per lui.
Tappa dell’udienza e dell’accertamento
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Cass. civ., Sez. III, n. 28926/2023, secondo profilo. L’accertamento dell’obbligo del terzo richiede un’istanza di parte, condizione di procedibilità, che indichi l’importo e il titolo dell’obbligazione, e il contraddittorio con il terzo. Rilevanza: chi contesta la dichiarazione dell’ex socio deve formulare un’istanza precisa.
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Cass. n. 13487/2023 (citata nella rassegna ecnews, data non indicata). L’istanza di accertamento può essere proposta con atto o a verbale, purché circostanziata. Rilevanza: in udienza la contestazione può essere verbalizzata, ma deve essere specifica.
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Cass. n. 23123/2022 (citata nella stessa rassegna). L’accertamento è un sub-procedimento interno all’esecuzione e non forma giudicato sul debito del terzo; non c’è litispendenza con la causa ordinaria e il terzo conserva l’azione di ripetizione. Rilevanza: la lite con l’ex socio sul prezzo delle quote può proseguire in sede ordinaria, con le sue regole, anche feriali.
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Cass. n. 9267/2020 (citata nella stessa rassegna). Il debitore esecutato è litisconsorte necessario nell’opposizione contro l’ordinanza di accertamento e nel ricorso per cassazione. Rilevanza: l’imprenditore deve essere parte del contenzioso sul debito dell’ex socio.
Tappa dell’opposizione agli atti esecutivi
- Cass. n. 28131/2022 (citata nella stessa rassegna). L’opposizione agli atti esecutivi ha natura rescindente: elimina l’atto viziato ma non lo sostituisce. Rilevanza: l’annullamento dell’assegnazione non chiude l’esecuzione, che può riprendere.
Tappa degli strumenti della crisi
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Trib. Brindisi, 3 marzo 2025, R.G. 3163/2024 (provvedimento letto). Le misure protettive tipiche operano erga omnes, comprendono il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e restano efficaci solo se la conferma è chiesta nei termini; nel caso sono state confermate per 120 giorni. Rilevanza: conferma la tempistica stretta dell’art. 19 CCII.
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Trib. Napoli Nord, 24 gennaio 2024 (richiamato dal provvedimento di Brindisi). Le misure protettive non si estendono ai fideiussori, perché l’art. 18 CCII tutela il patrimonio dell’imprenditore. Rilevanza: se l’ex socio è anche garante dei debiti dell’impresa, le misure dell’imprenditore non lo proteggono.
Tappa successiva all’assegnazione e delle misure su esecuzioni pendenti
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Trib. Milano, 26 gennaio 2022 (riportato in un contributo dottrinale del 2025, senza numero). La sospensione del pignoramento presso terzi per effetto delle misure protettive mantiene il vincolo sulle somme, presenti e future, presso il terzo. Rilevanza: le rate dell’ex socio restano bloccate, non tornano libere.
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Trib. Padova, 20 luglio 2022 (stessa fonte). La misura protettiva non libera le somme già vincolate e il terzo resta custode; l’esperto non può disporne. Rilevanza: durante le trattative l’imprenditore non può incassare le rate pignorate.
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Trib. Arezzo, 9 agosto 2024 (stessa fonte). Le misure protettive pongono l’esecuzione in uno stato di quiescenza, pendente in attesa dell’esito della ristrutturazione. Rilevanza: spiega perché, alla fine delle misure, l’esecuzione può riprendere.
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Trib. Padova, 9 dicembre 2024 (stessa fonte). Sono ammissibili misure cautelari ai sensi dell’art. 19 CCII dopo la scadenza delle misure protettive, per conservarne gli effetti. Rilevanza: è la base per chiedere l’accantonamento delle rate dell’ex socio oltre la durata delle misure.
Tappa finale
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Cass. civ., Sez. I, sent. 5 gennaio 2026, n. 241 (massima letta su Brocardi). La riserva sull’istanza di apertura della procedura liquidatoria non impedisce il reclamo contro il diniego di conferma delle misure protettive, che va però proposto nei termini. Rilevanza: anche nella fase finale, il tempo dei rimedi è stretto.
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Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634 (massima letta su Brocardi). Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per reclamare contro la cessazione della tutela della composizione negoziata, se non indica un pregiudizio concreto. Rilevanza: i reclami vanno preparati in anticipo, non affidati a un rinvio.
Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa
Interveniamo nella tappa in cui ti trovi. Se sei ancora al precetto, lavoriamo sulla prevenzione; se sei al giorno 0, sui 20 giorni dell’opposizione e sulla scelta dello strumento della crisi; se l’assegnazione è già avvenuta, sulle rate che devono ancora scadere.
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Verifichiamo il precetto e il titolo confrontando importi, interessi e spese con il titolo esecutivo e valutando se ricorrono i presupposti per l’opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c.
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Esaminiamo l’atto di pignoramento entro i 20 giorni, controllando notifiche, individuazione del credito verso l’ex socio, rispetto dei termini del precetto e competenza del tribunale.
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Controlliamo il fascicolo telematico dopo i 30 giorni dalla consegna dell’atto al creditore e prima dell’udienza, per verificare iscrizione a ruolo e deposito dell’avviso all’ex socio, e sollecitiamo la declaratoria di inefficacia se gli oneri non sono rispettati.
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Ricostruiamo il rapporto con l’ex socio: contratto di cessione, piano delle rate, garanzie, controcrediti e compensazioni maturate prima del pignoramento, per verificare la completezza della dichiarazione del terzo.
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Prepariamo la partecipazione all’udienza, con le contestazioni da verbalizzare, l’istanza di riduzione ex art. 496 c.p.c. e la valutazione della conversione ex art. 495 c.p.c.
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Redigiamo l’opposizione agli atti esecutivi entro 20 giorni dall’ordinanza, con richiesta di sospensione, quando l’assegnazione presenta vizi.
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Valutiamo lo strumento della crisi adatto: composizione negoziata, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione, concordato minore o liquidazione controllata, in base alle dimensioni dell’impresa, alle prospettive di risanamento e al peso del credito verso l’ex socio nel piano.
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Depositiamo l’istanza e il ricorso di conferma delle misure protettive nei termini dell’art. 19 CCII, con la documentazione richiesta e l’indicazione puntuale del pignoramento pendente e delle rate a scadere, chiedendo se necessario misure cautelari di accantonamento.
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Coordiniamo la trattativa con il creditore pignorante, gli altri creditori e l’ex socio, insieme ai commercialisti dello staff, perché il credito verso l’ex socio diventi una risorsa del piano.
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Seguiamo il contenzioso fino all’ultimo grado, dalle opposizioni esecutive ai reclami contro i provvedimenti sulle misure protettive, fino al ricorso per cassazione.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per questo tema pesa soprattutto la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il funzionamento della composizione negoziata significa sapere quali documenti servono per un ricorso di conferma credibile, come vengono valutate le misure protettive e come si conduce una trattativa che includa il credito verso l’ex socio. Per l’impresa minore, la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC consente di valutare con la stessa competenza il concordato minore e la liquidazione controllata.
La strategia resta la stessa dall’analisi iniziale fino in Cassazione: chi imposta la difesa nel processo esecutivo è lo stesso professionista che, da cassazionista, può seguire l’eventuale ricorso. E lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti, lavora sullo stesso fascicolo: i primi sui termini e sulle opposizioni, i secondi sul piano, sulle situazioni patrimoniali e sui flussi di cassa da presentare all’esperto e al tribunale.
Chiusura: il calendario non aspetta
Il pignoramento delle somme dovute dall’ex socio è una procedura breve se nessuno interviene: pochi mesi, poche rate, un creditore soddisfatto e un imprenditore che ha perso una delle sue risorse principali. Diventa un’altra procedura se ogni finestra viene usata: i 20 giorni dell’atto, il controllo degli oneri del creditore, il tratto fino all’udienza, i 20 giorni dell’ordinanza, la scadenza di ogni rata. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore e la più sprecata.
Lo Studio Monardo affronta questo tema perché richiede, insieme, due competenze certificate dell’Avvocato. Da avvocato cassazionista, l’Avv. Monardo segue le opposizioni nel processo esecutivo fino all’ultimo grado. Da Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e da Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, inserisce il credito verso l’ex socio nello strumento della crisi più adatto, invece di lasciarlo a un solo creditore.
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