Imprenditore In Crisi Con La Conversione Del Pignoramento Da Chiedere: Come La Imposta Uno Studio Legale?

Un’impresa in difficoltà riceve un precetto. Qualche settimana dopo arriva l’ufficiale giudiziario: il capannone, i macchinari o i crediti verso i clienti finiscono sotto pignoramento. Da quel momento parte un conto alla rovescia che quasi nessun imprenditore vede per intero. Sul calendario c’è una data che conta più di tutte, quella in cui il giudice dell’esecuzione dispone la vendita o l’assegnazione. Prima di quella data, l’art. 495 del codice di procedura civile permette di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro, anche a rate. Dopo, questa possibilità non c’è più.

Chi sa cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: nella conversione del pignoramento il tempo non è un dettaglio, è il requisito principale. Questa inchiesta ricostruisce la procedura tappa per tappa, nell’ordine in cui la vive un’impresa in crisi, e mostra come la imposta, concretamente, uno studio legale.

La sequenza, in breve:

  • giorno 0, il precetto, e i dieci giorni per pagare;
  • il pignoramento e l’arrivo degli altri creditori;
  • il deposito dell’istanza di conversione con almeno un sesto dei crediti;
  • l’udienza, entro trenta giorni, in cui il giudice fissa la somma e le rate;
  • fino a quarantotto mesi di versamenti, con la decadenza sempre possibile;
  • sullo sfondo, gli strumenti del Codice della crisi, se il problema non è un solo creditore ma l’intero debito.

Perché lo Studio Monardo si occupa proprio di questa materia? La conversione è un incidente del processo esecutivo. Contro le ordinanze del giudice si propone l’opposizione agli atti esecutivi, e la lite può arrivare fino in Cassazione: per questo conta che l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo sia avvocato cassazionista. Quando però chi chiede la conversione è un’impresa in crisi, il pignoramento è quasi sempre il sintomo di un problema più ampio. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 permette allo Studio di valutare insieme la singola esecuzione e il risanamento dell’azienda. Il coordinamento dello staff di avvocati e commercialisti serve invece a costruire il piano dei versamenti sui flussi di cassa reali.

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La mappa temporale: dal precetto all’ultima rata

Il calendario della conversione non parte con l’istanza. Parte prima, con la notifica del precetto. Ogni tappa che segue apre alcune possibilità e ne chiude altre. La tabella mette in fila le fasi trattate nelle prossime sezioni, con la norma di riferimento e il termine che si attiva.

Tappa Cosa accade Norma Termine che si attiva Sezione di dettaglio
Giorno 0 Notifica del precetto artt. 480-481 c.p.c. almeno 10 giorni per pagare; il precetto perde efficacia se il pignoramento non segue entro 90 giorni “Giorno 0”
Giorno 10-90 Pignoramento di beni mobili, immobili o crediti presso terzi artt. 491 ss., 513 ss., 543 ss., 555 ss. c.p.c. da qui la conversione è possibile “Dal giorno 10 al giorno 90”
Entro 45 giorni dal pignoramento Istanza di vendita o assegnazione del creditore, interventi degli altri creditori artt. 497, 499 c.p.c. se non si chiede la vendita, il pignoramento perde efficacia “Entro 45 giorni”
Giorno X Deposito dell’istanza di conversione con almeno 1/6 dei crediti art. 495 c.1-2 c.p.c. istanza unica, a pena di inammissibilità “Il giorno del deposito”
Entro 30 giorni dal deposito Udienza, ordinanza che determina la somma e le eventuali rate art. 495 c.3-4 c.p.c. 20 giorni per l’opposizione agli atti esecutivi “Entro trenta giorni”
Mese 1-48 Versamento delle rate mensili, distribuzione ai creditori ogni 6 mesi art. 495 c.4-6 c.p.c. decadenza se una rata è omessa o pagata con oltre 30 giorni di ritardo “Dal primo al quarantottesimo mese”
Data della vendita o dell’assegnazione Ordinanza di vendita (artt. 530, 569) o di assegnazione (art. 552-553) art. 495 c.1 c.p.c. la conversione diventa inammissibile “Il punto di non ritorno”
In qualsiasi momento Composizione negoziata, misure protettive, concordato, procedure minori artt. 17-19, 54, 78 CCII nessuna sospensione feriale nei procedimenti del Codice (art. 9 c.1 CCII) “Quando la crisi supera la singola esecuzione”

Due avvertenze prima di partire. La prima riguarda agosto. L’esecuzione forzata e le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi non godono della sospensione feriale dei termini (art. 3 L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario). I termini per opporsi al precetto, al pignoramento o a un’ordinanza del giudice dell’esecuzione corrono quindi anche dal 1° al 31 agosto. La stessa regola vale, per espressa previsione dell’art. 9 c.1 CCII, nei procedimenti del Codice della crisi, come la conferma delle misure protettive. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione, per esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, nel processo tributario e in quello amministrativo. Confondere i due regimi è uno degli errori più costosi di tutta la timeline.

La seconda avvertenza riguarda il tipo di pignoramento. La rateizzazione fino a quarantotto mesi è prevista dall’art. 495 c.4 solo per le cose mobili e gli immobili. Se il creditore ha pignorato crediti presso terzi, come le fatture dei clienti o il conto corrente aziendale, la conversione resta possibile ma la somma va versata subito. Per l’impresa che ha in corso un pignoramento presso terzi, la strategia cambia molto. Ne parliamo nelle tappe dedicate.

Giorno 0: la notifica del precetto e i primi dieci giorni

Cosa succede

Il calendario si apre con un atto spesso sottovalutato: il precetto. È l’intimazione formale a pagare quanto risulta dal titolo esecutivo (una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale, un contratto di mutuo in forma pubblica). Contiene l’avvertimento che, in mancanza di pagamento, si procederà a esecuzione forzata. Per un’impresa in crisi il precetto arriva quasi sempre da un fornitore che ha ottenuto un decreto ingiuntivo, da una banca che ha revocato gli affidamenti o da un locatore. A volte ne arrivano più d’uno in poche settimane.

La norma

L’art. 480 c.p.c. stabilisce che il precetto deve indicare un termine non minore di dieci giorni per l’adempimento. L’art. 481 c.p.c. prevede che il precetto diventi inefficace se, entro novanta giorni dalla notifica, non è iniziata l’esecuzione. Per evitare il pignoramento, l’art. 494 c.p.c. consente al debitore di pagare nelle mani dell’ufficiale giudiziario la somma per cui si procede, più le spese. In alternativa può depositare una somma pari al credito e alle spese aumentata di due decimi, con riserva di ripetizione.

I termini che si attivano

Il termine di dieci giorni per pagare è il primo spartiacque: prima della scadenza il creditore non può pignorare, salvo l’autorizzazione del giudice nei casi di pericolo nel ritardo. Dal giorno 11 al giorno 90 l’ufficiale giudiziario può presentarsi in qualsiasi momento. L’opposizione al precetto ex art. 615 c.1 c.p.c. non ha un termine perentorio. Va proposta però prima che inizi l’esecuzione se si vuole contestare il diritto a procedere senza subire il pignoramento. Le contestazioni sulla regolarità formale del precetto vanno sollevate invece con l’opposizione agli atti esecutivi, entro venti giorni dalla notifica (art. 617 c.1 c.p.c.). Anche questo termine non si sospende in agosto.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase la conversione non esiste ancora: non c’è un pignoramento da convertire. Le opzioni sono altre, e la scelta dipende da cosa c’è dietro quel precetto.

  • Verificare il titolo e la somma intimata. Interessi anatocistici, spese non dovute, capitale già in parte rimborsato: un precetto gonfiato fa crescere anche la somma che servirà per la conversione.
  • Negoziare un piano di rientro stragiudiziale, quando il creditore è uno solo e il debito è sostenibile.
  • Valutare subito se il problema è uno solo o sistemico. Un precetto arriva spesso quando ci sono già altri decreti ingiuntivi o cartelle scadute. In quel caso l’accesso alla composizione negoziata, con l’istanza di misure protettive pubblicata nel registro delle imprese, impedisce ai creditori interessati di iniziare l’azione esecutiva (art. 18 CCII). Se arriva prima del pignoramento, la timeline della conversione non parte affatto.
  • Preparare la liquidità per il sesto. Chi sa che chiederà la conversione deve cominciare ad accantonare, già dal precetto, la somma che servirà al deposito iniziale.

Preclusa, in questa fase, è solo la conversione in senso tecnico. Tutto il resto è aperto: è la fase con più margine di manovra di tutta la procedura.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più frequente è leggere il precetto come una formalità e aspettare il pignoramento “per vedere cosa succede”. Nei dieci giorni successivi l’imprenditore spesso paga i fornitori più insistenti e lascia indietro il creditore che ha già un titolo. È proprio quello che può pignorare per primo. Un secondo errore riguarda chi ha ricevuto anche un decreto ingiuntivo non ancora definitivo: confonde i termini. L’opposizione a decreto ingiuntivo ha un termine di quaranta giorni che si sospende dal 1° al 31 agosto, perché è un giudizio di cognizione. L’opposizione agli atti esecutivi contro il precetto ha venti giorni che corrono anche in agosto.

Quanto dura realmente

Per legge, dal precetto al pignoramento passano tra 10 e 90 giorni. Nella pratica, i creditori bancari e i fornitori assistiti da studi strutturati tendono a pignorare nelle prime settimane utili, spesso entro un mese dalla scadenza dei dieci giorni. Se il precetto scade senza pignoramento, il creditore deve notificarne uno nuovo: i tempi si allungano e le spese crescono.

Dal giorno 10 al giorno 90: il pignoramento dei beni dell’impresa

Cosa succede

A questo punto la procedura entra nella fase esecutiva vera e propria. L’ufficiale giudiziario ingiunge al debitore di astenersi da qualunque atto che sottragga i beni alla garanzia del credito (art. 492 c.p.c.). Per un’impresa le forme più comuni sono tre:

  • pignoramento mobiliare presso la sede: merci in magazzino, automezzi, macchinari, arredi, con i limiti che vedremo per gli strumenti di lavoro;
  • pignoramento presso terzi: i crediti verso i clienti, i canoni di locazione attivi, il saldo del conto corrente, che restano vincolati in mano al terzo debitore (banca o cliente);
  • pignoramento immobiliare: il capannone, l’ufficio, il negozio di proprietà, con la trascrizione nei registri immobiliari.

La norma

Il pignoramento mobiliare è regolato dagli artt. 513 ss. c.p.c., quello presso terzi dagli artt. 543 ss., quello immobiliare dagli artt. 555 ss. Per il debitore persona fisica che esercita personalmente l’impresa, l’art. 515 c.p.c. pone limiti alla pignorabilità degli strumenti e dei beni indispensabili per la professione, l’arte o il mestiere. Per le società la tutela è più debole. Dal giorno del pignoramento la conversione è possibile: l’art. 495 c.1 la ammette in qualsiasi momento anteriore alla vendita o all’assegnazione.

I termini che si attivano

Il pignoramento fa partire una serie di termini, quasi tutti a carico del creditore:

  • nel pignoramento presso terzi, l’atto va iscritto a ruolo nei termini dell’art. 543 c.p.c., altrimenti perde efficacia, e il terzo deve rendere la dichiarazione sul proprio debito;
  • nel pignoramento immobiliare, il creditore deve depositare la documentazione ipocatastale o la certificazione notarile nei termini dell’art. 567 c.p.c.;
  • in tutti i casi, se entro 45 giorni non viene chiesta la vendita o l’assegnazione, il pignoramento perde efficacia (art. 497 c.p.c.).

Per il debitore il termine più importante è uno: venti giorni dal compimento dell’atto per proporre l’opposizione agli atti esecutivi contro i vizi formali del pignoramento (art. 617 c.2 c.p.c.). Anche questo termine non si sospende in agosto.

Cosa può fare il debitore ora

Questa è la prima finestra in cui la conversione diventa concretamente possibile. Prima di depositare l’istanza, però, bisogna fare tre verifiche.

  1. Il pignoramento è regolare? Se ci sono vizi (beni impignorabili, notifica viziata, titolo inesistente), l’opposizione agli atti o all’esecuzione può essere preferibile alla conversione, o affiancarla. Le due cose non si escludono, ma l’istanza di conversione comporta il pagamento: chi contesta il debito deve impostare l’istanza con attenzione.
  2. Che cosa è stato pignorato? Se sono crediti presso terzi, la rateizzazione non è ammessa e la conversione richiede tutta la liquidità subito. Se sono beni mobili o immobili, è possibile arrivare a quarantotto rate mensili.
  3. Quanti creditori ci sono, e quanti ne arriveranno? La somma di conversione comprende anche i crediti degli intervenuti. Chiedere la conversione appena dopo il pignoramento, prima che si accodino banche, Agenzia delle Entrate-Riscossione ed enti previdenziali, può significare un sesto più basso. Gli interventi arrivati fino all’udienza, però, entrano comunque nel conto, come vedremo.

L’errore tipico di questa fase

L’errore che si vede più spesso è usare il magazzino o il conto pignorato come se nulla fosse. Vendere merce pignorata o spostare i macchinari espone a responsabilità anche penali (sottrazione di cose sottoposte a pignoramento). Inoltre compromette la credibilità del debitore proprio davanti al giudice che dovrà decidere se concedere le rate. Il secondo errore è pensare che la conversione “blocchi” l’esecuzione. Non è così: lo vedremo alla tappa del deposito.

Quanto dura realmente

Nel mobiliare il tempo tra pignoramento e istanza di vendita è breve: l’art. 501 c.p.c. non consente l’istanza prima di dieci giorni dal pignoramento, e il creditore di solito la deposita appena può. Nel presso terzi l’udienza per la dichiarazione del terzo cade in genere a qualche mese dalla notifica. Nell’immobiliare passano spesso diversi mesi tra pignoramento, documentazione, nomina dello stimatore e udienza per la vendita. È la fase in cui un’impresa che vuole convertire ha più tempo per preparare la somma, ma solo se pianifica dal primo giorno.

Entro 45 giorni dal pignoramento: istanza di vendita e arrivo degli altri creditori

Cosa succede

Il calendario ora corre su due binari: quello del creditore procedente, che deve chiedere la vendita o l’assegnazione, e quello degli altri creditori, che possono intervenire nella procedura. Per un’impresa in crisi il secondo binario è spesso decisivo. La notizia del pignoramento attira altri creditori muniti di titolo: la banca con il decreto ingiuntivo, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con i ruoli, l’ente previdenziale, il locatore.

La norma

L’art. 497 c.p.c. dispone che il pignoramento perda efficacia se entro quarantacinque giorni non è chiesta l’assegnazione o la vendita. L’art. 499 c.p.c. regola l’intervento degli altri creditori. Possono intervenire quelli muniti di titolo esecutivo, quelli che al momento del pignoramento avevano eseguito un sequestro sui beni e quelli titolari di un diritto di pegno o di prelazione risultante da pubblici registri. Sono ammessi anche alcuni creditori senza titolo il cui credito risulta dalle scritture contabili.

Sul tema della conversione la Cassazione ha dato un’indicazione che pesa sul calendario dell’impresa. Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2020, n. 411, richiamando Cass. Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940, ha affermato che nel calcolo della somma rientrano anche i creditori intervenuti dopo il deposito dell’istanza di conversione, purché intervengano entro l’udienza in cui il giudice provvede o si riserva di provvedere. La ragione, spiega la Corte, è che la conversione resta uno strumento satisfattivo dei creditori, governato dalla parità di trattamento.

I termini che si attivano

Per il creditore procedente, i quarantacinque giorni dell’art. 497 sono un termine a pena di inefficacia del pignoramento. Per i creditori che vogliono partecipare alla distribuzione, il momento utile per intervenire è legato alle udienze di vendita o di assegnazione. Ai fini della conversione, però, conta l’udienza dell’art. 495 c.3. Nell’espropriazione immobiliare, le rassegne che descrivono la disciplina della conversione ricordano che i creditori devono depositare un atto di specificazione dei crediti almeno trenta giorni prima dell’udienza dell’art. 569 c.p.c. In mancanza, si tiene conto degli importi indicati nel precetto e negli atti di intervento.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva più importante di questa fase è la scelta del momento. Depositare l’istanza di conversione presto non impedisce ai creditori di intervenire fino all’udienza. Ha però due vantaggi concreti: il sesto si calcola sui crediti noti al momento del deposito, e l’udienza viene fissata entro trenta giorni. Si accorcia così la finestra in cui possono arrivare nuovi creditori. Depositarla tardi, a ridosso dell’udienza di vendita, rischia invece di far incappare l’impresa nell’ordinanza di vendita prima che il giudice esamini l’istanza.

Nella stessa fase il debitore può:

  • controllare ogni atto di intervento, verificando che il creditore abbia titolo e che gli importi indicati siano corretti;
  • contestare gli interventi irregolari con gli strumenti dell’opposizione, ricordando che le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare dei crediti possono essere proposte con l’opposizione all’esecuzione senza attendere la distribuzione (Cass. Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22642);
  • valutare se l’arrivo di tre o quattro creditori sia il segnale che serve un’altra strada: non la conversione della singola esecuzione, ma uno strumento del Codice della crisi.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è calcolare la sostenibilità della conversione sul solo credito del procedente. Un’impresa con un precetto da 87.000 euro può accorgersi all’udienza che la somma da convertire supera i 150.000 euro, perché sono intervenuti la banca e l’agente della riscossione. Il piano di rientro, costruito su 87.000 euro, non regge più. Il secondo errore riguarda l’esecuzione esattoriale. Molti pensano che contro l’agente della riscossione la conversione non si possa chiedere: le Sezioni Unite (Cass. SU, 22 luglio 1999, n. 494) l’hanno invece ritenuta ammissibile anche in quella sede.

Quanto dura realmente

Il termine di quarantacinque giorni è rispettato quasi sempre: il creditore che ha pignorato ha ogni interesse a non perdere il vincolo. Gli interventi si concentrano di solito nei mesi tra il pignoramento e la prima udienza utile. Nelle procedure immobiliari che coinvolgono imprese è frequente che il numero dei creditori raddoppi nel primo semestre.

Il giorno del deposito: l’istanza di conversione e il sesto

Cosa succede

Siamo al giorno in cui il debitore deposita l’istanza. È l’atto con cui chiede al giudice dell’esecuzione di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro che copra le spese di esecuzione, il credito del pignorante e quelli dei creditori intervenuti, con capitale, interessi e spese. Insieme all’istanza deposita una prima somma: la cauzione. Il cancelliere la versa presso l’istituto indicato dal giudice. Nella prassi dei tribunali la prova del deposito avviene spesso con un assegno circolare non trasferibile intestato alla procedura, secondo le indicazioni del singolo ufficio.

La norma

L’art. 495 c.1 c.p.c. consente la conversione “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569”. Il comma 2 prescrive che, a pena di inammissibilità, l’istanza sia accompagnata dal deposito di una somma non inferiore a un sesto dell’importo dei crediti, dedotti i versamenti effettuati di cui sia data prova documentale. La frazione era un quinto prima delle modifiche del D.L. 135/2018, convertito dalla L. 12/2019. L’ultimo comma aggiunge che l’istanza può essere proposta una sola volta, a pena di inammissibilità.

Su quest’ultimo punto la giurisprudenza è rigorosa. Cass. n. 27852/2013 ha escluso che il debitore, o chi gli succede nella stessa posizione, possa riproporre l’istanza più volte nello stesso processo esecutivo. Cass. n. 15362/2017 si è spinta oltre. Il divieto opera anche se la prima istanza è stata dichiarata inammissibile per un vizio formale, perché serve a impedire richieste dilatorie e a spingere il debitore a formulare l’istanza con cura.

C’è poi un aspetto che le imprese sottovalutano. Il deposito dell’istanza non sospende automaticamente l’esecuzione: le Sezioni Unite (Cass. SU, 19 luglio 1990, n. 7378) hanno chiarito che l’eventuale differimento degli atti esecutivi è rimesso alla valutazione del giudice. Infine, la legittimazione non spetta solo al debitore in senso stretto. Cass. Sez. III, 12 luglio 1979, n. 4059 l’ha riconosciuta anche al terzo proprietario del bene pignorato. È il caso, per esempio, del socio che ha concesso ipoteca sul proprio immobile a garanzia dei debiti della società.

I termini che si attivano

Dal deposito parte un solo termine di legge, che riguarda il giudice: l’udienza per sentire le parti va fissata entro trenta giorni dal deposito (art. 495 c.3). È un termine ordinatorio, che nei ruoli più carichi può slittare. Il termine sostanziale per il debitore resta quello finale: l’istanza deve essere depositata prima del provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione.

Cosa può fare il debitore ora

L’istanza di conversione è un atto da costruire, non da compilare. Gli elementi su cui si gioca il risultato sono quattro.

  • Il calcolo del sesto. Si parte dai crediti del pignorante e degli intervenuti risultanti dagli atti, si deducono i versamenti già fatti di cui c’è prova documentale e si arrotonda per eccesso. Un deposito anche di poco inferiore rende l’istanza inammissibile, e l’inammissibilità consuma l’unica istanza disponibile.
  • La richiesta di rateizzazione, per mobili e immobili, con l’indicazione dei “giustificati motivi” previsti dal comma 4. Per un’impresa i motivi sono in genere legati al ciclo di cassa, a commesse in corso, a incassi stagionali, a un piano di risanamento avviato.
  • Il piano dei versamenti, con un prospetto che dimostri al giudice che la rata mensile è sostenibile alla luce dei flussi reali.
  • L’eventuale richiesta al giudice di differire gli atti esecutivi già fissati, se l’udienza di vendita è vicina. Il differimento non è automatico (Cass. SU n. 7378/1990), ma può essere sollecitato con una motivazione specifica.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, imposta l’istanza di conversione di un’impresa partendo dal piano di cassa e non dal modulo: il sesto e la rata devono reggere sui numeri reali dell’azienda, altrimenti la conversione diventa solo un rinvio della vendita.

Precluso, da questo momento, è un secondo tentativo. Se l’istanza viene dichiarata inammissibile, l’impresa non ne avrà un’altra nella stessa procedura.

I documenti che accompagnano l’istanza di un’impresa

La legge non elenca gli allegati dell’istanza, ma i “giustificati motivi” del comma 4 vanno dimostrati. Per una persona fisica bastano spesso pochi documenti sul reddito. Per un’impresa il giudice deve capire se il piano di rate è credibile, e lo capisce dai numeri. Il fascicolo che lo Studio prepara con i commercialisti comprende, di regola:

  • l’ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata, per mostrare fatturato, margini e indebitamento;
  • un prospetto dei flussi di cassa per tutto il periodo delle rate, con incassi attesi e uscite fisse, compresi stipendi, imposte correnti e rate di altri finanziamenti;
  • le commesse, gli ordini o i contratti in corso che giustificano gli incassi indicati;
  • la prova dei versamenti già fatti al creditore, che si deducono dalla base del sesto;
  • l’eventuale impegno di un terzo, come un socio che apporta liquidità o un finanziatore che ha deliberato un prestito;
  • l’elenco delle altre esecuzioni pendenti, se ce ne sono, con l’indicazione di come l’impresa intende gestirle. Un giudice che scopre da solo l’esistenza di altri pignoramenti tende a dubitare della sostenibilità del piano.

La completezza conta perché la rateizzazione è una facoltà del giudice, non un diritto del debitore. Un’istanza che chiede quarantotto rate senza documenti rischia di ottenere un numero di rate molto inferiore, o nessuna rata. In quel caso l’impresa deve versare la somma intera in tempi brevi, o vede crollare la conversione. È per questo che il piano si costruisce prima del deposito, non dopo.

Un ultimo elemento riguarda il rapporto con l’agente della riscossione. Se tra gli intervenuti c’è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, l’impresa può valutare anche la dilazione amministrativa prevista dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024, per i carichi non ancora coinvolti nella procedura. Il numero massimo di rate dipende dall’importo e dall’anno della richiesta, e i requisiti vanno verificati sulla disciplina vigente al momento della domanda. La dilazione amministrativa e la conversione sono strumenti diversi. Coordinarli evita di pagare due volte lo stesso debito o di trovarsi con due calendari di rate incompatibili. Va ricordato infine che il testo unico versamenti e riscossione (D.Lgs. 33/2025) si applicherà dal 1° gennaio 2027: a ottobre 2026 restano in vigore le norme del D.P.R. 602/1973.

L’errore tipico di questa fase

L’errore più grave è depositare un’istanza “per prendere tempo”, con un sesto calcolato in modo approssimativo o senza un piano di rate credibile. L’istanza viene dichiarata inammissibile o le rate vengono negate, e il debitore ha bruciato l’unica conversione a sua disposizione (Cass. n. 15362/2017). Un altro errore ricorrente è dimenticare i versamenti già fatti al creditore. Se documentati, si deducono dalla base di calcolo e riducono il sesto da depositare.

Quanto dura realmente

La redazione dell’istanza, se i documenti sono pronti, richiede pochi giorni. Il collo di bottiglia è quasi sempre il reperimento della liquidità per il sesto. Per questo la preparazione deve iniziare già alla tappa del precetto. Tra deposito e udienza i tempi effettivi variano da tribunale a tribunale: il termine di trenta giorni è rispettato nei ruoli meno carichi, mentre in altri l’udienza viene fissata più avanti.

Entro trenta giorni dal deposito: l’udienza e l’ordinanza che fissa la somma

Cosa succede

Il giorno dell’udienza il giudice dell’esecuzione sente il debitore, il creditore procedente e gli intervenuti. Verifica la regolarità dell’istanza e del deposito, poi con ordinanza determina la somma da sostituire ai beni pignorati. Se è stata chiesta la rateizzazione e ricorrono i giustificati motivi, nella stessa ordinanza fissa il numero delle rate mensili e la loro misura.

La norma

L’art. 495 c.3 c.p.c. affida la determinazione al giudice “sentite le parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza”. La somma comprende spese, capitale e interessi. Cass. n. 6086/2015 ha precisato che, nell’espropriazione immobiliare, il calcolo va fatto fino all’udienza in cui l’ordinanza è pronunciata o riservata. Si tratta di una valutazione sommaria. Cass. Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18538 ha chiarito che le contestazioni sull’esistenza o sull’ammontare dei crediti trovano la loro sede nella distribuzione o nell’opposizione all’esecuzione, non nell’ordinanza di conversione.

Il comma 4 disciplina le rate. Per i beni mobili e immobili, quando ricorrono giustificati motivi, il giudice può disporre che il debitore versi la somma in rate mensili entro il termine massimo di quarantotto mesi. La somma è aumentata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito o, in mancanza, al tasso legale. Il limite era di trentasei mesi prima delle modifiche del D.L. 135/2018.

I termini che si attivano

L’ordinanza è un atto del processo esecutivo. Chi la ritiene viziata (per errori di calcolo, crediti inclusi senza titolo, rate negate senza motivazione) deve proporre l’opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto (art. 617 c.2 c.p.c.). Il termine corre anche in agosto. La Cassazione ha confermato che questo è il rimedio corretto anche quando si contestano l’ammontare o l’esistenza dei crediti considerati (Cass. Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733). L’opposizione deve però indicare in modo specifico le ragioni (Cass. Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17481). Le Sezioni Unite (Cass. SU, 27 ottobre 1995, n. 11178) hanno aggiunto un onere preciso: chi si oppone alla somma determinata deve indicare motivi specifici e depositare la somma che ritiene dovuta.

Cosa può fare il debitore ora

All’udienza il debitore ha l’ultima occasione per far valere le proprie ragioni sulla somma prima che diventi vincolante. In concreto:

  • contestare a verbale i crediti degli intervenuti non documentati o calcolati male, chiedendo al giudice di non includerli o di includerli solo nella misura provata;
  • produrre il prospetto di cassa a sostegno della rateizzazione, con eventuali impegni di terzi (un socio che garantisce, un finanziamento in arrivo);
  • chiedere il numero di rate più adeguato: non sempre il massimo, perché più rate significano più interessi scalari e un periodo più lungo esposto al rischio di decadenza;
  • verificare che l’ordinanza indichi con chiarezza importo, scadenze e modalità di versamento, per evitare equivoci che possono costare la decadenza.

Una volta pronunciata l’ordinanza, resta il rimedio dell’opposizione agli atti nei venti giorni. Dopo, la somma diventa definitiva ai fini della conversione.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è presentarsi all’udienza senza aver studiato gli atti di intervento depositati negli ultimi giorni. Secondo Cass. n. 411/2020, i creditori intervenuti fino all’udienza entrano nel calcolo. Un’impresa che non controlla il fascicolo telematico il giorno prima può trovarsi con una somma molto più alta del previsto, senza aver potuto preparare contestazioni. Un secondo errore è proporre opposizione agli atti “generica”, lamentando solo che la somma è eccessiva, senza indicare voci e importi e senza depositare la somma ritenuta dovuta.

Quanto dura realmente

Spesso l’ordinanza viene pronunciata in udienza. Altre volte il giudice si riserva e la deposita nei giorni o nelle settimane successive. Se viene proposta opposizione agli atti, la fase sommaria davanti al giudice dell’esecuzione si chiude di solito in pochi mesi. Il successivo giudizio di merito ha i tempi ordinari della cognizione, che si misurano in anni.

Dal primo al quarantottesimo mese: le rate, la distribuzione e il rischio di decadenza

Cosa succede

Da questo momento in poi l’impresa vive con una scadenza mensile fissa. Ogni mese versa la rata stabilita dal giudice. Ogni sei mesi le somme accumulate vengono distribuite ai creditori. I beni pignorati restano però vincolati fino all’ultimo versamento: il capannone non può essere venduto né ipotecato, i macchinari restano sotto pignoramento. Solo il versamento dell’intera somma libera i beni.

La norma

L’art. 495 c.4 prevede la distribuzione semestrale delle somme versate, secondo l’art. 510 c.p.c. Il comma 5 disciplina la decadenza: se il debitore omette il versamento anche di una sola rata, o lo ritarda di oltre trenta giorni, le somme già versate entrano a far parte dei beni pignorati. Il giudice dell’esecuzione, su richiesta del creditore procedente o di un creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita. Prima del 2018 il ritardo tollerato era di quindici giorni. Il comma 6 stabilisce che, con l’ordinanza che ammette la conversione, i beni mobili e immobili sono liberati dal pignoramento solo con il versamento dell’intera somma.

L’ultimo comma chiude il cerchio: dopo la decadenza non è ammessa una nuova istanza di conversione, perché l’istanza si propone una sola volta.

I termini che si attivano

Il termine critico è uno solo: trenta giorni di tolleranza per ogni rata. È un termine di decadenza che opera senza bisogno di una diffida del creditore. Non si sospende in agosto, perché è un termine del processo esecutivo: una rata in scadenza il 1° agosto va pagata, al più tardi, entro il trentesimo giorno successivo.

Cosa può fare il debitore ora

In questa fase le opzioni si restringono, ma non scompaiono.

  • Pagare con anticipo rispetto alla scadenza, specie nei mesi di bassa liquidità, trattando i trenta giorni di tolleranza come una riserva di emergenza e non come un termine ordinario.
  • Estinguere anticipatamente: se arriva liquidità (cessione di un ramo d’azienda, incasso di un credito importante, finanziamento), versare il residuo libera subito i beni e ferma gli interessi scalari.
  • Monitorare gli interessi scalari: il tasso è quello convenzionale o, in mancanza, il legale. Il prospetto dei versamenti va confrontato con le somme effettivamente imputate.
  • Valutare per tempo un percorso del Codice della crisi, se l’impresa si accorge che le rate non saranno sostenibili per tutto il periodo. Aspettare la prima rata saltata significa trovarsi con la vendita disposta “senza indugio”.

La finestra difensiva più insidiosa di questa fase è quella che si apre quando l’impresa prevede, con mesi di anticipo, di non farcela. Anticipare la crisi permette di costruire un’alternativa (un accordo con i creditori, la composizione negoziata, un concordato) prima che scatti la decadenza.

Nel pignoramento presso terzi la fase delle rate non esiste: il comma 4 limita la rateizzazione alle cose mobili e agli immobili. L’impresa che ha i crediti verso clienti o il conto corrente pignorati deve versare la somma in un’unica soluzione. In alternativa può cercare una soluzione negoziale o uno strumento della crisi. Nelle opposizioni relative al presso terzi va ricordato che il terzo pignorato è litisconsorte necessario: Cass. Sez. III, ord. 14 maggio 2025, n. 12934 ha ritenuto nullo il giudizio celebrato senza di lui, con un vizio rilevabile anche d’ufficio.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è trattare le rate di conversione come una normale rateizzazione bancaria, che si “recupera” il mese successivo. Qui non c’è recupero: il ritardo oltre i trenta giorni fa perdere il beneficio, i versamenti già fatti restano nella procedura e la vendita riparte. Un secondo errore riguarda le imprese che nel frattempo accedono alla composizione negoziata. Pensano che le misure protettive le dispensino dal pagare le rate. Il rapporto tra rate di conversione e misure protettive è delicato: va valutato caso per caso nel ricorso per la conferma, perché l’art. 18 c.3 CCII stabilisce che “non sono inibiti i pagamenti”.

Quanto dura realmente

La durata è quella fissata dal giudice, fino a quarantotto mesi. Nella pratica molti giudici concedono un numero di rate inferiore al massimo, in proporzione all’importo e alla credibilità del piano. Le imprese che arrivano alla fine delle rate sono quelle che hanno costruito il piano sui flussi reali. Le altre tendono a decadere nel primo anno, spesso nei mesi estivi o di fine anno, quando la cassa è più tesa.

Il punto di non ritorno: l’ordinanza di vendita o di assegnazione

Cosa succede

Il calendario arriva alla sua data più dura. Nel pignoramento mobiliare il giudice dispone la vendita con l’ordinanza dell’art. 530 c.p.c. Nel presso terzi assegna i crediti con l’ordinanza degli artt. 552-553. Nell’immobiliare, all’udienza dell’art. 569 c.p.c., dispone la vendita delegandola di regola a un professionista. Da questo momento la conversione non si può più chiedere.

La norma

È lo stesso art. 495 c.1 a fissare il limite. La Cassazione lo ha ribadito di recente: Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477 ha ritenuto inammissibile, perché tardiva, l’istanza di conversione depositata dopo l’ordinanza di vendita. Già Cass. Sez. III, 16 settembre 2022, n. 27329 aveva chiarito cosa resta al debitore dopo quel momento. Una volta disposta la vendita, chi vuole liberare il bene deve pagare direttamente al creditore in modo totalmente satisfattivo, eventualmente con offerta formale ex art. 1208 c.c. Se il creditore soddisfatto non rinuncia agli atti esecutivi (art. 629 c.p.c.), il debitore può proporre opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c. per far valere l’estinzione del credito.

Le pronunce più vecchie, nate con il vecchio sistema degli incanti, collocavano il limite in momenti diversi. Il testo vigente e la giurisprudenza recente indicano invece come data finale il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione.

I termini che si attivano

Dopo l’ordinanza di vendita i termini che contano sono quelli della vendita: pubblicità, data dell’esperimento, offerte, aggiudicazione, versamento del prezzo, decreto di trasferimento. Contro l’ordinanza di vendita o di assegnazione il debitore può proporre opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni (art. 617 c.2), ma solo per vizi dell’atto. Non è un modo per recuperare la conversione perduta. Anche contro il decreto di trasferimento il rimedio resta l’opposizione agli atti: Cass. Sez. II, ord. 15 maggio 2025, n. 13011 lo ha affermato per il trasferimento di un bene diverso da quello pignorato, che ha qualificato come invalido e non inesistente.

Cosa può fare il debitore ora

Le opzioni si riducono a poche, e tutte richiedono liquidità o un cambio di scenario.

  • Pagare integralmente il creditore procedente e gli intervenuti, ottenendo la rinuncia agli atti e l’estinzione della procedura (Cass. n. 27329/2022).
  • Proporre opposizione all’esecuzione se, dopo il pagamento, il creditore non rinuncia.
  • Accedere a uno strumento del Codice della crisi. Le misure protettive della composizione negoziata, se confermate, impediscono di proseguire l’esecuzione sui beni dell’impresa anche dopo l’ordinanza di vendita, nei limiti fissati dal tribunale. Il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione e le procedure per le imprese minori prevedono a loro volta misure analoghe.
  • Cercare un acquirente o un finanziatore che consenta di pagare prima dell’aggiudicazione.

Precluso, in modo definitivo, è proprio lo strumento di questo articolo: dopo l’ordinanza di vendita o di assegnazione la conversione non è più ammissibile.

Per l’impresa che possiede immobili locati c’è un dettaglio in più. Se i canoni sono stati pignorati presso il conduttore e assegnati al creditore, l’assegnazione trasferisce il credito anche per i canoni non ancora scaduti. Un successivo pignoramento immobiliare dello stesso immobile non incide su quei canoni (Cass. Sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195).

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è scoprire la conversione il giorno dopo l’udienza di vendita, magari leggendo che “si può pagare a rate”. Un secondo errore, più sottile, è pensare che basti depositare l’istanza il giorno stesso dell’udienza dell’art. 569, prima che il giudice parli. Se l’istanza non è stata esaminata e il giudice dispone la vendita, il rischio di inammissibilità è concreto. Chi vuole convertire deve arrivare all’udienza con l’istanza già depositata e il sesto già versato.

Quanto dura realmente

Dopo l’ordinanza di vendita i tempi si allungano molto. Nell’immobiliare passano spesso molti mesi, a volte anni, tra il primo esperimento e l’aggiudicazione, soprattutto per i beni produttivi che faticano a trovare acquirenti. Questo tempo, però, non riapre la conversione. Può servire solo a costruire un pagamento integrale o a far partire uno strumento della crisi.

Quando la crisi supera la singola esecuzione: composizione negoziata e misure protettive

Cosa succede

Arriva il momento in cui l’imprenditore deve chiedersi se la conversione basti. Un pignoramento isolato, con un creditore e un debito proporzionato, si gestisce con l’art. 495. Ma se i pignoramenti sono tre, se gli intervenuti si moltiplicano, se la banca ha revocato le linee e il Fisco ha ruoli scaduti, convertire un’esecuzione serve a poco: le altre continuano. A questo punto la procedura entra in una nuova fase, quella in cui la strategia non riguarda più un bene ma l’intera impresa.

La norma

La composizione negoziata della crisi (artt. 12 ss. CCII) permette all’imprenditore in squilibrio patrimoniale o economico-finanziario di chiedere la nomina di un esperto indipendente. L’esperto facilita le trattative con i creditori. Con l’istanza o in un momento successivo l’imprenditore può chiedere le misure protettive (art. 18 CCII). Dalla pubblicazione nel registro delle imprese, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione non concordati né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni con cui si esercita l’attività d’impresa. Restano esclusi i diritti di credito dei lavoratori, e l’art. 18 c.3 precisa che non sono inibiti i pagamenti. L’incarico dell’esperto dura, secondo l’art. 17 c.7 vigente, centottanta giorni, con una possibile proroga.

L’art. 19 CCII scandisce i tempi della conferma:

  • entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto, l’imprenditore deposita il ricorso al tribunale per la conferma o la modifica delle misure;
  • entro venti giorni dalla pubblicazione chiede l’iscrizione del numero di ruolo nel registro delle imprese;
  • il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, e se non lo fa gli effetti protettivi cessano;
  • con l’ordinanza fissa la durata delle misure tra trenta e centoventi giorni, eventualmente limitandole a determinati creditori;
  • la proroga è possibile, ma la durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni;
  • l’ordinanza è reclamabile ex art. 669-terdecies c.p.c.

Il deposito omesso o tardivo del ricorso rende inefficaci le misure.

Sugli effetti concreti sulle esecuzioni la giurisprudenza di merito offre indicazioni utili. Trib. Milano, 26 gennaio 2022 ha ritenuto che la sospensione del pignoramento presso terzi mantenga il vincolo sulle somme: la sospensione non ha effetto retroattivo e congela il pignoramento già eseguito. Trib. Padova, 20 luglio 2022 ha precisato che il terzo pignorato conserva i propri obblighi di custodia e che l’esperto non ha poteri dispositivi sulle somme. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024 ha qualificato l’impossibilità di proseguire come uno stato di quiescenza della procedura esecutiva, che resta pendente. Trib. Padova, 9 dicembre 2024 ha ammesso misure cautelari ex art. 19 dopo la scadenza delle misure protettive, per evitare che la ripresa delle esecuzioni vanifichi le trattative.

Sul versante dei tempi processuali, la Cassazione ha ricordato che il reclamo contro il diniego di conferma soggiace al termine di quindici giorni richiamato dall’art. 19 (Cass. Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241). Ha anche chiarito che il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per tentare procedure alternative se non indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa (Cass. Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634).

I termini che si attivano

Nei procedimenti del Codice della crisi non c’è sospensione feriale: l’art. 9 c.1 CCII la esclude. Il ricorso per la conferma va depositato il giorno successivo alla pubblicazione anche se cade il 10 agosto. L’udienza può essere fissata in agosto e il termine per il reclamo corre anche in quel mese. È la differenza più netta rispetto al giudizio di cognizione e al processo tributario, dove la sospensione dal 1° al 31 agosto si applica.

Cosa può fare il debitore ora

La finestra difensiva di questa fase consiste nello scegliere lo strumento giusto prima che la vendita sia disposta, o al più tardi prima dell’aggiudicazione. Le opzioni, per un’impresa commerciale, sono:

  • la composizione negoziata con misure protettive, che congela le esecuzioni dei creditori indicati per il periodo concesso e consente di trattare con tutti insieme, anche con il Fisco tramite la transazione fiscale dell’art. 23 c.2-bis CCII;
  • gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, con le misure protettive dell’art. 54 CCII, quando l’impresa supera le soglie dell’impresa minore;
  • il concordato minore, per l’impresa minore e per l’imprenditore agricolo, nel quale il giudice, su istanza del debitore, può disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d CCII);
  • la conversione stessa, inserita nel piano: in alcuni casi la strategia migliore resta convertire il pignoramento più pericoloso, quello sul capannone dove si lavora, e usare la composizione negoziata per gestire gli altri debiti. Il piano deve tenere conto delle rate di conversione tra le uscite.

L’errore tipico di questa fase

L’errore tipico è usare la composizione negoziata come un semplice “scudo” per fermare la vendita, senza un vero progetto di risanamento. Il tribunale può revocare le misure o ridurne la durata quando non servono al buon esito delle trattative o sono sproporzionate rispetto al pregiudizio dei creditori (art. 19 c.6). L’esecuzione riparte, e nel frattempo la conversione può essere diventata inammissibile per l’ordinanza di vendita già pronunciata. Il secondo errore è dimenticare i termini brevissimi dell’art. 19: chi pubblica l’istanza e deposita il ricorso con un giorno di ritardo perde le misure.

Quanto dura realmente

Le misure protettive durano da trenta a centoventi giorni nella prima concessione e non possono superare complessivamente duecentoquaranta giorni. L’incarico dell’esperto è di centottanta giorni, con la proroga prevista. Nella pratica i tribunali tendono a concedere durate iniziali intermedie e a valutare la proroga sulla base del parere dell’esperto sulle trattative svolte e da svolgere.

La stessa procedura, due calendari

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite per mostrare come cambia l’esito a parità di partenza. Non sono casi reali. Le date sono state controllate sul calendario: nessuna scadenza cade di sabato o di domenica, salvo dove il testo lo segnala.

Dati comuni. Una S.r.l. che lavora la lamiera riceve un precetto per 87.430 € da un fornitore con decreto ingiuntivo esecutivo. Il precetto è notificato lunedì 14 settembre 2026. I dieci giorni scadono giovedì 24 settembre 2026. Il pignoramento immobiliare del capannone è notificato martedì 6 ottobre 2026. Il creditore deposita l’istanza di vendita mercoledì 4 novembre 2026, ben dentro i quarantacinque giorni dell’art. 497 (che sarebbero scaduti venerdì 20 novembre 2026). Intervengono la banca, giovedì 12 novembre 2026, per 41.260 €, e l’agente della riscossione, martedì 19 gennaio 2027, per 18.915 €. Il giudice fissa l’udienza ex art. 569 c.p.c. per martedì 16 marzo 2027.

Calendario A: l’impresa che agisce alle finestre giuste

  • Dal 14 settembre 2026. Lo Studio verifica il titolo e il precetto. Con i commercialisti ricostruisce il piano di cassa a dodici mesi e accerta che la crisi è concentrata su pochi creditori: una conversione sostenibile è possibile. L’impresa comincia ad accantonare la liquidità per il sesto.
  • 6 ottobre 2026. Il pignoramento viene esaminato entro i venti giorni dell’art. 617 (scadenza lunedì 26 ottobre 2026). Non emergono vizi formali, e si decide di non proporre opposizione.
  • 19 gennaio 2027. Interviene l’agente della riscossione. I crediti noti salgono a 87.430 + 41.260 + 18.915 = 147.605 €. Un sesto vale 24.600,83 €.
  • Mercoledì 20 gennaio 2027. Viene depositata l’istanza di conversione con un deposito di 24.610 €, arrotondato per eccesso. All’istanza sono allegati la richiesta di rateizzazione motivata con le commesse in corso e il prospetto dei flussi.
  • Giovedì 18 febbraio 2027. Si tiene l’udienza, ventinove giorni dopo il deposito, quindi entro i trenta dell’art. 495 c.3. Il giudice determina la somma in 153.985 € (crediti per 147.605 € più spese per 6.380 €). Dedotto il deposito, il residuo è di 129.375 €. Il giudice concede 36 rate mensili da 3.593,75 € ciascuna, più interessi scalari, in scadenza il 15 di ogni mese a partire da giovedì 15 aprile 2027.
  • Mercoledì 10 marzo 2027. Scadono i venti giorni per l’eventuale opposizione agli atti contro l’ordinanza. L’impresa, d’accordo con lo Studio, non la propone: la somma è corretta.
  • Martedì 16 marzo 2027. All’udienza fissata per la vendita, la conversione è già stata ammessa. La vendita non viene disposta.
  • Agosto 2027. La rata del 15 agosto (domenica) va pagata entro i trenta giorni di tolleranza, cioè entro martedì 14 settembre 2027: nessuna sospensione feriale. L’impresa la paga in anticipo, venerdì 30 luglio 2027.
  • Venerdì 15 marzo 2030. Con il versamento dell’ultima rata, l’immobile è liberato dal pignoramento.

Calendario B: l’impresa che lascia correre

  • Dal 14 settembre 2026. Il precetto viene archiviato tra le pratiche “da vedere”. L’impresa continua a pagare i fornitori correnti.
  • 6 ottobre 2026. Il pignoramento viene letto come un avvertimento. Nessuna verifica, i venti giorni per l’opposizione agli atti scadono il 26 ottobre senza che nessuno se ne accorga.
  • Novembre 2026 – gennaio 2027. Intervengono banca e agente della riscossione. L’imprenditore non consulta il fascicolo.
  • Martedì 16 marzo 2027. All’udienza ex art. 569 nessuno chiede la conversione. Il giudice dispone la vendita delegata.
  • Lunedì 22 marzo 2027. L’imprenditore deposita un’istanza di conversione con un sesto calcolato sul solo credito del procedente. L’istanza è tardiva, perché successiva all’ordinanza di vendita (Cass. n. 1477/2026), e comunque insufficiente. Non può essere riproposta.
  • Aprile 2027. Restano due strade. La prima è pagare tutti i creditori in un’unica soluzione, oltre 150.000 € (Cass. n. 27329/2022). La seconda è accedere in fretta alla composizione negoziata. L’istanza viene pubblicata martedì 6 aprile 2027. Il ricorso per la conferma deve essere depositato entro mercoledì 7 aprile 2027, il giorno successivo. Il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito, entro venerdì 16 aprile 2027. Le misure, se confermate, durano al massimo centoventi giorni nella prima concessione.
  • Giovedì 23 settembre 2027. Se le trattative non portano a un accordo e le misure cessano, l’esperimento di vendita si tiene. Il capannone viene messo all’asta.

Il confronto

Momento Calendario A Calendario B
Liquidità necessaria subito 24.610 € (il sesto) oltre 150.000 € per pagare tutto, oppure una procedura della crisi avviata d’urgenza
Udienza del 16 marzo 2027 vendita non disposta vendita delegata
Strumento disponibile conversione in 36 rate solo pagamento integrale o misure protettive temporanee
Rischio residuo decadenza se una rata ritarda oltre 30 giorni asta del capannone
Data di liberazione del bene 15 marzo 2030, a saldo nessuna, salvo accordo con tutti i creditori

Una variante: i crediti presso terzi

Stessa impresa, ma il fornitore pignora presso la banca il conto corrente aziendale e presso due clienti fatture per complessivi 42.380 €. La conversione è possibile, ma il comma 4 dell’art. 495 limita la rateizzazione a mobili e immobili. Il sesto (7.063,33 €) è solo la cauzione: all’udienza il giudice determinerà una somma da versare in un’unica soluzione. Se l’impresa non ha quella liquidità, la conversione rischia di essere inutile. In questi casi lo Studio valuta prima un accordo con il creditore, o l’accesso alla composizione negoziata con misure protettive. Come ha ritenuto Trib. Milano, 26 gennaio 2022, la sospensione mantiene comunque il vincolo sulle somme già pignorate: le somme restano ferme, ma non vengono assegnate.

I binari paralleli: come cambia il calendario con opposizione, conversione o accordo

La timeline descritta fin qui è quella della conversione “pura”. Nella realtà di un’impresa in crisi la conversione corre quasi sempre insieme ad altri rimedi. Ogni binario parallelo modifica i tempi, e alcuni li modificano in modo irreversibile.

Binario 1: opposizione all’esecuzione e conversione insieme

Un’impresa può ritenere che una parte del credito non sia dovuta, per esempio interessi usurari, un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ma contestato o pagamenti non conteggiati. Può comunque convertire per salvare il bene. L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.2 c.p.c. corre in parallelo, e il giudice dell’esecuzione può sospendere la procedura se ricorrono gravi motivi (art. 624 c.p.c.). La giurisprudenza ammette che il debitore contesti esistenza e ammontare dei crediti senza attendere la distribuzione (Cass. n. 22642/2012). La determinazione della somma di conversione, invece, resta una valutazione sommaria che non pregiudica il merito (Cass. n. 18538/2007). Il calendario si allunga: la conversione procede con le sue rate, il giudizio di opposizione con i suoi tempi. Se l’opposizione viene accolta, le somme versate in eccesso saranno oggetto di restituzione o di diversa distribuzione.

Va ricordata una differenza sui termini. Il giudizio di merito dell’opposizione all’esecuzione è un giudizio di cognizione, ma per l’art. 3 L. 742/1969 le opposizioni all’esecuzione sono escluse, di regola, dalla sospensione feriale. Non si può contare su agosto per guadagnare tempo.

Binario 2: opposizione agli atti contro l’ordinanza di conversione

Se l’ordinanza che determina la somma contiene errori, l’impresa ha venti giorni per l’opposizione agli atti (art. 617). Nel frattempo deve rispettare le scadenze fissate, salvo sospensione disposta dal giudice. La Cassazione chiede un’opposizione specifica (Cass. n. 17481/2007), e le Sezioni Unite chiedono di indicare e depositare la somma ritenuta dovuta (Cass. SU n. 11178/1995). Questo binario non riapre i termini della conversione e non consente una seconda istanza: interviene solo sulla misura della somma.

Binario 3: accordo stragiudiziale con i creditori

A volte il creditore procedente, davanti a un’istanza di conversione ben costruita, preferisce un accordo diretto: pagamento a saldo e stralcio, rinuncia agli atti, estinzione della procedura. L’accordo può arrivare in qualsiasi momento, anche dopo l’ordinanza di vendita. Con più creditori intervenuti, però, ciascuno deve aderire, altrimenti l’esecuzione prosegue su impulso dei creditori con titolo. Un accordo con il solo procedente non basta se ci sono intervenuti titolati.

Binario 4: composizione negoziata con misure protettive

È il binario che modifica di più il calendario. Dalla pubblicazione dell’istanza con richiesta di misure protettive, i creditori interessati non possono proseguire le esecuzioni sui beni dell’impresa. Con la conferma, il tribunale fissa una durata tra trenta e centoventi giorni, prorogabile fino a duecentoquaranta complessivi. Durante questo periodo la procedura esecutiva entra in quiescenza (Trib. Arezzo, 9 agosto 2024). Il vincolo del pignoramento resta (Trib. Milano, 26 gennaio 2022). Quando le misure cessano, l’esecuzione riprende dal punto in cui si era fermata. Le misure cautelari dell’art. 19 possono conservare gli effetti raggiunti anche dopo la scadenza delle protettive (Trib. Padova, 9 dicembre 2024).

Per la conversione questo binario ha una conseguenza pratica precisa. Se l’ordinanza di vendita non è ancora stata pronunciata, la quiescenza non la anticipa: al termine delle misure l’impresa può ancora chiedere la conversione, se nel frattempo non è cambiato nulla. Il piano della composizione può addirittura prevedere la conversione come soluzione per il creditore più pericoloso. La quiescenza, però, non sposta nemmeno all’indietro un’ordinanza già pronunciata. Se la vendita è già stata disposta, la composizione negoziata ferma l’asta per un periodo, ma non riapre la conversione.

Binario 5: concordato, accordi, procedure minori

Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione dei debiti hanno misure protettive proprie (art. 54 CCII). Il concordato minore, per l’impresa minore, consente al giudice di vietare l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive fino all’omologazione definitiva (art. 78 c.2 lett. d CCII). In questi casi la conversione perde centralità: il debito del creditore procedente viene trattato all’interno del piano, insieme agli altri. Il calendario della singola esecuzione si ferma e viene assorbito dal calendario della procedura concorsuale. In tutti questi procedimenti, ricordiamolo, i termini corrono anche in agosto (art. 9 c.1 CCII).

Le cinque finestre critiche

Cinque momenti decidono l’esito della conversione per un’impresa in crisi. Mancarne uno può non essere fatale. Mancarne due, di solito, lo è.

  1. I dieci giorni del precetto. È l’ultimo momento in cui si può evitare del tutto il pignoramento: pagando, trattando con il creditore o, se la crisi è più ampia, pubblicando un’istanza di composizione negoziata con misure protettive prima che l’ufficiale giudiziario arrivi. Chi usa questi giorni per preparare la liquidità del sesto parte con mesi di vantaggio.

  2. I venti giorni dopo il pignoramento. È la finestra per l’opposizione agli atti esecutivi contro i vizi formali del pignoramento, che non si sospende in agosto. Nello stesso periodo si decide se la conversione è lo strumento giusto: dipende dal tipo di bene pignorato, rateizzabile o no, e dal numero dei creditori.

  3. Il deposito dell’istanza, prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione. È la finestra principale, quella che dà il titolo a questo articolo. L’istanza va depositata con il sesto corretto, la richiesta motivata di rate e il piano di cassa, e non oltre il provvedimento che dispone la vendita o l’assegnazione (Cass. n. 1477/2026). C’è un solo tentativo: un’istanza inammissibile non si ripete (Cass. n. 15362/2017).

  4. L’udienza di determinazione e i venti giorni successivi. All’udienza si contestano i crediti degli intervenuti, compresi quelli arrivati fino a quel giorno (Cass. n. 411/2020), e si difende la misura delle rate. Nei venti giorni successivi si propone, se serve, l’opposizione agli atti contro l’ordinanza, in modo specifico e con il deposito della somma ritenuta dovuta.

  5. I trenta giorni di tolleranza di ogni rata. Per tutta la durata del piano, ogni rata pagata con oltre trenta giorni di ritardo fa perdere il beneficio: le somme versate restano alla procedura e la vendita viene disposta senza indugio. La finestra critica è in realtà il momento in cui si prevede di non farcela, mesi prima della rata saltata, quando si può ancora attivare uno strumento del Codice della crisi.

Le domande sul tempo

Il giudice ha già fissato l’udienza per la vendita tra due settimane: sono ancora in tempo?

Sì, se l’ordinanza di vendita non è ancora stata pronunciata. L’istanza va depositata subito, con il sesto e la documentazione per le rate, chiedendo espressamente al giudice di esaminarla prima di disporre la vendita. Il deposito non sospende automaticamente l’esecuzione (Cass. SU n. 7378/1990). Più si arriva a ridosso dell’udienza, più aumenta il rischio che l’istanza venga esaminata dopo la vendita.

La vendita è stata disposta tre giorni fa: posso ancora convertire?

No. Dopo l’ordinanza di vendita l’istanza di conversione è inammissibile perché tardiva (Cass. n. 1477/2026). Restano il pagamento integrale di tutti i creditori, con l’eventuale opposizione all’esecuzione se il creditore non rinuncia (Cass. n. 27329/2022), oppure uno strumento del Codice della crisi che fermi la vendita. L’opposizione agli atti contro l’ordinanza di vendita, nei venti giorni, serve solo per vizi dell’atto.

Quanto dura in tutto una conversione con rate?

Dal deposito dell’istanza all’udienza passano per legge non più di trenta giorni, anche se nei tribunali più carichi il termine può slittare. Le rate possono durare fino a quarantotto mesi per mobili e immobili. In totale, una conversione a rate può tenere impegnata l’impresa per circa quattro anni dalla prima udienza. Per tutto quel tempo il bene resta pignorato, fino all’ultimo versamento.

Ho saltato una rata da venti giorni: ho già perso tutto?

Non ancora. La decadenza scatta se la rata è omessa o pagata con oltre trenta giorni di ritardo. A venti giorni c’è ancora margine, ma va usato subito. Il conteggio non si ferma ad agosto e non richiede una diffida del creditore. Superati i trenta giorni, le somme versate restano nella procedura e la vendita può essere disposta senza indugio, senza possibilità di una nuova istanza.

Se presento la composizione negoziata ad agosto, i termini si fermano?

No. L’art. 9 c.1 CCII esclude la sospensione feriale nei procedimenti del Codice della crisi: il ricorso per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione anche ad agosto. Allo stesso modo, i termini del processo esecutivo e delle opposizioni esecutive corrono anche in agosto. La sospensione dal 1° al 31 agosto si applica solo nei giudizi di cognizione, per esempio nell’opposizione a decreto ingiuntivo, e nel processo tributario e amministrativo.

Le pronunce che scandiscono la procedura

Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna è indicato il principio, riformulato, e il motivo per cui interessa l’impresa che deve chiedere la conversione. Dove la fonte consultata non riportava sezione o data, la pronuncia è citata con il solo numero e l’anno.

Tappa del pignoramento e degli interventi

  1. Cass. civ., Sez. Unite, 22 luglio 1999, n. 494. La conversione è ammessa anche nell’esecuzione esattoriale. Rilevanza: per l’impresa con debiti fiscali iscritti a ruolo, la conversione non è esclusa solo perché procede o interviene l’agente della riscossione.
  2. Cass. civ., Sez. III, 12 luglio 1979, n. 4059. Anche il terzo proprietario del bene pignorato può chiedere la conversione. Rilevanza: interessa il socio o il familiare che ha dato in garanzia un proprio immobile per i debiti dell’impresa.
  3. Cass. civ., Sez. III, 11 dicembre 2012, n. 22642. Il debitore può contestare l’esistenza e l’ammontare dei crediti con l’opposizione all’esecuzione, senza attendere la distribuzione. Rilevanza: consente di correggere crediti gonfiati prima che pesino sulla somma di conversione.

Tappa del deposito dell’istanza

  1. Cass. n. 27852/2013. L’istanza di conversione non può essere riproposta più volte nello stesso processo esecutivo, né dal debitore né da chi gli subentra nella stessa posizione. Rilevanza: l’impresa ha un solo tentativo.
  2. Cass. n. 15362/2017. Il divieto di reiterazione vale anche quando la prima istanza è stata dichiarata inammissibile per vizi formali, perché serve a scoraggiare richieste dilatorie. Rilevanza: un errore nel calcolo del sesto può far perdere la conversione per sempre.
  3. Cass. civ., Sez. Unite, 19 luglio 1990, n. 7378. Il deposito dell’istanza non sospende automaticamente l’esecuzione: il differimento degli atti esecutivi spetta alla valutazione del giudice. Rilevanza: chi deposita a ridosso della vendita deve chiedere espressamente il differimento.

Tappa dell’udienza e dell’ordinanza di determinazione

  1. Cass. civ., Sez. VI, ord. 13 gennaio 2020, n. 411. Nel calcolo della somma rientrano anche i creditori intervenuti dopo l’istanza, purché entro l’udienza in cui il giudice provvede o si riserva. Rilevanza: l’impresa deve monitorare il fascicolo fino al giorno dell’udienza.
  2. Cass. civ., Sez. III, 24 gennaio 2012, n. 940. La somma tiene conto dei crediti fino all’udienza in cui l’ordinanza viene pronunciata. Rilevanza: conferma che il conto si chiude all’udienza, non al deposito.
  3. Cass. n. 6086/2015. Nell’espropriazione immobiliare, la somma comprende spese, capitale e interessi calcolati fino all’udienza in cui l’ordinanza è pronunciata o riservata. Rilevanza: chiarisce il momento finale del calcolo degli interessi.
  4. Cass. civ., Sez. III, 3 settembre 2007, n. 18538. La determinazione della somma è una valutazione sommaria. Le contestazioni sui crediti si fanno valere nella distribuzione o con l’opposizione all’esecuzione. Rilevanza: l’ordinanza di conversione non chiude le questioni sul debito.
  5. Cass. civ., Sez. III, 28 settembre 2009, n. 20733. Contro l’ordinanza che determina la somma si propone l’opposizione agli atti esecutivi, anche per questioni sull’ammontare e sull’esistenza dei crediti. Rilevanza: individua il rimedio e quindi il termine di venti giorni.
  6. Cass. civ., Sez. III, 9 agosto 2007, n. 17481. L’opposizione all’ordinanza di conversione è un’opposizione agli atti e deve indicare motivi specifici. Rilevanza: un’opposizione generica non basta.
  7. Cass. civ., Sez. Unite, 27 ottobre 1995, n. 11178. Chi contesta la somma determinata deve indicare i motivi e depositare quanto ritiene dovuto. Rilevanza: l’opposizione richiede liquidità oltre che argomenti.

Tappa delle rate nel pignoramento presso terzi

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 14 maggio 2025, n. 12934. Nelle opposizioni relative al pignoramento presso terzi il terzo pignorato è litisconsorte necessario: il giudizio svolto senza di lui è nullo, e il vizio è rilevabile d’ufficio. Rilevanza: l’impresa con conti o fatture pignorate deve impostare correttamente ogni opposizione.

Tappa del punto di non ritorno

  1. Cass. civ., Sez. III, ord. 22 gennaio 2026, n. 1477. L’istanza di conversione depositata dopo l’ordinanza di vendita è inammissibile perché tardiva. Rilevanza: fissa la data finale di tutta la timeline.
  2. Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 2022, n. 27329. Dopo la vendita il debitore può liberarsi solo pagando in modo integralmente satisfattivo, anche con offerta formale. Se il creditore non rinuncia, il debitore può proporre opposizione all’esecuzione. Rilevanza: indica cosa resta all’impresa che ha perso la finestra.
  3. Cass. civ., Sez. III, 26 giugno 2025, n. 17195. L’ordinanza di assegnazione dei canoni di locazione non ancora scaduti trasferisce il credito all’assegnatario, e un successivo pignoramento immobiliare non incide su quei canoni. Rilevanza: interessa l’impresa proprietaria di immobili locati, perché l’assegnazione chiude la conversione sui canoni.

Binario della crisi d’impresa

  1. Trib. Milano, 26 gennaio 2022. La sospensione del pignoramento presso terzi per effetto delle misure protettive mantiene il vincolo sulle somme e non ha effetto retroattivo. Rilevanza: le somme già pignorate restano ferme.
  2. Trib. Padova, 20 luglio 2022. Il terzo pignorato conserva gli obblighi di custodia e l’esperto non ha poteri dispositivi sulle somme. Rilevanza: l’impresa non torna a disporre del conto pignorato per effetto delle misure.
  3. Trib. Arezzo, 9 agosto 2024. Le misure protettive pongono l’esecuzione in uno stato di quiescenza: la procedura resta pendente. Rilevanza: finite le misure, l’esecuzione riprende dal punto in cui si era fermata.
  4. Trib. Padova, 9 dicembre 2024. Dopo la scadenza delle misure protettive possono essere concesse misure cautelari ex art. 19 CCII per conservare gli effetti raggiunti. Rilevanza: offre una tutela ulteriore quando le trattative sono avanzate.
  5. Cass. civ., Sez. I, 5 gennaio 2026, n. 241. Il reclamo contro il diniego di conferma delle misure protettive soggiace al termine di quindici giorni richiamato dall’art. 19 CCII. Rilevanza: anche nel binario della crisi i termini sono brevi e corrono in agosto.
  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 12 febbraio 2025, n. 3634. Il debitore non ha un diritto pieno al rinvio dell’istruttoria per tentare procedure alternative se non indica un pregiudizio specifico al diritto di difesa. Rilevanza: gli strumenti della crisi vanno attivati per tempo, non all’ultima udienza.

Cosa può fare lo Studio Monardo, tappa per tappa

Interveniamo alla tappa in cui l’impresa si trova. Se è al giorno del precetto, lavoriamo per evitare il pignoramento o prepararne la conversione. Se il pignoramento c’è già ma la vendita non è disposta, impostiamo l’istanza. Se la vendita è già stata disposta, attiviamo le strade che restano aperte, senza promettere un risultato che dipende dal giudice e dai creditori.

  1. Analisi del titolo e del precetto. Verifichiamo il titolo esecutivo, le somme intimate, gli interessi e le spese, e individuiamo i vizi da far valere con l’opposizione all’esecuzione o agli atti nei termini.
  2. Mappa dei creditori e delle esecuzioni. Ricostruiamo tutte le procedure pendenti e gli atti di intervento, consultando il fascicolo telematico, per capire se il problema è un solo pignoramento o l’intero debito.
  3. Scelta dello strumento. Confrontiamo conversione, accordo stragiudiziale, composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato e procedure per le imprese minori, e mettiamo per iscritto la strada che riteniamo sostenibile e le sue scadenze.
  4. Calcolo del sesto e piano di cassa. Con i commercialisti dello staff calcoliamo il deposito iniziale, deducendo i versamenti documentati, e costruiamo il prospetto dei flussi che giustifica le rate davanti al giudice.
  5. Redazione e deposito dell’istanza di conversione, con la richiesta motivata di rateizzazione per mobili e immobili e, se l’udienza di vendita è vicina, con la richiesta di differire gli atti esecutivi.
  6. Udienza di determinazione. Partecipiamo all’udienza, contestiamo i crediti degli intervenuti non documentati e verifichiamo che l’ordinanza indichi con chiarezza somma, rate e scadenze.
  7. Opposizione agli atti esecutivi contro l’ordinanza, entro venti giorni, quando la somma o il diniego delle rate sono viziati, con motivi specifici e il deposito della somma ritenuta dovuta.
  8. Scadenziario delle rate. Impostiamo con l’impresa un calendario dei versamenti, che tiene conto dei trenta giorni di tolleranza e del fatto che agosto non sospende nulla, e verifichiamo le somme imputate e le distribuzioni semestrali.
  9. Composizione negoziata e misure protettive. Prepariamo l’istanza, il ricorso per la conferma da depositare entro il giorno successivo alla pubblicazione e il piano di risanamento, coordinando la conversione con le trattative e con l’eventuale transazione fiscale.
  10. Contenzioso fino in Cassazione. Seguiamo le opposizioni esecutive e i reclami nei gradi successivi con la stessa linea difensiva dall’inizio alla fine.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In una pratica di conversione per un’impresa in crisi pesano soprattutto due di queste qualifiche. La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa permette di leggere la singola esecuzione dentro il quadro complessivo dell’azienda. Si capisce così quando la conversione basta e quando serve la composizione negoziata, e come far stare le rate dentro un piano di risanamento credibile. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della strategia: le ordinanze del giudice dell’esecuzione e le opposizioni che ne nascono possono arrivare fino all’ultimo grado, e lo stesso difensore segue la stessa linea dall’analisi iniziale alla Cassazione.

Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo. I primi impostano le istanze, le opposizioni e i ricorsi. I secondi costruiscono il piano di cassa, verificano i ruoli dell’agente della riscossione e preparano la documentazione contabile che il giudice e l’esperto chiedono.

Chiusura: il calendario non aspetta

Per un’impresa in crisi la conversione del pignoramento è uno strumento prezioso e rigido. Chiede un sesto dei crediti al momento giusto, un piano di rate che regga per anni e un’attenzione costante ai trenta giorni di tolleranza. Soprattutto chiede di agire prima dell’ordinanza di vendita o di assegnazione, perché dopo quella data la conversione non c’è più e non si può ripetere. Il tempo è la risorsa più preziosa del debitore, ed è anche la più sprecata.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché si colloca all’incrocio tra il processo esecutivo e la crisi d’impresa. Il processo esecutivo, con le sue opposizioni, richiede l’esperienza dell’avvocato cassazionista fino all’ultimo grado. La crisi d’impresa richiede la qualifica di Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021, per decidere se la conversione basta o se va inserita in una composizione negoziata o in un’altra procedura del Codice. Il coordinamento dello staff di avvocati e commercialisti permette di costruire il piano su numeri reali.

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