Ho una società in difficoltà, sono il suo amministratore, e un creditore mi ha pignorato il compenso che la società mi versa ogni mese: posso fare qualcosa, e cosa può fare concretamente uno studio legale? È la domanda che arriva più spesso da chi guida una piccola o media impresa e, nello stesso momento, ha garantito personalmente i debiti sociali o ha accumulato debiti propri. La risposta onesta comincia da una premessa scomoda: non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto. Le strade percorribili sono almeno tre, ciascuna con una logica diversa: contestare il pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione, governare l’esecuzione trattando con il creditore, oppure spostare l’intero problema dentro uno strumento di regolazione della crisi. Nessuna è sempre giusta, nessuna è sempre sbagliata.
Il tema sta all’incrocio di tre materie, e per questo lo Studio Monardo lo tratta come un caso unitario e non come tre pratiche separate. Il versante delle opposizioni esecutive richiede un difensore abilitato fino all’ultimo grado, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista. Il versante della società in difficoltà richiede di conoscere dall’interno la composizione negoziata, e l’Avvocato è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021. Il versante personale dell’amministratore, spesso schiacciato dalle fideiussioni, chiama in causa il sovraindebitamento, materia in cui l’Avvocato opera come Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e come professionista fiduciario di un OCC.
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Il quadro di partenza: un compenso che la legge non tratta come uno stipendio
Prima di pesare le opzioni occorre fissare un dato che sorprende quasi tutti gli imprenditori. Nel linguaggio comune si parla di “stipendio da amministratore”, e anche il fisco tratta il compenso come reddito assimilato a quello di lavoro dipendente. Ai fini del pignoramento, però, la qualificazione è un’altra. Con la sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017 le Sezioni Unite della Cassazione hanno chiarito che l’amministratore unico o il consigliere di amministrazione di una società per azioni è legato alla società da un rapporto di tipo societario, fondato sull’immedesimazione organica, e non da un rapporto di lavoro subordinato né parasubordinato ai sensi dell’art. 409, n. 3, c.p.c. La conseguenza pratica è netta: il compenso per le funzioni di gestione e rappresentanza non gode del limite del quinto previsto dall’art. 545, quarto comma, c.p.c. e può essere pignorato per intero.
Le Sezioni Unite hanno superato così l’orientamento inaugurato da Cass. n. 10680/1994, che inquadrava l’attività dell’amministratore come collaborazione coordinata e continuativa. Il rovescio della medaglia, che lascia aperto uno spazio difensivo, sta nello stesso passaggio della sentenza del 2017: accanto alla carica può esistere un rapporto autonomo, parallelo e diverso, di natura subordinata o parasubordinata, i cui emolumenti restano soggetti ai limiti dell’art. 545 c.p.c. La sua esistenza va però accertata in concreto, e la Cassazione in passato (Cass. n. 1726/1999, richiamata dai commentatori della pronuncia del 2017) ha escluso la parasubordinazione per l’amministratore unico o per l’amministratore delegato che abbia gli stessi poteri dell’amministratore unico: chi dà ordini a se stesso difficilmente può dirsi subordinato.
Il pignoramento del compenso segue le forme dell’espropriazione presso terzi (artt. 543 e seguenti c.p.c.). Il terzo pignorato è la società, cioè proprio l’impresa che l’esecutato amministra. Da quel momento la società diventa custode delle somme dovute e deve rendere la dichiarazione prevista dall’art. 547 c.p.c.; se non la rende, l’art. 548 c.p.c. consente di considerare il credito non contestato nei termini indicati dal creditore. Si crea così una situazione anomala: chi firma la dichiarazione per conto del terzo è spesso lo stesso debitore esecutato. La dichiarazione deve comunque essere veritiera, e un errore va corretto finché è possibile.
Un secondo dato condiziona tutto il confronto: il vincolo non riguarda solo la mensilità in corso. Se il creditore è l’agente della riscossione, che procede con l’ordine diretto al terzo dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973, la Cassazione (ord. n. 25217 del 10 settembre 2026, secondo la sintesi pubblicata da Iusletter) ha ribadito che il pignoramento si estende ai crediti maturati dopo la notifica, purché derivino da un rapporto già esistente in quel momento. Il compenso periodico dell’amministratore è l’esempio tipico di credito che nasce da un rapporto in corso.
Terzo dato: chi è il creditore. La banca che agisce sulla fideiussione prestata per la società, con un decreto ingiuntivo, segue le regole del codice di procedura civile. L’agente della riscossione, che recupera debiti fiscali personali dell’amministratore o somme a lui imputate come responsabile d’imposta, segue le regole speciali del D.P.R. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. 110/2024. I testi unici della riforma fiscale sulla riscossione e sulla giustizia tributaria saranno applicabili dal 1° gennaio 2027: a ottobre 2026 valgono ancora le norme previgenti.
Infine il calendario. Nel processo esecutivo e nelle opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi la sospensione feriale non opera (art. 3 della L. 742/1969 e art. 92 dell’ordinamento giudiziario): un termine che scade in agosto scade davvero. La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nel giudizio civile ordinario di cognizione, come l’opposizione al decreto ingiuntivo, e nel processo tributario. Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza la sospensione feriale è esclusa dall’art. 9, comma 1, CCII: i termini corrono anche in agosto.
Prima strada: contestare il pignoramento davanti al giudice dell’esecuzione
In cosa consiste
La prima opzione consiste nell’attaccare il pignoramento con gli strumenti che il codice di procedura civile mette a disposizione dell’esecutato. L’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) contesta il diritto del creditore di procedere: titolo inesistente o caduto, credito estinto, beni o crediti non pignorabili o pignorabili solo in parte. Una volta iniziata l’esecuzione si propone con ricorso al giudice dell’esecuzione e, secondo il secondo comma dell’art. 615, diventa inammissibile dopo che è stata disposta la vendita o l’assegnazione, salvo fatti sopravvenuti o impossibilità incolpevole di proporla prima. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) contesta invece la regolarità formale degli atti, dal precetto al pignoramento fino all’ordinanza di assegnazione, e va proposta entro venti giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell’atto. A queste due vie si aggiunge il rilievo dell’inefficacia parziale: l’ultimo comma dell’art. 545 c.p.c. dichiara parzialmente inefficace il pignoramento eseguito oltre i limiti di legge e affida al giudice il potere di rilevarlo anche d’ufficio.
Quando ha senso: tre scenari
Il primo scenario è quello in cui l’amministratore ha davvero, accanto alla carica, un rapporto di lavoro distinto con la società: per esempio un consigliere privo di deleghe che svolge con continuità mansioni tecniche sotto le direttive del consiglio di amministrazione, con contratto, cedolini e contributi coerenti. In questo caso si può chiedere che la parte di emolumenti riferibile al rapporto di lavoro sia pignorata entro i limiti dell’art. 545 c.p.c., come le stesse Sezioni Unite del 2017 hanno ammesso.
Il secondo scenario riguarda i vizi del titolo o del precetto. Un decreto ingiuntivo mai notificato correttamente, un precetto privo degli elementi richiesti dall’art. 480 c.p.c., una notifica eseguita a un indirizzo sbagliato: sono vizi che possono travolgere l’intera procedura. Cass., Sez. III, n. 31447 del 2 dicembre 2025 ha affermato che il precetto fondato su un decreto ingiuntivo deve indicare le parti, la data di notifica del decreto e il provvedimento che lo ha reso esecutivo, e che la mancanza anche di uno solo di questi elementi rende nullo l’atto, senza che la nullità sia sanata dalla semplice proposizione dell’opposizione.
Il terzo scenario riguarda gli adempimenti del creditore. Cass., Sez. III, n. 28513 del 27 ottobre 2025 ha ribadito che nel pignoramento presso terzi il deposito delle copie conformi per l’iscrizione a ruolo va fatto entro il termine perentorio previsto dalla legge, e che il deposito tardivo comporta l’inefficacia del pignoramento senza possibilità di sanatoria successiva.
Come si esegue, in sintesi
Si parte dalla ricostruzione documentale: titolo, relata di notifica del titolo e del precetto, atto di pignoramento, nota di iscrizione a ruolo, dichiarazione resa dalla società. Poi si sceglie lo strumento: ricorso ex art. 615 o ex art. 617 al giudice dell’esecuzione, eventualmente con istanza di sospensione (art. 624 c.p.c.). Il giudice fissa l’udienza, decide sulla sospensione e assegna il termine per l’eventuale giudizio di merito. Contro il provvedimento che nega la sospensione il rimedio è il reclamo ai sensi dell’art. 669-terdecies c.p.c., non l’opposizione agli atti esecutivi (Cass., Sez. III, ord. n. 29477 del 7 novembre 2025).
Accanto alle opposizioni c’è un passaggio spesso trascurato: la dichiarazione della società terza. Se la società dichiara un compenso superiore a quello effettivamente deliberato, o non distingue tra emolumenti per la carica ed eventuali retribuzioni da lavoro, l’errore si trasferisce nell’ordinanza di assegnazione. Il terzo che ha reso una dichiarazione positiva per errore deve rettificarla subito, fino all’assegnazione, e dopo può ricorrere all’opposizione agli atti (Cass., Sez. III, ord. n. 29059 del 3 novembre 2025). Per il terzo valgono anche le cautele indicate da Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 28984 del 3 novembre 2025: prima dell’assegnazione le sue ragioni si fanno valere con la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c., non con l’opposizione all’esecuzione. In pratica la prima strada si gioca su due tavoli, quello dell’esecutato e quello della società, che vanno tenuti allineati.
I vantaggi
Il vantaggio principale è che si gioca la partita sul terreno del diritto: se il vizio esiste, la procedura cade o si riduce senza che l’imprenditore debba trovare liquidità. A fronte di questo vantaggio va registrato un secondo pregio: l’opposizione non richiede di ammettere il debito e non preclude, in seguito, le altre strade. Infine, quando l’opposizione riguarda la qualificazione del compenso, il risultato può essere strutturale e non solo temporaneo, perché fissa la quota pignorabile per tutta la durata dell’esecuzione.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è altrettanto concreto. Sulla natura del compenso le Sezioni Unite hanno chiuso la questione principale: sostenere che il compenso da amministratore unico va protetto dal limite del quinto, in assenza di un rapporto di lavoro distinto e documentato, è una tesi destinata nella maggior parte dei casi al rigetto. I termini sono stretti: venti giorni per l’opposizione agli atti, e chi lamenta un vizio di notifica deve provare quando ha avuto conoscenza effettiva o legale dell’atto, altrimenti l’opposizione è inammissibile (Cass., Sez. III, ord. n. 29063 del 3 novembre 2025). In caso di rigetto il debitore sopporta le spese di lite. Infine, un’opposizione fondata solo su ragioni formali può far guadagnare tempo senza eliminare il debito: il creditore può rinnovare il pignoramento.
Il profilo ideale
Questa strada è adatta all’amministratore che dispone di un vizio documentabile del titolo, del precetto o della procedura, oppure di un rapporto di lavoro realmente distinto dalla carica, e che non ha una crisi personale tale da rendere inutile la vittoria su un singolo pignoramento.
Seconda strada: governare l’esecuzione invece di combatterla
In cosa consiste
La seconda opzione parte dal presupposto opposto: il debito c’è, il titolo è solido, e lo spazio per contestare è minimo. L’obiettivo diventa allora ridurre l’impatto dell’esecuzione sul reddito dell’amministratore e sulla stabilità della società. Gli strumenti sono tre. Il primo è la conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.): prima che sia disposta l’assegnazione, il debitore chiede di sostituire al credito pignorato una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli intervenuti, comprensivo di capitale, interessi e spese, versando con l’istanza almeno un sesto di quell’importo. Il secondo è l’accordo con il creditore: un piano di rientro o un saldo e stralcio, a cui segue la rinuncia agli atti e l’estinzione della procedura (art. 629 c.p.c.). Il terzo, quando il creditore è l’agente della riscossione, è la dilazione del debito iscritto a ruolo ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione riformata dal D.Lgs. 110/2024.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: l’amministratore ha un debito personale certo, per esempio da fideiussione, ma dispone di un patrimonio o di risorse familiari che permettono di versare subito una parte consistente del dovuto. La conversione consente di liberare il compenso futuro in cambio di una somma determinata dal giudice.
Secondo scenario: il creditore è una banca che ha già ottenuto il decreto ingiuntivo ma valuta con favore un incasso certo e rapido rispetto a un pignoramento che dipende dalla sopravvivenza della società terza. Se la società è in crisi, il compenso futuro è un credito incerto, e questo pesa nella trattativa.
Terzo scenario: il creditore è l’agente della riscossione per debiti fiscali personali. Qui la rateizzazione è un diritto regolato dalla legge, non una concessione discrezionale, a condizione che ricorrano i presupposti dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
Come si esegue, in sintesi
Per la conversione si deposita l’istanza al giudice dell’esecuzione con il versamento di almeno un sesto dell’importo; il giudice determina la somma da sostituire al credito pignorato. Va soppesato un limite testuale: nella lettura dell’art. 495 c.p.c. che lo Studio applica, la rateizzazione mensile fino a quarantotto mesi è prevista quando sono pignorati beni immobili o cose mobili, mentre nel pignoramento di crediti la somma va versata secondo quanto stabilito dal giudice; il punto va verificato sul testo vigente e sulla prassi del tribunale competente. L’istanza può essere proposta una sola volta. Per l’accordo si negozia con il creditore e si formalizzano rinuncia e rilascio, coordinando i tempi con l’udienza di assegnazione. Per la dilazione si presenta la domanda all’agente della riscossione, valutando con attenzione gli effetti della rateizzazione sul pignoramento già notificato alla società.
I vantaggi
Il vantaggio più evidente è la prevedibilità: si sa quanto si paga e quando finisce. A fronte di questo vantaggio c’è un beneficio meno visibile ma spesso decisivo: la società smette di essere il terzo pignorato, con la sua contabilità coinvolta nella procedura e con l’obbligo di dichiarazioni periodiche. Per l’impresa in crisi, liberarsi di un vincolo che grava sui pagamenti all’organo amministrativo semplifica anche la gestione delle trattative con gli altri creditori. Infine, la soluzione negoziata evita il rischio di spese di lite in caso di opposizione respinta.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è il costo finanziario immediato. La conversione presuppone liquidità: almeno un sesto subito e il resto secondo quanto deciso dal giudice, con decadenza se i versamenti non sono rispettati. L’accordo con il creditore richiede che il creditore voglia trattare, e una banca che ha già il titolo e il pignoramento in corso può non avere fretta. La dilazione con l’agente della riscossione allunga i tempi ma non riduce il debito, salvo eventuali definizioni agevolate previste da leggi speciali e ancora aperte. Soprattutto, questa strada risolve un pignoramento, non una crisi: se l’amministratore ha più creditori personali, pagare il primo che ha agito può esporlo agli altri senza difese.
C’è poi una scorciatoia apparente che va scartata: ridurre o azzerare il compenso con una delibera assembleare dopo il pignoramento, o farsi pagare in altri modi. L’art. 2917 c.c. rende inopponibile al creditore pignorante l’estinzione del credito pignorato avvenuta per cause successive al pignoramento, e operazioni di questo tipo possono essere attaccate come atti in frode, con possibili profili penali. Non è un’opzione: è un rischio aggiuntivo.
Il profilo ideale
Questa strada è adatta all’amministratore che ha un solo creditore aggressivo, o pochi, un debito personale definito e risorse proprie o familiari sufficienti a sostenere un pagamento anticipato o un piano di rientro credibile.
Terza strada: portare il pignoramento dentro gli strumenti della crisi
In cosa consiste
La terza opzione cambia prospettiva: il pignoramento del compenso viene trattato come il sintomo di una crisi più ampia, quella della società o quella personale dell’amministratore, e affrontato con gli strumenti del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024). Qui la distinzione tra società e amministratore è dirimente, perché le procedure non si trasmettono automaticamente dall’una all’altro.
Sul versante della società, la composizione negoziata (artt. 12 e seguenti CCII) consente all’imprenditore di chiedere la nomina di un esperto e, con l’istanza, le misure protettive degli artt. 18 e 19 CCII. Le misure riguardano però il patrimonio dell’impresa: non impediscono al creditore personale dell’amministratore di proseguire il pignoramento del suo compenso. Il loro valore per il nostro tema è indiretto: un accordo raggiunto nelle trattative con la banca che ha finanziato la società può comprendere la riduzione o la liberazione delle garanzie personali, che sono spesso l’origine del pignoramento.
Sul versante dell’amministratore persona fisica, gli strumenti sono quelli del sovraindebitamento. Il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore (art. 67 CCII) consente al giudice, su istanza del debitore, di sospendere le procedure esecutive che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano (art. 70, comma 4, CCII). Il limite è soggettivo: Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 ha confermato che il socio o l’amministratore che ha garantito debiti sociali non è consumatore quando la garanzia si inserisce in un contesto funzionale all’attività d’impresa, e che spetta al debitore dimostrare la totale estraneità del debito all’attività sociale. Per chi non è consumatore, il concordato minore (art. 74 CCII) richiede, fuori dalla prosecuzione di un’attività imprenditoriale o professionale, un apporto di risorse esterne che aumenti in misura apprezzabile l’attivo; con l’apertura il giudice può vietare l’inizio o la prosecuzione delle azioni esecutive (art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Resta la liquidazione controllata (artt. 268 e seguenti CCII): l’art. 268, comma 4, lett. b, esclude dalla liquidazione ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti indicati dal giudice per il mantenimento suo e della famiglia, e con l’apertura opera il divieto di azioni esecutive individuali richiamato dall’art. 270, comma 5. Per la persona fisica l’esdebitazione opera di diritto con la chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura (art. 282 CCII), alle condizioni di legge.
Quando ha senso: tre scenari
Primo scenario: la società è ancora risanabile e l’esposizione personale dell’amministratore deriva quasi solo dalle garanzie prestate alle banche finanziatrici. La composizione negoziata della società, con una trattativa che coinvolga le garanzie, può affrontare il problema alla radice.
Secondo scenario: l’amministratore ha più creditori personali, alcuni già in fase esecutiva, e il compenso è l’unica fonte di reddito. Difendersi da un pignoramento alla volta è una battaglia persa; una procedura concorsuale personale ferma tutti i creditori insieme.
Terzo scenario: la società è in nome collettivo e l’amministratore è socio illimitatamente responsabile. Qui il concordato minore della società produce effetti, salvo patto contrario, anche per i soci illimitatamente responsabili (art. 79, comma 4, CCII), e l’esdebitazione della società si estende a loro (art. 278, comma 5, CCII).
Come si esegue, in sintesi
Per la composizione negoziata l’istanza si presenta tramite la piattaforma telematica delle camere di commercio, con i documenti richiesti dall’art. 17 CCII; le misure protettive vanno confermate dal tribunale. Per le procedure da sovraindebitamento la domanda passa attraverso un OCC, che redige la relazione richiesta dalla legge: Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025 l’ha qualificata come requisito di ammissibilità. Per aprire la liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore (Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025), che torna invece rilevante al momento dell’esdebitazione.
Il rapporto tra la procedura personale e il pignoramento già in corso merita un’attenzione specifica. Nel piano del consumatore e nel concordato minore la protezione non è automatica: va chiesta con la domanda, e il giudice la concede con il decreto che apre la procedura (art. 70, comma 4, e art. 78, comma 2, lett. d, CCII). Fino a quel momento il creditore continua a incassare, e ogni mensilità assegnata è una mensilità che non entra nel piano. Nella liquidazione controllata il divieto di azioni esecutive individuali discende dall’apertura, e da quel momento il compenso non segue più l’ordinanza di assegnazione ma le regole della procedura: il giudice indica la parte necessaria al mantenimento dell’amministratore e della famiglia, il resto viene acquisito per i creditori. Va soppesato che questa quota non è predeterminata dalla legge: dipende dalla composizione del nucleo, dalle spese documentate e dalla valutazione del tribunale.
C’è poi un profilo di coordinamento con la società. Il compenso dell’amministratore è deliberato dagli organi sociali, e durante una procedura personale ogni sua variazione sarà letta dai creditori e dagli organi della procedura come un possibile atto che incide sull’attivo. Se la società sta affrontando a sua volta una composizione negoziata, la coerenza tra il piano dell’impresa, il compenso previsto per l’organo amministrativo e la proposta personale dell’amministratore è un elemento che l’esperto, l’OCC e il giudice valuteranno. Due procedure scollegate rischiano di contraddirsi; due procedure costruite insieme si rafforzano a vicenda.
I vantaggi
Il vantaggio decisivo è l’effetto collettivo: invece di gestire un pignoramento, si gestisce l’intero indebitamento, con la prospettiva concreta della liberazione dai debiti residui. A fronte di questo vantaggio, la liquidazione controllata offre un elemento che il processo esecutivo non dà: la quota di compenso necessaria al mantenimento non è fissata dal creditore né dal limite rigido dell’art. 545 c.p.c., ma dal giudice in relazione alle esigenze del debitore e della famiglia.
I rischi e gli svantaggi
Il rovescio della medaglia è la complessità. Servono documentazione completa, una relazione dell’OCC, costi di procedura (il compenso dell’OCC e del liquidatore è liquidato secondo il D.M. 202/2014, oltre al contributo unificato e alle spese), e un periodo in cui il patrimonio e i redditi eccedenti il mantenimento sono destinati ai creditori. La liquidazione controllata comporta la liquidazione dei beni personali, compresa l’eventuale casa. Le garanzie prestate da terzi restano: l’esdebitazione non libera coobbligati e fideiussori (art. 278, comma 6, CCII). I termini dei procedimenti del Codice corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII). Infine, la qualificazione del debitore come consumatore o non consumatore va impostata con cura: un errore di inquadramento può portare all’inammissibilità.
Il profilo ideale
Questa strada è adatta all’amministratore la cui esposizione personale è ormai superiore a ciò che il compenso e il patrimonio possono ripagare in tempi ragionevoli, con più creditori e con una società la cui crisi è collegata a quella personale.
Le opzioni alla prova dei conti
Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite con dati di fantasia, non casi seguiti dallo Studio. Servono a mostrare come le tre strade producono risultati diversi partendo dagli stessi numeri.
Prima ipotesi: fideiussione bancaria e compenso pignorato per intero
Dati di partenza comuni. L’amministratore di una S.r.l. in difficoltà ha garantito un finanziamento sociale. La banca ottiene un decreto ingiuntivo per 61.380 euro, con spese liquidate per 2.190 euro: il precetto vale 63.570 euro. Il compenso netto mensile che la società versa all’amministratore, dopo le ritenute, è di 2.736 euro. L’atto di pignoramento presso terzi è notificato alla società lunedì 14 settembre 2026; la società rende la dichiarazione positiva il 24 settembre; all’udienza di giovedì 22 ottobre 2026 il giudice emette l’ordinanza di assegnazione.
Senza alcuna iniziativa, il compenso viene assegnato per intero, in coerenza con Cass. SU n. 1545/2017. Il credito di 63.570 euro, al netto di interessi e spese ulteriori, si esaurisce in circa 24 mensilità (63.570 : 2.736 = 23,2). Per due anni l’amministratore non percepisce nulla dalla società.
Scegliendo la prima strada, l’esito dipende dai fatti. Se l’amministratore è consigliere senza deleghe e ha un rapporto di lavoro distinto e documentato come responsabile tecnico, con 1.980 euro netti riferibili al lavoro e 756 euro netti riferibili alla carica, la quota pignorabile si riduce a 756 euro più un quinto di 1.980 euro, cioè 396 euro: 1.152 euro al mese. Il debito si estinguerebbe in circa 56 mensilità, ma l’amministratore conserverebbe 1.584 euro al mese. L’opposizione all’esecuzione andava però proposta prima dell’assegnazione del 22 ottobre; contro l’ordinanza di assegnazione resta l’opposizione agli atti, entro venti giorni, cioè entro mercoledì 11 novembre 2026, senza sospensione feriale. Se invece l’amministratore è amministratore unico, la stessa tesi ha scarse probabilità di accoglimento e la simulazione si riduce al caso precedente, con in più le spese di lite.
Scegliendo la seconda strada, l’istanza di conversione va depositata prima del 22 ottobre con almeno un sesto dell’importo: 10.595 euro. Il giudice determina la somma residua, che comprende anche le spese della procedura: ipotizzando 1.240 euro di spese ulteriori, restano circa 54.215 euro da versare secondo le modalità stabilite. In alternativa, una trattativa con la banca che porti a un saldo e stralcio al 60 per cento richiederebbe 38.142 euro. In entrambi i casi il compenso torna libero, ma serve liquidità che l’imprenditore in crisi spesso non ha, se non con l’aiuto di familiari.
Scegliendo la terza strada, ipotizziamo che l’amministratore abbia altri debiti personali per 48.860 euro, per un totale di 112.430 euro, e chieda l’apertura della liquidazione controllata. Il giudice fissa per il mantenimento di un nucleo di tre persone una quota di 2.150 euro mensili (importo ipotetico: lo determina il giudice caso per caso). I restanti 586 euro al mese confluiscono nella procedura: in tre anni 21.096 euro, oltre al ricavato degli eventuali beni. Dall’apertura opera il divieto di azioni esecutive individuali. Decorsi tre anni, alle condizioni di legge, l’esdebitazione rende inesigibili i debiti residui; restano obbligati gli eventuali altri garanti.
Seconda ipotesi: debiti fiscali personali e ordine diretto alla società
Dati di partenza comuni. L’amministratore ha debiti iscritti a ruolo per imposte personali per 23.470 euro. L’agente della riscossione notifica alla società l’ordine di pagamento diretto dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973. Il compenso netto è sempre di 2.736 euro.
Senza alcuna iniziativa, se il compenso fosse aggredibile per intero il debito si esaurirebbe in circa 9 mensilità. Se invece si ritenessero applicabili le soglie ridotte dell’art. 72-ter del D.P.R. 602/1973, pensate per stipendi e salari, la quota sarebbe inferiore: è una questione da verificare, perché la norma parla di somme dovute a titolo di stipendio, salario o altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, e la qualificazione data dalle Sezioni Unite al compenso dell’amministratore spinge nel senso opposto.
Scegliendo la prima strada, se le cartelle presupposte non sono state notificate validamente, la contestazione dei vizi della cartella e della sua notifica appartiene di regola al giudice tributario, dove la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica; i vizi propri del pignoramento si fanno valere davanti al giudice dell’esecuzione. È un doppio binario che va impostato subito.
Scegliendo la seconda strada, la dilazione in 84 rate, nei limiti e alle condizioni previste dall’art. 19 del D.P.R. 602/1973 dopo il D.Lgs. 110/2024, porterebbe a una rata di circa 279,40 euro al mese, oltre agli interessi di dilazione. Il peso sul reddito passa da quasi tutto il compenso a una frazione minima, ma il debito resta intero e gli effetti della dilazione sul pignoramento già notificato vanno verificati con l’agente della riscossione.
Scegliendo la terza strada, i debiti fiscali personali concorrono nella procedura di sovraindebitamento insieme agli altri, e nel concordato minore il giudice può omologare anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria quando la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3, CCII). La transazione fiscale della composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) riguarda invece i debiti tributari della società, non quelli personali dell’amministratore.
Terza ipotesi: società risanabile e garanzie personali da rinegoziare
Dati di partenza comuni. La S.r.l. ha debiti bancari per 418.700 euro, di cui 186.300 euro garantiti personalmente dall’amministratore con fideiussioni. Una sola banca, titolare di un credito di 63.570 euro, ha già ottenuto il decreto ingiuntivo contro il garante e pignorato il compenso. Le altre banche non hanno ancora agito. La società ha un portafoglio ordini che, secondo il piano preliminare, consentirebbe di rimborsare il debito bancario in sette anni con una moderata riduzione degli interessi.
Scegliendo soltanto la prima o la seconda strada, l’amministratore può ottenere un risultato sul singolo pignoramento: ridurlo se trova un vizio, oppure liberare il compenso pagando o trattando con quella banca. Le altre fideiussioni, per 122.730 euro, restano però intatte e pronte a essere escusse appena la società rallenta i pagamenti. Il problema viene spostato, non risolto.
Scegliendo la terza strada sul versante della società, l’impresa presenta istanza di composizione negoziata e chiede le misure protettive. Le misure tutelano il patrimonio sociale, non il compenso già pignorato all’amministratore: su quel fronte il processo esecutivo prosegue, e va gestito in parallelo con la prima o la seconda strada. Il vantaggio sta nel tavolo delle trattative: con l’esperto possono essere discussi insieme il riscadenzamento del debito sociale e la sorte delle garanzie personali, compresa la rinuncia della banca procedente al pignoramento in cambio di un piano sostenibile per l’intero rapporto. Il risultato non è garantito, perché dipende dal consenso delle banche, ma il tema delle fideiussioni viene affrontato una volta sola e non un creditore alla volta.
Il confronto tra le tre ipotesi mostra un dato ricorrente: la strada che produce il risultato più rapido sul singolo pignoramento non è sempre quella che produce il risultato migliore sull’intera esposizione. Va soppesato, ogni volta, quale dei due orizzonti conta di più.
Il confronto in tabella
La tabella riassume le differenze strutturali tra le tre strade. Va letta con una cautela: le voci non hanno lo stesso peso per tutti. Un amministratore con un solo creditore e risorse familiari darà importanza ai tempi e alla reversibilità; uno con molti creditori guarderà soprattutto agli effetti sull’esecuzione. Nella riga dei costi compaiono soltanto quelli di giustizia e di procedura previsti dalla legge.
| Criterio | Prima strada: opposizioni | Seconda strada: conversione, accordo, dilazione | Terza strada: strumenti della crisi |
|---|---|---|---|
| Tempi | Ricorso immediato; fase sommaria in poche settimane, merito più lungo; 20 giorni per l’opposizione agli atti | Istanza di conversione prima dell’assegnazione; accordo o dilazione in tempi brevi se il creditore collabora | Mesi per preparare domanda e relazione OCC; liquidazione controllata almeno triennale |
| Complessità | Media: richiede un vizio documentato o la prova di un rapporto di lavoro distinto | Bassa o media: dipende dalla liquidità e dalla disponibilità del creditore | Alta: documentazione completa, OCC, qualificazione soggettiva corretta |
| Rischi in caso di esito negativo | Spese di lite; pignoramento che prosegue per intero | Decadenza dalla conversione se i versamenti saltano; accordo non raggiunto | Inammissibilità o diniego; perdita delle misure protettive; beni personali liquidati |
| Effetti sull’esecuzione | Possibile sospensione, riduzione o caduta del singolo pignoramento | Liberazione del compenso dopo il pagamento o la rinuncia del creditore | Divieto di azioni esecutive per tutti i creditori, nei limiti della procedura scelta |
| Reversibilità | Alta: non preclude le altre strade | Media: i pagamenti fatti restano fatti | Bassa: la procedura vincola patrimonio e redditi per la sua durata |
| Costi previsti dalla legge | Contributo unificato e spese processuali | Somme dovute al creditore e spese della procedura esecutiva | Compenso OCC e liquidatore (D.M. 202/2014), contributo unificato, spese di procedura |
I criteri per scegliere
La scelta non si fa partendo dalla strada preferita, ma dai fatti che la rendono praticabile. Cinque criteri, applicati insieme, orientano la valutazione.
Primo criterio: quanti creditori ci sono davvero. Se la situazione presenta un solo creditore aggressivo e un debito circoscritto, generalmente la prima o la seconda strada sono proporzionate. Se invece il pignoramento del compenso è il primo di una serie, con altri decreti ingiuntivi o cartelle in arrivo, una difesa episodica rischia di consumare risorse senza risolvere nulla, e la terza strada acquista peso.
Secondo criterio: di che natura è il debito. Un debito da fideiussione prestata per la società chiama in causa la qualifica soggettiva: dopo Cass. n. 29746/2025, l’amministratore garante difficilmente accede alla procedura del consumatore, e il confronto si sposta tra concordato minore e liquidazione controllata. Un debito fiscale personale apre invece la via della dilazione e, sul piano dei vizi, il doppio binario tra giudice tributario e giudice dell’esecuzione. Un debito della società di persone, per il socio illimitatamente responsabile, si intreccia con gli strumenti della società.
Terzo criterio: quale rapporto lega davvero l’amministratore alla società. L’elemento dirimente, per la prima strada, è se esiste un rapporto di lavoro distinto dalla carica, documentato e coerente con i fatti. Se la situazione presenta un amministratore unico che riceve un compenso deliberato dall’assemblea, la contestazione della pignorabilità integrale ha scarse prospettive; se presenta un consigliere privo di deleghe con un contratto di lavoro reale, il discorso cambia.
Quarto criterio: la salute della società terza. Se la società è risanabile, la composizione negoziata può incidere sulle garanzie personali e quindi sulla causa del pignoramento. Se la società è prossima a una liquidazione, il compenso futuro è un credito fragile anche per il creditore, e questo pesa sia nella trattativa sia nella scelta di non investire risorse in un’opposizione.
Quinto criterio: la liquidità disponibile oggi. La conversione e il saldo e stralcio presuppongono denaro immediato. Se la situazione presenta risorse familiari o beni non strategici da mettere a disposizione, la seconda strada è realistica; se il compenso è l’unica entrata, generalmente non lo è.
A questi criteri se ne aggiunge uno trasversale: il calendario. Le opposizioni hanno termini brevi e senza pausa estiva, la conversione va chiesta prima dell’assegnazione, i procedimenti del Codice della crisi non conoscono la sospensione di agosto. Una strada valida può diventare impraticabile solo perché è stata valutata troppo tardi.
Lo Studio imposta questa valutazione partendo dalle competenze certificate dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo: cassazionista per le opposizioni, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa per la società, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per la posizione personale dell’amministratore.
Le domande di chi è indeciso
Posso cambiare strada a metà?
In molti casi sì, ma non in tutte le direzioni. Un’opposizione proposta e respinta non impedisce di chiedere poi una procedura da sovraindebitamento. La conversione, invece, si può chiedere una sola volta e solo prima dell’assegnazione; e una volta aperta la liquidazione controllata, il patrimonio è vincolato fino alla chiusura. Il percorso più flessibile è quello che parte dalle verifiche formali e tiene aperte le altre opzioni.
E se scelgo la strada sbagliata?
Il costo dipende dalla strada. Un’opposizione infondata costa spese di lite e tempo. Un accordo con un solo creditore, in presenza di molti altri, può tradursi in denaro sottratto agli altri senza una protezione complessiva. Una procedura concorsuale avviata senza i presupposti può essere dichiarata inammissibile, con la perdita delle misure protettive. Per questo la scelta va fatta sui documenti, non sulle impressioni.
La società può semplicemente smettere di pagarmi il compenso?
È la tentazione più frequente e la più rischiosa. La società, come terzo pignorato, è tenuta a rispettare il vincolo; l’estinzione del credito pignorato per cause successive al pignoramento non è opponibile al creditore (art. 2917 c.c.). Delibere di riduzione del compenso adottate per sottrarre somme al creditore possono essere contestate e presentare profili penali. La revisione del compenso può avere ragioni economiche legittime, ma va documentata e valutata prima.
La composizione negoziata della mia società blocca il pignoramento sul mio compenso?
Di regola no. Le misure protettive riguardano il patrimonio dell’impresa che chiede la composizione negoziata, non quello personale dell’amministratore. Il collegamento è indiretto: le trattative possono riguardare le garanzie personali prestate alle banche, e un accordo su quel fronte può eliminare la causa del pignoramento.
Ad agosto posso stare tranquillo?
Non nel processo esecutivo: per l’esecuzione e per le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi la sospensione feriale non si applica. Non nei procedimenti del Codice della crisi, per l’art. 9, comma 1, CCII. La pausa dal 1° al 31 agosto vale invece, per esempio, nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo e nel processo tributario.
Se il decreto ingiuntivo della banca non è ancora definitivo, conviene opporsi lì?
Può convenire, ma è un giudizio diverso dal processo esecutivo. L’opposizione al decreto ingiuntivo è un giudizio di cognizione in cui si discute il debito: validità della fideiussione, ammontare del credito, eccezioni della società garantita. Se il decreto è stato dichiarato provvisoriamente esecutivo, il pignoramento può partire comunque, e la sospensione dell’esecutorietà va chiesta al giudice dell’opposizione. Le due partite vanno coordinate, perché ciò che si ottiene nel giudizio sul debito si riflette sull’esecuzione.
Il compenso accreditato sul mio conto è protetto come uno stipendio?
Le regole speciali che l’art. 545 c.p.c. detta per stipendi e pensioni accreditati sul conto presuppongono, per la loro lettera, somme di quella natura. Se il compenso da amministratore non è stipendio ai fini del pignoramento, come affermato dalle Sezioni Unite, la conseguenza coerente è che quelle protezioni non lo coprono. È una lettura che lo Studio verifica caso per caso, anche alla luce del pignoramento esattoriale sul conto, per il quale Cass. n. 28520/2025 ha ritenuto vincolato anche il saldo maturato dopo la notifica entro il termine di legge.
Le pronunce che orientano la scelta
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla strada che ciascuno illumina. Per ogni pronuncia sono indicati gli estremi, il principio riformulato e la ragione per cui conta in questo tema. Dove la fonte consultata riportava solo una sintesi, lo si segnala.
Sulla natura del compenso e sulla prima strada
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 1545 del 20 gennaio 2017. Il rapporto tra la società e il suo amministratore unico o consigliere è di tipo societario e non rientra nella parasubordinazione dell’art. 409, n. 3, c.p.c.; il compenso per le funzioni di gestione e rappresentanza è quindi pignorabile senza il limite dell’art. 545, quarto comma, c.p.c., salvo un distinto rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato accertato in concreto. È il punto di partenza di ogni valutazione: fissa la regola e indica l’unico spazio per la prima strada.
Cass. n. 685/2012 (richiamata nella motivazione delle Sezioni Unite, secondo il commento di EC News). I limiti di pignorabilità dell’art. 545 c.p.c. si estendono ai rapporti parasubordinati, ma non ai compensi di lavoro autonomo o professionale. Serve a capire perché la qualificazione del rapporto decide tutto.
Cass. n. 1726/1999 (riportata in sintesi dai commentatori). Esclude la parasubordinazione per l’amministrazione unipersonale, per l’amministratore unico e per l’amministratore delegato con gli stessi poteri. È il motivo per cui l’amministratore unico difficilmente può invocare il limite del quinto.
Cass., Sez. III, n. 31447 del 2 dicembre 2025 (conforme Cass., Sez. III, ord. n. 31470 del 2 dicembre 2025, secondo l’Osservatorio pubblicato da Quotidiano Legale). Il precetto basato su un decreto ingiuntivo deve indicare le parti, la data di notifica del decreto e il provvedimento che ne ha disposto l’esecutorietà; la mancanza di uno solo di questi elementi lo rende nullo e la nullità non è sanata dalla proposizione dell’opposizione. Rilevante perché il pignoramento del compenso nasce spesso da decreti ingiuntivi emessi contro i garanti.
Cass., Sez. III, n. 28513 del 27 ottobre 2025. Nel pignoramento presso terzi il deposito delle copie conformi per l’iscrizione a ruolo va eseguito entro il termine perentorio; il deposito tardivo rende inefficace il pignoramento e non è sanabile. È una verifica formale da fare sempre prima di scegliere.
Cass., Sez. III, ord. n. 29063 del 3 novembre 2025. Chi lamenta la nullità o l’inesistenza della notifica di titolo, precetto o pignoramento deve provare quando ha avuto conoscenza effettiva o legale dell’atto; in mancanza, l’opposizione agli atti è inammissibile. Ricorda che la prima strada richiede prove sui tempi, non solo sui vizi.
Cass., Sez. III, ord. n. 29477 del 7 novembre 2025. Contro l’ordinanza che respinge l’istanza di sospensione dell’esecuzione non si propone opposizione agli atti esecutivi: il rimedio è il reclamo dell’art. 669-terdecies c.p.c. Rilevante per non sbagliare il passo successivo a un diniego di sospensione.
Sul ruolo della società come terzo pignorato
Cass., Sez. Lavoro, ord. n. 28984 del 3 novembre 2025. Il terzo pignorato può proporre opposizione all’esecuzione solo dopo l’ordinanza di assegnazione; prima deve far valere le proprie ragioni con la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c., altrimenti rischia di restare obbligato due volte. Tocca da vicino la società che deve dichiarare il compenso del proprio amministratore.
Cass., Sez. III, ord. n. 29059 del 3 novembre 2025. Il terzo che ha reso per errore una dichiarazione positiva deve rettificarla o revocarla subito, fino all’ordinanza di assegnazione; se il giudice assegna comunque il credito, il terzo può proporre opposizione agli atti. Rilevante quando la dichiarazione della società sovrastima il compenso effettivamente dovuto.
Sulla seconda strada e sulla riscossione
Cass., ord. n. 25217 del 10 settembre 2026 (letta nella sintesi di Iusletter, che non indica la sezione). Il pignoramento esattoriale presso terzi si estende ai crediti maturati dopo la notifica, se derivano da un rapporto già esistente; il vincolo però non è indefinito quando l’obbligazione del terzo resta incerta. Spiega perché un ordine di pagamento diretto colpisce anche i compensi futuri.
Cass., Sez. III, n. 28520 del 27 ottobre 2025. Nel pignoramento esattoriale dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 il saldo attivo del conto, anche maturato dopo il pignoramento entro i sessanta giorni previsti, è vincolato e va versato all’agente della riscossione. Rilevante quando il compenso viene accreditato sul conto dell’amministratore.
Sulla terza strada
Cass., Sez. I, n. 29746 dell’11 novembre 2025 (principi riportati da Diritto.it). Il fideiussore persona fisica non è professionista per il solo fatto di garantire un’impresa, ma perde la qualifica di consumatore quando la garanzia è funzionale all’attività della società e lui vi ha un interesse diretto o indiretto; l’onere di provare l’estraneità del debito grava sul debitore e la semplice cessazione dalle cariche non basta. È la pronuncia che decide quale procedura personale è accessibile all’amministratore garante.
Cass., Sez. I, ord. n. 22074/2025. Per l’apertura della liquidazione controllata non è richiesta la meritevolezza del debitore. Rilevante perché rende accessibile la procedura anche a chi teme un giudizio negativo sulla genesi dei debiti, fermo il vaglio successivo in sede di esdebitazione.
Cass., Sez. I, ord. n. 28576/2025. La relazione dell’OCC è requisito di ammissibilità della domanda. Ricorda che la terza strada richiede una preparazione documentale accurata.
Cass., Sez. III, n. 27367 del 13 ottobre 2025. Nella società in nome collettivo il socio illimitatamente responsabile non può opporre il beneficio della preventiva escussione quando il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo nei suoi confronti. Rilevante per l’amministratore socio di società di persone, il cui problema personale è inseparabile da quello della società.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Quando il compenso dell’amministratore è sotto pignoramento, lo Studio lavora sull’intero fascicolo: esecuzione, società e posizione personale. Ecco gli strumenti concreti.
- Ricostruiamo la catena degli atti: titolo, relate di notifica, precetto, atto di pignoramento, iscrizione a ruolo e dichiarazione della società, verificando date e termini perentori.
- Qualifichiamo il rapporto tra amministratore e società esaminando delibere, statuto, deleghe, contratti, cedolini e posizione contributiva, per stabilire se esiste un rapporto di lavoro distinto che limita la quota pignorabile.
- Valutiamo quale delle opzioni regge davanti al giudice nel tuo caso specifico, mettendo a confronto opposizione, conversione o accordo e strumenti della crisi sugli stessi numeri.
- Redigiamo e depositiamo le opposizioni all’esecuzione e agli atti esecutivi, con istanza di sospensione e, se negata, con il reclamo previsto dalla legge.
- Assistiamo la società nel ruolo di terzo pignorato, verificando che la dichiarazione dell’art. 547 c.p.c. sia corretta e rettificandola finché è possibile.
- Prepariamo l’istanza di conversione del pignoramento e calcoliamo la somma da versare, oppure negoziamo con il creditore un piano di rientro o un saldo e stralcio con rinuncia agli atti.
- Gestiamo il fronte della riscossione, separando i vizi delle cartelle da portare al giudice tributario da quelli del pignoramento e valutando la dilazione ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 602/1973.
- Impostiamo la composizione negoziata della società, quando è risanabile, inserendo nelle trattative con le banche il tema delle garanzie personali dell’amministratore.
- Costruiamo con l’OCC la procedura personale più adatta, tra piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata, curando la qualificazione soggettiva e la documentazione richiesta.
- Seguiamo l’esdebitazione fino al provvedimento finale e difendiamo la strategia scelta in ogni grado di giudizio.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Il titolo di cassazionista garantisce la continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la scelta fatta oggi davanti al giudice dell’esecuzione viene difesa domani, in appello o in sede di legittimità, dallo stesso difensore e con la stessa linea, senza cambiare mani. In un tema come questo, dove la natura del compenso è stata decisa dalle Sezioni Unite e i rimedi contro i provvedimenti del giudice dell’esecuzione hanno regole proprie, la coerenza tra il primo atto e l’ultimo grado pesa quanto la scelta iniziale.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso caso: i commercialisti ricostruiscono i flussi tra società e amministratore, i compensi deliberati e la posizione fiscale; gli avvocati traducono quei dati in atti processuali e in proposte ai creditori.
Chiusura
Il pignoramento del compenso da amministratore mette l’imprenditore di fronte a un bivio che non ammette scorciatoie: contestare, trattare o affrontare la crisi nel suo insieme. Ciascuna strada ha un profilo ideale, un prezzo e un calendario, e quella giusta per un amministratore con un solo creditore e un rapporto di lavoro distinto può essere sbagliata per chi ha garantito tutti i debiti della propria società. La scelta dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti che non sempre si recuperano.
Lo Studio Monardo affronta questo tema con le competenze che esso richiede: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è cassazionista per la difesa nel processo esecutivo fino all’ultimo grado, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 per la società in difficoltà, Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC per la posizione personale dell’amministratore. È questa combinazione a permettere di valutare insieme le tre strade, invece di sceglierne una per abitudine.
📩 Prima che il prossimo termine scada, contatta lo Studio Monardo: tutti i riferimenti sono nella parte finale di questa pagina.