Il fondo si è fatto vivo. Prima una telefonata dell’advisor, poi una mail con un accordo di riservatezza da firmare, infine una lettera di intenti di tre pagine: interesse a investire, a rilevare l’azienda o una parte di essa, a “sostenere il rilancio”. Intanto la società ha i conti in tensione, qualche decreto ingiuntivo in arrivo, le banche che chiedono un piano e il Fisco che aspetta. È il momento in cui molti amministratori commettono l’errore più costoso: trattare l’arrivo del fondo come una buona notizia da custodire, invece che come l’inizio di un calendario che corre.
Chi sa che cosa succede dopo, e quando, agisce al momento giusto invece di subire: in un’operazione di turnaround la differenza tra un rilancio e una svendita la fa quasi sempre l’ordine in cui le cose vengono fatte. Un fondo non compra un’impresa in crisi “così com’è”. Compra un perimetro ripulito, protetto dalle azioni dei creditori, con debiti pregressi che non lo seguono, con lavoratori trasferiti secondo le regole e con un’autorizzazione giudiziale o un’omologazione che metta l’operazione al riparo da revocatorie e contestazioni. Tutto questo ha un percorso preciso e dei termini che non aspettano nessuno.
Questa ricostruzione segue l’operazione tappa per tappa: il primo contatto del fondo e i doveri degli amministratori; la diagnosi e la scelta dello strumento nei primi quindici giorni; l’istanza di composizione negoziata e le misure protettive; la sollecitazione del mercato e la struttura del deal; la finanza ponte e le autorizzazioni del tribunale; la chiusura della trattativa con accordo, cessione autorizzata o transazione fiscale; il concordato in continuità quando la negoziazione non basta; il closing, le responsabilità del compratore e l’esecuzione del piano.
Perché lo Studio Monardo segue proprio questo tipo di operazione? Perché la cornice in cui un fondo di turnaround entra in una società in crisi è, nella grande maggioranza dei casi, la composizione negoziata della crisi d’impresa: e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, cioè conosce dall’interno il ruolo della figura che guida la trattativa e che il tribunale ascolta prima di autorizzare finanziamenti e cessioni. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario, indispensabile quando l’operazione passa per la rinegoziazione con le banche e per la transazione fiscale.
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La mappa temporale dell’operazione
Il calendario di un turnaround con investitore esterno non è unico: cambia a seconda che il fondo voglia entrare nel capitale della società (operazione sulle quote o sulle azioni, con aumento di capitale e ristrutturazione del debito) oppure rilevare l’azienda o un ramo attraverso una società veicolo, lasciando i debiti nella vecchia società. Cambia anche a seconda dello strumento: composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo in continuità, concordato semplificato.
C’è però una sequenza che si ripete quasi sempre, ed è quella che segue. I termini indicati sono quelli fissati dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, come modificato da ultimo dal D.Lgs. 136/2024); le durate “reali” sono indicazioni di massima, da verificare in base al tribunale competente e alla complessità del caso.
Un dato va fissato subito: nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi la sospensione feriale dei termini non si applica (art. 9, comma 1, CCII). I termini corrono anche dal 1° al 31 agosto. Restano invece sospesi in agosto i termini dei giudizi civili ordinari collegati (per esempio l’opposizione a un decreto ingiuntivo), del processo tributario e di quello amministrativo, secondo la L. 742/1969. Due calendari diversi che spesso convivono nella stessa società.
| Tappa | Quando | Cosa succede | Termine chiave | Sezione |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giorno 0 | Contatto del fondo, NDA, lettera di intenti | Nessun termine legale, ma decorre il dovere di attivarsi (art. 2086 c.c., art. 3 CCII) | Giorno 0 |
| 2 | Giorni 1-15 | Diagnosi, test di risanabilità, scelta dello strumento | Situazione patrimoniale aggiornata a non oltre 60 giorni | Entro 15 giorni |
| 3 | Giorni 15-30 | Istanza di composizione negoziata, nomina dell’esperto, misure protettive | Ricorso al tribunale entro il giorno successivo alla pubblicazione; udienza entro 10 giorni | Dal giorno 15 al 30 |
| 4 | Giorni 30-90 | Data room, sollecitazione del mercato, offerta del fondo | Principio di competitività (art. 22 CCII) | Dal giorno 30 al 90 |
| 5 | Giorni 60-120 | Finanza ponte, autorizzazioni del tribunale | Ricorso ex art. 22 CCII; misure protettive da 15 a 120 giorni | Dal giorno 60 al 120 |
| 6 | Giorni 120-180 (fino a 360) | Accordo con i creditori, cessione autorizzata, transazione fiscale | Durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni, prorogabili | Dal giorno 120 al 180 |
| 7 | Mesi 6-14 | Concordato in continuità con l’investitore, offerte concorrenti, voto, omologazione | Riserva da 30 a 60 giorni, prorogabile; misure protettive complessive non oltre 12 mesi | Se serve il concordato |
| 8 | Dopo il closing | Esecuzione, responsabilità del cessionario, monitoraggio | Opposizioni e reclami nei termini del Codice | Dopo l’omologa o il closing |
Ogni tappa ha le sue opzioni e le sue preclusioni. Le sezioni che seguono le ricostruiscono una per una.
Giorno 0: il fondo bussa alla porta
Cosa succede
Il primo contatto quasi mai arriva con un’offerta vincolante. Arriva con tre documenti: un accordo di riservatezza (NDA) che il fondo chiede di firmare per accedere ai numeri; una lettera di intenti o un term sheet non vincolante, che indica il tipo di operazione (ingresso nel capitale, acquisto dell’azienda o di un ramo, acquisto dei crediti bancari), una forchetta di valore e una serie di condizioni; spesso una richiesta di esclusiva per un certo periodo, durante il quale la società si impegna a non trattare con altri.
In questa fase il fondo vuole capire tre cose: quanto vale davvero l’azienda in funzionamento, quanto debito c’è e di che natura (bancario, fiscale, previdenziale, fornitori), e quale strumento giuridico gli permetterà di entrare senza ereditare il passato.
La norma
Non c’è ancora un procedimento, ma c’è già un obbligo. L’art. 2086, secondo comma, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati anche per rilevare tempestivamente la crisi e di attivarsi senza indugio per adottare uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per superarla. L’art. 3 CCII ripete il principio e individua i segnali che gli assetti devono intercettare: squilibri patrimoniali o economico-finanziari, debiti verso dipendenti, fornitori, banche ed enti pubblici oltre determinate soglie, mancanza di sostenibilità dei debiti nei dodici mesi successivi.
Se la società ha un organo di controllo, l’art. 25-octies CCII gli impone di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata. Sullo sfondo restano le segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, Agenzia delle Entrate-Riscossione, INAIL) previste dall’art. 25-novies CCII.
I termini che si attivano
Il giorno 0 non fa scattare un termine processuale. Fa scattare però un obbligo di condotta: dal momento in cui gli amministratori hanno contezza della crisi, devono attivarsi “senza indugio”. Il ritardo non è neutro: aggrava la loro esposizione verso la società e i creditori e, soprattutto, consuma il valore che il fondo è disposto a pagare.
C’è poi un termine contrattuale che conta: la durata dell’esclusiva chiesta dal fondo. Un’esclusiva lunga firmata al giorno 0 può diventare un ostacolo alla tappa 4, quando il tribunale vorrà vedere che il mercato è stato sondato davvero.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva del giorno 0 è la più ampia di tutto il percorso: nessun creditore ha ancora iniziato azioni esecutive su larga scala, nessun tribunale è coinvolto, nessuna scelta è irreversibile. In questa fase la società può:
- firmare un NDA bilanciato, che protegga anche i propri dati sensibili (clienti, margini, contenziosi) e limiti l’uso delle informazioni allo scopo dell’operazione;
- negoziare una lettera di intenti che non imponga un’esclusiva incompatibile con la successiva sollecitazione del mercato, o che la condizioni all’apertura di una procedura competitiva;
- far scrivere nella lettera di intenti lo strumento con cui l’operazione sarà eseguita, perché da esso dipendono tempi, autorizzazioni e garanzie per il fondo;
- avviare subito la raccolta dei documenti che serviranno per la piattaforma della composizione negoziata.
Ciò che invece è precluso, o fortemente sconsigliato, è compiere atti di disposizione rilevanti (vendita di beni, pagamenti preferenziali a singoli creditori, concessione di garanzie) senza un quadro: sono proprio gli atti che più tardi potrebbero essere contestati con l’azione revocatoria o valutati sotto il profilo penale.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è il silenzio. Gli amministratori firmano l’NDA, aprono i numeri al fondo e intanto non dicono nulla alle banche, non avvisano il collegio sindacale, non preparano la documentazione. Tre mesi dopo il fondo rinvia, le banche hanno già revocato gli affidamenti e i fornitori hanno chiesto decreti ingiuntivi. A quel punto l’investitore non tratta più su un’azienda in continuità ma su un’azienda ferma, e il prezzo crolla.
Un secondo errore frequente è firmare una lettera di intenti che prevede la cessione diretta e immediata dell’azienda alla società veicolo del fondo, fuori da qualunque procedura. È l’operazione più esposta: il compratore risponde dei debiti risultanti dalle scritture contabili (art. 2560, secondo comma, c.c.), e se la società fallisce entro breve la cessione è il primo atto che il curatore esamina.
Quanto dura realmente
Questa fase dura in genere da pochi giorni a qualche settimana. Più si allunga senza che la società predisponga un percorso, più si restringe lo spazio delle tappe successive. In pratica, le prime due settimane dopo la lettera di intenti sono quelle in cui si decide se il fondo diventerà un partner del risanamento o un compratore di occasione.
Entro 15 giorni: la diagnosi e la scelta del binario
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella sua prima fase tecnica. Prima di rispondere al fondo con una controproposta, bisogna sapere tre cose: se l’impresa è in crisi o già insolvente; se esistono concrete prospettive di risanamento; quale strumento consente di realizzare l’operazione che il fondo propone.
La diagnosi si costruisce su documenti precisi: gli ultimi bilanci, una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco dei creditori con le rispettive cause di prelazione, la Centrale dei rischi della Banca d’Italia, i certificati dei debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l’estratto di ruolo dell’agente della riscossione. Sulla piattaforma telematica nazionale prevista dall’art. 13 CCII è disponibile un test pratico che aiuta a misurare la ragionevole perseguibilità del risanamento, rapportando il debito da ristrutturare ai flussi che l’impresa può generare.
La norma
L’art. 12 CCII consente all’imprenditore che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza di chiedere la nomina di un esperto, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento. L’art. 17 CCII elenca i documenti da depositare con l’istanza: tra questi la situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell’istanza, un progetto di piano di risanamento con le iniziative industriali che si intendono adottare, l’elenco dei creditori, la dichiarazione sulla pendenza di ricorsi per l’apertura della liquidazione giudiziale, i certificati dei debiti tributari e previdenziali.
Se la diagnosi rivela che il risanamento in continuità non è possibile ma l’azienda conserva valore come complesso funzionante, il binario cambia: si ragiona su un trasferimento dell’azienda al fondo, con la continuità indiretta.
I termini che si attivano
Il termine più concreto di questa fase è tecnico: la situazione patrimoniale e finanziaria da allegare all’istanza deve essere aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito. Se la diagnosi parte da una situazione al 30 settembre, l’istanza va depositata entro fine novembre, altrimenti bisogna rifare il documento.
Per il resto, il tempo di questa fase è dettato dall’esposizione verso i creditori: se ci sono pignoramenti già notificati, decreti ingiuntivi provvisoriamente esecutivi o istanze di liquidazione giudiziale, la priorità è arrivare in fretta alle misure protettive.
Cosa può fare la società ora
Entro i primi quindici giorni la società può ancora scegliere lo strumento invece di farselo imporre dagli eventi. Le opzioni sul tavolo sono:
- composizione negoziata della crisi (artt. 12-25-undecies CCII): percorso stragiudiziale e riservato, con un esperto indipendente, possibilità di misure protettive e di autorizzazioni del tribunale a finanziamenti prededucibili e alla cessione dell’azienda senza la responsabilità del cessionario per i debiti;
- piano attestato di risanamento (art. 56 CCII): strumento privato, adatto quando il fondo entra nel capitale e le banche sono disposte a rinegoziare, senza bisogno di coinvolgere il tribunale;
- accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 57, 60, 61 CCII): accordi con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti (percentuale ridotta nei casi agevolati), omologati dal tribunale, con possibilità di estendere gli effetti ai creditori non aderenti della stessa categoria;
- concordato preventivo in continuità (art. 84 CCII): quando servono le classi, il voto a maggioranza e la possibilità di imporre il piano ai dissenzienti;
- concordato semplificato per la cessione dei beni (artt. 25-sexies e 25-septies CCII): solo come sbocco di una composizione negoziata non riuscita.
Nella maggior parte delle operazioni con un fondo, la composizione negoziata è la porta d’ingresso: è riservata, non spossessa gli amministratori e consente di arrivare all’autorizzazione giudiziale della cessione o all’accordo con i creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è scegliere lo strumento sulla base della preferenza del fondo e non della situazione della società. Un fondo può preferire un acquisto rapido dell’azienda “pulita”, ma se la società ha un debito fiscale rilevante e banche con garanzie reali, l’operazione regge solo se accompagnata da una transazione fiscale e da un accordo con i creditori garantiti. Un secondo errore è sottovalutare la differenza tra crisi e insolvenza: nella composizione negoziata l’imprenditore insolvente può accedere solo se il risanamento resta ragionevolmente perseguibile, e in quel caso, ai sensi dell’art. 21 CCII, deve gestire l’impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell’attività, nel prevalente interesse dei creditori.
Quanto dura realmente
Nella pratica la fase diagnostica richiede da una a tre settimane, secondo lo stato della contabilità. Quando la contabilità è in ritardo, il tempo si allunga e conviene concentrarsi subito sulla situazione patrimoniale aggiornata e sull’elenco creditori, che sono i documenti senza i quali l’istanza non parte.
Dal giorno 15 al 30: l’istanza di composizione negoziata e le misure protettive
Cosa succede
Il calendario ora corre. La società deposita l’istanza sulla piattaforma telematica nazionale, con i documenti dell’art. 17 CCII. La richiesta viene trasmessa alla commissione costituita presso la camera di commercio del capoluogo di regione, che nomina l’esperto. L’esperto verifica la propria indipendenza, accetta l’incarico e convoca l’imprenditore.
Se la società ha bisogno di bloccare le azioni dei creditori (e quando un fondo è in trattativa ne ha quasi sempre bisogno), chiede con l’istanza stessa l’applicazione delle misure protettive. L’istanza di misure protettive viene pubblicata nel registro delle imprese insieme all’accettazione dell’esperto; da quel giorno i creditori non possono acquisire diritti di prelazione non concordati con l’imprenditore né iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e diritti con i quali viene esercitata l’attività d’impresa.
La norma
La nomina dell’esperto è disciplinata dagli artt. 13 e 17 CCII; le misure protettive dagli artt. 18 e 19 CCII. Dal giorno della pubblicazione dell’istanza la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure. I creditori interessati dalle misure non possono, unilateralmente, rifiutare l’adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell’imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori.
Con ricorso al tribunale competente, l’imprenditore chiede la conferma o la modifica delle misure. Il tribunale fissa l’udienza e, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure, stabilendone la durata.
I termini che si attivano
Questa è la fase dei termini più stretti di tutta l’operazione:
- il ricorso al tribunale per la conferma delle misure protettive va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza e dell’accettazione dell’esperto nel registro delle imprese (art. 19, comma 1, CCII): se il ricorso non viene depositato nel termine, l’istanza di misure protettive diventa inefficace;
- il tribunale fissa l’udienza entro dieci giorni dal deposito del ricorso;
- la durata delle misure fissata dal tribunale va da un minimo di 15 a un massimo di 120 giorni, prorogabili su istanza delle parti e acquisito il parere dell’esperto, per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, entro un limite complessivo di 240 giorni;
- con il D.Lgs. 136/2024 è stato introdotto un limite generale: la durata complessiva delle misure protettive, anche se concesse in strumenti diversi e in successione, non può superare i dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe (art. 8 CCII).
Tutti questi termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Un’istanza pubblicata il 31 luglio impone il deposito del ricorso il 1° agosto.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva di questa fase è il congelamento del perimetro: con le misure protettive confermate, i pignoramenti non possono iniziare né proseguire, la liquidazione giudiziale non può essere dichiarata, i fornitori strategici non possono interrompere i contratti in corso per i soli debiti pregressi. È la condizione minima perché il fondo continui la due diligence su un’azienda che lavora.
In questa fase la società può anche chiedere misure “selettive”: il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori o a determinati creditori o categorie di creditori. È una scelta utile quando si vuole proteggere l’azienda dalle azioni dei fornitori e delle banche senza coinvolgere, per esempio, i dipendenti, i cui crediti sono esclusi dalle misure per espressa previsione di legge.
Ciò che è precluso è usare le misure come scudo per guadagnare tempo senza una trattativa vera: il tribunale può revocarle se non soddisfano l’obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori.
L’errore tipico di questa fase
L’errore più grave è perdere il termine del giorno successivo alla pubblicazione. È un termine brevissimo, che non tollera ritardi nel coordinamento tra chi segue la piattaforma e chi deposita il ricorso in tribunale. Un secondo errore è chiedere le misure per il massimo della durata senza un calendario di trattativa credibile: il tribunale valuta la proporzionalità e l’esperto deve esprimere il proprio parere. Un terzo errore è presentarsi all’udienza senza la lettera di intenti del fondo o senza una descrizione minima dell’operazione: la presenza di un investitore è spesso l’argomento più forte per ottenere la conferma.
Quanto dura realmente
Dalla presentazione dell’istanza alla nomina dell’esperto passano normalmente pochi giorni lavorativi; l’esperto ha due giorni lavorativi per comunicare l’accettazione. L’udienza di conferma si tiene in genere entro due o tre settimane dal deposito dell’istanza. Nel complesso, entro un mese dalla decisione di procedere la società può avere misure protettive confermate dal tribunale, a condizione che i documenti siano pronti fin dall’inizio.
Dal giorno 30 al 90: data room, sollecitazione del mercato e struttura del deal
Cosa succede
Da questo momento in poi la trattativa con il fondo diventa parte della composizione negoziata. L’esperto incontra le parti, valuta la coerenza del piano e verifica che la soluzione proposta sia la migliore disponibile. Il fondo completa la due diligence nella data room e trasforma la lettera di intenti in un’offerta più precisa.
È qui che si decide la struttura dell’operazione. Le architetture più frequenti sono quattro:
- ingresso nel capitale: il fondo sottoscrive un aumento di capitale riservato e, spesso, finanzia la società; i creditori vengono soddisfatti secondo un piano (accordo di ristrutturazione, piano attestato o concordato in continuità diretta);
- acquisto dell’azienda o di un ramo da parte di una società veicolo del fondo, con continuità indiretta: i debiti restano nella società cedente, che soddisfa i creditori con il prezzo;
- affitto dell’azienda con impegno all’acquisto: una soluzione ponte che consente alla società veicolo di gestire subito l’azienda mentre si completa il percorso;
- acquisto dei crediti bancari (tipicamente crediti classificati come inadempienze probabili) e successiva conversione del debito in partecipazioni, o proposta di un piano da parte del fondo come creditore.
La norma
Il riferimento centrale è l’art. 22 CCII: su richiesta dell’imprenditore, il tribunale può autorizzarlo a trasferire in qualunque forma l’azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all’art. 2560, secondo comma, c.c., dettando le misure ritenute opportune per tutelare gli interessi coinvolti, verificato il rispetto del principio di competitività nella selezione dell’acquirente. Resta fermo l’art. 2112 c.c. sul trasferimento dei rapporti di lavoro.
Quanto alla competitività, i giudici di merito hanno dato indicazioni chiare. Il Tribunale di Milano, con decreto del 1° febbraio 2024 (riportato da una rassegna di ecnews), ha riconosciuto che le modalità di verifica del mercato possono essere flessibili, purché compatibili con la celerità e l’urgenza tipiche della composizione negoziata. Il Tribunale di Cuneo, con decreto del 26 settembre 2025 (sintesi pubblicata da iusletter), ha autorizzato la cessione di rami d’azienda con esonero dell’acquirente dai debiti pur in assenza di offerte alternative, perché il mercato era stato sondato per circa un anno tramite advisor e con un invito a offrire pubblicato per 45 giorni su portali specializzati e su un quotidiano nazionale: la competitività, ha osservato il giudice, non coincide con la pluralità delle offerte.
I termini che si attivano
Non ci sono termini legali fissi per la sollecitazione del mercato, ma ci sono due orologi che corrono insieme: la durata delle misure protettive fissata dal tribunale e la durata dell’incarico dell’esperto. L’invito a offrire deve restare pubblicato per un tempo sufficiente a far emergere offerte alternative, e deve chiudersi in tempo utile per depositare il ricorso al tribunale prima della scadenza delle misure. In pratica, un periodo di pubblicazione di 30-45 giorni è compatibile con misure di 120 giorni; un periodo più breve può essere sufficiente se accompagnato da contatti diretti con gli operatori del settore.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva di questa fase è il controllo del processo di vendita: è la società, sotto la vigilanza dell’esperto, a decidere come aprire il mercato. Concretamente può:
- preparare un’information memorandum e una data room ordinate, che reggano il confronto con più offerenti;
- pubblicare un invito a offrire con un prezzo base pari all’offerta del fondo, con termine per le offerte migliorative e criteri di valutazione chiari (prezzo, mantenimento dei livelli occupazionali, accollo di debiti, tempi di pagamento);
- negoziare con il fondo che la sua offerta resti irrevocabile per il periodo della procedura competitiva, con eventuale riconoscimento delle spese sostenute in caso di aggiudicazione ad altri;
- avviare la procedura di informazione e consultazione sindacale prevista per i trasferimenti d’azienda dall’art. 47 L. 428/1990, quando l’impresa occupa più di quindici lavoratori.
Come Esperto Negoziatore della crisi d’impresa, l’Avv. Monardo sa che cosa l’esperto chiederà di vedere prima di dare il proprio parere al tribunale: per questo lo Studio imposta la sollecitazione del mercato fin dal primo giorno con il linguaggio e la documentazione che la composizione negoziata richiede.
In questa stessa fase la lettera di intenti si trasforma in un’offerta vincolante, ed è il documento che più condiziona il calendario successivo. Le clausole su cui si concentra il lavoro sono essenzialmente cinque.
La prima è il perimetro: quali beni, contratti, autorizzazioni amministrative, marchi e brevetti passano alla società veicolo, e quali restano nella cedente. Un perimetro scritto male genera, dopo il closing, contestazioni sui contratti in corso e sui crediti verso clienti.
La seconda è il prezzo e le sue modalità di pagamento: prezzo fisso o variabile, eventuale quota differita legata ai risultati (earn-out), compensazione con il finanziamento ponte, deposito di una parte del prezzo su un conto vincolato. Nella composizione negoziata e nel concordato il prezzo è la fonte di soddisfazione dei creditori: un pagamento differito o eventuale riduce il valore certo dell’offerta e il tribunale lo valuterà nel confronto con l’alternativa liquidatoria.
La terza sono le condizioni sospensive: autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII, accordo sindacale, eventuale accordo con il Fisco, assenza di eventi pregiudizievoli rilevanti. Ogni condizione va collegata a una data compatibile con la scadenza delle misure protettive e dell’incarico dell’esperto; una condizione senza data è un’opzione gratuita a favore del fondo.
La quarta è l’irrevocabilità: per poter essere posta a base di una procedura competitiva, l’offerta deve restare ferma per tutto il tempo necessario a raccogliere eventuali offerte migliorative e a ottenere il decreto del tribunale.
La quinta riguarda i lavoratori: quanti dipendenti il fondo intende assumere, con quali condizioni, con quali eventuali intese sindacali. È uno dei criteri che l’esperto e il tribunale considerano nel valutare la convenienza dell’operazione rispetto alle offerte concorrenti, e uno dei punti su cui più spesso si allungano i tempi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è rinunciare alla verifica del mercato per riservatezza o per la fretta del fondo. Il Tribunale di Alessandria, con ordinanza del 6 ottobre 2025 (sintesi iusletter), ha negato l’autorizzazione alla cessione di un ramo stimato circa 290.000 euro a valore di liquidazione a fronte di un’offerta di 150.000 euro: il parere dell’esperto non si confrontava con le stime in atti e la pubblicità era stata limitata a un quotidiano locale, per un periodo breve e vicino alla pausa estiva. Senza un confronto analitico con l’alternativa liquidatoria e senza una vera apertura concorrenziale, l’autorizzazione non arriva.
Quanto dura realmente
Tra due diligence, pubblicazione dell’invito e raccolta delle offerte, questa fase occupa di solito da uno a tre mesi. Quando il fondo ha già completato buona parte della due diligence prima dell’istanza, la fase si accorcia; quando emergono contenziosi, passività fiscali non censite o problemi di titolarità dei beni, si allunga e diventa necessario chiedere la proroga delle misure.
Dal giorno 60 al 120: la finanza ponte e le autorizzazioni del tribunale
Cosa succede
Siamo al secondo mese di trattativa. L’azienda deve continuare a lavorare: pagare stipendi, comprare materie prime, evadere gli ordini. Ma le banche hanno ridotto o congelato gli affidamenti e i fornitori chiedono pagamenti anticipati. Il fondo, che non ha ancora chiuso l’operazione, è spesso disposto a mettere denaro subito, ma solo a una condizione: che il suo credito sia rimborsato con priorità rispetto a quelli esistenti se l’operazione non andasse in porto.
È il momento della finanza ponte (o “interinale”): un finanziamento erogato durante la trattativa, garantito dalla prededuzione. Nello stesso ricorso, se la struttura scelta è la cessione dell’azienda, la società chiede l’autorizzazione al trasferimento con esonero del cessionario dalla responsabilità per i debiti.
La norma
L’art. 22, comma 1, CCII consente al tribunale, su richiesta dell’imprenditore e acquisito il parere dell’esperto, di autorizzare:
- la contrazione di finanziamenti prededucibili ai sensi dell’art. 6 CCII;
- la contrazione di finanziamenti dai soci prededucibili;
- la contrazione di finanziamenti prededucibili funzionali all’esercizio dell’attività da parte di più società appartenenti a un gruppo;
- il trasferimento in qualunque forma dell’azienda o di uno o più suoi rami senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c.
Il tribunale decide in camera di consiglio, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie. La prededuzione significa che, in caso di successiva liquidazione giudiziale o di altro strumento, il credito del finanziatore viene soddisfatto prima dei creditori concorsuali.
Se la trattativa sfocia poi in un concordato preventivo, le regole sulla finanza sono quelle degli artt. 99, 101 e 102 CCII: il tribunale può autorizzare finanziamenti prededucibili anche prima dell’omologazione, se funzionali all’esercizio dell’attività aziendale fino all’omologazione o all’apertura della procedura; quelli previsti dal piano e erogati in esecuzione sono prededucibili per legge; per i finanziamenti dei soci la prededuzione opera nei limiti fissati dall’art. 102 CCII.
I termini che si attivano
La legge non fissa un termine per il deposito del ricorso ex art. 22, ma la sequenza è obbligata: il ricorso va depositato quando la trattativa è sufficientemente matura da consentire all’esperto di esprimere un parere motivato, e comunque prima della scadenza delle misure protettive o dell’incarico dell’esperto. Se le misure scadono prima che il tribunale si pronunci, la società torna esposta alle azioni esecutive.
La proroga delle misure va chiesta prima della scadenza, con istanza motivata e parere dell’esperto, sempre entro il tetto complessivo di 240 giorni e il limite generale di dodici mesi dell’art. 8 CCII. Anche questi termini corrono in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva di questa fase è la prededuzione: è l’unico strumento che consente di ottenere denaro nuovo da un investitore senza attendere il closing. In concreto la società può:
- chiedere l’autorizzazione al finanziamento ponte del fondo, dimostrando che è funzionale alla continuità e che non arreca pregiudizio ai creditori, perché preserva il valore dell’azienda che sarà ceduta o risanata;
- chiedere nello stesso ricorso l’autorizzazione al trasferimento dell’azienda, allegando la documentazione della sollecitazione del mercato e il confronto con il valore di liquidazione;
- negoziare con il fondo che il finanziamento ponte sia compensabile con il prezzo di acquisto, così che il denaro anticipato non resti un debito autonomo in caso di closing;
- valutare un affitto d’azienda ponte alla società veicolo, con impegno all’acquisto, per anticipare la gestione da parte del fondo.
Ciò che è precluso è considerare la prededuzione “automatica”: senza l’autorizzazione del tribunale, un finanziamento concesso durante la composizione negoziata non gode della priorità di rimborso prevista dall’art. 22, e il fondo lo sa.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è presentare al tribunale un ricorso che non dimostra la convenienza dell’operazione rispetto all’alternativa. Il Tribunale di Cuneo, nel decreto del 26 settembre 2025, ha richiesto la verifica congiunta di tre elementi: la funzionalità della cessione alla continuità, diretta o indiretta; la migliore soddisfazione dei creditori rispetto all’alternativa; il rispetto della competitività nella scelta dell’acquirente. Un ricorso che si limita a dire “c’è un’offerta e senza di essa l’azienda chiude” non basta: servono stime, confronto con la liquidazione, prova della pubblicità.
Un secondo errore è dimenticare i lavoratori. L’esonero dalla responsabilità per i debiti dell’art. 2560 c.c. non tocca l’art. 2112 c.c.: i rapporti di lavoro passano al cessionario con i diritti che ne derivano, salvo gli accordi sindacali consentiti dalla legge nelle situazioni di crisi. Se il fondo vuole rilevare solo una parte del personale, la consultazione sindacale va impostata prima, non dopo l’autorizzazione.
Quanto dura realmente
Il procedimento di autorizzazione è camerale e, quando la documentazione è completa, si chiude di norma in qualche settimana. I tempi si allungano quando i creditori si oppongono o quando il tribunale chiede integrazioni sulle stime o sulla pubblicità. È prudente prevedere almeno un mese tra il deposito del ricorso e il decreto, e calibrare su questo la scadenza delle misure protettive.
Dal giorno 120 al 180 (e fino al giorno 360): la chiusura della trattativa
Cosa succede
A questo punto la procedura entra nella fase decisiva. La trattativa deve produrre un risultato, perché l’incarico dell’esperto ha una durata. Se il fondo ha presentato un’offerta e il tribunale ha autorizzato il trasferimento, si va al contratto di cessione e al closing. Se il fondo entra nel capitale, serve un accordo con i creditori che renda sostenibile il debito residuo. Se c’è un debito fiscale rilevante, serve un accordo con l’Amministrazione finanziaria.
La norma
L’art. 17, comma 7, CCII stabilisce che l’incarico dell’esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dall’accettazione della nomina, le parti non hanno individuato una soluzione adeguata per il superamento della crisi; il termine può essere prorogato su richiesta delle parti e dell’esperto, per un periodo non superiore a centottanta giorni, quando tutte le parti lo richiedono e l’esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione è resa necessaria dal ricorso dell’imprenditore al tribunale per le misure o le autorizzazioni.
L’art. 23 CCII individua gli sbocchi possibili:
- un contratto con uno o più creditori che, se l’esperto lo ritiene idoneo ad assicurare la continuità per un periodo non inferiore a due anni, produce gli effetti previsti dalla legge;
- una convenzione di moratoria (art. 62 CCII);
- un accordo sottoscritto dall’imprenditore, dai creditori e dall’esperto, che produce gli effetti di esenzione dalla revocatoria previsti dall’art. 166, comma 3, lett. d), CCII;
- in alternativa, la predisposizione di un piano attestato di risanamento, la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, la proposta di concordato semplificato o l’accesso agli altri strumenti del Codice.
Il D.Lgs. 136/2024 ha poi introdotto all’art. 23, comma 2-bis, CCII la possibilità di concludere nella composizione negoziata un accordo con l’Amministrazione finanziaria per il pagamento parziale o dilazionato dei debiti tributari, da sottoporre all’autorizzazione del tribunale. Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, con decreto del 21 maggio 2025 (sintesi iusletter), ha chiarito che il giudice verifica la regolarità del percorso e la completezza e coerenza delle attestazioni (convenienza per l’Erario, veridicità dei dati, fattibilità del piano), ma non sindaca la convenienza economica dell’accordo, che resta una scelta delle Agenzie fiscali; l’autorizzazione va negata se le attestazioni sono apparenti o non motivate e, prima ancora, se mancano concrete possibilità di risanamento.
I termini che si attivano
Il termine che scandisce questa fase è quello dei centottanta giorni dall’accettazione dell’esperto (art. 17, comma 7, CCII): se entro quella data non c’è una soluzione e non è stata ottenuta la proroga, l’incarico si conclude e l’esperto redige la relazione finale.
Se la composizione negoziata si chiude senza accordo e l’esperto dichiara nella relazione finale che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede ma non hanno avuto esito, l’imprenditore può presentare la proposta di concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale (art. 25-sexies CCII). È un termine perentorio e, come tutti i termini del Codice, non si sospende in agosto.
Per gli accordi di ristrutturazione, una volta depositati e pubblicati nel registro delle imprese, i creditori e gli altri interessati possono proporre opposizione entro trenta giorni dall’iscrizione.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva di questa fase è la scelta dell’uscita giusta prima che l’incarico scada. Le opzioni concrete sono:
- firmare il contratto di cessione con il fondo dopo il decreto di autorizzazione, con il prezzo destinato al soddisfacimento dei creditori secondo le misure dettate dal tribunale;
- se il fondo entra nel capitale, chiudere un accordo con le banche e i principali fornitori e, se serve stabilità, chiedere l’omologazione di un accordo di ristrutturazione, anche a efficacia estesa (art. 61 CCII);
- sottoscrivere l’accordo con il Fisco ex art. 23, comma 2-bis, CCII, con le attestazioni richieste;
- se l’accordo con tutti i creditori non è possibile ma l’operazione è valida, depositare una domanda di concordato preventivo in continuità che incorpori l’offerta del fondo.
Ciò che diventa precluso, dopo la chiusura della composizione negoziata, è riaprire una nuova trattativa con le stesse misure protettive: il limite complessivo di dodici mesi dell’art. 8 CCII vale anche per le misure concesse in strumenti successivi.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è arrivare al centottantesimo giorno con un’offerta del fondo ancora condizionata a eventi incerti (due diligence non conclusa, accordo sindacale non raggiunto, transazione fiscale non avviata). Il fondo inserisce nelle offerte numerose condizioni sospensive; la società deve trasformarle in condizioni verificabili entro date precise, coordinate con il calendario della procedura. Un secondo errore è sottovalutare la transazione fiscale: l’Amministrazione finanziaria ha tempi propri di istruttoria e la decisione non è sindacabile nel merito dal tribunale, come ricordato dal decreto milanese del 21 maggio 2025.
Quanto dura realmente
L’intera composizione negoziata, dall’istanza alla relazione finale, si chiude spesso entro i sei mesi del primo incarico; quando l’operazione richiede autorizzazioni del tribunale, una transazione fiscale e una consultazione sindacale, è frequente il ricorso alla proroga e l’arco complessivo si avvicina ai dieci-dodici mesi.
Se serve il concordato: dal deposito all’omologazione
Cosa succede
Non tutte le operazioni si chiudono con un accordo. Quando un gruppo di creditori (spesso una banca o un fornitore rilevante) si oppone, o quando il fondo pretende un effetto vincolante per tutti, l’operazione passa per il concordato preventivo in continuità. Il fondo può intervenire in modi diversi: come investitore che sottoscrive un aumento di capitale; come offerente che si impegna ad acquistare l’azienda; come finanziatore della procedura; o anche, se ha acquistato crediti, come creditore che presenta una proposta concorrente.
La norma
La domanda può essere depositata “con riserva” (art. 44 CCII): il tribunale concede un termine compreso tra trenta e sessanta giorni per il deposito della proposta, del piano e dell’attestazione, prorogabile in presenza di giustificati motivi per non oltre sessanta giorni, e nomina un commissario giudiziale. Le misure protettive richieste con la domanda sono confermate secondo l’art. 55 CCII, nel rispetto del limite complessivo dell’art. 8.
Quando il piano comprende un’offerta da parte di un soggetto già individuato per il trasferimento dell’azienda o di rami, l’art. 91 CCII impone l’apertura di un procedimento competitivo: il tribunale o il giudice delegato dispone la ricerca di interessati e l’offerta del fondo diventa la base d’asta. L’art. 90 CCII consente invece ai creditori che rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti di presentare una proposta concorrente, nei limiti e alle condizioni previsti dalla norma.
Il Codice dedica poi agli strumenti per le società gli artt. 120-bis e seguenti CCII: la decisione di accedere al concordato spetta in via esclusiva agli amministratori; il piano può prevedere modificazioni dello statuto, aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione; i soci possono essere collocati in una classe. Il Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, con decisione del 5 febbraio 2025 (sintesi ecnews), ha ritenuto legittimo un aumento di capitale in natura con esclusione del diritto di opzione di alcuni soci, funzionale alla ristrutturazione, perché era prevista una classe dei soci, questi avevano votato in proporzione alla quota, la modifica era collegata al buon esito del piano e i soci erano stati adeguatamente informati. È lo schema tipico dell’ingresso di un fondo nel capitale di una società in concordato.
Sul fronte dell’omologazione, l’art. 112 CCII consente al tribunale di omologare il concordato in continuità anche se non tutte le classi hanno approvato (ristrutturazione trasversale). La Corte di Cassazione, Sez. I civile, con sentenza n. 7663 pubblicata il 30 marzo 2026 (letta sul sito della Corte), ha chiarito che, in mancanza dell’approvazione della maggioranza delle classi, è sufficiente il voto favorevole di almeno una classe formata da creditori che, applicando la graduazione, sarebbero almeno in parte soddisfatti anche sul valore eccedente quello di liquidazione, in coerenza con la Direttiva (UE) 2019/1023 e con la modifica apportata dal D.Lgs. 136/2024. Con l’ordinanza interlocutoria n. 15593 pubblicata il 21 maggio 2026, la stessa Sezione ha affermato che nel concordato in continuità la finanza esterna può essere distribuita liberamente, in deroga all’art. 84, comma 6, CCII, e non rientra nel valore eccedente la liquidazione ai fini dell’individuazione della classe “sostenitrice”, ma ha rimesso alla Corte di giustizia UE la questione della nozione di “parti interessate”: su questo punto il quadro è ancora aperto.
I termini che si attivano
- il termine per il deposito di proposta e piano dopo la domanda con riserva va da 30 a 60 giorni, prorogabile per non oltre 60 giorni (art. 44 CCII); se non viene rispettato, il tribunale dichiara improcedibile la domanda;
- durante la procedura il commissario e il tribunale fissano i tempi della procedura competitiva sull’offerta del fondo (art. 91 CCII);
- le proposte concorrenti devono essere depositate nel termine fissato dalla legge prima della votazione;
- il voto si esprime con le modalità telematiche previste e nei termini fissati dal giudice delegato;
- le opposizioni all’omologazione vanno proposte nei termini fissati dal tribunale con il decreto che apre il giudizio di omologazione.
Anche qui nessuna sospensione feriale: art. 9, comma 1, CCII. Un termine per il deposito del piano che scade il 20 agosto scade il 20 agosto.
Cosa può fare la società ora
La finestra difensiva di questa fase è la costruzione delle classi e del valore: è lì che si decide se il piano sarà approvato o se dovrà passare per la ristrutturazione trasversale. In concreto si può:
- impostare il piano in modo che la finanza del fondo sia chiaramente qualificata come “esterna”, distribuibile in deroga alle regole di priorità;
- costruire una classe di creditori privilegiati parzialmente soddisfatti capace di sostenere l’omologazione forzosa, secondo l’indirizzo di Cass. n. 7663/2026;
- prevedere una classe dei soci quando il piano incide sui loro diritti, come nel caso esaminato dal Tribunale di Palermo;
- negoziare con il fondo i termini dell’offerta in vista della procedura competitiva, compreso il rimborso delle spese in caso di aggiudicazione a terzi nei limiti consentiti dalla norma.
Una tutela specifica per l’operazione: dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di accedere allo strumento e fino all’omologazione, la revoca degli amministratori è ammessa solo per giusta causa, e non costituisce giusta causa la presentazione della domanda in presenza delle condizioni di legge (art. 120-bis CCII). I soci di minoranza o di maggioranza contrari all’ingresso del fondo non possono bloccare il percorso sostituendo l’organo amministrativo.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è trattare l’offerta del fondo come definitiva. Con l’art. 91 CCII l’offerta diventa la base di una gara: se un terzo offre di più, il fondo può perdere l’azienda. Il fondo lo sa e chiede di negoziare tutele, ma la società non può escludere la competizione. Un secondo errore è sottovalutare l’esecuzione societaria: se il piano prevede un aumento di capitale riservato al fondo, il calendario della delibera e dell’iscrizione va coordinato con quello dell’omologazione.
Quanto dura realmente
Dalla domanda con riserva all’omologazione passano in molti tribunali dai sei ai dodici mesi; la presenza di opposizioni e di una ristrutturazione trasversale può allungare i tempi. Se il concordato segue una composizione negoziata, parte dei documenti è già pronta e i tempi possono ridursi.
Dopo l’omologazione o il closing: esecuzione, responsabilità del compratore, uscita
Cosa succede
Il contratto è firmato, l’azienda è passata alla società veicolo o il fondo è entrato nel capitale. Sembra la fine, ed è invece l’inizio della fase in cui si vede se l’operazione è stata costruita bene. I creditori verificano i pagamenti, il commissario giudiziale (nel concordato) sorveglia l’esecuzione, il Fisco controlla la posizione del cessionario.
La norma
Il nodo principale è la responsabilità del compratore per i debiti pregressi. Fuori dalle procedure, l’art. 2560, secondo comma, c.c. prevede che nel trasferimento di un’azienda commerciale risponda dei debiti anche l’acquirente, se essi risultano dai libri contabili obbligatori. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 20054 del 16 giugno 2026 (commentata da ecnews), ha ribadito che il cessionario risponde solo se il debito risulta iscritto nelle scritture contabili obbligatorie e che la conoscenza effettiva del debito non sostituisce questo requisito; la norma è eccezionale e non si applica per analogia, mentre l’eventuale carattere fraudolento della cessione si contesta con l’azione revocatoria o risarcitoria. La stessa ordinanza dà conto del contrasto con l’orientamento più ampio di Cass. n. 29071/2024, che estendeva le ipotesi di “non alterità” tra cedente e cessionario anche agli intrecci partecipativi e alle coincidenze di poteri gestori, e richiama come conforme Cass. n. 14020/2025, secondo cui le eccezioni restano circoscritte.
Quando la cessione avviene con l’autorizzazione del tribunale ex art. 22 CCII, l’effetto dell’art. 2560, secondo comma, è escluso per legge; nel concordato, il trasferimento in esecuzione del piano segue le regole del Codice e le misure del tribunale. Per i debiti tributari, l’art. 14 D.Lgs. 472/1997, ancora vigente a ottobre 2026 (il testo unico delle sanzioni tributarie, D.Lgs. 173/2024, sarà applicabile dal 1° gennaio 2027), prevede la responsabilità solidale del cessionario nei limiti fissati dalla norma, ma ne esclude l’applicazione per le cessioni realizzate nell’ambito delle procedure e degli strumenti di regolazione della crisi indicati dallo stesso articolo.
Gli atti compiuti in esecuzione del concordato, degli accordi di ristrutturazione omologati, del piano attestato e dell’accordo sottoscritto nella composizione negoziata sono esenti dall’azione revocatoria (art. 166, comma 3, CCII).
I termini che si attivano
- nel concordato omologato, ciascun creditore può chiedere la risoluzione per inadempimento entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto (art. 119 CCII), quando l’inadempimento non è di scarsa importanza;
- gli accordi di ristrutturazione omologati vincolano gli aderenti e, nell’efficacia estesa, i non aderenti della categoria; i creditori estranei devono essere pagati integralmente entro centoventi giorni dall’omologazione, se i crediti sono già scaduti, o dalla scadenza, se successiva (art. 57 CCII);
- il commissario giudiziale riferisce sull’esecuzione del concordato secondo le cadenze fissate dal tribunale.
Cosa può fare la società (e il fondo) ora
La finestra difensiva del dopo-closing è la tracciabilità: ogni pagamento, ogni passaggio di beni, ogni conversione di credito deve corrispondere al piano o all’autorizzazione. Concretamente:
- verificare che il prezzo sia stato destinato ai creditori secondo le misure dettate dal tribunale;
- conservare la documentazione della procedura competitiva, che è la prova principale contro eventuali contestazioni future;
- monitorare l’adempimento del piano per prevenire istanze di risoluzione;
- gestire il contenzioso residuo della società cedente (crediti contestati, cause in corso), che non segue l’azienda.
L’errore tipico di questa fase
L’errore tipico è considerare chiusa l’operazione al momento della firma, trascurando gli adempimenti esecutivi. Un secondo errore è non coordinare il destino della società cedente: una volta ceduta l’azienda, la “vecchia” società resta con i debiti e il prezzo e deve chiudere il proprio percorso (con il pagamento previsto dal piano, con la liquidazione o con lo strumento più adatto).
Quanto dura realmente
L’esecuzione dura quanto il piano: da pochi mesi per una cessione con pagamento immediato a diversi anni per un concordato in continuità con pagamenti dilazionati. È in questa fase che la qualità della costruzione iniziale produce i suoi effetti, nel bene o nel male.
La stessa operazione, due calendari
Le due simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite sui termini di legge e non su casi reali. Partono dalla stessa situazione: una società manifatturiera con 38 dipendenti, debiti complessivi per 4.870.000 euro (di cui 1.640.000 verso banche, 1.215.000 verso fornitori, 1.390.000 tributari e 625.000 previdenziali), un ramo produttivo sano e un ramo in perdita. Lunedì 2 novembre 2026 un fondo di turnaround invia una lettera di intenti: offre 2.150.000 euro per il ramo sano, tramite una società veicolo, e un finanziamento ponte di 380.000 euro.
Calendario A: la società che agisce alle finestre giuste
- Lunedì 2 novembre 2026 (giorno 0): ricevuta la lettera di intenti. Lo stesso giorno la società firma un NDA bilanciato e rifiuta l’esclusiva di 90 giorni proposta dal fondo, accettandone una condizionata all’apertura di una procedura competitiva.
- Dal 3 al 13 novembre 2026: diagnosi. Situazione patrimoniale al 31 ottobre 2026, elenco creditori, Centrale rischi, certificati dei debiti fiscali e contributivi. Test pratico sulla piattaforma.
- Lunedì 16 novembre 2026 (giorno 14): deposito dell’istanza di composizione negoziata con richiesta di misure protettive. La situazione patrimoniale è aggiornata a 16 giorni prima: ampiamente nel limite dei 60 giorni.
- Entro lunedì 23 novembre 2026: nomina dell’esperto da parte della commissione.
- Mercoledì 25 novembre 2026: l’esperto accetta.
- Giovedì 26 novembre 2026: pubblicazione nel registro delle imprese dell’istanza di misure e dell’accettazione; lo stesso giorno, e quindi entro il giorno successivo previsto dall’art. 19 CCII, la società deposita il ricorso per la conferma delle misure.
- Venerdì 4 dicembre 2026: udienza (entro dieci giorni dal deposito). Il tribunale conferma le misure per 120 giorni.
- Lunedì 11 gennaio 2027: pubblicazione di un invito a offrire per il ramo sano, con prezzo base 2.150.000 euro, su portali specializzati e su un quotidiano nazionale, per 45 giorni.
- Giovedì 25 febbraio 2027: scadenza delle offerte. Arriva un’offerta concorrente di 2.080.000 euro con minori garanzie occupazionali; il fondo migliora a 2.235.000 euro.
- Lunedì 8 marzo 2027: ricorso ex art. 22 CCII per l’autorizzazione al finanziamento ponte prededucibile di 380.000 euro e al trasferimento del ramo senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c.; avvio della consultazione sindacale.
- Venerdì 26 marzo 2027: istanza di proroga delle misure protettive, con parere favorevole dell’esperto.
- Lunedì 12 aprile 2027: ipotesi di decreto di autorizzazione.
- Lunedì 10 maggio 2027: sottoscrizione dell’accordo con l’Amministrazione finanziaria ex art. 23, comma 2-bis, CCII, con le attestazioni richieste, e deposito dell’istanza di autorizzazione.
- Lunedì 24 maggio 2027: scadenza dei 180 giorni dall’accettazione dell’esperto; la prosecuzione è giustificata dal ricorso pendente al tribunale.
- Lunedì 7 giugno 2027: closing. Il prezzo, al netto del finanziamento ponte compensato, viene destinato ai creditori secondo le misure del tribunale; 31 dipendenti passano alla società veicolo ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Durata complessiva: circa sette mesi dal primo contatto. Il ramo sano continua a lavorare per tutto il periodo.
Calendario B: la società che lascia correre
- Lunedì 2 novembre 2026: ricevuta la lettera di intenti. Gli amministratori firmano l’NDA e l’esclusiva di 90 giorni, ma non avviano alcun percorso: “aspettiamo l’offerta vincolante”.
- Venerdì 15 gennaio 2027: un fornitore notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 187.400 euro. Il termine per l’opposizione è di 40 giorni: scade mercoledì 24 febbraio 2027. È un giudizio civile ordinario: se la notifica fosse avvenuta in estate, il termine avrebbe beneficiato della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto, a differenza dei termini del Codice della crisi.
- Lunedì 25 gennaio 2027: una banca revoca gli affidamenti e chiede il rientro.
- Lunedì 8 febbraio 2027: pignoramento presso terzi sui conti correnti; la società non riesce a pagare gli stipendi di gennaio.
- Lunedì 15 marzo 2027: il fondo, completata la due diligence, ritira la lettera di intenti: l’azienda ha perso due clienti e il ramo sano non vale più quanto stimato.
- Lunedì 5 aprile 2027: un creditore deposita ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. La società deposita in fretta una domanda di concordato con riserva, ma senza un investitore e con un’azienda ormai ferma.
- Lunedì 21 giugno 2027: il fondo torna a farsi avanti, ma come offerente in una procedura liquidatoria, con un’offerta molto inferiore a quella iniziale.
Il confronto è netto: nel calendario A le misure protettive arrivano un mese dopo la lettera di intenti e l’azienda conserva il suo valore; nel calendario B i creditori si muovono prima della società e il valore si disperde. Lo stesso fondo, la stessa azienda, due esiti opposti decisi dall’ordine delle mosse nei primi trenta giorni.
I binari paralleli
Il percorso descritto non è l’unico possibile. A seconda delle mosse della società, dei creditori e del fondo, la timeline può deviare su binari diversi.
Primo binario: il fondo entra nel capitale invece di comprare l’azienda
Se il fondo preferisce un’operazione sulle partecipazioni, la timeline cambia nella parte centrale. Non c’è bisogno dell’autorizzazione al trasferimento ex art. 22 CCII, ma serve una ristrutturazione del debito che renda la società sostenibile dopo l’ingresso del capitale nuovo. Gli strumenti sono il piano attestato di risanamento (art. 56 CCII), quando le banche aderiscono e non serve vincolare i dissenzienti; l’accordo di ristrutturazione, eventualmente a efficacia estesa (art. 61 CCII), quando si vuole vincolare anche una minoranza della stessa categoria; il concordato in continuità diretta con classi e aumento di capitale riservato (artt. 120-bis e seguenti CCII), quando servono maggioranze e la possibilità di incidere sui diritti dei soci. Il tempo si sposta dalla procedura competitiva alla negoziazione con le banche e alla governance.
Secondo binario: il fondo acquista i crediti
Alcuni fondi entrano comprando i crediti bancari della società, spesso già classificati come inadempienze probabili. Da quel momento il fondo siede al tavolo come creditore. La timeline può accorciarsi, perché un solo interlocutore sostituisce più banche, ma la società deve sapere che un creditore che rappresenta almeno il dieci per cento dei crediti può presentare, nel concordato, una proposta concorrente (art. 90 CCII). La strategia di difesa, in questo binario, è anticipare: costruire un piano proprio, credibile, prima che lo costruisca il creditore.
Terzo binario: la composizione negoziata fallisce e si va al concordato semplificato
Se le trattative si chiudono senza accordo ma l’esperto attesta che si sono svolte con correttezza e buona fede, la società ha sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale per proporre il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). Se il piano prevede la cessione dell’azienda al fondo, l’art. 25-septies CCII affida al tribunale, con l’ausiliario o il liquidatore, la verifica dell’assenza di soluzioni migliori sul mercato. Il concordato semplificato non prevede il voto dei creditori, che possono però opporsi all’omologazione: è un binario rapido, ma liquidatorio.
Quarto binario: un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale
Se un creditore deposita istanza di liquidazione giudiziale durante la trattativa, la timeline si comprime. Con le misure protettive confermate nella composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione non può essere pronunciata. Fuori da quel perimetro, la società deve accedere rapidamente a uno strumento di regolazione della crisi; il Codice prevede la trattazione unitaria delle domande e dà priorità allo strumento proposto dal debitore, a determinate condizioni. Il messaggio è uno solo: più tardi si attiva lo strumento, meno margine resta per farlo prevalere sulla liquidazione.
Quinto binario: il giudizio civile parallelo
Infine c’è il binario dei contenziosi ordinari, che corre su un calendario diverso. Un decreto ingiuntivo, una causa di risoluzione di un contratto di fornitura, una controversia con l’agente della riscossione: sono giudizi fuori dal Codice della crisi, in cui la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica secondo la L. 742/1969. Coordinare i due calendari è uno dei compiti più delicati: un termine di opposizione che si allunga per la sospensione estiva non deve far dimenticare che, nello stesso mese, il termine per il deposito del piano del concordato continua a correre.
Le 5 finestre critiche
Ci sono cinque momenti in cui agire o non agire cambia il risultato dell’intera operazione.
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I primi quindici giorni dopo la lettera di intenti: è il momento in cui si sceglie lo strumento e si rifiuta un’esclusiva incompatibile con la competitività. Chi li spreca arriva alle tappe successive con meno opzioni e un fondo che detta le condizioni.
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Il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza di misure protettive: è il termine per depositare il ricorso al tribunale (art. 19, comma 1, CCII). Perderlo significa perdere le misure e lasciare l’azienda esposta alle azioni esecutive proprio quando il fondo sta valutando.
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La chiusura della sollecitazione del mercato: è il momento in cui si forma la prova che il tribunale chiederà. Un invito a offrire troppo breve, poco pubblicizzato o concentrato a ridosso della pausa estiva può costare l’autorizzazione, come mostra il diniego del Tribunale di Alessandria del 6 ottobre 2025.
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Il centottantesimo giorno dall’accettazione dell’esperto: è la scadenza dell’incarico (art. 17, comma 7, CCII). Entro quella data servono una soluzione o una proroga motivata; dopo, si apre solo la strada degli strumenti successivi.
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I sessanta giorni dalla relazione finale dell’esperto: è l’unica finestra per il concordato semplificato (art. 25-sexies CCII). È un termine che corre anche in agosto, e che chiude definitivamente quel binario se non viene rispettato.
Le domande sul tempo
Abbiamo ricevuto la lettera di intenti tre mesi fa e non abbiamo fatto nulla: è troppo tardi?
No, se non sono ancora iniziate azioni esecutive tali da fermare l’azienda e se non è già stata aperta la liquidazione giudiziale. La composizione negoziata può essere attivata anche in presenza di insolvenza, purché il risanamento resti ragionevolmente perseguibile. Ma ogni settimana di ritardo riduce il valore che il fondo è disposto a pagare e aumenta il rischio che un creditore si muova per primo.
Quanto tempo serve, in tutto, per chiudere l’operazione con il fondo?
Con la composizione negoziata e una cessione autorizzata, un arco di sei-dieci mesi dal primo contatto è un’indicazione ragionevole, in funzione della complessità. Se si passa per il concordato in continuità, i tempi possono arrivare a dodici-diciotto mesi complessivi. Sono stime orientative, che dipendono dal tribunale, dalla presenza di opposizioni e dalla necessità di una transazione fiscale.
Le misure protettive possono durare finché il fondo non decide?
No. Il tribunale le fissa tra 15 e 120 giorni, con proroghe fino a un massimo complessivo di 240 giorni nella composizione negoziata; in ogni caso la durata complessiva delle misure, anche in strumenti diversi, non può superare dodici mesi (art. 8 CCII). Il fondo deve conoscere questi limiti fin dall’inizio, perché il calendario della sua due diligence deve stare dentro questo perimetro.
Se il termine scade il 10 agosto, abbiamo tempo fino a settembre?
Dipende dal procedimento. Se è un termine del Codice della crisi (per esempio il deposito del piano dopo la domanda di concordato con riserva, o il ricorso per la conferma delle misure), scade il 10 agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale. Se è un termine di un giudizio civile ordinario, tributario o amministrativo, si applica la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.
Dopo il closing, per quanto tempo il compratore resta esposto?
Se la cessione è autorizzata dal tribunale ex art. 22 CCII, il compratore non risponde dei debiti pregressi ai sensi dell’art. 2560, secondo comma, c.c.; restano fermi i diritti dei lavoratori trasferiti. Se la cessione avviene fuori da qualunque strumento, il cessionario risponde dei debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie, secondo quanto ribadito da Cass. n. 20054/2026, e l’atto resta esposto alle azioni dei creditori nei termini ordinari.
Il fondo chiede tre mesi di esclusiva: possiamo concederli senza rischi?
Un’esclusiva non è vietata, ma va misurata sul calendario della procedura. Se la cessione dovrà essere autorizzata ex art. 22 CCII, il tribunale verificherà che l’acquirente sia stato scelto nel rispetto della competitività: un’esclusiva che impedisce per tre mesi qualunque contatto con altri operatori, coincidendo con quasi tutta la durata delle misure protettive, rischia di rendere impossibile proprio quella prova. La soluzione più prudente è un’esclusiva breve, limitata alla fase di due diligence e destinata a cedere il passo all’invito a offrire, con l’offerta del fondo come base di partenza.
Le pronunce che scandiscono l’operazione
Le pronunce che seguono sono ordinate secondo la tappa della timeline cui si riferiscono. Per ciascuna è indicato il tipo di fonte consultata.
Tappa 4 – Sollecitazione del mercato e competitività
1. Tribunale di Milano, decreto 1° febbraio 2024 (riportato in una rassegna pubblicata da ecnews). Principio: le modalità con cui si verifica il mercato nella composizione negoziata possono essere flessibili, purché compatibili con la rapidità e l’urgenza della procedura. Rilevanza: consente di calibrare la sollecitazione del mercato sui tempi del fondo, senza imporre una gara formale.
2. Tribunale di Cuneo, decreto 26 settembre 2025 (sintesi iusletter). Principio: la cessione ex art. 22 CCII può essere autorizzata anche con un’unica offerta, se il mercato è stato sondato in modo effettivo e documentato; la competitività non coincide con la pluralità delle offerte. Rilevanza: indica il livello di prova che il fondo e la società devono raggiungere.
3. Tribunale di Alessandria, ordinanza 6 ottobre 2025 (sintesi iusletter). Principio: senza un confronto analitico con l’alternativa liquidatoria e senza una reale apertura concorrenziale, l’autorizzazione alla cessione va negata. Rilevanza: è il caso di scuola di ciò che non va fatto nella tappa 4.
Tappa 6 – Chiusura della trattativa e transazione fiscale
4. Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, decreto 21 maggio 2025 (sintesi iusletter). Principio: nell’autorizzazione dell’accordo con il Fisco nella composizione negoziata (art. 23, comma 2-bis, CCII) il giudice verifica la legittimità del percorso e la completezza e coerenza delle attestazioni, non la convenienza economica dell’accordo. Rilevanza: chiarisce cosa serve per rendere sostenibile il debito tributario prima dell’ingresso del fondo.
Tappa 7 – Concordato in continuità con l’investitore
5. Tribunale di Palermo, Sezione IV civile, 5 febbraio 2025 (sintesi ecnews). Principio: è legittimo, nel concordato, un aumento di capitale in natura con esclusione del diritto di opzione di alcuni soci, se c’è una classe dei soci, il voto è proporzionale alle quote, la modifica è collegata al piano e l’informazione è adeguata. Rilevanza: è la base per strutturare l’ingresso del fondo nel capitale.
6. Corte di Cassazione, Sez. I civile, sentenza n. 7663/2026, pubblicata il 30 marzo 2026 (testo integrale letto sul sito della Corte). Principio: nella ristrutturazione trasversale dell’art. 112 CCII, in mancanza della maggioranza delle classi, basta il voto favorevole di una classe di creditori che sarebbero soddisfatti almeno in parte anche sul valore eccedente la liquidazione; lettura conforme alla Direttiva (UE) 2019/1023. Rilevanza: guida la costruzione delle classi quando un creditore si oppone all’operazione con il fondo.
7. Corte di Cassazione, Sez. I civile, ordinanza interlocutoria n. 15593/2026, pubblicata il 21 maggio 2026 (testo integrale letto sul sito della Corte). Principio: la finanza esterna nel concordato in continuità può essere distribuita in deroga all’art. 84, comma 6, CCII e non si computa nel valore eccedente la liquidazione per individuare la classe sostenitrice; una classe di soli chirografari non basta per l’omologazione a minoranza; rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia UE sulla nozione di parti interessate. Rilevanza: qualifica l’apporto del fondo e segnala un punto ancora aperto.
Tappa 8 – Dopo il closing: responsabilità del cessionario
8. Corte di Cassazione, ordinanza n. 20054 del 16 giugno 2026 (commento ecnews). Principio: il cessionario d’azienda risponde dei debiti anteriori solo se risultano dalle scritture contabili obbligatorie; la conoscenza del debito non basta e la norma non si estende per analogia; la cessione fraudolenta si contesta con revocatoria o azione risarcitoria. Rilevanza: misura il rischio del fondo che compra fuori dalle procedure.
9. Corte di Cassazione, n. 29071/2024 (richiamata nel commento ecnews all’ordinanza n. 20054/2026). Principio: orientamento più ampio, che estende le ipotesi di mancata alterità tra cedente e cessionario agli intrecci partecipativi e alle coincidenze dei poteri gestori. Rilevanza: segnala il rischio delle operazioni in cui la società veicolo è riconducibile agli stessi soci o amministratori della cedente.
10. Corte di Cassazione, n. 14020/2025 (richiamata come conforme nello stesso commento). Principio: le eccezioni alla regola della responsabilità limitata del cessionario restano circoscritte. Rilevanza: rafforza la lettura restrittiva, utile quando il fondo è un soggetto effettivamente terzo.
Il quadro giurisprudenziale mostra una linea coerente: i tribunali non chiedono formalismi, ma prove; la Cassazione sta definendo le regole dell’omologazione forzosa e della finanza esterna; sul fronte della responsabilità del compratore il criterio delle scritture contabili resta centrale, ma con un contrasto da tenere presente.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Interveniamo alla tappa in cui ti trovi. Se sei al giorno 0, impostiamo l’operazione; se sei già al trentesimo giorno con le misure in scadenza, lavoriamo su proroga e autorizzazioni; se la trattativa è fallita, valutiamo i binari successivi.
- Analizziamo la lettera di intenti e l’NDA del fondo prima della firma, verificando esclusiva, condizioni sospensive, uso delle informazioni e compatibilità con la competitività richiesta dall’art. 22 CCII.
- Ricostruiamo la posizione debitoria con lo staff di commercialisti: debiti bancari, tributari, previdenziali e verso fornitori, cause di prelazione, Centrale rischi, estratti di ruolo.
- Scegliamo lo strumento tra composizione negoziata, piano attestato, accordi di ristrutturazione, concordato in continuità e concordato semplificato, motivando la scelta in base alla struttura dell’operazione con il fondo.
- Predisponiamo e depositiamo l’istanza di composizione negoziata con i documenti dell’art. 17 CCII e la richiesta di misure protettive, e depositiamo il ricorso per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione.
- Impostiamo la sollecitazione del mercato: invito a offrire, data room, criteri di valutazione, documentazione della pubblicità da produrre al tribunale.
- Redigiamo i ricorsi ex art. 22 CCII per il finanziamento ponte prededucibile e per il trasferimento dell’azienda senza gli effetti dell’art. 2560, secondo comma, c.c., con il confronto rispetto al valore di liquidazione.
- Seguiamo la transazione fiscale ex art. 23, comma 2-bis, CCII o nell’ambito degli altri strumenti, coordinando le attestazioni con il piano.
- Strutturiamo il concordato in continuità quando serve: classi, trattamento della finanza esterna, classe dei soci, procedura competitiva sull’offerta del fondo, omologazione anche con ristrutturazione trasversale.
- Coordiniamo i calendari paralleli: termini del Codice della crisi che corrono in agosto e termini dei giudizi ordinari soggetti alla sospensione feriale.
- Assistiamo nell’esecuzione e nel contenzioso: closing, destinazione del prezzo, opposizioni, reclami e impugnazioni fino all’ultimo grado.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un’operazione con un fondo di turnaround la competenza che pesa di più è quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: è la figura che guida la composizione negoziata, esprime i pareri sulle misure protettive e sulle autorizzazioni e valuta la competitività della cessione. Conoscere dall’interno questo ruolo significa preparare i documenti e le prove nel modo in cui saranno esaminati. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce poi continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Corte di Cassazione: lo stesso difensore, la stessa linea, se l’operazione viene contestata in sede di reclamo, opposizione all’omologazione o ricorso. Lo staff multidisciplinare, composto da avvocati e commercialisti che lavorano insieme sullo stesso fascicolo, segue i profili bancari, fiscali e contabili che ogni turnaround porta con sé.
Lo Studio non promette esiti: verifica, costruisce e difende un percorso, con i mezzi che il Codice mette a disposizione.
Chiusura
Un fondo di turnaround interessato è un’opportunità reale, ma è anche l’inizio di un conto alla rovescia. Le misure protettive hanno una durata massima, l’incarico dell’esperto ha una scadenza, il concordato semplificato ha una finestra di sessanta giorni, e nessuno di questi termini si ferma in agosto. Nel frattempo i creditori possono muoversi, l’azienda può perdere clienti e il valore che il fondo era disposto a pagare può ridursi giorno dopo giorno.
Il tempo è la risorsa più preziosa della società in crisi, e la più sprecata: le operazioni che riescono sono quelle in cui la struttura giuridica viene decisa prima che gli eventi la impongano.
Lo Studio Monardo segue queste operazioni perché si collocano esattamente nel campo delle competenze certificate dell’Avvocato: la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 riguarda proprio il percorso in cui un investitore entra in un’impresa in difficoltà, mentre il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto bancario e tributario consente di affrontare insieme banche e Fisco, e la qualifica di cassazionista assicura la difesa dell’operazione in ogni grado.
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