Società In Crisi Che Vuole Chiedere Da Sé La Liquidazione Giudiziale Per Tutelare Gli Amministratori: Come La Assiste Uno Studio Legale?

Quando una società è arrivata all’insolvenza, l’amministratore tende a pensare la partita come una lotta contro il tempo: incassare l’ultimo credito, tenere buono il fornitore principale, rinviare di un mese la decisione più dolorosa. È il modo sbagliato di guardare la scena. Attorno a una società insolvente si muovono soggetti che hanno interessi precisi e che, uno dopo l’altro, faranno le loro mosse: il fornitore che chiede il decreto ingiuntivo, la banca che revoca gli affidamenti e compensa, l’Agenzia delle Entrate e l’INPS che segnalano e iscrivono, il pubblico ministero che può chiedere l’apertura della procedura, il curatore che arriverà dopo e valuterà ogni atto compiuto dall’organo amministrativo, la procura della Repubblica che legge la relazione del curatore. Chi conosce le mosse dell’avversario smette di subirle e inizia ad anticiparle: e la domanda di liquidazione giudiziale presentata dalla stessa società, nel momento giusto e con il fascicolo giusto, è la mossa che toglie l’iniziativa agli altri e la riporta nelle mani di chi amministra.

Questo articolo non spiega in astratto che cos’è la liquidazione giudiziale. Ricostruisce, nell’ordine in cui di solito avvengono, le mosse che creditori, curatore e autorità compiono contro una società insolvente e i suoi amministratori, e per ciascuna indica il limite che la legge impone all’avversario e la contromossa con cui una società che sceglie di presentare da sé il ricorso (articoli 37, 39 e 40 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, D.Lgs. 14/2019, nel testo vigente a ottobre 2026 dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024) può proteggere chi la amministra.

Lo Studio Monardo segue questa materia perché il deposito “in proprio” non è un atto isolato: è la conclusione, o l’alternativa motivata, di un percorso che passa dagli strumenti di regolazione della crisi. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, e questa competenza consente di valutare con l’impresa se esiste ancora uno spazio per la composizione negoziata o per un concordato prima di arrendersi alla liquidazione; ed è avvocato cassazionista, il che permette di seguire la procedura e le eventuali azioni di responsabilità contro gli amministratori fino all’ultimo grado di giudizio senza cambiare difensore né linea.

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Chi hai di fronte: gli attori razionali attorno a una società insolvente

Il primo errore da evitare è pensare ai creditori come a un blocco unico e ostile. Sono attori economici diversi, ciascuno con una sua convenienza, e la loro convenienza cambia nel momento in cui la società passa dallo stato di crisi allo stato di insolvenza e, poi, dall’insolvenza all’apertura di una procedura concorsuale.

Il fornitore chirografario ragiona in termini di velocità. Finché la procedura non è aperta, chi agisce per primo può ottenere un pagamento o un pignoramento che altri non avranno. Dal suo punto di vista, conviene chiedere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e pignorare il conto corrente o i crediti verso i clienti. Sa però che, se la procedura si apre presto, ciò che ha incassato negli ultimi mesi potrebbe essere aggredito con un’azione revocatoria e che il pignoramento non concluso diventa improseguibile.

La banca ha una posizione diversa: spesso è garantita da ipoteche, pegni, fideiussioni degli amministratori o dei soci. Le conviene, prima di tutto, rientrare con le rimesse sul conto, ridurre gli affidamenti, escutere le garanzie personali. La banca guarda all’amministratore come a un garante, non come a un debitore della società: questo la rende particolarmente interessata a ciò che accade al patrimonio personale di chi ha firmato le fideiussioni.

I creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate-Riscossione) hanno strumenti che i privati non hanno: segnalazioni previste dall’art. 25-novies CCII, ruoli e cartelle, iscrizioni ipotecarie e fermi, pignoramenti presso terzi senza passare dal giudice. Il loro interesse è anche di sistema: l’erario sa che la mancata apertura tempestiva della procedura aumenta il deficit e riduce le possibilità di recupero.

Il pubblico ministero non ha un credito da recuperare. Interviene perché la legge gli attribuisce un potere di iniziativa (art. 38 CCII) quando ha notizia dell’insolvenza, per esempio da una segnalazione di un giudice civile o da un procedimento penale. Non ha costi da sostenere e non ha fretta commerciale: ha però una fonte di informazioni che l’amministratore non controlla.

Il curatore è l’attore che arriva per ultimo e che pesa di più sulla posizione degli amministratori. Non è un nemico per definizione: è un organo della procedura che ha l’obbligo di ricostruire la storia della società, di verificare se il patrimonio è stato dissipato o se l’attività è proseguita oltre il dovuto, e di promuovere, se ci sono i presupposti, l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci (art. 255 CCII). Dal suo punto di vista, l’azione di responsabilità è spesso l’unica fonte concreta di attivo in una procedura povera.

La procura della Repubblica, infine, riceve dal curatore la relazione prevista dall’art. 130 CCII e valuta se ci sono fatti di bancarotta. Anche qui la logica è razionale: la procura non agisce su ogni insolvenza, ma su quelle in cui la relazione segnala distrazioni, contabilità irregolare, pagamenti preferenziali o un aggravamento del dissesto dovuto all’inerzia.

La chiave di lettura di tutto l’articolo è questa: ognuno di questi attori ha bisogno di tempo per accumulare vantaggio. Il fornitore ha bisogno che la procedura tardi per consolidare il proprio pignoramento; il curatore ha bisogno che l’attività sia proseguita a lungo dopo la perdita del capitale per avere un danno da contestare; la procura ha bisogno che il dissesto si sia aggravato. L’amministratore che deposita tempestivamente il ricorso in proprio sottrae a tutti loro la risorsa di cui hanno più bisogno: il tempo. Il ricorso presentato da sé, naturalmente, non cancella le responsabilità già maturate; impedisce però che se ne accumulino di nuove e cambia la narrazione che il curatore e il giudice leggeranno.

C’è un ultimo elemento da mettere sul tavolo: la soglia. La legge esclude l’apertura della liquidazione giudiziale quando l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell’istruttoria è complessivamente inferiore a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII), e la procedura riguarda l’imprenditore commerciale che non sia “impresa minore” secondo l’art. 2, comma 1, lett. d), CCII. Una società che resta sotto le soglie dimensionali dell’impresa minore non accede alla liquidazione giudiziale ma, se insolvente, alla liquidazione controllata prevista dagli artt. 268 e seguenti CCII. Il primo lavoro, prima ancora di ragionare sulle mosse, è quindi capire su quale tavolo si gioca.

Prima mossa dell’avversario: la corsa del fornitore al decreto ingiuntivo e al pignoramento

La mossa

La prima cosa che il creditore farà, appena le fatture restano insolute oltre il termine abituale, è chiedere un decreto ingiuntivo. Se ha in mano fatture, estratti autentici delle scritture contabili o un riconoscimento di debito, otterrà spesso la provvisoria esecutività ai sensi dell’art. 642 c.p.c. Il passo successivo è il precetto e il pignoramento presso terzi: il conto corrente della società, i crediti verso i clienti, a volte i canoni di locazione che la società incassa. Per un’impresa operativa, un pignoramento sul conto o sui crediti commerciali equivale a un blocco della cassa.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene muoversi presto. Il fornitore sa che i creditori sono molti e la cassa poca: il primo che vincola le somme ha più probabilità di essere pagato. Sa anche che il decreto ingiuntivo gli costa poco in rapporto al credito, e che la società in difficoltà spesso non si oppone o si oppone solo per guadagnare tempo. Preferisce invece non agire quando il credito è piccolo rispetto alle spese, quando ha bisogno di continuare a vendere a quel cliente o quando sa che la procedura è imminente: in quel caso valuta che il denaro speso in azioni esecutive potrebbe essere vanificato.

I suoi limiti

Qui però il suo margine si restringe, perché la legge gli impone alcuni confini precisi.

Il primo confine è temporale e riguarda il solo processo civile ordinario: il decreto ingiuntivo può essere opposto entro quaranta giorni dalla notifica (art. 641 c.p.c.), e questo termine processuale è soggetto alla sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969. Il termine per l’opposizione al decreto ingiuntivo, a differenza dei termini del Codice della crisi, si ferma in agosto.

Il secondo confine è strutturale: dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura (art. 150 CCII). Il pignoramento non concluso con l’assegnazione o la vendita diventa improseguibile, e il creditore dovrà insinuarsi al passivo come tutti gli altri.

Il terzo confine riguarda ciò che il fornitore ha già incassato. I pagamenti di debiti liquidi ed esigibili ricevuti nei sei mesi anteriori al deposito della domanda di apertura, se il creditore conosceva lo stato di insolvenza, sono esposti all’azione revocatoria del curatore (art. 166, comma 2, CCII). Il correttivo e l’impianto del Codice hanno ancorato il periodo sospetto al deposito della domanda poi accolta, non alla sentenza: anche per questo la data in cui la società deposita il ricorso in proprio non è neutra.

La tua contromossa

E questo è esattamente il momento in cui puoi giocare d’anticipo. L’amministratore che riceve il primo decreto ingiuntivo non deve chiedersi soltanto se il debito è dovuto: deve chiedersi se la società è ancora in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. Se la risposta è no, ogni pagamento selettivo a un singolo fornitore aggressivo diventa un problema per l’amministratore stesso, perché altera la parità tra creditori e può essere letto, in sede penale, come pagamento preferenziale.

La contromossa chiave è accelerare la decisione sulla procedura invece di inseguire i singoli creditori: deliberare il deposito del ricorso in proprio, con la documentazione richiesta dall’art. 39 CCII, prima che i pignoramenti si moltiplichino. In pendenza del procedimento di apertura, il tribunale può adottare, su istanza di parte, le misure cautelari necessarie a conservare il patrimonio o l’impresa (art. 54, comma 1, CCII). Le misure protettive in senso stretto, invece, sono legate agli strumenti di regolazione della crisi (composizione negoziata, accordi, concordato) e non alla domanda di liquidazione giudiziale: è un punto che va chiarito subito all’organo amministrativo, perché non esiste uno “scudo automatico” dal giorno del deposito del ricorso di liquidazione.

Se la società ha ancora prospettive di risanamento, la contromossa può essere diversa: chiedere la nomina dell’esperto nella composizione negoziata e, con essa, le misure protettive dell’art. 18 CCII. Ma la scelta tra le due strade non va fatta con il pignoramento già notificato e il conto bloccato; va fatta prima, sulla base di un piano di tesoreria a breve.

L’opposizione al decreto ingiuntivo, quando ci sono contestazioni reali sul credito, resta comunque utile: un credito contestato e sub iudice entrerà nello stato passivo con una verifica, invece di arrivare con un titolo definitivo.

Le pronunce che ti proteggono

Su questa mossa la tutela principale viene dalla legge più che dalle sentenze: l’improseguibilità delle esecuzioni e la revocatoria sono regole di sistema. Ma la giurisprudenza sulla responsabilità degli amministratori aiuta a capire perché inseguire i singoli creditori sia pericoloso. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069 ha ribadito che chi agisce contro gli amministratori dopo una causa di scioglimento deve provare solo la causa di scioglimento e il compimento successivo di atti gestori non conservativi, mentre spetta agli amministratori dimostrare che quegli atti non comportavano un nuovo rischio d’impresa ed erano giustificati dalla liquidazione: ogni pagamento non necessario, fatto per tacitare il creditore più rumoroso, entra in questa valutazione.

Seconda mossa dell’avversario: la banca rientra, compensa e guarda alle fideiussioni

La mossa

La banca raramente è la prima a muoversi davanti al giudice, ma è spesso la prima a muoversi sul conto. Revoca gli affidamenti, chiede il rientro, trattiene le rimesse che arrivano sul conto corrente per ridurre lo scoperto, esercita la compensazione tra saldo attivo e debito della società. In parallelo, se ha fideiussioni rilasciate dagli amministratori o dai soci, invia loro le lettere di escussione e, se necessario, chiede un decreto ingiuntivo nei loro confronti personali.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene ridurre l’esposizione prima che la procedura si apra, perché dopo l’apertura le compensazioni e le rimesse sono soggette alle regole concorsuali. Le conviene anche spostare il peso sulle garanzie personali: il patrimonio dell’amministratore fideiussore è fuori dalla procedura e non soffre del concorso. Preferisce non agire in modo aggressivo quando ha un’ipoteca capiente su un immobile della società (sa che verrà soddisfatta in via privilegiata) o quando la società sta trattando una composizione negoziata in cui la banca vede una prospettiva di recupero superiore.

I suoi limiti

La compensazione nella liquidazione giudiziale è ammessa solo tra crediti e debiti anteriori all’apertura (art. 155 CCII): dopo la sentenza, la banca non può più trattenere liberamente le somme che arrivano sul conto per estinguere il proprio credito. Le rimesse sul conto corrente incassate nei sei mesi anteriori al deposito della domanda possono essere revocate se hanno ridotto in modo consistente e durevole l’esposizione debitoria (art. 166, comma 3, CCII, che riprende in sostanza la regola già nota nella legge fallimentare). La banca deve inoltre, quando agisce contro il fideiussore, rispettare le regole proprie della garanzia: termini dell’art. 1957 c.c. se non derogati, validità delle clausole, eventuale nullità per conformità allo schema ABI censurato, oneri informativi.

La tua contromossa

La contromossa qui ha due livelli.

Sul piano della società, l’amministratore deve evitare che, nei mesi in cui l’insolvenza è già evidente, il conto corrente diventi lo strumento per pagare la banca a preferenza degli altri. Depositare il ricorso in proprio quando l’insolvenza è conclamata, invece di lasciar girare il conto per mesi, riduce l’area delle rimesse revocabili e, con essa, la contestazione di aver favorito un creditore. Il curatore, infatti, leggerà l’estratto conto: un rientro di 180.000 euro in quattro mesi mentre i fornitori restavano impagati è una circostanza che pesa sulla valutazione dell’operato dell’organo amministrativo.

Sul piano personale, l’amministratore fideiussore deve sapere che la liquidazione giudiziale della società non lo libera dalla garanzia. Lo staff dello Studio esamina il contratto di fideiussione, verifica la presenza di clausole riproduttive dello schema ABI, il rispetto dei termini e la corretta determinazione del debito garantito (interessi, commissioni, eventuali addebiti non dovuti): in molti casi la vera partita personale dell’amministratore si gioca qui, non nella procedura della società. Se la posizione personale è insostenibile, l’amministratore persona fisica non fallibile può valutare gli strumenti del sovraindebitamento (piano del consumatore, se i debiti non derivano dall’attività d’impresa, concordato minore o liquidazione controllata).

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069, nella parte relativa alla business judgment rule, ha precisato che l’insindacabilità delle scelte di gestione viene meno quando la scelta è irragionevole, imprudente o palesemente arbitraria, o quando comporta violazioni di legge, specie di norme tributarie: privilegiare la banca con la cassa disponibile, lasciando inevase le imposte, non è una scelta di merito protetta. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024 n. 10413 ha ricordato che, in presenza di una causa di scioglimento, gli amministratori rispondono su un duplice piano, per la violazione dell’obbligo di accertare e far emergere la causa di scioglimento (art. 2485 c.c.) e per la violazione del dovere di gestione conservativa (art. 2486 c.c.).

Terza mossa dell’avversario: Erario e INPS segnalano, iscrivono e preparano il terreno

La mossa

I creditori pubblici qualificati hanno un ruolo particolare nella crisi d’impresa. L’art. 25-novies CCII impone all’Agenzia delle Entrate, all’INPS, all’INAIL e all’Agenzia delle Entrate-Riscossione di segnalare all’impresa (e, se esistente, all’organo di controllo) il superamento di determinate soglie di debito scaduto, invitandola a valutare la composizione negoziata. Contemporaneamente, la riscossione procede con i propri strumenti: cartelle, intimazioni, fermi amministrativi, ipoteche, pignoramenti presso terzi ai sensi dell’art. 72-bis del D.P.R. 602/1973 (come modificato dal D.Lgs. 110/2024 di riforma della riscossione), senza bisogno di un giudice.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per l’Erario e per l’INPS la convenienza non è solo il singolo recupero: è la tempestiva emersione della crisi. Le segnalazioni hanno proprio lo scopo di spingere l’impresa a un intervento precoce. Dal loro punto di vista, conviene anche agire con il pignoramento presso terzi sul conto e sui crediti verso clienti, che è rapido e poco costoso. Preferiscono non aggredire, o meglio trattare, quando l’impresa propone una transazione fiscale all’interno di un accordo di ristrutturazione o di un concordato (artt. 63 e 88 CCII), perché in quella sede possono ottenere una percentuale prevedibile.

I suoi limiti

L’Agente della riscossione, una volta aperta la liquidazione giudiziale, non può proseguire le esecuzioni individuali sui beni della società e deve insinuarsi al passivo (art. 150 CCII), salvo le regole speciali previste per l’esecuzione esattoriale sui beni ipotecati che vanno verificate caso per caso nella procedura. I crediti tributari e contributivi devono essere accertati nello stato passivo con i loro privilegi: la qualificazione del privilegio, il calcolo delle sanzioni e degli interessi e la definitività degli atti presupposti sono terreno di verifica. Sul piano processuale, gli atti impositivi vanno impugnati davanti alla giustizia tributaria secondo il D.Lgs. 546/1992, ancora vigente a ottobre 2026 (il testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, si applicherà dal 1° gennaio 2027): e nel processo tributario, a differenza dei procedimenti del Codice della crisi, la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto si applica.

La tua contromossa

Il rischio, per l’amministratore, è doppio. C’è il rischio patrimoniale per la società e c’è il rischio personale: l’omesso versamento di ritenute certificate e di IVA oltre le soglie degli artt. 10-bis e 10-ter del D.Lgs. 74/2000 (nel testo modificato dal D.Lgs. 87/2024) è reato dell’amministratore, non della società, e la liquidazione giudiziale non lo estingue.

La contromossa chiave è trasformare la segnalazione del creditore pubblico in un momento decisionale documentato: convocare l’organo amministrativo, far constatare l’insolvenza o la crisi, valutare per iscritto le alternative (composizione negoziata, accordo con transazione fiscale, concordato, ricorso per liquidazione giudiziale) e scegliere. Un verbale che dimostra che l’amministratore, ricevuta la segnalazione, ha valutato e agito entro poche settimane è un elemento di difesa che il curatore e il giudice penale leggeranno.

Se la scelta cade sulla liquidazione giudiziale in proprio, il ricorso dovrà essere corredato dalla documentazione richiesta dall’art. 39 CCII, che comprende tra l’altro le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, IVA e IRAP degli ultimi tre esercizi, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei crediti e delle cause di prelazione, l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio anteriore. La completezza di questo fascicolo è la prima protezione dell’amministratore: è la prova che non c’è nulla da nascondere. Il dettaglio dell’elenco va sempre verificato sul testo dell’art. 39 al momento del deposito.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024 n. 5252 ha chiarito che il criterio di quantificazione del danno introdotto nell’art. 2486 c.c. dal Codice della crisi si applica anche ai giudizi in corso, salva la prova di un diverso danno: significa che il danno presunto da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale si calcola su basi oggettive, e che l’amministratore ha interesse a che quella differenza tra patrimoni netti sia la più piccola possibile, cioè che il periodo di inerzia sia il più breve possibile. Cass. Sez. Un. n. 9100/2015, richiamata nella rassegna ecnews letta per questo articolo, aveva già avvertito che il deficit di una società insolvente può derivare anche da cause non imputabili agli amministratori e che il criterio presuntivo non può essere applicato in modo automatico: l’amministratore che ha documentato le cause esterne della crisi ha argomenti per contestarlo.

Quarta mossa dell’avversario: il ricorso per liquidazione giudiziale del creditore (o del pubblico ministero)

La mossa

Quando le azioni individuali non bastano, o quando il creditore vuole fare pressione, la mossa successiva è il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale. L’art. 37 CCII riconosce l’iniziativa al debitore, agli organi e alle autorità amministrative di controllo e vigilanza sull’impresa, a uno o più creditori e al pubblico ministero; l’art. 38 precisa i casi in cui il pubblico ministero agisce, in particolare quando ha notizia dell’insolvenza, anche su segnalazione di un giudice che l’abbia rilevata nel corso di un procedimento.

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Per il creditore privato il ricorso è spesso una leva: costa relativamente poco, mette la società davanti alla prospettiva di una sentenza di apertura e può produrre un pagamento in cambio della desistenza. Dal suo punto di vista, conviene depositarlo quando ha la sensazione che la società abbia ancora liquidità e che l’amministratore preferisca pagarlo per evitare la procedura. Preferisce non depositarlo quando sa che non otterrebbe nulla nella ripartizione, o quando teme che l’apertura esponga a revocatoria i pagamenti già ricevuti.

Il pubblico ministero, invece, agisce per dovere d’ufficio: non desiste in cambio di un pagamento e porta con sé, spesso, una notizia che nasce in ambito penale.

I suoi limiti

Il ricorso del creditore deve dimostrare la sua legittimazione e lo stato di insolvenza; il tribunale accerta d’ufficio i presupposti, e non si fa luogo all’apertura se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Il procedimento è camerale davanti al tribunale in composizione collegiale, con convocazione del debitore e diritto di difesa (art. 41 CCII). La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi presentata dal debitore nel corso del procedimento viene trattata con priorità, secondo il principio di trattazione unitaria delle domande (art. 7 CCII), a condizione che non sia manifestamente inammissibile o abusiva.

Il creditore, inoltre, perde il controllo della procedura una volta che questa si apre: la desistenza dopo la sentenza non produce effetti, e il pubblico ministero o altri creditori possono comunque coltivare l’istruttoria.

La tua contromossa

Se l’insolvenza è reale e non rimediabile, il ricorso in proprio depositato prima di quello del creditore è la contromossa che cambia il segno della procedura. Non per ragioni di immagine, ma per ragioni giuridiche e probatorie: la società che deposita da sé presenta il proprio fascicolo, la propria ricostruzione delle cause della crisi, la propria relazione; non deve difendersi in udienza da accuse di sottrazione di documenti; l’amministratore si presenta al tribunale come chi ha attivato la procedura e non come chi l’ha subita.

Il procedimento per l’apertura su ricorso del debitore segue le regole dell’art. 40 CCII: il ricorso va depositato con l’assistenza di un difensore; per le società, la decisione e la sottoscrizione spettano a chi ne ha la rappresentanza, sulla base della delibera dell’organo amministrativo. La prassi prevalente riconduce la decisione all’organo amministrativo, ma lo statuto e la forma societaria vanno verificati caso per caso, così come la necessità di informare i soci.

Per questo l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, imposta la decisione partendo da un confronto documentato tra le alternative: se esiste una prospettiva concreta di risanamento si percorre la composizione negoziata o il concordato; se non esiste, si deposita il ricorso in proprio senza attendere quello del creditore.

Conviene sapere in anticipo che cosa accade dopo il deposito, perché anche in quella fase la partita continua. Il tribunale fissa l’udienza in camera di consiglio e, se lo ritiene, chiede chiarimenti o integrazioni documentali; nella procedura avviata dal debitore il contraddittorio è più leggero, ma il collegio verifica comunque in modo autonomo la sussistenza dei presupposti: qualità di imprenditore commerciale non minore, stato di insolvenza, superamento della soglia di 30.000 euro di debiti scaduti. Un ricorso in proprio non comporta un’apertura automatica: un fascicolo lacunoso o incoerente produce richieste di integrazione e allunga i tempi, cioè proprio ciò che l’amministratore voleva evitare.

Con la sentenza di apertura (art. 49 CCII) il tribunale nomina il giudice delegato e il curatore, ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie se non vi ha già provveduto, e fissa l’udienza per l’esame dello stato passivo. Da quel momento la società perde l’amministrazione e la disponibilità dei beni, che passano al curatore; il legale rappresentante resta però soggetto a precisi obblighi di collaborazione e di informazione verso gli organi della procedura (art. 149 CCII). È un passaggio che va spiegato all’amministratore prima del deposito: la sua posizione non si chiude con la sentenza, ma si trasforma. Dovrà rispondere alle richieste del curatore, presentarsi quando convocato, consegnare ciò che ancora detiene. Una collaborazione piena e documentata in questa fase è parte della stessa strategia difensiva che ha giustificato il ricorso in proprio.

Un ruolo specifico spetta, quando esiste, all’organo di controllo. Il collegio sindacale o il sindaco unico ha il dovere di segnalare per iscritto all’organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la composizione negoziata (art. 25-octies CCII); la tempestività della segnalazione è valutata ai fini dell’attenuazione o dell’esclusione della responsabilità dei sindaci. Per l’amministratore questo significa due cose. La prima: la segnalazione dei sindaci, se arriva, fissa una data che il curatore utilizzerà per misurare la reazione dell’organo amministrativo, quindi va affrontata con una risposta scritta e motivata entro tempi brevi. La seconda: sindaci e amministratori hanno interesse comune a una decisione rapida e documentata, perché il curatore valuterà in parallelo la condotta di entrambi. Coinvolgere l’organo di controllo nella preparazione del ricorso in proprio, e verbalizzarne il parere, rafforza la posizione di tutti.

Infine, la tempistica rispetto ai lavoratori e ai contratti in corso. Con l’apertura, i rapporti di lavoro subordinato restano sospesi fino alla decisione del curatore di subentrare o di recedere, e i contratti pendenti seguono la disciplina generale degli artt. 172 e seguenti CCII. L’amministratore che delibera il deposito deve quindi preparare, insieme al ricorso, un quadro aggiornato del personale, delle commesse aperte e dei contratti di locazione, leasing e fornitura: sono informazioni che il curatore chiederà nei primi giorni e che, se fornite subito, consentono di preservare il valore residuo dell’azienda, eventualmente con un esercizio provvisorio autorizzato dal tribunale o con un affitto dell’azienda a un terzo. Un valore residuo più alto significa più attivo per i creditori e, in prospettiva, un deficit minore da attribuire alla gestione.

Se il creditore ha già depositato, la contromossa è diversa. La società può costituirsi, contestare la legittimazione o la soglia, oppure depositare una domanda di accesso a uno strumento di regolazione (anche con riserva, ai sensi dell’art. 44 CCII) quando c’è un piano credibile. Ciò che va evitato è l’uso della domanda con riserva come puro espediente dilatorio: un uso abusivo verrebbe sanzionato e trasformato in un argomento contro l’amministratore.

Le pronunce che ti proteggono

Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025 n. 26510 ha chiarito che il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile in Cassazione anche quando ha la forma di decreto, se per contenuto ed effetti equivale alla sentenza prevista dall’art. 51, comma 11, CCII: la tutela dell’impresa e dei suoi amministratori contro un’apertura ingiusta arriva quindi fino al giudice di legittimità, e la scelta del difensore deve tenerne conto.

Quinta mossa dell’avversario: il curatore ricostruisce la storia e promuove l’azione di responsabilità

La mossa

Aperta la procedura, il curatore prende possesso delle scritture, legge i bilanci degli ultimi esercizi, confronta i verbali dell’organo amministrativo con gli estratti conto, verifica quando il capitale sociale è diventato inferiore al minimo legale o è stato perso, e quando sono emersi i segnali della crisi. Se ritiene che l’attività sia proseguita in modo non conservativo dopo la causa di scioglimento, o che ci siano stati atti di mala gestione, chiede l’autorizzazione al giudice delegato e promuove l’azione di responsabilità contro amministratori, sindaci e, nelle società a responsabilità limitata, contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato atti dannosi (art. 255 CCII, in collegamento con gli artt. 2392-2394, 2476 e 2486 c.c.).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

Dal suo punto di vista, conviene agire quando la documentazione mostra un periodo lungo di prosecuzione dopo la perdita del capitale e quando gli amministratori hanno un patrimonio aggredibile o una copertura assicurativa. In molte procedure l’azione di responsabilità è l’unico attivo significativo. Il curatore preferisce non agire, o transigere rapidamente, quando il periodo di prosecuzione è breve, quando la documentazione dimostra che gli atti successivi alla causa di scioglimento erano conservativi o liquidatori, quando la causa del dissesto è esterna e documentata, o quando l’amministratore non ha beni e il giudizio costerebbe più di quanto produrrebbe.

I suoi limiti

Il curatore deve provare i fatti costitutivi della domanda. Nella responsabilità da prosecuzione dell’attività dopo lo scioglimento, secondo l’orientamento richiamato da Cass. n. 198/2022 e confermato da Cass. n. 8069/2024, l’attore deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti gestori, mentre l’onere di dimostrare la natura conservativa degli atti si sposta sugli amministratori.

Il danno, per l’art. 2486, comma 3, c.c., si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data di apertura della procedura e il patrimonio netto alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione; solo se mancano le scritture contabili o non è possibile determinare i netti patrimoniali, il danno si presume pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura. È una presunzione, non un automatismo: l’amministratore può provare un danno diverso.

L’azione di responsabilità è inoltre soggetta a prescrizione: per l’azione dei creditori sociali il termine quinquennale decorre, secondo la regola generale, dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio è oggettivamente percepibile; la decorrenza va verificata caso per caso e non può essere data per scontata.

La tua contromossa

È qui che il ricorso in proprio produce il suo effetto più concreto sulla posizione degli amministratori. Il danno presunto è una differenza tra due fotografie del patrimonio: quella alla data della causa di scioglimento e quella alla data di apertura. Ogni mese di ritardo nel deposito allarga la differenza; ogni mese guadagnato la restringe. L’amministratore che, accertata la perdita del capitale e l’impossibilità di ricapitalizzare, deposita il ricorso entro poche settimane, consegna al curatore due fotografie molto vicine tra loro.

Ma il deposito tempestivo da solo non basta. La contromossa chiave è costruire, prima del deposito, il fascicolo difensivo degli amministratori: verbali che documentano quando e come è stata accertata la causa di scioglimento (art. 2485 c.c.), convocazione dell’assemblea per i provvedimenti sul capitale (artt. 2446-2447 e 2482-bis/2482-ter c.c.), elenco degli atti compiuti dopo quella data con la loro giustificazione conservativa (pagamento di stipendi per completare commesse già in corso, incasso di crediti, custodia di beni), documentazione delle cause esterne della crisi. Questo fascicolo non va al tribunale insieme al ricorso: resta agli amministratori, ed è ciò che consentirà di rispondere alla prima richiesta del curatore.

C’è poi l’aspetto degli assetti organizzativi. L’art. 2086, comma 2, c.c. impone all’imprenditore che opera in forma societaria di istituire assetti adeguati anche per la rilevazione tempestiva della crisi e di attivarsi senza indugio per l’adozione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento. Il curatore verificherà se gli assetti c’erano. L’amministratore che può mostrare un piano di tesoreria, un monitoraggio dei debiti scaduti e la valutazione documentata delle alternative ha un argomento forte.

Le pronunce che ti proteggono

Trib. Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, sent. 4 giugno 2024 n. 1772, commentata su ecnews, ha precisato che dopo la perdita del capitale gli amministratori non sono paralizzati: possono compiere atti, purché conservativi, necessari o liquidatori e non pregiudizievoli; spetta a loro provarlo, e il giudice ha collegato questa valutazione al dovere di adeguatezza degli assetti dell’art. 2086 c.c. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069 ha qualificato i criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. come una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., superabile quando siano dedotti elementi di fatto che giustificano un criterio più aderente al caso concreto. Cass. civ., Sez. I, n. 24431/2019 (depositata il 30 settembre 2019) ha riconosciuto la legittimità del criterio della differenza dei netti patrimoniali ma ha precisato che non è esaustivo, perché il giudice deve considerare gli altri fatti decisivi emersi; Cass. n. 9983/2017 lo ha ritenuto logicamente plausibile purché l’attore alleghi inadempimenti idonei a causare il danno.

Sesta mossa dell’avversario: la relazione del curatore arriva in procura

La mossa

L’ultima mossa, quella che l’amministratore teme di più, non la fa un creditore. Il curatore, entro i termini previsti dall’art. 130 CCII, deposita una relazione sulle cause dell’insolvenza e sulla diligenza spiegata dall’imprenditore e dagli amministratori; la relazione, o le sue parti rilevanti, viene trasmessa al pubblico ministero. Da qui può nascere un procedimento penale per i reati previsti dal Titolo IX del Codice: bancarotta fraudolenta (art. 322 CCII), bancarotta semplice (art. 323 CCII) e, per le società, i fatti di bancarotta commessi da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori (artt. 329 e 330 CCII).

Perché la fa (e quando preferisce non farla)

La procura non agisce per convenienza economica ma per obbligo; tuttavia segue una logica di priorità. Le notizie che approfondisce sono quelle in cui la relazione del curatore segnala sottrazioni di beni, documentazione mancante o tenuta in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio, pagamenti preferenziali, operazioni dolose che hanno cagionato il dissesto, o un aggravamento del dissesto dovuto al ritardo. Le relazioni che descrivono un’insolvenza causata da fattori esterni, con contabilità completa e deposito tempestivo del ricorso in proprio, raramente diventano processi impegnativi.

I suoi limiti

L’accusa deve provare il fatto tipico e l’elemento soggettivo. Nella bancarotta impropria da reato societario, Cass. pen. n. 17140/2024 (depositata il 24 aprile 2024) ha precisato che il dolo richiede la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico: non basta la mera esistenza del dissesto. Il nesso tra la condotta dell’amministratore e il dissesto, o il suo aggravamento, è un elemento che l’accusa deve dimostrare. Quanto alla bancarotta semplice, tra le condotte tipizzate dall’art. 323 CCII compare l’aggravamento del proprio dissesto ottenuto astenendosi dal richiedere l’apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa: è la norma che dà al ricorso in proprio il suo peso penale.

Un avvertimento va dato con chiarezza: la portata dell’esenzione dai reati di bancarotta prevista per alcuni atti compiuti negli strumenti di regolazione (art. 324 CCII per pagamenti e operazioni compiuti in esecuzione di piani e strumenti) e le eventuali tutele per gli atti della composizione negoziata vanno verificate sul testo e con il difensore penale: non è uno scudo generale e la sua lettura non è pacifica.

La tua contromossa

La contromossa chiave è togliere all’accusa l’argomento dell’inerzia: un ricorso in proprio depositato a ridosso dell’emersione dell’insolvenza, con le scritture complete e consegnate, con l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi anni e con la ricostruzione delle cause della crisi, rende difficile sostenere che l’amministratore abbia aggravato il dissesto astenendosi dal chiedere la procedura. Non è una garanzia di immunità, perché gli atti compiuti prima restano quello che sono; ma è il fatto che, nella narrazione della relazione, separa l’amministratore che ha gestito una crisi da quello che l’ha nascosta.

La seconda contromossa è comportamentale e riguarda il periodo tra la delibera e la sentenza. In quelle settimane l’amministratore non deve fare pagamenti selettivi, non deve cedere beni, non deve trasferire contratti o personale a società collegate, non deve rimborsare finanziamenti dei soci (che, per le società a responsabilità limitata, sono postergati secondo l’art. 2467 c.c.). Ogni atto di disposizione compiuto dopo che la decisione di depositare è stata presa diventa, agli occhi del curatore, un atto compiuto con la piena consapevolezza dell’insolvenza.

La terza contromossa è il coordinamento. Il difensore civile che prepara il ricorso e il difensore penale che, eventualmente, assisterà l’amministratore devono lavorare sulla stessa ricostruzione. Il fascicolo preparato per la procedura è anche il primo fascicolo difensivo in sede penale.

Le pronunce che ti proteggono

Oltre alla già citata Cass. pen. n. 17140/2024 sul dolo nella bancarotta impropria e sulla misura del danno di rilevante gravità (calcolato sul valore complessivo dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale e non sul passivo complessivo), sul versante civile Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024 n. 10413 conferma che la valutazione della condotta dell’amministratore dopo la causa di scioglimento si muove su due piani distinti, l’emersione della causa e la gestione successiva: due momenti che la cronologia del ricorso in proprio consente di documentare in modo netto.

La partita giocata: tre simulazioni mossa per mossa

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative costruite per illustrare il funzionamento delle regole. Non sono casi seguiti dallo Studio. Le date sono verificate rispetto al calendario: le scadenze che cadrebbero di sabato o di domenica sono spostate al lunedì successivo.

Ipotesi 1 – Il fornitore che corre e la società che decide. Una s.r.l. di installazioni impiantistiche, non impresa minore, ha debiti per 612.480 euro, di cui 214.900 verso fornitori, 168.350 verso l’Erario per IVA e ritenute, 97.230 verso l’INPS, il resto verso banche. La situazione patrimoniale al 30 giugno 2026, approvata dal consiglio di amministrazione martedì 15 settembre 2026, mostra un patrimonio netto negativo di 41.760 euro: il capitale è perso, i soci dichiarano di non poter ricapitalizzare. Martedì 22 settembre 2026 un fornitore notifica un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo per 38.415 euro. Il termine per l’opposizione (40 giorni, art. 641 c.p.c.) scadrebbe domenica 1° novembre e slitta a lunedì 2 novembre 2026. Il fornitore conta sull’inerzia e prepara il pignoramento presso terzi sui crediti verso i clienti. L’organo amministrativo, invece, delibera il deposito del ricorso in proprio e lo deposita lunedì 5 ottobre 2026 con la documentazione dell’art. 39 CCII. A quel punto, per la controparte, la convenienza economica di proseguire cambia: se pignora e la sentenza di apertura arriva prima dell’assegnazione, il pignoramento diventa improseguibile (art. 150 CCII); se ottiene un pagamento ora, quel pagamento ricade nei sei mesi anteriori al deposito della domanda e sarebbe esposto a revocatoria. Il fornitore si insinuerà al passivo. Il periodo tra causa di scioglimento e deposito, per gli amministratori, è di tre settimane.

Ipotesi 2 – Il prezzo del ritardo. Stessa società, scenario diverso. La perdita del capitale emerge già dal bilancio al 31 dicembre 2024 (patrimonio netto negativo di 84.300 euro), ma l’amministratore prosegue l’attività acquisendo nuove commesse in perdita, sperando in un rilancio. La procedura si apre su ricorso del pubblico ministero dopo una segnalazione, con patrimonio netto alla data di apertura negativo per 391.750 euro. Applicando l’art. 2486, comma 3, c.c., il danno presunto è pari alla differenza tra i due patrimoni netti: 391.750 – 84.300 = 307.450 euro, da cui vanno detratti i costi che sarebbero stati comunque sostenuti, secondo un criterio di normalità, per la liquidazione (per ipotesi 46.920 euro): il danno presunto contestabile scende a 260.530 euro. Gli amministratori potranno provare che parte della perdita deriva da cause esterne e che alcuni atti erano conservativi, ma partono da una presunzione sfavorevole. Nel primo scenario, con tre settimane di distanza tra le due fotografie e nessuna nuova commessa assunta, la differenza sarebbe stata minima.

Ipotesi 3 – Due orologi diversi. La sentenza di apertura della liquidazione giudiziale viene pronunciata giovedì 3 dicembre 2026 e notificata alla società venerdì 4 dicembre. Il termine di trenta giorni per il reclamo (art. 51 CCII) scadrebbe domenica 3 gennaio 2027 e slitta a lunedì 4 gennaio 2027. Nei procedimenti del Codice della crisi i termini corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: se la sentenza fosse stata notificata a fine luglio, il reclamo andrebbe comunque proposto entro trenta giorni, senza alcuna sospensione. Diverso è il caso del decreto ingiuntivo notificato venerdì 3 luglio 2026 a un fornitore della società o a un amministratore fideiussore in un giudizio ordinario: i quaranta giorni per l’opposizione si fermano dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969). Dal 4 al 31 luglio decorrono 28 giorni; i restanti 12 decorrono dal 1° settembre e portano a sabato 12 settembre, che slitta a lunedì 14 settembre 2026. Confondere i due orologi significa perdere un termine.

Quando all’avversario conviene trattare

Pensare alla liquidazione giudiziale in proprio come a una resa è sbagliato anche per un’altra ragione: il momento in cui l’organo amministrativo valuta seriamente il deposito è anche il momento in cui molti interlocutori diventano più disponibili.

Il fornitore aggressivo è disponibile a trattare quando capisce che la procedura è vicina. Finché pensa di poter pignorare con calma, non ha ragioni per ridurre la sua pretesa. Quando sa che l’impresa sta valutando seriamente gli strumenti della crisi, la sua convenienza si sposta: un accordo che gli garantisca una percentuale certa nell’ambito di un piano attestato o di un accordo di ristrutturazione vale più di un’insinuazione chirografaria in una liquidazione con riparti modesti. È il motivo per cui, prima di depositare il ricorso di liquidazione, vale la pena verificare se esiste una maggioranza di creditori disposta a sostenere una soluzione alternativa.

La banca è disponibile a trattare quando la composizione negoziata le offre un tavolo strutturato. Nella composizione negoziata, con un esperto indipendente, la banca deve partecipare alle trattative in modo attivo e informato; le sue decisioni su sospensione o revoca degli affidamenti sono soggette a regole di correttezza previste dal Codice. Per l’amministratore fideiussore, un accordo che riduca l’esposizione della società riduce anche la sua esposizione personale.

L’Erario e l’INPS sono disponibili a trattare solo dentro gli strumenti che lo consentono. La transazione fiscale e contributiva è ammessa negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII), non nella liquidazione giudiziale. Se il debito pubblico è la parte principale del passivo e l’azienda ha valore in continuità, il confronto tra la percentuale offerta all’Erario e quella che otterrebbe in liquidazione è il cuore della trattativa: il cosiddetto test di convenienza.

Il curatore è disponibile a transigere l’azione di responsabilità quando il giudizio non conviene alla procedura. Questo accade quando il danno presunto è contenuto, quando la documentazione difensiva è solida, quando l’amministratore non ha un patrimonio aggredibile proporzionato alla pretesa. La transazione richiede l’autorizzazione degli organi della procedura. Un amministratore che ha depositato tempestivamente e ha conservato la documentazione si presenta alla trattativa con il curatore in una posizione molto più forte di chi ha lasciato passare un anno.

C’è poi un’alternativa che va sempre valutata prima di depositare: la composizione negoziata, il concordato preventivo (anche semplificato per la liquidazione del patrimonio, art. 25-sexies CCII, accessibile solo all’esito della composizione negoziata) o gli accordi di ristrutturazione. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960/2026 (pubblicata il 9 luglio 2026) ha affermato, in un concordato in continuità indiretta fondato sull’offerta di un terzo per l’azienda, che il valore di liquidazione deve tener conto di quell’offerta, specie se validata da una procedura competitiva: è un’indicazione utile quando la società ha un’azienda che un terzo è disposto ad acquistare, perché il confronto con la liquidazione atomistica cambia la convenienza per i creditori. Se esiste un acquirente dell’azienda, la liquidazione giudiziale in proprio potrebbe non essere la mossa migliore; se non esiste e la cassa è esaurita, ogni settimana di attesa lavora contro gli amministratori.

Lo Studio non promette che una trattativa vada a buon fine: valuta, con i numeri, quale tavolo ha senso aprire e quando.

La partita in tabella

La tabella mette in fila le mosse dei vari attori, il vincolo che li limita, la contromossa disponibile per la società e per i suoi amministratori, e la finestra in cui quella contromossa è utile. È uno strumento di orientamento: i termini indicati vanno sempre verificati sugli atti concreti, perché la decorrenza dipende dalla notifica o dalla comunicazione ricevuta.

Mossa dell’avversario Termine o condizione che lo vincola Contromossa della società e degli amministratori Finestra utile
Decreto ingiuntivo del fornitore Opposizione entro 40 giorni (art. 641 c.p.c.), con sospensione feriale 1-31 agosto Opposizione se il credito è contestato; decisione rapida sulla procedura Dalla notifica del decreto
Pignoramento presso terzi Improseguibile dall’apertura della liquidazione giudiziale (art. 150 CCII) Deposito tempestivo del ricorso in proprio; misure cautelari ex art. 54 c.1 CCII se servono Prima dell’assegnazione delle somme
Rientro della banca e rimesse sul conto Rimesse dei sei mesi anteriori al deposito potenzialmente revocabili (art. 166 CCII) Non usare il conto per pagare la banca a preferenza degli altri; deposito senza ritardi Dall’emersione dell’insolvenza
Escussione delle fideiussioni Regole della garanzia (art. 1957 c.c., clausole, debito garantito) Verifica del contratto e del saldo; strumenti di sovraindebitamento per la persona Dalla lettera di escussione
Segnalazione dei creditori pubblici (art. 25-novies CCII) Soglie di legge; invito alla composizione negoziata Delibera documentata sulle alternative; eventuale transazione fiscale (artt. 63 e 88 CCII) Subito dopo la segnalazione
Ricorso del creditore o del PM (artt. 37-38 CCII) Soglia di 30.000 euro di debiti scaduti (art. 49 c.5 CCII); contraddittorio (art. 41 CCII) Ricorso in proprio prima del creditore o domanda di accesso a strumento di regolazione Prima dell’udienza
Sentenza di apertura Reclamo entro 30 giorni (art. 51 CCII), nessuna sospensione feriale (art. 9 c.1 CCII) Reclamo se mancano i presupposti; altrimenti collaborazione con il curatore Dalla notifica della sentenza
Azione di responsabilità del curatore (art. 255 CCII) Prova della causa di scioglimento e degli atti successivi; danno presunto ex art. 2486 c.3 c.c. Fascicolo difensivo: verbali, atti conservativi, cause esterne, costi di normalità Dalla prima richiesta del curatore
Relazione al PM e indagine per bancarotta (artt. 322-330 CCII) Prova del fatto, del dolo o della colpa e del nesso con il dissesto Deposito tempestivo, scritture complete, nessun atto dispositivo dopo la delibera Da subito, prima del deposito

Le domande di chi amministra una società sotto attacco

“Se deposito io il ricorso, sono al riparo dall’azione di responsabilità?”
No, ma ne limiti il perimetro. Le responsabilità già maturate restano; il deposito tempestivo impedisce che il danno presunto (la differenza tra i patrimoni netti) continui a crescere e dimostra che hai rispettato il dovere di attivarti senza indugio previsto dall’art. 2086 c.c.

“Dal giorno in cui deposito il ricorso i creditori non possono più pignorare?”
No: il divieto di azioni esecutive individuali scatta con la sentenza di apertura, non con il deposito (art. 150 CCII). Nel frattempo il tribunale può adottare misure cautelari su istanza (art. 54, comma 1, CCII). Le misure protettive vere e proprie sono collegate agli strumenti di regolazione della crisi e alla composizione negoziata.

“Chi decide il deposito: io amministratore o l’assemblea dei soci?”
Di regola decide l’organo amministrativo, che firma il ricorso tramite il legale rappresentante e un difensore. È però necessario verificare lo statuto, la forma societaria e l’eventuale presenza di soci illimitatamente responsabili (nelle società di persone la liquidazione si estende ai soci ai sensi dell’art. 256 CCII), e informare i soci in modo documentato.

“In agosto i termini sono sospesi?”
Nei procedimenti del Codice della crisi no: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale, quindi il reclamo contro la sentenza di apertura e gli altri termini della procedura corrono anche in agosto. Nel processo civile ordinario (per esempio l’opposizione a un decreto ingiuntivo), nel processo tributario e in quello amministrativo vale invece la sospensione dal 1° al 31 agosto prevista dalla L. 742/1969.

“La società ha meno di 30.000 euro di debiti scaduti: posso chiedere comunque la liquidazione giudiziale?”
Il tribunale non apre la liquidazione giudiziale se i debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria sono complessivamente inferiori a 30.000 euro (art. 49, comma 5, CCII). Se la società è un’impresa minore, lo strumento è la liquidazione controllata, che ha regole proprie.

“Le mie fideiussioni personali spariscono con la liquidazione della società?”
No. La procedura riguarda il patrimonio della società; le garanzie personali restano e la banca può escuterle. Vanno verificate nel contenuto e nell’importo, e se la tua situazione personale è insostenibile puoi valutare gli strumenti del sovraindebitamento.

I paletti fissati dai giudici

Le pronunce che seguono sono quelle effettivamente lette, in testo, massima o sintesi, nelle fonti consultate per questo articolo. Sono organizzate per la mossa dell’avversario che ciascuna limita o rende più faticosa. Il principio è riformulato in parole proprie.

Contro l’azione di responsabilità del curatore (onere della prova)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069 (massime su Brocardi e su raccolta foroeuropeo). Chi agisce contro gli amministratori ai sensi dell’art. 2486 c.c. deve provare la causa di scioglimento e gli atti gestori successivi; spetta agli amministratori dimostrare che quegli atti non introducevano un nuovo rischio d’impresa ed erano giustificati dalla liquidazione o necessari. Rilevanza: fissa la ripartizione dell’onere della prova e spiega perché il fascicolo difensivo va preparato prima del deposito.

  2. Cass. n. 198/2022 (richiamata nelle sintesi ecnews e foroeuropeo, senza data). L’attore deve allegare e provare la causa di scioglimento e il successivo compimento di atti negoziali, ma non la loro mancanza di finalità liquidatoria; in caso di contabilità omessa o irregolare l’onere non si inverte, ma il danno può essere liquidato in via equitativa. Rilevanza: conferma la stessa linea e lega l’esito alla qualità delle scritture consegnate.

  3. Trib. Venezia, Sez. specializzata in materia di impresa, sent. 4 giugno 2024 n. 1772 (sintesi ecnews). Dopo la perdita del capitale gli amministratori possono ancora compiere atti, purché conservativi, necessari o liquidatori e non pregiudizievoli, e devono provarlo; il giudice ha collegato la valutazione al dovere di assetti adeguati dell’art. 2086 c.c. Rilevanza: mostra quali atti sono difendibili nel periodo tra la causa di scioglimento e il ricorso.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 17 aprile 2024 n. 10413 (massima su raccolta foroeuropeo, parzialmente troncata). Con una causa di scioglimento in atto, gli amministratori rispondono su due piani: per non aver fatto emergere la causa di scioglimento (art. 2485 c.c.) e per non aver gestito in modo conservativo (art. 2486 c.c.). Rilevanza: entrambi i piani sono presidiati da una delibera tempestiva e da un deposito senza ritardi.

Contro la quantificazione automatica del danno

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069, seconda parte (massima Brocardi). I criteri dell’art. 2486, comma 3, c.c. sono una liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., applicabile anche ai giudizi in corso, ma superabile se sono dedotti fatti che giustificano un criterio più aderente al caso. Rilevanza: l’amministratore può contrastare la presunzione con dati concreti.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 febbraio 2024 n. 5252 (massima su raccolta foroeuropeo, parzialmente troncata). Il criterio di quantificazione introdotto dal D.Lgs. 14/2019 si applica anche ai giudizi in corso relativi all’azione del curatore, salva la prova di un diverso danno. Rilevanza: rende prevedibile il calcolo del danno e quindi misurabile il costo di ogni mese di ritardo.

  3. Cass. civ., Sez. I, n. 24431/2019, depositata il 30 settembre 2019 (sintesi ecnews). Il criterio della differenza dei netti patrimoniali è legittimo ma non esaustivo: se emergono altri fatti decisivi causa di danno, il giudice deve considerarli. Rilevanza: il criterio presuntivo non chiude la discussione, né a favore né contro l’amministratore.

  4. Cass. n. 9983/2017 (sintesi ecnews). Il criterio dei netti patrimoniali è plausibile per una liquidazione equitativa purché l’attore alleghi inadempimenti dell’amministratore idonei, in astratto, a causare il danno lamentato. Rilevanza: il curatore non può limitarsi a indicare il deficit, deve indicare le condotte.

  5. Cass. Sez. Un. n. 9100/2015 (sintesi ecnews). Il deficit di una società insolvente può dipendere da cause non riconducibili agli amministratori; il criterio presuntivo non può essere applicato automaticamente ed è ammesso quando la ricostruzione analitica è impossibile. Rilevanza: la documentazione delle cause esterne della crisi è un argomento difensivo reale.

Contro la business judgment rule invocata a sproposito (e a protezione delle scelte ragionevoli)

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 25 marzo 2024 n. 8069, terza massima (Brocardi). Le scelte gestorie non sono sindacabili nel merito, salvo irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese, o violazioni di legge, in particolare tributarie. Rilevanza: una decisione ponderata e documentata di depositare il ricorso, o di tentare una soluzione alternativa, rientra nell’area protetta; pagare selettivamente lasciando inevase le imposte no.

Contro un’apertura ingiusta e a favore delle alternative

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 1 ottobre 2025 n. 26510 (massima Brocardi). Il provvedimento che definisce il reclamo contro la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale è ricorribile in Cassazione anche se intitolato decreto, quando equivale per contenuto ed effetti alla sentenza dell’art. 51, comma 11, CCII. Rilevanza: la difesa contro un’apertura promossa da altri arriva fino al giudice di legittimità.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. n. 22960/2026, pubblicata il 9 luglio 2026 (testo integrale sul sito della Corte). Nel concordato in continuità indiretta, il valore di liquidazione non può escludere il valore dell’offerta di un terzo per l’azienda, specie se validata da una procedura competitiva; il ricorso era inammissibile, e il principio è stato enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c. Rilevanza: quando c’è un acquirente dell’azienda, il confronto tra concordato e liquidazione giudiziale cambia, e va fatto prima del deposito in proprio.

Contro l’accusa penale fondata sul solo dissesto

  1. Cass. pen. n. 17140/2024, depositata il 24 aprile 2024 (sintesi su studiocerbone.com). Nella bancarotta impropria da reato societario il dolo richiede la consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori; il danno di rilevante gravità si misura sul valore dei beni sottratti all’esecuzione concorsuale, non sul passivo complessivo. Rilevanza: la condotta trasparente e il deposito tempestivo incidono sulla ricostruzione dell’elemento soggettivo.

Cosa può fare lo Studio Monardo: giochiamo la partita al posto tuo

La partita attorno a una società insolvente ha molti giocatori e regole diverse per ciascuno. Lo Studio la gioca accanto all’organo amministrativo con un metodo preciso: analizziamo le mosse già fatte dai creditori, intercettiamo i vizi dei loro atti, presidiamo le scadenze che devono rispettare, apriamo il tavolo della trattativa quando la loro convenienza si sposta e, se la liquidazione giudiziale è la strada corretta, la attiviamo noi, nel momento giusto.

  1. Fotografia della posizione degli amministratori. Ricostruiamo, con lo staff dei commercialisti, la data in cui si è verificata la causa di scioglimento, l’andamento del patrimonio netto e gli atti compiuti da quel momento, per stimare l’esposizione ai sensi dell’art. 2486 c.c.

  2. Confronto documentato tra le alternative. Mettiamo a confronto composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato e liquidazione giudiziale con i numeri della società, e redigiamo una nota che l’organo amministrativo può allegare al verbale della decisione.

  3. Verbali e delibere. Prepariamo i verbali di accertamento della causa di scioglimento, di convocazione dell’assemblea per i provvedimenti sul capitale e di deliberazione del deposito del ricorso.

  4. Ricorso in proprio e fascicolo dell’art. 39 CCII. Redigiamo il ricorso ai sensi degli artt. 37 e 40 CCII, verifichiamo con i commercialisti la completezza della documentazione richiesta dall’art. 39 e la coerenza tra scritture, bilanci ed elenchi dei creditori.

  5. Gestione delle azioni pendenti. Esaminiamo decreti ingiuntivi, precetti e pignoramenti già notificati, valutiamo l’opposizione dove il credito è contestato e, se serve, chiediamo al tribunale le misure cautelari previste dall’art. 54, comma 1, CCII.

  6. Regole di condotta per il periodo ponte. Indichiamo per iscritto all’organo amministrativo quali atti possono essere compiuti tra la delibera e la sentenza e quali vanno evitati: pagamenti selettivi, cessioni, rimborsi ai soci.

  7. Fascicolo difensivo degli amministratori. Raccogliamo e ordiniamo la documentazione che dimostra la natura conservativa degli atti, le cause esterne della crisi e l’adeguatezza degli assetti, da usare quando il curatore chiederà chiarimenti.

  8. Assistenza nei rapporti con il curatore. Seguiamo gli amministratori nelle audizioni e nelle richieste di documenti, e, se viene promossa un’azione di responsabilità, ne contestiamo i presupposti e la quantificazione o ne valutiamo la definizione transattiva.

  9. Garanzie personali. Esaminiamo le fideiussioni rilasciate da amministratori e soci, verificando clausole, termini e saldo garantito, e valutiamo per la persona fisica gli strumenti del sovraindebitamento.

  10. Reclamo e giudizi di impugnazione. Se la procedura è aperta su iniziativa altrui senza i presupposti, proponiamo reclamo nei trenta giorni dell’art. 51 CCII e seguiamo il giudizio fino alla Cassazione.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

La qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa è la più pertinente a questo tema: conoscere dall’interno la composizione negoziata permette di dire all’impresa, con cognizione di causa, quando quel percorso ha ancora senso e quando, invece, il ricorso in proprio è la scelta che protegge meglio gli amministratori. La qualifica di cassazionista garantisce la continuità: lo stesso difensore che ha impostato la strategia al momento della crisi può seguire il reclamo, l’azione di responsabilità e gli eventuali giudizi fino alla Corte di Cassazione, con la stessa linea. Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: la convenienza dei creditori, il calcolo dei patrimoni netti e la tenuta delle scritture sono materia da commercialista quanto da avvocato.

Chiusura

Una società insolvente non si salva rinviando, e i suoi amministratori non si proteggono aspettando che a muoversi siano gli altri. Nella crisi d’impresa non vince chi ha ragione in astratto, ma chi conosce le regole del gioco e muove nei tempi giusti: il ricorso per liquidazione giudiziale presentato dalla società stessa, quando le alternative sono state valutate e scartate per ragioni documentate, è la mossa che chiude il periodo in cui il danno cresce e apre quello in cui l’amministratore può dimostrare di aver agito correttamente.

Lo Studio Monardo segue proprio questo passaggio perché richiede due competenze che l’Avvocato possiede: quella di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, necessaria per valutare con onestà se esiste ancora una via di risanamento, e quella di avvocato cassazionista, necessaria per difendere la società e i suoi amministratori dal reclamo fino all’ultimo grado delle eventuali azioni di responsabilità. Accanto a lui, lo staff di avvocati e commercialisti traduce i bilanci in una strategia.

📩 Prima che il prossimo creditore faccia la sua mossa, scrivi allo Studio: nella parte finale della pagina trovi ogni riferimento per raggiungerci.

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La seconda modalità è la consulenza fisica che è sempre a pagamento, compreso il primo consulto il cui costo parte da 500€+iva da saldare in anticipo. Questo tipo di consulenza si svolge tramite appuntamenti nella sede fisica locale Italiana specifica deputata alla prima consulenza e successive (azienda del cliente, ufficio del cliente, domicilio del cliente, studi locali con cui collaboriamo in partnership, uffici e sedi temporanee) e successiva interlocuzione anche digitale tramite posta elettronica e posta elettronica certificata.
 

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