Un’azienda di imballaggi in cartone, plastica o legno che ha accumulato contributi non versati si trova spesso davanti a un paradosso. L’INPS le invia la segnalazione prevista dal Codice della crisi e la invita ad aprire la composizione negoziata. Poi, una volta aperto il percorso, l’Istituto non si siede al tavolo, non risponde alle proposte dell’esperto e continua a negare il DURC. Nel frattempo l’agente della riscossione lavora sugli avvisi di addebito, i clienti della grande distribuzione e dell’industria alimentare chiedono la regolarità contributiva per mantenere le forniture, e le banche osservano.
Il rischio principale è questo: l’impresa si convince che la composizione negoziata “congeli” il debito INPS, lascia scadere le misure protettive senza un piano alternativo e si ritrova, a fine percorso, con il debito contributivo intatto, le azioni esecutive ripartite e nessuno strumento omologato. Le misure protettive hanno una durata massima e i termini dei procedimenti del Codice corrono anche in agosto.
Lo Studio Monardo segue questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021: conosce la composizione negoziata dall’interno, cioè dal punto di vista di chi conduce le trattative e redige la relazione finale. A questo si aggiunge il coordinamento di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario, che consente di lavorare insieme sul debito contributivo, sul debito fiscale e sulle esposizioni bancarie. La qualifica di avvocato cassazionista garantisce la continuità della difesa se il conflitto con l’ente arriva davanti ai giudici.
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Inquadramento normativo: composizione negoziata e crediti contributivi
Sul piano normativo, la composizione negoziata della crisi è disciplinata dagli artt. 12-25-undecies del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. 14/2019, di seguito CCII), come modificato dal D.Lgs. 136/2024 (cosiddetto correttivo-ter). Non è una procedura concorsuale. È un percorso stragiudiziale, volontario e riservato, in cui l’imprenditore resta alla guida dell’impresa e tratta con i creditori con l’aiuto di un esperto indipendente nominato tramite la piattaforma telematica delle Camere di commercio.
La definizione essenziale: la composizione negoziata è uno spazio di trattativa assistita, non un provvedimento che riduce o sospende di per sé i debiti; il debito contributivo resta dovuto per intero finché non interviene un accordo o uno strumento omologato. Il Tribunale di Viterbo, con la sentenza n. 639 del 21 giugno 2023, lo ha detto in modo netto: il percorso non estingue il credito e non ne riduce l’importo.
Perché l’INPS “non partecipa”
Va precisato che l’INPS è un creditore pubblico che amministra crediti indisponibili. Gli uffici non possono rinunciare a contributi, sanzioni civili e somme aggiuntive se non nei casi espressamente previsti dalla legge. Nella composizione negoziata la legge prevede un accordo transattivo con il fisco, ma non con gli enti previdenziali.
L’art. 23, comma 2-bis, CCII, introdotto dal D.Lgs. 136/2024, consente all’imprenditore di proporre durante le trattative un accordo per il pagamento parziale o dilazionato dei tributi e dei relativi accessori. Nella versione vigente consultata, i destinatari sono le agenzie fiscali, l’Agenzia delle entrate-Riscossione e gli enti territoriali. I contributi previdenziali e i premi assicurativi non sono compresi. Per questa ragione l’INPS, anche quando è disponibile a parlare, non ha uno strumento giuridico per firmare uno stralcio dentro la composizione negoziata.
In termini operativi, la “non partecipazione” dell’INPS può assumere tre forme diverse:
- silenzio sulle convocazioni dell’esperto;
- partecipazione formale con dichiarazione di non poter aderire a riduzioni;
- opposizione espressa alla conferma delle misure protettive.
Ciascuna richiede una risposta diversa.
La ratio della disciplina
La ratio è chiara. Il legislatore ha voluto un percorso rapido, nel quale le soluzioni con i creditori privati (banche, fornitori di materie prime, leasing di linee di produzione) si raggiungono per contratto. Le falcidie dei crediti pubblici restano invece riservate a strumenti con controllo del tribunale: accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88 CCII), concordato semplificato (art. 25-sexies CCII).
Esiste poi un dovere generale di correttezza. Gli artt. 4 e 16 CCII impongono a debitore e creditori di comportarsi secondo buona fede e di collaborare lealmente con l’esperto. Il Tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 luglio 2024, ha affermato che questo dovere grava in modo simmetrico su tutte le parti. Ciò non obbliga l’INPS a firmare un accordo che la legge non gli consente, ma lo obbliga a rispondere, a fornire i dati del debito e a non ostacolare le trattative senza motivo.
La segnalazione INPS dell’art. 25-novies
La disciplina prevede anche un ruolo di “allerta” dell’Istituto. L’art. 25-novies, comma 1, lett. a), CCII impone all’INPS di segnalare all’imprenditore e all’organo di controllo il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali. Le soglie sono:
- per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, un importo superiore sia al 30% dei contributi dovuti nell’anno precedente sia a 15.000 euro;
- per le imprese senza dipendenti, un importo superiore a 5.000 euro.
La segnalazione va inviata entro sessanta giorni dal superamento delle soglie e contiene l’invito a presentare l’istanza di composizione negoziata (art. 25-novies, comma 3).
Distinzione da istituti affini: un esempio
La composizione negoziata va distinta dalla rateazione amministrativa INPS e dalla transazione contributiva.
Esempio. Un’azienda di scatole in cartone ondulato ha 96.400 euro di contributi arretrati. Se chiede la rateazione amministrativa, ottiene un piano di pagamento integrale del debito, con sanzioni civili e interessi di dilazione, secondo i limiti di rate fissati dalla legge e dalle disposizioni dell’Istituto. Se invece propone una transazione contributiva in un accordo di ristrutturazione, può offrire un pagamento parziale, ma deve passare per il tribunale e dimostrare la convenienza per l’INPS rispetto alla liquidazione giudiziale. La composizione negoziata, da sola, non produce né l’uno né l’altro effetto: è il contenitore in cui si prepara la soluzione.
Requisiti e termini
Le condizioni di accesso
La disciplina prevede che possa accedere alla composizione negoziata l’imprenditore commerciale o agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o l’insolvenza, purché il risanamento appaia ragionevolmente perseguibile (art. 12 CCII). Le condizioni si verificano una per una.
- Squilibrio attuale o prospettico. Per un’azienda di imballaggi, gli indicatori tipici sono il calo dei margini per l’aumento del costo di carta, polimeri ed energia, la concentrazione del fatturato su pochi clienti con pagamenti a 90-120 giorni, i debiti contributivi scaduti.
- Ragionevole perseguibilità del risanamento. Non basta la volontà. Occorre un piano con flussi credibili. Il Tribunale di Padova, con ordinanza del 13 dicembre 2024, ha richiesto un progetto plausibile e adeguato, bilanciato con i sacrifici imposti ai creditori, e ha escluso un diritto assoluto alla trattativa.
- Documentazione completa. L’istanza si presenta sulla piattaforma telematica con bilanci, situazione patrimoniale aggiornata, elenco dei creditori, piano finanziario per i sei mesi successivi, certificati dei debiti fiscali e contributivi (art. 17 CCII). Il certificato unico dei debiti contributivi si chiede all’INPS e all’INAIL ai sensi dell’art. 363 CCII.
- Assenza di procedure pendenti incompatibili. Il ricorso per concordato o accordo di ristrutturazione già pendente impedisce l’accesso, salvo i casi previsti dalla legge.
I termini da rispettare
Sul piano dei termini, la regola centrale riguarda le misure protettive. L’imprenditore può chiedere, con l’istanza di nomina dell’esperto o successivamente, l’applicazione delle misure protettive (art. 18 CCII). Le misure operano dalla pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese. Il Tribunale di Brindisi, con il decreto emesso nel procedimento R.G. 3163/2024, le ha definite “semiautomatiche”: restano efficaci solo se l’imprenditore deposita il ricorso al tribunale per la conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione (art. 19 CCII).
Il termine più critico è quello del ricorso per la conferma delle misure protettive: va depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione dell’istanza; se manca, le misure perdono efficacia e l’agente della riscossione può riprendere le azioni sugli avvisi di addebito INPS.
Il tribunale fissa con decreto l’udienza e, sentite le parti e l’esperto, conferma o revoca le misure e ne stabilisce la durata, da 30 a 120 giorni. Su richiesta delle parti e acquisito il parere dell’esperto, la durata può essere prorogata, ma la durata complessiva non può superare i limiti fissati dall’art. 19 CCII. La Corte d’Appello di Bologna, con sentenza n. 682 del 28 marzo 2025, ha chiarito che le misure decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese comprensiva dell’accettazione dell’esperto, non dalla sola presentazione dell’istanza.
Altri termini rilevanti:
- durata dell’incarico dell’esperto: 180 giorni dall’accettazione, con possibilità di proroga. Il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024, ha affermato che dopo istanze ex artt. 19 o 22 l’incarico si proroga per un massimo di ulteriori 180 giorni, con durata indipendente da quella delle misure;
- domanda di concordato semplificato: entro sessanta giorni dalla comunicazione della relazione finale dell’esperto (art. 25-sexies CCII);
- accordo di ristrutturazione agevolato: la soglia di adesione scende al 60% se l’accordo risulta dalla relazione finale o se la domanda di omologazione è depositata entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’art. 17, comma 8 (art. 23, comma 2, lett. b, CCII);
- transazione contributiva negli accordi di ristrutturazione: gli uffici INPS hanno novanta giorni dal deposito della proposta per aderire; in caso di modifica il termine si allunga di sessanta giorni (art. 63, comma 2, CCII come modificato dal D.Lgs. 136/2024).
Termini perentori e ordinatori
Il termine per il ricorso di conferma delle misure protettive è perentorio nei suoi effetti: la sua violazione determina la perdita di efficacia delle misure. Il termine di sessanta giorni per il concordato semplificato è anch’esso decisivo, perché oltre quel termine la domanda non è proponibile. Il termine di novanta giorni concesso all’INPS è invece un termine di attesa: prima della scadenza non si può chiedere l’omologazione forzosa, ma la sua scadenza non obbliga l’ente ad aderire.
Sospensione feriale: due regimi da non confondere
La sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto (L. 742/1969) non si applica ai procedimenti disciplinati dal Codice della crisi. L’art. 9, comma 1, CCII lo esclude espressamente. I termini per la conferma delle misure protettive, per le proroghe, per il concordato semplificato e per l’omologazione degli accordi corrono quindi anche in agosto.
La sospensione dal 1° al 31 agosto vale invece nel processo civile ordinario, tributario e amministrativo. Va precisato che le controversie di lavoro e di previdenza obbligatoria sono escluse dalla sospensione feriale dall’art. 3 della stessa L. 742/1969: l’opposizione a un avviso di addebito INPS davanti al giudice del lavoro non beneficia quindi della pausa di agosto.
Tabella dei termini
| Termine | Decorrenza | Natura | Conseguenza del mancato rispetto |
|---|---|---|---|
| Ricorso per conferma misure protettive: giorno successivo | Pubblicazione dell’istanza nel registro delle imprese | Perentorio nei suoi effetti | Le misure perdono efficacia; ripartono esecuzioni e azioni dell’agente della riscossione |
| Durata misure protettive: 30-120 giorni | Pubblicazione (Corte d’App. Bologna n. 682/2025) | Fissata dal giudice, prorogabile entro i limiti dell’art. 19 | Cessate le misure, i creditori riprendono le azioni |
| Incarico dell’esperto: 180 giorni | Accettazione dell’esperto | Prorogabile | Archiviazione del percorso |
| Segnalazione INPS: 60 giorni | Superamento delle soglie dell’art. 25-novies | Obbligo dell’ente | Nessuna sanzione per l’impresa; perdita di un’occasione di emersione anticipata |
| Concordato semplificato: 60 giorni | Comunicazione della relazione finale | Decisivo | Strumento non più proponibile |
| ADR agevolato al 60%: 60 giorni | Comunicazione ex art. 17, comma 8 | Decisivo per la soglia ridotta | Si torna alla soglia ordinaria |
| Adesione INPS alla transazione contributiva: 90 giorni | Deposito della proposta all’ufficio | Termine di attesa | Prima della scadenza non si chiede l’omologazione forzosa |
| Opposizione all’avviso di addebito: 40 giorni | Notifica dell’avviso | Perentorio, senza sospensione feriale (materia previdenziale) | Il credito si consolida nel merito |
Procedura passo-passo
In termini operativi, la tutela di un’azienda di imballaggi davanti a un INPS che non partecipa si costruisce in una sequenza precisa. Ogni passaggio ha un soggetto, un organo, un atto e un termine.
1. Ricostruzione del debito contributivo
Chi: l’imprenditore con il legale e il commercialista. Dove: cassetto previdenziale INPS ed estratto di ruolo dell’agente della riscossione. Atto: richiesta del certificato unico dei debiti contributivi (art. 363 CCII). Entro quando: prima del deposito dell’istanza, perché il certificato è un allegato necessario.
Il debito va suddiviso per natura: contributi correnti, contributi già affidati con avviso di addebito, sanzioni civili, somme aggiuntive, quota a carico dei lavoratori trattenuta e non versata. Quest’ultima componente ha un rilievo particolare (v. casi particolari).
2. Verifica delle contestazioni possibili
Prima di negoziare si verifica se una parte del debito è contestabile: avvisi di addebito notificati in modo irregolare, contributi prescritti (la prescrizione dei contributi previdenziali è in via generale quinquennale), sanzioni calcolate su presupposti errati, inquadramenti contributivi discutibili per lavorazioni conto terzi. Ogni euro eliminato in sede di verifica è un euro che non va negoziato.
3. Deposito dell’istanza e richiesta delle misure protettive
Chi: l’imprenditore. Dove: piattaforma telematica nazionale gestita dalle Camere di commercio. Atto: istanza di nomina dell’esperto con la documentazione dell’art. 17 CCII e, nella stessa istanza, la richiesta di misure protettive ai sensi dell’art. 18 CCII.
Va precisato che le misure protettive impediscono ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio e sui beni con cui si esercita l’impresa, e di acquisire diritti di prelazione non concordati. Il Tribunale di Udine, con sentenza n. 1168 del 20 dicembre 2024, ha chiarito il confine: le misure escludono esecuzioni e cautele, ma non impediscono l’accertamento dei crediti né le sentenze di condanna. Per l’INPS questo significa che l’ente può continuare a notificare avvisi di addebito e accertamenti, ma l’agente della riscossione non può pignorare i conti, i crediti verso i clienti o i macchinari.
4. Ricorso al tribunale per la conferma
Chi: l’imprenditore, con il difensore. Davanti a quale organo: il tribunale competente ai sensi dell’art. 27 CCII, cioè quello del luogo in cui l’impresa ha il centro degli interessi principali; per le imprese in amministrazione straordinaria o di maggiori dimensioni valgono le regole sulla sezione specializzata. Atto: ricorso ex art. 19 CCII. Entro quando: il giorno successivo alla pubblicazione.
Contenuto necessario dell’atto introduttivo:
- bilanci degli ultimi tre esercizi o, per le imprese non tenute, le dichiarazioni fiscali;
- situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- elenco dei creditori con indicazione dei crediti scaduti e a scadere, compreso l’INPS;
- piano finanziario per i sei mesi successivi e piano delle iniziative per il risanamento;
- dichiarazione sull’assenza di procedure incompatibili;
- accettazione dell’esperto con il suo indirizzo PEC.
Avvertenza decisiva: il ricorso deve indicare con precisione quali azioni dell’INPS e dell’agente della riscossione si vogliono bloccare e perché pregiudicano le trattative; un ricorso generico rischia la riduzione o la revoca delle misure. Il Tribunale di Mantova, con ordinanza del 18 ottobre 2024, ha richiesto un fumus fondato sulla ragionevole probabilità di risanamento e un periculum legato al pregiudizio per le trattative, con misure proporzionate.
5. Udienza e rapporto con l’INPS
Il tribunale fissa l’udienza e dispone la notifica del ricorso ai creditori interessati. L’INPS, se è tra i destinatari delle misure, può costituirsi e opporsi. Qui si gioca una parte importante della partita. Se l’INPS è il creditore principale e si oppone, il giudice valuta se il risanamento sia ancora perseguibile senza il suo consenso. Il piano deve quindi mostrare che il debito contributivo sarà comunque trattato: con il pagamento integrale rateizzato, con una transazione contributiva in un successivo accordo di ristrutturazione, oppure con un concordato.
6. Il problema del DURC
L’azienda di imballaggi lavora spesso come fornitore di grandi gruppi alimentari, farmaceutici o della logistica, che chiedono il DURC regolare. In alcuni casi partecipa a gare pubbliche, dove la regolarità contributiva è un requisito. Il Tribunale di Milano, sezione II civile, con ordinanza del 24 gennaio 2025, ha escluso che il giudice possa ordinare all’INPS di rilasciare il DURC, ma ha accolto la domanda di accertamento dei presupposti della regolarità contributiva, con effetti vincolanti per l’ente, dalla data del deposito del ricorso fino alla scadenza delle misure. Nel caso esaminato il piano prevedeva il pagamento integrale dei debiti previdenziali in 84 rate mensili, giudicato plausibile dall’esperto.
In termini operativi, la richiesta va formulata come domanda di accertamento e collegata a un piano serio sul debito contributivo. La giurisprudenza di merito non è uniforme: altri tribunali hanno negato che le misure possano sostituire i requisiti del DURC. La domanda va quindi motivata sul caso concreto.
7. Trattative con gli altri creditori
Mentre l’INPS resta fermo, le trattative proseguono con banche, società di leasing, fornitori di carta e polimeri, il CONAI per il contributo ambientale, i clienti per eventuali accordi di fornitura. L’esperto convoca le parti, verifica la coerenza del piano e annota il comportamento dei creditori. Il silenzio dell’INPS va documentato con PEC e verbali: servirà più avanti, sia davanti al tribunale sia nella relazione finale.
8. Scelta dello sbocco
Alla conclusione delle trattative l’impresa sceglie tra gli esiti dell’art. 23 CCII:
- contratto con uno o più creditori idoneo ad assicurare la continuità per almeno due anni (comma 1, lett. a);
- convenzione di moratoria ai sensi dell’art. 62 (comma 1, lett. b);
- accordo sottoscritto anche dall’esperto, con gli effetti degli artt. 166, comma 3, lett. d) e 324 (comma 1, lett. c);
- piano attestato di risanamento (comma 2, lett. a);
- accordo di ristrutturazione, anche agevolato al 60% (comma 2, lett. b);
- concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio (comma 2, lett. c);
- altri strumenti di regolazione della crisi (comma 2, lett. d).
Se l’INPS resta estraneo, il debito contributivo può essere pagato per intero con rateazione amministrativa all’interno di un contratto con banche e fornitori, oppure ridotto solo attraverso uno strumento omologato: accordo di ristrutturazione con transazione contributiva (art. 63 CCII), concordato preventivo (art. 88 CCII), concordato semplificato.
Seconda avvertenza decisiva: lo sbocco va deciso prima che scadano le misure protettive; una domanda di accordo di ristrutturazione o di concordato depositata dopo la cessazione delle misure lascia un vuoto in cui l’agente della riscossione può pignorare. La Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023, ha affermato che, cessate le misure, i creditori riprendono le azioni esecutive anche se la negoziazione non è stata formalmente archiviata.
Dove più spesso si sbaglia
- Si presenta l’istanza senza il certificato dei debiti contributivi aggiornato.
- Si deposita il ricorso di conferma in ritardo, magari ad agosto pensando alla sospensione feriale, che nei procedimenti del Codice non opera.
- Si propone all’INPS uno stralcio dentro la composizione negoziata, che l’ente non può firmare, invece di preparare una transazione contributiva da inserire in un accordo di ristrutturazione.
- Si trascurano i contributi correnti: durante le trattative i nuovi contributi vanno pagati regolarmente, altrimenti il piano perde credibilità e il debito cresce.
Verifiche sul campo
Le due ipotesi che seguono sono esempi di calcolo e di applicazione, con dati dimostrativi. Non descrivono casi seguiti dallo Studio.
Esempio di calcolo n. 1: soglie di segnalazione e misure protettive
Ipotesi: azienda di imballaggi in plastica per l’industria alimentare, 38 dipendenti. Contributi dovuti nell’anno precedente: 412.300 euro. Contributi scaduti da oltre novanta giorni: 187.640 euro.
Verifica della soglia dell’art. 25-novies:
- 30% di 412.300 = 123.690 euro;
- 187.640 è superiore a 123.690 e superiore a 15.000 euro;
- entrambe le condizioni sono soddisfatte: l’INPS deve inviare la segnalazione entro sessanta giorni dal superamento.
Sequenza ipotetica:
- l’impresa riceve la segnalazione e deposita l’istanza con richiesta di misure protettive; la pubblicazione nel registro delle imprese, comprensiva dell’accettazione dell’esperto, avviene mercoledì 14 ottobre 2026;
- il ricorso per la conferma va depositato entro giovedì 15 ottobre 2026;
- il tribunale fissa l’udienza; le misure sono confermate per 120 giorni;
- calcolando i 120 giorni dalla pubblicazione, le misure scadono giovedì 11 febbraio 2027.
Esito: entro l’11 febbraio 2027 l’impresa deve avere uno sbocco pronto. Se l’INPS non partecipa, l’unica strada per ridurre i 187.640 euro è una transazione contributiva in un accordo di ristrutturazione o un concordato. Poiché l’INPS ha novanta giorni per pronunciarsi sulla transazione, la proposta all’ufficio va depositata con largo anticipo, idealmente entro la metà di novembre 2026. Se il ricorso fosse depositato il 16 ottobre, le misure perderebbero efficacia e l’agente della riscossione potrebbe proseguire i pignoramenti già avviati.
Esempio di calcolo n. 2: accordo di ristrutturazione agevolato e adesione decisiva dell’INPS
Ipotesi: cartotecnica che produce scatole per l’e-commerce. Debiti complessivi: 2.364.870 euro. Debito INPS: 241.380 euro. Creditori disposti ad aderire (banche e fornitori): 1.226.400 euro.
Calcolo delle percentuali:
- soglia agevolata del 60%: 2.364.870 × 0,60 = 1.418.922 euro;
- adesioni private: 1.226.400 euro, pari al 51,86%;
- con l’INPS: 1.226.400 + 241.380 = 1.467.780 euro, pari al 62,07%.
L’adesione dell’INPS è quindi decisiva per raggiungere la soglia. Questo apre la strada all’omologazione forzosa prevista dall’art. 63 CCII, a condizione che la proposta sia conveniente per l’ente rispetto alla liquidazione giudiziale, attestata da un professionista indipendente.
Sequenza ipotetica:
- proposta di transazione contributiva depositata alla Direzione INPS competente lunedì 9 novembre 2026, con la documentazione richiesta, compresa l’attestazione;
- il termine di novanta giorni scade domenica 7 febbraio 2027 e slitta a lunedì 8 febbraio 2027;
- l’INPS non aderisce;
- la domanda di omologazione, anche forzosa, può essere presentata dall’8 febbraio 2027, prima della scadenza delle misure fissata, nell’ipotesi, all’11 febbraio 2027.
Verifica di convenienza: la proposta offre all’INPS il 41% del debito (98.966 euro) in 60 rate. L’attestatore stima che, in liquidazione giudiziale, l’INPS recupererebbe circa il 18% (43.448 euro) per effetto dei privilegi anteriori e dei costi della procedura. La proposta è più conveniente. Il tribunale valuterà la documentazione e le eventuali opposizioni dell’ente.
Esito: il margine temporale tra la scadenza del termine INPS (8 febbraio) e la scadenza delle misure (11 febbraio) è di soli tre giorni. Un ritardo di una settimana nel deposito della proposta all’INPS avrebbe reso necessaria una proroga delle misure o un’istanza di misure nell’ambito dell’accordo di ristrutturazione.
Casi particolari
Contributi trattenuti ai dipendenti e non versati
La quota di contributi trattenuta ai lavoratori e non versata ha un regime più severo. Oltre una certa soglia annua l’omesso versamento ha rilievo penale (art. 2, comma 1-bis, D.L. 463/1983); al di sotto è un illecito amministrativo. Il pagamento entro tre mesi dalla contestazione esclude la punibilità. Per un’azienda di imballaggi con molti operai di linea, questa quota può essere rilevante. Nel piano va pagata con priorità e non conviene inserirla in una proposta di stralcio, anche per la posizione personale dell’amministratore.
INPS creditore principale che si oppone
Quando l’INPS è il creditore di importo maggiore e si oppone alla conferma delle misure, il rischio di revoca cresce. Il giudice valuta infatti se il risanamento resti perseguibile quando il creditore più esposto, titolare di diritti indisponibili, dichiara di non poter aderire. La risposta è un piano che non chieda all’INPS ciò che non può concedere: pagamento integrale del debito contributivo con rateazione compatibile con i flussi, oppure indicazione già nel ricorso dello strumento omologato nel quale verrà proposta la transazione.
«Con l’INPS il primo errore è chiedere all’ente, dentro la composizione negoziata, una riduzione che la legge non gli permette di firmare: la tutela dell’impresa passa dallo scegliere fin dall’inizio lo strumento in cui la proposta potrà davvero produrre effetti», osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
Lavorazioni conto terzi e crediti verso clienti pignorati
Molte aziende di imballaggi lavorano su commessa per pochi grandi clienti. Se l’agente della riscossione ha già notificato un pignoramento presso terzi sui crediti verso un cliente prima della pubblicazione dell’istanza, le misure protettive impediscono la prosecuzione dell’esecuzione dalla pubblicazione in avanti. Va verificato quali somme siano già state assegnate e quali no. Il Tribunale di Brindisi (decreto nel procedimento R.G. 3163/2024) ha ritenuto illegittimi e inefficaci gli atti compiuti dopo il deposito nel registro delle imprese.
Concordato semplificato senza voto dell’INPS
Se le trattative falliscono e l’impresa non ha prospettive di continuità, l’art. 25-sexies CCII consente il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Non c’è voto dei creditori: l’INPS non può bloccarlo votando contro, ma può opporsi all’omologazione. La Corte d’Appello di Roma, con sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024, ne ha affermato la natura esclusivamente liquidatoria. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025, ha ammesso la falcidia dei debiti tributari, con il limite del confronto con la liquidazione giudiziale; lo stesso criterio di confronto è quello su cui si misura il trattamento dei crediti previdenziali.
Crediti dei lavoratori e misure protettive
I crediti dei dipendenti non sono tutti trattati allo stesso modo. Il Tribunale di Firenze, sezione lavoro, con sentenza n. 834 del 12 settembre 2024, ha ritenuto i crediti da incentivo all’esodo esclusi dalle misure protettive in quanto assistiti dal privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. Un’azienda di imballaggi che riduce il personale per riorganizzare le linee deve tenerne conto nel piano finanziario.
Domande frequenti
L’INPS è obbligato a partecipare alla composizione negoziata?
No, non è obbligato a firmare accordi. Il Codice impone a tutte le parti di comportarsi secondo buona fede e di collaborare lealmente con l’esperto (artt. 4 e 16 CCII), quindi l’Istituto dovrebbe rispondere alle convocazioni e fornire i dati del debito. Tuttavia la legge non gli consente di aderire a riduzioni del credito contributivo all’interno della composizione negoziata, perché l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, riguarda i tributi e non i contributi. Le riduzioni passano per strumenti con controllo del tribunale.
La composizione negoziata blocca le cartelle e gli avvisi di addebito INPS?
Blocca le azioni esecutive e cautelari, se le misure protettive sono richieste e confermate dal tribunale. Non blocca l’accertamento del debito: l’INPS può continuare a notificare avvisi di addebito e l’impresa deve valutare se opporsi entro i termini. Il Tribunale di Udine (sentenza n. 1168 del 20 dicembre 2024) ha tracciato proprio questa distinzione. Senza ricorso di conferma depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, le misure perdono efficacia.
Posso ottenere il DURC durante la composizione negoziata se ho debiti con l’INPS?
È possibile chiedere al tribunale l’accertamento dei presupposti della regolarità contributiva. Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 24 gennaio 2025, ha escluso un ordine diretto all’INPS di rilasciare il documento, ma ha accolto l’accertamento in presenza di un piano di pagamento integrale dei contributi giudicato plausibile dall’esperto. Altri tribunali hanno dato risposte negative. Molto dipende dalla serietà del piano sul debito contributivo e da come viene formulata la domanda.
Se l’INPS non risponde, posso ridurre comunque il debito contributivo?
Sì, ma non dentro la sola composizione negoziata. La strada è la transazione contributiva in un accordo di ristrutturazione (art. 63 CCII) o in un concordato preventivo (art. 88 CCII). Nell’accordo di ristrutturazione, se l’adesione dell’INPS è decisiva per raggiungere la soglia e la proposta è più conveniente della liquidazione giudiziale, il tribunale può omologare anche senza l’adesione dell’ente. La domanda di omologazione forzosa si presenta solo dopo la scadenza dei novanta giorni concessi all’ufficio.
Ad agosto i termini della composizione negoziata sono sospesi?
No. L’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Il ricorso per la conferma delle misure protettive, le istanze di proroga e la domanda di concordato semplificato seguono i loro termini anche dal 1° al 31 agosto. La sospensione feriale vale invece nel processo civile ordinario, tributario e amministrativo. Le controversie previdenziali davanti al giudice del lavoro, come l’opposizione a un avviso di addebito, ne sono escluse per legge.
Caso limite: l’esperto archivia il percorso per il silenzio dell’INPS. Ho perso tutto?
Non necessariamente. L’archiviazione per mancanza di prospettive chiude la composizione negoziata, ma non preclude gli altri strumenti. Se la relazione finale dà conto delle trattative svolte in buona fede, si può valutare il concordato semplificato entro sessanta giorni dalla comunicazione, oppure un accordo di ristrutturazione o un concordato preventivo. La Corte d’Appello di Napoli, con decreto del 7 gennaio 2025, ha precisato che il parere dell’esperto è necessario ma non vincolante per il tribunale. Il punto critico resta il tempo: cessate le misure, i creditori possono riprendere le esecuzioni.
Il quadro giurisprudenziale
La disciplina della composizione negoziata è recente e la Cassazione si è pronunciata poco sui profili che interessano qui. Il quadro è quindi costruito soprattutto su pronunce di merito 2023-2025. Per ciascuna si indicano gli estremi, il principio riformulato e la rilevanza per un’azienda di imballaggi con debiti INPS.
Natura del percorso e debito contributivo
1. Tribunale di Viterbo, sentenza n. 639 del 21 giugno 2023. La composizione negoziata non estingue i crediti e non ne riduce l’importo; restano possibili le azioni di accertamento e i procedimenti monitori, mentre è preclusa solo l’esecuzione forzata. Rilevanza: chiarisce che il debito INPS resta intatto e che la riduzione richiede uno strumento diverso.
2. Tribunale di Udine, sentenza n. 1168 del 20 dicembre 2024. Le misure protettive impediscono le azioni esecutive e cautelari, non l’accertamento dei crediti né le pronunce di condanna. Rilevanza: l’INPS può continuare a formare titoli (avvisi di addebito), e l’impresa deve presidiare i termini di opposizione anche durante le trattative.
3. Tribunale di Bologna, ordinanza del 23 luglio 2024. Il dovere di buona fede e leale collaborazione previsto dagli artt. 4 e 16 CCII grava in modo simmetrico sul debitore, sui creditori e su ogni altro interessato, e supera la logica puramente contrapposta. Rilevanza: è la base per pretendere dall’INPS almeno risposte, dati e una posizione motivata, e per documentare il suo silenzio.
Misure protettive: decorrenza, presupposti, durata
4. Tribunale di Brindisi, decreto nel procedimento R.G. 3163/2024 (data da verificare sul testo). Le misure tipiche dell’art. 18 CCII operano dalla pubblicazione dell’istanza ma sono “semiautomatiche”: restano efficaci solo se il ricorso di conferma è depositato entro il giorno successivo; gli atti compiuti dopo la pubblicazione sono inefficaci. Nel caso, le misure sono state confermate per 120 giorni con efficacia generale. Rilevanza: fissa il termine più critico e protegge i crediti verso i clienti dalle azioni successive alla pubblicazione.
5. Corte d’Appello di Bologna, sentenza n. 682 del 28 marzo 2025. Le misure protettive decorrono dalla pubblicazione nel registro delle imprese comprensiva dell’accettazione dell’esperto, non dal solo deposito dell’istanza. Rilevanza: determina il giorno da cui contare la durata delle misure, essenziale per programmare la proposta di transazione contributiva.
6. Tribunale di Padova, ordinanza del 13 dicembre 2024. La conferma delle misure richiede un progetto di risanamento plausibile e adeguato, da bilanciare con i sacrifici imposti ai creditori; non esiste un diritto assoluto alla trattativa. Rilevanza: se l’INPS è un creditore rilevante e resta fuori, il piano deve spiegare come il suo credito verrà comunque trattato.
7. Tribunale di Mantova, ordinanza del 18 ottobre 2024. Il fumus richiede una ragionevole probabilità di risanamento, il periculum un concreto pregiudizio alle trattative; le misure devono essere proporzionate. Nel caso il fumus è stato escluso per durata eccessiva del piano, carenza delle previsioni e assenza di trattative effettive. Rilevanza: un piano di rientro contributivo troppo lungo o non sostenuto da numeri rischia la revoca.
8. Tribunale di Bologna, sentenza n. 26 del 30 gennaio 2024. Dopo istanze ex artt. 19 o 22 CCII l’incarico dell’esperto si proroga fino a ulteriori 180 giorni, con durata svincolata da quella delle misure protettive. Rilevanza: il percorso può durare più delle misure; proprio per questo occorre evitare la finestra senza protezione.
9. Corte d’Appello di Milano, sentenza n. 298 del 30 gennaio 2023. Cessate le misure protettive, i creditori riprendono le azioni esecutive e può essere aperta la procedura liquidatoria, anche se la negoziazione non è stata formalmente archiviata. Rilevanza: conferma che lo sbocco va preparato prima della scadenza delle misure.
DURC e rapporti con l’INPS
10. Tribunale di Milano, sez. II civile, ordinanza del 24 gennaio 2025. Non è ammissibile un ordine al giudice diretto all’INPS di rilasciare il DURC; è invece accoglibile l’accertamento giudiziale dei presupposti della regolarità contributiva, vincolante per l’ente, in presenza di un piano di pagamento integrale dei contributi in 84 rate giudicato plausibile dall’esperto. Le misure sono state confermate per 90 giorni. Rilevanza: è la pronuncia più vicina al problema di un’azienda fornitrice che senza DURC perde le commesse.
Sbocchi alternativi: concordato semplificato
11. Corte d’Appello di Roma, sentenza n. 4154 dell’11 giugno 2024. Il concordato semplificato è una figura autonoma con natura esclusivamente liquidatoria e non prevede il voto dei creditori. Rilevanza: se la continuità non è possibile, l’opposizione dell’INPS non si esprime con un voto, ma solo in sede di omologazione.
12. Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 22 del 15 gennaio 2025. Nel concordato semplificato è ammessa la falcidia dei crediti tributari anche in mancanza di una disciplina specifica; il limite è il confronto con quanto il creditore otterrebbe in liquidazione giudiziale. Rilevanza: indica il criterio con cui si misura anche il trattamento del credito INPS in uno sbocco liquidatorio.
13. Tribunale di Milano, sentenza n. 902 del 21 novembre 2024. Per l’omologazione del concordato semplificato il tribunale verifica la fattibilità del piano, l’assenza di pregiudizio rispetto alla liquidazione giudiziale e l’utilità per ciascun creditore. Rilevanza: la proposta all’INPS deve offrire un’utilità specifica e misurabile.
14. Corte d’Appello di Napoli, decreto del 7 gennaio 2025. Il parere dell’esperto nel concordato semplificato è necessario ma non vincolante; il tribunale può esaminare le allegazioni sulla mancata buona fede nelle trattative. Rilevanza: la documentazione del comportamento delle parti, compreso il silenzio dell’INPS, può pesare nella valutazione finale.
Crediti dei lavoratori
15. Tribunale di Firenze, sezione lavoro, sentenza n. 834 del 12 settembre 2024. I crediti da incentivo all’esodo rientrano nel privilegio dell’art. 2751-bis n. 1 c.c. e sono esclusi dalle misure protettive; il credito derivante da una transazione generale novativa resta invece coperto. Rilevanza: in una riorganizzazione delle linee produttive, gli esodi incentivati vanno pagati e messi a piano.
Lettura d’insieme
La giurisprudenza converge su tre punti. Primo: la composizione negoziata protegge il patrimonio, non cancella il debito. Secondo: la protezione dipende da termini stretti e da un piano credibile, che deve dire come verrà trattato il creditore pubblico. Terzo: la riduzione del debito contributivo si ottiene solo in strumenti con controllo giudiziale, dove il silenzio o il dissenso dell’INPS può essere superato a condizioni precise. Il tema del DURC resta aperto, con orientamenti di merito non uniformi.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a un INPS che non partecipa alle trattative, lo Studio lavora su strumenti concreti. Nessuno di essi garantisce un risultato: ciascuno serve a costruire la tutela più solida possibile sul caso specifico.
- Ricostruiamo il debito contributivo acquisendo il certificato unico dei debiti (art. 363 CCII), l’estratto di ruolo e il cassetto previdenziale, e separiamo contributi, sanzioni civili, somme aggiuntive e quote trattenute ai lavoratori.
- Verifichiamo gli avvisi di addebito confrontando le date di notifica con i termini di opposizione e di prescrizione, e impugniamo davanti al giudice del lavoro quelli che presentano vizi.
- Predisponiamo l’istanza di composizione negoziata con la documentazione dell’art. 17 CCII e la richiesta di misure protettive mirate sulle azioni dell’agente della riscossione.
- Depositiamo il ricorso di conferma entro il giorno successivo alla pubblicazione, con l’indicazione puntuale delle azioni da sospendere e del loro impatto sulle commesse.
- Formuliamo la domanda di accertamento dei presupposti del DURC, quando il piano lo consente, sul modello accolto dal Tribunale di Milano nel gennaio 2025.
- Documentiamo il comportamento dell’INPS con PEC, richieste di dati e verbali delle convocazioni dell’esperto, per farlo valere davanti al tribunale e nella relazione finale.
- Costruiamo il piano di trattamento del credito contributivo: pagamento integrale rateizzato compatibile con i flussi, oppure transazione contributiva da inserire in uno strumento omologato.
- Prepariamo e depositiamo la proposta di transazione contributiva alla Direzione INPS competente, con l’attestazione di convenienza, calcolando il termine di novanta giorni rispetto alla scadenza delle misure.
- Chiediamo l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione, anche forzosa quando l’adesione dell’INPS è decisiva, oppure valutiamo il concordato preventivo o il concordato semplificato.
- Coordiniamo la posizione fiscale e bancaria con lo staff di commercialisti: accordo transattivo con il fisco ex art. 23, comma 2-bis, rinegoziazione con banche e società di leasing.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
In un tema come questo pesa in particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: lo Studio conosce i criteri con cui l’esperto valuta la ragionevole perseguibilità del risanamento, convoca le parti e redige la relazione finale, e prepara il fascicolo dell’impresa secondo quei criteri. La qualifica di avvocato cassazionista assicura la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: stesso difensore e stessa linea, dal ricorso per le misure protettive all’eventuale reclamo, fino all’ultimo grado se il conflitto con l’ente lo richiede.
Lo staff multidisciplinare di avvocati e commercialisti lavora sullo stesso fascicolo: i commercialisti costruiscono il piano finanziario e verificano i dati contributivi e fiscali, gli avvocati curano istanze, ricorsi, opposizioni e rapporti con l’esperto e con il tribunale.
Chiusura
In sintesi operativa. L’INPS non può firmare uno stralcio dentro la composizione negoziata, perché l’accordo transattivo dell’art. 23, comma 2-bis, CCII riguarda i tributi e non i contributi. La composizione negoziata serve allora a proteggere il patrimonio e le commesse, con un ricorso di conferma depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione, e a preparare lo sbocco giusto: pagamento integrale rateizzato oppure transazione contributiva in un accordo di ristrutturazione o in un concordato. Tutto va programmato prima della scadenza delle misure protettive, ricordando che i termini dei procedimenti del Codice corrono anche in agosto.
Lo Studio Monardo è specializzato in questa materia perché l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021 e conosce il percorso dal lato di chi lo conduce. Il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario permette di trattare insieme INPS, fisco e banche, mentre la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della difesa in ogni grado.
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