Poche discipline fiscali generano tanta confusione quanto quella delle società di comodo, oggi chiamate più spesso “società non operative”. La regola nasce con l’art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e ha un meccanismo apparentemente semplice: si confrontano i ricavi effettivi della società con dei ricavi “presunti”, calcolati applicando dei coefficienti al valore di alcuni beni del patrimonio (partecipazioni, crediti, immobili, altre immobilizzazioni). Se i ricavi reali sono inferiori a quelli presunti, il test di operatività non è superato e la società deve dichiarare almeno un reddito minimo presunto, sul quale si applica l’IRES ordinaria e una maggiorazione IRES del 10,5%. Il risultato pratico è che una società in difficoltà, magari ferma proprio perché in crisi, si ritrova a pagare imposte su un reddito che non ha mai prodotto.
È proprio in questa contraddizione che fioriscono le convinzioni sbagliate. Il commercialista di un amico dice che “non c’è niente da fare”, un forum assicura che “con la crisi la norma non si applica”, un altro imprenditore giura di aver risolto “mettendo la società in liquidazione”. Ognuna di queste frasi contiene un frammento di verità, ma presa alla lettera porta a decisioni sbagliate. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto: si perdono i termini per impugnare un avviso, si paga ciò che si poteva contestare, si trascura una via d’uscita che la legge e la giurisprudenza offrono davvero.
In questa guida mettiamo alla prova sette convinzioni molto diffuse:
- “Se non superi il test, l’imposta maggiorata è automatica e non c’è difesa.”
- “Se non hai presentato l’interpello prima, hai perso ogni possibilità.”
- “Se la società è in crisi o ha subito pignoramenti, la disciplina non si applica.”
- “Basta dimostrare di avere un’attività qualsiasi, ad esempio un contratto d’affitto d’azienda.”
- “La società di comodo perde comunque il credito IVA e la detrazione.”
- “Mettere la società in liquidazione chiude il problema.”
- “Il debito da imposta maggiorata non si può trattare negli strumenti della crisi.”
Perché lo Studio Monardo si occupa esattamente di questo intreccio? Perché il problema sta a cavallo tra due mondi. Da un lato c’è il contenzioso tributario, dove servono la difesa tecnica contro l’avviso di accertamento e la capacità di portare la questione fino in Cassazione: è la competenza dell’Avv. Giuseppe Angelo Monardo come avvocato cassazionista e come coordinatore di uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Dall’altro c’è la crisi d’impresa, dove il debito fiscale va inserito in un piano credibile: qui entra in gioco la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021, insieme a quelle di Gestore della crisi da sovraindebitamento e fiduciario di un OCC.
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Mito n. 1: “Se non superi il test, l’imposta maggiorata è automatica e non c’è difesa”
Il mito
“Il test di operatività è un calcolo matematico: se i ricavi sono sotto la soglia, paghi il reddito minimo e la maggiorazione, punto e basta.”
Perché ci credono in tanti
È comprensibile crederci. La norma è costruita su coefficienti fissi e il modello dichiarativo guida il contribuente attraverso un prospetto numerico (il quadro RS della dichiarazione dei redditi) che restituisce un risultato netto: operativa o non operativa. Molti professionisti, per prudenza, compilano il prospetto, constatano il mancato superamento e adeguano il reddito, applicando la maggiorazione. Il contribuente percepisce quindi la disciplina come un automatismo.
C’è poi un fondo di verità giurisprudenziale. La Cassazione ha affermato più volte che l’accertamento può fondarsi esclusivamente sul meccanismo presuntivo dell’art. 30: con l’ordinanza n. 31626 del 4 dicembre 2019 la Sezione tributaria ha ritenuto legittimo l’accertamento basato solo sui parametri di legge, senza necessità che l’Ufficio porti ulteriori elementi. Chi legge una massima di questo tipo senza contesto conclude che il contribuente non ha scampo.
La realtà
In realtà la norma dice qualcosa di diverso. Il meccanismo dell’art. 30 è una presunzione legale relativa, non assoluta. L’Ufficio può limitarsi ai numeri, ma il contribuente ha diritto di dimostrare che il mancato raggiungimento dei ricavi minimi dipende da “oggettive situazioni” che hanno reso impossibile conseguire i ricavi, gli incrementi di rimanenze e i proventi presunti, oppure il reddito minimo. È il cuore dei commi 4-bis e 4-ter dell’art. 30, che prevedono anche la strada dell’interpello all’Agenzia delle Entrate.
La correzione essenziale è questa: il test sposta l’onere della prova sul contribuente, ma non gli toglie la prova. La società che non supera il test non è condannata, è chiamata a spiegare perché i numeri non riflettono la realtà.
La giurisprudenza lo conferma da anni. Con l’ordinanza n. 4850 del 24 febbraio 2020 la Cassazione ha precisato che la valutazione dell’operatività imprenditoriale della società e quella sull’impossibilità oggettiva di raggiungere il reddito minimo sono presupposti indispensabili per applicare la disciplina: il giudice non può fermarsi al confronto aritmetico, deve esaminare le ragioni della non operatività quando il contribuente le allega. E con la sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024 la Corte ha annullato con rinvio le decisioni di merito proprio perché non avevano valutato adeguatamente le situazioni oggettive allegate dalla società.
La difesa, quindi, si costruisce su due livelli. Il primo è contabile: verificare che i valori inseriti nel test siano corretti (beni effettivamente posseduti, valori fiscalmente rilevanti, media del triennio, esclusione dei beni che il prospetto consente di escludere). Il secondo è sostanziale: raccogliere le prove documentali delle situazioni oggettive (contratti, corrispondenza, provvedimenti amministrativi, perizie, andamento del mercato di riferimento) che spiegano perché quei beni non hanno generato ricavi.
“Nel contenzioso sulle società non operative la partita non si gioca sul calcolo dei coefficienti, ma sulla prova delle ragioni oggettive dell’inattività: è lì che una difesa costruita fin dal primo grado, con la prospettiva di arrivare in Cassazione, fa la differenza”, osserva l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista ed Esperto Negoziatore della crisi d’impresa.
La prova
Oltre alle pronunce già citate, è significativa la lunga evoluzione sul concetto di “oggettive situazioni”. La nota di Rossella Miceli pubblicata su Giustizia Insieme (14 novembre 2022) ricostruisce il passaggio da un orientamento restrittivo, espresso da Cass. 21 ottobre 2015 n. 21358 (l’assenza di ricavi non deve dipendere da scelte dell’imprenditore), a uno più aperto, espresso da Cass. 12 febbraio 2019 n. 4019, secondo cui anche scelte imprenditoriali non virtuose o antieconomiche, se dettate da condizioni di mercato, possono rientrare tra le situazioni oggettive. Con la stessa ordinanza n. 4019/2019 la Corte ha affermato che l’istanza di interpello del contribuente che dimostri particolari condizioni di mercato deve essere accolta.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che non ci sia difesa tende a due comportamenti dannosi. Il primo è adeguarsi in dichiarazione senza valutare se esistano situazioni oggettive documentabili, pagando imposte e maggiorazione su un reddito mai prodotto, con un aggravio di cassa proprio quando la società ha meno liquidità. Il secondo, più grave, è lasciar decorrere i 60 giorni per il ricorso contro l’avviso di accertamento, rendendo definitiva una pretesa che poteva essere contestata. Per una società già in tensione finanziaria, un avviso definitivo significa iscrizione a ruolo, cartella e, in prospettiva, azioni esecutive dell’agente della riscossione.
Mito n. 2: “Se non hai presentato l’interpello prima, hai perso ogni possibilità”
Il mito
“La disapplicazione si ottiene solo con l’interpello preventivo: se non l’hai fatto entro i termini, la prova contraria non la puoi più dare.”
Perché ci credono in tanti
Questa convinzione è figlia di una regola che per anni è stata davvero diversa. Nella versione originaria dei commi 4-bis e seguenti, l’interpello disapplicativo era presentato e vissuto come la via obbligata: se la società riteneva di trovarsi in una situazione oggettiva che le impediva di raggiungere i ricavi minimi, doveva chiedere all’Agenzia la disapplicazione prima di presentare la dichiarazione. Per molti anni la mancata presentazione dell’interpello è stata contestata dagli Uffici come una preclusione, e la memoria di quel periodo sopravvive nei consigli che si scambiano gli imprenditori.
In più, l’interpello resta oggi uno strumento previsto dalla legge e citato nelle istruzioni dichiarative, e la Cassazione lo valorizza: con l’ordinanza n. 33038 del 16 dicembre 2019 la Corte ha ricordato che il comma 4-bis consente di presentare istanza di interpello quando situazioni oggettive hanno reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito. Chi sente parlare dell’interpello come strumento “previsto dalla legge” lo confonde facilmente con uno strumento “obbligatorio”.
La realtà
Vero, ma solo a metà: l’interpello è una facoltà, non una condizione per difendersi. Con la riforma degli interpelli attuata dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, l’interpello sulle società di comodo è stato ricondotto all’interpello cosiddetto “probatorio” dell’art. 11, comma 1, lettera b), dello Statuto dei diritti del contribuente (legge 212/2000), richiamato anche nella nota di Giustizia Insieme sopra ricordata. È lo strumento con cui il contribuente chiede all’Agenzia di valutare in anticipo se gli elementi probatori di cui dispone sono idonei alla disapplicazione.
Il punto che il passaparola ha perso per strada è che la mancata presentazione dell’interpello, o la sua risposta negativa, non impedisce di far valere le stesse ragioni nella fase di controllo e poi davanti al giudice tributario. La risposta all’interpello non è un atto che chiude la questione: la società può sempre dimostrare in contraddittorio con l’Ufficio, e poi in giudizio, la sussistenza delle oggettive situazioni. Nella dichiarazione dei redditi, la società che ritiene di avere una causa di disapplicazione senza aver presentato interpello lo segnala nell’apposito spazio del prospetto, assumendosi il rischio della contestazione ma conservando intatta la difesa.
Il fatto che la prova contraria possa essere data in giudizio emerge con chiarezza dalla già citata sentenza n. 30607/2024: la Cassazione ha ribadito che il contribuente può provare in giudizio le situazioni oggettive che hanno reso impossibile il raggiungimento del reddito minimo e che la valutazione delle prove spetta al giudice di merito. Nessuna preclusione legata alla fase amministrativa.
Questo non significa che l’interpello sia inutile. Al contrario, in molte situazioni di crisi conviene presentarlo: una risposta positiva mette al riparo la società e, finché le circostanze restano invariate, l’accoglimento di un precedente interpello opera come causa di disapplicazione anche per i periodi successivi (lo ricordano le istruzioni richiamate da ecnews nell’articolo di Sandro Cerato del 20 giugno 2016). Ma è una scelta strategica, da valutare in base alla forza delle prove e ai tempi.
La prova
Il quadro normativo vigente (art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994; art. 11, comma 1, lett. b, L. 212/2000 come riformato dal D.Lgs. 156/2015) e la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 33038/2019 sulla funzione dell’interpello; Cass. n. 30607/2024 sulla prova in giudizio) convergono: l’interpello è una via, non l’unica via.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa di aver perso ogni possibilità perché non ha presentato l’interpello tende a non raccogliere le prove, a non rispondere in modo argomentato agli inviti al contraddittorio dell’Ufficio e, alla fine, a non impugnare l’avviso. Ricordiamo che, per gli atti impugnabili, il contraddittorio preventivo è oggi disciplinato in via generale dall’art. 6-bis dello Statuto del contribuente, introdotto dalla riforma del 2024: è un’occasione per esporre le situazioni oggettive prima che l’avviso venga emesso. Chi rinuncia per rassegnazione regala all’Ufficio un accertamento senza opposizione.
Mito n. 3: “Se la società è in crisi o ha subito pignoramenti, la disciplina non si applica”
Il mito
“La società è in crisi, ha i beni pignorati, non può lavorare: è ovvio che non è una società di comodo e il Fisco non può pretendere nulla.”
Perché ci credono in tanti
Qui il fondo di verità è robusto. La disciplina nasce per colpire le società “scatola”, utilizzate per intestare beni personali dei soci senza una reale attività d’impresa. Una società in crisi, che ha perso clienti e liquidità, sembra l’esatto opposto di una società costituita per godere di un’agevolazione. Inoltre la legge prevede effettivamente delle cause di esclusione legate alle procedure concorsuali: l’art. 30, comma 1, esclude dalla disciplina, tra gli altri, le società sottoposte a fallimento, concordato preventivo o liquidazione coatta amministrativa, come ricorda l’approfondimento di ecnews già citato. Dopo l’entrata in vigore del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, i riferimenti al fallimento vanno letti come riferimenti alla liquidazione giudiziale (art. 349 CCII).
La realtà
La crisi economica, da sola, non esclude la disciplina; la esclude solo l’apertura delle procedure espressamente previste, mentre per tutto il resto serve la prova delle situazioni oggettive. Il mito confonde due piani: lo stato di crisi di fatto (fatturato crollato, debiti, beni aggrediti dai creditori) e l’apertura formale di una procedura concorsuale.
Il caso del pignoramento è emblematico. Con la sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024 la Cassazione ha stabilito che il pignoramento immobiliare dell’intero patrimonio aziendale non comporta la disapplicazione automatica della disciplina, perché le situazioni oggettive predeterminate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 23681 del 14 febbraio 2008 non sono estensibili per analogia. Ma ha anche chiarito che il pignoramento può costituire una causa di disapplicazione non automatica, che il contribuente può far valere in giudizio provando che ha reso oggettivamente impossibile conseguire i ricavi. La Corte ha quindi cassato con rinvio, affidando al giudice di merito la valutazione delle prove.
La lezione è precisa. Il pignoramento, il sequestro, la perdita di un contratto essenziale, un blocco amministrativo sono fatti che possono giustificare la disapplicazione, ma vanno dimostrati nel loro nesso causale con l’assenza di ricavi. Un immobile pignorato e affidato al custode non può essere locato liberamente dalla società; un capannone colpito da un provvedimento di inagibilità non può ospitare la produzione. Sono situazioni oggettive. Un immobile semplicemente sfitto perché la società non ha cercato conduttori non lo è.
E gli strumenti di regolazione della crisi diversi dalle procedure concorsuali in senso stretto? La composizione negoziata, un accordo di ristrutturazione dei debiti, un piano attestato di risanamento non compaiono nell’elenco delle cause di esclusione dell’art. 30, comma 1, nei termini letti nelle fonti consultate. Per questi strumenti occorre verificare, anno per anno, se rientrino tra le cause di disapplicazione individuate dai provvedimenti dell’Agenzia, e in mancanza la strada resta quella della prova delle oggettive situazioni, eventualmente tramite interpello. L’apertura della composizione negoziata, con il suo piano di risanamento e la relazione dell’esperto, è però una fonte di prova preziosa: documenta lo stato di crisi, le cause e le iniziative intraprese.
La prova
Cass. n. 30607/2024 (pignoramento non è causa automatica, ma può essere causa non automatica da provare); provvedimento AdE n. 23681/2008 (elenco tassativo delle situazioni predeterminate); art. 30, comma 1, L. 724/1994 (esclusione per le procedure concorsuali); art. 349 CCII (lettura dei riferimenti al fallimento come liquidazione giudiziale).
Cosa rischia chi ci crede
Chi si convince che la crisi lo esoneri omette di compilare correttamente il prospetto, non indica alcuna causa di disapplicazione e non raccoglie le prove. Quando arriva l’avviso, magari anni dopo, la documentazione utile (verbali del custode, corrispondenza con i creditori, atti della procedura esecutiva) è dispersa, e la prova diventa difficile. Il rischio aggiuntivo, per una società già in crisi, è che il debito fiscale da accertamento si sommi agli altri debiti in un momento in cui le risorse per un piano di risanamento sono già scarse.
Mito n. 4: “Basta dimostrare un’attività qualsiasi, ad esempio un contratto di affitto d’azienda”
Il mito
“Se la società ha dato in affitto l’azienda o ha un contratto in corso, è operativa per definizione: il test non conta.”
Perché ci credono in tanti
La parola “operatività” fa pensare a un giudizio qualitativo: la società fa qualcosa o non fa nulla? Se esiste un contratto, se arrivano dei canoni, se c’è un’attività formale, l’imprenditore conclude che la società non è “di comodo”. C’è anche un frammento di verità: l’esistenza di un’attività reale e l’effettivo esercizio di un’impresa sono elementi che il giudice valuta e che, ai fini IVA, sono diventati decisivi (lo vedremo nel mito n. 5).
La realtà
Ai fini delle imposte dirette conta il confronto tra ricavi effettivi e ricavi presunti, e un contratto con un corrispettivo incongruo non basta a superarlo. Con la sentenza n. 3396 del 16 febbraio 2026 la Cassazione ha ribadito che un contratto di affitto d’azienda con canone incongruo non basta, da solo, a superare il test di operatività dell’art. 30.
La logica è coerente con la funzione antielusiva della norma. Se la società concede in affitto l’azienda o loca un immobile a un canone molto inferiore ai valori di mercato, magari a una società riconducibile agli stessi soci, i ricavi effettivi restano bassi per una scelta interna, non per una situazione oggettiva. Il contratto non spiega l’assenza di ricavi: anzi, ne è la causa.
Diverso è il caso in cui il canone sia allineato al mercato ma comunque inferiore ai ricavi presunti, perché il mercato di riferimento è depresso. Qui la prova contraria si fonda sull’andamento del mercato (perizie, quotazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare, tentativi documentati di locazione a condizioni migliori). È la stessa logica che ha portato la Cassazione, con l’ordinanza n. 4019/2019, ad affermare che l’interpello va accolto se il contribuente dimostra particolari condizioni di mercato.
La stessa attenzione al comportamento della società emerge dall’ordinanza n. 15258 del 2025, commentata da Eutekne il 10 giugno 2025: in quel caso la società lamentava il mancato collaudo del fabbricato in cui avrebbe dovuto svolgere l’attività, ma la Corte ha escluso un impedimento oggettivo e ha ricondotto l’inattività a una condotta della stessa società. Non basta indicare un ostacolo: bisogna dimostrare che non dipendeva dalla volontà della società e che la società ha fatto quanto poteva per superarlo.
Un’ipotesi in cui una situazione di fatto “esterna” è stata invece valorizzata riguarda le holding. Con l’ordinanza n. 8034 del 23 marzo 2021 la Cassazione ha riconosciuto che, per le società che detengono partecipazioni, la mancata distribuzione di dividendi da parte della partecipata costituisce una situazione oggettiva non imputabile al contribuente, che impedisce di conseguire ricavi. Anche qui, però, il punto è la non imputabilità: se la holding controlla la partecipata e decide essa stessa di non distribuire, il ragionamento cambia.
La prova
Cass. n. 3396/2026; Cass. n. 15258/2025; Cass. n. 8034/2021; Cass. n. 4019/2019.
Cosa rischia chi ci crede
Chi si affida al contratto come “scudo” non compila correttamente il prospetto, non adegua il reddito e non prepara alcuna prova sulle ragioni del basso canone. Quando l’Ufficio contesta, la difesa si riduce a sostenere che “c’era un contratto”, argomento che la Cassazione ha già respinto. Il risultato è la ripresa a tassazione del reddito minimo con IRES, maggiorazione, sanzioni e interessi, spesso su più annualità, perché il contratto produce lo stesso effetto ogni anno.
Mito n. 5: “La società di comodo perde comunque il credito IVA e la detrazione”
Il mito
“Se la società non supera il test, il credito IVA è perso: non si può rimborsare, non si può compensare, non si può cedere, e dopo tre anni sparisce.”
Perché ci credono in tanti
Perché per molti anni è stato esattamente così, almeno sulla carta. L’art. 30, comma 4, della legge 724/1994 prevede che, per le società non operative, l’eccedenza di credito IVA non sia ammessa a rimborso né possa essere compensata o ceduta, e che, se la società non effettua operazioni rilevanti ai fini IVA non inferiori all’importo che risulta dal test per tre periodi d’imposta consecutivi, l’eccedenza non sia più riportabile. Le istruzioni dei modelli dichiarativi hanno a lungo contenuto avvertenze esplicite in questo senso, e gli Uffici hanno disconosciuto detrazioni sulla base del solo mancato superamento del test.
La realtà
Il quadro è cambiato in modo profondo a partire dal 2024: le limitazioni IVA fondate solo sui parametri numerici dell’art. 30 sono state ritenute incompatibili con il diritto dell’Unione europea, e oggi conta l’esercizio effettivo di un’attività economica.
Il percorso è iniziato con l’ordinanza di rinvio pregiudiziale della Cassazione n. 16091 del 2022, con cui la Sezione tributaria ha dubitato della compatibilità del regime delle società di comodo con la direttiva IVA, in particolare del test di operatività e delle limitazioni alla prova contraria. La Corte di Giustizia dell’Unione europea ha risposto con la sentenza del 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio Aziende Agricole. La Cassazione ha poi recepito l’indicazione: secondo la sintesi pubblicata da Informazione Fiscale il 21 settembre 2024, con la sentenza n. 24442 del 2024 la Corte ha ritenuto la previsione dell’art. 30 che fa perdere il diritto alla detrazione in base alle soglie di ricavi incompatibile con l’art. 167 della direttiva IVA: ai fini IVA rileva soltanto se il soggetto abbia esercitato effettivamente un’attività economica nel periodo d’imposta.
Il principio si è consolidato. Con le ordinanze n. 4151 e n. 4157 del 18 febbraio 2025 la Cassazione ha ribadito che il diritto alla detrazione IVA non può essere limitato in base a una presunzione automatica derivante dal mancato superamento del test. E nell’ordinanza n. 15227 del 2025, commentata da Eutekne il 10 giugno 2025, la Corte ha confermato l’illegittimità del disconoscimento della detrazione fondato solo sui parametri numerici, in linea con la sentenza Feudi di San Gregorio.
Il recepimento è arrivato anche sul piano pratico. Secondo la ricostruzione di ecnews sulle novità del modello IVA 2026, approvato con provvedimento del 15 gennaio 2026 per il periodo d’imposta 2025, è stata eliminata nel quadro VX la parte di attestazione dell’operatività delle società e, nelle istruzioni del rigo VX5, l’avvertenza sul divieto di compensazione e sulla perdita definitiva del credito per le società di comodo; è stato soppresso anche il rigo VW21 sulle eccedenze di credito trasferite dalle società di comodo del gruppo. Le modifiche sono presentate come recepimento della giurisprudenza europea.
Attenzione però a non trasformare la correzione in un nuovo mito. La sentenza europea non dice che le società di comodo hanno sempre diritto alla detrazione: dice che il diritto non può essere negato sulla base di una presunzione automatica. Se la società non esercita alcuna attività economica, ad esempio perché si limita a detenere beni a uso dei soci senza alcuna operazione imponibile, l’Ufficio può contestare la detrazione dimostrando l’assenza di un’attività economica effettiva. E la nuova impostazione riguarda l’IVA: non tocca il reddito minimo e la maggiorazione IRES, che restano disciplinati dall’art. 30.
La prova
CGUE 7 marzo 2024, C-341/22; Cass. n. 16091/2022 (rinvio pregiudiziale); Cass. n. 24442/2024; Cass. n. 4151 e n. 4157 del 18 febbraio 2025; Cass. n. 15227/2025; modello IVA 2026 e relative istruzioni.
Cosa rischia chi ci crede
Chi è convinto che il credito IVA sia perso rinuncia a chiederne il rimborso o a utilizzarlo in compensazione, lasciando immobilizzata una risorsa che, per una società in crisi, può fare la differenza nel pagamento dei fornitori strategici o nella copertura di un piano di risanamento. E se ha già subito un diniego di rimborso o un recupero della detrazione fondato solo sul test, rischia di non impugnarlo quando la giurisprudenza gli darebbe argomenti molto solidi.
Mito n. 6: “Mettere la società in liquidazione chiude il problema”
Il mito
“Basta deliberare lo scioglimento e la messa in liquidazione: una società in liquidazione non è più tenuta al test di operatività.”
Perché ci credono in tanti
Perché la liquidazione sembra la dichiarazione ufficiale che la società ha smesso di operare: se l’obiettivo non è più produrre ricavi ma vendere i beni e pagare i debiti, pare illogico chiedere ricavi minimi. Inoltre esiste un fondo di verità normativo: il provvedimento dell’Agenzia del 14 febbraio 2008 contempla una causa di disapplicazione automatica per le società in liquidazione, con effetti temporalmente limitati e a determinate condizioni, come ricorda il commento di Eutekne sull’ordinanza n. 15227/2025, che richiama anche la circolare dell’Agenzia del 2 febbraio 2007, n. 5.
La realtà
La liquidazione non è un’esenzione automatica e permanente: conta come viene condotta. La causa di disapplicazione automatica prevista per le società in liquidazione ha un perimetro temporale definito; al di fuori di quel perimetro, la società in liquidazione deve dimostrare che la mancanza di ricavi dipende dalla fase liquidatoria condotta con diligenza, non da un’inerzia volontaria.
L’ordinanza n. 15227 del 2025 lo mostra in positivo. La Corte ha dato ragione alla società perché la non operatività era stata riscontrata durante una liquidazione ritenuta condotta in modo diligente e in tempi ragionevoli; la decisione valorizza la reale volontà di realizzare il patrimonio, verificata anche guardando a ritroso alle alienazioni effettivamente compiute (un immobile e una partecipazione venduti negli anni successivi). Il principio è espresso come presenza di adeguate iniziative volte al realizzo del patrimonio aziendale.
Il rovescio della medaglia è evidente. Una liquidazione aperta e lasciata ferma per anni, con l’immobile mai messo in vendita e i soci che continuano a utilizzarlo, non protegge nulla. Anzi, può essere letta come conferma della natura “di comodo” della società.
Va anche distinta la liquidazione volontaria (civilistica) dalla liquidazione giudiziale del Codice della crisi: quest’ultima è una procedura concorsuale e, come visto nel mito n. 3, rientra nelle cause di esclusione dell’art. 30, comma 1 (letto alla luce dell’art. 349 CCII). Per una società in crisi la scelta tra liquidazione volontaria, strumenti di regolazione della crisi e procedure concorsuali non va fatta pensando solo all’art. 30, ma l’impatto fiscale è uno dei fattori da mettere sul tavolo.
La prova
Cass. n. 15227/2025 (liquidazione diligente, esito favorevole); provvedimento AdE n. 23681/2008 (causa di disapplicazione con effetto temporalmente limitato); circolare AdE n. 5/2007; art. 30, comma 1, L. 724/1994.
Cosa rischia chi ci crede
Chi apre la liquidazione e poi si ferma accumula annualità a rischio: il reddito minimo e la maggiorazione IRES possono essere contestati per ogni anno di inerzia, con sanzioni e interessi. Nel frattempo il liquidatore, che risponde personalmente in alcuni casi per le imposte non pagate con le attività della liquidazione (art. 36 del D.P.R. 602/1973), si trova esposto a responsabilità che una gestione documentata avrebbe potuto evitare.
Mito n. 7: “Il debito da imposta maggiorata non si può trattare negli strumenti della crisi”
Il mito
“L’IRES maggiorata della società di comodo è un debito ‘sanzionatorio’: il Fisco non lo stralcia, non lo rateizza, non lo inserisce in nessun accordo.”
Perché ci credono in tanti
La maggiorazione viene percepita come una punizione, e l’idea comune è che le punizioni non si negoziano. Inoltre, per anni la transazione fiscale è stata vista come uno strumento eccezionale, difficile da ottenere, riservato alle grandi imprese. Un imprenditore con una piccola società immobiliare ferma pensa di non avere accesso a nulla.
La realtà
L’imposta derivante dal reddito minimo, compresa la maggiorazione, è un debito tributario come gli altri: una volta accertato e iscritto a ruolo può essere rateizzato e può essere inserito negli strumenti di regolazione della crisi che consentono di trattare i crediti tributari.
La maggiorazione del 10,5% si applica sul reddito minimo presunto oppure, se maggiore, sul reddito dichiarato, ed è versata separatamente dall’IRES ordinaria, con propri codici tributo (come ricordava ecnews nell’approfondimento del 29 giugno 2015 sul quadro RQ). Ma resta un’imposta: non è una sanzione amministrativa. Le sanzioni per l’eventuale infedele dichiarazione si aggiungono, con la disciplina riformata dal D.Lgs. 87/2024.
Sul piano della riscossione, il debito iscritto a ruolo può essere dilazionato secondo l’art. 19 del D.P.R. 602/1973, nella versione riformata dal D.Lgs. 110/2024, che ha ampliato il numero massimo di rate in modo progressivo negli anni. Sul piano della crisi d’impresa, i crediti tributari possono essere oggetto di transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione (art. 63 CCII) e nel concordato preventivo (art. 88 CCII); per le imprese minori il debito fiscale può essere inserito nel concordato minore (artt. 74 e seguenti CCII); il correttivo D.Lgs. 136/2024 ha inoltre introdotto la possibilità di una transazione sui debiti tributari anche nell’ambito della composizione negoziata, a condizioni specifiche. In ciascuno di questi strumenti il trattamento proposto al Fisco deve essere almeno pari a quello che otterrebbe dall’alternativa liquidatoria, secondo le regole proprie di ciascuna procedura.
Prima ancora, il debito può essere ridotto nella fase di accertamento: con l’accertamento con adesione la società può definire la pretesa con sanzioni ridotte, e in quella sede può far valere le situazioni oggettive per ottenere una riduzione dell’imponibile. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il debito si affronta prima contestandolo, poi riducendolo, infine trattandolo: tre fasi diverse, ciascuna con i suoi strumenti.
La prova
Art. 30, comma 3, L. 724/1994 (reddito minimo); disciplina della maggiorazione IRES per le società di comodo; artt. 63, 88 e 74 ss. CCII; art. 19 D.P.R. 602/1973 come modificato dal D.Lgs. 110/2024. Anche la Cassazione, con la sentenza n. 41840 del 29 dicembre 2021, ha posto un limite alla riscossione “rapida”: la cartella emessa con il controllo automatizzato dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/1973 è ammessa solo se fondata su un controllo cartolare, e quindi non può essere emessa sulla base dell’importo indicato dal contribuente come risultato del test di operatività. Serve un vero atto di accertamento, impugnabile nel merito.
Cosa rischia chi ci crede
Chi pensa che il debito sia “intrattabile” tende a escluderlo dal piano di risanamento, sottovalutando un passivo che riemergerà come cartella e poi come azione esecutiva, o, all’opposto, rinuncia a qualsiasi strumento di regolazione della crisi credendo che il Fisco non accetterà mai. Così una crisi gestibile rischia di diventare un’insolvenza.
Il mito alla prova dei numeri
Le tre ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con dati di fantasia, per mostrare cosa accade a chi agisce credendo a uno dei miti. I coefficienti utilizzati sono quelli dell’art. 30 della legge 724/1994 per gli immobili e le partecipazioni; l’aliquota IRES ordinaria è il 24% e la maggiorazione il 10,5%, per un carico complessivo del 34,5% sul reddito minimo.
Ipotesi A: la società immobiliare convinta che “la crisi esonera” (mito n. 3)
Società a responsabilità limitata, proprietaria di un complesso di uffici. Valore medio degli immobili nel triennio rilevante ai fini del test: 1.284.600 €. Ricavi presunti con il coefficiente del 6%: 77.076 €. Ricavi effettivi dell’anno: 41.350 €, perché due dei tre conduttori hanno lasciato i locali e l’immobile principale è stato pignorato da una banca, con nomina del custode. La società dichiara una perdita e non indica alcuna causa di disapplicazione: “siamo in crisi, è evidente”.
Reddito minimo con il coefficiente del 4,75%: 61.018,50 €. IRES al 24%: 14.644,44 €. Maggiorazione al 10,5%: 6.406,94 €. Totale imposte sul reddito minimo: 21.051,38 €, oltre sanzioni e interessi.
L’avviso di accertamento viene notificato il 16 settembre 2026. Il termine di 60 giorni per il ricorso scadrebbe il 15 novembre 2026, che è domenica, e quindi slitta a lunedì 16 novembre 2026. Se la società non reagisce, l’avviso diventa definitivo. Se invece si attiva, può presentare istanza di accertamento con adesione, che sospende il termine per ricorrere per 90 giorni, e in quella sede documentare il pignoramento, la custodia giudiziaria e la ricerca di nuovi conduttori. Alla luce di Cass. n. 30607/2024 il pignoramento non è causa automatica, ma è una situazione oggettiva che può essere provata: la differenza tra le due strade è tra pagare oltre 21.000 € di imposte su un reddito mai prodotto e avere una concreta possibilità di farle ridurre o annullare.
Ipotesi B: la holding convinta che “senza interpello non c’è difesa” (mito n. 2)
Holding che detiene partecipazioni per un valore medio di 736.250 €. Ricavi presunti con il coefficiente del 2%: 14.725 €. La partecipata, che la holding non controlla, non distribuisce dividendi da tre anni per decisione dell’assemblea di maggioranza. La holding non ha presentato interpello e, convinta di aver perso ogni possibilità, adegua il reddito al minimo: 1,5% di 736.250 € = 11.043,75 €, con imposte complessive al 34,5% pari a 3.810,09 € l’anno.
In realtà la mancata distribuzione dei dividendi da parte di una partecipata non controllata è proprio la situazione oggettiva riconosciuta da Cass. n. 8034/2021. La società avrebbe potuto indicare la causa di disapplicazione in dichiarazione e difenderla in caso di contestazione. Se, per ipotesi, ricevesse un avviso su un’annualità in cui non ha adeguato il reddito, notificato il 10 luglio 2026, il termine per il ricorso nel processo tributario terrebbe conto della sospensione feriale dal 1° al 31 agosto prevista dalla legge 742/1969: corrono 21 giorni a luglio, il conteggio si ferma ad agosto e riprende il 1° settembre, con scadenza venerdì 9 ottobre 2026.
Ipotesi C: la società convinta che “il credito IVA è perso” (mito n. 5)
Società commerciale con un’eccedenza di credito IVA di 18.730 €, maturata per acquisti di beni strumentali destinati a un’attività ripresa in modo ridotto. Non supera il test di operatività e, convinta di aver perso il credito, non lo utilizza e lo lascia scadere nel riporto. In realtà, dopo CGUE C-341/22 e Cass. n. 24442/2024, n. 4151/2025 e n. 4157/2025, il diritto alla detrazione dipende dall’esercizio effettivo di un’attività economica, non dalle soglie del test; e il modello IVA 2026 non contiene più l’avvertenza sulla perdita definitiva del credito per le società di comodo. Se la società esercita realmente l’attività, quei 18.730 € sono una risorsa da utilizzare, con la documentazione pronta a dimostrare l’effettività dell’attività in caso di controllo.
Nota sui termini. Nel processo tributario vale la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto (legge 742/1969). Nei procedimenti disciplinati dal Codice della crisi d’impresa, invece, l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale: se la società ha avviato, ad esempio, un procedimento per misure protettive o un concordato, quei termini corrono anche in agosto.
Il fondo di verità
Ogni mito che abbiamo esaminato è nato da un frammento vero. Rimetterli al loro posto aiuta a capire come funziona davvero la disciplina.
È vero che il test è un calcolo automatico: i coefficienti sono fissi e l’Ufficio può fondare l’accertamento solo su di essi (Cass. n. 31626/2019). Ma l’automatismo riguarda l’onere della prova, non l’esito: la società può sempre dimostrare le situazioni oggettive (Cass. n. 4850/2020, n. 30607/2024).
È vero che l’interpello è previsto dalla legge (art. 30, comma 4-bis; Cass. n. 33038/2019) e che la sua risposta positiva protegge anche per gli anni successivi a circostanze invariate. Ma oggi è uno strumento probatorio facoltativo, non una condizione di ammissibilità della difesa.
È vero che le procedure concorsuali escludono la disciplina: l’art. 30, comma 1, esclude le società sottoposte a fallimento (oggi liquidazione giudiziale), concordato preventivo o liquidazione coatta. Ma la crisi di fatto, il pignoramento o il sequestro sono cause di disapplicazione solo se provate (Cass. n. 30607/2024).
È vero che l’effettiva attività conta: ai fini IVA è diventata il criterio decisivo. Ma per le imposte dirette un contratto con canone incongruo non basta a superare il test (Cass. n. 3396/2026), e un ostacolo imputabile alla società non giustifica la disapplicazione (Cass. n. 15258/2025).
È vero che la liquidazione può proteggere: esiste una causa di disapplicazione automatica con effetto temporale limitato e la Cassazione ha dato ragione alla società che ha liquidato con diligenza (Cass. n. 15227/2025). Ma una liquidazione inerte non protegge.
È vero che il credito IVA delle società di comodo era soggetto a limitazioni severe (art. 30, comma 4). Ma oggi quelle limitazioni, se fondate solo sui numeri del test, non reggono al vaglio del diritto europeo (CGUE C-341/22).
È vero, infine, che la maggiorazione IRES è un carico pesante: porta il prelievo al 34,5% sul reddito minimo. Ma è un’imposta, contestabile nel merito, riducibile in adesione, rateizzabile in riscossione e trattabile negli strumenti della crisi che ammettono la transazione sui debiti tributari.
Ricomposti nel quadro corretto, questi frammenti dicono una cosa sola: la disciplina delle società di comodo è severa, ma non è cieca, e lascia spazio a una difesa fondata sui fatti.
Mito vs realtà in tabella
La tabella seguente riassume, una riga per mito, la credenza diffusa e come stanno davvero le cose secondo la legge vigente a ottobre 2026 e la giurisprudenza più recente. È uno strumento di orientamento rapido: ogni riga rinvia alla sezione dedicata, dove sono indicate le condizioni e le eccezioni che una tabella non può contenere.
| Il mito | Come stanno le cose |
|---|---|
| Se non superi il test, l’imposta maggiorata è automatica e non c’è difesa | Il test fonda una presunzione relativa: la società può provare le oggettive situazioni che hanno impedito i ricavi (Cass. 4850/2020; 30607/2024) |
| Senza interpello preventivo hai perso ogni possibilità | L’interpello è probatorio e facoltativo; la prova contraria si può dare in contraddittorio e in giudizio (art. 30 c. 4-bis; Cass. 30607/2024) |
| Crisi e pignoramenti escludono la disciplina | Escludono solo le procedure concorsuali indicate dall’art. 30 c. 1; il pignoramento è causa non automatica, da provare (Cass. 30607/2024) |
| Basta un contratto di affitto d’azienda | Un canone incongruo non supera il test; serve la prova che l’assenza di ricavi non dipende dalla società (Cass. 3396/2026; 15258/2025) |
| Il credito IVA è comunque perso | La detrazione non può essere negata per il solo mancato superamento del test (CGUE C-341/22; Cass. 24442/2024; 4151 e 4157/2025) |
| La liquidazione chiude il problema | Protegge solo nei limiti della causa automatica o se condotta con diligenza e iniziative di realizzo (Cass. 15227/2025) |
| L’imposta maggiorata non si tratta nella crisi | È un debito tributario: adesione, rateizzazione e transazione fiscale negli strumenti del CCII che la prevedono |
Le domande di verifica
Quindi è vero che la maggiorazione IRES del 10,5% si applica a tutte le società non operative?
No, non a tutte. La maggiorazione riguarda i soggetti IRES. Per le società di persone non operative il reddito minimo viene imputato per trasparenza ai soci; la maggiorazione si applica alle società di capitali, anche per il reddito che ricevono per trasparenza da società di persone di comodo, secondo le regole ricostruite nell’approfondimento di ecnews sul quadro RQ. Vanno inoltre verificate le cause di esclusione dell’art. 30, comma 1, e le cause di disapplicazione automatica.
Quindi è vero che, se ho ricevuto una cartella direttamente sulla base del prospetto, devo pagare?
Dipende, ma spesso no. Con la sentenza n. 41840/2021 la Cassazione ha stabilito che la cartella da controllo automatizzato è ammessa solo per un controllo cartolare e non può essere emessa sull’importo indicato come risultato del test. Se la pretesa si fonda sul solo test, serve un avviso di accertamento motivato. La cartella va esaminata subito, perché anche la cartella ha i suoi termini di impugnazione.
Quindi è vero che la composizione negoziata mi protegge dall’accertamento?
No, non dall’accertamento. La composizione negoziata e le misure protettive incidono sulle azioni esecutive e cautelari dei creditori, secondo le regole del Codice della crisi, ma non impediscono all’Agenzia di notificare un avviso di accertamento, né sospendono i termini per impugnarlo davanti al giudice tributario. Il ricorso va comunque proposto entro 60 giorni, tenendo conto della sospensione feriale del processo tributario dal 1° al 31 agosto. Diversamente, i termini dei procedimenti disciplinati dal CCII corrono anche in agosto (art. 9, comma 1, CCII).
Quindi è vero che una holding che non riceve dividendi è salva?
Dipende. Se la partecipata non è controllata e la mancata distribuzione deriva da decisioni che la holding non può determinare, la Cassazione (n. 8034/2021) l’ha riconosciuta come situazione oggettiva. Se invece la holding controlla la partecipata e sceglie di non distribuire, la mancanza di ricavi dipende da una sua scelta e la prova contraria è molto più difficile.
Quindi è vero che dopo la sentenza europea la disciplina delle società di comodo è stata abrogata?
No. La sentenza CGUE C-341/22 riguarda l’IVA. Il reddito minimo presunto e la maggiorazione IRES restano disciplinati dall’art. 30 della legge 724/1994 e dalle norme sulla maggiorazione. Cambia la gestione del credito IVA e della detrazione, non l’obbligo di misurarsi con il test ai fini delle imposte dirette.
Le sentenze che smontano i miti
Di seguito i riferimenti giurisprudenziali utilizzati in questa guida, ciascuno collegato al mito che smentisce o ridimensiona. I principi sono riformulati in parole nostre; per alcune pronunce abbiamo potuto leggere solo una sintesi pubblicata da riviste specializzate, e lo indichiamo.
1. Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 3396 del 16 febbraio 2026 (sintesi Diritto Bancario). Un contratto di affitto d’azienda con canone incongruo non è sufficiente, di per sé, a superare il test di operatività. Smentisce il mito n. 4: la sola esistenza di un contratto non rende la società operativa ai fini dell’art. 30.
2. Cass. civ., Sez. V, ordinanze n. 4151 e n. 4157 del 18 febbraio 2025 (sintesi Diritto Bancario). Il diritto alla detrazione IVA non può essere compresso da una presunzione automatica legata al mancato superamento del test. Smentisce il mito n. 5 e conferma l’allineamento della Cassazione alla giurisprudenza europea.
3. Cass. civ., ordinanza n. 15227 del 2025 (commento Eutekne del 10 giugno 2025). La non operatività riscontrata durante una liquidazione condotta con diligenza e in tempi ragionevoli, con iniziative concrete di realizzo del patrimonio, giustifica la disapplicazione; illegittimo il disconoscimento della detrazione IVA fondato solo sui parametri numerici. Ridimensiona il mito n. 6 e conferma la correzione del mito n. 5.
4. Cass. civ., ordinanza n. 15258 del 2025 (commento Eutekne del 10 giugno 2025). Il mancato collaudo del fabbricato destinato all’attività non è stato ritenuto un impedimento oggettivo, perché riconducibile alla condotta della società. Ridimensiona il mito n. 4: l’ostacolo deve essere non imputabile.
5. Cass. civ., sentenza n. 30607 del 28 novembre 2024 (commento ItaliaOggi del 2 dicembre 2024). Il pignoramento immobiliare dell’intero patrimonio non determina la disapplicazione automatica, ma può essere una causa di disapplicazione non automatica da provare in giudizio; le situazioni del provvedimento del 2008 non si estendono per analogia. Smentisce i miti n. 1, n. 2 e n. 3.
6. Corte di Giustizia UE, sentenza 7 marzo 2024, causa C-341/22, Feudi di San Gregorio (richiamata da Informazione Fiscale ed Eutekne). Il diritto alla detrazione IVA non può essere negato sulla base di soglie presuntive di ricavi: conta l’esercizio effettivo di un’attività economica. Smentisce il mito n. 5.
7. Cass. civ., sentenza n. 24442 del 2024 (sintesi Informazione Fiscale del 21 settembre 2024). La previsione dell’art. 30 che fa perdere la detrazione IVA per il mancato raggiungimento delle soglie è incompatibile con l’art. 167 della direttiva IVA. Smentisce il mito n. 5.
8. Cass. civ., ordinanza n. 16091 del 2022 (nota Giustizia Insieme del 14 novembre 2022). Rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia sulla compatibilità del regime delle società di comodo con la direttiva IVA. Spiega l’origine del cambiamento che ha superato il mito n. 5.
9. Cass. civ., Sez. V, sentenza n. 41840 del 29 dicembre 2021 (sintesi Diritto Bancario). La cartella da controllo automatizzato ex art. 36-bis D.P.R. 600/1973 presuppone un controllo cartolare e non può fondarsi sull’importo risultante dal test indicato dal contribuente. Ridimensiona i miti n. 1 e n. 7: anche la riscossione ha regole che il contribuente può far valere.
10. Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 8034 del 23 marzo 2021 (sintesi Diritto Bancario). Per le holding, la mancata distribuzione di dividendi da parte della partecipata è una situazione oggettiva non imputabile che impedisce di conseguire ricavi. Smentisce il mito n. 1 e illustra il tipo di prova che funziona.
11. Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 4850 del 24 febbraio 2020 (sintesi Diritto Bancario). La valutazione dell’operatività effettiva e dell’impossibilità oggettiva di raggiungere il reddito minimo sono presupposti indispensabili per applicare la disciplina. Smentisce il mito n. 1.
12. Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 33038 del 16 dicembre 2019 (sintesi Diritto Bancario). Il comma 4-bis dell’art. 30 consente l’interpello in presenza di situazioni oggettive. Spiega il fondo di verità del mito n. 2, senza trasformare l’interpello in un obbligo.
13. Cass. civ., Sez. V, ordinanza n. 31626 del 4 dicembre 2019 (sintesi Diritto Bancario). L’accertamento può fondarsi esclusivamente sul meccanismo presuntivo dell’art. 30. È il fondo di verità del mito n. 1: l’Ufficio può limitarsi ai numeri, ed è per questo che la prova contraria va preparata con cura.
14. Cass. civ., Sez. VI, ordinanza n. 4019 del 12 febbraio 2019 (sintesi Diritto Bancario e nota Giustizia Insieme). Anche scelte imprenditoriali dettate da particolari condizioni di mercato possono integrare le oggettive situazioni; l’interpello di chi dimostra tali condizioni va accolto. Supporta la correzione dei miti n. 1 e n. 4, e segna il superamento dell’orientamento più restrittivo espresso da Cass. n. 21358 del 21 ottobre 2015.
Cosa può fare lo Studio Monardo
Davanti a una società non operativa in crisi, il nostro lavoro parte da un principio semplice: separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, e costruiamo la difesa sui fatti documentabili. In concreto, con lo staff di avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo, lo Studio:
- Ricalcoliamo il test di operatività voce per voce: verifichiamo i valori dei beni, la media del triennio, i beni da escludere e i coefficienti applicati, perché un errore nel prospetto può bastare a ribaltare l’esito.
- Verifichiamo le cause di esclusione e di disapplicazione automatica, comprese quelle legate a procedure concorsuali e liquidazione, controllando se e per quali annualità operano.
- Accertiamo e documentiamo le oggettive situazioni: raccogliamo pignoramenti, verbali del custode, provvedimenti amministrativi, perizie di mercato, corrispondenza con conduttori e acquirenti, delibere delle partecipate.
- Valutiamo se presentare l’interpello probatorio e, se conviene, lo redigiamo con l’apparato probatorio completo, oppure impostiamo la difesa direttamente in dichiarazione e in contraddittorio.
- Gestiamo il contraddittorio preventivo con l’Ufficio, depositando memorie che espongono le situazioni oggettive prima che l’avviso venga emesso.
- Valutiamo l’accertamento con adesione come sede per ridurre l’imponibile e le sanzioni, calcolando l’effetto della sospensione dei termini.
- Contestiamo l’avviso davanti alla Corte di giustizia tributaria, con ricorso entro i termini (tenendo conto della sospensione feriale 1-31 agosto), e seguiamo l’appello e il ricorso per cassazione.
- Recuperiamo il credito IVA e contestiamo i dinieghi di rimborso o i recuperi della detrazione fondati solo sul test, alla luce di CGUE C-341/22 e della giurisprudenza di legittimità successiva.
- Verifichiamo cartelle e atti della riscossione, contestando quelle emesse senza un controllo cartolare legittimo e valutando la rateizzazione secondo le regole vigenti.
- Inseriamo il debito fiscale nel percorso di risanamento: valutiamo composizione negoziata, accordi di ristrutturazione, concordato preventivo o concordato minore con transazione sui debiti tributari, e costruiamo il piano con i commercialisti dello staff.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
Per una società di comodo in crisi pesa in modo particolare la qualifica di Esperto Negoziatore della crisi d’impresa: conoscere dall’interno il percorso della composizione negoziata consente di valutare se e come il debito da reddito minimo e maggiorazione possa essere gestito in un piano di risanamento, senza separare la difesa tributaria dalla strategia sulla crisi. Accanto a questa, la qualifica di avvocato cassazionista garantisce continuità di strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione: la stessa linea difensiva, impostata già nel contraddittorio con l’Ufficio, viene portata avanti in primo grado, in appello e, se necessario, davanti alla Suprema Corte, che in questa materia ha spesso l’ultima parola. Il lavoro congiunto di avvocati e commercialisti permette di tenere insieme i numeri del test e la prova dei fatti.
Chiusura
La disciplina delle società di comodo è uno dei terreni in cui il passaparola fa più danni: trasforma una presunzione relativa in una condanna, uno strumento facoltativo in un obbligo, una causa di esclusione limitata in un’esenzione generale. L’informazione corretta è la prima difesa: sapere che la prova contraria esiste, che il credito IVA non si perde per i soli numeri, che la crisi va documentata e che il debito fiscale si può trattare cambia completamente le scelte della società.
Lo Studio Monardo segue questi casi perché si trovano esattamente nell’incrocio delle competenze certificate dell’Avvocato: la difesa tributaria fino in Cassazione, come avvocato cassazionista alla guida di uno staff multidisciplinare in diritto tributario, e la gestione della crisi d’impresa, come Esperto Negoziatore ai sensi del D.L. 118/2021. È questa combinazione che consente di affrontare insieme l’avviso di accertamento e il piano di risanamento.
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