L’esdebitazione È Possibile Anche Per Chi Ha Debiti Solo Con Lo Stato?

Chi ha debiti soltanto con l’Agenzia delle Entrate, con l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, con l’INPS, con l’INAIL o con il proprio Comune si sente dire quasi sempre la stessa cosa: “con lo Stato non si tratta, il Fisco non perdona”. È una frase che si sente al bar, nei gruppi online, a volte persino da professionisti che si occupano d’altro. Ed è comprensibile che circoli: per decenni i debiti tributari sono stati davvero difficili da toccare, e l’Erario gode ancora oggi di tutele che le banche non hanno, come i privilegi, la riscossione coattiva diretta, le sanzioni che si sommano anno dopo anno.

Il problema è che quella frase, presa alla lettera, è sbagliata. E chi la prende alla lettera di solito fa una di due cose: smette di cercare una soluzione e lascia che cartelle, fermi e pignoramenti facciano il loro corso, oppure insegue la prima rateazione disponibile anche quando non potrà mai sostenerla. Agire sulla base di una convinzione sbagliata è spesso peggio che non agire affatto, perché si perdono anni, si accumulano interessi e si bruciano strumenti che avrebbero funzionato.

In questo articolo mettiamo alla prova, una per una, le convinzioni più diffuse su chi ha come unici creditori gli enti pubblici:

  1. “I debiti con lo Stato non si cancellano mai”;
  2. “L’IVA è intoccabile perché lo vieta l’Europa”;
  3. “Anche se cancelli l’imposta, le sanzioni restano” (o, al contrario, “si cancella tutto, multe comprese”);
  4. “Chi non ha versato tasse o contributi è escluso per legge”;
  5. “Il Fisco è privilegiato: nella liquidazione si prende tutto e il resto rimane”;
  6. “Se hai fatto la rottamazione o una rateazione, il sovraindebitamento è chiuso”;
  7. “Dopo il decreto, l’Agenzia cancella le cartelle da sola”.

Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio tra crisi da sovraindebitamento e debito pubblico: l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC, e coordina uno staff multidisciplinare nazionale in diritto bancario e tributario. Significa conoscere dall’interno sia la procedura che porta all’esdebitazione sia il funzionamento di cartelle, ruoli e carichi affidati: le due metà del problema di chi deve soldi solo allo Stato.

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Mito n. 1: “I debiti con lo Stato non si cancellano mai”

IL MITO. “Le banche ti possono fare uno sconto, ma con l’Agenzia delle Entrate, l’INPS o il Comune non c’è procedura che tenga: quei debiti ti restano sulle spalle a vita.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità esiste ed è robusto. Per molti anni, nel sistema della legge fallimentare, i crediti tributari sono stati circondati da regole speciali: la transazione fiscale era l’unico canale per ridurli nel concordato, e per lungo tempo si è discusso se l’IVA potesse essere falcidiata. A questo si aggiunge l’esperienza quotidiana: l’Agente della riscossione non dimentica, i ruoli passano di anno in anno, le cartelle si moltiplicano. Chi ha vissuto una rateazione decaduta e poi un fermo amministrativo ha tutte le ragioni per pensare che lo Stato sia un creditore diverso dagli altri. E in parte lo è davvero: ha privilegi, ha poteri di riscossione diretta, può iscrivere ipoteca senza passare da un giudice. Il passaparola ha però trasformato “lo Stato è un creditore forte” in “lo Stato è un creditore che non si può toccare”.

LA REALTÀ. In realtà la norma dice altro. Secondo l’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), l’esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta l’inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell’ambito di una liquidazione giudiziale o controllata. Il testo non distingue tra creditori privati e pubblici. L’elenco dei debiti esclusi sta tutto nel comma 7, che ha due sole lettere: la lettera a) per gli obblighi di mantenimento e alimentari, la lettera b) per i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e per le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti. Imposte, tasse, tributi locali e contributi previdenziali non compaiono nell’elenco delle esclusioni: quando restano insoddisfatti al termine della liquidazione, diventano inesigibili come ogni altro debito.

Vale per l’IRPEF, l’IVA, l’IRAP, l’IMU, la TARI, i contributi INPS della gestione artigiani o commercianti, i premi INAIL, i canoni e le entrate degli enti locali affidati in riscossione. Vale anche quando questi creditori sono gli unici: la legge non richiede che ci sia almeno una banca o una finanziaria. Il presupposto per accedere alla liquidazione controllata è lo stato di sovraindebitamento, cioè lo squilibrio tra debiti e patrimonio prontamente liquidabile, non la presenza di un certo tipo di creditore. Possono accedere all’esdebitazione, dice il comma 3 dell’art. 278, tutti i debitori indicati dall’art. 1, comma 1: consumatori, professionisti, imprenditori minori, imprenditori agricoli, start-up innovative.

Un chiarimento utile per chi ha debiti con più enti pubblici diversi. Il Comune che chiede IMU o TARI, l’INAIL che chiede premi non pagati, l’INPS che emette avvisi di addebito e l’Agenzia delle Entrate che iscrive a ruolo imposte sono, per il Codice della crisi, creditori come gli altri: partecipano al concorso, vengono pagati secondo il grado della loro prelazione e, per la parte rimasta insoddisfatta, subiscono l’effetto dell’esdebitazione. Non conta se il credito è riscosso direttamente dall’ente, tramite l’Agenzia delle Entrate-Riscossione o tramite un concessionario privato della riscossione locale: conta che si tratti di un credito per causa anteriore, che resti insoddisfatto e che non rientri nelle esclusioni del comma 7. Conta invece, e molto, la data in cui il debito è sorto. I tributi che maturano dopo l’apertura della liquidazione (l’IMU dell’anno successivo, i contributi di una nuova attività, l’IRPEF sui redditi futuri) non sono debiti concorsuali e non vengono toccati dall’esdebitazione: vanno pagati regolarmente, e non pagarli sarebbe il modo più rapido per ricadere nella stessa situazione.

È il terreno su cui lavora l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC: verificare, debito per debito, che cosa l’art. 278 rende inesigibile e che cosa no.

LA PROVA. La prova più solida è la lettura del comma 7 su un testo aggiornato: nella versione vigente (Brocardi, aggiornata al 12 agosto 2026) le esclusioni sono soltanto quelle indicate, e il D.Lgs. 136/2024, il correttivo che ha toccato molte norme sul sovraindebitamento, non ha modificato l’art. 278. Sul piano europeo, la Corte di giustizia UE, Sez. II, con la sentenza dell’8 maggio 2024, causa C-20/23 (letta nella sintesi pubblicata da dirittobancario.it), ha chiarito che la direttiva (UE) 2019/1023 consente agli Stati membri di escludere dall’esdebitazione anche categorie di debiti ulteriori rispetto a quelle elencate dall’art. 23, par. 4, ma solo se l’esclusione è debitamente giustificata dal diritto nazionale. Tradotto: i debiti tributari e previdenziali non sono esclusi automaticamente; potrebbero esserlo solo se il legislatore nazionale lo decidesse. Il legislatore italiano, nell’art. 278 c.7, non lo ha fatto.

Già nel regime precedente, la Cassazione, con la sentenza n. 18124 del 6 giugno 2022 (letta nella sintesi di ecnews), aveva ritenuto che l’esdebitazione del fallito comprendesse anche i debiti tributari e le relative sanzioni.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi resta fermo convinto che non esista via d’uscita lascia che il debito cresca: interessi di mora, aggi, nuovi carichi, eventuali pignoramenti dello stipendio o della pensione nei limiti di legge. Ma soprattutto rinuncia a uno strumento che, alle condizioni che vedremo, porta alla liberazione definitiva da ciò che non è stato pagato. Il tempo perso, poi, non è neutro: le condotte successive al momento in cui ci si accorge di non poter pagare (nuovi debiti fiscali non versati, nuova esposizione) possono essere lette dal tribunale come un aggravamento colpevole del sovraindebitamento.

Mito n. 2: “L’IVA è intoccabile perché lo vieta l’Europa”

IL MITO. “Le altre tasse forse sì, ma l’IVA no: è un’imposta europea, e l’Europa vieta di cancellarla.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Questa convinzione ha una storia precisa. L’IVA è un tributo armonizzato a livello europeo e una parte del gettito alimenta il bilancio dell’Unione. Per anni, nel concordato preventivo, si è ritenuto che l’IVA non potesse essere pagata solo in parte, proprio per il dovere degli Stati di garantirne la riscossione effettiva. Poi la giurisprudenza europea ha ammorbidito quella lettura, ma l’idea che “l’IVA non si tocca” è rimasta in circolazione, soprattutto tra commercianti e partite IVA che hanno accumulato debiti proprio da omessi versamenti dell’imposta. Il passaparola ha mescolato tre piani diversi: la falcidia nel concordato, la rilevanza penale dell’omesso versamento oltre certe soglie e l’esdebitazione finale. Sono cose distinte.

LA REALTÀ. Il punto che il passaparola ha perso per strada è che il diritto europeo non impone di escludere l’IVA dall’esdebitazione: chiede solo che la riscossione sia garantita da regole serie, e l’esdebitazione è circondata da condizioni rigorose. Il CCII non contiene alcuna regola speciale che escluda l’IVA: l’art. 278, comma 7, non la nomina. Il debito IVA rimasto insoddisfatto al termine della liquidazione controllata segue quindi la regola generale del comma 1.

Le condizioni ci sono, e sono quelle che valgono per tutti i debiti: l’art. 280 (nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per i delitti indicati, nessuna distrazione dell’attivo, collaborazione con la procedura, limiti temporali e numerici) e, nella liquidazione controllata, l’art. 282, comma 2 (nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode). È proprio questo sistema di filtri che, secondo la giurisprudenza europea richiamata dalla Cassazione, rende l’esdebitazione compatibile con l’obbligo di riscuotere l’IVA.

LA PROVA. La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 16 marzo 2017, causa C-493/15, ha ritenuto che l’esdebitazione della persona fisica non sia in contrasto con la disciplina europea dell’IVA, perché la procedura è sottoposta a condizioni di applicazione rigorose e non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione. Su questa base la Cassazione, con la sentenza n. 18124 del 6 giugno 2022, ha esteso l’esdebitazione anche ai debiti IVA (entrambe lette nella sintesi di ecnews del 21 giugno 2022). La sentenza C-20/23 dell’8 maggio 2024 completa il quadro: gli Stati possono escludere ulteriori categorie di debiti, ma solo se il diritto nazionale lo prevede e lo giustifica. L’Italia non l’ha previsto per l’IVA.

Va detto con onestà che queste pronunce italiane nascono nel regime della legge fallimentare. Il ragionamento, però, si applica a maggior ragione al CCII, il cui art. 278 c.7 è costruito con un elenco chiuso di esclusioni in cui l’IVA non c’è.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi è convinto che il debito IVA sia eterno tende a fare scelte costose: chiede prestiti a parenti per pagare solo l’IVA, vende beni sottocosto, o continua a lavorare in perdita accumulando nuove omissioni nella speranza di “rientrare”. Un errore ricorrente è anche quello opposto: credere che, siccome l’IVA si può esdebitare, non abbia importanza come si è formato il debito. Non è così. Un debito IVA che nasce da anni di incassi trattenuti mentre si finanziavano altre spese può essere letto come indice di colpa grave, e su questo torneremo al mito n. 4. La regola giusta è: l’IVA si può esdebitare, ma il giudice guarda alla storia del debito.

Mito n. 3: “Le sanzioni restano comunque” (oppure: “si cancella tutto, multe comprese”)

IL MITO. Qui il passaparola gira in due versioni opposte. La prima: “Anche se ti cancellano le tasse, le sanzioni restano: sono sanzioni, non debiti.” La seconda: “Con l’esdebitazione sparisce tutto, comprese le multe e le sanzioni.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Entrambe le versioni partono da un pezzo vero della norma. L’art. 278, comma 7, lett. b) esclude davvero le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario: chi legge solo la prima metà della frase conclude che “le sanzioni restano”. Chi invece sa che le sanzioni tributarie seguono l’imposta, e che con l’esdebitazione l’imposta diventa inesigibile, conclude che “sparisce tutto”, senza accorgersi che esistono sanzioni che non seguono alcun tributo. Il punto decisivo sta in sei parole che il passaparola ha tagliato: “che non siano accessorie a debiti estinti”.

LA REALTÀ. Le sanzioni accessorie seguono la sorte del debito principale: se l’imposta o il contributo diventano inesigibili, cadono anche le sanzioni che vi accedono. Restano invece escluse le sanzioni penali e quelle amministrative pecuniarie autonome, che non dipendono da un debito estinto.

In concreto, la distinzione funziona così:

  • la sanzione per omesso o tardivo versamento di un’imposta, irrogata insieme al tributo e calcolata su di esso, è accessoria a quel debito: quando l’imposta è inesigibile per effetto dell’esdebitazione, la sanzione la segue;
  • le somme aggiuntive e le sanzioni civili sui contributi non versati hanno la stessa logica di accessorietà rispetto al contributo;
  • la multa o l’ammenda inflitte con una sentenza penale (anche per un reato tributario) sono sanzioni penali pecuniarie: restano fuori dall’esdebitazione;
  • le sanzioni amministrative pecuniarie autonome, che non accedono a un debito tributario o contributivo (si pensi, a titolo di esempio, alle violazioni del codice della strada), restano escluse perché non sono “accessorie a debiti estinti”.

Ci sono poi zone grigie che vanno esaminate caso per caso: per esempio le sanzioni tributarie per violazioni formali che non si collegano a un’imposta non versata. Lì la qualificazione come accessoria o autonoma non è scontata e va argomentata sugli atti.

LA PROVA. Il testo dell’art. 278, comma 7, lett. b) è chiaro nella sua struttura: sono escluse “le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti” (testo vigente su Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026). La conferma applicativa viene dal Tribunale di Torino, decreto del 9 aprile 2026 (noto dalla sintesi di Eutekne del 25 aprile 2026, senza numero): in una liquidazione controllata, su segnalazione del liquidatore, il tribunale ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno per effetto dell’estinzione dell’obbligazione principale. Già la Cassazione n. 18124/2022, nel regime precedente, aveva incluso nell’esdebitazione i debiti tributari “e le correlate sanzioni”.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi crede alla prima versione rinuncia a una parte importante del beneficio: in molti estratti di ruolo sanzioni e interessi pesano quanto o più dell’imposta. Chi crede alla seconda versione rischia una brutta sorpresa: dopo il decreto riceve ancora richieste per sanzioni autonome o per pene pecuniarie, e scopre che non erano mai state toccate. Per questo, prima di depositare qualunque domanda, va fatta una mappa dei carichi che separi imposta, interessi, sanzioni accessorie e sanzioni autonome. È la mappa che dice, con anticipo, che cosa resterà dopo l’esdebitazione.

Mito n. 4: “Chi non ha versato tasse o contributi è escluso per legge”

IL MITO. “Se il debito nasce da tasse non pagate, il giudice ti considera un evasore e l’esdebitazione te la nega di sicuro. E se hai avuto anche un procedimento penale per omesso versamento, non c’è proprio speranza.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché è vero a metà. L’esdebitazione non è un diritto automatico: l’art. 282, comma 2, la subordina all’assenza di colpa grave, malafede o frode nella formazione del sovraindebitamento, e l’art. 280 elenca condizioni soggettive legate anche a condanne penali. Alcuni tribunali hanno effettivamente negato il beneficio a debitori con un forte debito erariale accumulato nel tempo. Chi ha letto queste notizie ha generalizzato: “debito fiscale uguale niente esdebitazione”. Il passaparola ha però cancellato tutte le condizioni.

LA REALTÀ. Non esiste nessuna norma che escluda dall’esdebitazione chi ha debiti tributari o contributivi da omesso versamento: il giudice valuta come e perché il debito si è formato, non la sua natura. Le regole da conoscere sono tre.

Prima regola: per entrare nella liquidazione controllata non serve la meritevolezza. La Cassazione lo ha detto con chiarezza, e la condotta del debitore viene esaminata nella fase successiva, quella dell’esdebitazione.

Seconda regola: nella fase dell’esdebitazione il tribunale verifica l’assenza di colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2). Qui la giurisprudenza di merito non è uniforme. Un orientamento considera il mancato e sistematico pagamento delle imposte, con un debito erariale prevalente, già di per sé colpa grave. Un altro ammette l’esdebitazione anche con debiti erariali prevalenti, purché non emergano condotte fraudolente o dolose. Lo riconosce anche l’Agenzia delle Entrate nella bozza della Parte II della circolare sul Codice della crisi, posta in consultazione fino al 24 luglio 2026 (sintesi di iusletter): la stessa bozza indica agli Uffici di verificare l’assenza di atti in frode e di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza temporale e causale tra l’incapacità reddituale e la formazione del debito. In pratica, conta la storia: un’attività entrata in crisi per un calo di fatturato documentato, con versamenti saltati quando i ricavi non bastavano più, è una storia diversa da quella di chi ha smesso di pagare le imposte per anni mentre conduceva un tenore di vita incompatibile.

Terza regola: le condanne. L’art. 280, comma 1, lett. a) esclude chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta, per delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio o per altri delitti compiuti in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa, salvo la riabilitazione. Se il procedimento penale è ancora in corso, il tribunale non rigetta: rinvia la decisione fino all’esito. L’art. 282, comma 2, aggiunge per la liquidazione controllata l’assenza di condanne definitive per i reati richiamati dall’art. 344. Se e quando un reato tributario da omesso versamento rientri tra i delitti “in connessione con l’esercizio dell’attività d’impresa” è una questione da valutare sul singolo fascicolo, considerando anche che sotto le soglie di punibilità l’omesso versamento resta un illecito solo amministrativo.

LA PROVA. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi): l’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza, perché negligenza e imprudenza contano solo in sede di esdebitazione. Nello stesso senso Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi di diritto.it), che però richiede una relazione dell’OCC seria su cause e diligenza. Sul versante del merito: Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (nota da sintesi Unijuris) ha ritenuto colpa grave l’omesso pagamento sistematico delle imposte con debito erariale prevalente; Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris) ha dato rilievo all’assenza di malafede, frode o colpa grave, non alla misura della soddisfazione dei creditori; Trib. Rimini, 5 maggio 2026 (sintesi Unijuris, in regime di legge fallimentare) ha ritenuto che il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non impedisca il beneficio in assenza di condotte fraudolente.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi si autoesclude rinuncia in partenza. Chi invece sottovaluta il tema arriva in udienza senza aver ricostruito le cause del debito, e consegna al tribunale un fascicolo in cui l’unico dato evidente è “anni di imposte non versate”. La differenza la fa la documentazione: bilanci, estratti conto, prova della crisi del settore, eventi personali (malattia, separazione, perdita di un cliente), uso concreto delle somme non versate.

Mito n. 5: “Il Fisco è privilegiato: nella liquidazione si prende tutto e il resto rimane”

IL MITO. “Nella liquidazione il Fisco e l’INPS passano davanti a tutti perché sono privilegiati, e quello che non riescono a prendere te lo ritrovi dopo, perché i crediti privilegiati non si cancellano.” Variante diffusa: “Se l’Agenzia non si insinua nella procedura, il suo credito sparisce del tutto.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Il fondo di verità è il privilegio. Una larga parte dei crediti tributari e contributivi è assistita da cause di prelazione, e nella distribuzione del ricavato i creditori privilegiati vengono soddisfatti prima dei chirografari. Il CCII, poi, tratta i privilegiati con riguardo anche in altri punti: per esempio, l’art. 268, comma 5, sospende il corso degli interessi dal deposito della domanda ai soli effetti del concorso, ma non per i crediti con ipoteca, pegno o privilegio. Da qui il salto logico: se il privilegio conta tanto durante la procedura, varrà anche dopo. La variante sull’insinuazione nasce invece dall’idea, vera nelle esecuzioni individuali, che chi non interviene perde l’occasione di farsi pagare.

LA REALTÀ. Il privilegio decide l’ordine in cui i creditori vengono pagati con il ricavato della liquidazione, non la sopravvivenza del debito dopo l’esdebitazione: l’art. 278 c.1 rende inesigibili i crediti “rimasti insoddisfatti”, senza distinguere tra privilegiati e chirografari.

Nella liquidazione controllata il liquidatore forma lo stato passivo, liquida i beni compresi nella procedura e distribuisce il ricavato secondo l’ordine di legge (l’art. 275, comma 6-bis, rinvia tra l’altro all’art. 221 sull’ordine di distribuzione). L’Agenzia, l’INPS o il Comune verranno soddisfatti in base al grado della loro prelazione. Ciò che non viene pagato, una volta ottenuto il decreto di esdebitazione, non può più essere preteso dal debitore, che si tratti di IVA privilegiata o di sanzioni chirografarie.

Sulla variante dell’insinuazione la realtà è più articolata. L’art. 278, comma 2, prevede che verso i creditori per causa anteriore che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione operi solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado. Quindi il credito non insinuato non sparisce del tutto: resta esigibile nei limiti di quanto avrebbe preso se avesse partecipato. Questa regola è oggi contestata: due tribunali hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale con l’ordinanza n. 104/2026 ha restituito gli atti per un vizio di notifica ai creditori, e le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026. La questione è di nuovo davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Fino ad allora la regola del comma 2 è vigente.

Infine, il tempo: l’esdebitazione nella liquidazione controllata opera alla chiusura oppure, se prima, decorsi tre anni dall’apertura (art. 282, comma 1). Non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (comma 2-bis).

LA PROVA. Il testo degli artt. 278, commi 1 e 2, e 282 (Brocardi, aggiornato al 12 agosto 2026); Corte cost., ord. n. 104/2026, depositata l’11 giugno 2026, e la ripubblicazione delle ordinanze di rimessione nella G.U. 1ª serie speciale n. 38 del 23 settembre 2026. Sul piano dei requisiti, Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi) ha chiarito che l’art. 280 CCII non contiene più un requisito oggettivo legato alla percentuale di soddisfazione dei creditori: un patrimonio modesto non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive.

C’è poi un aspetto che chi ha solo debiti pubblici sottovaluta: che cosa entra davvero nella liquidazione. L’art. 268, comma 4, esclude dalla procedura, tra l’altro, i crediti impignorabili, i beni del fondo patrimoniale e i loro frutti (salvo l’art. 170 c.c.) e la parte di stipendi, pensioni e salari che il giudice ritiene necessaria al mantenimento del debitore e della famiglia. Il Fisco privilegiato, quindi, non “si prende tutto”: si soddisfa su ciò che la procedura acquisisce, nell’ordine stabilito dalla legge, e dal deposito della domanda non può più agire individualmente fuori dal concorso. Per chi ha subìto per anni il pignoramento presso terzi dell’Agente della riscossione, questo cambio di prospettiva è spesso la parte più concreta del beneficio, ancora prima del decreto finale.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi pensa che i privilegiati sopravvivano alla procedura spesso la evita, convinto che non serva, e rimane esposto per anni alla riscossione coattiva. Chi pensa che basti la mancata insinuazione dell’ente per azzerare il debito rischia di sottovalutare l’art. 278 c.2: in quel caso una parte del credito resta esigibile. Da qui un consiglio pratico che sembra paradossale: conviene che tutti gli enti creditori siano correttamente avvisati e messi in condizione di partecipare, perché la loro partecipazione rende pulito l’effetto finale.

Mito n. 6: “Se hai fatto la rottamazione o una rateazione, il sovraindebitamento è chiuso”

IL MITO. “Ho aderito alla rottamazione (o ho una rateazione in corso con l’Agenzia): ormai ho scelto quella strada e il sovraindebitamento non lo posso più usare. E comunque la rottamazione conviene sempre di più.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché rottamazioni e rateazioni sono gli strumenti più pubblicizzati e più semplici: una domanda, un piano di pagamento, nessun tribunale. E perché, effettivamente, finché un piano di rateazione è in regola, il contribuente vive una tregua: niente nuove azioni esecutive sui carichi rateizzati. È naturale pensare che “una cosa escluda l’altra”. Il passaparola ha però trasformato due strumenti con funzioni diverse in alternative incompatibili, e ha ignorato che la definizione agevolata, quando si paga integralmente il dovuto ridotto, è comunque un pagamento integrale di capitale, mentre l’esdebitazione libera da ciò che resta insoddisfatto dopo la liquidazione.

LA REALTÀ. Rateazione e rottamazione non chiudono la porta alle procedure da sovraindebitamento, e l’ultima definizione agevolata ha previsto un canale apposito proprio per chi è dentro una di queste procedure. Secondo le fonti consultate, la rottamazione-quinquies introdotta dalla legge di bilancio 2026 (L. 199/2025, art. 1, comma 96, secondo Money.it del 19 marzo 2026; dato da verificare sul testo ufficiale) ha consentito di definire anche i carichi coinvolti in procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, con un modello dedicato (DA-LS-2026) da inviare via PEC entro il 30 aprile 2026, con pagamento secondo le modalità e i tempi del decreto di omologazione. I carichi ammessi erano quelli affidati dal 2000 al 2023 per imposte dichiarate e non versate, contributi INPS non derivanti da accertamento e multe stradali elevate dalle Prefetture, senza sanzioni e interessi. Su questi aspetti l’Agenzia ha pubblicato anche FAQ (23 giugno 2026). Il termine per le domande è ormai scaduto: chi non l’ha usato non può più farlo, salvo riaperture future da verificare.

Il confronto corretto è questo:

  • la rateazione non riduce il debito: lo spalma nel tempo. Se le rate non sono sostenibili, la decadenza riporta tutto al punto di partenza, con il debito intero esigibile;
  • la definizione agevolata riduce sanzioni e interessi, ma richiede il pagamento integrale del dovuto ridotto e riguarda solo certi carichi;
  • la liquidazione controllata con esdebitazione mette a disposizione il patrimonio liquidabile e, per i tre anni previsti, ciò che eccede il necessario per vivere, e libera da tutto ciò che resta insoddisfatto, compresi i carichi esclusi dalla rottamazione (per esempio quelli da accertamento);
  • per il professionista o l’imprenditore minore, il concordato minore consente di proporre un pagamento parziale anche dei tributi, con la possibilità che il giudice omologhi anche senza l’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali quando la loro adesione è determinante per la maggioranza e la proposta è più conveniente dell’alternativa liquidatoria (art. 80, comma 3).

LA PROVA. La prova sta nelle fonti sulla rottamazione-quinquies già citate (Money.it, 19 marzo 2026, con il richiamo all’art. 1, comma 96, della legge di bilancio 2026) e nel testo dell’art. 80, comma 3, CCII sul cosiddetto cram down fiscale e contributivo. Sul trattamento dei tributi nel concordato minore, la Cassazione n. 14555/2026 (sintesi di Fiscal Focus del 20 maggio 2026) ha affermato che la falcidia dei crediti tributari non richiede necessariamente una proposta di transazione fiscale, perché il rinvio alle norme del concordato preventivo opera solo nei limiti della compatibilità.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Il rischio tipico è la rateazione insostenibile: per non “perdere la rottamazione” o la rateazione si continuano a pagare rate sottraendole al mantenimento della famiglia o ad altri creditori, si accumulano nuovi debiti, e alla fine si decade comunque. Le somme versate non tornano indietro, e intanto il quadro si è aggravato. Il secondo rischio è più sottile: aver pagato in modo preferenziale un creditore quando si era già in crisi può diventare un tema da spiegare nella relazione dell’OCC. La scelta tra gli strumenti va fatta prima, con i numeri sul tavolo.

Mito n. 7: “Dopo il decreto, l’Agenzia cancella le cartelle da sola”

IL MITO. “Una volta che il giudice ha firmato l’esdebitazione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione cancella tutto in automatico: cartelle, fermi, ipoteche, e non ti cerca più nessuno.”

PERCHÉ CI CREDONO IN TANTI. Perché il decreto di esdebitazione è un provvedimento del tribunale, comunicato ai creditori ammessi al passivo, e perché la parola “liberazione” suggerisce un effetto immediato e totale. In più, l’Agente della riscossione è abituato ad annullare carichi per effetto di provvedimenti altrui (sentenze tributarie, sgravi degli enti impositori, stralci di legge): sembra naturale che faccia lo stesso. Il passaparola ha però confuso l’effetto giuridico, che è certo, con l’aggiornamento degli archivi, che è un’attività amministrativa e non sempre tempestiva.

LA REALTÀ. Il decreto rende inesigibili i debiti rimasti insoddisfatti, ma il debitore deve far valere quell’effetto: comunicare il decreto agli enti, chiedere che i carichi siano aggiornati e, se arrivano nuovi atti, contestarli. Gli elementi da avere chiari sono quattro.

Primo, il decreto non è subito intoccabile. Secondo l’art. 282, comma 3, il provvedimento è comunicato ai creditori ammessi e al debitore, che possono proporre reclamo nelle forme dell’art. 124 entro trenta giorni. L’Agenzia delle Entrate, l’Agente della riscossione o l’INPS, se ammessi al passivo, possono dunque reclamare. I termini corrono anche in agosto: l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice.

Secondo, l’Agenzia guarda dentro il decreto. La bozza della Parte II della circolare dell’Agenzia delle Entrate su sovraindebitamento ed esdebitazione (in consultazione fino al 24 luglio 2026; la versione definitiva non risulta ancora verificata) invita gli Uffici, ricevuto un decreto di esdebitazione, a controllare l’assenza di atti in frode e di condotte dolose o gravemente colpose e la coerenza tra incapacità reddituale e formazione del debito. È un segnale chiaro: l’Amministrazione non si limita a prendere atto.

Terzo, l’aggiornamento dei carichi va sollecitato. Nella pratica serve trasmettere il decreto, con l’attestazione dei presupposti, all’Agente della riscossione e agli enti impositori, chiedere lo sgravio o il discarico dei carichi divenuti inesigibili e la cancellazione di ipoteche e fermi che non hanno più causa. Gli atti emessi dopo il decreto per debiti inesigibili si contestano con gli strumenti ordinari, davanti al giudice competente per tipo di atto.

Quarto, non tutto è inesigibile. Restano esigibili le sanzioni autonome e penali (art. 278 c.7), le eventuali quote dei crediti non insinuati nei limiti del comma 2, e i debiti sorti dopo l’apertura della procedura. Restano salvi, per l’art. 278 c.6, i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso: se un familiare o un socio risponde in solido di un debito, l’esdebitazione del debitore non lo libera.

LA PROVA. Il testo degli artt. 278, commi 6 e 7, 282, commi 2-bis e 3, e 9, comma 1, CCII; la sintesi della bozza di circolare dell’Agenzia delle Entrate pubblicata da iusletter. Sul fronte dei procedimenti: Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi) ricorda che chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche se l’istanza è successiva: un dettaglio decisivo per chi ha alle spalle una vecchia procedura e debiti con l’Erario che risalgono a quel periodo.

COSA RISCHIA CHI CI CREDE. Chi aspetta che “il sistema si aggiorni da solo” rischia di ricevere comunque solleciti, intimazioni o pignoramenti su debiti che non sono più esigibili, e di accorgersene tardi. Peggio, può non reagire in tempo a un atto che invece va impugnato entro termini brevi. Il decreto è un punto di arrivo giuridico, ma sul piano pratico apre una fase di gestione: va fatto valere, documentato e, se serve, difeso.

Il mito alla prova dei numeri

Tre esercizi dimostrativi, con dati ipotetici, per vedere che cosa succede davvero quando si ragiona sulla base del mito o sulla base della norma. Non sono casi reali dello Studio.

Ipotesi 1: “con il Fisco non si può”. Ex titolare di ditta individuale, oggi lavoratore dipendente con stipendio netto di 1.640 € al mese, nucleo di due persone. Debiti esclusivamente pubblici: AdER per 96.420 € (IVA 41.310 €, IRPEF 18.760 €, contributi INPS 21.440 €, sanzioni accessorie 14.910 €), IMU e TARI comunali per 2.384 €, una sanzione per violazioni al codice della strada di 1.137 €. Patrimonio: una quota di un immobile ereditato stimata 22.600 € e un’auto di 3.150 €. Convinto che non ci fosse rimedio, per anni ha subìto il pignoramento di una parte dello stipendio senza che il debito scendesse in modo apprezzabile, perché interessi e nuovi carichi correvano più veloci.

Sequenza secondo la norma: domanda di liquidazione controllata con l’OCC, apertura (ipotesi: 19 ottobre 2026). Il liquidatore vende quota e auto (realizzo ipotetico 24.980 €) e acquisisce per tre anni la parte di stipendio eccedente quanto il giudice ritiene necessario al mantenimento (ipotesi: 290 € al mese, 10.440 € nel triennio). Attivo complessivo 35.420 €; dedotte le spese della procedura in prededuzione (ipotesi: 8.130 €), restano 27.290 € da distribuire secondo l’ordine delle prelazioni. Esdebitazione decorsi tre anni dall’apertura: 19 ottobre 2029, un venerdì. Diventano inesigibili circa 71.500 € tra imposte, contributi, tributi locali e sanzioni accessorie rimasti insoddisfatti; la sanzione stradale di 1.137 €, autonoma, resta invece esigibile per la parte non pagata nel riparto.

Ipotesi 2: “se l’ente non si insinua, sparisce tutto”. Nella stessa procedura un Comune, per un avviso TARI di 3.620 € per causa anteriore, non presenta domanda di ammissione. I creditori chirografari di pari grado hanno ottenuto il 7,4%. Per l’art. 278, comma 2, l’esdebitazione verso il Comune opera solo per la parte eccedente quella percentuale: restano esigibili 267,88 € (3.620 × 7,4%), il resto è inesigibile. Il mito (“zero”) e la paura opposta (“tutto”) sono entrambi sbagliati. La regola è oggetto di questione di legittimità costituzionale pendente: il calcolo va rifatto se la Corte dovesse pronunciarsi.

Ipotesi 3: “la rateazione è sempre meglio”. Partita IVA in regime forfettario con debito AdER di 58.740 €, reddito medio di 1.390 € al mese, chiede una rateazione con rata di 812 € al mese. Paga undici rate (8.932 €), poi ne salta alcune e decade. Il residuo torna esigibile in unica soluzione con le azioni esecutive che ripartono. Se il 15 febbraio 2027 (lunedì) deposita la domanda di liquidazione controllata, ha intanto sottratto al mantenimento quasi novemila euro che non hanno cambiato l’esito. Il decreto di esdebitazione, se comunicato il 4 agosto 2027, diventa reclamabile fino al 3 settembre 2027 (venerdì): trenta giorni che corrono anche in agosto per l’art. 9, comma 1.

Il fondo di verità

Ogni mito che abbiamo esaminato nasce da un pezzo di realtà. Ricomporli serve a capire perché lo Stato è un creditore “speciale” senza essere un creditore “intoccabile”.

È vero che il Fisco e gli enti previdenziali godono di privilegi: lo si vede nell’ordine di distribuzione del ricavato e nella regola dell’art. 268, comma 5, che non sospende gli interessi sui crediti con prelazione. Ma il privilegio vive dentro la procedura; l’art. 278 c.1 non lo fa sopravvivere dopo l’esdebitazione.

È vero che il diritto europeo tutela la riscossione dell’IVA. Ma la Corte di giustizia ha ritenuto compatibile l’esdebitazione proprio perché è subordinata a condizioni rigorose (C-493/15) e ha lasciato agli Stati la scelta di escludere altre categorie, purché motivata (C-20/23). L’Italia non ha escluso l’IVA.

È vero che le sanzioni sono escluse dall’esdebitazione. Ma solo quelle penali e quelle amministrative che non accedono a un debito estinto: le sanzioni tributarie e contributive che seguono il tributo cadono con esso (Trib. Torino, 9 aprile 2026).

È vero che il giudice può negare l’esdebitazione a chi ha accumulato debiti erariali. Ma non per la natura del debito: per colpa grave, malafede o frode accertate sul caso concreto (art. 282 c.2), oppure per le condanne e le condotte indicate dall’art. 280. E la giurisprudenza di merito è divisa sul peso da dare all’omesso versamento sistematico, come riconosce la stessa bozza di circolare dell’Agenzia.

È vero che rottamazione e rateazione sono strumenti utili. Ma sono strumenti di pagamento, non di liberazione: quando il debito non è sostenibile, servono solo a rinviare. E la rottamazione-quinquies ha previsto un canale per i debitori in procedura, segno che il legislatore considera le due strade componibili.

È vero, infine, che il decreto libera. Ma va fatto valere: può essere reclamato entro trenta giorni dai creditori ammessi, non tocca coobbligati e fideiussori (art. 278 c.6), non incide sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282 c.2-bis), e lascia esigibili le parti indicate dall’art. 278 c.2 e c.7.

Resta un capitolo a sé il debitore incapiente, cioè chi non ha nulla da offrire nemmeno in prospettiva. L’art. 283 gli consente l’esdebitazione una sola volta, con l’obbligo di pagamento se entro tre anni sopravvengono utilità ulteriori. Se le esclusioni dell’art. 278 c.7 si applichino anche a questa esdebitazione è una questione aperta, con letture opposte e nessuna pronuncia di legittimità che la risolva: la prudenza suggerisce di considerare a rischio i debiti delle lettere a) e b).

Un’ultima ricomposizione riguarda il rapporto tra le strade. Chi ha come unico creditore lo Stato tende a pensare per alternative secche: o pago tutto, o non pago niente. Il Codice della crisi offre invece una gamma di soluzioni. Il professionista o il piccolo imprenditore che può continuare a lavorare ha nel concordato minore uno strumento per proporre un pagamento parziale dei tributi, con il voto dell’amministrazione finanziaria e, se questa non aderisce ma la sua adesione è determinante, con la possibilità del cram down fiscale previsto dall’art. 80, comma 3. Il consumatore che ha debiti fiscali contratti nella sua qualità di consumatore può valutare la ristrutturazione dei debiti. Chi non ha più prospettive di continuità guarda alla liquidazione controllata, e chi non ha nulla da offrire all’art. 283. Ogni strumento ha requisiti, tempi e rischi diversi, ma tutti hanno un punto in comune: trattano i crediti pubblici come crediti, con le loro prelazioni, e non come un tabù.

Mito vs realtà in tabella

La tabella che segue mette a confronto, riga per riga, ciò che si sente dire e ciò che dicono le norme vigenti a ottobre 2026. Va letta tenendo presente che dietro ogni riga ci sono condizioni da verificare sul singolo caso: il tipo di procedura (liquidazione controllata, concordato minore, esdebitazione dell’incapiente), l’origine del debito, la presenza di procedimenti penali, il comportamento tenuto negli anni in cui il debito si è formato. La colonna di destra indica la regola, non un esito garantito.

Il mito Come stanno le cose
I debiti con lo Stato non si cancellano mai Tributi e contributi insoddisfatti diventano inesigibili (art. 278 c.1); non sono tra le esclusioni del c.7
L’IVA è intoccabile per l’Europa Il diritto UE non impone l’esclusione (C-493/15, C-20/23); il CCII non la prevede
Le sanzioni restano sempre / si cancella tutto Le sanzioni accessorie seguono il debito estinto; restano le penali e le amministrative autonome (art. 278 c.7 lett. b)
Chi non ha versato tasse è escluso per legge Nessuna esclusione automatica: si valutano colpa grave, malafede o frode (art. 282 c.2) e le condizioni dell’art. 280
Il privilegiato sopravvive alla procedura Il privilegio decide l’ordine di pagamento; il residuo insoddisfatto è inesigibile
Se l’ente non si insinua, il debito sparisce Resta esigibile la percentuale pagata ai creditori di pari grado (art. 278 c.2, questione costituzionale pendente)
Rottamazione o rateazione chiudono la porta Non la chiudono; la rottamazione-quinquies ha previsto un canale dedicato (domande entro il 30/4/2026)
Dopo il decreto l’AdER cancella tutto da sola Il decreto è reclamabile in 30 giorni e va fatto valere presso gli enti; restano salvi i coobbligati

Le domande di verifica

Quindi è vero che posso chiedere la liquidazione controllata anche se devo soldi solo all’Agenzia delle Entrate-Riscossione?
Sì. Il presupposto è lo stato di sovraindebitamento, non il tipo di creditore. Se il debitore è una persona fisica e chiede lui l’apertura, però, l’art. 268, comma 3, richiede che l’OCC attesti che c’è attivo da distribuire, anche mediante azioni giudiziarie. Se non c’è nulla da liquidare, la strada da esaminare è l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283.

Quindi è vero che con l’esdebitazione sparisce anche la multa penale inflitta per un reato tributario?
No. Le sanzioni penali pecuniarie sono escluse dall’esdebitazione dall’art. 278, comma 7, lett. b). Cadono invece le sanzioni amministrative tributarie accessorie al debito d’imposta estinto. Chi ha una condanna penale deve inoltre verificare se essa integri una delle cause ostative dell’art. 280, comma 1, lett. a) o dell’art. 282, comma 2.

Quindi è vero che l’Agenzia può opporsi all’esdebitazione?
Sì, entro limiti precisi. Se è creditore ammesso al passivo, riceve l’istanza dal liquidatore e può presentare osservazioni entro quindici giorni (art. 282, comma 1); contro il decreto può proporre reclamo entro trenta giorni (art. 282, comma 3). Non può invece impedire l’apertura della liquidazione controllata sostenendo che il debitore non è meritevole: su questo la Cassazione (ord. n. 22074/2025 e n. 11603/2026) ha spostato la valutazione alla fase dell’esdebitazione.

Quindi è vero che se mia moglie ha firmato la dichiarazione congiunta o se un socio risponde con me, anche lui è liberato?
No. L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso. Chi risponde in solido resta esposto e deve valutare una propria soluzione. Per le società di persone, l’esdebitazione della società ha efficacia verso i soci illimitatamente responsabili (art. 278, comma 5), ma le condizioni dell’art. 280 devono sussistere anche in capo a loro.

Quindi è vero che se sono già stato dichiarato fallito in passato posso usare oggi le regole del CCII per i vecchi debiti fiscali?
Dipende, ma di regola no. Per la Cassazione (ord. n. 14835/2025) chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolato dalla legge fallimentare anche se presenta l’istanza dopo. E con l’ord. n. 30108/2025 la Cassazione ha escluso che il fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione possa poi chiedere quella dell’incapiente per la stessa esposizione debitoria, lasciando aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento.

Le sentenze che smontano i miti

Per ciascun riferimento indichiamo gli estremi così come riportati nella fonte consultata, il principio riformulato e il mito che contribuisce a ridimensionare. Dove abbiamo letto solo una sintesi o una massima, lo diciamo.

  1. Corte di giustizia UE, Sez. II, 8 maggio 2024, causa C-20/23 (sintesi dirittobancario.it del 9 maggio 2024). L’elenco dei debiti escludibili dall’esdebitazione contenuto nella direttiva 2019/1023 non è esaustivo: gli Stati possono escluderne altri, ma solo con una giustificazione rinvenibile nel diritto nazionale. Mito n. 1 e n. 2: i debiti tributari e previdenziali non sono esclusi per effetto del diritto europeo; lo sarebbero solo se il legislatore nazionale lo stabilisse, e l’art. 278 c.7 non lo fa.

  2. Corte di giustizia UE, 16 marzo 2017, causa C-493/15 (sintesi ecnews del 21 giugno 2022). L’esdebitazione della persona fisica che comprende debiti IVA è compatibile con il diritto dell’Unione perché sottoposta a condizioni rigorose e non equivale a una rinuncia generalizzata alla riscossione. Mito n. 2.

  3. Cass. civ., 6 giugno 2022, n. 18124 (sintesi ecnews). Nel regime della legge fallimentare l’esdebitazione si estende ai debiti IVA e, implicitamente, ai debiti tributari e alle sanzioni correlate. Miti n. 1, 2 e 3: precedente di legittimità sull’inclusione dei tributi, con argomenti che valgono anche per il testo del CCII.

  4. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne del 25 aprile 2026; numero non disponibile). In una liquidazione controllata la sanzione tributaria accessoria è travolta dall’esdebitazione perché viene meno con l’estinzione dell’obbligazione principale. Mito n. 3.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per non meritevolezza: le condotte del debitore pesano solo in sede di esdebitazione. Mito n. 4: chi ha debiti fiscali non può essere respinto alla porta per questo.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it del 20 maggio 2026). Conferma che la meritevolezza non è requisito di apertura, ma la relazione dell’OCC su cause e diligenza è requisito di ammissibilità sottoposto a controllo sostanziale del giudice. Mito n. 4: la storia del debito fiscale va ricostruita bene sin dall’inizio.

  7. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non preclude l’esdebitazione se non dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non prevede requisiti oggettivi di soddisfazione minima. Mito n. 5: anche se l’Erario viene pagato poco, il beneficio resta possibile.

  8. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato qualificato come colpa grave, con rigetto. Mito n. 4, versione opposta: dimostra che il rischio esiste e va affrontato con prove sulle cause.

  9. Trib. Urbino, 9 dicembre 2025 (sintesi Unijuris). Ciò che conta è l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori. Mito n. 4 e n. 5.

  10. Trib. Rimini, 5 maggio 2026 (sintesi Unijuris; regime della legge fallimentare). Il patteggiamento per omesso versamento di ritenute previdenziali non ha impedito il beneficio in assenza di condotte fraudolente. Mito n. 4: un precedente penale per omessi versamenti non è automaticamente ostativo, ma va valutato.

  11. Trib. Ascoli Piceno, 8 novembre 2024 (rassegna ecnews del 4 febbraio 2025; numero non disponibile). Giudizio prognostico negativo già all’apertura per colpa grave e malafede, legata anche a un lungo indebitamento verso enti pubblici. È un orientamento isolato e in tensione con Cass. n. 22074/2025 e n. 11603/2026. Mito n. 4: spiega da dove nasce la paura dell’esclusione.

  12. Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026) e ripubblicazione delle ordinanze di rimessione in G.U. del 23 settembre 2026. La questione sull’art. 278, comma 2, restituita per un vizio di notifica ai creditori, è tornata davanti alla Corte ed è in attesa di decisione. Mito n. 5, variante dell’ente non insinuato: la regola vigente può cambiare.

  13. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima su Brocardi). L’istanza di esdebitazione del soggetto fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare. Mito n. 7 e domande di verifica: il regime applicabile cambia gli strumenti a disposizione.

  14. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.). Il fallito che non ha ottenuto l’esdebitazione non può invocare quella dell’incapiente per la stessa esposizione; resta aperto il caso dei debiti successivi. Domande di verifica.

  15. Trib. Genova, decreto 24 settembre 2026, R.G. 11/2025. Chiusura di una liquidazione controllata di una società “senza esdebitazione” per distrazioni e assenza di contabilità (art. 280, lett. b). Mito n. 4: ciò che preclude il beneficio sono condotte precise, non la natura pubblica dei creditori.

Cosa può fare lo Studio Monardo

Separiamo ciò che è vero da ciò che ti hanno raccontato, partendo dai tuoi carichi e non dal sentito dire. In concreto:

  1. Ricostruiamo la posizione debitoria completa: estratti di ruolo, avvisi di accertamento, avvisi di addebito INPS, richieste INAIL, atti dei Comuni e dei loro concessionari, distinguendo per ciascun carico ente, anno e natura.
  2. Separiamo imposta, interessi, sanzioni accessorie e sanzioni autonome, per stabilire in anticipo che cosa diventerà inesigibile con l’esdebitazione e che cosa resterà, alla luce dell’art. 278, comma 7.
  3. Verifichiamo la legittimità dei carichi: notifiche, prescrizioni, decadenze, duplicazioni. Un debito contestabile va contestato prima, non portato in procedura così com’è.
  4. Confrontiamo gli strumenti con i numeri: rateazione, eventuali definizioni agevolate, concordato minore con l’eventuale cram down fiscale e contributivo dell’art. 80, comma 3, liquidazione controllata, esdebitazione dell’incapiente.
  5. Ricostruiamo la storia del debito fiscale con documenti (andamento dei ricavi, eventi personali, uso delle somme), per affrontare il tema della colpa grave, della malafede e della frode dell’art. 282, comma 2.
  6. Accertiamo le eventuali cause ostative dell’art. 280 e dell’art. 282, comma 2, esaminando i procedimenti penali pendenti o definiti e la possibilità di riabilitazione.
  7. Prepariamo la domanda e seguiamo il rapporto con l’OCC, curando che tutti gli enti pubblici creditori siano correttamente individuati e messi in condizione di partecipare.
  8. Gestiamo le osservazioni e i reclami degli enti creditori sull’istanza di esdebitazione, nei termini di quindici e trenta giorni dell’art. 282.
  9. Facciamo valere il decreto presso gli enti: lo trasmettiamo all’Agente della riscossione e agli enti impositori, chiediamo l’aggiornamento dei carichi e la cancellazione di ipoteche e fermi, contestiamo gli atti emessi su debiti divenuti inesigibili.
  10. Valutiamo la posizione di coobbligati e familiari, che l’esdebitazione del debitore non libera (art. 278, comma 6), per costruire una strategia che non lasci scoperto nessuno.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Per chi ha come unici creditori gli enti pubblici pesano soprattutto due di queste competenze. La qualifica di Gestore della crisi e l’attività di fiduciario di un OCC significano conoscere dall’interno come si costruisce una relazione particolareggiata sulle cause dell’indebitamento, che è proprio il documento su cui si gioca la valutazione della colpa grave quando il debito è fiscale. Il coordinamento dello staff multidisciplinare in diritto tributario permette di affiancare all’analisi della procedura quella dei singoli carichi, con avvocati e commercialisti che lavorano sullo stesso fascicolo. La strategia resta la stessa dalla prima analisi fino all’eventuale giudizio in Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea, senza passaggi di mano.

Chiusura

Chi deve soldi solo allo Stato ha di fronte un creditore forte, organizzato e privilegiato. Ma un creditore forte non è un creditore intoccabile: imposte, IVA, contributi e tributi locali rimasti insoddisfatti al termine della liquidazione diventano inesigibili, con le sole eccezioni scritte nell’art. 278, comma 7, e alle condizioni degli artt. 280 e 282. L’informazione corretta è la prima difesa: permette di scegliere lo strumento giusto prima che il debito cresca, di preparare con cura la storia del debito fiscale e di far valere il decreto quando arriva.

Lo Studio Monardo è specializzato proprio in questo incrocio: la competenza dell’Avv. Monardo come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC riguarda la procedura che porta all’esdebitazione; il coordinamento dello staff multidisciplinare nazionale in diritto tributario riguarda i carichi, le cartelle e gli enti che li emettono. Sono le due facce dello stesso problema, e vanno affrontate insieme.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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