Come Si Dimostra Ai Creditori Di Aver Ottenuto L’esdebitazione?

Ottenere il decreto di esdebitazione è il traguardo di un percorso lungo. Poi, però, il telefono può squillare ancora. Arriva un sollecito della finanziaria, una lettera di una società di recupero crediti, un’intimazione dell’Agente della riscossione, a volte perfino un pignoramento. A quel punto la domanda non è più “ho diritto alla liberazione dai debiti?”, ma un’altra, molto più pratica: come lo dimostro, nero su bianco, a chi continua a chiedermi soldi?

In questa guida raccogliamo le domande che ci vengono fatte più spesso su questo momento, con risposte complete e operative. Ci concentriamo sui documenti e sulle risposte scritte: quali carte chiedere in cancelleria, come leggerle, come usarle davanti a un creditore, a una banca o a un giudice. Il tema della comunicazione del decreto ai creditori, cioè chi deve avvisarli e come, è trattato nell’articolo gemello dedicato: qui partiamo dal punto in cui il decreto esiste e bisogna farlo valere.

Il quadro normativo, in breve. L’art. 278 del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti che rende inesigibili i crediti rimasti insoddisfatti nella liquidazione giudiziale o controllata. L’art. 281 regola il procedimento dopo la liquidazione giudiziale e prevede l’iscrizione del decreto nel registro delle imprese. L’art. 282 lo regola dopo la liquidazione controllata: il decreto va iscritto nel registro delle imprese e, per consumatore e professionista, pubblicato in un’apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. Contro il decreto i creditori possono proporre reclamo entro trenta giorni (art. 124 CCII).

Perché questo tema lo trattiamo da vicino. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno come si forma il fascicolo di una liquidazione, quali atti produce e quali documenti ne escono. E quando un creditore ignora il decreto e agisce lo stesso, la partita si sposta nelle aule di giustizia, dove l’essere avvocato cassazionista consente di seguire la difesa fino all’ultimo grado.

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Ho il decreto di esdebitazione: non basta mandarne una foto al creditore?

No, una foto non basta, e non perché il creditore sia in malafede: perché una foto non dice se quel decreto è ancora contestabile.

Il decreto di esdebitazione è un provvedimento del tribunale che può essere impugnato. Gli artt. 281, comma 4, e 282, comma 3, CCII prevedono che venga comunicato ai creditori ammessi al passivo e che questi possano proporre reclamo ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni. Finché quel termine non è scaduto, o finché un eventuale reclamo non è stato deciso, il creditore può sostenere che la partita non è chiusa.

Ecco perché, a chi ci chiede “cosa mando?”, rispondiamo sempre con un piccolo fascicolo e non con un singolo foglio. Il nucleo è fatto di tre cose:

  1. la copia del decreto (meglio se conforme all’originale, vedremo come ottenerla);
  2. un documento che dimostri che il decreto non è più reclamabile o che il reclamo è stato respinto;
  3. un documento che dimostri che quel creditore rientra tra quelli colpiti dall’esdebitazione.

Il terzo punto è quello che quasi tutti dimenticano. Il decreto dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti, ma non sempre elenca uno per uno i creditori. Se la lettera arriva da una società di recupero che ha comprato il credito, o da una banca che nel frattempo ha cambiato nome, bisogna collegare quel credito alla procedura. Lo si fa con lo stato passivo, di cui parleremo più avanti.

C’è anche un aspetto di tono. Un invio disordinato, magari via WhatsApp a un numero di call center, non lascia traccia e non costringe nessuno a rispondere. Una lettera via PEC o raccomandata, con allegati elencati, crea invece una prova datata: se domani quel creditore agirà in giudizio, potremo dimostrare che sapeva.

In sintesi: il decreto è la chiave, ma per aprire la porta servono anche la prova della sua stabilità e la prova del collegamento con il credito che ti viene chiesto.


Quali documenti mi servono, esattamente? Me li può elencare?

Sì. Sono pochi, ma vanno scelti in base al tipo di debitore che sei.

Proviamo a metterli in ordine, dal più importante al più specifico.

Per tutti:
– copia conforme del decreto di esdebitazione (ex art. 281 o 282 CCII, oppure ex art. 283 se sei un incapiente);
– certificazione di mancato reclamo o, in alternativa, copia del provvedimento che ha deciso il reclamo, con l’attestazione che non è stato ulteriormente impugnato;
– stato passivo esecutivo della procedura, o almeno l’estratto che riguarda il creditore che ti scrive;
– piano di riparto e rendiconto finale, se ci sono stati pagamenti: servono a dimostrare quanto ha ricevuto ciascun creditore e, quindi, qual è la parte rimasta insoddisfatta;
– il decreto di chiusura della procedura, se l’esdebitazione è stata dichiarata contestualmente alla chiusura.

Se sei imprenditore (o lo eri quando la procedura è stata aperta):
– una visura del registro delle imprese aggiornata, da cui risulti l’iscrizione del decreto. Gli artt. 281, comma 4, e 282, comma 1, CCII prevedono che il decreto sia iscritto su richiesta del cancelliere.

Se sei consumatore o professionista:
– la stampa della pagina del sito del tribunale o del Ministero della giustizia in cui è pubblicato il decreto, come previsto dall’art. 282, comma 1, CCII, con data e indirizzo della pagina.

Se sei un debitore incapiente (art. 283):
– oltre al decreto, conserva le dichiarazioni annuali che il decreto ti impone di rendere all’OCC. I decreti che abbiamo esaminato (Trib. Venezia, decreto 25 febbraio 2026, Rep. n. 35/2026; Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026, R.G. n. 6/2025) prevedono una vigilanza triennale, con dichiarazione annuale delle utilità sopravvenute, a pena di revoca del beneficio.

Un consiglio pratico: fai una cartella sola, cartacea e digitale, con questi documenti numerati. Quando arriva una richiesta, alleghi sempre gli stessi file con gli stessi nomi. Il creditore e, se serve, il giudice troveranno un fascicolo coerente, senza dover ricostruire nulla.


Se il creditore mi fa causa lo stesso, chi deve provare cosa?

Dipende da chi ha in mano un titolo. Ma, nella pratica, l’esdebitazione la devi allegare e provare tu.

L’esdebitazione, rispetto a un credito già esistente, è un fatto che ne impedisce la riscossione: rende il credito inesigibile. Secondo la regola generale dell’art. 2697 c.c., chi vuole far valere un fatto impeditivo o estintivo del diritto altrui deve provarne il fondamento. Tradotto: il creditore deve dimostrare il suo credito; tu devi dimostrare che quel credito è stato colpito dall’esdebitazione.

Nell’opposizione all’esecuzione questa ripartizione è ancora più netta. La Cassazione (Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 15376, commentata su ecnews) ha chiarito che, quando l’esecuzione è promossa contro la stessa persona indicata nel titolo, è l’opponente a dover provare il fatto sopravvenuto che rende il titolo non più eseguibile nei suoi confronti. E ha aggiunto un dettaglio decisivo: i motivi scritti nell’atto di opposizione delimitano la causa. Se non indichi subito l’esdebitazione, non potrai introdurla più avanti, e il giudice non potrà accogliere l’opposizione per motivi diversi da quelli proposti.

Si tratta di una pronuncia del 2022, quindi precedente al periodo su cui di solito concentriamo le citazioni, ma enuncia un principio generale sull’opposizione all’esecuzione che resta il punto di partenza. Nelle ricerche condotte per questa guida non abbiamo trovato pronunce 2023-2026 con estremi certi che si occupino specificamente dell’onere della prova dell’esdebitazione in giudizio: per questo applichiamo i principi generali e lo diciamo con chiarezza.

Cosa deve provare, invece, il creditore se vuole superare la tua eccezione? Che il suo credito non rientra nell’esdebitazione: perché è sorto dopo l’apertura della procedura, perché rientra tra i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7 (mantenimento e alimenti, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni pecuniarie non accessorie a debiti estinti), oppure perché lui non ha partecipato al concorso e quindi vale la regola dell’art. 278, comma 2, sulla percentuale.

Il messaggio è semplice: prima che un giudice ti chieda di provare, devi essere già pronto con il fascicolo completo.


Da quando posso dire a un creditore che non gli devo più nulla?

L’effetto parte dal decreto, ma la sicurezza arriva quando il decreto non è più reclamabile.

Il testo dell’art. 282, comma 1, CCII dice che, nella liquidazione controllata, l’esdebitazione “opera” a seguito del provvedimento di chiusura oppure prima, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale. L’art. 281 per la liquidazione giudiziale prevede che il tribunale dichiari inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti contestualmente alla chiusura, oppure decorsi tre anni dall’apertura. Sulla “contestualità” è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74/2026: l’ha letta in senso logico-funzionale e non solo cronologico, per cui anche un’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo.

Nella pratica, dal punto di vista della prova, ci sono tre momenti:

  • dal deposito del decreto alla scadenza dei trenta giorni: hai già un provvedimento favorevole, ma il creditore può reclamare. Puoi rispondere ai solleciti citando il decreto, precisando che i termini di reclamo sono in corso;
  • dopo la scadenza senza reclamo: chiedi in cancelleria l’attestazione di mancato reclamo. Da qui in poi la tua risposta può essere netta;
  • se c’è stato reclamo: attendi la decisione e conserva il provvedimento che lo decide.

Un’avvertenza sui tempi: i trenta giorni del reclamo corrono anche in agosto, perché l’art. 9, comma 1, CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal Codice. Chi riceve il decreto a fine luglio non deve aspettare settembre per chiedere il certificato.


Come si ottiene in cancelleria il certificato che nessuno ha fatto reclamo?

Si chiede alla cancelleria che ha in carico la procedura, con un’istanza scritta. Le modalità pratiche cambiano da tribunale a tribunale, quindi vanno controllate sul sito del tuo ufficio.

Il documento che serve ha nomi diversi a seconda dei moduli: “certificato di mancato reclamo”, “attestazione di definitività”, “certificato di non opposizione”. La sostanza è la stessa: il cancelliere attesta che, nel termine previsto, contro quel decreto non risulta proposto reclamo. Diversi tribunali pubblicano moduli specifici per i certificati in materia concorsuale (ad esempio il Tribunale di Bologna ha in rete un modulo intitolato proprio “certificato mancato reclamo”); altri accettano un’istanza libera.

Per capire cosa ti verrà chiesto, guarda un esempio concreto che abbiamo letto. Il modulo del Tribunale di Sondrio per i certificati della cancelleria delle procedure esecutive e concorsuali (riferito al certificato di inesistenza di procedure, ma indicativo dello stile di questi uffici) chiede:

  • dati del richiedente e del soggetto interessato, con codice fiscale;
  • l’uso a cui è destinato il certificato e il numero di copie;
  • una marca da bollo da 16 euro per l’istanza e una da 16 euro per il certificato, più 3,92 euro di diritti di cancelleria pagati con PagoPA (dal 1° marzo 2023 i pagamenti non telematici vanno ripetuti);
  • la presentazione allo sportello su appuntamento prenotato online.

Per il certificato di mancato reclamo sul decreto di esdebitazione aggiungi sempre il numero di ruolo della procedura, la data del decreto e la data della sua comunicazione ai creditori: il cancelliere deve verificare che il termine sia scaduto. Se la procedura è stata seguita da un avvocato, spesso è più semplice farla depositare telematicamente dal difensore.

La copia conforme del decreto si chiede con la stessa logica: istanza in cancelleria e pagamento dei diritti di copia. In alternativa, quando c’è un difensore costituito, la copia può essere estratta dal fascicolo telematico e attestata conforme dal difensore stesso: è una strada più rapida, che conviene verificare con chi ti ha assistito.

Ecco la tabella dei passaggi.

Fase Atto o documento Termine Davanti a chi / dove
Dichiarazione dell’esdebitazione Decreto motivato (artt. 281 e 282 CCII) Alla chiusura o decorsi 3 anni dall’apertura Tribunale della procedura
Comunicazione Comunicazione ai creditori ammessi e al debitore Subito dopo il deposito Cancelleria (e, per l’incapiente, anche OCC secondo il decreto)
Reclamo Reclamo ex art. 124 CCII 30 giorni, che corrono anche ad agosto (art. 9 c.1) Secondo l’art. 124 CCII
Pubblicità imprenditore Iscrizione nel registro delle imprese Su richiesta del cancelliere Camera di commercio (visura)
Pubblicità consumatore / professionista Pubblicazione in area del sito web Dopo il decreto Sito del tribunale o del Ministero della giustizia (art. 282 c.1)
Prova della stabilità Certificato di mancato reclamo o provvedimento sul reclamo Dopo la scadenza dei 30 giorni Cancelleria
Prova del collegamento con il credito Stato passivo, riparti, rendiconto Sempre disponibili nel fascicolo Cancelleria / liquidatore o curatore

Sono imprenditore: la visura camerale basta a dimostrare l’esdebitazione?

È un ottimo biglietto da visita, ma da sola non basta: è una prova di pubblicità, non il decreto.

Per chi è iscritto al registro delle imprese, il CCII prevede espressamente l’iscrizione del decreto: l’art. 281, comma 4, per la liquidazione giudiziale (“Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere”) e l’art. 282, comma 1, per la liquidazione controllata. Una visura aggiornata, quindi, mostra a chiunque, senza bisogno di spiegazioni, che quel provvedimento esiste.

È utile soprattutto in tre situazioni:

  • quando scrivi a un fornitore o a una banca che consulta abitualmente le visure: vedrà l’annotazione e capirà subito;
  • quando una società di recupero ti contatta per un credito d’impresa: la visura dimostra che la procedura riguardava proprio quell’impresa;
  • quando sei un socio illimitatamente responsabile di una società di persone: l’art. 278, comma 5, CCII stabilisce che l’esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, e la visura della società è il primo documento che collega i due piani.

Perché non basta? Perché la visura riporta l’iscrizione, ma non il contenuto: non dice quali debiti sono stati dichiarati inesigibili, se il decreto è stato reclamato, quale percentuale hanno ricevuto i creditori. In giudizio, il giudice vorrà vedere il provvedimento.

Due controlli da fare subito:

  1. verifica che l’iscrizione ci sia davvero. Se, a qualche settimana dal decreto, la visura non riporta nulla, sollecita la cancelleria con un’istanza scritta: l’iscrizione avviene “su richiesta del cancelliere”, e un ritardo può dipendere da un passaggio mancato;
  2. scarica la visura con data recente ogni volta che rispondi a un creditore. Una visura di due anni prima dice meno di una del giorno stesso.

E se nel frattempo l’impresa è stata cancellata? La visura storica conserva le annotazioni: chiedi quella, insieme al decreto.


Sono un consumatore: dove trovo la pubblicazione del mio decreto e come la uso?

Sul sito del tribunale o del Ministero della giustizia, nell’area dedicata. È il documento più comodo da indicare a un creditore, perché lo può verificare da solo.

L’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che “il decreto che dichiara l’esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia”. Per chi non ha un’impresa, quindi, la pubblicità passa da qui e non dal registro delle imprese.

Nella pratica, molti tribunali hanno una sezione “sovraindebitamento” o “crisi da sovraindebitamento” in cui caricano i provvedimenti, spesso in formato PDF. Abbiamo visto, ad esempio, che il decreto del Tribunale di Venezia del 25 febbraio 2026 (Rep. n. 35/2026, esdebitazione dell’incapiente) ne disponeva la pubblicazione sul sito del tribunale a cura dell’OCC, entro 48 ore, con l’omissione dei dati personali non necessari. Il decreto dell’incapiente segue l’art. 283, ma la logica è la stessa: chi ha interesse deve poter controllare.

Come la usi:

  • stampa la pagina in cui compare il decreto, in PDF, con data e indirizzo web visibili;
  • annota l’indirizzo della pagina nella lettera al creditore: “il provvedimento è consultabile all’indirizzo…”;
  • controlla il contenuto pubblicato: deve coincidere con la tua copia. Se manca, o se è stato pubblicato un atto diverso (per esempio il decreto di apertura invece di quello di esdebitazione), segnalalo per iscritto alla cancelleria e all’OCC o al liquidatore.

Un limite reale: la pubblicazione sul sito dimostra che il decreto esiste, non che sia definitivo. Anche qui, alla stampa della pagina va affiancato il certificato di mancato reclamo.

E per il professionista? L’art. 282, comma 1, lo accomuna al consumatore per la pubblicazione sul sito. Se però era iscritto anche al registro delle imprese, per esempio per una piccola attività commerciale parallela, conviene verificare entrambe le pubblicità e conservarle tutte e due.


Come faccio a dimostrare che quel creditore era “dentro” la procedura?

Con lo stato passivo. È il documento che dice chi è stato ammesso, per quanto e con quale grado.

Lo stato passivo è l’elenco dei crediti ammessi al concorso, formato dal liquidatore (o dal curatore) e reso esecutivo dal giudice. Per la prova dell’esdebitazione è fondamentale, perché il decreto colpisce i debiti concorsuali non soddisfatti e le norme sul procedimento fanno riferimento proprio ai “creditori ammessi al passivo”: sono loro a ricevere la comunicazione dell’istanza, a poter presentare osservazioni entro quindici giorni e a poter reclamare.

Come si usa, in concreto:

  1. trova la riga del creditore: nome, importo ammesso, privilegio o chirografo;
  2. collega quel credito alla richiesta che ti arriva: stesso contratto, stesso numero di pratica, stesso importo di partenza (al netto di interessi successivi);
  3. se il credito è stato ceduto, allega anche la comunicazione di cessione o l’avviso pubblicato dal cessionario: il nuovo titolare subentra nella stessa posizione e subisce la stessa inesigibilità;
  4. affianca il riparto: dimostra quanto quel creditore ha incassato nella procedura. La differenza è la parte dichiarata inesigibile.

Una precisazione importante, che emerge da Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8110 (pronuncia in regime di legge fallimentare, commentata su ecnews): l’accertamento fatto nello stato passivo ha efficacia dentro la procedura e riguarda il diritto a partecipare al concorso; non vincola i giudizi ordinari tra creditore e debitore. Per noi significa due cose. Primo: lo stato passivo è un ottimo strumento per dimostrare che il creditore era concorsuale, ma non è una sentenza sul credito. Secondo: il fatto che un credito non sia stato ammesso non significa che sia inesistente, e quel creditore potrebbe sostenere di essere rimasto fuori dal concorso.

Se sei un socio di società di persone, ricorda anche quanto osservato dalla Cassazione nell’ordinanza 31 maggio 2023, n. 15359 (regime l.fall.): nel fallimento del socio esteso, tra i creditori concorsuali rientrano anche quelli della società. Nei casi regolati dal CCII si può usare come argomento, non come regola già confermata.


Mi è arrivato un sollecito di pagamento: cosa rispondo, e come?

Rispondi per iscritto, con calma, una volta sola e bene. Non telefonare per “chiarire”: una telefonata non lascia traccia.

Il sollecito è un atto stragiudiziale: non ti obbliga a nulla, ma ignorarlo non conviene. Se il creditore (o la società di recupero) non sa dell’esdebitazione, continuerà a scriverti e prima o poi passerà a un decreto ingiuntivo. Se lo sa e insiste, la tua lettera diventerà la prova che ha agito consapevolmente.

La risposta ideale è breve e contiene sei elementi:

  1. i tuoi dati e il riferimento della pratica indicato nel sollecito;
  2. gli estremi del decreto: tribunale, numero di ruolo della procedura, data, norma applicata (art. 281, 282 o 283 CCII);
  3. la dichiarazione che il decreto non è stato reclamato (o l’esito del reclamo), con il certificato allegato;
  4. il collegamento con il credito: “il credito da Voi indicato corrisponde a quello ammesso allo stato passivo della procedura per euro…, in via chirografaria”;
  5. la richiesta: cessare ogni sollecito, archiviare la pratica, aggiornare le eventuali segnalazioni nelle banche dati;
  6. l’elenco degli allegati, numerati.

Mandala via PEC se il creditore ne ha una (le società l’hanno quasi sempre), altrimenti con raccomandata con ricevuta di ritorno. Conserva ricevute di accettazione e consegna.

Cosa non scrivere: non riconoscere il debito, nemmeno in forma di cortesia (“so di dovervi una somma, ma…”), e non proporre pagamenti “a saldo e stralcio” per chiudere in fretta. Un’offerta di pagamento può essere letta come rinuncia a far valere l’esdebitazione. Se c’è un dubbio reale (ad esempio il credito potrebbe essere posteriore all’apertura), è meglio far scrivere la risposta da un professionista che abbia letto il fascicolo.

E se arrivano dieci solleciti da dieci creditori diversi? Prepara un modello unico, poi adattalo a ciascuno con la riga del proprio stato passivo. Lo spiega meglio, sul fronte della comunicazione ai creditori, l’articolo gemello dedicato.


E se a scrivermi è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione con un’intimazione di pagamento?

Il principio non cambia: i carichi fiscali anteriori, ammessi al passivo e non soddisfatti, sono inesigibili come gli altri. Ma con la riscossione i tempi sono più stretti e la risposta deve essere più tecnica.

L’intimazione di pagamento non è un semplice sollecito: è un atto della riscossione coattiva che preannuncia l’esecuzione. Per questo, se l’importo richiesto riguarda cartelle già comprese nella procedura, non basta una lettera: bisogna valutare subito se e come contestarlo nelle sedi previste. Ai termini e agli strumenti di impugnazione dell’intimazione abbiamo dedicato articoli specifici, a cui rinviamo: qui ci occupiamo di cosa portare e cosa scrivere.

I documenti chiave sono gli stessi visti finora, con due aggiunte:

  • l’estratto dello stato passivo con l’ammissione dell’Agente della riscossione (o dell’ente impositore), che di solito elenca le cartelle o i carichi insinuati;
  • il prospetto di raffronto tra le cartelle citate nell’intimazione e quelle ammesse: numero cartella per numero cartella. È il lavoro più noioso e il più utile, perché le intimazioni spesso mescolano carichi anteriori e posteriori.

Attenzione a tre casi che si incontrano spesso:

  1. cartelle per tributi successivi all’apertura: non sono concorsuali e non sono coperte dall’esdebitazione;
  2. sanzioni: l’art. 278, comma 7, lett. b), CCII esclude le sanzioni amministrative pecuniarie “che non siano accessorie a debiti estinti”. In una liquidazione controllata il Tribunale di Torino, con decreto del 9 aprile 2026 (noto da una sintesi di Eutekne, senza numero), ha ritenuto che la sanzione tributaria accessoria rientri nell’esdebitazione, perché viene meno insieme all’obbligazione principale;
  3. carichi oggetto di definizione agevolata: se hai presentato domande di rottamazione durante la procedura, la ricostruzione va fatta con particolare cura, perché i piani e i pagamenti si sovrappongono.

Nella risposta scritta all’Agente della riscossione indica, oltre al decreto e al certificato di mancato reclamo, il prospetto delle cartelle con l’indicazione “ammessa al passivo / non ammessa / posteriore”. Chiedi lo sgravio o comunque la sospensione delle azioni sui carichi coperti. E segnati i termini dell’eventuale impugnazione: la lettera non li sospende.


Mi hanno già pignorato lo stipendio o il conto: cosa porto al giudice?

Porti il fascicolo completo, e lo porti nell’atto di opposizione, non dopo.

Se un creditore concorsuale ha avviato un’esecuzione dopo l’esdebitazione, lo strumento tipico è l’opposizione all’esecuzione: si contesta il diritto del creditore a procedere, perché il credito è divenuto inesigibile. Come detto sopra, secondo Cass. 15376/2022 sei tu a dover provare il fatto sopravvenuto e i motivi indicati nell’atto delimitano la causa. Chi si oppone dicendo solo “non devo nulla”, riservandosi di produrre il decreto più avanti, rischia di perdere l’argomento più forte. Le modalità e i termini dell’opposizione, e delle eventuali istanze di sospensione, sono trattati negli articoli che abbiamo dedicato ai singoli pignoramenti.

Cosa allegare, in ordine:

  1. copia conforme del decreto di esdebitazione;
  2. certificato di mancato reclamo (o provvedimento sul reclamo);
  3. estratto dello stato passivo con il credito del procedente;
  4. piano di riparto e rendiconto, per dimostrare la parte insoddisfatta;
  5. visura camerale o stampa della pubblicazione sul sito del tribunale;
  6. la tua lettera al creditore, con le ricevute PEC o della raccomandata, se l’hai mandata prima del pignoramento.

Quest’ultimo documento è più importante di quanto sembri: dimostra che il creditore ha agito sapendo dell’esdebitazione, il che pesa sulla valutazione della sua condotta processuale.

Un caso particolare: il pignoramento era già in corso quando è arrivato il decreto. Qui bisogna distinguere. Gli artt. 281, comma 5, e 282, comma 2-bis, CCII dicono che l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie: la norma si riferisce alle attività della procedura, ma ogni esecuzione individuale va esaminata alla luce delle date, delle regole sul divieto di azioni esecutive durante la procedura e del titolo azionato. Per l’incapiente, i decreti letti (Trib. Alessandria, 11 febbraio 2026) dispongono espressamente la cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute per i debiti dichiarati inesigibili.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, avvocato cassazionista e Gestore della crisi iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia, segue sia la fase concorsuale sia l’eventuale contenzioso esecutivo, con la stessa linea difensiva.


Il creditore non si era insinuato al passivo: posso opporgli lo stesso l’esdebitazione?

Sì, ma solo in parte. Ed è il punto in cui più spesso le persone si illudono.

L’art. 278, comma 2, CCII stabilisce che “nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l’esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado”. In parole semplici: il creditore anteriore che non ha presentato domanda di ammissione può ancora chiederti la stessa percentuale che hanno incassato gli altri creditori del suo rango. Il resto è inesigibile.

Per dimostrarlo ti servono tre documenti:

  • la prova della data del credito, per stabilire che è anteriore all’apertura (contratto, fattura, estratto conto): se è anteriore, la regola del comma 2 si applica;
  • il piano di riparto finale, da cui ricavare la percentuale attribuita ai creditori di pari grado (chirografari con chirografari, privilegiati con privilegiati);
  • il decreto di esdebitazione con il certificato di mancato reclamo.

Con questi documenti la tua lettera può dire, ad esempio: “il credito è anteriore all’apertura della procedura; non risulta insinuato; ai sensi dell’art. 278, comma 2, CCII è esigibile solo nella misura del 7,3%, pari alla percentuale distribuita ai chirografari; la parte eccedente è inesigibile”.

C’è un elemento di incertezza da conoscere. La regola del comma 2 è vigente, ma è stata contestata davanti alla Corte costituzionale: il Tribunale di Verona e il Tribunale di Milano hanno chiesto che l’esdebitazione operi pienamente anche verso i creditori anteriori non insinuati. Con l’ordinanza n. 104/2026 la Corte ha restituito gli atti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione, restituita con l’ord. 104/2026 per un vizio di notifica, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Fino ad allora, la percentuale resta dovuta.

E se la procedura non ha distribuito nulla ai chirografari? Allora la percentuale è zero, e l’intero credito chirografario anteriore non insinuato risulta inesigibile. È uno dei casi in cui il piano di riparto (o il rendiconto che attesta l’assenza di riparti) diventa il documento decisivo.


E le banche dati, CRIF e Centrale Rischi, si aggiornano da sole dopo il decreto?

Non contarci. Il decreto non viene trasmesso automaticamente ai sistemi di informazione creditizia: devi muoverti tu, con gli stessi documenti.

Le segnalazioni nelle banche dati private (come quella gestita da CRIF) e nella Centrale dei Rischi della Banca d’Italia partono dagli intermediari che hanno erogato il credito. Se la banca o la finanziaria continua a considerare aperta la posizione, la segnalazione resta. Le regole sui tempi di conservazione, sulla cancellazione e sui reclami sono diverse per ciascun sistema e meritano un approfondimento a parte, che trovi negli articoli dedicati alle banche dati creditizie.

Qui ci interessa il lato documentale. In pratica:

  1. chiedi la visura dei tuoi dati, sia alla Centrale dei Rischi sia ai principali sistemi privati: è un tuo diritto conoscere cosa risulta;
  2. individua le posizioni riferibili a crediti concorsuali;
  3. scrivi all’intermediario segnalante, non solo al gestore della banca dati, allegando decreto, certificato di mancato reclamo ed estratto dello stato passivo: chiedi che la posizione venga aggiornata in modo coerente con l’esdebitazione;
  4. conserva la risposta, o la prova del silenzio, per eventuali reclami successivi.

Un limite onesto da tenere presente: aggiornare la segnalazione non sempre significa farla sparire subito. Il fatto storico dell’inadempimento è avvenuto, e i sistemi possono conservarne traccia per un certo periodo. Quello che puoi pretendere è che non risulti come debito ancora esigibile.


Se perdo i documenti, perdo anche l’esdebitazione?

No, l’esdebitazione non si perde con le carte. Ma senza le carte diventa molto più faticoso farla valere.

Il decreto resta nel fascicolo del tribunale, la visura camerale conserva l’iscrizione, la pubblicazione sul sito resta (salvo rimozioni dopo un certo tempo, che dipendono dagli uffici). Puoi sempre richiedere una nuova copia conforme in cancelleria. Il problema è pratico: se il pignoramento arriva un venerdì e la cancelleria riceve su appuntamento, perdi giorni preziosi.

Per questo suggeriamo una conservazione digitale ordinata, con poche regole:

  • una cartella sola, con un nome chiaro (ad esempio “Esdebitazione – Tribunale – R.G.”);
  • file in PDF con nomi numerati: “01_decreto_esdebitazione”, “02_certificato_mancato_reclamo”, “03_stato_passivo”, “04_riparto”, “05_visura” o “05_pubblicazione_sito”, “06_lettere_creditori”;
  • copia in due luoghi diversi: un archivio in cloud e una chiavetta o un disco esterno;
  • conserva le PEC con le ricevute in formato originale (.eml), non solo stampate: la ricevuta di consegna ha valore proprio nel suo formato elettronico;
  • conserva anche gli originali cartacei delle copie conformi rilasciate dalla cancelleria.

Per quanto tempo? Pensa al termine ordinario di prescrizione dei crediti, che per molti rapporti è di dieci anni (art. 2946 c.c.), e al fatto che i crediti ceduti possono riaffiorare dopo molto tempo. Una cartella ben fatta oggi ti risparmia un’affannosa ricostruzione tra sei anni.

Per l’incapiente c’è un dovere in più: conservare le dichiarazioni annuali rese all’OCC nei tre anni successivi, con gli estratti conto allegati. Il decreto del Tribunale di Alessandria dell’11 febbraio 2026 le richiede entro maggio di ogni anno, quello di Venezia entro settembre: le scadenze le fissa il singolo decreto, e la mancata dichiarazione può portare alla revoca.


Se chiedo un nuovo finanziamento, devo dire che sono stato esdebitato?

Conviene dirlo, con i documenti in mano. Nasconderlo è inutile e può essere dannoso.

Una banca o una finanziaria che valuta una richiesta consulta le banche dati e, se sei o eri imprenditore, la visura camerale: con buona probabilità troverà comunque traccia della procedura. Presentarsi con il fascicolo in ordine cambia la conversazione: invece di “risulta una procedura concorsuale”, il funzionario legge “procedura chiusa, debiti dichiarati inesigibili con decreto non reclamato, nessuna esposizione residua”.

Cosa dire, in concreto:

  • che la procedura è chiusa (o che l’esdebitazione è stata dichiarata dopo tre anni dall’apertura) e quando;
  • che le posizioni pregresse sono inesigibili, mostrando decreto e certificato;
  • qual è la tua situazione attuale: reddito, impegni, eventuali garanzie.

E cosa sapere prima di firmare:

  • il nuovo debito non è coperto da nessuna esdebitazione. L’art. 280, comma 1, lett. d), CCII esclude il beneficio se il debitore ne ha già goduto nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l’esdebitazione, e la lett. e) lo esclude dopo due esdebitazioni. Non c’è una rete di sicurezza ravvicinata;
  • se sei un incapiente con obblighi triennali, ricorda che il decreto di Alessandria precisa che i finanziamenti in qualsiasi forma non costituiscono utilità da dichiarare; altri decreti potrebbero dire diversamente, quindi leggi il tuo;
  • i garanti del vecchio debito restano obbligati: l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori. Se il nuovo finanziatore chiede garanzie a un familiare che aveva già garantito vecchi debiti, la sua posizione va verificata.

Rischio che, dopo anni, il creditore riesca a farmi pagare lo stesso?

Se il decreto è definitivo e il credito è concorsuale, la risposta è no. Ma ci sono tre situazioni in cui il rischio esiste davvero, e conviene conoscerle.

La rassicurazione fondata: un credito concorsuale non soddisfatto, colpito da un decreto non più reclamabile, è inesigibile nei tuoi confronti. Il creditore può scriverti, ma non può ottenere legittimamente il pagamento: se agisce, hai gli strumenti per opporti.

I limiti reali:

  1. crediti esclusi per legge: mantenimento e alimenti, risarcimento da fatto illecito extracontrattuale, sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7). Per questi l’esdebitazione non opera;
  2. creditori anteriori non insinuati: possono chiederti la percentuale distribuita ai pari grado (art. 278, comma 2), almeno finché la Corte costituzionale non deciderà la questione pendente;
  3. revoca o obblighi successivi nell’esdebitazione dell’incapiente: se sopravvengono utilità rilevanti nei tre anni, o se non rendi le dichiarazioni annuali, il decreto stesso prevede conseguenze, fino alla revoca.

C’è poi un rischio di fatto: la cessione del credito. I crediti deteriorati passano di mano, e il nuovo titolare potrebbe non avere idea dell’esdebitazione. Non cambia nulla sul piano giuridico, ma ti costringe a ripetere la stessa risposta documentata. Ecco perché la cartella ordinata è la tua vera assicurazione.


Mi fa vedere un esempio concreto?

Certo. Ecco due simulazioni dimostrative, con dati di fantasia ma realistici. Non sono casi seguiti dallo studio: sono esercizi per capire come si usano i documenti.

Simulazione 1 – Consumatore, liquidazione controllata, sollecito di una società di recupero

  • Ipotesi: liquidazione controllata di un consumatore; decreto di esdebitazione ex art. 282 CCII comunicato ai creditori giovedì 11 giugno 2026.
  • Termine per il reclamo: 30 giorni. Il trentesimo giorno cade sabato 11 luglio 2026, quindi il termine slitta a lunedì 13 luglio 2026. Nessuna sospensione per agosto (art. 9, comma 1, CCII), ma qui non serve.
  • Il 15 luglio il debitore deposita in cancelleria l’istanza per il certificato di mancato reclamo, con le marche e i diritti richiesti dal suo tribunale.
  • Il 21 settembre 2026 arriva il sollecito di una società di recupero per 6.418,37 € riferiti a un prestito personale ceduto da una finanziaria.
  • Verifica: lo stato passivo riporta la finanziaria cedente, ammessa in chirografo per 5.902,14 € (capitale e interessi alla data di apertura). Il riparto ai chirografari è stato pari a zero.
  • Esito: risposta via PEC con decreto, certificato di mancato reclamo, estratto dello stato passivo, rendiconto senza riparti ai chirografari e stampa della pubblicazione sul sito del tribunale. Richiesta di archiviazione della pratica e di aggiornamento delle segnalazioni. La differenza tra 6.418,37 € e 5.902,14 € è fatta di interessi successivi all’apertura su un credito ormai inesigibile: non cambia la conclusione.

Simulazione 2 – Ex imprenditore individuale, liquidazione giudiziale, due creditori diversi

  • Ipotesi: decreto di esdebitazione ex art. 281 CCII contestuale alla chiusura, comunicato lunedì 16 marzo 2026; termine di reclamo scaduto mercoledì 15 aprile 2026 senza reclami; iscrizione nel registro delle imprese verificata con visura.
  • Riparto finale ai chirografari: 7,3%.
  • Creditore A (fornitore ammesso al passivo per 18.740,55 €): ha incassato 1.368,06 €. Residuo inesigibile: 17.372,49 €. Il 5 ottobre 2026 notifica un pignoramento presso terzi sul conto. Documenti per l’opposizione: decreto, certificato, visura, riga dello stato passivo, riparto, lettera inviata a maggio con ricevuta PEC. Tutto va indicato nell’atto di opposizione fin dall’inizio.
  • Creditore B (fornitore con fattura anteriore all’apertura, mai insinuato, credito di 9.215,00 €): ai sensi dell’art. 278, comma 2, può pretendere solo il 7,3%, cioè 672,70 €. Gli altri 8.542,30 € sono inesigibili.
  • Esito: al creditore A si risponde che nulla è dovuto; al creditore B si risponde riconoscendo solo la percentuale di legge e chiedendo la rinuncia al resto, con riserva di aggiornare la posizione se la Corte costituzionale dovesse decidere diversamente sul comma 2.

La domanda che nessuno fa, ma che tutti dovrebbero fare

“Sono sicuro che il credito che mi chiedono sia davvero anteriore all’apertura della procedura?”

Chi ha ottenuto l’esdebitazione tende a pensare che tutto il passato sia chiuso. Ma l’esdebitazione copre i crediti per fatto o causa anteriori, e la data di riferimento è l’apertura della procedura, non il decreto finale. Fra l’apertura e la chiusura possono passare anni, e in quegli anni si vive: si paga un affitto, si usa una carta, si accumulano bollette, magari si riceve una cartella per tributi dell’anno in corso.

Questi debiti non sono concorsuali. Il decreto non li tocca. E le richieste di pagamento che arrivano dopo l’esdebitazione, spesso, riguardano proprio loro, mescolate a crediti vecchi. Un debitore che risponde a tutte con la stessa lettera (“sono esdebitato, non vi devo nulla”) rischia di perdere credibilità proprio sui crediti per cui ha ragione.

Il controllo da fare è semplice, ma va fatto su ogni richiesta:

  • qual è la data di nascita del credito (contratto, fornitura, periodo d’imposta)?
  • è prima o dopo la data del decreto di apertura?
  • è nello stato passivo? Se no, è anteriore (e allora vale l’art. 278, comma 2) o posteriore (e allora va pagato o contestato per altre ragioni)?

C’è anche una variante più sottile: il creditore che aveva chiesto l’ammissione ed è stato escluso. Ha partecipato al concorso? Il testo del comma 2 parla di creditori “che non hanno partecipato al concorso”; chi ha presentato domanda ed è stato respinto ci ha partecipato, almeno nel senso letterale. Ma, come ricordato da Cass. 8110/2022, la mancata ammissione non equivale ad accertamento dell’inesistenza del credito fuori dal concorso. È una situazione su cui non abbiamo trovato pronunce recenti con estremi certi, e che va valutata caso per caso con il fascicolo alla mano.

Fare questa domanda prima di rispondere è il modo migliore per non trasformare un diritto certo in una discussione persa.


Ma i giudici cosa dicono?

Ecco i riferimenti giurisprudenziali utili a chi deve far valere l’esdebitazione. Per ciascuno indichiamo la fonte letta e il grado di verifica.

  1. Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (testo integrale letto sul sito della Corte). Il debitore già dichiarato fallito, che non ha ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare, non può chiedere quella dell’incapiente ex art. 283 CCII per gli stessi debiti; contro il diniego reso senza contraddittorio il ricorso straordinario è inammissibile perché la domanda si può riproporre. Rilevanza: prima di “spendere” un decreto, verifica sotto quale regime è stato emesso e per quali debiti.

  2. Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (massima e passaggi riportati nella n. 30108). L’istanza di esdebitazione di chi è stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: il decreto che esibisci va letto con la disciplina giusta, che incide su effetti e documenti.

  3. Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2026, n. 1469 (nota da sintesi Unijuris). Conferma che i falliti restano regolati dalla legge fallimentare e valuta la compatibilità con il diritto UE del termine annuale dell’art. 143 l.fall. Rilevanza: per i vecchi fallimenti la prova dell’esdebitazione segue regole e tempi diversi.

  4. Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (massima su Brocardi). L’apertura della liquidazione controllata non si nega per non meritevolezza: la condotta del debitore si valuta nella fase di esdebitazione. Rilevanza: spiega perché il decreto di esdebitazione, e non quello di apertura, è il documento che “certifica” la valutazione sulla condotta.

  5. Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (sintesi diritto.it). Conferma l’orientamento: per aprire la liquidazione controllata conta la relazione dell’OCC, mentre la diligenza del debitore pesa sull’esdebitazione. Rilevanza: conserva anche la relazione dell’OCC, utile a rispondere a creditori che contestano la meritevolezza.

  6. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (massima su Brocardi). La scarsa consistenza del patrimonio non impedisce l’esdebitazione se non dipende da condotte fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede più una soglia di soddisfacimento. Rilevanza: un riparto basso non indebolisce il decreto.

  7. Cass. civ., ord. 31 maggio 2023, n. 15359 (riproduzione web dell’ordinanza; sezione non indicata). In regime l.fall., nel fallimento del socio esteso i creditori concorsuali comprendono anche quelli della società. Rilevanza: per soci di SNC e accomandatari, è un argomento per collegare i crediti sociali al decreto.

  8. Cass. civ., Sez. III, 13 maggio 2022, n. 15376 (commento ecnews). Nell’opposizione all’esecuzione contro il soggetto indicato nel titolo, l’opponente prova il fatto sopravvenuto; i motivi dell’atto delimitano la causa. Rilevanza: l’esdebitazione va allegata e documentata subito. Pronuncia anteriore al 2023, citata per il principio generale.

  9. Cass. civ., Sez. III, 14 marzo 2022, n. 8110 (commento ecnews). L’accertamento dello stato passivo ha efficacia endoconcorsuale e la mancata ammissione non equivale a inesistenza del credito fuori dal concorso. Rilevanza: lo stato passivo prova la concorsualità, ma non è una sentenza sul credito. Anteriore al 2023.

  10. Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026; scheda della Corte e sintesi Iusletter). La “contestualità” dell’art. 281, comma 1, CCII va intesa in senso logico-funzionale: l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con decreto successivo. Rilevanza: un decreto successivo alla chiusura non è, per ciò solo, irregolare.

  11. Corte cost., ord. n. 104/2026 (decisa il 4 maggio 2026, depositata l’11 giugno 2026). Restituzione degli atti sulla questione dell’art. 278, comma 2: i creditori ammessi sono parti del giudizio di esdebitazione. La questione è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in G.U. il 23 settembre 2026) ed è in attesa di decisione. Rilevanza: per ora i creditori anteriori non insinuati possono pretendere la percentuale.

  12. Trib. Torino, decreto 9 aprile 2026 (sintesi Eutekne; numero non disponibile). La sanzione tributaria accessoria rientra nell’esdebitazione perché viene meno con l’obbligazione principale. Rilevanza: utile nel raffronto delle cartelle in un’intimazione.

  13. Trib. Venezia, decreto 25 febbraio 2026, Rep. n. 35/2026, R.G. n. 2/2025 (testo letto sul sito del tribunale). Esdebitazione dell’incapiente con pubblicazione sul sito del tribunale a cura dell’OCC entro 48 ore, comunicazione ai creditori entro 10 giorni e vigilanza triennale. Rilevanza: mostra come si formano in concreto i documenti di pubblicità.

  14. Trib. Alessandria, decreto 11 febbraio 2026, R.G. n. 6/2025 (testo letto sul sito del tribunale). Esdebitazione dell’incapiente con inesigibilità dei debiti anteriori al ricorso, cessazione di vincoli, pignoramenti e trattenute, dichiarazioni annuali entro maggio, reclamo ex art. 124 entro trenta giorni. Rilevanza: modello di decreto da esibire contro trattenute ancora in corso.

  15. Trib. Treviso, 31 marzo 2026 (sintesi Unijuris, numero non indicato). L’omesso pagamento sistematico delle imposte, con debito erariale prevalente, è stato ritenuto colpa grave, con rigetto. Rilevanza: un decreto favorevole ha superato questo vaglio; conservalo con la motivazione completa.


E voi, concretamente, cosa fate?

Ecco gli strumenti con cui lo Studio Monardo affronta la fase in cui l’esdebitazione va fatta valere.

  1. Esaminiamo il decreto e verifichiamo norma applicata (artt. 281, 282 o 283 CCII, o legge fallimentare), data, comunicazioni e termine di reclamo.
  2. Chiediamo in cancelleria il certificato di mancato reclamo e le copie conformi, o le estraiamo dal fascicolo telematico quando possibile.
  3. Controlliamo la pubblicità: visura del registro delle imprese per l’imprenditore, pubblicazione sul sito del tribunale o del Ministero per consumatore e professionista; se manca, la sollecitiamo per iscritto.
  4. Ricostruiamo la mappa dei crediti con stato passivo, riparti e rendiconto, distinguendo crediti ammessi, esclusi, anteriori non insinuati e posteriori.
  5. Calcoliamo la percentuale dovuta ai creditori anteriori non insinuati ex art. 278, comma 2, e seguiamo l’evoluzione della questione davanti alla Corte costituzionale.
  6. Redigiamo le risposte scritte a solleciti, società di recupero e cessionari, via PEC, con allegati numerati.
  7. Confrontiamo cartella per cartella le intimazioni della riscossione con i carichi ammessi, con il supporto dei commercialisti dello staff.
  8. Prepariamo e depositiamo l’opposizione all’esecuzione quando un creditore concorsuale pignora, indicando fin dall’atto introduttivo l’esdebitazione e tutti i documenti.
  9. Scriviamo agli intermediari segnalanti per l’aggiornamento delle posizioni nelle banche dati creditizie.
  10. Organizziamo con te il fascicolo digitale da conservare e da presentare a un nuovo finanziatore.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

Su questo tema pesa in particolare la qualifica di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC: chi conosce dall’interno la formazione dello stato passivo, i riparti e i decreti di esdebitazione sa quali documenti esistono, dove si trovano e come leggerli. Quando la contestazione arriva in giudizio, la qualifica di cassazionista garantisce la continuità della strategia dall’analisi iniziale fino alla Cassazione, con lo stesso difensore e la stessa linea. E sui carichi fiscali e bancari lavorano insieme avvocati e commercialisti dello staff, sullo stesso fascicolo.


In chiusura: tre cose da ricordare

Le risposte di questa guida si riducono a tre messaggi.

Primo: il decreto da solo non basta. Servono la prova che non è più reclamabile e la prova che il credito richiesto era concorsuale: certificato di cancelleria, stato passivo, riparti.

Secondo: rispondi sempre per iscritto, e in giudizio porta tutto subito. Una PEC documentata crea la prova della conoscenza del creditore; nell’opposizione all’esecuzione i motivi indicati nell’atto delimitano la causa.

Terzo: non tutto il passato è coperto. Crediti posteriori all’apertura, debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, e percentuale dovuta ai creditori anteriori non insinuati vanno distinti con cura.

Lo Studio Monardo segue questa fase con le competenze che servono: l’Avv. Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC, quindi conosce dall’interno i documenti della liquidazione; ed è avvocato cassazionista, quindi può difendere l’esdebitazione davanti al giudice dell’esecuzione e nei gradi successivi.

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Il presente contenuto è stato predisposto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale ed è stato sottoposto a revisione umana sostanziale, controllo editoriale e approvazione professionale. La responsabilità editoriale è assunta dallo Studio Monardo. Il contenuto ha finalità informativa e non costituisce parere legale sul caso concreto.

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