Si Può Ottenere L’esdebitazione Se I Creditori Non Hanno Ricevuto Nulla?

Chi esce da una liquidazione con le tasche vuote si pone quasi sempre la stessa domanda: se i creditori non hanno visto un euro, il giudice mi libererà comunque dai debiti? Per anni la risposta è stata no, o quasi. La legge fallimentare chiedeva che i creditori fossero stati soddisfatti “almeno in parte”, e attorno a quelle due parole la Cassazione ha costruito una lunga serie di decisioni su percentuali irrisorie, creditori pagati e creditori dimenticati. Con il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) il requisito è sparito dal testo dell’art. 280. Ma il problema non è sparito con lui. Si è spostato altrove: sull’art. 268 comma 3, che per aprire la liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica pretende un’attestazione dell’OCC sull’esistenza di attivo da distribuire; sulle liquidazioni in cui il poco che si incassa viene assorbito dalle spese di procedura; sull’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283, pensata proprio per chi non può offrire nulla; sulle procedure ancora regolate dalla vecchia legge.

Su questo tema, quindi, conta più quello che dicono i giudici della lettera della singola norma. È la giurisprudenza a stabilire quando il “riparto zero” è un ostacolo e quando non lo è, quale procedura scegliere e quali condotte del debitore pesano davvero. In questa analisi trovi le decisioni che devi conoscere, dalla Cassazione ai tribunali, tradotte una per una in conseguenze pratiche per chi deve chiedere la liberazione dai debiti.

Perché ce ne occupiamo noi. Il tema del titolo è il sovraindebitamento nella sua fase finale, cioè l’esdebitazione dopo la liquidazione controllata o in assenza di qualsiasi attivo. L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno la relazione e l’attestazione che il codice chiede all’Organismo, cioè proprio i documenti su cui si gioca l’apertura della procedura e il successivo beneficio. Ed essendo avvocato cassazionista, può seguire la difesa del decreto di esdebitazione anche oltre il reclamo, quando le questioni di diritto arrivano in Cassazione.

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La base normativa: quattro norme che si parlano (e a volte si contraddicono)

Prima di entrare nelle decisioni conviene fissare le norme su cui i giudici si sono pronunciati. Le riportiamo in sintesi fedele al testo vigente a ottobre 2026, dopo il correttivo D.Lgs. 136/2024.

L’art. 278 CCII definisce l’esdebitazione come liberazione dai debiti che rende inesigibili i crediti “rimasti insoddisfatti” nella liquidazione giudiziale o controllata. Già la formula è significativa: il legislatore dà per scontato che dei crediti restino insoddisfatti, senza chiedere che una parte sia stata pagata. Restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i risarcimenti da fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie non accessorie a debiti estinti (comma 7, lettere a e b). Restano salvi i diritti verso coobbligati e fideiussori (comma 6).

L’art. 280 CCII elenca le condizioni: nessuna condanna definitiva per bancarotta fraudolenta o per i delitti indicati alla lettera a); nessuna distrazione dell’attivo, esposizione di passività inesistenti, aggravamento del dissesto che renda gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio, ricorso abusivo al credito (lett. b); collaborazione con gli organi della procedura (lett. c); nessuna esdebitazione nei cinque anni precedenti (lett. d) e non più di due esdebitazioni già ottenute (lett. e). Nessuna delle cinque lettere parla di quanto hanno incassato i creditori.

L’art. 282 CCII, per la liquidazione controllata, stabilisce che l’esdebitazione opera alla chiusura o comunque decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata dal tribunale con decreto motivato, su istanza del debitore o segnalazione del liquidatore, dopo che i creditori ammessi hanno avuto quindici giorni per le osservazioni. Alle condizioni dell’art. 280 aggiunge due requisiti: nessuna condanna definitiva per i reati dell’art. 344 e nessun sovraindebitamento determinato con colpa grave, malafede o frode. Contro il decreto è ammesso reclamo nelle forme dell’art. 124, ma entro trenta giorni.

L’art. 268 comma 3 CCII, nel testo modificato dal D.Lgs. 136/2024, introduce un filtro all’ingresso. Se a chiedere la liquidazione è un creditore contro una persona fisica, la procedura non si apre se l’OCC attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire, neppure con azioni giudiziarie. Se invece la chiede il debitore persona fisica, la liquidazione si apre solo se l’OCC attesta che è possibile acquisire attivo da distribuire.

Infine l’art. 283 CCII disciplina l’esdebitazione del sovraindebitato incapiente: il debitore persona fisica meritevole, che non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può essere liberato una sola volta, senza passare per la liquidazione. Il debito torna esigibile solo se entro tre anni dal decreto sopravvengono utilità che consentano l’utile soddisfacimento dei creditori; i finanziamenti non contano come utilità. Il testo previgente parlava di quattro anni e di una soglia del dieci per cento: il correttivo ha ridotto il periodo a tre anni e la soglia percentuale non compare più nel testo vigente dei commi 1 e 9.

Il quadro, dunque, è questo: l’art. 280 non chiede nulla sul riparto, ma l’art. 268 comma 3 chiede che ci sia qualcosa da distribuire per entrare nella liquidazione chiesta dal debitore, mentre l’art. 283 apre una porta autonoma per chi non ha nulla. È nello spazio tra queste norme che si collocano le decisioni che seguono.

L’orientamento consolidato: dal “soddisfacimento almeno parziale” alla sua scomparsa

Per capire perché oggi il riparto zero non è più, di per sé, un ostacolo, bisogna partire da come la Cassazione ha trattato il problema quando l’ostacolo c’era. Il percorso è lineare e si può raccontare in quattro tappe.

Prima tappa: le Sezioni Unite del 2011

La legge fallimentare, all’art. 142 comma 2, escludeva l’esdebitazione se non erano stati soddisfatti, neppure in parte, i creditori concorsuali. Una lettura rigorosa avrebbe preteso che ogni creditore ricevesse qualcosa. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 24214 del 18 novembre 2011, hanno scelto la strada opposta. Il caso nasceva da un fallimento in cui solo alcuni creditori avevano incassato una parte del dovuto, mentre altri erano rimasti a mani vuote.

La Suprema Corte ha chiarito che la condizione del soddisfacimento parziale è integrata anche quando alcuni creditori non hanno ricevuto nulla, purché i riparti abbiano coperto almeno una parte dei debiti complessivi, con una valutazione comparativa affidata al giudice di merito. A sostegno, la Corte ha osservato che una lettura diversa avrebbe creato una disparità irragionevole tra i fallimenti con pochi creditori privilegiati e gli altri, e che il sistema già conosceva deroghe all’art. 2740 c.c. come quelle del concordato preventivo e del concordato fallimentare.

Il principio, calato nella pratica, significa che nel vecchio regime il riparto zero era fatale solo se era zero per tutti. Se qualcuno, anche solo un creditore privilegiato, aveva ricevuto qualcosa, la partita restava aperta.

Seconda tappa: la “percentuale affatto irrisoria”

Negli anni successivi l’orientamento si è consolidato. Un commento di EC News del 2016 richiama Cass. Sez. I n. 9767 del 14 giugno 2012 e Cass. n. 17386 del 1° settembre 2015 come conformi alle Sezioni Unite; un altro contributo della stessa testata (21 marzo 2025) segnala Cass. n. 21985/2012, secondo cui il requisito è soddisfatto anche se intere categorie, come i chirografari, non ricevono nulla. Il passo decisivo è venuto con Cass. n. 7550/2018, poi confermata da Cass. ord. n. 15246/2022: se ricorrono i requisiti soggettivi, l’esdebitazione va concessa, salvo che i creditori siano rimasti del tutto insoddisfatti o siano stati soddisfatti in misura “affatto irrisoria”. Nella decisione del 2022, secondo la sintesi di EC News, una soddisfazione dei privilegiati pari al 13,89% non è stata considerata irrisoria.

In altre parole, se ti trovi ancora nel vecchio regime, la regola è il beneficio e l’eccezione è il diniego. Ma l’eccezione esisteva, e i giudici di merito la usavano: il Tribunale di Como, con decreto del 12 ottobre 2016 commentato da EC News, ha negato l’esdebitazione a un fallito i cui creditori erano stati soddisfatti per poco più dell’1,50% del passivo, ritenendo quella quota non ragionevole.

Terza tappa: le ordinanze dell’autunno 2024

Nell’ottobre-novembre 2024 la Prima Sezione ha messo ordine nella materia con una serie ravvicinata di provvedimenti, tutti in fallimenti regolati dalla vecchia legge.

Cass. Sez. I, ord. n. 26303 del 9 ottobre 2024. La vicenda: un imprenditore individuale fallito nel 2009; crediti ammessi per circa 765.000 euro; attivo di poco più di 31.000 euro, finito interamente ad alcuni privilegiati; soddisfazione complessiva pari al 4,09%. La Corte d’appello aveva negato il beneficio per irrisorietà. La Cassazione ha cassato e, decidendo nel merito, ha concesso l’esdebitazione: una soddisfazione del 4,09% non è irrisoria, e il requisito va letto alla luce del favore per l’istituto voluto dalla legge delega. Il ricorrente aveva invocato anche l’art. 280 CCII, ma il motivo è rimasto assorbito: la Corte non ha dovuto dire se la nuova norma potesse valere per un fallimento così risalente.

Cass. Sez. I, n. 27562 del 24 ottobre 2024. Secondo il commento di EC News dell’11 febbraio 2025, la Corte ha affermato che il beneficio va di regola concesso quando c’è la meritevolezza e può essere negato solo se il soddisfacimento è nullo o irrisorio, valutato alla luce di tutte le circostanze della procedura e non con una semplice operazione aritmetica. Nel caso annotato i giudici di merito (Tribunale di Treviso e Corte d’appello di Venezia) avevano ritenuto insufficiente un soddisfacimento di circa lo 0,15%; la Cassazione ha accolto il ricorso. Un secondo commento della stessa testata (21 marzo 2025) riassume il principio dicendo che il diniego è ammesso solo quando il soddisfacimento è “meramente simbolico” e che il giudice deve considerare anche l’attivo, il numero dei creditori e i costi prededucibili.

Cass. Sez. I, n. 28506 del 6 novembre 2024. Ribadisce, secondo la stessa fonte, che il requisito oggettivo è soddisfatto anche se alcuni creditori, ad esempio tutti i chirografari, non sono stati pagati affatto.

Cass. Sez. I, n. 25946 del 3 ottobre 2024. Aggiunge un tassello decisivo per il nostro tema: nel calcolo della soddisfazione non si considerano i crediti prededucibili, salvo quelli sorti prima del fallimento, ad esempio in un precedente concordato. Il principio, calato nella pratica, significa che nel vecchio regime una procedura in cui tutto l’attivo è andato a pagare il curatore e le spese non dava alcun “soddisfacimento” ai creditori concorsuali, e quindi chiudeva la strada al beneficio.

Quarta tappa: il requisito scompare nel CCII

Nello stesso giorno della n. 28506, la Prima Sezione ha depositato l’ord. n. 28505 del 6 novembre 2024. Dalla massima pubblicata su Brocardi emerge un principio che guarda già al nuovo sistema: la scarsa consistenza del patrimonio del debitore non impedisce l’esdebitazione, se non è il risultato di condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; e l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo del soddisfacimento.

L’orientamento si è consolidato nel senso che, per le procedure regolate dal CCII, il beneficio non dipende da quanto hanno incassato i creditori, ma da come si è comportato il debitore. Lo confermano, nel merito, decisioni come quella del Tribunale di Urbino del 9 dicembre 2025, nota dalla sintesi pubblicata su Unijuris: ciò che conta è l’assenza di malafede, frode o colpa grave, non la misura della soddisfazione dei creditori.

Calato nella pratica: se la tua liquidazione è stata aperta dopo il 15 luglio 2022 con le regole del codice, il fatto che i creditori non abbiano ricevuto nulla non è, da solo, un motivo per negarti l’esdebitazione. Il giudice guarderà altrove: alle cinque lettere dell’art. 280 e, nella liquidazione controllata, alla colpa grave, malafede o frode dell’art. 282.

Prima questione aperta: serve attivo per entrare, ma non per uscire?

La questione

Il lettore attento coglie subito il paradosso. Se l’esdebitazione nel CCII non richiede alcun pagamento ai creditori, perché l’art. 268 comma 3 pretende che l’OCC attesti la possibilità di acquisire attivo da distribuire quando la liquidazione è chiesta dal debitore persona fisica? E che cosa succede a chi non ha né beni né un reddito pignorabile apprezzabile: resta escluso dalla liquidazione e quindi dall’esdebitazione dell’art. 282?

Cosa hanno deciso i giudici

Il dibattito è precedente al correttivo e si è sviluppato soprattutto sull’ammissibilità di liquidazioni “senza beni”. Una rassegna di EC News del 4 febbraio 2025 ricostruisce due schieramenti. Da un lato, Trib. Piacenza 20 giugno 2022, Trib. Rimini 22 aprile 2021 e 23 dicembre 2022, Trib. Palermo 30 settembre 2022 hanno negato l’apertura quando la procedura non avrebbe portato alcuna utilità ai creditori, invocando un criterio di economicità. Dall’altro, Trib. Mantova 9 febbraio 2023, Trib. Bergamo 7 giugno 2023, Trib. Bologna 3 luglio 2023 e Trib. Rimini 12 dicembre 2023 hanno ammesso aperture anche in assenza di beni, e Trib. Milano 12 gennaio 2023 ha aperto la procedura anche quando il ricavato prevedibile copriva soltanto le spese in prededuzione. Sono provvedimenti noti da rassegna e senza numero: li riportiamo per mostrare la frattura, non come precedenti da invocare singolarmente.

Su questo confronto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 2024 (decisa il 6 dicembre 2023, depositata il 19 gennaio 2024). Attenzione al numero di articolo, che inganna: la norma esaminata non era l’art. 142 della legge fallimentare, ma l’art. 142 comma 2 del CCII, quello sui beni sopravvenuti nella liquidazione giudiziale, applicato alla liquidazione controllata, nella parte in cui non fissa un limite minimo di durata all’acquisizione di quei beni. Il Tribunale di Arezzo dubitava della sua legittimità; la Consulta ha dichiarato le questioni non fondate. Nella motivazione la Corte ha spiegato che l’esdebitazione serve a ricollocare il debitore nel sistema economico e sociale senza il peso delle esposizioni passate, in linea con la logica del fresh start della direttiva UE 2019/1023, e che il triennio dell’art. 282 opera come termine massimo ma, finché restano crediti insoddisfatti, anche come termine minimo per acquisire i beni e i redditi sopravvenuti.

La ricaduta concreta di questa lettura si vede nella sentenza del Tribunale di Alessandria, Rep. n. 56/2024 del 5 luglio 2024. Il debitore non aveva immobili né mobili registrati; percepiva una pensione di circa 1.471 euro al mese e metteva a disposizione circa 450 euro mensili per tre anni, a fronte di debiti per circa 91.000 euro. Il Tribunale ha aperto la liquidazione controllata pur in assenza di beni da liquidare, richiamando espressamente la sentenza n. 6/2024 e la normativa europea, e ha fissato la durata in tre anni, con relazione finale del liquidatore sull’esdebitazione.

C’è poi una voce in senso restrittivo, di segno diverso: il Tribunale di Ascoli Piceno, 8 novembre 2024, citato nella stessa rassegna di EC News, ha formulato già in apertura un giudizio prognostico negativo sull’esdebitazione, ravvisando colpa grave e malafede in un indebitamento squilibrato e prolungato verso enti pubblici. Questa impostazione è oggi in tensione con la Cassazione: con l’ord. Sez. I n. 22074 del 31 luglio 2025 la Prima Sezione ha escluso che l’apertura della liquidazione controllata possa essere negata per un giudizio di non meritevolezza, che va rinviato alla fase dell’esdebitazione; e con l’ord. Sez. I n. 11603 del 28 aprile 2026 (sintesi diritto.it del 20 maggio 2026) ha confermato che per aprire la liquidazione la meritevolezza non serve, pur considerando la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento un requisito di ammissibilità soggetto a controllo sostanziale.

Se c’è contrasto

Il contrasto di merito sull’apertura “senza beni” era reale fino al 2023. Il correttivo ha scelto una via intermedia: per la domanda del debitore persona fisica serve un’attestazione positiva dell’OCC sull’attivo acquisibile, anche tramite azioni giudiziarie. Non abbiamo letto, con estremi certi, pronunce successive al correttivo che spieghino quanto attivo basti. La lettura più ragionevole, coerente con la sentenza n. 6/2024 e con il caso di Alessandria, è che l’attivo da distribuire può consistere anche nella quota di reddito futuro messa a disposizione nel triennio, e non deve per forza superare le spese di procedura. La rassegna di EC News sostiene invece, come opinione dell’autrice, che l’attivo dovrebbe coprire le spese in prededuzione e almeno in parte i creditori. In via prudenziale conviene costruire la domanda in modo che l’attestazione dell’OCC indichi un attivo che, dedotte le spese stimate, lasci almeno una somma, anche modesta, ai creditori.

Cosa significa per te

L’art. 268 comma 3 non riguarda l’esdebitazione: riguarda l’ingresso nella procedura. Una volta aperta la liquidazione, la valutazione finale dell’art. 282 non chiede di verificare quanto è stato distribuito. Il problema si pone prima: se non hai nulla, né beni né reddito oltre il necessario per vivere, è difficile che l’OCC possa attestare l’esistenza di attivo, e la strada corretta diventa l’art. 283. La scelta tra liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente si fa sui numeri dell’OCC, non sulla speranza che il giudice chiuda un occhio.

Seconda questione aperta: la liquidazione in cui tutto finisce in spese

La questione

Caso frequente: la liquidazione viene aperta perché c’è un’auto, un piccolo saldo, una quota di stipendio. Dopo tre anni, il ricavato copre a malapena il compenso del liquidatore e le spese. I creditori concorsuali, chirografari e spesso anche privilegiati, non ricevono nulla. Il debitore chiede l’esdebitazione e un creditore, nelle osservazioni, sostiene che una procedura che ha pagato solo se stessa non può liberare nessuno. Chi ha ragione?

Cosa hanno deciso i giudici

Nel vecchio regime il creditore avrebbe avuto ottimi argomenti. Proprio la Cass. Sez. I n. 25946 del 3 ottobre 2024 ha chiarito che i crediti prededucibili non entrano nel calcolo della soddisfazione: un fallimento in cui l’attivo era servito solo per le spese non dava ai creditori concorsuali alcun soddisfacimento ai sensi dell’art. 142 comma 2 l.fall. Anche la Cass. n. 27562/2024, nella lettura di EC News del 21 marzo 2025, invita a considerare i costi prededucibili nella valutazione complessiva.

Nel nuovo regime il quadro cambia. L’ord. n. 28505 del 6 novembre 2024 afferma che l’art. 280 ha eliminato il requisito oggettivo e che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non è frutto di condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. La rassegna EC News del 4 febbraio 2025 osserva, in linea, che il codice non richiede più una misura di soddisfacimento dei creditori, a differenza di quanto prevedeva per la liquidazione del patrimonio l’art. 14-terdecies della L. 3/2012, e che il beneficio può quindi essere concesso anche dopo una liquidazione senza attivo distribuito. La sentenza n. 6/2024 della Corte costituzionale fornisce la chiave di sistema: il criterio guida durante la procedura è la massima soddisfazione possibile dei creditori nel triennio, ma alla scadenza scatta l’esdebitazione; la chiusura della procedura, senza esdebitazione, lascerebbe invece i creditori liberi di tornare ad agire per il residuo.

Le pronunce di merito che negano il beneficio, nelle liquidazioni controllate, lo fanno per ragioni soggettive. Il Tribunale di Treviso, 31 marzo 2026, noto dalla sintesi di Unijuris, ha rigettato l’istanza ravvisando colpa grave nell’omesso pagamento sistematico delle imposte, con un debito erariale prevalente sul totale. Il motivo del diniego non era il riparto, ma la condotta che aveva generato l’indebitamento. Sul fronte opposto, il Tribunale di Urbino, 9 dicembre 2025, sempre secondo Unijuris, ha concesso il beneficio valorizzando l’assenza di malafede, frode o colpa grave e ribadendo che la misura della soddisfazione non conta.

Se c’è contrasto

Non risulta, tra le pronunce che abbiamo potuto verificare, un contrasto aperto in Cassazione sull’esdebitazione CCII dopo un riparto pari a zero: le decisioni che ancora applicano la soglia dell’irrisorietà sono tutte in regime di legge fallimentare. L’orientamento prevalente, e l’assunzione prudenziale da cui partire, è che nella liquidazione controllata regolata dal CCII il riparto zero non impedisce l’esdebitazione, mentre la colpa grave nella formazione dei debiti sì. Resta una zona d’ombra: il creditore può usare la procedura “che ha pagato solo se stessa” come indizio di una scarsa collaborazione del debitore (art. 280 lett. c) o di un patrimonio ridotto per scelte imprudenti (art. 282 comma 2). È lì che si sposta la battaglia.

Cosa significa per te

Se la tua liquidazione si chiude con tutto l’attivo assorbito dalle spese, non devi giustificare il risultato numerico, ma la tua storia: come sono nati i debiti, se hai consegnato al liquidatore tutto quello che dovevi, se hai versato ogni mese la quota di reddito stabilita. L’avv. Monardo, che come Gestore della crisi e fiduciario di un OCC conosce i passaggi della relazione dell’Organismo, insiste su un punto: nell’esdebitazione dopo un riparto zero la difesa si costruisce sulla meritevolezza documentata, non sulla percentuale. In concreto, conta che il liquidatore possa scrivere nella sua segnalazione che il debitore ha collaborato e che non emergono fatti ostativi. Le osservazioni dei creditori, che hanno quindici giorni per presentarle, vanno lette e, se contengono accuse di colpa grave, contestate con documenti.

Terza questione aperta: chi non ha davvero nulla, e chi è rimasto nel vecchio regime

La questione

Ci sono due situazioni in cui la domanda del titolo si pone nella forma più netta. La prima: il debitore che non ha beni né reddito sufficiente a dare qualcosa ai creditori neppure in futuro. La seconda: il debitore che è fallito prima del 15 luglio 2022, i cui creditori non hanno ricevuto nulla, e che spera di sfruttare le regole più favorevoli del codice. Per entrambi la domanda è la stessa: c’è una porta per chi parte da zero?

Cosa hanno deciso i giudici

Per il primo caso la porta c’è, ed è l’art. 283 CCII. Il Tribunale di Rieti, con decreto del 10 marzo 2025 (procedura n. 1/2024), mostra come funziona. Il debitore aveva un reddito da lavoro tra 600 e 700 euro al mese, insufficiente persino per le esigenze sue e della figlia minore; nessun immobile, solo un motoveicolo; debiti verso l’agente della riscossione per circa 32.800 euro e verso due istituti di credito per circa 21.800 e 12.100 euro. Il giudice ha preso atto che il soddisfacimento dei creditori era materialmente impossibile per l’assoluta incapienza attuale e in assenza di prospettive di miglioramento, ha escluso atti in frode e dolo o colpa nella formazione dei debiti e ha concesso l’esdebitazione, dichiarando inesigibili i debiti sorti fino al deposito del ricorso. Il principio è chiaro: nell’esdebitazione dell’incapiente l’integrale insoddisfazione dei creditori non è un ostacolo, è il presupposto stesso dell’istituto. Ai creditori resta solo la possibilità di intercettare le utilità che sopravvenissero nel triennio, sotto la vigilanza dell’OCC e con l’obbligo per il debitore della dichiarazione annuale, a pena di revoca.

Sul piano procedurale, il Tribunale di Verona, 12 gennaio 2026 (sintesi Unijuris) ha ritenuto che l’incapiente possa presentare la domanda personalmente, pur dovendo essere garantito il contraddittorio con i creditori.

Per il secondo caso la porta, invece, è stretta. Con l’ord. Sez. I n. 14835 del 3 giugno 2025 (massima su Brocardi e passaggi riportati nella decisione successiva) la Cassazione ha stabilito che l’istanza di esdebitazione presentata dopo il 15 luglio 2022 da chi era stato dichiarato fallito prima di quella data resta regolata dalla legge fallimentare, perché la norma transitoria del codice non menziona i procedimenti di esdebitazione; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Con l’ord. Sez. I n. 30108 del 14 novembre 2025, letta nel testo integrale, la Corte ha enunciato nell’interesse della legge il principio secondo cui il debitore incapiente già fallito, che per qualsiasi ragione non abbia ottenuto l’esdebitazione dell’art. 142 l.fall., non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 per la stessa esposizione debitoria; resta espressamente aperto il caso dei debiti sorti dopo il fallimento. Anche l’ord. n. 1469 del 22 gennaio 2026, nota dalla sintesi di Unijuris, conferma che i falliti restano soggetti alla legge fallimentare, precisando le condizioni di compatibilità con il diritto UE del termine annuale per la domanda.

Infine, il piano europeo. La direttiva 2019/1023 è il fondamento della seconda opportunità: la Cass. ord. n. 15359 del 31 maggio 2023, letta in una riproduzione web, l’ha richiamata per affermare, in un fallimento in estensione di un socio di SNC, che le cause ostative sono tassative e che il requisito del soddisfacimento parziale va applicato in chiave di favore per il debitore. La Corte di giustizia UE, Sez. VI, sentenza 10 aprile 2025, causa C‑723/23, su rinvio di un giudice spagnolo, ha però chiarito il rovescio della medaglia: la direttiva consente agli Stati di escludere l’esdebitazione per il debitore che ha agito in modo disonesto o in malafede, anche verso i creditori di un terzo, e di prevedere esclusioni per circostanze ben definite e debitamente giustificate, salvo il pagamento integrale dei debiti. La Corte non ha fissato alcuna soglia minima di rimborso come condizione generale.

Se c’è contrasto

Sul vecchio regime l’orientamento è ormai stabile: chi è fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto all’art. 142 l.fall. e alla soglia della percentuale non irrisoria, e non può aggirarla con l’art. 283 per gli stessi debiti. È invece pendente il contrasto sulla ricorribilità in Cassazione dei decreti emessi sul reclamo in materia di esdebitazione: la n. 30108/2025 ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario contro un decreto di diniego dell’art. 283, emesso senza contraddittorio, perché la domanda può essere riproposta, mentre l’ord. n. 13228 del 7 maggio 2026 è indicata dalle rassegne come di segno diverso. Fino a un intervento chiarificatore, conviene considerare il reclamo come la sede in cui giocare tutte le carte.

Cosa significa per te

Se non hai nulla da offrire, non devi inventarti un attivo per entrare nella liquidazione: la strada pensata per te è l’art. 283, con una valutazione rigorosa della meritevolezza. Se invece sei fallito con la vecchia legge, la domanda va costruita sui criteri della Cassazione del 2024: dimostrare che almeno una parte dei debiti, anche solo verso alcuni creditori, è stata pagata in misura non irrisoria, tenendo conto che i crediti prededucibili non si contano.

La decisione più rilevante: le due ordinanze gemelle del 6 novembre 2024

Tra tutte le pronunce viste, quella che più ha cambiato il modo di leggere la domanda del titolo è l’ord. Sez. I n. 28505 del 6 novembre 2024, da leggere insieme alla n. 28506 depositata lo stesso giorno.

Il contesto. Entrambe nascono da fallimenti regolati dalla legge fallimentare, nei quali i giudici di merito avevano negato o messo in dubbio il beneficio perché i creditori avevano ricevuto troppo poco. La n. 28506 riafferma la regola delle Sezioni Unite del 2011: il requisito oggettivo è soddisfatto anche se alcune categorie di creditori, come i chirografari, non hanno ricevuto nulla. La n. 28505 fa un passo ulteriore.

La motivazione, in linguaggio piano. Secondo la massima pubblicata su Brocardi, la Corte afferma due cose. La prima: la scarsa consistenza del patrimonio del debitore non è, di per sé, una ragione per negare l’esdebitazione; lo diventa solo se dipende da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive. La seconda: l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito oggettivo. La Cassazione usa così la nuova norma come criterio di lettura anche della vecchia, spostando l’attenzione dal risultato del riparto alla condotta che ha prodotto quel risultato.

Cosa cambia rispetto a prima. Fino al 2024 il dibattito ruotava attorno a numeri: 1,5% insufficiente per Como nel 2016, 13,89% sufficiente per la Cassazione nel 2022, 4,09% non irrisorio nell’ottobre 2024. Con la n. 28505 il baricentro si sposta. Nelle procedure CCII il numero non conta più; nelle procedure ancora regolate dalla legge fallimentare conta, ma va valutato in modo da non punire il debitore per una povertà che non ha causato con comportamenti scorretti.

Perché è rilevante oggi, ottobre 2026. Perché le liquidazioni controllate aperte nel 2022 e nel 2023 stanno arrivando proprio adesso alla scadenza del triennio dell’art. 282, e molte si chiudono con riparti nulli o simbolici. La n. 28505, unita alla sentenza costituzionale n. 6/2024 e ai decreti di merito come quello di Urbino, offre al debitore un argomento solido: il codice ha scelto di non legare la liberazione alla quantità pagata. Le pronunce successive (n. 22074/2025 e n. 11603/2026 sull’apertura, n. 30108/2025 sui falliti incapienti) non hanno messo in discussione questo punto, ma ne hanno precisato i confini: la meritevolezza si valuta alla fine, e chi appartiene al vecchio regime non può scegliere quello nuovo.

Il limite da non dimenticare. La n. 28505 è nota da una massima, non dal testo integrale: chi la invoca in un reclamo deve procurarsi il provvedimento completo e verificare il contesto. Ed è una decisione su un fallimento: per la liquidazione controllata vale come argomento di sistema, non come precedente diretto.

I principi alla prova: tre situazioni-tipo

Le simulazioni che seguono sono ipotesi dimostrative, costruite con dati di fantasia per mostrare come operano i principi visti. Non sono casi reali dello Studio.

Ipotesi 1: liquidazione controllata con attivo interamente assorbito dalle spese

Situazione di partenza: lavoratore dipendente, debiti per 63.870 euro (finanziarie, una banca, l’agente della riscossione), nessun immobile, un’auto di dodici anni. Il giudice fissa in 1.640 euro mensili quanto occorre al mantenimento della famiglia; la quota eccedente acquisibile è di 175 euro al mese. L’OCC attesta un attivo stimato di 6.300 euro nel triennio (175 × 36) più 820 euro dalla vendita dell’auto, per un totale di 7.120 euro, a fronte di spese di procedura stimate in 6.450 euro. La liquidazione si apre il 4 novembre 2026.

Sviluppo: nel triennio il debitore versa regolarmente le quote, ma l’auto resta invenduta e il liquidatore vi rinuncia. L’attivo effettivo è di 6.300 euro: dopo le spese restano zero euro per i creditori concorsuali. Il triennio matura il 4 novembre 2029, che è domenica: l’istanza di esdebitazione si deposita da lunedì 5 novembre 2029. Il liquidatore la comunica ai creditori ammessi, che hanno quindici giorni per le osservazioni. Una finanziaria osserva che la procedura “ha pagato solo se stessa”.

Esito alla luce delle pronunce: l’art. 280 non contiene un requisito di soddisfazione (Cass. 28505/2024); la sentenza costituzionale n. 6/2024 conferma che alla scadenza del triennio scatta il beneficio; la osservazione della finanziaria non riguarda alcuna delle condizioni di legge. Se nulla emerge su colpa grave o mancata collaborazione, il tribunale può dichiarare l’esdebitazione. Supponiamo che il decreto venga comunicato il 19 novembre 2029: il reclamo dei creditori va proposto entro trenta giorni, cioè entro mercoledì 19 dicembre 2029. Si noti che, se il triennio fosse scaduto d’estate, i termini sarebbero corsi anche ad agosto: l’art. 9 comma 1 CCII esclude la sospensione feriale per i procedimenti disciplinati dal codice. Lezione pratica: in una liquidazione “a vuoto” il debitore deve curare soprattutto la regolarità dei versamenti e la collaborazione, perché è su quelle che il liquidatore scriverà la sua segnalazione.

Ipotesi 2: incapiente con reddito sotto soglia

Situazione di partenza: persona sola, reddito netto annuo di 9.870 euro, nessun bene, debiti per 41.390 euro (tre finanziarie e un fornitore di energia). Con l’assegno sociale 2026 provvisorio (7.101,12 euro annui), la soglia del comma 2 dell’art. 283 per un nucleo di una persona è pari a 10.651,68 euro (7.101,12 × 1,5 × 1). Il reddito è sotto quella soglia. Va però detto che sul modo di leggere il comma 2 esistono due interpretazioni: secondo una, il reddito si confronta con la soglia dopo aver dedotto spese di produzione e spese effettive di mantenimento; secondo un’altra, legata al testo previgente, la soglia stessa misura il mantenimento. In questa ipotesi il risultato non cambia, perché anche il reddito lordo di deduzioni è sotto soglia.

Sviluppo: l’OCC verifica che l’indebitamento non derivi da colpa grave (prestiti chiesti per spese sanitarie e per un periodo di disoccupazione documentato). Il debitore non ha nulla da offrire, né oggi né in prospettiva. La liquidazione controllata chiesta dal debitore sarebbe difficilmente apribile: l’OCC non potrebbe attestare la possibilità di acquisire attivo da distribuire (art. 268 comma 3). La strada è l’art. 283.

Esito: come nel caso deciso dal Tribunale di Rieti il 10 marzo 2025, l’integrale insoddisfazione dei creditori non è un ostacolo. Supponiamo un decreto di concessione comunicato il 15 febbraio 2027: il reclamo dei creditori va proposto entro il 17 marzo 2027 (art. 283 comma 8, nelle forme dell’art. 124); la vigilanza dell’OCC sulle utilità sopravvenute dura tre anni, fino a febbraio 2030. Il debitore deve depositare la dichiarazione annuale sulle sopravvenienze: il testo la riferisce alla dichiarazione “ove positiva”, ma molti decreti la chiedono comunque ogni anno, ed è prudente depositarla sempre. Lezione pratica: chi non ha nulla non deve forzare la liquidazione controllata, ma usare l’istituto costruito per lui, sapendo che può farlo una sola volta.

Ipotesi 3: fallito prima della riforma con creditori pagati quasi a zero

Situazione di partenza: ex imprenditore individuale fallito nel 2019, fallimento chiuso nel 2026 con passivo ammesso di 418.560 euro e attivo di 22.940 euro. Di questo, 19.310 euro sono andati in prededuzione (curatore e spese); i restanti 3.630 euro a un creditore privilegiato. Soddisfazione dei creditori concorsuali: circa lo 0,87%.

Sviluppo: il debitore spera di applicare l’art. 280 CCII, che non richiede soddisfazione, o in subordine l’art. 283. Ma per la Cass. 14835/2025 e la Cass. 1469/2026 il fallito prima del 15 luglio 2022 resta soggetto alla legge fallimentare; e per la Cass. 30108/2025 non può invocare l’art. 283 per gli stessi debiti. Si applica quindi l’art. 142 comma 2 l.fall. I crediti prededucibili non entrano nel calcolo (Cass. 25946/2024): la percentuale rilevante è quella dello 0,87% sul passivo concorsuale.

Esito: è il terreno più incerto. Una percentuale di questo ordine è vicina alle soglie ritenute insufficienti dai giudici di merito (l’1,50% di Como nel 2016, lo 0,15% del caso annotato in Cass. 27562/2024, dove però la Cassazione ha accolto il ricorso valorizzando le circostanze della procedura). La difesa dovrà mostrare che il soddisfacimento, pur modesto, non è meramente simbolico in rapporto all’attivo disponibile e alla condotta del debitore, e insistere sulla lettura favorevole della n. 28505/2024. Lezione pratica: nel vecchio regime il numero conta ancora, e la domanda va costruita documentando tutte le circostanze che lo rendono non irrisorio.

Le pronunce in un colpo d’occhio

La tabella riassume tutte le decisioni utilizzate. Per ciascuna indichiamo se è stata letta nel testo integrale, in massima o in sintesi di rassegna: è un’informazione utile, perché chi intende invocare una pronuncia in un reclamo deve sempre procurarsene il testo completo. Le decisioni di merito senza numero sono indicate con la sola data, come riportate dalle fonti.

Pronuncia Questione decisa Principio in una riga Rilevanza pratica
Cass. SU n. 24214 del 18/11/2011 (massima Brocardi) Art. 142 c.2 l.fall. Basta che una parte dei debiti sia pagata, anche se alcuni creditori non ricevono nulla Base del vecchio regime
Cass. I n. 9767 del 14/6/2012; Cass. n. 17386 del 1/9/2015 (citate da EC News) Stesso tema Conformi alle Sezioni Unite Continuità dell’orientamento
Cass. n. 7550/2018 e ord. n. 15246/2022 Soglia di irrisorietà Beneficio di regola concesso, salvo creditori del tutto insoddisfatti o percentuale irrisoria; 13,89% non irrisorio Criterio per i falliti
Trib. Como decr. 12/10/2016 (EC News) Percentuale minima 1,5% del passivo ritenuto insufficiente Esempio di diniego
Cass. I ord. n. 26303 del 9/10/2024 Percentuale del 4,09% Non irrisoria; beneficio concesso in Cassazione Argomento per percentuali basse
Cass. I n. 25946 del 3/10/2024 (EC News) Calcolo della soddisfazione Prededucibili esclusi dal computo Attivo assorbito dalle spese = zero nel vecchio regime
Cass. I n. 27562 del 24/10/2024 (EC News) Soddisfacimento minimo Diniego solo se nullo o simbolico, valutando tutte le circostanze Difesa contro il calcolo aritmetico
Cass. I n. 28506 del 6/11/2024 (EC News) Chirografari a zero Requisito soddisfatto anche se alcune categorie nulla ricevono Conferma SU 2011
Cass. I ord. n. 28505 del 6/11/2024 (massima Brocardi) Patrimonio scarso; art. 280 Povertà non ostativa senza condotte scorrette; requisito oggettivo eliminato Chiave per il riparto zero
Cass. ord. n. 15359 del 31/5/2023 Socio di SNC; Dir. 2019/1023 Cause ostative tassative, favore per il debitore Argomento europeo
Corte cost. sent. n. 6/2024 (dep. 19/1/2024) Art. 142 c.2 CCII nella controllata Triennio minimo e massimo; funzione di fresh start Apertura anche con poco attivo
Trib. Alessandria sent. Rep. 56/2024 del 5/7/2024 Apertura senza beni Liquidazione aperta con sola quota di pensione Attuazione della sent. 6/2024
Trib. Ascoli Piceno 8/11/2024 (EC News) Prognosi all’apertura Giudizio negativo anticipato per colpa grave Orientamento isolato
Trib. Rieti decr. 10/3/2025 (proc. 1/2024) Incapiente Esdebitazione con creditori integralmente insoddisfatti Modello dell’art. 283
CGUE Sez. VI, 10/4/2025, C‑723/23 Artt. 20 e 23 Dir. 2019/1023 Esclusioni ammesse per malafede e circostanze giustificate Limiti della seconda opportunità
Cass. I ord. n. 14835 del 3/6/2025 (massima) Diritto intertemporale Falliti e L. 3/2012 restano nel vecchio regime Chi non accede all’art. 280
Cass. I ord. n. 22074 del 31/7/2025 (massima) Apertura della controllata Meritevolezza non richiesta per entrare Contro le prognosi anticipate
Cass. I ord. n. 30108 del 14/11/2025 (testo integrale) Fallito incapiente Non può usare l’art. 283 per gli stessi debiti Porta chiusa ai falliti
Trib. Urbino 9/12/2025 (Unijuris) Esdebitazione CCII Conta la condotta, non la misura della soddisfazione Precedente di merito favorevole
Trib. Verona 12/1/2026 (Unijuris) Domanda dell’incapiente Proponibile personalmente, con contraddittorio Aspetto procedurale
Cass. ord. n. 1469 del 22/1/2026 (Unijuris) Falliti e diritto UE Restano nella l.fall.; termine annuale compatibile a condizioni Conferma intertemporale
Trib. Treviso 31/3/2026 (Unijuris) Colpa grave Omesso pagamento sistematico delle imposte ostativo Dove si perde davvero
Cass. I ord. n. 11603 del 28/4/2026 (diritto.it) Apertura e relazione OCC Niente meritevolezza all’ingresso, controllo sostanziale della relazione Ruolo decisivo dell’OCC

La sintesi operativa

Dalla giurisprudenza esaminata si ricavano alcuni principi pratici, da tenere a mente prima di chiedere l’esdebitazione o di opporsi a una domanda altrui.

  • Nella liquidazione giudiziale e controllata regolata dal CCII il riparto zero non è, da solo, un motivo per negare l’esdebitazione: l’art. 280 non contiene alcun requisito di soddisfazione (Cass. 28505/2024).
  • Il giudice valuta la condotta del debitore: le cinque lettere dell’art. 280 e, nella controllata, la colpa grave, malafede o frode dell’art. 282 comma 2 (Trib. Urbino 9/12/2025; Trib. Treviso 31/3/2026).
  • Per entrare nella liquidazione controllata chiesta dal debitore persona fisica serve un’attestazione dell’OCC sull’attivo acquisibile (art. 268 comma 3): l’attivo può consistere anche nel reddito futuro, ma conviene che lasci qualcosa oltre le spese.
  • La meritevolezza non si giudica all’apertura ma alla fine (Cass. 22074/2025 e 11603/2026): un rifiuto anticipato fondato su una prognosi negativa è contestabile.
  • Il triennio dell’art. 282 è insieme termine minimo e massimo finché ci sono crediti insoddisfatti (Corte cost. 6/2024): alla scadenza il debitore può chiedere il beneficio anche se la procedura è ancora aperta.
  • Chi non ha nulla da offrire, neppure in prospettiva, deve valutare l’art. 283: l’insoddisfazione totale dei creditori è il presupposto dell’istituto (Trib. Rieti 10/3/2025), utilizzabile una sola volta.
  • Chi è fallito prima del 15 luglio 2022 resta nella legge fallimentare (Cass. 14835/2025, 1469/2026) e non può usare l’art. 283 per gli stessi debiti (Cass. 30108/2025).
  • Nel vecchio regime contano le percentuali, ma senza automatismi: i prededucibili non si contano (Cass. 25946/2024) e il diniego è ammesso solo per soddisfacimenti nulli o simbolici (Cass. 27562/2024; 26303/2024).
  • La direttiva 2019/1023 sostiene la seconda opportunità ma non protegge chi ha agito in malafede (CGUE C‑723/23).
  • I termini di reclamo sono di trenta giorni e corrono anche ad agosto (art. 9 comma 1 CCII).

Le domande sul “quindi, in pratica?”

Ho finito la liquidazione controllata e i creditori non hanno preso nulla: devo aspettarmi un rigetto?

No, non per questa sola ragione. L’art. 280 non lega il beneficio al riparto, e la Cassazione con l’ord. 28505/2024 ha detto espressamente che il requisito oggettivo è stato eliminato. Il rischio di rigetto dipende da altro: da una condanna per i reati indicati dalla legge, da distrazioni o mancata collaborazione, da un indebitamento nato con colpa grave, come nel caso deciso da Treviso il 31 marzo 2026.

Il creditore può sostenere che la procedura è servita solo a pagare il liquidatore?

Può farlo nelle osservazioni, ma nel CCII l’argomento non incide sulle condizioni dell’esdebitazione. Nel vecchio regime era diverso: la Cass. 25946/2024 escludeva i prededucibili dal calcolo e una procedura che pagava solo le spese lasciava i concorsuali a zero. Oggi il creditore dovrà dimostrare una condotta ostativa del debitore, non semplicemente il risultato del riparto.

Se non ho beni, mi conviene chiedere comunque la liquidazione controllata?

Dipende da cosa l’OCC può attestare. Se c’è almeno una quota di reddito acquisibile nel triennio, la liquidazione può aprirsi, come ha fatto il Tribunale di Alessandria nel 2024 sulla scia della Corte costituzionale. Se non c’è nulla, l’art. 268 comma 3 rende improbabile l’apertura e la via naturale è l’esdebitazione dell’incapiente, come nel decreto di Rieti del 10 marzo 2025.

Sono fallito nel 2018 e i creditori hanno preso meno dell’1%: il nuovo codice mi aiuta?

Direttamente no: per la Cassazione (n. 14835/2025, n. 1469/2026) la tua istanza resta regolata dalla legge fallimentare, e la n. 30108/2025 ti impedisce di usare l’art. 283 per gli stessi debiti. Indirettamente sì: la n. 28505/2024 invita a non penalizzare la povertà non colpevole, e le ordinanze dell’autunno 2024 escludono valutazioni puramente aritmetiche.

Dopo il decreto di esdebitazione, i creditori possono ancora agire?

Hanno trenta giorni per il reclamo. Restano comunque esclusi dal beneficio i debiti indicati dall’art. 278 comma 7 (mantenimento, alimenti, risarcimenti da illecito extracontrattuale, sanzioni non accessorie) e restano salvi i diritti verso fideiussori e coobbligati. Per l’incapiente, inoltre, i creditori possono agire sulle utilità sopravvenute nel triennio, previa comunicazione dell’OCC autorizzata dal giudice.

Come applichiamo questi orientamenti al tuo fascicolo

Le pronunce viste hanno un filo comune: la liberazione dai debiti dopo un riparto zero si ottiene o si perde sulla qualità della documentazione e sulla scelta della procedura giusta. Ecco cosa facciamo concretamente nello Studio Monardo.

  1. Verifichiamo il regime applicabile. Ricostruiamo date di apertura, eventuali fallimenti o liquidazioni del patrimonio precedenti e stabiliamo se la tua istanza segue il CCII o la legge fallimentare, alla luce delle ordinanze n. 14835/2025 e n. 30108/2025.
  2. Confrontiamo liquidazione controllata ed esdebitazione dell’incapiente sui numeri reali. Calcoliamo il reddito, le spese di mantenimento e la soglia dell’art. 283 comma 2 con i parametri ISEE del tuo nucleo, per capire se l’OCC potrà attestare l’esistenza di attivo (art. 268 comma 3) o se la strada è l’art. 283.
  3. Prepariamo la documentazione sulla meritevolezza. Raccogliamo prove sulle cause dell’indebitamento (malattia, perdita del lavoro, separazione) per prevenire contestazioni di colpa grave, malafede o frode.
  4. Seguiamo la procedura nel triennio. Controlliamo la regolarità dei versamenti, la consegna dei beni e le comunicazioni con il liquidatore, perché la sua segnalazione possa dare atto della piena collaborazione richiesta dall’art. 280 lett. c.
  5. Depositiamo l’istanza alla scadenza del triennio o con la chiusura, citando l’art. 282, la sentenza costituzionale n. 6/2024 e l’ord. n. 28505/2024 sull’irrilevanza del riparto.
  6. Rispondiamo alle osservazioni dei creditori nei quindici giorni previsti, contestando con documenti le accuse di colpa grave e gli argomenti fondati solo sul risultato del riparto.
  7. Proponiamo o resistiamo al reclamo entro i trenta giorni dell’art. 282 comma 3 o dell’art. 283 comma 8, ricordando che i termini corrono anche ad agosto.
  8. Costruiamo, per chi è ancora nel vecchio regime, la prova del soddisfacimento non irrisorio, scomputando i prededucibili e valorizzando le circostanze della procedura secondo le ordinanze n. 26303 e n. 27562 del 2024.
  9. Gestiamo il triennio successivo per l’incapiente: predisponiamo le dichiarazioni annuali e verifichiamo con l’OCC se un’entrata costituisce davvero un’utilità sopravvenuta o, come un finanziamento, non lo è.
  10. Valutiamo i debiti che restano fuori dall’esdebitazione (art. 278 commi 6 e 7) e le posizioni dei garanti, per evitare sorprese dopo il decreto.

L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.

In un tema come questo, dove la Cassazione è intervenuta più volte e dove resta aperto il contrasto sulla ricorribilità dei decreti, la qualifica di cassazionista ha un valore preciso: gli orientamenti visti si difendono fino in Cassazione con lo stesso difensore e la stessa strategia, dalla prima istanza al ricorso di legittimità. La qualifica di Gestore della crisi e il ruolo di fiduciario di un OCC permettono invece di dialogare con l’Organismo e con il liquidatore conoscendo i loro criteri di lavoro, a partire dall’attestazione sull’attivo e dalla relazione sulla meritevolezza.

Lo Studio lavora con uno staff di avvocati e commercialisti che seguono insieme lo stesso fascicolo: i commercialisti ricostruiscono redditi, spese e posizioni fiscali, gli avvocati traducono quei numeri in istanze, osservazioni e reclami. Per chi ha debiti con banche e Fisco, il coordinamento in diritto bancario e tributario aiuta a verificare l’esatto ammontare dei crediti ammessi e la natura delle sanzioni, che incide su ciò che l’esdebitazione può cancellare.

In conclusione

Sì, si può ottenere l’esdebitazione anche se i creditori non hanno ricevuto nulla: nel CCII il riparto zero non è un ostacolo, e per chi non ha nulla da offrire esiste un istituto apposito. Ma le decisioni esaminate mostrano che il beneficio non è automatico: si conquista con una procedura scelta bene, con un’attestazione dell’OCC solida e con la prova di una condotta corretta. E per chi è rimasto nel vecchio regime le percentuali contano ancora.

Lo Studio Monardo si occupa di questa materia perché coincide con le qualifiche certificate dell’Avvocato: come Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e fiduciario di un OCC conosce le procedure di liquidazione controllata e di esdebitazione dall’interno; come cassazionista può difendere il risultato in ogni grado, fino alla Suprema Corte.

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