Le società di recupero crediti possono ancora chiederti di pagare un debito che il tribunale ha dichiarato inesigibile con il decreto di esdebitazione? È la domanda che arriva più spesso nei mesi successivi alla chiusura di una liquidazione controllata o giudiziale, quando nella cassetta della posta compare una lettera intestata a un nome mai sentito, o quando il telefono squilla con un numero che non si conosce e dall’altra parte qualcuno parla di “pratica affidata” e di “posizione da definire”. Non esiste una risposta valida per tutti, ed è proprio questo il punto: chi scrive dopo il decreto può essere il creditore originario, un cessionario che ha comprato il credito, oppure un’agenzia che agisce soltanto su mandato, e ciascuna di queste figure ha poteri, obblighi e controllori diversi.
Va soppesato, inoltre, che il decreto non cancella tutto allo stesso modo: ci sono debiti esclusi per legge, garanti che restano obbligati, creditori che non hanno partecipato al concorso e per i quali l’effetto liberatorio è parziale, giudizi che proseguono. Prima di stabilire se una richiesta è illegittima, occorre quindi capire chi la formula, a che titolo, e su quale credito.
Lo Studio Monardo si occupa proprio di questo incrocio. L’esdebitazione è l’esito finale delle procedure di sovraindebitamento e di liquidazione, e l’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e professionista fiduciario di un OCC: conosce dall’interno il procedimento che porta al decreto e sa leggere quali crediti ne sono coperti. Le cessioni di crediti deteriorati a fondi e società veicolo sono invece materia di diritto bancario, ambito in cui l’Avvocato coordina uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale. Quando poi la questione arriva davanti al giudice, la qualifica di avvocato cassazionista consente di seguire la stessa linea difensiva in ogni grado.
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Il punto fermo da cui partono tutte le figure: che cosa dice il decreto
Il confronto tra creditore originario, cessionario e società di recupero ha senso solo se si fissa prima il perimetro comune, che non cambia a seconda di chi bussa alla porta.
L’art. 278, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII) definisce l’esdebitazione come la “liberazione dai debiti” che “comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti” nell’ambito di una liquidazione giudiziale o di una liquidazione controllata. La parola chiave è inesigibilità: il credito, come dato storico, non scompare dai bilanci del creditore, ma non può più essere preteso dal debitore liberato. È una qualità che si attacca al credito, non alla persona del creditore. Questo è l’elemento dirimente dell’intero confronto: l’inesigibilità segue il credito, chiunque ne sia titolare o chiunque ne curi la riscossione.
Per la liquidazione controllata, l’art. 282, comma 1, CCII stabilisce che l’esdebitazione opera a seguito del provvedimento di chiusura o, anteriormente, decorsi tre anni dall’apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, su istanza del debitore o su segnalazione del liquidatore. I creditori ammessi al passivo ricevono l’istanza tramite il liquidatore e possono presentare osservazioni entro quindici giorni; il decreto è poi comunicato a loro e al debitore, e può essere reclamato ai sensi dell’art. 124 entro trenta giorni (art. 282, comma 3). Per la liquidazione giudiziale la sequenza è analoga e si trova nell’art. 281, con osservazioni entro quindici giorni e reclamo entro trenta.
Il rovescio della medaglia sta nei limiti che la stessa legge pone all’effetto liberatorio, e che ogni figura di creditore può legittimamente invocare:
- i creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso subiscono l’esdebitazione solo per la parte che eccede la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado (art. 278, comma 2);
- coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso restano esposti: i diritti dei creditori nei loro confronti sono fatti salvi (art. 278, comma 6);
- restano esclusi gli obblighi di mantenimento e alimentari, i debiti da risarcimento per fatto illecito extracontrattuale e le sanzioni penali e amministrative pecuniarie che non siano accessorie a debiti estinti (art. 278, comma 7);
- l’esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie (art. 282, comma 2-bis, e, per la liquidazione giudiziale, art. 281, commi 5 e 6).
Sulla regola dei creditori non concorsuali (art. 278, comma 2) pende un dubbio di legittimità costituzionale. La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 104/2026, ha restituito gli atti ai Tribunali di Verona e di Milano per un vizio di notifica ai creditori, senza esaminare il merito; la questione, restituita per questo vizio, è tornata davanti alla Corte (ordinanze ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23/9/2026) ed è in attesa di decisione. Oggi la regola è vigente e va applicata.
C’è infine un aspetto di diritto intertemporale da non trascurare. Per chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022, la Cassazione (ord. n. 14835/2025 e ord. n. 30108/2025) ha chiarito che l’esdebitazione resta regolata dalla legge fallimentare e non dagli artt. 278 ss. CCII; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Il ragionamento comparativo che segue è costruito sul decreto emesso in una procedura CCII, ma gran parte delle tutele contro le pratiche di recupero scorrette vale qualunque sia la disciplina che ha prodotto la liberazione.
Fissato il punto fermo, la domanda si sposta: che cosa cambia, in concreto, se la richiesta arriva dal creditore originario, da chi ha comprato il credito o da chi lo gestisce per conto di altri?
Prima figura: il creditore originario ancora titolare del credito
In cosa consiste la posizione
È il caso più lineare: la banca, la finanziaria, il fornitore o il locatore che erano creditori al momento dell’apertura della procedura e che non hanno ceduto il credito. Se si erano insinuati e sono stati ammessi al passivo, hanno ricevuto la comunicazione dell’istanza di esdebitazione, hanno avuto quindici giorni per le osservazioni e trenta giorni per il reclamo contro il decreto. Una volta divenuto definitivo il decreto, il loro credito residuo è inesigibile nei confronti del debitore liberato.
Se invece non si erano insinuati, entra in gioco l’art. 278, comma 2: per loro l’esdebitazione opera solo per la parte eccedente la percentuale che il concorso ha attribuito ai creditori di pari grado. In pratica, possono pretendere ciò che avrebbero ricevuto partecipando alla ripartizione, non di più.
Quando questa figura si presenta: tre scenari ricorrenti
- La banca ammessa al passivo che continua a inviare estratti conto o solleciti automatici: spesso si tratta di un difetto di allineamento interno tra l’ufficio che segue le procedure concorsuali e il reparto che gestisce il contenzioso ordinario.
- Il creditore che non si era insinuato (perché non aveva ricevuto l’avviso, o per sua scelta) e che dopo il decreto chiede l’intero importo: qui il calcolo della percentuale di pari grado è decisivo.
- Il creditore che agisce contro il garante, ad esempio il fideiussore del mutuo o del finanziamento: azione consentita dall’art. 278, comma 6, che non va confusa con un tentativo di riscossione verso il debitore liberato.
Che cosa può fare dopo il decreto
Il creditore originario può legittimamente:
- conservare il credito nelle proprie scritture e gestirne la posizione contabile;
- agire contro coobbligati e fideiussori;
- pretendere i debiti esclusi dall’art. 278, comma 7, se il suo credito rientra in quelle categorie;
- proseguire i giudizi in corso e beneficiare delle operazioni liquidatorie ancora pendenti (art. 282, comma 2-bis);
- se non ha partecipato al concorso, chiedere la quota corrispondente alla percentuale di pari grado.
Non può, invece, chiedere al debitore liberato il pagamento del residuo coperto dall’esdebitazione, né minacciare azioni esecutive per quel residuo.
Comunicazioni consentite
Una comunicazione informativa al debitore liberato non è di per sé illecita: il creditore può, ad esempio, comunicare la chiusura contabile della posizione, rispondere a una richiesta di accesso ai dati, chiedere chiarimenti sull’esistenza di garanti. Diventa problematica quando contiene una richiesta di pagamento del residuo esdebitato, quando prospetta conseguenze (pignoramenti, segnalazioni, azioni legali) che non può più attuare, o quando viene veicolata con modalità che il Garante privacy ha già ritenuto illecite.
Vantaggi e svantaggi per il debitore che si trova di fronte questa figura
A fronte di un vantaggio evidente, cioè un interlocutore che conosce la procedura perché vi ha partecipato e che ha ricevuto il decreto, c’è il rovescio della medaglia: il creditore originario dispone di tutta la documentazione e di strutture legali interne, e in caso di contestazione sulla portata del decreto (ad esempio su un debito che sostiene escluso) può sostenere la propria tesi con argomenti tecnici. Il terreno di confronto, in questi casi, è quasi sempre documentale: decreto di esdebitazione, stato passivo, piano di riparto.
Il profilo ideale di questa situazione è quello del debitore che conosce bene il proprio stato passivo e può dimostrare con il decreto e con il riparto che il credito era tra quelli ammessi e rimasti insoddisfatti.
Pronunce che orientano
La Cassazione ha più volte chiarito che, nel sistema del CCII, la valutazione sulla condotta del debitore si sposta nella fase di esdebitazione: Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 e Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (quest’ultima nota da sintesi) collocano lì, e non all’apertura della liquidazione controllata, il vaglio sulla diligenza. Per il creditore originario questo significa che il momento per opporsi era quello delle osservazioni e del reclamo, non quello successivo dei solleciti. Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 ha inoltre ribadito che la scarsa consistenza del patrimonio non preclude il beneficio se non è frutto di condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive, e che l’art. 280 CCII ha eliminato il requisito della soddisfazione minima dei creditori: un argomento che a volte i creditori tentano di riproporre, impropriamente, dopo il decreto.
Seconda figura: il cessionario del credito (fondi, società veicolo, acquirenti di crediti deteriorati)
In cosa consiste
Molti crediti bancari insoddisfatti vengono ceduti, spesso in blocco, a fondi d’investimento o a società veicolo costituite per operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. 130/1999. Il cessionario diventa titolare del credito, ma raramente si occupa di persona della riscossione: si affida a un servicer (soggetto che, nella cartolarizzazione, verifica la conformità dell’operazione e cura incassi e recupero) o, dopo la riforma del 2024, a un gestore di crediti autorizzato.
Proprio su questo terreno è intervenuto il D.Lgs. 30 luglio 2024, n. 116, che ha recepito la direttiva (UE) 2021/2167 sui gestori e sugli acquirenti di crediti, introducendo nel Testo unico bancario un nuovo Capo (artt. 114.1 e seguenti). In sintesi, sulla base del testo letto:
- l’art. 114.1 definisce l’acquirente di crediti in sofferenza come la persona fisica o giuridica, diversa da una banca, che acquista tali crediti nell’ambito della propria attività, e i gestori come le società iscritte nell’albo dell’art. 114.5;
- l’art. 114.3 riserva l’attività di gestione a banche, intermediari ex art. 106 TUB, gestori autorizzati e gestori UE, e impone all’acquirente di nominare un gestore, una banca o un intermediario con contratto scritto;
- l’art. 114.6 subordina l’autorizzazione della Banca d’Italia, tra l’altro, al rispetto della disciplina a tutela dei debitori;
- l’art. 114.7 prevede che le somme pagate dai debitori confluiscano in un conto separato e che i pagamenti al gestore liberino il debitore verso l’acquirente, con quietanza scritta o su supporto durevole;
- l’art. 114.8 impone ad acquirenti e gestori di agire con correttezza, diligenza e trasparenza, di fornire informazioni corrette, chiare e non ingannevoli, di garantire la riservatezza e, nelle comunicazioni con i debitori, di agire “senza molestia, coercizione o indebito condizionamento”;
- l’art. 114.10 obbliga a dare notizia individualmente al debitore ceduto dell’avvenuta cessione, su carta o supporto durevole, prima dell’avvio di azioni di recupero successive alla cessione, e anche su richiesta del debitore, restando ferme le regole dell’art. 58 TUB e del codice civile sull’efficacia della cessione;
- l’art. 114.14 consente ai debitori ceduti di presentare esposti alla Banca d’Italia.
Un’avvertenza importante sul piano temporale: secondo l’art. 3, comma 7, del decreto, le nuove regole si applicano dalla data di efficacia delle disposizioni attuative della Banca d’Italia e per gli acquisti effettuati da quella data. Per le cessioni più vecchie, quindi, il quadro di riferimento resta in larga parte quello precedente (art. 58 TUB, L. 130/1999, codice civile, Codice del consumo e normativa privacy). Inoltre l’art. 114.2 esclude dal nuovo Capo le cartolarizzazioni con società veicolo, fatto salvo proprio l’obbligo informativo dell’art. 114.10.
Il nodo giuridico: il cessionario può pretendere più del cedente?
La risposta, sul piano dei principi della cessione del credito, è negativa. Con la cessione il cessionario subentra nello stesso rapporto: acquista il credito con le qualità e con i limiti che esso ha al momento del trasferimento. Il codice civile lo dimostra per contrasto nell’art. 1248, che va letto con attenzione perché è spesso citato a sproposito. La norma riguarda solo la compensazione: il debitore che ha accettato “puramente e semplicemente” la cessione non può opporre al cessionario la compensazione che avrebbe potuto opporre al cedente (comma 1); la cessione non accettata ma notificata impedisce soltanto la compensazione dei crediti sorti dopo la notifica (comma 2). Ne discende che il debitore che si limita a ricevere la notizia della cessione conserva le difese già maturate, e che solo un atto di accettazione senza riserve gli fa perdere, e solo per la compensazione, un’eccezione esistente. Cass. civ., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 28531 ha applicato proprio questo schema: la notifica impedisce la compensazione dei crediti posteriori, quindi quella relativa ai crediti anteriori resta opponibile al cessionario. Cass. civ., Sez. II, 24 luglio 2025, n. 21224 ha precisato che quando dare e avere nascono da un unico rapporto si ha una compensazione “impropria”, estranea all’art. 1248.
Trasferito all’esdebitazione, il ragionamento è questo: se il decreto è anteriore alla cessione, il cessionario ha acquistato un credito già inesigibile verso il debitore liberato, e non può pretendere ciò che il cedente non poteva più pretendere. L’inesigibilità non è una compensazione e non nasce da un rapporto tra cedente e debitore che la cessione possa “spezzare”: è un effetto legale del decreto sul credito stesso. Se la cessione è anteriore al decreto, il cessionario era già titolare durante la procedura e subisce l’esdebitazione come qualsiasi altro creditore, con la sola particolarità dell’art. 278, comma 2, se il credito non era stato insinuato da nessuno.
Va soppesato, però, che il codice non contiene una norma che dica espressamente “l’inesigibilità da esdebitazione è opponibile al cessionario”: la conclusione discende dai principi della cessione e dal testo dell’art. 278, che collega l’inesigibilità ai “crediti rimasti insoddisfatti” senza distinguere tra titolari. È una lettura solida, ma va sostenuta con argomenti e documenti, non data per scontata dalla controparte.
Quando questa figura si presenta: tre scenari
- Cessione in blocco dopo il decreto: la banca vende un portafoglio di posizioni chiuse, tra cui la tua, e la società veicolo ti scrive come nuovo creditore.
- Cessione avvenuta durante la procedura: il cessionario era già titolare quando è stato emesso il decreto, e magari è subentrato nello stato passivo.
- Cessioni a catena: il credito passa più volte di mano e l’ultimo acquirente non dispone di una documentazione completa né sulla cessione né sulla procedura concorsuale.
Che cosa può fare dopo il decreto
Il cessionario può fare esattamente ciò che poteva fare il cedente, e niente di più: agire contro i garanti, pretendere i debiti esclusi, recuperare la quota dell’art. 278, comma 2, se ne ricorrono i presupposti, partecipare alle operazioni liquidatorie residue. Per esercitare qualunque diritto, deve però provare di essere titolare di quel credito.
Su questo la giurisprudenza recente è particolarmente rigorosa. Cass. n. 25547/2025 ha affermato che chi si dichiara successore deve provare l’inclusione del credito nell’operazione di cessione ex art. 58 TUB, salvo che la controparte lo abbia riconosciuto. Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n. 28355 ha precisato che, se è contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, questo va provato, e l’avviso in Gazzetta Ufficiale può valere solo come indizio per una prova presuntiva. Nello stesso senso Cass. nn. 23834, 23849 e 23852 del 2025 (decisioni del 25 agosto 2025, secondo la rassegna letta): avviso in Gazzetta e dichiarazione del cedente non provano la cessione se ne è contestata l’esistenza, e il possesso di copie dei documenti non equivale a titolarità.
Il rovescio della medaglia, per il debitore, è che una contestazione sulla titolarità ha senso solo se si è disposti ad affrontare un eventuale giudizio, e che un riconoscimento incauto del debito o della cessione, magari firmando un piano di rientro, può rendere più difficile la difesa.
Comunicazioni consentite
Il cessionario, direttamente o tramite il gestore o il servicer, può e anzi deve comunicare la cessione: per gli acquisti soggetti al nuovo regime l’art. 114.10 TUB lo impone prima di qualunque azione di recupero. Una lettera che si limita a informare dell’avvenuto trasferimento è legittima. Non lo è una lettera che chiede il pagamento di un residuo esdebitato presentandolo come dovuto, e nemmeno una comunicazione che, pur formalmente corretta, sia accompagnata da contatti insistenti o da pressioni sui familiari.
Il profilo ideale per chi si confronta con questa figura è quello del debitore che conserva il decreto, lo stato passivo e la prova della data della cessione, e che può dimostrare che il credito acquistato era già inesigibile o comunque coperto dalla liberazione.
Terza figura: la società di recupero che agisce su mandato
In cosa consiste
È la figura più frequente nell’esperienza quotidiana: l’agenzia che telefona, invia lettere, fa visite domiciliari, ma non è titolare del credito. Agisce per conto del creditore originario o del cessionario (o del gestore), sulla base di un mandato. Sotto il profilo amministrativo, l’attività di recupero stragiudiziale per conto terzi è tradizionalmente ricondotta alle agenzie d’affari dell’art. 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. 773/1931), che richiede la licenza del questore. Sotto il profilo della protezione dei dati, l’agenzia agisce di norma come responsabile del trattamento designato dal creditore, che resta titolare.
Dopo la riforma del 2024, quando il credito è un credito in sofferenza acquistato da un acquirente soggetto al nuovo Capo del TUB, la gestione è riservata ai soggetti indicati nell’art. 114.3. Nella pratica, il gestore autorizzato può avvalersi di agenzie per le attività di contatto: è un profilo da verificare caso per caso nel contratto di gestione e nelle disposizioni attuative della Banca d’Italia, ma una cosa è certa sul piano dei principi, e cioè che l’agenzia non può avere più poteri del soggetto per conto del quale agisce.
Che cosa può fare dopo il decreto
Esattamente quello che il mandante le ha chiesto e che il mandante poteva legittimamente chiedere: se il mandante è un creditore il cui credito è inesigibile, l’agenzia non ha alcun titolo per pretenderne il pagamento dal debitore liberato. Spesso, però, l’agenzia non sa del decreto: riceve dal mandante un elenco di posizioni con anagrafica, codice fiscale, importo e recapiti e lavora su quello. Il problema nasce quasi sempre da un difetto di comunicazione a monte.
Le regole del Garante privacy sull’attività di recupero
Il riferimento storico è il provvedimento generale del Garante del 30 novembre 2005, “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti” (doc. web n. 1213644), richiamato anche nel vademecum aggiornato a settembre 2026. Da quel quadro e dal vademecum emergono regole precise:
- il trattamento per recuperare un credito si basa sul legittimo interesse del creditore e non richiede consenso, ma va bilanciato con i diritti del debitore;
- i dati devono essere esatti e limitati al minimo (anagrafica, importo, recapiti);
- è vietato comunicare ingiustificatamente informazioni sui mancati pagamenti a familiari, vicini, colleghi e fare pressioni su di loro;
- le visite a domicilio o sul lavoro sono illecite se comportano la comunicazione a terzi della situazione di insolvenza;
- le telefonate preregistrate sono illecite, perché senza operatore possono rivelare a terzi l’inadempimento;
- sono vietate cartoline e buste con diciture come “recupero crediti”: le sollecitazioni devono viaggiare in plichi chiusi, con il solo mittente;
- sono illecite le affissioni di avvisi di mora sulla porta di casa o nell’androne;
- il creditore deve trasmettere all’agenzia solo i dati del debitore interessato e controllare periodicamente l’operato dell’incaricato.
Il vademecum precisa anche i limiti: il Garante non decide se il credito esiste o è dovuto (per questo rinvia ad altre autorità, come l’AGCM), non fissa orari o frequenze massime dei contatti, e non considera valida la richiesta di essere contattati solo via e-mail o solo tramite il proprio avvocato. Il diritto di opposizione per motivi legati alla propria situazione particolare resta però esercitabile, ad esempio quando l’agenzia usa un numero intestato al debitore ma in uso a terzi.
Una vicenda sanzionata nel 2026
Il Garante, con provvedimento del 28 maggio 2026, n. 387 (doc. web n. 10270836), ha sanzionato con 30.000 euro una società di recupero crediti che agiva come responsabile del trattamento per conto di un intermediario finanziario. L’agenzia aveva contattato il debitore su un’utenza intestata a lui ma non più nella sua disponibilità, aveva registrato la sua richiesta di essere contattato su un altro numero senza comunicarla al titolare e non aveva trasmesso tempestivamente la sua richiesta di conoscere la fonte del dato. Il Garante ha richiamato il provvedimento del 2005 per affermare che l’incaricato può trattare dati ulteriori rispetto a quelli forniti dal creditore, ma deve tracciarne l’origine e metterli a disposizione del titolare. Con un provvedimento della stessa data (doc. web n. 10270283) è stato sanzionato anche il titolare, con 50.000 euro, per controlli solo formali sull’incaricato. La lezione per il debitore esdebitato è chiara: la responsabilità per una richiesta scorretta non resta confinata all’agenzia, ma risale al creditore che l’ha incaricata.
Quando questa figura si presenta: tre scenari
- Agenzia incaricata dal creditore originario che non ha aggiornato le posizioni dopo il decreto.
- Agenzia incaricata dal servicer o dal gestore di un cessionario, spesso con una catena di mandati che rende difficile capire chi abbia dato l’istruzione.
- Agenzia che contatta familiari o garanti: nel primo caso il comportamento è a rischio di illiceità privacy; nel secondo l’azione verso il garante può essere legittima (art. 278, comma 6), purché non sia usata come leva indiretta sul debitore liberato.
Il profilo ideale di questa situazione è quello del debitore che riesce a identificare con precisione il mandante, perché è al mandante che va opposto il decreto ed è il mandante che risponde, insieme all’agenzia, delle pratiche scorrette.
Le strade di difesa: che cosa offre ciascuna
Individuata la figura, resta da scegliere la reazione. Le strade realmente percorribili sono cinque e non si escludono a vicenda; va però soppesato il rapporto tra ciò che ciascuna può dare e ciò che richiede.
1. La contestazione scritta. È il primo passo in quasi tutti i casi. Una lettera raccomandata o una PEC, indirizzata sia a chi ha scritto sia al creditore indicato come mandante, che allega il decreto di esdebitazione (con l’attestazione che non è stato reclamato o che il reclamo è stato respinto), indica il numero della procedura e chiede la chiusura della posizione. Nella stessa lettera si possono chiedere: l’indicazione del titolare del credito e della data dell’eventuale cessione; per l’agenzia, gli estremi della licenza ex art. 115 TULPS; per i gestori soggetti al nuovo regime, l’informativa individuale dell’art. 114.10 TUB; l’accesso ai dati personali (art. 15 GDPR), compresa la loro origine, e, se ricorre un motivo legato alla propria situazione, l’opposizione al trattamento (art. 21 GDPR). Il vantaggio è la rapidità e la tracciabilità; il limite è che non vincola la controparte, che può non rispondere.
2. Il reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. È la strada per le modalità del recupero: telefonate a familiari, cartoline con diciture, visite che rivelano il debito a terzi, utilizzo di numeri non più propri, mancata risposta all’esercizio dei diritti. Il Garante non decide se il debito è esigibile, ma può sanzionare e ordinare misure correttive, come mostrano i provvedimenti del 28 maggio 2026. Il rovescio della medaglia è che non produce, di per sé, la cancellazione del credito né un risarcimento.
3. La segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Riguarda le pratiche commerciali scorrette verso i consumatori, tra cui le pratiche ingannevoli o aggressive nella riscossione (Codice del consumo). Una richiesta di pagamento di un debito inesigibile presentata come dovuta, accompagnata da minacce di azioni che non possono essere intraprese, può rientrare in questa categoria. L’AGCM interviene su condotte con rilevanza generale: la segnalazione è utile soprattutto quando la stessa pratica colpisce più persone; non risolve la singola posizione e richiede la qualità di consumatore.
4. L’esposto alla Banca d’Italia. Per i gestori e gli acquirenti soggetti al nuovo Capo del TUB, l’art. 114.14 consente ai debitori ceduti di presentare esposti secondo la procedura pubblicata dalla Banca d’Italia, che ha poteri di vigilanza, ispezione e intervento anche sulle procedure di gestione dei rapporti con i debitori (art. 114.11). Il vantaggio è un controllore specializzato; il limite è che l’esposto non è un giudizio e non vale per tutti i soggetti (ad esempio, non direttamente per una mera agenzia di recupero non vigilata, salvo che agisca per un gestore vigilato).
5. Il giudice. È la strada che produce effetti vincolanti: azione di accertamento negativo del credito, opposizione al decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione se il creditore tenta un pignoramento, domanda di risarcimento per i danni causati da pratiche illecite. È anche quella che richiede più tempo, comporta i costi di giustizia previsti dalla legge (contributo unificato secondo il valore, spese di notifica) e il rischio della condanna alle spese se la domanda non regge. Un punto non negoziabile: se arriva un decreto ingiuntivo per un credito esdebitato, l’opposizione va proposta entro quaranta giorni dalla notifica; lasciarlo diventare definitivo significa trovarsi di fronte a un titolo che è molto più difficile contestare.
Le figure alla prova dei conti
Le ipotesi che seguono sono esercizi dimostrativi, costruiti con gli stessi dati di partenza per mostrare come cambia la valutazione a seconda di chi si presenta. Non descrivono casi reali.
Dati comuni. Liquidazione controllata aperta il 6 ottobre 2022. Credito di una banca per un finanziamento, ammesso al passivo in via chirografaria per 18.742,60 €. Il riparto finale attribuisce ai chirografari il 7,4%: la banca incassa 1.386,95 € e resta insoddisfatta per 17.355,65 €. Decreto di esdebitazione del 3 febbraio 2026, comunicato ai creditori il 5 febbraio 2026. Il termine di trenta giorni per il reclamo scadrebbe sabato 7 marzo 2026 e slitta quindi a lunedì 9 marzo 2026; nessun reclamo viene proposto.
Ipotesi 1: scrive il creditore originario. Il 14 settembre 2026 la banca invia un sollecito per 17.355,65 € con l’avviso che, in mancanza di pagamento, “si procederà per vie legali”. La somma richiesta coincide esattamente con la parte rimasta insoddisfatta del credito ammesso: è inesigibile ai sensi dell’art. 278, comma 1. La contestazione scritta con allegato il decreto e il piano di riparto dovrebbe essere sufficiente a chiudere la questione. Se la banca insistesse, la valutazione si sposterebbe sul giudice (accertamento negativo) e, per i profili di correttezza, sugli strumenti di tutela del cliente bancario. Se invece la banca avesse scritto al fideiussore del finanziamento, la richiesta sarebbe stata legittima, perché l’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti verso i garanti.
Ipotesi 2: scrive il cessionario. La banca cede in blocco il credito a una società veicolo, con avviso in Gazzetta Ufficiale pubblicato il 18 maggio 2026, cioè dopo il decreto. Il 21 settembre 2026 il servicer della società veicolo comunica la cessione e chiede 17.355,65 €. Qui gli elementi da pesare sono due. Il primo: la cessione è successiva al decreto, quindi il cessionario ha acquistato un credito già inesigibile verso il debitore liberato e non può ottenere più di quanto avrebbe potuto ottenere la banca. Il secondo: se la difesa si estende alla titolarità, va ricordato che, secondo Cass. n. 28355/2025 e le decisioni dell’agosto 2025, l’avviso in Gazzetta da solo non prova l’esistenza della cessione quando questa è contestata. Nella contestazione scritta conviene quindi opporre in via principale il decreto, e solo in subordine chiedere la prova della cessione e dell’inclusione del credito: firmare un piano di rientro o una dichiarazione di riconoscimento, in questa fase, sarebbe la scelta meno prudente.
Ipotesi 3: chiama l’agenzia di recupero. Lunedì 5 ottobre 2026 un’agenzia incaricata dal servicer telefona al debitore e, non trovandolo, chiama la madre, alla quale riferisce che “c’è una pratica di 17.355,65 € da sistemare”. Due piani si sovrappongono. Sul piano del credito, la richiesta è infondata per le stesse ragioni dell’ipotesi 2, e va contestata al mandante e all’agenzia. Sul piano dei dati, la comunicazione a un familiare dell’esistenza del debito rientra nelle condotte che il Garante considera illecite: il reclamo al Garante è la strada pertinente, e la catena di responsabilità risale al titolare che ha incaricato l’agenzia. Se il servicer o il gestore rientrano nel nuovo regime del TUB, si aggiunge la possibilità dell’esposto alla Banca d’Italia, perché l’art. 114.8 vieta la molestia e l’indebito condizionamento nelle comunicazioni con i debitori.
Ipotesi 4: il creditore che non si era insinuato. Un fornitore, creditore anteriore all’apertura per 4.215,80 €, non ha mai presentato domanda di ammissione. Dopo il decreto, il 26 ottobre 2026, un’agenzia da lui incaricata chiede l’intero importo. Per l’art. 278, comma 2, l’esdebitazione opera nei suoi confronti solo per la parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori di pari grado: con il 7,4% dei chirografari, resta esigibile una quota di 311,97 €, mentre 3.903,83 € sono inesigibili. In questo caso la risposta equilibrata non è il rifiuto integrale, ma il riconoscimento della quota dovuta e la contestazione del resto, tenendo conto che sulla regola del comma 2 pende la questione di legittimità costituzionale già ricordata.
Il confronto in tabella
Le due tabelle che seguono riassumono il confronto. La prima mette a fianco le tre figure; la seconda le cinque strade di difesa, misurate sui parametri che contano davvero quando si deve scegliere: tempi, complessità, rischi in caso di esito negativo, effetti su un’eventuale esecuzione e reversibilità della scelta. Per i costi sono indicati solo quelli previsti dalla legge per l’accesso alla giustizia.
Va sottolineato che le strade non sono alternative rigide: la contestazione scritta precede quasi sempre le altre, il reclamo al Garante e l’esposto alla Banca d’Italia possono correre in parallelo, e il giudice resta la sede in cui si ottiene una pronuncia vincolante sull’esigibilità. La lettura corretta della tabella è quindi “quale strada aggiungere”, non “quale strada sostituire”.
| Aspetto | Creditore originario | Cessionario (fondo, società veicolo, acquirente) | Società di recupero mandataria |
|---|---|---|---|
| Titolo | Titolare del credito ammesso o non insinuato | Titolare per cessione (art. 58 TUB, L. 130/1999, D.Lgs. 116/2024) | Nessuna titolarità: agisce su mandato |
| Cosa può fare dopo il decreto | Agire su garanti, debiti esclusi, quota art. 278 c.2, operazioni liquidatorie | Lo stesso del cedente, se prova la titolarità | Solo quanto il mandante può legittimamente chiedere |
| Comunicazioni consentite | Informative, chiusura della posizione, riscontro ai diritti | Notizia della cessione (art. 114.10 TUB, per gli acquisti soggetti) | Contatti col solo debitore, in plico chiuso, senza terzi |
| Pratiche scorrette tipiche | Solleciti automatici sul residuo esdebitato | Richiesta del residuo presentato come dovuto, cessioni a catena senza prova | Telefonate a familiari, cartoline, preregistrate, visite rivelatrici |
| Controllori | Giudice; tutela del cliente bancario | Banca d’Italia (gestori vigilati), giudice, AGCM | Garante privacy, AGCM, questore (licenza), giudice |
| Difesa principale | Decreto e piano di riparto | Decreto anteriore alla cessione; contestazione della titolarità | Contestazione al mandante; reclamo al Garante |
| Parametro | Contestazione scritta | Reclamo al Garante | Segnalazione AGCM | Esposto Banca d’Italia | Giudice |
|---|---|---|---|---|---|
| Tempi | Immediati | Mesi | Variabili, legati all’istruttoria | Variabili | Mesi o anni |
| Complessità | Bassa | Media | Media | Media | Alta |
| Rischi in caso di esito negativo | Nessuno, se non si riconosce il debito | Nessuna conseguenza sul credito | Nessuna conseguenza sul credito | Nessuna conseguenza sul credito | Condanna alle spese |
| Effetti sull’esecuzione | Nessun effetto diretto | Nessun effetto diretto | Nessun effetto diretto | Nessun effetto diretto | Unico che può sospendere o bloccare |
| Reversibilità | Totale | Totale | Totale | Totale | Rinuncia possibile, con effetti sulle spese |
| Costi previsti dalla legge | Spese di invio | Nessun costo di giustizia | Nessun costo di giustizia | Nessun costo di giustizia | Contributo unificato e spese di notifica |
I criteri per scegliere
Non esiste una sequenza valida per tutti. Esistono però alcuni criteri che, se la situazione presenta certi elementi, orientano generalmente la scelta in una direzione piuttosto che in un’altra.
Primo criterio: chi è il titolare del credito e quando lo è diventato. Se la lettera arriva dal creditore originario ammesso al passivo, generalmente il decreto è sufficiente e la questione si chiude sul piano documentale. Se arriva da un cessionario, la data della cessione rispetto al decreto diventa decisiva: una cessione successiva al decreto rafforza la difesa, perché il cessionario ha comprato un credito già inesigibile; una cessione anteriore impone di verificare se il cessionario è subentrato nel concorso e ha ricevuto le comunicazioni previste.
Secondo criterio: se il credito rientra davvero nell’esdebitazione. Prima di contestare, conviene confrontare la richiesta con l’art. 278, commi 6 e 7. Un debito per mantenimento, un risarcimento da illecito extracontrattuale o una sanzione non accessoria a un debito estinto non sono coperti; una richiesta rivolta al fideiussore è legittima. Contestare un credito escluso significa esporsi a un contenzioso perdente; trascurare un credito coperto significa rischiare di pagare ciò che non è dovuto.
Terzo criterio: se il creditore aveva partecipato al concorso. Se si era insinuato, l’effetto liberatorio è pieno sul residuo; se non si era insinuato, si applica la regola della percentuale di pari grado e una parte, modesta ma reale, può restare dovuta. Il rovescio della medaglia è che questa regola è oggetto di una questione di legittimità costituzionale non ancora decisa: chi paga la quota oggi, nell’attesa, deve saperlo.
Quarto criterio: la natura della violazione. Se il problema è il quanto e il se (il debito è esigibile?), le sedi pertinenti sono la contestazione al titolare e, se occorre, il giudice. Se il problema è il come (telefonate a terzi, cartoline, pressioni), entrano in gioco il Garante, l’AGCM e, per i gestori vigilati, la Banca d’Italia. Spesso i due piani coesistono, e allora le strade si sommano.
Quinto criterio: la presenza di atti giudiziari. Finché la controparte si limita a lettere e telefonate, c’è spazio per la contestazione e per i reclami alle autorità. Quando arriva un decreto ingiuntivo, un precetto o un atto di pignoramento, i termini processuali diventano l’elemento dirimente e la strada del giudice non è più una scelta ma una necessità.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo, Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e avvocato cassazionista, segue il debitore dal decreto di esdebitazione fino all’eventuale contenzioso con chi pretende ancora un credito inesigibile.
Le domande di chi è indeciso
Posso ignorare le lettere, visto che il debito è esdebitato? Ignorare le lettere semplici non produce conseguenze giuridiche, ma lascia la controparte libera di proseguire e non crea alcuna traccia della tua posizione. Il rischio vero è ignorare un atto giudiziario: un decreto ingiuntivo non opposto nei termini diventa definitivo. Una contestazione scritta costa poco e mette agli atti il decreto.
Se ho già pagato qualcosa dopo il decreto, posso riaverlo? Dipende da come e perché è avvenuto il pagamento. È discusso quale sorte abbia, sul piano civilistico, il pagamento spontaneo di un debito inesigibile, e non risultano pronunce recenti verificate che chiudano la questione: è un aspetto da valutare caso per caso, anche alla luce di eventuali pressioni o informazioni ingannevoli ricevute. Prudenza vuole che, in attesa di chiarimenti, non si facciano ulteriori versamenti.
L’agenzia dice di non sapere nulla del decreto: è colpa sua? Spesso l’agenzia lavora su dati forniti dal mandante. Ma dopo che le hai inviato il decreto, insistere diventa difficilmente giustificabile; e, come mostrano i provvedimenti del Garante del 28 maggio 2026, il titolare che non controlla l’incaricato risponde a sua volta.
Posso cambiare strada a metà? Sì, con un’eccezione: le strade amministrative (Garante, AGCM, Banca d’Italia) possono essere avviate o abbandonate senza conseguenze sul credito, mentre il giudizio ha regole proprie e rinunciarvi può comportare il pagamento delle spese. Per questo ha senso arrivare al giudice dopo aver raccolto i documenti e tentato la via stragiudiziale, salvo che i termini processuali impongano di agire subito.
E se il fideiussore viene chiamato a pagare? L’art. 278, comma 6, fa salvi i diritti dei creditori verso coobbligati e fideiussori: la richiesta al garante, in sé, è legittima. Resta da valutare, su un piano diverso, quali difese abbia il garante sulla base del proprio contratto di fideiussione e quali rapporti di regresso possano porsi tra lui e il debitore liberato.
Le pronunce e i provvedimenti che orientano il confronto
I riferimenti che seguono sono raggruppati in base alla figura che ciascuno aiuta a inquadrare. Per ognuno è indicato il principio, riformulato, e la ragione per cui pesa nella scelta. Dove la fonte consultata è una massima o una rassegna, e non il testo integrale, lo si segnala.
Sul decreto e sull’inesigibilità: il punto comune a tutte le figure
Cass. civ., Sez. I, ord. 31 luglio 2025, n. 22074 (letta la massima). L’apertura della liquidazione controllata non può essere negata per un giudizio di non meritevolezza: la negligenza o l’imprudenza del debitore contano nella fase successiva dell’esdebitazione. Rilevanza: è in quella fase, con le osservazioni e il reclamo, che il creditore deve far valere le proprie obiezioni; una volta definitivo il decreto, riproporle sotto forma di sollecito non ha base.
Cass. civ., Sez. I, ord. 28 aprile 2026, n. 11603 (nota da sintesi). Conferma che per l’apertura della liquidazione controllata non serve la meritevolezza, mentre la relazione dell’OCC sulle cause dell’indebitamento e sulla diligenza è requisito di ammissibilità sottoposto a controllo sostanziale; la condotta del debitore pesa in sede di esdebitazione. Rilevanza: rafforza la stabilità del decreto ottenuto dopo un vaglio effettivo, opponibile a chiunque eserciti il credito.
Cass. civ., Sez. I, ord. 6 novembre 2024, n. 28505 (letta la massima). La modestia del patrimonio non preclude il beneficio se non deriva da condotte ostruzionistiche, fraudolente o distrattive; l’art. 280 CCII non richiede più una soddisfazione minima dei creditori. Rilevanza: neutralizza l’argomento, talvolta speso nei solleciti, secondo cui il creditore “non ha ricevuto abbastanza” per essere vincolato.
Cass. civ., Sez. I, ord. 3 giugno 2025, n. 14835 (letti massima e passaggi riportati in una pronuncia successiva). L’istanza di esdebitazione di chi era stato dichiarato fallito prima del 15 luglio 2022 resta regolata dalla legge fallimentare; lo stesso vale per la liquidazione del patrimonio della L. 3/2012. Rilevanza: prima di opporre il decreto a una società di recupero, occorre sapere sotto quale disciplina è stato emesso, perché presupposti e ampiezza dell’effetto possono differire.
Cass. civ., Sez. I, ord. 14 novembre 2025, n. 30108 (letto il testo integrale). Il debitore incapiente già fallito che non abbia ottenuto l’esdebitazione della legge fallimentare non può invocare l’esdebitazione dell’incapiente dell’art. 283 CCII per la stessa esposizione; il caso dei debiti successivi resta aperto. Rilevanza: delimita i casi in cui un’esdebitazione può essere opposta, evitando di contestare crediti che il decreto non copre.
Corte cost., sent. n. 74/2026 (decisa il 23 febbraio 2026, depositata il 12 maggio 2026; letta la scheda e una sintesi). Questione sull’art. 281, comma 1, CCII dichiarata non fondata nei sensi indicati in motivazione: la contestualità con il decreto di chiusura va intesa in senso logico-funzionale, e l’istanza depositata subito dopo la chiusura può essere decisa con un decreto successivo. Rilevanza: un decreto di esdebitazione emesso dopo la chiusura della liquidazione giudiziale non è, per questo solo motivo, inefficace verso i creditori.
Corte cost., ord. n. 104/2026 (depositata l’11 giugno 2026). Sull’art. 278, comma 2, CCII la Corte ha restituito gli atti ai rimettenti senza esaminare il merito, perché le ordinanze andavano notificate anche ai creditori ammessi, che sono parti del giudizio di esdebitazione; le ordinanze sono state ripubblicate in Gazzetta Ufficiale il 23 settembre 2026 e la questione è in attesa di decisione. Rilevanza: riguarda direttamente i creditori non insinuati e, quindi, i cessionari e le agenzie che agiscono per loro; la regola della percentuale di pari grado è vigente, ma il suo destino non è ancora scritto.
Sul cessionario: titolarità del credito ed eccezioni opponibili
Cass. n. 25547/2025 (nota da rassegna). Chi si presenta come successore del creditore deve provare che il credito rientra nell’operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, salvo che la controparte lo abbia riconosciuto. Rilevanza: chiarisce perché un riconoscimento incauto del debito, nella fase delle trattative, può indebolire la posizione del debitore esdebitato.
Cass. civ., Sez. I, 24 ottobre 2025, n. 28355 (nota da rassegna). Se è contestata l’esistenza stessa del contratto di cessione, questo va provato; l’avviso in Gazzetta Ufficiale può valere solo come indizio ai fini di una prova presuntiva. Rilevanza: nelle cessioni a catena, la contestazione della titolarità affianca utilmente l’eccezione di inesigibilità.
Cass. nn. 23834, 23849 e 23852 del 2025 (decisioni del 25 agosto 2025 secondo la rassegna letta). Avviso in Gazzetta e dichiarazione del cedente non bastano a provare la cessione contestata; il possesso di copie dei documenti non equivale a titolarità. Rilevanza: chi riceve una richiesta da un acquirente di crediti deteriorati può pretendere una prova effettiva, non un semplice richiamo alla pubblicazione.
Cass. civ., Sez. V, 12 ottobre 2023, n. 28531 (letta la massima). La cessione notificata al debitore impedisce la compensazione soltanto per i crediti sorti dopo la notifica; quella relativa ai crediti anteriori resta opponibile al cessionario. Rilevanza: conferma, nell’applicazione dell’art. 1248 c.c., che il cessionario non acquista più diritti del cedente e che le difese già maturate al momento della cessione lo seguono.
Cass. civ., Sez. II, 24 luglio 2025, n. 21224 (letta la massima). Quando crediti e debiti derivano da un unico rapporto si ha una compensazione impropria, cioè un accertamento contabile di dare e avere, cui la regola dell’art. 1248 non si applica. Rilevanza: aiuta a non sovrapporre l’art. 1248, che riguarda la sola compensazione, all’inesigibilità da esdebitazione, che è un effetto legale del decreto sul credito.
Sulla società di recupero: modalità del contatto e responsabilità
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento generale 30 novembre 2005, “Liceità, correttezza e pertinenza nell’attività di recupero crediti” (doc. web n. 1213644, richiamato nel vademecum del settembre 2026). Fissa i limiti del trattamento dei dati nell’attività di recupero: niente comunicazioni ingiustificate a terzi, niente diciture rivelatrici sulle buste, dati pertinenti e non eccedenti. Rilevanza: è il parametro con cui misurare telefonate a familiari, visite, cartoline.
Garante privacy, provvedimento 28 maggio 2026, n. 387 (doc. web n. 10270836, letto il testo). Sanzione di 30.000 euro a una società di recupero, responsabile del trattamento, che aveva usato un numero non più in uso al debitore, non aveva trasmesso al titolare la sua opposizione e non aveva dato seguito tempestivo alla richiesta sull’origine del dato. Rilevanza: mostra che il debitore può chiedere da dove provengono i recapiti usati e che l’inerzia dell’agenzia è sanzionabile.
Garante privacy, provvedimento 28 maggio 2026 (doc. web n. 10270283, noto da una sintesi giornalistica). Sanzione di 50.000 euro al titolare che aveva affidato il recupero, per controlli solo formali sull’incaricato. Rilevanza: la responsabilità per il recupero scorretto risale al creditore mandante, che è anche il destinatario naturale della contestazione fondata sul decreto.
Cosa può fare lo Studio Monardo davanti a chi pretende un credito esdebitato
Lo Studio lavora con un metodo che parte dai documenti della procedura e arriva, se necessario, fino all’ultimo grado di giudizio. In concreto:
- Ricostruiamo la procedura che ha portato al decreto: disciplina applicabile (CCII, legge fallimentare o L. 3/2012), data del decreto, comunicazioni ai creditori, scadenza del termine per il reclamo.
- Verifichiamo se il credito richiesto è coperto dall’esdebitazione, confrontandolo con lo stato passivo, il piano di riparto e le esclusioni dell’art. 278, comma 7.
- Calcoliamo la quota eventualmente dovuta ai creditori non insinuati secondo la percentuale di pari grado dell’art. 278, comma 2, e seguiamo gli sviluppi della questione pendente davanti alla Corte costituzionale.
- Identifichiamo il soggetto che sta davvero agendo: creditore originario, cessionario, servicer, gestore autorizzato o agenzia mandataria, e la catena dei mandati.
- Esaminiamo la documentazione della cessione: avviso in Gazzetta, contratto, inclusione del credito nel perimetro ceduto, data rispetto al decreto, informativa individuale dell’art. 114.10 TUB.
- Redigiamo e inviamo la contestazione scritta al mandante e all’agenzia, con il decreto allegato, le richieste di accesso e di opposizione ai sensi del GDPR e la richiesta degli estremi della licenza.
- Predisponiamo il reclamo al Garante privacy, la segnalazione all’AGCM o l’esposto alla Banca d’Italia, scegliendo la sede in base alla natura della violazione e alla qualifica del soggetto.
- Valutiamo quale delle strade regge davanti al giudice nel tuo caso specifico: accertamento negativo, opposizione a decreto ingiuntivo, opposizione all’esecuzione, domanda risarcitoria.
- Gestiamo il giudizio con la stessa linea difensiva in ogni grado, dal tribunale fino alla Corte di cassazione.
- Coordiniamo avvocati e commercialisti quando occorre ricostruire saldi, interessi, riparti e posizioni contabili dei creditori.
L’Avv. Giuseppe Angelo Monardo è avvocato cassazionista; coordinatore di uno staff multidisciplinare operante a livello nazionale in diritto bancario e tributario; Gestore della crisi da sovraindebitamento (L. 3/2012) iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia; professionista fiduciario di un OCC (Organismo di Composizione della Crisi); Esperto Negoziatore della crisi d’impresa ai sensi del D.L. 118/2021.
La qualifica di cassazionista ha qui un peso particolare: la scelta fatta oggi, ad esempio opporre in via principale il decreto e solo in subordine la titolarità del cessionario, va difesa domani nello stesso modo, senza cambiare mani e senza cambiare linea, fino all’eventuale ricorso in Cassazione. A questo si aggiunge la conoscenza diretta del procedimento di esdebitazione che deriva dall’attività di Gestore della crisi e di fiduciario di un OCC, e il lavoro dello staff di avvocati e commercialisti che esamina insieme gli aspetti giuridici e contabili dello stesso caso.
In chiusura
Le società di recupero, i fondi che acquistano crediti deteriorati e i creditori originari non hanno lo stesso ruolo, ma dopo un decreto di esdebitazione condividono un limite: nessuno di loro può pretendere dal debitore liberato ciò che la legge ha reso inesigibile, e nessuno può farlo con modalità che violano le regole sul trattamento dei dati e sulla correttezza nella riscossione. Restano fuori i garanti, i debiti esclusi, i giudizi in corso e, per i creditori non insinuati, la quota di pari grado. La scelta della strada dipende dal caso concreto, e sbagliarla costa tempo e diritti: un decreto ingiuntivo lasciato scadere o un riconoscimento firmato con leggerezza possono pesare più di qualunque sollecito.
Lo Studio Monardo affronta questa materia da due versanti. Da un lato quello della procedura che ha prodotto il decreto, conosciuta dall’interno grazie alla qualifica di Gestore della crisi da sovraindebitamento iscritto negli elenchi del Ministero della Giustizia e all’attività di professionista fiduciario di un OCC. Dall’altro quello del credito ceduto e gestito da terzi, terreno del diritto bancario su cui opera lo staff multidisciplinare nazionale coordinato dall’Avvocato, con la possibilità di sostenere la difesa fino in Cassazione.
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